art. 1 (commi 301-400)
  301. I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL
sulla base delle finalita' annualmente individuate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il  Ministro  della
salute  e  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. Il Ministro della salute, con proprio decreto,  individua  i
singoli interventi di edilizia sanitaria  da  realizzare  in  ciascun
anno,  in  relazione  alla  programmazione  sanitaria   nazionale   e
regionale. La realizzazione degli interventi deliberati dall'INAIL e'
approvata dal Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel  rispetto
delle compatibilita' degli obiettivi di finanza pubblica assunti  con
il patto di stabilita' e crescita. 
  302.  Per  favorire  la   ricerca   oncologica   finalizzata   alla
prevenzione,  diagnosi,  cura  e  riabilitazione,  lo  Stato  destina
risorse aggiuntive e promuove un programma straordinario a  carattere
nazionale  per  l'anno  2006,  comprensivo  anche  di   progetti   di
innovazione   tecnologica   e   di   progetti    di    collaborazione
internazionale. 
  303. Le linee generali del  programma  di  cui  al  comma  302,  le
modalita' di attuazione e di raccordo con  il  programma  di  ricerca
sanitaria di cui  all'articolo  12-bis  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502,   e   successive   modificazioni,   nonche'
l'individuazione dei soggetti pubblici e privati  attraverso  cui  il
programma straordinario e' realizzato, sono adottate con decreto  del
Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006. 
  304. Per la realizzazione del programma straordinario  a  carattere
nazionale di cui al comma 302 e' autorizzata la spesa di 100  milioni
di euro per l'anno 2006, da  assegnare  ai  soggetti  individuati  ai
sensi del decreto del Ministro della salute  di  cui  al  comma  303,
previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute. 
  305. Per favorire  la  ricerca  finalizzata  alla  sicurezza  degli
alimenti destinati all'uomo e agli animali, nonche' sulla salute e il
benessere degli  animali,  da  realizzare  da  parte  degli  Istituti
zooprofilattici sperimentali, nell'ambito del  programma  di  ricerca
sanitaria di cui  all'articolo  12-bis  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  e  dei  relativi
finanziamenti, e' riservata, per l'anno 2006, una quota di 10 milioni
di euro. 
  306. Il comma 467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.
311, e' abrogato. 
  307. Considerato che i farmaci di automedicazione  gia'  dispongono
di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma
1 dell'articolo 1-ter  del  decreto-legge  27  maggio  2005,  n.  87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  2005,  n.  149,
sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",  ad  esclusione  dei
farmaci di automedicazione". 
  308. Per consentire  all'ASSR  di  far  fronte,  tempestivamente  e
compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in materia  di
liste di attesa, e in particolare  per  l'attivita'  di  supporto  al
Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa,  nonche'
ai compiti  fissati  dall'articolo  1,  comma  180,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, e dalla citata  intesa  Stato-regioni  del  23
marzo 2005, il Ministro della salute puo' disporre  presso  l'Agenzia
medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unita'  di
personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori  oneri
a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di  attivita'
dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007  e  2008,  uno  specifico
piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui  al  presente
comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  309. Al fine  di  assicurare,  con  carattere  di  continuita',  la
realizzazione del programma di  attivita',  connesso  allo  specifico
piano di lavoro finalizzato  allo  svolgimento  dei  compiti  per  la
riduzione delle liste di attesa, agli  organi  dell'Agenzia,  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  115,  e
successive modificazioni, non si  applica,  limitatamente  agli  anni
2006, 2007 e 2008, l'articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002,
n. 145. 
  310. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione  delle  risorse  per
l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui  all'articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,  gli
accordi di programma sottoscritti  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  5-bis  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni, e dell'articolo 2 della legge  23  dicembre  1996,  n.
662,  decorsi  diciotto  mesi  dalla  sottoscrizione,  si   intendono
risolti, limitatamente alla parte  relativa  agli  interventi  per  i
quali la  relativa  richiesta  di  ammissione  al  finanziamento  non
risulti presentata al  Ministero  della  salute  entro  tale  periodo
temporale, con la conseguente revoca dei  corrispondenti  impegni  di
spesa. La presente disposizione si applica  anche  alla  parte  degli
accordi di programma relativa agli interventi per i quali la  domanda
di ammissione al finanziamento risulti presentata,  ma  valutata  non
ammissibile  al   finanziamento   entro   ventiquattro   mesi   dalla
sottoscrizione degli  accordi  medesimi,  nonche'  alla  parte  degli
accordi relativa agli  interventi  ammessi  al  finanziamento  per  i
quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione  alla  regione  o
provincia  autonoma,  gli  enti  attuatori  non   abbiano   proceduto
all'aggiudicazione  dei  lavori,  salvo   proroga   autorizzata   dal
Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo  pluriennale,
i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data
di inizio  dell'annualita'  di  riferimento  prevista  dagli  accordi
medesimi per i singoli interventi. 
  311. Le risorse resesi disponibili a seguito  dell'applicazione  di
quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche  ricognizioni
effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  utilizzate  per  la
sottoscrizione  di  nuovi  accordi  di  programma,  nonche'  per  gli
interventi relativi alle linee  di  finanziamento  per  le  strutture
necessarie all'attivita'  liberoprofessionale  intramuraria,  per  le
strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti
di  ricovero  e  cura  a  carattere   scientifico,   ai   policlinici
universitari,   agli    ospedali    classificati,    agli    Istituti
zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote gia'
assegnate alle singole regioni o province  autonome  sul  complessivo
programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,  e
successive modificazioni. 
  312. In fase di prima attuazione,  su  richiesta  della  regione  o
della provincia autonoma interessata, da presentare entro il  termine
perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'
essere disposto che la risoluzione degli accordi  gia'  sottoscritti,
di cui al comma 310, con la  revoca  dei  corrispondenti  impegni  di
spesa,  sia  limitata  ad  una  parte  degli   interventi   previsti,
corrispondente al 65 per cento delle  risorse  revocabili.  Entro  il
termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
decreto di cui  al  presente  comma,  per  l'utilizzo  degli  importi
corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la  regione  o  la
provincia autonoma trasmette al Ministero della salute  la  richiesta
di ammissione al finanziamento dei relativi interventi. 
  313. Per l'attuazione di quanto  previsto  dall'articolo  58  della
legge 27 dicembre 2002, n.  289,  in  materia  di  incentivi  per  la
ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell'importo finanziario fissato
dal comma 2, lettera f), del medesimo articolo,  con  l'obiettivo  di
favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca
e sviluppo nel settore farmaceutico, per il  triennio  2006-2008,  il
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, su proposta dell'AIFA, entro dieci mesi dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto  provvede
ad individuare i criteri generali per la successiva  stipulazione  da
parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende  farmaceutiche  di
appositi  accordi  di  programma   che   prevedono   in   particolare
l'attribuzione temporanea del "premio di prezzo" (premium price). 
  314. Gli accordi di programma di cui al comma  313  determinano  le
attivita' e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna
azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:  apertura
o potenziamento di siti di produzione sul territorio  nazionale,  con
il dettaglio di tutti  i  parametri  e  degli  specifici  indicatori;
valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca  in
rapporto   al   personale   addetto   al   marketing;   sviluppo   di
sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in  Italia  il  comitato
coordinatore; numero ed incremento delle procedure  in  cui  l'Italia
viene scelta dalle aziende farmaceutiche  come  Paese  guida  per  la
registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi  dell'Unione  europea;
valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera
vendita nel settore  farmaceutico  per  le  materie  prime  e  per  i
prodotti finiti. 
  315. Sulla base degli impegni definiti e  verificabili  di  cui  al
comma 314, viene attribuito il premio di prezzo, la cui  entita'  non
puo' superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante  dagli
investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie  dell'accordo,
nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli
accordi  individuano,  altresi',   le   procedure   ed   i   soggetti
responsabili  per  il  monitoraggio  e  la  verifica  dei   risultati
derivanti dall'attuazione degli interventi programmati. 
  316. Per le medesime finalita', l'intesa resa ai sensi delle  norme
vigenti da parte della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  per
la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per  i
rispettivi anni per le singole  regioni,  nel  rispetto  del  livello
complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale  di  cui  al
comma 278, puo' fissare un importo finanziario  aggiuntivo  a  quello
fissato dal comma 2, lettera f),  dell'articolo  58  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare  complessivo  per  l'anno
2006 di 100 milioni di euro. A tal fine l'autorizzazione di spesa  di
cui all'articolo 50, comma 1, lettera c),  della  legge  23  dicembre
1998, n. 448, e' corrispondentemente ridotta. 
  317. All'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo  periodo,  della
legge 27 dicembre 2002, n.  289,  le  parole  da:  "con  decreto  del
Ministro della salute" fino a:  "Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE)," sono soppresse. 
  318. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379,  e'
erogato  in  parti  uguali  direttamente  agli  enti  di   formazione
destinatari, con l'obbligo, per  i  medesimi,  degli  adempimenti  di
rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge. 
  319. Per gli anni dal 2002 fino all'adozione dei  provvedimenti  di
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il  decreto  di  cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56, puo' apportare le  modifiche  alle  specifiche  tecniche  di  cui
all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le  quote
annuali come determinate ai sensi del comma 320. 
  320. Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma  3,  del
citato decreto legislativo n. 56 del 2000 e' ridotta del 5 per  cento
e, a decorrere dall'anno 2003, e' ridotta di  un  ulteriore  1,5  per
cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle  predette  riduzioni
annuali sono ripartite in base ai parametri di cui  all'allegato  A),
le cui specifiche tecniche  possono  essere  modificate  al  fine  di
rispettare le quote annuali determinate ai sensi del presente  comma.
A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli
importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del  decreto  legislativo
n. 56 del 2000 e l'ammontare dei  trasferimenti  soppressi  ai  sensi
dell'articolo  1  del  medesimo  decreto   al   netto   del   gettito
dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle  benzine  di
cui agli articoli 3 e  4  del  richiamato  decreto  non  puo'  essere
superiore a quella riscontrata nel  2002,  incrementata  per  ciascun
anno di un importo pari alla suddetta somma. 
  321.  Alla  definitiva  determinazione  delle  aliquote   e   delle
compartecipazioni  di  cui  agli  articoli  2,  3  e  4  del  decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si  provvede  nel  quadro  delle
misure   adottate   per   l'attuazione   dell'articolo   119    della
Costituzione;  conseguentemente,  il  fondo  di   garanzia   di   cui
all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 56  del  2000  e'
attribuito fino al predetto  termine  tenendo  conto  che  l'aliquota
dell'addizionale regionale all'IRPEF  e'  commisurata  allo  0,9  per
cento dall'anno 2004. 
  322. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario
in applicazione delle disposizioni recate dai commi 319  e  320  sono
corrisposte secondo  un  piano  graduale  definito  con  decreto  del
Ministro dell'economia  e  delle  finanze  da  adottare,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006. 
  323. Ai fini della determinazione dell'aliquota provvisoria di  cui
all'articolo 5, comma 3, del citato decreto  legislativo  n.  56  del
2000 si tiene conto, dall'anno 2006,  delle  risorse  individuate  ai
sensi dell'articolo 6 dello stesso  decreto  legislativo  n.  56  del
2000. Il comma 2 del citato articolo 6 e' abrogato. 
  324. All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, le parole: "dell'aliquota definitiva" sono  sostituite  dalle
seguenti: "dell'aliquota provvisoria". 
  325. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  dopo
l'articolo 102, e' inserito il seguente: 
"Art. 102-bis. - (Ammortamento dei  beni  materiali  strumentali  per
l'esercizio  di  alcune  attivita'  regolate).  -  1.  Le  quote   di
ammortamento dei beni materiali  strumentali  per  l'esercizio  delle
seguenti attivita' regolate sono deducibili nella misura  determinata
dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per  quanto
non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 102: 
   a) distribuzione e trasporto di gas naturale di  cui  all'articolo
2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, di attuazione  della  direttiva  98/30/CE  relativa  a  norme
comuni per il mercato interno del gas; 
   b) distribuzione di energia elettrica e  gestione  della  rete  di
trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo  2,
commi 14 e 20, del decreto legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  di
attuazione della direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica. 
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali  strumentali
per l'esercizio delle attivita' regolate  di  cui  al  comma  1  sono
deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene  dividendo
il costo dei beni per la durata delle  rispettive  vite  utili  cosi'
come determinate  ai  fini  tariffari  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento: 
   a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria
delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29  luglio  2005,  n.
166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre
2005,  n.  206,  rispettivamente  per  l'attivita'  di  trasporto   e
distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in  bilancio
entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004  si  assume  una  vita
utile pari a 50 anni; 
   b) nell'appendice 1  della  relazione  tecnica  alla  delibera  30
gennaio 2004, n. 5, per l'attivita' di trasmissione  e  distribuzione
di energia elettrica, rubricata "capitale  investito  riconosciuto  e
vita utile dei cespiti". 
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui  fare  riferimento
ai fini di cui al  comma  2  decorre  dall'esercizio  di  entrata  in
funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti  utilizzatori,
e non si modifica per effetto di eventuali successivi  trasferimenti.
Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al  comma  1  sono
deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione  del  bene
e, per i beni ceduti o  devoluti  all'ente  concessionario,  fino  al
periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento  e  in  proporzione
alla durata del possesso. 
4.  Non  e'  ammessa  alcuna  ulteriore  deduzione  per  ammortamento
anticipato o per una piu' intensa utilizzazione dei beni  rispetto  a
quella normale del settore. 
5. Le eventuali modifiche  delle  vite  utili  di  cui  al  comma  2,
deliberate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas  successivamente  all'entrata  in   vigore   della   presente
disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote
di ammortamento deducibili. 
6.  In  caso   di   beni   utilizzati   in   locazione   finanziaria,
indipendentemente dai  criteri  di  contabilizzazione,  la  deduzione
delle quote di ammortamento compete all'impresa  utilizzatrice;  alla
formazione del reddito imponibile  di  quella  concedente  concorrono
esclusivamente  i  proventi  finanziari  impliciti  nei   canoni   di
locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio  nella  misura
risultante dal piano di ammortamento finanziario. 
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  esclusivamente
ai  beni  classificabili   nelle   categorie   omogenee   individuate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas.  Per  i  beni  non
classificabili in tali categorie continua  ad  applicarsi  l'articolo
102. 
8.  Per  i   costi   incrementativi   capitalizzati   successivamente
all'entrata in funzione dei beni di  cui  al  comma  1  le  quote  di
ammortamento sono determinate in base alla  vita  utile  residua  dei
beni". 
  326. Nell'articolo 16, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, e'
inserito il seguente: "Per i beni di  cui  all'articolo  102-bis  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le  indicazioni
ivi richieste possono essere effettuate con riferimento  a  categorie
di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile". 
  327. Le disposizioni dell'articolo 102-bis del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto  dal  comma  325,  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma  6  dello
stesso articolo 102-bis che si applicano ai  contratti  di  locazione
finanziaria la cui esecuzione inizia  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  328. E' soppresso il secondo periodo  del  comma  10  dell'articolo
11-quater del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
  329. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da
adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi  fissi
delle sanzioni pecuniarie, anche penali.  L'attuazione  del  presente
comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno
2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
  330. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti  al
sostegno  delle  famiglie  e  della  solidarieta'  per  lo   sviluppo
socio-economico, e' istituito  presso  lo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con  una  dotazione
finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata  alle
finalita' previste ai sensi della presente legge. 
  331. Per  ogni  figlio  nato  ovvero  adottato  nell'anno  2005  e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000. 
  332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 e' concesso  per  ogni
figlio nato  nell'anno  2006,  secondo  o  ulteriore  per  ordine  di
nascita, ovvero adottato. 
  333. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  comunica  per
iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio  postale  di
zona  presso  il  quale  gli  assegni  possono  essere  riscossi  con
riferimento all'assegno di  cui  al  comma  331  e,  previa  verifica
dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di
nascita o di adozione con riferimento all'assegno  di  cui  al  comma
332.  Gli  assegni  possono  essere  riscossi,  in  deroga  ad   ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potesta'
sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche' residente,  cittadino
italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con
un reddito complessivo, riferito all'anno 2004 ai  fini  dell'assegno
di cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno  di  cui  al
comma 332,  non  superiore  ad  euro  50.000.  Per  nucleo  familiare
s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della
sanita' 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  21
del 27 gennaio 1993. La condizione  reddituale  di  cui  al  presente
comma e' autocertificata dall'esercente la potesta',  all'atto  della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento  e  sottoscrizione  di
apposita  formula  prestampata  in  calce  alla   comunicazione   del
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  da  verificare  da  parte
dell'Agenzia    delle    entrate    secondo    procedure     definite
convenzionalmente. Per l'attuazione del presente comma  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale  di  SOGEI
Spa. 
  334. Per le finalita' di cui ai commi da 331 a 333  e'  autorizzata
la spesa di 696 milioni di euro per l'anno 2006. 
  335.  Limitatamente  al  periodo  d'imposta  2005,  per  le   spese
documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative
alla frequenza di asili nido  per  un  importo  complessivamente  non
superiore a 632 euro annui per ogni  figlio  ospitato  negli  stessi,
spetta una detrazione dall'imposta lorda  nella  misura  del  19  per
cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
  336.  Per  l'anno  2006   e'   istituito,   presso   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione  di  10  milioni  di
euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima  istanza,  in
aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli  immobili,  agli  intermediari
finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti
all'acquisto o alla costruzione della prima casa  di  abitazione,  da
parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni: 
    a) siano di eta' non superiore a 35 anni; 
    b) dispongano di un reddito complessivo  annuo,  ai  fini  IRPEF,
inferiore a 40.000 euro; 
    c) possano dimostrare di essere in possesso di  un  contratto  di
lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a
una delle forme contrattuali  previste  dal  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276. 
  337.  Per  l'anno  finanziario  2006,  ed  a  titolo   iniziale   e
sperimentale, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a  titolo  di
imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari  al  5  per
mille dell'imposta stessa  e'  destinata  in  base  alla  scelta  del
contribuente alle seguenti finalita': 
    a) sostegno del volontariato e  delle  altre  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  e  successive  modificazioni,
nonche'  delle  associazioni  di  promozione  sociale  iscritte   nei
registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7,
commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7  dicembre  2000,  n.  383,  e  delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all'articolo 10, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  4
dicembre 1997, n. 460; 
    b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita'; 
    c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
    d)  attivita'  sociali  svolte  dal  comune  di   residenza   del
contribuente. 
  338. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui  alla  legge
20 maggio 1985, n. 222. 
  339. Le somme corrispondenti alla quota di cui al  comma  337  sono
determinate sulla base degli incassi  in  conto  competenza  relativi
all'IRPEF,  sulla  base  delle  scelte  espresse  dai   contribuenti,
risultanti dal rendiconto generale dello Stato. 
  340. Con decreto di natura non  regolamentare  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e  del  Ministro  della  salute,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al
riparto e le modalita' del riparto delle  somme  stesse,  sentite  le
Commissioni parlamentari competenti relativamente alle  finalita'  di
cui al comma 337, lettera  a).  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione ad apposite unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  delle  somme
affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare  un  apposito
fondo. 
  341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo  della  ricerca  avanzata
nel  campo  delle  biotecnologie,  nell'ambito   degli   accordi   di
cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati  Uniti
d'America, il Presidente del Consiglio dei ministri e' autorizzato  a
costituire una fondazione secondo le modalita' da esso stabilite  con
proprio decreto. Al relativo onere  si  provvede  mediante  riduzione
della dotazione  del  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di  cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi
di 30 milioni di euro per l'anno 2006, 60 milioni  di  euro  per  gli
anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l'anno 2009, in  coerenza
con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005. 
  342. Allo scopo di  rafforzare  la  caratteristica  del  territorio
rivolto alla riduzione dei danni per l'uomo  e  le  cose  da  rischio
sismico,    idrogeologico-ambientale    e     vulcanico,     mediante
l'individuazione  di  nuove  tecnologie   e   metodologie   avanzate,
l'Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV) insieme  al  Centro  di
geomorfologia  integrata  per   l'area   del   Mediterraneo   (CGIAM)
provvedono   alla   predisposizione   di   metodologie   scientifiche
innovative per la mitigazione  dei  rischi  delle  diverse  aree  del
territorio. A tale fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di  euro
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. 
  343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo  sul  mercato
finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie  e  che  hanno
sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, e' costituito, a
decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo  e'  alimentato
con le risorse di  cui  al  comma  345,  previo  loro  versamento  al
bilancio dello Stato. 
  344. Ai  benefici  di  cui  al  comma  343  sono  ammessi  anche  i
risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del
default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina. 
  345. Il fondo e' alimentato dall'importo dei conti correnti  e  dei
rapporti bancari definiti  come  dormienti  all'interno  del  sistema
bancario nonche' del comparto assicurativo  e  finanziario,  definiti
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze;  con  lo  stesso  regolamento
sono altresi' definite le modalita' di rilevazione dei predetti conti
e rapporti. 
  346. Al  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5  gennaio  1950,  n.  180,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente  comma:  "Le
cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di  cui
al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica
nei confronti dei  debitori  ceduti,  ad  esclusione  delle  pensioni
erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni. Tale comunicazione puo' essere  effettuata  attraverso
qualsiasi forma, purche' recante data certa. Nel caso delle  pensioni
e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma  e'  fatto  salvo
l'importo corrispondente al trattamento minimo"; 
    b) all'articolo 5, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le operazioni di prestito concesse ai  sensi  del  presente
testo unico devono essere conformi a quanto previsto  dalla  delibera
del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio  del  4
marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72  del  27  marzo
2003, e dalla vigente disciplina  in  materia  di  trasparenza  delle
condizioni  contrattuali  per  i  servizi  bancari,   finanziari   ed
assicurativi"; 
    c) all'articolo 5, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:
"Qualora il debitore ceduto sia  una  delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  e  successive  modificazioni,  trova  applicazione  il  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti  e
alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e  altri
emolumenti, secondo le modalita' individuate dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo  13-bis,  comma  2,
del  decreto-legge  14   marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,  da  emanare  entro
dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge  n.  80
del 2005"; 
    d) all'articolo 28, secondo comma, le parole:  "a  decorrere  dal
primo del  mese  successivo  a  quello  in  cui  ha  avuto  luogo  la
comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei  termini  di  cui
all'articolo 1, sesto comma"; 
    e) all'articolo 52, secondo comma, le parole: "di cui al presente
comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui  al  precedente  e  al
presente comma"; 
    f) all'articolo 55, primo comma, sono soppresse le  parole:  "38,
primo e secondo comma,". 
  347. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-bis,  comma  2,
del  decreto-legge  14   marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,  sono  altresi'
stabilite  le  modalita'  di  accesso  alle  prestazioni   creditizie
agevolate erogate dall'INPDAP, senza  oneri  a  carico  del  bilancio
dello Stato, anche per i  pensionati  gia'  dipendenti  pubblici  che
fruiscono di trattamento a carico delle gestioni  pensionistiche  del
citato Istituto, ivi compresa  l'iscrizione  alla  gestione  unitaria
autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, nonche'  per  i  dipendenti  o  pensionati  di  enti  e
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
iscritti ai fini pensionistici presso enti o  gestioni  previdenziali
diverse dall'INPDAP. 
  348.  A  favore  del  Fondo  per   il   sostegno   delle   adozioni
internazionali, istituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  152,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura  non
regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente  legge  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono determinati l'entita' e  i  criteri  del  rimborso,  nonche'  le
modalita' di presentazione delle istanze. In ogni  caso,  i  rimborsi
non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. 
  349.  Per  il  finanziamento  annuale  delle  spese   relative   al
coordinamento  delle  attivita'  di  contrasto   dello   sfruttamento
sessuale e dell'abuso sessuale dei  minori  di  cui  all'articolo  17
della legge 3 agosto 1998, n. 269, come  rideterminato  dall'articolo
80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. 
  350. E' istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti
regionali per l'innovazione tecnologica nel settore della  sicurezza,
con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2006.  Il  Fondo  di
cui al periodo precedente  e'  ripartito  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno, sulla base dei progetti presentati dalle regioni  entro
il termine perentorio del 31 gennaio 2006. 
  351.  Gli  articoli  9  e  10  della  tariffa  delle  tasse   sulle
concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze
28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303  del  30
dicembre 1995, sono abrogati. 
  352. Nella tabella di cui all'allegato B  annessa  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  e  successive
modificazioni,  relativa  agli  atti,  documenti  e  registri  esenti
dall'imposta di bollo in modo assoluto,  dopo  il  numero  27-ter  e'
aggiunto il seguente: 
"27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al  riconoscimento
in Italia di brevetti per invenzioni  industriali,  di  brevetti  per
modelli di utilita' e di brevetti per modelli e disegni ornamentali". 
  353.  Sono  integralmente  deducibili  dal  reddito  del   soggetto
erogante i fondi trasferiti per il  finanziamento  della  ricerca,  a
titolo di contributo o liberalita',  dalle  societa'  e  dagli  altri
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle  societa'  (IRES)  in
favore di universita', fondazioni universitarie di  cui  all'articolo
59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  di  istituzioni
universitarie  pubbliche,  degli  enti  di  ricerca  pubblici,  delle
fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o
la promozione di attivita' di ricerca  scientifica,  individuate  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su
proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro
della salute, ovvero degli enti di  ricerca  vigilati  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'ISS
e l'ISPESL, nonche' degli enti parco regionali e nazionali. 
  354. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al
comma 353 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da  quella
sul valore aggiunto e da diritti dovuti  a  qualunque  titolo  e  gli
onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai  sensi
del comma 353 sono ridotti del 90 per cento. 
  355. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.  917,  la  lettera  c)  e'  abrogata.  All'articolo  14  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 e' abrogato. 
  356. All'articolo 38-quater, comma 1, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel secondo periodo, sono soppresse le parole: "recante  anche
l'indicazione degli estremi  del  passaporto  o  di  altro  documento
equipollente"; 
    b) nel terzo periodo, dopo le  parole:  "restituito  al  cedente"
sono inserite le  seguenti:  ",  recante  anche  l'indicazione  degli
estremi del passaporto o di altro documento equipollente  da  apporre
prima di ottenere il visto doganale". 
  357. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione,  di  seguito
denominato "fondo", destinato a finanziare i progetti individuati dal
Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione,  elaborato  nel
quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso  dal  Consiglio
europeo dei Capi di Stato e di Governo  del  16  e  17  giugno  2005,
nonche' interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario. 
  358. Fermo quanto stabilito ai sensi del comma 5, gli interventi  e
i progetti previsti ai sensi del comma 357 possono essere  realizzati
sui presupposti del reperimento delle necessarie risorse  finanziarie
con successivi provvedimenti legislativi, e della identificazione  di
ulteriori  coperture  finanziarie  concordate  e  verificate  con  la
Commissione europea in termini  di  compatibilita'  con  gli  impegni
comunitari  in  sede  di  valutazione  del  programma   italiano   di
stabilita' e crescita. 
  359. Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli  interventi
individuati dal Piano di cui al comma 357, nonche' tra gli interventi
di  adeguamento  tecnologico  nel  settore  sanitario,  proposti  dal
Ministro della salute, con  apposite  delibere  del  CIPE,  il  quale
stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi in
base alle risorse affluite al  fondo,  riservando  il  15  per  cento
dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento  tecnologico
nel settore sanitario. 
  360. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti
massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter  della
legge 5 agosto 1978, n. 468. 
  361. Nell'ambito del processo  di  armonizzazione  delle  forme  di
contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee
a carico della gestione di cui all'articolo 24 della  legge  9  marzo
1989, n. 88, nonche' di riduzione del costo del lavoro,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2006 e' riconosciuto ai datori di  lavoro  un  esonero
dal versamento dei contributi  sociali  alla  predetta  gestione  nel
limite massimo complessivo di un punto percentuale. 
  362. L'esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a  valere
sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei
confronti dei datori di lavoro  operanti  nei  settori  per  i  quali
l'aliquota contributiva  per  assegni  per  il  nucleo  familiare  e'
dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo  120  della
legge 23 dicembre 2000, n.  388,  in  misura  inferiore  a  un  punto
percentuale, a  valere  anche  sui  versamenti  di  altri  contributi
sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui  al
comma 361, prioritariamente considerando i contributi per  maternita'
e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo
di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2
della legge 29 maggio  1982,  n.  297,  e  successive  modificazioni,
nonche' il contributo di cui all'articolo  25,  quarto  comma,  della
legge 21 dicembre 1978, n. 845. 
  363. Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi
al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province  di  Catania,
Siracusa e Ragusa il cui termine e' stato prorogato al 30 giugno 2006
dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  il
termine di  versamento  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  17
dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'  fissato  al
30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui  al  terzo
periodo del medesimo comma 17 e' fissato al 1° ottobre 2006. 
  364.  La  misura  dei  premi  assicurativi  dovuti   all'INAIL   e'
rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  23
febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente  al  relativo  rischio
medio nazionale  tenuto  conto  dell'andamento  infortunistico  delle
singole  gestioni  e  dell'attuazione  della  normativa  in  tema  di
prevenzione degli infortuni  sul  lavoro,  nonche'  degli  oneri  che
concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da
garantire  comunque  l'equilibrio   finanziario   complessivo   delle
gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica. 
  365. La rideterminazione  di  cui  al  comma  364  e'  disposta  in
presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il
30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede
ai sensi del comma 364  con  delibera  dell'istituto,  approvata  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  il  28
febbraio 2006. 
  366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 372, con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro delle  politiche
agricole   e   forestali,   con    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per  l'innovazione
e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le  modalita'  di
individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di
imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con
l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree  e  dei  settori  di
riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione  e  nella
produzione,  secondo  principi   di   sussidiarieta'   verticale   ed
orizzontale, anche individuando modalita' di  collaborazione  con  le
associazioni imprenditoriali. 
  367. L'adesione da  parte  di  imprese  industriali,  dei  servizi,
turistiche ed agricole e della pesca e' libera. 
  368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) fiscali: 
      1) le imprese appartenenti a distretti  di  cui  al  comma  366
possono congiuntamente esercitare  l'opzione  per  la  tassazione  di
distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES; 
      2)  si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le   disposizioni
contenute negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  relative  alla  tassazione  di  gruppo  delle
imprese residenti; 
      3) tra i soggetti passivi dell'IRES  di  cui  all'articolo  73,
comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono  compresi  i  distretti  di  cui  al  comma  366,  ove  sia
esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui  ai  commi  da
366 a 372; 
      4) il reddito imponibile del distretto comprende  quello  delle
imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per  la
tassazione unitaria; 
      5) la determinazione del reddito unitario  imponibile,  nonche'
dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene
operata su base concordataria per almeno un triennio,  in  base  alle
disposizioni dei numeri seguenti; 
      6)  fermo  il  disposto  dei  numeri   precedenti,   ed   anche
indipendentemente  dall'esercizio  dell'opzione  per  la   tassazione
distrettuale o unitaria, i distretti di  cui  al  comma  366  possono
concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate
per la durata di almeno un triennio il volume delle  imposte  dirette
di competenza  delle  imprese  appartenenti  da  versare  in  ciascun
esercizio, avuto riguardo alla natura,  tipologia  ed  entita'  delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione  e  ad  altri
parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva; 
      7)  la  ripartizione  del  carico  tributario  tra  le  imprese
interessate e' rimessa al  distretto,  che  vi  provvede  in  base  a
criteri di trasparenza  e  parita'  di  trattamento,  sulla  base  di
principi di mutualita'; 
      8) non concorrono  a  formare  la  base  imponibile  in  quanto
escluse le somme percepite o versate tra le imprese  appartenenti  al
distretto  in  contropartita  dei   vantaggi   fiscali   ricevuti   o
attribuiti; 
      9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di
cui al numero 6) vengono determinati  dalla  Agenzia  delle  entrate,
previa consultazione delle categorie interessate  e  degli  organismi
rappresentativi dei distretti; 
      10)  resta  fermo  da  parte  delle  imprese  appartenenti   al
distretto  l'assolvimento  degli  ordinari  obblighi  e   adempimenti
fiscali e l'applicazione delle  disposizioni  penali  tributarie.  In
caso  di  osservanza  del  concordato,  i  controlli  sono   eseguiti
unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed  elaborazione  dei
dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi
di cui al numero 6); 
      11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare  in  via
preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la  durata
di almeno un triennio il volume  dei  tributi,  contributi  ed  altre
somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno; 
      12) la determinazione di quanto dovuto e' operata tenendo conto
della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di
stimolare la crescita economica e sociale dei territori  interessati.
In  caso  di  opzione  per  la  tassazione   distrettuale   unitaria,
l'ammontare dovuto e' determinato  in  cifra  unica  annuale  per  il
distretto nel suo complesso; 
      13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto  in
base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati,
previa consultazione delle categorie interessate  e  degli  organismi
rappresentativi dei distretti; 
      14)   la   ripartizione   del   carico   tributario   derivante
dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate  e'  rimessa
al distretto, che vi provvede in base  a  criteri  di  trasparenza  e
parita' di trattamento, sulla base di principi di mutualita'; 
      15) in caso di osservanza  del  concordato,  i  controlli  sono
eseguiti  unicamente  a  scopo  di   monitoraggio,   prevenzione   ed
elaborazione dei dati  necessari  per  la  determinazione  di  quanto
dovuto in base al concordato; 
    b) amministrative: 
      1)  al  fine  di  favorire  la   massima   semplificazione   ed
economicita' per le imprese che aderiscono ai distretti,  le  imprese
aderenti   possono   intrattenere   rapporti   con    le    pubbliche
amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare
avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il  tramite
del distretto di cui esse fanno  parte.  In  tal  caso,  le  domande,
richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad  avviare  ed
eseguire il  rapporto  ovvero  il  procedimento  amministrativo,  ivi
incluse, relativamente a  quest'ultimo,  le  fasi  partecipative  del
procedimento,   qualora   espressamente   formati    dai    distretti
nell'interesse  delle  imprese  aderenti  si   intendono   senz'altro
riferiti, quanto agli effetti,  alle  medesime  imprese;  qualora  il
distretto dichiari altresi' di avere verificato, nei  riguardi  delle
imprese  aderenti,  la  sussistenza  dei   presupposti   ovvero   dei
requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi
vigenti,  per  l'avvio  del  procedimento  amministrativo  e  per  la
partecipazione allo stesso, nonche' per la sua conclusione  con  atto
formale ovvero con effetto finale favorevole alle  imprese  aderenti,
le pubbliche amministrazioni e gli  enti  pubblici  provvedono  senza
altro   accertamento   nei   riguardi   delle    imprese    aderenti.
Nell'esercizio  delle  attivita'  previste  dal  presente  numero,  i
distretti comunicano anche in modalita' telematica con  le  pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici che accettano  di  comunicare,  a
tutti gli effetti, con tale modalita'. I distretti possono  accedere,
sulla base di  apposita  convenzione,  alle  banche  dati  formate  e
detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti  pubblici.  Con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione  pubblica,
sono  stabilite  le  modalita'  applicative  delle  disposizioni  del
presente numero; 
      2) al fine di facilitare  l'accesso  ai  contributi  erogati  a
qualunque titolo sulla  base  di  leggi  regionali,  nazionali  o  di
disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai  distretti  di
cui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare  i
relativi  procedimenti  amministrativi,  anche  mediante   un   unico
procedimento collettivo, per il tramite dei  distretti  medesimi  che
forniscono  consulenza  ed  assistenza  alle  imprese  stesse  e  che
possono, qualora le imprese  siano  in  possesso  dei  requisiti  per
l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I  distretti
possono altresi' provvedere, ove  necessario,  a  stipulare  apposite
convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito  ed
intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo  106
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385,  e  successive  modificazioni,  volte  alla  prestazione   della
garanzia per  l'ammontare  della  quota  dei  contributi  soggetti  a
rimborso. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' applicative
della presente disposizione; 
      3) i distretti hanno la facolta' di stipulare, per conto  delle
imprese, negozi di diritto privato secondo le  norme  in  materia  di
mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile; 
    c) finanziarie: 
      1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti  e  delle
relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentiti il Ministro delle attivita' produttive e la  CONSOB,
sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle
disposizioni della legge 30 aprile 1999,  n.  130,  applicabili  alle
operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da
una pluralita' di  banche  o  intermediari  finanziari  alle  imprese
facenti  parte  del  distretto  e   ceduti   ad   un'unica   societa'
cessionaria; 
      2) con il regolamento di cui al numero 1)  vengono  individuate
le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti  i  crediti
di cui al numero 1)  in  presenza  delle  quali  tutto  o  parte  del
ricavato  dell'emissione  dei  titoli  possa  essere   destinato   al
finanziamento delle iniziative dei  distretti  e  delle  imprese  dei
distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione; 
      3) le disposizioni di cui all'articolo  7-bis  della  legge  30
aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle  banche  nei
confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle  condizioni
stabilite con il regolamento di cui al numero 1); 
      4) le banche  e  gli  altri  intermediari  che  hanno  concesso
crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che
non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni
di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in  aggiunta  agli
accantonamenti   previsti    dalle    norme    vigenti,    effettuare
accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al
numero 1); 
      5) al fine di favorire l'accesso al credito e il  finanziamento
dei distretti e delle imprese che ne  fanno  parte,  con  particolare
riferimento ai  progetti  di  sviluppo  e  innovazione,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze adotta o propone le  misure  occorrenti
per: 
       5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata  dai
confidi quale strumento di attenuazione del  rischio  di  credito  ai
fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi,  in
vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea; 
       5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi  e  la
loro  operativita';  anche  a  tal   fine   i   fondi   di   garanzia
interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n.  326,  possono  essere  destinati  anche  alla
prestazione di  servizi  ai  confidi  soci  ai  fini  dell'iscrizione
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
       5.3) agevolare la costituzione di idonee  agenzie  esterne  di
valutazione del merito di credito dei distretti e delle  imprese  che
ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali  delle
banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti
patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo
accordo di Basilea; 
       5.4) favorire la costituzione, da  parte  dei  distretti,  con
apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di  investimento  in
capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto; 
    d) per la ricerca e lo sviluppo: 
      1) al fine di accrescere la capacita' competitiva delle piccole
e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione
di nuove tecnologie e delle  relative  applicazioni  industriali,  e'
costituita  l'Agenzia  per  la  diffusione   delle   tecnologie   per
l'innovazione, di seguito denominata "Agenzia"; 
      2) l'Agenzia  promuove  l'integrazione  fra  il  sistema  della
ricerca  ed  il  sistema  produttivo   attraverso   l'individuazione,
valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti
ed  applicazioni  industriali  prodotti   su   scala   nazionale   ed
internazionale; 
      3) l'Agenzia  stipula  convenzioni  e  contratti  con  soggetti
pubblici e privati che ne condividono le finalita'; 
      4) l'Agenzia e' soggetta alla vigilanza  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  che,  con  propri  decreti  di  natura  non
regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  il
Ministero delle attivita' produttive,  nonche'  il  Ministro  per  lo
sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per  l'innovazione
e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e  modalita'  per  lo
svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia e'
soggetto  all'approvazione  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
ministri. 
  369. Le norme in favore dei distretti produttivi di  cui  al  comma
366 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  228,  ai
sistemi  produttivi,  ai   sistemi   produttivi   locali,   distretti
industriali e consorzi di  sviluppo  industriale  definiti  ai  sensi
dell'articolo 36 della legge 5  ottobre  1991,  n.  317,  nonche'  ai
consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio  1989,
n. 83. 
  370. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 112, sono aggiunte le seguenti  parole:  "anche  avvalendosi
delle  strutture  tecnico-organizzative  dei  consorzi  di   sviluppo
industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della  legge  5  ottobre
1991, n. 317". 
  371. Fatta salva la compatibilita' con la normativa comunitaria, le
disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione in via
sperimentale nei riguardi di uno o piu' distretti individuati con  il
decreto  di  cui  al  comma  366.  Ultimata  la  fase   sperimentale,
l'applicazione delle predette disposizioni e' in ogni caso realizzata
progressivamente. 
  372. Dall'attuazione dei commi da 366 a  371  non  devono  derivare
oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. 
  373. In considerazione del  contenzioso  in  essere,  relativamente
alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui
al comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto  2003,  n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre  2003,  n.
290, e' prorogata al 31 dicembre 2008. 
  374. Il comma 8 dell'articolo 44  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, e' sostituito dai seguenti: 
"8. A decorrere dal 1°  gennaio  2006  le  domande  di  iscrizione  e
annotazione nel registro delle imprese  e  nel  REA  presentate  alle
Camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  dalle
imprese artigiane, nonche' da quelle esercenti attivita'  commerciali
di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23  dicembre
1996, n. 662, hanno effetto,  sussistendo  i  presupposti  di  legge,
anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento
dei contributi agli stessi dovuti. 
8-bis. Per le finalita'  di  cui  al  comma  8,  il  Ministero  delle
attivita' produttive integra la modulistica in uso con  gli  elementi
indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti
previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le  Camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso  il  loro
sistema  informatico,  trasmettono   agli   enti   previdenziali   le
risultanze delle nuove iscrizioni,  nonche'  le  cancellazioni  e  le
variazioni relative  ai  soggetti  tenuti  all'obbligo  contributivo,
secondo modalita' di trasmissione dei dati  concordate  dalle  parti.
Entro  trenta  giorni  dalla  data  della  trasmissione,   gli   enti
previdenziali notificano agli  interessati  l'avvenuta  iscrizione  e
richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano  agli
interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30
giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese
disponibili per  il  tramite  della  infrastruttura  tecnologica  del
portale www.impresa.gov.it. 
8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti  interessati  dalle
disposizioni del presente articolo, comunque obbligati  al  pagamento
dei contributi, sono esonerati dall'obbligo  di  presentare  apposita
richiesta di iscrizione agli enti previdenziali.  Entro  l'anno  2007
gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del
registro  delle  imprese  anche  in  riferimento  alle   domande   di
iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente  al  1°
gennaio 2006. 
8-quater. Le disposizioni di cui  ai  commi  8,  8-bis  e  8-ter  non
comportano oneri a carico del bilancio dello Stato". 
  375. Al fine di completare il processo di revisione  delle  tariffe
elettriche, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive, adottato d'intesa con i Ministri  dell'economia  e  delle
finanze e del lavoro e  delle  politiche  sociali,  sono  definiti  i
criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate  ai  soli  clienti
economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una  revisione
della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le  famiglie
economicamente disagiate. 
  376.  Con  l'obiettivo  di  sostenere  lo  sviluppo  economico  del
Mezzogiorno e' costituita, in forma di societa' per azioni, la  Banca
del Mezzogiorno, di seguito denominata "Banca". Entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il  decreto
di cui al comma 377,  e'  istituito  il  comitato  promotore  con  il
compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma. 
  377. In armonia con la normativa comunitaria e con il  testo  unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati: 
    a) lo statuto della Banca, ispirato ai  principi  gia'  contenuti
negli statuti dei banchi meridionali e insulari; 
    b) il capitale della Banca,  in  maggioranza  privato  e  aperto,
secondo  le  ordinarie  procedure  e  con  criteri  di   trasparenza,
all'azionariato popolare diffuso, con  previsione  di  un  privilegio
patrimoniale  per  i  vecchi  soci  dei  banchi  meridionali.  Stato,
regioni,  province,   comuni,   Camere   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno  la  funzione
di soci fondatori; 
    c) le modalita' per provvedere,  attraverso  trasparenti  offerte
pubbliche, all'acquisizione di marchi e  di  denominazioni,  entro  i
limiti delle necessita' operative della  stessa  Banca,  di  rami  di
azienda gia' appartenuti ai banchi meridionali e insulari; 
    d)  le  modalita'  di  accesso  della  Banca  ai   fondi   e   ai
finanziamenti internazionali, in  particolare  con  riferimento  alle
risorse prestate da organismi sopranazionali per  lo  sviluppo  delle
aree geografiche sottoutilizzate. 
  378. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto  al
capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. 
  379. All'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera g), prima della parola: "strumenti" sono inserite
le seguenti: "prodotti e"; 
    b) alla lettera h), dopo la parola:  "titoli"  sono  inserite  le
seguenti: "e prodotti finanziari". 
  380. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,
prima della parola: "strumenti" sono inserite le seguenti:  "prodotti
e". 
  381. Al fine  di  favorire  i  processi  di  privatizzazione  e  la
diffusione dell'investimento azionario, gli  statuti  delle  societa'
nelle quali lo Stato detenga  una  partecipazione  rilevante  possono
prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi
dell'articolo 2346, sesto comma, del  codice  civile,  ovvero  creare
categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del  codice  civile,
anche a seguito di conversione di parte delle azioni  esistenti,  che
attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto
di richiedere l'emissione, a favore dei medesimi,  di  nuove  azioni,
anche  al  valore  nominale,  o   di   nuovi   strumenti   finanziari
partecipativi muniti di diritti di voto  nell'assemblea  ordinaria  e
straordinaria, nella  misura  determinata  dallo  statuto,  anche  in
relazione alla quota di capitale detenuta all'atto  dell'attribuzione
del diritto. Gli strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i
diritti previsti dal presente comma possono essere  emessi  a  titolo
gratuito a favore di tutti  gli  azionisti  ovvero,  a  pagamento,  a
favore  di  uno  o  piu'  azionisti,  individuati   anche   in   base
all'ammontare  della  partecipazione  detenuta;  i  criteri  per   la
determinazione del  prezzo  di  emissione  sono  determinati  in  via
generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti  gli
strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma  godono  di
un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla  suddivisione
dell'attivo residuo in sede di liquidazione e la  relativa  emissione
puo' essere fatta in deroga all'articolo 2441 del codice civile. 
  382. Le deliberazioni dell'assemblea che  creano  le  categorie  di
azioni o di strumenti finanziari di cui al comma 381, nonche'  quelle
di cui al comma 384, non danno diritto al recesso. 
  383. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi 381 e 384
sono modificabili con  le  maggioranze  previste  per  l'approvazione
delle modificazioni statutarie, e  sono  inefficaci  in  mancanza  di
approvazione da parte  dell'assemblea  speciale  dei  titolari  delle
azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 381 a 384. 
  384. Lo statuto delle societa' che fanno  ricorso  al  mercato  del
capitale di rischio puo' prevedere, con le maggioranze  previste  per
l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia  delle
deliberazioni  di  modifica  delle  clausole  introdotte   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge  30  luglio  1994,  n.  474,  dopo  il
triennio previsto dal comma 3 del citato  articolo,  sia  subordinata
all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari  delle
azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 381. In tal  caso
non  si  applica  il  secondo  periodo  del  citato  comma   3.   Con
l'approvazione comunitaria delle disposizioni previste dai  commi  da
381 a 383 e le modifiche statutarie apportate in esecuzione di quanto
disposto  ai  sensi  dei  medesimi  commi  cessa  di  avere   effetto
l'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994,  n.  332,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. 
  385. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie  irrogate
ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5  luglio  1991,  n.  197,
dell'articolo 7 del decreto legislativo  20  febbraio  2004,  n.  56,
nonche' relative a violazioni valutarie previste dal testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148,
e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche  e  agli
intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo  1996,  n.  108,
eccedenti rispetto alla  media  dei  medesimi  importi  riscossi  nel
biennio 2002-2003, attestati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sono destinati al Fondo  per  la  prevenzione  del  fenomeno
dell'usura di cui all'articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996. 
  386. Gli organismi assegnatari  dei  contributi  erogati  a  valere
sulle risorse del Fondo di cui al comma 385,  entro  sei  mesi  dalla
cessazione dell'attivita', scioglimento, liquidazione o cancellazione
dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo  per  le  finalita'
previste dei contributi assegnati  per  due  esercizi  consecutivi  e
senza  giustificato  motivo,  devono  restituire  il  contributo  non
impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio  dello
Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di  gestione
del  Fondo  per  la  prevenzione  del  fenomeno  dell'usura  per  una
successiva  assegnazione  in  favore   degli   aventi   diritto,   in
conformita' alla  disciplina  vigente.  Per  le  somme  impegnate  la
restituzione dovra' avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti
garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di  tale
termine, devono essere restituite le somme eventualmente  recuperate,
dopo l'escussione delle garanzie. 
  387.   L'esercizio   delle   funzioni   attribuite   al   Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro in materia di
sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle  medesime  e  contenzioso
puo' essere delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari. 
  388. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  dopo  il
comma 71, e' inserito il seguente: 
"71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare  che
l'incremento del valore nominale delle nuove passivita' non superi di
5 punti percentuali il valore nominale  di  quella  preesistente.  In
carenza di tale ulteriore condizione,  il  rifinanziamento  non  deve
essere effettuato, fermo restando che all'atto  della  rinegoziazione
dei mutui deve essere applicata la  commissione  onnicomprensiva  sul
debito  residuo,  in  termini  percentuali,  secondo  le   condizioni
previste dal sistema bancario". 
  389. All'articolo 7-bis, comma 4, della legge 30  aprile  1999,  n.
130, e successive modificazioni, le parole: "67,  terzo  comma"  sono
sostituite dalle seguenti: "67, quarto comma". 
  390. L'autenticazione degli atti e delle  dichiarazioni  aventi  ad
oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti  di  garanzia  sui
veicoli e' effettuata dai  dirigenti  del  comune  di  residenza  del
venditore, ai sensi dell'articolo 107  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  dai  funzionari  di
cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti  al
distretto  di  corte  d'appello  di  residenza  del  venditore,   dai
funzionari degli uffici del Dipartimento per  i  trasporti  terrestri
del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nonche'  dai
funzionari   del   pubblico    registro    automobilistico    gestito
dall'Automobile Club d'Italia (ACI)  o  dai  titolari  delle  agenzie
automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto  1991,  n.
264, presso le  quali  e'  stato  attivato  lo  sportello  telematico
dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre  2000,  n.  358,
gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo. 
  391.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  adottato  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, di concerto con il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  con  il
Ministero della giustizia  e  con  il  Ministero  dell'interno,  sono
disciplinate le concrete modalita' applicative dell'attivita' di  cui
al comma 390 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai  fini  della
progressiva attuazione delle disposizioni di cui  al  medesimo  comma
390. 
  392. All'articolo  3  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80,  i
commi 4, 5 e 6 sono abrogati. 
  393. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del  decreto  legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono aggiunti i
seguenti: 
"3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica gia'
avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga
dell'affidamento, fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti
che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma  3-bis,
soddisfino una delle seguenti condizioni: 
   a) per le aziende  partecipate  da  regioni  o  enti  locali,  sia
avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una
quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale  ovvero  di  una
quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti  a  societa'  di
capitali, anche consortili, nonche' a cooperative e consorti, purche'
non partecipate da regioni o da enti locali; 
   b) si sia dato luogo ad  un  nuovo  soggetto  societario  mediante
fusione di almeno due societa' affidatarie di servizio  di  trasporto
pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione  di
una societa' consortile, con predisposizione di un piano  industriale
unitario, di cui  siano  soci  almeno  due  societa'  affidatarie  di
servizio di trasporto pubblico locale nel  territorio  nazionale.  Le
societa' interessate dalle operazioni di fusione  o  costituzione  di
societa' consortile devono operare all'interno della medesima regione
ovvero in bacini di traffico uniti  da  contiguita'  territoriale  in
modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di  un
maggiore livello di servizi di  trasporto  pubblico  locale,  secondo
parametri di congruita' definiti dalle regioni. 
3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i  servizi
di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere
prestati  dagli  attuali  esercenti,  comunque  denominati.  A   tali
soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto  di
servizio pubblico gia' in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da
assicurare l'equilibrio  economico  e  attraverso  il  sistema  delle
compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n.  1191/69  del
Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e
per gli effetti di quanto stabilito  all'articolo  17.  Nei  medesimi
periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli
enti affidanti, provvedono, in particolare: 
   a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicita' ed
efficacia   dei    servizi    offerti    nonche'    della    qualita'
dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilita' ai servizi in
termini  di  frequenza,   velocita'   commerciale,   puntualita'   ed
affidabilita'; 
   b) al miglioramento del servizio sul  piano  della  sostenibilita'
ambientale; 
   c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi  di  trasporto,
attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto  previsto  al
comma 3-quinquies. 
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai  commi  3-bis  e  3-quater  si
applicano anche ai servizi automobilistici di  competenza  regionale.
Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni  e  gli  enti
locali promuovono la razionalizzazione delle  reti  anche  attraverso
l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro  individuando  sistemi
di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalita'  di
trasporto. 
3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei servizi  ai  sensi
dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   come   modificato
dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, provvedono  ad  affidare,  con  procedure  ad  evidenza
pubblica, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, una quota  di  almeno  il  20  per  cento  dei
servizi eserciti  a  soggetti  privati  o  a  societa',  purche'  non
partecipate  dalle  medesime  regioni  o  dagli  stessi  enti  locali
affidatari dei servizi. 
3-septies. Le societa' che fruiscono della ulteriore proroga  di  cui
ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga  stessa  non
possono partecipare a procedure ad  evidenza  pubblica  attivate  sul
resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi". 
  394. Al comma 3-bis dell'articolo 18  del  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422, le parole: "31 dicembre 2003" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2006". 
  395. Al comma 55 dell'articolo 13 del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, le parole: "fino a non  oltre  tre  anni  dalla  stessa
data" sono sostituite dalle seguenti: "fino a non oltre  cinque  anni
dalla stessa data". 
  396.  All'articolo  22,  comma  1,  primo  periodo,   del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "delle  piccole  e
medie imprese", sono aggiunte  le  seguenti:  "nonche'  le  attivita'
relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico
al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia". 
  397. All'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' a fronte di
attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore
turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia". 
  398. Per il sostegno del settore turistico, e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per l'anno  2006.  Con  decreto  del  Ministero
delle attivita' produttive si provvede  all'attuazione  del  presente
comma. 
  399. Al testo unico di cui al regio  decreto  28  aprile  1938,  n.
1165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 95, primo comma,  alinea,  dopo  le  parole:  "da
cooperative" sono inserite le seguenti: ",  oltre  quelli  prescritti
dall'articolo 31"; 
    b) all'articolo 95, primo comma,  la  lettera  b)  e'  sostituita
dalla seguente: 
    "b) la residenza anagrafica o attivita'  lavorativa  esclusiva  o
principale nel comune o in uno dei  comuni  nell'ambito  territoriale
ove e' localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si  prende
a  riferimento  quello  individuato  dalle  delibere   regionali   di
programmazione". 
  400. Ai fini del  concorso  al  perseguimento  degli  obiettivi  di
finanza  pubblica  previsti  nel  patto  di  stabilita'  e  crescita,
favorendo la dismissione di immobili non  adibiti  ad  uso  abitativo
attribuiti in forza di legge ad enti privati e  fondazioni,  compresi
gli enti morali, e non piu' utili  al  perseguimento  delle  esigenze
istituzionali,  la  cessione  degli  stessi  comporta  l'applicazione
dell'articolo 29,  comma  1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326,  e  fa  venire  meno  l'eventuale  vincolo  di
destinazione precedentemente previsto. Restano  fermi  in  ogni  caso
l'osservanza delle prescrizioni  urbanistiche  vigenti,  nonche'  gli
eventuali vincoli storici,  artistici,  culturali,  architettonici  e
paesaggistici sui predetti beni. A tal fine, all'atto della cessione,
il cedente provvede all'istanza di cui all'articolo 12, comma 2,  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.