art. 2 note (parte 1)

           	
				
 
          Note all'art. 2: 
          Comma 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 37, della legge 9 marzo
          1989,  n.  88,  recante   «Ristrutturazione   dell'Istituto
          nazionale  della   previdenza   sociale   e   dell'Istituto
          nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul 
          lavoro»: 
              «Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e  di
          sostegno alle gestioni previdenziali). -  1.  E'  istituita
          presso l'INPS la «Gestione degli interventi assistenziali e 
          di sostegno alle gestioni previdenziali». 
              2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo 
          Stato. 
              3. Sono a carico della gestione: 
                a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge
          30 aprile 1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, ivi comprese quelle erogate  ai  sensi  degli
          articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e 
          successive modificazioni e integrazioni; 
                b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della 
          legge 12 giugno 1984, n. 222; 
                c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle
          gestioni dei lavoratori autonomi, dalla  gestione  speciale
          minatori e dall'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza
          per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un  importo
          pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21,  comma
          3, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67.  Tale  somma  e'
          annualmente adeguata, con la  legge  finanziaria,  in  base
          alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un 
          punto percentuale; 
                d)   gli   oneri   derivanti    dalle    agevolazioni
          contributive disposte per legge in  favore  di  particolari
          categorie, settori o territori ivi compresi i contratti  di
          formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e  gli
          oneri relativi a trattamenti di famiglia  per  i  quali  e'
          previsto per legge il concorso dello Stato o a  trattamenti
          di integrazione salariale  straordinaria  e  a  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento 
          similare posto per legge a carico dello Stato; 
                e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; 
                f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
          rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge  28  agosto
          1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli  assegni  vitalizi  di
          cui all'art. 11 della legge 20 marzo  1980,  n.  75,  delle
          maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge  15
          aprile 1985, n. 140 ,  nonche'  delle  quote  di  pensione,
          afferenti ai periodi lavorativi prestati  presso  le  Forze
          armate alleate e presso l'UNRRA.  Sono  altresi'  a  carico
          della  gestione  tutti  gli  oneri  relativi   agli   altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di 
          legge. 
              4. L'onere di cui  al  comma  3,  lettera  c),  assorbe
          l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965,  n.
          903 , i contributi di cui all'art. 20 della legge 3  giugno
          1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 
          843 , e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140. 
              5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato  ai
          fini della progressiva assunzione degli oneri di  cui  alle
          lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito  annualmente  con
          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
          oneri di cui al  presente  articolo  si  provvede  mediante
          proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti 
          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 
              6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione  per
          i coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni  con  decorrenza
          anteriore  al  1°  gennaio  1989  e   delle   pensioni   di
          riversibilita'  derivanti  dalle  medesime,  nonche'  delle
          relative    spese    di    amministrazione    e'    assunto
          progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
          stabilita con la legge  finanziaria,  tenendo  anche  conto
          degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre 
          gestioni. 
              7. Il bilancio della gestione e' unico e, per  ciascuna
          forma di intervento, evidenzia l'apporto dello  Stato,  gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o 
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento. 
              8. Alla  gestione  sono  attribuiti  i  contributi  dei
          datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
          di integrazione salariale straordinaria e  dei  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al 
          finanziamento dei pensionamenti anticipati.». 
              - Si riporta il testo del comma 34, dell'art. 59, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
          recante «Misure per la stabilizzazione della finanza 
          pubblica»: 
              «34.  L'importo  dei  trasferimenti  dallo  Stato  alle
          gestioni pensionistiche,  di  cui  all'art.  37,  comma  3,
          lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e  successive
          modificazioni, come  rideterminato  al  netto  delle  somme
          attribuite  alla  gestione  per  i   coltivatori   diretti,
          mezzadri e coloni, a seguito  dell'integrale  assunzione  a
          carico  dello  Stato  dell'onere  relativo  ai  trattamenti
          pensionistici liquidati anteriormente al 1°  gennaio  1989,
          e' incrementato della somma  di  lire  6.000  miliardi  con
          effetto dall'anno 1998, a titolo di  concorso  dello  Stato
          all'onere  pensionistico  derivante   dalle   pensioni   di
          invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
          vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222 . Tale  somma  e'
          assegnata  per  lire  4.780  miliardi  al  Fondo   pensioni
          lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla  gestione
          artigiani e per lire 560 miliardi alla  gestione  esercenti
          attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo  i
          criteri di cui al predetto art. 37, comma 3, lettera c).  A
          decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'art. 3,  comma
          2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , con il  procedimento
          di cui all'art. 14 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e
          sulla   base   degli   elementi   amministrativi   relativi
          all'ultimo   consuntivo   approvato,   sono   definite   le
          percentuali di riparto, fra le  gestioni  interessate,  del
          predetto  importo   al   netto   della   richiamata   somma
          aggiuntiva.  Sono   escluse   da   tale   procedimento   di
          ripartizione le quote dell'importo assegnato alla  gestione
          speciale minatori e all'Ente  nazionale  di  previdenza  ed
          assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
          altresi'  escluse  dal  predetto  procedimento   le   quote
          assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28,  31  e
          34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari  al
          50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
          n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere
          dall'anno 1997,  in  misura  proporzionale  al  complessivo
          incremento  dei  trasferimenti  stabiliti  annualmente  con
          legge finanziaria, ai sensi dell'art. 37,  comma  5,  della
          legge 9 marzo 1989, n. 88, e  successive  modificazioni,  e
          annualmente adeguato secondo i medesimi criteri.  Resta  in
          ogni caso confermato che per il  pagamento  delle  pensioni
          INPS  sono  autorizzate,  ove  occorra,  anticipazioni   di
          tesoreria all'Ente poste  italiane  fino  alla  concorrenza
          degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per
          conto dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza 
          oneri di interessi.». 
          Comma 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme   in   materia   di
          procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
          documenti amministrativi»: 
              «Art. 14 (Conferenza  di  servizi)  -  1.  Qualora  sia
          opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
          pubblici  coinvolti  in  un  procedimento   amministrativo,
          l'amministrazione procedente indice di regola una 
          conferenza di servizi. 
              2. La conferenza di servizi e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni 
          interpellate. 
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere 
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
              4. Quando l'attivita' del privato  sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione competente per l'adozione del 
          provvedimento finale. 
              5. In caso di  affidamento  di  concessione  di  lavori
          pubblici  la  conferenza  di  servizi  e'   convocata   dal
          concedente ovvero, con il  consenso  di  quest'ultimo,  dal
          concessionario entro quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al 
          concedente il diritto di voto. 
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la conferenza di servizi e' convocata e svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e 
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.». 
          Comma 4: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  130  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 
          15 marzo 1997, n. 59»: 
              «Art. 130 (Trasferimenti di  competenze  relative  agli
          invalidi civili) - 1. A decorrere dal centoventesimo giorno
          dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
          e indennita' spettanti, ai sensi della vigente  disciplina,
          agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo  di
          gestione istituito presso l'Istituto nazionale della 
          previdenza sociale (INPS). 
              2. Le funzioni di  concessione  dei  nuovi  trattamenti
          economici a favore degli invalidi  civili  sono  trasferite
          alle  regioni,  che,  secondo  il  criterio  di   integrale
          copertura, provvedono con risorse  proprie  alla  eventuale
          concessione  di  benefici  aggiuntivi  rispetto  a   quelli
          determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio 
          nazionale. 
              3. Fermo restando il principio della separazione tra la
          fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
          dei benefici economici, di cui all'art. 11 della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali  ed
          esecutivi, relativi alla concessione  delle  prestazioni  e
          dei servizi, attivati a decorrere dal  termine  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo,  la  legittimazione  passiva
          spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
          provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli
          altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori 
          antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1. 
              4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego  e'
          ammesso  ricorso  amministrativo,  secondo   la   normativa
          vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la 
          tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.». 
              - Il testo dell'art. 37 della legge 9  marzo  1989,  n.
          88, e' citato nelle note al comma 1 del presente articolo. 
          Comma 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3  della  legge  8
          agosto 1972, n. 457, recante «Miglioramenti ai  trattamenti
          previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per  la
          integrazione del salario in favore dei lavoratori 
          agricoli»: 
              «Art. 3 - L'indennita' di cui al precedente art.  1  e'
          determinata sulla base della retribuzione  fissata  secondo
          le modalita' di cui all'art. 28, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 
          488. 
              Per i salariati fissi  l'ammontare  della  retribuzione
          comprensiva del  salario  base,  della  contingenza,  delle
          indennita' in natura e fisse,  e'  costituito  dalla  media
          della retribuzione  prevista  per  ciascuna  qualifica  dai
          contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre 
          dell'anno precedente. 
              Per  i  giornalieri  di  campagna   l'ammontare   della
          retribuzione, comprensiva del  salario  base,  contingenza,
          terzo elemento ed altre  indennita'  fisse,  e'  costituito
          dalla media tra le retribuzioni per le  diverse  qualifiche
          previste dai contratti  collettivi  provinciali  di  lavoro
          vigenti al 30  ottobre  di  ogni  anno.  La  media  tra  le
          retribuzioni  delle  diverse  qualifiche   e'   determinata
          dividendo per sei il  totale  costituito  dalla  somma  del
          salario previsto per il lavoratore comune, del  doppio  del
          salario previsto per il lavoratore qualificato, nonche' del
          triplo del salario previsto per il lavoratore 
          specializzato. 
              La retribuzione come sopra stabilita  e'  valida  anche
          per  la  determinazione  della  indennita'  giornaliera  di
          maternita' di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 1971, 
          n. 1204 . 
              E' abrogato il sesto comma dell'art. 16 della legge 30 
          dicembre 1971, n. 1204. 
              Per i lavoratori  agricoli  compartecipanti  e  piccoli
          coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilita in 
          misura pari a quella di cui al terzo comma. 
              Fino alla emanazione dei relativi decreti  ministeriali
          e' stabilita una retribuzione media di lire 3.250 
          giornaliere.». 
          Comma 6: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  del  decreto-legge
          del 23 novembre 2009, n. 168, recante «Disposizioni urgenti
          in materia di acconti di imposta, nonche' di trasferimenti 
          erariali ai comuni»: 
              «Art.  1  (Differimento  del  versamento   di   acconti
          d'imposta). - 1. Il versamento di venti  punti  percentuali
          dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
          dovuto per il periodo  d'imposta  2009  e'  differito,  nei
          limiti di quanto dovuto a saldo, alla data  di  versamento,
          per il medesimo periodo di imposta, del  saldo  di  cui  al
          comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della 
          Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. 
              2. Ai contribuenti che alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto hanno  gia'  provveduto  al  pagamento
          dell'acconto senza avvalersi del  differimento  di  cui  al
          comma  1   compete   un   credito   d'imposta   in   misura
          corrispondente, da utilizzare  in  compensazione  ai  sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              3. Per i soggetti che si sono  avvalsi  dell'assistenza
          fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, 
          tenendo conto del differimento previsto dal comma 1. 
              4. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del
          differimento di cui al comma 1  restituiscono  le  maggiori
          somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di
          dicembre. Le somme restituite possono essere scomputate dal
          sostituto d'imposta ai sensi del decreto del Presidente 
          della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445. 
              5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo,
          valutate in 3.716 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  si
          provvede con quota parte delle entrate derivanti  dall'art.
          13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  e
          successive  modificazioni,   che   a   tale   fine,   dalla
          contabilita' speciale prevista dal comma 8 del citato  art.
          13-bis, e' versata nell'anno 2009 ad apposito capitolo  del
          bilancio dello  Stato.  La  dotazione  del  Fondo  previsto
          dall'art.  7-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge   10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33,  e'  incrementata,  per  l'anno
          2010, di 3.716 milioni di euro, cui  si  provvede  mediante
          utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo, 
          derivanti dai commi precedenti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto 
          legislativo 7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  10.000  euro  annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a quello di presentazione della dichiarazione o 
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano 
          i crediti e i debiti relativi: 
                a)  alle   imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato  articolo  3
          resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in 
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                b) all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai 
          soggetti di cui all'art. 74; 
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi 
          e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, 
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                d-bis); 
                e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di
          posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate 
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
                f)  ai  contributi  previdenziali  ed   assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                g) ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato con decreto del Presidente della 
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                h) agli interessi previsti in caso di pagamento 
          rateale ai sensi dell'art. 20; 
                h-bis)  al  saldo  per  il  1997   dell'imposta   sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, 
          n. 85; 
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e 
          con i Ministri competenti per settore; 
                h-quater) al credito d'imposta spettante agli 
          esercenti sale cinematografiche. 
              2-bis». 
          Comma 7: 
              -  Il  testo  dell'art.  1  del  decreto-legge  del  23
          novembre 2009, n. 168, e' citato nelle note al comma 6 del 
          presente articolo. 
          Comma 8: 
              - Il  testo  dell'art.  1,  del  decreto-legge  del  23
          novembre 2009, n. 168, e' citato nelle note al comma 6 del 
          presente articolo. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   10
          novembre 1997, n. 445 reca «Regolamento recante norme sullo
          scomputo  dei  versamenti  delle   ritenute   alla   fonte,
          effettuati a fronte  dei  versamenti  successivi,  e  sulla
          semplificazione degli adempimenti dei sostituti di  imposta
          che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro 
          autonomo di ammontare non significativo.». 
          Comma 9: 
              - Si riporta il testo dei commi 637, 638,  639,  640  e
          642, dell'art. 1, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
          recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
          2007)»: 
              «637.   Il   sistema   universitario   concorre    alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il
          triennio   2007-2009,   garantendo   che   il    fabbisogno
          finanziario,  riferito   alle   universita'   statali,   ai
          dipartimenti e a  tutti  gli  altri  centri  con  autonomia
          finanziaria e contabile, da esso complessivamente  generato
          in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato
          a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del  3
          per cento. Il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          procede  annualmente  alla  determinazione  del  fabbisogno
          finanziario programmato  per  ciascun  ateneo,  sentita  la
          Conferenza dei rettori delle universita'  italiane  (CRUI),
          tenendo  conto  degli  obiettivi  di   riequilibrio   nella
          distribuzione   delle   risorse   e   delle   esigenze   di
          razionalizzazione del sistema universitario, garantendo 
          l'equilibrata distribuzione delle opportunita' formative. 
              638. Il Consiglio nazionale delle  ricerche,  l'Agenzia
          spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
          l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente,  il
          Consorzio per l'area di ricerca scientifica  e  tecnologica
          di  Trieste  e  l'Istituto   nazionale   di   geofisica   e
          vulcanologia concorrono alla realizzazione degli  obiettivi
          di finanza pubblica per il triennio  2007-2009,  garantendo
          che il fabbisogno finanziario complessivamente generato  in
          ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato  a
          consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per 
          cento annuo. 
              639. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di
          cui al comma 638 e' determinato  annualmente  nella  misura
          inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato
          nell'anno precedente incrementato  del  tasso  di  crescita
          previsto dal medesimo comma 638. Con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  su  proposta  del  Ministro
          dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche  al
          fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di  ricerca  ai
          sensi del  presente  comma,  previa  compensazione  con  il
          fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca  e  comunque
          nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono
          essere altresi' determinati i  pagamenti  annuali  che  non
          concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per
          ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di  programma
          e convenzioni per  effetto  dei  quali  gli  enti  medesimi
          agiscono in veste di attuatori dei programmi  ed  attivita'
          per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano. 
              640. Per il triennio 2007-2009 continua  ad  applicarsi
          la disciplina di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 
          dicembre 2003, n. 350. 
              641 (omissis); 
              642. Il fabbisogno finanziario annuale determinato  per
          il sistema universitario statale dal  comma  637  e  per  i
          principali enti  pubblici  di  ricerca  dal  comma  638  e'
          incrementato  degli  oneri   contrattuali   del   personale
          limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze 
          arretrate». 
          Comma 10: 
              - Si riporta il testo del comma 17, dell'art. 1,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008), cosi' come modificato dalla 
          presente legge: 
              «17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011
          e 2012, per una quota pari al  36  per  cento  delle  spese
          sostenute,  nei  limiti   di   48.000   euro   per   unita'
          immobiliare,  ferme  restando  le  altre   condizioni   ivi
          previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero 
          del patrimonio edilizio relative: 
                a) agli interventi di cui all'art. 2, comma 5,  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
          per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 
          2012; 
                b) agli interventi di cui all'art. 9, comma 2,  della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel  testo  vigente  al  31
          dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31  dicembre
          2012  dai  soggetti  ivi  indicati  che   provvedano   alla
          successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro 
          il 30 giugno 2013». 
          Comma 11: 
              - Si riporta il testo del comma 18, dell'art. 1,  della
          citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 
          2008), cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «18. E' prorogata per gli anni 2008, 2009, 2010,  2011,
          2012 e successivi,  nella  misura  e  alle  condizioni  ivi
          previste, l'agevolazione tributaria in materia di  recupero
          del patrimonio edilizio relativa alle  prestazioni  di  cui
          all'art. 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 
          1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008. 
          Comma 12: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  28  e  29  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma
          della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
          dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», 
          cosi' come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 28 (Esercizio dell'attivita') - 1. Il commercio 
          sulle aree pubbliche puo' essere svolto: 
                a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; 
                b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante. 
              2. L'esercizio dell'attivita' di  cui  al  comma  1  e'
          soggetto ad apposita autorizzazione  rilasciata  a  persone
          fisiche o a societa' di persone regolarmente costituite 
          secondo le norme vigenti. 
              2-bis.  Le  regioni,  nell'esercizio   della   potesta'
          normativa  in  materia  di   disciplina   delle   attivita'
          economiche,   possono   stabilire   che    l'autorizzazione
          all'esercizio  di  cui  al  comma  1  sia   soggetta   alla
          presentazione da parte del richiedente del documento  unico
          di regolarita' contributiva  (DURC),  di  cui  all'art.  1,
          comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  In  tal
          caso,  possono  essere  altresi'  stabilite  le   modalita'
          attraverso le  quali  i  comuni,  anche  avvalendosi  della
          collaborazione gratuita  delle  associazioni  di  categoria
          riconosciute dal Consiglio nazionale  dell'economia  e  del
          lavoro, possono essere chiamati al compimento di  attivita'
          di verifica della sussistenza e regolarita' della  predetta
          documentazione. L'autorizzazione all'esercizio e'  in  ogni
          caso  rilasciata  anche  ai  soggetti  che  hanno  ottenuto
          dall'INPS la  rateizzazione  del  debito  contributivo.  Il
          DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato 
          anche alle imprese individuali». 
              (omissis)». 
              «Art.  29  (Sanzioni).  -  1.  Chiunque   eserciti   il
          commercio  sulle  aree  pubbliche   senza   la   prescritta
          autorizzazione  o  fuori  dal  territorio  previsto   dalla
          autorizzazione stessa, nonche' senza l'autorizzazione o  il
          permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10, e' punito con la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  lire
          5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle 
          attrezzature e della merce. 
              2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti  stabiliti
          per l'esercizio del commercio sulle  aree  pubbliche  dalla
          deliberazione del comune di cui all'art. 28 e'  punito  con
          la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
          lire 1.000.000 a lire 6.000.000. 
              3. In caso di particolare gravita'  o  di  recidiva  il
          sindaco puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita'  di
          vendita per un periodo non superiore  a  venti  giorni.  La
          recidiva si verifica qualora sia stata commessa  la  stessa
          violazione per due volte in un anno, anche se si e' 
          proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 
              4. L'autorizzazione e' revocata: 
                a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attivita'
          entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo 
          proroga in caso di comprovata necessita'; 
                b)  nel  caso  di  decadenza  dalla  concessione  del
          posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno
          solare per periodi di tempo  complessivamente  superiori  a
          quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, 
          gravidanza o servizio militare; 
                c) nel caso in cui il titolare non risulti piu' 
          provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2; 
                c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e 
          annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'art. 28. 
              4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso
          di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 
          2-bis dell'art. 28. 
              5. Per  le  violazioni  di  cui  al  presente  articolo
          l'autorita' competente e' il sindaco del comune  nel  quale
          hanno avuto luogo. Alla  medesima  autorita'  pervengono  i
          proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero 
          da ordinanze ingiunzioni di pagamento.». 
          Comma 13: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  48,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme  generali
          sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
          amministrazioni pubbliche»: 
              «Art. 48 (Disponibilita' destinate alla  contrattazione
          collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica) - 1. 
          Il   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica, quantifica,  in  coerenza  con  i
          parametri previsti dagli strumenti di programmazione  e  di
          bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5  agosto  1978,
          n. 468 e successive modificazioni e  integrazioni,  l'onere
          derivante  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale   a
          carico del bilancio  dello  Stato  con  apposita  norma  da
          inserire nella legge  finanziaria  ai  sensi  dell'art.  11
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni.  Allo  stesso  modo   sono
          determinati gli eventuali oneri  aggiuntivi  a  carico  del
          bilancio dello  Stato  per  la  contrattazione  integrativa
          delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma 
          3-bis. 
              2. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma  2,
          nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici  non
          economici e gli enti  e  le  istituzioni  di  ricerca,  ivi
          compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'art.  70,
          comma  4,  gli   oneri   derivanti   dalla   contrattazione
          collettiva  nazionale  sono  determinati   a   carico   dei
          rispettivi  bilanci  nel  rispetto  dell'art.   40,   comma
          3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi  per
          il  rinnovo  dei  contratti  collettivi   nazionali   delle
          amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
          sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
          dei vincoli di bilancio,  del  patto  di  stabilita'  e  di
          analoghi strumenti  di  contenimento  della  spesa,  previa
          consultazione con le rispettive rappresentanze 
          istituzionali del sistema delle autonomie. 
              3. I contratti collettivi sono corredati  da  prospetti
          contenenti   la   quantificazione   degli   oneri   nonche'
          l'indicazione  della  copertura  complessiva  per  l'intero
          periodo di validita' contrattuale, prevedendo con  apposite
          clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
          del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
          totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di 
          spesa. 
              4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato  e'
          iscritta in apposito fondo dello stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica in ragione dell'ammontare complessivo.  In  esito
          alla sottoscrizione dei singoli contratti di  comparto,  il
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica e' autorizzato a ripartire, con  propri  decreti,
          le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione
          diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche
          di nuova istituzione per il personale  dell'amministrazione
          statale, ovvero mediante  trasferimento  ai  bilanci  delle
          amministrazioni autonome e degli enti in favore  dei  quali
          sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a  copertura
          dei relativi oneri. Per le  amministrazioni  diverse  dalle
          amministrazioni dello Stato e per gli  altri  enti  cui  si
          applica il  presente  decreto,  l'autorizzazione  di  spesa
          relativa al rinnovo dei contratti  collettivi  e'  disposta
          nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con 
          distinta indicazione dei mezzi di copertura. 
              5. Le somme provenienti dai  trasferimenti  di  cui  al
          comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle  entrate
          dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari,  per
          essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa  dei
          medesimi bilanci. I relativi stanziamenti  sia  in  entrata
          che in uscita non possono essere incrementati se non con 
          apposita autorizzazione legislativa. 
              6. 
              7. Ferme restando le disposizioni di cui  al  titolo  V
          del presente decreto, la Corte dei conti, anche  nelle  sue
          articolazioni    regionali    di    controllo,     verifica
          periodicamente gli andamenti della spesa per  il  personale
          delle pubbliche amministrazioni, utilizzando,  per  ciascun
          comparto, insiemi significativi di amministrazioni.  A  tal
          fine, la Corte dei conti  puo'  avvalersi,  oltre  che  dei
          servizi di controllo interno o nuclei  di  valutazione,  di
          esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed 
          enti pubblici.». 
              - Si riporta il testo del comma 35, dell'art. 2,  della
          legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
          Stato (legge finanziaria 2009)»: 
              «Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per  l'agricoltura  e
          per  l'autotrasporto,   gestioni   previdenziali,   risorse
          destinate  ai  rinnovi  contrattuali  e  ai   miglioramenti
          retributivi per il personale statale in regime  di  diritto
          pubblico, ammortizzatori  sociali  e  patto  di  stabilita'
          interno) - 1-34 (omissis) - 35. Dalla data di presentazione
          del disegno di legge finanziaria  decorrono  le  trattative
          per il rinnovo dei contratti  del  personale  di  cui  agli
          articoli 1, comma 2, e 3,  commi  1,  1-bis  e  1-ter,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla
          normativa vigente. Dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge finanziaria le somme previste possono essere erogate,
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative,   salvo    conguaglio    all'atto    della
          stipulazione dei contratti collettivi nazionali di  lavoro.
          In ogni caso a decorrere dal  mese  di  aprile  e'  erogata
          l'indennita'  di  vacanza  contrattuale.  Per   i   rinnovi
          contrattuali del biennio economico 2008-2009, in  relazione
          alle risorse previste, la presente disposizione si  applica
          con  riferimento  al  solo  anno   2009,   ferma   restando
          l'erogazione dell'indennita' di  vacanza  contrattuale  per
          l'anno  2008.  Per  il  personale  delle   amministrazioni,
          istituzioni ed enti pubblici diversi dalle  amministrazioni
          statali,  i  relativi  oneri  sono  posti  a   carico   dei
          rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 48, comma 2, del 
          predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. 
              (omissis)». 
          Comma 14: 
              - Il decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  195  reca
          «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,
          in materia di procedure per disciplinare  i  contenuti  del
          rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e 
          delle Forze armate». 
          Comma 15: 
              - Il testo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
          446,  reca  «Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle
          aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
          addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino 
          della disciplina dei tributi locali». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  11,  della  legge  5
          agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di  alcune  norme  di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio». 
              «Art. 11 (Legge finanziaria).  -  1.  Il  Ministro  del
          tesoro, di concerto con il Ministro del  bilancio  e  della
          programmazione economica e con il Ministro  delle  finanze,
          presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il 
          disegno di legge finanziaria. 
              2. La legge finanziaria, in coerenza con gli  obiettivi
          di cui al comma  2  dell'art.  3,  dispone  annualmente  il
          quadro di riferimento finanziario per il  periodo  compreso
          nel  bilancio  pluriennale  e  provvede,  per  il  medesimo
          periodo, alla regolazione annuale delle grandezze  previste
          dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti 
          finanziari agli obiettivi. 
              3. La legge finanziaria non  puo'  contenere  norme  di
          delega o di carattere ordinamentale ovvero  organizzatorio.
          Essa  contiene  esclusivamente  norme  tese  a   realizzare
          effetti finanziari con decorrenza dal primo anno 
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: 
                a)  il  livello  massimo  del  ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni 
          contabili pregresse specificamente indicate; 
                b) le variazioni delle aliquote, delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del  quantum  della  prestazione,  afferenti
          imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e  contributi  in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte 
          conseguenti all'andamento dell'inflazione; 
                c) la determinazione, in  apposita  tabella,  per  le
          leggi che dispongono spese a carattere  pluriennale,  delle
          quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 
          considerati; 
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota da iscrivere nel  bilancio  di  ciascuno  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di  spesa
          permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui 
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; 
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio 
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; 
                f) gli stanziamenti di spesa,  in  apposita  tabella,
          per il rifinanziamento, per non piu' di un anno,  di  norme
          vigenti classificate tra le spese in conto capitale  e  per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora la legge lo preveda, per  uno  o  piu'  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti  che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati 
          tra le spese in conto capitale; 
                g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 
          11-bis e le corrispondenti tabelle; 
                h)  l'importo  complessivo  massimo   destinato,   in
          ciascuno degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al
          rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a   norma
          dell'art. 15 della legge 29 marzo  1983,  n.  93,  ed  alle
          modifiche  del  trattamento  economico  e   normativo   del
          personale dipendente da pubbliche amministrazioni non 
          compreso nel regime contrattuale; 
                i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate 
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti; 
                i-bis) norme che  comportano  aumenti  di  entrata  o
          riduzioni di spesa, restando  escluse  quelle  a  carattere
          ordinamentale ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse  si
          caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento 
          dei saldi di cui alla lettera a); 
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni di entrata ed il cui  contenuto  sia  finalizzato
          direttamente al sostegno o al rilancio  dell'economia,  con
          esclusione di interventi di carattere localistico o 
          microsettoriale; 
                i-quater)  norme  recanti  misure  correttive   degli
          effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, 
          comma 7. 
              4. La legge finanziaria  indica  altresi'  quale  quota
          delle nuove o maggiori entrate per  ciascun  anno  compreso
          nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la 
          copertura di nuove o maggiori spese. 
              5. In attuazione  dell'art.  81,  quarto  comma,  della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno degli  anni  compresi  nel  bilancio  pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 
          11-bis, nel fondo speciale di parte  corrente,  nei  limiti
          delle nuove o maggiori entrate tributarie,  extratributarie
          e contributive e delle riduzioni permanenti di 
          autorizzazioni di spesa corrente. 
              6.  In  ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'  di
          copertura di cui al comma 5,  le  nuove  o  maggiori  spese
          disposte con la legge finanziaria non possono concorrere  a
          determinare tassi di evoluzione delle spese  medesime,  sia
          correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
          determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
          documento di programmazione economico-finanziaria, come 
          deliberato dal Parlamento. 
              6-bis. In allegato alla relazione al disegno  di  legge
          finanziaria  sono  indicati  i  provvedimenti   legislativi
          adottati  nel  corso  dell'esercizio  ai  sensi   dell'art.
          11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche'
          le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del 
          comma 3, lettera i-quater).». 
          Comma 16: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato 
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico) -  1.
          In deroga all'art. 2, commi 2 e 3,  rimangono  disciplinati
          dai  rispettivi   ordinamenti:   i   magistrati   ordinari,
          amministrativi e  contabili,  gli  avvocati  e  procuratori
          dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
          Stato, il personale  della  carriera  diplomatica  e  della
          carriera prefettizia nonche' i dipendenti  degli  enti  che
          svolgono  la  loro  attivita'  nelle  materie   contemplate
          dall'articolo  1   del   decreto   legislativo   del   Capo
          provvisorio dello Stato 17 luglio 1947,  n.  691,  e  dalle
          leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed 
          integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
              1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3,  il  rapporto
          di impiego del personale, anche  di  livello  dirigenziale,
          del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  esclusi  il
          personale volontario previsto dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 
          362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato  in
          regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni 
          ordinamentali. 
              1-ter. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il  personale
          della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato 
          dal rispettivo ordinamento. 
              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari   resta    disciplinato    dalle
          disposizioni  rispettivamente  vigenti,  in  attesa   della
          specifica disciplina che la regoli in modo organico  ed  in
          conformita' ai principi della  autonomia  universitaria  di
          cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, 
          n. 421.». 
              -  Il  testo  vigente   dell'art.   48,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' citato nelle note al 
          comma 13 del presente articolo. 
              - Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto 
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva)  -
          1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale
          sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo 
          contrattuale. 
              2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni  di  cui
          all'art. 41, comma 2, emanati dai  rispettivi  comitati  di
          settore, sono sottoposti al  Governo  che,  nei  successivi
          venti giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per  quanto
          attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita'  con  le
          linee  di  politica  economica  e  finanziaria   nazionale.
          Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo puo' 
          essere inviato all'ARAN. 
              3. Sono altresi' inviati  appositi  atti  di  indirizzo
          all'ARAN in tutti gli altri casi in cui  e'  richiesta  una
          attivita'  negoziale.  L'ARAN   informa   costantemente   i
          comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle 
          trattative. 
              4.  L'ipotesi  di  accordo  e'   trasmessa   dall'ARAN,
          corredata dalla prescritta relazione tecnica,  ai  comitati
          di settore ed al Governo entro  10  giorni  dalla  data  di
          sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui  all'articolo
          41, comma 2, il comitato di settore esprime il  parere  sul
          testo contrattuale  e  sugli  oneri  finanziari  diretti  e
          indiretti  a  carico  dei  bilanci  delle   amministrazioni
          interessate. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42,  il
          Consiglio dei Ministri puo' esprimere osservazioni entro 20
          giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per  le
          amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 41,  il
          parere  e'  espresso  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,   tramite   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del 
          Consiglio dei Ministri. 
              5.  Acquisito  il  parere  favorevole  sull'ipotesi  di
          accordo, nonche' la verifica da parte delle amministrazioni
          interessate sulla copertura degli  oneri  contrattuali,  il
          giorno successivo l'ARAN trasmette la  quantificazione  dei
          costi contrattuali alla  Corte  dei  conti  ai  fini  della
          certificazione  di  compatibilita'  con  gli  strumenti  di
          programmazione e di bilancio di cui  all'art.  1-bis  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La
          Corte  dei  conti  certifica  l'attendibilita'  dei   costi
          quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti  di
          programmazione e di bilancio. La Corte dei  conti  delibera
          entro   quindici   giorni    dalla    trasmissione    della
          quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali  la
          certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito
          della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN,
          al comitato di settore e al Governo. Se  la  certificazione
          e' positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive 
          definitivamente il contratto collettivo. 
              6.  La  Corte  dei  conti   puo'   acquisire   elementi
          istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da  parte
          di tre esperti in materia di relazioni  sindacali  e  costo
          del  lavoro  individuati  dal  Ministro  per  la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  tramite  il  Capo   del
          Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il  Capo
          del Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
          nell'ambito di  un  elenco  definito  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Nel  caso  delle
          amministrazioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  2,   la
          designazione di due  esperti  viene  effettuata  dall'ANCI,
          dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province 
          autonome. 
              7. In caso di certificazione non positiva  della  Corte
          dei conti le parti contraenti non  possono  procedere  alla
          sottoscrizione definitiva dell'ipotesi  di  accordo.  Nella
          predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con  il
          competente comitato di settore, che puo' dettare  indirizzi
          aggiuntivi, provvede alla riapertura  delle  trattative  ed
          alla  sottoscrizione  di  una  nuova  ipotesi  di   accordo
          adeguando   i   costi   contrattuali    ai    fini    delle
          certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della  nuova
          ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione
          prevista  dai  commi  precedenti.  Nel  caso  in   cui   la
          certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
          contrattuali    l'ipotesi    puo'    essere    sottoscritta
          definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole 
          contrattuali non positivamente certificate. 
              8. I contratti e accordi collettivi nazionali,  nonche'
          le eventuali  interpretazioni  autentiche  sono  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  oltre
          che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate. 
              9.  Dal  computo  dei  termini  previsti  dal  presente
          articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per 
          legge, nonche' il sabato». 
          Comma 17: 
              - Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 9, del
          citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,
          recante  "Misure  di  contrasto  all'evasione   fiscale   e
          disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria": 
              «Art. 9(Potenziamento di  strumenti  di  programmazione
          finanziaria  nel  settore  sanitario).  -  1.  Al  fine  di
          garantire nel settore  sanitario  la  corretta  e  ordinata
          gestione delle risorse programmate nell'ambito del  livello
          di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'art.  1,
          comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' il
          rispetto del relativo equilibrio  economico-finanziario,  a
          decorrere dal biennio economico 2006-2007, per  le  regioni
          al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto  della
          propria autonomia contabile, costituisce  obbligo  ai  fini
          dell'accesso al finanziamento integrativo  a  carico  dello
          Stato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 173, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente  Intesa
          Stato-Regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
          la costituzione  di  accantonamenti  nel  proprio  bilancio
          delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti
          dal rinnovo  dei  contratti  collettivi  nazionali  per  il
          personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN)
          e degli  accordi  collettivi  nazionali  per  il  personale
          convenzionato  con  il   SSN,   nell'ambito   del   proprio
          territorio, quantificati sulla base dei parametri  previsti
          dai documenti di finanza  pubblica.  Ciascuna  regione  da'
          evidenza   di   tale   accantonamento   nel   modello    CE
          riepilogativo regionale di cui al decreto  ministeriale  16
          febbraio 2001 del Ministro della  sanita',  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del  18
          aprile 2001, e al decreto ministeriale 28 maggio  2001  del
          Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 132 del 9 giugno 2001. Qualora dai dati del monitoraggio
          trimestrale  in  sede  di  verifica  delle   certificazioni
          trimestrali di accompagnamento del conto economico, di  cui
          all'articolo 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005,
          si  evidenzi  il  mancato  o  parziale  accantonamento,  il
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, segnala alla regione tale 
          circostanza. 
              (omissis)». 
          Comma 18: 
              - Si riporta il testo dei commi 33 e 34,  dell'art.  2,
          della citata legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge 
          finanziaria 2009): 
              «Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per  l'agricoltura  e
          per  l'autotrasporto,   gestioni   previdenziali,   risorse
          destinate  ai  rinnovi  contrattuali  e  ai   miglioramenti
          retributivi per il personale statale in regime  di  diritto
          pubblico, ammortizzatori  sociali  e  patto  di  stabilita'
          interno).  -  1-32  (omissis)  -  33.  La  Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          verificano  periodicamente,  con  cadenza  semestrale,   il
          processo attuativo delle misure di  riorganizzazione  e  di
          razionalizzazione delle spese di personale  introdotte  dal
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  allo
          scopo di riscontrare l'effettivita' della realizzazione dei
          relativi risparmi di spesa. Ove in sede di  verifica  venga
          riscontrato  il  conseguimento   di   economie   aggiuntive
          rispetto  a   quelle   gia'   considerate   ai   fini   del
          miglioramento dei saldi  di  finanza  pubblica  o  comunque
          destinate  a  tale  scopo  in  forza   di   una   specifica
          prescrizione normativa, con decreto  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti  i
          limiti percentuali e le  modalita'  di  destinazione  delle
          predette  risorse   aggiuntive   al   finanziamento   della
          contrattazione integrativa delle  amministrazioni  indicate
          nel comma 5, o interessate all'applicazione  del  comma  2,
          dell'art. 67 del citato decreto-legge n. 112 del  2008.  La
          presente disposizione non si applica agli enti territoriali
          e agli enti,  di  competenza  regionale  o  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario 
          nazionale. 
              34. Ai sensi e con le modalita' di cui al comma 33, nel
          quadro delle generali compatibilita' economico-finanziarie,
          puo' essere,  altresi',  devoluta  al  finanziamento  della
          contrattazione  integrativa   delle   amministrazioni   ivi
          indicate  una  quota  parte  delle  risorse   eventualmente
          derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto  a  quelli  gia'
          considerati ai fini del miglioramento dei saldi di  finanza
          pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di  una
          specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di
          processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione
          dei costi di funzionamento  dell'amministrazione,  attivati
          in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
          n. 133. 
              (omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e 
          la perequazione tributaria»: 
              «Art. 64 (Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica) - 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei
          servizi  scolastici   e   di   una   piena   valorizzazione
          professionale del personale docente, a decorrere  dall'anno
          scolastico 2009/2010, sono  adottati  interventi  e  misure
          volti  ad  incrementare,  gradualmente,  di  un  punto   il
          rapporto  alunni/docente,  da  realizzare  comunque   entro
          l'anno scolastico 2011/2012, per un  accostamento  di  tale
          rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto 
          delle necessita' relative agli alunni diversamente abili 
              2. Si procede, altresi', alla revisione dei  criteri  e
          dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
          organiche  del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA),  in  modo  da  conseguire,  nel  triennio
          2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento  della
          consistenza numerica della dotazione  organica  determinata
          per l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni
          considerati, detto decremento non deve essere inferiore  ad
          un terzo della riduzione complessiva da  conseguire,  fermo
          restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, 
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza  Unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni Parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti 
          criteri: 
                a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei 
          docenti; 
                b. ridefinizione dei curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare riferimento agli istituti tecnici e 
          professionali; 
                c. revisione dei criteri vigenti in materia di 
          formazione delle classi; 
                d.    rimodulazione    dell'attuale    organizzazione
          didattica della scuola primaria ivi compresa la  formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi di innovazione ordinamentale senza oneri 
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
                e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti  per
          la  determinazione  della  consistenza  complessiva   degli
          organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una 
          razionalizzazione degli stessi; 
                f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i 
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
                f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita'  per
          la   determinazione   e   articolazione   dell'azione    di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la 
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
                f-ter. nel caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio 
          degli utenti 
              4-bis. Ai fini di contribuire al  raggiungimento  degli
          obiettivi   di   razionalizzazione   dell'attuale   assetto
          ordinamentale di cui al comma 4,  nell'ambito  del  secondo
          ciclo  di  istruzione  e  formazione  di  cui  al   decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con  l'obiettivo
          di ottimizzare le risorse disponibili,  all'art.  1,  comma
          622, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  le  parole  da
          «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali  e
          specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'obbligo  di
          istruzione si assolve anche nei percorsi  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui al  Capo  III  del  decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla  completa
          messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche  nei
          percorsi sperimentali di istruzione e formazione 
          professionale di cui al comma 624 del presente articolo». 
              4-ter.  Le  procedure  per  l'accesso  alle  Scuole  di
          specializzazione  per  l'insegnamento  secondario  attivate
          presso le universita' sono sospese  per  l'anno  accademico
          2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui 
          alle lettere a) ed e) del comma 4. 
              4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi  di
          cui al presente articolo, le regioni  e  gli  enti  locali,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   per   l'anno
          scolastico 2009/2010, assicurano il  dimensionamento  delle
          istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
          fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18  giugno  1998,  n.  233,  da
          realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In  ogni
          caso  per  il  predetto  anno  scolastico  la   consistenza
          numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
          deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 
          2008/2009. 
              4-quinquies.  Per  gli  anni  scolastici  2010/2011   e
          2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le   regioni,
          promuovono,  entro  il  15  giugno  2009,  la  stipula   di
          un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
          l'attivita' di dimensionamento della  rete  scolastica,  ai
          sensi  del  comma  4,  lettera  f-ter),   con   particolare
          riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. 
          Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
          alla   riqualificazione   del   sistema   scolastico,    al
          contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi  e  alle
          modalita'  di  realizzazione,  mediante  la  previsione  di
          appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici 
          scolastici regionali. 
              4-sexies. In sede di Conferenza unificata  si  provvede
          al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai  commi  4-quater  e  4-quinquies.  In   relazione   agli
          adempimenti di cui al comma  4-quater  il  monitoraggio  e'
          finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio  2009,
          degli eventuali interventi necessari per garantire il 
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
              5.   I   dirigenti   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  compresi  i  dirigenti
          scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione  di
          cui al presente  articolo,  ne  assicurano  la  compiuta  e
          puntuale realizzazione.  Il  mancato  raggiungimento  degli
          obiettivi prefissati,  verificato  e  valutato  sulla  base
          delle vigenti  disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
          l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' 
          dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
              6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2,  commi
          411  e  412,  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali   di
          controllo e verifica in capo al Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e'  costituito,  contestualmente
          all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori  oneri
          a carico del bilancio dello Stato, un comitato di  verifica
          tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti    del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
          di monitorare il processo attuativo delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
          realizzazione  degli  obiettivi  finanziari  ivi  previsti,
          segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
          correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun 
          compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
              8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di risparmio di cui al comma  6,  si  applica  la
          procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b), 
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              9. Una quota parte delle economie di spesa  di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle 
          stesse rispetto ai risparmi previsti.». 
          Comma 21: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  del   decreto
          legislativo 31 luglio  2007,  n.  137,  recante  «Norme  di
          attuazione dello statuto speciale della regione autonoma 
          Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale»: 
              «Art. 1 (Modalita'  di  attribuzione  delle  quote  dei
          proventi erariali spettanti alla regione) - 1. Le quote dei
          proventi   erariali   spettanti   alla   regione   autonoma
          Friuli-Venezia Giulia ai sensi  dell'art.  49  della  legge
          costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,   e   successive
          modificazioni, sono attribuite, a decorrere dal 1° gennaio 
          2008, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3. 
              2. Le quote dei proventi di cui al comma 1, oggetto  di
          versamento  unificato  e   di   compensazione   nell'ambito
          territoriale, sono riversate dalla  struttura  di  gestione
          individuata dall'art. 22 del decreto legislativo  9  luglio
          1997,  n.  241,  direttamente  alla   regione   sul   conto
          infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima, 
          istituito presso la tesoreria centrale dello Stato. 
              3. Le quote dei proventi di cui al comma 1  diversi  da
          quelli oggetto di versamento unificato e  di  compensazione
          nell'ambito territoriale di cui al comma 2  sono  riversate
          dai soggetti ai quali affluiscono direttamente alla regione
          sul conto infruttifero ordinario,  intestato  alla  regione
          medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello 
          Stato. 
              4. In attuazione dell'art. 3, comma 7,  del  Protocollo
          d'intesa  stipulato   tra   il   Governo   e   la   regione
          Friuli-Venezia Giulia in data 6 ottobre 2006,  a  decorrere
          dalla data di entrata in  vigore  della  legge  finanziaria
          statale per l'anno 2008, nell'ambito delle disposizioni che
          ivi disciplinano la regolazione finanziaria tra lo Stato  e
          la regione, fra le entrate regionali sono  comprese,  nella
          misura prevista dall'art. 49, primo  comma,  n.  1),  della
          legge costituzionale 31 gennaio  1963,  n.  1,  recante  lo
          statuto speciale della regione  Friuli-Venezia  Giulia,  le
          ritenute sui redditi da pensione, di cui all'art. 49, comma
          2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite
          ai soggetti passivi residenti nella medesima regione, 
          ancorche' riscosse fuori del territorio regionale.». 
          Comma 22: 
              - Si riporta  il  testo  dei  commi  116,  117  e  118,
          dell'art. 3, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 
          (legge finanziaria 2008): 
              «Art. 3. 1-115 (omissis) - 116. Ai fini del concorso al
          raggiungimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  per
          ciascuno degli anni 2008 e 2009, le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura possono  procedere  ad
          assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato,  previo
          effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', secondo 
          le modalita' di seguito indicate: 
                a)  nel  limite  di  un  contingente   di   personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per
          cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
          precedente, ove l'indice di equilibrio 
          economico-finanziario risulti inferiore a 35; 
                b)  nel  limite  di  un  contingente   di   personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per
          cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
          precedente, ove l'indice di equilibrio 
          economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45; 
                c)  nel  limite  di  un  contingente   di   personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per
          cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
          precedente, ove l'indice di equilibrio 
          economico-finanziario risulti superiore a 45. 
              3. 117. L'indice  di  equilibrio  economico-finanziario
          indicato al comma 116 e' determinato secondo  le  modalita'
          ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attivita'
          produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta 
          Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006. 
              118.  Per  le   assunzioni   di   personale   a   tempo
          indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle modalita' 
          individuate nel comma 116, lettera a). 
              (omissis)». 
          Comma 23: 
              - Si riporta il testo del comma 703, dell'art. 1, della
          citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 
          2007)»: 
              «Art. 1 (...) 1-702 (omissis) - 703. Per ciascuno degli
          anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui
          all'art. 34, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo
          30  dicembre  1992,  n.  504,  sono  disposti  i   seguenti
          interventi  di  cui  37,5  milioni  di  euro  destinati   a
          compensare gli effetti sul fabbisogno e  sull'indebitamento
          netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del 
          presente articolo: 
                a) fino ad un importo complessivo di  45  milioni  di
          euro, il contributo ordinario, al  lordo  della  detrazione
          derivante    dall'attribuzione    di    una    quota     di
          compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, e' incrementato in misura pari al  30  per
          cento per i comuni con popolazione fino a  5.000  abitanti,
          nei  quali  il  rapporto  tra  la   popolazione   residente
          ultrasessantacinquenne   e   la    popolazione    residente
          complessiva e' superiore  al  25  per  cento,  secondo  gli
          ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della
          maggiore  assegnazione  e'  finalizzato  ad  interventi  di
          natura  sociale   e   socio-assistenziale.   In   caso   di
          insufficienza del predetto importo, il contributo e' 
          proporzionalmente ridotto; 
                b) fino ad un importo complessivo di  81  milioni  di
          euro, il contributo ordinario, al  lordo  della  detrazione
          derivante    dall'attribuzione    di    una    quota     di
          compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, e' incrementato in misura pari al  30  per
          cento per i comuni con popolazione fino a  5.000  abitanti,
          nei quali il rapporto tra la popolazione residente di  eta'
          inferiore  a  cinque  anni  e  la   popolazione   residente
          complessiva e' superiore al  4,5  per  cento,  secondo  gli
          ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della
          maggiore  assegnazione  e'  finalizzato  ad  interventi  di
          natura sociale. In caso di insufficienza del predetto 
          importo, il contributo e' proporzionalmente ridotto; 
                c)  ai  comuni  con  popolazione  inferiore  a  3.000
          abitanti, e' concesso un ulteriore contributo, fino  ad  un
          importo complessivo di 42 milioni di euro, per le  medesime
          finalita' dei contributi a valere sul fondo nazionale 
          ordinario per gli investimenti; 
                d) alle comunita' montane e' attribuito un contributo
          complessivo  di  20  milioni  di  euro,  da  ripartire   in
          proporzione alla popolazione residente nelle zone montane. 
              (omissis)» 
          Comma 24: 
              - Si riporta il testo dei commi da 33 a 46, dell'art. 2
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,
          recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e 
          finanziaria»: 
              «Art. 2 -1-32 (omissis) - 33. Al fine di consentire  la
          semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed
          al  contempo  conseguire  una  maggiore   rispondenza   del
          contenuto delle banche  dati  dell'Agenzia  del  territorio
          all'attualita' territoriale, a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2007 le dichiarazioni  relative  all'uso  del  suolo  sulle
          singole particelle catastali rese dai soggetti  interessati
          nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati  agli
          organismi pagatori, riconosciuti  ai  fini  dell'erogazione
          dei   contributi   agricoli,   previsti   dalla   normativa
          comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di  mercato
          (OCM) del settore agricolo,  esonerano  i  soggetti  tenuti
          all'adempimento previsto dall'art. 30 del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917.  A  tale  fine  la
          richiesta   di   contributi   agricoli,    contenente    la
          dichiarazione di cui al  periodo  precedente  relativamente
          all'uso del suolo, deve contenere anche  gli  elementi  per
          consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli
          relativi ai fabbricati inclusi  nell'azienda  agricola,  e,
          conseguentemente,  risulta  sostitutiva  per  il  cittadino
          della dichiarazione di variazione colturale da  rendere  al
          catasto terreni stesso. Le disposizioni di cui  al  periodo
          precedente   si   applicano   anche   alle    comunicazioni
          finalizzate  all'aggiornamento  del   fascicolo   aziendale
          costituito a norma del regolamento di cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  1°  dicembre  1999,  n.  503.
          All'atto della accettazione  delle  suddette  dichiarazioni
          l'Agenzia  per  le   erogazioni   in   agricoltura   (AGEA)
          predispone una proposta di aggiornamento della  banca  dati
          catastale,   attraverso   le    procedure    informatizzate
          rilasciate  dall'Agenzia  del  territorio  ai   sensi   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
          aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla  medesima  Agenzia
          per  l'aggiornamento  della  banca  dati.   L'Agenzia   del
          territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad
          inserire nei propri atti  i  nuovi  redditi  relativi  agli
          immobili oggetto delle variazioni colturali.  Tali  redditi
          producono  effetto  fiscale,   in   deroga   alle   vigenti
          disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno  in  cui
          viene presentata la dichiarazione. In deroga  alle  vigenti
          disposizioni ed in particolare all'art. 74, comma 1,  della
          legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia  del  territorio,
          con  apposito  comunicato  da  pubblicare  nella   Gazzetta
          Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento
          delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta
          giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso
          i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e  sul
          proprio  sito  internet,   i   risultati   delle   relative
          operazioni catastali di aggiornamento.  I  ricorsi  di  cui
          all'art. 2, comma 2, del decreto  legislativo  31  dicembre
          1992,  n.  546,  e  successive  modificazioni,  avverso  la
          variazione  dei  redditi  possono  essere  proposti   entro
          centoventi  giorni  dalla   data   di   pubblicazione   del
          comunicato di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti
          interessati non  forniscano  le  informazioni  previste  ai
          sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative
          all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o
          non veritiero, si applica  la  sanzione  amministrativa  da
          euro 1.000 ad euro 2.500;  all'irrogazione  delle  sanzioni
          provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle 
          comunicazioni effettuate dall'AGEA. 
              34.  In  sede  di  prima  applicazione  del  comma  33,
          l'aggiornamento della banca dati  catastale  avviene  sulla
          base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma
          33, presentate dai soggetti interessati  nell'anno  2006  e
          messe  a  disposizione   della   Agenzia   del   territorio
          dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in
          atti i nuovi redditi relativi agli immobili  oggetto  delle
          variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni
          contenute nelle  suddette  dichiarazioni.  In  deroga  alle
          vigenti disposizioni ed in particolare all'art.  74,  comma
          1, della legge 21 novembre  2000,  n.  342,  l'Agenzia  del
          territorio, con apposito  comunicato  da  pubblicare  nella
          Gazzetta Ufficiale, rende  noto,  per  ciascun  comune,  il
          completamento delle operazioni e provvede a  pubblicizzare,
          per i sessanta giorni  successivi  alla  pubblicazione  del
          comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici
          provinciali e sul proprio sito internet, i risultati  delle
          relative operazioni catastali di aggiornamento;  i  ricorsi
          di cui all'art. 2, comma  2,  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,  avverso
          la variazione dei redditi possono essere proposti; entro il
          30 novembre 2007 i nuovi redditi cosi' attribuiti producono
          effetti fiscali dal 1° gennaio 2006. In tale caso non  sono
          dovute le sanzioni previste dall'art. 3 del decreto 
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
              35. Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  del
          territorio, sentita l'AGEA,  sono  stabilite  le  modalita'
          tecniche ed operative di interscambio dati  e  cooperazione
          operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto
          che l'AGEA si avvarra' degli strumenti e delle procedure di
          interscambio   dati   e   cooperazione   applicativa   resi
          disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale 
          (SIAN). 
              36. L'Agenzia del territorio, anche  sulla  base  delle
          informazioni   fornite   dall'AGEA   e   delle   verifiche,
          amministrative, da telerilevamento  e  da  sopralluogo  sul
          terreno, dalla stessa  effettuate  nell'ambito  dei  propri
          compiti istituzionali, individua i fabbricati  iscritti  al
          catasto terreni per i quali siano venuti meno  i  requisiti
          per il riconoscimento  della  ruralita'  ai  fini  fiscali,
          nonche' quelli che non  risultano  dichiarati  al  catasto.
          L'Agenzia  del  territorio,  con  apposito  comunicato   da
          pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,   rende   nota   la
          disponibilita',  per  ciascun  comune,  dell'elenco   degli
          immobili  individuati  ai  sensi  del  periodo  precedente,
          comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire  la
          mancata presentazione della  dichiarazione  al  catasto,  e
          provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni  successivi
          alla  pubblicazione  del  comunicato,   presso   i   comuni
          interessati e tramite gli uffici provinciali e sul  proprio
          sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta,
          per i titolari dei diritti reali,  di  presentazione  degli
          atti  di  aggiornamento  catastale  redatti  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
          aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano  alla
          richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione  del
          comunicato  di  cui  al  periodo  precedente,  gli   uffici
          provinciali  dell'Agenzia  del  territorio  provvedono  con
          oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto
          attraverso la predisposizione delle relative  dichiarazioni
          redatte in conformita' al regolamento di cui al decreto del
          Ministro  delle  finanze  19  aprile  1994,  n.  701,  e  a
          notificarne  i  relativi  esiti.   Le   rendite   catastali
          dichiarate  o  attribuite  producono  effetto  fiscale,  in
          deroga  alle  vigenti  disposizioni,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio dell'anno successivo  alla  data  cui  riferire  la
          mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero,  in
          assenza di tale indicazione, dal 1°  gennaio  dell'anno  di
          pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della   presente   disposizione,   sono   stabilite
          modalita'  tecniche  ed  operative  per  l'attuazione   del
          presente comma. Si applicano le sanzioni per le  violazioni
          previste dall'art. 28 del  regio  decreto-legge  13  aprile
          1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
          agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. 
              37. All'art. 9, comma 3, lettera a), del  decreto-legge
          30 dicembre 1993, n. 557,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio  1994,  n.  133,  dopo  le  parole:
          «l'immobile e' asservito» sono  inserite  le  seguenti:  «,
          sempreche'  tali  soggetti  rivestano   la   qualifica   di
          imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese 
          di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,». 
              38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del
          comma 37 vengono meno i  requisiti  per  il  riconoscimento
          della ruralita' devono essere dichiarati al catasto entro e
          non oltre il 31 ottobre 2008 fermo restando che gli effetti
          fiscali decorrano dal 1° gennaio 2007. In tale caso non  si
          applicano le  sanzioni  previste  dall'art.  28  del  regio
          decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  1939,  n.  1249,  e
          successive modificazioni. In caso di inadempienza si 
          applicano le disposizioni contenute nel comma 36. 
              39. I trasferimenti  erariali  in  favore  dei  singoli
          comuni sono ridotti  in  misura  pari  al  maggior  gettito
          derivante dalle disposizioni dei commi da 33  a  38,  sulla
          base di una certificazione da parte del comune interessato,
          le cui modalita' sono definite  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno. Con il predetto decreto, in  particolare,  si
          prevede che non siano ridotti i trasferimenti  erariali  in
          relazione all'eventuale quota di maggiore gettito 
          aggiuntivo rispetto a quello previsto. 
              40. Nelle unita' immobiliari  censite  nelle  categorie
          catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9  non  possono
          essere compresi immobili o porzioni di  immobili  destinati
          ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato  ovvero
          ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia 
          funzionale e reddituale. 
              41. Le unita' immobiliari che per effetto del  criterio
          stabilito nel  comma  40  richiedono  una  revisione  della
          qualificazione  e  quindi  della  rendita   devono   essere
          dichiarate in catasto da parte  dei  soggetti  intestatari,
          entro nove  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. In caso  di  inottemperanza,  gli  uffici
          provinciali dell'Agenzia  del  territorio  provvedono,  con
          oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti  previsti
          dal regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
          finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica  la
          sanzione prevista dall'art. 31 del regio  decreto-legge  13
          aprile 1939, n. 652, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive  modificazioni,
          per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio
          decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata  dal
          comma 338 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              42. Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  del
          territorio, nel rispetto delle disposizioni  e  nel  quadro
          delle    regole    tecniche     previste     dal     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto e  da  pubblicare
          nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabilite  le  modalita'
          tecniche e operative per l'applicazione delle  disposizioni
          di cui ai commi 40 e 41, nonche' gli oneri di cui al comma 
          41. 
              43. Le rendite catastali dichiarate  ovvero  attribuite
          ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a 
          decorrere dal 1° gennaio 2007. 
              44.  Decorso  inutilmente  il  termine  di  nove   mesi
          previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'art. 
          1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 
          successivi provvedimenti attuativi. 
              45. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il moltiplicatore previsto  dal  comma  5
          dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
          l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare  alle
          rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo 
          catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento. 
              46. I trasferimenti  erariali  in  favore  dei  singoli
          comuni sono ridotti  in  misura  pari  al  maggior  gettito
          derivante dalle disposizioni dei commi da 40  a  45,  sulla
          base di una certificazione da parte del comune interessato,
          le cui modalita' sono definite  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno. Con il predetto decreto, in  particolare,  si
          prevede che non siano ridotti i trasferimenti  erariali  in
          relazione all'eventuale quota di maggiore gettito 
          aggiuntivo rispetto a quello previsto. 
              (omissis)» 
          Comma 26: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  57  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante
          «Approvazione del testo unico delle disposizioni 
          concernenti l'imposta di registro»: 
              «Art. 57 (Soggetti obbligati al pagamento) -  1.  Oltre
          ai  pubblici  ufficiali,  che  hanno  redatto,  ricevuto  o
          autenticato l'atto, e ai  soggetti  nel  cui  interesse  fu
          richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati  al
          pagamento dell'imposta le parti  contraenti,  le  parti  in
          causa, coloro che hanno  sottoscritto  o  avrebbero  dovuto
          sottoscrivere le denunce di cui agli articoli  12  e  19  e
          coloro che hanno richiesto  i  provvedimenti  di  cui  agli
          articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura 
          civile. 
              1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'art. 10, comma
          1, lettera d-bis), sono solidalmente  tenuti  al  pagamento
          dell'imposta per le scritture private  non  autenticate  di
          natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' 
          per la conclusione degli affari. 
              2. La responsabilita' dei  pubblici  ufficiali  non  si
          estende al pagamento delle imposte complementari 
          suppletive. 
              3. Le parti interessate al verificarsi della condizione
          sospensiva apposta ad un atto sono  solidalmente  obbligate
          al pagamento dell'imposta  dovuta  quando  si  verifica  la
          condizione o l'atto produce i suoi effetti prima 
          dell'avverarsi di essa. 
              4.  L'imposta  complementare  dovuta   per   un   fatto
          imputabile soltanto ad una delle parti contraenti e' a 
          carico esclusivamente di questa. 
              5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso  d'uso
          e per quelli presentati volontariamente alla registrazione,
          obbligato al pagamento dell'imposta e' esclusivamente chi 
          ha richiesto la registrazione. 
              6. Se un atto, alla cui  formazione  hanno  partecipato
          piu' parti, contiene piu' disposizioni non  necessariamente
          connesse e non derivanti per la loro intrinseca  natura  le
          une dalle altre,  l'obbligo  di  ciascuna  delle  parti  al
          pagamento  delle  imposte  complementari  e  suppletive  e'
          limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa 
          ha partecipato. 
              7. Nei contratti in cui e' parte lo Stato, obbligata al
          pagamento  dell'imposta   e'   unicamente   l'altra   parte
          contraente, anche in  deroga  all'art.  8  della  legge  27
          luglio 1978, n. 392, sempreche' non si  tratti  di  imposta
          dovuta per atti presentati volontariamente per la 
          registrazione dalle amministrazioni dello Stato. 
              8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilita' o
          di trasferimento coattivo della  proprieta'  o  di  diritti
          reali di  godimento  l'imposta  e'  dovuta  solo  dall'ente
          espropriante o dall'acquirente senza  diritto  di  rivalsa,
          anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio  1978,  n.
          392, l'imposta non e' dovuta se espropriante o acquirente 
          e' lo Stato.» 
          Comma 27: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  7  della  legge  24
          dicembre 1985, n. 808, recante «Interventi per lo  sviluppo
          e l'accrescimento di competitivita' delle industrie 
          operanti nel settore aeronautico»: 
              «Art.  7   (Attivita'   dimostrativa   sul   territorio
          nazionale  e/o  all'estero).  -  I  mezzi  ed  i  materiali
          prodotti dall'industria nazionale ed acquisiti dallo  Stato
          o  da  altri  enti  pubblici   possono   essere   messi   a
          disposizione delle  industrie,  previa  autorizzazione  del
          Ministro da cui dipende l'amministrazione o l'ente  che  li
          ha in dotazione, per effettuare, a titolo oneroso e con  le
          debite cautele  assicurative,  prove  dimostrative  sia  in
          Italia che all'estero, su richiesta di governi stranieri  o
          in occasione di mostre o di visite di alte personalita' 
          straniere.» 
          Comma 28: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  26  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»: 
              «Art. 26  (Contratti  di  sponsorizzazione).  -  1.  Ai
          contratti di  sponsorizzazione  e  ai  contratti  a  questi
          assimilabili,  di  cui   siano   parte   un'amministrazione
          aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che
          non sia  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  altro  ente
          aggiudicatore,  aventi  ad  oggetto   i   lavori   di   cui
          all'allegato  I,  nonche'  gli  interventi  di  restauro  e
          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di
          beni  architettonici  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del
          decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  ovvero  i
          servizi  di  cui  all'allegato  II,  ovvero  le   forniture
          disciplinate  dal  presente  codice,  quando  i  lavori,  i
          servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura  e
          a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato
          per la scelta dello  sponsor  nonche'  le  disposizioni  in
          materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e 
          degli esecutori del contratto. 
              2.  L'amministrazione  aggiudicatrice  o   altro   ente
          aggiudicatore beneficiario delle  opere,  dei  lavori,  dei
          servizi,  delle  forniture,  impartisce   le   prescrizioni
          opportune in ordine alla progettazione, nonche' alla 
          direzione ed esecuzione del contratto.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 124, 125 e 126 del
          decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante
          «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 
          della legge 12 dicembre 2002, n. 273»: 
              «Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili).  -  1.
          Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto  di
          proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria
          della fabbricazione, del commercio e  dell'uso  delle  cose
          costituenti violazione del diritto, e  l'ordine  di  ritiro
          definitivo dal commercio delle medesime cose nei  confronti
          di  chi  ne  sia  proprietario  o  ne  abbia  comunque   la
          disponibilita'.   L'inibitoria   e   l'ordine   di   ritiro
          definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
          ogni intermediario, che sia parte del  giudizio  ed  i  cui
          servizi siano utilizzati per violare un diritto di 
          proprieta' industriale. 
              2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice  puo'  fissare
          una  somma  dovuta  per  ogni  violazione  o   inosservanza
          successivamente constatata e per ogni ritardo 
          nell'esecuzione del provvedimento. 
              3. Con la sentenza che  accerta  la  violazione  di  un
          diritto di proprieta' industriale puo' essere  ordinata  la
          distruzione di tutte le cose costituenti la violazione,  se
          non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
          della violazione. Non puo' essere ordinata  la  distruzione
          della cosa e  l'avente  diritto  puo'  conseguire  solo  il
          risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e'  di
          pregiudizio   all'economia   nazionale.   Se   i   prodotti
          costituenti   violazione   dei   diritti   di    proprieta'
          industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
          una  utilizzazione  legittima,  puo'  essere  disposto  dal
          giudice, in  luogo  del  ritiro  definitivo  o  della  loro
          distruzione, il loro ritiro temporaneo dal  commercio,  con
          possibilita' di reinserimento a seguito degli adeguamenti 
          imposti a garanzia del rispetto del diritto. 
              4. Con  la  sentenza  che  accerta  la  violazione  dei
          diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che
          gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione  del
          diritto e i mezzi  specifici  che  servono  univocamente  a
          produrli o ad attuare il metodo o processo  tutelato  siano
          assegnati in proprieta' al titolare del diritto stesso, 
          fermo restando il diritto al risarcimento del danno. 
              5. E' altresi' in facolta' del  giudice,  su  richiesta
          del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di
          cui al comma 4,  tenuto  conto  della  residua  durata  del
          titolo  di  proprieta'  industriale  o  delle   particolari
          circostanze  del  caso,  ordinare  il  sequestro,  a  spese
          dell'autore  della  violazione,  fino  all'estinzione   del
          titolo,  degli  oggetti  e  dei  mezzi  di  produzione.  In
          quest'ultimo caso, il titolare del  diritto  di  proprieta'
          industriale puo' chiedere che gli oggetti  sequestrati  gli
          siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra
          le parti, verra' stabilito dal giudice dell'esecuzione, 
          sentito, occorrendo, un perito. 
              6. Delle cose costituenti  violazione  del  diritto  di
          proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione  o
          la distruzione, ne' puo' esserne  interdetto  l'uso  quando
          appartengono  a  chi  ne  fa  uso  personale  o  domestico.
          Nell'applicazione delle  sanzioni  l'autorita'  giudiziaria
          tiene conto della necessaria proporzione  tra  la  gravita'
          delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei 
          terzi. 
              7. Sulle contestazioni  che  sorgono  nell'eseguire  le
          misure menzionate in questo articolo decide, con  ordinanza
          non  soggetta  a  gravame,  sentite   le   parti,   assunte
          informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza 
          recante le misure anzidette. 
              Art. 125 (Risarcimento del  danno  e  restituzione  dei
          profitti   dell'autore   della   violazione).   -   1.   Il
          risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo  le
          disposizioni degli articoli 1223, 1226 e  1227  del  codice
          civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali
          le conseguenze economiche  negative,  compreso  il  mancato
          guadagno,  del  titolare  del  diritto  leso,  i   benefici
          realizzati  dall'autore  della  violazione  e,   nei   casi
          appropriati, elementi diversi da quelli economici, come  il
          danno morale arrecato al titolare del diritto dalla 
          violazione. 
              2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei  danni
          puo' farne la liquidazione in una somma  globale  stabilita
          in base agli atti della causa e  alle  presunzioni  che  ne
          derivano. In questo caso  il  lucro  cessante  e'  comunque
          determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni
          che  l'autore  della  violazione  avrebbe  dovuto   pagare,
          qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del 
          diritto leso. 
              3. In ogni caso  il  titolare  del  diritto  leso  puo'
          chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
          della violazione, in alternativa al risarcimento del  lucro
          cessante o nella misura in cui essi eccedono tale 
          risarcimento. 
              Art.  126  (Pubblicazione   della   sentenza).   -   1.
          L'autorita'  giudiziaria  puo'  ordinare  che   l'ordinanza
          cautelare o la  sentenza  che  accerta  la  violazione  dei
          diritti   di   proprieta'   industriale   sia    pubblicata
          integralmente o in sunto o nella  sola  parte  dispositiva,
          tenuto conto della gravita' dei fatti, in uno o piu' 
          giornali da essa indicati, a spese del soccombente.» 
          Comma 31: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
          Ministri»: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono 
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti 
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli relativi a materie riservate alla competenza 
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si 
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate 
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto 
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente 
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella 
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei 
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo 
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le 
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione di strumenti di verifica periodica 
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d) indicazione e revisione periodica della 
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali 
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo 
          o sono comunque obsolete.» 
          Comma 32: 
              - Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto 
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              «Art. 33 (Appalti pubblici e accordi  quadro  stipulati
          da centrali di committenza). - 1. Le stazioni appaltanti  e
          gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi  e
          forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche 
          associandosi o consorziandosi. 
              2. Le centrali di committenza sono tenute 
          all'osservanza del presente codice. 
              3. Le amministrazioni aggiudicatrici e  i  soggetti  di
          cui all'art. 32, lettere b), c), f), non possono affidare a
          soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e
          delle attivita' di stazione appaltante di lavori  pubblici.
          Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
          le funzioni di stazione appaltante di  lavori  pubblici  ai
          servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o  alle
          amministrazioni  provinciali,  sulla   base   di   apposito
          disciplinare che prevede altresi'  il  rimborso  dei  costi
          sostenuti dagli stessi per le attivita' espletate, nonche' 
          a centrali di committenza.» 
          Comma 33: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  26,  della  legge  23
          dicembre  1999,  n.  488,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 
          (Legge finanziaria 2000)»: 
              «Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, nel rispetto della vigente normativa in  materia
          di scelta del contraente,  stipula,  anche  avvalendosi  di
          societa' di consulenza specializzate, selezionate anche  in
          deroga  alla  normativa  di  contabilita'   pubblica,   con
          procedure competitive tra primarie  societa'  nazionali  ed
          estere, convenzioni con le  quali  l'impresa  prescelta  si
          impegna ad accettare, sino a  concorrenza  della  quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi  di  fornitura
          di beni e servizi deliberati  dalle  amministrazioni  dello
          Stato anche con il ricorso alla  locazione  finanziaria.  I
          contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi 
          non sono sottoposti al parere di congruita' economica. 
              2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
          17, comma 25, lettera c), della legge 15  maggio  1997,  n.
          127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma  1
          del presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e  ai
          relativi  contratti  stipulati  da  amministrazioni   dello
          Stato, in luogo dell'art. 3, comma  1,  lettera  g),  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del 
          medesimo art. 3 della stessa legge. 
              3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere  alle
          convenzioni stipulate ai  sensi  del  comma  1,  ovvero  ne
          utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti
          massimi, per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche per l'acquisizione di beni e servizi  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2002,
          n. 101. La stipulazione di un contratto in  violazione  del
          presente comma e' causa di responsabilita'  amministrativa;
          ai fini della determinazione del danno  erariale  si  tiene
          anche conto della differenza tra il prezzo  previsto  nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai
          comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni 
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
              3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli acquisti di beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle
          strutture e agli uffici preposti al controllo di  gestione,
          per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e   di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto il contratto allega allo stesso  una  apposita
          dichiarazione con la quale attesta,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti degli  articoli  47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive modifiche, il rispetto delle disposizioni 
          contenute nel comma 3. 
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 
          4  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,   n.   286,
          verificano l'osservanza dei parametri di cui  al  comma  3,
          richiedendo eventualmente  al  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa    le    caratteristiche     tecnico-funzionali     e
          l'economicita'  dei  prodotti  acquisiti.   Annualmente   i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione politica una relazione riguardante  i  risultati,
          in termini di riduzione  di  spesa,  conseguiti  attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove gli uffici preposti al controllo di gestione non  siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai 
          servizi di controllo interno. 
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica presenta annualmente  alle  Camere
          una relazione che illustra le modalita' di attuazione del 
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.» 
          Comma 36: 
              - Si riporta il testo dell'art. 23-bis, del citato 
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilita'  tra
          pubblico e privato). - 1. In deroga all'art. 60  del  testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  i
          dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  gli
          appartenenti alla carriera  diplomatica  e  prefettizia  e,
          limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari,
          amministrativi e contabili e  gli  avvocati  e  procuratori
          dello  Stato  sono  collocati,   salvo   motivato   diniego
          dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
          preminenti esigenze  organizzative,  in  aspettativa  senza
          assegni per lo svolgimento di attivita' presso  soggetti  e
          organismi, pubblici  o  privati,  anche  operanti  in  sede
          internazionale, i quali provvedono al relativo  trattamento
          previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia
          di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo
          di aspettativa comporta  il  mantenimento  della  qualifica
          posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei  periodi
          contributivi a domanda  dell'interessato,  ai  sensi  della
          legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso  una  qualsiasi  delle
          forme assicurative nelle quali abbia maturato gli  anni  di
          contribuzione.  Quando  l'incarico  e'   espletato   presso
          organismi   operanti    in    sede    internazionale,    la
          ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  e'   a   carico
          dell'interessato,       salvo       che       l'ordinamento
          dell'amministrazione di destinazione non disponga 
          altrimenti. 
              2. I dirigenti di  cui  all'art.  19,  comma  10,  sono
          collocati a domanda in aspettativa  senza  assegni  per  lo
          svolgimento dei medesimi incarichi di cui al  comma  1  del
          presente     articolo,     salvo      motivato      diniego
          dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie 
          preminenti esigenze organizzative. 
              3.  Per  i  magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, e per gli avvocati e  procuratori  dello  Stato,
          gli  organi  competenti  deliberano  il   collocamento   in
          aspettativa, fatta salva per i medesimi la facolta' di 
          valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 
              4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti
          diversi dalle  amministrazioni  pubbliche,  il  periodo  di
          collocamento in aspettativa di cui  al  comma  1  non  puo'
          superare i cinque anni e non e' computabile ai fini del 
          trattamento di quiescenza e previdenza. 
              5. L'aspettativa per  lo  svolgimento  di  attivita'  o
          incarichi presso soggetti privati o pubblici da  parte  del
          personale di cui al comma 1 non puo' comunque essere 
          disposta se: 
                a) il personale, nei due anni  precedenti,  e'  stato
          addetto a funzioni di vigilanza, di controllo  ovvero,  nel
          medesimo  periodo  di  tempo,  ha  stipulato  contratti   o
          formulato  pareri  o  avvisi  su   contratti   o   concesso
          autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali  intende
          svolgere  l'attivita'.  Ove  l'attivita'  che  si   intende
          svolgere sia presso una  impresa,  il  divieto  si  estende
          anche al caso in cui le  predette  attivita'  istituzionali
          abbiano interessato imprese che, anche  indirettamente,  la
          controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art. 2359 
          del codice civile; 
                b)  il  personale  intende  svolgere   attivita'   in
          organismi e imprese private che, per la loro  natura  o  la
          loro attivita', in relazione alle funzioni  precedentemente
          esercitate,   possa   cagionare   nocumento    all'immagine
          dell'amministrazione o comprometterne il normale 
          funzionamento o l'imparzialita'. 
              6. Il dirigente non  puo',  nei  successivi  due  anni,
          ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle 
          funzioni individuate alla lettera a) del comma 5. 
              7. Sulla base di appositi protocolli di intesa  tra  le
          parti, le amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
          possono  disporre,  per  singoli  progetti   di   interesse
          specifico   dell'amministrazione   e   con   il    consenso
          dell'interessato, l'assegnazione  temporanea  di  personale
          presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
          protocolli  disciplinano  le  funzioni,  le  modalita'   di
          inserimento, l'onere per la corresponsione del  trattamento
          economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
          caso di assegnazione temporanea presso  imprese  private  i
          predetti   protocolli   possono    prevedere    l'eventuale
          attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico 
          delle imprese medesime. 
              8. Il  servizio  prestato  dai  dipendenti  durante  il
          periodo di  assegnazione  temporanea  di  cui  al  comma  7
          costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di 
          carriera. 
              9. Le disposizioni del presente  articolo  non  trovano
          comunque applicazione nei confronti del personale  militare
          e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei 
          vigili del fuoco. 
              10. Con regolamento da emanare ai sensi  dell'art.  17,
          comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   sono
          individuati   i   soggetti   privati   e   gli    organismi
          internazionali di  cui  al  comma  1  e  sono  definite  le
          modalita' e le procedure attuative del presente articolo.» 
          Comma 37: 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
          1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia»: 
              «Art.  15  (Razionalizzazione  dei  fondi  pubblici  di
          garanzia). - 1. Al fondo di garanzia  di  cui  all'art.  2,
          comma 100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662, sono attribuite, a  integrazione  delle  risorse  gia'
          destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attivita' e
          le passivita' del fondo di  garanzia  di  cui  all'art.  20
          della  legge  12  agosto  1977,  n.   675,   e   successive
          modificazioni, e del fondo di garanzia di  cui  all'art.  7
          della  legge  10  ottobre  1975,  n.  517,   e   successive
          modificazioni, nonche' un importo pari  a  50  miliardi  di
          lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi
          e  cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi   ai   sensi
          dell'art. 2 del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, 
          n. 237. 
              2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
          articolo   puo'   essere   concessa   alle   banche,   agli
          intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  speciale  di
          cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.  385,  e  successive  modificazioni,  e  alle   societa'
          finanziarie  per  l'innovazione  e  lo  sviluppo   iscritte
          all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5  ottobre
          1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole  e  medie
          imprese,  ivi  compresa  la  locazione  finanziaria,  e  di
          partecipazioni, temporanee  e  di  minoranza,  al  capitale
          delle piccole e medie imprese. La  garanzia  del  fondo  e'
          estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti  dai
          consorzi di garanzia collettiva fidi di cui  all'art.  155,
          comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del  1993  e
          dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale 
          di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo. 
              3. I criteri e le modalita' per  la  concessione  della
          garanzia e per la gestione del fondo nonche'  le  eventuali
          riserve  di  fondi  a  favore  di  determinati  settori   o
          tipologie di  operazioni  sono  regolati  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          di concerto con il Ministro del tesoro,  da  emanare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  Apposita  convenzione  verra'  stipulata,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  tra  il  Ministero  dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
          sensi dell'art. 47, comma 2,  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un  distinto
          organo, competente a deliberare in materia, nel quale  sono
          nominati anche un rappresentante delle  banche  e  uno  per
          ciascuna delle  organizzazioni  rappresentative  a  livello
          nazionale delle piccole e medie imprese industriali e 
          commerciali. 
              4. Un importo pari a 50  miliardi  di  lire,  a  valere
          sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative
          di garanzia  collettiva  fidi  ai  sensi  dell'art.  2  del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  237,  e'
          destinato al fondo centrale di  garanzia  istituito  presso
          l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e
          successive modificazioni e integrazioni. All'art. 2,  comma
          101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le  parole:
          «Ministro del  tesoro»,  sono  inserite  le  seguenti:  «di
          concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e 
          dell'artigianato». 
              5. Dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di  cui  al
          comma 3, sono abrogati l'art.  20  della  legge  12  agosto
          1977, n. 675, e l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 
          517, e loro successive modificazioni. 
              6. All'art. 29 della Legge. 5  ottobre  1991,  n.  317,
          dopo  il  comma  2,  aggiungere  il  seguente:  «2-bis.  Ai
          consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi  possono
          continuare a partecipare le imprese associate che  superino
          i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea  per  le
          piccole e medie imprese  e  non  quelli  previsti  per  gli
          interventi della Banca europea degli investimenti  (BEI)  a
          favore   delle   piccole   e   medie    imprese,    purche'
          complessivamente non rappresentino piu'  del  5  per  cento
          delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e  le
          cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi   non   possono
          beneficiare degli interventi agevolati previsti per le 
          piccole e medie imprese.». 
          Comma 38: 
              -  Il  decreto-legge  19   dicembre   1994,   n.   691,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio
          1995, n. 35, reca «Misure urgenti per la ricostruzione e la
          ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle
          eccezionali  avversita'   atmosferiche   e   dagli   eventi
          alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994». 
          Comma 39: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  recante  «Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria», cosi' come modificato dalla 
          presente legge: 
              «Art.  13  (Misure  per   valorizzare   il   patrimonio
          residenziale pubblico). - 1. Al  fine  di  valorizzare  gli
          immobili  residenziali  costituenti  il  patrimonio   degli
          Istituti  autonomi   per   le   case   popolari,   comunque
          denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni
          abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto il Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti ed il Ministro per  i  rapporti  con  le  regioni
          promuovono,  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi
          ad  oggetto   la   semplificazione   delle   procedure   di
          alienazione degli immobili di proprieta' dei predetti 
          Istituti. 
              2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al 
          comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri: 
                a) determinazione del prezzo di vendita delle unita' 
          immobiliari in proporzione al canone di locazione; 
                b)   riconoscimento   del    diritto    di    opzione
          all'acquisto, purche'  i  soggetti  interessati  non  siano
          proprietari   di    un'altra    abitazione,    in    favore
          dell'assegnatario non moroso nel pagamento  del  canone  di
          locazione o degli oneri  accessori  unitamente  al  proprio
          coniuge, qualora risulti in regime di comunione  dei  beni,
          ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario,  in
          favore del coniuge in regime di separazione  dei  beni,  o,
          gradatamente,  del  convivente  more  uxorio,  purche'   la
          convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli 
          conviventi, dei figli non conviventi; 
                c) destinazione dei proventi delle  alienazioni  alla
          realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio 
          abitativo. 
              3.  Nei  medesimi  accordi,   fermo   quanto   disposto
          dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre  2001,
          n. 351,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per
          le  amministrazioni  regionali  e   locali   di   stipulare
          convenzioni con societa'  di  settore  per  lo  svolgimento
          delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni 
          immobili. 
              3-bis. Al fine di agevolare  l'accesso  al  credito,  a
          partire dal 1o settembre  2008,  e'  istituito,  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto
          della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei
          familiari monogenitoriali con figli minori,  con  priorita'
          per quelli i cui  componenti  non  risultano  occupati  con
          rapporto di lavoro a tempo  indeterminato.  La  complessiva
          dotazione del Fondo di cui al primo periodo  e'  pari  a  4
          milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto  del  Ministro
          della gioventu', di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e con il Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  ai
          sensi dell'art. 3, comma  3,  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo  restando  il
          rispetto dei vincoli di finanza  pubblica,  i  criteri  per
          l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e  le  modalita'
          di  funzionamento  del   medesimo,   nel   rispetto   delle
          competenze delle regioni in materia di politiche abitative. 
              3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi  della  legge  9
          agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, ai sensi della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
          possono essere ceduti in  proprieta'  agli  aventi  diritto
          secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993,
          n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla 
          predetta legge n. 640 del 1954. 
              3-quater. Presso il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
          la promozione dello sviluppo del territorio.  La  dotazione
          del fondo e' stabilita in 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e  30  milioni  di
          euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
          concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
          enti  destinatari   nei   rispettivi   territori   per   il
          risanamento e  il  recupero  dell'ambiente  e  lo  sviluppo
          economico dei territori  stessi.  Alla  ripartizione  delle
          risorse e  all'individuazione  degli  enti  beneficiari  si
          provvede con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze in coerenza con apposito atto  di  indirizzo  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Al relativo onere  si  provvede,  quanto  a  30
          milioni di euro per l'anno  2009,  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni, per  il  medesimo  anno,  dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero e, quanto a  30  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2009, 2010  e  2011,  mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
          dicembre 2004, n. 307.». 
          Comma 40: 
              - Si riporta il testo del comma 153, dell'art. 1, della
          citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 
          2007): 
              «Art. 1 (...) 1-152 (omissis) - 153.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono individuate  le  province  alle  quali
          puo' essere assegnata, nel limite di spesa di 8 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la  diretta
          riscossione  dell'addizionale  sul   consumo   di   energia
          elettrica concernente i consumi relativi  a  forniture  con
          potenza impegnata  superiore  a  200  kW,  in  deroga  alle
          disposizioni  di  cui  all'art.  6  del  decreto-legge   28
          novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 gennaio 1989, n. 20, e  successive  modificazioni,
          per le province confinanti  con  le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  per  quelle  confinanti   con   la
          Confederazione elvetica e per quelle nelle quali  oltre  il
          sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F
          prevista dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26  agosto  1993,  n.  412,  e  successive
          modificazioni, con priorita' per le province in possesso di 
          almeno 2 dei predetti parametri. 
              (omissis)» 
          Comma 41: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  30  del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico 
          delle leggi in materia bancaria e creditizia»: 
              «Art 30 (Soci). - 1. Ogni socio ha un voto, qualunque 
          sia il numero delle azioni possedute. 
              2. Nessuno puo' detenere azioni in misura eccedente  lo
          0,50 per cento  del  capitale  sociale.  La  banca,  appena
          rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore
          la violazione  del  divieto.  Le  azioni  eccedenti  devono
          essere  alienate  entro  un   anno   dalla   contestazione;
          trascorso tale termine,  i  relativi  diritti  patrimoniali
          maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti 
          vengono acquisiti dalla banca. 
              3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica  agli
          organismi di investimento collettivo in  valori  mobiliari,
          per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina 
          propria di ciascuno di essi. 
              4. Il numero minimo dei soci non puo' essere  inferiore
          a duecento. Qualora tale numero  diminuisca,  la  compagine
          sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso 
          contrario, la banca e' posta in liquidazione. 
              5. Le delibere  del  consiglio  di  amministrazione  di
          rigetto delle domande di ammissione a socio debbono  essere
          motivate avuto riguardo all'interesse della societa',  alle
          prescrizioni  statutarie  e  allo   spirito   della   forma
          cooperativa. Il consiglio di amministrazione  e'  tenuto  a
          riesaminare la  domanda  di  ammissione  su  richiesta  del
          collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e
          integrato  con  un  rappresentante  dell'aspirante   socio.
          L'istanza di revisione deve essere presentata entro  trenta
          giorni   dal   ricevimento   della   comunicazione    della
          deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia 
          entro trenta giorni dalla richiesta. 
              6. Coloro ai  quali  il  consiglio  di  amministrazione
          abbia rifiutato l'ammissione a socio possono  esercitare  i
          diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni 
          possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.». 
          Comma 42: 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  1  e  14  del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  recante
          «Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici nella  regione  Abruzzo  nel  mese  di
          aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione 
          civile»: 
              «Art. 1. (Modalita' di attuazione del presente decreto;
          ambito oggettivo  e  soggettivo)  -  1.  Le  ordinanze  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5,
          comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  necessarie
          per l'attuazione  del  presente  decreto  sono  emanate  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per
          quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e 
          finanziario. 
              2.  Le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri ai sensi dell' art. 5, comma  2,  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del  comma  1  del
          presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3,  hanno
          effetto esclusivamente con riferimento  al  territorio  dei
          comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi  nella
          regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base
          dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal
          Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una
          intensita'  MSC  uguale  o  superiore   al   sesto   grado,
          identificati con il decreto  del  Commissario  delegato  16
          aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          89 del 17 aprile 2009. Le stesse  ordinanze  riguardano  le
          persone fisiche ivi residenti, le imprese  operanti  e  gli
          enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 
          aprile 2009. 
              3. Gli interventi  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  ad
          eccezione  di  quelli  di  cui  alla  lettera  f),  possono
          riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori
          dei comuni di cui al comma  2  del  presente  articolo,  in
          presenza di un nesso di causalita'  diretto  tra  il  danno
          subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia 
          giurata». 
              «Art. 14 (Ulteriori disposizioni finanziarie). - 1.  Al
          fine di finanziare gli interventi  di  ricostruzione  e  le
          altre misure di cui al presente decreto,  il  CIPE  assegna
          agli stessi interventi la  quota  annuale,  compatibilmente
          con i vincoli di finanza pubblica  e  con  le  assegnazioni
          gia' disposte, di un importo non inferiore a 2.000  milioni
          e non superiore a 4.000 milioni di euro  nell'ambito  della
          dotazione del Fondo per  le  aree  sottoutilizzate  per  il
          periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse
          complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese
          a sostegno dell'economia reale di cui all'art. 18, comma 1,
          lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, nonche' un importo pari a 408,5  milioni  di  euro  a
          valere  sulle  risorse  del  Fondo  infrastrutture  di  cui
          all'art. 18, comma 1, lettera b), del citato  decreto-legge
          n. 185 del 2008. Tali  importi  possono  essere  utilizzati
          anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato art. 
          18. 
              1-bis. Con le assegnazioni disposte ai sensi del  comma
          1, il CIPE puo' disporre la riduzione, in termini  di  sola
          cassa,  del  fondo  per  la  compensazione  degli   effetti
          finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali   di   cui
          all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.
          154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
          2008, n. 189, degli importi di  279  milioni  di  euro  per
          l'anno 2009, 567  milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  84
          milioni di euro per l'anno 2011 e 270 milioni di euro per 
          l'anno 2012. 
              2. Le risorse  di  cui  all'art.  148  della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,  assegnate  all'Istituto  per  la
          promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle
          attivita' produttive in data 22 dicembre  2003,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  145  del  23  giugno  2004,  e
          successivamente integrate con decreto  del  Ministro  delle
          attivita' produttive in data 23 novembre  2004,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005,  sono
          trasferite al  Dipartimento  della  protezione  civile  per
          essere destinate a  garantire  l'acquisto  da  parte  delle
          famiglie di mobili ad uso civile,  di  elettrodomestici  ad
          alta   efficienza   energetica,   nonche'   di   apparecchi
          televisivi e computer, destinati all'uso proprio per le 
          abitazioni ubicate nei comuni di cui all'art. 1. 
              3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 1 sono
          disciplinati per  il  periodo  2009-2012  gli  investimenti
          immobiliari per finalita' di pubblico interesse degli  enti
          previdenziali   pubblici,   inclusi   gli   interventi   di
          ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo  o
          non abitativo, esclusivamente  in  forma  indiretta  e  nel
          limite del 7 per cento dei fondi  disponibili,  localizzati
          nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art.  1,
          anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure  di
          cui all'art. 4, comma 1,  lettera  b).  Anche  al  fine  di
          evitare  i  maggiori  costi   derivanti   dalla   eventuale
          interruzione  dei  programmi  di  investimento  di  cui  al
          presente comma gia' intrapresi  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e
          dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione  degli
          investimenti  previsti  ai  sensi  del  primo  periodo  del
          presente comma non esclude il completamento  di  quelli  in
          corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione  previsti
          dalla normativa vigente per le iniziative gia' deliberate. 
              4.  Le  maggiori   entrate   rivenienti   dalla   lotta
          all'evasione fiscale, anche  internazionale,  derivanti  da
          futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri,  affluiscono  ad  un
          apposito Fondo istituito nello stato  di  previsione  della
          spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato
          all'attuazione delle misure di cui al presente decreto e 
          alla solidarieta'. 
              5.  Il  fondo  per  la  compensazione   degli   effetti
          finanziari non previsti a legislazione vigente di cui  all'
          art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n. 189, e' incrementato di 23 milioni di  euro  per  l'anno
          2009 e 270 milioni di euro per l'anno 2012 a  valere  sulle
          maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Al fine di
          finanziare gli  interventi  di  ricostruzione  e  le  altre
          misure di cui  al  presente  decreto,  e'  autorizzata,  in
          aggiunta a quanto previsto al  comma  1,  la  spesa  di  27
          milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 350 milioni di  euro  per  l'anno  2011  e  30
          milioni di euro per l'anno 2012  e  al  relativo  onere  si
          provvede  con  le  maggiori  entrate  recate  dal  presente
          decreto; per la compensazione degli effetti finanziari  per
          l'anno 2010, il fondo di cui al presente comma e' ridotto 
          di 10 milioni di euro per il medesimo anno. 
              5-bis. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2,
          predispongono, d'intesa con  il  presidente  della  regione
          Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'art. 4,  comma
          2, d'intesa con il presidente della provincia nelle materie
          di  sua  competenza,  piani  di  ricostruzione  del  centro
          storico delle citta', come determinato ai  sensi  dell'art.
          2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici
          2 aprile 1968, n. 1444, definendo  le  linee  di  indirizzo
          strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e  la
          riqualificazione dell'abitato, nonche'  per  facilitare  il
          rientro  delle  popolazioni   sfollate   nelle   abitazioni
          danneggiate  dagli  eventi  sismici  del  6  aprile   2009.
          L'attuazione del piano avviene a valere  sulle  risorse  di
          cui al comma 1. Ove  appartengano  alla  categoria  di  cui
          all'art. 10, comma 3,  lettera  a),  del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio  2004,  n.  42,  ovvero  in  caso  di   particolare
          interesse  paesaggistico  attestato  dal  competente   vice
          commissario d'intesa con il  sindaco,  gli  edifici  civili
          privati possono essere ricostruiti a valere sulle  predette
          risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi
          dell'art.  1,  comma  1,  tenuto  conto  della   situazione
          economica individuale del  proprietario.  La  ricostruzione
          degli edifici civili privati di cui al  periodo  precedente
          esclude la concessione dei contributi di cui all'art. 3, 
          comma 1, lettere a) ed e). 
              5-ter.  Eventuali  risorse   economiche   che   saranno
          destinate dall'Unione europea all'Italia per il sisma del 6
          aprile 2009 sono considerate aggiuntive a quelle gia' 
          stanziate dal Governo italiano. 
              5-quater. Al fine di effettuare il  monitoraggio  sulla
          realizzazione degli interventi di cui al presente  decreto,
          dal 1° gennaio 2010 il presidente della regione Abruzzo  si
          avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il  CIPE.
          Sull'andamento  degli  interventi,  il   presidente   della
          regione predispone una relazione semestrale  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri che la  inoltra  al  Parlamento.
          All'attuazione delle disposizioni  del  presente  comma  si
          provvede con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali  e
          finanziarie gia' previste e in ogni caso senza nuovi o 
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' 
          ed autonomie locali»: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza 
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. 
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti 
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia 
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal 
          Ministro dell'interno.». 
          Comma 43: 
              - Il citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195
          reca «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo  1992,  n.
          216, in materia di procedure per disciplinare  i  contenuti
          del rapporto di impiego del personale delle Forze di 
          polizia e delle Forze armate». 
              - Si riporta il testo vigente del comma  28,  dell'art.
          2, della citata legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge 
          finanziaria 2009): 
              «Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per  l'agricoltura  e
          per  l'autotrasporto,   gestioni   previdenziali,   risorse
          destinate  ai  rinnovi  contrattuali  e  ai   miglioramenti
          retributivi per il personale statale in regime  di  diritto
          pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilita' 
          interno). - 1-27 (omissis). 
              28.  Per  il  biennio  2008-2009,  le  risorse  per   i
          miglioramenti economici del rimanente personale statale  in
          regime di diritto pubblico, in aggiunta a  quanto  previsto
          dall'art. 3, comma 144, della legge 24  dicembre  2007,  n.
          244, sono determinate complessivamente in  680  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione,
          rispettivamente, di 586 milioni di euro  per  il  personale
          delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto 
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
              (omissis)». 
          Comma 44: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 agosto
          1950, n. 646, recante «Istituzione della  Cassa  per  opere
          straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale 
          (Cassa per il Mezzogiorno)». 
              «Art. 3. La presente  legge  si  applica  alle  regioni
          Abruzzi, Molise, Campania,  Puglie,  Basilicata,  Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di  Latina  e  Frosinone,
          all'Isola d'Elba, ai Comuni della provincia di  Rieti  gia'
          compresi nell'ex  circondario  di  Cittaducale,  ai  Comuni
          compresi nella zona del comprensorio di bonifica del  fiume
          Tronto nonche' ai Comuni della provincia di Roma compresi 
          nella zona del comprensorio di bonifica di Latina. 
              Qualora il territorio dei comprensori  comprende  parte
          di quello di un Comune con popolazione superiore ai  10.000
          abitanti, l'applicazione della legge sara' limitata al solo 
          territorio facente parte dei comprensori.». 
          Comma 45: 
              - Si riporta il testo del comma 188, dell'art. 2, della
          citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 
          2008), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2. 1-187 (omissis) 188. L'Agenzia  nazionale  per
          l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa
          e' autorizzata a rinegoziare i mutui  accesi  entro  il  31
          dicembre 2008, nei limiti delle  risorse  disponibili  allo
          scopo destinate, pari a 1 milione di euro per l'anno  2010,
          ai sensi  del  decreto-legge  30  dicembre  1985,  n.  786,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1986, n. 44, dell'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995,
          n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  marzo
          1995, n. 95, dell'art. 1-bis del  decreto-legge  20  maggio
          1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio  1993,  n.  236,   dell'art.   3,   comma   9,   del
          decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  23  maggio  1997,   n.   135,
          dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e  del
          titolo I del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.  185,
          rideterminandone la durata complessiva del  rimborso.  Tale
          durata  non  puo'  comunque  superare  i  quindici  anni  a
          decorrere  dalla  data  di  scadenza  della   prima   rata,
          comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. 
          Al mutuo rinegoziato si applica  il  tasso  di  riferimento
          della  Commissione  europea   vigente   alla   data   della
          rinegoziazione.  Gli  eventuali  aumenti  del  costo  degli
          interessi    conseguenti    all'allungamento     e     alla
          rinegoziazione  del  mutuo  sono  a  carico   dei   singoli
          beneficiari delle agevolazioni di cui al predetto 
          decreto-legge n. 786 del 1985. 
              (omissis)». 
          Comma 46: 
              - Il testo vigente dell'art. 8, del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, e' citato nelle note al comma 42 
          del presente articolo. 
          Comma 47: 
              - Si riporta il testo del comma 568, dell'art. 1, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
          Stato (legge finanziaria 2006)»: 
              «Art.  1.  1-567  (omissis)  -   568.   Ai   fini   del
          contenimento  delle  spese   di   ricerca,   potenziamento,
          ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai  mezzi,
          sistemi, materiali e  strutture  in  dotazione  alle  Forze
          armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, il Ministero  della
          difesa, anche  in  deroga  alle  norme  sulla  contabilita'
          generale dello Stato e nel rispetto della  legge  9  luglio
          1990, n. 185, e'  autorizzato  a  stipulare  convenzioni  e
          contratti per la permuta di materiali o prestazioni con 
          soggetti pubblici e privati. 
              (omissis)». 
          Comma 48: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13   del   citato
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              «Art.  13.  (Misure  per  valorizzare   il   patrimonio
          residenziale pubblico) - 1.  Al  fine  di  valorizzare  gli
          immobili  residenziali  costituenti  il  patrimonio   degli
          Istituti  autonomi   per   le   case   popolari,   comunque
          denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni
          abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto il Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti ed il Ministro per  i  rapporti  con  le  regioni
          promuovono,  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi
          ad  oggetto   la   semplificazione   delle   procedure   di
          alienazione degli immobili di proprieta' dei predetti 
          Istituti. 
              2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al 
          comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri: 
                a) determinazione del prezzo di vendita delle unita' 
          immobiliari in proporzione al canone di locazione; 
                b)   riconoscimento   del    diritto    di    opzione
          all'acquisto, purche'  i  soggetti  interessati  non  siano
          proprietari   di    un'altra    abitazione,    in    favore
          dell'assegnatario non moroso nel pagamento  del  canone  di
          locazione o degli oneri  accessori  unitamente  al  proprio
          coniuge, qualora risulti in regime di comunione  dei  beni,
          ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario,  in
          favore del coniuge in regime di separazione  dei  beni,  o,
          gradatamente,  del  convivente  more  uxorio,  purche'   la
          convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli 
          conviventi, dei figli non conviventi; 
                c) destinazione dei proventi delle  alienazioni  alla
          realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio 
          abitativo. 
              3.  Nei  medesimi  accordi,   fermo   quanto   disposto
          dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre  2001,
          n. 351,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per
          le  amministrazioni  regionali  e   locali   di   stipulare
          convenzioni con societa'  di  settore  per  lo  svolgimento
          delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni 
          immobili. 
              3-bis. Al fine di consentire  alle  giovani  coppie  di
          accedere a finanziamenti agevolati per sostenere  le  spese
          connesse all'acquisto della prima casa, a  partire  dal  1°
          settembre 2008  e'  istituito,  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri - Dipartimento della  gioventu',  un
          Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima  casa
          da   parte   delle   coppie   o   dei   nuclei    familiari
          monogenitoriali con figli minori, con priorita' per  quelli
          i cui componenti non risultano  occupati  con  rapporto  di
          lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione  del
          Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4 milioni  di  euro
          per l'anno 2008 e 10 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventu',
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono disciplinate le modalita' operative di funzionamento 
          del Fondo di cui al primo periodo. 
              3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi  della  legge  9
          agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, ai sensi della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
          possono essere ceduti in  proprieta'  agli  aventi  diritto
          secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993,
          n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla 
          predetta legge n. 640 del 1954. 
              3-quater. Presso il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
          la promozione dello sviluppo del territorio.  La  dotazione
          del fondo e' stabilita in 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e  30  milioni  di
          euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
          concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
          enti  destinatari   nei   rispettivi   territori   per   il
          risanamento e  il  recupero  dell'ambiente  e  lo  sviluppo
          economico dei territori  stessi.  Alla  ripartizione  delle
          risorse e  all'individuazione  degli  enti  beneficiari  si
          provvede con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze in coerenza con apposito atto  di  indirizzo  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Al relativo onere  si  provvede,  quanto  a  30
          milioni di euro per l'anno  2009,  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni, per  il  medesimo  anno,  dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero e, quanto a  30  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2009, 2010  e  2011,  mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
          dicembre 2004, n. 307.» 
          Comma 49: 
              - Si riporta il testo del  comma  2,  dell'art.  1  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  recante
          «Interventi  urgenti  per   i   settori   dell'agricoltura,
          dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di 
          fiscalita' d'impresa»: 
              «Art.  1  (Disposizioni  in   materia   di   previdenza
          agricola). - 1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi  gli
          aumenti di aliquota di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del 
          decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. 
              2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al
          comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'art. 9,
          commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e 
          successive modificazioni, sono cosi determinate: 
                a) nei territori montani particolarmente svantaggiati
          la riduzione contributiva compete nella misura del  75  per
          cento  dei  contributi  a  carico  del  datore  di  lavoro,
          previsti dal citato art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della 
          legge n. 67 del 1988; 
                b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree
          dell'obiettivo 1 di cui al regolamento  (CE)  n.  1260/1999
          del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i territori  dei
          comuni delle  regioni  Abruzzo,  Molise  e  Basilicata,  la
          riduzione contributiva compete nella misura del 68 per 
          cento. 
              (omissis)» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1-ter,  del  decreto
          legge  3   novembre   2008,   n.   171,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  2008,  n.  205,
          recante «Misure urgenti per il rilancio competitivo del 
          settore agroalimentare»: 
              «Art. 1-ter (Proroga di agevolazioni  previdenziali)  -
          1. Le agevolazioni contributive previste dall'art. 9, commi
          5, 5-bis e 5-ter, della legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e
          successive modificazioni, si applicano, fino al 31 dicembre
          2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati  e
          nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure  determinate
          dall'art. 01, comma 2, del decreto-legge 10  gennaio  2006,
          n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  marzo
          2006,   n.   81.   All'onere   derivante   dalla   presente
          disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno  2009,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   delle
          seguenti autorizzazioni di  spesa  recate  dalla  legge  27
          dicembre 2006, n. 296: art. 1,  comma  289,  quanto  a  7,6
          milioni di euro; art. 1, comma 936, quanto a  23,9  milioni
          di euro; art. 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro.» 
          Comma 50: 
              - Si riporta il testo del comma 72, dell'art.  1  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  recante   «Norme   di
          attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
          lavoro  e  competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la
          crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di
          lavoro e previdenza sociale», come modificato dalla 
          presente legge: 
              «Art. 1 1-71 (omissis) - 72. Al fine di  consentire  ai
          soggetti di eta' inferiore a trentacinque anni di sopperire
          alle   esigenze   derivanti   dalla   peculiare   attivita'
          lavorativa svolta, ovvero sviluppare attivita' innovative e
          imprenditoriali, e' istituito,  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri - Dipartimento della  gioventu',  il
          Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria 
          giovanile. 
              (omissis)». 
          Comma 51: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto-legge  3
          maggio 1991, n. 142, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 luglio 1991,  n.  195,  recante  «Provvedimenti  in
          favore  delle  popolazioni  delle  province  di   Siracusa,
          Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed
          altre disposizioni in  favore  delle  zone  danneggiate  da
          eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al 
          gennaio 1991» 
              «Art. 6. - 1. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'
          degli interventi di competenza, il Fondo per la  protezione
          civile e' integrato della somma di lire  215  miliardi  per
          l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli  anni
          1992 e 1993. A decorrere  dall'anno  1994  si  provvede  ai
          sensi dell'art. 11, comma 3,  lettera  d),  della  legge  5
          agosto 1978, n. 468 , come sostituito dalla legge 23 agosto 
          1988, n. 362. 
              2.  Al  fine  di  consentire  il  completamento   degli
          interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici e  da
          movimenti franosi, ivi compresi quelli del  5  maggio  1990
          relativi  alla  regione  Basilicata,  il   Fondo   per   la
          protezione civile e' integrato  di  lire  50  miliardi  per
          l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per ciascuno  degli  anni
          1992 e  1993.  La  somma  annua  di  lire  30  miliardi  e'
          destinata   agli   interventi   urgenti   ai   sensi    del
          decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,  n.  120,  per  i
          gravi dissesti idrogeologici in atto e per i movimenti 
          franosi. 
              2-bis. Per gli eventi sismici del 5 maggio  1990  e  26
          maggio 1991 relativi alla regione Basilicata,  al  fine  di
          assicurare  le  condizioni  di  sicurezza   degli   edifici
          pubblici,  con  priorita'  per  l'edilizia  scolastica,  e'
          avviato con le modalita' di cui all'art.  2,  comma  1,  un
          programma di  adeguamento  antisismico.  Ove  il  costo  di
          adeguamento  superi   l'80   per   cento   del   costo   di
          ricostruzione e' ammessa la demolizione e la  ricostruzione
          dell'edificio.  Per  l'attuazione  di  tale  programma   e'
          autorizzata, a carico dello stanziamento di cui al comma 2,
          la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e di lire 20 
          miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. 
              3.  Per  l'attuazione  delle  misure  urgenti  per   la
          prevenzione degli incendi boschivi nelle  regioni  Toscana,
          Calabria,  Puglia,  Lazio,   Piemonte   e   Lombardia,   e'
          autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli
          anni 1991, 1992  e  1993,  da  iscriversi  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e
          da utilizzarsi d'intesa con le regioni interessate  secondo
          le modalita' previste dall'art. 30-bis del decreto-legge 28
          dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla 
          legge 28 febbraio 1990, n. 38. 
              4. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 275 miliardi per l'anno 1991 e a lire
          335 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1992  e  1993,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991,  all'uopo
          utilizzando gli appositi  accantonamenti  «Reintegro  fondo
          per la protezione civile», «Completamento degli  interventi
          nei territori colpiti da  eventi  sismici  e  franosi,  ivi
          compresi quelli del 5 maggio  1990  relativi  alla  regione
          Basilicata, nonche' gli interventi  urgenti  nei  territori
          della regione siciliana colpiti dall'evento sismico del  13
          dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val
          di Noto», «Misure urgenti per la prevenzione degli  incendi
          boschivi a favore delle regioni Toscana, Calabria,  Puglia,
          Lazio, Piemonte e Lombardia di cui all'art. 30-bis della 
          legge n. 38 del 1990.». 
          Comma 52: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2-undecies della  legge
          31 maggio 1965, n. 575,  recante  «Disposizioni  contro  le
          organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere», 
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2-undecies. - 1. L'amministratore di cui all'art. 
          2-sexies versa all'ufficio del registro: 
                a) le somme di  denaro  confiscate  che  non  debbano
          essere utilizzate per la gestione di altri beni  confiscati
          o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento 
          delle vittime dei reati di tipo mafioso; 
                b) le somme ricavate dalla  vendita,  anche  mediante
          trattativa privata,  dei  beni  mobili  non  costituiti  in
          azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei  titoli,  al
          netto del ricavato della vendita dei  beni  finalizzata  al
          risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la
          procedura di vendita e'  antieconomica,  con  provvedimento
          del dirigente del competente  ufficio  del  territorio  del
          Ministero delle finanze e' disposta la cessione gratuita o 
          la distruzione del bene da parte dell'amministratore; 
                c)  le  somme  derivanti  dal  recupero  dei  crediti
          personali. Se la procedura di  recupero  e'  antieconomica,
          ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita'  del  debitore
          svolti dal competente ufficio del territorio del  Ministero
          delle finanze, avvalendosi anche degli organi  di  polizia,
          il debitore risulti insolvibile, il  credito  e'  annullato
          con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio 
          del Ministero delle finanze. 
              2. I beni immobili sono: 
                a) mantenuti al patrimonio dello Stato per  finalita'
          di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile  e,
          ove idonei, anche per  altri  usi  governativi  o  pubblici
          connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali  di
          amministrazioni  statali,  agenzie   fiscali,   universita'
          statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
          interesse, salvo che si debba procedere alla vendita  degli
          stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati 
          di tipo mafioso; 
                b) trasferiti per finalita' istituzionali o  sociali,
          in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile
          e' sito, ovvero  al  patrimonio  della  provincia  o  della
          regione.  Gli  enti   territoriali   possono   amministrare
          direttamente il bene o assegnarlo in concessione  a  titolo
          gratuito a comunita', ad enti, ad associazioni maggiormente
          rappresentative degli enti  locali,  ad  organizzazioni  di
          volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,  n.  266,  e
          successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive  modificazioni,
          o a comunita' terapeutiche e centri di recupero e  cura  di
          tossicodipendenti di cui al  testo  unico  delle  leggi  in
          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   o   sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di  tossicodipendenza,  di  cui   al   decreto   del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive   modificazioni,   nonche'   alle   associazioni
          ambientaliste riconosciute  ai  sensi  dell'art.  13  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se
          entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina 
          un commissario con poteri sostitutivi; 
                c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile
          e' sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74  del
          citato testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.  Il  comune  puo'
          amministrare direttamente il bene oppure,  preferibilmente,
          assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
          i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico,  ad
          associazioni,  comunita'  o  enti  per   il   recupero   di
          tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito 
          l'immobile. 
              2-bis. I beni di  cui  al  comma  2,  di  cui  non  sia
          possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per
          le finalita' di pubblico interesse ivi contemplate entro  i
          termini previsti dall'art. 2-decies, sono destinati alla 
          vendita 
              2-ter. Il personale delle Forze armate e  il  personale
          delle  Forze  di  polizia  possono  costituire  cooperative
          edilizie alle quali e' riconosciuto il diritto  di  opzione
          prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita 
          di cui al comma 2-bis. 
              2-quater. Gli enti  locali  ove  sono  ubicati  i  beni
          destinati alla vendita ai sensi  del  comma  2-bis  possono
          esercitare la prelazione  all'acquisto  degli  stessi.  Con
          regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          sono disciplinati i termini, le modalita'  e  le  ulteriori
          disposizioni  occorrenti  per  l'attuazione  del   presente
          comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e'
          comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui 
          al comma 2-bis ai sensi del comma 4. 
              3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello 
          Stato e destinati: 
                a) all'affitto, quando vi siano  fondate  prospettive
          di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva,  a
          titolo oneroso, previa valutazione del  competente  ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze, a societa' e ad
          imprese pubbliche o  private,  ovvero  a  titolo  gratuito,
          senza  oneri  a  carico  dello  Stato,  a  cooperative   di
          lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta
          dell'affittuario  sono  privilegiate   le   soluzioni   che
          garantiscono il mantenimento dei livelli  occupazionali.  I
          beni  non  possono  essere   destinati   all'affitto   alle
          cooperative   di   lavoratori    dipendenti    dell'impresa
          confiscata se taluno dei relativi soci e' parente, coniuge,
          affine o convivente con  il  destinatario  della  confisca,
          ovvero nel  caso  in  cui  nei  suoi  confronti  sia  stato
          adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'art. 15, 
          commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
                b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
          quello determinato dalla stima del competente  ufficio  del
          territorio del Ministero delle finanze, a soggetti  che  ne
          abbiano  fatto  richiesta,  qualora  vi  sia  una  maggiore
          utilita' per l'interesse  pubblico  o  qualora  la  vendita
          medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime  dei
          reati di tipo mafioso. Nel caso di  vendita  disposta  alla
          scadenza del contratto di affitto dei  beni,  l'affittuario
          puo' esercitare  il  diritto  di  prelazione  entro  trenta
          giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte 
          del Ministero delle finanze; 
                c) alla liquidazione, qualora  vi  sia  una  maggiore
          utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
          medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime  dei
          reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui 
          alla lettera b). 
              3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri,  le
          navi,  le  imbarcazioni,  i  natanti   e   gli   aeromobili
          sequestrati sono  affidati  dall'autorita'  giudiziaria  in
          custodia giudiziale agli organi di polizia,  anche  per  le
          esigenze  di  polizia  giudiziaria,  i  quali  ne  facciano
          richiesta per l'impiego in  attivita'  di  polizia,  ovvero
          possono essere affidati ad altri organi dello  Stato  o  ad
          altri  enti  pubblici  non  economici,  per  finalita'   di
          giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.  Se
          e'  stato  nominato  l'amministratore  giudiziario  di  cui
          all'art. 2-sexies, l'affidamento non puo' essere disposto 
          senza il previo parere favorevole di quest'ultimo. 
              4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis  e  alle
          operazioni di  cui  al  comma  3  provvede,  previo  parere
          obbligatorio del Commissario straordinario per la  gestione
          e la destinazione dei beni confiscati  alle  organizzazioni
          mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio
          dell'Agenzia    del    demanio,    che    puo'    affidarle
          all'amministratore   di   cui   all'art.   2-sexies,    con
          l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 
          2-nonies, entro sei  mesi  dalla  data  di  emanazione  del
          provvedimento  del  direttore  centrale  dell'Agenzia   del
          demanio di cui al comma 1 dell'art. 2-decies. Il  dirigente
          del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al
          prefetto   della   provincia    interessata    un    parere
          obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per  l'ordine
          e  la  sicurezza  pubblica,  e  ogni   informazione   utile
          affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta
          persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero  da
          soggetti altrimenti riconducibili alla criminalita' 
          organizzata. 
              5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e
          c),  nonche'  i  proventi  derivanti  dall'affitto,   dalla
          vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al  comma  3,
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnati in egual misura al  finanziamento  degli
          interventi per l'edilizia scolastica e per 
          l'informatizzazione del processo. 
              5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di  cui
          al comma 2-bis, al netto delle spese per la  estione  e  la
          vendita  degli  stessi,  affluiscono,   previo   versamento
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  al  Fondo  unico
          giustizia per essere riassegnati, nella misura del  50  per
          cento,  al  Ministero  dell'interno  per  la  tutela  della
          sicurezza  pubblica  e  del  soccorso  pubblico  e,   nella
          restante misura  del  50  per  cento,  al  Ministero  della
          giustizia,   per   assicurare   il   funzionamento   e   il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di  stabilita'
          della finanza pubblica.