art. 3 (commi 201-217)
  201. Nel certificato di cui all'articolo 7-bis, commi 2  e  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
introdotto dal citato decreto-legge n. 330 del 1994  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 473 del 1994, relativo  all'anno  1996,
sono indicati, nelle annotazioni, l'ammontare dei redditi soggetti al
contributo, quello del contributo dovuto, nonche'  l'ammontare  delle
detrazioni spettanti. 
  202. I soggetti tenuti  al  versamento  del  contributo  nonche'  i
datori di lavoro devono indicare,  nelle  dichiarazioni  relative  al
periodo d'imposta 1996 previste, rispettivamente, negli articoli 1  e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
600, i dati relativi al contributo da versare secondo i criteri e  le
modalita' stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di  cui
all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.
600 del 1973, che approva i rispettivi modelli di dichiarazione. 
  203. Per la  dichiarazione,  la  liquidazione,  l'accertamento,  la
riscossione, i rimborsi, il contenzioso e le sanzioni,  si  applicano
le disposizioni previste per le imposte  sui  redditi  delle  persone
fisiche. 
  204. In deroga a quanto disposto dall'articolo 48, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
riguardante  la  sanatoria  delle  irregolarita'  e  delle  omissioni
relative ad operazioni imponibili ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, il contribuente puo' regolarizzare, senza  applicazione  di
sanzioni e di  interessi,  gli  omessi  versamenti  dell'imposta  sul
valore aggiunto risultanti dalle  dichiarazioni  presentate  e  dalle
liquidazioni periodiche, provvedendo  a  versare,  entro  il  termine
perentorio del 30 settembre 1997, l'imposta stessa ed una soprattassa
nella misura del venticinque per cento, del venti  per  cento  o  del
quindici  per  cento,  a  seconda   che   la   violazione   riguardi,
rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e 1995. Se, con  riferimento  ai
versamenti periodici, il contribuente ha versato l'imposta in sede di
dichiarazione annuale senza usufruire  delle  circostanze  attenuanti
previste nel citato articolo 48,  le  soprattasse  di  cui  al  primo
periodo sono ridotte alla meta'. L'applicazione delle disposizioni di
cui ai precedenti periodi esonera il contribuente dal pagamento della
soprattassa indicata nell'articolo 44 del citato decreto n.  633  del
1972. 
  205. Per la  regolarizzazione  dei  versamenti  periodici  relativi
all'anno 1996, l'imposta e la soprattassa, nella misura del dieci per
cento, devono essere versate entro trenta giorni dalla  scadenza  del
termine per la presentazione della relativa dichiarazione. 
  206. Per gli omessi versamenti per  i  quali  l'ufficio  IVA  abbia
provveduto  a  notificare  l'avviso  di  pagamento  o   ad   eseguire
l'iscrizione a ruolo o se  entro  il  30  settembre  1997  lo  stesso
ufficio proceda ai sensi dell'articolo 60, comma sesto,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  introdotto
dall'articolo 10, comma 2, lettera c), del  decreto-legge  20  giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1996, n. 425, si applicano le disposizioni del  periodo  seguente,  a
condizione che il contribuente effettui il versamento previsto  entro
trenta giorni dal  ricevimento  dell'avviso  di  pagamento.  Per  gli
avvisi di pagamento notificati fino alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, il termine per il versamento e' prorogato al 31
gennaio 1997. Se la  violazione  e'  gia'  stata  constatata  o  sono
comunque iniziate le ispezioni o le verifiche di cui all'articolo  52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
la soprattassa da versare entro la predetta  data  del  30  settembre
1997 e' pari al trentacinque per  cento,  al  trenta  per  cento,  al
venticinque per cento o al  venti  per  cento,  rispettivamente,  per
ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996. 
  207. Il pagamento delle imposte e delle soprattasse di cui ai commi
204, 205 e 206 deve  essere  effettuato  con  le  modalita'  indicate
nell'articolo 38, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai fini della regolarizzazione di
cui ai commi 204, 205 e 206, il contribuente deve trasmettere, a pena
di decadenza dalla stessa, entro quindici giorni  dal  pagamento,  al
competente  ufficio  IVA,   apposita   istanza,   allegandovi   copia
dell'attestazione di versamento. La  trasmissione  dell'istanza  puo'
essere  effettuata  anche  tramite  servizio   postale,   con   plico
raccomandato senza busta. 
  208. Le disposizioni  del  comma  204  si  applicano,  fino  al  30
settembre 1997, anche se per l'imposta sono stati emessi i ruoli  per
la riscossione, a condizione che la cartella  di  pagamento  non  sia
stata notificata e la relativa rata non sia scaduta prima della  data
di entrata in vigore  della  presente  legge.  In  caso  di  avvenuta
notifica della cartella  di  pagamento,  resta  fermo  il  versamento
dell'imposta  al  concessionario   della   riscossione,   mentre   il
versamento della soprattassa deve essere effettuato presso  l'ufficio
IVA competente entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta. 
  209. In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,
riguardanti i ritardati o mancati versamenti  diretti  delle  imposte
sui  redditi  e  le  relative  sanzioni,   i   contribuenti   possono
regolarizzare, senza applicazione di sanzioni  e  di  interessi,  gli
omessi versamenti delle imposte sui  redditi,  delle  altre  imposte,
nonche' dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni  annuali
relative ai periodi d'imposta  chiusi  entro  il  31  dicembre  1995,
provvedendo a versare, in mancanza  di  notifica  della  cartella  di
pagamento, entro il termine perentorio del  30  settembre  1997,  gli
ammontari dovuti, maggiorati di un importo, a titolo di  soprattassa,
pari al trentacinque per cento, al trenta per cento,  al  venticinque
per cento, al venti per cento o al quindici per cento, a seconda  che
l'imposta  o  il  contributo   siano   dovuti   in   relazione   alla
dichiarazione  dei  redditi   relativa   al   periodo   d'imposta   o
all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro  il  31  dicembre  degli
anni 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995.  La  soprattassa  di
cui al precedente periodo assorbe  quella  eventualmente  dovuta  per
omesso o tardivo pagamento degli acconti relativi allo stesso periodo
d'imposta o allo stesso esercizio.  Se  il  contribuente  ha  versato
l'imposta o il contributo in sede di dichiarazione annuale,  in  caso
di omesso  o  tardivo  versamento  degli  acconti,  la  misura  della
soprattassa di cui al  primo  periodo  e'  ridotta  alla  meta'.  Con
decreto del Ministro delle  finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale, sono stabilite le modalita' del versamento. 
  210. Le disposizioni del comma 209 non si  applicano  per  i  ruoli
gia' emessi,  per  i  quali  sia  stata  notificata  la  cartella  di
pagamento e sia scaduta la relativa rata prima della data di  entrata
in vigore della presente legge. Per i ruoli per i quali  la  cartella
di pagamento sia stata  notificata  dopo  tale  data  e  fino  al  30
settembre  1997,  si  applicano  le  disposizioni  del  comma  209  a
condizione che il contribuente versi gli  importi  rideterminati,  in
base a detto comma, alla scadenza della rata. I  concessionari  della
riscossione sono tenuti a  comunicare  ai  competenti  uffici,  entro
trenta giorni dalla riscossione degli importi di cui al comma 209,  i
relativi dati; in mancanza si applica la sanzione di cui all'articolo
111, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio
1988, n. 43, per ciascun nominativo non segnalato. Sulla  base  delle
comunicazioni dei concessionari, gli  uffici  dispongono  lo  sgravio
degli importi iscritti a ruolo per la differenza. 
  211.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  23  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante  i
sostituti di imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono  tenuti
al versamento di un importo pari  al  due  per  cento  dell'ammontare
complessivo dei trattamenti di fine  rapporto,  di  cui  all'articolo
2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre  1996,  a  titolo  di
acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai  dipendenti.  Il
predetto ammontare e' comprensivo delle rivalutazioni ed e' al  netto
delle somme gia' erogate a  titolo  di  anticipazione  alla  data  di
entrata in vigore della presente  legge.  Al  versamento  di  cui  al
presente comma non sono tenuti i soggetti  indicati  nell'articolo  1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche'  quelli  che,
alla data del 30 ottobre 1996, avevano un numero  di  dipendenti  non
superiore a cinque. 
  212.  L'importo  indicato  al  comma  211,   da   riportare   nella
dichiarazione prevista nell'articolo 7  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa  all'anno  1997,
va versato in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre  1997,
con le modalita' prescritte per  il  versamento  delle  ritenute  sui
redditi da lavoro dipendente. 
  213. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla
data del 31 dicembre di ogni anno, e' rivalutato  secondo  i  criteri
previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile.  Esso
costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle
ritenute applicate sui trattamenti di  fine  rapporto  corrisposti  a
decorrere dal 1 gennaio 1998, fino a concorrenza dello 0,50 per cento
di detti trattamenti. Tale limite e'  elevato  al  2  per  cento  per
quelli  corrisposti  a  decorrere  dal  1  gennaio  2000  ovvero,  se
superiore, alla percentuale corrispondente al  rapporto  tra  credito
d'imposta e residuo a tale data e  i  trattamenti  di  fine  rapporto
risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 1 gennaio 2000  il
credito di imposta risulta superiore al 2,5 per cento dei trattamenti
residui, l'eccedenza e' utilizzata per il versamento  delle  ritenute
applicate sui trattamenti la cui corresponsione ha determinato  detta
eccedenza. 
  214. Per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le  disponibilita'
liquide nelle contabilita'  speciali  o  in  conti  correnti  con  il
Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del  bilancio  dello  Stato  sono
accreditati sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato solo  ad
avvenuto accertamento che le disponibilita'  sui  conti  medesimi  si
sono ridotte a  un  valore  non  superiore  al  20  per  cento  delle
disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997. La cadenza temporale delle
rate di pagamento risultanti  dalla  normativa  vigente  decorre  dal
raggiungimento del predetto limite.  Con  decreto  del  Ministro  del
tesoro, di concerto col Ministro dell'interno, da emanare entro il 15
gennaio  1997,  sono   disciplinati   modalita'   e   termini   degli
accreditamenti di somme spettanti alle province,  ai  comuni  e  alle
comunita' montane. 
  215. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
a) all'articolo 2, commi 3 e 4, le parole "14.550 miliardi" e "16.205
miliardi" sono sostituite dalle seguenti "500 miliardi"; 
b) all'articolo 2,  comma  3,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
   periodo: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, con decreto del Ministro
   del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
   del tesoro, e' stabilita, a carico delle Amministrazioni  statali,
   un'aliquota contributiva di finanziamento  aggiuntiva  rispetto  a
   quella di cui  al  comma  2,  unitamente  ai  relativi  criteri  e
   modalita' di versamento."; 
c) all'articolo 2, comma 4, e' aggiunta la seguente lettera:  "c-bis)
   quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno  1996  e  a  lire  15.705
   miliardi per l'anno 1997,  quale  contribuzione  di  finanziamento
   aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali". 
  216. Le entrate  derivanti  dalla  presente  legge  sono  riservate
all'erario e concorrono alla copertura degli oneri  per  il  servizio
del debito  pubblico,  nonche'  alla  realizzazione  delle  linee  di
politica  economica  e  finanziaria  in  funzione  degli  impegni  di
riequilibrio del bilancio assunti in sede  comunitaria.  Con  decreto
del Ministro delle finanze, da emanare  entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definite,  ove
necessarie, le modalita' per l'attuazione del presente comma. 
  217. Le disposizioni della presente legge entrano in  vigore  il  1
gennaio 1997, salvo che non sia espressamente stabilita  una  diversa
decorrenza. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita 
   nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
   italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1996 
                              SCALFARO 
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei 
                                     Ministri 
                                    CIAMPI, Ministro del tesoro e del 
                                      bilancio e della Programmazione 
                                     economica 
                                  VISCO, Ministro delle finanze 
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