art. 1 (commi 201-300)
  201.  Sono  considerate  attivita'   di   innovazione   tecnologica
ammissibili al credito d'imposta  le  attivita',  diverse  da  quelle
indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti  o
processi  di  produzione  nuovi  o  sostanzialmente  migliorati.  Per
prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente  migliorato
si intende un bene  materiale  o  immateriale  o  un  servizio  o  un
processo che si differenzia, rispetto  a  quelli  gia'  realizzati  o
applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche  tecnologiche
o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o dell'ergonomia  o  per
altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori  produttivi.
Non sono considerate attivita' di innovazione tecnologica ammissibili
al credito d'imposta le attivita' di  routine  per  il  miglioramento
della qualita' dei prodotti  e  in  generale  le  attivita'  volte  a
differenziare i prodotti  dell'impresa  da  quelli  simili,  presenti
sullo  stesso  mercato  concorrenziale,  per  elementi   estetici   o
secondari, le attivita' per l'adeguamento di  un  prodotto  esistente
alle specifiche richieste di un cliente nonche' le attivita'  per  il
controllo di qualita' e la standardizzazione  dei  prodotti.  Con  il
decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200,
sono  dettati  i  criteri  per  la  corretta  applicazione  di   tali
definizioni, tenendo  conto  dei  principi  generali  e  dei  criteri
contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione
della  base  di  calcolo  del  credito  d'imposta,  sono  considerate
ammissibili, nel rispetto  delle  regole  generali  di  effettivita',
pertinenza e congruita': 
  a) le spese  per  il  personale  titolare  di  rapporto  di  lavoro
subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal  lavoro
subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni  di  innovazione
tecnologica   svolte    internamente    all'impresa,    nei    limiti
dell'effettivo impiego in tali  operazioni.  Le  spese  di  personale
relative a soggetti di eta' non superiore  a  trentacinque  anni,  al
primo impiego, in possesso di un  titolo  di  dottore  di  ricerca  o
iscritti a un ciclo di dottorato  presso  un'universita'  italiana  o
estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito
tecnico o scientifico secondo la classificazione  Isced  dell'UNESCO,
assunti dall'impresa con contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato e impiegati esclusivamente nei  lavori  di  innovazione
tecnologica, concorrono a formare la  base  di  calcolo  del  credito
d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare; 
  b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di
locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili
e ai software utilizzati  nei  progetti  di  innovazione  tecnologica
anche per la  realizzazione  di  prototipi  o  impianti  pilota,  per
l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione  del
reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo  pari  al  30  per
cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso  in
cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attivita'
produttive  dell'impresa,  si  assume  la  parte   delle   quote   di
ammortamento e delle altre spese imputabile alle  sole  attivita'  di
innovazione tecnologica; 
  c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto  svolgimento
da parte del soggetto commissionario delle attivita'  di  innovazione
tecnologica ammissibili al credito  d'imposta.  Nel  caso  in  cui  i
contratti siano stipulati con  imprese  o  soggetti  appartenenti  al
medesimo gruppo dell'impresa  committente,  si  applicano  le  stesse
regole applicabili nel caso di attivita' di  innovazione  tecnologica
svolte internamente all'impresa.  Si  considerano  appartenenti  allo
stesso  gruppo  le  imprese  controllate  da  un  medesimo  soggetto,
controllanti o collegate  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
civile, inclusi i soggetti diversi dalle  societa'  di  capitali.  La
maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo  periodo
della lettera  a)  si  applica  solo  nel  caso  in  cui  i  soggetti
neo-assunti  qualificati  siano  impiegati  in  laboratori  e   altre
strutture di ricerca situati nel territorio  dello  Stato.  Le  spese
previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione  che  i
soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attivita'
di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se
appartenenti  allo  stesso  gruppo  dell'impresa  committente,  siano
fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo  Spazio  economico
europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto  del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
  d) le  spese  per  servizi  di  consulenza  e  servizi  equivalenti
inerenti alle attivita' di  innovazione  tecnologica  ammissibili  al
credito d'imposta, nel limite massimo  complessivo  pari  al  20  per
cento delle spese di personale indicate alla lettera a), a condizione
che i relativi contratti siano stipulati con soggetti  residenti  nel
territorio  dello  Stato  o  con  soggetti  fiscalmente  residenti  o
localizzati in altri Stati membri  dell'Unione  europea  o  in  Stati
aderenti all'accordo  sullo  Spazio  economico  europeo  o  in  Stati
compresi nell'elenco di cui al  citato  decreto  del  Ministro  delle
finanze 4 settembre 1996; 
  e) le spese per materiali,  forniture  e  altri  prodotti  analoghi
impiegati nelle attivita' di innovazione tecnologica  ammissibili  al
credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o  impianti
pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di  personale
indicate alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese  per  i
contratti indicati alla lettera c). 
  202. Sono considerate attivita' innovative ammissibili  al  credito
d'imposta le attivita' di design e ideazione  estetica  svolte  dalle
imprese operanti nei settori  tessile  e  della  moda,  calzaturiero,
dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e  della  ceramica,
per la concezione e realizzazione dei nuovi  prodotti  e  campionari.
Con il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  previsto  dal
comma 200, sono dettati i criteri per la  corretta  applicazione  del
presente comma anche in relazione alle medesime attivita'  svolte  in
settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione
della base di calcolo del  credito  d'imposta  per  le  attivita'  di
design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto
delle regole generali di effettivita', pertinenza e congruita': 
    a) le spese per il  personale  titolare  di  rapporto  di  lavoro
subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal  lavoro
subordinato, direttamente impiegato presso  le  strutture  produttive
dell'impresa nello svolgimento delle attivita' di design e  ideazione
estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti  dell'effettivo
impiego in tali attivita'. Le spese di personale relative a  soggetti
di eta' non superiore a  trentacinque  anni,  al  primo  impiego,  in
possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti
dall'impresa  con   contratto   di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato e impiegati  esclusivamente  nei  lavori  di  design  e
innovazione estetica, concorrono a formare la  base  di  calcolo  del
credito d'imposta per un importo pari  al  150  per  cento  del  loro
ammontare; 
    b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria  o
di locazione semplice e le altre spese  relative  ai  beni  materiali
mobili utilizzati nelle attivita' di design  e  innovazione  estetica
ammissibili  al  credito  d'imposta,  compresa  la  progettazione   e
realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile
ai fini della determinazione  del  reddito  d'impresa  e  nel  limite
massimo complessivo pari al 30 per cento  delle  spese  di  personale
indicate alla lettera a). Nel caso  in  cui  i  suddetti  beni  siano
utilizzati anche per le ordinarie attivita' produttive  dell'impresa,
si assume la parte delle quote di ammortamento e  delle  altre  spese
imputabile alle sole attivita' di design e ideazione estetica; 
    c)  le  spese  per  contratti  aventi  ad  oggetto   il   diretto
svolgimento da parte del soggetto commissionario delle  attivita'  di
design  e  ideazione  estetica  ammissibili  al  credito   d'imposta,
stipulati con professionisti o studi professionali o  altre  imprese.
Nel caso in cui i contratti siano stipulati con  imprese  o  soggetti
appartenenti  allo  stesso  gruppo   dell'impresa   committente,   si
applicano le stesse regole  applicabili  nel  caso  di  attivita'  di
design e  ideazione  estetica  svolte  internamente  all'impresa.  Si
considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da
un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle societa'  di
capitali. La maggiorazione per le spese  di  personale  prevista  dal
secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso  in  cui  i
soggetti neo-assunti qualificati  siano  impiegati  in  laboratori  e
altre strutture di ricerca situati nel  territorio  dello  Stato.  Le
spese previste dalla presente lettera sono ammissibili  a  condizione
che i soggetti cui vengono commissionati  i  progetti  relativi  alle
attivita' di design  e  ideazione  estetica  ammissibili  al  credito
d'imposta, anche se  appartenenti  allo  stesso  gruppo  dell'impresa
committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo
Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco  di  cui  al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
    d) le spese per  servizi  di  consulenza  e  servizi  equivalenti
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento  delle  altre  attivita'
innovative ammissibili  al  credito  d'imposta,  nel  limite  massimo
complessivo pari al 20 per cento delle spese  di  personale  indicate
alla lettera a) ovvero alla  lettera  c).  Le  spese  previste  dalla
presente lettera sono ammissibili a condizione  che  i  soggetti  cui
sono commissionati i progetti relativi alle  attivita'  di  design  e
ideazione  estetica  ammissibili  al  credito  d'imposta,  anche   se
appartenenti  allo  stesso  gruppo  dell'impresa  committente,  siano
fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo  Spazio  economico
europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto  del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
    e) le spese per materiali, forniture e  altri  prodotti  analoghi
impiegati nelle attivita' di design e ideazione estetica  ammissibili
al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per  cento  delle
spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per  i
contratti di cui alla lettera c). 
  203. Per le attivita' di ricerca e sviluppo previste dal comma 200,
il credito d'imposta e' riconosciuto in misura pari al 12  per  cento
della  relativa  base  di  calcolo,  assunta  al  netto  delle  altre
sovvenzioni o dei contributi  a  qualunque  titolo  ricevuti  per  le
stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3  milioni  di  euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o  superiore  a  dodici  mesi.  Per  le  attivita'   di   innovazione
tecnologica  previste  dal  comma  201,  il  credito   d'imposta   e'
riconosciuto, separatamente, in misura pari  al  6  per  cento  della
relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni  o
dei  contributi  a  qualunque  titolo  ricevuti  sulle  stesse  spese
ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro,  ragguagliato
ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o  superiore
a dodici mesi. Per  le  attivita'  di  design  e  ideazione  estetica
previste dal comma 202,  il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  in
misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al
netto delle altre sovvenzioni o dei  contributi  a  qualunque  titolo
ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite  massimo  di  1,5
milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di
durata inferiore o superiore a  dodici  mesi.  Per  le  attivita'  di
innovazione tecnologica  previste  dal  comma  201  finalizzate  alla
realizzazione  di  prodotti  o  processi  di   produzione   nuovi   o
sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un  obiettivo  di
transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati  con
il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto  dal  comma
200, il credito d'imposta e' riconosciuto in misura pari  al  10  per
cento della relativa base di calcolo, assunta al  netto  delle  altre
sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse
spese ammissibili,  nel  limite  massimo  di  1,5  milioni  di  euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali  indicati  e  a
condizione della separazione analitica dei  progetti  e  delle  spese
ammissibili  pertinenti  alle  diverse  tipologie  di  attivita',  e'
possibile applicare il beneficio anche per piu' attivita' ammissibili
nello stesso periodo d'imposta. 
  204. Il credito d'imposta spettante e' utilizzabile  esclusivamente
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n.  241,  in  tre  quote  annuali  di  pari  importo,  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  di  maturazione,
subordinatamente   all'avvenuto   adempimento   degli   obblighi   di
certificazione previsti dal comma 205. Al solo fine di consentire  al
Ministero dello  sviluppo  economico  di  acquisire  le  informazioni
necessarie per valutare  l'andamento,  la  diffusione  e  l'efficacia
delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a  207,  anche
in funzione del perseguimento degli obiettivi  generali  indicati  al
comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano  una
comunicazione al Ministero dello  sviluppo  economico.  Con  apposito
decreto direttoriale del  Ministero  dello  sviluppo  economico  sono
stabiliti il modello, il contenuto, le modalita' e i termini di invio
della comunicazione. Il credito d'imposta non puo' formare oggetto di
cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917.  Il  credito  d'imposta  e'  cumulabile   con   altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi  costi,  a  condizione
che tale cumulo,  tenuto  conto  anche  della  non  concorrenza  alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive di cui al periodo precedente, non porti al
superamento del costo sostenuto. 
  205. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta,  l'effettivo
sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse
alla  documentazione  contabile   predisposta   dall'impresa   devono
risultare  da  apposita  certificazione   rilasciata   dal   soggetto
incaricato della revisione legale  dei  conti.  Per  le  imprese  non
obbligate  per  legge   alla   revisione   legale   dei   conti,   la
certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una
societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A  del
registro di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei
conti o la  societa'  di  revisione  legale  dei  conti  osservano  i
principi di indipendenza elaborati  ai  sensi  dell'articolo  10  del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e,  in  attesa  della  loro
adozione,  quelli  previsti  dal  codice   etico   dell'International
Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese  non  obbligate
per legge alla revisione legale dei conti,  le  spese  sostenute  per
adempiere  all'obbligo   di   certificazione   della   documentazione
contabile previsto dal presente comma sono  riconosciute  in  aumento
del credito d'imposta per un importo  non  superiore  a  5.000  euro,
fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 203. 
  206. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie  del
credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare  una  relazione
tecnica che illustri le finalita', i contenuti e  i  risultati  delle
attivita'  ammissibili  svolte  in  ciascun  periodo   d'imposta   in
relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso  di  realizzazione.
Tale relazione  deve  essere  predisposta  a  cura  del  responsabile
aziendale delle attivita' ammissibili o del responsabile del  singolo
progetto  o   sottoprogetto   e   deve   essere   controfirmata   dal
rappresentante legale dell'impresa ai sensi  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Per le attivita' ammissibili  commissionate  a
soggetti  terzi,  la  relazione  deve  essere  redatta  e  rilasciata
all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attivita'. 
  207.  Nell'ambito  delle  ordinarie  attivita'   di   accertamento,
l'Agenzia delle  entrate,  sulla  base  dell'apposita  certificazione
della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dai
commi 205 e 206 nonche' sulla  base  della  ulteriore  documentazione
fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla  verifica
delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della  corretta
applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti  l'indebita
fruizione anche  parziale  del  credito  d'imposta,  l'Agenzia  delle
entrate provvede al recupero  del  relativo  importo,  maggiorato  di
interessi  e  sanzioni  secondo  legge,  fatte  salve  le   eventuali
responsabilita' di ordine civile, penale e  amministrativo  a  carico
dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei
controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico  in
ordine  all'ammissibilita'  di  specifiche  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attivita'  innovative
nonche' in ordine alla  pertinenza  e  alla  congruita'  delle  spese
sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate  puo'  richiedere  al
Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. 
  208.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da
198 a 207, ai fini di quanto previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  209. All'articolo 3 del decreto-legge 23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
concernente il credito d'imposta per  investimenti  in  attivita'  di
ricerca e sviluppo, al comma 1, le parole: « fino a quello  in  corso
al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quello
in corso al 31 dicembre 2019 ». Le risorse derivanti  dall'anticipata
cessazione del termine di applicazione del  citato  articolo  3  sono
destinate  al  credito  d'imposta  per   investimenti   in   ricerca,
innovazione  tecnologica  e  altre  attivita'   innovative   per   la
competitivita' delle imprese, di cui ai commi da 198 a 207. 
  210. La disciplina del credito d'imposta  introdotta  dall'articolo
1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  per  le
spese   di   formazione   del   personale   dipendente    finalizzate
all'acquisizione  o  al   consolidamento   delle   competenze   nelle
tecnologie rilevanti per la  trasformazione  tecnologica  e  digitale
previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche
previste dai commi da 211 a  217,  anche  alle  spese  di  formazione
sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2019. 
  211. Nei confronti delle piccole imprese, il credito  d'imposta  e'
riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e
nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie
imprese, il credito d'imposta e' riconosciuto in misura  pari  al  40
per cento delle spese ammissibili e nel  limite  massimo  annuale  di
250.000  euro.  Nei  confronti  delle  grandi  imprese,  il   credito
d'imposta e' riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle  spese
ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.  La  misura
del credito d'imposta e' comunque aumentata  per  tutte  le  imprese,
fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso  in
cui i destinatari delle attivita' di formazione ammissibili rientrino
nelle  categorie  dei  lavoratori  dipendenti  svantaggiati  o  molto
svantaggiati, come definite dal decreto del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali 17 ottobre 2017. 
  212. Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficolta'  come
definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno  2014,  la  disciplina  del  credito
d'imposta non  si  applica  alle  imprese  destinatarie  di  sanzioni
interdittive  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  2,   del   decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del  credito
d'imposta e' comunque subordinata alla condizione che  l'impresa  non
sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi  dell'articolo  9,
comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti  in
regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di  lavoro  e  con
gli  obblighi  di   versamento   dei   contributi   previdenziali   e
assistenziali a favore dei lavoratori. 
  213. Nel caso in cui le attivita' di formazione  siano  erogate  da
soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili  al  credito
d'imposta, oltre alle attivita' commissionate  ai  soggetti  indicati
nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  143
del 22 giugno 2018, anche le attivita'  commissionate  agli  Istituti
tecnici superiori. 
  214. Il credito d'imposta e' utilizzabile, a decorrere dal  periodo
d'imposta  successivo  a   quello   di   sostenimento   delle   spese
ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  Al  solo  fine  di
consentire al Ministero dello  sviluppo  economico  di  acquisire  le
informazioni necessarie per valutare  l'andamento,  la  diffusione  e
l'efficacia  della  misura  agevolativa,  anche   in   funzione   del
perseguimento degli obiettivi generali  indicati  al  comma  184,  le
imprese che  si  avvalgono  del  credito  d'imposta  sono  tenute  ad
effettuare una comunicazione al Ministero dello  sviluppo  economico.
Con  apposito  decreto  direttoriale  del  Ministero  dello  sviluppo
economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalita'  e  i
termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta  non  puo'
formare oggetto di cessione o trasferimento neanche  all'interno  del
consolidato fiscale. 
  215.  Continuano  ad  applicarsi,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 maggio 2018, ad eccezione della condizione concernente la
stipula  e  il  deposito  dei  contratti   collettivi   aziendali   o
territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente,
previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto,  non  piu'
necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta. 
  216.  Per  l'attuazione  dell'intervento  di  proroga  del  credito
d'imposta disposto dal comma 210, e'  autorizzata  la  spesa  di  150
milioni di euro per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia  e  delle
finanze  effettua  il  monitoraggio  delle  fruizioni   del   credito
d'imposta di cui ai commi da 210 a 217, ai fini  di  quanto  previsto
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  217. Agli adempimenti di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014
provvede il Ministero dello sviluppo economico. 
  218. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9  febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, le parole: « fino al 31 dicembre 2019 » sono sostituite  dalle
seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 ». 
  219. Per le spese documentate, sostenute nell'anno  2020,  relative
agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o  tinteggiatura
esterna, finalizzati al recupero o restauro  della  facciata  esterna
degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai  sensi  del  decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,  spetta  una
detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento. 
  220. Nell'ipotesi in cui i lavori di  rifacimento  della  facciata,
ove non siano di sola pulitura o  tinteggiatura  esterna,  riguardino
interventi influenti dal punto di vista termico o  interessino  oltre
il 10 per cento  dell'intonaco  della  superficie  disperdente  lorda
complessiva  dell'edificio,  gli  interventi  devono   soddisfare   i
requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  26
giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con  riguardo  ai  valori  di
trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato
B al decreto del Ministro dello sviluppo  economico  11  marzo  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In  tali
ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi
3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4  giugno  2013,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. 
  221.  Ferme  restando   le   agevolazioni   gia'   previste   dalla
legislazione  vigente  in  materia  edilizia  e  di  riqualificazione
energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da  219  a  224
esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della  facciata,
su balconi o su ornamenti e fregi. 
  222. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali  costanti  e
di pari importo nell'anno di sostenimento delle  spese  e  in  quelli
successivi. 
  223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. 
  224. Conseguentemente,  il  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'  incrementato
di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui  dall'anno  2022  all'anno
2030. 
  225. All'articolo 56-bis del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3
e' inserito il seguente: 
  « 3-bis. Per  le  attivita'  dirette  alla  commercializzazione  di
piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da  imprenditori
agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice  civile,
nei  limiti  del  10  per  cento  del  volume  di  affari,  da  altri
imprenditori agricoli  florovivaistici,  il  reddito  e'  determinato
applicando   all'ammontare   dei   corrispettivi   delle   operazioni
registrate o soggette a registrazione agli effetti  dell'imposta  sul
valore aggiunto il coefficiente di redditivita' del 5 per cento ». 
  226. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' integrata di 105 milioni di euro
per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal
2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Una quota  pari
al 30 per cento  delle  risorse  di  cui  al  periodo  precedente  e'
riservata alla concessione dei  contributi  di  cui  all'articolo  1,
comma 56, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  a  fronte  degli
investimenti di cui al comma 55 del medesimo  articolo.  Al  fine  di
rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati  dalle
micro e piccole imprese nel  Mezzogiorno,  la  maggiorazione  di  cui
all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  e'
elevata al  100  per  cento  per  le  micro  e  piccole  imprese  che
effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite  complessivo
di 60 milioni di euro,  a  valere  sulle  risorse  di  cui  al  primo
periodo. 
  227. Una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui  al  comma
226 e' destinata in favore delle micro, piccole  e  medie  imprese  a
fronte  dell'acquisto,   anche   mediante   operazioni   di   leasing
finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica
ad  uso  produttivo,  a  basso  impatto  ambientale,  nell'ambito  di
programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilita' dei prodotti e
dei processi produttivi. Per tali  operazioni  i  contributi  di  cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
fermo restando il rispetto delle intensita'  massime  previste  dalla
normativa dell'Unione europea in materia  di  aiuti  di  Stato,  sono
rapportati  agli  interessi  calcolati,  in  via  convenzionale,  sul
finanziamento  a  un  tasso  annuo  del  3,575  per  cento.  Ai  fini
dell'ammissione  ai  benefici,  la   rispondenza   degli   interventi
agevolabili rispetto alle finalita' di cui al presente comma, nonche'
la  quantificazione  del  relativo  impatto,  sono  certificate   dal
fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente. 
  228. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun  anno  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  non  risultano
utilizzate per le riserve previste dai  commi  226  e  227  rientrano
nelle disponibilita' complessive della misura. 
  229. Sui finanziamenti di cui al comma 228, la garanzia  del  Fondo
di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662,  e'  concessa  in  favore
delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel  rispetto
delle regole di cumulo e  delle  intensita'  massime  previste  dalla
normativa dell'Unione europea in materia  di  aiuti  di  Stato.  Agli
oneri derivanti dal presente  comma  si  provvede  mediante  utilizzo
delle risorse non utilizzate a valere sulla dotazione  della  sezione
speciale istituita con la convenzione del  6  febbraio  2015  tra  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Ministero  dello  sviluppo
economico e il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  un
importo pari a 7 milioni di euro, che sono destinate  alle  finalita'
generali del Fondo. 
  230. Per il finanziamento degli interventi di cui al  decreto-legge
1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e  riqualificazione
produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la  dotazione  del  Fondo  per  la
crescita  sostenibile,  di   cui   all'articolo   23   del   medesimo
decreto-legge n. 83 del 2012, e' incrementata di 50 milioni  di  euro
per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno  2021.  Con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al  presente
comma sono ripartite tra  gli  interventi  da  attuare  nei  casi  di
situazioni  di  crisi  industriali  complesse  di  cui  al  comma   1
dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  e  quelli  da
attuare nei casi di situazioni di  crisi  industriali  diverse  dalle
precedenti e che presentano, comunque,  impatto  significativo  sullo
sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi  del  comma  8-bis
del medesimo articolo 27. 
  231. Per la concessione delle agevolazioni di cui  all'articolo  43
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  autorizzata  la
spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per
l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni  di  cui  al
presente comma, il Ministero dello sviluppo economico puo'  definire,
con  proprie  direttive,  gli  indirizzi   operativi   necessari   al
raggiungimento di fini strategici di sviluppo. Le risorse annualmente
destinate agli interventi di cui al presente comma e  non  utilizzate
al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei
fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate,  possono
essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
nel rispetto delle regole contabili, al finanziamento di iniziative a
carattere  innovativo  di  rilevante  impatto  economico,  sociale  e
ambientale  con  riferimento  al  sistema  produttivo  dei  territori
interessati. 
  232. Per favorire le iniziative di collaborazione  su  larga  scala
d'impatto significativo sulla competitivita' dell'industria nazionale
ed europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di «  Fondo  IPCEI
», e' incrementato di 10 milioni di euro nel 2020  e  90  milioni  di
euro nel 2021. Il  Fondo  IPCEI  puo'  intervenire  per  il  sostegno
finanziario  alle  imprese  che  partecipano  alla  realizzazione  di
importanti progetti di comune interesse europeo di  cui  all'articolo
107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea, intrapresi in tutti  gli  ambiti  di  intervento
strategico e  le  catene  di  valore  individuati  dalla  Commissione
europea. Ferme restando le disposizioni adottate  per  la  disciplina
del sostegno pubblico prestato nell'ambito  dell'importante  progetto
di interesse comune europeo nel  settore  della  microelettronica  in
attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
i criteri generali per l'intervento  e  il  funzionamento  del  Fondo
IPCEI nonche' per la concessione delle agevolazioni alle imprese  che
partecipano agli importanti progetti di interesse comune  europeo  di
cui ai commi 230 e  231.  Sulla  base  dei  predetti  criteri  e  nel
rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione  europea
adottate per  i  progetti  interessati,  i  singoli  interventi  sono
attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico. 
  233. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo  1,
comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 19,  comma
2,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «  all'8
per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 6,5 per cento ». 
  234. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione, istituito dalla legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  e'
assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022. 
  235. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata « Padova capitale
europea del volontariato 2020 » e' stanziata la somma di 500.000 euro
per l'anno 2020. 
  236. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  dopo  il
comma 501 e' inserito il seguente: 
  « 501.1. Su richiesta dei  risparmiatori,  la  Commissione  tecnica
acquisisce le eventuali  decisioni,  giudiziali  ed  extragiudiziali,
utili all'esame delle domande ». 
  237. Il termine previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, scade il 18 aprile 2020. 
  238. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 494, dopo le parole: «  per  atto  tra  vivi  »  sono
aggiunte le  seguenti:  «  ;  nei  casi  di  trasferimento  tra  vivi
successivi al 30 dicembre 2018  rilevano  i  requisiti  reddituali  e
patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che  sussistevano
in capo al dante  causa  in  relazione  al  complesso  di  azioni  od
obbligazioni da questi detenute »; 
    b) al comma 496, dopo le parole: « del costo di acquisto, »  sono
inserite le seguenti: « in caso di unico acquisto, ovvero del  prezzo
medio, in caso di piu' acquisti, » e dopo le parole:  «  inclusi  gli
oneri fiscali » sono inserite le seguenti: « sostenuti anche  durante
il periodo di possesso delle azioni »; 
    c) al comma 502-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «
I cittadini italiani residenti all'estero in possesso  dei  requisiti
soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma presentano  idonea
documentazione  del  Paese  di  residenza  attestante  i   prescritti
requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare ». 
  239.  Le  risorse  giacenti  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari
a 51 milioni di euro per l'anno 2020. 
  240. Al fine di potenziare la ricerca svolta da universita', enti e
istituti di ricerca pubblici e privati, e' autorizzata la spesa di 25
milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2022,  da
iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui 0,3 milioni
di euro nell'anno  2020  e  4  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021 per il funzionamento e per il  personale  dell'agenzia
di cui al comma 241. 
  241. Per realizzare le finalita' di cui al comma 240  e'  istituita
un'apposita agenzia, denominata  Agenzia  nazionale  per  la  ricerca
(ANR),    dotata    di    autonomia    statutaria,     organizzativa,
tecnico-operativa  e  gestionale,  sottoposta  alla  vigilanza  della
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   e    del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. L'ANR promuove  il
coordinamento delle attivita'  di  ricerca  di  universita',  enti  e
istituti  di  ricerca  pubblici  verso   obiettivi   di   eccellenza,
incrementando la sinergia e la cooperazione tra  di  essi  e  con  il
sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in  relazione  agli
obiettivi strategici della ricerca e  dell'innovazione  nonche'  agli
obiettivi  di  politica  economica  del   Governo   funzionali   alla
produttivita'  e  alla  competitivita'  del  Paese.  L'ANR  favorisce
altresi'  l'internazionalizzazione  delle   attivita'   di   ricerca,
promuovendo, sostenendo e coordinando la  partecipazione  italiana  a
progetti e iniziative europee e internazionali. 
  242. L'ANR, in particolare: 
    a) promuove e finanzia  progetti  di  ricerca  da  realizzare  in
Italia ad  opera  di  soggetti  pubblici  e  privati,  anche  esteri,
altamente strategici  per  lo  sviluppo  sostenibile  e  l'inclusione
sociale, fortemente  integrati,  innovativi  e  capaci  di  aggregare
iniziative promosse  in  contesti  di  svantaggio  economico-sociale,
selezionati  secondo  criteri  e  procedure  conformi  alle  migliori
pratiche internazionali; 
    b) valuta l'impatto dell'attivita' di ricerca, tenendo conto  dei
risultati dell'attivita' dell'Agenzia nazionale  di  valutazione  del
sistema universitario  e  della  ricerca  (ANVUR)  nell'ambito  delle
competenze previste dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
della  Repubblica  1°  febbraio  2010,  n.  76,  specie  al  fine  di
incrementare   l'economicita',   l'efficacia   e   l'efficienza   del
finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse  pubbliche
del Fondo nazionale per l'innovazione gestito dalla Cassa depositi  e
prestiti Spa, nonche'  per  attrarre  finanziamenti  provenienti  dal
settore privato; 
    c)  definisce  un  piano  di  semplificazione   delle   procedure
amministrative e  contabili  relative  ai  progetti  di  ricerca  per
l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione. 
  243. Sono organi dell'Agenzia il direttore, il comitato  direttivo,
il comitato scientifico e il collegio dei revisori dei conti. 
  244. Il direttore  e'  scelto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. Il comitato direttivo e' composto da otto  membri,  scelti:
uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
uno dal Ministro dello sviluppo economico,  uno  dal  Ministro  della
salute,  uno  dal  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica   e   la
digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle  universita'
italiane,  uno  dal  Consiglio  universitario  nazionale,  uno  dalla
Consulta  dei  presidenti  degli  enti  pubblici  di  ricerca  e  uno
dall'Accademia nazionale dei Lincei.  La  composizione  del  comitato
direttivo deve assicurare la parita' di genere. 
  245. Il direttore e i membri del comitato direttivo  sono  nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  e  restano  in
carica per quattro anni; sono selezionati tra  studiosi,  italiani  o
stranieri, di elevata qualificazione  scientifica  con  una  profonda
conoscenza del sistema della ricerca in Italia  e  all'estero  e  con
pluriennale esperienza in  enti  o  organismi,  pubblici  o  privati,
operanti nel settore della ricerca, appartenenti a una pluralita'  di
aree disciplinari, all'interno di una rosa di venticinque nominativi,
preventivamente selezionati da una  commissione  di  valutazione.  La
commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  e'  composta  da  cinque  membri  di  alta
qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  dal  presidente  del  Consiglio
direttivo dell'ANVUR, dal vicepresidente del Comitato di esperti  per
la  politica  della  ricerca  (CEPR),  dal  presidente  dell'European
Research Council e dal presidente dell'European  Science  Foundation.
Costituisce requisito preferenziale l'avere esperienza nella gestione
di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca. 
  246. Il direttore presiede il  comitato  direttivo,  e'  il  legale
rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne e' responsabile e  svolge
gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto. 
  247. Il comitato scientifico e' composto da cinque membri  nominati
dal direttore all'interno di  una  rosa  di  venticinque  nominativi,
preventivamente  selezionati  da  parte   di   una   commissione   di
valutazione sulla base di criteri di competenza  e  professionalita',
specie  con  riferimento  all'impatto  delle  ricerche  dagli  stessi
effettuate sulla comunita' scientifica  nazionale  e  internazionale,
nonche' nel rispetto del criterio di  adeguata  rappresentativita'  e
avvicendamento dei settori scientifici. Le procedure e  le  modalita'
per l'individuazione dei componenti della commissione di  valutazione
sono  stabilite  dallo  statuto  dell'Agenzia.  La  composizione  del
comitato scientifico deve assicurare la parita' di genere  garantendo
una rappresentanza del genere meno rappresentato non inferiore al  45
per cento. 
  248. Il comitato scientifico vigila sul rispetto  dei  principi  di
liberta' e autonomia della ricerca  scientifica  ed  e'  sentito  dal
comitato direttivo sugli ambiti prioritari delle attivita' di ricerca
dell'Agenzia nonche' su ogni questione che  ritenga  di  sottoporgli.
Gli ulteriori compiti  del  comitato  sono  stabiliti  dallo  statuto
dell'Agenzia. 
  249. Le risorse iscritte nel fondo di  cui  all'articolo  1,  comma
126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, gia' confluite nel fondo per
il  miglioramento  dell'offerta  formativa,  sono  utilizzate   dalla
contrattazione integrativa in favore del personale scolastico,  senza
ulteriore vincolo di destinazione. 
  250. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da  tre  membri
effettivi  e  due  supplenti,  nominati  con  decreto  del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca.   Un   membro
effettivo,  che  assume  le  funzioni  di  presidente,  e  un  membro
supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle  finanze.
Il collegio dei revisori dei conti svolge le  funzioni  di  controllo
amministrativo  e  contabile  di  cui  all'articolo  20  del  decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del collegio  durano
in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. 
  251. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  e'  approvato  lo  statuto  dell'Agenzia   che   ne
disciplina le attivita' e le regole di funzionamento. Il  decreto  di
cui al  presente  comma  definisce  altresi'  la  dotazione  organica
dell'Agenzia, nel limite massimo di trentaquattro unita'  complessive
di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonche' i compensi  spettanti
ai  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e  controllo.  Al
personale dell'Agenzia  si  applicano  le  disposizioni  del  decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  ed  il  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca. 
  252. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono definite le procedure  di  semplificazione
alternative in materia amministrativo-contabile  e  le  modalita'  di
attuazione del presente comma. L'ANR, nella predisposizione del piano
di cui al comma 242, lettera c), tiene conto dei risultati conseguiti
per effetto della  semplificazione  derivante  dall'applicazione  del
presente comma. 
  253. Per garantire la prosecuzione del finanziamento dei  programmi
spaziali nazionali,  in  cooperazione  internazionale  e  nell'ambito
dell'Agenzia   spaziale   europea,   assicurando   al   contempo   il
coordinamento delle  politiche  di  bilancio  in  materia,  le  somme
assegnate con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
dell'11 giugno 2019, adottato ai sensi  dell'articolo  1,  comma  98,
della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  sono  incrementate  di  390
milioni di euro per l'anno 2020, di 452 milioni di  euro  per  l'anno
2021, di 377 milioni di euro per l'anno 2022, di 432 milioni di  euro
per l'anno 2023 e di 409 milioni di euro per l'anno 2024. 
  254. Le somme di cui al comma 253 sono assegnate  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta  dell'Autorita'
politica  delegata  al  coordinamento  delle  politiche  spaziali   e
aerospaziali ai sensi dell'articolo  21  del  decreto  legislativo  4
giugno 2003, n. 128, sentito il  Comitato  interministeriale  per  le
politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. 
  255. Nel fondo da ripartire  per  l'attuazione  dei  contratti  del
personale delle amministrazioni  statali,  iscritto  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   sono
stanziati, in apposita  sezione,  30  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno  2020,  da  destinare,  nell'ambito  della   contrattazione
collettiva nazionale, al « Fondo unico nazionale per il finanziamento
della retribuzione di posizione e di  risultato  »  per  l'incremento
della  retribuzione  di  posizione  di  parte   variabile   e   della
retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici. 
  256. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi  di  cui  alla
lettera e) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.
107, l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  125,
della medesima legge e' incrementata di 12 milioni di euro per l'anno
2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021  e  2022  al
fine di prevedere: 
    a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti
in materia d'inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni
di euro per l'anno 2020; 
    b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti
in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo,
tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4  della
legge 29 maggio 2017, n.  71,  nonche'  in  materia  di  insegnamento
dell'educazione  al  rispetto  e  della   parita'   dei   sessi   per
sensibilizzare gli  studenti  sui  temi  della  non  violenza  e  del
contrasto ad ogni forma di discriminazione, nel limite di spesa di  1
milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. 
  257.  Per  favorire   l'innovazione   digitale   nella   didattica,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  62,  secondo
periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di  euro
2 milioni per l'anno 2020. 
  258.  Al  fine  di  assicurare  l'esecuzione  degli  interventi  di
edilizia scolastica, e' destinata quota parte, pari a 10  milioni  di
euro, delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma  1072,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, gia' assegnate con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 28  novembre  2018,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio  2019,  in  favore  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  la
messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualita' 2023. 
  259. Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi  di
progettazione, per il periodo  2020-2023,  i  relativi  incarichi  di
progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono  affidati  secondo
le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b),  fino  alle
soglie previste dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture
e i servizi. 
  260. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli  interventi  di
edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti  entro
trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza  di  servizi,
e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito
positivo. 
  261. Al fine di favorire il completamento delle  scuole  innovative
di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 13  luglio  2015,
n. 107, le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse
di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
possono  essere  destinate,  su  segnalazione  dell'INAIL,  ai   fini
previsti dal medesimo articolo 1, commi 153 e 154, per la costruzione
di scuole, nonche' in favore di progetti finanziati solo parzialmente
con le risorse attribuite alle singole regioni  in  attuazione  della
richiamata normativa. 
  262. Le risorse di cui al comma 261 possono essere utilizzate anche
per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati, con
riguardo  alla  realizzazione  dei  poli  per   l'infanzia   di   cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. 
  263. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  e'  definito  un  piano  nazionale  di  interventi  di
efficientamento energetico degli  edifici  pubblici  adibiti  ad  uso
scolastico, che  abbiano  gia'  tutti  i  requisiti  della  sicurezza
strutturale, individuati anche in base a criteri  che  tengano  conto
del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della
stima del  risparmio  energetico  e  della  riduzione  dei  costi  di
gestione per gli enti locali proprietari  o  gestori,  nonche'  della
popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici. 
  264. Agli oneri derivanti dal comma 263 si provvede mediante  quota
parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n.  205,  pari  a  complessivi  40  milioni  di  euro,
assegnati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  28
novembre 2018, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  28  del  2
febbraio   2019,   in   favore   del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per  la  messa  in  sicurezza  degli
edifici scolastici, nella misura di  euro  20  milioni  per  ciascuna
delle annualita' 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il  supporto
della  Banca  europea  degli  investimenti,   anche   attraverso   la
costituzione di Energy Service Company (ESCo). 
  265. Per promuovere il diritto allo studio universitario, il  fondo
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato di euro 31 milioni  per  l'anno
2020. 
  266. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  366,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e' rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni
di euro nell'anno 2020, a 54,28 milioni di euro nell'anno  2021  e  a
49,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'incremento  della
dotazione dell'organico  dell'autonomia  effettuato  a  valere  sulle
risorse di cui al primo periodo riguarda i  posti  di  sostegno,  con
corrispondente riduzione del  contingente  previsto  in  organico  di
fatto di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n.
107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto  della
necessita' di ottemperare ai  provvedimenti  giudiziali  di  condanna
definitivi notificati al 31 agosto 2019. 
  267. Al fine di garantire il sostegno e lo  sviluppo  del  servizio
civile universale e di  assicurare  la  continuita'  del  contingente
complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile,  al
Fondo  nazionale  per  il  servizio  civile,  iscritto  nel  bilancio
autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  di   cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati  10
milioni di euro per l'anno 2020. 
  268. Per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e' assegnato un
contributo annuo di 500.000 euro alla Scuola internazionale superiore
di  studi  avanzati  (SISSA)  di  Trieste.  Al  fine   di   sostenere
l'attivita' di ricerca e alta formazione  e'  altresi'  assegnato,  a
decorrere dall'anno 2020, un contributo di  500.000  euro  in  favore
della Scuola internazionale superiore di studi  avanzati  (SISSA)  di
Trieste. 
  269. All'articolo 11 del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  2019,  n.  60,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: « delle regioni, nell'ambito del livello
del finanziamento del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  cui
concorre lo Stato e ferma  restando  la  compatibilita'  finanziaria,
sulla  base  degli  indirizzi  regionali  »  sono  sostituite   dalle
seguenti: « di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento  e  di
Bolzano, nell'ambito del livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
nazionale  standard  cui  concorre  lo  Stato  e  ferma  restando  la
compatibilita' finanziaria, sulla base degli  indirizzi  definiti  da
ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano »; 
    b) al comma 3, dopo le parole: « Le regioni »  sono  inserite  le
seguenti: « e le provincie autonome di Trento e di Bolzano »; 
    c) al comma 4, dopo le parole: « Le regioni »  sono  inserite  le
seguenti: « e le provincie autonome di Trento e di Bolzano »; 
    d) il comma 4-bis e' abrogato. 
  270. A sostegno del sistema italiano della formazione  superiore  e
del sistema educativo italiano, il fondo di cui all'articolo 1, comma
587, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  e'  incrementato  per
l'importo di 1.000.000 di euro a  decorrere  dall'anno  2020  per  il
sostegno delle iniziative  previste  all'articolo  3,  comma  3,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio  2017,  di
riparto degli stanziamenti del fondo medesimo. 
  271. Al fine di aumentare il numero  dei  contratti  di  formazione
specialistica  dei  medici,  di  cui  all'articolo  37  del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di  cui
all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  e'
ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno  2020,
10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2024. 
  272. All'articolo 1, comma 330, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, le parole: « 2020/2021  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
2021/2022 ». 
  273. Allo scopo di potenziare,  nei  limiti  di  spesa  di  cui  al
presente comma anche in considerazione di quanto  previsto  al  comma
274, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee
delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno  spazio
dedicato per le infrastrutture di ricerca del settore  delle  scienze
religiose  riconosciute  ad  alto  potenziale  strategico  dal  Forum
strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI),  nonche'
di incrementare,  attraverso  l'analisi  e  lo  studio  della  lingua
ebraica, la ricerca digitale multilingue  per  favorire  la  coesione
sociale  e  la  cooperazione  strategica  nell'ambito   del   dialogo
interculturale, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui  a
decorrere dall'anno 2020, da iscrivere in  apposito  fondo  istituito
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  274. Per l'attuazione degli interventi di  cui  al  comma  273,  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  stipula,
nei limiti di spesa di cui al  comma  273,  appositi  protocolli  con
infrastrutture specialistiche e organismi di  ricerca  come  definiti
dall'articolo 2, punto 83), del regolamento (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, da esso vigilati, gia' operanti  sul
territorio italiano, nel settore delle scienze  religiose,  e  con  i
quali siano gia' in essere, alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, accordi di programma. 
  275. La Fondazione Human Technopole, di cui all'articolo  1,  commi
da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  in  quanto  polo
scientifico infrastrutturale a  sostegno  della  ricerca  scientifica
nazionale, agisce con approccio multidisciplinare  ed  integrato  nel
rispetto dei  principi  di  piena  accessibilita'  per  la  comunita'
scientifica nazionale, di trasparenza e  pubblicita'  dell'attivita',
di verificabilita' dei risultati scientifici raggiunti in conformita'
alle migliori pratiche internazionali. A tal fine la Fondazione: 
    a)  presenta  una  relazione,  con  cadenza  biennale,   per   la
successiva trasmissione alle  Camere,  al  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  al  Ministro  della  salute  e  al
Ministro dell'economia e delle  finanze,  sulle  attivita'  svolte  e
programmate  anche  con  riferimento  al  loro  impatto  sul  sistema
nazionale di ricerca, sul tempo e  le  modalita'  di  utilizzo  delle
facility  infrastrutturali   da   parte   di   progetti   scientifici
partecipati o promossi da soggetti  non  affiliati  alla  Fondazione,
nonche' sui servizi svolti a beneficio  della  comunita'  scientifica
nazionale; 
    b) organizza, in corrispondenza della  trasmissione  alle  Camere
della relazione di cui  alla  lettera  a),  una  giornata  aperta  di
confronto con la comunita' scientifica. 
  276.  Con  apposita  convenzione,  da  sottoscrivere  entro  il  31
dicembre 2020, tra la Fondazione Human Technopole, i membri fondatori
e gli altri soggetti finanziatori, pubblici  e  privati,  individuati
dallo statuto della Fondazione nel rispetto  dei  principi  enunciati
dal comma 275 e nel limite di cui all'articolo 1,  comma  121,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232,  sono  individuate  le  modalita'  di
attuazione delle seguenti attivita' che la Fondazione e' tenuta,  tra
l'altro, a svolgere: 
    a)  individuare  periodicamente  attraverso  i   propri   organi,
eventualmente avvalendosi delle roadmap del Forum strategico  europeo
per   le   infrastrutture   di   ricerca   (ESFRI),    le    facility
infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori  individuati
dall'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  da
realizzare,  una  volta  individuate  a  seguito   di   consultazioni
pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca e dal Ministero della  salute,  aperte  alla  comunita'
scientifica  nazionale,  coordinate  da  parte  del  direttore  della
Fondazione, con l'uso maggioritario delle risorse di cui all'articolo
1, comma 121, della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  nell'ambito
dell'area identificata nella convenzione; 
    b) realizzare e accrescere, presso la sede della  Fondazione,  le
facility infrastrutturali, individuate ai  sensi  della  lettera  a),
assicurando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al
loro  funzionamento  e  rendendo  disponibile,  contestualmente  alla
realizzazione di ciascuna facility, una quota congrua di  risorse  da
destinare ai bandi per le rispettive procedure competitive di accesso
di cui alla lettera d); 
    c) promuovere il costante confronto con  il  sistema  di  ricerca
nazionale, ivi compresa l'Agenzia nazionale per la ricerca di cui  ai
commi  da  240  a  252,  per   massimizzare   la   compatibilita'   e
l'integrazione delle facility della Fondazione  con  quelle  presenti
nel sistema nazionale di ricerca; 
    d) avviare e coordinare le procedure competitive annuali  per  la
selezione, secondo le migliori pratiche internazionali,  di  progetti
presentati  per   l'accesso   alle   facility   infrastrutturali   da
ricercatori  o  gruppi  di  ricercatori,  afferenti  a   universita',
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)  ed  enti
pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle  facility
infrastrutturali della  Fondazione.  Ai  fini  dell'attribuzione  dei
risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in  tutto  o  in
parte i loro progetti di  ricerca  presso  la  Fondazione  conservano
l'affiliazione dell'ente scientifico di provenienza; 
    e)  istituire  presso  la  Fondazione   un'apposita   Commissione
indipendente di valutazione dei  progetti  di  ricerca  di  cui  alla
lettera  d),  composta  da   valutatori   esterni   alla   Fondazione
individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi  in  essere
con le universita', IRCCS  ed  enti  pubblici  di  ricerca  italiani,
nonche' dal presidente del Comitato scientifico della Fondazione, che
ne e' membro di  diritto.  La  composizione,  anche  numerica,  e  il
funzionamento della Commissione nonche' i principi  e  i  criteri  di
valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche  internazionali
sono  definiti  dalla  convenzione.  Gli  oneri  di   istituzione   e
funzionamento  della  Commissione,  nonche'  i  costi  relativi  alle
sperimentazioni  e   alle   dotazioni   tecnologiche   dei   progetti
selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilita' dei ricercatori che
se ne avvalgono, sono a carico delle risorse di cui  all'articolo  1,
comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  277. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione  entro  la
data indicata al comma 276, la Fondazione Human Technopole e'  tenuta
ad attivare la procedura di modifica dello statuto  della  Fondazione
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del
27 marzo 2018, ai sensi  dell'articolo  24,  comma  1,  del  medesimo
statuto per adeguarlo ai principi, ai criteri  e  alle  modalita'  di
svolgimento delle attivita' di cui ai commi 275 e 276; in tal caso, e
fino all'approvazione delle modifiche  allo  statuto,  la  Fondazione
assolve soltanto agli obblighi di cui al comma 275, lettere a) e  b),
con cadenza semestrale. 
  278. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  472,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato per l'importo di 200.000  euro
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 
  279. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi
64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata  di  390
posti, con riferimento alla scuola  dell'infanzia,  da  destinare  al
potenziamento  dell'offerta   formativa   nel   relativo   grado   di
istruzione.   Con   il   decreto   del   Ministro,    dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma
64, il contingente di 390 posti e' ripartito tra le regioni. 
  280. All'articolo 58 del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo
il comma 5-quater e' inserito il seguente: 
  « 5-quinquies. Per l'immissione in ruolo  dei  soggetti  che  hanno
superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti  alle  dipendenze  dello
Stato, e' stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro  per
l'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al
medesimo  fine,  l'organico  dei  collaboratori   scolastici   presso
l'ufficio scolastico della Regione  siciliana  e'  aumentato  di  119
unita' ». 
  281. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  « 3-bis. Al  fine  di  conseguire  risparmi  di  spesa,  continuano
altresi' ad avere validita' per l'accesso ai posti di coordinatore di
struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di  entrata  in
vigore del presente decreto ». 
  282.  Al  fine  di  consentire  anche  alle  istituzioni  dell'Alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)  di  dare  concreta
attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti  con
disabilita'   e   con   certificazione    di    disturbo    specifico
dell'apprendimento, il fondo per il  funzionamento  amministrativo  e
per le attivita'  didattiche  delle  istituzioni  AFAM,  a  decorrere
dall'anno 2020, e' incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti  tra  le
istituzioni AFAM statali in  rapporto  al  numero  complessivo  degli
studenti presso di esse iscritti. 
  283. Al  fine  di  consentire  il  rimborso  del  mancato  introito
derivante alle istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no  tax
area di cui all'articolo 1, commi 252  e  seguenti,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, il fondo per il funzionamento amministrativo e
per le attivita' didattiche delle istituzioni AFAM  e'  ulteriormente
incrementato di 10 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2020.  Il
predetto incremento e' ripartito tra le istituzioni AFAM  statali  in
proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di  ogni
contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento
del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo  1,  commi
252 e seguenti, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge  21  dicembre
1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o
con  contratto  a  tempo  determinato  nell'ambito  delle   dotazioni
organiche, le istituzioni di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  della
predetta legge provvedono, con oneri a carico del  proprio  bilancio,
in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  mediante  l'attribuzione  di
incarichi di insegnamento  della  durata  di  un  anno  accademico  e
rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove
temporaneamente  conferiti  a  personale  incluso  nelle  graduatorie
nazionali. 
  285. Gli incarichi di insegnamento di cui al  comma  284  non  sono
comunque conferibili  al  personale  in  servizio  di  ruolo  e  sono
attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che  assicurino
la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti.
L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento di cui al comma
284 non da' luogo in ogni caso a diritti  in  ordine  all'accesso  ai
ruoli. 
  286. Al fine di garantire i fabbisogni connessi con il processo  di
digitalizzazione della pubblica amministrazione  e  per  tener  conto
degli effetti di cui al comma 588 del presente articolo, i  massimali
previsti dalla Convenzione per  la  realizzazione  e  gestione  delle
attivita'  informatiche  dello  Stato,  sottoscritta  dal   Ministero
dell'economia e delle finanze in data 3 settembre 2013  e  da  ultimo
prorogata ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1126,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, saranno rideterminati, a  decorrere  dall'anno
2020, utilizzando gli strumenti contrattuali di  revisione,  entro  i
limiti  degli  stanziamenti  previsti  nei  pertinenti  capitoli   di
bilancio. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124,
dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  « 3. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1, fermo restando il concorso della Societa' agli obiettivi  di
finanza pubblica, alla Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano  le  disposizioni
di cui all'articolo 9, commi 28 e 29,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, nel  rispetto  delle  direttive  dell'azionista  e  del
controllore analogo ». 
  287. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2018: 
  a) sono abrogati i commi da 1 a 8 dell'articolo 2 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
giugno 2019, n. 58, e il comma 1080 dell'articolo 1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145; 
  b)  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  e  ai  commi  da  549  a  552
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con  l'aliquota
percentuale  per  il  calcolo  del  rendimento  nozionale  del  nuovo
capitale proprio fissata all'1,3 per cento. 
  288. Al fine di incentivare l'utilizzo di  strumenti  di  pagamento
elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel  territorio
dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o
professione,  effettuano  abitualmente  acquisti  con  strumenti   di
pagamento elettronici da soggetti che svolgono attivita'  di  vendita
di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso  in
denaro, alle condizioni e sulla  base  dei  criteri  individuati  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di  cui  al  comma
289. 
  289. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da  adottare
entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le  modalita'
attuative della disposizione di cui al comma 288, inclusi le forme di
adesione volontaria e i  criteri  per  l'attribuzione  del  rimborso,
anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e sono
individuati gli strumenti di pagamento  elettronici  e  le  attivita'
rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso,  nei  limiti  dello
stanziamento di cui al comma 290. 
  290. Al fine di garantire le  risorse  finanziarie  necessarie  per
l'attribuzione dei rimborsi  e  le  spese  per  le  attivita'  legate
all'attuazione della misura di cui ai commi 288 e 289, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  stanziato
su apposito fondo l'importo annuo di euro 3  miliardi  per  gli  anni
2021 e 2022. Il  suddetto  importo  e'  integrato  con  le  eventuali
maggiori  entrate  derivanti  dall'emersione   di   base   imponibile
conseguente all'applicazione della  predetta  misura,  come  rilevate
dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  291. I gestori di servizi di pubblica utilita' e gli  operatori  di
telefonia, di reti televisive e di comunicazioni  elettroniche  hanno
l'obbligo di trasmettere agli utenti  le  comunicazioni  con  cui  si
contestano, in modo  chiaro  e  dettagliato,  gli  eventuali  mancati
pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture  in
caso  di  mancata  regolarizzazione,  con  adeguato  preavviso,   non
inferiore a quaranta  giorni,  tramite  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento. 
  292. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, nei  contratti  di  fornitura  di  energia  elettrica,  gas  e
servizio idrico nonche' di fornitura  nei  servizi  di  comunicazione
elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, in caso di emissione  di  fatture  a  debito  in
relazione alle quali sia accertata dall'autorita'  competente  ovvero
debitamente documentata mediante apposita  dichiarazione,  presentata
autonomamente anche con modalita' telematiche, l'illegittimita' della
condotta del gestore e  dell'operatore  interessato,  per  violazioni
relative alle modalita' di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei
conguagli o  di  fatturazione  nonche'  per  addebiti  di  spese  non
giustificate e di costi per  consumi,  servizi  o  beni  non  dovuti,
l'utente ha diritto  ad  ottenere,  oltre  al  rimborso  delle  somme
eventualmente versate, anche il pagamento di una penale  pari  al  10
per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per  un
importo non inferiore a 100 euro. 
  293. Il gestore ovvero l'operatore interessato provvede al rimborso
delle somme indebitamente percepite  o  comunque  ingiustificatamente
addebitate e al  pagamento  della  penale  ai  sensi  del  comma  292
attraverso,  a  scelta  dell'utente,  lo  storno  nelle  fatturazioni
successive o un apposito versamento, entro un termine  in  ogni  caso
non  superiore  a  quindici  giorni  dall'accertamento   ovvero   dal
riscontro  positivo  alla   dichiarazione   autonomamente   trasmessa
dall'utente. 
  294. All'articolo 1  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  « 1-bis.1. Nei contratti di cui  al  comma  1-bis,  il  diritto  al
corrispettivo si prescrive in due  anni.  In  caso  di  emissione  di
fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli  riferiti
a periodi maggiori di due anni,  qualora  l'Autorita'  garante  della
concorrenza  e  del  mercato  abbia  aperto   un   procedimento   per
l'accertamento di violazioni  del  codice  del  consumo,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalita'
di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore
interessato, l'utente che ha presentato  un  reclamo  riguardante  il
conguaglio, nelle forme previste dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finche'  non
sia stata verificata la legittimita' della  condotta  dell'operatore.
L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio  del  procedimento  di
cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti  diritti.  E'  in
ogni caso diritto dell'utente, all'esito della  verifica  di  cui  al
secondo  periodo,  ottenere,  entro  un  termine  in  ogni  caso  non
superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati  a  titolo
di indebito conguaglio »; 
  b) al comma 1-quinquies, le  parole:  «  del  comma  1-bis  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dei commi 1-bis e 1-bis.1 »; 
  c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «  1,  1-bis  »  e'
inserita la seguente: « , 1-bis.1 ». 
  295. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, e' abrogato. 
  296.  Al  fine  di  favorire  interventi  volti  al  recupero   del
patrimonio culturale, e' autorizzata la spesa  di  250.000  euro  per
l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021 per il  restauro  e  la
valorizzazione della villa Candiani di Erba in provincia di Como. Per
le medesime finalita' e' altresi' autorizzata  la  spesa  di  250.000
euro per l'anno 2020 e  di  250.000  euro  per  l'anno  2021  per  il
restauro e la valorizzazione del palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli
in provincia di Torino. 
  297. Per il potenziamento del Piano per la promozione straordinaria
del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, sono stanziati, nello stato di previsione  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale,  44.895.000  euro
per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2021,
da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b),  c),  d),
f), g), h), i) e l), del predetto  articolo  30.  All'attuazione  del
Piano provvede  l'ICE  -  Agenzia  per  la  promozione  all'estero  e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 
  298. Al fine di rafforzare la tutela degli interessi  nazionali  in
ambito  europeo  e  la  promozione  del  sistema  economico  italiano
all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi: 
    a) il  contingente  di  cui  all'articolo  168  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' incrementato di
trenta  unita'.  A  tale  fine  l'autorizzazione  di  spesa  di   cui
all'articolo 170 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  18
del 1967 e' incrementata di euro 2.505.000 per l'anno 2020 e di  euro
5.010.000 annui a decorrere dall'anno 2021; 
    b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del  1967  e'  incrementata  di
euro 2.100.000 per l'anno 2020 e di euro 4.200.000 annui a  decorrere
dall'anno 2021, in aggiunta all'incremento previsto dalla lettera a); 
    c) e' autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale, la spesa annua di euro  500.000  a
decorrere  dall'anno  2020  per  iniziative  di  formazione  per   il
personale della predetta amministrazione. 
  299.   L'ICE   -   Agenzia   per   la   promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane e'  autorizzata,  per
l'anno 2020, a bandire concorsi pubblici per titoli  ed  esami  e  ad
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato,  in  aggiunta
alle facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente e  con
corrispondente incremento della dotazione organica, nel limite  delle
unita' eccedenti, un contingente massimo di 50  unita'  di  personale
non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1.
A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 951.667 per l'anno 2020 e
di euro 2.855.000 annui a decorrere dall'anno 2021. 
  300. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
e' sostituito dal seguente: 
  «  1.  Al  fine  di  migliorare  il  livello  e  la   qualita'   di
internazionalizzazione delle PMI  italiane,  alle  imprese  esistenti
alla data  del  1°  gennaio  2019  e'  riconosciuto,  per  i  periodi
d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del  30  per
cento delle spese di cui al comma 2 fino  ad  un  massimo  di  60.000
euro. Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  fino  all'esaurimento
dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno  2020  e  di  5
milioni di euro per l'anno 2021 ».