401. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando. 3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche». 402. Nelle more del completamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e gestionale, nonche' il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e' prorogato al 30 aprile 2013. 403. Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono incrementati di 150.000 euro per l'anno 2013. Tali disponibilita' sono destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza dei medesimi enti, ai sensi del comma 402. 404. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti «negli anni 2009, 2010 e 2011»; b) le parole «commi 9-bis, 13, e 14» sono sostituite dalle seguenti «commi 9-bis, 13, 13-bis e 14». 405. E' prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2013, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al comma 16 del citato articolo 19 e' prorogato per l'anno 2013 nella misura del 90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due periodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 406. Il termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' prorogato al 28 febbraio 2013. 407. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2013» e le parole: «, di concerto con il Ministro della salute,» sono soppresse. 408. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «per due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «per cinque esercizi». 409. E' prorogata al 1° gennaio 2014 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. 410. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, e' prorogato al 30 giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 10.078.154 per l'anno 2013 e' assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell' interno. 411. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2223, comma 1, al primo periodo le parole: «dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2014» e al secondo periodo le parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013»; b) all'articolo 2214, comma 1, le parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013». 412. E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. 413. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee. del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato. 414. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato. 415. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori ruolo, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e' adottato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 416. All'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, fatta salva la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi». 417. Fino e non oltre il 30 giugno 2013, per le ultimative emergenziali esigenze di personale del Comune dell'Aquila, connesse in particolare al settore politiche sociali e al settore urbanistico per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e della identita' sociale e culturale cittadina, e' autorizzata, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni in materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a tempo determinato impiegato in tali settori. A tale fine si autorizza la spesa di euro un milione e cinquecentomila a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 418. In sede di prima applicazione, all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il termine di cui al secondo periodo e' prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto periodo e' prorogato al 30 giugno 2013. 419. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». 420. I termini, di cui all'articolo 43, commi 7, 10, 11 e 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono differiti al 31 marzo 2013. 421. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' prorogato al 31 marzo 2013. 422: All'articolo 17 -decies, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17 -undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015». 423. Per le societa' che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e' prorogato all'anno 2014. 424. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalita' organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013. 425. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 5 luglio 2012, fermo restando quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 1, e' prorogato, esclusivamente per gli impianti da realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta, al 31 marzo 2013, ovvero per gli impianti della medesima fattispecie sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al 30 giugno 2013. Per tali ultimi impianti, qualora l'autorizzazione sia rilasciata successivamente al 31 marzo 2013, al fine di consentire l'allaccio alla rete dei medesimi, il termine di entrata in esercizio e' prorogato entro e non oltre il 30 ottobre 2013. 426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonche' alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, e' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale. 427 All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «prima del 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «prima del 31 dicembre 2013». 428. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' sostituito dal seguente: «2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di governo, le province ed i comuni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuosita': a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard; b) rispetto del patto di stabilita' interno; c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse; d) autonomia finanziaria; e) equilibrio di parte corrente; f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali; g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni; h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale; i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate; 1) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente. Al fine di tener conto della realta' socioeconomica, i parametri di virtuosita' sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati. Al fine della definizione della virtuosita' non sono considerati parametri diversi da quelli elencati nel presente comma». 429. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i primi 4 periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocate nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, migliorano i propri obiettivi del patto di stabilita' interno per l'importo di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.» e dopo il comma 3 inserire il seguente comma: «3-bis. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno del 2013 degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati di 20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata». 430. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 5 e' abrogato. 431. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sostituito dal seguente: «6. Le province ed i comuni che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 , n. 111, risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori: a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016; b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016; c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016». 432. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183: a) dopo le parole «registrata negli anni 2006-2008,» sono inserite le parole «per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,»; b) alla lettera a) sostituire le parole: «19,7 per cento» con «18,8 per cento»; c) alla lettera b) sostituire le parole: «15, 4 per cento» con le parole: «14,8 per cento»; d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016». 433. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183: a) al primo periodo le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»; b) le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2013»; c) all'ultimo periodo le parole «per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142». 434. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo.». 435. Il comma 143 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' soppresso. 436. Il comma 24 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' soppresso. 437. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1 e al comma 2 sostituire le parole «20 settembre» con le seguenti «15 luglio»; b) al comma 5 sostituire le parole «5 ottobre» con le seguenti «10 settembre». 438. All'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 sostituire le parole: «in caso di mancato rispetto del patto» con le seguenti: «nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni. della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno». 439. Il comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' sostituito dal seguente: «26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; b) non puo' impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.». 440. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma 27 e' soppresso. 441. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e' abrogato. 442. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' abrogato. 443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto. 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito. 444. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: «con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2». 445. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero». 446. All'articolo 31, dopo il comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 inserire il seguente: «20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno». 447. In via straordinaria, per l'anno 2013, per gli enti locali che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di societa' partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio 2013 e che non hanno raggiunto l'obiettivo a causa della mancata riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la sanzione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, si intende cosi' ridefinita: e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 448. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 449 a 472, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 449. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario, non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di 20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2013 al 2016, e' determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno e puo' assorbire quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il 15 febbraio 2013, ripartendo l'obiettivo complessivo in proporzione all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati, relativi al 2011, trasmessi ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilita' interno del 2011. 450. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza euro-compatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del comma 449. 451. Il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile di cui al comma 449 e' determinato dalla somma: a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti,. delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente; b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente; c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti. 452. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche: a) le lettere f) e n) sono abrogate; b) alla fine della lettera l), aggiungere le seguenti parole «entro il limite di 1600 milioni»; c) dopo la lettera n-ter) e' aggiunta la seguente: «n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilita'». Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano al complesso delle spese finali di cui ai commi 449 e 450. 453. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilita' interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste ai sensi del comma 452. 454. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011: a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna autonomia speciale di cui al presente comma non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del presente comma. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. 455. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011: a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014,2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali. A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. 456. In caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base dei dati trasmessi, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli importi previsti dal comma 454. Gli obiettivi della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'accordo relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 455. 457. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454 e 455, le modalita' attuative del patto di stabilita' interno mediante l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilita' interno per gli enti locali del restante territorio nazionale. 458. L'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione. 459. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 454, 455 e 457, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite. 460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno, le informazioni riguardanti le modalita' di determinazione dei propri obiettivi e, trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile,attraverso i prospetti e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 461. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 460. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi; b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 463. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di stabilita' interno se, nell'anno successivo: a) non impegnano spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti; c) non procedono ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto, altresi', divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione e' trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione, le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilita' interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione. 464. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 462. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto e' effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente. 465. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli. 466. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno. 467. Nell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, le parole: «2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle parole: «dal 2009 al 2015». Alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo «Dal 2012 i dati relativi alle entrate sono trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria». 468. Nell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle parole: «31 gennaio di ciascun anno» e le parole «15 ottobre 2012» sono sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno». 469. Nell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle parole: «31 gennaio di ciascun anno» e le parole: «15 ottobre 2012» sono sostituite dalle parole: «15 febbraio di ciascun anno». 470. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 6, 7, 8, 9, e 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 471. Al comma 21 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole «18, 19 e 20» sono sostitute dalle seguenti: «18 e 19». 472. Al comma. 1, lettera a), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole «Per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.» sono aggiunte le seguenti «Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria»; b) e' aggiunto, infine, il seguente periodo "Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.». 473. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo, le parole «1° luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013»; 2) al secondo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»; 3) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013». 474. Al fine di potenziare le attivita' dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro per l'anno 2013. 475. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: «c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo»; b) dopo il comma 7 -bis sono inseriti i seguenti: «7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonche' per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni. 7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita. 7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalita' definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni»; c) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: «f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio; f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale». 476. A decorrere dal 1° gennaio 2013, presso la tesoreria statale sono istituite una o piu' contabilita' speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le entrate che affluiscono sulle predette contabilita' speciali, la destinazione delle risorse, nonche' le modalita' di funzionamento. 477. Ferma la data del 1° dicembre 2012 ai fini delle incorporazioni di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo, e' deliberato entro 90 giorni dalla predetta data dagli organi di tale Agenzia in carica anteriormente alla medesima data, nonche' trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a tale bilancio per l'anno 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35, 37 e 38 della legge 31 dicembre 2009, n.196. Per la stessa amministrazione autonoma, fino a tale data restano vigenti le norme in materia di controllo della Corte dei conti e quelle di regolarita' amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011. 478. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, e' abrogato l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. Il punto e) del comma 285, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato e le risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 479. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773, e' fissata in misura pari al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. 480. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento e' rideterminata nella misura del 22 per cento». 481. Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro, e' introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al terzo periodo non e' emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttivita', nonche' al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 482. Le misure di cui al comma 481 si applicano con le medesime modalita' anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non puo' essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 e' fissato al 15 gennaio 2014. 483. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione e' aumentata a 900 euro per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione e' aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap». 484. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a): 1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500 euro»; 2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000 euro»; b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi: a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91; c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91; d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91; d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma e' aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625». 485. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 484 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome. 486. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «processo penale» sono inserite le seguenti: «, con la sola esclusione dei certificati penali,». 487. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789. 488. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) e' abrogato; b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) e' aggiunto il seguente: «127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale». 489. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi. 490. Le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013. 491. Il trasferimento della proprieta' di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da societa' residenti nel territorio dello Stato, nonche' di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, e' soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. E' soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprieta' di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprieta' avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota. dell'imposta e' ridotta alla meta' per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonche' le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresi' esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprieta' di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da societa' la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprieta' sia inferiore a 500 milioni di euro. 492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o piu' degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o piu' strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge. L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo. di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalita' di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprieta' di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento e' soggetto all'imposta con le modalita' e nella misura previste dal comma 491. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potra' essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente. 493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 494. L'imposta di cui al comma 491 e' dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 492 e' dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprieta' di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 491, nonche' per le operazioni su strumenti finanziari. di cui al comma 492, l'imposta e' versata dalle banche, dalle societa' fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attivita' di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano piu' soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta e' versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta e' versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilita' del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprieta' di cui al comma 491 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 492. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonche' gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica: a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attivita' di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012; b) ai soggetti che effettuano, per conto di una societa' emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492 in vista di favorire la liquidita' delle azioni emesse dalla medesima societa' emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorita' dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/ 6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004; c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonche' alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; d) alle transazioni ed alle operazioni tra societa' fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500. e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della relativa normativa di attuazione. 495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera attivita' di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati. con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 500. Tale valore non puo' comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non puo' in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi. 496. L'imposta di cui al comma 495 e' dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 494. 497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, e' fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma e' fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprieta' di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 500 e' versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data. 498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta. 499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalita' per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498.