art. 1 (commi 401-500)
  401. La limitazione di cui al comma 187 non si applica al personale
impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie e, in  particolare,
a quello previsto dall'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge  8
agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
ottobre 1996, n. 532, e dall'articolo 1, comma 4,  del  decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
30 novembre 2005, n. 244. 
  402.  Per  garantire  lo  svolgimento  dei  compiti  connessi  alla
prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria  e  le  emergenze
connesse alle malattie degli animali, il Ministero  della  salute  e'
autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di
durata  triennale  gli  incarichi  di  collaborazione  coordinata   e
continuativa conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996,  n.
429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  ottobre  1996,  n.
532, ai veterinari, chimici e farmacisti  attualmente  impegnati  nei
posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli
adempimenti degli obblighi comunitari  (UVAC)  e  presso  gli  uffici
centrali  del  Ministero  della   salute,   previo   superamento   di
un'apposita prova per l'accertamento di idoneita'. 
  403. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al  controllo
dell'influenza aviaria e' consentita, per l'anno 2006, la deroga alle
limitazioni  di  cui  al  comma  198  per  l'assunzione  nei  servizi
veterinari degli enti del Servizio sanitario nazionale di  un  numero
complessivo massimo a livello nazionale di 300  unita'  di  personale
veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga e' subordinata
alla  preventiva  definizione  di  apposito  accordo  sancito   dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per  il  riparto  tra  le
regioni delle predette unita' di personale e per la definizione delle
misure compensative aggiuntive rispetto a quelle previste  dai  commi
da 198 a 206 da adottare ai fini del rispetto del livello complessivo
di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278. 
  404. I progetti dell'Istituto nazionale  per  la  fauna  selvatica,
finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato,  sono
esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica. 
  405. Il  Fondo  bieticolo  nazionale  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge   21   dicembre   1990,   n.   391,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48,  e'  incrementato
della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006. 
  406. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni
e del maggior numero di  compiti  di  coordinamento  delle  attivita'
regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in  attuazione
dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38,  recante  delega  al
Governo per la modernizzazione dei  settori  dell'agricoltura,  della
pesca, dell'acquacoltura,  dell'alimentazione  e  delle  foreste,  le
risorse destinate al miglioramento dell'efficacia  e  dell'efficienza
dei servizi istituzionali del Ministero delle  politiche  agricole  e
forestali, ivi compresi quelli inerenti l'attivita'  dell'Ispettorato
centrale repressione frodi, sono incrementate  di  euro  1.550.000  a
partire dall'anno 2006. 
  407. All'onere derivante dall'attuazione del comma 406 si provvede,
a  decorrere  dall'anno  2006,  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  36  del  decreto
legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo  1,  comma  2,  del  medesimo  decreto  legislativo.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  408. Al comma 5 dell'articolo 48  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
  "f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui
al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui  alla
lettera f), ad  una  temporanea  riduzione  del  prezzo  dei  farmaci
comunque dispensati o impiegati  dal  Servizio  sanitario  nazionale,
nella misura del 60 per cento del superamento". 
  409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti  da  parte  del
Servizio sanitario nazionale: a) la classificazione  dei  dispositivi
prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27  dicembre  2002,
n. 289, e' approvata con decreto del Ministro  della  salute,  previo
accordo  con  le  regioni  e  le  province  autonome,  sancito  dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. Con la  medesima  procedura
sono stabilite: 1) le  modalita'  di  alimentazione  e  aggiornamento
della  banca  dati  del  Ministero  della  salute   necessarie   alla
istituzione e alla gestione del repertorio generale  dei  dispositivi
medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei  quali
adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti;  2)
le modalita' con le quali le  aziende  sanitarie  devono  inviare  al
Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei
dispositivi  medici,   le   informazioni   previste   dal   comma   5
dell'articolo 57 della citata legge n. 289 del 2002. Le  regioni,  in
caso di omesso inoltro al Ministero della salute  delle  informazioni
di cui al  periodo  precedente,  adottano  i  medesimi  provvedimenti
previsti per i direttori generali  in  caso  di  inadempimento  degli
obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria; b) fermo
restando quanto previsto dal comma  292,  lettera  b),  del  presente
articolo  per  lo  specifico  repertorio  dei  dispositivi  protesici
erogabili, con la procedura di cui alla lettera a)  viene  stabilita,
con l'istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici,  la
data a decorrere  dalla  quale  nell'ambito  del  Servizio  sanitario
nazionale  possono  essere  acquistati,   utilizzati   o   dispensati
unicamente i dispositivi iscritti  nel  repertorio  medesimo;  c)  le
aziende che producono o immettono in commercio in Italia  dispositivi
medici sono tenute a dichiarare mediante  autocertificazione  diretta
al  Ministero  della  salute  -  Direzione  generale  dei  farmaci  e
dispositivi medici, entro il 30  aprile  di  ogni  anno,  l'ammontare
complessivo  della  spesa  sostenuta  nell'anno  precedente  per   le
attivita' di promozione rivolte ai medici, agli  operatori  sanitari,
ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie,  e  ai  farmacisti,
nonche' la ripartizione della stessa nella singole voci di  costo,  a
tal  fine  attenendosi  alle  indicazioni,  per  quanto  applicabili,
contenute nell'allegato al  decreto  del  Ministro  della  salute  23
aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28  aprile
2004, concernente le attivita' promozionali  poste  in  essere  dalle
aziende farmaceutiche; d) entro la data di cui alla  lettera  c),  le
aziende che producono o immettono  in  commercio  dispositivi  medici
versano, in conto entrate del bilancio  dello  Stato,  un  contributo
pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle  spese
per il personale addetto. I proventi  derivanti  da  tali  versamenti
sono riassegnati, con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sulle corrispondenti unita' previsionali di base dello stato
di previsione del  Ministero  della  salute;  e)  i  produttori  e  i
commercianti di dispositivi medici  che  omettono  di  comunicare  al
Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal  comma
3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio  1997,  n.
46, e successive modificazioni,  o  altre  informazioni  previste  da
norme vigenti con finalita' di controllo e vigilanza sui  dispositivi
medici sono soggetti, quando  non  siano  previste  o  non  risultino
applicabili altre sanzioni, alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
di cui al comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo  n.
46 del 1997. Per l'inserimento delle informazioni  nella  banca  dati
necessaria alla  istituzione  e  alla  gestione  del  repertorio  dei
dispositivi  medici,  i  produttori  e  i  distributori  tenuti  alla
comunicazione sono soggetti al  pagamento,  a  favore  del  Ministero
della salute, di una tariffa di euro 100  per  ogni  dispositivo.  La
tariffa e' dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative  a
modifiche dei dispositivi gia' inclusi nella banca dati.  I  proventi
derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, alle competenti unita' previsionali  di  base  dello
stato di previsione del Ministero della salute. 
  410. In attesa della riforma degli  ammortizzatori  sociali  e  nel
limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e  successive  modificazioni,  il  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' disporre  entro  il  31  dicembre
2006, in deroga alla  vigente  normativa,  concessioni,  anche  senza
soluzione di  continuita',  dei  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria, di mobilita' e  di  disoccupazione  speciale,
nel  caso  di  programmi   finalizzati   alla   gestione   di   crisi
occupazionali, anche con riferimento a  settori  produttivi  ed  aree
territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti  in
detti programmi definiti in specifici  accordi  in  sede  governativa
intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono  le  intese  gia'
stipulate in sede istituzionale territoriale,  ovvero  nei  confronti
delle imprese agricole e agro-alimentari  interessate  dall'influenza
aviaria. Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  di  cui  al  primo
periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma  155,
della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e  successive  modificazioni,
possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in
specifici  accordi  in  sede  governativa  abbiano   comportato   una
riduzione nella misura  almeno  del  10  per  cento  del  numero  dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre  2005.  La  misura
dei trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per cento
nel caso di prima proroga, del 30  per  cento  nel  caso  di  seconda
proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 3,
comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come
da  ultimo  modificato  dall'articolo  7-duodecies,  comma   1,   del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "31 dicembre 2005"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". 
  411. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo  nei
casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali  ai  sensi
del presente comma ed ai sensi  dell'articolo  1,  comma  155,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e  successive  modificazioni,  e  non
completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di
cassa  integrazione  guadagni  straordinaria,  di  mobilita'   e   di
disoccupazione speciale  in  deroga  alla  vigente  normativa  ovvero
possono essere  destinate  ad  azioni  di  reimpiego  dei  lavoratori
coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di  programmi  predisposti
dalle regioni interessate d'intesa con le province e con il  supporto
tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali. Nell'ambito delle risorse finanziarie  di  cui  al
primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma
155,  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,   e   successive
modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, qualora  i  piani  di  gestione  delle
eccedenze gia' definiti in  specifici  accordi  in  sede  governativa
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento
del numero dei destinatari dei trattamenti  scaduti  il  31  dicembre
2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e'  ridotta
del 10 per cento nel caso di prima proroga  in  deroga,  del  30  per
cento nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per  le
successive proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite  con
accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree
territoriali possono  essere  utilizzate  per  trattamenti  di  cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione
speciale in deroga  alla  vigente  normativa  ovvero  possono  essere
destinate a programmi di reimpiego  dei  lavoratori  coinvolti  nelle
suddette crisi, sulla base di  programmi  predisposti  dalle  regioni
d'intesa con le province e con  il  supporto  tecnico  delle  agenzie
strumentali del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali.  La
disposizione non comporta oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio
dello Stato. 
  412. Al fine di rendere piu' efficiente l'utilizzo degli  strumenti
di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27
dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 62, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis.  Le  risorse  derivanti  da  rinunce  o  da  revoche   di
contributi  di  cui  al  comma  1,  lettera   c),   sono   utilizzate
dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di  ammissione
all'agevolazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione,  non
accolte per insufficienza di disponibilita'"; 
    b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti
i seguenti: "Ove il datore di lavoro presenti  l'istanza  di  accesso
alle agevolazioni prima di aver disposto le relative  assunzioni,  le
stesse  sono  effettuate  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione
dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia  delle  entrate.
In tal caso l'istanza e' completata, a  pena  di  decadenza,  con  la
comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i  successivi
trenta giorni". 
  413. Al comma 8 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, dopo le parole: "legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  e
successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "in  attuazione
delle disposizioni dettate dall'articolo 66, comma  1,  della  citata
legge n. 289 del 2002 e". 
  414. Al comma 132-ter dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, introdotto dall'articolo 10-ter, comma 11, del  decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "eventualmente integrati" fino
alla fine del comma sono soppresse. 
  415. Al fine  di  promuovere  l'attuazione  di  investimenti  e  la
gestione unitaria del servizio idrico  integrato  sul  complesso  del
territorio  di  ciascun  ambito  territoriale  ottimale  nelle   aree
sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), in sede di riparto  della  dotazione
aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui  all'articolo
61 della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  accantona  un'apposita
riserva premiale, pari a 300 milioni  di  euro,  da  riconoscere  per
spese in  conto  capitale,  proporzionalmente  alla  popolazione,  ai
comuni e alle province che, consorziati o associati per  la  gestione
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della  legge
5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso  operativo  il
servizio idrico  integrato  a  un  soggetto  gestore  individuato  in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 113 del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni. 
  416. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente  legge,  con  successiva  delibera,  su  proposta  dei
Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela
del territorio, determina i criteri  di  riparto  e  di  assegnazione
della riserva premiale ai comuni e  alle  province  le  cui  gestioni
risultino affidate entro nove mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge secondo le disposizioni di  cui  al  comma  415,
favorendo criteri di mercato e tempestivita'. 
  417. All'articolo 1, comma 3-ter,  del  decreto-legge  28  febbraio
2005, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  aprile
2005, n. 71, e successive modificazioni, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "A valere sulle  risorse  del  fondo  di  cui  agli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  e  successive
modificazioni,  sono  individuati  dal   CIPE   interventi   per   la
ristrutturazione  di  imprese  della  filiera  agro-alimentare,   con
particolare riguardo a  quelle  gestite  o  direttamente  controllate
dagli imprenditori agricoli". 
  418. All'articolo 9, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  14
marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "La
concentrazione si considera realizzata anche attraverso il  controllo
di  societa'  di  cui  all'articolo  2359  del  codice   civile,   la
partecipazione finanziaria  al  fine  di  esercitare  l'attivita'  di
direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del
codice civile e  la  costituzione  del  gruppo  cooperativo  previsto
dall'articolo 2545-septies del codice civile". 
  419. All'articolo  9  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
"6-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' esteso  agli  imprenditori
agricoli". 
  420. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "giovani  imprenditori  agricoli,"
sono inserite le seguenti: "anche organizzati in forma societaria,"; 
    b) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Le
societa' subentranti,  alla  data  di  presentazione  della  domanda,
devono  avere  la  sede  legale,  amministrativa  ed  operativa   nei
territori di cui all'articolo 2". 
  421. All'articolo 21, comma 6, del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al terzo periodo, le parole: "un contingente annuo di  200.000
tonnellate"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "un  contingente  di
200.000  tonnellate  di  cui  20.000  tonnellate  da  utilizzare   su
autorizzazioni  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   di
concerto con il Ministero delle politiche  agricole  e  forestali,  a
seguito della sottoscrizione di appositi contratti  di  coltivazione,
realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera"; 
    b) dopo il quarto periodo,  e'  inserito  il  seguente:  "Con  il
medesimo  decreto  e'  altresi'  determinata  la   quota   annua   di
biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato
nazionale". 
  422. L'importo previsto dall'articolo 21, comma  6-ter,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  come
modificato dal comma 520 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, non utilizzato nell'anno 2005 e' destinato  per  l'anno
2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l'aumento fino  a
20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da  utilizzare
con le modalita' previste dal decreto di cui al medesimo  comma  421,
nonche' fino  a  5  milioni  di  euro  per  programmi  di  ricerca  e
sperimentazione del Ministero delle politiche  agricole  e  forestali
nel campo  bioenergetico.  Il  restante  importo  e'  destinato  alla
costituzione di un apposito fondo per la  promozione  e  lo  sviluppo
delle filiere  agroenergetiche,  anche  attraverso  l'istituzione  di
certificati per  l'incentivazione,  la  produzione  e  l'utilizzo  di
biocombustibili da trazione, da utilizzare tenuto conto  delle  linee
di indirizzo  definite  dalla  Commissione  biocombustibili,  di  cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
  423. La produzione e la cessione  di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili  agroforestali  effettuate  dagli  imprenditori  agricoli
costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo  2135,  terzo
comma, del codice civile  e  si  considerano  produttive  di  reddito
agrario. 
  424. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  all'articolo
11-quinquiesdecies sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  dopo  le  parole:  "sentite  le  associazioni  di
categoria maggiormente rappresentative sul territorio  nazionale  dei
soggetti operanti la raccolta dei giochi" sono inserite le  seguenti:
" nonche' l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli "; 
    b) al comma 9, dopo le parole: "Ministero dell'economia  e  delle
finanze -  Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato"  sono
aggiunte le seguenti: ", sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse
dei cavalli"; 
    c) il comma 5 e' abrogato. 
  425. L'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile  1998,  n.  169,  si
interpreta nel  senso  che  la  remunerazione  per  l'utilizzo  delle
immagini delle corse ai fini della raccolta  delle  scommesse  ha  ad
oggetto i servizi di  ripresa  televisiva,  con  esclusione  di  ogni
diritto  relativo  all'utilizzo  delle   immagini,   che   resta   di
titolarita'  dell'UNIRE.  Ciascun   affidatario   delle   concessioni
previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non puo' esercitare
la propria attivita'  mediante  l'apertura  di  sportelli  distaccati
presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua gia' la raccolta
delle scommesse. 
  426. Al fine di razionalizzare  gli  interventi  a  sostegno  della
promozione,  dello  sviluppo  e  della   diffusione   della   cultura
gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche e della  ricerca
nel campo agroalimentare, il Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali e' autorizzato a partecipare, anche  attraverso  l'acquisto
di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali  finalita'.
A tale fine e' autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro  per
l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre  2001,
n. 448. 
  427. E' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno  2006
per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi
dell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005,  n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71. 
  428.  All'articolo  1-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge   9
settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2005, n. 231, le parole: "anche per gli  interventi  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102"  sono
sostituite dalle seguenti: "per le finalita' di cui al comma 2". 
  429.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali   della
Fondazione di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30  dicembre
2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3 milioni di  euro  annui
per  ciascuno  degli  anni  2006,  2007  e  2008.  A  tal   fine   e'
corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. 
  430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'  autorizzato  a   prorogare,
limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche  in
deroga alla normativa vigente relativa ai lavori  socialmente  utili,
direttamente  con  i  comuni,  per  lo   svolgimento   di   attivita'
socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di
13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite
a lavoratori impiegati  in  ASU  nella  disponibilita'  degli  stessi
comuni da almeno un triennio, nonche' ai  soggetti,  provenienti  dal
medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate  in
vigenza  dell'articolo  10,  comma  3,  del  decreto  legislativo  1°
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate  nelle
more  di  una  definitiva  stabilizzazione  occupazionale   di   tali
soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il  termine  di  cui
all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e'
prorogato al 31 dicembre  2006.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' autorizzato a stipulare nel  limite  complessivo
di 1 milione di euro per l'esercizio 2006, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  con  i  comuni,  nuove
convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili  e  per
l'attuazione di misure di  politica  attiva  del  lavoro  riferite  a
lavoratori impegnati in ASU, nella  disponibilita'  da  almeno  sette
anni di comuni  con  popolazione  inferiore  a  50.000  abitanti.  Il
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  adotta  altresi'
analoga  procedura   per   l'erogazione   del   contributo   previsto
all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  e
all'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2004  n.  311.  Ai
fini di cui al presente comma  il  Fondo  per  l'occupazione  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,  e'
rifinanziato per un importo pari a 49  milioni  di  euro  per  l'anno
2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per  l'importo
di 150 milioni di euro, per  l'anno  2006,  del  fondo  per  le  aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre  2002,
n. 289. 
  431. Per assicurare la prosecuzione delle  attivita'  di  rilevante
valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del  Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e'
concesso un contributo di 2 milioni di euro  annui  a  decorrere  dal
2006   in   favore   della   Fondazione   Centro   sperimentale    di
cinematografia. 
  432. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58,  e'
iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con riserva del
50 per cento da destinare per le finalita' di cui al decreto-legge 11
giugno 1998, n. 180, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio, d'intesa con le  regioni  o  gli  enti  locali
interessati, definisce ed attiva programmi di interventi  urgenti  di
difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico. 
  433. Per l'attuazione  delle  misure  previste  dal  Protocollo  di
Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1°  giugno  2002,  n.  120,  e
ricomprese  nella  delibera  CIPE  n.  123  del  19  dicembre   2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  68  del  22  marzo  2003,  e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006. 
  434. Al fine di  consentire  nei  siti  di  bonifica  di  interesse
nazionale la realizzazione degli interventi  di  messa  in  sicurezza
d'emergenza,  caratterizzazione,  bonifica  e  ripristino  ambientale
delle  aree  inquinate  per  le  quali   sono   in   atto   procedure
fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province,
i comuni interessati con i quali  sono  individuati  la  destinazione
d'uso  delle  suddette  aree,  anche  in  variante   allo   strumento
urbanistico,  gli  interventi   da   effettuare,   il   progetto   di
valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di  sviluppo
e di riconversione delle aree, e il  piano  economico  e  finanziario
degli interventi, nonche' le risorse finanziarie necessarie per  ogni
area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e  le  modalita'
per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa. 
  435. Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 434
concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei
limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi  comprese
quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all'articolo  1
della legge 9 dicembre 1998,  n.  426,  e  successive  modificazioni,
nonche' con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  14  ottobre  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004. 
  436. L'accordo di programma  di  cui  al  comma  434  individua  il
soggetto pubblico al  quale  deve  essere  trasferita  la  proprieta'
dell'area.  Il  trasferimento  della  proprieta'  avviene   trascorsi
centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non  sia
stato  avviato  l'intervento  di  messa  in  sicurezza   d'emergenza,
caratterizzazione e bonifica. 
  437. Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, e' in  ogni  caso  fatta
salva la vigente disciplina normativa in materia  di  responsabilita'
del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei  siti  di
cui al comma 434. 
  438. Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme  versate  in
favore dello Stato a titolo di risarcimento del  danno  ambientale  a
seguito  della  sottoscrizione  di  accordi  transattivi,  contenenti
condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. 
  439. Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla  tutela
dell'ambiente  accertino  un  fatto  che  abbia  provocato  un  danno
ambientale come definito e disciplinato  dalla  direttiva  2004/35/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21  aprile  2004,  e  non
siano avviate le procedure di ripristino  ai  sensi  della  normativa
vigente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  con
ordinanza  immediatamente  esecutiva  ingiunge  al  responsabile   il
ripristino della situazione ambientale  come  definito  dalla  citata
direttiva 2004/35/CE a titolo  di  risarcimento  in  forma  specifica
entro il termine fissato. Qualora il responsabile del  fatto  che  ha
provocato il danno ambientale non provveda al ripristino nel  termine
ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o  in  parte  impossibile,
oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell'articolo 2058 del codice
civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  con
successiva ordinanza  ingiunge  il  pagamento  entro  il  termine  di
sessanta giorni di una somma  pari  al  valore  economico  del  danno
accertato. L'ordinanza e' emessa nei confronti del  responsabile  del
danno ambientale come definito e disciplinato dalla citata  direttiva
2004/35/CE. 
  440. La quantificazione del danno  e'  effettuata  sulla  base  del
pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito  del  fatto
dannoso e del costo necessario per il ripristino nel  rispetto  delle
norme di cui alla citata direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II
alla stessa. In caso di riparazione del danno ai sensi  del  presente
comma e del comma 439 e' esclusa la possibilita' che si verifichi  un
aggravio dei costi in capo  all'operatore  come  conseguenza  di  una
azione concorrente; resta fermo il diritto dei  soggetti  proprietari
di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire
in giudizio nei confronti del responsabile  a  tutela  dell'interesse
proprietario leso. 
  441. Per la riscossione delle somme di cui e' ingiunto il pagamento
con l'ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni di  cui  al
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
  442. Le disposizioni previste  dai  commi  da  439  a  441  non  si
applicano ai danni ambientali presi in considerazione nell'ambito  di
procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di
entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino
conclusione entro  il  28  febbraio  2006,  ne'  alle  situazioni  di
inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o  sia  avviata
la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti  del  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  e  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471. 
  443. Avverso l'ordinanza di cui  ai  commi  precedenti  e'  ammesso
ricorso  al  tribunale  amministrativo   regionale   competente   per
territorio entro il termine di sessanta giorni  o,  alternativamente,
al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni,
in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione,  comunicazione
o piena conoscenza. 
  444. L'articolo 35, comma 6, del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno
2001, n.  327,  deve  intendersi  nel  senso  che  le  indennita'  di
occupazione  costituiscono  reddito  imponibile  e  concorrono   alla
formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti  nelle
zone omogenee di tipo A, B, C e  D,  come  definite  dagli  strumenti
urbanistici. 
  445. All'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto  2004,
n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  ottobre  2004,
n.  257,  la  parola:  "quindici"  e'  sostituita   dalla   seguente:
"venticinque". 
  446.  Restano  fermi  i  criteri  e  le  modalita'  applicati   per
l'articolo 1-bis, comma, 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n.  220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257. 
  447. All'attuazione degli interventi  previsti  dal  comma  445  si
provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli  2
e 3 del decreto-legge 19  dicembre  1994,  n.  691,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio  1995,  n.  35,  e  successive
modificazioni. 
  448. Ai fini dell'attuazione del comma 445  eventuali  esigenze  di
trasferimento delle risorse disponibili di  cui  al  comma  447,  tra
Mediocredito   centrale   Spa   e    Artigiancassa    Spa,    saranno
preventivamente  autorizzate  dal  Dipartimento  del  tesoro,  previa
adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito  e
verificata dallo stesso Dipartimento. 
  449. Le somme derivanti dalla riscossione dei  crediti  di  cui  ai
commi da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione  di
fideiussioni  a  favore  dello  Stato,   assunte   a   garanzia   del
risarcimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato,  per
essere riassegnate, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  ad  un  fondo  istituito  nell'ambito  di  apposita  unita'
previsionale  di  base  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine  di  finanziare,
anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento,
bonifica e ripristino ambientale, con  particolare  riferimento  alle
aree per le  quali  abbia  avuto  luogo  il  risarcimento  del  danno
ambientale, nonche' altri interventi per la protezione  dell'ambiente
e la tutela del territorio. 
  450. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, adottato di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono disciplinate le modalita' di funzionamento  e  di
accesso al fondo di cui al comma 449, ivi comprese le  procedure  per
il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione. 
  451. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma  3-ter,
del  decreto-legge  24  settembre  2002,  n.  209,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come  rimodulate
dall'articolo 1, comma 200, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,
originariamente    destinate    alla    dotazione    infrastrutturale
diportistica nelle aree ivi indicate, e per le  quali  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge non e'  stato  adottato  alcun
provvedimento di attuazione, sono destinate  al  finanziamento  delle
iniziative  infrastrutturali  occorrenti   per   l'attuazione   della
disposizione di cui all'articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre
2003, n. 350. 
  452. Al comma 5-bis dell'articolo  7  del  decreto-legge  8  luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
2002, n. 178, introdotto dall'articolo  6-ter  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, dopo le parole:  "reale  o  figurativo",  sono
inserite le seguenti: "o corrispettivi di servizi". 
  453. Allo scopo di facilitare  la  realizzazione  degli  interventi
abitativi di cui all'articolo 1, comma 110, della legge  30  dicembre
2004, n. 311, e all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.
203, e' abolito  l'obbligo  della  contiguita'  delle  aree  e  detti
interventi possono essere  localizzati  in  piu'  ambiti  all'interno
della stessa regione. 
  454. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, non e' piu'
corrisposta l'anticipazione di  cui  all'articolo  3,  comma  15-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati
in  un'unica  soluzione  entro  l'anno   successivo   a   quello   di
riferimento. 
  455. A decorrere dal 1° gennaio  2005,  ai  fini  del  calcolo  dei
contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e  11  dell'articolo  3  della
legge 7 agosto 1990, n. 250,  e  successive  modificazioni,  i  costi
sostenuti per collaborazioni,  ivi  comprese  quelle  giornalistiche,
sono ammessi fino ad un ammontare pari al  10  per  cento  dei  costi
complessivamente ammissibili. 
  456. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3 della legge  7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate; 
    b) al comma 2-ter, dopo le parole: "I contributi  previsti  dalla
presente legge" sono inserite  le  seguenti:  ",  con  esclusione  di
quelli previsti dal comma 11,"; 
    c) al comma 2-quater, dopo le parole: "della legge 5 agosto 1981,
n. 416" sono aggiunte le seguenti: ", con il limite di 310.000 euro e
di 207.000 euro rispettivamente per il  contributo  fisso  e  per  il
contributo variabile di cui al comma 10;  a  tali  periodici  non  si
applica l'aumento previsto dal comma 11". 
  457.  A  decorrere  dai  contributi  relativi  all'anno  2005,   il
requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere  a)  e
b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' elevato a cinque  anni  per
le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In  caso  di
cambiamento  della  periodicita'  della  testata  successivo  al   31
dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla
nuova periodicita'. 
  458.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2006,  per   l'accesso   alle
provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge  7
agosto 1990, n.  250,  e  successive  modificazioni,  le  cooperative
editrici  devono  essere  composte  esclusivamente   da   giornalisti
professionisti, pubblicisti o poligrafici. 
  459. Le disposizioni di cui al comma 2-bis  dell'articolo  3  della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano
soltanto alle imprese editrici che abbiano gia' maturato, entro il 31
dicembre 2005, il diritto ai contributi  di  cui  al  medesimo  comma
2-bis. 
  460. A decorrere dal 1° gennaio 2006,  i  contributi  previsti  dai
commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge  7  agosto  1990,  n.
250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che: 
    a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale
richiede i contributi; 
    b) l'impresa editrice sia una societa' cooperativa i cui soci non
partecipino ad altre cooperative  editrici  che  abbiano  chiesto  di
ottenere i medesimi contributi. In caso contrario  tutte  le  imprese
editrici interessate  decadono  dalla  possibilita'  di  accedere  ai
contributi; 
    c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano  alle
imprese editrici che, alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, abbiano gia' maturato il diritto ai contributi.  In  tal  caso
nel calcolo del contributo non e' ammesso l'affitto della testata. 
  461. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4,
7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive  modificazioni,
nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n.  223,
e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3
maggio 2004, n. 112,  decadono  dal  diritto  alla  percezione  delle
provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro  un
anno dalla richiesta. 
  462.  L'entita'  del  contributo  riservato  all'editoria  speciale
periodica per non vedenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
23 dicembre 1996, n. 649, e' fissata in 1.000.000 di euro annui. 
  463. Per le finalita' di cui all'articolo 5  della  legge  7  marzo
2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per  l'anno  2006,  10
milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008. 
  464. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli  anni  2003,
2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di  cui
all'articolo 8 della citata legge n. 62 del  2001,  per  investimenti
effettuati entro il 31 dicembre 2004, e' aumentato di 20  milioni  di
euro. 
  465. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.  250,
e successive modificazioni, le parole: "L. 200" sono sostituite dalle
seguenti: "0,2 euro". 
  466. E' istituita una addizionale alle imposte sul  reddito  dovuta
dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti  e
professioni, nonche' dai soggetti di cui  all'articolo  5  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura  del  25  per
cento. L'addizionale  e'  indeducibile  ai  fini  delle  imposte  sul
reddito,  si  applica  alla  quota  del  reddito  complessivo   netto
proporzionalmente  corrispondente  all'ammontare  dei  ricavi  o  dei
compensi  derivanti  dalla  produzione,  distribuzione,   vendita   e
rappresentazione di materiale  pornografico  e  di  incitamento  alla
violenza, rispetto all'ammontare totale dei  ricavi  o  compensi;  al
fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e
gli altri componenti negativi  relativi  a  beni  e  servizi  adibiti
promiscuamente alle predette attivita' e  ad  altre  attivita',  sono
deducibili in base al rapporto  tra  l'ammontare  dei  ricavi,  degli
altri  proventi,  o  dei  compensi  derivanti  da  tali  attivita'  e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o  compensi.  Ai
fini del presente comma, per materiale pornografico e di  incitamento
alla violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici,  con  i
relativi   supporti   integrativi,    e    ogni    opera    teatrale,
cinematografica, visiva,  sonora,  audiovisiva,  multimediale,  anche
realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, nonche'
ogni altro bene  avente  carattere  pornografico  o  suscettibile  di
incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria  accompagnata  da
immagini pornografiche, come determinati con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e  le
attivita'  culturali,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze.  Per  la  dichiarazione,  gli  acconti,   la   liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni  e  tutti
gli  aspetti  non  disciplinati  espressamente,   si   applicano   le
disposizioni previste per le imposte  sul  reddito.  Per  il  periodo
d'imposta in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, e' dovuto un acconto pari al 120  per  cento  dell'addizionale
che si sarebbe determinata applicando le  disposizioni  del  presente
comma nel periodo d'imposta precedente. 
  467. Nella parte III  della  tabella  A  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  al  numero
123-ter,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",   con
esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi  di
contenuto pornografico". 
  468. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
dopo il comma 25-bis, e' inserito il seguente: 
"25-ter. Se la titolarita' delle attivita' di cui al comma 24 non  e'
trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il  personale
delle societa' concessionarie addetto a tali attivita' e' trasferito,
con le stesse garanzie  previste  dai  commi  16,  17  e  19-bis,  ai
soggetti che esercitano le medesime attivita'.". 
  469. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di
cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n.  342,
e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili  di
cui al comma  473,  puo'  essere  eseguita  con  riferimento  a  beni
risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del
31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo
per il quale il termine di approvazione  scade  successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  470. Il maggiore valore attribuito  in  sede  di  rivalutazione  si
considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui  redditi
e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a  quello  con
riferimento al quale e' stata eseguita. 
  471. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del  12  per  cento
per i  beni  ammortizzabili  e  del  6  per  cento  per  i  beni  non
ammortizzabili, e' versata entro il termine di versamento  del  saldo
delle  imposte  sui  redditi  relative  al  periodo   d'imposta   con
riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita. 
  472. Il saldo di rivalutazione  derivante  dall'applicazione  della
disposizione di cui al comma 469 puo' essere assoggettato, in tutto o
in  parte,  ad  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'IRAP, nella misura del 7 per cento. L'imposta  sostitutiva  deve
essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento
di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle  imposte
sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento
nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo  1,  commi
475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  473. Le disposizioni degli articoli da  10  a  15  della  legge  21
novembre  2000,  n.  342,  si  applicano,  in   quanto   compatibili,
limitatamente  alle  aree  fabbricabili  non  ancora   edificate,   o
risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici  esistenti,
incluse quelle alla cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' d'impresa. I predetti beni devono risultare dal  bilancio
relativo all'esercizio in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2004
ovvero, per i  soggetti  che  fruiscono  di  regimi  semplificati  di
contabilita', essere annotati alla medesima data nei registri di  cui
agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La  rivalutazione
deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti  alla  stessa
categoria omogenea; a tal fine si considerano  comprese  in  distinte
categorie   le   aree   edificabili   aventi   diversa   destinazione
urbanistica. 
  474. La disposizione di cui al comma 473 si  applica  a  condizione
che  l'utilizzazione   edificatoria   dell'area,   ancorche'   previa
demolizione del fabbricato esistente, avvenga  entro  i  cinque  anni
successivi    all'effettuazione    della    rivalutazione;    trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  I
termini di accertamento  di  cui  all'articolo  43  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni, decorrono dalla  data  di  utilizzazione  edificatoria
dell'area. 
  475. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19  per  cento,
deve essere obbligatoriamente versata  in  tre  rate  annuali,  senza
pagamento di interessi, entro il  termine  di  versamento  del  saldo
delle  imposte  sui  redditi,  rispettivamente  secondo  i   seguenti
importi: 
    a) 40 per cento nel 2006; 
    b) 35 per cento nel 2007; 
    c) 25 per cento nel 2008. 
  476. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 469
e 473 si fa  riferimento,  per  quanto  compatibili,  alle  modalita'
stabilite dai regolamenti  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
finanze  13  aprile  2001,  n.  162,  e  al  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86. 
  477. Per  il  potenziamento  dell'attivita'  di  riscossione  delle
entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo
degli obiettivi inclusi nel patto di stabilita'  interno,  garantendo
effettivita' e continuita' alle forme di autofinanziamento degli enti
soggetti  allo  stesso,  le  disposizioni  dell'articolo   4,   comma
2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002,  n.  209,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  22  novembre  2002,  n.  265,   si
interpretano nel senso che fino all'adozione del regolamento  emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, previsto  dal  medesimo  comma  non  possono  essere  esercitate
esclusivamente le attivita' disciplinate ai sensi dei commi  2-octies
e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma  restando  la  possibilita'
esclusivamente  per  i  concessionari  iscritti   all'albo   di   cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  di
continuare ad  avvalersi  delle  facolta'  previste  dalla  normativa
vigente, compreso quanto previsto  ai  sensi  dei  commi  2-sexies  e
2-septies del citato  articolo  4,  nonche'  di  procedere  anche  ad
accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o  coattiva,  di
tutte  le  entrate  degli  enti  pubblici,   comprese   le   sanzioni
amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le
modalita' ordinariamente previste per la gestione  e  riscossione  di
entrate tributarie e patrimoniali dell'ente. 
  478. A fini di contenimento della spesa pubblica,  i  contratti  di
locazione stipulati dalle amministrazioni  dello  Stato  per  proprie
esigenze allocative con proprietari  privati  sono  rinnovabili  alla
scadenza contrattuale, per la durata di sei  anni  a  fronte  di  una
riduzione, a far data dal 1° gennaio  2006,  del  10  per  cento  del
canone   annuo   corrisposto.   In   caso   contrario   le   medesime
amministrazioni  procederanno,  alla  scadenza   contrattuale,   alla
valutazione di ipotesi allocative meno onerose. 
  479. Al fine di ottimizzare le attivita' istituzionali dell'Agenzia
del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni,  e'  operante,  nell'ambito
dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica  di  congruita'
delle  valutazioni  tecnico-economico-estimativa  con  riferimento  a
vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili  di  proprieta'
dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le  esigenze  di
amministrazioni dello Stato nonche' ai fini del  rilascio  del  nulla
osta per locazioni  passive  riguardanti  le  stesse  amministrazioni
dello Stato nel rispetto della normativa vigente. 
  480. Per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione  di
investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali,
le regioni, le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  gli  enti
locali, nonche' gli enti inseriti  nel  conto  economico  consolidato
della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in
attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,
n. 311, possono  presentare,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  specifici  progetti  da
finanziare  anche  a  valere  sulle  risorse  iscritte  nel  bilancio
dell'INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi
sessanta giorni, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sono approvati i progetti  ammissibili  nel  rispetto  degli
obiettivi  stabiliti  con  riferimento  al  patto  di  stabilita'   e
crescita. 
  481. All'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
"2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare
di cui all'articolo 6, comma  1,  siano  immesse  in  un  sistema  di
deposito accentrato gestito da  una  societa'  autorizzata  ai  sensi
dell'articolo 80 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al  comma  1  e'  applicata,
alle medesime condizioni di cui ai  commi  precedenti,  dai  soggetti
residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente
o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito  accentrato
nonche' dai soggetti  non  residenti  aderenti  a  detto  sistema  di
deposito accentrato ovvero a sistemi esteri  di  deposito  accentrato
aderenti al medesimo sistema. 
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano  quale
loro rappresentante fiscale in Italia una banca  o  una  societa'  di
intermediazione mobiliare residente nel territorio dello  Stato,  una
stabile  organizzazione  in  Italia  di  banche  o  di   imprese   di
investimento  non  residenti,  ovvero  una   societa'   di   gestione
accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo
80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58. Il rappresentante fiscale risponde  dell'adempimento  dei  propri
compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste
per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e  provvede
a: 
   a) versare la ritenuta di cui al comma 1; 
   b)   fornire,    entro    quindici    giorni    dalla    richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile  per
comprovare il corretto assolvimento  degli  obblighi  riguardanti  la
suddetta ritenuta". 
  482. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 5, il Ministero della
difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Agenzia  del  demanio,
individua con apposito decreto  gli  immobili  militari  da  alienare
secondo le seguenti procedure: 
    a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni  dei  beni,
in  deroga  alla  legge  24  dicembre  1908,  n.  783,  e  successive
modificazioni, e al regolamento di cui al  regio  decreto  17  giugno
1909, n. 454, nonche' alle norme della  contabilita'  generale  dello
Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento  giuridico
contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa  -
Direzione generale dei lavori e del demanio che  puo'  avvalersi  del
supporto tecnico-operativo di societa' pubblica  o  a  partecipazione
pubblica con particolare qualificazione professionale  ed  esperienza
commerciale nel settore immobiliare; 
    b) la determinazione del valore dei beni da porre a  base  d'asta
e' decretata dalla Direzione  generale  dei  lavori  e  del  demanio,
previo parere di congruita' emesso da una  commissione  appositamente
nominata dal Ministro  della  difesa,  presieduta  da  un  magistrato
amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta  da  esponenti
dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle  finanze,  nonche'
da un  esperto  in  possesso  di  comprovata  professionalita'  nella
materia. Con la stessa determinazione, per i  beni  valorizzati  sono
stabiliti  i  criteri  di   assegnazione   agli   enti   territoriali
interessati dal procedimento di una quota, non  inferiore  al  5  per
cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla
vendita degli immobili valorizzati; 
    c) i contratti di trasferimento di ciascun  bene  sono  approvati
dal Ministero della difesa. L'approvazione  puo'  essere  negata  per
sopravvenute  esigenze  di  carattere  istituzionale   dello   stesso
Ministero; 
    d) le alienazioni e permute dei beni individuati  possono  essere
effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo  bene,
determinato  ai   sensi   della   lettera   b),   sia   inferiore   a
quattrocentomila euro; 
    e) ai fini delle permute e delle alienazioni  degli  immobili  da
dismettere, con cessazione  del  carattere  demaniale,  il  Ministero
della  difesa  comunica,  insieme  alle  schede  descrittive  di  cui
all'articolo 12, comma  3,  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
l'elenco di tali immobili al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali  che  si  pronuncia,  entro  il   termine   perentorio   di
quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in  ordine
alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua,  in  caso
positivo, le parti degli  immobili  stessi  soggette  a  tutela,  con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
comma  2,  del  citato  codice.  Per  i  beni  riconosciuti  di  tale
interesse,  l'accertamento  della  relativa  condizione   costituisce
dichiarazione ai sensi  dell'articolo  13  dello  stesso  codice.  Le
approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004 sono  rilasciate  o  negate  entro
novanta giorni dalla ricezione della  istanza.  Le  disposizioni  del
citato codice di cui al decreto legislativo n.  42  del  2004,  parti
prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione. 
  483. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
    "1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere
di  una  concessione  di   grande   derivazione   d'acqua   per   uso
idroelettrico e nei casi  di  decadenza,  rinuncia  e  revoca,  fermo
restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga  sussistere  un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto
o  in  parte  incompatibile  con  il  mantenimento  dell'uso  a  fine
idroelettrico, indice una gara ad  evidenza  pubblica,  nel  rispetto
della normativa vigente e dei principi fondamentali di  tutela  della
concorrenza,   liberta'   di   stabilimento,   trasparenza   e    non
discriminazione,  per   l'attribuzione   a   titolo   oneroso   della
concessione per un periodo di durata trentennale, avendo  particolare
riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale  del
bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o
della potenza installata. 
     2. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  sentito  il
gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con  proprio
provvedimento, i  requisiti  organizzativi  e  finanziari  minimi,  i
parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata
concernenti la procedura di gara"; 
    b) i commi 3 e 5 sono abrogati. 
  484. E' abrogato l'articolo 16 del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79. 
  485. In  relazione  ai  tempi  di  completamento  del  processo  di
liberalizzazione  e  integrazione   europea   del   mercato   interno
dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la  definizione  di
principi comuni in materia di concorrenza e  parita'  di  trattamento
nella  produzione  idroelettrica,  tutte  le  grandi  concessioni  di
derivazione idroelettrica, in corso alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date
di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 12 del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, purche'  siano  effettuati  congrui
interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti  al  comma
487. 
  486. Il soggetto titolare  della  concessione  versa  entro  il  28
febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo
unico, riferito all'intera durata della  concessione,  pari  a  3.600
euro per MW di potenza nominale installata e le somme  derivanti  dal
canone affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo
di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella
misura di 10 milioni di euro per ciascun anno. 
  487. Ai fini di quanto  previsto  dal  comma  485,  si  considerano
congrui interventi di ammodernamento tutti  gli  interventi,  non  di
manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di  parti  di  impianto
non attive, effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 1°
gennaio 1990 e le scadenze previste dalle norme vigenti  prima  della
data di entrata in vigore della presente legge, i quali comportino un
miglioramento   delle   prestazioni   energetiche    ed    ambientali
dell'impianto per una spesa complessiva che, attualizzata  alla  data
di entrata in vigore della  presente  legge  sulla  base  dell'indice
Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a 1
euro per ogni MWh di produzione  netta  media  annua  degli  impianti
medesimi. Per le concessioni che comprendano impianti  di  pompaggio,
la produzione media netta annua di questi ultimi  va  ridotta  ad  un
terzo ai fini del calcolo dell'importo degli interventi da effettuare
nell'ambito della derivazione. 
  488. I  titolari  delle  concessioni,  a  pena  di  nullita'  della
proroga, autocertificano entro sei mesi  dalle  scadenze  di  cui  ai
commi precedenti l'entita' degli investimenti effettuati o in corso o
deliberati e forniscono la relativa documentazione. Entro i sei  mesi
successivi  le  amministrazioni  competenti  possono  verificare   la
congruita'   degli   investimenti   autocertificati.    Il    mancato
completamento nei termini prestabiliti degli investimenti  deliberati
o in corso e' causa di decadenza della concessione. 
  489. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi primo e
secondo, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, il bando di gara  per  concessioni  idroelettriche  puo'  anche
prevedere il  trasferimento  della  titolarita'  del  ramo  d'azienda
relativo all'esercizio della  concessione,  comprensivo  di  tutti  i
rapporti   giuridici,   dal   concessionario   uscente    al    nuovo
concessionario, secondo modalita' dirette a garantire la  continuita'
gestionale  e   ad   un   prezzo,   entrambi   predeterminati   dalle
amministrazioni competenti e dal concessionario uscente  prima  della
fase di offerta e resi noti nei documenti di gara. 
  490.  In  caso  di  mancato  accordo  si  provvede  alle   relative
determinazioni attraverso tre  qualificati  e  indipendenti  soggetti
terzi di cui due indicati rispettivamente da  ciascuna  delle  parti,
che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo  dal  presidente  del
tribunale   territorialmente   competente,   che   operano    secondo
sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori  di
mercato. 
  491. Le disposizioni del presente articolo costituiscono  norme  di
competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo  117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione e  attuano  i  principi
comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data
4 gennaio 2004. 
  492. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i propri
ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491. 
  493. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311,  a  decorrere  dall'anno  2006,  sono
assicurate maggiori  entrate,  pari  a  35  milioni  di  euro  annui,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota
degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia
elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. 
  494. A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono sospesi  i  trasferimenti
erariali per le  funzioni  amministrative  trasferite  in  attuazione
della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento a quegli  enti  che
gia' fruiscono dell'integrale finanziamento  a  carico  del  bilancio
dello  Stato  per  le  medesime  funzioni.  A  valere  sulle  risorse
derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma,   i   trasferimenti
erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di
Trento e di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro. 
  495. Nel quadro delle attivita' di contrasto all'evasione  fiscale,
l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza destinano
quote significative delle  loro  risorse  al  settore  delle  vendite
immobiliari, avvalendosi delle facolta' rispettivamente previste  dal
titolo IV del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, e dagli articoli 51 e 52 del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
  496. In  caso  di  cessioni  a  titolo  oneroso  di  beni  immobili
acquistati o costruiti da non piu'  di  cinque  anni,  e  di  terreni
suscettibili di  utilizzazione  edificatoria  secondo  gli  strumenti
urbanistici  vigenti  al  momento  della  cessione,  all'atto   della
cessione e su richiesta della parte venditrice  resa  al  notaio,  in
deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1,  lettera  b),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, sulle plusvalenze realizzate  si  applica  un'imposta,
sostituiva dell'imposta sul reddito, del 12,50 per cento.  A  seguito
della richiesta, il  notaio  provvede  anche  all'applicazione  e  al
versamento dell'imposta  sostitutiva  della  plusvalenza  di  cui  al
precedente periodo, ricevendo la provvista  dal  cedente.  Il  notaio
comunica altresi' all'Agenzia delle  entrate  i  dati  relativi  alle
cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalita' stabilite  con
provvedimento del direttore della predetta Agenzia. 
  497. In deroga alla disciplina di cui  all'articolo  43  del  testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131,  per
le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano  nell'esercizio
di attivita'  commerciali,  artistiche  o  professionali,  aventi  ad
oggetto immobili ad uso abitativo  e  relative  pertinenze,  all'atto
della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al  notaio,
la base imponibile ai fini delle imposte di  registro,  ipotecarie  e
catastali e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 52, commi 4 e 5, del  citato  testo  unico  di  cui  al
decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.   131   del   1986,
indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.  Gli
onorari notarili sono ridotti del 20 per cento. 
  498. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di  cui  ai
commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e  nei
loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di  cui  agli
articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. 
  499. E' introdotto a regime, a decorrere dal periodo  d'imposta  in
corso al 1° gennaio 2006,  l'istituto  della  programmazione  fiscale
alla quale possono accedere i titolari di  reddito  d'impresa  e  gli
esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore  o
i parametri per il periodo di imposta in corso al  1°  gennaio  2004.
L'accettazione     della     programmazione     fiscale     determina
preventivamente,  per  un  triennio,  o  fino  alla  chiusura   della
liquidazione,  se  di  durata   inferiore,   per   le   societa'   in
liquidazione,  la  base  imponibile   caratteristica   dell'attivita'
svolta: 
    a) da  assumere  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  con  una
riduzione della  imposizione  fiscale  e  contributiva  per  la  base
imponibile eccedente quella programmata; 
    b) da assumere ai fini della imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive. 
  500. Non sono ammessi alla programmazione  fiscale  i  titolari  di
reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni: 
    a)  per  i  quali   sussistano   cause   di   esclusione   o   di
inapplicabilita' degli studi  di  settore  o  dei  parametri  per  il
periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004; 
    b) che svolgono dal 1° gennaio  2005  una  attivita'  diversa  da
quella esercitata nell'anno 2004; 
    c)  che  hanno  omesso  di  dichiarare   il   reddito   derivante
dall'attivita' svolta nel periodo d'imposta in corso  al  1°  gennaio
2004  o  che  hanno  presentato  per  tale  periodo   d'imposta   una
dichiarazione  dei  redditi  o  IRAP  con  dati   insufficienti   per
l'elaborazione della proposta di cui al comma 501; 
    d) che hanno  omesso  di  presentare  la  dichiarazione  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2004 o  che
hanno presentato per  tale  annualita'  una  dichiarazione  con  dati
insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501; 
    e) che hanno omesso  di  comunicare  i  dati  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione degli studi di  settore  o  dei  parametri  per  il
periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.