Note al comma 834 Il testo del comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 e' citato nelle Note al comma 831. Note al comma 835 Il testo del comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 e' citato nelle Note al comma 831. Note al comma 836 Il testo del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 99 del 2009 e' citato nelle Note al comma 831. Note al comma 837 Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20: "Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. Nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A. e' autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate, subentrando nel procedimento gia' promosso ai sensi dell'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. A seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, l'organo commissariale e' autorizzato a richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente disponga l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni e' prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma subordinato alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonche' dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. L'emissione e' autorizzata ai sensi dell'articolo 2412, sesto comma, del codice civile. Le obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono nominative e devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege del predetto Fondo. Il versamento delle somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, sulla base delle indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria procedente. Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilita' residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonche' di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalita' previste dall'ordinamento vigente. Al patrimonio si applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V, sezione XI, del codice civile. 1-bis. All'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, al primo periodo, le parole: ", non oltre l'anno 2014" sono soppresse e le parole: "il giudice" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorita' giudiziaria" e, all'ultimo periodo, la parola: "giurisdizionale" e' sostituita dalla seguente: "giudiziaria". 1-ter. L'organo commissariale di ILVA S.p.A, al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonche' di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, e' autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento e' rimborsato dall'organo commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La garanzia dello Stato e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015. E' autorizzata, allo scopo, l'istituzione di un'apposita contabilita' speciale su cui confluiscono le predette risorse. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria e' titolare di contabilita' speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono: a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralita' dei saldi di finanza pubblica; b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale. 3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilita' speciali aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorita' giudiziarie interessate nonche', con una relazione semestrale, alle Camere. 4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale. 5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora aperte, il commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualita' di avente causa dell'IRI, un atto convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione e' determinata nell'importo di 156.000.000 di euro, ha carattere definitivo, non e' soggetta ad azione revocatoria e preclude ogni azione concernente il danno ambientale generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione della ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente al 16 marzo 1995. Le somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilita' ordinaria del Commissario straordinario. 5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto, sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171. 5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma 1, si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione 2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti.". Si riporta il testo vigente del primo comma dell'articolo 111 del citato regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni: "Art. 111. (Ordine di distribuzione delle somme) Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi' qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).". Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 37 del citato decreto-legge n. 66 del 2014: "Art. 37. (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati) 1. - 5. (Omissis). 6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. (Omissis).". Note al comma 838 Il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e' citato nelle Note al comma 490. Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72 (Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111: "Art. 2. Misure urgenti in materia di emissioni di anidride carbonica 1. - 4. (Omissis). 5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita' di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.". La direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e' pubblicata nella GU L 140 del 5.6.2009, pagg. 63-87. Note al comma 839 Si riporta il testo vigente del comma 113 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013: "113. Fatta salva la responsabilita' dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformita' alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorita' competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonche' per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorita' statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/ 2007. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o piu' accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalita' di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.". Note al comma 840 Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 1 del 2015, come modificato dalla presente legge: "Art. 2-bis Sostegno alle imprese fornitrici di societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria 1. - 2. (Omissis). 2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi criteri di valutazione economico-finanziaria delle piccole e medie imprese di cui al comma 1, che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette imprese. Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacita' di rimborso del finanziamento bancario da garantire nonche' per le imprese in difficolta' ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'Unione europea, sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo e' riconosciuta priorita' di istruttoria e di delibera.". Note al comma 841 Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), come modificato dalla presente legge: "Art. 27. (Condizioni per l'ammissione alla procedura). 1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' imprenditoriali. 2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa: a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali"); b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione"); b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti"). 2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni.". Note al comma 842 Si riporta il testo vigente dell'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 180 del 2015: "Art. 42. Costituzione e funzionamento dell'ente-ponte 1. L'ente-ponte e' costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi dell'articolo 43, con l'obiettivo di mantenere la continuita' delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attivita' o le passivita' acquistate. Sono fatte salve le eventuali limitazioni stabilite ai sensi della disciplina a tutela della concorrenza. 2. Il capitale dell'ente-ponte e' interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorita' pubbliche. 3. La Banca d'Italia, con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c): a) approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'enteponte, nonche' la strategia e il profilo di rischio; b) approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente-ponte, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni; c) stabilisce restrizioni all'attivita' dell'ente-ponte, ove necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli aiuti di Stato. 4. In caso di applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), l'eventuale conversione in capitale delle passivita' cedute all'ente-ponte non preclude alla Banca d'Italia l'esercizio su quest'ultimo dei poteri alla stessa attribuiti dal presente articolo. 5. L'ente-ponte esercita l'attivita' bancaria o la prestazione di servizi e attivita' di investimento se e' autorizzato allo svolgimento delle medesime attivita' ai sensi della normativa vigente. 6. L'ente-ponte, nello svolgimento dell'attivita' bancaria o nella prestazione di servizi e attivita' di investimento, rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013, dal Testo Unico Bancario o dal Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni attuative. 7. In deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, l'ente-ponte, ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, e' autorizzato provvisoriamente a esercitare l'attivita' bancaria o a prestare servizi e attivita' di investimento anche se non soddisfa inizialmente i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. La Banca d'Italia presenta una richiesta all'autorita' responsabile per i relativi provvedimenti. 8. L'ente-ponte, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, nonche' l'alta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori propri e dell'ente sottoposto a risoluzione.". Note al comma 843 Si riporta il testo vigente dell'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 180 del 2015: "Art. 43. Cessione 1. La cessione, in una o piu' soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o piu' enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse; b) tutti i diritti, le attivita' o le passivita', anche individuabili in blocco, di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi. 2. Il valore complessivo delle passivita' cedute all'enteponte non supera il valore totale dei diritti e delle attivita' ceduti o provenienti da altre fonti. 3. La Banca d'Italia, su istanza dell'ente-ponte, puo' disporre la cessione a un terzo delle azioni o delle altre partecipazioni o dei diritti, delle attivita' o delle passivita' da esso acquisiti, secondo una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria nei confronti dei potenziali acquirenti, assicurando che la cessione avvenga a condizioni di mercato. 4. Fermo restando l'articolo 47, comma 9, l'ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attivita' o nelle passivita' ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione. 5. Si applica l'articolo 40, comma 3.". Note al comma 844 Il testo del comma 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 180 del 2015 e' citato nelle Note al comma 842. Note al comma 845 Il testo del comma 3 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 180 del 2015 e' citato nelle Note al comma 842. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 recante "Disposizioni urgenti per il settore creditizio" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 novembre 2015, n. 273. Note al comma 846 Il testo del decreto-legge n. 183 del 2015 e' citato nelle Note al comma 846. Note al comma 848 Si riporta il testo vigente dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010: "Art. 99. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 3 a 5. 3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le disposizioni relative ai poteri del Comitato di raccogliere le informazioni e collaborare con le autorita' nazionali di risoluzione per mettere a punto il piano di risoluzione a norma degli articoli 8 e 9 e tutte le altre disposizioni correlate si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015. 4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli da 1 a 4, gli articoli 6, 30, gli articoli da 42 a 48, l'articolo 49, l'articolo 50, paragrafo 1, lettere a), b) e da g) a p), l'articolo 50, paragrafo 3, l'articolo 51, l'articolo 52, paragrafi 1 e 4, l'articolo 53, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 56 a 59, da 61 a 66, da 80 a 84, da 87 a 95, e 97 e 98 si applicano a decorrere dal 19 agosto 2014. 5. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l'articolo 69, paragrafo 5, l'articolo 70, paragrafi 6 e 7, e l'articolo 71, paragrafo 3, che conferiscono al Consiglio il potere di adottare atti di esecuzione e alla Commissione il potere di adottare atti delegati, si applicano a decorrere dal 1o novembre 2014. 6. A decorrere del 1o gennaio 2015 il Comitato trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione mensile, approvata durante la sua sessione plenaria, concernente l'eventuale soddisfacimento delle condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo. A decorrere dal 1o dicembre 2015, se da tali relazioni emerge che non sono state soddisfatte le condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo, l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2 e' prorogata ogni volta di un mese. Il Comitato elabora ogni volta una nuova relazione alla fine di tale mese.". Si riporta il testo vigente degli articoli 70 e 71 del citato regolamento (UE) n. 806/2014: "Art. 70. Contributi ex ante 1. Il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno su base annua e' calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passivita', esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passivita' aggregate, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti. 2. Ogni anno il Comitato, previa consultazione della BCE o dell'autorita' nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorita' nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5 % del livello-obiettivo. Ogni anno il calcolo dei contributi dei singoli enti si basa su: a) un contributo fisso proporzionale basato sull'importo delle passivita' dell'ente, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passivita' totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati sul territorio degli Stati membri partecipanti; e b) un contributo ponderato in funzione del rischio sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto del principio di proporzionalita', senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri. La relazione tra il contributo fisso e il contributo ponderato in funzione del rischio tiene conto di una distribuzione equilibrata dei contributi tra le diverse tipologie di banche. In ogni caso, l'importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, calcolato a norma delle lettere a) e b), non supera annualmente il 12,5 % del livello-obiettivo. 3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 69 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili di pagamento integralmente coperti dalla garanzia di attivita' a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato per gli scopi specificati nell'articolo 76, paragrafo 1. La quota di tali impegni di pagamento irrevocabili non supera il 30 % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformita' del presente articolo. 4. I contributi da parte di ciascuna entita' di cui all'articolo 2 che sono stati debitamente percepiti non sono rimborsati a tali entita'. 5. Gli Stati membri partecipanti che hanno gia' istituito meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione possono prevedere che tali meccanismi utilizzino i mezzi finanziari di cui dispongono, ricevuti dagli enti tra il 17 giugno 2010 e la data di entrata in vigore della direttiva 2014/59/UE, per compensare gli enti per i contributi ex ante che a essi e' stato chiesto di versare a beneficio del Fondo. Tale restituzione lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2014/49/UE. 6. Si applicano gli atti delegati che precisano il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell'ente, adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE. 7. Il Consiglio, su proposta della Commissione, nell'ambito degli atti delegati di cui al paragrafo 6, adotta atti di esecuzione per determinare le condizioni di esecuzione dei paragrafi 1, 2 e 3, in particolare per quanto riguarda: a) l'applicazione della metodologia di calcolo dei singoli contributi; b) le modalita' pratiche dell'attribuzione agli enti dei fattori di rischio specificati nell'atto delegato." "Art. 71. Contributi straordinari ex post 1. Laddove i mezzi finanziari disponibili non siano sufficienti a coprire le perdite, i costi o altre spese sostenuti mediante il ricorso al Fondo nelle azioni di risoluzione, sono raccolti presso gli enti autorizzati negli Stati membri partecipanti contributi straordinari ex post a copertura degli importi aggiuntivi. L'importo totale di detti contributi straordinari e' calcolato e ripartito fra gli enti a norma degli articoli 69 e 70. L'importo totale annuo dei contributi straordinari ex post non supera il triplo dell'importo annuale dei contributi determinato in conformita' dell'articolo 70. 2. Il Comitato, di propria iniziativa dopo aver consultato l'autorita' nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorita' nazionale di risoluzione, differisce integralmente o parzialmente, in conformita' degli atti delegati di cui al paragrafo 3, il pagamento dei contributi straordinari ex post di un ente ai sensi del paragrafo 1, se cio' e' necessario a proteggere la sua posizione finanziaria. Tale differimento non puo' essere concesso per un periodo superiore a sei mesi, ma puo' essere rinnovato su richiesta dell'ente. I contributi differiti ai sensi del presente paragrafo sono versati successivamente nel momento in cui il pagamento degli stessi non mette piu' a rischio la posizione finanziaria dell'ente. 3. Alla Commissione e' conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 93 per specificare le circostanze e le modalita' secondo le quali il pagamento di contributi ex post da parte di un'entita' di cui all'articolo 2 puo' essere parzialmente o integralmente differito ai sensi del presente articolo, paragrafo 2.". Il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico e' pubblicato nella GU L 15 del 22.1.2015, pagg. 1-7. Note al comma 849 Si riporta il testo vigente degli articoli 82, 83 e 96 del citato decreto legislativo n. 180 del 2015: "Art. 82. Contributi ordinari 1. Le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie versano contributi ordinari ai fondi di risoluzione su base annuale, nell'ammontare determinato dalla Banca d'Italia in conformita' con quanto stabilito dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE. 2. La Banca d'Italia puo' prevedere che una quota dei contributi ordinari, da essa stabilita, sia costituita da impegni di pagamento irrevocabili integralmente garantiti da attivita' a basso rischio non gravate da diritti di terzi. La quota non puo' comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo dei contributi dovuti ai sensi del presente articolo.". "Art. 83. Contributi straordinari 1. Se la dotazione finanziaria non e' sufficiente a sostenere le misure di cui all'articolo 79, comma 1, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie versano ai fondi di risoluzione contributi straordinari a copertura degli oneri aggiuntivi nella misura determinata dalla Banca d'Italia. I contributi straordinari sono calcolati in conformita' dell'articolo 82, assicurando che il loro ammontare non superi il triplo dell'importo annuale medio dei contributi ordinari dovuti fino al raggiungimento del livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1. 2. La Banca d'Italia puo' rinviare, in tutto o in parte, il pagamento dei contributi straordinari quando esso metterebbe a repentaglio la liquidita' o solvibilita' del soggetto tenuto ad effettuarlo, in presenza delle circostanze e subordinatamente alle condizioni specificate dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 4 della direttiva 2014/59/UE. Il rinvio non puo' essere concesso per un periodo superiore a sei mesi, rinnovabile su richiesta del soggetto interessato. I contributi rinviati in forza del presente comma sono corrisposti anche prima della scadenza del termine di rinvio quando la Banca d'Italia determina che il pagamento non mette piu' a repentaglio la liquidita' o la solvibilita' del soggetto interessato." "Art. 96. Sanzioni amministrative agli enti, agli esponenti o al personale 1. Nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2 e delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma 1, del Testo Unico Bancario, per l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) e h), 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 o delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia. 2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica l'articolo 144-bis del Testo Unico Bancario, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' da esso stabilite. In caso di inosservanza dell'ordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 144-bis, comma 2, e 144-ter, comma 2, del Testo Unico Bancario, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144-ter del Testo Unico Bancario nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' previste dall'articolo 144-ter del Testo Unico Bancario. 4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 144, comma 9, 144-quater, 145, 145-quater del Testo Unico Bancario.". Note al comma 850 Il citato decreto legislativo n. 180 del 2015 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 2015, n. 267. Il testo del comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010 e' citato nelle Note al comma 353. Note al comma 851 Il testo del decreto legislativo n. 180 del 2015 e' citato nelle Note al comma 850. Note al comma 852 Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 83 del 2015, come modificato dalla presente legge: "Art. 16. Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione 1. (Omissis). 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. (Omissis).". Note al comma 854 Il testo del decreto-legge n. 183 del 2015 e' citato nelle Note al comma 845. Note al comma 855 Il testo del decreto-legge n. 183 del 2015 e' citato nelle Note al comma 845. Note al comma 856 Si riporta il testo vigente dell'articolo 96 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: "Art. 96. Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia 1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito. 2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. 3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente. 4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalita' sono fornite dalle banche aderenti. 5. I componenti degli organi e coloro che prestano la propria attivita' nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione dell'attivita' istituzionale di questi ultimi.". Note al comma 858 Il testo del decreto legislativo n. 58 del 1998 e' citato nelle Note al comma 36. Note al comma 861 Il testo dell'articolo 96 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e' citato nelle Note al comma 856. Note al comma 862 Il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e' pubblicato nella GUUE n. L 193 del 1.7.2014, pagg. 1-75. Note al comma 864 Il testo del comma 60 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007 e' citato nelle Note al comma 191. Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): "Art. 11. Attivita' promozionali 1. - 4. (Omissis). 5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell'ambito della bilateralita' e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilita' sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorita' per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v). L'INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (Omissis).". Note al comma 866 Si riporta il testo vigente del comma 83 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013: "83. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonche' della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonche' di vaporetti e ferry-boat. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilita' interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.". Note al comma 867 Si riporta il testo vigente dell'articolo 2393 del codice civile: "Art. 2393. Azione sociale di responsabilita'. L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e' promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la societa' e' in liquidazione. La deliberazione concernente la responsabilita' degli amministratori puo' essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non e' indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'azione di responsabilita' puo' anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui e' proposta, purche' sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori. La societa' puo' rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilita' e puo' transigere, purche' la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purche' non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale [c.c. 2394, 2394-bis, 2395, 2434] o, nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.". Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81, S.O. Note al comma 869 Il testo del decreto legislativo n. 229 del 2011 e' citato nelle Note al comma 713. Note al comma 872 Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 228 del 2011: "Art. 2. Documento pluriennale di pianificazione 1. - 3. (Omissis). 4. I Ministeri hanno l'obbligo di traslare i contenuti del Documento nei contratti di programma che stipulano con le aziende vigilate. Le attivita' di vigilanza si intendono estese agli obblighi in capo alle aziende vigilate derivanti dall'adozione del Documento. (Omissis).". Note al comma 875 Il testo del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e' citato nelle Note al comma 422. Si riporta il testo vigente dei commi 5 e 6 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992: "Art. 2. Definizione e classificazione delle strade 1. - 4. (Omissis). 5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. 6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in: A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale. B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se cio' sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico. C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o piu' capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se cio' sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico. D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le localita' che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettivita' comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali. (Omissis).". Note al comma 878 Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 37 del citato decreto-legge n. 66 del 2014: "Art. 37. (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati) 1. - 5. (Omissis). 6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. (Omissis).". Note al comma 879 . Si riporta il testo vigente del comma 9-bis dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 269 del 2003: "Art. 6. (Trasformazione della SACE in societa' per azioni) 1. - 9. (Omissis). 9-bis. La garanzia dello Stato per rischi non di mercato puo' altresi' operare in favore di Sace S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero societa' di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese, che sono in grado di determinare in capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione. In tal caso, la garanzia opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacita', compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia. Tale garanzia e' rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., e' onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Sace S.p.a., la garanzia e' rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del fondo, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruita' del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass e' espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale fondo e' ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' definito l'ambito di applicazione della presente disposizione. (Omissis).". Note al comma 880 Il citato regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014 e' pubblicato nella GUUE n. L 225 del 30.7.2014, pagg. 1-90. Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'articolo 3 del citato regolamento (UE) n. 806/2014, del 15 luglio 2014: "Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «autorita' nazionale competente»: autorita' nazionale competente come definita all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013; 2) «autorita' competente»: autorita' competente come definita all'articolo 4, punto 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010; 3) «autorita' nazionale di risoluzione»: autorita' designata da uno Stato membro partecipante a norma dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE; 4) «autorita' nazionale di risoluzione pertinente»: l'autorita' nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti un'entita' o un gruppo; 5) «condizioni per la risoluzione»: le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1; 6) «piano di risoluzione»: un piano elaborato conformemente all'articolo 8 o 9; 7) «piano di risoluzione di gruppo»: un piano di risoluzione di gruppo elaborato conformemente agli articoli 8 e 9; 8) «obiettivi della risoluzione»: gli obiettivi di cui all'articolo 14; 9) «strumento di risoluzione»: uno strumento di risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2; 10) «azione di risoluzione»: la decisione di assoggettare alla risoluzione di cui all'articolo 18 un'entita' di cui all'articolo 2, l'applicazione di uno strumento di risoluzione o l'esercizio di uno o piu' poteri di risoluzione; 11) «depositi protetti»: i depositi definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/49/UE; 12) «depositi ammissibili»: depositi come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/49/UE; 13) «ente»: ente creditizio o impresa di investimento che rientra nella vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 2, lettera c); 14) «ente soggetto a risoluzione»: entita' ai sensi dell'articolo 2 per la quale e' stata avviata un'azione di risoluzione; 15) «ente finanziario»: ente finanziario quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013; 16) «societa' di partecipazione finanziaria»: la societa' di partecipazione finanziaria definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013; 17) «societa' di partecipazione finanziaria mista»: la societa' di partecipazione finanziaria mista definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013; 18) «societa' di partecipazione finanziaria madre nell'Unione»: la societa' di partecipazione finanziaria madre nell'UE definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) n. 575/2013; 19) «ente impresa madre nell'Unione»: l'ente impresa madre nell'UE definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) n. 575/2013; 20) «impresa madre»: l'impresa madre definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; 21) «filiazione»: la filiazione definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013; 22) «succursale»: la succursale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013; 23) «gruppo»: impresa madre e relative filiazioni che sono entita' di cui all'articolo 2; 24) «gruppo transfrontaliero»: gruppo cui fanno capo entita' di cui all'articolo 2, stabilito in piu' di uno Stato membro partecipante; 25) «base consolidata»: la base della situazione consolidata definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 47, del regolamento (UE) n. 575/2013; 26) «autorita' di vigilanza su base consolidata»: l'autorita' di vigilanza su base consolidata definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013; 27) «autorita' di risoluzione a livello di gruppo»: l'autorita' di risoluzione nello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti l'ente o l'impresa madre soggetto a vigilanza su base consolidata al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti in conformita' dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE; 28) «sistema di tutela istituzionale»o «IPS»: meccanismo che soddisfa i requisiti stabiliti all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; 29) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che, se erogato a livello nazionale, configurerebbe un aiuto di stato, forniti per mantenere o ripristinare la sostenibilita' economica, la liquidita' o la solvibilita' di un'entita' di cui all'articolo 2 del presente regolamento o del gruppo di cui tale entita' fa parte; 30) «strumento per la vendita dell'attivita' d'impresa»: il meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un'autorita' di risoluzione di titoli di proprieta' emessi da un ente soggetto a risoluzione, o di attivita', diritti o passivita' di un ente soggetto a risoluzione a un acquirente diverso da un ente-ponte, secondo il disposto dell'articolo 24; 31) «strumento dell'ente-ponte»: il meccanismo che effettua la cessione di azioni o altri titoli di proprieta' emessi da un ente soggetto a risoluzione o di attivita', diritti o passivita' di un ente soggetto a risoluzione a un ente-ponte, secondo il disposto dell'articolo 25; 32) «strumento di separazione delle attivita'»: il meccanismo per effettuare la cessione di attivita', diritti o passivita' di un ente soggetto a risoluzione a una societa' veicolo per la gestione delle attivita', secondo il disposto dell'articolo 26; 33) «strumento del bail-in»: il meccanismo per l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passivita' di un ente soggetto a risoluzione, secondo il disposto dell'articolo 27; 34) «mezzi finanziari disponibili»: contante, depositi, attivita' e impegni di pagamento irrevocabili a disposizione del Fondo ai fini di cui all'articolo 76, paragrafo 1; 35) «livello-obiettivo»: importo dei mezzi finanziari disponibili che deve essere raggiunto a norma dell'articolo 69, paragrafo 1; 36) «Accordo»: accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi versati al Fondo; 37) «periodo transitorio»: il periodo intercorrente fra la data di applicazione del presente regolamento come determinata in base all'articolo 99, paragrafi 2 e 6, e il momento in cui il Fondo raggiunge il livello-obiettivo o, se anteriore, il 1o gennaio 2024; 38) «strumento finanziario»: lo strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 50, del regolamento (UE) n. 575/2013; 39) «titoli di debito»: obbligazioni o altre forme di debito trasferibile, titoli che creano o riconoscono un debito e titoli che conferiscono diritti ad acquisire titoli di debito; 40) «fondi propri»: i fondi propri definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013; 41) «requisiti di fondi propri»: i requisiti stabiliti agli articoli da 92 a 98 del regolamento (UE) n. 575/2013; 42) «liquidazione»: la realizzazione di attivita' di un'entita' di cui all'articolo 2; 43) «derivato»: derivato quale definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 648/2012; 44) «poteri di svalutazione e di conversione»: i poteri di cui all'articolo 21; 45) «strumenti del capitale primario di classe 1»: gli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 28, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 29, paragrafi da 1 a 5, o all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; 46) «strumenti aggiuntivi di classe 1»: gli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; 47) «strumenti di classe 2»: gli strumenti o i prestiti subordinati che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013; 48) «importo aggregato»: l'importo aggregato di cui l'autorita' di risoluzione ha valutato che le passivita' ammissibili devono essere svalutate o convertite, conformemente all'articolo 27, paragrafo 13; 49) «passivita' ammissibili»: le passivita' e gli strumenti di capitale che non sono qualificabili come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o 2, strumenti di un'entita' di cui all'articolo 2 che non sono esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3; 50) «sistema di garanzia dei depositi»: il sistema di garanzia introdotto ed ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/49/UE; 51) «strumenti di capitale pertinenti»: gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e 2; 52) «obbligazione garantita»: il titolo di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 53) «depositante»: il depositante definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2014/49/UE; 54) «investitore»: l'investitore ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Omissis).". Note al comma 881 Il testo del regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio 2014 e' citato nelle Note al comma 880. Note al comma 884 Si riporta il testo vigente dell'articolo 45 del citato decreto-legge n. 66 del 2014: "Art. 45. (Ristrutturazione del debito delle Regioni) 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326. 2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze puo' effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalita' del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilita', fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, e' autorizzata l'istituzione di apposita contabilita' speciale. 3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto. 4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2013, presentino le seguenti caratteristiche: a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze; b) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta rileva il cambio fissato negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni. 6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013. 7. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 20 giugno 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5. 8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalita' previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o piu' intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato delle singole regioni. 9. Le modalita' del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni regione si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 18 luglio 2014, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione. 11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo e' rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria piu' vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito. 12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, e' finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11. 13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, la regione provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati e' vincolato all'utilizzo da parte della regione per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per la regione, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione. 14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si da' luogo all'operazione. 15. La valutazione dei derivati e' di competenza delle regioni che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. 16. Le regioni assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti gia' avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale gia' accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza. 17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attivita' di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.". Note al comma 886 Il testo del comma 100 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 e' citato nelle Note al comma 196. Note al comma 887 Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2. Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto 1. (Omissis). 2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2016. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2016; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2016.". Note al comma 888 Il testo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e' citato nelle Note al comma 887. Si riporta il testo vigente degli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della citata legge n. 448 del 2001: "Art. 5. Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. 1. (Omissis). 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed e' versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002. (Omissis)." "Art. 7. Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola. 1. (Omissis). 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e' versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002. (Omissis).". Note al comma 889 Il testo del comma 1 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' citato nelle Note al comma 143. Si riporta il testo vigente dell'articolo 2426 del codice civile: "Art. 2426. Criteri di valutazioni. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo' essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile; 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilita' di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa; 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra' essere motivata nella nota integrativa; 4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche' secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile; 5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilita' pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati; 6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, e' ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa e' fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento; 7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8); 8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo; 8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto e' accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attivita' e passivita' in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto; 9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione; 10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: «primo entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa; 11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza; 11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva e' imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalita' di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite. 12). Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attivita' finanziaria" e "passivita' finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attivita' monetaria" e "passivita' monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla societa' che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. Il fair value e' determinato con riferimento: a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali e' possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato puo' essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. Il fair value non e' determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non da' un risultato attendibile.". La sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 recante "Misure in materia fiscale" e pubblicata nella Gazz. Uff. 25 novembre 2000, n. 276, S.O., comprende gli articoli da 10 a 16. Note al comma 894 Il testo del decreto legislativo n. 241 del 1997, n. 241 e' citato nelle Note al comma 120. Note al comma 895 Si riporta il testo vigente degli articoli 11, 13, 14 e 15 della citata legge n. 342 del 2000: "Art. 11. (Modalita' di effettuazione della rivalutazione) 1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri. 2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita' produttiva, all'effettiva possibilita' di economica utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri. 3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2. 4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformita' a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati." "Art. 13. (Contabilizzazione della rivalutazione) 1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. 2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo' essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. 3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. 4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve. 5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi. 6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, recante norme di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva." "Art. 14. (Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio) 1. Le disposizioni dell'articolo 12 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, dei beni indicati nello stesso articolo 10. 2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 e' accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3. 3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11." "Art. 15. (Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni) 1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attivita' commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' alle societa' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. 2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione e' consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovra' essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.". Il decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 concernente "Regolamento recante modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della L. 21 novembre 2000, n. 342" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2001, n. 105. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86 concernente "Regolamento recante modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3 della L. 28 dicembre 2001, n. 448" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 106. Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi 475, 477 e 478 della citata legge n. 311 del 2004: "475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della societa' e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342." "477. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalita' di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice." "478. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.". Note al comma 896 Il testo dell'articolo 14 della legge n. 342 del 2000 e' citato nelle Note al comma 895. Note al comma 897 Il testo del comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 342 del 2000 e' citato nelle Note al comma 895. Il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali e' pubblicato nella GUUE n. L 243 dell' 11.9.2002, pagg. 1-4. Si riporta il testo vigente del comma 3-bis dell'articolo 85 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: "Art. 85. Ricavi 1. - 3. (Omissis). 3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione." Note al comma 898 Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), come modificato dalla presente legge: "Art. 49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore 1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a euro tremila. Il trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia e' di euro mille. 1-bis. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 e' di euro tremila. (Omissis).". Note al comma 899 Il testo del comma 1-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007 e' citato nelle Note al comma 898. Note al comma 900 Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dalla presente legge: "Art. 15. Pagamenti elettronici 1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e' sostituito dal seguente: «Art. 5. (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine: a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento; b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonche' i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalita' di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati. 3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalita' di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. 3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici. 3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalita' di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013. 4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo. 5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' disciplinata l'estensione delle modalita' di pagamento anche attraverso tecnologie mobili. 3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita' di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalita' messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE. 4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita' tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 4-bis. Al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, entro il 1o febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento stesso. Tale decreto prevede altresi': a) in conformita' alle definizioni, alla disciplina e alle finalita' del regolamento (UE) n. 751/2015, le modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla normativa vigente necessarie a realizzare un pieno coordinamento del regolamento stesso con ogni altra disposizione vigente in materia; b) la designazione della Banca d'Italia quale autorita' competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato quale autorita' competente a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo regolamento in materia di pratiche commerciali. 4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-bis, tenuto conto della necessita' di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalita' ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonche' di promuovere l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti. 5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati le modalita', i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative. Con i medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. 5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneita' di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attivita' di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La valutazione della conformita' del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma e' effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformita' ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica». 5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi». Note al comma 901 Il testo del comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012 e' citato nelle Note al comma 900. Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992: "Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima; d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonche' di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il parcheggio dei veicoli; f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformita' alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane; g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilita' urbana. (Omissis).". Note al comma 904 Si riporta il testo vigente del comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: "Art. 2. Disposizioni in materia di entrate 1. 4. (Omissis). 4-ter Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante: a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei; b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro; c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilita'; d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto di addebitare alcun costo; e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinche' i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli. (Omissis).". Note al comma 905 Il testo del comma 1 dell'articolo 1 della parte prima della tariffa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e' citato nelle Note al comma 55. Note al comma 906 Il testo del comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 194 del 2009 e' citato nelle Note al comma 177. Note al comma 907 Il testo del comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 194 del 2009 e' citato nelle Note al comma 177. Note al comma 908 Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: "Art. 34. Regime speciale per i produttori agricoli 1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo. (Omissis).". Note al comma 909 Si riporta il testo del comma 512 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012, come modificato dalla presente legge: "Art. 1. 1. - 511. (Omissis). 512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, nonche' a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il periodo di imposta 2015, nonche' del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma. (Omissis).".