art. 1 (commi 301-400)
  301. L'articolo 16-bis del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 16-bis. - (Fondo nazionale per il concorso finanziario  dello
Stato agli oneri del trasporto pubblico locale).  -  1.  A  decorrere
dall'anno 2013 e'  istituito  il  Fondo  nazionale  per  il  concorso
finanziario dello Stato, agli oneri del  trasporto  pubblico  locale,
anche ferroviario, nelle regioni a statuto  ordinario.  Il  Fondo  e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
sul  gasolio  per  autotrazione  e  sulla  benzina.   L'aliquota   di
compartecipazione e' applicata alla previsione annuale  del  predetto
gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato  di  previsione
dell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, in  misura  tale  da  assicurare,  per
ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza
delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno
dei suddetti anni, delle seguenti risorse: 
    a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di  euro  per
l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015; 
    b)  risorse  derivanti   dalla   compartecipazione   al   gettito
dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina,
per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295  a  299,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e  successive  modificazioni,  e  3,
comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della  quota
di accisa sulla  benzina  destinata  al  finanziamento  corrente  del
Servizio sanitario nazionale; 
    c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui
all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30,
comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  2. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  1  sono
abrogati: 
    a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre  1995,  n.
549; 
    b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge  24  dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni; 
    c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, e successive: modificazioni; 
    d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
  3.  Ferme  restando  le  funzioni   attribuite   ai   sensi   della
legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei  trasporti,  di
cui all'articolo 37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono  definiti  i
criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni  a
statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1.  I  criteri
sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra  ricavi
da traffico e costi dei servizi previsto  dalla  normativa  nazionale
vigente in materia di servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  di
servizi  ferroviari  regionali,  salvaguardando  le  esigenze   della
mobilita' nei territori anche con  differenziazione  dei  servizi,  e
sono finalizzati a  incentivare  le  regioni  e  gli  enti  locali  a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e  la  gestione
dei servizi medesimi mediante: 
    a)  un'offerta  di  servizio  piu'  idonea,  piu'  efficiente  ed
economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; 
    b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da  traffico
e costi operativi; 
    c) la progressiva riduzione dei servizi  offerti  in  eccesso  in
relazione alla domanda e il corrispondente incremento  qualitativo  e
quantitativo dei servizi a domanda elevata; 
    d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; 
    e) la  previsione  di  idonei  strumenti  di  monitoraggio  e  di
verifica. 
  4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto  di  cui
al comma 3, le regioni a  statuto  ordinario,  al  fine  di  ottenere
assegnazioni di contributi  statali  destinati  a  investimenti  o  a
servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,
procedono, in  conformita'  con  quanto  stabilito  con  il  medesimo
decreto  di  cui  al  comma  3,   all'adozione   di   un   piano   di
riprogrammazione dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  di
trasporto ferroviario  regionale,  rimodulano  i  servizi  a  domanda
debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data,
le modalita' di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione  al
mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da  traffico  e  costi
del  servizio  al  netto  dei  costi  dell'infrastruttura,   previsto
dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre  1997,
n. 422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio  nel  rispetto
dello  stesso  rapporto  tra  ricavi  e  costi.   A   seguito   della
riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione  di  cui  al  presente
comma,  i  contratti  di  servizio  gia'  stipulati  da  aziende   di
trasporto, anche  ferroviario,  con  le  singole  regioni  a  statuto
ordinario, sono oggetto di revisione. 
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare, sentita la Conferenza  unificata,  entro  il  30  giugno  di
ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma  1,
previo  espletamento  delle  verifiche  effettuate   sugli   effetti.
prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui  al  comma
4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse  e'
effettuato sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  previsti  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  3,
previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al  comma  4  da
parte delle regioni a statuto ordinario. 
  6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al  comma  5,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita   la
Conferenza unificata, e' ripartito a titolo di anticipazione  tra  le
regioni a statuto ordinario il 60 per cento  dello  stanziamento  del
Fondo di cui al  comma  1.  Le  risorse  ripartite  sono  oggetto  di
integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni  successivi  a
seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera  e),
effettuate attraverso gli strumenti  di  monitoriaggio.  La  relativa
erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario e' disposta con
cadenza mensile. 
  7. A decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  le  aziende  di  trasporto
pubblico  locale  e  le  aziende  esercenti  servizi  ferroviari   di
interesse regionale e locale trasmettono, per via  telematica  e  con
cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi  dell'articolo
1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati  economici
e trasportistici, che lo stesso Osservatorio  provvede  a  richiedere
con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili
a creare una banca di dati e un sistema informativo per  la  verifica
dell'andamento del settore, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. I  dati  devono  essere  certificati  con  le
modalita'  indicate  con  apposito   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  dell'interno.  I
contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di  servizio  non
possono  essere  erogati  alle  aziende  di  trasporto   pubblico   e
ferroviario che  non  trasmettono  tali  dati  secondo  le  modalita'
indicate. 
  8. Le risorse di cui al comma 1  non  possono  essere  destinate  a
finalita' diverse da quelle del finanziamento del trasporto  pubblico
locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni  attribuite  ai
sensi della legislazione vigente  all'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle
modalita' complessive di erogazione del servizio in ciascuna  regione
e' svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente  articolo,
in conformita' alle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 3. 
  9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo  di  cui  al
comma 1 se non  assicura  l'equilibrio  economico  della  gestione  e
l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i  criteri  stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al
comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
previa intesa in sede di Conferenza unificata,  sono  stabilite,  per
l'ipotesi di squilibrio economico: 
    a) le modalita' di redazione del piano  di  riprogrammazione  dei
servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di  commissari
ad acta; 
    b) la  decadenza  dei  direttori  generali  degli  enti  e  delle
societa' regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale; 
    c)  le  verifiche  sull'attuazione  del  piano  e  dei   relativi
programmi operativi, anche con l'eventuale nomina  di  commissari  ad
acta». 
  302. Nelle more della  stipula  dei  nuovi  contratti  di  servizio
pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  la
societa'  Trenitalia  S.p.A.,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A.  le  somme
previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in
relazione  agli  obblighi  di  servizio  pubblico  nel  settore   dei
trasporti  per  ferrovia,  nel  rispetto  della   vigente   normativa
comunitaria. 
  303. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003,
n. 398, recante il  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in  materia  di  debito  pubblico,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b),  e'  inserita  la
seguente: 
  «b-bis) di disporre l'emissione  di  tranche  di  prestiti  vigenti
volte a costituire un  portafoglio  attivo  di  titoli  di  Stato  da
utilizzarsi per effettuare operazioni  di  pronti  contro  termine  o
altre  in  uso  nei  mercati  finanziari,  finalizzate  a  promuovere
l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per  essere  destinati  al
detto portafoglio concorrono alla formazione del  limite  annualmente
stabilito con la legge  di  approvazione  del  bilancio  dello  Stato
soltanto nel momento in cui sono collocati sul  mercato  mediante  le
suddette operazioni;»; 
    b) all'articolo  57,  comma  3,  lettera  c)  sono  soppresse  le
seguenti parole: «o presso un dipartimento provinciale del Tesoro» ed
al comma 5  e'  soppresso  «o,  fuori  dalla  sede,  ai  dipartimenti
provinciali del Ministero»; 
  304. In conseguenza a quanto previsto dal comma 303, lettera b),  a
decorrere  dall'esercizio  2013,  gli  adempimenti  delle   Direzioni
provinciali  del  Tesoro  previsti  dal  titolo  I  delle  Istruzioni
generali sul servizio del debito pubblico approvate con  decreto  del
Ministero del tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di  competenza
delle Ragionerie territoriali dello Stato, non sono piu' dovuti. 
  305. Nel decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  all'articolo  19,
comma 1, lettera l) sono eliminate le parole: «e statistici»  e  dopo
la lettera l) e' aggiunta la seguente: «l-bis) i servizi  in  materia
statistica». 
  306. Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente ANPR il Ministero  dell'interno
si avvale della societa'  di  cui  all'articolo  83,  comma  15,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  307. A decorrere dal 1° ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella
1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  69,  la  parola:
«4», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «5». 
  308. All'articolo 3-bis del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.
351, convertito, con modifiche dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle  concessioni
e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Agenzia del  demanio,  verificato  il  raggiungimento
della  finalita'  di  riqualificazione  e  riconversione   dei   beni
riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di
utilizzo per finalita' istituzionali, il diritto  di  prelazione  per
l'acquisto del bene, al prezzo di mercato». 
  309. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le  disposizioni  di  cui  al
comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  non
si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera  a),
della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ai  fini  dell'attuazione  della
disposizione di cui al presente comma e' autorizzata la  spesa  annua
pari a un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013. 
  310. Per gli anni dal  2013  al  2016,  al  fine  di  garantire  la
continuita' territoriale nei collegamenti aerei per le  isole  minori
della Sicilia,  dotate  di  scali  aeroportuali,in  conformita'  alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008  del  Parlamento
europeo   e   del   Consiglio,   del   24   settembre   2008,    alla
compartecipazione a carico dello Stato  per  la  compensazione  degli
oneri di servizio pubblico si fa fronte con  le  risorse  disponibili
presso  l'Ente  nazionale  per   l'aviazione   civile   (ENAC)   gia'
finalizzate alla continuita' territoriale del trasporto merci per via
aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di  euro  2.469.000  per
l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonche' nel limite  di
euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno  2015  e
di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale  utilizzo  della
quota delle entrate previste, per i medesimi anni,  dall'articolo  1,
comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.  311.  A
tal fine, al terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, aggiungere alla fine le seguenti parole:  «per
l'anno  2014  all'importo  di  euro  9.278.000,   per   l'anno   2015
all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo  di  euro
10.215.000». 
  311.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'   territoriale   dei
collegamenti marittimi che si svolgono  in  ambito  regionale,  nelle
more del completamento del processo di privatizzazione di  competenza
delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, e' autorizzata,  fino  alla
data del 30 giugno 2013, la  corresponsione  alle  Regioni  Campania,
Lazio e Sardegna delle risorse necessarie  ad  assicurare  i  servizi
resi dalle Societa' Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A. 
  312.  La  corresponsione  delle  risorse  di  cui  al  comma   311,
quantificate ai sensi  dell'articolo  19-ter,  commi  16  e  17,  del
decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,   e   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e'  condizionata
alla pubblicazione dei bandi di gara previsti dal  predetto  articolo
19-ter, comma  9,  del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le
Regioni Campania, Lazio e  Sardegna  e  le  societa'  Caremar  S.p.A,
Laziomar S.p.A.  e  Saremar  S.p.A.,  nel  rispetto  della  normativa
vigente. 
  313. Agli oneri derivanti dal comma 311,  pari  complessivamente  a
euro 17.422.509 per l'anno 2012 ed a euro 21.778.136 per l'anno 2013,
si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-ter,  comma
16, del decreto-legge 25 settembre  2009,  n.  135,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 
  314. Al comma 7, dell'articolo 41, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole:  «Per  gli  anni  2004-2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per gli anni 2004-2015». E' ulteriormente prorogato al  31
dicembre  2015  il  termine  di  cui  al  primo  periodo  del   comma
8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28  dicembre  2006,  n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.
17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre  2013  dall'articolo  23,
comma  12-duodecies,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  Al
terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies,  del  decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2011, n. 10,  la  parola:  «2013»,  ovunque  ricorra,  e'
sostituita dalla seguente: «2015». Al fine di attuare le disposizioni
di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa  di  8  milioni  di
euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 4  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016. Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  315.  Per  far  fronte  agli  impegni  derivanti  dal  semestre  di
presidenza  italiana  dell'Unione  europea  del   2014   nonche'   al
funzionamento dell'apposita «Delegazione per la  Presidenza  italiana
dell'UE», e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2013. 
  316. La delegazione di cui al  comma  315  e'  istituita  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  317. Per l'anno 2013 e' autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile
1941,  n.  392,  il  trasferimento  di  euro  3.500.000  al  fine  di
consentire, nel contesto di cui all'articolo 14, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attivita' di innovazione e
infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse  attivita'
degli uffici giudiziari. 
  318. Al fine di sostenere l'attivita' di  ricerca  sul  genoma  del
pancreas alla Fondazione  Italiana  Onlus  -  per  la  Ricerca  sulle
Malattie del Pancreas e' attribuito un contributo di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. 
  319. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito  il  Fondo  nazionale
integrativo per i comuni montani, classificati interamente montani di
cui  all'elenco  dei  comuni   italiani   predisposto   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a  1  milione
di euro per l'anno 2013  e  6  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di  cui  al
comma 321. 
  320. All'individuazione dei  progetti  di  cui  al  comma  321,  si
provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro
per i rapporti con le regioni e  per  la  coesione  territoriale,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni. Lo schema del  decreto  e'  trasmesso  alle
Camere per l'acquisizione dei pareri delle  Commissioni  parlamentari
competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni
dalla trasmissione. Qualora il Governo  non  intenda  attenersi  alle
condizioni contenute nei pareri, lo schema  e'  nuovamente  trasmesso
alle Camere, corredato di una relazione,  per  l'acquisizione  di  un
nuovo  parere  delle  medesime  Commissioni,  da  esprimere  entro  i
successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui  al  precedente
periodo, il decreto puo' essere comunque adottato. 
  321. Il decreto di cui al comma  320  provvede,  nei  limiti  delle
disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  di  cui  al  comma  319,  al
finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti  di  sviluppo
socio-economico, anche a  carattere  pluriennale,  che  devono  avere
carattere straordinario e non possono riferirsi alle attivita' svolte
in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra  le  seguenti
tipologie: 
    a) potenziamento e valorizzazione dei servizi  pubblici  e  della
presenza delle pubbliche amministrazioni; 
    b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico; 
    c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche; 
    d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di  montagna  e
per l'accesso  dei  giovani  alle  attivita'  agricole,  nonche'  per
l'agricoltura di montagna; 
    e) sviluppo del sistema  agrituristico,  del  turismo  montano  e
degli sport di montagna; 
    f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione  delle
biomasse a fini energetici; 
    g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e
recupero dei terrazzamenti montani; 
    h) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale; 
    i) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti; 
    l)  diffusione  dell'informatizzazione  ed  implementazione   dei
servizi di e-govermnent; 
    m) servizi di telecomunicazioni; 
    n)  progettazione  e   realizzazione   di   interventi   per   la
valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione  dell'uso
delle energie alternative; 
    o) promozione del turismo, del settore primario, delle  attivita'
artigianali tradizionali  e  del  commercio  dei  prodotti  di  prima
necessita'; 
    p) sportello unico per  le  imprese  e  servizi  di  orientamento
all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali  o
comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali; 
    q) incentivi finalizzati alle  attivita'  ed  ai  progetti  delle
seguenti istituzioni: 
      1) Club alpino italiano (CAI); 
      2) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS); 
      3) Collegio nazionale delle guide alpine italiane; 
      4) Collegio nazionale dei maestri di sci. 
  322. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  323. Al fine di intervenire per la ricostruzione di Villa Taranto a
seguito degli eventi atmosferici eccezionali  avvenuti  nel  mese  di
agosto 2012, sono destinati  2  milioni  di  euro  all'Ente  Giardini
Botanici Villa Taranto per l'anno 2013. 
  324. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del
13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per  quanto  riguarda
le norme in materia di fatturazione,  sono  emanate  le  disposizioni
previste dai commi da 325 a 335 del presente articolo. 
  325. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  «  Ai  fini  della   determinazione   della   base   imponibile   i
corrispettivi dovuti e le spese  e  gli  oneri  sostenuti  in  valuta
estera sono computati secondo il cambio del giorno  di  effettuazione
dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del
giorno di  emissione  della  fattura.  In  mancanza,  il  computo  e'
effettuato sulla base della quotazione del  giorno  antecedente  piu'
prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni  effettuate
nell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del  tasso  di  cambio
pubblicato dalla Banca centrale europea.»; 
    b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al secondo comma,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di
servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato
membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie  gli
obblighi di fatturazione di  registrazione  secondo  le  disposizioni
degli articoli 46 e 47 del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»; 
      2) al quinto comma, secondo periodo, le parole:  «l'indicazione
della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti:
«l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della
norma di cui al presente comma»; 
    c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente:  «Non  concorrono  a  formare  il  volume  d'affari  le
cessioni   di   beni   ammortizzabili,   compresi   quelli   indicati
nell'articolo  2424  del  codice  civile,  voci   B.I.3)   e   B.I.4)
dell'attivo dello stato patrimoniale, nonche' i passaggi  di  cui  al
quinto comma dell'articolo 36.»; 
    d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua  la
cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche
sotto forma di nota, conto, parcella e simili o,  ferma  restando  la
sua responsabilita', assicura che  la  stessa  sia  emessa,  per  suo
conto, dal cessionario o dal committente  ovvero  da  un  terzo.  Per
fattura elettronica si intende la  fattura  che  e'  stata  emessa  e
ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura
elettronica   e'   subordinato   all'accettazione   da   parte    del
destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o  elettronica,  da
parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale  non
esiste  alcuno  strumento  giuridico  che  disciplini  la   reciproca
assistenza e' consentita a condizione  che  ne  sia  data  preventiva
comunicazione all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi
confronti non siano stati notificati,  nei  cinque  anni  precedenti,
atti impositivi o  di  contestazione  di  violazioni  sostanziali  in
materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto.  Con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i
contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,
cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna,
spedizione, trasmissione o messa a  disposizione  del  cessionario  o
committente. 
  2. La fattura contiene le seguenti indicazioni: 
    a) data di emissione; 
    b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; 
    c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,
residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   del
rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; 
    d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 
    e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,
residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  del
rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; 
    f) numero di partita IVA del soggetto cessionario  o  committente
ovvero, in caso di soggetto  passivo  stabilito  in  un  altro  Stato
membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA  attribuito
dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario  o
committente residente o domiciliato nel territorio  dello  Stato  non
agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale; 
    g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei  servizi  formanti
oggetto dell'operazione; 
    h) corrispettivi ed altri dati necessari  per  la  determinazione
della base imponibile, compresi quelli  relativi  ai  beni  ceduti  a
titolo di sconto, premio o abbuono  di  cui  all'articolo  15,  primo
comma, n. 2; 
    i) corrispettivi relativi agli altri  beni  ceduti  a  titolo  di
sconto, premio o abbuono; 
    l)  aliquota,  ammontare  dell'imposta  e   dell'imponibile   con
arrotondamento al centesimo di euro; 
    m) data della prima immatricolazione  o  iscrizione  in  pubblici
registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle
ore volate, se trattasi di  cessione  intracomunitaria  di  mezzi  di
trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4,  del  decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427; 
    n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del  cedente  o
prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. 
  3. Se l'operazione o le operazioni  cui  si  riferisce  la  fattura
comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse,
gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed  l),  sono
indicati  distintamente  secondo  l'aliquota  applicabile.   Per   le
operazioni  effettuate  nello  stesso  giorno  nei  confronti  di  un
medesimo soggetto puo' essere emessa una sola fattura.  Nel  caso  di
piu' fatture  elettroniche  trasmesse  in  unico  lotto  allo  stesso
destinatario  da  parte  dello  stesso  cedente   o   prestatore   le
indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere  inserite  una
sola volta, purche' per ogni fattura  sia  accessibile  la  totalita'
delle  informazioni.  Il  soggetto  passivo  assicura  l'autenticita'
dell'origine, l'integrita' del  contenuto  e  la  leggibilita'  della
fattura dal momento della sua  emissione  fino  al  termine  del  suo
periodo di conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' del
contenuto possono essere garantite mediante sistemi di  controllo  di
gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la  fattura  e
la cessione di beni o la prestazione di servizi ad  essa  riferibile,
ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica  qualificata  o
digitale  dell'emittente  o  mediante  sistemi  EDI  di  trasmissione
elettronica dei  dati  o  altre  tecnologie  in  grado  di  garantire
l'autenticita' dell'origine  e  l'integrita'  dei  dati.  Le  fatture
redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini
di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria. 
  4.   La   fattura   e'   emessa   al   momento   dell'effettuazione
dell'operazione determinata  a  norma  dell'articolo  6.  La  fattura
cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o
spedito all'altra parte.  In  deroga  a  quanto  previsto  nel  primo
periodo: 
    a) per le cessioni di beni la cui consegna o  spedizione  risulta
da documento di trasporto o da altro documento idoneo a  identificare
i soggetti tra i  quali  e'  effettuata  l'operazione  ed  avente  le
caratteristiche  determinate  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472,  nonche'  per  le  prestazioni  di
servizi individuabili attraverso  idonea  documentazione,  effettuate
nello stesso mese solare nei confronti del  medesimo  soggetto,  puo'
essere  emessa  una  sola  fattura,  recante   il   dettaglio   delle
operazioni, entro il giorno  15  del  mese  successivo  a  quello  di
effettuazione delle medesime; 
    b) per  le  cessioni  di  beni  effettuate  dal  cessionario  nei
confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente  la
fattura e' emessa entro il mese successivo a quello della consegna  o
spedizione dei beni; 
    c)  per  le  prestazioni  di  servizi  rese  a  soggetti  passivi
stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea
non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura  e'
emessa  entro  il  giorno  15  del  mese  successivo  a   quello   di
effettuazione dell'operazione; 
    d) per le prestazioni di servizi di  cui  all'articolo  6,  sesto
comma,  primo  periodo,  rese  o  ricevute  da  un  soggetto  passivo
stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e'  emessa  entro  il
giorno  15  del   mese   successivo   a   quello   di   effettuazione
dell'operazione. 
  5. Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  17,  secondo  comma,  primo
periodo, il cessionario o il committente emette la fattura  in  unico
esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita', si assicura
che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo. 
  6. La fattura e'  emessa  anche  per  le  tipologie  di  operazioni
sottoelencate e contiene, in luogo  dell'ammontare  dell'imposta,  le
seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma
comunitaria o nazionale: 
    a) cessioni relative a beni in transito o  depositati  in  luoghi
soggetti a vigilanza  doganale,  non  soggette  all'imposta  a  norma
dell'articolo 7 -bis  comma  1,  con  l'annotazione  «operazione  non
soggetta»; 
    b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,  9  e
38-quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»; 
    c) operazioni esenti  di  cui  all'articolo  10,  eccetto  quelle
indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»; 
    d)  operazioni  soggette  al  regime  del  margine  previsto  dal
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione,  a  seconda  dei
casi, «regime del margine  -  beni  usati»,  «regime  del  margine  -
oggetti d'arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o  da
collezione»; 
    e) operazioni effettuate  dalle  agenzie  di  viaggio  e  turismo
soggette al regime del margine  previsto  dall'articolo  74-ter,  con
l'annotazione «regime del margine - agenzie di viaggio.»; 
      2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis. I soggetti passivi stabiliti  nel  territorio  dello  Stato
emettono la fattura  anche  per  le  tipologie  di  operazioni  sotto
elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli
da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le
seguenti annotazioni con l'eventuale  specificazione  della  relativa
norma comunitaria o nazionale: 
    a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse  da  quelle
di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti
di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato
membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»; 
    b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che  si  considerano
effettuate fuori dell'Unione europea, con  l'annotazione  "operazione
non soggetta". 
  6-ter.  Le  fatture  emesse  dal  cessionario  di  un  bene  o  dal
committente di un servizio in virtu' di  un  obbligo  proprio  recano
l'annotazione «autofatturazione»; 
    e) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
  «Art. 21-bis. - (Fattura semplificata). - 1. Fermo restando  quanto
previsto dall'articolo 21, la fattura di  ammontare  complessivo  non
superiore a cento euro,  nonche'  la  fattura  rettificativa  di  cui
all'articolo  26,  puo'  essere  emessa  in  modalita'   semplificata
recando, in luogo di quanto  previsto  dall'articolo  21,  almeno  le
seguenti indicazioni: 
    a) data di emissione; 
    b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; 
    c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,
residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   del
rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; 
    d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 
    e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,
residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  del
rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in  caso
di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo' essere indicato
il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di
soggetto passivo stabilito  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato
membro di stabilimento; 
    f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; 
    g)  ammontare  del  corrispettivo  complessivo   e   dell'imposta
incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; 
    h)  per  le  fatture  emesse  ai  sensi  dell'articolo   26,   il
riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche  che
vengono modificate. 
  2. La fattura semplificata non puo' essere emessa per  le  seguenti
tipologie di operazioni: 
    a)  cessioni  intracomunitarie  di  cui   all'articolo   41   del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
    b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a). 
  3.  Con  decreto  di   natura   non   regolamentare   il   Ministro
dell'economia e delle finanze puo' innalzare fino a quattrocento euro
il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture
semplificate  anche  senza  limiti  di  importo  per  le   operazioni
effettuate  nell'ambito  di  specifici  settori  di  attivita'  o  da
specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche  commerciali
o amministrative ovvero le condizioni  tecniche  di  emissione  delle
fatture  rendono  particolarmente  difficoltoso  il  rispetto   degli
obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.»; 
    f) l'articolo 39, terzo comma, e' sostituito dal seguente: 
  «I registri, i bollettari, gli schedari e i  tabulati,  nonche'  le
fatture, le bollette doganali e  gli  altri  documenti  previsti  dal
presente decreto devono essere conservati a norma dell'  articolo  22
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600.  Le  fatture   elettroniche   sono   conservate   in   modalita'
elettronica,  in  conformita'  alle  disposizioni  del  decreto   del
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   adottato   ai   sensi
dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82. Le fatture  create  in  formato  elettronico  e  quelle  cartacee
possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione
elettronica  delle  stesse,  nonche'  dei  registri  e  degli   altri
documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo'
essere situato in un altro Stato, a  condizione  che  con  lo  stesso
esista  uno  strumento  giuridico   che   disciplini   la   reciproca
assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello  Stato
assicura,  per  finalita'  di  controllo,   l'accesso   automatizzato
all'archivio e che tutti i documenti ed i  dati  in  esso  contenuti,
compresi quelli che garantiscono l'autenticita' e l'integrita'  delle
fatture  di  cui  all'articolo  21,  comma  3,  siano  stampabili   e
trasferibili su altro supporto informatico.»; 
    g) all'articolo 74, settimo comma,  secondo  periodo,  le  parole
«l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono  sostituite
dalle seguenti «l'annotazione "inversione  contabile"  e  l'eventuale
indicazione della norma di cui al presente comma». 
  326. Al decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  38,  comma  5,  lettera  a),  dopo  la  parola:
«oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»; 
    b) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  39.  -  (Effettuazione  delle  cessioni  e  degli   acquisti
intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie  e  gli  acquisti
intracomunitari  di   beni   si   considerano   effettuati   all'atto
dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi
per suo conto, rispettivamente  dal  territorio  dello  Stato  o  dal
territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti
traslativi o costitutivi si producono in un momento  successivo  alla
consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in  cui
si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla
consegna. Parimenti nel caso di  beni  trasferiti  in  dipendenza  di
contratti estimatori e simili, l'operazione si  considera  effettuata
all'atto della loro rivendita a terzi o del  prelievo  da  parte  del
ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti  anteriormente,  alla
scadenza del termine pattuito dalle parti e  in  ogni  caso  dopo  il
decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo
e al terzo periodo operano  a  condizione  che  siano  osservati  gli
adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5. 
  2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1
e' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria
la  medesima  si  considera  effettuata,  limitatamente   all'importo
fatturato, alla data della fattura. 
  3. Le cessioni ed i trasferimenti  di  beni,  di  cui  all'articolo
41,comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c),  e  gli  acquisti
intra-comunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3,  se  effettuati
in modo continuativo nell'arco di un periodo  superiore  ad  un  mese
solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»; 
    c) all'articolo 41, comma  3,  dopo  la  parola:  «oggetto»  sono
inserite le seguenti: «di perizie o»; 
    d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole: «escluso il comma 4,» sono soppresse; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
    e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, secondo periodo,  le  parole:  «unitamente  alla
relativa norma» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  l'eventuale
indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale»; 
      2) al comma 2, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41,  e'  emessa
fattura a norma dell'articolo 21 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  entro  il  giorno  15  del  mese
successivo   a   quello   di   effettuazione   dell'operazione,   con
l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di
operazione non imponibile  e  con  l'eventuale  specificazione  della
relativa norma comunitaria o nazionale.»; 
      3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o committente» sono
soppresse; 
      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.  Il  cessionario  di  un  acquisto  intracomunitario   di   cui
all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la
relativa fattura  entro  il  secondo  mese  successivo  a  quello  di
effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno  15  del
terzo mese  successivo  a  quello  di  effettuazione  dell'operazione
stessa la fattura di cui al  comma  1,  in  unico  esemplare;  se  ha
ricevuto una fattura indicante un corrispettivo  inferiore  a  quello
reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15  del  mese
successivo alla registrazione della fattura originaria.»; 
    f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le  fatture  relative  agli  acquisti  intracomunitari  di  cui
all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma
dell'articolo 46, comma 1,  sono  annotate  distintamente,  entro  il
giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura,  e
con riferimento al mese precedente nel registro di  cui  all'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche  del
corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le  fatture
di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro  il  termine  di
emissione  e  con   riferimento   al   mese   precedente.   Ai   fini
dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta,  le  fatture
sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25
del predetto decreto.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non  soggetti
passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa  loro
progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma
1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39
dello stesso decreto n. 633 del 1972.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le fatture relative  alle  cessioni  intra-comunitarie  di  cui
all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di
cui all'articolo 23 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro  il
termine di  emissione,  con  riferimento  al  mese  di  effettuazione
dell'operazione.»; 
    g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal
seguente: «I soggetti  di  cui  all'articolo  4,  quarto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  non
soggetti   passivi   d'imposta,   che   hanno   effettuato   acquisti
intracomunitari  per  i  quali  e'  dovuta  l'imposta,  salvo  quanto
disposto nel comma  3  del  presente  articolo,  presentano,  in  via
telematica ed entro ciascun mese,  una  dichiarazione  relativa  agli
acquisti registrati  con  riferimento  al  secondo  mese  precedente,
redatta in conformita' al modello  approvato  con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.». 
  327. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n. 471, le parole «non imponibili  o  esenti»  sono  sostituite
dalle seguenti «non imponibili, esenti o non soggette ad IVA». 
  328. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983,  n.  18,  dopo  il
terzo comma e' inserito il seguente: 
  «Le fatture di cui agli  articoli  21  e  21-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  possono  essere
emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante  gli
apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso  le
fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente  o
prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli  articoli  21,
comma 2, lettera c), e 21-bis, comma  1,  lettera  c),  dello  stesso
decreto, i relativi dati identificativi determinati  con  il  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma.». 
  329. All'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  primo  periodo,  del
decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo  le  parole:
«soggetti a vigilanza doganale» sono inserite le seguenti:  «e  delle
operazioni di cui all'articolo  21,  comma  6-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». 
  330. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole «di cui
all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo» sono sostituite  dalle
seguenti «di cui all'articolo 21, comma  4,  terzo  periodo,  lettera
b)»; 
    b) all'articolo 8, primo comma, lettera  a),  terzo  periodo,  le
parole «di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo  21,  comma  4,  terzo
periodo, lettera a)»; 
    c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole:  «di
cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo,  a),
c) e  d)»  e  le  parole:  «consegna  o  spedizione  dei  beni»  sono
sostituite dalle seguenti; «effettuazione delle operazioni»; 
    d) all'articolo 23, terzo  comma,  secondo  periodo,  le  parole:
«operazioni  non  imponibili  o  esenti  di  cui   al   sesto   comma
dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di  cui
all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,», le parole: «e la relativa  norma»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «ed,  eventualmente,  la  relativa
norma»; 
    e) all'articolo  24,  primo  comma,  primo  periodo,  le  parole:
«operazioni non imponibili di cui all'articolo  21,  sesto  comma  e,
distintamente,  all'articolo  38-quater  e  quello  delle  operazioni
esenti ivi indicate» sono sostituite dalle seguenti:  «operazioni  di
cui all'articolo 21, commi 6  e  6-bis,  distintamente  per  ciascuna
tipologia di operazioni ivi indicata»; 
    f) all'articolo 25,  terzo  comma,  le  parole:  «operazioni  non
imponibili o esenti di cui al  sesto  comma  dell'articolo  21»  sono
sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21,  commi
6 e 6-bis,» e le parole: «e la relativa norma» sono sostituite  dalle
seguenti: «e, eventualmente, la relativa norma»; 
    g)  all'articolo  35,  comma  4,  secondo  periodo,  le   parole:
«nell'ultimo comma»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel  quinto
comma»; 
    h) all'articolo 74-ter, comma 8, le  parole:  «dal  primo  comma,
secondo periodo dell'articolo 21»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo». 
  331. All'articolo 1, secondo comma, lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  6  ottobre  1978,  n.  627,  le  parole:
«dell'articolo  21,  n.   1)»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d)». 
  332. All'articolo 1,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  14  agosto  1996,  n.  472,  le  parole:
«dall'articolo 21, quarto comma, secondo  periodo,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 4,  terzo  periodo,  lettera
a),». 
  333. Al decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1996,
n. 696, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma  1,  lettera  d),  le  parole:  «di  cui
all'articolo 21, comma 4» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui
all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»; 
    b) all'articolo 3, comma 3 , le parole: «nell'articolo 21, quarto
comma» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo  21,  comma  4,
terzo periodo, lettera a)». 
  334. All'articolo 1, comma 109, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311,  le  parole:  «all'articolo  21,  comma  2,  lettera  a)»   sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 2, lettera c)». 
  335. Le disposizioni di cui ai commi da  325  a  334  del  presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1°
gennaio 2013. 
  336. Al testo unico delle disposizioni legislative  in  materia  di
sostegno della maternita' e paternita', di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 66, comma 1, le  parole:  «e  alle  imprenditrici
agricole a titolo principale» sono sostituite dalle  seguenti:  «alle
imprenditrici agricole a titolo principale, nonche'  alle  pescatrici
autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di' cui
alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni»; 
    b) all'articolo 68, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima  e
delle acque interne e' corrisposta, per i  due  mesi  antecedenti  la
data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva
del parto una indennita' giornaliera  pari  all'80  per  cento  della
massima  giornaliera  del  salario  convenzionale  previsto   per   i
pescatori  della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque  interne
dall'articolo  10  della  legge  13  marzo   1958,   n.   250,   come
successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»; 
    c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il contributo annuo previsto al  comma  1  si  applica,
altresi' alle  persone  che  esercitano,  per  proprio  conto,  quale
esclusiva  e  prevalente  attivita'  lavorativa,  la  piccola   pesca
marittima  e  delle  acque  interne,  iscritte  al   fondo   di   cui
all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»; 
      2) al comma 2, le parole «di cui al comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «previsti ai commi 1 e 1-bis». 
  337. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi  1  e  1-bis,
del  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  e   successive
modificazioni,  trovano  applicazione  anche  nei   confronti   delle
pescatrici autonome della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque
interne. 
  338. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2 dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Agli organismi di parita' previsti  dal  presente  decreto,
nonche' da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito  di
scambiare, al livello appropriato, le  informazioni  disponibili  con
gli organismi europei corrispondenti.»; 
    b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, anche per quanto riguarda la creazione,  la  fornitura  di
attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o  l'ampliamento
di ogni altra forma di attivita' autonoma». 
  339. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di sostegno della  maternita'  e  paternita',  di  cui  al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La  contrattazione  collettiva  di  settore  stabilisce  le
modalita' di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base  oraria,
nonche' i criteri di calcolo della base oraria e  l'equiparazione  di
un determinato monte ore alla singola  giornata  lavorativa.  Per  il
personale del comparto sicurezza e difesa di quello  dei  vigili  del
fuoco  e  soccorso  pubblico,  la  disciplina   collettiva   prevede,
altresi', al  fine  di  tenere  conto  delle  peculiari  esigenze  di
funzionalita'  connesse   all'espletamento   dei   relativi   servizi
istituzionali, specifiche e  diverse  modalita'  di  fruizione  e  di
differimento del congedo.»; 
    b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di  preavviso
non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle  seguenti:  «e
comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici  giorni
con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo»; 
    c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di
lavoro  concordano,  ove  necessario,  adeguate  misure  di   ripresa
dell'attivita' lavorativa,  tenendo  conto  di  quanto  eventualmente
previsto dalla contrattazione collettiva». 
  340. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e  di
trapianti  di  organi  e  di  tessuti  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte  in  fine  le  seguenti
parole: «, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili»; 
    b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte  le
seguenti: 
    «m-bis) mantiene e cura il sistema  di  segnalazione  e  gestione
degli eventi e delle  reazioni  avverse  gravi,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui all'articolo 7; 
     m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri
e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati membri,
il Centro nazionale trapianti trasmette  le  necessarie  informazioni
per garantire la tracciabilita' degli organi; 
     m-quater): ai fini della protezione dei donatori viventi nonche'
della qualita' e della sicurezza degli organi destinati al trapianto,
cura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformita' delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»; 
    c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
    «Art. 6-bis. - (Qualita' e  sicurezza  degli  organi).  -  1.  Le
donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie  e
non remunerate. Il reperimento di organi non e' effettuato a fini  di
lucro. E' vietata ogni mediazione  riguardante  la  necessita'  o  la
disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o  la  ricerca
di un profitto finanziario o di un  vantaggio  analogo.  E'  altresi'
vietata   ogni   pubblicita'   riguardante   la   necessita'   o   la
disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o  la  ricerca
di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. 
     2. Il diritto alla protezione dei dati personali e' tutelato  in
tutte le fasi delle attivita' di donazione e trapianto di organi,  in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. E' vietato qualsiasi accesso non autorizzato a  dati  o
sistemi che renda possibile  l'identificazione  dei  donatori  o  dei
riceventi. 
     3.  Il  Ministro  della  salute,  con  decreto  di  natura   non
regolamentare da adottarsi entro 6 mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  articolo  su  proposta  del  Centro  nazionale
trapianti e previa intesa in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di' Trento e
di Bolzano, nel rispetto  dell'allegato  di  cui  alla  direttiva,  i
criteri di qualita' e sicurezza che devono essere osservati in  tutte
le  fasi  del  processo  che  va  dalla  donazione  al  trapianto   o
all'eliminazione. 
     4. Il decreto  di  cui  al  comma  3,  in  particolare,  dispone
l'adozione e l'attuazione di procedure operative per: 
       a) la verifica dell'identita' del donatore; 
       b)  la  verifica  delle  informazioni  relative  al  consenso,
conformente alle norme vigenti; 
       c) la  verifica  della  caratterizzazione  dell'organo  e  del
donatore; 
       d) il reperimento,  la  conservazione,  l'etichettatura  e  il
trasporto degli organi; 
       e) la garanzia della tracciabilita' nel rispetto  delle  norme
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
       f)  la  segnalazione,   l'esame,   la   registrazione   e   la
trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie,  concernenti
gli eventi avversi e reazioni avverse  gravi,  che  possono  influire
sulla qualita' e sulla sicurezza degli organi; 
       g) ogni misura idonea ad assicurare la qualita' e la sicurezza
degli organi»; 
    d) all'articolo 22, comma 1, le parole: «da  euro  1.032  a  euro
10.329» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  euro  2.064  a  euro
20.658»; 
    e) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: 
    «Art. 22-bis. -  (Sanzioni  in  materia  di  traffico  di  organi
destinati ai trapianti). - 1. Chiunque a scopo di lucro svolge  opera
di mediazione nella donazione di organi da vivente e' punito  con  la
reclusione da tre a sei anni e con la multa da  euro  50.000  a  euro
300.000. Se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  che  esercita  una
professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione  perpetua
dall'esercizio della professione. 
     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la
richiesta d'offerta di organi  al  fine  di  conseguire  un  profitto
finanziario  o  un  vantaggio  analogo  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. 
     3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   senza
autorizzazione   acceda   a    sistemi    che    rendano    possibile
l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i  dati
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000  a
euro 50.000.». 
  341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  340  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento
dei compiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
comma 340 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. 
  342. Nell'ambito del sistema di farmacovigilanza di cui  al  titolo
IX del decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219,  e  successive
modificazioni,  il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, di cui  all'articolo  6,  comma  2  dello  stesso  decreto
legislativo, nomina  nell'ambito  della  propria  organizzazione,  un
responsabile  dell'istituzione  e  della  gestione  del  sistema   di
farmacovigilanza,  persona   fisica,   tra   soggetti   adeguatamente
qualificati, con documentata  esperienza  in  tutti  gli  aspetti  di
farmacovigilanza,  che  risiede  e  svolge   la   propria   attivita'
nell'Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti  sulla
medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 344. 
  343. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione  in  commercio
deve: 
    a) mantenere e porre a disposizione su  richiesta  dell'autorita'
competente,   un   fascicolo   di   riferimento   del   sistema    di
farmacovigilanza; 
    b) individuare e implementare idonee  soluzioni  organizzative  e
procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale,  nonche'
elaborare un'apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto
di  nuovi  rischi,  del  contenuto   dei   medesimi,   del   rapporto
rischio/beneficio per ogni medicinale; 
    c) monitorare i risultati dei provvedimenti volti  a  ridurre  al
minimo i rischi previsti dal piano di gestione del  rischio  o  quali
condizioni dell'AIC. 
  344. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  individuate,  con  decreto  di   natura   non
regolamentare del Ministro della salute, di concerto con  i  Ministri
per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico
e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale,  le  procedure
operative  e  le  soluzioni  tecniche  per  un'efficace   azione   di
farmacovigilanza con particolare riguardo: 
    a)   agli   studi   sulla   sicurezza    dopo    l'autorizzazione
all'immissione in commercio; 
    b)  al  rispetto  degli  obblighi  sulla  registrazione  o  sulla
comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale; 
    c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale;. 
    d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione  alla
immissione in commercio; 
    e) ai casi in cui risulti necessario  adire  il  Comitato  per  i
medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi  per
la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  6  novembre   2001,   e   successive
modificazioni; 
    f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali  dove
si  effettuano  la  produzione,  l'importazione,   il   controllo   e
l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive  utilizzate
come materie prime nella produzione di medicinali; 
    g) al sistema  nazionale  di  farmacovigilanza  e  al  ruolo  dei
compiti dell'Agenzia italiana del farmaco; 
    h) alle  disposizioni  concernenti  il  titolare  dell'AIC  e  le
eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC; 
    i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza; 
    l) al sistema delle comunicazioni; 
    m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da  parte  del
titolare di MC; 
    n) ai rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  del
medicinale (PSUR); 
    o) agli obblighi a  carico  delle  strutture  e  degli  operatori
sanitari; 
    p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza. 
  345. Dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al  comma
344, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo  IX  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni. 
  346. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
che omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o  rischi  che
si sono modificati o  modifiche  del  rapporto  rischio-beneficio  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila  a
euro centoventimila. 
  347. Il responsabile della farmacovigilanza di cui  al  comma  342,
che viola gli obblighi ad esso ascritti  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila. 
  348. Le disposizioni di cui ai commi 346 e 347  entrano  in  vigore
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 344. 
  349.  Al  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  225,  recante
attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e
di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono  apportate  le
seguenti modificazioni; 
    a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  i)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «i-bis) "vaccini vivi attenuati": vaccini prodotti a  partire  da
ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso
passaggi seriali in  colture  di  tessuti  o  in  uova  fecondate  di
pollame.»; 
    b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 5. - (Vaccinazione). - 1. Il Ministero  della  salute  puo'
decidere  di  autorizzare  l'impiego  di  vaccini  contro  la  febbre
catarrale degli ovini, purche': 
     a) tale decisione sia basata sul risultato  di  una  valutazione
specifica del rischio  effettuata  dal  Ministero  della  salute,  di
concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche
presso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  «G.  Caporale»  di
Teramo sentite le regioni e province autonome; 
     b)  la  Commissione  europea  sia  informata  prima   che   tale
vaccinazione sia eseguita. 
     2. Ogniqualvolta  sono  impiegati  vaccini  vivi  attenuati,  il
Ministero della salute provvede a delimitare: 
     a) una zona di protezione,  che  comprenda  almeno  la  zona  di
vaccinazione; 
     b) una zona di  sorveglianza  che  consista  in  una  parte  del
territorio profonda almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di
protezione.»; 
    c)  all'articolo  8,  comma  1,  lettera  b),  dopo  la   parola:
«vaccinazione»  sono  inserite  le  seguenti:   «con   vaccini   vivi
attenuati.»; 
    d) all'articolo 10, comma  1,  lettera  b),  le  parole  «se  non
preventivamente  concordate  con   la   Commissione   europea»   sono
sostituite dalle seguenti: «che impieghi vaccini vivi attenuati». 
  350. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  349  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Le
attivita' previste dalle disposizioni di cui al  comma  349  ricadono
tra i  compiti  istituzionali  delle  amministrazioni  e  degli  enti
interessati, cui si fa fronte con le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  351. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  l'Istituto  nazionale  della   previdenza   sociale
richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi  sotto  forma
di sgravio, nel triennio 19951997, in favore delle  imprese  operanti
nei territori  di  Venezia  e  Chioggia  di  cui  alla  decisione  n.
2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre  1999,  gli  elementi;
corredati    della    idonea    documentazione,     necessari     per
l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento
alla  idoneita'   dell'agevolazione   concessa,   in   ciascun   caso
individuale,  a  falsare  la  concorrenza  e  incidere  sugli  scambi
intracomunitari. 
  352. Le imprese di cui al comma 351 forniscono le informazioni e la
documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta. 
  353. Nel caso in  cui  le  imprese  rifiutino  od  omettano,  senza
giustificato motivo, di  fornire  le  informazioni  o  di  esibire  i
documenti richiesti di cui ai commi 351 e 352  entro  il  termine  di
trenta giorni l'idoneita' dell'agevolazione a falsare o a  minacciare
la concorrenza e incidere sugli  scambi  comunitari  e'  presunta  e,
conseguentemente,   l'INPS    provvede    al    recupero    integrale
dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato. 
  354. Qualora dall'attivita' istruttoria di cui ai commi 351, 352  e
353, anche a seguito  del  parere  acquisito  dall'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge
10 ottobre 1990, n.  287,  sia  emersa  o  sia  presunta  l'idoneita'
dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e  incidere
sugli  scambi  comunitari,  l'Istituto  nazionale  della   previdenza
sociale  notifica  alle  imprese  provvedimento  motivato  contenente
l'avviso di addebito di cui  all'articolo  30  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, recante l'intimazione di pagamento  delle  somme
corrispondenti agli  importi  non  versati  per  effetto  del  regime
agevolativo di cui al comma 351, nonche' degli  interessi,  calcolati
sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del  regolamento  (CE)
n. 794/ 2004 della Commissione, del 21 aprile  2004,  maturati  dalla
data in cui si e' fruito  dell'agevolazione  e  sino  alla  data  del
recupero effettivo. 
  355. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli  aiuti  di
cui al comma 351  emessi  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata  in
vigore della presente legge,  sono  nulli.  Gli  importi  versati  in
esecuzione di  tali  titoli  possono  essere  ritenuti  dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale e imputati ai pagamenti dovuti per
effetto dei provvedimenti di cui al comma 354. 
  356. I processi pendenti alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui  al
comma 351 si estinguono di diritto. L'estinzione  e'  dichiarata  con
decreto, anche d'ufficio. Le  sentenze  eventualmente  emesse,  fatta
eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti. 
  357. Al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 23-sexies: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre  2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2013»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Il   Ministero,   in   conformita'   a   quanto   previsto
dall'articolo  23-decies,  comma  4,  sottoscrive,  oltre  i   limiti
indicati al precedente comma, Nuovi  Strumenti  Finanziari  e  azioni
ordinarie di  nuova  emissione  dell'Emittente,  fino  a  concorrenza
dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria.»; 
    b) all'articolo 23-septies: 
      1) al  comma  1  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:
«L'Emittente comunica al Ministero la data in cui  intende  procedere
al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo  23-novies,
comma 1.»; 
      2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Si
applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.»; 
      3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: 
  «2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  da  parte
del  Ministero  e'  altresi'  subordinata  all'assunzione  da   parte
dell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale
a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie  dei  Nuovi
Strumenti  Finanziari  prevista  dall'articolo  23-decies,  comma  1,
nonche' al servizio dell'assegnazione di azioni  ordinarie  di  nuova
emissione   dell'Emittente   in   conformita'   a   quanto   previsto
dall'articolo 23-decies,  comma  4.  La  deliberazione  si  considera
assunta  anche   mediante   conferimento   per   cinque   anni   agli
amministratori della facolta' prevista  dall'articolo  2443,  secondo
comma, del codice civile.»; 
    c) all'articolo 23-octies: 
      1) al comma 4 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino  all'approvazione  del
Piano da  parte  della  Commissione  europea,  l'Emittente  non  puo'
deliberare  o  effettuare  distribuzione  di  dividendi  ordinari   o
straordinari.»; 
      2) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
precedente periodo non trova applicazione, nei  limiti  in  cui  cio'
risulti compatibile con il quadro normativo  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facolta'  dell'Emittente
di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti  finanziari  in
caso di andamenti negativi della gestione non comporti la  definitiva
perdita della remunerazione ma un differimento della  stessa,  ovvero
ai casi in cui tale facolta' non possa essere esercitata  in  ragione
dell'operare,  al  ricorrere  di  determinate  condizioni,  di  altre
disposizioni  contrattuali,  tali  che  il  mancato  pagamento  della
remunerazione determina un inadempimento al contratto.»; 
    d) all'articolo 23-novies: 
      1) al comma 1, le parole «trenta giorni» sono sostituite  dalle
seguenti: «quindici giorni»; 
      2) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio
di vigilanza;»; 
      3) al comma 3 e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  «Nel
termine di cui  al  comma  2  la  Banca  d'Italia  rilascia  altresi'
l'autorizzazione  al  riscatto  degli  strumenti  finanziari   emessi
dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»; 
    e) all'articolo 23-decies: 
      1) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «A
tal fine, la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata  in
deroga all'articolo 2441, sesto  comma,  del  codice  civile  tenendo
conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformita' ai
criteri previsti in relazione alla  determinazione  del  rapporto  di
conversione dal decreto di cui all'articolo  23-duodecies,  comma  1.
Non e' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo  di  emissione
delle  azioni  previsto  dall'articolo  158,  comma  1,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; 
      2) al comma 3, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza  del
risultato  dell'esercizio  come   risultante   dall'ultimo   bilancio
dell'Emittente, al lordo  degli  interessi  stessi  e  dell'eventuale
relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per  riserve
obbligatorie.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato  dell'esercizio,
come definito al comma 3,  sono  composti  mediante  assegnazione  al
Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate  al  valore
di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione  e'
effettuata in deroga  all'articolo  2441,  sesto  comma,  del  codice
civile,  tenendo  conto  del  valore  di  mercato  delle  azioni,  in
conformita' ai criteri  previsti  in  relazione  al  pagamento  degli
interessi dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1.  Non
e' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle
azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui cio'  risulti  compatibile
con il quadro normativo dell'Unione europea in materia  di  aiuti  di
Stato,  in  relazione  agli  esercizi  finanziari  2012  e  2013  gli
eventuali  interessi  eccedenti  il  risultato  dell'esercizio,  come
definito al  comma  3,  possono  essere  corrisposti  anche  mediante
assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi
Strumenti Finanziari di nuova emissione.»; 
    f) all'articolo 23-undecies: 
      1) al comma 2, le parole:  «quindici  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dieci giorni»  e  le  parole:  «dieci  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante  le  ordinarie
procedure di gestione dei pagamenti  alla  sottoscrizione  dei  Nuovi
Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il  ricorso  ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione
di  ordini  di  pagamento  sul  pertinente  capitolo  di  spesa,   e'
effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.» 
  358. In considerazione della situazione di grave  criticita'  nella
gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di
cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  22
luglio 2011 e successive modificazioni, al fine  di  non  determinare
soluzioni di continuita' nelle azioni in corso per il superamento  di
tale criticita' con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, viene nominato un commissario che provveda
in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria. 
  359. Il commissario, per l'attuazione dei necessari interventi,  e'
autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2,
3 e 4 dell'O.P.C.M. 6  settembre  2011,  n.  3963,  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale n.  213  del  13  settembre  2011,  salvo  diversa
previsione da parte del presente comma e dei commi 360 e 361. Con  il
medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina,
per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca. 
  360. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo  del  comma
359, il Commissario provvede all'espletamento dei seguenti compiti in
ambito regionale: 
    a) autorizzazione alla realizzazione e gestione delle  discariche
per lo smaltimento dei rifiuti urbani  nonche'  di  impianti  per  il
trattamento di rifiuto urbano indifferenziato  e  differenziato,  nel
rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore; 
    b) supporto alla Regione Lazio  nelle  iniziative  necessarie  al
rientro nella gestione ordinaria; 
    c)  adozione,  a  fronte  dell'accertata  inerzia  dei   soggetti
preposti  alla  gestione,  manutenzione,  od  implementazione   degli
impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti
nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato  della
Citta' del  Vaticano,  previa  diffida  ad  adempiere  entro  termini
perentori non inferiori a giorni trenta, dei necessari  provvedimenti
di natura sostitutiva in danno dei soggetti inadempienti. 
  361. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 359 e  360  sono
posti a carico degli enti e  dei  soggetti  inadempienti  secondo  le
modalita' da stabilirsi con il decreto di cui al comma 358. 
  362. Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla base delle norme del decreto-legge 11 dicembre  2012,  n.  216,
recante: «Disposizioni urgenti  volte  a  evitare  l'applicazione  di
sanzioni dell'Unione europea» non convertite in legge. 
  363. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo  21,  comma  10,
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  ed
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, dopo la lettera g) e' aggiunta la
seguente: 
  «g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811 11 90,  3811
19 00 e 3811 90 00». 
  364. Al fine di salvaguardare la quota  di  produzione  di  energia
elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e  garantire  cosi'  il
rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti
rinnovabili  imposti  dall'UE  ed  evitare  le   relative   sanzioni,
all'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo  il
comma 7 sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di
criteri definiti dal Ministero dello sviluppo  economico  di  cui  al
comma  7-quater,  i  titolari  di  impianti  di  generazione  energia
elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati  in  esercizio
successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro  il  31  dicembre  2012,
diversi da quelli di cui al comma 7-ter, possono optare, di  anno  in
anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo  di  cui  al
punto 7 della tabella  2  (articolo  2  comma  144)  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, anziche'  quello  di  cui  al  punto  6  della
tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il  coefficiente
viene applicato ad un quantitativo massimo di  energia  incentivabile
determinato, come indicato al successivo comma 7-quater, al  fine  di
garantire, senza oneri per il  bilancio  dello  Stato,  l'assenza  di
oneri aggiuntivi sulla bolletta  elettrica  rispetto  ai  livelli  di
spesa  determinati  dall'applicazione,  alla  producibilita'  massima
attesa dell'impianto, del  coefficiente  di  cui  al  punto  6  della
tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge  24  dicembre  2007,  n.
244.  All'energia  prodotta   in   eccesso   rispetto   al   predetto
quantitativo massimo di energia  incentivabile,  viene  applicato  un
coefficiente moltiplicativo pari a zero. 
  7-ter. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base  di
criteri definiti dal Ministero dello sviluppo  economico  di  cui  al
comma 7-quater, i titolari di  impianti  di  generazione  di  energia
elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza  installata
inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro  il  31  dicembre  2012,
possono ottenere, di anno in anno, su richiesta  del  produttore,  un
incremento del 15 per cento della tariffa, di  cui  alla  tabella  3,
dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
la contestuale determinazione,  come  indicato  al  successivo  comma
7-quater, di un  tetto  unico  fissato,  limitatamente  all'incentivo
corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza  oneri  per
il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta
elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione,
alla producibilita' massima attesa di ogni impianto, della tariffa di
cui alla tabella 3,  dell'articolo  2,  comma  145,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  7-quater. 11 Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto
da emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  provvede  a  stabilire  i  criteri  per   la
determinazione del quantitativo massimo di energia  incentivabile  di
cui al comma 7-bis e del tetto unico dell'incentivo di cui  al  comma
7-ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore  della  presente
disposizione, il Gestore del Sistema Elettrico SpA  (GSE)  emette  un
apposito regolamento contenente  le  modalita'  di  presentazione  da
parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per  l'esercizio
dell'opzione prevista dai precedenti commi 7-bis e 7-ter». 
  365. Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari  di  reddito
di  impresa  industriale  e  commerciale,  agli  esercenti  attivita'
agricole di cui all'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,
nonche' ai titolari di reddito di lavoro  autonomo,  che  hanno  sede
operativa ovvero domicilio fiscale, nonche'  il  proprio  mercato  di
riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in  ogni
caso da quelli che hanno i requisiti per accedere  ai  contributi  di
cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  6  giugno  2012,   n.   74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,
ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
possano  dimostrare  di  aver  subito  un  danno  economico  diretto,
causalmente  conseguente  agli  eventi  sismici  del   maggio   2012,
evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni: 
    a)   una   diminuzione   del   volume   d'affari   nel    periodo
giugno-novembre 2012, rispetto al  corrispondente  periodo  dell'anno
2011, che sia superiore di almeno  il  20  per  cento  rispetto  alla
variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del  settore
produttivo  di  appartenenza  ovvero  delle  vendite   ovvero   della
produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo  dell'anno
2012, rispetto all'anno 2011; 
    b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per  fronteggiare
il calo di attivita'  conseguente  al  sisma  (CIGO-CIGS  e  deroghe)
ovvero riduzione di personale  conseguente  al  sisma  rispetto  alla
dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012; 
    c) riduzione, superiore di almeno il  20  per  cento  rispetto  a
quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello  sviluppo
economico  dell'anno  2011,  dei  consumi  per  utenze  nel   periodo
giugno-novembre 2012, rispetto al  corrispondente  periodo  dell'anno
2011,  come  desunti  dalle  bollette  rilasciate,  nei  periodi   di
riferimento, dalle aziende fornitrici; 
    d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo
giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso  periodo  dell'anno  2011,
dei  costi  variabili,  quali  quelli  delle  materie  prime,   delle
provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita. 
  366. A fronte del danno economico diretto subito di  cui  al  comma
365, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi
e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi per
l'assicurazione  obbligatoria  dovuti  fino  al  30  giugno  2013,  i
soggetti di cui al comma 365, possono accedere  al  finanziamento  di
cui al comma 367, entro le date stabilite ai sensi del comma 373. 
  367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366  i  soggetti  di
cui  al  comma  365  possono   chiedere   ai   soggetti   autorizzati
all'esercizio del credito operanti nei territori di cui  all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un  finanziamento,
assistito  dalla  garanzia  dello  Stato,   nei   termini   stabiliti
dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A
tale  fine,  i  predetti  soggetti  finanziatori  possono   contrarre
finanziamenti, secondo contratti tipo  definiti  previa  integrazione
della convenzione di cui  al  predetto  articolo  11,  comma  7,  del
decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge  n.  213  del  2012,  tra  la  Cassa  depositi  e  prestiti   e
l'Associazione bancaria  italiana,  assistiti  dalla  garanzia  dello
Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto articolo 11,  comma
7, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera  a),  secondo  periodo,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  sono  concesse  le  garanzie
dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri  e  le
modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie  dello  Stato  di
cui al presente comma  sono  elencate  nell'allegato  allo  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  368. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al  comma  365
presentano: 
    a)  ai  Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e
Veneto, nella loro qualita' di Commissari delegati, anche ai fini dei
successivi controlli di rito in collaborazione  con  l'Agenzia  delle
entrate o con la Guardia di Finanza, nonche' ai soggetti finanziatori
una auto dichiarazione, ai sensi dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive
modificazioni,  che  attesta  la  ricorrenza  di  almeno  una   delle
condizioni di cui al comma 365, lettere a), b), c) e  d)  nonche'  la
circostanza che il danno economico diretto subito in occasione  degli
eventi sismici e' stato tale da determinare la  crisi  di  liquidita'
che ha impedito il tempestivo versamento dei  tributi,  contributi  e
premi di cui al comma 366; 
    b) ai soli soggetti finanziatori: 
      1)  copia  del  modello  di  cui  al  comma   371,   presentato
telematicamente all'Agenzia delle entrate; 
      2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 366. 
  369. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i
dati identificativi dei soggetti che omettono  i  pagamenti  previsti
nel piano di ammortamento, nonche' i relativi importi,  per  la  loro
successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di  mora,  a  ruolo  di
riscossione. 
  370. Gli interessi relativi ai finanziamenti  erogati,  nonche'  le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari,
per  ciascuna  scadenza  di  rimborso,  all'importo   relativo   agli
interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e'  utilizzabile
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo' essere  ceduto  secondo  quanto
previsto  dall'articolo  43-ter  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita
dai soggetti di cui al comma 365 secondo  il  piano  di  ammortamento
definito nel contratto di finanziamento. 
  371. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate e'
approvato il modello indicato al comma 368, lettera b), n. 1), idoneo
altresi' ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da
effettuare, nonche' sono stabiliti  i  tempi  e  le  modalita'  della
relativa presentazione.  Con  analogo  provvedimento  possono  essere
disciplinati modalita' e  tempi  di  trasmissione  all'Agenzia  delle
entrate, da parte dei  soggetti  finanziatori,dei  dati  relativi  ai
finanziamenti  erogati  e  al  loro  utilizzo,  nonche'   quelli   di
attuazione del comma 369. 
  372. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia  delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati
risultanti  dal  modello  di  cui  al  comma  371,   i   dati   delle
compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per  la  fruizione
del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori. 
  373. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 365 a 372 e'
subordinata alla previa verifica della loro compatibilita'  da  parte
dei  competenti  Organi  comunitari.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e' data notizia della positiva  verifica  e
sono stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali  i  soggetti  di
cui  al  comma  365  possono   chiedere   ai   soggetti   autorizzati
all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 e sono
effettuati i pagamenti di cui al comma 366. 
  374.  Al  primo  periodo  del  comma  2  dell'articolo  3-bis   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, nonche' le  spese  strettamente  necessarie  alla
gestione dei medesimi finanziamenti». 
  375. All'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «il Ministero dell'economia e  delle  finanze»  sono
sostituite dalle seguenti «i Commissari delegati di cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  ai  sensi  del
comma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge  n.  74  del
2012»; 
    b) dopo le parole «Ai  relativi  oneri,  nel  limite  di  euro  2
milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014» sono  aggiunte  le
seguenti: «da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento  di
quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione». 
  376. Nel comma 4 dell'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tutti i
casi di risoluzione  del  contratto  di  finanziamento,  il  soggetto
finanziatore chiede al beneficiario  la  restituzione  del  capitale,
degli  interessi  e  di  ognialtro  onere  dovuto.  In  mancanza   di
tempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso  soggetto  finanziatore
comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione  a
ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo
restando il recupero da parte del soggetto finanziatore  delle  somme
erogate e dei relativi interessi  nonche'  delle  spese  strettamente
necessarie  alla   gestione   dei   finanziamenti,   non   rimborsati
spontaneamente dal  beneficiario,  mediante  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Le
somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito  capitolo  di
entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo  per
la ricostruzione». 
  377. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
natura  non  regolamentare  sono  adottate  linee  guida  dirette  ad
assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma di maggio  2012  ai
fini dell'accesso al credito nell'ambito  delle  risorse  disponibili
presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB). 
  378. Al fine di  garantire  il  rispetto  dei  vincoli  di  finanza
pubblica  e  la  migliore   attuazione   di   quanto   disposto   dal
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e  dall'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213, si interpretano  nel  senso  che,  per  i  titolari  di  reddito
d'impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonche' per  gli  esercenti
attivita' agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio  fiscale
nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui  al  medesimo
articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si  applicano  esclusivamente  se
dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni  subiti  in
relazione alle attivita'  dagli  stessi  rispettivamente  svolte,  ai
contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  379. La disposizione  di  cui  all'articolo  11,  comma  5,  ultimo
periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpreta nel
senso che le ritenute ivi previste includono  altresi'  i  contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' i  premi  per  l'assicurazione
obbligatoria, sia per la quota a carico dell'impresa sia per quella a
carico del lavoratore. 
  380. Al fine di assicurare  la  spettanza  ai  Comuni  del  gettito
dell'imposta  municipale  propria,  di  cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014: 
    a) e' soppressa la riserva allo Stato di  cui  al  comma  11  del
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
    b)  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con
una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza  dei  comuni,
di cui al citato articolo 13  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,
definita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il  Ministro  dell'interno,  previo  accordo  da  sancire  presso  la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro  il  30
aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013  per  l'anno
2014. In caso di mancato  accordo,  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  e'  comunque  emanato  entro  i  15  giorni
successivi. L'ammontare iniziale del  predetto  Fondo  e'  pari,  per
l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a  4.145,9
milioni di euro. 
  Corrispondentemente, nei predetti esercizi e'  versata  all'entrata
del  bilancio  statale  una  quota  di  pari   importo   dell'imposta
municipale   propria,   di   spettanza   dei   comuni.   A    seguito
dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato
l'importo  da  versare  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  La
eventuale  differenza  positiva  tra  tale   nuovo   importo   e   lo
stanziamento iniziale e' versata  al  bilancio  statale,  per  essere
riassegnata al fondo medesimo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.  Le  modalita'  di  versamento  al
bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM; 
    c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale  di  cui  alla
lettera b) e' incrementata della somma di 890,5 milioni di  euro  per
l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno  2014;  i  predetti
importi considerano quanto previsto dal comma 381; 
    d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono  stabiliti  i
criteri  di  formazione  e  di  riparto  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni: 
      1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui
alle lettere a) ed f); 
      2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 
      3) della dimensione demografica e territoriale; 
      4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria
ad aliquota base di spettanza comunale; 
      5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui  alla
lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012; 
      6) delle riduzioni di cui  al  comma  6  dell'articolo  16  del
decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
      7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in  aumento  ed  in
diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota  base,  attraverso
l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; 
    e) sono soppressi il fondo sperimentale di  riequilibrio  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  nonche'
i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione  Siciliana
e  della  Regione   Sardegna,   limitatamente   alle   tipologie   di
trasferimenti  fiscalizzati  di   cui   ai   decreti   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012; 
    f) e' riservato allo Stato  il  gettito  dell'imposta  municipale
propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge  n.  201  del
2011, derivante dagli immobili ad  uso  produttivo  classificati  nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota  standard  dello  0,76  per
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 
    g) i comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3  punti  percentuali
l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo
periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  per
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
    h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13  del  decreto-legge
n. 201  del  2011,  i  commi  3  e  7  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014  non  operano  i
commi 1, 2, 4, 5, 8  e  9  del  medesimo  articolo  2.  Il  comma  17
dell'articolo 13 del  decreto-legge  n.  201  del  2011  continua  ad
applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia  Giulia  e
Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 
    i) gli importi relativi alle lettere a), c),  e)  ed  f)  possono
essere modificati a seguito della verifica del  gettito  dell'imposta
municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso  la
Conferenza Stato citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni
compensative di bilancio. 
  381. Per l'anno 2013 e' differito al 30 giugno 2013 il termine  per
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di  cui
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  382. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno  eroga  ai
comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni  della  Regione
Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo  di  anticipo
su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale. L'importo dell'attribuzione e'  pari,  per  ciascun  comune
delle regioni  a  statuto  ordinario,  al  20  per  cento  di  quanto
spettante  per  l'anno  2012  a  titolo  di  fondo  sperimentale   di
riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto  spettante  per  l'anno
2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui  al  presente
comma si considerano validi i dati relativi  agli  importi  spettanti
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del
31 dicembre 2012. 
  383.  La  verifica  del  gettito  dell'imposta  municipale  propria
dell'anno  2012,  di  cui  al  comma  6-bis   dell'articolo   9   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati
relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli
comuni  e  raccolti  dall'IFEL   nell'ambito   dei   propri   compiti
istituzionali  sulla  base  di  una  metodologia  concordata  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  384. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti  in  materia
di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o  i
trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e
della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta'
comunale. 
  385. L'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non
si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL. 
  386. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo  di  cui  all'articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura dello 0,6 per
mille ed e' calcolato sulla quota di gettito dell'imposta  municipale
propria  relativa  agli  immobili  diversi  da  quelli  destinati  ad
abitazione principale e relative pertinenze, spettante al  comune  ai
sensi dei commi da 380 a 387. 
  387. All'articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole da  «svolto  mediante  l'attribuzione»  a
«legge 14 settembre 2011, n. 248,» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«svolto in regime  di  privativa  pubblica  ai  sensi  della  vigente
normativa ambientale»; 
    b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. La tariffa e'  commisurata  alle  quantita'  e  qualita'  medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in  relazione
agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158.  Fino  all'attuazione   delle
disposizioni di cui  al  comma  9-bis,  la  superficie  delle  unita'
immobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel
catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo  e'  costituita  da
quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di  produrre
rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si
considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini  della  Tassa
per lo smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  di  cui  al  decreto
legislativo 13 novembre 1993, n. 507  (TARSU),  o  della  Tariffa  di
igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5
febbraio 1997,  n.  22  (TIA  1)  o  dall'articolo  238  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attivita'  di
accertamento, il comune, per le  unita'  immobiliari  a  destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto  edilizio  urbano,  puo'
considerare come superficie assoggettabile  al  tributo  quella  pari
all'80 per cento della superficie  catastale  determinata  secondo  i
criteri stabiliti dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica  23  marzo  1998,  n.  138.  Con  provvedimento  del
direttore  dell'Agenzia  del  territorio,   sentita   la   Conferenza
Stato-citta' ed  autonomie  locali  e  l'Associazione  Nazionale  dei
Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei  dati
tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre  unita'  immobiliari
la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile»; 
    c) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente comma: 
  «9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del
territorio  per  la  revisione  del  catasto,  vengono  attivate   le
procedure per l'allineamento  tra  i  dati  catastali  relativi  alle
unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati  riguardanti  la
toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna  di  ciascun
comune, al fine di addivenire alla  determinazione  della  superficie
assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di  quella  catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 138  del  1998.  I  comuni
comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le
piu' idonee forme di comunicazione e  nel  rispetto  dell'articolo  6
della legge 27 luglio 2000, n. 212; 
    d) il comma 12 e' abrogato; 
    e) al comma 34 e' aggiunto, alla fine, il seguente  periodo:  «Al
fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica  e  la
numerazione civica  interna  ed  esterna  di  ciascun  comune,  nella
dichiarazione  delle  unita'  immobiliari  a  destinazione  ordinaria
devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il  numero
civico di ubicazione dell'immobile  e  il  numero  dell'interno,  ove
esistente»; 
    f) il comma 35 e' sostituito dal  seguente:  «35.  I  comuni,  in
deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446, possono affidare, fino al 31  dicembre  2013,  la  gestione  del
tributo o della tariffa di cui al comma 29,  ai  soggetti  che,  alla
data  del  31  dicembre  2012,  svolgono,  anche  disgiuntamente,  il
servizio di gestione dei rifiuti  e  di  accertamento  e  riscossione
della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il  versamento  del  tributo,
della tariffa di cui al comma 29 nonche' della maggiorazione  di  cui
al comma 13 e' effettuato, in  deroga  all'articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di  cui
all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
nonche', tramite apposito bollettino di  conto  corrente  postale  al
quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,  in
quanto compatibili. Con uno o piu' decreti del direttore generale del
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  e
sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono  stabilite
le modalita' di versamento,  assicurando  in  ogni  caso  la  massima
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti  interessati,
prevedendo anche forme che rendano possibile la  previa  compilazione
dei modelli di pagamento. Il tributo e la  maggiorazione,  in  deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati
esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di
cui al comma 29 nonche' della maggiorazione di cui al  comma  13  per
l'anno di riferimento e'  effettuato  in  quattro  rate  trimestrali,
scadenti nei mesi di gennaio, aprile,  luglio  e  ottobre.  I  comuni
possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per
l'anno 2013, il termine di versamento della prima  rata  e'  comunque
posticipato ad aprile, ferma restando la facolta' per  il  comune  di
posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno  2013,  fino  alla
determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23  e  29,  l'importo
delle corrispondenti rate e' determinato in  acconto,  commisurandolo
all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA
1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio
2013,  l'importo  delle  corrispondenti  rate  di  cui   al   periodo
precedente e' determinato tenendo conto delle tariffe  relative  alla
TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal  comune  nell'anno
precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio e' effettuato con
la rata successiva alla determinazione delle  tariffe  ai  sensi  dei
commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della  maggiorazione  di
cui al comma 13 e' effettuato in base alla misura  standard,  pari  a
0,30 euro per  metro  quadrato,  senza  applicazione  di  sanzioni  e
interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al  comma
29, alla  scadenza  delle  prime  tre  rate.  L'eventuale  conguaglio
riferito all'incremento della  maggiorazione  fino  a  0,40  euro  e'
effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.  E'  consentito
il pagamento in unica soluzione entro il mese di  giugno  di  ciascun
anno». 
  388. E' fissato al 30  giugno  2013  il  termine  di  scadenza  dei
termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla
presente legge. 
  389. Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per
l'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto
direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, puo' essere prorogato  fino  al  30
giugno 2013. Il termine per la conclusione  dei  lavori  di  ciascuna
commissione e' stabilito con decreto direttoriale, nel  rispetto  del
termine  di  cui  al  primo  periodo,  tenendo  conto  delle  domande
presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente  settore
concorsuale. 
  390. I termini di durata degli organi di cui all'articolo 21, comma
2, del decreto legislativo  29  giugno  1996,  n.  367  e  successive
modificazioni possono essere prorogati al 30 giugno 2013. 
  391. E' prorogato al 30 giugno 2013 il termine di cui  all'articolo
1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
  392. Il termine di cui all'articolo  29-ter  del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, e' prorogato al 30 giugno 2013. Al  Commissario
straordinario  di  cui  all'articolo  8-quinquies,   comma   6,   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 non  spettano  compensi,  emolumenti
comunque denominati e rimborso spese. 
  393. Limitatamente  alle  professioni  turistiche  il  termine  per
l'adozione di uno o piu' regolamenti di cui all'articolo 1, comma  3,
del  decreto-legge  25  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' prorogato  al  30
giugno 2013. 
  394. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, da adottare di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, puo' essere disposta l'ulteriore proroga  fino  al  31
dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a
393. 
  395. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n.  51,  le  parole  «non  oltre  il  31  dicembre  2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2013». I giudici
onorari e i vice procuratori onorari  il  cui  mandato  scade  il  31
dicembre 2012 e per i quali non e' consentita  un'ulteriore  conferma
secondo quanto  previsto  dall'articolo  42-quinquies,  primo  comma,
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato  scade  entro  il  31
dicembre 2013 e per i quali non e' consentita  un'ulteriore  conferma
secondo quanto previsto dall'articolo 7,  comma  1,  della  legge  21
novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente
prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1°
gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura  onoraria
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013. 
  396. All'articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 91 le parole «a partire  dal  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti «a partire dal 2014». 
  397.  E'  prorogata,  per   l'anno   2013,   l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
marzo 2005, n. 26. 
  398. All'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge 30  dicembre
2010, n.  240,  le  parole  «dall'indizione»  sono  sostituite  dalle
seguenti «dalla data di scadenza del  termine  per  la  presentazione
delle domande da parte dei candidati all'abilitazione». 
  399. All'articolo 3, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 settembre 2011, n.  222,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo,  le  parole:  «nel  mese  di  ottobre»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il mese di ottobre»; 
    b) al terzo periodo, le parole: «di trenta giorni, dalla data  di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale»  sono  sostituite
dalle seguenti «indicato nel decreto, e  comunque  non  oltre  il  30
novembre». 
  400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo  1,  comma  8,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92,  fermi  restando  i  vincoli  finanziari
previsti dalla  normativa  vigente,  nonche'  le  previsioni  di  cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare  i  contratti  di
lavoro subordinato a tempo determinato,  in  essere  al  30  novembre
2012, che superano  il  limite  dei  trentasei  mesi  comprensivi  di
proroghe e  rinnovi,  previsto  dall'articolo  5,  comma  4-bis,  del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,  o  il  diverso  limite
previsto dai Contratti collettivi nazionali  del  relativo  comparto,
fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con  le
organizzazioni  sindacali  rappresentative  del  settore  interessato
secondo quanto previsto dal  citato  articolo  5,  comma  4-bis,  del
decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi  gli  eventuali
accordi decentrati eventualmente gia' sottoscritti nel  rispetto  dei
limiti ordinamentali, finanziari  e  temporali  di  cui  al  presente
comma.