Note al comma 911 Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative): "Art. 52. Oggetto dell'imposizione 1. - 2. (Omissis). 3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica: a) utilizzata per l'attivita' di produzione di elettricita' e per mantenere la capacita' di produrre elettricita'; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano; e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi; [f) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si e' verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente. (Omissis).". Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche): "Art. 4. Le norme di cui all'art. 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: 1) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attivita' di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente nazionale riterra' il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attivita' stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalita' per l'esecuzione del trasferimento, nonche' quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti. L'Ente dovra' decidere circa i beni da restituire entro 180 giorni dalla esecuzione del trasferimento. Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sara' amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente; 2) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attivita' di cui al primo comma dell'art. 1, saranno stabilite le modalita' per il trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attivita' stesse e dei relativi rapporti giuridici; 3) la classificazione delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) sara' operata con riferimento alla organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961; 4) alle imprese gestite da enti pubblici si applichera' la disciplina contenuta nei numeri 1), 2) e 3); gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le attivita' indicate nel primo comma dell'art. 1 saranno disciolti; si provvedera' altresi' al riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attivita' sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa. Sara' prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione degli enti: la nomina sara' fatta dal Ministro per l'industria e il commercio a tempo determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i Ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli enti. Saranno stabilite le modalita' per il trasferimento all'Ente nazionale di quanto attiene alle attivita' di cui al primo comma dell'art. 1, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle FF.SS. e dalle imprese in cui l'Amministrazione delle FF.SS. ha partecipazione; saranno altresi' stabilite le modalita' per la fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione con riferimento all'incidenza degli oneri attuali; 5); 6) non sono soggette a trasferimento: a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purche' il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-1961; b) le imprese autoproduttrici che abbiano gia' costruito, alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attivita' produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1° gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di piu' del 70 per cento del totale dell'energia prodotta. Le imprese di cui alle lettere a) e b) sono trasferite allorche' il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilita' con le finalita' di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economico-produttiva del collegamento tra le societa' di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi. Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovra' essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilita' tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati. Sono escluse dall'esonero le attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 esercitate dalla societa' per azioni Terni: nei limiti della quantita' di energia elettrica consumata per le attivita' esercitate dalla societa' Terni al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalita' di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa, tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette attivita mediamente nel triennio 1959-1961. Saranno altresi' integralmente trasferite all'Ente nazionale le attivita' della societa' per azioni Larderello; 7) il limite del 70 per cento non si applica per le centrali a recupero rispondenti ad esigenze tecniche e che siano autorizzate dal Comitato di Ministri; 8) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 piu' di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorche' l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avra' per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno. Tale limite e' elevato a 20 milioni di Kwh per le imprese che operano nelle piccole isole. Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 40 milioni di Kwh annui e' consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione e' concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potra' comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso. Resta fermo che, ad eccezione delle imprese che operano nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori puo' essere riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di Kwh annui; 9) nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'art. 1 sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonche' le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli artt. 22, 23, 24 del suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'art. 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; 10) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuali con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi sopra indicati. I decreti di trasferimento delle imprese di cui alla lettera b) del n. 6) che non pervengono alla utilizzazione di piu' del 70 per cento del totale dell'energia prodotta saranno emanati entro il 30 giugno 1966. Il trasferimento delle imprese di cui alle lettere a) e b) del n. 6) che non abbiano superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta sara' dichiarato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio; 11) i trasferimenti previsti dal presente articolo hanno effetto dalla data che sara' indicata nei decreti di cui all'art. 2, comunque non anteriormente al 1° gennaio 1963.". Note al comma 914 Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182 recante "Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 2004, n. 170. Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 66 della citata legge n. 289 del 2002: "Art. 66. Sostegno della filiera agroalimentare. 1. - 2. (Omissis). 3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonche' dalla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.". Note al comma 915 Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 91 del 2014: "Art. 5. (Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura) 1. (Omissis). 2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. (Omissis).". Note al comma 916 Il testo del comma 2 dell'articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014 e' citato nelle Note al comma 489. Note al comma 918 Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): "Art. 110. 1. - 5. (Omissis). 6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che consentono al giocatore la possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a); b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.". Note al comma 919 Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931 e' citato nelle Note al comma 918. Note al comma 921 Si riporta il testo vigente del comma 649 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014: "649. A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del piu' organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, e' stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2015: a) ai concessionari e' versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell'eventuale successiva denuncia all'autorita' giudiziaria competente; b) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresi' annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riferibili a ciascun concessionario, nonche' le modalita' di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2016, previa periodica ricognizione, all'eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi; c) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati.". Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931 e' citato nelle Note al comma 918. Note al comma 922 Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931 e' citato nelle Note al comma 918. Note al comma 923 Il testo del comma 646 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 921. Si riporta il testo vigente dell'articolo 7, commi 3-quater, 4, 5 e 6, del citato decreto-legge n. 158 del 2012: "Art. 7. Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica 1. - 3-ter. (Omissis). 3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attivita' di offerta di giochi con vincita in denaro, e' vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorita'. 4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. E' altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita' sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresi' vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: (28) a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; b) presenza di minori; c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonche' dell'indicazione della possibilita' di consultazione di note informative sulle probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. 4-bis. (Omissis). 5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonche' le relative probabilita' di vincita devono altresi' figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entita' dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilita' di consultazione di note informative sulle probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo , comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P. 6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario e' diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita' di contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle sanzioni e' competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. (Omissis).". Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2003, n. 87, S.O. Note al comma 924 Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come modificato dal presente comma e dal comma 942 della presente legge: "Art. 12. Norme di carattere fiscale in materia di giochi 1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto puo': a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea; b) adottare ulteriori modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere; c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o piu' citta' gia' sedi di ruota; d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi; e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attivita' dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; f) adeguare, nel rispetto dei criteri gia' previsti dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresi', la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore; g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori», ovunque ricorrano, e le parole: «e per quelle con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori» sono soppresse; h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria di gioco in 1 euro. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'alinea, le parole «introduce con uno o piu' provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina con uno o piu' provvedimenti» e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) proposizione delle scommesse da parte dei concessionari di cui alla lettera a) all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della scommessa proposta ai principi definiti dai provvedimenti che disciplinano la materia»; i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarita' riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri: 1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi; 2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita' ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceita' riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari; 3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle responsabilita' previste dall'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 4) applicabilita' dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al citato articolo 22, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se responsabile e' persona giuridica, ed i medesimi provvedimenti sono richiesti, altresi', sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo; l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonche' dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate, definendo: 1) il prelievo erariale unico applicabile con una aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme giocate, con la possibilita' di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco; 2) le caratteristiche degli ambienti dedicati, assicurando che i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attivita' di gioco pubblico, nonche' il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali; 3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilita' vigenti a livello internazionale; 4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi gia' posseduti. Il versamento di cui al periodo precedente e' eseguito con due rate di euro 7.500 da versare rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30 novembre 2010; 5) le modalita' con cui le autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attivita' di installazione; 5-bis) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula convenzioni per l'effettuazione delle verifiche di conformita' dei sistemi di gioco e dei giochi offerti e affida al partner tecnologico la verifica di parte dei sistemi e giochi gia' sottoposti a verifica di conformita' in attuazione delle convenzioni stesse. La presente disposizione si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le relative disposizioni attuative di carattere tecnico e quelle necessarie per l'effettuazione dei controlli; m) fissare le modalita' con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri: 1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario; 2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti; n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi che comunque non possono essere inferiori ad 1 euro, nonche' il limite della vincita potenziale per il quale e' consentita l'accettazione di scommesse che comunque non puo' essere superiore a 50.000 euro; o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalita' telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresi' il regolamento del concorso, nonche' la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui e' vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e' raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo svolgimento. La sanzione e' altresi' applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attivita' distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata; p); p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010 (98), che, nell'ambito del gioco del bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilita' per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria gia' prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente. 1-bis. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), e dal relativo decreto di attuazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali e' stata accertata la coincidenza con attivita' di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia. 2.". Note al comma 926 Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi 643, 644 e 645, della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente legge: "643. In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonche' delle fasce sociali piu' deboli e dei minori di eta', a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore e' l'offerente e che il contratto di gioco e' pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, e' consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni: a) non oltre il 31 gennaio 2016 i soggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2016, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e); b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cui all'alinea. Si considerano tempestive anche le domande delle quali una copia dell'originale risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio 2016, con la copia del modello di versamento quietanzato, all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2016 nel sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) le domande recano altresi' l'esplicito impegno di sottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 29 febbraio 2016, del disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall'Agenzia, recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione; d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente le domande pervenute, nonche' la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescritti requisiti; e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalita' previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2016; f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni gia' notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato; g) con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta e' riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari; h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell'esercizio; i) con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 15 gennaio 2016, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano ai sensi del presente comma l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale." "644. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche' di tutela dei minori di eta' e delle fasce sociali piu' deboli, i seguenti obblighi e divieti: a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilita' derivanti dall'applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; b) e' vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) e' vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000; d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni; e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attivita' di raccolta di gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attivita'. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed informazioni sull'attivita' di raccolta di gioco all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro gli stessi termini di cui al periodo precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove ne accerti l'insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono delle facolta' previste dall'articolo 16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; in ogni caso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove gia' iscritto; g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove e' ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonche' con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a f) e' punita: 1) quanto alla lettera b), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000; 2) quanto alla lettera c), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000; 3) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del medesimo articolo 7, nonche' con la chiusura dell'esercizio ovvero del punto di vendita; 4) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con le sanzioni previste dal medesimo comma 8; 5) quanto alla lettera e), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000. Tale sanzione e' raddoppiata qualora il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, nonche' il proprietario dell'immobile in cui opera l'esercizio o il punto di raccolta, non provvedano alla comunicazione di cui alla lettera e) nel termine di sette giorni dalla contestazione. Nel caso in cui sia il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta ad omettere la dichiarazione e' altresi' disposta la chiusura dell'esercizio; 6) quanto alla lettera f), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500 per ciascun apparecchio installato." "645. Relativamente alle attivita' disciplinate nei commi 643 e 644 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.". Note al comma 927 Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, e successive modificazioni: "Art. 11. Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attivita' finanziaria 1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono: a) le banche; b) Poste Italiane S.p.A.; c) gli istituti di moneta elettronica; c-bis) gli istituti di pagamento; d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM); e) le societa' di gestione del risparmio (SGR); f) le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP; h) gli agenti di cambio; i) le societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; l); m) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB; m-bis) le societa' fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; o) Cassa depositi e prestiti S.p.A. 2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi': a) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB; c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta; d). (Omissis).". Si riporta il testo vigente dell'articolo 162 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: "Art. 162. Stabile organizzazione 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attivita' sul territorio dello Stato. 2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformita' al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato puo' esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali. 3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l'esercizio di attivita' di supervisione ad esso connesse, e' considerato «stabile organizzazione» soltanto se tale cantiere, progetto o attivita' abbia una durata superiore a tre mesi. 4. Una sede fissa di affari non e', comunque, considerata stabile organizzazione se: a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attivita' che abbia carattere preparatorio o ausiliario; f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attivita' menzionate nelle lettere da a) ad e), purche' l'attivita' della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario. 5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per se' stabile organizzazione la disponibilita' a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi. 6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell'impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni. 7. Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attivita' per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, o di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell'impresa, anche in via continuativa. 9. Il fatto che un'impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attivita' d'impresa non costituisce di per se' motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra.". Note al comma 930 Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 231 del 2007 e' citato nelle Note al comma 927. Note al comma 931 Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 11 della citata legge n. 212 del 2000: "Art. 11. (Diritto di interpello) 1. Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a: a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti; c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie. 2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilita' per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. (Omissis).". Note al comma 934 Si riporta il testo dei commi 636 e 637 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla presente legge: "636. Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2016 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede nel corso dell'anno 2016 a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco attenendosi ai seguenti criteri direttivi: a) introduzione del principio dell'onerosita' delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione; b) durata delle concessioni pari a nove anni, non rinnovabile; c) versamento della somma di euro 5.000, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 2.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresi' partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga; d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione; d-bis) possibilita' di partecipazione per i soggetti che gia' esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato; e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000 dell'entita' della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite." "637. Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 636, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali e' prevista per l'anno 2020.". Note al comma 935 Si riporta il testo vigente dei commi 11 e 15 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008): "Art. 24. (Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie) 1. - 10. (Omissis). 11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonche' di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalita' organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' dei principi di non discriminazione, necessita', proporzionalita' e trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente articolo recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi: a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonche' su altri eventi; b) concorsi a pronostici sportivi e ippici; c) giochi di ippica nazionale; d) giochi di abilita'; e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; f) bingo; g) giochi numerici a totalizzatore nazionale; h) lotterie ad estrazione istantanea e differita. 12. - 14. (Omissis). 15. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 13, lettera a), e' rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni: a) esercizio dell'attivita' di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attivita', non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda; b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di una capacita' tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 16, lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonche' rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000; c) costituzione in forma giuridica di societa' di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva; d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilita' e professionalita' richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16, lettera b); e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attivita' oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo; f) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attivita' di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, piu' IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e), e ad euro 50.000, piu' IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f); g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 17. (Omissis).". Note al comma 936 Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e' citato nelle Note al comma 24-septies. Note al comma 937 Il testo dell'articolo 7, commi da 4 a 5, del decreto-legge n. 158 del 2012 e' citato nelle Note al comma 923. Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive): "Art. 4. Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa 1. (Omissis). 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da' pubblicita' al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicita' in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. (Omissis).". La raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line e per la prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi d'azzardo on line e' pubblicata nella GUUE n. L 214 del 19.7.2014, pagg. 38-46. Note al comma 939 Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 78 del 2009: "Art. 21. Rilascio di concessioni in materia di giochi 1. - 5. (Omissis). 6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente ovvero mediante una societa' a totale partecipazione pubblica. (Omissis).". Note al comma 940 Il testo del comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 e' citato nelle Note al comma 923. La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "Modifiche al sistema penale" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O. Note al comma 942 Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931 e' citato nelle Note al comma 918. Il testo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 39 del 2009 e' citato nelle Note al comma 924. Note al comma 943 Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931 e' citato nelle Note al comma 918. Note al comma 944 Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 recante "Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 3 agosto 1998, n. 288" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1999, n. 27. Note al comma 945 Il testo del decreto legislativo n. 504 del 1998 e' citato nelle Note al comma 944. Note al comma 947 Si riporta il testo vigente del comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni): "Art. 1. 1. - 88. (Omissis). 89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonche' al fine di conseguire le seguenti finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresi' valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero e' stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale. (Omissis).". Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): "Art. 13. (Integrazione scolastica) 1. - 2. (Omissis). 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita' di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. (Omissis).". Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 139. Trasferimenti alle province ed ai comuni 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale. (Omissis).". Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e' citato nelle Note al comma 24-septies. Note al comma 949 Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata), come modificato dalla presente legge: "Art. 3. Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti 1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 25 e' sostituito dal seguente: «25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonche' dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente: a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; c) contributi previdenziali ed assistenziali; d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»; b) nel comma 26 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalita' e il contenuto della trasmissione sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 25 si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma 25, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.». 2. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate puo' utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ad esclusione di quelle gia' previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalita' operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria. I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016 sono inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalita' di cui al presente comma, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. 3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3. Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni. 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2, 3 e 3-bis. 5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000. 5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardivita' o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1. 6. L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulla correttezza dei dati trasmessi dai soggetti terzi con i poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.". Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, come modificato dalla presente legge: "Art. 5. Limiti ai poteri di controllo 1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo: a) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni; b) [Abrogata]. 2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a). 3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale e' effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. 3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate puo' effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e' successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e' successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.". Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, come modificato dalla presente legge: "Art. 1. Dichiarazione dei redditi precompilata 1. - 3. (Omissis). 4. Resta ferma la possibilita' di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalita' ordinarie. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ad un centro di assistenza fiscale o a un professionista di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 3 e 3-bis, e 6 del presente decreto." Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, come modificato dalla presente legge: "Art. 35. Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e requisiti delle societa' richiedenti e dei Centri autorizzati 1. - 2. (Omissis). 3. Per i centri autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attivita' si considera soddisfatto se la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attivita' di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri di assistenza fiscale gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017. (Omissis).". Note al comma 950 Si riporta il testo del comma 26 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), come modificato dalla presente legge: "Art. 78. 1. 25. (Omissis). 26. In caso di inosservanza degli obblighi relativi a tali elenchi si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le modalita' e il contenuto della trasmissione sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 25 e 25-bis si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui ai commi 25 e 25-bis, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza di cui ai commi 25 e 25-bis, la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000. (Omissis).". Note al comma 951 Si riporta il testo degli articoli 6 e 22 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), come modificato dalla presente legge: "Art. 6. Garanzie 1. Le societa' richiedenti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonche' al numero dei visti di conformita' rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione all'Agenzia delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa. 2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia puo' essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attivita' di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalita' alternative che offrano adeguate garanzie." "Art. 22. Garanzie 1. I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonche' al numero dei visti di conformita', delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione all'Agenzia delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa. 2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia puo' essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attivita' di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalita' alternative che offrano adeguate garanzie.". Si riporta il testo degli articoli 7, comma 2-ter e 17, comma 1, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 1999, come modificato dalla presente legge: "Art. 7. Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e requisiti delle societa' richiedenti e dei Centri autorizzati 1. - 2-bis. (Omissis). 2-ter. L'Agenzia delle entrate verifica annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio precedente sia almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attivita' di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nel presente comma e' considerato complessivamente. (Omissis)." "Art. 17. Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a: a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta; b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 7 luglio di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione nonche' consegnare, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il termine previsto alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis; d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. (Omissis).". Note al comma 952 Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dalla presente legge: "Art. 4. Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta 1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N. P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N. A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1. 2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N. P.S. e l'I.N. A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo' essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse. 3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno. 4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali. 4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno. 5. 6. 6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. 6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N. P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. 6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresi' trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attivita' di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.". Note al comma 953 Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dalla presente legge: "Art. 21. Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate modalita' e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e' previsto l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 e' escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.". Note al comma 954 Il testo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' citato nelle Note al comma 82. Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 24 del citato decreto del Presidente ella Repubblica n. 917 del 1986 come modificato dalla presente legge: "Art. 24. Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti 1. - 3. (Omissis). 3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta e' determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.". Note al comma 957 Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 39 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato dalla presente legge: "Art. 39. (Sanzioni) 1. (Omissis). 1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente Art. e dell'Art. 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1. (Omissis).". Note al comma 958 Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187: "Art. 2. Disposizioni in materia di collaborazione volontaria 1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5-quater: 1) il terzo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: "La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane irrevocabile e non puo' essere presentata piu' di una volta, anche indirettamente o per interposta persona."; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La procedura di collaborazione volontaria puo' essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015. In deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualita' oggetto della procedura di collaborazione volontaria, e' attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano le disposizioni in materia di competenza per territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e in materia di legittimazione processuale dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive modificazioni, previste per le articolazioni dell'Agenzia delle entrate ivi indicate. Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016."; b) all'articolo 5-quinquies: 1) nel comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: "b-bis) si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 58, comma 6, del medesimo decreto;"; 2) al comma 3 le parole: "30 settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2015" e dopo le parole: "entro la quale puo' essere attivata la procedura di collaborazione volontaria" sono aggiunte le seguenti: ",o sino alla data del 30 dicembre 2015 in presenza di integrazione dell'istanza o di presentazione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a)". " 2. Ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186: a) le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016; b) l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento, sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento; b-bis) l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attivita' lavorative ivi svolte, anche al coniuge e ai familiari di primo grado eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso.". Note al comma 959 La Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE e' pubblicata nella GUUE n. L 9 del 14.1.2009, pagg. 12-30. Note al comma 960 Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dalla presente legge: "Art. 16. Aliquote dell'imposta L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione. L'aliquota e' ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.".