art. 1 (commi 401-500)
  401. Il comma 9 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' sostituito  dal
seguente: 
    "9.  Le  quote  d'ammortamento,  i  canoni  di  locazione   anche
finanziaria o di noleggio  e  le  spese  di  impiego  e  manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per  servizi  di  comunicazione
elettronica ad uso pubblico di cui  alla  lettera  gg)  del  comma  1
dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche,  di  cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili  nella
misura dell' 80 per  cento.  La  percentuale  di  cui  al  precedente
periodo e' elevata al  100  per  cento  per  gli  oneri  relativi  ad
impianti di telefonia dei veicoli  utilizzati  per  il  trasporto  di
merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad  un  solo
impianto per ciascun veicolo". 
 
  402. 11 comma 3-bis dell'articolo 54 del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: 
    "3-bis. Le quote d'ammortamento,  i  canoni  di  locazione  anche
finanziaria o di noleggio  e  le  spese  di  impiego  e  manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per  servizi  di  comunicazione
elettronica ad uso pubblico di cui  alla  lettera  gg)  del  comma  1
dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche,  di  cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili  nella
misura dell'80 per cento". 
 
  403. Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre   2006;   per   il   medesimo   periodo   d'imposta,   nella
determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul  reddito
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si assume  quale
imposta del periodo precedente  quella  che  si  sarebbe  determinata
tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402. 
 
  404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle
spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti  da
emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi  dell'articolo  17,  comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: 
    a) alla riorganizzazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale
generale e non generale, procedendo  alla  riduzione  in  misura  non
inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale  generale
ed al 5 per cento di quelli  di  livello  dirigenziale  non  generale
nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle  procedure  sull'autorizzazione
alle assunzioni la possibilita'  della  immissione,  nel  quinquennio
2007-2011, di nuovi dirigenti  assunti  ai  sensi  dell'articolo  28,
commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, in misura non inferiore  al  10  per  cento
degli uffici dirigenziali; 
    b) alla gestione unitaria del  personale  e  dei  servizi  comuni
anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; 
    c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,  prevedendo
la loro  riduzione  e,  ove  possibile,  la  costituzione  di  uffici
regionali  o  la   riorganizzazione   presso   le   prefetture-uffici
territoriali del Governo,  ove  risulti  sostenibile  e  maggiormente
funzionale sulla base dei principi di efficienza  ed  economicita'  a
seguito di valutazione  congiunta  tra  il  Ministro  competente,  il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme  istituzionali
ed il Ministro  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio  unitario
delle funzioni logistiche e strumentali,  l'istituzione  dei  servizi
comuni e l'utilizzazione in via  prioritaria  dei  beni  immobili  di
proprieta' pubblica; 
    d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di
controllo; 
    e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio
di elevata specializzazione; 
    f)  alla  riduzione  delle  dotazioni  organi  che  in  modo   da
assicurare che il  personale  utilizzato  per  funzioni  di  supporto
(gestione  delle  risorse   umane,   sistemi   informativi,   servizi
manutentivi  e   logistici,   affari   generali,   provveditorati   e
contabilita) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse  umane
complessivamente  utilizzate  da   ogni   amministrazione,   mediante
processi di riorganizzazione e  di  formazione  e  riconversione  del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il
numero in misura non inferiore  all'8  per  cento  all'anno  fino  al
raggiungimento del limite predetto; 
    g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli
affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti  di
cultura  in   considerazione   del   mutato   contesto   geopolitico,
soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi
contabili degli uffici  della  rete  diplomatica  aventi  sede  nella
stessa citta' estera, prevedendo  che  le  funzioni  delineate  dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile
dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime. 
 
  405. I regolamenti di  cui  al  comma  404  prevedono  la  completa
attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla
data della loro emanazione. 
 
  406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al  comma  404
sono abrogate le previgenti disposizioni  regolatrici  delle  materie
ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si  provvede  alla  loro
puntuale ricognizione. 
 
  407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  trasmettono  al  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento  di
cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un  mese  dalla
loro ricezione, corredati: 
    a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata,  ai  fini  di
cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38,  dai  competenti
uffici centrali del bilancio, che specifichi, per  ciascuna  modifica
organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio; 
    b) da un analitico piano operativo asseverato,  ai  fini  di  cui
all'articolo 9, comma 3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38,  dai  competenti
uffici  centrali  del  bilancio,  con  indicazione   puntuale   degli
obiettivi da raggiungere, delle azioni  da  porre  in  essere  e  dei
relativi tempi e termini. 
 
  408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma  404,  lettera
f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla
normativa  vigente,   le   amministrazioni   statali   attivano   con
immediatezza, previa consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,
piani  di  riallocazione  del  personale  in  servizio,   idonei   ad
assicurare che le risorse umane impegnate  in  funzioni  di  supporto
siano effettivamente ridotte nella  misura  indicata  al  comma  404,
lettera f). I predetti piani, da predispone entro il 31  marzo  2007,
sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Nelle more dell'approvazione  dei  piani  non  possono
essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al  presente
comma si applica anche alle Forze amiate, ai Corpi di  polizia  e  al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
 
  409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella  pubblica  amministrazione  verificano
semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni  di  cui  ai
commi da 404 a 416  e  trasmettono  alle  Camere  una  relazione  sui
risultati di tale verifica. 
 
  410. Alle amministrazioni che  non  abbiano  provveduto  nei  tempi
previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di  cui  al
comma 404 e' fatto divieto, per gli armi 2007 e 2008, di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con  qualsiasi  tipo  di
contratto. 
 
  411.  I  competenti  organi  di  controllo  delle  amministrazioni,
nell'esercizio    delle    rispettive    attribuzioni,     effettuano
semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni  di
cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati  ai  Ministeri
vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al  primo  biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f),
relativamente  al  personale  utilizzato  per  lo  svolgimento  delle
funzioni di supporto. 
 
  412. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il  Ministro
per le riforme e le innovazioni nella  pubblica  amministrazione,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  dell'interno,
emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 404 a 416. 
 
  413. Le direttive generali per l'attivita' amministrativa e per  la
gestione,  emanate  annualmente  dai  Ministri,  contengono  piani  e
programmi  specifici  sui   processi   di   riorganizzazione   e   di
riallocazione delle risorse necessari per il rispetto  del  parametro
di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408. 
 
  414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti  nel  piano
operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di
cui al comma 413  sono  valutati  ai  fini  della  corresponsione  ai
dirigenti della retribuzione di  risultato  e  della  responsabilita'
dirigenziale. 
 
  415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404  a  414
e'  coordinata  anche  al  fine  del  conseguimento   dei   risultati
finanziari di cui al comma 416 dall'"Unita' per la  riorganizzazione"
composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella  pubblica
amministrazione, dell'economia e delle finanze  e  dell'interno,  che
opera anche come centro di monitoraggio delle  attivita'  conseguenti
alla predetta  attuazione.  Nell'esercizio  delle  relative  funzioni
l'Unita'  per  la  riorganizzazione  si  avvale,  nell'ambito   delle
attivita' istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, delle strutture  gia'  esistenti  presso  le  competenti
amministrazioni. 
 
  416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da  404  a
415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non  inferiori
a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di  euro  per  l'anno
2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009. 
 
  417. Al fine di concorrere alla  stabilizzazione  dei  rapporti  di
lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche  misure
di stabilizzazione previste dai commi 418  e  419,  e'  istituito  un
"Fondo per  la  stabilizzazione  dei  rapporti  di  lavoro  pubblici"
finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione
a  tempo  indeterminato  di  personale  gia'  assunto  o   utilizzato
attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato. 
 
  418. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
previo confronto con le organizzazioni sindacali, da  adottare  entro
il 30 aprile  2007,  sono  fissati  i  criteri  e  le  procedure  per
l'assegnazione  delle  risorse   disponibili   alle   amministrazioni
pubbliche che ne facciano richiesta. Nella  definizione  dei  criteri
sono, altresi', fissati i requisiti  dei  soggetti  interessati  alla
stabilizzazione e le relative modalita' di selezione. 
 
  419. E'  fatto  divieto  alle  Amministrazioni  destinatarie  delle
risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario  nei  cinque
mini successivi all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale
divieto  comporta  responsabilita'  patrimoniale  dell'autore   della
violazione. 
 
  420. Per il  finanziamento  del  Fondo  di  cui  al  comma  417  e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Il medesimo Fondo puo' essere, altresi', alimentato da: 
    a) una somma pari  al  risparmio  di  interessi  derivante  dalla
riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di
cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e  successive
modificazioni, di una quota fino  al  venti  per  cento  delle  somme
giacenti sui conti di cui all'articolo 1, comma 345, della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, a seguito della  definizione  del  regolamento
prevista dal medesimo comma; 
    b) una somma pari  al  risparmio  di  interessi  derivante  dalla
riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di
cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e  successive
modificazioni, di una quota fino al 5  per  cento  dei  versamenti  a
titolo  di  dividendi  derivanti  da  societa'  pubbliche,  eccedenti
rispetto alle previsioni ed alla  realizzazione  degli  obiettivi  di
indebitamento netto delle  pubbliche  amministrazioni,  definiti  nel
documento di programmazione economico finanziaria. 
 
  421. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 4  luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, dopo le parole: "non si applicano" sono  inserite  le  seguenti:
"ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e". 
 
  422. All'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Con  detti
decreti  si  provvede   altresi'   all'attuazione   di   disposizioni
legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in  modo
da assicurare, nel sistema dell'autonomia  contabile  e  di  bilancio
della Presidenza e dandone adeguata evidenza, l'invarianza in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati  previsti  dalle
disposizioni legislative medesime". 
 
  423. Fino  al  completo  riordino  del  Consiglio  superiore  delle
comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, l'efficacia dell'articolo 1, comma 2, lettera  b),  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
novembre 2005, n. 243, e' sospesa. 
 
  424. All' articolo 1, comma 22-bis,  del  decreto-legge  18  maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
2006, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al secondo periodo, dopo le parole: "segreteria tecnica"  sono
aggiunte le seguenti: "che costituisce struttura di missione ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
303"; 
    b) dopo il quarto periodo,  e'  inserito  il  seguente:  "Non  si
applicano l'articolo 1, comma 9, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266, nonche' l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma"; 
    c) in fine, sono aggiunti i  seguenti  periodi:  "Allo  scopo  di
assicurare la funzionalita' del CIPE, l'articolo 29 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, non si applica, altresi', all'Unita'  tecnica  -
finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale  di
cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n. 430, e all'articolo 6  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999,  n.  61.  La  segreteria
tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni,  costituisce
organo di direzione ricadente tra  quelli  di  cui  all'articolo  29,
comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248". 
 
  425. In coerenza  con  la  revisione  dell'ordinamento  degli  enti
locali prevista dal titolo V della parte seconda della Costituzione e
con il conferimento di nuove funzioni  agli  stessi  ai  sensi  dell'
articolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, su  proposta  del  Ministero  dell'interno,
sono individuati gli ambiti territoriali determinati per  l'esercizio
delle   funzioni    di    competenza    degli    uffici    periferici
dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  tenendo  conto  dei  seguenti
criteri e indirizzi: 
    a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei
tempi dei procedimenti e contenimento dei relativi costi; 
    b) realizzazione di  economie  di  scala,  evitando  duplicazioni
funzionali; 
    c) ottimale impiego delle risorse; 
    d) determinazione della dimensione territoriale,  correlata  alle
attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita  sociale,  alla
tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza   pubblica,   alle   realta'
etnico-linguistiche; 
    e)  ponderazione  dei  precedenti  criteri,  con  riguardo   alle
specificita' dell'ambito territoriale di riferimento e alla  esigenza
di garantire  principalmente  la  prossimita'  dei  servizi  resi  al
cittadino. 
 
  426.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dai  commi  da  404   a   416
l'articolazione  periferica  del  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze e'  ridefinita  su  base  regionale  e,  ove  se  ne  ravvisi
l'opportunita', interregionale e interprovinciale, in relazione  alle
esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento
dei servizi resi all'utenza. 
 
  427. Con le modalita', i tempi e i criteri previsti  dai  commi  da
404 a 416 si provvede: 
    a)  al  riordino  dell'articolazione  periferica  del   Ministero
dell'economia e delle finanze e alla  soppressione  dei  Dipartimenti
provinciali  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
economica, nonche' delle Ragionerie provinciali dello Stato  e  delle
Direzioni provinciali dei servizi vari; 
    b) alla ridefinizione delle  competenze  e  delle  strutture  dei
Dipartimenti centrali. 
 
  428. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 404 gli uffici di cui al comma 427, lettera a), assumono
le seguenti denominazioni: "Direzioni  territoriali  dell'economia  e
delle finanze" e "Ragionerie territoriali dello Stato". 
 
  429.  Previa  stipula   di   apposite   convenzioni,   gli   uffici
territoriali dell'economia e  delle  finanze  possono  delegare  alle
aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in  parte,  delle
residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica. 
 
  430. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque  la  piena
funzionalita'  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,   le
Direzioni interregionali della Polizia  di  Stato  sono  soppresse  a
decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative funzioni sono  ripartite
tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione,
assicurando  il  decentramento  di  quelle  attinenti   al   supporto
tecnico-logistico. 
 
  431. Al medesimo fine di cui al comma 430, l'Amministrazione  della
pubblica sicurezza  provvede  alla  razionalizzazione  del  complesso
delle strutture preposte  alla  formazione  e  all'aggiornamento  del
proprio  personale,  nonche'  dei  presidi  esistenti   nei   settori
specialistici della Polizia di Stato. 
 
  432. I provvedimenti  di  organizzazione  occorrenti,  comprese  le
modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge  31
marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni,  e  dall'articolo  17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
  433. Con successivi provvedimenti si provvede alla revisione  delle
norme concernenti i  dirigenti  generali  di  pubblica  sicurezza  di
livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica alla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  l'applicazione  ad
esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n.
121, e successive modificazioni, nonche' il loro  successivo  impiego
sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi  provvedimenti,  si
provvede altresi' ad adeguare l'organico dei  dirigenti  generali  di
pubblica sicurezza, nonche' la disciplina relativa  all'inquadramento
nella qualifica di  prefetto  degli  stessi  dirigenti,  assicurando,
comunque, l'invarianza della spesa. 
 
  434. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da  430  a
433 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a  3  milioni  di
euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2008  e  a  13
milioni di euro per l'anno 2009. 
 
  435. Al fine di conseguire il piu' razionale impiego delle  risorse
umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle  forze  di  polizia
nell'espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di
conseguire gli obiettivi  di  sicurezza  pubblica  nell'ambito  delle
risorse disponibili, il Ministro dell'interno,  sentito  il  Comitato
nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica,  predispone,  entro
il  30  giugno  2007,  appositi  piani  pluriennali,   di   carattere
interforze,  di  riarticolazione   e   ridislocazione   dei   presidi
territoriali delle Forze di polizia, con  l'obiettivo  di  realizzare
una riduzione della spesa  corrente  per  locazioni,  manutenzioni  e
canoni di servizio, almeno pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e ad
un ulteriore 5  per  cento  entro  l'anno  2008,  anche  mediante  le
convenzioni di cui al comma 439. 
 
  436. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23  dicembre
1992, n. 498,  si  applicano  agli  enti  previdenziali  fino  al  31
dicembre 2009. 
 
  437. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle  risorse
disponibili, i mezzi, gli immobili e gli  altri  beni  sequestrati  o
confiscati ed affidati in uso alle Forze di polizia sulla base  delle
disposizioni di legge o  di  regolamento  in  vigore  possono  essere
utilizzati per tutti i compiti di pubblica  sicurezza  e  di  polizia
giudiziaria definiti dall' amministrazione assegnataria. 
 
  438. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23  dicembre
1992, n. 498,  si  applicano  agli  enti  previdenziali  fino  al  31
dicembre 2009. L'Istituto nazionale per le assicurazioni  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  procede  alla  realizzazione   degli
investimenti di  cui  all'articolo  1,  comma  301,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, con priorita' per  il  "Centro  polifunzionale
della Polizia di Stato" di Napoli,  rientrante  tra  quelli  previsti
dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali  24  marzo  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  169  del  22  luglio  2005,   nonche'   alla
realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del presente
comma. 
 
  439. Per la realizzazione di programmi straordinari  di  incremento
dei servizi  di  polizia,  di  soccorso  tecnico  urgente  e  per  la
sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua  delega,
i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e  gli  enti
locali  che  prevedano  la  contribuzione  logistica,  strumentale  o
finanziaria  delle  stesse  regioni  e  degli  enti  locali.  Per  le
contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo  1,  comma
46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
 
  440. Il personale utilizzato dalle agenzie e  dagli  enti  pubblici
non  economici  nazionali  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   di
supporto, ivi incluse quelle relative  alla  gestione  delle  risorse
umane, dei servizi manutentivi e logistici,  degli  affari  generali,
dei provveditorati e della contabilita', non puo' eccedere il 15  per
cento  delle  risorse   umane   complessivamente   utilizzate   dalle
amministrazioni stesse. Tale misura deve  essere  raggiunta  mediante
processi di riorganizzazione e  di  formazione  e  riconversione  del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il
numero in misura non inferiore  all'8  per  cento  all'anno  fino  al
raggiungimento del limite  predetto.  Le  disposizioni  del  presente
comma non si applicano all'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  del
volo ed alle Agenzie fiscali. 
 
  441. Le agenzie e gli enti di cui al comma 440 adottano, entro  tre
mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i
provvedimenti di riorganizzazione e di  riallocazione  delle  risorse
necessari per rispettare il  parametro  di  cui  al  medesimo  comma,
riducendo contestualmente le dotazioni organiche. 
 
  442. I provvedimenti di riorganizzazione e di  riallocazione  delle
risorse di cui al  comma  441  sono  trasmessi  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato. 
 
  443. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 440 a 442 devono
essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge salvo quanto  previsto
dall'ultimo periodo del comma 440. 
 
  444.  I  competenti  organi  di  controllo  delle   amministrazioni
effettuano il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di  cui
ai commi da 440 a 445 e ne  trasmettono  i  risultati,  entro  il  29
febbraio  2008,  ai  Ministri  vigilanti  e  alla  Corte  dei  conti.
Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui
al comma 440 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento
delle funzioni di supporto. 
 
  445. In caso di mancata adozione  entro  il  termine  previsto  dei
provvedimenti di cui al comma 441, o di mancato rispetto,  a  partire
dal 1° gennaio 2008, del parametro di cui al comma 440, gli organi di
governo dell'ente o  dell'agenzia  sono  revocati  o  sciolti  ed  e'
nominato in loro vece, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  dei  Ministri  vigilanti,   un   commissario
straordinario,  con  il  compito  di   assicurare   la   prosecuzione
dell'attivita' istituzionale e di procedere, entro il termine massimo
di un anno, all'attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444. 
 
  446. Allo  scopo  di  razionalizzare,  omogeneizzare  ed  eliminare
duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi  della
pubblica  amministrazione  per  il  personale  e  per   favorire   il
monitoraggio della spesa  del  personale,  tutte  le  amministrazioni
dello Stato, ad eccezione delle  Forze  armate  compresa  l'Arma  dei
carabinieri, per il  pagamento  degli  stipendi  si  avvalgono  delle
procedure informatiche e dei servizi del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi del tesoro. 
 
  447. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stipulate apposite  convenzioni  per  stabilire  tempi  e
modalita' di erogazione del pagamento degli stipendi  e  degli  altri
assegni fissi e  continuativi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato
mediante   ordini   collettivi   di   pagamento   emessi   in   forma
dematerializzata,   come   previsto   dal   decreto   del    Ministro
dell'economia e delle  finanze  31  ottobre  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002.  Il  Ministero  della
difesa assicura, per le Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri,
l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze  fisse
e accessorie al Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato
mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da  definire
ai sensi  e  per  le  finalita'  di  cui  al  Titolo  V  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
  448. I dati aggregati della spesa per gli  stipendi  sono  posti  a
disposizione  del  Dipartimento   della   funzione   pubblica   della
Presidenza del Consiglio dei ministri  ai  fini  di  quanto  previsto
dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
  449. Nel  rispetto  del  sistema  delle  convenzioni  di  cui  agli
articoli 26 della legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  e  successive
modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il
mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche  del
mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti,  le  tipologie
di beni e servizi per  le  quali  tutte  le  amministrazioni  statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni
universitarie,  sono  tenute  ad  approvvigionarsi   utilizzando   le
convenzioni-quadro. Le  restanti  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni  di  cui
al presente comma e al comma 456 del  presente  articolo,  ovvero  ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per  la
stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale
sono  in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi   utilizzando   le
convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento. 
 
  450. Dal 1° luglio 2007,  le  amministrazioni  statali  centrali  e
periferiche, ad esclusione degli istituti  e  delle  scuole  di  ogni
ordine e grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni
universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di  sotto  della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al  mercato
elettronico della pubblica amministrazione di  cui  all'articolo  11,
comma 5, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. 
 
  451. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato,
anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione
della carta di acquisto  elettronica  per  i  pagamenti  di  limitato
importo relativi agli acquisti di beni  e  servizi.  Successivamente,
con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38  e  71  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e'  disciplinata
l'introduzione dei predetti sistemi  di  pagamento  per  la  pubblica
amministrazione. 
 
  452. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali
e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle  scuole  di  ogni
ordine e grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni
universitarie, avvengono, per le  convenzioni  che  hanno  attivo  il
negozio elettronico, attraverso la  rete  telematica,  salvo  che  la
stessa  rete  sia  temporaneamente  inutilizzabile  per   cause   non
imputabili all'amministrazione procedente  e  sussistano  ragioni  di
imprevedibile  necessita'  e  urgenza  certificata  dal  responsabile
dell'ufficio. 
 
  453. Con successivo decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le  innovazioni
nella pubblica amministrazione, possono essere previsti meccanismi di
remunerazione    sugli    acquisti    da    effettuare    a    carico
dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo  26,  comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. 
 
  454. Il Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e  con  il  supporto  della  CONSIP  Spa,  realizza,  sentita
l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi  e  forniture,  un  programma  per  l'adozione   di   sistemi
informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto  della
definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce  un  insieme
di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le  categorie  di
spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di  formazione  dei
relativi capitoli di bilancio. Dall' attuazione  del  presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio
dello Stato. 
 
  455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa
per l'acquisto di beni  e  servizi,  le  regioni  possono  costituire
centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni,  che  operano
quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo  33  del  codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  in  favore  delle
amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti  del
Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche  amministrazioni
aventi sede nel medesimo territorio. 
 
  456. Le centrali di cui al comma  455  stipulano,  per  gli  ambiti
territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. 
 
  457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema
a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani  di  razionalizzazione
della spesa e  realizzando  sinergie  nell'utilizzo  degli  strumenti
informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di
stabilita' interno, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
approva annualmente i programmi per  lo  sviluppo  della  rete  delle
centrali  di  acquisto  della  pubblica  amministrazione  e  per   la
razionalizzazione delle forniture di beni  e  servizi,  definisce  le
modalita' e monitora il raggiungimento dei  risultati  rispetto  agli
obiettivi. Dall'attuazione del presente  comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
  458. E' abrogato l'articolo 59 della legge  23  dicembre  2000,  n.
388,  e  successive  modificazioni,  ad  eccezione   del   comma   3.
All'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  le
parole: "Per le finalita' di cui al presente articolo, nonche'" e  le
parole: ", in luogo delle aggregazioni di cui  alla  lettera  c)  del
comma 2," sono soppresse. 
 
  459. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il  numero  dei
membri del consiglio di amministrazione  della  Societa'  di  cui  al
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nonche' della  Societa'  di
cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo  16
marzo 1999, n. 79, e'  ridotto  a  tre.  I  componenti  dei  suddetti
consigli  di  amministrazione  cessano  dall'incarico  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge ed  i  nuovi  componenti  sono
nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite  di  tre
si applica anche  per  il  numero  dei  componenti  dei  consigli  di
amministrazione delle societa' di cui al comma 461. 
 
  460. La Societa' Sviluppo Italia Spa  assume  la  denominazione  di
"Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo  sviluppo
d'impresa Spa" ed e' societa' a  capitale  interamente  pubblico.  Il
Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite  direttive,
le priorita' e gli  obiettivi  della  Societa'  e  approva  le  linee
generali di organizzazione  interna,  il  documento  previsionale  di
gestione ed  i  suoi  eventuali  aggiornamenti  e,  d'intesa  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico  sono  individuati  gli  atti  di
gestione  ordinaria  e  straordinaria  della  Societa'  e  delle  sue
controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia  e
validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale. 
 
  461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati  con  direttiva
del Ministro dello sviluppo economico, la Societa' di  cui  al  comma
460 predispone entro il 31 marzo 2007  un  piano  di  riordino  e  di
dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori  non
strategici  di  attivita'.  Il  predetto  piano  di  riordino  e   di
dismissione dovra' prevedere che entro il 30 giugno  2007  il  numero
delle societa' controllate sia ridotto a non  piu'  di  tre,  nonche'
entro lo stesso termine  la  cessione,  anche  tramite  una  societa'
veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le societa'
regionali si procedera' d'intesa con  le  regioni  interessate  anche
tramite la cessione a titolo gratuito alle  stesse  Regioni  o  altre
amministrazioni   pubbliche   delle   relative   partecipazioni.   Le
conseguenti   operazioni   di   riorganizzazione,   nonche'    quelle
complementari  e  strumentali  sono  esenti  da  imposte  dirette   e
indirette e da tasse. 
 
  462. All'articolo 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002,  n.  166,
sono soppresse le parole: ", regionali e locali". 
 
  463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 5, le parole:  ",  regionali  e  locali"
sono soppresse; 
    b) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
     "6.  I  diritti  dell'azionista  in  riferimento  alla  societa'
Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Il
Ministro  dello  sviluppo  economico,  d'intesa   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della societa' e  ne
riferisce al Parlamento"; 
    c) all'articolo 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
     "6-bis. Un  magistrato  della  Corte  dei  conti,  nominato  dal
Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute  degli  organi  di
amministrazione e di revisione della Societa'."; 
    d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
     "Art. 4. - 1. La  societa'  presenta  annualmente  al  Ministero
dello sviluppo economico una relazione sulle attivita' svolte ai fini
della  valutazione  di  coerenza,  efficacia  ed  economicita'  e  ne
riferisce alle Camere". 
 
  464. All'articolo 2, comma 6, del  decreto  legislativo  9  gennaio
1999, n. 1, le parole: "e con il Ministro per le politiche  agricole"
sono soppresse. 
 
  465. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli
altri Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, emana un  atto  di  indirizzo
volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti  dei
consigli di amministrazione delle societa'  non  quotate  partecipate
dal Ministero dell'economia e delle  finanze  e  rispettive  societa'
controllate e collegate, al  fine  di  rendere  la  composizione  dei
predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle societa'. 
 
  466. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, per il conferimento di nuovi incarichi, nelle societa' di  cui
al  comma  465,  i  compensi  degli   amministratori   investiti   di
particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389,  terzo  comma,  del
codice civile, non possono superare l'importo di 500.000 euro  annui,
a cui potra' essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50
per  cento  della  retribuzione  fissa,  che  verra'  corrisposta  al
raggiungimento di obiettivi  annuali,  oggettivi  e  specifici.  Tali
importi saranno  rivalutati  annualmente  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, in relazione al  tasso  di  inflazione
programmato.  Per  comprovate  ed  effettive  esigenze  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  puo'  concedere  autorizzazioni  in
deroga. Nella regolamentazione del rapporto  di  amministrazione,  le
societa' non potranno inserire clausole contrattuali che, al  momento
della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra
benefici economici superiori ad una annualita' di indennita'. 
 
  467. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non  si
applicano agli incarichi di consulenza conferiti per  lo  svolgimento
di attivita' propedeutiche ai processi  di  dismissione  di  societa'
partecipate dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  ovvero  di
analisi funzionali alla verifica della  sussistenza  dei  presupposti
normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi. 
 
  468. Le disposizioni di cui al  comma  216  dell'articolo  1  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si  applicano  al  personale  con
qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle  categorie
equiparate, nonche' ai voli transcontinentali superiori  alle  cinque
ore. 
 
  469. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e  crescita,
di  ridurre  il  complesso  della  spesa   di   funzionamento   delle
Amministrazioni pubbliche, nonche' di  incrementarne  l'efficienza  e
migliorare la qualita' dei servizi, con uno o  piu'  regolamenti,  da
emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo,  su  proposta  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite  le  organizzazioni
sindacali, procede, senza oneri diretti o indiretti  a  carico  delle
amministrazioni pubbliche, al riordino, alla semplificazione  e  alla
razionalizzazione  degli  organismi  preposti  alla  definizione  dei
ricorsi in materia pensionistica. 
 
  470.  Gli  uffici  centrali  del  bilancio  valutano,  in  sede  di
applicazione delle norme di spesa e  minore  entrata,  la  congruenza
delle clausole di copertura. 
 
  471. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
le  parole:  "e'  sottoposto  alla  vigilanza  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "e'
sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare". 
 
  472. All'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Con  regolamento,  da
adottare con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,   sono   disposte   tutte   le   successive
modificazioni statutarie che si  rendano  necessarie  per  rimodulare
l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per  la
fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale  svolgimento  dei
propri compiti, in modo da realizzare una piu' efficiente e razionale
gestione delle risorse finanziarie disponibili". 
 
  473. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20, e' sostituito dal seguente: "La Corte  definisce
annualmente i programmi e i  criteri  di  riferimento  del  controllo
sulla base delle priorita' previamente  deliberate  dalle  competenti
Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti". 
 
  474. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita
la Commissione tecnica per la finanza  pubblica,  composta  di  dieci
membri, per le seguenti finalita' di studio e di analisi: 
    a) formulare proposte finalizzate ad accelerare  il  processo  di
armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma
dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia diretto a: 
     1) per quanto concerne specificamente il bilancio  dello  Stato,
disegnare una diversa classificazione  della  spesa,  anche  mediante
ridefinizione  delle  unita'  elementari  ai  fini  dell'approvazione
parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa  e
ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i  processi  di
misurazione delle attivita' pubbliche e la responsabilizzazione delle
competenti amministrazioni; 
     2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della  finanza
pubblica, con evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota  di
stanziamenti afferenti  alle  autorizzazioni  legislative  di  spesa,
nonche'  con  una  prospettazione  delle  decisioni  in  termini   di
classificazione funzionale, economica e per macrosettori; 
     3) armonizzare i criteri di classificazione  dei  bilanci  delle
pubbliche amministrazioni, per un  piu'  agevole  consolidamento  dei
conti di cassa e di contabilita' nazionale; 
    b)  elaborare  studi  preliminari  e  proposte  tecniche  per  la
definizione dei principi generali e degli strumenti di  coordinamento
della finanza pubblica e  del  sistema  tributario,  con  particolare
attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo  Stato  ed
il sistema delle autonomie territoriali,  nonche'  all'efficacia  dei
meccanismi di controllo della finanza territoriale  in  relazione  al
rispetto del Patto di stabilita' europeo; 
    c)  elaborare  studi  e  analisi   concernenti   l'attivita'   di
monitoraggio' sui flussi di spesa del Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli  altri  enti
del sistema statistico nazionale, 1' affidabilita', la trasparenza  e
la completezza dell'informazione statistica relativa  agli  andamenti
della finanza pubblica; 
    e)  svolgere,   su   richiesta   delle   competenti   Commissioni
parlamentari,  ricerche,  studi  e  rilevazioni  e   cooperare   alle
attivita' poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma 480. 
 
  475. La Commissione di cui  al  comma  474  opera  sulla  base  dei
programmi predisposti dal Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse  finalita'  e
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno  il
Ministro dell'economia e delle finanze  presenta  al  Parlamento  una
relazione sull' attivita' svolta dalla Commissione e sul programma di
lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione  avvia  la
propria attivita' sulla base delle disposizioni di cui  ai  commi  da
474 a 481, con priorita' per le attivita' di supporto  del  programma
di cui al comma 480. 
 
  476. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione  di  cui  al
comma 474, e' istituito un apposito Servizio  studi  nell'ambito  del
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, cui e' preposto un dirigente di  prima
fascia del medesimo Dipartimento composto di  personale  appartenente
al Dipartimento stesso. 
 
  477. Per l'espletamento della sua attivita' la Commissione  di  cui
al comma  474  si  avvale,  altresi',  della  struttura  di  supporto
dell'Alta Commissione di studio  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera b), della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
modificazioni, la quale e' contestualmente soppressa. La  Commissione
puo' altresi' avvalersi degli strumenti di supporto gia' previsti per
la Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo  32
della legge 30 marzo 1981, n. 119, e  successive  modificazioni,  ivi
incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma  del
medesimo articolo 32, nonche' l'istituzione di una segreteria tecnica
e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei  commi  4  e  5
dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2007. 
 
  478. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui  al  comma
474 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonche' la  data
di inizio della sua attivita'. I membri della Commissione, incluso il
presidente,   sono   scelti   tra    esperti    di    alto    profilo
tecnico-scientifico  e  di  riconosciuta  competenza  in  materia  di
finanza pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi
indicata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto  di  cui  al  presente
comma e' comunicato alle competenti Commissioni parlamentari. 
 
  479. I componenti della  Commissione  di  cui  al  comma  474  sono
nominati per un triennio e possono, alla scadenza,  essere  rinnovati
per una sola volta. 
 
  480. Per l'anno 2007 il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 474, promuove  la
realizzazione di un programma straordinario di analisi e  valutazione
della spesa delle amministrazioini centrali, anche in relazione  alla
applicazione  delle  disposizioni  del  comma  507,  individuando  le
criticita', le opzioni di riallocazione delle risorse,  le  possibili
strategie di miglioramento dei risultati ottenibili  con  le  risorse
stanziate, sul piano della  qualita'  e  dell'economicita'.  Ai  fini
dell'attuazione  del  programma  di  cui  al   presente   comma,   le
amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo  2007,  al
Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato della
spesa  nei  rispettivi  settori  di  competenza,  anche   alla   luce
dell'applicazione delle disposizioni del  comma  507  e  delle  altre
disposizioni di cui ai commi da 404 a 512, indicando  le  difficolta'
emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione
delle risorse e alle  azioni  che  possono  incrementare  l'efficacia
della spesa. Il Governo riferisce sull'attuazione  del  programma  di
cui al presente comma nell'ambito  del  Documento  di  programmazione
economico-finanziaria  presentato   nell'anno   2007.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre  2007,  presenta
al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario
di analisi e valutazione della spesa delle  amministrazioni  centrali
di  cui  al  presente  comma  e  sulle  conseguenti   iniziative   di
intervento. In allegato alla  relazione  un  apposito  documento  da'
conto  dei  provvedimenti  adottati  ai  sensi   delle   disposizioni
introdotte dal comma 482. 
 
  481. Per il potenziamento delle  attivita'  e  degli  strumenti  di
analisi  e  monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza  pubblica,  a
decorrere dall'anno 2007, e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di
euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni  di  euro
da destinare al Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze lo stanziamento  e'  ripartito  tra  le
amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A
decorrere dal medesimo anno 2007 e' altresi' autorizzata la spesa  di
600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento  e  il
collegamento  delle  strutture  di  supporto  del  Parlamento,  anche
avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di istituti  di
ricerca. In relazione alle finalita' di cui al  presente  comma,  una
quota, stabilita con decreto del  Ministro  dell'  economia  e  delle
finanze, delle risorse attribuite al  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato e' destinata ad un  programma  straordinario  di
reclutamento di personale con elevata professionalita'.  Le  relative
modalita' di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti
disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2, comma  2,  secondo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
 
  482. All'articolo 28 della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
     "1.  Al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi  di  stabilita'  e
crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento  delle
amministrazioni  pubbliche,  di  incrementare   l'efficienza   e   di
migliorare la qualita' dei servizi, con uno o  piu'  regolamenti,  da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo,  su  proposta  del
Ministro  per  le   riforme   e   le   innovazioni   nella   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il  Ministro  interessato,  sentite  le  organizzazioni
sindacali per quanto  riguarda  i  riflessi  sulla  destinazione  del
personale,  procede  al  riordino,   alla   trasformazione   o   alla
soppressione  e  messa  in  liquidazione  degli  enti  ed   organismi
pubblici, nonche' di strutture amministrative pubbliche nel  rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi: 
       a)  fusione  degli  enti,  organismi  e  strutture   pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o  complementari,
con conseguente riduzione della spesa  complessiva  e  corrispondente
riduzione del contributo statale di funzionamento; 
       b) trasformazione degli enti ed  organismi  pubblici  che  non
svolgono funzioni  e  servizi  di  rilevante  interesse  pubblico  in
soggetti  di  diritto  privato  ovvero  soppressione   e   messa   in
liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4
dicembre 1956, n. 1404, e successive  modificazioni,  fermo  restando
quanto  previsto  dalla  lettera  d)  del  presente  comma,   nonche'
dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  giugno
2002, n. 112; 
      c) razionalizzazione e  riduzione  degli  organi  di  indirizzo
amministrativo, gestione e consultivi; 
      d) per gli enti soppressi e  messi  in  liquidazione  lo  Stato
risponde  delle  passivita'  nei  limiti  dell'attivo  della  singola
liquidazione; 
      e) abrogazione delle disposizioni legislative  che  prescrivono
il finanziamento, diretto o indiretto, a carico  del  bilancio  dello
Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti  ed  organismi
pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in  soggetti
di diritto privato ai sensi della lettera b)"; 
    b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati. 
 
  483. Dall'attuazione del comma 482 deve derivare  un  miglioramento
dell'indebitamento netto non inferiore a  205  milioni  di  euro  per
l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine, entro  il  30  settembre
2007, il Governo da' conto dei  provvedimenti  adottati  in  apposito
documento allegato alla relazione di cui al comma 480. 
 
  484. La societa' di cui all'articolo 9, comma  1-bis,  lettera  c),
del  decreto-legge  15  aprile   2002,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, acquista nell'anno
2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di  cui  alla  legge  4
dicembre  1956,  n.  1404,  e  successive   modificazioni,   per   un
controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. 
 
  485. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7  luglio  1901,  n.
306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo  52  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, e' sostituita dalla seguente: 
    "e) il contributo obbligatorio di  tutti  i  sanitari  dipendenti
pubblici, iscritti ai rispettivi ordini  professionali  italiani  dei
medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella  misura
e  con   modalita'   di   versamento   fissate   dal   Consiglio   di
amministrazione  della  fondazione  con   regolamenti   soggetti   ad
approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3,  comma
2, del decreto legislativo 30  giugno  1994,  n.  509,  e  successive
modificazioni". 
 
  486. I commi 89, 90 e 91 dell'articolo 1 della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, sono sostituiti dai seguenti: 
    "89.  L'Ispettorato  generale  per  la  liquidazione  degli  enti
disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  del
Ministero dell'economia e delle finanze e' soppresso. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze le competenze dell'Ispettorato
sono attribuite ad uno o piu' Ispettorati generali  del  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. 
  90. Il personale adibito, alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, alle procedure di liquidazione previste  dalla
legge 4 dicembre  1956,  n.  1404,  e  successive  modificazioni,  e'
destinato alle altre attivita' istituzionali del citato  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato. 
  91. Alla definizione delle pregresse  posizioni  previdenziali  del
personale degli enti soppressi, per il quale  non  sia  stata  ancora
effettuata, ai sensi degli articoli 74,  75  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e  della  legge
27 ottobre 1988, n.  482,  la  ricongiunzione  dei  servizi  ai  fini
dell'indennita'  di  anzianita'  e  del  trattamento  integrativo  di
previdenza, provvede la gestione  previdenziale  di  destinazione  di
detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL,  limitatamente  ai
trattamenti  pensionistici  integrativi   relativi   alla   soppressa
gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
anche in via presuntiva  e  a  completa  definizione  delle  predette
posizioni  previdenziali,  l'ammontare  dei  capitali  di   copertura
necessari. L'INPS e l'INPDAP subentrano, a decorrere  dalla  data  di
perfezionamento dell'accordo con  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
nelle  vertenze   innanzi   al   giudice   ordinario   e   a   quello
amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali  del
personale degli enti soppressi". 
 
  487. L'ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835  dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle
finanze per l'anno  finanziario  2006  e  successivi  e'  annualmente
determinato con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
con riferimento ai servizi resi nell'anno precedente  dalla  societa'
di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge  15
aprile 2002, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
giugno 2002, n.  112,  per  la  gestione  della  liquidazione  e  del
contenzioso degli enti pubblici, nel  limite  dello  stanziamento  di
bilancio a legislazione vigente. 
 
  488. Sono trasferiti alla societa' FINTECNA o a  societa'  da  essa
interamente controllata, con ogni loro componente attiva  e  passiva,
ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni  di
EFIM in  liquidazione  coatta  amministrativa  e  delle  societa'  in
liquidazione coatta amministrativa interamente controllate  da  EFIM.
Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio,  separato
dal residuo patrimonio della societa' trasferitaria.  Alla  data  del
trasferimento sono chiuse le liquidazioni  coatte  amministrative  di
EFIM e delle predette  societa',  con  conseguente  estinzione  delle
stesse e con contestuale cessazione dalla carica dei loro  commissari
liquidatori. La societa' trasferitaria procede alla cancellazione  di
tali societa' dal registro delle imprese. 
 
  489. Il trasferimento di cui al comma 488 decorre dal  quindicesimo
giorno  successivo  alla   data   di   presentazione   al   Ministero
dell'economia  e  delle   finanze   del   rendiconto   finale   delle
liquidazioni coatte amministrative, che e' presentato dal commissario
liquidatore di  EFIM  in  liquidazione  coatta  amministrativa  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. Al  predetto  commissario  devono  essere  comunicati,  almeno
centoventi giorni prima, i rendiconti finali  delle  procedure  delle
societa' di cui al comma 488. 
 
  490. Per il trasferimento dei patrimoni di cui  al  comma  488,  il
commissario   liquidatore   di   EFIM   predispone   una   situazione
patrimoniale di riferimento tenendo conto del  rendiconto  finale  di
cui al comma 489. Un collegio di tre periti verifica,  entro  novanta
giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale e predispone, sulla
base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della
liquidazione dei patrimoni trasferiti.  Tale  valutazione  deve,  tra
l'altro, tenere conto delle garanzie di cui al comma 491, nonche'  di
tutti i costi e  gli  oneri  necessari  per  il  completamento  della
liquidazione di detti patrimoni, individuando altresi' il  fabbisogno
finanziario stimato per la chiusura della  liquidazione  medesima.  I
componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla
societa' trasferitaria  e  il  presidente  e'  scelto  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze. L'importo massimo del compenso  per  i
periti e' determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con
il decreto di cui al comma 497 ed e' ad esclusivo carico delle parti.
Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento stesso, che e'  corrisposto  dalla
societa' trasferitaria al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
fermo restando quanto previsto al comma 494. 
 
  491. Effettuato il trasferimento, la societa' trasferitaria procede
alla liquidazione dei  patrimoni  trasferiti,  avendo  per  scopo  la
finale monetizzazione degli attivi, la piu'  celere  definizione  dei
rapporti creditori e  debitori  e  dei  contenziosi  in  corso  e  il
pagamento dei creditori  dei  patrimoni  trasferiti,  assicurando  il
rigoroso rispetto del principio della separatezza di  tali  patrimoni
dal proprio. La societa' trasferitaria non risponde  con  il  proprio
patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa  trasferiti
in base alla presente legge, ivi compresi  quelli  sostenuti  per  la
liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti
continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo
5 del  decreto-legge  19  dicembre  1992,  n.  487,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1993,  n.  33,  e  successive
modificazioni. Le disponibilita' finanziarie rivenienti e conseguenti
ai trasferimenti di cui ai commi da 488 a 497 devono affluire  su  un
apposito conto corrente infruttifero da aprire  presso  la  Tesoreria
centrale   per   conto   dello   Stato,   intestato   alla   societa'
trasferitaria.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' fissato, tenendo conto del  fabbisogno  finanziario,  come
individuato  ai  sensi  del  comma  490,  l'ammontare  delle  risorse
finanziarie  tratte  dal  predetto  conto  corrente  infruttifero   e
depositate presso il sistema bancario  per  le  esigenze  urgenti  ed
improcrastinabili   relative   alla   liquidazione   dei    patrimoni
trasferiti. 
 
  492.  Dalla  data  del  trasferimento,  la  societa'  trasferitaria
subentra automaticamente nei processi attivi e passivi  pendenti  nei
quali sono parti EFIM in  liquidazione  coatta  amministrativa  e  le
societa' di cui al comma 488, in luogo di essi, senza che  si  faccia
luogo all'interruzione  dei  processi  e  senza  mutamento  del  rito
applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a  tali
processi o alle eventuali transazioni non possono comunque  superare,
per ciascuna  vertenza  comprensiva  di  tutti  i  diversi  gradi  di
giudizio, l'ammontare di 300.000 euro. 
 
  493. Al termine della liquidazione  dei  patrimoni  trasferiti,  il
collegio dei periti  di  cui  al  comma  490,  determina  l'eventuale
maggiore importo risultante dalla differenza  tra  l'esito  economico
effettivo  consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   e   il
corrispettivo versato di cui al medesimo comma 490. Di tale eventuale
maggiore importo, detratto il costo  della  valutazione,  il  70  per
cento e' attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze  e  la
residua quota del 30  per  cento  e'  di  competenza  della  societa'
trasferitaria in ragione  del  migliore  risultato  conseguito  nella
liquidazione. 
 
  494. Allo scopo di  accelerare  e  razionalizzare  la  prosecuzione
delle  liquidazioni  coatte   amministrative   delle   societa'   non
interamente controllate, direttamente o  indirettamente  da  EFIM  in
liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al comma
489  i  commissari  liquidatori  delle  stesse  decadono  dalle  loro
funzioni e la funzione di commissario liquidatore  e'  assunta  dalla
societa'  trasferitaria.   Il   trasferimento   delle   funzioni   e'
disciplinato dalle vigenti norme in materia  di  liquidazione  coatta
amministrativa. 
 
  495. Tutti gli atti compiuti in attuazione  delle  disposizioni  di
cui ai commi da 488 a 494 sono esenti da qualunque imposta, diretta o
indiretta, tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque  inteso  o
denominato. 
 
  496. Le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 si applicano,  in
quanto compatibili, alla societa' ITALTRADE Spa in liquidazione. 
 
  497. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con  uno
o piu' decreti i criteri e le modalita' di attuazione  dei  commi  da
488 a 496. 
 
  498. I commissari liquidatori, nominati a  norma  dell'articolo  7,
comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n.  273,  nelle  procedure  di
amministrazione  straordinaria  disciplinate  dal  decreto-legge   30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
aprile 1979, n.  95,  e  successive  modificazioni,  e  i  commissari
straordinari   nominati   nelle    procedure    di    amministrazione
straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.
270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono  se  non
confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con
proprio decreto, puo'  disporre  l'attribuzione  al  medesimo  organo
commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico
relativo a piu' procedure che si  trovano  nella  fase  liquidatoria,
dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata  dei
servizi generali e degli affari comuni,  al  fine  di  assicurare  le
massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con
il medesimo decreto l'incarico di commissario puo' essere  attribuito
a studi professionali associati o a societa' tra  professionisti,  in
conformita' a quanto disposto all'articolo 28, primo  comma,  lettera
b),  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,   e   successive
modificazioni. 
 
  499. Il numero dei commissari nominati o confermati  ai  sensi  del
comma 498 non puo' superare la meta' del  numero  dei  commissari  in
carica alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Gli
stessi stipulano convenzioni con i professionisti  la  cui  opera  si
rende necessaria nell'interesse della procedura, al fine di ridurre i
costi a carico dei creditori. 
 
  500. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
nel termine di centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione e
la  liquidazione  dei  compensi  dovuti  ai  commissari   liquidatori
nominati   nelle   procedure   di    amministrazione    straordinaria
disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979,  n.  26,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,  n.  95,  e  successive
modificazioni, tenuto conto dei criteri previsti dal  regolamento  di
cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992,  n.
570, nonche' delle modifiche  e  degli  adattamenti  suggeriti  dalla
diversita' delle procedure.