art. 1 (commi 301-400)
  301. Entro il 30 settembre  di  ogni  anno  ciascun  ricercatore  e
professore di seconda fascia incluso  negli  elenchi  predisposti  ai
sensi  dei  commi  299  e  300,  esclusivamente  tramite   l'apposita
procedura telematica  accessibile  dal  sito  internet  istituzionale
dell'ANVUR,  puo'  presentare  la  domanda  diretta  a  ottenere   il
finanziamento annuale individuale delle attivita' base di ricerca. 
  302.  Entro  il  30   novembre   di   ogni   anno,   il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  trasferisce  a
ciascuna universita' le risorse per il  finanziamento  annuale  delle
attivita' base di ricerca spettante ai ricercatori e ai professori di
seconda fascia. 
  303. Al fine di favorire lo sviluppo  delle  attivita'  di  ricerca
nelle universita' statali e di valorizzare le attivita'  di  supporto
allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per  lo  Stato,  a
decorrere dall'anno 2017: 
    a) gli atti e i contratti di cui all'articolo  7,  comma  6,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   stipulati   dalle
universita'  statali  non  sono  soggetti   al   controllo   previsto
dall'articolo 3, comma 1, lettera  f-bis),  della  legge  14  gennaio
1994, n. 20; 
    b) all'articolo 6  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
comma 12, quarto periodo,  le  parole:  «dalle  universita'  e»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dalle  universita'  nonche'  a  quella
effettuata» e, al comma 13, quarto periodo, sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti  parole:  «,  nonche'  dalle  universita'».  Al  fine  di
assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma  21,
del decreto-legge n. 78  del  2010,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 122 del 2010, in termini  di  minori  entrate  per  lo
Stato con riferimento a quanto previsto dal  periodo  precedente,  lo
stanziamento  del  Fondo  per  il   finanziamento   ordinario   delle
universita', di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre  1993,  n.
537, e' ridotto di 12 milioni di euro; 
    c) all'articolo 1, comma 1, lettere a)  e  b),  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 31  dicembre  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, le parole: «30  per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento». 
  304.  Le  somme  destinate,  a  qualsiasi  titolo,  dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  al  finanziamento
delle attivita' di ricerca non sono soggette ad  esecuzione  forzata.
Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui  ai
commi da 295 a 305 sono nulli e la nullita' e' rilevabile d'ufficio. 
  305. La dotazione finanziaria del Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, e'  incrementata  di  25  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2018, da destinare al  sostegno  specifico  delle
«Attivita' di ricerca a valenza internazionale». 
  306. Al fine di consentire  il  regolare  svolgimento  dei  compiti
attribuiti  all'ANVUR,  e'  autorizzata  l'assunzione,  a   decorrere
dall'anno 2017, di ulteriori 15 unita'  appartenenti  all'area  terza
del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  (CCNL)  -  comparto
Ministeri, di cui 13 funzionari valutatori  tecnici  e  2  funzionari
amministrativi, e di ulteriori 2 unita' appartenenti all'area seconda
del medesimo CCNL - comparto Ministeri,  mediante  scorrimento  delle
graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e,  per  l'eventuale
quota non coperta, mediante avvio  di  nuove  procedure  concorsuali,
previo espletamento delle procedure di mobilita' di cui  all'articolo
30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  307.  Al  fine  di  contribuire  al   funzionamento   dell'Istituto
nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004,  n.  81,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e' autorizzata
a decorrere dall'anno 2017 una spesa ulteriore di 1 milione  di  euro
annui. 
  308. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai  datori
di  lavoro  privati,  con  riferimento  alle  nuove  assunzioni   con
contratto di lavoro a tempo indeterminato,  anche  in  apprendistato,
con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi
agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1º gennaio  2017  al
31  dicembre  2018,  e'  riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di
trentasei  mesi,  ferma  restando   l'aliquota   di   computo   delle
prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei  complessivi
contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro,   con
esclusione dei  premi  e  contributi  dovuti  all'INAIL,  nel  limite
massimo di un importo di esonero pari a 3.250  euro  su  base  annua.
L'esonero  di  cui  al  presente  comma  spetta,  a  domanda  e  alle
condizioni di cui al comma 309 del presente articolo,  ai  datori  di
lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo  quanto  stabilito
al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione
del titolo di studio, studenti che hanno svolto  presso  il  medesimo
datore di lavoro attivita' di alternanza scuola-lavoro pari almeno al
30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi  dell'articolo
1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero  pari  almeno
al 30 per cento del monte ore previsto per le attivita' di alternanza
all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo  III  del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari  almeno  al  30  per
cento  del  monte  ore  previsto  per  le  attivita'  di   alternanza
realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  86  dell'11  aprile  2008,  ovvero  pari
almeno al  30  per  cento  del  monte  ore  previsto  dai  rispettivi
ordinamenti per le attivita' di alternanza nei percorsi universitari.
L'esonero di cui al primo  periodo  del  presente  comma  si  applica
inoltre ai datori di  lavoro  che  assumono  a  tempo  indeterminato,
secondo quanto stabilito al medesimo primo periodo,  entro  sei  mesi
dall'acquisizione del titolo di studio, studenti  che  hanno  svolto,
presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per  la
qualifica e  il  diploma  professionale,  il  diploma  di  istruzione
secondaria superiore,  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
superiore o periodi  di  apprendistato  in  alta  formazione.  L'INPS
provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, anche  ai  fini  di  cui  al  comma  309  del
presente  articolo,  al  monitoraggio   del   numero   di   contratti
incentivati ai sensi del presente comma e  delle  conseguenti  minori
entrate contributive, inviando relazioni  mensili  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. 
  309. Il beneficio contributivo di cui al comma 308 e'  riconosciuto
nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per  l'anno  2017,
di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro  per
l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l'anno 2020, di  50,7  milioni
di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di  euro  per  l'anno  2022.
Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del  numero  di
domande rispetto alle risorse finanziarie determinate  ai  sensi  del
primo  periodo  del  presente  comma,  l'INPS  non  prende  in  esame
ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 308. 
  310. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati  del
beneficio di cui ai commi 308 e 309, al fine  di  una  sua  eventuale
prosecuzione. 
  311. Il secondo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107, e' sostituito dal  seguente:  «Le  risorse  sono
ripartite tra le istituzioni scolastiche  del  sistema  nazionale  di
istruzione». 
  312. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  dopo  il
comma 616-bis e' inserito il seguente: 
  «616-ter. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, relativamente  al  programma  operativo  nazionale  "Per  la
scuola - competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento"  riferito  al
periodo di programmazione 2014/2020, puo' condurre  le  verifiche  di
cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.  1303/2013
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013,
avvalendosi dei revisori dei conti di cui al comma 616  del  presente
articolo, rispettando il principio della separazione  delle  funzioni
previsto  dalla  normativa   dell'Unione   europea   che   disciplina
l'intervento dei Fondi strutturali». 
  313. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola -  competenze
e   ambienti   per   l'apprendimento»,   riferito   al   periodo   di
programmazione 2014/2020, di cui  alla  decisione  della  Commissione
europea  C(2014)  9952  del  17  dicembre  2014,   per   «istituzioni
scolastiche»  si  intendono  tutte  le  istituzioni  scolastiche  che
costituiscono  il  sistema  nazionale   di   istruzione,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62. 
  314. Al fine di  incentivare  l'attivita'  dei  dipartimenti  delle
universita' statali che  si  caratterizzano  per  l'eccellenza  nella
qualita'  della   ricerca   e   nella   progettualita'   scientifica,
organizzativa e didattica, nonche' con riferimento alle finalita'  di
ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento  ordinario
delle universita', di cui all'articolo  5  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e'  istituita
un'apposita  sezione  denominata  «Fondo  per  il  finanziamento  dei
dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento di 271
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  315. Il Fondo di cui al comma 314  e'  destinato  al  finanziamento
quinquennale  dei  dipartimenti  di  eccellenza   delle   universita'
statali, come individuati e selezionati ai sensi e  per  gli  effetti
dei commi da 318 a 331. 
  316.  La  quota  parte  delle  risorse  di  cui   al   comma   314,
eventualmente non utilizzata per le finalita' di cui ai commi da  318
a 339 del  presente  articolo,  confluisce,  nel  medesimo  esercizio
finanziario,  nel  Fondo  per  il   finanziamento   ordinario   delle
universita', di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre  1993,  n.
537. 
  317.  Per  le  istituzioni  universitarie  statali  ad  ordinamento
speciale, ai fini dell'applicazione  dei  commi  da  318  a  339,  il
riferimento ai dipartimenti si  intende  sostituito  dal  riferimento
alle classi. 
  318. Entro il  31  dicembre  del  quarto  anno  di  erogazione  del
finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, con decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  e'  nominata  una
commissione deputata allo svolgimento delle attivita' di cui ai commi
da 325 a 328. La commissione e' composta da sette membri, di cui: 
    a) due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di cui uno con funzioni di presidente; 
    b)    quattro    designati    dal    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  nell'ambito  di  due  rose  di  tre
membri ciascuna, indicate rispettivamente dall'ANVUR e  dal  Comitato
nazionale dei garanti della ricerca, di  cui  all'articolo  21  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    c) uno indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
  319. Entro la medesima data di  cui  al  comma  318,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca richiede all'ANVUR,
sulla base dei risultati ottenuti, all'esito dell'ultima  valutazione
della qualita'  della  ricerca  (VQR),  dai  docenti  appartenenti  a
ciascun dipartimento delle universita' statali: 
    a)  la  definizione  del  calcolo  di  un  apposito   «Indicatore
standardizzato della performance dipartimentale»  (ISPD),  che  tenga
conto della posizione dei dipartimenti nella distribuzione  nazionale
della VQR, nei rispettivi settori scientifico-disciplinari; 
    b) l'attribuzione a ognuno  dei  dipartimenti  delle  universita'
statali del relativo ISPD. 
  320. All'esito delle procedure di cui al comma  319,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  redige  e  rende
pubblica, nel proprio sito internet istituzionale, la graduatoria dei
dipartimenti  delle  universita'  statali,  in   ordine   decrescente
rispetto all'ISPD attribuito al singolo dipartimento. 
  321. Dal 1º maggio al 31 luglio del quinto anno di  erogazione  del
finanziamento di cui ai commi da 314 a  317,  esclusivamente  tramite
l'apposita  procedura  telematica  accessibile  dal   sito   internet
istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, le universita'  statali  di  appartenenza  dei  dipartimenti
collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma
320, come aggiornata agli esiti dei pareri negativi di cui  al  comma
337, terzo periodo, possono presentare la domanda diretta a ottenere,
per ognuno dei medesimi dipartimenti,  il  finanziamento  di  cui  ai
commi da 314 a 317. 
  322. Il numero massimo di domande ammissibili, per  i  dipartimenti
appartenenti alla stessa universita' statale, e' pari a 15. Nel  caso
in  cui  i  dipartimenti  per  i  quali  l'universita'  statale  puo'
presentare la domanda di cui al  comma  321  siano  superiori  a  15,
l'universita' stessa procede a una selezione  delle  proprie  domande
dipartimentali, nel numero massimo di  15,  motivando  la  scelta  in
ragione dell'ISPD attribuito  al  singolo  dipartimento,  nonche'  di
ulteriori criteri  demandati  all'autonoma  valutazione  del  singolo
ateneo. 
  323. La domanda di cui ai commi 321 e 322: 
    a) e' presentata, per ciascun dipartimento, con riferimento a una
sola delle quattordici aree disciplinari del Consiglio  universitario
nazionale (CUN); 
    b) contiene un progetto dipartimentale di sviluppo, avente durata
quinquennale, e relativo: agli obiettivi  di  carattere  scientifico;
all'utilizzo del finanziamento per il reclutamento,  ai  sensi  degli
articoli  18  e  24  della  legge  30  dicembre  2010,  n.   240,   e
dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005,  n.  230,  del
personale docente, ovvero per il reclutamento di personale tecnico  e
amministrativo; alla premialita',  ai  sensi  dell'articolo  9  della
legge n. 240 del 2010;  all'investimento  in  infrastrutture  per  la
ricerca;  allo  svolgimento  di  attivita'  didattiche   di   elevata
qualificazione; alla presenza di eventuali cofinanziamenti attribuiti
al progetto dipartimentale; 
    c)  qualora,  al  medesimo  dipartimento,   afferissero   docenti
appartenenti a piu'  aree  disciplinari,  il  progetto  di  cui  alla
lettera b) deve dare preminenza  alle  aree  disciplinari  che  hanno
ottenuto, all'esito dell'ultima VQR, i migliori risultati. 
  324. Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il
finanziamento di cui ai commi da 314 a 317 e' pari a 180.  Il  numero
dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree
disciplinari del CUN, non puo' essere inferiore a 5 ne'  superiore  a
20. La suddivisione  del  numero  dei  dipartimenti  finanziati,  con
riferimento a  ciascuna  delle  14  aree  disciplinari  del  CUN,  e'
stabilita, nel limite delle risorse economiche di cui ai commi da 314
a 317, con il decreto di cui al comma 318, e tenuto conto: 
    a) della numerosita' della singola area disciplinare, in  termini
di dipartimenti ad essa riferibili; 
    b) di criteri informati ad obiettivi di crescita e  miglioramento
di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana. 
  325. La valutazione delle domande presentate  ai  sensi  dei  commi
321, 322 e 323 per la selezione dei dipartimenti di cui al comma  324
e' affidata alla commissione di cui al comma 318 e si svolge mediante
due fasi successive. 
  326. Nella prima fase, la commissione procede a valutare le domande
presentate da ciascuna  universita'  statale  in  relazione  al  solo
dipartimento che ha ottenuto la migliore collocazione nelle prime 350
posizioni della graduatoria di cui al comma 320. La valutazione della
domanda ha ad oggetto il progetto dipartimentale di sviluppo  di  cui
al comma 323, lettere b)  e  c).  Esclusivamente  in  caso  di  esito
positivo della valutazione, il dipartimento consegue il finanziamento
di cui ai commi da 314  a  317,  nei  limiti  massimi  delle  risorse
finanziarie assegnate a ciascuna delle 14 aree disciplinari  del  CUN
ai sensi del comma 324. 
  327. Nella seconda fase, tenuto conto del numero  dei  dipartimenti
ammessi e di quelli esclusi dal finanziamento ai sensi del comma 326,
la commissione valuta le rimanenti domande  assegnando  a  ognuna  di
esse un punteggio da 1 a 100, di cui 70 punti sono attribuiti in base
all'ISPD del singolo dipartimento e 30 punti sono attribuiti in  base
al progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma  323,  lettere
b) e c), in relazione alla coerenza e alla fattibilita' dei contenuti
del medesimo progetto. La graduatoria risultante all'esito di  questa
seconda fase suddivide i dipartimenti  in  base  alla  relativa  area
disciplinare di appartenenza e assegna il  finanziamento  di  cui  ai
commi da 314 a  317  ai  dipartimenti  che,  nei  limiti  del  numero
complessivo di cui al comma 324, sono utilmente posizionati. 
  328. Entro il  31  dicembre  del  quinto  anno  di  erogazione  del
finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, la commissione  pubblica,
nel sito internet istituzionale dell'ANVUR, l'elenco dei dipartimenti
che sono risultati assegnatari del finanziamento di cui ai  commi  da
314 a 317. Entro il 31 marzo di ognuno  dei  cinque  anni  successivi
alla   predetta   pubblicazione,   il   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca trasferisce alle universita' statali
cui  appartengono   i   dipartimenti   il   relativo   finanziamento.
L'universita' e' vincolata all'utilizzo di queste  risorse  a  favore
dei dipartimenti finanziati. 
  329. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 9 della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, e' sostituito dal seguente: «In tal  caso,  le
universita' possono prevedere,  con  appositi  regolamenti,  compensi
aggiuntivi per il personale  docente  e  tecnico  amministrativo  che
contribuisce all'acquisizione  di  commesse  conto  terzi  ovvero  di
finanziamenti pubblici o privati». 
  330. La selezione di cui ai commi 326 e 327 e' svolta  con  cadenza
quinquennale. Le attivita' di supporto alla  commissione  di  cui  al
comma 318 da parte della competente direzione generale del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   sono   svolte
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente.  Per  la  partecipazione  alle
riunioni della commissione  non  sono  dovuti  compensi,  gettoni  di
presenza o altri emolumenti comunque denominati.  Eventuali  rimborsi
di spese di missione sono posti a carico  delle  risorse  finanziarie
disponibili a legislazione  vigente  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  331. Per il primo quinquennio di istituzione del Fondo  di  cui  ai
commi da 314 a 317 e relativamente agli anni 2018-2022: 
    a) il decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di cui al comma 318, e' adottato entro  il  30  aprile
2017; 
    b) le attivita' di cui ai commi  319  e  320  devono  concludersi
entro il 30 aprile 2017; 
    c) il termine per la presentazione delle domande di cui al  comma
321 e' fissato al 31 luglio 2017; 
    d) il termine per la pubblicazione dell'elenco di  cui  al  comma
328, primo periodo, e' fissato al 31 dicembre 2017; i termini per  il
trasferimento del finanziamento annuale di cui al comma 328,  secondo
periodo, sono fissati al 31 marzo 2018, al 31 marzo 2019, al 31 marzo
2020, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022. 
  332. L'importo annuale del finanziamento di cui ai commi da  314  a
331 e' pari a 1.350.000 euro. 
  333. L'importo di cui al comma 332: 
    a) e' ridotto del 20 per cento per il primo  quintile,  calcolato
in base all'organico su base  nazionale,  dei  dipartimenti  che,  ai
sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento; 
    b) e' ridotto del 10 per cento per il secondo quintile, calcolato
in base all'organico su base  nazionale,  dei  dipartimenti  che,  ai
sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento; 
    c) e' mantenuto invariato per il  terzo  quintile,  calcolato  in
base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che,  ai  sensi
del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento; 
    d) e'  aumentato  del  10  per  cento  per  il  quarto  quintile,
calcolato in base all'organico su base  nazionale,  dei  dipartimenti
che,  ai  sensi  del  comma  327,  sono  risultati  assegnatari   del
finanziamento; 
    e) e'  aumentato  del  20  per  cento  per  il  quinto  quintile,
calcolato in base all'organico su base  nazionale,  dei  dipartimenti
che,  ai  sensi  del  comma  327,  sono  risultati  assegnatari   del
finanziamento. 
  334. Per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari dal  n.
1 al n. 9 del CUN, l'importo di cui al  comma  332  e'  aumentato  di
250.000  euro,  utilizzabili  esclusivamente  per   investimenti   in
infrastrutture per la ricerca. 
  335. L'importo complessivo del finanziamento quinquennale di cui ai
commi da 314 a 317 e  di  cui  al  comma  332  e'  assoggettato  alle
seguenti modalita' di utilizzazione: 
    a) non piu' del 70 per cento, tenuto  conto  di  quanto  previsto
all'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  puo'
essere impiegato per le chiamate dei professori e per il reclutamento
di ricercatori, a norma degli articoli 18 e 24 della  medesima  legge
n. 240 del 2010, e  per  il  reclutamento  del  personale  tecnico  e
amministrativo; 
    b) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del
presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato  per  le
chiamate di professori  esterni  all'universita'  cui  appartiene  il
dipartimento ai sensi dell'articolo  18,  comma  4,  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240; 
    c) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del
presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato  per  il
reclutamento di ricercatori,  a  norma  dell'articolo  24,  comma  3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    d) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del
presente comma, per  le  chiamate  dirette  di  professori  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. 
  336.  L'erogazione  del  finanziamento  di  cui  al  comma  332  e'
interrotta a seguito del mutamento di denominazione del  dipartimento
e in conseguenza della sua cessazione. 
  337. Entro  il  31  gennaio  dell'ultimo  anno  di  erogazione  del
finanziamento  di  cui  al  comma  332,   l'universita',   per   ogni
dipartimento, e' tenuta a presentare alla commissione di cui al comma
318   una   relazione   contenente    il    rendiconto    concernente
l'utilizzazione  delle  risorse  economiche  derivanti  dal  medesimo
finanziamento  e  i  risultati   ottenuti   rispetto   ai   contenuti
individuati nel progetto di cui al comma 323, lettere  b)  e  c).  La
commissione, entro tre  mesi  dalla  presentazione  della  relazione,
riscontrata  la  corrispondenza  tra  l'utilizzazione  delle  risorse
economiche e gli obiettivi del progetto, verificato il rispetto delle
modalita' di utilizzazione di cui al comma 335,  esprime  il  proprio
motivato giudizio. In caso di giudizio  negativo,  l'universita'  non
puo'  presentare  per  lo  stesso  dipartimento  la  domanda  diretta
all'ottenimento, per il quinquennio successivo, del finanziamento  di
cui ai commi da 314 a 317. 
  338. Al fine di favorire l'utilizzazione dei finanziamenti  di  cui
ai commi da 314 a 337 del presente articolo, alla legge  30  dicembre
2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 23, comma 4, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, ma consente di computare le eventuali chiamate  di  coloro
che sono stati  titolari  dei  contratti  nell'ambito  delle  risorse
vincolate di cui all'articolo 18, comma 4»; 
    b) all'articolo 24, comma 3, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno  usufruito
dei contratti di cui alla lettera a),  ovvero  che  hanno  conseguito
l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di  professore  di
prima o di seconda fascia  di  cui  all'articolo  16  della  presente
legge, ovvero che sono in possesso  del  titolo  di  specializzazione
medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi,  hanno
usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51,  comma  6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di  cui
all'articolo 22 della presente legge, o di  borse  post-dottorato  ai
sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri». 
  339. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, e' aggiunta,  in
fine, la seguente lettera: 
  «i-bis) svolge, con  cadenza  quinquennale,  la  valutazione  della
qualita' della ricerca delle universita' e  degli  enti  di  ricerca,
sulla base di  un  apposito  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno
successivo  al  quinquennio  oggetto  di  valutazione,  e  diretto  a
individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della  medesima
valutazione e  le  risorse  economiche  a  tal  fine  necessarie.  La
valutazione della qualita' della ricerca deve essere  conclusa  entro
il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui
al precedente periodo». 
  340. Al fine di consentire  la  definizione  dei  progetti  avviati
nell'ambito dell'ufficio per il processo con  la  partecipazione  dei
soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento  di
cui al predetto comma, e' autorizzato, a domanda, lo svolgimento,  da
parte  dei  medesimi   soggetti,   di   un   ulteriore   periodo   di
perfezionamento, per  una  durata  non  superiore  a  dodici  mesi  a
decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
presso gli stessi uffici giudiziari  ove  sono  stati  assegnati  con
decreto del Ministro della  giustizia  20  ottobre  2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 257  del  4  novembre  2015.  Durante  il
periodo autorizzato a norma del presente  comma  e'  riconosciuto  il
diritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo e con le
modalita' di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della
giustizia 20 ottobre 2015. 
  341. La domanda di cui al comma 340 e' redatta e trasmessa  secondo
le modalita' stabilite con provvedimento del direttore  generale  del
personale e della formazione del Ministero della  giustizia  e  fatta
pervenire al predetto Ministero, entro quindici giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, corredata di  un'attestazione
del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale  si  e'  svolto  il
periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma  1-bis,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014,  n.  114,  dalla  quale  risulti  che  lo
svolgimento  da  parte  del  richiedente  dell'ulteriore  periodo  di
perfezionamento  di  cui  al  comma  340  del  presente  articolo  e'
funzionale alle esigenze dell'ufficio. 
  342. Per i soggetti di cui al comma 340 del presente articolo resta
fermo il riconoscimento dei titoli  di  preferenza  e  di  merito  in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 50, comma  1-quater,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  343. Per le finalita' di cui al comma 340 e' autorizzata  la  spesa
di  euro  5.807.509  per  l'anno  2017,  cui  si  provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   prevista
all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
limitatamente agli anni 2016 e 2017. 
  344. Al fine di promuovere forme di imprenditoria  in  agricoltura,
ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali  di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  con
eta' inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni
nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2017 e  il  31
dicembre 2017, e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di  computo
delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei
mesi, l'esonero dal  versamento  del  100  per  cento  dell'accredito
contributivo  presso  l'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia ed i  superstiti.  L'esonero  di  cui  al
primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, e' riconosciuto per un
periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e  per  un
periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.
L'esonero di cui al presente comma spetta ai  coltivatori  diretti  e
agli imprenditori agricoli professionali,  in  presenza  delle  nuove
iscrizioni di cui al primo periodo, nonche' ai coltivatori diretti  e
agli imprenditori agricoli professionali di eta' inferiore a quaranta
anni  che  nell'anno  2016  hanno   effettuato   l'iscrizione   nella
previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi  dell'articolo
15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. L'esonero di cui al presente
comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle  aliquote
di finanziamento previsti dalla normativa vigente.  L'INPS  provvede,
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove  iscrizioni
effettuate ai sensi del presente comma  e  delle  conseguenti  minori
entrate contributive, inviando relazioni mensili al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  345. Le disposizioni di cui al comma 344 del presente  articolo  si
applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e  n.
1408/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativi
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 
  346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per  i  lavoratori
dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi  i  soci
lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo  1958,  n.  250,  nel  periodo  di  sospensione  dell'attivita'
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio  e'
riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite  di
spesa di 11 milioni di  euro  per  il  medesimo  anno,  un'indennita'
giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. 
  347. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
disciplinate le modalita' relative al  pagamento  dell'indennita'  di
cui al comma 346. 
  348.  Al  fine  di  sostenere  le  famiglie  e  di  incentivare  la
natalita', e'  istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri un apposito fondo rotativo, denominato  «Fondo  di  sostegno
alla natalita'» volto a favorire l'accesso al credito delle  famiglie
con uno o piu' figli, nati o adottati  a  decorrere  dal  1º  gennaio
2017, mediante il rilascio di garanzie dirette,  anche  fideiussorie,
alle banche e agli intermediari finanziari. 
  349. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalita' e' pari a 14
milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno  2018,
23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 e 6 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021.  Con
decreto del Ministro con  delega  in  materia  di  politiche  per  la
famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le   modalita'   di
organizzazione e  di  funzionamento  del  Fondo,  nonche'  quelli  di
rilascio e di operativita' delle garanzie. 
  350. Ai fini della  predisposizione  e  dell'attuazione  del  terzo
Piano di azione da adottare in ottemperanza della risoluzione n. 1325
(2000) del Consiglio di sicurezza delle  Nazioni  Unite  (S/RES/1325)
sulle donne, la pace e la sicurezza  e  delle  risoluzioni  seguenti,
incluse le azioni  di  promozione,  monitoraggio  e  valutazione,  e'
autorizzata la spesa di 1 milione  di  euro  per  l'anno  2017  e  di
500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 
  351. Al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'importo dovuto a titolo  di  sanzione  pecuniaria  civile  e'
recuperato secondo le disposizioni  stabilite  dalla  parte  VII  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»; 
    b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «devoluto a favore  della
Cassa  delle  ammende»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «versato
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnato  al
pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del  Ministero
dell'interno riguardante il Fondo di rotazione  per  la  solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso,  delle  richieste  estorsive,
dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalita' di cui
all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122». 
  352. All'articolo 1, comma 367, alinea,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, dopo le parole: «30 maggio 2002, n. 115,» sono inserite
le seguenti: «nonche' alle  sanzioni  pecuniarie  civili  di  cui  al
decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7,». 
  353. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e' riconosciuto un premio alla
nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio,
che non concorre alla  formazione  del  reddito  complessivo  di  cui
all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  e'
corrisposto dall'INPS in unica soluzione,  su  domanda  della  futura
madre, al compimento  del  settimo  mese  di  gravidanza  o  all'atto
dell'adozione. 
  354.  L'applicazione  delle  disposizioni  concernenti  il  congedo
obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da  fruire  entro  i
cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via  sperimentale
per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a),
della legge  28  giugno  2012,  n.  92,  nonche',  per  l'anno  2016,
dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e'
prorogata anche per gli anni 2017  e  2018.  La  durata  del  congedo
obbligatorio per il padre lavoratore dipendente e'  aumentata  a  due
giorni per l'anno 2017 e  a  quattro  giorni  per  l'anno  2018,  che
possono essere goduti anche in  via  non  continuativa;  al  medesimo
congedo si applica la disciplina di cui al decreto del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.  Per  l'anno  2018  il
padre lavoratore dipendente puo' astenersi per un  periodo  ulteriore
di un giorno previo accordo con la madre e  in  sua  sostituzione  in
relazione  al  periodo  di  astensione   obbligatoria   spettante   a
quest'ultima. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dai  primi  tre
periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno
2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti  dai  primi  tre
periodi del presente comma, valutati in  41,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017
e a 31,2 milioni di euro per  l'anno  2018,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo sociale per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
  355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio  2016,  per
il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido  pubblici
e privati, nonche' per l'introduzione di forme di supporto presso  la
propria abitazione in favore dei bambini al di sotto  dei  tre  anni,
affetti  da  gravi  patologie  croniche,  e'  attribuito,  a  partire
dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato  a
undici mensilita'. Il buono  e'  corrisposto  dall'INPS  al  genitore
richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante
l'iscrizione e il pagamento  della  retta  a  strutture  pubbliche  o
private. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente  comma
e' riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per  l'anno
2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2020.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro con delega in materia  di  politiche  per  la  famiglia,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
le disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del  presente  comma.
L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori  oneri  derivanti  dalle
disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla
Presidenza del Consiglio dei ministri,  al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Nel caso in cui,  in  sede  di  attuazione  del  presente  comma,  si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche  in
via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS  non
prende in  esame  ulteriori  domande  finalizzate  ad  usufruire  del
beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui  al  presente
comma non e' cumulabile con la detrazione prevista  dall'articolo  1,
comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e  dall'articolo  2,
comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al
presente comma  non  e'  altresi'  fruibile  contestualmente  con  il
beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo. 
  356. Al fine di sostenere la  genitorialita',  verificato  il  buon
risultato del periodo sperimentale, il beneficio di cui  all'articolo
4, comma 24, lettera b), della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  e'
riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2017 e  2018,  ferme  restando  le  relative  disposizioni
attuative. 
  357. Ai medesimi fini di cui al comma 356 del presente articolo, il
beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28
giugno 2012, n. 92, e'  riconosciuto,  nel  limite  di  spesa  di  10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,  ferme  restando
le relative disposizioni  attuative,  anche  alle  madri  lavoratrici
autonome o imprenditrici. 
  358. Al  finanziamento  delle  iniziative  per  l'attuazione  delle
politiche in materia di  pari  opportunita'  e  non  discriminazione,
oltre alle risorse destinate alle predette iniziative gia'  stanziate
nella parte II (sezione II) della presente  legge,  per  l'anno  2017
possono concorrere ulteriori risorse, fino a complessivi  20  milioni
di euro, a valere sulle risorse dei  pertinenti  programmi  operativi
cofinanziati  dai  fondi  strutturali  e  di   investimento   europei
2014/2020. 
  359. Al fine di sostenere le attivita'  di  assistenza  e  sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di  cui  all'articolo
5, comma 2, lettera d), del decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,
sono destinati a favore del Piano d'azione  straordinario  contro  la
violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali,  dei  centri
antiviolenza e dei  servizi  di  assistenza  alle  donne  vittime  di
violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del  medesimo  decreto-legge
n. 93 del 2013, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017,  2018
e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita'. A tal fine la dotazione  del  Fondo
di cui al periodo precedente e' incrementata di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. 
  360. Le risorse del Fondo per la cura  dei  soggetti  con  disturbo
dello spettro autistico, di cui  all'articolo  1,  comma  401,  della
legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  non  utilizzate  per  l'anno  2016
confluiscono per l'anno 2017 nel Fondo medesimo. 
  361. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 5 milioni di  euro
nell'anno 2017. 
  362.  In  relazione  agli  interventi  per   la   riparazione,   la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016: 
    a) e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017
e 200 milioni di euro annui dall'anno  2018  all'anno  2047,  per  la
concessione del credito d'imposta maturato in  relazione  all'accesso
ai  finanziamenti  agevolati,  di  durata  venticinquennale,  per  la
ricostruzione privata di cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189; 
    b) e' autorizzata la spesa di 200  milioni  di  euro  per  l'anno
2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di  euro
per l'anno 2019 e di 150 milioni di  euro  per  l'anno  2020  per  la
concessione dei contributi di cui all'articolo 14  del  decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189. 
  363. Le regioni colpite, in  coerenza  con  la  programmazione  del
Commissario  per   la   ricostruzione   dei   territori   interessati
dall'evento sismico del 24  agosto  2016  nominato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di  cui  al  comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228  del  29  settembre  2016,
possono destinare, nell'ambito  dei  pertinenti  programmi  operativi
cofinanziati  dai  fondi  strutturali  e  di   investimento   europei
2014/2020  e  per  il  conseguimento  delle  finalita'  dagli  stessi
previste, ulteriori risorse, incluso  il  cofinanziamento  nazionale,
per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere  su  quelle
aggiuntive  destinate  dall'Unione  europea   all'Italia   ai   sensi
dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 
  364. Per il pubblico impiego sono complessivamente  stanziati,  per
le finalita' di cui ai commi 365 e 366, 1.920,8 milioni di  euro  per
l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo da ripartire con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sentiti   il   Ministro
dell'interno e il Ministro della difesa, da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con  una
dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': 
    a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018,  degli
oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo  1,  comma
466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a  300  milioni  di
euro  annui,  posti  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per   la
contrattazione  collettiva  relativa   al   triennio   2016-2018   in
applicazione dell'articolo 48, comma 1, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e per i  miglioramenti  economici  del  personale
dipendente  dalle  amministrazioni  statali  in  regime  di   diritto
pubblico; 
    b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del
finanziamento  da  destinare  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato, in aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello  Stato,
ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli  articoli
62, 63 e 64 del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
l'Agenzia italiana  per  la  cooperazione  allo  sviluppo,  gli  enti
pubblici non economici e gli enti pubblici di  cui  all'articolo  70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto  conto
delle  specifiche  richieste  volte  a   fronteggiare   indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in  relazione
agli effettivi fabbisogni,  nei  limiti  delle  vacanze  di  organico
nonche' nel rispetto dell'articolo  30  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze; 
    c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento
previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione  di
quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5,  della
legge 31 dicembre 2012, n.  244,  ovvero,  per  il  solo  anno  2017,
proroga del contributo straordinario di  cui  all'articolo  1,  comma
972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con  la  disciplina  e  le
modalita' ivi previste. Al riordino delle carriere del personale  non
dirigente  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del   fuoco   e   alla
valorizzazione delle peculiari condizioni  di  impiego  professionale
del personale medesimo nelle attivita'  di  soccorso  pubblico,  rese
anche in contesti emergenziali, sono  altresi'  destinati  una  quota
parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti  del  predetto
personale aventi carattere di certezza, continuita' e stabilita', per
un  importo  massimo  annuo  di  5,3  milioni  di  euro,  i  risparmi
strutturali   di   spesa   corrente   gia'   conseguiti,    derivanti
dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei  settori  di  spesa
del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  relativi  alle  locazioni
passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai
servizi  assicurativi   finalizzati   alla   copertura   dei   rischi
aeronautici,  nonche'   una   quota   parte   del   fondo   istituito
dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. In sede di prima  applicazione,  le  risorse  destinate
alle finalita' di cui  al  precedente  periodo  sono  determinate  in
misura non inferiore a 10 milioni di euro. 
  366. Per il concorso  alle  finalita'  di  cui  al  comma  364  del
presente  articolo,  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  e'  iscritto  un
fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di  euro  per  l'anno
2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,  da  destinare
all'incremento dell'organico dell'autonomia di  cui  all'articolo  1,
comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto  del  fondo
si   provvede   con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  367. Con il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui al comma 365 del presente articolo si provvede  ad  aggiornare  i
criteri  di  determinazione  degli  oneri  di  cui  al  decreto   del
Presidente del Consiglio dei  ministri  18  aprile  2016,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, in  coerenza  con
quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma 365. 
  368. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, la parola: «2016» e' sostituita  dalla  seguente:  «2017».  Sono
altresi' prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie  vigenti
del personale dei corpi di cui  all'articolo  66,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  369. All'articolo 1, comma 466, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, dopo le parole: «30  marzo  2001,  n.  165,»  sono  inserite  le
seguenti: «e per i miglioramenti economici del  personale  dipendente
dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico,» e  sono
soppresse le parole da: «, di cui 74  milioni»  fino  alla  fine  del
comma. 
  370. Per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno
assolto per gli anni 2011-2014 ai vincoli in materia di personale  ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, il riversamento di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2017, e' pari al  16  per  cento  e
soddisfa gli obblighi di cui al predetto articolo 9. 
  371. La dotazione del  Fondo  per  le  misure  anti-tratta  di  cui
all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228,  e'  incrementata
di 5 milioni di euro per l'anno 2017. 
  372. Nelle more della conclusione dei processi di mobilita' di  cui
all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  e
nel limite delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  il
Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, e'  autorizzato
ad  assumere  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  un
contingente di  personale  amministrativo  non  dirigenziale  per  un
massimo di 1.000 unita' da inquadrare nei ruoli  dell'Amministrazione
giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure
concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante  l'utilizzo  di
graduatorie in corso di validita' alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  373. L'incremento della dotazione dell'organico  dell'autonomia  di
cui al comma 366 avviene in misura corrispondente  ad  una  quota  di
posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici  e
quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario  aggregabili
fino a formare una cattedra o un posto interi, anche  costituiti  tra
piu' scuole. La predetta quota di posti  viene  sottratta  in  misura
numericamente pari dal contingente  previsto  in  organico  di  fatto
all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  374. Resta fermo  quanto  previsto  dai  regolamenti  adottati  con
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.  81,  sulla
formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale,
e con decreto del Presidente della Repubblica 14  febbraio  2016,  n.
19, sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso,
tenuto conto del mantenimento delle economie  previste  dall'articolo
64  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  375. L'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,
si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere  conto  per  il
computo della durata complessiva  del  servizio  gia'  maturato  sono
quelli sottoscritti a decorrere dal 1º settembre 2016. 
  376. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  132,  della  legge  13
luglio 2015, n. 107, e' rifinanziato nella misura  di  2  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. 
  377. Al fine di assicurare, anche in relazione  alle  straordinarie
esigenze  di  prevenzione  e  contrasto  della  criminalita'  e   del
terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse  allo  svolgimento  del
prossimo vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), la
prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e  75,
del  decreto-legge  1º  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche'  di  quelli
previsti dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  10  dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  febbraio
2014, n. 6, e' prorogato fino al 31 dicembre 2017,  limitatamente  ai
servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego  di  un
contingente pari a 7.050 unita' di personale delle Forze  armate.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e  3,
del  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   92,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.  Per  l'attuazione
del presente comma e' autorizzata la spesa di  euro  123.000.000  per
l'anno 2017, con specifica destinazione di euro  120.536.797  per  il
personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale  di
cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  378. Al fine di sostenere le prospettive di  crescita  del  settore
aereo e di ridurre gli oneri a carico  dei  passeggeri,  l'incremento
dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23  dicembre  2013,  n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
9, e' soppresso a decorrere dal 1º gennaio  2017.  Al  ristoro  della
diminuzione di entrate  derivante  all'INPS  dal  primo  periodo  del
presente comma provvede il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, nel cui stato di previsione e'  iscritto  l'importo  di  184
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. 
  379. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2016, n.
42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,
le parole: «30 novembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
agosto 2017» e dopo le parole: «per l'anno  2016»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e di 128 milioni di euro per l'anno 2017». 
  380. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n.
58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n.  87,
le parole: «e comunque fino a non oltre il  31  dicembre  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non oltre il 31  agosto
2017». 
  381. Per l'attuazione degli interventi relativi  all'organizzazione
e  allo  svolgimento  del  vertice  tra  i   sette   maggiori   Paesi
industrializzati   (G7),   anche   per    adeguamenti    di    natura
infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza, e'  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un
fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei  ministri.  Per
le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la  spesa  di  45
milioni di euro per l'anno 2017. 
  382. All'articolo 12 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 15, le parole: «ovvero partecipare alla  definizione,
realizzazione   ed   utilizzo   dell'infrastruttura   nazionale   per
l'interoperabilita' per il FSE  conforme  ai  criteri  stabiliti  dai
decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia
digitale»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «ovvero   utilizzare
l'infrastruttura  nazionale  di  cui  al  comma  15-ter,  da  rendere
conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7»; 
    b) il comma 15-ter e' sostituito dal seguente: 
  «15-ter. Ferme restando le funzioni del  Commissario  straordinario
per l'attuazione dell'Agenda digitale  di  cui  all'articolo  63  del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179,  l'Agenzia  per  l'Italia
digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle  regioni  e  dalle
province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo
con il Ministero della salute e il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e con le regioni e le  province  autonome,  la  progettazione
dell'infrastruttura     nazionale     necessaria     a      garantire
l'interoperabilita' dei FSE,  la  cui  realizzazione  e'  curata  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   attraverso   l'utilizzo
dell'infrastruttura  del  Sistema  Tessera  sanitaria  realizzato  in
attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, e del decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  2
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  264  del  12
novembre 2011, garantendo: 
    1)  l'interoperabilita'  dei  FSE  e  dei  dossier   farmaceutici
regionali; 
    2) l'identificazione  dell'assistito,  attraverso  l'allineamento
con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), di  cui  all'articolo
62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della
realizzazione   dell'ANA,   l'identificazione    dell'assistito    e'
assicurata attraverso l'allineamento  con  l'elenco  degli  assistiti
gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell'articolo 50  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
    3) per le regioni e province autonome  che,  entro  il  31  marzo
2017, comunicano al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  al
Ministero  della  salute  di  volersi  avvalere   dell'infrastruttura
nazionale ai sensi del comma 15, l'interconnessione dei  soggetti  di
cui al presente articolo per la trasmissione telematica dei  dati  di
cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati  di  cui
al comma 15-septies, per la successiva alimentazione e  consultazione
del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome,  secondo
le modalita' da stabilire con decreto del Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute; 
    4) a partire dal 30 aprile  2017,  la  gestione  delle  codifiche
nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma  7,  rese
disponibili dalle amministrazioni ed enti che le  detengono,  secondo
le modalita' da stabilire con decreto del Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute»; 
    c) al comma 15-quater, le parole: «e il Ministero  della  salute»
sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministero  della  salute  e  il
Ministero dell'economia e delle finanze» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, congiuntamente  con  il  Tavolo  tecnico  per  la
verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  della  predetta
intesa del 23 marzo 2005»; 
    d) dopo il comma 15-quinquies sono aggiunti i seguenti: 
  «15-sexies. Qualora la regione, sulla base  della  valutazione  del
Comitato e del Tavolo tecnico di cui al comma  15-quater,  non  abbia
adempiuto nei termini  previsti  dal  medesimo  comma  15-quater,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita l'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  diffida  la  regione  ad
adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora, sulla base delle
valutazioni operate  dai  medesimi  Comitato  e  Tavolo  tecnico,  la
regione  non  abbia  adempiuto,  il  Presidente  della  regione,  nei
successivi trenta giorni in qualita' di commissario ad  acta,  adotta
gli atti  necessari  all'adempimento  e  ne  da'  comunicazione  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e ai citati Comitato  e  Tavolo
tecnico. 
  15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato  in  attuazione
dell'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
entro il 30 aprile 2017,  rende  disponibile  ai  FSE  e  ai  dossier
farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di  cui
al comma 15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema
Tessera  sanitaria  relativi  alle  esenzioni  dell'assistito,   alle
prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica  a
carico del Servizio sanitario nazionale, ai certificati  di  malattia
telematici e alle prestazioni  di  assistenza  protesica,  termale  e
integrativa». 
  383.  Per  l'attuazione  del  comma  15-ter  dell'articolo  12  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal  comma  382
del presente articolo, e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2017. 
  384. L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  12,  comma
15-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  e'  ridotta
di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 4,92  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
  385. Ferme restando le disposizioni inerenti all'accesso alla quota
premiale del Servizio sanitario nazionale  di  cui  all'articolo  15,
comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  nonche'  le
disposizioni in materia di piani di rientro, di cui  all'articolo  2,
commi da 77 a 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  al  fine  di
promuovere e conseguire una  maggiore  efficienza  ed  efficacia  dei
servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita
e  di  sviluppo  del  Servizio  sanitario  nazionale,  la  quota   di
premialita' di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, e' incrementata, a livello sperimentale per
l'anno 2017, di una quota pari allo 0,1 per  cento  del  livello  del
finanziamento del Servizio  sanitario  nazionale.  Sempre  a  livello
sperimentale per l'anno 2017, ogni regione puo' proporre al  Comitato
paritetico permanente per la  verifica  dell'erogazione  dei  Livelli
Essenziali di Assistenza, di seguito denominato  «Comitato  LEA»,  di
cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 23  marzo  2005,  pubblicata  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  105  del  7  maggio
2005, un programma di miglioramento e riqualificazione di determinate
aree  del  servizio  sanitario  regionale,  anche  sulla  base  delle
valutazioni operate dal Comitato stesso in ordine all'erogazione  dei
Livelli  Essenziali  di  Assistenza  (LEA)  e  tenuto   conto   delle
valutazioni del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. 
  386. I programmi di  cui  al  comma  385,  di  durata  annuale,  da
presentare entro due mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge e da approvare entro i  successivi  trenta  giorni  da
parte del Comitato LEA,  individuano  aree  prioritarie  d'intervento
specifiche  di  ciascun  contesto  regionale,  definendo  i  relativi
indicatori di valutazione. Per  le  regioni  sottoposte  a  piano  di
rientro, tali  programmi  integrano,  ove  necessario,  il  programma
operativo di prosecuzione del piano di rientro e sono  approvati  dal
Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo  tecnico  per  la  verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  del  23  marzo
2005. 
  387. I programmi di cui al comma 385 recano altresi': 
    a) le modalita' e i tempi per  la  verifica  della  realizzazione
degli obiettivi indicati; 
    b) le forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e finali da
effettuare da parte del Comitato LEA e, per le regioni  sottoposte  a
piano di rientro, da parte del Comitato  LEA  congiuntamente  con  il
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti. 
  388. Con accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2017, in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  disciplinate  le
modalita' di riparto  tra  le  regioni  dell'incremento  sperimentale
della quota di premialita'  per  il  2017  di  cui  al  comma  385  e
l'accesso alle forme premiali in attuazione dei programmi di  cui  al
medesimo comma. La mancata  presentazione  del  programma  ovvero  la
verifica negativa  annuale  dell'attuazione  del  programma  medesimo
determina, per la regione interessata, la perdita,  per  il  medesimo
anno 2017, del diritto di  accesso  alla  quota  prevista.  Le  somme
eventualmente rese disponibili in conseguenza dell'applicazione della
disposizione del periodo precedente sono  integralmente  riattribuite
alle restanti regioni in maniera proporzionale all'accesso previsto. 
  389. Il Comitato LEA redige una relazione in  ordine  all'attivita'
sperimentale di cui ai commi da 385 a 388. 
  390.  Al  fine  di  migliorare  le  performance  e  di   perseguire
l'efficienza dei fattori produttivi e dell'allocazione delle  risorse
delle aziende ospedaliere, delle aziende  ospedaliere  universitarie,
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici  o
degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura,
all'articolo 1, comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, le parole: «pari o superiore al 10  per  cento  dei  suddetti
ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno  10  milioni  di  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al 7 per cento  dei
suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 7  milioni  di
euro». 
  391. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 536  dell'articolo  1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si  applicano  alle  regioni  a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che
provvedono al finanziamento del servizio sanitario esclusivamente con
risorse dei propri bilanci, compatibilmente con le  disposizioni  dei
rispettivi statuti e delle conseguenti norme di attuazione. 
  392. Per gli anni 2017 e 2018, il  livello  del  finanziamento  del
fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  cui  concorre  lo  Stato,
indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e'
rideterminato rispettivamente in 113.000 milioni di euro e in 114.000
milioni di euro. Per l'anno 2019 il  livello  del  finanziamento  del
fabbisogno sanitario nazionale standard  cui  concorre  lo  Stato  e'
stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano  assicurano  gli  effetti
finanziari previsti dal presente comma, mediante la sottoscrizione di
singoli accordi con lo Stato, da stipulare entro il 31 gennaio  2017.
Per la regione Trentino-Alto Adige e  per  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano l'applicazione del  presente  comma  avviene  nel
rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i  predetti  enti
in data 15 ottobre 2014 e recepito con legge  23  dicembre  2014,  n.
190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto  dai
commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge. 
  393.  A  decorrere  dall'anno  2017  una  quota  del  livello   del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato ai sensi del comma 392, pari  a  1.000  milioni  di
euro, e' destinata alle finalita' di cui ai commi  400,  401,  408  e
409. 
  394. Con i medesimi accordi di  cui  al  comma  392  le  regioni  a
statuto speciale assicurano il  contributo  a  loro  carico  previsto
dall'intesa dell'11 febbraio 2016; decorso il termine del 31  gennaio
2017, all'esito degli accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della  salute,  entro  i
successivi trenta giorni, con proprio decreto attua  quanto  previsto
per gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa  dell'11  febbraio
2016,  al  fine  di   garantire   il   conseguimento   dell'obiettivo
programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario. 
  395. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, le disposizioni di cui al  comma  569  dell'articolo  1  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  non  si  applicano  alle  regioni
commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222.  Il  Comitato  e  il  Tavolo  tecnico  di  cui
rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  del  23  marzo
2005, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche  riunioni
di verifica, predispongono, per le medesime regioni, una relazione ai
Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al  Consiglio  dei   ministri,   con   particolare   riferimento   al
monitoraggio  dell'equilibrio  di  bilancio  e  dell'erogazione   dei
livelli essenziali di assistenza, anche al fine delle  determinazioni
di cui all'articolo 2, comma 84, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191. 
  396. Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e' abrogato. 
  397. In considerazione di quanto previsto dall'articolo  21,  comma
1,  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.  160,  e  di  quanto
convenuto nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n.  113/CSR),  fermi  restando
gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, al
governo del settore farmaceutico si applicano i commi da  398  a  407
del presente articolo. 
  398. A decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa  farmaceutica
ospedaliera di cui all'articolo 5,  comma  5,  del  decreto-legge  1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, e'  calcolato  al  lordo  della  spesa  per  i
farmaci di classe A in  distribuzione  diretta  e  distribuzione  per
conto,  ed  e'  rideterminato  nella  misura  del  6,89  per   cento.
Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera assume
la denominazione di «tetto  della  spesa  farmaceutica  per  acquisti
diretti». 
  399. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto  dal  comma  398
del  presente   articolo,   il   tetto   della   spesa   farmaceutica
territoriale, di cui all'articolo  5  del  decreto-legge  1º  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e' rideterminato  nella  misura  del  7,96  per  cento.
Conseguentemente  il  tetto  della  spesa  farmaceutica  territoriale
assume  la  denominazione  di   «tetto   della   spesa   farmaceutica
convenzionata». 
  400. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nello stato di previsione del
Ministero della salute e' istituito  un  Fondo  per  il  concorso  al
rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali  innovativi,  con
una dotazione di 500 milioni di euro annui. Tale Fondo e'  finanziato
rispettivamente per 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223  milioni
di euro per l'anno 2018, 164 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2019, mediante utilizzo delle risorse  del  comma  393  del  presente
articolo, e per 175 milioni di euro per l'anno 2017, 277  milioni  di
euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019,
mediante utilizzo  delle  risorse  destinate  alla  realizzazione  di
specifici  obiettivi  del  Piano  sanitario   nazionale,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.