(Allegato I) (parte 4)
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1 permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2 essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
[*] Concorrono al limite di 100 kg/giorno esclusivamente  le  materie
prime con asterisco. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
cc) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di  materie  prime
                   non superiori a 1000 kg/giorno 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di  materie  prime
non superiore a 1000 kg/giorno. 
Se l'attivita' e' svolta con utilizzo giornaliero  di  materie  prime
non superiore a  350  kg  si  e'  nel  campo  di  applicazione  delle
attivita' in deroga di cui all'art.  272,  comma  1  (d.l.gs  152/06,
Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera x). 
Il presente  allegato  verra'  suddiviso  in  due  sezioni,  relative
rispettivamente a: 
   A) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo  di  materie
prime non superiore a 1000 kg/giorno 
   B) Attivita' di essicazione di materiali vegetali  presso  aziende
agricole [*], con produzione non superiore a 1000 kg/giorno. 
A conclusione  dell'allegato  vi  e'  il  paragrafo  "Prescrizioni  e
considerazioni a carattere generale", valido per entrambe le  sezioni
dell'allegato. 
[*] E' definito imprenditore agricolo, secondo l'art. 2135 del Codice
Civile, chi  esercita  un'attivita'  diretta  alla  coltivazione  del
fondo, alla silvicoltura,all'allevamento del  bestiame  ed  attivita'
connesse.   Si   reputano   connesse   le   attivita'   legate   alla
trasformazione  o  all'alienazione  dei  prodotti  agricoli,   quando
rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
   A) LAVORAZIONI MANIFATTURIERE ALIMENTARI CON UTILIZZO  DI  MATERIE
PRIME NON SUPERIORE A 1000 kg/giorno 
 
   Qualora vengano svolte attivita' di trasformazione e conservazione
della carne e/o del pesce, dovra' essere presentata anche istanza  di
adesione agli specifici allegati tecnici: 
   • "Trasformazione e  conservazione,  eclusa  la  surgelazione,  di
frutta,  ortaggi,  funghi  con  produzione  non  superiore   a   1000
kg/giorno"; 
   • "Trasformazione e conservazione,  esclusa  la  surgelazione,  di
carne con produzione non superiore a 1000 kg/giorno"; 
   • "Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di  pesce
ed altri prodotti alimentari marini con produzione  non  superiore  a
1000 kg/giorno". 
 
   Fasi lavorative 
   A.1  Scarico,  carico,  movimentazione,  trasporto  pneumatico  di
materie prime e/o dei prodotti finiti 
   A.2 Frantumazione, macinazione 
   A.3 Trattamenti termici con temperatura superiore  ai  100  °C  di
prodotti vari di origine animale e vegetale 
   A.4 Pulitura di semi oleosi e cereali vari 
   A.5 Essiccazione, condizionamento e lavorazione  di  semi  oleosi,
cereali e farine ed altri prodotti di origine vegetale 
   A.6 Estrazione di oli con solventi 
   A.7  Processi  di  raffinazione  e  depurazione  dell'olio  grezzo
(depurazione, raffinazione, sedimentazione, filtrazione, eliminazione
della mucillagine, centrifugazione) 
   A.8 Friggitura 
   A.9 Movimentazione/trasporto pneumatico dei prodotti finiti 
   A.10 Confezionamento 
   A.11 Stoccaggio dei prodotti finiti 
 
   Materie prime 
   1. carni, grassi animali 
   2. semi oleosi e cereali vari 
   3. solventi per oli 
   4. prodotti vari di origine vegetale e animale 
Concorrono al  limite  di  1000  kg/giorno  tutte  le  materie  prime
indicate ed al limite di 25 kg/giorno solo le materie prime di cui al
punto 3. 
Eventuali trattamenti con gas tossici e/o  con  atmosfera  modificata
sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche di settore. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   1.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   1.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                   Schede impianti di abbattimento

|=================|=================================================|
| SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)        |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE INTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a tessuto)                               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a cartucce)                              |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO            |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.02 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO            |
|                 |(nebbie oleose e COV altobollenti)               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE                |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA                |
|=================|=================================================|

    
Soglia massima 
Qualora la produzione sia inferiore a  550  kg/giorno,  la  Ditta  e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
B) ATTIVITA' DI ESSICAZIONE  DI  MATERIALI  VEGETALI  PRESSO  AZIENDE
AGRICOLE [*], CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/giorno 
[*] E' definito imprenditore agricolo, secondo l'art. 2135 del Codice
Civile, chi  esercita  un'attivita'  diretta  alla  coltivazione  del
fondo, alla silvicoltura,all'allevamento del  bestiame  ed  attivita'
connesse.  Si  reputano   connesse   le   attivita'   connesse   alla
trasformazione  o  all'alienazione  dei  prodotti  agricoli,   quando
rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. 
Nel  caso  l'attivita'  sia  svolta  presso  l'azienda  agricola  con
"impianti mobili", gli impianti dovranno rispettare esclusivamente le
prescrizioni   minimali   indicate   al   paragrafo    considerazioni
particolari/note, l'autorizzazione dovra' essere  comunque  richiesta
dal gestore del sito (impresa agricola). 
 
Fasi lavorative 
B.1 Ricevimento/ stoccaggio 
B.2 Trasporto delle materie prime 
   B.2.1 pneumatico 
   B.2.2 meccanico 
B.3 Eventuale pulitura 
B.4 Essiccazione: 
   B.4.1 di cereali/semi oleosi 
   B.4.2 di foraggio 
B.5 Stoccaggio, eventuale condizionamento, movimentazione,  trasporto
pneumatico/meccanico    dei    prodotti    finiti    ed     eventuale
confezionamento. 
 
Materie prime 
1. semi oleosi e cereali vari 
2. foraggi (esempio erba medica) 
Eventuali trattamenti con gas tossici e/o  con  atmosfera  modificata
sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche di settore. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Note: 
1 Il sistema di abbattimento delle polveri per la fase  di  trasporto
pneumatico dovra' essere  scelto  tenuto  conto  dell'umidita'  delle
materie prime in ingresso; 
2 Prescrizioni tecnico/gestionali per gli impianti mobili: 
   2.1. l'impianto di essicazione dovra' essere dotato  contaore  non
azzerabile con registratore grafico di eventi; 
   2.2. per la minimizzazione dei fenomeni di molestia olfattiva,  il
gestore dovra' adottare almeno una delle indicazioni sotto riportate: 
   i. il luogo di  effettuazione  delle  operazioni  di  essiccazione
dovra' essere delimitato  attraverso  un  sistema  di  piantumazione,
fasce tampone o sistemi equivalenti adatti  a  fornire  una  barriera
verso l'esterno alle polveri che si possono generare  nell'attivita',
tenuto conto della direzione  predominante  dei  venti  ai  fini  del
miglioramento della dispersione delle emissioni; 
   ii. l'impianto dovra' essere posizionato ad una distanza minima di
500 m dalla abitazione piu' vicina, qualora  l'attivita'  sia  svolta
all'esterno (in campo); 
   iii. predisposizione di  idonea  compartimentazione  dell'area  di
lavoro (barriere mobili). 
   3  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
   3.1 Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   3.2 Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   3.3 Conforme alle caratteristiche indicate  da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
   4 Per quanto concerne  gli  impianti  mobili,  l'impresa  agricola
dovra' acquisire dal proprietario dell'impianto una dichiarazione  di
conformita'  dei  sistemi  di  abbattimento  presenti   alle   schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
 
Schede impianti di abbattimento 
 
Gli impianti di abbattimento citati  nel  presente  allegato  sono  i
seguenti: 
    

|================|==================================================|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a tessuto)                                |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a cartucce)                               |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MM.01 | DEPOLVERATORE A SECCO (ciclone e multiciclone)   |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MM.02 | DEPOLVERATORE A SECCO (camera di calma)          |
|================|==================================================|

    
Soglia massima 
Qualora l'attivita' sia  svolta  con  impianti  fissi  o  mobili  con
produzione inferiore a 550  kg/giorno,  la  Ditta  e'  esonerata  dal
rispetto delle prescrizioni di cui ai punti  9  e  10  del  paragrafo
"CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
Per i soli impianti mobili l'impresa agricola NON  dovra'  comunicare
la messa in esercizio dell'impianto. 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2 manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3 controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4 tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1 permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2 essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale
e prevista di solvente; se non gia' utilizzate indicare la  quantita'
annua prevista. 
N.B. Nella penultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando
le quantita' di solvente con doppio asterisco. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
[*] Concorrono al limite di  1000  kg/giorno  della  sottosezione  A)
dell'allegato: "Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di
materie prime  non  superiore  a  1000  kg/giorno  esclusivamente  le
materie prime con asterisco. 
[**] Concorrono al limite per  il  solvente  di  25  kg/giorno  della
sottosezione A) dell'allegato: "Lavorazioni manifatturiere alimentari
con utilizzo  di  materie  prime  non  superiore  a  1000  kg/giorno,
esclusivamente le materie prime con doppio asterisco. 
 
Produzione 
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica  indicare
la produzione annua attuale e prevista altrimenti  indicare  solo  la
produzione annua prevista. 
    

|========================|==========================================|
|       Produzione       |          Quantita'  in kg/anno [*]        |
|========================|=====================|====================|
|                        |         Attuale     |       Prevista     |
|========================|=====================|====================|

    
[*] Concorre al limite dei 1000 kg/giorno della sottosezione  B)  del
l'allegato:"Attivita' di essicazione  di  materiali  vegetali  presso
aziende agricole, cosi'  come  definite  dall'art.  2135  del  Codice
Civile, con produzione non superiore a 1000 kg/giorno". 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'     |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
dd) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
Lavorazioni conciarie con utilizzo  di  prodotti  vernicianti  pronti
         all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Lavorazioni conciarie con utilizzo  di  prodotti  vernicianti  pronti
all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg. 
Le lavorazioni conciarie considerate  nell'allegato  sono  quelle  di
rifinizione,  escludendo  la  fase  definita  di  riviera  (fase  che
comprende tutti i trattamenti che precedono la concia vera e propria)
e di concia. 
Qualora vengano utilizzati macchinari a ciclo chiuso  di  concerie  e
pelliccerie, si e' nel  campo  di  applicazione  delle  attivita'  in
deroga di cui all'art. 272, comma 1  (D.Lgs.  152/06,  Parte  Quinta,
Allegato IV, Parte I, lettera q). 
Qualora vengano  svolte  attivita'  di  serigrafia  e/o  tampografia,
dovra' essere presentata anche istanza  di  adesione  allo  specifico
allegato tecnico: 
   • "Tipografia, litografia, serigrafia, con  utilizzo  di  prodotti
per la stampa (inchiostri, vernici e  similari)  giornaliero  massimo
complessivo non superiore a 30 kg". 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Pesatura delle materie prime con modalita' automatica o manuale 
B. Tintura in vasche aperte o tini chiusi ed assimilabili 
C. Ingrasso delle pelli in apparecchi chiusi 
D. Asciugatura delle pelli finite 
E. Palissonatura e folonaggio (le pelli sono sottoposte a  stiramenti
e  sollecitazioni  per  renderle  morbide,  nella  palissonatura   in
apposito macchinario, nel folonaggio in bottali con acqua o segatura) 
F. Rifinizione o verniciatura. La  rifinizione  e'  costituita  da  3
strati: fondo (paste pigmento), copertura e lucido (con  prodotti  ad
acqua e/o con prodotti nitrocellulosici in emulsione  acquosa  o  con
prodotti vernicianti - P.V. - a base solvente) 
G. Fissaggio dopo la  verniciatura,  con  utilizzo  di  soluzione  di
formaldeide al 10 - 15% 
H. Asciugatura e fissatura 
 
Materie prime 
1. Pelli conciate 
2. Fissativi, caseine, tannini sintetici, oli 
3. Acidi organici ed inorganici, basi, ammine ed aniline, pigmenti in
polvere ed in pasta, coloranti organici, sali e cariche minerali. 
4. Vernici nitro e diluenti 
Concorrono al limite di 50 kg/giorno di prodotti  vernicianti  pronti
all'uso, i COV contenuti nelle materie prime di cui ai punti 3, 4. 
 
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
[*] Comprensivi del contributo di cromo e nichel. 
[**] Comprensivi del contributo della formaldeide. 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   1.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   1.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
2. Non si applica alcun  limite  in  caso  di  utilizzo  di  prodotti
vernicianti all'acqua. 
    

                    Schede impianti di abbattimento

|=================|=================================================|
| SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)        |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE INTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.SV.01 | ASSORBITORE AD UMIDO                            |
|                 |(scrubber venturi o jet venturi)                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a tessuto)                               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a cartucce)                              |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE                |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA                |
|=================|=================================================|

    
Soglia massima 
Qualora il quantitativo di COV  contenuto  nelle  materie  prime  sia
inferiore a 5 kg/giorno, la Ditta e'  esonerata  dal  rispetto  delle
prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo  "CONSIDERAZIONI  E
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale
e  prevista  di  solvente,  verificando  dalle   schede   tecniche/di
sicurezza la percentuale di solvente contenuto  nelle  materie  prime
della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua
prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' di solvente con asterisco. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
[*] Concorrono al limite di 50 kg/giorno per l'utilizzo  di  prodotti
vernicianti  pronti  all'uso  esclusivamente  le  materie  prime  con
asterisco. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'     |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
ee) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
Fonderie di metalli con produzione di oggetti  metallici  giornaliera
                   massima non superiore a 100 kg. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici  massima  non
superiore a 100 kg/giorno. 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Stoccaggio cere e sabbie vergini/prerivestite 
B. Preparazione delle sabbie prerivestite 
C. Formatura anime 
D. Preparazione anime compreso il  rivestimento  con  refrattario  ed
operazioni ad esso collegato 
   D.1 in cera 
   D.2 in sabbie 
E. Recupero cera. 
F. Recupero/rigenerazione sabbie. 
G. Fusione 
   G.1 di materiali esenti da contaminanti (ad es. materozze,  sfridi
di lavorazione esenti da oli di taglio o lubrorefrigeranti, materiali
di recupero, pani, rottami ed assimilabili) 
   G.2 di materiali con presenza di contaminanti (ad  es.  sfridi  di
lavorazione con  presenza  di  oli  da  taglio  o  lubrorefrigeranti,
materiali  di  recupero  trattati   superficialmente   con   prodotti
vernicianti e/o  con  componenti  costituiti  da  materie  plastiche,
rottami non selezionati ed assimilabili). 
H. Colata. 
I. Distaffatura 
 
Materie prime 
1. Sabbie / Sabbie prerivestite 
2. Resine / distaccanti 
3. Cere 
4. Refrattari 
5. Materiali metallici 
6. Scarificanti 
 
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
[*] Valore da intendersi comprensivo delle concentrazioni rilevate di
formaldeide e fenoli. 
[**] Valore da intendersi compreso nel valore di  10  mg/Nm3  per  le
polveri totali comprese nebbie oleose. 
 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   1.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   1.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                   Schede impianti di abbattimento

|=================|=================================================|
| SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)        |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE INTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a tessuto)                               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a cartucce)                              |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MM.01  | DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone)  |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE                |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA                |
|=================|=================================================|

    
Soglia massima 
Qualora la produzione sia inferiore  a  10  kg/giorno,  la  Ditta  e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta  e  272,
c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli   eventi   o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto 
prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto  ad  operazioni  di
manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga si intende concessa qualora la Autorita' competente di cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle materie prime. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Produzione 
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica  indicare
la produzione annua attuale e prevista altrimenti  indicare  solo  la
produzione annua prevista. 
    

|========================|==========================================|
|       Produzione       |          Quantita'  in kg/anno [*]        |
|========================|=====================|====================|
|                        |         Attuale     |       Prevista     |
|========================|=====================|====================|

    
[*] Concorre al limite dei 100 kg/giorno. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'     |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
ff) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo
    di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo
di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg. 
Qualora vengano svolte operazioni di decorazione oggetti in ceramica,
terracotta  o  vetro,  dovra'  essere  presentata  anche  istanza  di
adesione allo specifico allegato tecnico: 
   • "Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro
in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo  di
smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno". 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' contenuta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Movimentazione, trasporto pneumatico di  materie  prime  solide  e
pesatura manuale/automatica di sostanze solide, macinazione argille e
smalti 
B. Preparazione mescole e miscele  solide,  scarico,  movimentazione,
conservazione, insacco 
C. Formatura/sagomatura dei vari oggetti: 
   C.1 Preparazione dei vari oggetti artistici 
   C.2 Applicazione di materiali di vario tipo allo stato solido 
D. Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche (soffiatura,
taglio, molatura ed assimilabili) 
E. Cottura di prodotti ceramici 
 
Materie prime 
1. Argille 
2. Smalti, coloranti e pigmenti 
3. Acqua 
Concorrono al limite di 3000 kg/giorno le materie  prime  di  cui  ai
punti 1 e 2 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
[*] Il depolveratore a secco puo' essere utilizzato  solo  se  dotato
d'iniezione di sostanze basiche solide granulari. 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   1.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   1.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                    Schede impianti di abbattimento

|=================|=================================================|
| SCHEDA AU.SV.01 | ASSORBITORE AD UMIDO                            |
|                 |(scrubber venturi o jet venturi)                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a tessuto)                               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a cartucce)                              |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MM.01  | DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone)  |
|=================|=================================================|

    
Soglia massima 
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia  inferiore  a
300 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle  prescrizioni
di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI
DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti. 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni. 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico. 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
[*] Concorrono al limite di 3000 kg/giorno esclusivamente le  materie
prime con asterisco. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'     |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
gg) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime 
             giornaliero massimo non superiore a 4000 kg 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime
giornaliero massimo non superiore a 4000 kg 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Stoccaggio/Scarico materie prime 
B. Trasferimento 
C. Spappolamento 
D. Sfibratura 
E. Sbiancatura 
F. Formatura foglio 
G. Taglio, rifilatura e foratura 
 
Materie prime 
1. Carta ed assimilabili 
2. Cellulosa 
3. Legno 
4. Pasta di legno 
5. Sbiancanti 
6. Additivi 
Concorrono al limite di 4000 kg/gionro le materie  prime  di  cui  ai
punti 1, 2, 3, 4. 
 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Note 
1. Valutazione della conformita' dell'emissione. 
Caso A (portata effettiva ^ 1.400 m3/h  per  ogni  m2  di  superficie
libera della vasca) 
Per la conformita' dell'emissione dovra' essere considerato  solo  ed
esclusivamente  il  valore  analitico  senza  applicazione  di  alcun
fattore di correzione. 
Caso B (portata effettiva > 1.400 m3/h  per  ogni  m2  di  superficie
libera della vasca) 
Per  la  conformita'  dell'emissione  dovra'  essere  utilizzata   la
seguente formula: Ci = A/AR * C 
Ove: 
Ci: concentrazione  dell'inquinante  da  confrontare  con  il  valore
limite imposto 
C: concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione, espressa  in
mg/Nm3 
A: portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in m3/h per
ogni m2 di superficie libera della vasca 
AR: portata di riferimento dell'aeriforme espressa in m3/h  per  ogni
m2 di superficie libera della vasca e determinata in 1.400 m3/h 
N.B. Per il calcolo della superficie totale dell'impianto  si  dovra'
tenere conto esclusivamente delle vasche con  superficie  libera  che
per composizione e/o per modalita'  operative  determinano  emissioni
(ad es. temperatura di  esercizio  >  30  °C,  presenza  di  composti
chimici in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.).  Il
valore della portata  di  riferimento  per  ogni  metro  quadrato  di
superficie libera potra' essere considerato pari a 700 Nm3/h nei casi
in cui l'impianto sia  dotato  di  vasche  provviste  di  dispositivi
idonei a diminuire l'evaporazione o di copertura  totale  (tunnel)  e
relativo presidio aspirante. 
2.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   2.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   2.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   2.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                     Schede impianti di abbattimento

|================|==================================================|
| SCHEDA AU.ST.02| ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE            |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.ST.03| ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE            |
|                |(colonna a letti flottanti)                       |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.SV.01| ABBATTITORE AD UMIDO                             |
|                |(scrubber venturi o jet venturi)                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a tessuto)                                |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a cartucce)                               |
|================|==================================================|

    
Soglia massima 
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia  inferiore  a
400 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle  prescrizioni
di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI
DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta  e  272,
c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria. 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti. 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni. 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico. 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
[*] Concorrono al limite di 4000 kg/giorno esclusivamente le  materie
prime con asterisco. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'     |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
hh) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
             Saldatura di oggetti e superfici metalliche 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Saldatura  di  oggetti   e   superfici   metalliche   ed   operazioni
assimilabili. 
Nel caso di attrezzerie o reparti  di  manutenzione,  l'attivita'  di
saldatura, svolta saltuariamente, solo a tale scopo, e non parte  del
ciclo produttivo della ditta, rientra tra  le  attivita'  considerate
scarsamente rilevanti dal punto di vista emissivo. 
Qualora vengano  svolte  operazioni  di  pulizia  chimica  o  pulizia
meccanica/lavorazioni  meccaniche,  dovra'  essere  presentata  anche
istanza di adesione agli specifici allegati tecnici: 
   • "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di
solventi non superiore a 10 kg/giorno" 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' contenuta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Puntatura e Saldatura per fusione: 
   A.1 Ad arco elettrico (arco tra l'oggetto e l'elettrodo) 
   A.1.1 Ad arco elettrico normale 
   A.1.2 Ad arco elettrico con protettivo in gas 
   A.1.2.1 TIG 
   A.1.2.2 MAG 
   A.1.2.3 MIG 
   A.1.3 Ad arco elettrico con protettivo in polvere 
   A.1.4 Ad arco sommerso 
A.2 Saldature a gas (il calore viene fornito dalla combustione di  un
gas) 
 
B. Saldature eterogenee 
   B.1 Saldobrasatura 
   B.2 Brasatura 
 
C. Saldature speciali 
   C.1 Alluminotermia 
   C.2 Al plasma (compreso il taglio al plasma) 
   C.3 Con ultrasuoni 
 
D. Operazioni assimilabili alle saldature/taglio termico 
   D.1 MASER 
   D.2 LASER 
N.B. Alcune delle operazioni di cui sopra possono essere condotte  in
atmosfera  gassosa  con  utilizzo  di  gas  tecnici  inerti  e   non,
eventualmente in miscele dosate (ad esempio  Elio,  Argon,  Idrogeno,
Anidride carbonica, ecc.). 
 
Materie prime 
1. Gas tecnici 
2. Materiali di apporto 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   1.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   1.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
2. Valori compresi nel limite di 10 mg/Nm3 del parametro "Polveri". 
    

                    Schede impianti di abbattimento

|================|==================================================|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a tessuto)                                |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a cartucce)                               |
|================|==================================================|

    
Soglia massima 
Qualora il quantitativo  di  materiali  di  apporto  (esclusi  i  gas
tecnici) sia inferiore a  50  kg/anno,  la  Ditta  e'  esonerata  dal
rispetto delle prescrizioni di cui ai punti  9  e  10  del  paragrafo
"PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
Qualora la ditta effettui operazioni di taglio e saldatura al plasma,
non vi e' esonero dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e
10  del  paragrafo  "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI   DI   CARATTERE
GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria. 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti. 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni. 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico. 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
    

|======================|====================|=======================|
|     Materie prime    |    Gia'  utilizzata |  Quantita' in kg/anno |
|======================|====================|=======================|

    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
[*] La quantita' annuale di  materiali  di  apporto  (esclusi  i  gas
tecnici) determina la soglia massima di 50 kg/anno, al di sotto della
quale la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai
punti  9  e  10  del  paragrafo  "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI  DI
CARATTERE GENERALE". 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'     |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
ii) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
Trasformazioni  lattiero-casearie  con  produzione  giornaliera   non
                         superiore a 1000 kg 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Trasformazioni  lattiero-casearie  con  produzione  giornaliera   non
superiore a 1000 kg. 
Se l'attivita' e'  svolta  con  produzione  giornaliera  massima  non
superiore a 350 kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in
deroga di cui all'art. 272, comma 1 (Parte Quinta  -  Allegato  IV  -
Parte I - lettera y). 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Lavorazioni finalizzate alla produzione di formaggi: 
   A.1 Ricevimento delle materie prime 
   A.2 Stoccaggio del latte e delle altre materie prime 
   A.3  Trasferimento  in  vasche  di  affioramento,  a   temperatura
ambiente 
   A.4 Affioramento della crema - Scrematura 
   A.5 Depurazione fisica 
   A.6 Standardizzazione (correzione percentuale di grasso) 
   A.7 Sosta del latte a temperatura controllata 
   A.8 Insemenzamento 
   A.9 Riscaldamento per favorire la coagulazione del caglio 
   A.10 Coagulazione acida o presamica 
   A.11 Formazione della cagliata 
   A.12 Lavorazione cagliata: 
   A.12.1 Sosta del coagulo 
   A.12.2 Rottura della cagliata 
   A.12.3 Cottura della cagliata in caldaia 
   A.12.4 Sosta della cagliata in presenza di siero 
   A.13 Estrazione cagliata 
   A.14 Riposo in forma o in fascere con o senza pressatura, nel caso
di formaggi a pasta filata acidificazione della cagliata  e  filatura
con acqua calda 
   A.15 Salatura 
   A.16 Maturazione, paraffinatura per formaggi a pasta filata 
   A.17 Pulizia della forma 
   A.18 Asciugatura 
   A.19 Operazioni varie: 
   A.19.1 Taglio 
   A.19.2 Essiccazione 
   A.19.3 Grattuggiatura non manuale 
   A.20 Confezionamento 
 
B. Lavorazioni finalizzate alla produzione di yogurt: 
   B.1 Ricevimento delle materie prime 
   B.2 Stoccaggio del latte e delle altre materie prime 
   B.3 Depurazione fisica 
   B.4 Standardizzazione (correzione percentuale di grasso) 
   B.5 Concentrazione per evaporazione 
   B.6 Omogeneizzazione 
   B.7 Pastorizzazione 
   B.8 Coagulazione totale siero/proteine a temperatura controllata 
   B.9 Raffreddamento 
   B.10 Inoculo batteri lattici 
   B.11 Fermentazione 
   B.12 Rottura e lavorazione del coagulo 
   B.13 Raffreddamento 
   B.14 Aggiunta frutta o altro 
   B.15 Confezionamento 
 
C. Lavorazioni finalizzate alla produzione di Burro: 
   C.1 Ricevimento delle materie prime 
   C.2 Stoccaggio del latte e delle altre materie prime 
   C.3  Trasferimento  in  vasche  di  affioramento,  a   temperatura
ambiente 
   C.4 Affioramento della crema - Scrematura 
   C.5 Depurazione fisica 
   C.6 Controllo acidita' della crema 
   C.7 Pastorizzazione 
   C.8 Raffreddamento 
   C.9 Zangolatura 
   C.10 Lavaggio 
   C.11 Impasto 
   C.12 Confezionamento 
 
D. Lavorazione finalizzata alla produzione di latte in polvere: 
   D.1 Ricevimento delle materie prime 
   D.2 Stoccaggio del latte 
   D.3  Trasferimento  in  vasche  di  affioramento,  a   temperatura
ambiente 
   D.4 Affioramento della crema - Scrematura 
   D.5 Depurazione fisica 
   D.6 Omogeneizzazione 
   D.7 Preriscaldamento ad alta temperatura o pastorizzazione 
   D.8 Concentrazione 
   D.9 Essicamento 
   D.10 Raffreddamento 
   D.11 Setacciatura 
   D.12 Confezionamento 
 
E. Lavorazioni finalizzate alla produzione di gelato: 
   E.1 Ricevimento delle materie prime 
   E.2 Stoccaggio del latte 
   E.3 Miscelazione 
   E.4 Pastorizzazione 
   E.5 Omogeneizzazione 
   E.6 Maturazione (mantenimento a basse temperature  e  sotto  lenta
agitazione) 
   E.7 Congelamento (alla miscela viene  addizionata  aria  finemente
dispersa) 
   E.8 Dosaggio (colatura in stampi, estrusione  a  taglio,  dosaggio
volumetrico) 
   E.9 Indurimento (congelamento in tunnel) 
   E.10 Confezionamento 
 
Materie prime 
1. Latte 
2. Sale 
3. Additivi (ad esempio acido citrico, enzimi, batteri) 
4. Frutta, marmellata, aromatizzanti e dolcificanti 
 
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   1.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   1.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                      Schede impianti di abbattimento

|================|==================================================|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a tessuto)                                |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a cartucce)                               |
|================|==================================================|

    
Soglia massima 
Qualora la produzione sia inferiore a  550  kg/giorno,  la  Ditta  e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del
paragrafo "CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria. 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti. 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni. 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico. 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle materie prime. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Produzione 
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica  indicare
la produzione annua attuale e prevista altrimenti  indicare  solo  la
produzione annua prevista. 
    

|========================|==========================================|
|       Produzione       |          Quantita'  in kg/anno [*]        |
|========================|=====================|====================|
|                        |         Attuale     |       Prevista     |
|========================|=====================|====================|

    
[*] Concorre al limite dei 1000 kg/giorno. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'     |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
oo) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
 Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio 
(come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore 
                            a 500 kg/anno 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo  complessivo  di  olio
(come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore
a 500 kg/giorno. 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
Si considerano lavorazioni meccaniche dei metalli: 
   • tornitura, 
   • alesatura, 
   • foratura, 
   • limatura, 
   • calandratura, 
   • imbutitura, 
   • bordatura, 
   • fustellatura, 
   • fresatura, 
   • tranciatura, 
   • trapanatura, 
   • filettatura, 
   • maschiatura, 
   • piallatura, 
   • piegatura, 
   • aggraffatura, 
   • cesoiatura 
con consumo complessivo di olio (come tale  o  come  frazione  oleosa
delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno, sono  comprese  nell'elenco
delle attivita' di cui alla  parte  I  dell'Allegato  IV  alla  parte
quinta del d.lgs. 152/2006 e pertanto, ai sensi dell'art. 272,  comma
1, dello stesso decreto, non sono sottoposte ad autorizzazione. 
Gli effluenti provenienti da lavorazioni meccaniche dei  metalli,  se
captati e convogliati in  atmosfera,  devono  rispettare  i  seguenti
limiti di emissione: 
    

|=======================================|===========================|
|              Emissione                |           Limite          |
|=======================================|===========================|
| Polveri totali comprese nebbie oleose |          10 mg/m3         |
|=======================================|===========================|

    
Non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni. 
    

|===================================================================|
| SCHEDA CO.01                                                      |
| IMPIANTO A CONDENSAZIONE                                          |
|===================================================================|

    
SCHEDE IDENTIFICATIVE IMPIANTI DI ABBATIMENTO 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico