(parte 4)
656.  A decorrere dall'anno 2007, e' avviata una sperimentazione, con
le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano indicate
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere,
quale  base  di  riferimento  per  il patto di stabilita' interno, il
saldo  finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalita'
di   sperimentazione   sono   definiti   con   decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, di concerto con il Ministro per gli
affari   regionali   e  le  autonomie  locali,  sentita  la  predetta
Conferenza.
Utilizzo dell'attuale criterio del contenimento delle spese.
657.  In  attesa  dei risultati della sperimentazione di cui al comma
656,  per  il  triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di
ciascuna  regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma
658,  non  puo'  essere superiore, per l'anno 2007, al corrispondente
complesso di spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8 per cento
e,  per  gli anni 2008 e 2009, non puo' essere superiore al complesso
delle  corrispondenti  spese  finali  dell'anno precedente, calcolato
assumendo   il  pieno  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,
aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.
Definizione spese finali
658. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma delle
spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a)  spese  per  la sanita', cui si applica la specifica disciplina di
settore;
b) spese per la concessione di crediti.
Determinazione spese finali
659.  Le  spese  finali sono determinate sia in termini di competenza
sia in termini di cassa.
Modalita'  e  termini per le regioni a statuto speciale e le province
autonome  per il raggiungimento dell'intesa ai fini del conseguimento
degli obiettivi posti dal Patto di stabilita' interno
660.  Per  gli  esercizi  2007,  2008  e  2009,  le regioni a statuto
speciale  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano concordano,
entro  il  31  marzo di ciascun anno, con il Ministro dell'economia e
delle  finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto
capitale,  nonche'  dei  relativi  pagamenti,  in  coerenza  con  gli
obiettivi  di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine,
entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  il  presidente  dell'ente
trasmette  la  proposta  di accordo al Ministro dell'economia e delle
finanze.  In  caso  di  mancato  accordo si applicano le disposizioni
stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei
rispettivi territori provvedono alle finalita' di cui ai commi da 676
a  695 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro
il  31  marzo  di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei
rispettivi  territori,  le  disposizioni  previste per gli altri enti
locali dai commi da 676 a 695.
Previsione  ulteriori  risparmi  per il bilancio dello Stato mediante
trasferimento  alle  regioni  a  statuto  speciale  e  alle  province
autonome  di  funzioni di competenza delle regioni stesse attualmente
esercitate dallo Stato
661. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre
che  nei modi stabiliti dal comma 660, anche con misure finalizzate a
produrre  un  risparmio  per  il  bilancio  dello  Stato,  in  misura
proporzionale  all'incidenza  della  finanza  di  ciascuna  regione a
statuto  speciale  o  provincia  autonoma  sulla  finanza regionale e
locale  complessiva,  anche  mediante  l'assunzione dell'esercizio di
funzioni  statali,  attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e
con  le  modalita'  stabilite  dai  rispettivi statuti, di specifiche
norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le
modalita'  e  l'entita'  dei  risparmi per il bilancio dello Stato da
ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite.
Coordinamento
662.  Sulla  base  degli  esiti della sperimentazione di cui al comma
656, le norme di attuazione devono altresi' prevedere le disposizioni
per  assicurare  in  via permanente il coordinamento tra le misure di
finanza   pubblica   previste  dalle  leggi  costituenti  la  manovra
finanziaria  dello  Stato  e  l'ordinamento  della  finanza regionale
previsto  da  ciascuno  statuto  speciale  e  dalle relative norme di
attuazione,  nonche'  le  modalita'  per  il  versamento dell'imposta
regionale  sulle attivita' produttive e dell'addizionale dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche.
Facolta'  di estendere le regole del patto di stabilita' interno agli
enti e organismi strumentali.
663.  Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita'
interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche'
per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.
Limite massimo di ricorso a mutui da parte delle strutture sanitarie
664.  Ai  fini  del  rispetto  del  principio del coordinamento della
finanza  pubblica,  le  regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano  autorizzano  le proprie strutture sanitarie alla contrazione
di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto
stabilito  dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre
2003,  n.  350, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate,
per  capitale  ed  interessi,  non  superiore  al  15 per cento delle
entrate  proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province
autonome  sono  tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; e' fatta
comunque   salva   la  facolta'  di  prevedere  un  limite  inferiore
all'indebitamento.
Esiti  sperimentazione  e  ridefinizione  delle  regole  del patto di
stabilita'
665.  Sulla  base  degli  esiti della sperimentazione di cui al comma
656,  si  procede,  anche  nei confronti di una sola o piu' regioni o
province  autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto
di stabilita' interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le
nuove  regole  devono  comunque  tenere conto del saldo in termini di
competenza  e  di  cassa.  Il  saldo di competenza e' calcolato quale
somma   algebrica  degli  importi  risultanti  dalla  differenza  tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra
incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.
Monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  al  patto  di  stabilita'
interno
666.  Per  il  monitoraggio  degli  adempimenti  relativi al patto di
stabilita'  interno, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano  trasmettono  trimestralmente  al  Ministero  dell'economia e
delle  finanze  - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
entro   trenta   giorni   dalla  fine  del  periodo  di  riferimento,
utilizzando  il  sistema  web  appositamente previsto per il patto di
stabilita'  interno  nel  sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le
informazioni  riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di
cassa,  attraverso  un  prospetto  e  con  le  modalita' definiti con
decreto  del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
Invio certificazione ai fini della verifica del rispetto del "patto"
667. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita'  interno,  ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta
ad  inviare,  entro  il  termine  perentorio  del  31 marzo dell'anno
successivo  a  quello  di  riferimento,  al Ministero dell'economia e
delle  finanze  - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
una  certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente
e  dal  responsabile  del servizio finanziario secondo un prospetto e
con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 666.
Verifica rispetto degli obiettivi
668. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita'  interno,  ciascuna regione a statuto speciale e provincia
autonoma  e'  tenuta  ad  osservare  quanto  previsto  dalle norme di
attuazione  statutaria  emanate  in  relazione a quanto stabilito nel
comma  662.  Fino  alla emanazione delle predette norme di attuazione
statutaria  si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso
ai sensi del comma 660.
Diffida  in  caso  di mancato raggiungimento da parte delle regioni e
delle province autonome dell'obiettivo annuale posto dal patto.
669.  In  caso  di  mancato  rispetto del patto di stabilita' interno
relativo  agli  anni  2007-2009, accertato con le procedure di cui ai
commi  667  e 668, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo  8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida
la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti
entro  il  31  maggio  dell'anno  successivo a quello di riferimento.
Detti   provvedimenti   devono   essere   comunicati   al   Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato,  entro  la  medesima  data,  con le modalita'
definite dal decreto di cui al comma 666. Qualora l'ente non adempia,
il  presidente  della  regione,  in  qualita' di commissario ad acta,
adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere
comunicati,  entro  la  medesima  data, con le stesse modalita'. Allo
scopo  di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il
corretto   adempimento   degli   obblighi   tributari,  il  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di
cui  al  comma  666 degli elenchi contenenti le regioni e le province
autonome  che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno, di
quelle  che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le
quali   i   commissari  ad  acta  non  hanno  inviato  la  prescritta
comunicazione.
Nomina commissario ad acta
Pubblicita' elenchi contenenti le regioni inadempienti
Aumento  diretto  delle  aliquote  imposte  regionali  per le regioni
inadempienti
670.  Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma
669,  nella  regione  o  nella  provincia  autonoma  interessata, con
riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente:
a)  l'imposta  regionale  sulla  benzina  per  autotrazione,  di  cui
all'articolo  17  del  decreto  legislativo 21 dicembre 1990, n. 398,
nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;
b)  la  tassa  automobilistica,  di  cui  al  titolo III, capo I, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, con l'aumento di 5
punti percentuali delle tariffe vigenti.
Modalita' per le regioni in cui si applica gia' l'aliquota massima
671.  Nelle  regioni  e  nelle  province  autonome  in  cui l'imposta
regionale  sulla  benzina  e'  gia'  in  vigore  nella misura massima
prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0,0129.
Termine  oltre  il  quale  e' fatto divieto al commissario ad acta di
adottare misure di aumento delle aliquote dei tributi regionali
672. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario
ad  acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 670 e
671.
Abrogazione determinazione dell'aliquota provvisoria
673.  L'ultimo  periodo  del  comma  1 dell'articolo 34-quinquies del
decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' soppresso.
Abrogazione determinazione dell'aliquota provvisoria
674.  Il  primo  periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' soppresso.
Rideterminazione aliquote e compartecipazioni
675.  All'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis.   Le  aliquote  e  le  compartecipazioni  definitive  di  cui
all'articolo  5,  comma  3,  sono  rideterminate,  a decorrere dal 1o
gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di
attuazione   dell'articolo   119   della  Costituzione,  al  fine  di
assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite
alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1".
Patto di stabilita' interno per gli enti locali
676.  Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le
province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a 5.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il  triennio  2007-2009  con il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi  da  677  a  695,  che  costituiscono principi fondamentali del
coordinamento  della  finanza  pubblica  ai sensi degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Obiettivo di riduzione del saldo finanziario tendenziale
677.  La  manovra  finanziaria e' fissata in termini di riduzione del
saldo  tendenziale  di  comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.
Procedura   per   la   determinazione   dell'obiettivo  specifico  di
miglioramento del saldo
678.  Per  la  determinazione  del  proprio  obiettivo  specifico  di
miglioramento  del saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire
la seguente procedura:
a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di
cassa,  come  definiti  al  comma  680  e risultanti dai propri conti
consuntivi,  ed  applicare  ad  essa,  solo  se  negativa, i seguenti
coefficienti:
1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per
l'anno 2009;
2)  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000 abitanti: 0,330 per
l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009;
b)  calcolare  la  media  triennale della spesa corrente sostenuta in
termini  di  cassa  in  ciascuno  degli  anni 2003, 2004 e 2005, come
risultante  dai  propri  conti  consuntivi,  ed  applicare  ad essa i
seguenti coefficienti:
1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per
l'anno 2009;
2)  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000 abitanti: 0,029 per
l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009;
c)  determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli
importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b).
Gli  enti  che presentano una media triennale positiva per il periodo
2003-2005  dei saldi di cassa determinano l'importo del concorso alla
manovra  applicando  solo  i  coefficienti relativi alla spesa di cui
alla lettera b).
Obiettivo di miglioramento della spesa
679.  Nel  caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al
comma  678,  lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005
delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per
i  comuni  di  cui al comma 676, superiore all'8 per cento, il comune
deve  considerare  come  obiettivo  del  patto  di stabilita' interno
l'importo   corrispondente  all'8  per  cento  della  suddetta  media
triennale.
Definizione saldo finanziario
680.  Il  saldo  finanziario  e'  calcolato in termini di cassa quale
differenza  tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese
finali,  correnti  e  in  conto  capitale,  quali risultano dai conti
consuntivi.  Nel  saldo  finanziario  non sono considerate le entrate
derivanti  dalla  riscossione  di  crediti e le spese derivanti dalla
concessione di crediti.
Livello del saldo finanziario degli enti locali
681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno,
per  ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire
un  saldo finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di
cassa,  pari  a  quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della
misura  annualmente  determinata  ai sensi del comma 678, lettera c),
ovvero  del  comma 679. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione
dei  commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi
del patto di stabilita' interno.
Conteggio trasferimenti statali
682.  Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilita'
interno  i  trasferimenti  statali  sono  conteggiati,  in termini di
competenza  e  di  cassa,  nella  misura  a  tale  titolo  comunicata
dall'amministrazione statale interessata.
Computo  del  saldo  finanziario  rilevante  ai fini del rispetto del
"Patto"
683.  Ai  fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli
anni  2007,  2008  e  2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono
calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,
quale  differenza  tra  le  entrate finali e le spese finali al netto
delle  entrate  derivanti  dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti  dalla  concessione  di  crediti. Nel saldo finanziario non
sono  considerate  le entrate in conto capitale riscosse nel triennio
2003-2005,  derivanti  dalla dismissione del patrimonio immobiliare e
mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata
di  prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale
e  di  parte  corrente,  autorizzate  dal  Ministero,  necessarie per
l'attivazione  di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle
relative al trasloco.
Obbligatorieta'  del  rispetto  del  patto  di stabilita' interno per
l'approvazione del bilancio di previsione
684.  Il  bilancio  di  previsione  degli  enti  locali  ai  quali si
applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere
approvato,  a  decorrere  dall'anno 2007, iscrivendo le previsioni di
entrata  e  di  uscita  in  termini  di  competenza in misura tale da
consentire  il  raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto
di  stabilita'  interno determinato per ciascun anno. Gli enti locali
che  hanno  approvato  il  bilancio di previsione in data anteriore a
quella  dell'entrata  in  vigore  della  presente legge provvedono ad
apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Monitoraggio adempimenti patto di stabilita'
685.  Per  il  monitoraggio  degli  adempimenti  relativi al patto di
stabilita'  interno, le province e i comuni con popolazione superiore
a   5.000   abitanti   trasmettono   trimestralmente   al   Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto        di        stabilita'        interno       nel       sito
"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it",  le  informazioni riguardanti sia
la  gestione  di competenza, secondo la definizione indicata al comma
683,  sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita'
definiti  con  decreto  del predetto Ministero, sentita la Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito
il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente
ai sensi dei commi 678 e 679.
Verifica del rispetto obiettivi del patto di stabilita'
686. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 676 e' tenuto
a  inviare,  entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo dell'anno
successivo  a  quello  di  riferimento,  al Ministero dell'economia e
delle  finanze  -  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
una  certificazione,  sottoscritta  dal  rappresentante  legale e dal
responsabile  del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le
modalita' definiti dal decreto di cui al comma 685.
Regole  Patto  di  stabilita'  interno  per  gli enti locali di nuova
istituzione
687.  Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa riferimento
alla  media  degli  anni,  compresi nello stesso periodo, per i quali
sono  disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di
un  solo anno, quest'ultimo costituisce la base annuale di calcolo su
cui  applicare  le  regole  del patto di stabilita' interno. Gli enti
istituiti  nel  2006  sono  soggetti  alle  nuove regole del patto di
stabilita' interno dall'anno 2009 assumendo, quale base di calcolo su
cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007.
Esclusione dal patto di stabilita' per gli enti locali commissariati
688.  Gli  enti  locali  commissariati ai sensi dell'articolo 143 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole
del  patto  di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della
rielezione degli organi istituzionali.
Ulteriori esclusioni
689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli
obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno, gli enti locali per i
quali  negli  anni  2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo
consiliare  e'  stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143
del  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Trasmissione informazioni a UPI e ANCI
690.  Le  informazioni  previste  dai  commi  685  e 686 sono messe a
disposizione   dell'UPI   e   dell'ANCI   da   parte   del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  secondo  modalita'  e con contenuti
individuati tramite apposite convenzioni.
Mancato    rispetto    del   patto   di   stabilita'.   Provvedimenti
consequenziali
691.  In  caso  di  mancato rispetto del patto di stabilita' interno,
accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo,
il  Presidente  del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8,
comma  1,  della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali
ad  adottare  i  necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno
successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere
comunicati  al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le
modalita'  definite  dal  decreto  di  cui  al  comma  685. Qualora i
suddetti  enti  non  adempiano,  il  sindaco  o  il  presidente della
provincia,  in  qualita'  di commissari ad acta, adottano entro il 30
giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro
la  medesima  data,  con  le modalita' indicate dal decreto di cui al
comma  685.  Allo  scopo di assicurare al contribuente l'informazione
necessaria  per  il corretto adempimento degli obblighi tributari, il
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  cura  la  pubblicazione  sul sito
informatico  di  cui  al  comma 685 degli elenchi contenenti gli enti
locali  che  non  hanno rispettato il patto di stabilita' interno, di
quelli  che  hanno adottato opportuni provvedimenti nonche' di quelli
per  i  quali  i  commissari  ad acta non hanno inviato la prescritta
comunicazione.
Aumento diretto delle aliquote
692.  Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma
691:
a)  nei  comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in
corso,  i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale
all'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche calcolano l'imposta
maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;
b)  nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta
in  corso,  l'imposta  provinciale  di  trascrizione, per i pagamenti
effettuati  a  decorrere  dal  1o  luglio, e' calcolata applicando un
aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse.
Divieto aumento delle aliquote dei tributi regionali
693. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario
ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 692.
Abrogazione limiti acquisto beni immobili
694.  I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati.
Esclusione  del  limite  incremento della spesa per enti gestori aree
protette
695.  All'articolo  1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: "per il Consiglio superiore della magistratura," sono
inserite  le  seguenti:  "per  gli  enti  gestori delle aree naturali
protette,".
Trasferimenti   erariali   e   compartecipazione  locale  al  gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
696.  I  trasferimenti  erariali  per  l'anno  2007 in favore di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo  1,  commi  153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
Compartecipazione provinciale al gettito IRPEF
697.  Le  disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al
gettito  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
all'articolo  31,  comma  8,  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289,
confermate,  da  ultimo, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 152,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l'anno 2007.
Limiti all'indebitamento degli enti locali
698.   All'articolo  204,  comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  e  successive modificazioni, le parole: "non
supera  il  12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non supera
il  15  per cento". All'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  alla lettera b), le parole: "non superiore al 16 per
cento"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "non  superiore al 15 per
cento" e la lettera c) e' abrogata.
Abrogazione  norme  sull'estinzione  anticipata  dei debiti contratti
dagli enti locali
699.  Al  comma  3  dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  il  secondo  periodo e' soppresso con decorrenza dal 1o gennaio
2007.
Gestione del demanio idrico dei comuni montani
700.  Sono  abrogati  i  commi  38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Disapplicazione  di  alcuni  adempimenti  relativi  al monitoraggio e
sanzioni  per il mancato rispetto del Patto di stabilita' interno per
il 2006
701.  Il  primo  periodo del comma 150 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre  2005,  n.  266,  e' sostituito dal seguente: "Continuano ad
applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
Ripartizione incremento di gettito compartecipato
702.  In  ragione  del contributo apportato nel 2006 al conseguimento
degli  obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell'incremento
del  gettito compartecipato di cui al comma 191, sara' effettuata nel
2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006
il patto di stabilita' interno.
Disposizioni in favore dei piccoli comuni e delle comunita' montane
703.  Per  ciascuno  degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo
ordinario  di  cui  all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  sono  disposti i seguenti
interventi  di  cui  37,5  milioni di euro destinati a compensare gli
effetti  sul  fabbisogno  e  sull'indebitamento netto derivanti dalle
disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:
a)  fino  ad  un  importo  complessivo  di  55  milioni  di  euro, il
contributo   ordinario,   al   lordo   della   detrazione   derivante
dall'attribuzione  di  una  quota  di  compartecipazione  al  gettito
dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, e' incrementato in
misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti,   nei  quali  il  rapporto  tra  la  popolazione  residente
ultrasessantacinquenne  e  la  popolazione  residente  complessiva e'
superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili.
Almeno  il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad
interventi di natura sociale e socio-assistenziale;
b)  fino  ad  un  importo  complessivo  di  71  milioni  di  euro, il
contributo   ordinario,   al   lordo   della   detrazione   derivante
dall'attribuzione  di  una  quota  di  compartecipazione  al  gettito
dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, e' incrementato in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti,  nei quali il rapporto tra la popolazione residente di eta'
inferiore  a  cinque  anni  e la popolazione residente complessiva e'
superiore  al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili.
Almeno  il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad
interventi di natura sociale;
c)  ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e' concesso
un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni
di  euro, per le medesime finalita' dei contributi a valere sul fondo
nazionale ordinario per gli investimenti;
d)  alle comunita' montane e' attribuito un contributo complessivo di
20  milioni  di  euro,  da  ripartire in proporzione alla popolazione
residente nelle zone montane.
Disposizioni  in  favore  degli  enti locali i cui organi siano stati
sciolti
704.  A  decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni
straordinarie  di  cui  all'articolo  144  del  testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello
Stato,  che  provvede  al  rimborso a favore degli enti locali previa
presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli
importi rimborsati a spese di investimento.
Deroghe
705.  In  deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i
cui  organi  consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il  Ministero  dell'interno  provvede, su richiesta della commissione
straordinaria,  ad  erogare  in  un'unica  soluzione  i trasferimenti
erariali  e  la  quota  di  compartecipazione  al  gettito dell'IRPEF
spettanti per l'intero esercizio.
Autorizzazione di spesa
706.  Per  la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267, e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Contributo  in favore degli enti commissariati per la realizzazione o
manutenzione di opere pubbliche
707. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che si
trovano,  alla  data del 1o gennaio di ciascun anno, nella condizione
di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo
18  agosto 2000, n. 267, e' corrisposto dal Ministero dell'interno un
contributo  destinato  alla  realizzazione  o  manutenzione  di opere
pubbliche  nella  misura  massima  annuale  di  30  milioni  di euro,
ripartiti  in  base  alla popolazione residente come risultante al 31
dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti
con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti
di 5.000 abitanti.
Copertura finanziaria
708. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 704 a 707 si
provvede  a  valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Ripartizione Fondo comuni confinanti con le province
709. All'articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "La ripartizione e'
effettuata  per  il 90 per cento in base alla popolazione e per il 10
per  cento  in  base  al  territorio, assicurando il 40 per cento del
fondo  complessivo  ai soli comuni confinanti con il territorio delle
province autonome di Trento e di Bolzano".
di Trento e di Bolzano
Scioglimento  dei  consigli comunali nei casi di mancata approvazione
del bilancio di previsione nei termini stabiliti
710.  Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali  e  della  verifica  della  salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio  sono  confermate,  per  l'anno 2007, le disposizioni di cui
all'articolo  1,  comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
Fondo per il contenimento delle tariffe
711. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
dopo  le parole: "servizi non commerciali" sono inserite le seguenti:
", per i quali e' previsto il pagamento di una tariffa da parte degli
utenti,".
Contributo statale ai comuni per minor gettito ICI
712. A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui all'articolo
2,  comma  4,  del  regolamento  recante determinazione delle rendite
catastali  e  conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, di cui al
decreto  del Ministro dell'interno 1o luglio 2002, n. 197, attestante
il  minor  gettito  dell'imposta comunale sugli immobili derivante da
fabbricati  del  gruppo catastale D, deve essere inviata al Ministero
dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30
giugno  dell'anno  successivo  a  quello  in  cui si e' verificata la
minore entrata.
Utilizzo  quota  dei  proventi  di  concessione  e  sanzioni edilizie
ascritte alle entrate dei comuni
713.  Per  l'anno 2007, i proventi delle concessioni edilizie e delle
sanzioni  previste  dal  testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  edilizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per
una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese
correnti  e  per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento
esclusivamente  per  spese  di  manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale.
Parametri per individuazione enti locali strutturalmente deficitari
714.  All'articolo  242,  comma  2, del testo unico di cui al decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267, concernente l'individuazione
degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Fino alla fissazione di
nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio
precedente".
Risoluzione  di diritto degli incarichi dirigenziali, di revisore dei
conti e dei rapporti di consulenza
715.  Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai
sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo
18  agosto  2000,  n.  267, gli incarichi di cui all'articolo 110 del
medesimo  testo  unico  nonche'  l'incarico di revisore dei conti e i
rapporti  di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa
sono  risolti di diritto se non rinnovati entro quarantacinque giorni
dall'insediamento  della  commissione  straordinaria  per la gestione
dell'ente.
Riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
716.  Ai  fini dell'invarianza delle disposizioni recate dai commi da
703  a  707 sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni,  il  fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di  cui
all'articolo  61  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni,  e' ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, di
130  milioni  di  euro  per  l'anno  2008 e di 65 milioni di euro per
l'anno 2009.
Provvidenze   in   favore   delle   imprese   editrici   e  emittenti
radiotelevisive per minoranze linguistiche
717.  Il  comma  2-ter  dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di
quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al
50  per  cento  dei  costi  complessivi,  compresi  gli ammortamenti,
risultanti  dal  bilancio  dell'impresa  stessa,  sono  concessi alle
imprese   editrici   e   alle   emittenti  radiotelevisive,  comunque
costituite,  che  editino giornali quotidiani o trasmettano programmi
in  lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome
Valle   d'Aosta,  Friuli-Venezia  Giulia  e  Trentino-Alto  Adige,  a
condizione  che  le  imprese  beneficiarie non editino altri giornali
quotidiani  o  che  non  possiedano altre emittenti radiotelevisive e
possiedano  i  requisiti  di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g)
del  comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di
cui  al  periodo  precedente  i  contributi  sono concessi nel limite
complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e  2009. A decorrere dal 1o gennaio 2002 i contributi di cui ai commi
8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal  bilancio
dell'impresa  stessa,  sono  concessi ai giornali quotidiani italiani
editi  e  diffusi  all'estero  a  condizione  che le imprese editrici
beneficiarie  possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e
g)  del  comma  2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare
alla  domanda  i bilanci corredati da una relazione di certificazione
da  parte  di  societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in
cui ha sede l'impresa".
Esclusione corresponsione di emolumenti a favore di amministratore di
un ente locale componente di organi di amministrazione di societa' di
capitali partecipate dallo stesso ente
718.  Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000, n. 267, e
successive  modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore
di  un  ente  locale,  della  carica  di  componente  degli organi di
amministrazione di societa' di capitali partecipate dallo stesso ente
non da' titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della
societa'.
Corresponsione indennita' di fine mandato
719.  L'indennita'  di  fine  mandato  prevista  dall'articolo 10 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro dell'interno 4 aprile
2000,  n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto
una durata superiore a trenta mesi.
Societa' partecipate da amministrazioni pubbliche regionali o locali
720.  All'articolo  13  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  "dodici  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
b) al comma 3, secondo periodo, le parole: "da collocare sul mercato,
secondo  le  procedure  del  decreto-legge  31  maggio  1994, n. 332,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
entro ulteriori diciotto mesi" sono soppresse;
c)  al  comma  4,  secondo  periodo,  la  parola:  "perfezionate"  e'
sostituita dalla seguente: "bandite".
Principi  di  coordinamento  per il contenimento della spesa pubblica
delle regioni
721. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro
sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge,
adottano  disposizioni,  normative  o  amministrative, finalizzate ad
assicurare  la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli
apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione
dell'ammontare  dei  compensi e delle indennita' dei componenti degli
organi   rappresentativi   e   del  numero  di  questi  ultimi,  alla
soppressione   degli   enti  inutili,  alla  fusione  delle  societa'
partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative.
Principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica
722.  La  disposizione  di  cui  al  comma  721 costituisce principio
fondamentale  di  coordinamento  della  finanza pubblica, ai fini del
rispetto  dei  parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita
dell'Unione europea.
Obiettivi di risparmio
723.  I  risparmi  di  spesa  derivanti dall'attuazione del comma 721
devono  garantire  un  miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci
regionali   pari   al  10  per  cento  rispetto  ai  saldi  dell'anno
precedente.
Unita' per il monitoraggio dell'azione di governo degli enti locali e
la verifica delle loro dimensioni organizzative ottimali
724.  Al  fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo
della qualita' dell'azione di governo degli enti locali, e' istituita
un'Unita'  per  il  monitoraggio  con  il  compito  di  accertare  la
ricorrenza   dei  presupposti  per  il  riconoscimento  delle  misure
premiali  previste  dalla  normativa  vigente  e  di  provvedere alla
verifica  delle  dimensioni  organizzative ottimali degli enti locali
anche  mediante  la  valutazione delle loro attivita', la misurazione
dei  livelli  delle  prestazioni  e  dei  servizi resi ai cittadini e
l'apprezzamento  dei risultati conseguiti, tenendo altresi' conto dei
dati  relativi al patto di stabilita' interno. Con successivo decreto
del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per  gli  affari  regionali e le autonomie locali, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze
e  sentita  la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, sono emanate le disposizioni
relative alla composizione dell'Unita', alla sua organizzazione ed al
suo  funzionamento.  Al  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie   locali   sono   attribuite   le   funzioni  di  vigilanza
sull'Unita'.  Per il funzionamento dell'Unita' e' istituito un fondo,
nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri,
con  una  dotazione  finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere
dal  2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria
generale dello Stato e della Corte dei conti.
Determinazione dei compensi nelle societa' a totale partecipazione di
comuni o province
725.  Nelle societa' a totale partecipazione di comuni o province, il
compenso  lordo  annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e
ai  componenti  del  consiglio  di  amministrazione,  non puo' essere
superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70
per  cento  delle indennita' spettanti, rispettivamente, al sindaco e
al  presidente  della  provincia  ai sensi dell'articolo 82 del testo
unico  di  cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta
ferma  la  possibilita' di prevedere indennita' di risultato solo nel
caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.
Determinazione dei compensi nelle societa' interamente partecipate da
piu' enti locali
726.   Nelle   societa'  a  totale  partecipazione  pubblica  di  una
pluralita'  di  enti  locali,  il compenso di cui al comma 725, nella
misura  ivi  prevista,  va  calcolato in percentuale della indennita'
spettante  al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota
di  partecipazione  e,  in  caso  di  parita'  di  quote, a quella di
maggiore  importo  tra  le indennita' spettanti ai rappresentanti dei
soci pubblici.
Rimborso spese di viaggio e indennita' di missione
727.  Al  presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione
sono  dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di
cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000, n. 267, e successive
modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.
Determinazione  dei compensi nelle societa' a partecipazione mista di
enti locali e di altri soggetti pubblici o privati
728.  Nelle  societa'  a  partecipazione mista di enti locali e altri
soggetti  pubblici  o  privati,  i compensi di cui ai commi 725 e 726
possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti
diversi  dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni
cinque  punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli
enti locali nelle societa' in cui la partecipazione degli enti locali
e'  pari  o  superiore  al  50 per cento del capitale, e di due punti
percentuali  ogni  cinque  punti  percentuali  di  partecipazione  di
soggetti   diversi  dagli  enti  locali  nelle  societa'  in  cui  la
partecipazione  degli  enti  locali  e' inferiore al 50 per cento del
capitale.
Limite  del  numero  dei  componenti del consiglio di amministrazione
delle societa' totalmente partecipate da enti locali
729.   Il   numero   complessivo   di  componenti  del  consiglio  di
amministrazione  delle  societa'  partecipate totalmente anche in via
indiretta  da  enti locali, non puo' essere superiore a tre, ovvero a
cinque  per  le  societa'  con  capitale, interamente versato, pari o
superiore   all'importo   che   sara'  determinato  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
gli  affari  regionali  e  le  autonomie  locali,  di concerto con il
Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro
sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle
societa'  miste  il  numero  massimo  di  componenti del consiglio di
amministrazione  designati  dai soci pubblici locali comprendendo nel
numero  anche  quelli  eventualmente designati dalle regioni non puo'
essere  superiore  a  cinque. Le societa' adeguano i propri statuti e
gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Principio di coordinamento per la legislazione regionale
730.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
adeguano  ai  principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei
compensi  degli  amministratori delle societa' da esse partecipate, e
del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di
dette  societa'.  L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce
principio di coordinamento della finanza pubblica.
Modalita' di corresponsione dell'indennita' di funzione e del gettone
di presenza agli amministratori locali
731.  Nell'articolo  82 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  comma  1,  dopo  le  parole: "consigli circoscrizionali" sono
inserite le seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia";
b)  al  comma  2, dopo la parola: "circoscrizionali" sono inserite le
seguenti: ", limitatamente ai comuni capoluogo di provincia,".
Organo di revisione economico-finanziaria
732.  Nel comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al decreto
legislativo  18 agosto 2000, n. 267, il numero: "5.000" e' sostituito
dal seguente: "15.000".
Esclusioni per le societa' quotate in borsa
733.  Le  disposizioni  di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano
alle societa' quotate in borsa.
Amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica
734.  Non  puo'  essere nominato amministratore di ente, istituzione,
azienda pubblica, societa' a totale o parziale capitale pubblico chi,
avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia
chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
Obbligo   di   pubblicita'   degli   incarichi   e  dei  compensi  di
amministratori
735.  Gli  incarichi di amministratore delle societa' di cui ai commi
da  725  a  734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono
pubblicati  nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura
del  responsabile  individuato  da  ciascun  ente.  La pubblicita' e'
soggetta  ad  aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di
pubblicazione  e'  punita  con  la sanzione amministrativa pecuniaria
fino a 10.000 euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha
sede  la  societa'. La stessa sanzione si applica agli amministratori
societari  che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed
il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per
le  indennita'  di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni
dal percepimento.
Principi  di coordinamento per la legislazione regionale. Utilizzo di
strumenti  finanziari  derivati  per  le  operazioni  di gestione del
debito da parte di regioni ed enti locali
736.  Le norme del presente comma costituiscono principi fondamentali
per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117,
terzo  comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Le operazioni
di  gestione  del  debito  tramite utilizzo di strumenti derivati, da
parte  delle  regioni  e  degli  enti di cui al testo unico di cui al
decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere improntate
alla   riduzione  del  costo  finale  del  debito  e  alla  riduzione
dell'esposizione  ai  rischi  di mercato. Gli enti possono concludere
tali  operazioni  solo in corrispondenza di passivita' effettivamente
dovute,  avendo  riguardo  al  contenimento  dei  rischi  di  credito
assunti.
Obbligo  di  comunicazioni dei contratti di ammortamento del debito e
operazioni in strumenti derivati
737.  All'articolo  41  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il
comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis.  A  partire  dal 1o gennaio 2007, nel quadro di coordinamento
della  finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i
contratti  con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui
al  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le
operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e
le  operazioni  in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura
degli  enti  contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  del  tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima
della  sottoscrizione dei contratti medesimi, e' elemento costitutivo
dell'efficacia  degli  stessi.  Restano  valide  le  disposizioni del
decreto  di  cui  al  comma  1  del  presente articolo, in materia di
monitoraggio.
2-ter.  Delle  operazioni di cui al comma precedente che risultino in
violazione  alla  vigente  normativa,  viene  data comunicazione alla
Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza".
Elenchi di dati delle operazioni finanziarie e di indebitamento
738.  Gli  enti  tenuti  alle comunicazioni previste dall'articolo 41
della  legge  n.  448  del  2001  conservano, per almeno cinque anni,
appositi  elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni
finanziarie  e  di  indebitamento effettuate ai sensi della normativa
sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul
corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.
Inclusione  tra  le  operazioni  di indebitamento delle operazioni di
cessione o cartolarizzazione dei crediti
739.  Dal  1o gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al
comma  17  dell'articolo  3  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si
aggiungono  le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti
vantati  dai  fornitori  di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente
assume,  ancorche' indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante
la  ristrutturazione  dei  piani  di  ammortamento.  Sono  escluse le
operazioni  di  tale  natura  per  le  quali la delibera della Giunta
regionale  sia  stata  adottata  prima  del 4 settembre 2006, purche'
completate entro e non oltre il 31 marzo 2007.
Categoria    delle    operazioni   di   cartolarizzazione   ai   fini
dell'indebitamento
740.  Al  comma  17,  primo  periodo,  dell'articolo 3 della legge 24
dicembre  2003,  n.  350,  sono soppresse le parole: "non collegati a
un'attivita' patrimoniale preesistente".
Ambito  attivita'  che  non  competono  all'organo  straordinario  di
liquidazione
741.  All'articolo  255  del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10.   Non   compete   all'organo   straordinario   di   liquidazione
l'amministrazione  dei  residui  attivi e passivi relativi ai fondi a
gestione  vincolata, ai mutui passivi gia' attivati per investimenti,
ivi   compreso   il   pagamento   delle   relative   spese,   nonche'
l'amministrazione   dei   debiti   assistiti   dalla  garanzia  della
delegazione di pagamento di cui all'articolo 206".
Adeguamento   stanziamenti   a   favore  della  Gestione  INPS  degli
interventi assistenziali e di sostegno
742.  L'adeguamento  dei  trasferimenti  dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente  dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo  1989,  n.  88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma  34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449, come da ultimo
modificato dal comma 746, e' stabilito per l'anno 2007:
a)  in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti,  delle  gestioni  dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale   minatori,   nonche'   in  favore  dell'Ente  nazionale  di
previdenza   e  di  assistenza  per  i  lavoratori  dello  spettacolo
(ENPALS);
b)  in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a),
della  gestione  esercenti  attivita'  commerciali  e  della gestione
artigiani.
Incremento dei trasferimenti all'INPS
743.  Conseguentemente  a  quanto previsto dal comma 742, gli importi
complessivamente  dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2007
in  16.650,39  milioni  di  euro per le gestioni di cui al comma 742,
lettera  a),  e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 742, lettera b).
Modalita' della ripartizione tra le gestioni
744. Gli importi complessivi di cui ai commi 742 e 743 sono ripartiti
tra  le  gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo
14  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al
netto,  per  quanto  attiene  al  trasferimento  di cui al comma 742,
lettera  a),  della  somma  di 945,10 milioni di euro attribuita alla
gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento
dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai
trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989,
nonche'  al  netto  delle  somme  di  2,50 milioni di euro e di 57,94
milioni  di  euro  di  pertinenza,  rispettivamente,  della  gestione
speciale minatori e dell'ENPALS.
Criteri di ripartizione dell'importo globale della gestione
745.  All'articolo  3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole da: "secondo i seguenti criteri" fino alla fine del comma sono
sostituite  dalle  seguenti:  "secondo  il  criterio del rapporto tra
contribuzione   e   prestazioni   con   l'applicazione   di  aliquote
contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle
aliquote vigenti nei regimi interessati".
Esclusione dal procedimento di riparto
746. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e  successive  modificazioni,  il  quinto  periodo  e' sostituito dal
seguente:  "Sono  altresi' escluse dal predetto procedimento le quote
assegnate  alle  gestioni  di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della
legge  9  marzo  1989,  n. 88, per un importo pari al 50 per cento di
quello  definito  con  legge  23  dicembre 1996, n. 663, e successive
modificazioni,  rivalutato,  a  decorrere  dall'anno  1997, in misura
proporzionale  al  complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti
annualmente  con  legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma
5,  della  legge  9  marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
annualmente adeguato secondo i medesimi criteri".
Anticipazioni di Tesoreria ricevute da Poste Italiane spa
747.  Al  fine  di  pervenire  alla  sistemazione del debito di Poste
italiane  Spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per
pagamenti  di  pensioni  effettuati fino alla fine dell'anno 2000, le
anticipazioni  di  tesoreria ricevute da Poste italiane Spa, ai sensi
dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento
delle  pensioni  a  carico  dell'INPS  fino  alla  predetta  data  si
intendono  concesse  direttamente  all'INPS e, conseguentemente, sono
apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del
patrimonio dello Stato.
Trasferimenti all'Inps
748.  Ai  fini  della  copertura  dei  maggiori  oneri a carico della
gestione  per  l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli
invalidi  civili,  ciechi e sordi di cui all'articolo 130 del decreto
legislativo  31  marzo  1998, n. 112, valutati in 534 milioni di euro
per l'esercizio 2005 e in 400 milioni di euro per l'anno 2006:
a)  per  l'anno  2005,  sono utilizzate le somme che risultano, sulla
base  del  bilancio  consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite
alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e  successive  modificazioni,  in  eccedenza  rispetto agli oneri per
prestazioni  e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a
534 milioni di euro;
b) per l'anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:
1)  le  somme  che  risultano,  sulla  base  del  bilancio consuntivo
dell'INPS   per   l'anno   2005,  trasferite  alla  gestione  di  cui
all'articolo  37  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88, e successive
modificazioni,  in  eccedenza  rispetto  agli oneri per prestazioni e
provvidenze  varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni
di euro;
2)  le  risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima
gestione,  come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2005 del
medesimo  Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di
euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
Regole procedurali e modifiche di alcuni termini temporali in materia
di previdenza complementare
749. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  le  parole:  "1o  gennaio  2008"  e  "31  dicembre 2007", ovunque
ricorrano,   con   esclusione  dei  commi  3  e  4,  sono  sostituite
rispettivamente  dalle  seguenti:  "1o  gennaio  2007" e "31 dicembre
2006";.
b) al comma 5:
1) nel primo periodo, la parola: "erogate" e' soppressa;
2)  nel  secondo periodo, le parole: "alle prestazioni maturate" sono
sostituite   dalle   seguenti:   "ai   montanti   delle   prestazioni
accumulate";
c)  al  comma  7, nelle lettere b) e c), le parole: "alle prestazioni
pensionistiche maturate" sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti
delle prestazioni";
d)  al comma 3, le parole da: "Entro il 31 dicembre" fino a: "lettera
b),  n.  1):"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "Per ricevere nuove
adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento
del TFR:";
e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: "alla costituzione"
sono inserite le seguenti: ", entro il 31 marzo 2007,";
f) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
"3-bis.  Per  le  forme  pensionistiche  complementari  di  cui  agli
articoli  12  e  13,  le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in
materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di
sorveglianza si applicano a decorrere dal 1o luglio 2007";
g) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.  A  decorrere  dal  1o  gennaio  2007,  le  forme  pensionistiche
complementari  che  hanno  provveduto  agli  adeguamenti  di cui alle
lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP
secondo  le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove
adesioni  anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento
del  TFR.  Relativamente  a  tali  adesioni,  le forme pensionistiche
complementari  che  entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte
della  COVIP,  anche  tramite  procedura di silenzio-assenso ai sensi
dell'articolo   19,   comma   2,   lettera   b),  l'autorizzazione  o
l'approvazione  in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresi'
provveduto,  per  quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di
cui  al  comma  3,  lettera  b),  n. 1), ricevono, a decorrere dal 1o
luglio  2007,  il  versamento  del TFR e dei contributi eventualmente
previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1o gennaio
2007  e  il  30  giugno  2007.  Con  riguardo  ai  lavoratori  di cui
all'articolo  8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento
si  applica  relativamente  al versamento del residuo TFR. Qualora la
forma  pensionistica  complementare  non  abbia  ricevuto entro il 30
giugno  2007  la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente
e'  consentito  trasferire l'intera posizione individuale maturata ad
altra  forma  pensionistica  complementare,  anche  in  mancanza  del
periodo  minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14,
comma 6".
Salvezza delle competenze regioni a statuto speciale
750.  Per  le  disposizioni  di  cui al comma 749 sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di
attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione.
Norma di adeguamento formale
751.  All'articolo  1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5
dicembre  2005,  n.  252,  le parole: "Commissione di vigilanza sulle
forme  pensionistiche  complementari" sono sostituite dalle seguenti:
"Commissione di vigilanza sui fondi pensione".
Salvezza di atti e provvedimenti
752. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279.
Adesione alle forme pensionistiche complementari
753. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
e successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis.  Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di
entrata  in  vigore  della  legge  23  ottobre  1992, n. 421, possono
ricevere  nuove  adesioni  anche  con  riferimento  al  finanziamento
tramite  conferimento  del  TFR  a far data dal 1o gennaio 2007. Tali
forme,  ai  fini  del  conferimento  del  TFR,  devono  adeguarsi, in
conformita'  delle  disposizioni  emanate in attuazione dell'articolo
20,  comma  2,  del  presente decreto legislativo, entro il 31 maggio
2007".
Regolazioni contabili INPS
754.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono
disciplinate le modalita' di regolazione di debito e di credito delle
imprese nei confronti dell'INPS, relativi agli sgravi contributivi di
cui  ai  decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5
agosto  1994  e  24  dicembre  1997, pubblicati rispettivamente nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  184  del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10 marzo
1998.   Nelle  more  dell'emanazione  del  decreto  sono  sospese  le
procedure  esecutive  e le imprese stesse non sono considerate morose
ai  fini del rilascio del documento unico di regolarita' contributiva
(DURC).
Istituzione   presso   la   tesoreria   dello  Stato  del  Fondo  per
l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto
755.  Con  effetto  dal  1o  gennaio 2007, e' istituito il "Fondo per
l'erogazione   ai  lavoratori  dipendenti  del  settore  privato  dei
trattamenti  di  fine  rapporto  di  cui all'articolo 2120 del codice
civile",  le  cui  modalita' di finanziamento rispondono al principio
della  ripartizione,  ed e' gestito, per conto dello Stato, dall'INPS
su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.
Il  predetto  Fondo  garantisce  ai lavoratori dipendenti del settore
privato   l'erogazione  dei  trattamenti  di  fine  rapporto  di  cui
all'articolo  2120  del codice civile, per la quota corrispondente ai
versamenti  di  cui  al comma 756, secondo quanto previsto dal codice
civile medesimo.
Confluenza del contributo al Fondo per il TFR
756.  Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1o gennaio 2007,
al  fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo
Fondo  affluisce  un  contributo  pari alla quota di cui all'articolo
2120  del  codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo
3,  ultimo  comma,  della  legge  29  maggio 1982, n. 297, maturata a
decorrere   dalla   predetta   data   e   non  destinata  alle  forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005,  n.  252.  Il  predetto  contributo  e' versato mensilmente dai
datori  di  lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalita'
stabilite  con  il  decreto  di  cui al comma 757. Non sono tenuti al
versamento  del  predetto  contributo  i datori di lavoro che abbiano
alle  proprie  dipendenze  meno  di  50  addetti. La liquidazione del
trattamento  di  fine  rapporto  e  delle  relative  anticipazioni al
lavoratore   viene   effettuata,  sulla  base  di  un'unica  domanda,
presentata  dal  lavoratore  al  proprio datore di lavoro, secondo le
modalita'  stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di
cui   al  comma  755,  limitatamente  alla  quota  corrispondente  ai
versamenti   effettuati  al  Fondo  medesimo,  mentre  per  la  parte
rimanente  resta  a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui
al  presente  comma  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
accertamento  e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori,
con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
Modalita' di attuazione
757.  Le  modalita'  di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e
756  sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  da  emanare  entro  un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Utilizzazione del Fondo per il TFR
758.  Le  risorse  del  Fondo  di  cui  al  comma 755, al netto delle
prestazioni  erogate,  della valutazione dei maggiori oneri derivanti
dall'esonero  dal  versamento  del contributo di cui all'articolo 10,
comma  2,  del  decreto  legislativo  5  dicembre  2005, n. 252, come
modificato  dal  comma  764,  e degli oneri conseguenti alle maggiori
adesioni    alle   forme   pensionistiche   complementari   derivanti
dall'applicazione     della     presente     disposizione,    nonche'
dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  8  del
decreto-legge   30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge
2  dicembre  2005,  n.  248, come da ultimo sostituito dal comma 766,
nonche'  degli  oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei limiti
degli  importi  di  cui  all'elenco 1 annesso alla presente legge, al
finanziamento  dei  relativi  interventi,  e  in ogni caso nei limiti
delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759.
Accertamento della consistenza del Fondo TFR
759.  Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  sono  trimestralmente
accertate  le  risorse  del Fondo di cui al comma 755, al netto delle
prestazioni e degli oneri di cui al comma 758.
Relazione al Parlamento
760.  Entro  il  30  settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e
della  previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati
relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche
complementari  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  5
dicembre  2005, n. 252, quantificando altresi' le adesioni alle forme
pensionistiche  complementari  derivanti  dall'applicazione dei commi
749  e  seguenti del presente articolo, specificando dettagliatamente
la  consistenza  finanziaria  e le modalita' di utilizzo del Fondo di
cui  al  comma  755.  Nella  prima  relazione  il  Ministro riferisce
altresi'  sulle  condizioni  tecnico-finanziarie  necessarie  per  la
costituzione  di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con
il   TFR,   dei   trattamenti  aggiuntivi  a  quelli  della  pensione
obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.
Comunicazione  al  Parlamento  dello schema di ripartizione del Fondo
TFR
761.  Lo  schema  di  ripartizione  delle risorse del Fondo di cui al
comma  755  e  la  relativa assegnazione ai singoli interventi di cui
all'elenco  1  annesso alla presente legge e' altresi' trasmesso alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi entro trenta giorni.
Utilizzo delle risorse
762.  Gli  stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758,
nei  limiti  degli  importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente
legge,  sono  accantonati e possono essere utilizzati per gli importi
accertati ai sensi del comma 759, con appositi decreti del Presidente
del  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle   finanze,  subordinatamente  alla  decisione  delle  autorita'
statistiche  comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo
di  cui  al comma 755 e alla conseguente compatibilita' degli effetti
complessivi  del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede
di valutazione del programma di stabilita' dell'Italia.
Bilaci tecnici delle gestioni previdenziali privatizzate
763.  All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
primo  e  il  secondo  periodo  sono  sostituiti  dai  seguenti: "Nel
rispetto  dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo
30  giugno  1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n.  103,  e  con  esclusione  delle  forme  di previdenza sostitutive
dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  allo scopo di assicurare
l'equilibrio   di   bilancio   in   attuazione   di  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del
1994,  la  stabilita' delle gestioni previdenziali di cui ai predetti
decreti  legislativi  e'  da  ricondursi  ad  un  arco  temporale non
inferiore  a  trenta  anni.  Il  bilancio  tecnico di cui al predetto
articolo  2,  comma  2,  e'  redatto  secondo criteri determinati con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
associazioni   e   le   fondazioni   interessate,  sulla  base  delle
indicazioni  elaborate  dal Consiglio nazionale degli attuari nonche'
dal  Nucleo  di  valutazione della spesa previdenziale. In esito alle
risultanze  e in attuazione di quanto disposto dal citato articolo 2,
comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari
per  la  salvaguardia  dell'equilibrio  finanziario di lungo termine,
avendo   presente  il  principio  del  pro  rata  in  relazione  alle
anzianita'  gia'  maturate rispetto alla introduzione delle modifiche
derivanti  dai  provvedimenti  suddetti  e  comunque tenuto conto dei
criteri  di  gradualita'  e  di  equita'  fra generazioni. Qualora le
esigenze  di  riequilibrio  non vengano affrontate, dopo aver sentito
l'ente  interessato  e la valutazione del Nucleo di valutazione della
spesa  previdenziale,  possono  essere  adottate  le  misure  di  cui
all'articolo  2,  comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509".  Sono  fatti  salvi  gli  atti  e  le  deliberazioni in materia
previdenziale  adottati  dagli  enti  di  cui  al  presente  comma ed
approvati  dai  Ministeri  vigilanti  prima  della data di entrata in
vigore della presente legge.
Misure compensative per le imprese a seguito del conferimento del TFR
ai fondi pensione
764. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1.  Dal  reddito  d'impresa  e'  deducibile un importo pari al 4 per
cento   dell'ammontare   del   TFR   annualmente  destinato  a  forme
pensionistiche   complementari   e   al  Fondo  per  l'erogazione  ai
lavoratori  dipendenti  del  settore  privato dei trattamenti di fine
rapporto  di  cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese
con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al 6 per cento.
2.  Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo al
Fondo  di  garanzia  previsto  dall'articolo  2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di
TFR  maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al
Fondo  per  l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei  trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice
civile.
3.  Un'ulteriore  compensazione dei costi per le imprese, conseguenti
al  conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al
Fondo  per  l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei  trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice
civile,  e'  assicurata  anche  mediante  una riduzione del costo del
lavoro,  attraverso  una riduzione degli oneri impropri, correlata al
flusso  di  TFR  maturando  conferito,  nei  limiti  e secondo quanto
stabilito  dall'articolo  8  del  decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e successive modificazioni";
b) il comma 4 e' abrogato.
c)  al  comma  5,  le  parole: "al presente articolo" sono sostituite
dalle seguenti: "al comma 1".
Finanziamento spese campagne informative per adesione
765. Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura della
Presidenza  del  Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  volte  a  promuovere adesioni
consapevoli  alle forme pensionistiche complementari nonche' per fare
fronte  agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure
di  espressione  delle  volonta' dei lavoratori di cui all'articolo 8
del  decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' autorizzata, per
l'anno  2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla ripartizione delle
predette  somme  si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza  sociale  e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare entro
un  mese  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite  le  modalita' di attuazione di quanto previsto dal predetto
articolo  8  del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare
riferimento   alle   procedure  di  espressione  della  volonta'  del
lavoratore  circa  la  destinazione  del trattamento di fine rapporto
maturando,  e dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252
del 2005.
Compensazioni   alle   imprese   che  conferiscono  il  TFR  a  forme
pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR
766.  Al  decreto-legge  30  settembre  2005, n. 203, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  2  dicembre  2005, n. 248, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art.  8.  -  (Compensazioni  alle  imprese che conferiscono il TFR a
forme  pensionistiche  complementari  e al Fondo per l'erogazione del
TFR).  -  1.  In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai
datori  di  lavoro  per il versamento di quote di trattamento di fine
rapporto  (TFR)  alle  forme  pensionistiche  complementari ovvero al
"Fondo  per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei  trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice
civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1o
gennaio  2008,  e'  riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero
dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di
lavoro  dovuti  alla  gestione  di  cui all'articolo 24 della legge 9
marzo  1989,  n.  88,  per ciascun lavoratore, nella misura dei punti
percentuali  indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa
percentuale  di  TFR  maturando  conferito  alle forme pensionistiche
complementari  e  al  predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato.
L'esonero   contributivo   di   cui  al  presente  comma  si  applica
prioritariamente  considerando,  nell'ordine, i contributi dovuti per
assegni familiari, per maternita' e per disoccupazione e in ogni caso
escludendo  il  contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2
della  legge  29  maggio  1982,  n. 297, nonche' il contributo di cui
all'articolo  25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Qualora  l'esonero  di  cui al presente comma non trovi capienza, con
riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro,
per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24
della   legge  9  marzo  1989,  n.  88,  l'importo  differenziale  e'
trattenuto,  a  titolo  di esonero contributivo, dal datore di lavoro
sull'ammontare  complessivo  dei contributi dovuti all'INPS medesimo.
L'onere  derivante  dal  presente comma e' valutato in 414 milioni di
euro  per  l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009";
b)  alla  tabella  A,  le parole: "prevista dall'articolo 8, comma 2"
sono sostituite dalle seguenti: "prevista dall'articolo 8, comma 1".
Fondi pensione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
767.  Le  risorse  di  cui  all'articolo  74, comma 1, della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  limitatamente  allo  stanziamento relativo
all'anno   2007   possono   essere   utilizzate  anche  ai  fini  del
finanziamento   delle   spese   di  avvio  dei  Fondi  di  previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Aliquote contributive per artigiani e commercianti
768. Con effetto dal 1o gennaio 2007, le aliquote contributive per il
finanziamento  delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani
e   commercianti  iscritti  alle  gestioni  autonome  dell'INPS  sono
stabilite  in  misura  pari  al  19,5  per  cento. A decorrere dal 1o
gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.
Aliquota contributiva per iscritti all'assicurazione sociale
769.  Con  effetto  dal  1o  gennaio 2007, l'aliquota contributiva di
finanziamento    per    gli   iscritti   all'assicurazione   generale
obbligatoria  ed  alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
e' elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore.
In  conseguenza  del  predetto  incremento,  le  aliquote  di  cui al
presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote
dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.
Aliquota  contributiva  gestione  separata ex art. 2, comma 26, l. n.
335 del 1995
770.  Con  effetto  dal  1o  gennaio  2007,  l'aliquota  contributiva
pensionistica   per  gli  iscritti  alla  gestione  separata  di  cui
all'articolo  2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino  assicurati  presso altre forme obbligatorie, e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
sono  stabilite  in  misura  pari  al 23 per cento. Con effetto dalla
medesima  data  per  i  rimanenti  iscritti  alla  predetta  gestione
l'aliquota   contributiva   pensionistica   e  la  relativa  aliquota
contributiva  per  il  computo  delle prestazioni pensionistiche sono
stabilite in misura pari al 16 per cento.
Composizione  del  comitato  amministratore del Fondo per la gestione
separata INPS
771.  All'articolo  58  della  legge  17  maggio  1999,  n. 144, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola "dodici" e' sostituita dalla seguente: "tredici";
2)   le   parole:  "cinque  designati  dalle  associazioni  sindacali
rappresentative  degli  iscritti  al  Fondo medesimo" sono sostituite
dalle seguenti: "sei eletti dagli iscritti al Fondo";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.  Il  presidente  del  comitato  amministratore  e'  eletto  tra i
componenti eletti dagli iscritti al Fondo".
772.  L'incremento  contributivo di cui al comma 770 non puo' in ogni
caso  determinare  una  riduzione  del  compenso  netto percepito dal
lavoratore  superiore  ad  un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal
fine,  si  assume  a  riferimento  il  compenso  netto  mensile  gia'
riconosciuto  alla data di entrata in vigore della presente legge, in
caso  di  rapporti  in  essere alla medesima data, ovvero il compenso
netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato
dal  lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi
corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla
quantita'  e  qualita'  del lavoro eseguito e devono tenere conto dei
compensi   normalmente   corrisposti   per   prestazioni  di  analoga
professionalita', anche sulla base dei contratti collettivi nazionali
di riferimento.
Limite all'incremento retributivo
Rideterminazione  aliquote  contributive  dovute  da datori lavoro di
apprendisti artigiani e non.
773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1o
gennaio  2007  la  contribuzione  dovuta dai datori di lavoro per gli
apprendisti   artigiani   e   non   artigiani   e'   complessivamente
rideterminata  nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da  emanare  entro  due  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge, e' stabilita la ripartizione del predetto contributo
tra  le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al
presente  comma  si  applicano  anche  con  riferimento agli obblighi
contributivi  previsti  dalla  legislazione  vigente in misura pari a
quella  degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di
cui  al  presente  comma  viene  meno  per  le  regioni l'obbligo del
pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli
apprendisti  artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre
1978,  n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un
numero  di  addetti  pari  o inferiore a nove la predetta complessiva
aliquota  del  10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro e'
ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente
ai  soli  contratti  di  apprendistato di 8,5 punti percentuali per i
periodi  contributivi  maturati  nel  primo  anno di contratto e di 7
punti  percentuali  per  i  periodi contributivi maturati nel secondo
anno  di  contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per
cento  per  i  periodi  contributivi maturati negli anni di contratto
successivi  al secondo. A decorrere dal 1o gennaio 2007 ai lavoratori
assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo
VI  del  decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni,  sono  estese le disposizioni in materia di indennita'
giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i
lavoratori  subordinati  e la relativa contribuzione e' stabilita con
il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.
Interpretazione      autentica     relativamente     all'attribuzione
dell'indennita'    integrativa    speciale   per   le   pensioni   di
reversibilita'
774.  L'estensione  della  disciplina del trattamento pensionistico a
favore  dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito
del  regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme
esclusive  e  sostitutive  di  detto regime prevista dall'articolo 1,
comma  41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso
che  per le pensioni di reversibilita' sorte a decorrere dall'entrata
in  vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla
data  di  decorrenza della pensione diretta, l'indennita' integrativa
speciale gia' in godimento da parte del dante causa, parte integrante
del  complessivo  trattamento  pensionistico percepito, e' attribuita
nella   misura   percentuale   prevista   per   il   trattamento   di
reversibilita'.
Salvezza dei trattamenti piu' favorevoli
775.  Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli in
godimento  alla  data di entrata in vigore della presente legge, gia'
definiti  in  sede  di  contenzioso,  con  riassorbimento  sui futuri
miglioramenti pensionistici.
Abrogazione dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994
776.  E'  abrogato  l'articolo  15,  comma 5, della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
Interpretazione  autentica  in  relazione  alla  determinazione della
retribuzione pensionabile per i lavoratori rientrati dall'estero
777.  L'articolo  5,  secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  27  aprile  1968,  n. 488, e successive modificazioni, si
interpreta   nel   senso   che,   in  caso  di  trasferimento  presso
l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati
ad  enti  previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni
ed  accordi  internazionali  di  sicurezza  sociale,  la retribuzione
pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri e'
determinata  moltiplicando  l'importo  dei  contributi trasferiti per
cento  e  dividendo  il  risultato  per  l'aliquota  contributiva per
invalidita',  vecchiaia  e  superstiti  in  vigore  nel periodo cui i
contributi   si   riferiscono.   Sono   fatti   salvi  i  trattamenti
pensionistici  piu' favorevoli gia' liquidati alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Rivalutazione delle rendite INAIL ai mutilati e invalidi del lavoro
778. Con effetto dall'anno 2006, a decorrere dal 1o luglio di ciascun
anno,  alle  prestazioni  economiche  erogate  a  norma dell'articolo
14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, si applicano
le  disposizioni  di  cui  all'articolo 11 del decreto legislativo 23
febbraio  2000,  n.  38,  e  successive modificazioni. E' abrogato il
comma  2  dell'articolo  14-viciesquater  del decreto-legge 30 giugno
2005,  n.  115,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto
2005, n. 168.
Riduzione dei premi INAIL per il 2007
779.  Con  riferimento  alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera  b),  del  decreto  legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono
ridotti  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
su  delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, i premi per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali,  nel  limite  complessivo  di  un  importo  pari a 100
milioni di euro per l'anno 2007.
Riduzione dei premi INAIL per il 2008
780.  Con  effetto  dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia   e   delle  finanze,  su  delibera  del  consiglio  di
amministrazione   dell'INAIL,   e'  stabilita  con  riferimento  alla
gestione  di  cui  all'articolo  1,  comma 1, lettera b), del decreto
legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38,  la riduzione dei premi per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse
originate   da  un  tasso  di  incremento  del  gettito  contributivo
complessivo  relativo  alla  gestione unitaria dell'ente accertato in
sede  di  bilancio  consuntivo  per l'anno 2007 superiore al tasso di
variazione  nominale  del  prodotto  interno  lordo  indicato  per il
medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno
2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.
Priorita'   nel   riconoscimento   della   riduzione  dei  premi  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
781.  La  riduzione dei premi di cui al comma 780 e' prioritariamente
riconosciuta  alle  imprese in regola con tutti gli obblighi previsti
dal  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n. 626, e successive
modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:
a)   abbiano   adottato   piani   pluriennali   di   prevenzione  per
l'eliminazione  delle  fonti  di rischio e per il miglioramento delle
condizioni  di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati
da  associazioni  dei  datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale  e  territoriale,  anche
all'interno  di  enti  bilaterali,  e  trasmessi agli ispettorati del
lavoro;
b)  non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data
della richiesta di ammissione al beneficio.
Menomazione dell'integrita' psicofisica
782.  Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, e' inserito il seguente:
"Art.  13-bis. - (Disposizioni in tema di menomazione dell'integrita'
psico-fisica).  -  1.  All'articolo  178  del  testo  unico di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124,
secondo  comma,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per
gli   infortuni   sul   lavoro   verificatisi   nonche'  le  malattie
professionali  denunciate  a  decorrere  dal 1o gennaio 2007, abbiano
subito  o  subiscano  una  menomazione dell'integrita' psicofisica di
grado pari o superiore al 60 per cento".
2.  All'articolo  150,  primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124, dopo le parole: "purche' non
superiore  all'ottanta  per cento" sono inserite le seguenti: "e, per
le   malattie  denunciate  a  decorrere  dal  1o  gennaio  2007,  con
menomazione  dell'integrita'  psicofisica di qualunque grado, purche'
non superiore al 60 per cento".
3.  All'articolo  220  del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno  1965,  n. 1124, dopo le parole: "di grado non inferiore al 50
per  cento"  sono  inserite  le  seguenti:  "e, per gli infortuni sul
lavoro  verificatisi  nonche'  le malattie professionali denunciate a
decorrere dal 1o gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione
dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento".
4.  All'articolo  76,  primo  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124, dopo le parole: "invalidita'
permanente  assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella
allegato  n.  3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul
lavoro  verificatisi  nonche'  le malattie professionali denunciate a
decorrere  dal 1o gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a
menomazioni elencate nella predetta tabella".
5.  All'articolo  218,  primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124, dopo le parole: "invalidita'
permanente  assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella
allegato  n.  3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul
lavoro  verificatisi  nonche'  le malattie professionali denunciate a
decorrere  dal 1o gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a
menomazioni elencate nella predetta tabella".
6. All'articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e' aggiunto il
seguente comma:
"Ferme  restando  tutte  le  altre  condizioni, per gli infortuni sul
lavoro  verificatisi  nonche'  le malattie professionali denunciate a
decorrere  dal  1o  gennaio  2007,  lo  speciale assegno continuativo
mensile  di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per
cause  non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale,
del  titolare  di rendita per menomazione dell'integrita' psicofisica
di grado non inferiore al 48 per cento".
7.  All'articolo  10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248,
al  numero  1)  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: "e, gli
infortuni  sul  lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali
denunciate   a   decorrere   dal  1o  gennaio  2007,  dell'integrita'
psicofisica di grado superiore al 20 per cento"".
Prelievo   contributivo  e  decorrenza  degli  interessi  legali  per
prestazioni previdenziali e assistenziali
783.  All'articolo  16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma
6,  primo  periodo,  dopo le parole: "sulla domanda" sono inserite le
seguenti: ", laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti,
documenti  ed  altri elementi necessari per l'avvio del procedimento,
salvi   i   documenti   attestanti  atti,  fatti,  qualita'  e  stati
soggettivi,   gia'   in   possesso   della  pubblica  amministrazione
procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio
ai  sensi  e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7
agosto  1990,  n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la
domanda  risulti  incompleta,  gli  interessi  legali  ed altri oneri
accessori  decorrono  dalla  data  del  suo perfezionamento. Gli enti
indicano  preventivamente  attraverso idonei strumenti di pubblicita'
l'elenco  completo della documentazione necessaria al fine dell'esame
della domanda".
Prestazioni di disoccupazione agricola
784.  A  decorrere  dal  1o gennaio 2007, gli interessi legali di cui
all'articolo  16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come
modificato  dal  comma  783,  sulle prestazioni di disoccupazione con
requisiti  normali  e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono
dal  termine  per  la  pubblicazione degli elenchi nominativi annuali
degli  operai  agricoli di cui all'articolo 9-quinquies, comma 3, del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
Prelievi contributivi e prestazioni dei lavoratori agricoli
785.  Il  comma 4 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n.  2,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81,  si interpreta nel senso che per i soggetti di cui all'articolo 8
della  legge  12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione
dei  coltivatori  diretti,  coloni  e  mezzadri  continuano a trovare
applicazione  le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo 7
della legge 2 agosto 1990, n. 233.
786.  Al  comma 5 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n.  2,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, le parole: "e assimilati" sono soppresse.
Retribuzione  giornaliera  imponibile  ai  fini  contributivi  per la
categoria dei lavoratori soci di talune cooperative
787.  Per  la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991,
n.  381,  e  di  cooperative  che  esplicano l'attivita' nell'area di
servizi  socio-assistenziali,  sanitari e socio educativi, nonche' di
altre  cooperative,  operanti  in settori e ambiti territoriali per i
quali  sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico
delle  norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del
Presidente   della   Repubblica  30  maggio  1955,  n.  797,  decreti
ministeriali  ai  fini del versamento dei contributi di previdenza ed
assistenza  sociale,  la  retribuzione giornaliera imponibile fissata
dai  suddetti  decreti,  ai  fini  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali   e'   aumentata   secondo   le   seguenti  decorrenze,
percentuali e modalita' di calcolo: del 30 per cento per l'anno 2007;
del  60 per cento per l'anno 2008; del 100 per cento per l'anno 2009.
Il  calcolo  e' effettuato sulla differenza retributiva esistente tra
la  predetta  retribuzione  imponibile  e  il  corrispondente  minimo
contrattuale  giornaliero,  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge  9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle
retribuzioni  superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle
gestioni previdenziali. E' fatta salva, nei periodi indicati al primo
periodo,  la  facolta'  di  versamento  dei  contributi  dovuti sulle
retribuzioni   effettivamente   corrisposte,  purche'  non  inferiori
all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione
di  cui  al  terzo  e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla
misura del versamento effettuato.
Estensione per i lavoratori a progetto e le categorie assimilate, non
titolari  di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, di
benefici in riferimento agli eventi della malattia e del parto.
788.  A  decorrere  dal  1o  gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e
categorie   assimilate   iscritti   alla  gestione  separata  di  cui
all'articolo  2,  comma  26,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, non
titolari  di  pensione  e  non  iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie,  e' corrisposta un'indennita' giornaliera di malattia a
carico  dell'INPS  entro  il limite massimo di giorni pari a un sesto
della  durata  complessiva  del  rapporto  di  lavoro  e comunque non
inferiore  a  venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione
degli  eventi  morbosi  di  durata inferiore a quattro giorni. Per la
predetta   prestazione   si  applicano  i  requisiti  contributivi  e
reddituali  previsti per la corresponsione dell'indennita' di degenza
ospedaliera  a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.
La  misura  della  predetta  prestazione  e'  pari  al  50  per cento
dell'importo   corrisposto   a   titolo  di  indennita'  per  degenza
ospedaliera  previsto  dalla  normativa vigente per tale categoria di
lavoratori.  Resta  fermo,  in caso di degenza ospedaliera, il limite
massimo  indennizzabile  di  centottanta  giorni  nell'arco dell'anno
solare.  Per  la  certificazione  e  l'attestazione  dello  stato  di
malattia  che  dia  diritto  alla predetta indennita' si applicano le
disposizioni  di  cui  all'articolo  2  del decreto-legge 30 dicembre
1979,  n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980,  n.  33,  e  successive  modificazioni. Ai lavoratori di cui al
presente  comma  si  applicano  le  disposizioni  in materia di fasce
orarie di reperibilita' e di controllo dello stato di malattia di cui
all'articolo  5,  comma  14,  del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638,  e  successive  modificazioni.  Ai lavoratori di cui al presente
comma,   che   abbiano   titolo   all'indennita'  di  maternita',  e'
corrisposto  per  gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1o
gennaio   2007   un  trattamento  economico  per  congedo  parentale,
limitatamente  ad  un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita
del  bambino, la cui misura e' pari al 30 per cento del reddito preso
a riferimento per la corresponsione dell'indennita' di maternita'. Le
disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi
di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal
1o  gennaio  2007.  Le  prestazioni  di  cui  al  presente comma sono
finanziate  a  valere  sul  contributo  previsto dall'articolo 84 del
testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Estensione  della  facolta'  di  riscatto  dei periodi di congedi per
motivi di famiglia anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.
789. La facolta' di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di
famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.
53, e' estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.
Modalita' di attuazione del riscatto
790.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite  le  modalita'  di  attuazione della disposizione di cui al
comma  789.  Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle emanate
per  l'applicazione  dell'articolo  13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338.
Tutela e sostegno della maternita' e della paternita'
791.  All'articolo  64,  comma  2,  del testo unico di cui al decreto
legislativo  26  marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  le  parole  da:  "con  decreto  del  Ministro del lavoro" fino a:
"provvedimento," sono soppresse;
b)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Con decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro    dell'economia    e   delle   finanze,   e'   disciplinata
l'applicazione  delle  disposizioni  di cui agli articoli 17 e 22 nei
limiti    delle   risorse   rinvenienti   dallo   specifico   gettito
contributivo, da determinare con il medesimo decreto".
Trattamento di quiescenza per invalidi da atti di terrorismo
792.  All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma
2 e' inserito il seguente:
"2-bis.  Per i soggetti che abbiano proseguito l'attivita' lavorativa
ancorche'  l'evento  dannoso  sia avvenuto anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o
prima  valutazione, purche' l'invalidita' permanente riconosciuta non
risulti  inferiore  ad  un  quarto della capacita' lavorativa o della
rivalutazione  dell'invalidita' con percentuale omnicomprensiva anche
del  danno  biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1,
al  raggiungimento  del  periodo  massimo  pensionabile, anche con il
concorso  degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma
1,  la  misura  del  trattamento  di  quiescenza  e'  pari all'ultima
retribuzione  annua integralmente percepita e maturata, rideterminata
secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1".
Applicazione  delle  aliquote  contributive  relative  ai rapporti di
lavoro   di  collaborazione  domestica  agli  assistenti  domiciliari
all'infanzia,  qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma
di Bolzano.
793.  Per  gli  assistenti  domiciliari  all'infanzia,  qualificati o
accreditati  presso  la  provincia  autonoma di Bolzano, i contributi
previdenziali  e  assicurativi sono dovuti secondo le misure previste
dall'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in
cui  le  prestazioni  di  lavoro siano rese presso il domicilio delle
lavoratrici   e   dei   lavoratori  interessati,  sia  che  dipendano
direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano
da  imprese  individuali  o  persone  giuridiche. L'INPS determina le
modalita' e i termini di versamento.
Spettanza  dell'accredito contributivo figurativo a tutti coloro che,
a seguito di atti terroristici, abbiano subito invalidita' permanente
di qualsiasi entita' e grado.
794. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, le
parole:  "inferiore all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"di qualsiasi entita' e grado".
Estensione  ai  familiari  degli  invalidi dell'aumento figurativo ai
fini previdenziali
795.  All'articolo  3  della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1,
dopo  le  parole:  "dalle  stragi  di tale matrice," sono aggiunte le
seguenti:  "e  ai  loro familiari, anche superstiti, limitatamente al
coniuge  ed  ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori,
siano  essi  dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro
trattamenti diretti".
Finanziamento  al SSN e istituzione di un Fondo transitorio destinato
alle  Regioni  con elevato disavanzo. Condizioni per l'accesso a tale
fondo.
796.  Per  garantire  il  rispetto  degli  obblighi  comunitari  e la
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
2007-2009,  in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle
province  autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso
la propria condivisione:
a)  il  finanziamento  del Servizio sanitario nazionale, cui concorre
ordinariamente lo Stato, e' determinato in 96.040 milioni di euro per
l'anno  2007,  in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285
milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  comprensivi dell'importo di 50
milioni  di  euro,  per  ciascuno  degli  anni  indicati, a titolo di
ulteriore  finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino
Gesu'".  All'articolo  1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  le  parole:  "a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "limitatamente all'anno 2006";
b)  e'  istituito  per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di
1.000  milioni  di  euro  per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per
l'anno  2008  e  di  700  milioni  di  euro  per  l'anno 2009, la cui
ripartizione  tra  le  regioni  interessate  da  elevati disavanzi e'
disposta  con  decreto  del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano. L'accesso alle risorse del Fondo di
cui  alla  presente  lettera  e'  subordinato  alla sottoscrizione di
apposito  accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre  2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un
piano  di  rientro  dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere
sia  le  misure  di  riequilibrio  del  profilo erogativo dei livelli
essenziali  di  assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile
dal  vigente  Piano  sanitario  nazionale  e  dal vigente decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di fissazione dei medesimi
livelli   essenziali   di   assistenza,   sia  le  misure  necessarie
all'azzeramento  del  disavanzo  entro il 2010, sia gli obblighi e le
procedure  previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le   province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  n.  83  alla  Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio  2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in
modo  automatico  o  che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli
massimi  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito delle
persone   fisiche   e   dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive.  Qualora  nel procedimento di verifica annuale
del  piano  si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi
intermedi  di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro,
la  regione  interessata  puo' proporre misure equivalenti che devono
essere  approvate  dai Ministeri della salute e dell'economia e delle
finanze.   In   ogni   caso   l'accertato   verificarsi  del  mancato
raggiungimento   degli   obiettivi   intermedi   comporta   che,  con
riferimento    all'anno    d'imposta    dell'esercizio    successivo,
l'addizionale   all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  e
l'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  si
applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente
fino  all'integrale  copertura dei mancati obiettivi La maggiorazione
ha  carattere generalizzato e non settoriale e non e' suscettibile di
differenziazioni per settori di attivita' e per categorie di soggetti
passivi.   Qualora  invece  sia  verificato  che  il  rispetto  degli
obiettivi  intermedi  e'  stato  conseguito  con  risultati  ottenuti
quantitativamente  migliori, la regione interessata puo' ridurre, con
riferimento    all'anno    d'imposta    dell'esercizio    successivo,
l'addizionale   all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  e
l'aliquota  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive per la
quota  corrispondente  al  miglior risultato ottenuto. Gli interventi
individuati    dai    programmi    operativi   di   riorganizzazione,
qualificazione  o  potenziamento  del  servizio  sanitario regionale,
necessari   per   il  perseguimento  dell'equilibrio  economico,  nel
rispetto  dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi
di  cui  all'articolo  1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui
all'articolo  1,  commi  278  e 281, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  sono  vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e
le  determinazioni  in  esso  previste  possono comportare effetti di
variazione   dei   provvedimenti  normativi  ed  amministrativi  gia'
adottati   dalla   medesima  regione  in  materia  di  programmazione
sanitaria.  Il  Ministero  della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia  e finanze, assicura l'attivita' di affiancamento delle
regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di
rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia
per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione
da  parte  del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
finanze,  sia  per  i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con
funzioni  consultive  di  supporto  tecnico,  nell'ambito del Sistema
nazionale  di  verifica  e controllo sull'assistenza sanitaria di cui
all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive  modificazioni,  le parole: "all'anno d'imposta 2006" sono
sostituite  dalle seguenti: "agli anni di imposta 2006 e successivi".
Il   procedimento   per  l'accertamento  delle  risultanze  contabili
regionali,  ai  fini  dell'avvio  delle  procedure  di  cui al citato
articolo  1,  comma  174,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, e
successive  modificazioni,  e'  svolto  dal  Tavolo  tecnico  per  la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa
23 marzo 2005;
d)   al  fine  di  consentire  in  via  anticipata  l'erogazione  del
finanziamento a carico dello Stato:
1)  in  deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo  13, comma 6, del
decreto   legislativo   18   febbraio   2000,  n.  56,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  per gli anni 2007, 2008 e 2009, e'
autorizzato   a   concedere   alle   regioni   a   statuto  ordinario
anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del
presente  comma  da accreditare sulle contabilita' speciali di cui al
comma  6  dell'articolo  66  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari
al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a
titolo   di  finanziamento  della  quota  indistinta  del  fabbisogno
sanitario,  quale  risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme
vigenti,  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sulla
ripartizione  delle  disponibilita' finanziarie complessive destinate
al  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale per i medesimi
anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato   a   concedere   alla  Regione  siciliana
anticipazioni  nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a
tale  regione a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale
risulta  dall'intesa  espressa,  ai  sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio  sanitario  nazionale  per  i  medesimi anni, al netto delle
entrate proprie e delle partecipazioni della medesima regione;
3)   alle   regioni   che  abbiano  superato  tutti  gli  adempimenti
dell'ultima  verifica  effettuata  dal Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo
2005,  si  riconosce  la  possibilita'  di  un  incremento  di  detta
percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
4)  all'erogazione  dell'ulteriore  3  per  cento nei confronti delle
singole  regioni  si  provvede  a  seguito  dell'esito positivo della
verifica  degli  adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla
presente legge;
5)  nelle  more  dell'intesa  espressa, ai sensi delle norme vigenti,
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio  sanitario  nazionale,  le anticipazioni sono commisurate al
livello  del  finanziamento  corrispondente  a  quello  previsto  dal
riparto  per  l'anno  2006,  quale risulta dall'intesa espressa dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere
dall'anno 2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
lordo nominale programmato;
6)  sono  autorizzati,  in  sede  di  conguaglio,  eventuali recuperi
necessari  anche  a  carico  delle somme a qualsiasi titolo spettanti
alle regioni per gli esercizi successivi;
7)  sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti,
le  compensazioni  degli  importi  a  credito  e a debito di ciascuna
regione  e  provincia  autonoma,  connessi  alla  mobilita' sanitaria
interregionale  di  cui  all'articolo  12,  comma  3, lettera b), del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del
1992,  e  successive  modificazioni. I predetti importi sono definiti
dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano;
e)  ai  fini  della  copertura  dei  disavanzi  pregressi nel settore
sanitario,  cumulativamente  registrati  e  certificati fino all'anno
2005,   al   netto   per   l'anno   2005  della  copertura  derivante
dall'incremento  automatico  delle  aliquote,  di cui all'articolo 1,
comma  174,  della  legge  30  dicembre  2004, n. 311, come da ultimo
modificato  dalla  lettera c) del presente comma, per le regioni che,
al  fine  della  riduzione  strutturale  del disavanzo, sottoscrivono
l'accordo  richiamato  alla  lettera b) del presente comma, risultano
idonei  criteri  di  copertura  a  carattere pluriennale derivanti da
specifiche  entrate  certe  e  vincolate,  in  sede di verifica degli
adempimenti  del  Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di
cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f)  per  gli  anni  2007  e  seguenti  sono  confermate  le misure di
contenimento  della  spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana
del   farmaco  (AIFA)  ai  fini  del  rispetto  dei  tetti  stabiliti
dall'articolo  48,  comma  1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del
22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006,
n.  25  del  20  settembre  2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo
rideterminazioni  delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base
del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;
g)  in  riferimento  alla  disposizione  di  cui  alla lettera f) del
presente  comma,  per  il  periodo  1o  marzo 2007-29 febbraio 2008 e
limitatamente  ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di
cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni
a  carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per
il  Servizio  sanitario nazionale, approvate dall'AIFA e definite per
regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche,
entro  il  termine  perentorio  del 30 gennaio 2007, possono chiedere
alla  medesima  AIFA  la sospensione, nei confronti di tutti i propri
farmaci,  della  misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei
prezzi  di  cui  alla  deliberazione del consiglio di amministrazione
dell'AIFA  n.  26  del  27  settembre  2006. La richiesta deve essere
corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore  delle  regioni  interessate,  degli  importi  indicati  nelle
tabelle  di  equivalenza  approvate  dall'AIFA,  secondo le modalita'
indicate  nella  presente  disposizione normativa e nei provvedimenti
attuativi  dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello
derivante,  a  livello  nazionale,  dalla  riduzione  del 5 cento dei
prezzi  dei  propri  farmaci.  L'AIFA  delibera, entro il 10 febbraio
2007,   l'approvazione   della   richiesta   delle   singole  aziende
farmaceutiche  e dispone, con decorrenza 1o marzo 2007, il ripristino
dei  prezzi  dei  relativi  farmaci  in  vigore il 30 settembre 2006,
subordinando  tale  ripristino  al  versamento, da parte dell'azienda
farmaceutica,  degli importi dovuti alle singole regioni in base alle
tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi
entro  i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e
20  settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole
regioni  devono  essere  inviati  da  ciascuna  azienda  farmaceutica
contestualmente  all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle finanze
e  al  Ministero  della  salute  rispettivamente entro il 22 febbraio
2007,  22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione,
nei  termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i
farmaci    dell'azienda   farmaceutica   inadempiente,   l'automatico
ripristino,  dal  primo  giorno  del  mese successivo, del prezzo dei
farmaci in vigore il 1o ottobre 2006;
h)   in  coerenza  con  quanto  previsto  dalla  lettera  g),  l'AIFA
ridetermina,  in  via  temporanea,  le  quote  di spettanza dovute al
farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate
nella  medesima  disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso
la  riduzione  delle  predette  quote  e il corrispondente incremento
della   percentuale   di  sconto  a  favore  del  Servizio  sanitario
nazionale,  una  minore spesa dello stesso Servizio di entita' pari a
223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e
44,6 milioni a carico dei grossisti;
i)  in  caso  di  rideterminazione delle misure di contenimento della
spesa   farmaceutica   ai  sensi  di  quanto  stabilito  nella  parte
conclusiva   della  lettera  f),  l'AIFA  provvede  alla  conseguente
rimodulazione  delle  disposizioni attuative di quanto previsto dalle
norme di cui alle lettere g) e h);
l)  nei  confronti  delle  regioni  che abbiano comunque garantito la
copertura degli eventuali relativi disavanzi, e' consentito l'accesso
agli  importi  di  cui  all'articolo  1,  comma  181,  della legge 30
dicembre  2004,  n.  311,  con  riferimento  alla  spesa farmaceutica
registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1)  con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la
spesa   farmaceutica   convenzionata,   in   assenza   del   rispetto
dell'obbligo  regionale  di  contenimento  della spesa per la quota a
proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16  novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del
28  febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1,
comma  174,  della  legge  30  dicembre  2004, n. 311, come da ultimo
modificato  dalla  lettera  c) del presente comma, di una quota fissa
per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento
del  40  per  cento.  Le  regioni  interessate,  in  alternativa alla
predetta  applicazione  di  una  quota  fissa per confezione, possono
adottare  anche  diverse misure regionali di contenimento della spesa
farmaceutica  convenzionata,  purche' di importo adeguato a garantire
l'integrale  contenimento  del  40  per  cento,  la  cui  adozione  e
congruita' e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico
di  verifica  degli  adempimenti  di cui all'articolo 12 della citata
intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA;
2)  con  riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per
la  spesa  farmaceutica  non  convenzionata,  in assenza del rispetto
dell'obbligo  regionale  di  contenimento  della spesa per la quota a
proprio  carico,  l'avvenuta  presentazione,  da  parte della regione
interessata,  entro  la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della
salute  e  dell'economia  e delle finanze di un Piano di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti
al   controllo  dei  farmaci  innovativi,  al  monitoraggio  dell'uso
appropriato  degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci,
la  cui  idoneita'  deve essere verificata congiuntamente nell'ambito
del  Comitato  paritetico  permanente per la verifica dell'erogazione
dei  livelli  essenziali  di  assistenza  e del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005;
m)  all'articolo  1,  comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1)  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "I percorsi
diagnostico-terapeutici  sono  costituiti  dalle  linee-guida  di cui
all'articolo  1,  comma  283,  terzo periodo, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, nonche' da percorsi definiti ed adeguati periodicamente
con   decreto  del  Ministro  della  salute,  previa  intesa  con  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato
strategico  del  Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del
Ministro  della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante
della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri";
2)  al  terzo  periodo,  le  parole: "Il Ministro della sanita'" sono
sostituite dalle seguenti: "Il Ministro della salute, di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze," e dopo le parole: "di
Trento  e  di Bolzano," sono inserite le seguenti: "entro il 31 marzo
2007,";
n)  ai  fini  del  programma  pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione  edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo
fissato  dall'articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67, e
successive  modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83, comma
3,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 20 miliardi di
euro,  fermo  restando, per la sottoscrizione di accordi di programma
con  le  regioni  e  l'assegnazione  di  risorse  agli altri enti del
settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base
alle  effettive disponibilita' di bilancio. Il maggior importo di cui
alla  presente  lettera  e'  vincolato  per  500 milioni di euro alla
riqualificazione   strutturale   e   tecnologica   dei   servizi   di
radiodiagnostica  e  di  radioterapia  di  interesse  oncologico  con
prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100
milioni  di  euro  ad  interventi  per  la realizzazione di strutture
residenziali   dedicate   alle   cure   palliative   con  prioritario
riferimento   alle   regioni  che  abbiano  completato  il  programma
realizzativo  di  cui  all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 28
dicembre  1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio  1999,  n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza
domiciliare  nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro
all'implementazione  e  all'ammodernamento  dei  sistemi  informatici
delle   aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  e  all'integrazione  dei
medesimi  con  i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100
milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto
fra  le  regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera e'
effettuato  con  riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai
seguenti criteri e linee prioritarie:
1)  innovazione  tecnologica  delle  strutture del Servizio sanitario
nazionale,  con  particolare  riferimento alla diagnosi e terapia nel
campo dell'oncologia e delle malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3)  possibilita'  per  le  regioni  che  abbiano  gia'  realizzato la
programmazione    pluriennale,   di   attivare   una   programmazione
aggiuntiva;
4)  messa  a  norma  delle  strutture pubbliche ai sensi dell'atto di
indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al decreto del Presidente della
Repubblica  14  gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n.
37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;
5)  premialita' per le regioni sulla base della tempestivita' e della
qualita'  di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento
tecnologico gia' eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o)  fatto  salvo  quanto  previsto  in  materia  di aggiornamento dei
tariffari  delle  prestazioni  sanitarie  dall'articolo 1, comma 170,
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato
dalla  presente  lettera,  a  partire dalla data di entrata in vigore
della  presente legge le strutture private accreditate, ai fini della
remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario
nazionale,  praticano  uno  sconto  pari al 2 per cento degli importi
indicati  per  le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro
della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.
150  alla  Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al
20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica
di  laboratorio  dal  medesimo  decreto.  Fermo  restando il predetto
sconto,  le  regioni  provvedono,  entro  il  28  febbraio  2007,  ad
approvare  un  piano  di  riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e
di   diagnostica  di  laboratorio,  al  fine  dell'adeguamento  degli
standard  organizzativi  e  di  personale  coerenti con i processi di
incremento  dell'efficienza  resi  possibili  dal ricorso a metodiche
automatizzate.  All'articolo  1,  comma  170, della legge 30 dicembre
2004,  n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentite
le societa' scientifiche e le associazioni di categoria interessate";
p)  a decorrere dal 1o gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di
partecipazione  al  costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa
sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di
pronto   soccorso   ospedaliero  non  seguite  da  ricovero,  la  cui
condizione  e'  stata  codificata come codice bianco, ad eccezione di
quelli  afferenti  al  pronto  soccorso  a  seguito di traumatismi ed
avvelenamenti   acuti,  gli  assistiti  non  esenti  sono  tenuti  al
pagamento  di  una  quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le
prestazioni  erogate  in  regime di pronto soccorso non e', comunque,
dovuta  dagli  assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono
fatte  salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che,
per  l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli
assistiti oneri piu' elevati;
q)  all'articolo  1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a)  con  le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre
2002,   n.  289,  si  provvede,  entro  il  28  febbraio  2007,  alla
modificazione  degli  allegati  al  citato decreto del Presidente del
Consiglio  dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni,
di  definizione  dei  livelli  essenziali  di assistenza, finalizzata
all'inserimento,   nell'elenco  delle  prestazioni  di  specialistica
ambulatoriale,  di  prestazioni  gia'  erogate  in regime di ricovero
ospedaliero,  nonche'  alla integrazione e modificazione delle soglie
di  appropriatezza  per  le  prestazioni  di  ricovero ospedaliero in
regime di ricovero ordinario diurno";
r)  a  decorrere  dal  1o  gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti
dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i
risultati  di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti
al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalita'
piu'   idonee   al   recupero   delle   somme  dovute  stabilite  dai
provvedimenti regionali;
s)   a   decorrere   dal   1o  gennaio  2008,  cessano  i  transitori
accreditamenti  delle  strutture private gia' convenzionate, ai sensi
dell'articolo  6,  comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non
confermati  da  accreditamenti  provvisori  o  definitivi disposti ai
sensi  dell'articolo  8-quater  del  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;
t)  le  regioni  provvedono  ad  adottare provvedimenti finalizzati a
garantire   che  dal  1o  gennaio  2010  cessino  gli  accreditamenti
provvisori  delle  strutture  private,  di cui all'articolo 8-quater,
comma  7,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 502, non
confermati   dagli  accreditamenti  definitivi  di  cui  all'articolo
8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;
u)  le  regioni  provvedono  ad  adottare provvedimenti finalizzati a
garantire  che,  a  decorrere dal 1o gennaio 2008, non possano essere
concessi  nuovi  accreditamenti,  ai sensi dell'articolo 8-quater del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni,   in   assenza   di   un  provvedimento  regionale  di
ricognizione  e  conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del
medesimo  articolo  8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992.
Il  provvedimento di ricognizione e' trasmesso al Comitato paritetico
permanente  per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza  di  cui all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005.
Per  le  regioni impegnate nei piani di rientro previsti dall'accordo
di  cui  alla  lettera  b),  le  date del 1o gennaio 2008 di cui alla
presente  lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1o luglio 2007
limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si
sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze
di  riduzione  strutturale  dei  disavanzi,  i  provvedimenti  di cui
all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui
dispositivi  medici e della collaborazione istituzionale dell'Agenzia
per  i  servizi  sanitari  regionali,  individua, entro il 31 gennaio
2007,  tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente
spesa  superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi
medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando
quanto  previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  e  dal  numero  2)  della  lettera  a) del comma 409
dell'articolo  1  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30
aprile  2007,  con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  intesa  con  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei
dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere,
con  decorrenza dal 1o maggio 2007, come base d'asta per le forniture
del  Servizio  sanitario  nazionale.  I prezzi sono stabiliti tenendo
conto dei piu' bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio
sanitario  nazionale  risultanti dalle informazioni in possesso degli
osservatori  esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza
al  disposto  del successivo periodo della presente lettera. Entro il
15  marzo  2007  le  regioni  trasmettono al Ministero della salute -
Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il
tramite  dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali, i prezzi
unitari  corrisposti  dalle  aziende  sanitarie nel corso del biennio
2005-2006;   entro   la  stessa  data  le  aziende  che  producono  o
commercializzano   in  Italia  dispositivi  medici  trasmettono  alla
predetta  Direzione  generale,  sulla  base  di criteri stabiliti con
decreto  del  Ministro  della  salute, i prezzi unitari relativi alle
forniture  effettuate  alle  aziende sanitarie nel corso del medesimo
biennio.  Nelle  gare  in  cui  la fornitura di dispositivi medici e'
parte di una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve
indicare  in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo
e  i  dati  identificativi  dello  stesso. Il Ministero della salute,
avvalendosi  della  Commissione  unica sui dispositivi medici e della
collaborazione  istituzionale  dell'Istituto  superiore  di sanita' e
dell'Agenzia   per   i   servizi   sanitari  regionali,  promuove  la
realizzazione,  sulla  base  di  una programmazione annuale, di studi
sull'appropriatezza   dell'impiego   di   specifiche   tipologie   di
dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad
ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito
INTERNET del Ministero della salute;
z)  la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
aprile  1998,  n.  94,  non  e'  applicabile  al  ricorso  a  terapie
farmacologiche  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  che,
nell'ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi
sanitari,  assuma  carattere diffuso e sistematico e si configuri, al
di   fuori  delle  condizioni  di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori
di  patologie  per  le  quali  risultino  autorizzati farmaci recanti
specifica  indicazione  al  trattamento. Il ricorso a tali terapie e'
consentito   solo  nell'ambito  delle  sperimentazioni  cliniche  dei
medicinali  di  cui  al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e
successive  modificazioni.  In caso di ricorso improprio si applicano
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  commi  4 e 5, del citato
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare
entro  il  28  febbraio  2007  disposizioni  per le aziende sanitarie
locali,  per  le  aziende  ospedaliere,  per  le  aziende ospedaliere
universitarie  e  per  gli  Istituti  di  ricovero e cura a carattere
scientifico   volte   alla   individuazione   dei   responsabili  dei
procedimenti  applicativi  delle  disposizioni  di  cui alla presente
lettera,  anche sotto il profilo della responsabilita' amministrativa
per  danno  erariale.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore delle
disposizioni   regionali   di   cui   alla   presente  lettera,  tale
responsabilita'  e'  attribuita  al direttore sanitario delle aziende
sanitarie   locali,   delle   aziende   ospedaliere,   delle  aziende
ospedaliere  universitarie  e  degli  Istituti  di  ricovero e cura a
carattere scientifico.
Incremento del finanziamento SSN 2006 criteri di ripartizione
797.  Il  finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre
lo  Stato  e'  incrementato per l'anno 2006 di 2.000 milioni di euro.
Tale  importo  e'  ripartito  fra  le  regioni con i medesimi criteri
adottati  per  lo  stesso  anno,  salvo  diversa  proposta di riparto
elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.
Autorizzazione  di  spesa  per  l'attuazione  il Sistema nazionale di
verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS)
798.  Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: "per ciascuno degli anni 2006, 2007
e  2008",  sono  sostituite  dalle  seguenti: "per l'anno 2006 e di 8
milioni  di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al
presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute
dal  Ministero  della  salute e dal Ministero dell'economia e finanze
per  l'attivita' di affiancamento alle regioni impegnate nei Piani di
rientro  dai  disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale
dei predetti Ministeri incaricato di tali attivita'".
Modifica  del  P.S.N.,  al  fine  di  armonizzare  i  contenuti  e la
tempistica   al  finanziamento  complessivo  del  Servizio  sanitario
nazionale per il triennio 2007-2009.
799.  Con  le  modalita'  di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su
proposta  del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  e'  modificato  il Piano sanitario nazionale
2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
2006,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  149 alla Gazzetta
Ufficiale  n.  139  del  17  giugno  2006,  al fine di armonizzarne i
contenuti  e  la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio
sanitario nazionale per il triennio 2007-2009.
Possibilita'  di  svolgere  attivita'  esterna  da  parte  dei medici
dell'Ufficio Medico della Presidenza del Consiglio dei Ministri
800.  I consiglieri e referendari medici in servizio presso l'Ufficio
medico  della  Presidenza del Consiglio dei ministri possono svolgere
attivita' professionali sanitarie esterne, secondo modalita' definite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Prezzo medicinali non soggetti a prescrizione
801. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione
medica  disciplinati  dall'articolo  96  del  decreto  legislativo 24
aprile  2006,  n. 219, e' stabilito da ciascun titolare di farmacia o
di  esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4
luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto  2006,  n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al
pubblico  nel  punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti
modalita'.   Nei   confronti   dei  medicinali  predetti  cessano  di
applicarsi  le  disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
r),  del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85,
comma  25,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1,
comma  3,  secondo  periodo, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.
Fissazione  per  l'anno  2007  del  Prezzo  massimo  dei medicinali e
margine di guadagno sui medicinali per i farmacisti.
802.  Fino  al  31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al
dettaglio  non  possono vendere i medicinali di cui al comma 801 a un
prezzo  superiore  al  prezzo  massimo  di  vendita  in  vigore al 31
dicembre  2006, pubblicato sul sito INTERNET dell'AIFA. Per lo stesso
periodo,  fino  al 31 dicembre 2007 le aziende farmaceutiche titolari
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio nella cessione dei
prodotti  al  dettagliante devono assicurare un margine non inferiore
al  25  per  cento  calcolato sul prezzo massimo di vendita di cui al
periodo precedente.
Fissazione dello Sconto minimo per il 2007 a favore del Ssn.
803.  Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 802 e' calcolato,
fino  al  31  dicembre  2007,  lo sconto minimo cui hanno diritto, ai
sensi  della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del
Servizio  sanitario  nazionale  che acquistano i medicinali di cui al
comma   801   dai   produttori  e  dai  titolari  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio.
Fissazione del Prezzo massimo medicinali con prescrizione.
804.  Il  prezzo  di  vendita  al  pubblico dei medicinali soggetti a
prescrizione  medica  appartenenti alla classe di cui alla lettera c)
del  comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive  modificazioni, stabilito dai titolari dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge  27  maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  26  luglio 2005, n. 149, non puo' essere superiore, per
l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle
variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita relative al periodo
dicembre 2005-dicembre 2006.
Istituzione  del  Fondo  per  cofinanziamento  progetti attuativi del
Piano sanitario nazionale
805.  Al  fine  di  rimuovere  gli  squilibri  sanitari connessi alla
disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realta' regionali
nelle  attivita'  realizzative  del Piano sanitario nazionale, per il
triennio   2007,   2008   e   2009  e'  istituito  un  Fondo  per  il
cofinanziamento  dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale
nonche'  per  il  cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle
regioni  Valle  d'Aosta  e  Friuli-  Venezia  Giulia e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Entita' e destinazione del Fondo
806.  L'importo annuale del Fondo di cui al comma 805 e' stabilito in
65,5  milioni  di  euro,  di  cui  5 milioni per iniziative nazionali
realizzate  dal  Ministero  della  salute e 60,5 milioni da assegnare
alle  regioni  ed  alle province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto  del  Ministro  della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  per  l'integrazione  ed  il
cofinanziamento dei progetti regionali in materia di:
a)  sperimentazione  del modello assistenziale case della salute, per
10 milioni di euro;
b)  iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle
gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;
c) malattie rare, per 30 milioni di euro;
d)  implementazione  della  rete  delle unita' spinali unipolari, per
10,5 milioni di euro.
Assegnazione alle Regioni delle quote del fondo.
807.  L'importo  di  60,5  milioni  di  euro  di  cui al comma 806 e'
assegnato  con  decreto  del  Ministro  della salute, su proposta del
Comitato  permanente  per  la  verifica  dei  livelli  essenziali  di
assistenza,  di  cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le   province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  n.  83  alla  Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi
del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative
alle  materie  di  cui  al  comma 806, coerenti con linee progettuali
previamente indicate con decreto del Ministro della salute.
Finanziamento screening oncologici per il triennio 2007-2009.
808.  Per il proseguimento dell'intervento speciale per la diffusione
degli   screening   oncologici   di   cui   all'articolo   2-bis  del
decreto-legge  29  marzo  2004, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  26  maggio  2004, n. 138, e' autorizzata la spesa di 20
milioni  di  euro  per  l'anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno
degli  anni  2008  e  2009, per la concessione da parte del Ministero
della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed
insulari.
Funzionamento  della  Consulta del Volontariato per la Lotta all'AIDS
presso il Ministero della salute.
809.  A  decorrere  dal  2007  e' autorizzato il finanziamento per un
importo di 500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del
volontariato per la lotta contro l'Aids istituita presso il Ministero
della  salute.  La  Consulta  e' convocata e sentita almeno tre volte
l'anno,  al  fine  di  raccogliere  contributi e pareri riguardo alla
ideazione,  realizzazione e verifica, dei programmi di informazione e
prevenzione  nella  lotta  contro  la diffusione dell'epidemia da HIV
(AIDS).  La Consulta puo' dare incarico ad esperti di redigere pareri
e studi sui predetti programmi.
Progetto Tessera Sanitaria
810.  All'articolo  50  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)   al  comma  3,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  "accertamenti
specialistici  prescritti"  sono  aggiunte  le  seguenti: "ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa";
b)   al   comma  5,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "presidi  di
specialistica  ambulatoriale"  sono  inserite  le  seguenti: ", delle
strutture  per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica
e di assistenza integrativa";
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis.  Per  le finalita' di cui al comma 1, a partire dal 1o luglio
2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile il
collegamento  in  rete  dei  medici  del  SSN  di  cui al comma 2, in
conformita'  alle  regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di
connettivita'  ed  avvalendosi,  ove  possibile, delle infrastrutture
regionali  esistenti,  per  la trasmissione telematica dei dati delle
ricette   al   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
certificazioni   di   malattia   all'INPS,  secondo  quanto  previsto
all'articolo  1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri o del Ministro
delegato   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  da  emanare,  entro il 30 aprile 2007, ai sensi del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo  2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  su proposta del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
della  salute  e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere
del  Ga-rante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, sono definite le regole
tecniche  concernenti  i dati di cui al presente comma e le modalita'
di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per
l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  e'  reso entro il 31
marzo  2007;  in  mancanza,  il predetto decreto puo' essere comunque
emanato.  Con  uno  o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con il Ministro della salute, sono emanate le
ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
5-ter.  Per  la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui
al  comma  5-bis,  con  decreto  del  Ministero dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con il Ministero della salute, e' definito un
contributo  da  riconoscere  ai  medici convenzionati con il SSN, per
l'anno  2008,  nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si
provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12";
d)  al  comma  7,  secondo  periodo,  dopo le parole: "All'atto della
utilizzazione  di  una  ricetta  medica  recante  la  prescrizione di
prestazioni  specialistiche"  sono  inserite le seguenti: "ovvero dei
dispositivi  di  assistenza  protesica e di assistenza integrativa" e
dopo   le   parole:   "codici   del  nomenclatore  delle  prestazioni
specialistiche"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "ovvero  i codici del
nomenclatore  delle  prestazioni  di  assistenza  protesica  ovvero i
codici    del    repertorio    dei   prodotti   erogati   nell'ambito
dell'assistenza integrativa";
e)  al  comma  8,  primo periodo, e successive modificazioni, dopo le
parole:  "pubbliche  e  private" sono aggiunte le seguenti: "e per le
strutture  di  erogazione  dei  servizi  sanitari  non autorizzate al
trattamento del codice fiscale dell'assistito";
f)  al  comma  9,  primo  periodo,  dopo le parole: "Al momento della
ricezione  dei dati trasmessi telematicamente ai sensi" sono inserite
le  seguenti: "del comma 5-bis e"; al medesimo comma, ultimo periodo,
dopo  le  parole:  "e al nomenclatore ambulatoriale" sono aggiunte le
seguenti:  "nonche'  al  nomenclatore delle prestazioni di assistenza
protesica   e   al   repertorio   dei  prodotti  erogati  nell'ambito
dell'assistenza integrativa";
g) al comma 10, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Con
decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministero  della  salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono
definiti  i  dati,  relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi
erogati  alle  strutture  di  erogazione  di servizi sanitari, che le
aziende  sanitarie  locali  di  ogni regione trasmettono al Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche' le modalita' di trasmissione".
Sanzioni per truffe al S.S.N. commesse da farmacisti.
811.  Qualora  il farmacista titolare di farmacia privata o direttore
di  una  farmacia  gestita  da  una  societa'  di farmacisti ai sensi
dell'articolo  7  della  legge  8 novembre 1991, n. 362, e successive
modificazioni,  sia condannato con sentenza passata in giudicato, per
il  reato  di  truffa  ai  danni  del  Servizio  sanitario nazionale,
l'autorita'     competente     puo'     dichiarare    la    decadenza
dall'autorizzazione  all'esercizio  della farmacia, anche in mancanza
delle condizioni previste dall'articolo 113, primo comma, lettera e),
del  testo  unico  delle  leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27
luglio  1934,  n. 1265. La decadenza e' comunque dichiarata quando la
sentenza  abbia  accertato  un  danno  superiore a 50.000 euro, anche
nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.
Truffe al S.S.N. commesse da altri sanitari
812.  Quando  la  truffa  ai  danni del Servizio sanitario nazionale,
accertata  con  sentenza  passata  in giudicato, e' commessa da altro
sanitario  che, personalmente o per il tramite di una societa' di cui
e'  responsabile,  eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario
nazionale,  e'  subito  avviata,  sulla  base delle norme vigenti, la
procedura  di  risoluzione  del  rapporto  instaurato con il Servizio
sanitario  nazionale;  il  rapporto  e'  risolto di diritto quando la
sentenza  abbia  accertato  un  danno  superiore a 50.000 euro, anche
nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.
Finanziamenti   progetti   proposti   da   Istituti   zooprofilattici
sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti.
813. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell'utilizzazione delle risorse
previste  nella Tabella C allegata alla presente legge e destinate al
finanziamento  di  progetti  di ricerca sanitaria di cui all'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  un  importo pari a 10 milioni di euro e' vincolato al
finanziamento  di  progetti  proposti  dagli Istituti zooprofilattici
sperimentali  in  materia  di  sicurezza degli alimenti e tre importi
pari  a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di
progetti  per  il  miglioramento  degli interventi di diagnosi e cura
delle  malattie  rare  anche  in riferimento alla facilitazione della
erogazione  ai  pazienti  dei  farmaci  orfani,  al  finanziamento di
progetti  per l'utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento
di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attivita'
di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Destinazione  di  quote  del  fondo sanitario nazionale a progetti di
giovani  ricercatori  valutati, secondo la tecnica di valutazione tra
pari, da comitato di valutazione
814.  Per  gli  anni  2007  e  2008, nell'ambito delle risorse di cui
all'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo  12  del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla Tabella
C  allegata  alla  presente  legge,  una quota non inferiore al 5 per
cento  e'  destinata,  in  via  sperimentale,  ai progetti di ricerca
sanitaria  svolta  dai  soggetti di cui all'articolo 12-bis, comma 6,
del  citato  decreto  legislativo  n.  502  del  1992,  presentati da
ricercatori   di  eta'  inferiore  ai  quaranta  anni  e  previamente
valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un comitato.
Detto comitato e' composto da ricercatori, di nazionalita' italiana o
straniera,  di  eta' inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per
la  meta',  presso  istituzioni  ed  enti  di  ricerca non italiani e
riconosciuti   di   livello   eccellente   sulla   base   di   indici
bibliometrici,   quali   l'impact   factor   ed  il  citation  index.
L'attuazione  del presente comma e' demandata ad apposito decreto del
Presidente  del  Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con
il  Ministro  della salute e con il Ministro dell'universita' e della
ricerca  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Quantificazione   dell'onere   derivante   dall'istituzione   e   dal
funzionamento del comitato.
815.  L'onere  derivante  dall'istituzione  e  dal  funzionamento del
comitato  di  cui  al comma 814 e' quantificato nel limite massimo di
100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Finanziamento Istituto Superiore di Sanita'
816.  Ai  fini  del completamento delle attivita' di cui all'articolo
92,  comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 4,
comma  170,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzato lo
stanziamento  di  8  milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a
favore dell'Istituto superiore di sanita'.
Contributo alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori
817.  Per  il  consolidamento  e rafforzamento degli scopi perseguiti
dalla  Lega  italiana  per  la  lotta  contro i tumori e' autorizzata
l'erogazione  di  un ulteriore contributo straordinario annuo pari ad
euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Esclusivita' degli incarichi direttivi presso IRCCS
818.  La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale, del
direttore  scientifico,  del direttore amministrativo e del direttore
sanitario  degli  Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre
2003,   n.  288,  comporta  l'incompatibilita'  con  qualsiasi  altro
rapporto  di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi
attivita' professionale.
Realizzazione  di un programma di Farmacovigilanza attiva, attraverso
la stipula di convenzioni tra l'AIFA e le Regioni.
819.  Con  accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano, concluso ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo  28  agosto  1997, n. 281, su proposta del Ministro della
salute,  sono  definiti  gli  indirizzi  per  la  realizzazione di un
programma  di  farmacovigilanza  attiva,  attraverso  la  stipula  di
convenzioni tra l'AIFA e le singole regioni per l'utilizzazione delle
risorse  di  cui  all'articolo  36, comma 14, della legge 27 dicembre
1997,  n.  449,  pari  a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di
finanziamento del bilancio ordinario dell'AIFA.
Regole per il Confezionamento dei medicinali
820. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati
alla  non  chiara  leggibilita'  della  data  di  scadenza  posta con
modalita'  "a  secco",  la  data  di  scadenza  e  il numero di lotto
riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono essere
stampati,  con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con
altra   modalita'  che  assicuri  il  contrasto  cromatico  fra  tali
indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.
Produzione  di emoderivati in Paesi dell'Ue la cui normativa consenta
la   lavorazione  all'estero  del  plasma  nazionale  proveniente  da
donazioni volontarie e non retribuite.
821. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al comma 2,
dopo  le  parole:  "oggetto  delle convenzioni ubicati sul territorio
dell'Unione  europea"  sono  inserite  le seguenti: "nei Paesi la cui
normativa  consenta  la lavorazione del plasma nazionale, proveniente
da  donazioni  volontarie  e non retribuite, all'estero, in regime di
reciprocita',  da  parte  di aziende parimenti ubicate sul territorio
dell'Unione europea".
Stipula delle convenzioni per la produzione di emoderivati
822.  All'articolo  15  della  legge  n.  219 del 2005, il comma 6 e'
sostituito dal seguente:
"6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso
un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore del decreto previsto dal
comma 5 del presente articolo".
Esportazione  di  emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma
regolarmente importato.
823.  All'articolo 16, comma 1, della legge n. 219 del 2005 alla fine
del  secondo  periodo  sono  aggiunte  le  seguenti  parole: "ed alla
esportazione  di  emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma
regolarmente   importato,  a  condizione  che  gli  stessi  risultino
autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari".
824. L'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, e'
sostituito dal seguente:
"Art.  27.  -  (Produzione  di  medicinali  derivati dal sangue o dal
plasma).  -  1.  Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma
umani  da  utilizzare  per  la  produzione  di medicinali, si applica
quanto  disposto  dal  presente  decreto. Il plasma raccolto in Paesi
esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti
finiti  emoderivati,  devono  invece rispondere ai requisiti previsti
dalla  Farmacopea europea, versione vigente, e alle direttive europee
applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo
135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219".
Plasma raccolto in Paesi esteri
825. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  alla lettera c), le parole: "le aziende che producono o immettono
in  commercio  in  Italia  dispositivi  medici" sono sostituite dalle
seguenti:  "le  aziende  che  producono  o commercializzano in Italia
dispositivi  medici,  compresi  i  dispositivi  medico-diagnostici in
vitro e i dispositivi su misura";
Inclusione,   tra   le   aziende  che  producono  o  commercializzano
Dispositivi  medici anche di quelle che producono tali dispositivi in
vitro  e su misura. Previsione di un contributo versato allo Stato da
tali aziende e di sanzioni.
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d)  entro  il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera
c)  versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo
pari  al  5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto
delle  spese per il personale addetto. L'importo dovuto e' maggiorato
del  5  per  cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza
prevista.  Il  mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta
una  sanzione  da  7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto
dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno
o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, sulle
corrispondenti  unita' previsionali di base dello stato di previsione
del  Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei
farmaci  e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento
della  attivita'  del settore dei dispositivi medici, con particolare
riguardo alle attivita' di sorveglianza del mercato, anche attraverso
l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei
dispositivi  e  la  manutenzione  del repertorio generale di cui alla
lettera  a),  alla  attivita'  di  vigilanza  sugli  incidenti,  alla
formazione del personale ispettivo, all'attivita' di informazione nei
riguardi   degli   operatori   professionali  e  del  pubblico,  alla
effettuazione  di  studi  in materia di valutazione tecnologica, alla
istituzione  di  registri di patologie che implichino l'utilizzazione
di  dispositivi  medici,  nonche'  per  la stipula di convenzioni con
universita' e istituti di ricerca o con esperti del settore";
c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e)  i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono
di  comunicare  al  Ministero della salute i dati e le documentazioni
previste  dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24
febbraio  1997,  n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche
ai  dispositivi  impiantabili  attivi, e dall'articolo 10 del decreto
legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano
previste  e  non  risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  di  cui  al  comma 4 dell'articolo 23 del
decreto  legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del
decreto   legislativo  n.  332  del  2000.  Per  l'inserimento  delle
informazioni  nella  banca  dati  necessaria  alla istituzione e alla
gestione  del  repertorio  dei  dispositivi  medici, i produttori e i
distributori  tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a
favore  del  Ministero  della  salute, di una tariffa di euro 100 per
ogni  dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del
pagamento  della  tariffa,  i dispositivi che abbiano uno stesso file
tecnico,  secondo  criteri  individuati  dalla  Commissione unica sui
dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute.
La tariffa e' dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative
a modifiche dei dispositivi gia' inclusi nella banca dati. I proventi
derivanti  dalle  tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato  per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  alle competenti unita' previsionali di base dello
stato  di  previsione  del Ministero della salute ed utilizzati dalla
Direzione   generale   dei   farmaci  e  dispositivi  medici  per  la
manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)".
Proroga dell'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico
delle Farmacie rurali
826.  Al  fine  di  favorire il mantenimento di un'efficiente rete di
assistenza  farmaceutica  territoriale  anche  nelle  zone disagiate,
l'ulteriore  riduzione  delle  percentuali  di  sconto a carico delle
farmacie  con  un  fatturato  annuo  in  regime di Servizio sanitario
nazionale  al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad
euro  258.228,45  rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo
del  comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive  modificazioni, disposta, limitatamente all'arco temporale
decorrente  dal  1o  marzo  al 31 dicembre 2006, dall'articolo 38 del
decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e' prorogata per
il   triennio   2007-2009.  La  misura  dell'ulteriore  riduzione  e'
annualmente  stabilita  con  decreto  del  Ministro  della salute, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, per una maggiore spesa
complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore
a  2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per
la  copertura  dei  relativi  oneri  e'  autorizzata  la spesa di 2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Autorizzazione  di  spesa  per Istituto promozione salute popolazioni
migranti e contrasto malattie della poverta'
827.  E'  autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e
di  10  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la
promozione da parte del Ministero della salute ed il finanziamento di
un  progetto  di  sperimentazione  gestionale, ai sensi dell'articolo
9-bis  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  da  autorizzare  da  parte della regione Lazio con la
partecipazione  della  regione  Puglia,  della Regione siciliana e di
altre  regioni  interessate,  finalizzato  alla  realizzazione, nella
citta'  di  Roma,  di  un  Istituto nazionale per la promozione della
salute  delle  popolazioni  migranti  ed  il contrasto delle malattie
della  poverta',  con  compiti  di  prevenzione,  cura,  formazione e
ricerca  sanitaria,  in  cui  far  confluire il Centro di riferimento
della  regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni
migranti,  senza  fissa  dimora, nomadi e a rischio di emarginazione,
gia'  operante  presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San
Gallicano-IFO.
Potenziamento attivita' della Commissione di controllo sul doping
828.  Per  consentire  il potenziamento delle attivita' affidate alla
Commissione  per  la  vigilanza  e  il  controllo sul doping e per la
tutela  della  salute nelle attivita' sportive e ai laboratori per il
controllo sanitario sulle attivita' sportive di cui agli articoli 3 e
4  della  legge 14 dicembre 2000, n. 376, e' autorizzata per ciascuno
degli  anni  2007,  2008  e  2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di
euro.
829. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
"1.  I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono
prioritariamente   ad   attuare  piani  di  controllo  delle  nascite
incruenti  attraverso  la  sterilizzazione. A tali piani e' destinata
una  quota  non  inferiore  al  60  per  cento  delle  risorse di cui
all'articolo   3,   comma   6.  I  comuni  provvedono,  altresi',  al
risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i
cani,  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  con  legge regionale e
avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6".
Affidamento  della  competenza ai Comuni, singoli o associati, e alle
Comunita'  montane  della  realizzazione  di  un  piano  nazionale di
sterilizzazione di animali di affezione e controllo del randagismo
Percentuale  di  spesa  sanitaria  posta  a carico del bilancio della
Regione siciliana
830.  Al  fine  di  addivenire  al completo trasferimento della spesa
sanitaria  a  carico  del bilancio della Regione siciliana, la misura
del  concorso  della  Regione a tale spesa e' pari al 44,85 per cento
per  l'anno  2007,  al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per
cento per l'anno 2009.
Temporanea  sospensione  delle nuove percentuali di compartecipazione
alla spesa sanitaria.
831.  L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui al comma 830 resta
sospesa  fino  al  30  aprile  2007.  Entro  tale  data dovra' essere
raggiunta  l'intesa  preliminare  all'emanazione delle nuove norme di
attuazione   dello   Statuto   della  Regione  siciliana  in  materia
sanitaria,   gia'  disciplinate  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  agosto  1956,  n. 1111, e successive modificazioni. In
caso  di  mancato  raggiungimento  dell'intesa  entro  tale  data, il
concorso  della Regione siciliana di cui al comma 830 e' determinato,
per l'anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento.
Riconoscimento  alla Regione Sicilia della retrocessione di quota del
gettito delle accise sui prodotti petroliferi
832.  Nelle  norme di attuazione di cui al comma 831, e' riconosciuta
la  retrocessione  alla  Regione  siciliana  di  una  percentuale non
inferiore  al  20  e  non superiore al 50 per cento del gettito delle
accise  sui  prodotti  petroliferi  immessi in consumo nel territorio
regionale;   tale   retrocessione  aumenta  simmetricamente,  fino  a
concorrenza,  la  misura  percentuale del concorso della Regione alla
spesa  sanitaria,  come  disposto  dal comma 830. Alla determinazione
dell'importo  annuo  della  quota  da  retrocedere  alla  Regione  si
provvede  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, previo parere
della  Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto
della  Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio
1946,   n.  455,  convertito  in  legge  costituzionale  dalla  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.
Attribuzione  alla Regione Sicilia di un finanziamento finalizzato al
risanamento  ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti
petroliferi.
833.  A  valere  sul  gettito  delle  accise sui prodotti petroliferi
immessi   in  consumo  nel  territorio  della  Regione  siciliana  e'
retrocesso  alla  Regione  un  importo  pari a 60 milioni di euro per
ciascuno   degli   anni  2008  e  2009  a  titolo  di  contributo  di
solidarieta'   nazionale,   di  cui  all'articolo  38  dello  Statuto
regionale,  dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione,
per  l'anno 2008, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo
5,  comma  3-ter,  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
L'erogazione dei contributi e' subordinata alla redazione di un piano
economico  finalizzato  prevalentemente al risanamento ambientale dei
luoghi  di  insediamento  degli  stabilimenti petroliferi, nonche' ad
investimenti infrastrutturali.
Regime delle entrate regione Sardegna
834. L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla
legge   costituzionale   26   febbraio   1948,  n.  3,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite:
a)  dai  sette  decimi  del  gettito  delle imposte sul reddito delle
persone  fisiche  e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel
territorio della regione;
b)  dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro,
ipotecarie,  sul  consumo  dell'energia elettrica e delle tasse sulle
concessioni governative percette nel territorio della regione;
c)  dai  cinque  decimi  delle  imposte sulle successioni e donazioni
riscosse nel territorio della regione;
d)  dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti
che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
e)  dai  nove  decimi  della  quota  fiscale dell'imposta erariale di
consumo  relativa  ai  prodotti  dei  monopoli dei tabacchi consumati
nella regione;
f)  dai  nove  decimi  del  gettito  dell'imposta sul valore aggiunto
generata  sul  territorio  regionale  da  determinare  sulla base dei
consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
h)  da  imposte  e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la
regione  ha facolta' di istituire con legge in armonia con i principi
del sistema tributario dello Stato;
i)  dai  redditi  derivanti  dal  proprio  patrimonio  e  dal proprio
demanio;
l)  da  contributi  straordinari dello Stato per particolari piani di
opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;
m)  dai  sette  decimi  di  tutte  le  entrate  erariali,  dirette  o
indirette,  comunque  denominate, ad eccezione di quelle di spettanza
di altri enti pubblici.
Nelle  entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che,
sebbene   relative  a  fattispecie  tributarie  maturate  nell'ambito
regionale,  affluiscono,  in attuazione di disposizioni legislative o
per  esigenze  amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del
territorio della regione".
Integrazione stanziamenti per la Regione Sardegna
835.  Ad  integrazione  delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e
2006  e'  autorizzata  la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli
anni  dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle
quote  di  compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto riscossa
nel  territorio  regionale, concordate, ai sensi dell'articolo 38 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per
gli anni 2004, 2005 e 2006.
Spesa sanitaria a carico della Regione Sardegna
836. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del
fabbisogno  complessivo  del Servizio sanitario nazionale sul proprio
territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
Trasferimento alla regione Sardegna di funzioni relative al trasporto
pubblico locale e quelle relative alla continuita' territoriale.
837.  Alla  regione  Sardegna sono trasferite le funzioni relative al
trasporto  pubblico  locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali
Sarde)  e le funzioni relative alla continuita' territoriale. Al fine
di  disciplinare  gli  aspetti  operativi  del  trasporto  di persone
relativi  alle  Ferrovie  della Sardegna ed alle Ferrovie Meridionali
Sarde,  il  Ministero  dei  trasporti  e  la  Regione  Autonoma della
Sardegna,  entro il 31 marzo 2007, sentito il Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  sottoscrivono  un accordo attuativo relativo agli
aspetti finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso.
Compartecipazione della regione Sardegna al gettito imposte erariali.
838. L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al
gettito  delle  imposte  di  cui alle lettere a) e m) del primo comma
dell'articolo   8   dello   Statuto   speciale   di  cui  alla  legge
costituzionale  26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal
comma   834   del  presente  articolo,  non  puo'  determinare  oneri
aggiuntivi    a   carico   del   bilancio   dello   Stato   superiori
rispettivamente  a 344 milioni di euro per l'anno 2007, a 371 milioni
di  euro  per l'anno 2008 e a 482 milioni di euro per l'anno 2009. La
nuova  compartecipazione  della  regione Sardegna al gettito erariale
entra a regime dall'anno 2010.
Misura compartecipazione IVA della Regione Sardegna.
839.  Dall'attuazione  del  combinato  disposto della lettera f), del
primo  comma, dell'articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla
legge   costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  come  da  ultimo
sostituito  dal  comma 834 del presente articolo, e del comma 836 del
presente  articolo,  per gli anni 2007, 2008 e 2009 non puo' derivare
alcun  onere  aggiuntivo  per  il  bilancio dello Stato. Per gli anni
2007-2009  la  quota dei nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto
sui   consumi   e'  attribuita  sino  alla  concorrenza  dell'importo
risultante  a  carico  della  regione  per  la  spesa sanitaria dalle
delibere   del   CIPE   per  gli  stessi  anni  2007-2009,  aumentato
dell'importo  di  300  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.
Oneri funzioni trasferite a carico dello Stato.
840.  Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni
trasferite di cui al comma 837 rimangono a carico dello Stato.
Istituzione del Fondo competitivita' e sviluppo al quale confluiscono
le  risorse  del Fondo per le aree sottoutilizzate e quello unico per
gli incentivi alle imprese.
841.  Al  fine  di  perseguire  la maggiore efficacia delle misure di
sostegno  all'innovazione  industriale,  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico e' istituito, ferme restando le vigenti competenze
del CIPE, il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo, al quale sono
conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma
3,  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della
legge  23  dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi.
Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 300 milioni di euro per il
2007  e  di  360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma
842,   la  continuita'  degli  interventi  previsti  dalla  normativa
vigente.  Per  la  programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo
per  la  competitivita' e lo sviluppo si applicano le disposizioni di
cui  all'articolo  60  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle
dettate  per  il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della
legge  23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo e' altresi' alimentato, per
quanto   riguarda   gli   interventi   da   realizzare   nelle   aree
sottoutilizzate,   in   coerenza   con   i   relativi   documenti  di
programmazione,  dalle  risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello
sviluppo  economico  nell'ambito  del  riparto  del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al
2009,  dalle  risorse  stanziate  ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera  f),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni.
Finanziamento    progetti    innovazioni   industriali   delle   aree
tecnologiche dell'efficienza energetica.
842.  A  valere  sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841
individuata  con  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' con il
Ministro  per  gli affari regionali e le autonomie locali di concerto
con  il  Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3
del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono finanziati, nel
rispetto  degli  obiettivi  della  Strategia di Lisbona stabiliti dal
Consiglio  europeo  dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno
2005,  i  progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito
delle  aree  tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilita'
sostenibile,   delle   nuove   tecnologie  della  vita,  delle  nuove
tecnologie  per  il made in Italy e delle tecnologie innovative per i
beni e le attivita' culturali.
Procedure  individuazione  progetti  e  nomina  del  responsabile  di
ciascun progetto.
843.  Per  l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di
cui  al  comma  842,  il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i
Ministri  dell'universita'  e  della  ricerca,  per  le  riforme e le
innovazioni  nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali
e le autonomie locali, e per i diritti e le pari opportunita' nonche'
gli  altri  Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli
stessi  concorrono,  nomina  un  responsabile di progetto, scelto, in
relazione  alla  complessita' dei compiti, tra i soggetti in possesso
di  comprovati  requisiti  di  capacita'  ed esperienza rispetto agli
obiettivi  tecnologico-produttivi  da  perseguire. Il responsabile di
progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della
collaborazione  di  strutture  ed  enti  specializzati, provvede, con
onere  a  carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla
definizione  delle modalita' e dei criteri per l'individuazione degli
enti   e   delle   imprese   da  coinvolgere  nel  progetto  ed  alla
individuazione   delle   azioni   e  delle  relative  responsabilita'
attuative.
Modalita' attuative dei progetti.
844.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico, con decreti adottati,
previa  intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
di  concerto  con i Ministri dell'universita' e della ricerca, per le
riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica amministrazione, per gli
affari  regionali  e  le  autonomie  locali,  nonche'  con  gli altri
Ministri   interessati  relativamente  ai  progetti  cui  gli  stessi
concorrono,  adotta  i  progetti di cui al comma 842 sulla base delle
proposte  del  responsabile,  e  ne definisce le modalita' attuative,
anche   prevedendo   che   dell'esecuzione   siano   incaricati  enti
strumentali all'amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti
nel  rispetto  delle  disposizioni  nazionali  e  comunitarie, ove le
risorse  di  personale interno non risultino sufficienti ed adeguate,
con  onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti. I
progetti  finanziati  con le risorse per le aree sottoutilizzate sono
trasmessi  per  l'approvazione,  previa  istruttoria, al CIPE, che si
pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri e alla presenza dei Ministri componenti
senza possibilita' di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di
trenta  giorni,  il  Ministro  dello sviluppo economico puo' comunque
procedere all'attuazione del progetto. Il CIPE, con propria delibera,
adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  le  norme  procedurali  relative al proprio funzionamento per
l'attuazione del presente comma.
Istituzione di regimi di aiuto conformi alle norme comunitarie.
845.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con proprio decreto,
istituisce  appositi  regimi  di  aiuto in conformita' alla normativa
comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e
alla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati
per  l'individuazione  dei progetti e delle azioni, sullo stato degli
interventi  finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi,
allegando  il  prospetto inerente le spese sostenute per la gestione,
che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5
per cento di ciascuno stanziamento.
Eventuale   cofinanziamento   dei   progetti   da   parte   di  altre
amministrazioni sia statali che regionali.
846.  I  progetti  di  cui  al  comma  842  possono essere oggetto di
cofinanziamento  deciso  da  parte di altre amministrazioni statali e
regionali.  A  tal  fine,  e'  istituita,  presso  il Ministero dello
sviluppo  economico,  senza  oneri  aggiuntivi  per il bilancio dello
Stato,  una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti
delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di Bolzano e
delle  amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal
Ministro  per  gli  affari  regionali  e le autonomie locali. Essa si
pronuncia:
a)  sul  monitoraggio  dello  stato  di  attuazione  dei  progetti di
innovazione industriale;
b)  sulla  formulazione  delle  proposte  per il riordino del sistema
degli incentivi;
c)  sulla  formulazione di proposte per gli interventi per la finanza
di impresa.
Istituzione  del  Fondo  finanza d'impresa e previsione delle risorse
confluenti.
847.  In  attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione
industriale, e' istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale
sono  conferite  le  risorse  del  Fondo di cui all'articolo 15 della
legge  7  agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma
106,  della  legge  24  dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi,
nonche'  le  risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni, e
dell'articolo  1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al
Fondo e' altresi' conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno
2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro
per  l'anno  2009.  Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare
operazioni   di   concessione  di  garanzie  su  finanziamenti  e  di
partecipazione  al  capitale  di  rischio delle imprese anche tramite
banche  o  societa' finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca
d'Italia  e  la  partecipazione  a operazioni di finanza strutturata,
anche   tramite  sottoscrizione  di  fondi  di  investimento  chiusi,
privilegiando   gli  interventi  di  sistema  in  grado  di  attivare
ulteriori  risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la
normativa  nazionale  in  materia di intermediazione finanziaria. Con
riferimento  alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio
gli   interventi   del   Fondo   per   la  finanza  di  impresa  sono
prioritariamente   destinati   al   finanziamento   di  programmi  di
investimento  per  la  nascita  ed  il  consolidamento  delle imprese
operanti  in  comparti di attivita' ad elevato contenuto tecnologico,
al   rafforzamento   patrimoniale   delle  piccole  e  medie  imprese
localizzate  nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al
regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio, del 21 giugno 1999,
nonche'  a  programmi  di sviluppo posti in essere da piccole e medie
imprese.
Definizione delle modalita' di funzionamento del fondo
848.  Con  decreto  del Ministro dello sviluppo economico adottato di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Banca  d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  ai  sensi  dell'articolo  3  del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente legge vengono stabiliti le modalita' di funzionamento
del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l'affidamento diretto
ad   enti   strumentali  all'amministrazione  ovvero  altri  soggetti
esterni,  con  eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i
singoli  progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e
comunitarie,  nonche' i criteri per la realizzazione degli interventi
di  cui  al  medesimo  comma  847,  le  priorita'  di intervento e le
condizioni  per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a
carico  dei  fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al
comma 847.
Disposizione transitoria sulle modalita' di funzionamento del fondo.
849.   Fino   all'emanazione   del  decreto  di  cui  al  comma  848,
l'attuazione  dei  regimi  di  aiuto gia' ritenuti compatibili con il
mercato   comune   dalla  Commissione  europea  prosegue  secondo  le
modalita' gia' comunicate alla Commissione stessa.
Ulteriori conferimenti al Fondo
850.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri sono
conferite  al  Fondo  di cui al comma 847 le ulteriori disponibilita'
degli  altri  fondi  di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali
per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.
Diritti su titoli di proprieta' industriale
851.  Con  decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, da emanare entro un
mese  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sono
istituiti  i  diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i
modelli  di  utilita'  e  sulla  registrazione  di  disegni e modelli
nonche'  i  diritti  di  opposizione  alla  registrazione  dei marchi
d'impresa.  Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di
trascrizione,  relativamente  ai brevetti per invenzione e ai modelli
di  utilita', le universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra
i  loro scopi istituzionali finalita' di ricerca e le amministrazioni
della  difesa  e  delle  politiche agricole alimentari e forestali. I
diritti  per  il  mantenimento  in  vita  dei brevetti per invenzione
industriale  e  per  i  modelli di utilita' e per la registrazione di
disegni  e  modelli,  previsti  dall'articolo  227  del  codice della
proprieta'  industriale,  di  cui  al decreto legislativo 10 febbraio
2005,  n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta
annualita' per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo
quinquennio  per  il brevetto per modello di utilita'; c) dal secondo
quinquennio  per  la  registrazione  di  disegni  e modelli. Le somme
derivanti  dal  pagamento  dei  diritti di cui al presente comma sono
versate  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo  stato  di  previsione  del  Ministero dello sviluppo economico,
anche  al  fine  di potenziare le attivita' del medesimo Ministero di
promozione,  di  regolazione  e  di  tutela  del  sistema  produttivo
nazionale,  di  permettere  alle  piccole  e  medie  imprese la piena
partecipazione al sistema di proprieta' industriale, di rafforzare il
brevetto   italiano,   anche  con  l'introduzione  della  ricerca  di
anteriorita' per le domande di brevetto per invenzione industriale.
Autorizzazione  di spesa per la costituzione di un'apposita struttura
di  cooperazione  tra Ministero dello sviluppo economico e quello del
lavoro  per  il  Monitoraggio  delle politiche volte a contrastare il
declino dell'apparato produttivo.
852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il
declino   dell'apparato  produttivo  anche  mediante  salvaguardia  e
consolidamento  di attivita' e livelli occupazionali delle imprese di
rilevanti  dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270, che versino in crisi
economico-finanziaria,  istituisce,  d'intesa  con  il  Ministero del
lavoro  e  della  previdenza sociale, un'apposita struttura e prevede
forme  di  cooperazione  interorganica  fra  i  due  Ministeri, anche
modificando  il  proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi,
per  le  attivita'  ricognitive  e  di  monitoraggio, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale struttura opera
in  collaborazione  con  le  regioni  nel cui ambito si verificano le
situazioni  di  crisi  d'impresa  oggetto d'intervento. A tal fine e'
autorizzata  la spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, cui
si  provvede  mediante  riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  3  della  legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo
provvedimento  si  provvede, anche mediante soppressione, al riordino
degli   organismi   esistenti  presso  il  Ministero  dello  sviluppo
economico,  finalizzati al monitoraggio delle attivita' industriali e
delle crisi di impresa.
Individuazione   dei   requisiti  delle  imprese  destinatarie  degli
Interventi del fondo a sostegno delle imprese
853.  Gli  interventi  del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  sono disposti sulla base di
criteri  e  modalita'  fissati con delibera del CIPE, su proposta del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  la  quale  si provvede in
particolare   a   determinare,   in   conformita'  agli  orientamenti
comunitari   in  materia,  le  tipologie  di  aiuto  concedibile,  le
priorita'  di  natura  produttiva, i requisiti economici e finanziari
delle   imprese   da   ammettere   ai   benefici  e  per  l'eventuale
coordinamento    delle   altre   amministrazioni   interessate.   Per
l'attuazione  degli  interventi di cui al presente comma il Ministero
dello  sviluppo  economico puo' avvalersi, senza oneri aggiuntivi per
il  bilancio  dello  Stato,  di  Sviluppo  Italia  Spa. I commi 5 e 6
dell'articolo  11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.
Referto   del   Governo   al  Parlamento  con  relazione  concernente
l'operativita' delle misure di sostegno.
854.  Entro  il  30  giugno  di  ogni  anno  il  Governo  presenta al
Parlamento  una  relazione concernente l'operativita' delle misure di
sostegno previste dai commi da 841 a 853, con particolare riferimento
ai risultati ottenuti e alle somme erogate.
Fondo rotativo sostegno imprese e investimenti in ricerca - FRI
855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354
e  commi  da  358  a  361,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, l'ambito di operativita' del Fondo rotativo
per  il  sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) e'
esteso  agli  interventi  previsti da leggi regionali di agevolazione
ovvero  conferiti  alle  regioni  ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la ricerca.
Dotazione FRI apporto della Cassa Depositi e Prestiti.
856.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 855, la Cassa depositi e
prestiti  Spa e' autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del
Fondo di cui al medesimo comma 855 un incremento nell'importo massimo
fino  a  2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa
sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'articolo 1, comma 361,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che
allo scopo possono essere integrati:
a)  a  valere sul Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui al
comma  841,  secondo  la  procedura  di  cui  al  comma  844,  per il
finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei
progetti  di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo
comma 844;
b)  a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858.
Stipula, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano  di  convenzioni  per  la regolamentazione delle modalita' di
intervento.

 
          Nota al comma 1216:
              - Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
          Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
              «2. Se  ritiene  che  lo  Stato membro in questione non
          abbia  preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
          dato  a  tale  Stato  la  possibilita' di presentare le sue
          osservazioni,  formula  un  parere  motivato  che precisa i
          punti  sui  quali  lo  Stato  membro in questione non si e'
          conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
          Nota al comma 1217:
              - La   legge   4 agosto   1955,  n.  848  (Ratifica  ed
          esecuzione   della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
          diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali firmata a
          Roma  il  4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
          Convenzione  stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24 settembre
          1955, n. 221.
          Nota al comma 1218:
              - La  legge  20 ottobre  1984,  n. 720 (Istituzione del
          sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
          e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
          1984, n. 298.
          Nota al comma 1221:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata). - 1. La  Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4. La   Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Note al comma 1223:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  87  del  Trattato
          25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
              «Art.  87  (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
          dal  presente  trattato,  sono incompatibili con il mercato
          comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
          membri,  gli  aiuti  concessi  dagli Stati, ovvero mediante
          risorse  statali,  sotto  qualsiasi  forma  che,  favorendo
          talune  imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
          falsare la concorrenza.
              2. Sono compatibili con il mercato comune:
                a) gli  aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
          consumatori,   a   condizione  che  siano  accordati  senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
                b) gli  aiuti  destinati  a ovviare ai danni arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali;
                c) gli  aiuti  concessi  all'economia  di determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della  divisione  della  Germania, nella misura in cui sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione.
              3. Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          comune:
                a) gli   aiuti   destinati  a  favorire  lo  sviluppo
          economico   delle   regioni  ove  il  tenore  di  vita  sia
          anormalmente  basso,  oppure  si  abbia  una grave forma di
          sottoccupazione;
                b) gli  aiuti destinati a promuovere la realizzazione
          di  un  importante  progetto  di  comune  interesse europeo
          oppure  a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
          di uno Stato membro;
                c) gli  aiuti  destinati  ad agevolare lo sviluppo di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse;
                d) gli  aiuti  destinati a promuovere la cultura e la
          conservazione   del  patrimonio,  quando  non  alterino  le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
          in misura contraria all'interesse comune;
                e) le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con
          decisione   del   Consiglio,  che  delibera  a  maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  47 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia di documentazione amministrativa - Testo A):
              «Art.  47 (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto di
          notorieta). - 1. L'atto  di  notorieta'  concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. (R).
              2. La  dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza. (R).
              3. Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
              4. Salvo  il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
          Note al comma 1224:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 3 della
          legge  24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
          in  caso di violazione del termine ragionevole del processo
          e  modifica  dell'art. 375 del codice di procedura civile),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «3. Il  ricorso  e' proposto nei confronti del Ministro
          della  giustizia  quando  si  tratta  di  procedimenti  del
          giudice  ordinario,  al  Ministro  della  difesa  quando si
          tratta  di  procedimenti  del giudice militare. Negli altri
          casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
          delle finanze.».
          Nota al comma 1226:
              - Si  riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
          (Regolamento  recante  attuazione della direttiva 92/43/CEE
          relativa   alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
          seminaturali,   nonche'   della   flora   e   della   fauna
          selvatiche):
              «Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano assicurano per i
          proposti  siti  di  importanza comunitaria opportune misure
          per  evitare  il  degrado  degli  habitat  naturali e degli
          habitat  di  specie,  nonche' la perturbazione delle specie
          per  cui  le zone sono state designate, nella misura in cui
          tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
          per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
              2. Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano,  sulla  base  di linee guida per la gestione delle
          aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
          Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  adottano  per  le zone speciali di conservazione,
          entro  sei  mesi  dalla  loro  designazione,  le  misure di
          conservazione   necessarie   che  implicano  all'occorrenza
          appropriati  piani  di  gestione  specifici od integrati ad
          altri   piani   di   sviluppo   e   le   opportune   misure
          regolamentari,  amministrative  o  contrattuali  che  siano
          conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di habitat
          naturali  di  cui  all'allegato A  e  delle  specie  di cui
          all'allegato B presenti nei siti.
              2-bis. Le  misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
          nelle  zone  speciali  di  conservazione  fino all'adozione
          delle misure previste al comma 2.
              3. Qualora  le  zone speciali di conservazione ricadano
          all'interno  di  aree  naturali  protette,  si applicano le
          misure di conservazione per queste previste dalla normativa
          vigente.   Per   la   porzione  ricadente  all'esterno  del
          perimetro  dell'area  naturale  protetta  la  regione  o la
          provincia  autonoma  adotta,  sentiti anche gli enti locali
          interessati  e  il  soggetto gestore dell'area protetta, le
          opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
              «Art.  6 (Zone  di  protezione  speciale). - 1. La rete
          «Natura  2000»  comprende  le  Zone  di protezione speciale
          previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
          della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
              2. Gli  obblighi  derivanti  dagli  articoli 4  e  5 si
          applicano  anche alle zone di protezione speciale di cui al
          comma 1.».
          Nota al comma 1227:
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.»
          Nota al comma 1228:
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei  beni  culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
          della  legge  6 luglio  2002,  n. 137), e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
          Nota al comma 1229:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 7 dell'art. 12 del
          decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35 (Disposizioni urgenti
          nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
          sociale e territoriale):
              «7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
          Ministro   per   la  funzione  pubblica,  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
          esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
          Ministro  per gli affari regionali, se nominati, sentite le
          organizzazioni    sindacali   di   categoria   maggiormente
          rappresentative,   acquisita  l'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, si provvede
          all'organizzazione  e  alla  disciplina  dell'Agenzia,  con
          riguardo  anche  all'istituzione  di  un  apposito comitato
          tecnico-consultivo   e   dell'Osservatorio   nazionale  del
          turismo  e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
          rappresentanti    delle   regioni,   dello   Stato,   delle
          associazioni  di  categoria  e  delle  Camere di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  anche in deroga a
          quanto  stabilito  dall'art.  13,  comma 1, lettera b), del
          decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
          dell'Agenzia  sono in particolare previsti lo sviluppo e la
          cura  del  turismo culturale e del turismo congressuale, in
          raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
          culturale.».
          Note al comma 1230:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata). - 1. La  Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4. La   Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 23 del decreto-legge
          24 dicembre  2003,  n.  355 (Proroga di termini previsti da
          disposizioni legislative):
              «Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
          settore  del  trasporto pubblico locale, proroga di termine
          in  materia  di  servizi  di trasporto pubblico regionale e
          locale  e  differimento  del  nuovo  regime  di  ricorsi in
          materia  di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
          il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
          trasporto  pubblico  locale e' autorizzata la spesa di euro
          337.500.000  per  l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
          decorrere   dall'anno   2005;   i   trasferimenti  erariali
          conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
          stabilite  con  decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              2. L'efficacia  delle  disposizioni di cui all'art. 42,
          comma 3,  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2003,  n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
          e'  autorizzata  la  spesa  di 2.000.000 di euro per l'anno
          2004.
              3. All'onere  complessivo,  pari a euro 339.500.000 per
          l'anno   2004  e  a  euro  214.300.000  annui  a  decorrere
          dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
          con  le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
          a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
          benzina  e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
          del  testo unico delle disposizioni legislative concernenti
          le  imposte  sulla  produzione  e  sui  consumi  e relative
          sanzioni  penali  e  amministrative,  approvato con decreto
          legislativo   26 ottobre   1995,   n.   504,  e  successive
          modificazioni.
              3-bis. Il   termine   del  31 dicembre  2003,  previsto
          dall'art.   18,   comma 3-bis,   del   decreto  legislativo
          19 novembre   1997,   n.   422,   per  l'affidamento  dello
          svolgimento  dei  servizi  di  trasporto automobilistici e'
          prorogato  al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   di   concerto   con  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto   1997,   n.   281,   provvede  annualmente  alla
          ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
          emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
          sviluppo  del  trasporto  pubblico locale, al potenziamento
          del   trasporto   rapido   di  massa  nonche'  al  corretto
          svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
          Nota al comma 1231:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3  dell'art. 1 del
          decreto-legge  21 febbraio  2005, n. 16 (Interventi urgenti
          per  la  tutela  dell'ambiente e per la viabilita' e per la
          sicurezza  pubblica),  cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «3. Le  risorse  di  cui al comma 2 sono assegnate alle
          regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
          Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
          del  personale  in  servizio alla data del 30 novembre 2004
          presso  le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
          aziende  ferroviarie,  limitatamente a quelle che applicano
          il  contratto  autoferrotranviari  di  cui  all'art. 23 del
          decreto-legge  24 dicembre  2003,  n.  355,  convertito con
          modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio  2004,  n. 47. Le
          spese    sostenute   dagli   enti   territoriali   per   la
          corresponsione  alle  aziende  degli importi assegnati sono
          escluse dal patto di stabilita' interno.».
          Nota al comma 1232:
              - Si  riporta  il  testo  delle lettere a), b) e c) del
          comma 74  dell'art.  1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  - legge finanziaria 2006), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «74. A  decorrere  dall'esercizio  2007 le dotazioni di
          cui  al  comma 73  sono rideterminate applicando alla media
          delle  somme  incassate  nell'ultimo triennio consuntivato,
          rilevata  dal  rendiconto  generale  delle  amministrazioni
          dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
          dello    stato   di   previsione   dell'entrata,   indicate
          nell'elenco 4  allegato  alla  presente  legge, le seguenti
          percentuali  e  comunque  con una dotazione non superiore a
          quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
                a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
                b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
                c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
          Nota al comma 1233:
              - Si  riporta  il  testo del comma 69 dell'art. 2 della
          legge   24 dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria  2004):  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «69. L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art. 47,
          secondo   comma,   della  legge  20 maggio  1985,  n.  222,
          relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
          mille   dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
          (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
          di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
          Note al comma 1234:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo   4 dicembre   1997,  n.  460  (Riordino  della
          disciplina  tributaria  degli  enti non commerciali e delle
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
              «Art.  10 (Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale). - 1. Sono   organizzazioni   non   lucrative   di
          utilita'  sociale  (ONLUS)  le associazioni, i comitati, le
          fondazioni,  le  societa'  cooperative  e gli altri enti di
          carattere  privato,  con  o senza personalita' giuridica, i
          cui   statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella  forma
          dell'atto  pubblico o della scrittura privata autenticata o
          registrata, prevedono espressamente:
                a) lo  svolgimento  di  attivita'  in  uno o piu' dei
          seguenti settori:
                  1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
                  2) assistenza sanitaria;
                  3) beneficenza;
                  4) istruzione;
                  5) formazione;
                  6) sport dilettantistico;
                  7) tutela,  promozione  e valorizzazione delle cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939,  n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
          al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre
          1963, n. 1409;
                  8) tutela   e   valorizzazione   della   natura   e
          dell'ambiente,  con  esclusione  dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali  e  pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
                  9) promozione della cultura e dell'arte;
                  10) tutela dei diritti civili;
                  11) ricerca  scientifica  di  particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidata   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17  della legge
          23 agosto 1988, n. 400;
                b) l'esclusivo    perseguimento   di   finalita'   di
          solidarieta' sociale;
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate  alla  lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
          direttamente connesse;
                d) il   divieto   di   distribuire,   anche  in  modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve  o  capitale durante la vita dell'organizzazione, a
          meno  che  la  destinazione  o  la  distribuzione non siano
          imposte  per  legge  o  siano  effettuate a favore di altre
          ONLUS  che  per  legge,  statuto  o regolamento fanno parte
          della medesima ed unitaria struttura;
                e) l'obbligo  di  impiegare gli utili o gli avanzi di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse;
                f) l'obbligo     di     devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,   in  caso  di  suo  scioglimento  per
          qualunque  causa,  ad altre organizzazioni non lucrative di
          utilita'  sociale  o  a  fini di pubblica utilita', sentito
          l'organismo  di  controllo  di  cui  all'art. 3, comma 190,
          della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge;
                g) l'obbligo  di  redigere  il  bilancio o rendiconto
          annuale;
                h) disciplina  uniforme  del  rapporto  associativo e
          delle    modalita'    associative    volte    a   garantire
          l'effettivita'    del    rapporto    medesimo,   escludendo
          espressamente  la  temporaneita'  della partecipazione alla
          vita   associativa   e   prevedendo  per  gli  associati  o
          partecipanti   maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto  per
          l'approvazione  e  le  modificazioni  dello  statuto  e dei
          regolamenti   e   per  la  nomina  degli  organi  direttivi
          dell'associazione;
                i) l'uso,  nella  denominazione  ed  in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione   «organizzazione   non   lucrativa  di  utilita'
          sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
              2. Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita'  di
          solidarieta'  sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e le
          prestazioni  di  servizi relative alle attivita' statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della   formazione,   dello  sport  dilettantistico,  della
          promozione  della  cultura  e  dell'arte e della tutela dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati  o  partecipanti,  nonche'  degli  altri soggetti
          indicati   alla  lettera a)  del  comma 6,  ma  dirette  ad
          arrecare benefici a:
                a) persone  svantaggiate  in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
                b) componenti   collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari.
              3. Le  finalita'  di  solidarieta'  sociale s'intendono
          realizzate  anche  quando tra i beneficiari delle attivita'
          statutarie  dell'organizzazione  vi  siano  i  propri soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)   del  comma 6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni   di  svantaggio  di  cui  alla  lettera a)  del
          comma 2.
              4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,   si   considerano  comunque  inerenti  a  finalita'  di
          solidarieta'  sociale le attivita' statutarie istituzionali
          svolte    nei    settori   della   assistenza   sociale   e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di  cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  30 settembre  1963,  n.  1409,  della  tutela e
          valorizzazione  della natura e dell'ambiente con esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio  dei  rifiuti  urbani, speciali e pericolosi di
          cui  all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22,  della  ricerca  scientifica  di  particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidate   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi  dell'art.  17  della legge
          23 agosto  1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
          della  cultura  e  dell'arte per le quali sono riconosciuti
          apporti  economici  da  parte dell'amministrazione centrale
          dello Stato.
              5. Si   considerano   direttamente  connesse  a  quelle
          istituzionali   le   attivita'   statutarie  di  assistenza
          sanitaria,  istruzione,  formazione, sport dilettantistico,
          promozione  della  cultura e dell'arte e tutela dei diritti
          civili,  di  cui  ai  numeri  2),  4), 5), 6), 9) e 10) del
          comma 1,  lettera a),  svolte  in  assenza delle condizioni
          previste  ai  commi 2  e 3, nonche' le attivita' accessorie
          per  natura  a  quelle  statutarie istituzionali, in quanto
          integrative   delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'
          connesse   e'  consentito  a  condizione  che,  in  ciascun
          esercizio  e  nell'ambito  di ciascuno dei settori elencati
          alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
          rispetto  a  quelle istituzionali e che i relativi proventi
          non  superino  il  66  per  cento  delle  spese complessive
          dell'organizzazione.
              6. Si  considerano in ogni caso distribuzione indiretta
          di utili o di avanzi di gestione:
                a) le  cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli  organi  amministrativi  e di controllo, a coloro che a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a
          favore  dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
          grado  ed  ai  loro  affini entro il secondo grado, nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli  in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono fatti
          salvi,  nel  caso delle attivita' svolte nei settori di cui
          ai  numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
          accordati  a  soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
          che  effettuano  erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
          aventi  significato  puramente onorifico e valore economico
          modico;
                b) l'acquisto  di  beni  o  servizi per corrispettivi
          che,  senza  valide  ragioni economiche, siano superiori al
          loro valore normale;
                c) la   corresponsione   ai   componenti  gli  organi
          amministrativi  e  di  controllo  di emolumenti individuali
          annui  superiori  al  compenso massimo previsto dal decreto
          del  Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
          dal  decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
          legge  3 agosto  1995, n. 336, e successive modificazioni e
          integrazioni,  per  il  presidente  del  collegio sindacale
          delle societa' per azioni;
                d) la  corresponsione a soggetti diversi dalle banche
          e  dagli  intermediari finanziari autorizzati, di interessi
          passivi,   in   dipendenza  di  prestiti  di  ogni  specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
                e) la  corresponsione  ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari  o  stipendi  superiori  del 20 per cento rispetto a
          quelli  previsti  dai contratti collettivi di lavoro per le
          medesime qualifiche.
              7. Le  disposizioni  di cui alla lettera h) del comma 1
          non  si  applicano  alle  fondazioni,  e quelle di cui alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti  riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
              8. Sono  in  ogni  caso considerati ONLUS, nel rispetto
          della  loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
          di  volontariato  di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
          iscritti  nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non  governative  riconosciute  idonee ai sensi della legge
          26 febbraio  1987,  n.  49, e le cooperative sociali di cui
          alla  legge  8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
          cui  all'art.  8  della  predetta legge n. 381 del 1991 che
          abbiano  la  base sociale formata per il cento per cento da
          cooperative  sociali.  Sono  fatte  salve  le previsioni di
          maggior  favore  relative  agli  organismi di volontariato,
          alle  organizzazioni  non  governative  e  alle cooperative
          sociali  di  cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
          del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
              9. Gli  enti  ecclesiastici delle confessioni religiose
          con  le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
          e  le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
          enti  di  cui  all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
          25 agosto  1991,  n.  287,  le  cui finalita' assistenziali
          siano   riconosciute   dal   Ministero  dell'interno,  sono
          considerati   ONLUS   limitatamente   all'esercizio   delle
          attivita'  elencate  alla  lettera a)  del  comma 1;  fatta
          eccezione  per  la  prescrizione di cui alla lettera c) del
          comma 1,  agli  stessi  enti e associazioni si applicano le
          disposizioni  anche  agevolative  del  presente  decreto, a
          condizione    che   per   tali   attivita'   siano   tenute
          separatamente  le  scritture  contabili  previste  all'art.
          20-bis   del   decreto   del  Presidente  delle  Repubblica
          29 settembre   1973,   n.  600,  introdotto  dall'art.  25,
          comma 1.
              10. Non  si  considerano  in  ogni  caso ONLUS gli enti
          pubblici,   le   societa'  commerciali  diverse  da  quelle
          cooperative,   gli   enti  conferenti  di  cui  alla  legge
          30 luglio  1990,  n. 218, i partiti e i movimenti politici,
          le  organizzazioni  sindacali, le associazioni di datori di
          lavoro e le associazioni di categoria.».
              - Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
          della  legge  7 dicembre  2000,  n.  383  (Disciplina delle
          associazioni di promozione sociale):
              «Art.   7 (Registri). - 1. Presso   la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
          iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
          le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
          in  possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
          operanti  da  almeno  un  anno. Alla tenuta del registro si
          provvede  con  le  ordinarie  risorse  finanziarie, umane e
          strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
              2. Per  associazioni  di promozione sociale a carattere
          nazionale  si  intendono  quelle  che svolgono attivita' in
          almeno  cinque  regioni  ed  in  almeno  venti province del
          territorio nazionale.
              3. L'iscrizione    nel    registro    nazionale   delle
          associazioni  a  carattere nazionale comporta il diritto di
          automatica  iscrizione  nel  registro medesimo dei relativi
          livelli   di  organizzazione  territoriale  e  dei  circoli
          affiliati,  mantenendo  a tali soggetti i benefici connessi
          alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
              4. Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano  istituiscono,  rispettivamente,  registri su scala
          regionale  e  provinciale,  cui possono iscriversi tutte le
          associazioni  in  possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
          che   svolgono   attivita',   rispettivamente,   in  ambito
          regionale o provinciale.».
          Note al comma 1238:
              - Si  riporta  il  testo del comma 46 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «46. A    decorrere    dall'anno    2006,   l'ammontare
          complessivo  delle  riassegnazioni  di  entrate  non potra'
          superare,    per    ciascuna   amministrazione,   l'importo
          complessivo  delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
          al  netto  di  quelle  di  cui  al  successivo  periodo. La
          limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
          l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
          consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  a
          quelle  riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
          dall'Unione europea.»
          Note al comma 1241:
              - Il  decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
          urgenti   per  la  partecipazione  italiana  alle  missioni
          internazionali),   e'   stato   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
              - La  legge  4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
          partecipazione  italiana  alle missioni internazionali), e'
          stato  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
          n. 186.
              - Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
          concernenti  l'intervento  di cooperazione allo sviluppo in
          Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
          nella  missione  UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
          1701  (2006)  del  Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni
          Unite),   e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 agosto 2006, n. 199.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge
          28 agosto    2006,   n.   253   (Disposizioni   concernenti
          l'intervento  di  cooperazione allo sviluppo in Libano e il
          rafforzamento   del  contingente  militare  italiano  nella
          missione  UNIFIL  ridefinita  dalla citata risoluzione 1701
          (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
              «Art.   5. (Disposizioni  in  materia  penale). - 1. Al
          personale  militare  che  partecipa  alla  missione  di cui
          all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
          l'art.  9,  commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
          decreto-legge  1° dicembre  2001,  n.  421, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
              2. I  reati  commessi dallo straniero nel territorio in
          cui  si  svolgono  gli  interventi  di  cui all'art. 1 e la
          missione  di  cui  all'art.  2,  a  danno  dello Stato o di
          cittadini  italiani  partecipanti  agli  interventi  e alla
          missione   stessi,  sono  puniti  sempre  a  richiesta  del
          Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
          per  i  reati  commessi  a danno di appartenenti alle Forze
          armate.
              3. Per  i  reati  di  cui  al  comma 2  e  per  i reati
          attribuiti  alla  giurisdizione  dell'autorita' giudiziaria
          ordinaria,  commessi nel territorio e per il periodo in cui
          si  svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
          di   cui  all'art.  2  dal  cittadino  che  partecipa  agli
          interventi  o  alla  missione  stessi,  la  competenza  per
          territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
          Note al comma 1242:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 della
          legge  11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
          lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
              «Art.  1. - 1. Allo  scopo  di garantire la continuita'
          del  servizio  di  trasmissione  radiofonica  delle  sedute
          parlamentari,  e confermando lo strumento della convenzione
          da  stipulare  a  seguito  di  gara pubblica, i cui criteri
          saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
          generale   del   sistema   delle   comunicazioni,   in  via
          transitoria   la   convenzione   tra   il  Ministero  delle
          comunicazioni  e  il Centro di produzione S.p.a., stipulata
          ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
          1994,  n.  602, ed approvata con decreto del Ministro delle
          poste  e  delle  telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
          rinnovata  con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
          triennio,  intendendosi  rivalutato in legge 11.500.000.000
          l'importo  di  cui  al  comma 4  dello  stesso  art.  9.  I
          contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
          i  redattori,  il  contratto  unico nazionale di lavoro dei
          giornalisti,  si  applicano  ai  dipendenti  del  Centro di
          produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
          Note al comma 1243:
              - Si  riporta  il testo del comma 341 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «341. Allo   scopo  di  promuovere  lo  sviluppo  della
          ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
          degli  accordi  di  cooperazione  scientifica e tecnologica
          stipulati  con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  autorizzato  a costituire una
          fondazione  secondo  le  modalita'  da  esso  stabilite con
          proprio  decreto.  Al  relativo  onere si provvede mediante
          riduzione   della   dotazione   del   Fondo   per  le  aree
          sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289,  per  gli importi di 30 milioni di euro per
          l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
          180  milioni  di  euro  per l'anno 2009, in coerenza con il
          punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
          Note al comma 1244:
              - Si  riporta  il testo del comma 18 dell'art. 52 della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2002):
              «18. Il  finanziamento  annuale  di  cui  all'art.  27,
          comma 10,  sesto  periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
          488,   e   successive  modificazioni,  e'  incrementato,  a
          decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
          in  ragione  di  anno.  La  previsione di cui all'art. 145,
          comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
          misure  di  sostegno  di  cui  al  presente  comma  possono
          beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
          radiofoniche  locali  legittimamente esercenti alla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nella  misura
          complessivamente  non superiore ad un decimo dell'ammontare
          globale   dei   contributi  stanziati.  Per  queste  ultime
          emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
          emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
          e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
              - La  legge  27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2003).
              - La  legge  24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2004).
              - La  legge  30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2005).
              - La  legge  23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2006).
          Note al comma 1246:
              - Si  riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
          legge  7 agosto  1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
          riapertura    dei   termini,   a   favore   delle   imprese
          radiofoniche,  per  la dichiarazione di rinuncia agli utili
          di  cui  all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
          n.  67,  per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
          legge stessa):
              «Art.  3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
          quotidiani  o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
          legge  25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
          di  cui  al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
          concessi  ulteriori  contributi  integrativi  pari a quelli
          risultanti  dai  predetti commi degli articoli 9 e 11 della
          citata  legge  n.  67 del 1987, sempre che tutte le entrate
          pubblicitarie  non  raggiungano  il  40 per cento dei costi
          complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
          gli ammortamenti risultanti a bilancio.
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
          al  comma 8  e  al  comma 11  del presente articolo, il cui
          ammontare  non  puo'  comunque superare il 50 per cento dei
          costi  complessivi,  compresi  gli ammortamenti, risultanti
          dal    bilancio   dell'impresa   stessa,   sono   concessi,
          limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
          giornali  quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
          dalle   lettere a)   e b)   per   le  cooperative  editrici
          costituite  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 153,
          comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
          seguenti requisiti:
                a) siano  costituite  come cooperative giornalistiche
          da almeno tre anni;
                b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
                c) abbiano  acquisito,  nell'anno  di riferimento dei
          contributi,  entrate  pubblicitarie  che non superino il 30
          per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
          bilancio dell'anno medesimo;
                d) abbiano  adottato  con norma statutaria il divieto
          di  distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
          dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
                e) la  testata  edita  abbia  diffusione  formalmente
          certificata  pari  ad almeno il 25 per cento della tiratura
          complessiva  per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
          cento  per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
          intende  per  diffusione  l'insieme  delle  vendite e degli
          abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
          cento  della  diffusione  complessiva e' concentrata in una
          sola regione;
                f) [le   testate   nazionali   che   usufruiscono  di
          contributi  di  cui al presente articolo non siano poste in
          vendita congiuntamente con altre testate];
                g) abbiano  sottoposto l'intero bilancio di esercizio
          cui  si riferiscono i contributi alla certificazione di una
          societa'  di  revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
          apposito previsto dalla CONSOB;
                h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
          non  inferiore  alla  media  dal  prezzo  base  degli altri
          quotidiani,  senza  inserti  e  supplementi,  di  cui viene
          accertata  la  tiratura,  prendendo  a riferimento il primo
          giorno   di  pubblicazione  dall'anno  di  riferimento  dei
          contributi].
              2-bis. I  contributi previsti dalla presente legge e in
          misura,  comunque,  non superiore al 50 per cento dei costi
          complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
          bilancio  dell'impresa  stessa,  sono  concessi  anche alle
          imprese  editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
          del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
          morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
          di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
          presente articolo.
              2-ter. I  contributi previsti dalla presente legge, con
          esclusione  di  quelli  previsti dal comma 11, e in misura,
          comunque,   non   superiore  al  50  per  cento  dei  costi
          complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
          bilancio  dell'impresa  stessa,  sono concessi alle imprese
          editrici,   comunque   costituite,   che  editino  giornali
          quotidiani  in  lingua  francese, ladina, slovena e tedesca
          nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
          e   Trentino-Alto   Adige,  a  condizione  che  le  imprese
          beneficiarie   non  editino  altri  giornali  quotidiani  e
          possiedano      i      requisiti      di      cui      alle
          lettere b), c), d), e), f)  e g)  del  comma 2 del presente
          articolo.  A  decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
          cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
          50   per   cento   dei   costi  complessivi,  compresi  gli
          ammortamenti,  risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
          sono  concessi  ai  giornali  quotidiani  italiani  editi e
          diffusi  all'estero  a  condizione  che le imprese editrici
          beneficiarie   possiedano   i   requisiti   di   cui   alle
          lettere b), c), d)  e g) del comma 2 del presente articolo.
          Tali   imprese  devono  allegare  alla  domanda  i  bilanci
          corredati  da  una  relazione di certificazione da parte di
          societa'  abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
          ha sede l'impresa.
              2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
          quotidiani  per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
          si  applicano  anche  ai  periodici  editi  da  cooperative
          giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
          legge  5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
          e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
          per  il  contributo  variabile  di  cui al comma 10; a tali
          periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
              3. A   decorrere  dal  1° gennaio  1991,  alle  imprese
          editrici   di   periodici   che   risultino  esercitate  da
          cooperative,  fondazioni  o enti morali, ovvero da societa'
          la   maggioranza  del  capitale  sociale  delle  quali  sia
          detenuta  da  cooperative, fondazioni o enti morali che non
          abbiano  scopo  di  lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
          euro  per  copia  stampata  fino a 30.000 copie di tiratura
          media,  indipendentemente  dal  numero  delle  testate.  Le
          imprese  di  cui al presente comma devono essere costituite
          da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
          cinque  anni.  I  contributi  di cui al presente comma sono
          corrisposti a condizione che le imprese editrici:
                a) non   abbiano   acquisito,   nell'anno  precedente
          introiti  pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
          cento  dei  costi,  compresi gli ammortamenti, dell'impresa
          per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
                b) editino   periodici  a  contenuto  prevalentemente
          informativo;
                c) abbiano   pubblicato   nei  due  anni  antecedenti
          l'entrata  in  vigore  della  presente legge e nell'anno di
          riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
          per  ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
          18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
              3-bis. Qualora  le  societa'  di  cui  al comma 3 siano
          costituite  da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
          quali  possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
          e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
          detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
              4. La  commissione  di  cui  all'art.  54  della  legge
          5 agosto  1981,  n. 416, come modificato dall'art. 11 della
          legge    30 aprile    1983,    n.   137,   esprime   parere
          sull'accertamento  della  tiratura  e sull'accertamento dei
          requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
              5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
          ai  commi 2  e  3  devono  trasmettere  alla Presidenza del
          Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
          l'editoria,   lo   statuto   della   societa'  che  escluda
          esplicitamente  la  distribuzione  degli  utili  fino  allo
          scioglimento  della societa' stessa. Le disposizioni di cui
          all'art.  2  della  presente  legge si applicano anche alle
          imprese  editrici  di  giornali  quotidiani e periodici che
          gia'  abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
          di  cui  agli  articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
          1987.  Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
          le   imprese  editrici  che  siano  collegate  con  imprese
          editrici  di  altri  giornali quotidiani o periodici ovvero
          con  imprese  che  raccolgono  pubblicita'  per  la testata
          stessa  o  per  altri  giornali quotidiani o periodici. Non
          possono   percepire   i   suddetti  contributi  le  imprese
          editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
          contrattuali   con  l'impresa  editoriale  stessa,  il  cui
          importo  ecceda  il  10  per  cento  dei  costi complessivi
          dell'impresa  editrice,  compresi  gli ammortamenti, ovvero
          nel   caso   in   cui  tra  i  soci  e  gli  amministratori
          dell'impresa  editoriale  figurino  persone  fisiche  nella
          medesima condizione contrattuale.
              6. Ove  nei  dieci  anni  dalla riscossione dell'ultimo
          contributo  la  societa' proceda ad operazioni di riduzione
          del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
          fusione  o  comunque  operi  il  conferimento di azienda in
          societa'  il  cui statuto non contempli l'esclusione di cui
          al  comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
          Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
          aumentati  degli  interessi  calcolati  al tasso doppio del
          tasso  di  riferimento  di  cui all'art. 20 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9 novembre  1976,  n. 902, e
          successive  modificazioni,  a  partire  dalla  data di ogni
          riscossione,  e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
          periodo  la  societa'  sia  posta  in  liquidazione, dovra'
          versare  in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
          parimenti  calcolata  nei  limiti del risultato netto della
          liquidazione,   prima   di   qualunque   distribuzione   od
          assegnazione.  Una  somma parimenti calcolata dovra' essere
          versata   dalla  societa'  quando,  nei  dieci  anni  dalla
          riscossione  dell'ultimo  contributo, dai bilanci annuali o
          da    altra    documentazione   idonea,   risulti   violata
          l'esclusione della distribuzione degli utili.
              7. I  contributi  di  cui al comma 8 sono corrisposti a
          condizione   che  gli  introiti  pubblicitari  di  ciascuna
          impresa  editoriale,  acquisiti  nell'anno  precedente, non
          superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
          risultanti  dal  bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
          ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
          il  35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
          di  cui  al  comma 8,  lettera b),  sono ridotti del 50 per
          cento.
              8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
          sono determinati nella seguente misura:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 30
          per  cento  dei  costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
          ammortamenti,  e  comunque  non superiore a lire 2 miliardi
          per ciascuna impresa;
                b) contributi variabili nelle seguenti misure:
                  1) lire  500  milioni  all'anno  da 10.000 a 30.000
          copie  di  tiratura  media  giornaliera  e lire 300 milioni
          all'anno,  ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
          dalle 30.000 alle 150.000 copie;
                  2) lire  200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura  media  giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
          alle 250.000 copie;
                  3) lire  100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
          tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
              9. L'ammontare   totale  dei  contributi  previsti  dal
          comma 8  non  puo'  comunque  superare  il 60 per cento dei
          costi  risultanti  dal bilancio, dei costi come determinati
          dal medesimo comma 8.
              10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
          in  vigore  al  31 dicembre  1997  a  favore  delle imprese
          editrici  di quotidiani o periodici a quella data organi di
          movimenti  politici  i  quali  organi siano in possesso dei
          requisiti  per  l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
          favore  delle  imprese  editrici  di quotidiani e periodici
          pubblicati  per  la  prima  volta  in  data  successiva  al
          31 dicembre  1997  e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
          partiti  o  movimenti  ammessi al finanziamento pubblico, a
          decorrere  dal  1° gennaio  1998  alle  imprese editrici di
          quotidiani  o periodici che, oltre che attraverso esplicita
          menzione  riportata  in  testata, risultino essere organi o
          giornali  di  forze politiche che abbiano il proprio gruppo
          parlamentare  in  una delle Camere o nel Parlamento europeo
          avendo  almeno  un rappresentante in un ramo del Parlamento
          italiano,  nell'anno  di  riferimento  dei  contributi  nei
          limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
          e' corrisposto:
                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 40
          per  cento  dei  costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
          ammortamenti,  e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
          500  milioni  per  i  quotidiani  e  lire 600 milioni per i
          periodici;
                b) un   contributo  variabile,  calcolato  secondo  i
          parametri  previsti  dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
          ad   un   sesto,   un  dodicesimo  od  un  ventiquattresimo
          rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
          mensili;   per   i   suddetti   periodici   viene  comunque
          corrisposto  un  contributo  fisso  di lire 400 milioni nel
          caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
              11. A   decorrere   dall'anno   1991,  ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano  inferiori  al  30 per cento dei costi
          d'esercizio   annuali,   compresi  gli  ammortamenti,  sono
          concessi,   per   ogni   esercizio,   ulteriori  contributi
          integrativi  pari  al  50  per  cento di quanto determinato
          dalle lettere a) e b) del comma 10.
              11-bis. [Ai  fini  dell'applicazione dei commi 10 e 11,
          il  requisito della rappresentanza parlamentare della forza
          politica,  la  cui  impresa editrice dell'organo o giornale
          aspiri  alla  concessione dei contributi di cui ai predetti
          commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
          elettorale,  anche  da  una dichiarazione di appartenenza e
          rappresentanza   di   tale  forza  politica  da  parte  dei
          parlamentari  interessati,  certificata dalla Camera di cui
          sono componenti].
              11-ter. A  decorrere  dall'anno  1991 sono abrogati gli
          ultimi  due  periodi  del  comma 5.  Dal  medesimo  anno  i
          contributi  previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
          che  non  fruiscono  dei  contributi  previsti dal predetto
          comma   imprese  collegate  con  l'impresa  richiedente,  o
          controllate  da  essa,  o  che  la controllano, o che siano
          controllate  dalle  stesse imprese, o dagli stessi soggetti
          che la controllano.
              12. La  somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
          non  puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
          determinati dai medesimi commi 10 e 11.
              13. I  contributi  di  cui  ai  commi 10  e 11 e di cui
          all'art.  4  sono  concessi a condizione che le imprese non
          fruiscano,  ne'  direttamente ne' indirettamente, di quelli
          di  cui  ai  commi 2,  5,  6,  7 e 8, ed a condizione che i
          contributi  di  cui  ai commi stessi non siano percepiti da
          imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
          siano  controllate  dalle  stesse  imprese  o  dagli stessi
          soggetti che le controllano.
              14. I  contributi  di  cui  ai  commi 10  e 11 e di cui
          all'art.   4   sono  corrisposti  alternativamente  per  un
          quotidiano  o  un  periodico  o  una  impresa  radiofonica,
          qualora siano espressione dello stesso partito politico.
              15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
          eccezione  di  quelle  previste  dal comma 3, sono comunque
          soggette  agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
          legge  5 agosto  1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
          legge  30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
          dei  ricavi  delle  vendite.  Sono  soggette  agli obblighi
          medesimi,  a  prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
          vendite,  anche  le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
          legge 25 febbraio 1987, n. 67.
              15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
          ogni  anno  e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
          sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
          pari  al  50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
          10  e  11  spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
          del  contributo  residuo  verra'  effettuata entro tre mesi
          dalla  presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
          della     necessaria     certificazione    nonche'    della
          documentazione  richiesta  all'editore dalle norme vigenti.
          La  certificazione,  eseguita  a  cura  di  una societa' di
          revisione,  e'  limitata  alla verifica ed al riscontro dei
          soli  costi  a  cui  si fa riferimento per il conteggio del
          contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
              «Art.  4. - 1. A  decorrere  dal 1° gennaio 1991, viene
          corrisposto,  a  cura  del Dipartimento dell'informazione e
          dell'editoria  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          un  contributo  annuo  pari al 70 per cento della media dei
          costi  risultanti  dai  bilanci  degli ultimi due esercizi,
          inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
          miliardi,  alle  imprese  radiofoniche che risultino essere
          organi  di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
          del Parlamento e che:
                a) abbiano   registrato   la   testata  giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale;
                b) trasmettano   quotidianamente   propri   programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  culturali  per  non meno del 50 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20;
                c) non  siano  editori  o controllino, direttamente o
          indirettamente,  organi  di  informazione di cui al comma 6
          dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
              2. A   decorrere   dall'anno   1991,   ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano inferiori al 25 per cento dei costi di
          esercizio  annuali,  compresi gli ammortamenti, e' concesso
          un  ulteriore  contributo  integrativo pari al 50 per cento
          del  contributo  di  cui  al  comma 1.  La somma di tutti i
          contributi  non  puo'  comunque superare l'80 per cento dei
          costi come determinati al medesimo comma 1.
              3. Le  imprese  di  cui  al  comma 1 hanno diritto alle
          riduzioni   tariffarie  di  cui  all'art.  28  della  legge
          5 agosto   1981,   n.   416,  e  successive  modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia  elettrica,  ai canoni di noleggio e di abbonamento
          ai  servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi tipo, ivi
          compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
          di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
          n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
          dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
              4. I  metodi  e  le  procedure  per  l'accertamento del
          possesso  dei  requisiti  per l'accesso alle provvidenze di
          cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
          della  loro  persistenza, sono disciplinati dal decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
          410,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  234  del
          7 ottobre 1987.».
              «Art. 7. - 1... ».
              «Art.  8. - 1. Le  imprese  di radiodiffusione sonora a
          carattere   locale   che   abbiano  registrato  la  testata
          radiofonica  giornalistica  trasmessa  presso il competente
          tribunale,  trasmettano  quotidianamente  propri  programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  letterari,  per non meno del 15 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
                a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
          legge  5 agosto  1981,  n. 416, e successive modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia elettrica;
                b) al  rimborso  del  60  per  cento  delle spese per
          l'abbonamento  ai  servizi di due agenzie di informazione a
          diffusione nazionale o regionale.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 23 della
          legge   6 agosto  1990,  n.  223  (Disciplina  del  sistema
          radiotelevisivo pubblico e privato):
              «3. Ai  concessionari per la radiodiffusione televisiva
          in  ambito  locale,  ovvero  ai soggetti autorizzati per la
          radiodiffusione  televisiva  locale di cui all'art. 32, che
          abbiano   registrato   la   testata  televisiva  presso  il
          competente  tribunale  e  che  trasmettano quotidianamente,
          nelle  ore  comprese  tra  le  07,00  e le 23,00 per almeno
          un'ora,  programmi  informativi autoprodotti su avvenimenti
          politici,   religiosi,   economici,  sociali,  sindacali  o
          culturali,  si  applicano  i  benefici  di  cui  al comma 1
          dell'art.  11  della  legge  25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
          come  modificato  dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
          250,  nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
          legge  5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
          integrazioni.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 13 dell'art. 7 della
          legge  3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
          di    assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e   della
          RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
          Governo    per   l'emanazione   del   testo   unico   della
          radiotelevisione):
              «13. L'accesso  alle  provvidenze  di  cui  all'art. 11
          della   legge   25 febbraio   1987,  n.  67,  e  successive
          modificazioni,  agli  articoli 4  e  8 della legge 7 agosto
          1990,  n.  250,  e  all'art.  7 del decreto-legge 27 agosto
          1993,  n.  323,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 ottobre  1993,  n. 422, e' altresi' previsto anche per i
          canali  tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
          con  esclusione  di  quelli  ad  accesso condizionato, come
          definiti   dall'art.   1,   lettera c),   del   regolamento
          concernente  la  promozione  della  distribuzione  e  della
          produzione  di  opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
          16 marzo   1999,   n.  9/1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  119  del  24 maggio 1999, che si impegnano a
          trasmettere   programmi  di  informazione  alle  condizioni
          previste  dall'art.  7  del citato decreto-legge n. 323 del
          1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
          1993.».
              - Si  riporta  il testo del comma 454 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «454. A  decorrere  dai  contributi  relativi  all'anno
          2005,  non  e'  piu'  corrisposta  l'anticipazione  di  cui
          all'art.  3,  comma 15-bis,  della  legge 7 agosto 1990, n.
          250.   I  contributi  sono  comunque  erogati  in  un'unica
          soluzione    entro    l'anno   successivo   a   quello   di
          riferimento.».
          Note al comma 1247:
              - Si  riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
          1990,  n.  250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
          termini,  a  favore  delle  imprese  radiofoniche,  per  la
          dichiarazione  di  rinuncia  agli  utili di cui all'art. 9,
          comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
          ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
              «Art.  4. - 1. A  decorrere  dal 1° gennaio 1991, viene
          corrisposto,  a  cura  del Dipartimento dell'informazione e
          dell'editoria  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          un  contributo  annuo  pari al 70 per cento della media dei
          costi  risultanti  dai  bilanci  degli ultimi due esercizi,
          inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
          miliardi,  alle  imprese  radiofoniche che risultino essere
          organi  di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
          del Parlamento e che:
                a) abbiano   registrato   la   testata  giornalistica
          trasmessa presso il competente tribunale;
                b) trasmettano   quotidianamente   propri   programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali,  sindacali  o  culturali  per  non meno del 50 per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20;
                c) non  siano  editori  o controllino, direttamente o
          indirettamente,  organi  di  informazione di cui al comma 6
          dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
              2. A   decorrere   dall'anno   1991,   ove  le  entrate
          pubblicitarie  siano inferiori al 25 per cento dei costi di
          esercizio  annuali,  compresi gli ammortamenti, e' concesso
          un  ulteriore  contributo  integrativo pari al 50 per cento
          del  contributo  di  cui  al  comma 1.  La somma di tutti i
          contributi  non  puo'  comunque superare l'80 per cento dei
          costi come determinati al medesimo comma 1.
              3. Le  imprese  di  cui  al  comma 1 hanno diritto alle
          riduzioni   tariffarie  di  cui  all'art.  28  della  legge
          5 agosto   1981,   n.   416,  e  successive  modificazioni,
          applicate  con  le  stesse  modalita'  anche  ai consumi di
          energia  elettrica,  ai canoni di noleggio e di abbonamento
          ai  servizi  di  telecomunicazione  di  qualsiasi tipo, ivi
          compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
          di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
          n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
          dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
              4. I  metodi  e  le  procedure  per  l'accertamento del
          possesso  dei  requisiti  per l'accesso alle provvidenze di
          cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
          della  loro  persistenza, sono disciplinati dal decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
          410,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  234  del
          7 ottobre 1987.».
              - Per  l'art.  4  della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
          vedano le note al comma 1246.
              - Si  riporta  il  testo del comma 13 dell'art. 7 della
          legge  3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
          di    assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e   della
          RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'  delega al
          Governo    per   l'emanazione   del   testo   unico   della
          radiotelevisione):
              «13. L'accesso  alle  provvidenze  di  cui  all'art. 11
          della   legge   25 febbraio   1987,  n.  67,  e  successive
          modificazioni,  agli  articoli 4  e  8 della legge 7 agosto
          1990,  n.  250,  e  all'art.  7 del decreto-legge 27 agosto
          1993,  n.  323,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 ottobre  1993,  n. 422, e' altresi' previsto anche per i
          canali  tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
          con  esclusione  di  quelli  ad  accesso condizionato, come
          definiti   dall'art.   1,   lettera c),   del   regolamento
          concernente  la  promozione  della  distribuzione  e  della
          produzione  di  opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
          16 marzo   1999,   n.  9/1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  119  del  24 maggio 1999, che si impegnano a
          trasmettere   programmi  di  informazione  alle  condizioni
          previste  dall'art.  7  del citato decreto-legge n. 323 del
          1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
          1993.».
          Nota al comma 1248:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 19 e 20 della
          legge  14 aprile  1975,  n.  103 (Nuove norme in materia di
          diffusione radiofonica e televisiva):
              «Art.  19. La  societa'  concessionaria, oltre che alla
          gestione   dei  servizi  in  concessione,  e'  tenuta  alle
          seguenti prestazioni:
                a) a  sistemare,  secondo piani tecnici approvati dal
          Ministero  delle  poste  e delle telecomunicazioni, le reti
          trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
          renderle  idonee  a  ritrasmettere  programmi  di organismi
          esteri   confinanti;  ad  attuare  la  ristrutturazione  ed
          assumere  la gestione degli impianti di terzi eventualmente
          ad  essa  affidati,  esistenti  in  dette zone alla data di
          entrata in vigore della presente legge;
                b) a   predisporre   annualmente,  sulla  base  delle
          direttive  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
          sentita   la   Commissione  parlamentare  per  l'indennizzo
          generale   e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
          programmi  televisivi  e  radiofonici  destinati a stazioni
          radiofoniche  e televisive di altri Paesi per la diffusione
          e  la  conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
          mondo  e  ad  effettuare,  sentita  la  stessa  Commissione
          parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
                c) ad    effettuare   trasmissioni   radiofoniche   e
          televisive  in  lingua tedesca e ladina per la provincia di
          Bolzano,  in  lingua francese per la regione autonoma Valle
          d'Aosta  ed  in  lingua  slovena  per  la  regione autonoma
          Friuli-Venezia Giulia.».
              «Art.  20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
          adempimenti  di  cui  al precedente articolo sono stabiliti
          come segue.
              Per  quanto  previsto  al punto a) si provvede mediante
          separate   pattuizioni   da   effettuarsi  d'intesa  con  i
          rappresentanti  degli  enti  locali  delle  zone di confine
          interessate.
              Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
          e   radiofonici   destinati   a   stazioni  radiofoniche  e
          televisive   di   altri   Paesi   sono   regolati  mediante
          convenzioni  aggiuntive  da  stipularsi  con  le competenti
          amministrazioni  dello  Stato  entro  novanta  giorni dalla
          stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
              Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
          in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
          mediante   convenzione  aggiuntiva  da  stipularsi  con  le
          competenti  amministrazioni  dello  Stato  entro  lo stesso
          termine  di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
          in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
          modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
              L'ammontare   dei   rimborsi   della   spesa   per   le
          trasmissioni  in  lingua  tedesca  effettuate dalla sede di
          Bolzano,  nel  periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
          forfettariamente  stabilito  in  lire  6.710  milioni oltre
          all'imposta sul valore aggiunto.
              La  misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
          le  trasmissioni  radiofoniche da radio Trieste dalla legge
          14 aprile  1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
          aumento  del  numero  di  trasmissioni con l'inclusione nei
          programmi  de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
          lire  250  milioni  l'anno  oltre  all'imposta  sul  valore
          aggiunto,  a  partire  dal  1968  e  puo' essere soggetta a
          revisione   triennale   su   richiesta  di  ciascuna  parte
          contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
              L'ammontare  dei  rimborsi della spesa sostenuta per le
          trasmissioni  in  lingua  francese  per la regione autonoma
          Valle  d'Aosta  e  per le trasmissioni televisive in lingua
          slovena  per  la  regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
          regolato   con   apposite  convenzioni  con  le  competenti
          amministrazioni dello Stato.
              La  somma  di  8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
          dello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del
          tesoro  dell'anno  finanziario  1973  e  di cui al capitolo
          aggiunto  7480  dell'anno finanziario 1974, resta destinata
          ed  impegnata  per  la  liquidazione  degli oneri di cui al
          precedente  quinto  comma  nonche' a quello di cui al sesto
          comma   per   il  periodo  1968-1972.  All'onere  derivante
          dall'applicazione  dello  stesso sesto comma per il periodo
          successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
          del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
          Ministero   del   tesoro  per  l'anno  finanziario  1974  e
          corrispondenti capitoli degli anni successivi.
              Ai   nuovi  o  maggiori  oneri  derivanti  dalle  altre
          convenzioni  da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
          provvede  con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
          concessionaria  allo  Stato  e da determinare, ai sensi del
          precedente  art. 16 con la convenzione di cui al successivo
          art.  46.  Il  Ministro  per  il  tesoro  e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              Per  i  servizi  speciali radiotelevisivi, non compresi
          fra  quelli  suindicati,  le  amministrazioni  dello  Stato
          richiedenti  concordano,  attraverso  apposite convenzioni,
          con   la   societa'   concessionaria   le  modalita'  delle
          prestazioni  e  l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
          parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
          Note al comma 1249:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  26  della  legge
          10 ottobre   1990,  n.  287  (Norme  per  la  tutela  della
          concorrenza e del mercato):
              «Art.   26 (Pubblicita'   delle  decisioni).  -  1.  Le
          decisioni  di  cui  agli  articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
          pubblicate  entro venti giorni in un apposito bollettino, a
          cura  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri. Nello
          stesso  bollettino  sono  pubblicate,  ove  l'Autorita'  lo
          ritenga  opportuno,  le  conclusioni  delle indagini di cui
          all'art. 12, comma 2.»
              - Si  riporta  il  testo del comma 26 dell'art. 2 della
          legge  14 ottobre  1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
          la   regolazione   dei   servizi   di   pubblica  utilita'.
          Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei servizi di
          pubblica utilita):
              «26.  La  pubblicita'  di  atti  e  procedimenti  delle
          Autorita'   e'  assicurata  anche  attraverso  un  apposito
          bollettino  pubblicato  dalla  Presidenza del Consiglio dei
          ministri.»
              - Si  riporta  il  testo del comma 21 dell'art. 1 della
          legge  31 luglio  1997,  n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
          per  le  garanzie  nelle  comunicazioni e norme sui sistemi
          delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
              «21.  All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
          all'art.  2  della  legge  14 novembre  1995,  n.  481, non
          derogate   dalle  disposizioni  della  presente  legge.  Le
          disposizioni  del  comma 9,  limitatamente alla deroga alle
          norme  sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
          commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
          altre  Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
          481, senza oneri a carico dello Stato.»
          Note al comma 1250:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 19 del
          decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale):
              «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
          politiche  giovanili e per le politiche relative ai diritti
          e  alle  pari  opportunita).  -  1. Al fine di promuovere e
          realizzare  interventi  per  la  tutela  della famiglia, in
          tutte   le   sue   componenti   e   le   sue  problematiche
          generazionali,   nonche'   per   supportare  l'Osservatorio
          nazionale   sulla   famiglia,   presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito un fondo denominato
          «Fondo  per  le  politiche  della  famiglia»,  al  quale e'
          assegnata  la  somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
              - Si  riporta  il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
          2000,  n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
          e  della  paternita',  per  il  diritto  alla  cura  e alla
          formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
              «Art.  9.  (Misure  a  sostegno  della flessibilita' di
          orario).  - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
          articolazione   della   prestazione   lavorativa   volte  a
          conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
          per   l'occupazione   di   cui  all'art.  1,  comma 7,  del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236, e'
          destinata  una  quota  fino  a  lire  40  miliardi  annue a
          decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
          cui  almeno  il  50  per  cento destinato ad imprese fino a
          cinquanta  dipendenti,  in favore di aziende che applichino
          accordi  contrattuali  che prevedono azioni positive per la
          flessibilita', ed in particolare:
                a) progetti    articolati    per    consentire   alla
          lavoratrice  madre  o al lavoratore padre, anche quando uno
          dei  due  sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
          affidamento  o  in  adozione  un  minore,  di  usufruire di
          particolari   forme   di   flessibilita'   degli   orari  e
          dell'organizzazione   del   lavoro,   tra   cui  part  time
          reversibile,   telelavoro  e  lavoro  a  domicilio,  orario
          flessibile  in  entrata  o  in  uscita,  banca  delle  ore,
          flessibilita'  sui turni, orario concentrato, con priorita'
          per  i  genitori  che  abbiano bambini fino ad otto anni di
          eta'  o  fino  a  dodici  anni, in caso di affidamento o di
          adozione;
                b) programmi  di  formazione per il reinserimento dei
          lavoratori dopo il periodo di congedo;
                c) progetti   che   consentano  la  sostituzione  del
          titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
          del  periodo  di  astensione  obbligatoria  o  dei  congedi
          parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
              2.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  i  Ministri per la
          solidarieta'  sociale  e  per  le  pari  opportunita', sono
          definiti  i  criteri  e le modalita' per la concessione dei
          contributi di cui al comma 1.».
              - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
          1998,   n.   269   (Norme   contro  lo  sfruttamento  della
          prostituzione,  della  pornografia, del turismo sessuale in
          danno   di  minori,  quali  nuove  forme  di  riduzione  in
          schiavitu):
              «Art.   17 (Attivita'  di  coordinamento).  -  1.  Sono
          attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
          fatte  salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
          285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
          tutte   le   pubbliche   amministrazioni,   relative   alla
          prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
          minori  dallo  sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
          Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
          al  Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
          del comma 3.
              1-bis.  E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'
          l'Osservatorio  per  il  contrasto  della pedofilia e della
          pornografia   minorile   con  il  compito  di  acquisire  e
          monitorare   i   dati   e  le  informazioni  relativi  alle
          attivita',  svolte  da  tutte le pubbliche amministrazioni,
          per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
          fine  e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
          una  banca  dati  per  raccogliere,  con l'apporto dei dati
          forniti  dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
          per  il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
          per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
          modalita'  di  funzionamento  dell'Osservatorio  nonche' le
          modalita'  di  attuazione  e  di organizzazione della banca
          dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
          necessari  per  la  sicurezza  e  la riservatezza dei dati.
          Resta  ferma  la  disciplina  delle  assunzioni  di  cui ai
          commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
          n.   311.  Per  l'istituzione  e  l'avvio  delle  attivita'
          dell'Osservatorio  e  della  banca  dati di cui al presente
          comma e'  autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
          2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui al decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  come rideterminata
          dalla  tabella  C  allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
          266.  A  decorrere  dall'anno  2009,  si  provvede ai sensi
          dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              2.  Le  multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
          quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
          della  presente legge sono versate all'entrata del bilancio
          dello  Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
          iscrivere  nello  stato  di previsione della Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri  e  destinate, nella misura di due
          terzi,  a  finanziare  specifici  programmi di prevenzione,
          assistenza  e  recupero  psicoterapeutico  dei minori degli
          anni   diciotto   vittime   dei   delitti   di   cui   agli
          articoli 600-bis,  600-ter,  600-quater e 600-quinquies del
          codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
          5  della  presente  legge.  La  parte  residua del fondo e'
          destinata,   nei   limiti   delle   risorse  effettivamente
          disponibili,   al  recupero  di  coloro  che,  riconosciuti
          responsabili  dei  delitti previsti dagli articoli 600-bis,
          secondo  comma,  600-ter,  terzo  comma,  e  600-quater del
          codice  penale, anche se relativi al materiale pornografico
          di  cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
          apposita  richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              3.  Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
                a) acquisisce   dati   e   informazioni,   a  livello
          nazionale  ed  internazionale, sull'attivita' svolta per la
          prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
          programmate o realizzate da altri Stati;
                b) promuove,  in collaborazione con i Ministeri della
          pubblica  istruzione,  della  sanita',  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di  grazia  e
          giustizia  e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
          agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
          sfruttamento sessuale dei minori;
                c) partecipa,  d'intesa con il Ministero degli affari
          esteri,  agli  organismi comunitari e internazionali aventi
          compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
              4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
          e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
          relativo   onere   si  fa  fronte  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  1998,  allo  scopo
          utilizzando  l'accantonamento  relativo alla Presidenza del
          Consiglio   dei  ministri.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              5.  Il  Ministro  dell'interno,  in virtu' dell'accordo
          adottato   dai   Ministri  di  giustizia  europei  in  data
          27 settembre  1996,  volto  ad  estendere  la competenza di
          EUROPOL  anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
          istituisce,  presso la squadra mobile di ogni questura, una
          unita'  specializzata  di  polizia  giudiziaria,  avente il
          compito  di  condurre  le  indagini  sul  territorio  nella
          materia regolata dalla presente legge.
              6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
          la  sede  centrale  della  questura  un  nucleo  di polizia
          giudiziaria  avente  il  compito  di  raccogliere  tutte le
          informazioni  relative alle indagini nella materia regolata
          dalla  presente  legge  e  di  coordinarle  con  le sezioni
          analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
              7.  L'unita'  specializzata  ed  il  nucleo  di polizia
          giudiziaria  sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
          mezzi  e  delle  vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
          stanziamenti   iscritti   nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno.».
              -  La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
          Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
          nazionale   per  l'infanzia),  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
          Note al comma 1251:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.»
              - Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 8 della
          legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3):
              «6.  Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi 3  e  4  dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.».
          Note al comma 1253:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
          Note al comma 1254:
              -  La  legge  8 marzo  2000, n. 53 (Disposizioni per il
          sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  per  il
          diritto  alla cura e alla formazione e per il coordinamento
          dei  tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
          Note al comma 1257:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 7 della
          legge  3 dicembre  1999,  n. 493 (Norme per la tutela della
          salute  nelle  abitazioni  e istituzione dell'assicurazione
          contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
          presente legge:
              «4.  L'assicurazione  comprende  i  casi  di infortunio
          avvenuti  nell'ambito  domestico  in  occasione  ed a causa
          dello  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  all'art.  6,
          comma 2,   lettera a),   e   dai  quali  sia  derivata  una
          inabilita'  permanente  al  lavoro  non inferiore al 27 per
          cento.   Sono   esclusi  dall'assicurazione  gli  infortuni
          verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
          Note al comma 1258:
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
          1997,  n.  285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
          di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
              «Art.    1 (Fondo    nazionale    per    l'infanzia   e
          l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
          l'adolescenza  finalizzato alla realizzazione di interventi
          a  livello  nazionale,  regionale  e locale per favorire la
          promozione   dei   diritti,  la  qualita'  della  vita,  lo
          sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
          dell'infanzia  e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
          ad  esse  piu'  confacente  ovvero  la  famiglia  naturale,
          adottiva  o  affidataria,  in attuazione dei principi della
          Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo resa esecutiva ai
          sensi   della   legge  27 maggio  1991,  n.  176,  e  degli
          articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
              2.  Il  Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
          autonome  di  Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
          cento   delle   risorse   del   Fondo   e'   riservata  al,
          finanziamento  di  interventi  da  realizzare nei comuni di
          Venezia,  Milano,  Torino,  Genova, Bologna, Firenze, Roma,
          Napoli,  Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
          Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
          riservata   avviene,  per  il  50  per  cento,  sulla  base
          dell'ultima    rilevazione   della   popolazione   minorile
          effettuata  dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
          per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
                a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
          le  indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
          analisi  per  l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri;
                b) numero  di minori presenti in presidi residenziali
          socio-assistenziali    in   base   all'ultima   rilevazione
          dell'ISTAT;
                c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
          dell'obbligo  come  accertata  dal Ministero della pubblica
          istruzione;
                d) percentuale  di  famiglie  con  figli  minori  che
          vivono  al  di  sotto  della  soglia di poverta' cosi' come
          stimata dall'ISTAT;
                e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
          in  attivita'  criminose  come  accertata  dalla  Direzione
          generale  dei  servizi  civili  del Ministero dell'interno,
          nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
          Ministero di grazia e giustizia.
              3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore   della   presente   legge,   il   Ministro  per  la
          solidarieta'   sociale,  con  proprio  decreto  emanato  di
          concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
          e  giustizia  e  con  il Ministro per le pari opportunita',
          sentite  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  nonche'  le  Commissioni  parlamentari competenti,
          provvede  alla  ripartizione  delle  quote del Fondo tra le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
          quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
              4.  Per  il  finanziamento  del Fondo e' autorizzata la
          spesa  di  lire  117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
          miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 11 della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.».
          Note al comma 1259:
              - Si  riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
          della Repubblica italiana:
              «Art.   119 (I   Comuni,   le   Province,   le   Citta'
          metropolitane  e  le Regioni hanno autonomia finanziaria di
          entrata  e  di  spesa).  - I Comuni, le Province, le Citta'
          metropolitane   e   le   Regioni  hanno  risorse  autonome.
          Stabiliscono  e  applicano  tributi  ed  entrate propri, in
          armonia  con  la  Costituzione  e  secondo  i  principi  di
          coordinamento   della   finanza   pubblica  e  del  sistema
          tributario.  Dispongono  di compartecipazioni al gettito di
          tributi erariali riferibile al loro territorio.
              La  legge  dello Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza  vincoli  di destinazione, per i territori con minore
          capacita' fiscale per abitante.
              Le   risorse   derivanti   dalle   fonti   di   cui  ai
          commi precedenti  consentono ai Comuni, alle Province, alle
          Citta'   metropolitane   e   alle   Regioni  di  finanziare
          integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
              Per  promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e  sociali,  per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio  delle  loro  funzioni,  lo Stato destina risorse
          aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali in favore di
          determinati   Comuni,   Province,  Citta'  metropolitane  e
          Regioni.
              I  Comuni,  le  Province,  le Citta' metropolitane e le
          Regioni  hanno  un proprio patrimonio, attribuito secondo i
          principi  generali  determinati  dalla  legge  dello Stato.
          Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 8 della
          legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3):
              «6.  Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi 3  e  4  dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.»
          Nota al comma 1261:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 19 del
          decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale):
              «3.  Al  fine  di  promuovere  le politiche relative ai
          diritti  e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito un fondo denominato
          «Fondo  per  le  politiche  relative ai diritti e alle pari
          opportunita»,  al  quale e' assegnata la somma di 3 milioni
          di  euro  per  l'anno  2006  e  di  dieci milioni di euro a
          decorrere dall'anno 2007.»
          Nota al comma 1263:
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
          2006,  n.  7  (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
          divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
              «Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
          La  Presidenza  del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
          le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
          ordinari  stanziamenti  di bilancio, il coordinamento delle
          attivita'  svolte  dai  Ministeri  competenti  dirette alla
          prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
          delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
              2.  Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
          comma 1,     la     Presidenza     del     Consiglio    dei
          ministri-Dipartimento  per  le pari opportunita' acquisisce
          dati  e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
          sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
          sulle  strategie  di  contrasto programmate o realizzate da
          altri Stati.»
          Nota al comma 1265:
              - Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
          si vedano le note al comma 1251.
          Nota al comma 1266:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 42 del
          decreto  legislativo  26 marzo  2001,  n.  151 (testo unico
          delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela e
          sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  a norma
          dell'art.  15  della  legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
          modificato dalla presente legge:
              «5.   La   lavoratrice  madre  o,  in  alternativa,  il
          lavoratore  padre  o,  dopo  la  loro  scomparsa,  uno  dei
          fratelli  o  sorelle conviventi di soggetto con handicap in
          situazione  di  gravita'  di cui all'art. 3, comma 3, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
          4,  comma 1,  della  legge  medesima e che abbiano titolo a
          fruire  dei  benefici  di  cui  all'art.  33,  comma 1, del
          presente  testo  unico  e  all'art.  33, commi 2 e 3, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
          hanno  diritto  a  fruire  del  congedo  di  cui al comma 2
          dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
          giorni  dalla  richiesta. Durante il periodo di congedo, il
          richiedente    ha   diritto   a   percepire   un'indennita'
          corrispondente   all'ultima   retribuzione   e  il  periodo
          medesimo    e'   coperto   da   contribuzione   figurativa;
          l'indennita'  e la contribuzione figurativa spettano fino a
          un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
          il  congedo  di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
          annualmente,  a  decorrere dall'anno 2002, sulla base della
          variazione  dell'indice  Istat dei prezzi al consumo per le
          famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
          dal  datore  di lavoro secondo le modalita' previste per la
          corresponsione  dei  trattamenti economici di maternita'. I
          datori  di  lavoro  privati,  nella  denuncia contributiva,
          detraggono  l'importo  dell'indennita'  dall'ammontare  dei
          contributi   previdenziali  dovuti  all'ente  previdenziale
          competente.  Peri  dipendenti dei predetti datori di lavoro
          privati,  compresi  quelli  per  i  quali  non  e' prevista
          l'assicurazione   per   le   prestazioni   di   maternita',
          l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
          modalita'  di  cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
          1979,  n.  663,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 febbraio  1980,  n.  33.  Il congedo fruito ai sensi del
          presente  comma alternativamente da entrambi i genitori non
          puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
          periodo  di  congedo entrambi i genitori non possono fruire
          dei  benefici  di  cui  all'art.  33, comma 1, del presente
          testo  unico  e  all'art.  33,  commi 2  e  3,  della legge
          5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
          ai  commi 5  e  6  del  medesimo  articolo.  I soggetti che
          usufruiscono  dei  permessi di cui al presente comma per un
          periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
          ad  usufruire  di permessi non retribuiti in misura pari al
          numero  dei  giorni  di  congedo  ordinario  che  avrebbero
          maturato  nello  stesso  arco  di  tempo  lavorativo, senza
          riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
          Nota al comma 1269:
              - Si  riporta  il testo del comma 429 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria   2006),  cosi  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «429.  Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
          della  Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
          30 dicembre  2004,  n. 311, e' assegnato un contributo di 3
          milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e di 750.000 euro per
          ciascuno   degli   anni   2007   e  2008.  A  tal  fine  e'
          corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione  di spesa di
          cui  all'art.  20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
          328.  Le  risorse  pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
          2007  e  2008  confluiscono  nel  Fondo  nazionale  per  le
          politiche  sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
          8 novembre 2000, n. 328».
          Nota al comma 1270:
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
          2004,  n.  206  (Nuove  norme  in  favore delle vittime del
          terrorismo  e  delle  stragi  di  tale  matrice), cosi some
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  1. -  1. Le disposizioni della presente legge si
          applicano  a  tutte  le  vittime degli atti di terrorismo e
          delle  stragi  di  tale  matrice,  compiuti  sul territorio
          nazionale   o  extranazionale,  se  coinvolgenti  cittadini
          italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
              1-bis.   Le   disposizioni   della  presente  legge  si
          applicano  inoltre  ai familiari delle vittime del disastro
          aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
          e  ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
          Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
              2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
          legge  si  applicano  le disposizioni contenute nella legge
          20 ottobre  1990,  n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
          407,  e  successive  modificazioni, nonche' l'art. 82 della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
          Nota al comma 1276:
              - Si  riporta  il testo del comma 343 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «343.  Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
          sul  mercato  finanziario,  sono  rimasti  vittime di frodi
          finanziarie  e  che  hanno  sofferto  un danno ingiusto non
          altrimenti  risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
          2006,  un  apposito  fondo  nello  stato  di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  fondo  e'
          alimentato  con le risorse di cui al comma 345, previo loro
          versamento al bilancio dello Stato.».
          Note al comma 1277:
              -  La  legge  8 agosto  1985, n. 440 (Istituzione di un
          assegno   vitalizio  a  favore  di  cittadini  che  abbiano
          illustrato  la Patria e che versino in stato di particolare
          necessita),  e'  stata  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          23 agosto 1985, n. 198.
              - Si  riporta  il  testo del comma 8 dell'art. 20 della
          legge   8 novembre  2000,  n.  328  (Legge  quadro  per  la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali):
              «8.   A   decorrere   dall'anno  2002  lo  stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'art.  11,  comma 3,  lettera d),  della  legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque  la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
          della presente legge.»
          Note al comma 1278:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
          31 gennaio  1994,  n.  97  (Nuove  disposizioni per le zone
          montane):
              «Art.  2  (Fondo  nazionale  per  la montagna). - 1. E'
          istituito   presso   il  Ministero  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica   il   Fondo  nazionale  per  la
          montagna.
              2.  Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
          dello  Stato  e  di  enti  pubblici,  ed  e' iscritto in un
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          del  bilancio  e  della  programmazione economica. Le somme
          provenienti  dagli  enti  pubblici sono versate all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
          capitolo.
              3.   Le  risorse  erogate  dal  Fondo  hanno  carattere
          aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
          speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
          sono  ripartite  fra  le regioni e le province autonome che
          provvedono  ad  istituire  propri  fondi  regionali  per la
          montagna,  alimentati  anche  con stanziamenti a carico dei
          rispettivi  bilanci,  con  i quali sostenere gli interventi
          speciali di cui all'art. 1.
              4.  Le  regioni e le province autonome disciplinano con
          propria  legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
          di cui al comma 3.
              5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
          le  province  autonome sono stabiliti con deliberazione del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          il Ministro delle politiche agricole e forestali.
              6.    I   criteri   di   ripartizione   tengono   conto
          dell'esigenza   della  salvaguardia  dell'ambiente  con  il
          conseguente  sviluppo  delle attivita' agro-silvo-pastorali
          eco-compatibili,  dell'estensione  del  territorio montano,
          della  popolazione  residente,  anche  con riferimento alle
          classi   di   eta',   alla  occupazione  ed  all'indice  di
          spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
          servizi   e   dell'entita'  dei  trasferimenti  ordinari  e
          speciali.»
          Nota al comma 1284:
              -  Per  il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
          Note al comma 1285:
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 80 della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria   2001),  cosi  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art.   80   (Disposizioni   in  materia  di  politiche
          sociali).  -  1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
          2001  e  di  lire  430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
          data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
          processi  attuativi  della  sperimentazione  e comunque non
          oltre  il  30 giugno  2007, fermi restando gli stanziamenti
          gia' previsti:
                a) i  comuni  individuati  ai  sensi  dell'art. 4 del
          decreto   legislativo   18 giugno   1998,   n.   237,  sono
          autorizzati,  nell'ambito  della  disciplina  prevista  dal
          predetto  decreto  legislativo,  a  proseguire l'attuazione
          dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
                b) la  disciplina dell'istituto del reddito minimo di
          inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
          1998  si applica anche ai comuni compresi nei territori per
          i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
          i  patti  territoriali  di cui all'art. 2, comma 203, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
          che  i  medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
          aderito  e  che  comprendono  comuni  gia' individuati o da
          individuare  ai  sensi  dell'art.  4  del  medesimo decreto
          legislativo n. 237 del 1998.»
          Nota al comma 1286:
              - Si  riporta  il testo del comma 44 dell'art. 59 della
          legge   27 dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica):
              «44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
          istituito  il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con una
          dotazione  di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
          2000.».
          Nota al comma 1287:
              - Si  riporta  il testo del comma 333 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «333.   Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          comunica  per  iscritto,  entro il 15 gennaio 2006, la sede
          dell'ufficio  postale  di  zona presso il quale gli assegni
          possono  essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
          al  comma 331  e,  previa  verifica dell'ordine di nascita,
          entro  la fine del mese successivo a quello di nascita o di
          adozione  con  riferimento all'assegno di cui al comma 332.
          Gli  assegni  possono  essere  riscossi,  in deroga ad ogni
          disposizione  vigente  in materia di minori, dall'esercente
          la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
          residente,   cittadino   italiano   ovvero  comunitario  ed
          appartenente   a   un   nucleo  familiare  con  un  reddito
          complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
          cui  al  comma 331  e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
          cui  al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
          familiare  s'intende  quello  di cui all'art. 1 del decreto
          ministeriale  22 gennaio  1993  del Ministro della sanita',
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
          1993.  La condizione reddituale di cui al presente comma e'
          autocertificata  dall'esercente la potesta', all'atto della
          riscossione    dell'assegno,    mediante    riempimento   e
          sottoscrizione  di  apposita  formula  prestampata in calce
          alla  comunicazione  del  Ministero  dell'economia  e delle
          finanze,  da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
          secondo    procedure    definite   convenzionalmente.   Per
          l'attuazione  del presente comma il Ministero dell'economia
          e   delle   finanze   -  Dipartimento  dell'amministrazione
          generale,  del personale e dei servizi del tesoro si avvale
          di SOGEI Spa.».
          Note al comma 1288:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  18  della  legge
          24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
              «Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
          trenta    giorni   dalla   data   della   contestazione   o
          notificazione della violazione, gli interessati possono far
          pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
          norma  dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
          chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
              L'autorita'  competente,  sentiti  gli interessati, ove
          questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
          inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
          ritiene  fondato  l'accertamento,  determina, con ordinanza
          motivata,  la  somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
          il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della
          violazione   ed   alle   persone   che  vi  sono  obbligate
          solidalmente;   altrimenti  emette  ordinanza  motivata  di
          archiviazione   degli   atti   comunicandola  integralmente
          all'organo che ha redatto il rapporto.
              Con  l'ordinanza-ingiunzione  deve  essere  disposta la
          restituzione,  previo  pagamento  delle  spese di custodia,
          delle  cose  sequestrate,  che  non siano confiscate con lo
          stesso    provvedimento.   La   restituzione   delle   cose
          sequestrate   e'   altresi'  disposta  con  l'ordinanza  di
          archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
              Il  pagamento  e' effettuato all'ufficio del registro o
          al  diverso  ufficio  indicato nella ordinanza-ingiunzione,
          entro  il  termine  di trenta giorni dalla notificazione di
          detto   provvedimento,   eseguita   nelle   forme  previste
          dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
          trentesimo  giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
              Il  termine  per  il pagamento e' di sessanta giorni se
          l'interessato risiede all'estero.
              La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
          eseguita   dall'ufficio   che  adotta  l'atto,  secondo  le
          modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
              L'ordinanza-ingiunzione  costituisce  titolo esecutivo.
          Tuttavia   l'ordinanza  che  dispone  la  confisca  diventa
          esecutiva   dopo   il  decorso  del  termine  per  proporre
          opposizione,  o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
          con  il  passaggio in giudicato della sentenza con la quale
          si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
          viene  dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
          il   provvedimento   opposto  diviene  inoppugnabile  o  e'
          dichiarato  inammissibile  il  ricorso  proposto avverso la
          stessa.».
              -  Per  il  comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
          266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
          Nota al comma 1290:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 19 del
          decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale):
              «2.  Al  fine di promuovere il diritto dei giovani alla
          formazione  culturale  e  professionale  e  all'inserimento
          nella  vita  sociale,  anche attraverso interventi volti ad
          agevolare   la   realizzazione   del  diritto  dei  giovani
          all'abitazione,  nonche'  a facilitare l'accesso al credito
          per  l'acquisto  e  l'utilizzo di beni e servizi, presso la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
          denominato  «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
          assegnata  la  somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
          Nota al comma 1292:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 11-quaterdecies del
          decreto-legge   30 settembre   2005,   n.  203  (Misure  di
          contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in
          materia tributaria e finanziaria):
              «Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
          la  ricerca  e  per  l'occupazione).  -  1.  Per consentire
          l'organizzazione   e   l'adeguamento   degli   impianti   e
          attrezzature  necessari  allo  svolgimento  dei  Campionati
          mondiali  di  nuoto  che  si terranno a Roma nel 2009 e dei
          Giochi  del  Mediterraneo  che  si  terranno  a Pescara nel
          medesimo  anno,  il Dipartimento della protezione civile e'
          autorizzato  a  provvedere con contributi quindicennali nei
          confronti   dei   soggetti   competenti.   A  tal  fine  e'
          autorizzata  la  spesa  annua  di  2  milioni  di  euro per
          quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
          2  milioni  di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
          2008,  da  ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
          di cui al primo periodo del presente comma.
              2.     [Per     l'organizzazione     e    l'adeguamento
          infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
          internazionale  interconfessionale, e' autorizzata la spesa
          di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
              3.   Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti
          dall'art.  1,  comma 279,  della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
          a  decorrere  dall'anno  2006;  e'  altresi' autorizzata la
          spesa  di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
          degli  interventi  previsti  dall'art.  1, comma 278, della
          citata  legge  n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
          indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
              4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
          2002,  n.  282,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          21 febbraio  2003,  n. 27, e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
          sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
                b) al  secondo  periodo,  le parole: «30 giugno 2005»
          sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
                c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
          sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
              5.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  sentito  il parere dell'Istituto nazionale per la
          fauna  selvatica  o, se istituti, degli istituti regionali,
          possono,  sulla  base  di  adeguati  piani  di abbattimento
          selettivi,   distinti   per   sesso   e   classi  di  eta',
          regolamentare  il  prelievo  di  selezione  degli  ungulati
          appartenenti  alle  specie cacciabili anche al di fuori dei
          periodi  e  degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
          n. 157.
              6.  Al  comma 1  dell'art.  70  del decreto legislativo
          10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
          «e-ter)  dell'esecuzione  di  vendemmie di breve durata e a
          carattere  saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
          A  tal  fine  e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
          dal 2006.
              7.  Al  fine  di  garantire i livelli occupazionali nel
          parco  nazionale  d'Abruzzo,  Lazio  e Molise, e' erogata a
          favore  dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
          la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
          consentire  la  stabilizzazione  del  personale fuori ruolo
          operante  presso  l'ente.  Le relative stabilizzazioni sono
          effettuate  nei  limiti  delle  risorse  assegnate  con  il
          presente  comma e  nel  rispetto delle normative vigenti in
          materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
          lavoro  in  essere  con  il  personale che presta attivita'
          professionale  e  collaborazione  presso  l'ente parco sono
          regolati,  sulla  base  di  nuovi  contratti  che  verranno
          stipulati  dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
          alla  definitiva  stabilizzazione del suddetto personale e,
          comunque,  non  oltre  il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
          risorse  di  cui  al  primo  periodo.  Al relativo onere si
          provvede  attraverso  la  riduzione  del  fondo  di  cui al
          comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
              8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
          n. 394, e' sostituito dal seguente:
              «12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
          anni».
              9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
          legislativo   13 gennaio   2003,   n.   36,   e  successive
          modificazioni,   le   parole:   «31 dicembre   2005»   sono
          sostituite   dalle   seguenti:   «31 dicembre   2006».   La
          disposizione   del   presente  comma non  si  applica  alle
          discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
          discariche  per  inerti,  cui  si conferiscono materiali di
          matrice  cementizia  contenenti  amianto,  per  le quali il
          termine  di conferimento e' fissato alla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.
              10.  Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
          n.  379,  e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
          2.300.000.  Per  le  attivita'  e  il  conseguimento  delle
          finalita'  scientifiche  del  Polo  nazionale  di  cui alla
          tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
          n.   291,   viene   riconosciuto   alla   Sezione  italiana
          dell'Agenzia   internazionale   per  la  prevenzione  della
          cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
          contributo  di  1  milione  di euro per ciascuno degli anni
          2006,  2007  e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
          con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
          n.  516.  Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
          legge  30 dicembre  2004,  n.  311, deve essere inteso come
          contributo  statale  annuo ordinario; a decorrere dall'anno
          2006  esso  e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
          all'art.  1,  comma 187,  della  legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  e'  autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
          euro  e  per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
          milione  di  euro.  In favore della Lega italiana tumori e'
          autorizzata  la  spesa  di  1  milione di euro per ciascuno
          degli anni 2006, 2007 e 2008.
              11.   In   considerazione   del   rilievo  nazionale  e
          internazionale  nella  sperimentazione sanitaria di elevata
          specializzazione  e  nella  cura  delle patologie nel campo
          dell'oftalmologia,   per  l'anno  2006  e'  autorizzata  la
          concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
          della  Fondazione  «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
          in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
          il  miglioramento  della  salute  e di offrire ai cittadini
          alti  livelli  di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
          concessione  di  un  contributo  associativo  nel limite di
          50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
          in   favore   del   Comitato   permanente   degli  Ospedali
          dell'Unione   europea   (Hope)   con  sede  in  Belgio.  E'
          autorizzata  la  spesa  di  219.000  euro  per l'anno 2006,
          500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
          per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
          sanitari  all'estero  e  in  Italia  che  il Ministro della
          salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
          degli   affari   esteri,   il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della  ricerca  e  il  Ministro  per
          l'innovazione   e   le  tecnologie  attuano  congiuntamente
          avvalendosi,  in  particolare, dell'Associazione denominata
          «Alleanza  degli  Ospedali  italiani  nel  mondo»,  da essi
          congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
              12.  Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
          concessione  da  parte  di  aziende  ed istituti di credito
          nonche'   da  parte  di  intermediari  finanziari,  di  cui
          all'art.  106 del testo unico di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
          termine  con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
          e  rimborso  integrale  in  unica  soluzione alla scadenza,
          assistiti   da   ipoteca   di   primo   grado  su  immobili
          residenziali,   riservati   a   persone  fisiche  con  eta'
          superiore ai 65 anni compiuti.
              13.  Entro  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, il
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
          uno  o  piu'  decreti,  ai  sensi  dell'art. 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
                a) il  riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
          attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
          edifici;
                b) la  definizione  di  un reale sistema di verifiche
          degli  impianti  di  cui  alla  lettera a)  con l'obiettivo
          primario   di  tutelare  gli  utilizzatori  degli  impianti
          garantendo una effettiva sicurezza;
                c) la  determinazione  delle  competenze dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti locali secondo i principi di
          sussidiarieta'  e di leale collaborazione, anche tramite lo
          strumento  degli accordi in sede di Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281;
                d) la  previsione  di  sanzioni in caso di violazione
          degli  obblighi  stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
          lettere a) e b).
              14.  Per  la  prosecuzione  ed  il  completamento degli
          interventi  di  cui  all'art.  52,  comma 21,  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  e' autorizzata la spesa di 10
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
              15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
          n.  426,  dopo  la  lettera  p-terdecies),  e'  aggiunta la
          seguente:
              «p-quaterdecies)  area del territorio di cui al decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 122 del 27 maggio
          2005».
              16.  Ai  fini dell'applicazione del decreto legislativo
          30 dicembre   1992,   n.   504,  la  disposizione  prevista
          dall'art.  2,  comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
          interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
          fabbricabile  se  e'  utilizzabile  a scopo edificatorio in
          base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
          dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
              17.  E'  autorizzato  un  contributo quindicennale di 1
          milione  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2006  in favore
          dell'ANAS  Spa  per  la realizzazione di lavori di raccordo
          stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
              18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
          e'  determinata  annualmente  la quota di risorse del Fondo
          speciale  rotativo  per  l'innovazione  tecnologica  di cui
          all'art.  14  della  legge  17 febbraio  1982,  n.  46,  da
          destinare,  a  valere  sulla quota erogata a fondo perduto,
          agli  interventi  previsti  dal comma 270 dell'art. 1 della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311.
              19.  Il  primo  periodo  del  comma 1 dell'art. 155 del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          e'  sostituito  dal  seguente:  "Il  reddito imponibile dei
          soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
          dall'utilizzo   in   traffico   internazionale  delle  navi
          indicate  nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
          successive    modificazioni,    iscritte    nel    registro
          internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
          457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          1998,  n.  30,  e  dagli  stessi armate, nonche' delle navi
          noleggiate  il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
          cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
          ai  sensi  della  presente  sezione qualora il contribuente
          comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
          entro  tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
          dal  quale  intende  fruirne  con  le  modalita'  di cui al
          decreto previsto dall'art. 161".
              20.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti
          dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
          la  realizzazione  di  opere di natura sociale, culturale e
          sportiva,  e'  autorizzato un contributo quindicennale di 1
          milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
              21.  All'art.  1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
          353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2004,  n.  46,  al  comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
          naturale»  sono  inserite  le  seguenti: «, le associazioni
          riconosciute  a  carattere  nazionale  aventi  per  oggetto
          statutario,  da  piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
          promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
          Nota al comma 1293:
              - Si  riporta  il testo del comma 556 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria   2006),  cosi  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «556.   Al   fine  di  prevenire  fenomeni  di  disagio
          giovanile  legato  all'uso  di  sostanze  stupefacenti,  e'
          istituito  presso  il  Ministero della solidarieta' sociale
          l'«Osservatorio   per  il  disagio  giovanile  legato  alle
          dipendenze».  Con  decreto  del Ministro della solidarieta'
          sociale,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  e'  disciplinata la composizione e
          l'organizzazione  dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
          cui  al  presente  comma e'  altres`  istituito  il  «Fondo
          nazionale  per  le  comunita'  giovanili»,  per  azioni  di
          promozione  della salute e di prevenzione dei comportamenti
          a  rischio  e per favorire la partecipazione dei giovani in
          materia  di  sensibilizzazione  e  prevenzione del fenomeno
          delle  dipendenze.  La  dotazione finanziaria del Fondo per
          ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
          milioni  di  euro,  di  cui il 25 per cento e' destinato ai
          compiti  istituzionali  del  Ministero  della  solidarieta'
          sociale    di    comunicazione,    informazione,   ricerca,
          monitoraggio  e  valutazione,  per  i quali il Ministero si
          avvale   del   parere   dell'Osservatorio  per  il  disagio
          giovanile  legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
          del   Fondo   viene  destinato  alle  associazioni  e  reti
          giovanili   individuate  con  decreto  del  Ministro  della
          solidarieta'   sociale,   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
          vengono  determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
          e le modalita' di presentazione delle istanze.».
          Nota al comma 1295:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  della  legge
          24 dicembre  1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
          il credito sportivo con sede in Roma):
              «Art.   5. L'Istituto  puo'  concedere  contributi  per
          interessi  sui mutui anche se accordati da altre aziende di
          credito  e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
          istituzionali,  con  le disponibilita' di un fondo speciale
          costituito  presso  l'Istituto medesimo e alimentato con il
          versamento   da  parte  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli  di  Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
          dell'art.  5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
          19 giugno  2003,  n. 179 del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
          a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
          n.  496,  colpiti  da  decadenza per i quali resta salvo il
          disposto  dell'art.  90,  comma 16, della legge 27 dicembre
          2002, n. 289.
              Per  i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
          cui  al  primo comma del presente articolo la relativa rata
          di   ammortamento  verra'  ridotta  di  un  ammontare  pari
          all'importo annuale del contributo concesso.
              La  concessione  del  contributo  agli  interessi  puo'
          essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
          anche  con  effetto  retroattivo,  nei  confronti  di  quei
          mutuatari  che  non  si trovassero, a seguito di successivi
          controlli,  nelle  condizioni  previste  dal  contratto  di
          concessione del finanziamento.».
          Nota al comma 1296:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Ministro  dell'economia  e delle finanze 19 giugno 2003, n.
          179   (Regolamento   recante  la  disciplina  dei  concorsi
          pronostici su base sportiva):
              «Art.  5  (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
          concorsi  pronostici  e'  ripartita,  secondo  quanto  gia'
          disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
          n.  1295,  dall'art.  2  della  legge 29 settembre 1965, n.
          1117,  dall'art.  3  della  legge 29 dicembre 1988, n. 555,
          dall'art.   27   della  legge  30 dicembre  1991,  n.  412,
          dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
          e  dall'art.  4  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138,
          convertito,  con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
          n. 178, nelle seguenti percentuali:
                a) aggio al punto di vendita 8%;
                b) montepremi: 50%;
                c) imposta unica: 33,84%;
                d) contributo  all'Istituto  per il credito sportivo:
          2,45%;
                e) contributo   alle   spese  di  gestione  di  AAMS:
          5,71%.».
          Nota al comma 1297:
              - Si  riporta  il  testo  della lettera a) del comma 19
          dell'art.  1  del  decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181
          (Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri):
              «19.  Sono  attribuite  al Presidente del Consiglio dei
          Ministri:
                a) le  funzioni  di  competenza statale attribuite al
          Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  dagli
          articoli 52,   comma 1,   e   53  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n. 300, in materia di sport. Entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
          per  il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
          la  vigilanza  da  parte  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri   e  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali.».
          Nota al comma 1298:
              - Si  riporta  il testo del comma 580 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «580.  Al  Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
          legge   15 luglio  2003,  n.  189,  ha  attribuito  compiti
          relativi  alla  promozione  dell'attivita'  sportiva tra le
          persone  disabili  e  di  riconoscimento e coordinamento di
          tutte  le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
          un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
          2007  e  2008,  per la promozione della pratica sportiva di
          base e agonistica.».
          Note al comma 1299:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 7 dell'art. 3 della
          legge  9 ottobre  2000,  n.  285  (Interventi  per i Giochi
          olimpici invernali «Torino 2006»):
              «7.   L'Agenzia   termina   la   propria  attivita'  il
          31 dicembre 2006.».
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi 1 e 2 dell'art. 10
          della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
          olimpici invernali «Torino 2006»):
              «Art.   10   (Risorse   finanziarie).   -   1.  Per  il
          finanziamento  degli  interventi necessari allo svolgimento
          dei  Giochi  olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
          il  limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
          l'anno  2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
          agli  oneri  derivanti  dalla  contrazione di mutui o altre
          operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
          le  strade  (ANAS)  e  la  Societa' italiana per il traforo
          autostradale  del  Frejus  (SITAF),  nonche', limitatamente
          alle  opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
          Piemonte,  la provincia di Torino, il comune di Torino e la
          societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
          effettuare,  nei  limiti  della  quota che sara' a ciascuno
          assegnata  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  sentito  il  Ministro  delle infrastrutture e dei
          trasporti,  da emanare successivamente alla predisposizione
          del   piano   degli   interventi;   le   relative  rate  di
          ammortamento  per  capitale  ed  interessi sono corrisposte
          agli   istituti   finanziatori   da   parte  del  Ministero
          dell'economia  e delle finanze. Per le medesime finalita' e
          per  il  funzionamento  dell'Agenzia  e'  altresi' concesso
          all'Agenzia  un contributo straordinario nel limite massimo
          di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
          l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
              2.  Per  lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
          attribuite  all'Agenzia  le somme previste alla voce «spese
          generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
          delle  opere  di  cui  agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
          successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
          cento  dell'importo  complessivo  lordo  dei lavori e delle
          forniture    e    dell'importo    delle    indennita'    di
          espropriazione.  La  relativa  documentazione e' sottoposta
          alla  certificazione del collegio dei revisori dei conti al
          fine della definitiva quantificazione della somma.».
          Nota al comma 1300:
              -   L'art.   7  della  legge  9 ottobre  2000,  n.  285
          (Interventi  per  i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  16 ottobre 2000, n.
          242), abrogato dalla presente legge, recava:
              «Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
          Nota al comma 1301:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 della citata legge
          9 ottobre 2000, n. 285:
              «Art.   5   (Comitato  direttivo).  -  1.  Il  comitato
          direttivo   provvede   alla  programmazione  annuale  delle
          attivita'   dell'Agenzia,   all'approvazione  dei  bilanci,
          all'approvazione  delle  operazioni  finanziarie necessarie
          per  l'acquisizione  delle  risorse,  secondo i propri atti
          organizzativi,  e ad ogni altra attivita' necessaria per il
          perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
              2.  Il  comitato  direttivo  e'  composto dal direttore
          generale,   nominato   a   norma   dell'art.   6,  dai  due
          vicedirettori  generali,  nominati a norma dell'art. 6-bis,
          nonche'  da nove membri nominati con decreto del Presidente
          del  Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
          Presidente  del Consiglio dei ministri, uno su designazione
          del   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  uno  su
          designazione   del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  quattro  su  designazione, rispettivamente, del
          presidente  della  regione  Piemonte,  del presidente della
          provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
          del  CONI,  e due su designazione effettuata d'intesa tra i
          legali  rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
          interessati  dalle  opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
          Il  comitato  direttivo  e'  regolarmente costituito quando
          sono   nominati   almeno   sette  componenti.  Il  comitato
          direttivo  delibera  a maggioranza dei presenti. In caso di
          parita' prevale il voto del direttore generale.
              3.  I  membri  del  comitato  direttivo sono scelti tra
          esperti   particolarmente   qualificati   nelle  discipline
          tecniche,  giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
          deliberazioni  del  comitato  direttivo  e'  necessaria  la
          presenza di sette componenti.».
          Note al comma 1302:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 della
          legge  18 marzo  1991,  n. 99 (Interventi urgenti per opere
          connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
              «Art.   1.   -  1.  Per  l'immediata  realizzazione  di
          interventi  diretti  al  completamento dell'area espositiva
          della  esposizione  internazionale  «Colombo  '92», nonche'
          alla   realizzazione   di   opere   strettamente  correlate
          all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
          anche  oltre  i  limiti  di  indebitamento  previsti  dalla
          normativa  vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
          lire  quattrocentosettanta  miliardi, di cui centocinquanta
          miliardi  a  decorrere  dal  secondo semestre del 1991, con
          onere   di   ammortamento  a  totale  carico  dello  Stato.
          L'importo  eventualmente  dovuto  a  titolo di interessi di
          preammortamento  -  maggiorato  degli  ulteriori  interessi
          dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
          della  prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
          applicabile,  ai sensi di quanto previsto per le operazioni
          di  mutuo,  nel  primo  semestre  dell'ammortamento - sara'
          corrisposto  unitamente alla prima rata di ammortamento. In
          relazione  agli  oneri di ammortamento e di preammortamento
          sono  autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
          50  miliardi  a  decorrere  dall'anno  1991  e  di  lire 23
          miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
          Note al comma 1305:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7-viciesquater del
          decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
          per  l'universita'  e la ricerca, per i beni e le attivita'
          culturali,   per   il   completamento   di   grandi   opere
          strategiche,  per  la  mobilita' dei pubblici dipendenti, e
          per  semplificare  gli  adempimenti  relativi  a imposte di
          bollo   e   tasse  di  concessione,  nonche'  altre  misure
          urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
              «Art.  7-vicies  quater.   (Disposizioni  in materia di
          carte  valori).  -  1.  All'atto  del  rilascio delle carte
          valori   di  cui  all'art.  7-vicies  ter  da  parte  delle
          competenti    amministrazioni    pubbliche,    i   soggetti
          richiedenti  sono  tenuti  a  corrispondere un importo pari
          almeno  alle  spese  necessarie  per  la  loro produzione e
          spedizione,   nonche'   per   la   manutenzione  necessaria
          all'espletamento  dei servizi ad esse connessi. L'importo e
          le  modalita'  di  riscossione sono determinati annualmente
          con  decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
          concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
          le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
          da  adottare,  in  sede di prima attuazione, entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione del presente decreto.
              2.  Le  somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
          in  applicazione  del  comma 1 sono versate all'entrata del
          bilancio   dello   Stato  e  riassegnate  con  decreti  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero  dell'interno,  anche in aggiunta alle somme gia'
          stanziate,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di base
          3.1.5.17  -  servizi  del  Poligrafico  dello Stato - dello
          stato  di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
          a  euro  1,85  dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
          costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
          Ministero  dell'interno  per essere destinata per euro 1,15
          alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
          e  per  euro  0,70  ai comuni, per la copertura delle spese
          connesse  alla  gestione e distribuzione del documento. Con
          decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze sono stabilite le
          modalita`  di  attuazione della presente disposizione. Alle
          riassegnazioni  previste  dal presente comma non si applica
          il   limite  di  cui  all'art.  1,  comma 46,  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266.
              3.  Al  fine  di  contenere  i prezzi di cessione delle
          carte  valori  ed  i  costi  di attivazione, di produzione,
          emissione  e  manutenzione dei centri gestione delle stesse
          e'  in  facolta'  dell'Istituto  poligrafico  e Zecca dello
          Stato  Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
          amministrazioni  ed  anche con soggetti privati, anche allo
          scopo  di  estendere l'operativita' delle carte valori alla
          fruizione   di  servizi,  ivi  compresi  quelli  di  natura
          privatistica.  [Gli  accordi  sono  soggetti  a ratifica da
          parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministero dell'interno].
              4.  L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
          continuare  ad  avvalersi  del  patrocinio  dell'Avvocatura
          dello  Stato,  ai sensi del titolo I del testo unico di cui
          al   regio   decreto   30 ottobre  1933,  n.  1611,  e  con
          applicazione  dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
          codice di procedura civile.
              5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
              6.   Dall'attuazione   dell'art.   7-vicies-ter  e  del
          presente  articolo  non  devono  derivare  nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.».
          Nota al comma 1306:
              - Si  riporta  il  testo del comma 65 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «65.   A   decorrere   dall'anno   2007   le  spese  di
          funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
          la  borsa  (CONSOB),  dell'Autorita'  per  la vigilanza sui
          lavori  pubblici,  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni  e  della  Commissione di vigilanza sui fondi
          pensione  sono finanziate dal mercato di competenza, per la
          parte  non  coperta  da finanziamento a carico del bilancio
          dello  Stato,  secondo  modalita'  previste dalla normativa
          vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
          deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel  rispetto  dei
          limiti  massimi  previsti  per  legge, versate direttamente
          alle  medesime  Autorita'.  Le  deliberazioni, con le quali
          sono  fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
          sono  sottoposte  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
          sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, per
          l'approvazione  con  proprio decreto entro venti giorni dal
          ricevimento.   Decorso  il  termine  di  venti  giorni  dal
          ricevimento  senza  che siano state formulate osservazioni,
          le  deliberazioni  adottate  dagli  organismi  ai sensi del
          presente comma divengono esecutive.».
          Nota al comma 1307:
              - Si  riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
          115   (testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
          cosi come modificato dalla presente legge:
              «6-bis.  Per  i  ricorsi  proposti davanti ai Tribunali
          amministrativi   regionali  e  al  Consiglio  di  Stato  il
          contributo  dovuto  e'  di euro 500; per i ricorsi previsti
          dall'art.  21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
          quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
          1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
          cittadinanza,  di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
          territorio  dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
          sentenza  o  di  ottemperanza  del  giudicato il contributo
          dovuto  e'  di  euro  250; per i ricorsi previsti dall'art.
          23-bis,  comma 1,  della  legge  6 dicembre  1971, n. 1034,
          nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
          23-bis,  il  contributo  dovuto  e'  di  euro  1.000; per i
          predetti  ricorsi  in  materia  di  affidamento  di lavori,
          servizi   e   forniture,  nonche¨  di  provvedimenti  delle
          Autorita',  il  contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
          relativo  al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
          ogni  caso  dalla  parte  soccombente,  anche  nel  caso di
          compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
          e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
          si  determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
          Non  e'  dovuto  alcun  contributo  per  i ricorsi previsti
          dall'art.  25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
          diniego  di  accesso  alle  informazioni  di cui al decreto
          legislativo  19 agosto  2005,  n.  195, di attuazione della
          direttiva     2003/4/CE     sull'accesso    del    pubblico
          all'informazione ambientale.».
          Nota al comma 1309:
              - Si  riporta  il  testo  dei commi 306, 307, 308 e 309
          dell'art.   1   della   legge   30 dicembre  2004,  n.  311
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
              «306.  All'art.  10, comma 4, del testo unico di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
          115,  le  parole:  «il  processo di valore inferiore a euro
          1.100 e» sono soppresse.».
              «307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
          al  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
          n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
              1.  Il  contributo  unificato  e'  dovuto  nei seguenti
          importi:
                a) euro  30  per  i  processi  di valore fino a 1.100
          euro;
                b) euro  70 per i processi di valore superiore a euro
          1.100  e  fino  a euro 5.200 e per i processi di volontaria
          giurisdizione,  nonche'  per  i processi speciali di cui al
          libro  IV,  titolo  II,  capo  VI,  del codice di procedura
          civile;
                c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
          5.200  e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
          valore  indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
          di pace;
                d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
          26.000  e  fino  a  euro  52.000  e per i processi civili e
          amministrativi di valore indeterminabile;
                e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
          52.000 e fino a euro 260.000;
                f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
          260.000 e fino a euro 520.000;
                g) euro  1.110  per  i processi di valore superiore a
          euro 520.000.
              2.   Per   i  processi  di  esecuzione  immobiliare  il
          contributo  dovuto  e'  pari  a  euro  200.  Per  gli altri
          processi  esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto della
          meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
          contributo dovuto e' pari a euro 120.».
              «308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
          n. 374, e' sostituito dal seguente:
              1.  Le  cause  e  le attivita' conciliative in sede non
          contenziosa  il  cui  valore  non  eccede  la somma di euro
          1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
          soggetti  soltanto  al  pagamento del contributo unificato,
          secondo  gli  importi previsti dall'art. 13 del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
          2002, n. 115, e successive modificazioni.».
              «309.  Il  maggior  gettito derivante dall'applicazione
          delle  disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
          al  bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
          di   previsione   del  Ministero  della  giustizia  per  il
          pagamento  di  debiti  pregressi  nonche' per l'adeguamento
          delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze  per  le  spese  riguardanti  il  funzionamento del
          Consiglio   di   Stato   e   dei  tribunali  amministrativi
          regionali.».
          Note al comma 1310:
              -  La  legge  25 luglio  2000,  n.  209  (Misure per la
          riduzione  del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
          e  maggiormente  indebitati),  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
          Nota al comma 1314:
              -  La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
          spesa  per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
          di   immobili   da   adibire   a   sedi  di  rappresentanze
          diplomatiche  e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
          il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          12 gennaio 1999, n. 8.
          Nota al comma 1315:
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
          1983,  n.  185  (Modifica  della  tabella  dei  diritti  da
          riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
              «Art.  1. La  tabella  dei  diritti da riscuotere dagli
          uffici  diplomatici  e  consolari  di  cui  all'art. 56 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
          consolari,  e'  sostituita  da quella annessa alla presente
          legge.
              Detta  tabella  dovra'  essere  munita  del  visto  dei
          Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
          Note al comma 1317:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5  dell'art. 1 del
          decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35 (Disposizioni urgenti
          nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
          sociale e territoriale):
              «5.  E'  istituito  presso il Ministero dell'economia e
          delle  finanze  un  apposito  Fondo  con  la  dotazione  di
          34.180.000  euro  per  l'anno  2005, di 39.498.000 euro per
          l'anno  2006,  di  38.700.000  euro  per  l'anno  2007 e di
          42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
          connesse  all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
          finalizzato  al  contrasto della criminalita' organizzata e
          della  immigrazione  illegale attraverso lo scambio tra gli
          Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
          di  cui  alla  decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
          Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
          provvede  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
          cui al presente comma si provvede:
                a) quanto  a  euro  4.845.000  per  il  2005,  a euro
          15.000.000  per  ciascuno  degli anni 2006 e 2007, mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2005-2007,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
          parzialmente  utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
          per  euro  15.000.000  per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
          l'accantonamento  relativo al Ministero degli affari esteri
          e,   per  euro  3.500.000  per  il  2005,  l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'interno;
                b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
          a  decorrere  dal  2008,  mediante  utilizzo di parte delle
          maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione  dell'art. 7,
          comma 3;
                c) quanto  a  euro  29.335.000  per  il  2005, a euro
          24.498.000  per  il  2006  e ad euro 1.134.000 per il 2007,
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo al predetto Ministero.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 152 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   5 gennaio   1967,  n.  18
          (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
              «Art.  152  (Contingente  e durata del contratto). - Le
          rappresentanze  diplomatiche, gli uffici consolari di prima
          categoria  e  gli  istituti  italiani  di  cultura  possono
          assumere  personale  a contratto per le proprie esigenze di
          servizio,    previa   autorizzazione   dell'Amministrazione
          centrale,  nel  limite di un contingente complessivo pari a
          2.277   unita'.  Gli  impiegati  a  contratto  svolgono  le
          mansioni  previste  nei contratti individuali, tenuto conto
          dell'organizzazione   del  lavoro  esistente  negli  uffici
          all'estero.
              Il   contratto  di  assunzione  e'  stipulato  a  tempo
          indeterminato,  con  un periodo di prova di nove mesi, alla
          scadenza  del  quale,  sulla base di una relazione del capo
          dell'ufficio,  si  provvede  a  disporre  la  conferma o la
          risoluzione del contratto.».
          Note al comma 1322:
              - Si  riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
          28 luglio  2004,  n.  193  (Proroga e rifinanziamento della
          legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
          patrimonio  storico e culturale delle comunita' degli esuli
          italiani  dall'Istria,  da  Fiume e dalla Dalmazia, e della
          legge  21 marzo  2001,  n. 73, recante interventi in favore
          della   minoranza  italiana  in  Slovenia  e  in  Croazia),
          pubblicata  nella  Gazzazzetta  Ufficiale 3 agosto 2004, n.
          180:
              «Art.   1. (Proroga   e   rifinanziamento  della  legge
          16 marzo  2001,  n.  72).  -  1.  Per  le  finalita' di cui
          all'art.  1,  comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
          autorizzata  la  spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
          anni 2004, 2005 e 2006.
              2.  All'art.  1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
          72, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) dopo  le parole: «da stipulare tra», sono inserite
          le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
                b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
          «sentita»;
                c) le  parole:  «e  il Ministero degli affari esteri»
          sono soppresse;
                d) dopo  le  parole:  «Alla  ripartizione delle somme
          stanziate  provvede annualmente il Ministro per i beni e le
          attivita'  culturali»  sono  aggiunte  le  seguenti: «, con
          proprio  decreto,  di concerto con il Ministro degli affari
          esteri».
              3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          pari  a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
          2006,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2004,  allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri.
              4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              «Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
          2001,  n.  73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
          legge  21 marzo  2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
          2006.  A  tale  scopo  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          pari  a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
          2006,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2004,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri.
              3.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
          Note al comma 1323:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  56  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 2003):
              «Art.  56  (Fondo  per  progetti  di  ricerca). - 1. E'
          istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
          di  ricerca,  di  rilevante  valore  scientifico, anche con
          riguardo   alla   tutela  della  salute  e  all'innovazione
          tecnologica,  con  una dotazione finanziaria di 225 milioni
          di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
          2004,  92,758  milioni  di  euro  per  l'anno  2005, 97,934
          milioni  di  euro  per  l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2007.  Alla  ripartizione  del fondo,
          istituito   nello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  tra le diverse finalita'
          provvede  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, con
          proprio  decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'   e  della  ricerca,  sentiti  i  Ministri
          dell'economia   e   delle   finanze,  della  salute  e  per
          l'innovazione  tecnologica.  Con  lo  stesso  decreto  sono
          stabiliti  procedure,  modalita' e strumenti per l'utilizzo
          delle   risorse,   assicurando   in   via   prioritaria  il
          finanziamento  dei  progetti  presentati  da  soggetti  che
          abbiano  ottenuto,  negli  anni  precedenti,  un eccellente
          risultato  nell'utilizzo  e  nella capacita' di spesa delle
          risorse  comunitarie  assegnate e delle risorse finanziarie
          provenienti  dai  programmi  quadro  di ricerca dell'Unione
          europea o dai Fondi strutturali.».
          Nota al comma 1324:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
              «Art.  12.  (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
          reddito  complessivo  si  deducono  per oneri di famiglia i
          seguenti importi:
                a) 3.200  euro  per  il  coniuge  non  legalmente  ed
          effettivamente separato;
                b) 2.900  euro  per  ciascun figlio, compresi i figli
          naturali  riconosciuti,  i  figli adottivi e gli affidati o
          affiliati,   nonche'   per   ogni  altra  persona  indicata
          nell'art.   433  del  codice  civile  che  conviva  con  il
          contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
          da  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria da ripartire
          tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
              2.  La  deduzione  di  cui  al  comma 1, lettera b), e'
          aumentata a:
                a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
          tre anni;
                b) 3.200   euro,  per  il  primo  figlio  se  l'altro
          genitore  manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
          contribuente  non  e'  coniugato  o  se  coniugato,  si  e'
          successivamente   legalmente  ed  effettivamente  separato,
          ovvero  se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
          solo   contribuente   e  questi  non  e'  coniugato  o,  se
          coniugato,    si    e'    successivamente   legalmente   ed
          effettivamente separato;
                c) 3.700  euro, per ogni figlio portatore di handicap
          ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
              3.  Le  deduzioni  di  cui  ai  commi 1  e 2 spettano a
          condizione   che  le  persone  alle  quali  si  riferiscono
          possiedano  un  reddito  complessivo,  computando  anche le
          retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi
          internazionali,  rappresentanze  diplomatiche e consolari e
          missioni,  nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa Sede,
          dagli  enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli enti
          centrali  della  Chiesa  cattolica,  non  superiore  a lire
          5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
              4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
          mese  e  competono  dal  mese  in  cui si sono verificate a
          quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
              4-bis.  Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
          massimo  di  1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
          contribuente   per  gli  addetti  alla  propria  assistenza
          personale  nei  casi  di non autosufficienza nel compimento
          degli  atti  della  vita quotidiana. Le medesime spese sono
          deducibili  anche  se  sono  state sostenute nell'interesse
          delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
              4-ter.  Le  deduzioni  di  cui  ai  commi 1,  2 e 4-bis
          spettano  per  la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra
          l'ammontare   di  78.000  euro,  aumentato  delle  medesime
          deduzioni  e  degli  oneri deducibili di cui all'art. 10, e
          diminuito  del  reddito  complessivo, e l'importo di 78.000
          euro.  Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
          deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
          di  zero,  la  deduzione  non compete; negli altri casi, ai
          fini  del  predetto rapporto, si computano le prime quattro
          cifre decimali.».
          Nota al comma 1327:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 21 del decreto-legge
          30 settembre   2003,   n.  269  (Disposizioni  urgenti  per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
              «Art.  21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
          del  Fondo  nazionale  per  le politiche sociali). - 1. Per
          ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
          2004,  secondo  od  ulteriore  per  ordine  di  nascita, e,
          comunque,  per  ogni  figlio adottato nel medesimo periodo,
          alle  donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
          concesso un assegno pari ad euro 1.000.
              2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
          nell'ambito   dell'INPS,  una  speciale  gestione  con  una
          dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
              3.   L'assegno   e'   concesso  dai  comuni.  I  comuni
          provvedono  ad  informare  gli  interessati  invitandoli  a
          certificare    il    possesso    dei   requisiti   all'atto
          dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
              4.  L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
          comuni,  e'  erogato  dall'I.N.P.S.  sulla  base  dei  dati
          forniti  dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
          nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
              5.  Con  uno o piu' decreti di natura non regolamentare
          del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sono  emanate  le  necessarie disposizioni per l'attuazione
          del presente articolo.
              6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
          famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
          all'art.  59,  comma 44,  della  legge 27 dicembre 1997, n.
          449,  e  successive  modificazioni,  e' incrementato di 232
          milioni di euro per l'anno 2004.
              6-bis. (abrogato).
              6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
          albi   provinciali   possono   avvalersi,  in  deroga  alla
          normativa    previdenziale   vigente,   di   collaborazioni
          occasionali  di  parenti entro il terzo grado, aventi anche
          il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
          dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
          suddette  devono  avere  carattere  di  aiuto,  a titolo di
          obbligazione  morale  e  percio'  senza  corresponsione  di
          compensi   ed   essere  prestate  nel  caso  di  temporanea
          impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
          della  propria  attivita'  lavorativa.  E' fatto, comunque,
          obbligo   dell'iscrizione   all'assicurazione  obbligatoria
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali.
              7.   Per   le   finalita'   del  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
          e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2003-2005,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello Stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2003,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo   al   Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali.».
          Nota al comma 1328:
              - Si  riporta  il  testo del comma 11 dell'art. 2 della
          legge   24 dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2004):
              «11.  E'  istituita  l'addizionale comunale sui diritti
          d'imbarco  di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
          pari  a  2,50  euro  per passeggero imbarcato ed e' versata
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato, per la successiva
          riassegnazione  quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
          fondo  istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  destinato  a  compensare  ENAV Spa, secondo
          modalita'   regolate  dal  contratto  di  servizio  di  cui
          all'art.  9  della  legge  21 dicembre  1996, n. 665, per i
          costi  sostenuti  da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
          propri  impianti  e per garantire la sicurezza operativa e,
          quanto  alla  residua quota, in un apposito fondo istituito
          presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
          rispettivo   traffico   aeroportuale   secondo  i  seguenti
          criteri:
                a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
          sedime  aeroportuale  o con lo stesso confinanti secondo la
          media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
          del  territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
          sul  totale del sedime; percentuale della superficie totale
          del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
                b) al  fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
          dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
          cento  del totale per il finanziamento di misure volte alla
          prevenzione   e   al  contrasto  della  criminalita'  e  al
          potenziamento  della sicurezza nelle strutture aeroportuali
          e nelle principali stazioni ferroviarie.».
          Nota al comma 1333:
              - Si  riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001):
              «52.  Il programma speciale di reindustrializzazione di
          cui  all'art.  5  del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
          n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
          polo   di  ricerca  e  di  attivita'  industriali  ad  alta
          tecnologia  nel  territorio  del  comune di Genova anche in
          relazione  all'attuazione  dell'art.  4  del  decreto-legge
          30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  24 novembre  2003, n. 326. Per finanziare gli
          interventi  previsti da tale integrazione e' autorizzata la
          spesa  di  lire  10  miliardi per ciascuno degli anni 2001,
          2002  e  2003.  Le  risorse  di  cui  al presente comma non
          possono  essere  utilizzate  per  altre  finalita'  fino al
          31 dicembre 2006.».
          Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
          di  commercio  con  l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
          lettera c),  e  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  2 (Funzioni).  - 1. La societa' e' autorizzata a
          rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
          rischi  di  carattere  politico,  catastrofico,  economico,
          commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
          o  indirettamente  secondo  quanto  stabilito  ai sensi del
          comma 3,  gli  operatori  nazionali e le loro controllate e
          collegate  estere  nella  loro  attivita' con l'estero e di
          internazionalizzazione  dell'economia italiana; la societa'
          e'  altresi'  autorizzata  a  rilasciare,  a  condizioni di
          mercato,  garanzie  e  coperture  assicurative  per imprese
          estere  relativamente  ad  operazioni  che siano di rilievo
          strategico   per   l'economia   italiana  sotto  i  profili
          dell'internazionalizzazione,  della  sicurezza  economica e
          dell'attivazione  di processi produttivi e occupazionali in
          Italia.  Le  garanzie  e  le  assicurazioni  possono essere
          rilasciate  anche  a  banche  nazionali,  nonche'  a banche
          estere  od  operatori  finanziari italiani od esteri quando
          rispettino  adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
          patrimonializzazione  ed operativita', per crediti concessi
          sotto   ogni  forma  e  destinati  al  finanziamento  delle
          suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
              2.    La    societa'   puo'   concludere   accordi   di
          riassicurazione  e  di  coassicurazione  con enti o imprese
          italiani,  autorizzati,  nonche' con enti od imprese esteri
          ed  organismi  internazionali;  la  societa'  puo' altresi'
          stipulare   altri   contratti   di  copertura  del  rischio
          assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
          del settore.
              3.  Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
          sono  definite  con delibera del Comitato interministeriale
          per  la programmazione economica, su proposta del Ministero
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          di  concerto  con  il Ministero del commercio con l'estero,
          tenendo  anche  conto degli accordi internazionali, nonche'
          della  normativa  e  degli indirizzi dell'Unione europea in
          materia  di  privatizzazione  dei  rischi  di  mercato e di
          armonizzazione  dei sistemi comunitari di assicurazione dei
          crediti  all'esportazione  gestiti  con  il  sostegno dello
          Stato.».
          Note al comma 1339:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
          27 ottobre   1993,   n.  432,  e  successive  modificazioni
          (Istituzione  del  Fondo  per  l'ammortamento dei titoli di
          Stato):
              «Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
          -  1.  E'  istituito  presso  la  Banca  d'Italia  un conto
          denominato  «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
          di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
          secondo  le  modalita'  previste  dalla  presente legge, la
          consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
              2.  L'amministrazione  del  Fondo  di cui al comma 1 e'
          attribuita   al  Ministro  del  tesoro,  coadiuvato  da  un
          Comitato consultivo composto:
                a) dal   Direttore   generale   del  tesoro,  che  lo
          presiede;
                b) dal Ragioniere generale dello Stato;
                c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
          delle finanze;
                d) dal   Direttore   generale   del   territorio  del
          Ministero delle finanze.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro  presenta  annualmente al
          Parlamento,  in allegato al conto consuntivo, una relazione
          sull'amministrazione del Fondo.»
              - Si  riporta  il  testo del terzo comma dell'art. 2445
          del codice civile:
              «La  deliberazione  puo'  essere eseguita soltanto dopo
          novanta  giorni  dal  giorno  dell'iscrizione  nel registro
          delle   imprese,   purche'   entro  questo  termine  nessun
          creditore  sociale  anteriore  all'iscrizione  abbia  fatto
          opposizione.».
          Note al comma 1340:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3  dell'art. 9 del
          decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   14 maggio   2005,   n.  80
          (Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
              «3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
          inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
          di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
          Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
          ne  rilascia,  in via telematica, certificazione della data
          di  avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
          le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
          comunica,  in  via  telematica,  entro  trenta giorni dalla
          presentazione    dell'istanza,    il   riconoscimento   del
          contributo  ovvero  il  diniego  del  contributo stesso per
          carenza  dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
          l'esaurimento  dei  fondi  stanziati,  pari a 34 milioni di
          euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
          57 milioni di euro per l'anno 2007.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 4  dell'art. 2 del
          decreto-legge  17 giugno  2005,  n.  106,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   31 luglio   2005,  n.  156
          (Disposizioni urgenti in materia di entrate):
              «4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
          inoltra  un'apposita  istanza  in  via telematica al Centro
          operativo  di  Pescara  dell'Agenzia  delle entrate, che ne
          rilascia,  in via telematica e con procedura automatizzata,
          certificazione   della   data  di  avvenuta  presentazione.
          L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
          cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
          stanziati,  pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
          milioni  di  euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
          l'anno  2007,  e  comunica, in via telematica, entro trenta
          giorni  dalla  presentazione  dell'istanza,  il diniego del
          contributo   per   carenza   dei   presupposti   desumibili
          dall'istanza,    ovvero   per   l'esaurimento   dei   fondi
          stanziati.».
          Nota al comma 1343:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 1 della
          legge  14 gennaio  1994,  n. 20 (Disposizioni in materia di
          giurisdizione  e  controllo  della  Corte dei conti), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «2.  Il  diritto al risarcimento del danno si prescrive
          in  ogni  caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
          e'  stata  realizzata  la  condotta  produttiva  di  danno,
          ovvero,  in  caso  di  occultamento doloso del danno, dalla
          data della sua scoperta.».
          Nota al comma 1344:
              - Si  riporta  il  testo del comma 27 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2006),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «27.   Nello   stato   di   previsione   del  Ministero
          dell'interno  e'  istituito  un  Fondo  da ripartire per le
          esigenze  correnti  connesse  all'acquisizione  di  beni  e
          servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
          2006,  di  100  milioni  di euro, di 30 milioni di euro per
          l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2008  e  2009.  Con  decreti  del Ministro dell'interno, da
          comunicare,  anche  con evidenze informatiche, al Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
          del   bilancio,   nonche'   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari  e  alla  Corte  dei  conti,  si provvede alla
          ripartizione  del  Fondo tra le unita' previsionali di base
          interessate del medesimo stato di previsione.».
          Note al comma 1346:
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi):
              «Art.   27 (Commissione   per  l'accesso  ai  documenti
          amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  la  Commissione  per l'accesso ai
          documenti amministrativi.
              2.   La   Commissione   e'  nominata  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
          dei  Ministri.  Essa  e'  presieduta dal sottosegretario di
          Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri ed e'
          composta  da  dodici  membri,  dei quali due senatori e due
          deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
          quattro  scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
          1979,  n.  97,  su  designazione  dei  rispettivi organi di
          autogoverno,  due  fra  i  professori  di  ruolo in materie
          giuridiche  e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
          enti  pubblici.  E'  membro di diritto della Commissione il
          capo  della  struttura  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  che  costituisce il supporto organizzativo per il
          funzionamento   della   Commissione.  La  Commissione  puo'
          avvalersi  di  un  numero di esperti non superiore a cinque
          unita',   nominati   ai  sensi  dell'art.  29  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400.
              3.  La  Commissione  e'  rinnovata ogni tre anni. Per i
          membri  parlamentari  si  procede a nuova nomina in caso di
          scadenza  o  scioglimento anticipato delle Camere nel corso
          del triennio.
              4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  a  decorrere  dall'anno  2004, sono determinati i
          compensi  dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
          nei  limiti  degli  ordinari stanziamenti di bilancio della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.
              5.  La  Commissione  adotta  le determinazioni previste
          dall'art.  25,  comma 4;  vigila  affinche'  sia attuato il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla  presente  legge;  redige una relazione annuale sulla
          trasparenza  dell'attivita' della pubblica amministrazione,
          che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri;   propone   al   Governo   modifiche   dei  testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
          22.
              6.  Tutte  le  amministrazioni sono tenute a comunicare
          alla  Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato.
              7.  In  caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
          cui  al  comma 1  dell'art. 18, le misure ivi previste sono
          adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
          Nota al comma 1347:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 10 del
          decreto-legge  29 novembre  2004,  n.  282, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  27 dicembre  2004,  n.  307
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di finanza
          pubblica):
              «5.   Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
          Note al comma 1349:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1  dell'art. 3 del
          decreto-legge  19 novembre  2004,  n.  277, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   21 gennaio   2005,   n.  4
          (Interventi  straordinari  per il riordino e il risanamento
          economico  dell'Ente  Ordine  Mauriziano  di Torino), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  3  (Provvedimenti  urgenti  per  il  risanamento
          dell'Ordine  Mauriziano).  -  1.  Dalla  data di entrata in
          vigore  del  presente decreto e per un periodo di trentasei
          mesi:
                a) non  possono essere intraprese o proseguite azioni
          esecutive   nei   confronti  della  Fondazione  per  debiti
          dell'Ente, insoluti alla data predetta;
                b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
          scaduti  i  termini  per  l'opposizione giudiziale da parte
          dell'Ordine   Mauriziano,  ovvero  la  stessa  opposizione,
          benche'  proposta,  sia  stata  rigettata,  sono dichiarate
          estinte  dal  giudice; gli importi dei relativi debiti sono
          inseriti  nella  massa  passiva  di  cui alla lettera e), a
          titolo di capitale, accessori e spese;
                c) i  pignoramenti  eventualmente  gia'  eseguiti non
          hanno  efficacia  e  non  vincolano  la  Fondazione  ed  il
          tesoriere,  i quali possono disporre delle somme per i fini
          della Fondazione e le finalita' di legge;
                d) i  debiti  insoluti alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  non  producono  interessi, ne' sono
          soggetti a rivalutazione monetaria;
                e) il  legale  rappresentante della Fondazione assume
          le  funzioni  di  Commissario  straordinario  e provvede al
          ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
          dalla  legge.  A  tale fine provvede all'accertamento della
          massa  passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
          interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
          nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto.
          Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
          la   massa   attiva   con   l'impiego  anche  del  ricavato
          dall'alienazione  dei  cespiti  appartenenti  al patrimonio
          disponibile    della    Fondazione,    delle    sovvenzioni
          straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
          per  legge  o  per  destinazione,  per  il  pagamento anche
          parziale   dei   debiti,   mediante   periodici   stati  di
          ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
          dalla legge;
                f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
          della   Fondazione   che  prevede  l'esclusione,  totale  o
          parziale,  di  un  credito dalla massa passiva, i creditori
          esclusi  possono  proporre  ricorso,  entro  il  termine di
          trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
          si   pronuncera'  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento
          decidendo allo stato degli atti;
                g) il   legale  rappresentante  della  Fondazione  e'
          autorizzato   a   definire  transattivamente,  con  propria
          determinazione,  le  pretese  dei  creditori, in misura non
          superiore  al  70  per cento di ciascun debito complessivo,
          con  rinuncia  ad  ogni altra pretesa e con la liquidazione
          obbligatoria   entro   trenta   giorni   dalla   conoscenza
          dell'accettazione della transazione.».
              - Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
          citato decreto-legge n. 277 del 2004:
              «Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
          Ordine  Mauriziano  di  Torino, ente ospedaliero di seguito
          denominato  «Ente»  e'  costituito  dai presidi ospedalieri
          Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
          cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
              - Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
          citato decreto-legge n. 277 del 2004:
              «Art.   2   (Costituzione   della   Fondazione   Ordine
          Mauriziano).  -  1.  E'  costituita  la  Fondazione  Ordine
          Mauriziano  con  sede  in  Torino,  di  seguito denominata:
          «Fondazione.».
          Nota al comma 1350:
              - Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
          citato decreto-legge n. 277 del 2004:
              «2.  Il  patrimonio  immobiliare e mobiliare dell'Ente,
          con  esclusione  dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
          comma 1,  e'  trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
          sulla  cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
          membri  di  cui:  uno nominato dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
          nominato   dal  Ministro  dell'interno;  uno  nominato  dal
          Ministro  per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
          dalla   regione   Piemonte;   uno  nominato  dall'Ordinario
          diocesano   di   Torino.   Gli   eventuali   oneri  per  il
          funzionamento   di  detto  comitato  sono  a  carico  della
          gestione  dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
          una  relazione  annuale  al  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri  che  provvede  alla  trasmissione alle competenti
          commissioni parlamentari.».
          Nota al comma 1351:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  117  del  decreto
          legislativo   7 settembre   2005,   n.  209  (Codice  delle
          assicurazioni  private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
          13 ottobre  2005,  n.  239,  S.O.),  come  modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  117  (Separazione  patrimoniale).  -  1. I premi
          pagati   all'intermediario   e   le   somme   destinate  ai
          risarcimenti   o  ai  pagamenti  dovuti  dalle  imprese  di
          assicurazione,     se     regolati     per    il    tramite
          dell'intermediario,  sono versati in un conto separato, del
          quale    puo'   essere   titolare   anche   l'intermediario
          espressamente  in  tale  qualita',  e  che costituiscono un
          patrimonio  autonomo  rispetto  a quello dell'intermediario
          medesimo.
              2.   Sul   conto  separato  non  sono  ammesse  azioni,
          sequestri  o  pignoramenti  da  parte  di creditori diversi
          dagli  assicurati  e  dalle  imprese di assicurazione. Sono
          ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
          della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
          o alla singola impresa di assicurazione.
              3.  Sul  conto  separato  non  operano le compensazioni
          legale   e   giudiziale  e  non  puo'  essere  pattuita  la
          compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
          depositario nei confronti dell'intermediario.
              3-bis.  Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
          gli    intermediari   di   cui   all'art.   109,   comma 2,
          lettere a), b)   e d),  che  possano  documentare  in  modo
          permanente   con   fideiussione   bancaria   una  capacita'
          finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
          minimo di euro 15.000.».
          Nota al comma 1352:
              - La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
          reca  «Interventi  per lo sviluppo economico post-olimpico»
          ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
          Nota al comma 1353:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11-bis della legge
          5 agosto   1978,   n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale  dello Stato in materia di bilancio)
          introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
              «Art.   11-bis. (Fondi   speciali).   -   1.  La  legge
          finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
          speciali    destinati   alla   copertura   finanziaria   di
          provvedimenti  legislativi  che  si prevede siano approvati
          nel  corso  degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
          pluriennale  ed  in  particolare  di  quelli  correlati  al
          perseguimento    degli    obiettivi    del   documento   di
          programmazione  finanziaria  deliberato  dal Parlamento. In
          tabelle  allegate  alla  legge  finanziaria  sono indicate,
          distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
          capitale,  le  somme  destinate alla copertura dei predetti
          provvedimenti  legislativi  ripartiti  per  Ministeri e per
          programmi.  Nella  relazione  illustrativa  del  disegno di
          legge  finanziaria,  con  apposite  note,  sono  indicati i
          singoli   provvedimenti   legislativi   che   motivano   lo
          stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
          programmi.  I  fondi speciali di cui al presente comma sono
          iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
          in  appositi  capitoli  la  cui  riduzione,  ai  fini della
          integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
          di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
          dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
              2.  Gli  importi  previsti  nei fondi di cui al comma 1
          rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
          per  nuove  o  maggiori  spese  o  riduzioni  di  entrate e
          accantonamenti  di  segno negativo per riduzioni di spese o
          incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
          sono  collegati mediante apposizione della medesima lettera
          alfabetica,  ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
          o  parte  di  essi,  la cui utilizzazione resta subordinata
          all'entrata   in   vigore   del  provvedimento  legislativo
          relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
          e  comunque  nei limiti della minore spesa o delle maggiori
          entrate   da   essi   previsti   per  ciascuno  degli  anni
          considerati.  A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
          legislativi   relativi   ad  accantonamenti  negativi,  con
          decreto  del  Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
          riduzioni  di  spesa  o  incrementi di entrata sono portati
          rispettivamente  in  diminuzione  ai pertinenti capitoli di
          spesa   ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio  e
          correlativamente  assegnati  in  aumento alle dotazioni dei
          fondi di cui al comma 1.
              3.  Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
          previsti  solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
          legge siano stati presentati alle Camere.
              4.  Le  quote dei fondi di cui al presente articolo non
          possono  essere  utilizzate  per  destinazioni  diverse  da
          quelle  previste  nelle  relative  tabelle per la copertura
          finanziaria  di  provvedimenti  adottati ai sensi dell'art.
          77,  secondo  comma,  della  Costituzione,  salvo  che essi
          riguardino  spese  di  primo  intervento  per  fronteggiare
          calamita'  naturali  o improrogabili esigenze connesse alla
          tutela  della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
          economico-finanziaria.
              5.  Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
          non  corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
          ramo  del  Parlamento,  di  quelli  di  parte  capitale non
          utilizzate  entro  l'anno  cui si riferiscono costituiscono
          economie  di  bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
          obblighi  internazionali  ovvero ad obbligazioni risultanti
          dai  contratti  o  dai  provvedimenti  di  cui  al comma 3,
          lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
          per  il  primo  anno  resta valida anche dopo il termine di
          scadenza  dell'esercizio  a  cui  si  riferisce  purche' il
          provvedimento  risulti  presentato alle Camere entro l'anno
          ed  entri  in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
          successivo.  Le  economie di spesa da utilizzare a tal fine
          nell'esercizio   successivo  formano  oggetto  di  appositi
          elenchi  trasmessi  alle  Camere  a  cura  del Ministro del
          tesoro  entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
          al  conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
          le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
          relativi  provvedimenti  legislativi sono comunque iscritte
          nel  bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
          vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
          limiti   dei   saldi   previsti  dal  comma 3,  lettera b),
          dell'art. 11.».
          Nota al comma 1355:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 11 della
          gia' citata legge n. 468 del 1978:
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.».
          Nota al comma 1356:
              -  Per  la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
          5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
          Nota al comma 1359:
              -  Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
          gia'  citata  legge  n.  468  del  1978, si veda la nota al
          comma 1355.
          Nota al comma 1360:
              - Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 46 della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002):
              «4.   In   apposito   allegato   al  disegno  di  legge
          finanziaria  sono analiticamente indicati le autorizzazioni
          di  spesa  e  gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
          dei fondi di cui al presente articolo.».
          Nota al comma 1361:
              - Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 11 della
          gia' citata legge n. 468 del 1978:
              «5.  In  attuazione  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove  o  maggiori  spese  correnti, riduzioni di entrata e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti
          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
          e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di
          autorizzazioni di spesa corrente.».