art. 1 (commi 301-400)
  301. A decorrere dal periodo d'imposta  in  corso  al  31  dicembre
2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche e' fissata al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta
sul reddito delle societa' e' fissata al 100 per cento. 
  302. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10  dicembre  2003,
n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  febbraio  2004,
n. 31, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2006 il
versamento e' determinato con il decreto di cui al comma  5  in  modo
che complessivamente garantisca  maggiori  entrate  per  il  bilancio
dello Stato pari a 650 milioni di euro". 
  303. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni  e  degli
enti locali, per l'uso dei quali attualmente non e' corrisposto alcun
canone e che richiedono interventi di restauro, possono  essere  dati
in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone  fissato
dai competenti organi. Il concessionario si impegna  a  realizzare  a
proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal
predetto ufficio. 
  304. Dal canone di concessione vengono detratte le spese  sostenute
dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone
stesso. Il concessionario e' obbligato a rendere fruibile il bene  da
parte del pubblico con le modalita' e i tempi stabiliti nell'atto  di
concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso. 
  305. I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni
di cui ai commi 303 e 304 sono individuati con decreto  del  Ministro
per i beni  e  le  attivita'  culturali  su  proposta  del  Direttore
regionale competente.  L'individuazione  del  concessionario  avviene
mediante procedimento ad evidenza pubblica. 
  306. All'articolo 10, comma 4, del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  le  parole:
"il processo di valore inferiore a euro 1.100 e" sono soppresse. 
  307. I commi 1 e 2 dell'articolo 13  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  sono
sostituiti dai seguenti: 
  "1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi: 
     a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro; 
     b) euro 70 per i processi di valore superiore  a  euro  1.100  e
fino a euro 5.200 e  per  i  processi  di  volontaria  giurisdizione,
nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo  II,  capo
VI, del codice di procedura civile; 
     c) euro 170 per i processi di valore superiore a  euro  5,200  e
fino  a  euro  26.000  e  per  i  processi  contenziosi   di   valore
indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; 
     d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro  26.000  e
fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore
indeterminabile; 
     e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro  52.000  e
fino a euro 260.000; 
     f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000  e
fino a euro 520.000; 
     g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000. 
   2. Per i processi di esecuzione immobiliare il  contributo  dovuto
e' pari a euro 200.  Per  gli  altri  processi  esecutivi  lo  stesso
importo e' ridotto della meta'. Per i processi  di  opposizione  agli
atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 120". 
  308. L'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n.  374,
e' sostituito dai seguente: 
"1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non  contenziosa  il
cui valore non eccede la somma di  euro  1.033,00  e  gli  atti  e  i
provvedimenti ad esse relativi sono soggetti  soltanto  al  pagamento
del contributo unificato, secondo gli importi previsti  dall'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni". 
  309.  Il  maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi da 306 a  308  e'  versato  al  bilancio
dello Stato, per essere riassegnato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero della  giustizia  per  il  pagamento  di  debiti  pregressi
nonche' per l'adeguamento delle spese di funzionamento  degli  uffici
giudiziari. 
  310. All'articolo 11 della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,  e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"4-ter. Le indennita' previste  dal  presente  articolo  non  possono
superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui". 
  311. La disposizione recata dal  comma  310  si  applica  anche  ai
giudici tributari. 
  312.   I   veicoli   giacenti   presso   i   custodi   a    seguito
dell'applicazione  di  provvedimenti  di   sequestro   dell'autorita'
giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati,  anche  ai  soli
fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto  titolare  del
deposito ove ticorrano le seguenti condizioni: 
    a)  siano  ritenute   cessate,   con   ordinanza   dell'autorita'
giudiziaria da comunicare all'avente diritto  alla  restituzione,  le
esigenze  che  avevano  motivato  l'adozione  del  provvedimento   di
sequestro; 
    b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni  e
siano privi di interesse storico e collezionistico; 
    c) siano comunque custoditi da oltre due anni  alla  data  del  1
luglio 2002; 
    d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente
diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza
che questi abbia provveduto al ritiro. 
  313. La cessione di cui al comma 312 e' disposta, anche in  assenza
di documentazione in ordine allo stato di conservazione,  sulla  base
di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali
i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di
targa o di telaio. 
  314. All'alienazione di cui ai commi 312 e 313 e alle attivita'  ad
essa funzionali e connesse procede una commissione costituita  presso
i tribunali e presso i tribunali per i minorenni,  secondo  modalita'
stabilite con decreto del Ministero della giustizia di  concerto  con
le altre amministrazioni interessate. 
  315. L'alienazione del veicolo si perfeziona  con  la  notifica  al
custode  acquirente  del  provvedimento,  eventualmente  relativo  ad
elenchi   di   veicoli,   dal   quale   risulta   la   determinazione
all'alienazione da parte dell'ufficio giudiziario competente. 
  316. Il provvedimento di alienazione  e'  comunicato  all'autorita'
giudiziaria che aveva disposto il sequestro. 
  317. Il provvedimento di  alienazione  e'  altresi'  comunicato  al
pubblico registro  automobilistico  competente,  il  quale  provvede,
senza oneri, all'aggiornamento delle relative iscrizioni. 
  318. Al custode e' riconosciuto, in deroga  alle  tariffe  previste
dagli articoli 59 e 276  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  un  importo
complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato,  per
ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente: 
    a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e  i
ciclomotori; 
    b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e
i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5  tonnellate,  per  le
macchine agricole e operatrici; 
    c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e
i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. 
  319. Gli importi di cui al comma 318 sono progressivamente  ridotti
del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo
di custodia del veicolo, salva l'eventuale  intervenuta  prescrizione
delle somme dovute. 
  320. Le somme complessivamente dovute sono  corrisposte  in  cinque
ratei annui costanti a decorrere dall'anno 2006. 
  321. Alle procedure di alienazione o rottamazione  gia'  avviate  e
non ancora concluse e  alle  relative  istanze  di  liquidazione  dei
compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse
concernano veicoli in possesso dei requisiti cui  al  comma  312,  le
disposizioni di cui ai commi da 312 a 320. 
  322. All'articolo 82, comma 1, del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "e
previo parere del consiglio dell'ordine," sono soppresse. 
  323. L'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal
seguente: 
"1. La parte che per prima si costituisce in giudizio,  che  deposita
il ricorso  introduttivo,  ovvero  che,  nei  processi  esecutivi  di
espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di
beni pignorati, anticipa i diritti, le indennita' di trasferta  e  le
spese di spedizione per la notificazione eseguita  su  richiesta  del
funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella  misura
di euro 8, eccetto che  nei  processi  previsti  dall'articolo  unico
della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni,  e  in
quelli in cui si applica lo stesso articolo". 
  324. La tabella di cui all'allegato n. 1 del testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  e'
abrogata. 
  325. All'articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981,  n.
27, le parole: "assenza obbligatoria  o  facoltativa  previsti  negli
articoli 4  e  7  della  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,"  sono
sostituite dalle seguenti:  "astensione  facoltativa  previsti  dagli
articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151". 
  326. Al comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui  al  decreto
dei Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  dopo  la
lettera i), e' aggiunta la seguente: 
"i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo  96
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e  quelle  funzionali
all'utilizzo delle prestazioni medesime". 
  327. All'articolo 205  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il  comma  2
sono aggiunti i seguenti: 
"2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo  96
del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  e  successive
modificazioni, e quelle  funzionali  all'utilizzo  delle  prestazioni
medesime sono recuperate in misura fissa stabilita  con  decreto  del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400. 
2-ter. Il decreto di cui al  comma  2-bis  determina  la  misura  del
recupero con riferimento al costo medio delle  singole  tipologie  di
prestazione. L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni
anno". 
  328. Il primo periodo del comma  2  dell'articolo  96  del  decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e' sostituito  dai  seguenti:  "Le
prestazioni previste al comma  1  sono  individuate  in  un  apposito
repertorio nel quale vengono stabiliti le modalita'  ed  i  tempi  di
effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli
operatori. Il ristoro  dei  costi  sostenuti  dagli  operatori  e  le
modalita' di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro  della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il  Ministro  delle  comunicazioni,  in  forma  di  canone  annuo
determinato anche in considerazione  del  numero  e  della  tipologia
delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente". 
  329. Al comma 4 dell'articolo 96 del decreto legislativo  1  agosto
2003, n. 259, dopo le parole: "comma 2" sono inserite le seguenti: ",
secondo periodo,". 
  330. Le disposizioni contenute nei commi da 326 a 329 si  applicano
alle prestazioni previste al comma 326 disposte successivamente  alla
emanazione del decreto previsto dall'articolo 205, comma  2-bis,  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e del decreto previsto dall'articolo  96,  comma
2, secondo periodo, del decreto legislativo 1 agosto  2003,  n.  259,
come modificati dai commi 327 e 328. 
  331. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da  326  a
330 non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  332. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, primo comma: 
      1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
      "e-bis) denunce di inizio attivita' presentate  allo  sportello
unico comunale per l'edilizia, permessi di  costruire  e  ogni  altro
atto di assenso comunque denominato in materia di attivita'  edilizia
rilasciato dai comuni ai sensi del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  relativamente
ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera"; 
      2)  alla  lettera  g-ter),  dopo  le  parole:   "contratti   di
somministrazione di energia elettrica," sono  inserite  le  seguenti:
"di servizi idrici e del gas,"; 
    b) all'articolo 7: 
      1) al primo comma, le parole: "riguardanti gli atti di cui alla
lettera  g)  dell'articolo  6"  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma
dell'articolo 6"; 
      2) al quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Al fine dell'emersione delle attivita' economiche,  con  particolare
riferimento  all'applicazione  dei  tributi  erariali  e  locali  nel
settore immobiliare, gli stessi soggetti  devono  comunicare  i  dati
catastali   identificativi   dell'immobile   presso   cui   eattivata
l'utenza"; 
      3) il sesto comma e' sostituito dal seguente:  "Le  banche,  la
societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le  imprese
di  investimento,  gli  organismi  di  investimento  collettivo   del
risparmio, le societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni  altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo  comma
dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a  rilevare
e a tenere in evidenza i  dati  identificativi,  compreso  il  codice
fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto
o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria"; 
      4)  l'undicesimo  comma  e'  sostituito   dal   seguente:   "Le
comunicazioni di cui ai  commi  dal  primo  all'ottavo  del  presente
articolo  sono  trasmesse  esclusivamente  per  via  telematica.   Le
modalita' e  i  termini  delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche
tecniche del formato dei dati sono  definite  con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate"; 
      5) al dodicesimo comma, le parole: "il Ministro delle  finanze"
sono sostituite dalle  seguenti:  "il  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate". 
  333. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  previste  dall'
articolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  605,  come  modificato  dal
numero 2) della lettera b) del comma 332 a  decorrere  dal  1  aprile
2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le  societa'  richiedono  i
dati  identificativi  catastali  all'atto  della  sottoscrizione  dei
relativi  contratti;  per  i  contratti   in   essere   le   medesime
informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo  in  occasione
del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso. 
  334. Con provvedimento dei direttori delle Agenzie delle entrate  e
del  territorio,  sono  stabilite  le  informazioni  analitiche   che
individuano univocamente le  unita'  immobiliari,  da  acquisire  con
riferimento ai contratti di cui al comma 333. 
  335. La revisione parziale del classamento delle unita' immobiliari
di proprieta' privata site in microzone comunali,  per  le  quali  il
rapporto tra il valore medio di  mercato  individuato  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
marzo 1998, n. 138, e il corrispondente  valore  medio  catastale  ai
fini  dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili   si
discosta   significativamente    dall'analogo    rapporto    relativo
all'insieme delle microzone comunali, e' richiesta  dai  comuni  agli
Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di  cui
al precedente periodo, il  valore  medio  di  mercato  e'  aggiornato
secondo le modalita' stabilite con il provvedimento di cui  al  comma
339. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta  del  comune  e
verificata la sussistenza dei  presupposti,  attiva  il  procedimento
revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima. 
  336. I comuni, constatata la presenza  di  immobili  di  proprieta'
privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni
di  fatto  non  piu'  coerenti  con  i  classamenti   catastali   per
intervenute variazioni edilizie, richiedono ai  titolari  di  diritti
reali sulle unita' immobiliari interessate la presentazione  di  atti
di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile  1994,  n.  701.  La  richiesta,
contenente gli elementi constatati, tra i quali,  qualora  accertata,
la  data  cui  riferire  la  mancata  presentazione  della   denuncia
catastale, e' notificata ai soggetti interessati  e  comunicata,  con
gli estremi di notificazione, agli  uffici  provinciali  dell'Agenzia
del territorio.  Se  i  soggetti  interessati  non  ottemperano  alla
richiesta  entro  novanta  giorni  dalla  notificazione,  gli  uffici
provinciali dell'Agenzia  del  territorio  provvedono,  con  oneri  a
carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non
accatastato  ovvero  alla  verifica  del  classamento  delle   unita'
immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la
relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni
dell'articolo 28 del regio decreto-legge  13  aprile  1939,  n.  652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni. 
  337. Le  rendite  catastali  dichiarate  o  comunque  attribuite  a
seguito della notificazione della richiesta  del  comune  di  cui  al
comma  336  producono  effetto  fiscale,  in  deroga   alle   vigenti
disposizioni, a decorrere dal 1  gennaio  dell'anno  successivo  alla
data cui riferire la mancata presentazione della denuncia  catastale,
indicata nella richiesta notificata dal comune,  ovvero,  in  assenza
della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della
richiesta del comune. 
  338. Gli importi minimo e  massimo  della  sanzione  amministrativa
prevista per l'inadempimento degli obblighi di  cui  all'articolo  31
del regio decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall'articolo  31
del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come  rideterminati
dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge  30  settembre  1989,  n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989,  n.
384, con riferimento al mancato adempimento degli  obblighi  previsti
dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13  aprile  1939,  n.
652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066. 
  339. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  dei  territorio,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge,  e  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
locali, le modalita' tecniche e operative  per  l'applicazione  delle
disposizioni di cui ai commi 336 e 337. 
  340. Al  comma  3  dell'articolo  70  del  decreto  legislativo  15
novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: "A decorrere
dal 1 gennaio 2005, per le unita' immobiliari di proprieta' privata a
destinazione  ordinaria  censite  nel  catasto  edilizio  urbano,  la
superficie di riferimento non puo'  in  ogni  caso  essere  inferiore
all'80 per cento della superficie  catastale  determinata  secondo  i
criteri stabiliti dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23  marzo  1998,  n.  138;  per  gli  immobili  gia'
denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le  superfici  che  risultano  inferiori  alla  predetta
percentuale a seguito di  incrocio  dei  dati  comunali,  comprensivi
della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio,  secondo
modalita' di interscambio stabilite con provvedimento  del  direttore
della  predetta  Agenzia,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli
elementi necessari per effettuare la determinazione della  superficie
catastale, i soggetti privati intestatari  catastali,  provvedono,  a
richiesta  del   comune,   a   presentare   all'ufficio   provinciale
dell'Agenzia del territorio la  planimetria  catastale  del  relativo
immobile, secondo le modalita' stabilite dal regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro delle  finanze  19  aprile  1994,  n.  701,  per
l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza
di riferimento". 
  341. Al testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e  successive  modificazioni,  dopo  l'articolo  52  e'
inserito il seguente: 
"Art. 52-bis. - (Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di
locazione) - 1. La liquidazione  dell'imposta  complementare  di  cui
all'articolo 42, comma 1, e' esclusa qualora l'ammontare  del  canone
di  locazione  relativo  ad  immobili,  iscritti   in   catasto   con
attribuzione  di  rendita,  risulti  dal  contratto  in  misura   non
inferiore al 10 per cento del  valore  dell'immobile  determinato  ai
sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni.  Restano
comunque  fermi  i  poteri  di  liquidazione  dell'imposta   per   le
annualita' successive alla prima". 
  342. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n.  600,  e  successive  modificazioni,  dopo  l'articolo  41-bis  e'
inserito il seguente: 
"Art. 41-ter. - (Accertamento dei redditi  di  fabbricati)  -  1.  Le
disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38,  40
e 41-bis non si applicano con riferimento ai  redditi  di  fabbricati
derivanti da locazione dichiarati  in  misura  non  inferiore  ad  un
importo  corrispondente  al  maggiore  tra  il  canone  di  locazione
risultante dai contratto ridotto del 15 per cento e il 10  per  cento
del valore dell'immobile. 
2. In caso di omessa registrazione  del  contratto  di  locazione  di
immobili, si presume, salva documentata prova contraria,  l'esistenza
del rapporto di locazione  anche  per  i  quattro  periodi  d'imposta
antecedenti quello nel corso  del  quale  e'  accertato  il  rapporto
stesso; ai fini della determinazione del reddito  si  presume,  quale
importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile. 
3. Ai fini di cui  ai  commi  1  e  2,  il  valore  dell'immobile  e'
determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.
131, e successive modificazioni". 
  343. Le disposizioni degli articoli 52-bis del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131,  e  41-ter  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
introdotti,  rispettivamente,  dai  commi  341  e  342  del  presente
articolo, non trovano applicazione nei  confronti  dei  contratti  di
locazione di immobili ad uso abitativo stipulativo rinnovati a  norma
degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge  9  dicembre
1998, n. 431. 
  344. Il modello per la comunicazione di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  18  maggio  1978,  n.  191,   approvato   con   decreto
interdirigenziale del Ministero dell'interno e  della  Agenzia  delle
entrate, e' reso disponibile gratuitamente, in modalita'  telematica,
dalla  predetta  Agenzia;  la  comunicazione  e'  effettuata,   anche
avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3 del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
322, e successive modificazioni, nonche'  degli  uffici  dell'Agenzia
delle  entrate,  con  la  compilazione  in  formato  elettronico  del
relativo modello e con la sua trasmissione, in modalita'  telematica,
alla predetta Agenzia, che provvede, con  la  medesima  modalita',  a
dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate,  secondo  intese
con  il  Ministero  dell'interno,  ordina  i  dati  contenuti   nelle
comunicazioni per  la  loro  successiva  trasmissione  telematica  al
predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli  atti
di cessione di cui al predetto articolo 12 del  decreto-legge  n.  59
del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo  articolo
12. 
  345.  L'obbligo  di  comunicazione  di  cui  al  comma  344   trova
applicazione  anche  nei  riguardi  dei   soggetti   che   esercitano
abitualmente attivita' di intermediazione nel settore immobiliare; la
comunicazione e' dovuta per le cessioni di cui  i  predetti  soggetti
hanno diretta conoscenza, per avervi  concorso  ovvero  assistito  in
ragione della loro attivita', e, relativamente a quelle diverse dalle
cessioni in proprieta', anche per le cessioni di durata inferiore  al
mese. In  caso  di  violazione  dell'obbligo  di  cui  al  precedente
periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma
dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.  191;  in  caso  di
seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano  i  soggetti
di cui al primo periodo, su segnalazione dell'Agenzia delle  entrate,
dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese
della loro attivita'. 
  346. I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti
relativi di godimento, di unita' immobiliari ovvero di loro porzioni,
comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone  i  presupposti,  non
sono registrati. 
  347. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) nel comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: ", nonche', per i soggetti di cui all'articolo  3,  comma  1,
lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale addetto  alla
ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli  per  il  predetto  personale
sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione  di
programmi  comuni  di  ricerca   e   sviluppo,   a   condizione   che
l'attestazione  di  effettivita'  degli  stessi  sia  rilasciata  dal
presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore
dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei
conti,  dei  dottori  commercialisti,   dei   ragionieri   e   periti
commerciali  o  dei  consulenti  del  lavoro,  nelle  forme  previste
dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo  1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,  e
successive modificazioni,  ovvero  dal  responsabile  del  centro  di
assistenza fiscale"; 
    b) nel medesimo comma 1, lettera b), il numero 1)  e'  sostituito
dal seguente: 
      "1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi
relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma,
lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile"; 
    c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
    "4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza,  i  seguenti
importi: 
     a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; 
     b) euro 6.000 se la base imponibile supera  euro  180.759,91  ma
non euro 180.839,91; 
     c) euro 4.000 se la base imponibile supera  euro  180.839,91  ma
non euro 180.919,91; 
     d) euro 2.000 se la base imponibile supera  euro  180.919,91  ma
non euro 180.999,91"; 
    d) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti: 
    "4-quater. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
da a) ad e), che incrementano  il  numero  di  lavoratori  dipendenti
assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al  numero  dei
lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati  nel
periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2004,  e'  deducibile  il
costo del predetto personale per un importo annuale non  superiore  a
20.000 euro per  ciascun  nuovo  dipendente  assunto,  e  nel  limite
dell'incremento complessivo del costo  del  personale  classificabile
nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri  9)  e  14),  del
codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre
periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31  dicembre  2004;
la media dell'incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi
di imposta costituisce l'incremento massimo agevolabile  nei  periodi
d'imposta  successivi.  L'incremento  della  base  occupazionale   va
considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi  in
societa' controllate o collegate  ai  sensi  dell'articolo  2359  del
codice civile o facenti capo,  anche  per  interposta  persona,  allo
stesso soggetto. Per i soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera e),  la  base  occupazionale  di  cui  al  terzo  periodo  e'
individuata con riferimento al personale dipendente con contratto  di
lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attivita'  commerciale  e
la  deduzione  spetta  solo  con   riferimento   all'incremento   dei
lavoratori utilizzati nell'esercizio ditale  attivita'.  In  caso  di
lavoratori    impiegati    anche    nell'esercizio     dell'attivita'
istituzionale si considera, sia ai fini  della  individuazione  della
base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia  ai  fini
della deducibilita' del  costo,  il  solo  personale  dipendente  con
contratto di lavoro a tempo  indeterminato  riferibile  all'attivita'
commerciale individuato in base al rapporto di cui  all'articolo  10,
comma 2. Non  rilevano  ai  fini  degli  incrementi  occupazionali  i
trasferimenti    di    dipendenti    dall'attivita'     istituzionale
all'attivita'  commerciale.  Nell'ipotesi   di   imprese   di   nuova
costituzione non  rilevano  gli  incrementi  occupazionali  derivanti
dallo svolgimento di attivita' che  assorbono  anche  solo  in  parte
attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle
attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel  caso  di
impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio  pubblico,
anche gestito da privati, comunque assegnata,  la  deducibilita'  del
costo del personale spetta  limitatamente  al  numero  di  lavoratori
assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita. 
     4-quinquies.  Nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe   previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a)  e  c),  del  Trattato  che
istituisce la Comunita' europea,  individuate  dalla  Carta  italiana
degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, l'importo
deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater e' raddoppiato". 
  348. Le disposizioni del comma  347  si  applicano  a  partire  dal
periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004,  ad
eccezione di quelle della lettera d), che si  applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della
Commissione europea ai  sensi  dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del
Trattato istitutivo della Comunita' europea. 
  349. A decorrere dal 1 gennaio 2005, al testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 3, comma 1, le parole: "nonche' della  deduzione
spettante ai sensi dell'articolo 11" sono sostituite dalle  seguenti:
"nonche' delle deduzioni  effettivamente  spettanti  ai  sensi  degli
articoli 11 e 12"; 
    b) l'articolo 13 e' rinumerato  in  articolo  12  e  la  relativa
rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Deduzioni  per  oneri  di
famiglia";  nel  medesimo  articolo  sono,  altresi',  apportate   le
seguenti modificazioni: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      "1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi: 
       a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed  effettivamente
separato; 
       b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi  i  figli  naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati  o  affiliati,  nonche'
per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del  codice  civile
che conviva con il contribuente o percepisca assegni  alimentari  non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria  da  ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione. 
       2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e' aumentata a: 
       a) 3.450 euro, per ciascun figlio  di  eta'  inferiore  a  tre
anni; 
       b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o
non ha riconosciuto  i  figli  naturali  e  il  contribuente  non  e'
coniugato  o  se  coniugato,  si  e'  successivamente  legalmente  ed
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o
affiliati del solo contribuente e  questi  non  e'  coniugato  o,  se
coniugato,  si  e'  successivamente  legalmente   ed   effettivamente
separato; 
       c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"; 
      2) nei commi 3 e 4, le parole: "Le detrazioni  per  carichi  di
famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "Le  deduzioni  di  cui  ai
commi 1 e 2"; 
      3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
      "4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo
di 1.820 euro, le spese documentate sostenute  dal  contribuente  per
gli addetti  alla  propria  assistenza  personale  nei  casi  di  non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita  quotidiana.  Le
medesime  spese  sono  deducibili  anche  se  sono  state   sostenute
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo  433  del  codice
civile. 
       4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano  per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di  78.000  euro,
aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri  deducibili  di  cui
all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo  di
78.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o  uguale  a  1,  la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di  zero,
la deduzione non compete; negli altri  casi,  ai  fini  del  predetto
rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali"; 
    c) l'articolo 12 e' rinumerato in articolo 13 e  sono,  altresi',
apportate le seguenti modificazioni: 
      1) nell'alinea del comma 1, le  parole:  "della  deduzione  per
assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'articolo 11"
sono sostituite dalle seguenti: "delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12"; 
      2) le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1 sono  sostituite
dalle seguenti: 
      "a) fino a 26.000 euro, 23 per cento; 
       b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento; 
       c) oltre 33.500 euro, 39 per cento"; 
      3) nel comma 2, le parole: "negli articoli 13, 14  e  15"  sono
sostituite dalle seguenti: "negli articoli 15 e 16 nonche'  in  altre
disposizioni di legge"; 
    d) l'articolo 14 e' abrogato. 
  350. E' introdotto un contributo di solidarieta' del  4  per  cento
sulla parte di reddito imponibile di cui all'articolo  13  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal  comma
349, eccedente l'importo di 100.000 euro. Per  la  dichiarazione,  il
versamento,  l'accertamento,  la  riscossione   ed   il   contenzioso
riguardante  il  contributo  di   solidarieta',   si   applicano   le
disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. 
  351.  Quando  leggi,  regolamenti,  decreti,  o   altre   norme   o
provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute in  articoli
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  vigenti  prima
del 1 gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali  disposizioni  non
risultino abrogate per effetto di quanto disposto  dalcomma  349,  si
intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che
recano la numerazione disposta dal medesimo comma 349. 
  352. I contribuenti, in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  per
l'anno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico  delle
imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002  ovvero  quelle  in
vigore al 31 dicembre 2004, se piu' favorevoli. 
  353. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 600,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nell'articolo 23: 
      1) nel  comma  2,  lettera  a),  le  parole:  "al  netto  della
deduzione di cui all'articolo 10-bis del  medesimo  testo  unico,  ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del  citato
testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui  agli
articoli 12 e  13  del  citato  testo  unico  sono  effettuate"  sono
sostituite dalle seguenti: "al netto  delle  deduzioni  di  cui  agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo  unico,  rapportate
al periodo stesso. Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e  2,
del citato  testo  unico  sono  riconosciute";  nel  medesimo  comma,
lettera c), dopo le parole: "biennio  precedente"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11  e  12,
commi 1 e 2, del medesimo testo unico"; 
      2) nel comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "I
soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio
dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate  sulle
somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli  emolumenti  stessi,  tenendo
conto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, e delle detrazioni  eventualmente  spettanti  a  norma
dell'articolo   15   dello   stesso   testo   unico,   e   successive
modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore  di  lavoro  ha
effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri  di  cui  al
comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo,  per  erogazioni  in
conformita'  a  contratti  collettivi  o  ad  accordi  e  regolamenti
aziendali"; 
      3) nel comma 4, il terzo periodo e' soppresso; 
    b) nell'articolo 29: 
      1)  nel  comma  1,  lettera  c),  dopo  le   parole:   "biennio
precedente" sono aggiunte le seguenti: ", al netto delle deduzioni di
cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico"; 
      2) nel comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:
"A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve  specificare
quale delle opzioni previste al  comma  3  dell'articolo  23  intende
adottare". 
  354. E' istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi
e  prestiti  Spa,  un  apposito  fondo  rotativo,  denominato  "Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese". Il Fondo e' finalizzato  alla
concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che  assumono  la
forma  dell'anticipazione,  rimborsabile  con  un  piano  di  rientro
pluriennale. La dotazione  iniziale  del  Fondo,  alimentato  con  le
risorse del risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro.
Le successive variazioni della dotazione sono  disposte  dalla  Cassa
depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione  e
di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei  limiti
annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del  comma
361. 
  355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente  del
Consiglio dei ministri in maniera non delegabile,  da  sottoporre  al
controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo e' ripartito per
essere destinato ad interventi agevolativi  alle  imprese,individuati
dalle stesse delibere sulla base degli  interventi  gia'  disposti  a
legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento  di
bilancio. 
  356. Il CIPE, con una o piu' delibere  adottate  con  le  modalita'
previste dal comma 355: 
    a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei  finanziamenti
agevolati; 
    b) approva una convenzione tipo che  regola  i  rapporti  tra  la
Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati  a  svolgere  le
istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalita' per assicurare
che  l'importo  complessivo  dei  finanziamenti  erogati  non  superi
l'importo assegnato dal CIPE e  che  vengano  comunque  rispettati  i
limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello  Stato  stabiliti
ai sensi del comma 361; 
    c) prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare; 
    d) stabilisce la durata massima del piano di rientro; 
    e) prevede che le nuove modalita'  di  attuazione  ed  erogazione
delle  misure  agevolative  previste  dai  commi  da  354  a  361  si
applichino a programmi di investimento per  i  quali,  alla  data  di
pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non  e'  stata  ancora
presentata richiesta  di  erogazione  relativa  all'ultimo  stato  di
avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca  totale
o parziale, a condizione che l'impresa  agevolata  manifesti  formale
opzione e comunque previo parere conforme del  soggetto  responsabile
dell'istruttoria. 
  357.  Con  decreto  di  natura  non   regolamentare   il   Ministro
competente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti  dal
comma 355, nel rispetto dei principi contenuti nei commi da 354 a 361
e di quanto disposto dal comma 356, i requisiti e le  condizioni  per
l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da 354 a 361.
In  particolare,  sono  stabilite  le  condizioni  economiche  e   le
modalita' di  concessione  dei  finanziamenti  agevolati,  anche  per
quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori,  la
procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione  e
per la  revoca  delle  agevolazioni,  le  modalita'  di  controllo  e
rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e  di  finanziamento
bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza  e  le
modalita' di rimborso del finanziamento agevolato. 
  358. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione  e'
determinato con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministro
dell'economia e delle finanze.  La  differenza  tra  il  tasso  cosi'
stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonche'  gli  oneri
derivanti dal comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e
prestiti  Spa,  a  carico  del  bilancio  dello   Stato,   a   valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361. 
  359. Sull'obbligo di rimborso al  Fondo  delle  somme  ricevute  in
virtu' del finanziamento agevolato  e  dei  relativi  interessi  puo'
essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia  e
delle finanze, la garanzia dello Stato.  Tale  garanzia  e'  elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5  agosto  1978,  n.
468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai  sensi  dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n.  468,  con
imputazione nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  3.2.4.2
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi. 
  360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa,  sulle  somme  erogate  in
anticipazione, e' riconosciuto, a valere sui finanziamenti  stabiliti
ai sensi del comma 356,  lettera  a),  il  rimborso  delle  spese  di
gestione del Fondo in misura pari allo  0,40  per  cento  complessivo
delle somme erogate annualmente. 
  361.  Per  le  finalita'  previste  dai  commi  da  354  a  360  e'
autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e  di  150
milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2006.  Una  quota  dei
predetti oneri, pari a 55 milioni di  euro  per  l'anno  2005  e  100
milioni di euro per ciascuno degli anni  2006  e  2007,  e'  posta  a
carico del Fondo per  le  aree  sottoutilizzate  per  gli  interventi
finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005  e
2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e  a  50  milioni  di
euro, e' posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi
alle   imprese   non   riguardante   gli   interventi   nelle    aree
sottoutilizzate;  alla  quota  relativa  all'anno  2007  e  all'onere
decorrente dal 2008, pari rispettivamente a 50 milioni di  euro  e  a
150 milioni di euro, si provvede con le  maggiori  entrate  derivanti
dal comma 300. 
  362. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e'  istituito  un  "Fondo  per  i  pagamenti  dei  debiti  di
fornitura", al  quale  vengono  riassegnate  le  dotazioni  in  conto
residui, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2004, derivanti  dalla  fornitura
di beni e servizi alle amministrazioni dello Stato, ceduti alla Cassa
depositi e prestiti Spa dai fornitori sulla  base  di  idonei  titoli
giuridici. 
  363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione  alle  cessioni
di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a  valere  su  un
apposito fondo istituito, con una dotazione di 2.000 milioni di euro,
presso la gestione separata della  medesima  Cassa,  le  cui  risorse
costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo  5,  comma
18, del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326.  La  Cassa
depositi e prestiti Spa e' autorizzata ad  effettuare  operazioni  di
cessione dei crediti acquisiti senza  l'autorizzazione  del  soggetto
ceduto. 
  364. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' provvedere  al
pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate,  in
un periodo massimo di quindici anni, a carico del  Fondo  di  cui  al
comma 362, nonche', a decorrere dal 2006, alla  corresponsione  degli
oneri di gestione. 
  365.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa   predispone   apposita
rendicontazione annuale sull'amministrazione del  fondo,  di  cui  al
comma 363, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze,
entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le modalita' applicative dei commi da 362 a 366, in  ordine
alle condizioni generali per l'accesso  al  Fondo,  alla  natura  dei
crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso
da riconoscere sulle somme erogate, alle modalita', ai  tempi  ed  ai
termini di erogazione alla Cassa depositi e prestiti  Spa  di  quanto
alla stessa dovuto. 
  366. Agli oneri di cui al comma 364,  valutati  in  complessivi  70
milioni di euro annui a decorrere  dal  2006,  si  provvede  mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300. 
  367. A fini di contrasto di  fenomeni  di  elusione  fiscale  e  di
tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto nel comma  371,  e'
vietata la riutilizzazione commerciale  dei  documenti,  dei  dati  e
delle informazioni catastali ed ipotecari, che  risultino  acquisiti,
anche per via telematica in via  diretta  o  mediata,  dagli  archivi
catastali o da pubblici registri  immobiliari,  tenuti  dagli  uffici
dell'Agenzia del territorio. 
  368. Ai sensi  dei  commi  da  367  a  375  si  ha  riutilizzazione
commerciale quando i predetti documenti, dati  ed  informazioni  sono
ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia  o  parzialmente  o
previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che  li
hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via  telematica,
dagli uffici dell'Agenzia del territorio. 
  369. Non  si  ha  riutilizzazione  commerciale  quando  i  predetti
documenti, dati ed informazioni sono forniti  al  solo  soggetto  per
conto del quale, su preventivo e specifico  incarico,  risultante  da
atto scritto, l'acquisizione stessa,  previo  pagamento  dei  tributi
dovuti, e' stata effettuata. Anche in tale ipotesi,  tuttavia,  salva
prova  contraria,  si  ha  riutilizzazione  commerciale   quando   il
corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta
inferiore all'ammontare dei tributi dovuti agli  uffici  dell'Agenzia
del territorio per l'acquisizione,  anche  telematica,  dei  predetti
documenti, dati o informazioni. 
  370. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono  comunque
dovuti i tributi speciali catastali  e  le  tasse  ipotecarie,  nella
misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei  documenti,
dei dati o delle  informazioni  catastali  o  ipotecari  direttamente
dagli uffici dell'Agenzia del territorio. 
  371. Le attivita' di riutilizzazione  commerciale  sono  consentite
esclusivamente se regolamentate da specifiche  convenzioni  stipulate
con  l'Agenzia  del  territorio,  che  disciplinino,  a  fronte   del
preventivo pagamento dei tributi dovuti anche ai sensi del comma 370,
modalita'  e  termini  della  raccolta,  della  conservazione,  della
elaborazione dei dati, nonche' il controllo del limite di  riutilizzo
consentito. 
  372. Chi pone in essere atti di  riutilizzazione  commerciale,  non
consentiti, e'  soggetto  altresi'  ad  una  sanzione  amministrativa
tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed  il  quintuplo  dei
tributi speciali e delle tasse dovuti ai  sensi  del  comma  370.  Si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 472. 
  373. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da
367 a 375 e'  demandato  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  che
esercita, a tal fine, i poteri previsti dall'articolo 32 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,
avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del territorio.  A  tal
fine, per assicurare effettivita' all'indicata  azione  di  contrasto
all'utilizzazione  illecita  dei  documenti,   dei   dati   e   delle
informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori  entrate
derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a  375  e  nei  limiti  di
spesa di 5 milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 e'  avviato
dalla Scuola superiore dell'economia e  delle  finanze  un  programma
straordinario di qualificazione continua e  ricorrente  e  formazione
mirata e specialistica del personale dell'amministrazione finanziaria
e  delle  agenzie  fiscali  addetto  alla   predetta   attivita'   di
accertamento. A tale programma di qualificazione  e  formazione  puo'
partecipare, su base convenzionale, anche il personale  designato  da
enti locali o  altri  enti  pubblici  per  le  analoghe  esigenze  di
consolidamento dell'azione  di  contrasto  all'elusione  fiscale,  in
presenza di coincidenti ragioni di pubblico interesse. 
  374. Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto  si
puo'  provvedere,  a  decorrere  dal  1  marzo  2005,  con  procedure
telematiche, mediante un modello unico informatico  di  aggiornamento
degli atti catastali sottoscritto con firma elettronica avanzata  dal
tecnico  che  li  ha  redatti  ovvero  dal  soggetto  obbligato  alla
presentazione. In caso di irregolare funzionamento  del  collegamento
telematico, la trasmissione per via telematica  e'  sostituita  dalla
presentazione  su  supporto  informatico.   Con   provvedimenti   del
direttore dell'Agenzia del territorio: 
    a) e' stabilita la progressiva attivazione  del  servizio,  anche
limitatamente a determinati soggetti, a specifiche  aree  geografiche
ed a particolari tipologie di adempimenti; 
    b) e' approvato il modello  unico  informatico  di  aggiornamento
degli  atti  catastali  e  sono  stabilite  le   modalita'   tecniche
necessarie per la  trasmissione  dei  dati  relativi  alla  procedura
telematica di cui al presente articolo; 
    c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalita' relative:
alla presentazione del modello  unico  informatico  di  aggiornamento
degli atti catastali; alla presentazione dei documenti e  degli  atti
da  allegare  al  predetto  modello,  anche  al  fine  di   accertare
l'avvenuto deposito presso i comuni, per gli  atti  per  i  quali  e'
previsto; alla conservazione, a cura dei  soggetti  interessati,  dei
documenti cartacei originali  sottoscritti  dal  tecnico  che  li  ha
redatti e dai soggetti che hanno la titolarita' sui beni; 
    d) sono stabilite, d'intesa con il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato, le modalita' di versamento dei tributi dovuti. 
  375. Gli atti comunque attributivi  o  modificativi  delle  rendite
catastali  per  terreni  e  fabbricati  possono  essere  prodotti   e
notificati  ai  soggetti  intestatari,  a   cura   dell'Agenzia   del
territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal  caso,  la
firma autografa del responsabile  e'  sostituita  dall'indicazione  a
stampa del nominativo dello stesso. 
  376. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre  2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n. 27, le  parole:  "30  settembre  2004",  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005". 
  377. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le
parole: "a lire 50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ad  euro
10.000". 
  378. Ai fini  dell'applicazione  dell'articolo  53,  comma  3,  del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  i  soggetti  di   imposta
trasmettono al Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il termine
di  quindici  giorni   dall'acquisto   e,   in   ogni   caso,   prima
dell'immatricolazione,  il  numero  identificativo   intracomunitario
nonche' il numero di telaio degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  loro
rimorchi acquistati. Per i  successivi  passaggi  interni  precedenti
l'immatricolazione  il  numero  identificativo  intracomunitario   e'
sostituito dal  codice  fiscale  del  fornitore.  In  mancanza  delle
informazioni da parte dei soggetti di imposta gli uffici preposti non
procedono  all'immatricolazione.   La   comunicazione   e'   altresi'
effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita,  anche
in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione  dei  medesimi
veicoli. 
  379. Con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti  terrestri
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti e le  modalita'
delle comunicazioni di cui alla disposizione recata dal comma 378. 
  380. Con la convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
settembre 2000, n. 358, e'  definita  la  procedura  di  trasmissione
telematica all'Agenzia delle entrate delle informazioni  inviate  dai
soggetti di imposta ai sensi del comma 378. 
  381. All'articolo 1, comma 1,  lettera  c),  del  decreto-legge  29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1984, n. 17, e' aggiunto il seguente periodo:  "Nella  prima
ipotesi, il cedente o prestatore deve  comunicare  all'Agenzia  delle
entrate, esclusivamente per via telematica entro  il  giorno  16  del
mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta". 
  382. Ai  fini  del  necessario  coordinamento  delle  attivita'  di
controllo, da  attuare  secondo  quanto  disposto  dall'articolo  63,
secondo e terzo comma, primo  periodo,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  l'Agenzia  delle  entrate
condivide con gli altri organi preposti ai controlli  in  materia  di
imposta  sul  valore  aggiunto  le  informazioni   risultanti   dalle
comunicazioni di cui ai commi 378 e 381. 
  383. All'articolo 7 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
"4-bis. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 il  cedente  o
il prestatore  che  omette  di  inviare,  nei  termini  previsti,  la
co-municazione di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  c),  ultimo
periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o  la  invia  con
dati incompleti o inesatti". 
  384.  Chiunque  omette  di  inviare,  nei  termini   previsti,   la
comunicazione di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  c),  ultimo
periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.  17,  introdotto  dal
comma 381, o la invia con dati incompleti o inesatti, e' responsabile
in solido con il soggetto  acquirente  dell'imposta  evasa  correlata
all'infedelta' della dichiarazione ricevuta. 
  385. Il direttore dell'Agenzia delle  entrate  determina,  con  suo
provvedimento, i contenuti e le modalita' della comunicazione di  cui
all'articolo  1,  comma  1,   lettera   c),   ultimo   periodo,   del
decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.  17,  introdotto  dal
comma 381. 
  386. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo l'articolo 60, e' inserito il seguente: 
"Art. 60-bis - (Solidarieta' nel pagamento dell'imposta).  -  1.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli
organi competenti al controllo, sulla base di analisi  effettuate  su
fenomeni di frode, sono individuati i beni per  i  quali  operano  le
disposizioni dei commi 2 e 3. 
   2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente
relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore  normale,
il cessionario,  soggetto  agli  adempimenti  ai  fini  del  presente
decreto,  e'  obbligato  solidalmente  al  pagamento  della  predetta
imposta. 3. L'obbligato solidale di cui  al  comma  2  puo'  tuttavia
documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni e'  stato
determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente
rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni  di  legge  e  che
comunque non e' connesso con il mancato pagamento dell'imposta". 
  387. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio  2005,
e' introdotto l'istituto della pianificazione fiscale concordata alla
quale  possono  accedere  i  titolari  di  reddito  d'impresa  e  gli
esercenti arti e professioni cui si applicano gli  studi  di  settore
per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2003. L'adesione alla
pianificazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, la
base imponibile caratteristica dell'attivita' svolta e  comporta  una
riduzione dell'imposizione fiscale e  contributiva  per  gli  importi
eccedenti la base imponibile pianificata. 
  388. Non possono accedere alla pianificazione fiscale i titolari di
reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni: 
    a)  per  i  quali   sussistano   cause   di   esclusione   o   di
inapplicabilita' degli studi di settore per il periodo di imposta  in
corso al 1 gennaio 2003; 
    b) che svolgono dal 1  gennaio  2004  una  attivita'  diversa  da
quella esercitata nel biennio 2002 e 2003; 
    c) che non erano in  attivita'  in  almeno  uno  dei  periodi  di
imposta in corso al 1 gennaio 2002, al 1 gennaio  2003  ovvero  al  1
gennaio 2004; 
    d)  che  hanno  omesso  di  dichiarare   il   reddito   derivante
dall'attivita' svolta per almeno uno dei periodi d'imposta  in  corso
al 1 gennaio 2002 e al 1 gennaio 2003; 
    e) che hanno  omesso  di  presentare  la  dichiarazione  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto per i medesimi periodi d'imposta  di
cui alla lettera d); 
    f) che hanno omesso  di  comunicare  i  dati  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta in
corso al 1 gennaio 2003. 
  389. La proposta individuale di pianificazione fiscale e' formulata
sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria,  tenendo
conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore,  dei
dati sull'andamento  dell'economia  nazionale  per  distinti  settori
economici di attivita', della coerenza  dei  componenti  negativi  di
reddito e  di  ogni  altra  informazione  disponibile  riferibile  al
contribuente. 
  390. L'adesione alla pianificazione fiscale  si  perfeziona,  ferma
restando la congruita' dei ricavi  o  dei  compensi  alle  risultanze
degli  studi  di  settore  per   ciascun   periodo   d'imposta,   con
l'accettazione di  importi,  proposti  al  contribuente  dall'Agenzia
delle entrate, che individuano per un  triennio  la  base  imponibile
caratteristica   dell'attivita'   svolta,   esclusi   gli   eventuali
componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. 
  391.  L'adesione  alla  proposta  di  pianificazione   fiscale   e'
comunicata  dal  contribuente   entro   sessanta   giorni   dal   suo
ricevimento; nel medesimo termine, la proposta puo'  essere  altresi'
definita in contraddittorio con il  competente  ufficio  dell'Agenzia
delle entrate, anche  con  l'assistenza  degli  intermediari  di  cui
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di  cui  al  decreto
del  Presidente  della   Repubblica   22   luglio   1998,   n.   322,
esclusivamente nel caso in  cui  il  contribuente  sia  in  grado  di
documentare  una  evidente  infondatezza  della  stessa,  sulla  base
dell'esistenza di: 
    a)   significative   variazioni   degli   elementi    strutturali
nell'esercizio dell'attivita' rispetto a quelli presi a base  per  la
formulazione della proposta; 
    b) dati ed elementi  presi  a  base  per  la  formulazione  della
proposta divergenti sensibilmente, all'atto dell'adesione. 
  392. La sussistenza delle circostanze di cui alle lettere a)  e  b)
del comma 391 puo' essere asseverata  dai  soggetti  abilitati  sulla
base delle disposizioni vigenti. 
  393.  Per  i   periodi   d'imposta   oggetto   di   pianificazione,
relativamente  al  reddito  caratteristico  d'impresa  o  di  arti  o
professioni: 
    a)  sono   inibiti   i   poteri   spettanti   all'amministrazione
finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni; 
    b)  esclusa  l'aliquota  del  23  per  cento,  quelle   marginali
applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul  reddito,
nonche' quella applicabile ai fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa', sono ridotte di  4  punti  percentuali,  per  la  parte  di
reddito dichiarato eccedente quello pianificato; 
    c) e' esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per  la
parte di reddito dichiarato che eccede quello pianificato fatto salvo
il minimale reddituale previsto ai fini contributivi;  restano  salve
le prerogative delle Casse autonome nonche' la facolta' di effettuare
i versamenti su base volontaria. 
  394. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 393, ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto: 
    a) il contribuente assolve ordinariamente a  tutti  gli  obblighi
formali e sostanziali  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  e
dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; 
    b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi  o  compensi  da
dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili  si
applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette  ad
imposta  ovvero  soggette  a  regimi   speciali,   l'aliquota   media
risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle  operazioni
imponibili, diminuita  di  quella  relativa  alle  cessioni  di  beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato; 
    c)  sono   inibiti   i   poteri   spettanti   all'amministrazione
finanziaria in base  alle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  54,
secondo comma,secondo periodo, e 55, secondo comma,  numero  3),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni. 
  395.  In  caso  di  mancato  rispetto  della   pianificazione,   da
comunicare nella dichiarazione presentata ai  fini  dell'imposta  sul
reddito, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale  in
ragione  del  reddito  oggetto  della  pianificazione  nonche',   per
l'imposta  sul  valore  aggiunto,  in  ragione  del  volume  d'affari
corrispondente ai ricavi  o  compensi  caratteristici  a  base  della
stessa, salve le ipotesi di documentati  accadimenti  straordinari  e
imprevedibili;  in  tale  ultima  ipotesi   trova   applicazione   il
procedimento  di  accertamento  con  adesione  previsto  dal  decreto
legislativo 19 giugno  1997,  n.  218.  La  disposizione  di  cui  al
presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento  alle
risultanze degli studi di settore. 
  396. L'inibizione dei poteri di cui ai commi  393,  lettera  a),  e
394, lettera c), ed i benefici di cui al comma 393, lettere b) e  c),
non operano qualora: 
    a) il reddito  dichiarato  differisca  da  quanto  effettivamente
conseguito, ovvero non siano adempiuti gli obblighi di cui  al  comma
394, lettera a), ferma restando, comunque, in tale caso  l'inibizione
dei poteri di cui all'articolo 39, secondo  comma,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni, e all'articolo 55,  secondo  comma,  numero
3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, e successive modificazioni; 
    b) siano constatate condotte del contribuente  che  integrano  le
fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10  e  11  del  decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 
  397. Salva l'applicazione del comma 391, nei casi in cui a  seguito
di   controlli   e   segnalazioni,    anche    di    fonte    esterna
all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed  elementi  difformi
da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a  base  per  la
formulazione  della  proposta,   nei   suoi   confronti   non   opera
l'inibizione dei poteri di cui ai  commi  393,  lettera  a),  e  394,
lettera c), nonche' i benefici di cui al comma 393, lettere b) e c). 
  398. Nel caso in cui l'attivita' effettivamente esercitata vari nel
corso  del  triennio,   l'istituto   della   pianificazione   fiscale
concordata cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del
quale si e'  verificata  la  variazione.  Con  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  natura  non  regolamentare,  sono
individuate le singole categorie di  contribuenti  nei  cui  riguardi
progressivamente, nel  corso  del  triennio,  decorre  l'applicazione
della pianificazione fiscale concordata nonche' approvate una o  piu'
note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma
389. Con i medesimi decreti  sono  conseguentemente  rideterminati  i
periodi d'imposta di cui al comma 388, per  i  contribuenti  nei  cui
confronti la pianificazione fiscale  opera  a  decorrere  da  periodi
d'imposta diversi da quello indicato al comma 387. Con  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite  le  modalita'
di invio delle proposte, anche in  via  telematica,  direttamente  al
contribuente  ovvero  per  il  tramite  degli  intermediari  di   cui
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  nonche'  le
modalita' di adesione. 
  399.  Gli  studi  di  settore  previsti  all'articolo  62-bis   del
decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti  a  revisione,  di
norma, ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore dello studio
di settore  ovvero  da  quella  dell'ultima  revisione,  al  fine  di
mantenere la rappresentativita' degli stessi  rispetto  alla  realta'
economica cui si riferiscono. La revisione puo' essere disposta anche
prima del decorso del temine previsto dal primo periodo, tenuto anche
conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati di  contabilita'
nazionale, sentito il parere della  commissione  di  esperti  di  cui
all'articolo 10, comma 7, della legge  8  maggio  1998,  n.  146.  La
revisione degli studi di settore e' programmata con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da  emanare  entro  il  mese  di
febbraio di ciascun anno. 
  400. In deroga a quanto previsto al comma 399,  entro  il  mese  di
febbraio  2005,  l'Agenzia  delle  entrate  completa  l'attivita'  di
revisione  relativa  agli  studi  di  settore  gia'   precedentemente
individuati, con effetto dal  periodo  di  imposta  in  corso  al  31
dicembre 2004, ai  sensi  dell'articolo  1  del  regolamento  recante
disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
31 maggio 1999, n. 195.