(parte 5)

           	
				
 
              Fermo restando il diritto  al  risarcimento  del  danno
          come previsto al secondo comma, al lavoratore  e'  data  la
          facolta' di chiedere al datore di lavoro,  in  sostituzione
          della reintegrazione nel  posto  di  lavoro,  un'indennita'
          pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale
          di fatto, la cui richiesta  determina  la  risoluzione  del
          rapporto  di  lavoro,  e  che   non   e'   assoggettata   a
          contribuzione previdenziale. La  richiesta  dell'indennita'
          deve  essere   effettuata   entro   trenta   giorni   dalla
          comunicazione del deposito della  sentenza,  o  dall'invito
          del datore di lavoro a riprendere  servizio,  se  anteriore
          alla predetta comunicazione. 
              Il giudice,  nelle  ipotesi  in  cui  accerta  che  non
          ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo  o
          della giusta  causa  addotti  dal  datore  di  lavoro,  per
          insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il  fatto
          rientra  tra  le  condotte  punibili   con   una   sanzione
          conservativa sulla  base  delle  previsioni  dei  contratti
          collettivi  ovvero  dei  codici  disciplinari  applicabili,
          annulla il licenziamento e condanna  il  datore  di  lavoro
          alla reintegrazione nel posto di lavoro  di  cui  al  primo
          comma  e  al  pagamento   di   un'indennita'   risarcitoria
          commisurata all'ultima retribuzione globale  di  fatto  dal
          giorno  del  licenziamento  sino  a  quello  dell'effettiva
          reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha  percepito,
          nel periodo di estromissione, per lo svolgimento  di  altre
          attivita'  lavorative,  nonche'   quanto   avrebbe   potuto
          percepire dedicandosi con diligenza  alla  ricerca  di  una
          nuova occupazione. In ogni caso la  misura  dell'indennita'
          risarcitoria non puo' essere superiore a dodici  mensilita'
          della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e'
          condannato,  altresi',   al   versamento   dei   contributi
          previdenziali e assistenziali dal giorno del  licenziamento
          fino a quello della  effettiva  reintegrazione,  maggiorati
          degli interessi nella misura legale senza  applicazione  di
          sanzioni per  omessa  o  ritardata  contribuzione,  per  un
          importo pari al differenziale contributivo esistente tra la
          contribuzione che sarebbe stata maturata  nel  rapporto  di
          lavoro  risolto  dall'illegittimo  licenziamento  e  quella
          accreditata al lavoratore in conseguenza dello  svolgimento
          di  altre  attivita'  lavorative.  In  quest'ultimo   caso,
          qualora  i  contributi  afferiscano   ad   altra   gestione
          previdenziale, essi sono imputati d'ufficio  alla  gestione
          corrispondente   all'attivita'   lavorativa   svolta    dal
          dipendente licenziato, con addebito dei relativi  costi  al
          datore di lavoro. A seguito dell'ordine di  reintegrazione,
          il  rapporto  di  lavoro  si  intende  risolto  quando   il
          lavoratore non abbia ripreso servizio entro  trenta  giorni
          dall'invito del datore di lavoro,  salvo  il  caso  in  cui
          abbia    richiesto    l'indennita'    sostitutiva     della
          reintegrazione nel posto  di  lavoro  ai  sensi  del  terzo
          comma. 
              Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che  non
          ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo  o
          della giusta causa addotti dal datore di  lavoro,  dichiara
          risolto il rapporto di lavoro con effetto  dalla  data  del
          licenziamento e condanna il datore di lavoro  al  pagamento
          di un'indennita' risarcitoria  onnicomprensiva  determinata
          tra un minimo  di  dodici  e  un  massimo  di  ventiquattro
          mensilita' dell'ultima retribuzione globale  di  fatto,  in
          relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto  del
          numero   dei   dipendenti   occupati,   delle    dimensioni
          dell'attivita'  economica,  del   comportamento   e   delle
          condizioni delle parti, con onere di specifica  motivazione
          a tale riguardo. 
              Nell'ipotesi in cui  il  licenziamento  sia  dichiarato
          inefficace per violazione del requisito di  motivazione  di
          cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n.
          604, e successive modificazioni,  della  procedura  di  cui
          all'articolo 7 della presente legge, o della  procedura  di
          cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,  n.  604,  e
          successive modificazioni, si applica il regime  di  cui  al
          quinto  comma,  ma  con  attribuzione  al   lavoratore   di
          un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata,  in
          relazione  alla  gravita'  della   violazione   formale   o
          procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di
          sei  e  un  massimo  di   dodici   mensilita'   dell'ultima
          retribuzione globale  di  fatto,  con  onere  di  specifica
          motivazione a tale riguardo, a meno che il  giudice,  sulla
          base della domanda del lavoratore, accerti che vi e'  anche
          un difetto di giustificazione del licenziamento,  nel  qual
          caso applica, in luogo  di  quelle  previste  dal  presente
          comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo. 
              Il giudice applica la medesima  disciplina  di  cui  al
          quarto comma del  presente  articolo  nell'ipotesi  in  cui
          accerti il difetto  di  giustificazione  del  licenziamento
          intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4,  e  10,
          comma 3, della legge 12  marzo  1999,  n.  68,  per  motivo
          oggettivo consistente nell'inidoneita'  fisica  o  psichica
          del  lavoratore,  ovvero  che  il  licenziamento  e'  stato
          intimato in violazione dell'articolo 2110,  secondo  comma,
          del codice civile.  Puo'  altresi'  applicare  la  predetta
          disciplina  nell'ipotesi  in  cui  accerti   la   manifesta
          insussistenza del fatto posto a base del licenziamento  per
          giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi  in  cui
          accerta  che  non  ricorrono  gli  estremi   del   predetto
          giustificato motivo, il giudice applica  la  disciplina  di
          cui al quinto comma. In tale ultimo  caso  il  giudice,  ai
          fini della determinazione dell'indennita' tra il  minimo  e
          il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri  di  cui
          al quinto comma, delle iniziative  assunte  dal  lavoratore
          per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento
          delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo
          7  della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e  successive
          modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla  base
          della domanda formulata dal  lavoratore,  il  licenziamento
          risulti   determinato   da   ragioni   discriminatorie    o
          disciplinari,  trovano  applicazione  le  relative   tutele
          previste dal presente articolo. 
              Le disposizioni dei commi  dal  quarto  al  settimo  si
          applicano  al  datore  di  lavoro,   imprenditore   o   non
          imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,  filiale,
          ufficio o reparto autonomo nel  quale  ha  avuto  luogo  il
          licenziamento occupa alle sue dipendenze piu'  di  quindici
          lavoratori o piu' di cinque se si  tratta  di  imprenditore
          agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore  o  non
          imprenditore, che nell'ambito dello  stesso  comune  occupa
          piu' di quindici dipendenti e all'impresa agricola che  nel
          medesimo  ambito  territoriale  occupa   piu'   di   cinque
          dipendenti,   anche   se   ciascuna   unita'    produttiva,
          singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e  in
          ogni  caso  al  datore  di  lavoro,  imprenditore   e   non
          imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti. 
              Ai fini del computo del numero dei  dipendenti  di  cui
          all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti  con
          contratto a tempo indeterminato parziale per  la  quota  di
          orario  effettivamente  svolto,  tenendo  conto,   a   tale
          proposito,  che  il  computo  delle  unita'  lavorative  fa
          riferimento  all'orario   previsto   dalla   contrattazione
          collettiva del settore. Non si computano  il  coniuge  e  i
          parenti del datore di lavoro  entro  il  secondo  grado  in
          linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti
          occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o
          istituti   che   prevedono   agevolazioni   finanziarie   o
          creditizie. 
              Nell'ipotesi  di  revoca  del  licenziamento,   purche'
          effettuata  entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla
          comunicazione al datore  di  lavoro  dell'impugnazione  del
          medesimo, il rapporto di  lavoro  si  intende  ripristinato
          senza soluzione di continuita', con diritto del  lavoratore
          alla retribuzione  maturata  nel  periodo  precedente  alla
          revoca, e non trovano applicazione  i  regimi  sanzionatori
          previsti dal presente articolo»; 
                c) all'ultimo comma, le  parole:  «al  quarto  comma»
          sono sostituite dalle seguenti: «all'undicesimo comma». 
              43. All'articolo 30, comma 1, della  legge  4  novembre
          2010, n. 183, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          «L'inosservanza delle disposizioni  di  cui  al  precedente
          periodo, in materia di limiti al sindacato di merito  sulle
          valutazioni  tecniche,  organizzative  e   produttive   che
          competono  al  datore  di  lavoro,  costituisce  motivo  di
          impugnazione per violazione di norme di diritto». 
              44. All'articolo 4, comma  9,  della  legge  23  luglio
          1991,   n.   223,   al   secondo   periodo,   la    parola:
          «Contestualmente»  e'  sostituita  dalle  seguenti:  «Entro
          sette giorni dalla comunicazione dei recessi». 
              45. All'articolo 4, comma 12,  della  legge  23  luglio
          1991, n. 223, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          «Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al  comma  2
          del  presente  articolo  possono  essere  sanati,  ad  ogni
          effetto di  legge,  nell'ambito  di  un  accordo  sindacale
          concluso  nel  corso  della  procedura   di   licenziamento
          collettivo». 
              46. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n.  223,
          il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3.  Qualora  il  licenziamento  sia   intimato   senza
          l'osservanza della forma  scritta,  si  applica  il  regime
          sanzionatorio di cui all'articolo 18,  primo  comma,  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni.
          In  caso   di   violazione   delle   procedure   richiamate
          all'articolo 4, comma 12, si applica il regime  di  cui  al
          terzo periodo del settimo comma del predetto  articolo  18.
          In caso di violazione dei criteri di  scelta  previsti  dal
          comma 1, si applica il regime di cui al  quarto  comma  del
          medesimo  articolo  18.  Ai  fini   dell'impugnazione   del
          licenziamento  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 6 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
          successive modificazioni». 
              47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68  si  applicano
          alle  controversie  aventi  ad  oggetto  l'impugnativa  dei
          licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,
          anche quando devono essere risolte questioni relative  alla
          qualificazione del rapporto di lavoro. 
              48. La domanda  avente  ad  oggetto  l'impugnativa  del
          licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso  al
          tribunale in funzione di giudice  del  lavoro.  Il  ricorso
          deve avere i requisiti di cui all'articolo 125  del  codice
          di procedura civile. Con  il  ricorso  non  possono  essere
          proposte domande diverse da quelle di cui al comma  47  del
          presente articolo, salvo che siano fondate  sugli  identici
          fatti  costitutivi.  A  seguito  della  presentazione   del
          ricorso  il  giudice  fissa  con   decreto   l'udienza   di
          comparizione delle parti. L'udienza deve essere fissata non
          oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il  giudice
          assegna un termine  per  la  notifica  del  ricorso  e  del
          decreto  non   inferiore   a   venticinque   giorni   prima
          dell'udienza, nonche' un termine, non  inferiore  a  cinque
          giorni prima della stessa udienza, per la costituzione  del
          resistente. La notificazione  e'  a  cura  del  ricorrente,
          anche a mezzo di  posta  elettronica  certificata.  Qualora
          dalle parti siano prodotti documenti,  essi  devono  essere
          depositati presso la cancelleria in duplice copia. 
              49.  Il  giudice,  sentite  le  parti  e  omessa   ogni
          formalita' non essenziale al contraddittorio,  procede  nel
          modo che ritiene piu' opportuno  agli  atti  di  istruzione
          indispensabili richiesti dalle parti o disposti  d'ufficio,
          ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura  civile,
          e  provvede,  con   ordinanza   immediatamente   esecutiva,
          all'accoglimento o al rigetto della domanda. 
              50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di  cui  al
          comma 49 non puo'  essere  sospesa  o  revocata  fino  alla
          pronuncia della sentenza con cui il  giudice  definisce  il
          giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57. 
              51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto  di
          cui al  comma  49  puo'  essere  proposta  opposizione  con
          ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414  del
          codice  di  procedura  civile,  da  depositare  innanzi  al
          tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di
          decadenza, entro trenta giorni  dalla  notificazione  dello
          stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il  ricorso
          non possono essere proposte domande diverse  da  quelle  di
          cui al comma 47 del  presente  articolo,  salvo  che  siano
          fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei
          confronti di soggetti rispetto ai quali la causa e'  comune
          o dai quali si intende essere garantiti. Il  giudice  fissa
          con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi
          sessanta  giorni,  assegnando   all'opposto   termine   per
          costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza. 
              52. Il ricorso, unitamente  al  decreto  di  fissazione
          dell'udienza, deve essere  notificato,  anche  a  mezzo  di
          posta elettronica certificata,  dall'opponente  all'opposto
          almeno trenta giorni prima della data fissata  per  la  sua
          costituzione. 
              53. L'opposto deve  costituirsi  mediante  deposito  in
          cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze
          di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile.  Se
          l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve,  a  pena
          di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva. 
              54. Nel  caso  di  chiamata  in  causa  a  norma  degli
          articoli 102, secondo  comma,  106  e  107  del  codice  di
          procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza  entro
          i  successivi  sessanta  giorni,  e   dispone   che   siano
          notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento
          nonche' il ricorso introduttivo e  l'atto  di  costituzione
          dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52. 
              55. Il terzo chiamato  deve  costituirsi  non  meno  di
          dieci giorni prima  dell'udienza  fissata,  depositando  la
          propria memoria a norma del comma 53. 
              56.   Quando   la   causa   relativa    alla    domanda
          riconvenzionale  non  e'  fondata  su   fatti   costitutivi
          identici a quelli posti a base della domanda principale  il
          giudice ne dispone la separazione. 
              57. All'udienza, il giudice, sentite le  parti,  omessa
          ogni formalita' non essenziale al contraddittorio,  procede
          nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
          ammissibili  e  rilevanti  richiesti  dalle  parti  nonche'
          disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421  del  codice
          di   procedura   civile,   e    provvede    con    sentenza
          all'accoglimento o al rigetto  della  domanda,  dando,  ove
          opportuno, termine alle  parti  per  il  deposito  di  note
          difensive  fino  a  dieci  giorni  prima  dell'udienza   di
          discussione. La sentenza,  completa  di  motivazione,  deve
          essere  depositata  in  cancelleria  entro   dieci   giorni
          dall'udienza    di    discussione.    La    sentenza     e'
          provvisoriamente  esecutiva  e   costituisce   titolo   per
          l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 
              58. Contro  la  sentenza  che  decide  sul  ricorso  e'
          ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si
          propone con ricorso da depositare,  a  pena  di  decadenza,
          entro  trenta   giorni   dalla   comunicazione,   o   dalla
          notificazione se anteriore. 
              59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o  documenti,
          salvo  che  il  collegio,  anche  d'ufficio,   li   ritenga
          indispensabili ai fini  della  decisione  ovvero  la  parte
          dimostri di non aver potuto proporli  in  primo  grado  per
          causa ad essa non imputabile. 
              60. La corte d'appello fissa con decreto  l'udienza  di
          discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i
          termini previsti dai commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza,
          la  corte  puo'  sospendere  l'efficacia   della   sentenza
          reclamata se ricorrono gravi motivi.  La  corte  d'appello,
          sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale  al
          contraddittorio,  procede  nel  modo   che   ritiene   piu'
          opportuno agli atti di istruzione ammessi  e  provvede  con
          sentenza  all'accoglimento  o  al  rigetto  della  domanda,
          dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di
          note difensive fino a dieci giorni  prima  dell'udienza  di
          discussione. La sentenza,  completa  di  motivazione,  deve
          essere  depositata  in  cancelleria  entro   dieci   giorni
          dall'udienza di discussione. 
              61. In mancanza di comunicazione o notificazione  della
          sentenza si applica l'articolo 327 del codice di  procedura
          civile. 
              62. Il ricorso per cassazione contro la  sentenza  deve
          essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
          dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione  se
          anteriore. La  sospensione  dell'efficacia  della  sentenza
          deve essere chiesta alla corte d'appello,  che  provvede  a
          norma del comma 60. 
              63. La Corte fissa l'udienza di discussione  non  oltre
          sei mesi dalla proposizione del ricorso. 
              64. In mancanza di comunicazione o notificazione  della
          sentenza si applica l'articolo 327 del codice di  procedura
          civile. 
              65. Alla trattazione delle  controversie  regolate  dai
          commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni
          nel calendario delle udienze. 
              66.   I   capi   degli   uffici   giudiziari   vigilano
          sull'osservanza della disposizione di cui al comma 65. 
              67. I commi da 47 a 66 si applicano  alle  controversie
          instaurate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          della presente legge. 
              68.   I   capi   degli   uffici   giudiziari   vigilano
          sull'osservanza della disposizione di cui al comma 67. 
              69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
          da 47 a 68 non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.".  
              Comma 49 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
          di federalismo Fiscale Municipale), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 3. Cedolare secca sugli affitti 
              1.  In  alternativa  facoltativa  rispetto  al   regime
          ordinario vigente per la tassazione del  reddito  fondiario
          ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  il
          proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di
          unita' immobiliari abitative locate ad uso  abitativo  puo'
          optare per il seguente regime. 
              2. A decorrere dall'anno 2011, il canone  di  locazione
          relativo ai contratti aventi ad  oggetto  immobili  ad  uso
          abitativo e le relative  pertinenze  locate  congiuntamente
          all'abitazione, puo'  essere  assoggettato,  in  base  alla
          decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella  forma
          della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul  reddito
          delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche'
          delle imposte di registro  e  di  bollo  sul  contratto  di
          locazione; la cedolare secca sostituisce anche  le  imposte
          di registro e di bollo sulla risoluzione e  sulle  proroghe
          del contratto di locazione. Sul canone di  locazione  annuo
          stabilito dalle parti  la  cedolare  secca  si  applica  in
          ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare  secca
          puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
          quali  non  sussiste  l'obbligo  di  registrazione.  Per  i
          contratti stipulati secondo le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9  dicembre  1998,  n.
          431, relativi ad  abitazioni  ubicate  nei  comuni  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
          30 dicembre 1988, n. 551,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli  altri  comuni
          ad  alta  tensione  abitativa  individuati   dal   Comitato
          interministeriale   per   la   programmazione    economica,
          l'aliquota  della  cedolare  secca  calcolata  sul   canone
          pattuito dalle parti  e'  ridotta  al  15  per  cento.  Sui
          contratti di locazione aventi a  oggetto  immobili  ad  uso
          abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di  cui
          al  presente  comma,  alla  fideiussione  prestata  per  il
          conduttore non si applicano le imposte  di  registro  e  di
          bollo. 
              3. Nei casi di omessa richiesta  di  registrazione  del
          contratto di locazione si applica l'articolo 69 del  citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 131 del 1986. 
              4. La  cedolare  secca  e'  versata  entro  il  termine
          stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle  imposte
          di bollo e di registro eventualmente gia'  pagate.  Per  la
          liquidazione, l'accertamento, la riscossione,  i  rimborsi,
          le sanzioni,  gli  interessi  ed  il  contenzioso  ad  essa
          relativi si  applicano  le  disposizioni  previste  per  le
          imposte  sui  redditi.  Con  provvedimento  del   Direttore
          dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
          sono stabilite le modalita' di  esercizio  dell'opzione  di
          cui al comma 1, nonche'  di  versamento  in  acconto  della
          cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per  cento  per
          l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a
          saldo  della  medesima   cedolare,   nonche'   ogni   altra
          disposizione   utile,   anche   dichiarativa,    ai    fini
          dell'attuazione del presente articolo. 
              5.  Se  nella  dichiarazione  dei  redditi  il   canone
          derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo  non
          e' indicato o e' indicato  in  misura  inferiore  a  quella
          effettiva,   si   applicano    in    misura    raddoppiata,
          rispettivamente,  le   sanzioni   amministrative   previste
          dall'articolo 1, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471. In  deroga  a  quanto  previsto  dal
          decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per  i  redditi
          derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel
          caso di  definizione  dell'accertamento  con  adesione  del
          contribuente   ovvero   di   rinuncia   del    contribuente
          all'impugnazione  dell'accertamento,  si  applicano,  senza
          riduzione,    le    sanzioni    amministrative     previste
          dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma  1,
          del citato decreto legislativo n. 471 del 1997. 
              6. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2,  4  e  5  del
          presente articolo non si applicano alle locazioni di unita'
          immobiliari ad uso abitativo effettuate  nell'esercizio  di
          una attivita'  d'impresa,  o  di  arti  e  professioni.  Il
          reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo
          non puo' essere, comunque, inferiore al reddito determinato
          ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo  unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              7. Quando le vigenti  disposizioni  fanno  riferimento,
          per  il   riconoscimento   della   spettanza   o   per   la
          determinazione  di  deduzioni,  detrazioni  o  benefici  di
          qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non  tributaria,  al
          possesso di requisiti reddituali, si tiene  comunque  conto
          anche del reddito  assoggettato  alla  cedolare  secca.  Il
          predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della
          situazione  economica  equivalente  (I.S.E.E.)  di  cui  al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. 
              8. Ai contratti di  locazione  degli  immobili  ad  uso
          abitativo,  comunque   stipulati,   che,   ricorrendone   i
          presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito
          dalla legge, si applica la seguente disciplina: 
                a) la durata della locazione e' stabilita in  quattro
          anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria
          o d'ufficio; 
                b)  al  rinnovo  si  applica  la  disciplina  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, della  citata  legge  n.  431  del
          1998; 
                c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di
          locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita
          catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno,  in  base
          al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei  prezzi
          al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il
          contratto prevede un canone inferiore, si applica  comunque
          il canone stabilito dalle parti. 
              9. Le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  346,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed  al  comma  8  del
          presente articolo si applicano anche ai casi in cui: 
                a) nel contratto di locazione  registrato  sia  stato
          indicato un importo inferiore a quello effettivo; 
                b) sia stato  registrato  un  contratto  di  comodato
          fittizio. 
              10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si  applica
          ove la registrazione sia effettuata entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              10-bis.  Per  assicurare  il  contrasto   dell'evasione
          fiscale   nel   settore   delle   locazioni   abitative   e
          l'attuazione di quanto  disposto  dai  commi  8  e  9  sono
          attribuite  ai  comuni,  in  relazione  ai   contratti   di
          locazione, funzioni di monitoraggio anche  previo  utilizzo
          di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma,  numero
          6), del codice civile in materia di  registro  di  anagrafe
          condominiale  e  conseguenti  annotazioni  delle  locazioni
          esistenti in ambito di edifici condominiali. 
              11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione
          della  cedolare  secca   e'   sospesa,   per   un   periodo
          corrispondente alla durata  dell'opzione,  la  facolta'  di
          chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista  nel
          contratto  a  qualsiasi  titolo,  inclusa   la   variazione
          accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati  verificatasi
          nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se  di  essa
          il  locatore  non  ha  dato  preventiva  comunicazione   al
          conduttore con lettera raccomandata, con la quale  rinuncia
          ad esercitare la facolta' di chiedere  l'aggiornamento  del
          canone a  qualsiasi  titolo.  Le  disposizioni  di  cui  al
          presente comma sono inderogabili.".  
              Comma 50 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011,  n.  214,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 12. Riduzione del limite  per  la  tracciabilita'
          dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante 
              1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli  al
          portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e  13,
          del decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  sono
          adeguate all'importo di euro mille:  conseguentemente,  nel
          comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 settembre
          2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012».  Non
          costituisce infrazione  la  violazione  delle  disposizioni
          previste dall' articolo 49, commi 1, 5, 8,  12  e  13,  del
          decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa  nel
          periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012  e  riferita
          alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma. 
              1.1. In deroga  a  quanto  stabilito  dal  comma  1,  i
          pagamenti  riguardanti  canoni  di  locazione   di   unita'
          abitative,  fatta  eccezione  per  quelli  di  alloggi   di
          edilizia   residenziale    pubblica,    sono    corrisposti
          obbligatoriamente, quale  ne  sia  l'importo,  in  forme  e
          modalita' che escludano l'uso del contante e ne  assicurino
          la tracciabilita' anche ai  fini  della  asseverazione  dei
          patti contrattuali per l'ottenimento delle  agevolazioni  e
          detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. 
              1-bis. All'  articolo  58,  comma  7-bis,  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine,
          il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al  comma  3
          che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore  a
          3.000 euro la  sanzione  e'  pari  al  saldo  del  libretto
          stesso». 
              2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
          138,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   14
          settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, e' inserito il
          seguente: 
              «4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  al  fine  di
          favorire la modernizzazione e l'efficienza degli  strumenti
          di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
          derivanti dalla gestione del denaro contante: 
                a) le  operazioni  di  pagamento  delle  spese  delle
          pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti
          sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti  telematici.
          E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di  avviare
          il processo di superamento di sistemi  basati  sull'uso  di
          supporti cartacei; 
                b) i pagamenti di cui alla lettera a)  si  effettuano
          in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti
          o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti  di
          pagamento  elettronici  prescelti  dal  beneficiario.   Gli
          eventuali  pagamenti  per  cassa  non  possono,   comunque,
          superare l'importo di mille euro; 
                c) lo stipendio, la  pensione,  i  compensi  comunque
          corrisposti  dalle  pubbliche  amministrazioni  centrali  e
          locali e dai loro enti, in via  continuativa  a  prestatori
          d'opera  e  ogni  altro  tipo  di  emolumento  a   chiunque
          destinato, di  importo  superiore  a  mille  euro,  debbono
          essere  erogati  con  strumenti  di  pagamento  elettronici
          bancari o postali,  ivi  comprese  le  carte  di  pagamento
          prepagate  e  le  carte  di  cui  all'   articolo   4   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Il
          limite di importo di cui al periodo precedente puo'  essere
          modificato con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze; 
                d) per incrementare i livelli di sicurezza  fisica  e
          tutelare   i   soggetti   che   percepiscono    trattamenti
          pensionistici  minimi,  assegni  e  pensioni   sociali,   i
          rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in
          modo  assoluto  dall'imposta  di  bollo,  ove  i   titolari
          rientrino nelle fasce individuate ai  sensi  del  comma  5,
          lettera d). Per tali rapporti, alle banche,  alla  societa'
          Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari  e'
          fatto divieto di addebitare alcun costo; 
                e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera  a)
          di  riscuotere  le  entrate  di  propria   competenza   con
          strumenti diversi dal contante, fatte salve le attivita' di
          riscossione dei tributi regolate da  specifiche  normative,
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  promuove  la
          stipula, tramite la societa' Consip  Spa,  di  una  o  piu'
          convenzioni  con  prestatori  di  servizi   di   pagamento,
          affinche' i soggetti in questione possano  dotarsi  di  POS
          (Point of Sale) a condizioni favorevoli.». 
              2-bis. Il termine di cui all' articolo 2, comma  4-ter,
          del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          introdotto dal comma 2 del presente articolo,  puo'  essere
          prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione. 
              3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca
          d'Italia, l'Associazione  bancaria  italiana,  la  societa'
          Poste italiane Spa e  le  associazioni  dei  prestatori  di
          servizi di pagamento definiscono con apposita  convenzione,
          da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   le
          caratteristiche di un conto  corrente  o  di  un  conto  di
          pagamento  di  base.  In  caso  di  mancata  stipula  della
          convenzione entro la  scadenza  del  predetto  termine,  le
          caratteristiche di un conto  corrente  o  di  un  conto  di
          pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero
          dell'economia e delle finanze, sentita la  Banca  d'Italia.
          Con la medesima convenzione e' stabilito l'ammontare  degli
          importi  delle  commissioni  da  applicare   sui   prelievi
          effettuati con carta  autorizzata  tramite  la  rete  degli
          sportelli automatici presso una banca diversa da quella del
          titolare della carta. 
              4. Le banche, la societa'  Poste  italiane  Spa  e  gli
          altri prestatori  di  servizi  di  pagamento  abilitati  ad
          offrire servizi a valere su  un  conto  di  pagamento  sono
          tenuti a offrire il conto di cui al comma 3. 
              5. La  convenzione  individua  le  caratteristiche  del
          conto avendo riguardo ai seguenti criteri: 
                a) inclusione nell'offerta di un numero  adeguato  di
          servizi ed operazioni, compresa la  disponibilita'  di  una
          carta di debito gratuita; 
                b)  struttura  dei   costi   semplice,   trasparente,
          facilmente comparabile; 
                c) identificazione delle caratteristiche del conto in
          accordo con le prescrizioni  contenute  nella  sezione  III
          della raccomandazione n. 2011/442/UE della Commissione, del
          18 luglio 2011, e di un livello dei costi coerente  con  le
          finalita'  di  inclusione  finanziaria  conforme  a  quanto
          stabilito dalla sezione IV della predetta raccomandazione; 
                d) le fasce  socialmente  svantaggiate  di  clientela
          alle quali il conto corrente e' offerto senza spese. 
              6. Il rapporto di conto corrente individuato  ai  sensi
          del comma 3 e' esente dall'imposta di bollo nei casi di cui
          al comma 5, lettera d). 
              7. 
              8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i
          contratti di conto corrente ai  sensi  del  Titolo  VI  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo
          II del decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  e
          successive modificazioni. 
              9. L'Associazione bancaria  italiana,  le  associazioni
          dei prestatori di servizi di pagamento, la  societa'  Poste
          italiane S.p.a., il  Consorzio  Bancomat,  le  imprese  che
          gestiscono circuiti di pagamento e  le  associazioni  delle
          imprese  maggiormente  significative  a  livello  nazionale
          definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano  entro  i
          tre mesi successivi, le regole generali per assicurare  una
          riduzione delle commissioni a  carico  degli  esercenti  in
          relazione alle transazioni  effettuate  mediante  carte  di
          pagamento, tenuto  conto  della  necessita'  di  assicurare
          trasparenza e chiarezza dei costi,  nonche'  di  promuovere
          l'efficienza  economica  nel  rispetto  delle   regole   di
          concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto
          che le commissioni devono essere correlate alle  componenti
          di costo effettivamente  sostenute  da  banche  e  circuiti
          interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate
          in misura fissa alla esecuzione dell'operazione  da  quelle
          di  natura  variabile  legate   al   valore   transatto   e
          valorizzando il numero e la  frequenza  delle  transazioni.
          Dovra' in ogni caso essere  garantita  la  gratuita'  delle
          spese di apertura e di gestione dei conti di  pagamento  di
          base destinati all'accredito e al prelievo  della  pensione
          del  titolare  per  gli  aventi   diritto   a   trattamenti
          pensionistici fino a 1.500  euro  mensili,  ferma  restando
          l'onerosita' di eventuali servizi aggiuntivi richiesti  dal
          titolare. 
              10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione  delle
          misure di cui al comma  9,  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministero dello  sviluppo
          economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato, valuta  l'efficacia  delle
          misure definite ai sensi del comma 9. In  caso  di  mancata
          definizione e applicazione delle misure di cui al comma  9,
          le  stesse  sono  fissate   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dello sviluppo  economico,  sentite  la  Banca  d'Italia  e
          l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
              10-bis.  Fino  alla  pubblicazione  del   decreto   che
          recepisce  la  valutazione  dell'efficacia   delle   misure
          definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai
          sensi del comma 10,  continua  ad  applicarsi  il  comma  7
          dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
              11. All'articolo 51, comma 1, del  decreto  legislativo
          21 novembre 2007,  n.  231,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole: "e per la  immediata  comunicazione  della
          infrazione anche alla Agenzia delle entrate  che  attiva  i
          conseguenti controlli di natura fiscale.".  
              Comma 51 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  6  del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni  urgenti
          in materia di IMU,  di  altra  fiscalita'  immobiliare,  di
          sostegno alle politiche  abitative  e  di  finanza  locale,
          nonche' di cassa integrazione  guadagni  e  di  trattamenti
          pensionistici), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          28 ottobre 2013, n. 124,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "2. La dotazione del Fondo di solidarieta' per i  mutui
          per l'acquisto della prima  casa,  istituito  dall'art.  2,
          comma 475 della legge n. 244 del 2007, e'  incrementata  di
          20 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2014  e  2015.
          Senza pregiudizio per la continuita' dell'operativita'  del
          Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480,
          della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  possono  essere
          introdotte particolari forme  di  intervento  con  riguardo
          alle famiglie numerose.".  
              Comma 53 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  4  del
          citato decreto legislativo n. 88 del 2011: 
              "Art. 4. Fondo per lo sviluppo e la coesione 
              1.  Il  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di  cui
          all'articolo 61 della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
          assume la denominazione di  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione, di  seguito  denominato:  "Fondo".  Il  Fondo  e'
          finalizzato  a  dare  unita'  programmatica  e  finanziaria
          all'insieme degli  interventi  aggiuntivi  a  finanziamento
          nazionale, che sono rivolti  al  riequilibrio  economico  e
          sociale tra le diverse aree del Paese. 
              2. Il Fondo ha carattere pluriennale  in  coerenza  con
          l'articolazione temporale della  programmazione  dei  Fondi
          strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
          la complementarieta' delle procedure di  attivazione  delle
          relative  risorse  con  quelle   previste   per   i   fondi
          strutturali dell'Unione europea. 
              3.  Il  Fondo  e'  destinato  a  finanziare  interventi
          speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
          secondo  le  modalita'  stabilite  dal  presente   decreto.
          L'intervento del Fondo e' finalizzato al  finanziamento  di
          progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale  sia
          di   carattere   immateriale,   di    rilievo    nazionale,
          interregionale  e  regionale,  aventi  natura   di   grandi
          progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
          di consistenza progettuale  ovvero  realizzativa  tra  loro
          funzionalmente  connessi,  in  relazione  a   obiettivi   e
          risultati quantificabili e  misurabili,  anche  per  quanto
          attiene  al  profilo  temporale.  La  programmazione  degli
          interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
          articolo e' realizzata tenendo conto  della  programmazione
          degli interventi di carattere ordinario.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          6 del decreto-legge 7 ottobre 2008,  n.  154  (Disposizioni
          urgenti per il contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in
          materia di regolazioni contabili con le autonomie  locali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n. 189, e successive modificazioni: 
              "2.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.".  
              Comma 55 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  18  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle  camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura): 
              "Art. 18. Finanziamento delle camere di commercio. 
              1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio
          si provvede mediante: 
                a) il diritto annuale come determinato ai  sensi  dei
          commi 4, 5 e 6; 
                b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
          dalla  prestazione  di   servizi   e   quelli   di   natura
          patrimoniale; 
                c) le entrate  e  i  contributi  derivanti  da  leggi
          statali, da leggi regionali, da convenzioni o  previsti  in
          relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; 
                d)   i   diritti   di    segreteria    sull'attivita'
          certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli,  elenchi,
          registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; 
                e) i contributi volontari, i lasciti e  le  donazioni
          di cittadini o di enti pubblici e privati; 
                f) altre entrate e altri contributi. 
              2. Le camere di commercio sono, altresi',  destinatarie
          di contributi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  per
          l'espletamento di funzioni delegate. 
              3. Le voci e gli importi dei diritti di  segreteria  di
          cui  alla  lettera  d)  del  comma  1  sono  modificati   e
          aggiornati  con  decreto  del  Ministero   dello   sviluppo
          economico, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, tenendo conto dei costi medi di  gestione  e
          di fornitura dei relativi servizi. 
              4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
          camera di commercio da parte di  ogni  impresa  iscritta  o
          annotata nei registri di cui all'articolo 8,  ivi  compresi
          gli importi minimi e quelli massimi,  nonche'  gli  importi
          del diritto dovuti in  misura  fissa,  e'  determinata  dal
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,    sentite
          l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
          rappresentative a livello nazionale, in  base  al  seguente
          metodo: 
                a)  individuazione  del  fabbisogno  necessario   per
          l'espletamento dei servizi che il sistema delle  camere  di
          commercio  e'  tenuto  a  fornire  sull'intero   territorio
          nazionale, in relazione  alle  funzioni  amministrative  ed
          economiche  di  cui  all'articolo  2,  nonche'   a   quelle
          attribuite dallo Stato e dalle regioni; 
                b) detrazione dal fabbisogno di cui alla  lettera  a)
          di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale
          di  efficienza  del  sistema  delle  camere  di   commercio
          nell'espletamento delle  funzioni  amministrative,  sentita
          l'Unioncamere; 
                c) copertura del fabbisogno mediante diritti  annuali
          fissi per i soggetti iscritti  al  REA  e  per  le  imprese
          individuali iscritte al registro delle imprese, e  mediante
          applicazione   di   diritti   commisurati   al    fatturato
          dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti. 
              5. Qualora si verifichino variazioni significative  del
          fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere  e  le
          organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative  a
          livello  nazionale,  aggiorna  con  proprio   decreto,   da
          adottare entro  il  31  ottobre  dell'anno  precedente,  la
          misura del diritto annuale.  Con  lo  stesso  decreto  sono
          altresi' determinati gli importi  del  diritto  applicabili
          alle unita' locali. 
              6.  La  partecipazione  del   sistema   camerale   agli
          obiettivi di contenimento di finanza pubblica  puo'  essere
          annualmente rideterminato, garantendo il  conseguimento  di
          tali obiettivi, secondo modalita'  anche  compensative  tra
          diverse tipologie omogenee di spese e tra le diverse camere
          di commercio e le loro unioni regionali e nazionale, con il
          decreto di determinazione del diritto  annuale  di  cui  al
          comma 4. 
              7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  il  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, determina i presupposti  per
          il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita'  e  i
          termini di liquidazione,  accertamento  e  riscossione  del
          diritto annuale. 
              8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica  la
          sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100  per  cento
          dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le  disposizioni
          in materia di sanzioni amministrative  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni. 
              9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una
          quota del diritto annuale  da  riservare  ad  un  fondo  di
          perequazione  istituito   presso   l'Unioncamere,   nonche'
          criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le  camere
          di  commercio  e,  per  specifiche  finalita',  le   Unioni
          regionali,  al  fine  di  rendere  omogeneo  su  tutto   il
          territorio   nazionale   l'espletamento   delle    funzioni
          attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere  di
          commercio. 
              10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi
          per scopo l'aumento della  produzione  e  il  miglioramento
          delle   condizioni    economiche    della    circoscrizione
          territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite
          le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
          livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi  di
          riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
          del venti per cento.".  
              Comma 62 
              -  Si  riporta  il   testo   del   comma   12-quinquies
          dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno  2013,  n.  76
          (Primi    interventi    urgenti    per    la     promozione
          dell'occupazione, in particolare giovanile, della  coesione
          sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore  aggiunto
          (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  99,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "12-quinquies. I soggetti creditori possono  cedere  il
          credito certificato e assistito dalla garanzia dello  Stato
          ai  sensi  del  comma  12-ter  ad  una  banca   o   ad   un
          intermediario finanziario, anche  sulla  base  di  apposite
          convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla  garanzia
          dello Stato non possono essere richiesti  sconti  superiori
          al 2 per cento  dell'ammontare  del  credito.  Avvenuta  la
          cessione del credito, l'amministrazione  debitrice  diversa
          dallo Stato puo' richiedere la ristrutturazione del  debito
          con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale  e
          quota interessi, di durata fino  a  un  massimo  di  cinque
          anni, rilasciando delegazione di pagamento o  altra  simile
          garanzia   a   valere   sulle    entrate    di    bilancio.
          L'amministrazione debitrice puo' contrattare con una  banca
          o un  intermediario  finanziario  la  ristrutturazione  del
          debito, a condizioni piu' vantaggiose,  previo  contestuale
          rimborso del primo cessionario.".  
              Comma 63 
              La legge 22 gennaio 1934, n.  64  (Norme  complementari
          sull'ordinamento del notariato) e' pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 3 febbraio 1934, n. 28. 
              Comma 68 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   208
          dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              "208.  Per  il  finanziamento   di   studi,   progetti,
          attivita' e lavori preliminari  nonche'  lavori  definitivi
          della nuova linea ferroviaria Torino-Lione  e'  autorizzata
          la spesa di 60 milioni di euro  per  l'anno  2013,  di  100
          milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per
          l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal  2016
          al 2029.".  
              Comma 70 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 10 dell'articolo 18
          del decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69  (Disposizioni
          urgenti per il  rilancio  dell'economia),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione   del    presente    decreto,    si    provvede
          all'individuazione degli specifici interventi da finanziare
          e all'assegnazione delle  risorse  occorrenti,  nei  limiti
          delle disponibilita' annuali del Fondo di cui al  comma  1.
          Gli interventi finanziabili ai  sensi  del  presente  comma
          riguardano  il  completamento   delle   infrastrutture   di
          rilevanza strategica nazionale in corso  di  realizzazione,
          il   potenziamento   dei   nodi,    dello    standard    di
          interoperabilita' dei corridoi europei e  il  miglioramento
          delle prestazioni della rete e dei servizi  ferroviari,  il
          collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte
          e la Valle d'Aosta,  il  superamento  di  criticita'  sulle
          infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie  nonche'
          l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare
          la    sicurezza    e    a    migliorare    le    condizioni
          dell'infrastruttura  viaria  con  priorita'  per  le  opere
          stradali volte alla messa in sicurezza del  territorio  dal
          rischio idrogeologico, l'asse di collegamento tra la strada
          statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento  -  Caltanissetta,
          gli assi  autostradali  Pedemontana  Veneta  e  Tangenziale
          Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento,  l'atto
          aggiuntivo di aggiornamento della  convenzione  conseguente
          all'assegnazione del finanziamento e' approvato con decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  da
          adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione  dell'atto
          convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. Gli
          interventi rispondenti alle finalita' di potenziamento  dei
          nodi, dello  standard  di  interoperabilita'  dei  corridoi
          europei e del miglioramento delle prestazioni della rete  e
          dei  servizi  ferroviari  sono  in  ogni  caso  riferiti  a
          infrastrutture comprese nel Programma delle  infrastrutture
          strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per
          le   quali   si   sono   perfezionate   le   procedure   di
          individuazione   con   il   coinvolgimento    degli    enti
          territoriali." 
              "10. Fermo restando quanto previsto dal  comma  2,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          e' approvato il programma degli interventi di  manutenzione
          straordinaria di ponti, viadotti e gallerie  nonche'  degli
          ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza  e
          a migliorare le condizioni dell'infrastruttura  viaria  con
          priorita'  per  le  opere  stradali  volte  alla  messa  in
          sicurezza del territorio dal rischio  idrogeologico,  della
          rete stradale di interesse nazionale in  gestione  ad  ANAS
          SpA con l'individuazione delle relative risorse e  apposita
          convenzione che disciplina i rapporti tra  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per  l'attuazione
          del programma nei tempi previsti e le relative modalita' di
          monitoraggio. La societa' ANAS SpA presenta  semestralmente
          alle Camere una relazione sull'attuazione del programma  di
          cui al presente comma.".  
              Comma 75 
              La delibera CIPE  n.  121/2001  del  21  dicembre  2001
          (Legge  obiettivo:  1°   Programma   delle   infrastrutture
          strategiche) e' pubblicata nella G.U. n. 68  del  21  marzo
          2002. 
              La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in
          materia  di  infrastrutture  ed   insediamenti   produttivi
          strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
          attivita' produttive) e' pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  27
          dicembre 2001, n. 299, S.O. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   32   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 32. Disposizioni in materia  di  finanziamento  e
          potenziamento delle infrastrutture 
              1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  il  "Fondo
          infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere  di
          interesse strategico nonche'  per  gli  interventi  di  cui
          all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984,  n.  798"  con
          una dotazione di  930  milioni  per  l'anno  2012  e  1.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013  al  2016.
          Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE,  su  proposta
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  e
          sono destinate prioritariamente alle opere  ferroviarie  da
          realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e  234,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai  contratti
          di programma con RFI SpA e ANAS SpA. 
              2. Sono revocati i  finanziamenti  assegnati  dal  CIPE
          entro il 31 dicembre 2010 per la realizzazione delle  opere
          ricomprese nel Programma delle  infrastrutture  strategiche
          di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per  le  quali,
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  non
          sia stato emanato  il  decreto  interministeriale  previsto
          dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del  2006  e
          non sia stato pubblicato il  relativo  bando  di  gara.  Il
          presente comma non si  applica  a  finanziamenti  approvati
          mediante decreto interministeriale ai  sensi  dell'articolo
          3, comma  2,  del  decreto-legge  22  marzo  2004,  n.  72,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2004,
          n. 128. 
              3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal
          CIPE  per  la  realizzazione  delle  opere  ricomprese  nel
          Programma delle infrastrutture  strategiche,  di  cui  alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari,
          autorizzati alla data del 31 dicembre 2010 all'utilizzo dei
          limiti di impegno  e  dei  contributi  pluriennali  con  il
          decreto interministeriale previsto dall'articolo  1,  comma
          512, della legge n. 296 del 2006, alla data di  entrata  in
          vigore   del   presente   decreto   non   abbiano   assunto
          obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito
          la gara per  l'aggiudicazione  del  relativo  contratto  di
          mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante  erogazione
          diretta, non abbiano chiesto il  pagamento  delle  relative
          quote annuali  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e non sia stato pubblicato il relativo  bando  di
          gara. 
              4. Sono  revocati  i  finanziamenti  assegnati  per  la
          progettazione delle opere ricomprese  nel  Programma  delle
          infrastrutture strategiche di cui alla  legge  21  dicembre
          2001, n. 443 per i quali, alla data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto  legge,  non  sia  stato  emanato  il
          decreto interministeriale previsto dall'articolo  1,  comma
          512, della legge n. 296 del 2006,  ovvero  i  cui  soggetti
          beneficiari, autorizzati alla data  del  31  dicembre  2008
          all'utilizzo  dei  limiti  di  impegno  e  dei   contributi
          pluriennali  con  il  decreto  interministeriale   previsto
          dall'articolo 1, comma 512, della legge n.  296  del  2006,
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  non
          abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non
          abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione  del  relativo
          contratto  di  mutuo  ovvero,  in  caso  di  loro  utilizzo
          mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento
          delle   relative   quote   annuali   al   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              5.  Con  decreti,  di  natura  non  regolamentare,  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi  2,
          3 e 4. 
              6. Le  quote  annuali  dei  limiti  di  impegno  e  dei
          contributi revocati e iscritte in  bilancio  ai  sensi  dei
          commi  2,  3  e  4,  affluiscono  al  Fondo   appositamente
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              6-bis. Le somme relative ai finanziamenti  revocati  ai
          sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno
          essere versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnate, compatibilmente con  gli  equilibri  di
          finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6. 
              7. Il Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,   stabilisce,   fatta   eccezione   per   i
          finanziamenti  delle  opere  gia'  deliberati   dal   detto
          Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,   la   destinazione   delle   risorse   che
          affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione
          del programma delle infrastrutture strategiche di cui  alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443. 
              8. Per il potenziamento e il funzionamento del  sistema
          informativo  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di  euro
          16.700.000,00. 
              9.  Per  la  prosecuzione  del   servizio   intermodale
          dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del
          Frejus per l'anno 2011 e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          6.300.000,00. 
              10. Per le finalita' dei commi 8, e 9,  le  risorse  di
          cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23  ottobre
          2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2008, n.  201,  iscritte,  in  conto  residui  sul
          capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  resesi  disponibili  per
          pagamenti non  piu'  dovuti,  sono  mantenute  in  bilancio
          nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di  euro,
          per essere versate al bilancio dello Stato. 
              11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini
          di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente
          utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011,  in  termini
          di sola cassa, del fondo di cui all'articolo  6,  comma  2,
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              12. All'articolo 1, comma 10-ter del  decreto-legge  23
          ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 dicembre 2008, n. 201, e' aggiunto,  in  fine,  il
          seguente  periodo:  "La  condizione  prevista  dal  periodo
          precedente deve  intendersi  non  realizzata  nel  caso  di
          contribuzione obbligatoria  prevista  per  legge  a  carico
          degli iscritti delle associazioni o fondazioni.". 
              13.  Al  fine  di  monitorare  l'utilizzo   dei   fondi
          strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          svolge,  con  cadenza  almeno  semestrale,   una   apposita
          sessione  per   la   coesione   territoriale   alla   quale
          partecipano le parti sociali. 
              14. Per le finalita' di cui al comma  13,  la  sessione
          per la  coesione  territoriale  monitora  la  realizzazione
          degli  interventi  strategici  nonche'  propone   ulteriori
          procedure  e  modalita'  necessarie   per   assicurare   la
          qualita', la rapidita'  e  l'efficacia  della  spesa;  alla
          sessione per la coesione territoriale  i  presidenti  delle
          regioni del Sud  presentano  una  relazione  sui  risultati
          conseguiti con particolare riferimento  a  quanto  previsto
          dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo
          6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 
              15. Lo svolgimento dei lavori  della  sessione  per  la
          coesione territoriale e' disciplinato  con  delibera  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di
          supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo  e
          la coesione economica. 
              16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino  al  tre  per
          cento, delle risorse del  Fondo  di  cui  al  comma  1,  e'
          assegnata compatibilmente  con  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela  e
          gli interventi a favore dei beni e le attivita'  culturali.
          L'assegnazione della predetta quota e' disposta  dal  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali
          presenta al CIPE  una  relazione  annuale  sullo  stato  di
          attuazione  degli  interventi  finanziati  a  valere  sulle
          risorse gia'  destinate  per  le  suddette  finalita'.  Per
          l'anno  2011  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289. Dall'anno 2012 fino all'anno 2016 il 3 per cento degli
          stanziamenti  previsti  per  le  infrastrutture,   di   cui
          all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289, e' definito  esclusivamente  nei  termini  di  cui  al
          presente comma. 
              17. Con riferimento alle opere  di  preparazione  e  di
          realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  22  ottobre
          2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui  all'articolo
          41-septies  della  legge   17   agosto   1942,   n.   1150,
          all'articolo 4, D.M.  1°  aprile  1968,  n.  1404,  nonche'
          all'articolo 28  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,
          possono  essere  ridotte   per   determinati   tratti   ove
          particolari circostanze lo richiedano, su  richiesta  degli
          interessati, e sentita la societa' ANAS  Spa,  con  decreto
          del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  nel
          quale, in  esito  ad  apposita  valutazione  tecnica,  sono
          individuati specificamente i  tratti  stradali  oggetto  di
          deroga e, in relazione  ad  essi,  le  distanze  minime  da
          osservare. 
              18. Al fine di assicurare la  tempestiva  realizzazione
          dell'EXPO Milano 2015, nonche' di  garantire  l'adempimento
          delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della
          Repubblica italiana nei confronti del Bureau  International
          des Expositions, si  applicano  alle  opere  individuate  e
          definite essenziali in base al decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  in  data  22  ottobre   2008,   e
          successive modificazioni, le  disposizioni  processuali  di
          cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
          n. 104.". 
              La  delibera  CIPE  n.  62/2011  del  3   agosto   2011
          (Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di
          rilievo  nazionale  ed  interregionale   e   di   rilevanza
          strategica regionale per l'attuazione del  piano  nazionale
          per il Sud) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  304
          del 31 dicembre 2011. 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del  comma   11-ter
          dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 69 del 2013: 
              "11-ter.  Le  proposte  dei  soggetti   promotori   per
          l'approvazione dei progetti  preliminari,  anche  suddivisi
          per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie
          disponibili, degli interventi di adeguamento  della  strada
          statale n. 372 "Telesina"  tra  Io  svincolo  di  Caianello
          della strada statale n. 372  e  lo  svincolo  di  Benevento
          sulla  strada  statale  n.  88  nonche'  del   collegamento
          autostradale Termoli-San Vittore devono  essere  sottoposte
          al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto. Le risorse gia' assegnate con la delibera
          del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo  2006,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle  a
          valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate  con
          la  delibera  del  CIPE  n.  62/2011  del  3  agosto  2011,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31  dicembre
          2011,  sono  destinate  esclusivamente  alla  realizzazione
          della predetta opera di adeguamento della strada statale n.
          372 "Telesina".  La  mancata  approvazione  delle  proposte
          determina  l'annullamento  della  procedura  avviata  e  la
          revoca dei soggetti promotori.".  
              Comma 76 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 232, 233 e  234
          dell'articolo 2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2010): 
              "232. Con decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,   sono   individuati   specifici   progetti
          prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti
          nel  programma  delle  infrastrutture  strategiche,  aventi
          costi e tempi di realizzazione superiori,  rispettivamente,
          a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del
          progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali
          di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i  quali  il
          CIPE puo' autorizzare, per un importo  complessivo  residuo
          da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari
          individuati, non superiore a 10 miliardi di  euro,  l'avvio
          della realizzazione del relativo  progetto  definitivo  per
          lotti   costruttivi   individuati   dallo   stesso    CIPE,
          subordinatamente alle seguenti condizioni: 
                a) il costo del lotto  costruttivo  autorizzato  deve
          essere integralmente finanziato e  deve  esservi  copertura
          finanziaria, con risorse pubbliche o  private  nazionali  o
          dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del
          primo lotto, devono costituire almeno il 20 per  cento  del
          costo  complessivo  dell'opera;  in  casi  di   particolare
          interesse  strategico,  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  puo'  essere  consentito
          l'utilizzo della procedura di cui al presente  comma  anche
          in caso di copertura finanziaria, con risorse  pubbliche  o
          private nazionali o dell'Unione  europea,  che,  alla  data
          dell'autorizzazione del primo lotto,  costituiscono  almeno
          il 10 per cento del costo complessivo dell'opera; 
                b) il progetto definitivo  dell'opera  completa  deve
          essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di
          realizzazione dell'intera opera per lotti  costruttivi,  il
          cronoprogramma dei  lavori  per  ciascuno  dei  lotti  e  i
          connessi fabbisogni  finanziari  annuali;  l'autorizzazione
          dei lavori per i  lotti  costruttivi  successivi  al  primo
          lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti
          gli elementi della medesima relazione; 
                c) il contraente generale o l'affidatario dei  lavori
          deve assumere l'impegno di rinunciare a  qualunque  pretesa
          risarcitoria, eventualmente sorta in relazione  alle  opere
          individuate con i decreti del Presidente del Consiglio  dei
          ministri di cui all'alinea,  nonche'  a  qualunque  pretesa
          anche futura connessa  all'eventuale  mancato  o  ritardato
          finanziamento dell'intera  opera  o  di  lotti  successivi;
          dalle determinazioni assunte dal CIPE non  devono  in  ogni
          caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti  di
          terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per  i
          quali non sussista l'integrale copertura finanziaria." 
              "233. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo,
          il  CIPE  assume  l'impegno  programmatico  di   finanziare
          l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero  contributo
          finanziato e successivamente assegna, in  via  prioritaria,
          le  risorse  che  si  rendono  disponibili  in  favore  dei
          progetti di cui al comma 232, allo scopo  di  finanziare  i
          successivi lotti costruttivi fino  al  completamento  delle
          opere, tenuto conto del cronoprogramma." 
              "234.     Il      Documento      di      programmazione
          economico-finanziaria   -   Allegato   Infrastrutture   da'
          distinta evidenza degli interventi di cui ai  commi  232  e
          233, per il completamento dei  quali  il  CIPE  assegna  le
          risorse secondo quanto previsto dal comma 233.".  
              Comma 77 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente   del   comma   1031
          dell'articolo 1 della citata  legge  n.  296  del  2006,  e
          successive modificazioni: 
              " 1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione
          tra  lo  sviluppo  economico,  l'assetto   territoriale   e
          l'organizzazione dei trasporti e favorire  il  riequilibrio
          modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto
          pubblico locale attraverso  il  miglioramento  dei  servizi
          offerti, e' istituito presso il Ministero dei trasporti  un
          fondo  per  gli  investimenti  destinato  all'acquisto   di
          veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale e'
          autorizzata la spesa di 100 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2007, 2008 e 2009,  e'  destinato  a  contributi
          nella misura massima del 75 per cento: 
                a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da  destinare
          ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e
          9 del decreto legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,  e
          successive modificazioni; 
                b) per l'acquisto di veicoli destinati a  servizi  su
          linee metropolitane, tranviarie e filoviarie,  nonche'  per
          l'acquisto di unita' navali destinate al trasporto pubblico
          locale effettuato per via marittima,  lagunare,  lacuale  e
          fluviale e la prosecuzione degli interventi di cui al comma
          4 dell'articolo 8 del decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.
          159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
          2007, n. 222, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016; 
                c)  per  l'acquisto  di  autobus  a   minor   impatto
          ambientale o ad alimentazione non convenzionale. 
                c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di  idrovolanti
          destinati ad  un  servizio  minimo  di  trasporto  pubblico
          locale per garantire collegamenti con isole minori  con  le
          quali esiste un fenomeno di pendolarismo; 
                c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui  alle  lettere
          a) e b) e' riservato almeno il 50 per cento della dotazione
          del fondo.". 
                
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  5-bis  del
          decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43  (Disposizioni  urgenti
          per il  rilancio  dell'area  industriale  di  Piombino,  di
          contrasto ad emergenze ambientali,  in  favore  delle  zone
          terremotate  del  maggio   2012   e   per   accelerare   la
          ricostruzione  in  Abruzzo   e   la   realizzazione   degli
          interventi per Expo 2015), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 giugno 2013, n. 71: 
              "Art. 5-bis Disposizioni per il  servizio  pubblico  di
          trasporto marittimo nello stretto di Messina 
              In vigore dal 26 giugno 2013 
              1.  Per  fare  fronte  all'esigenza  di  assicurare  la
          continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo,
          legata  all'aumento  del  traffico   passeggeri   derivante
          dall'approssimarsi  del  periodo  estivo,  ed  al  fine  di
          garantire  la  continuita'  territoriale  nell'area   dello
          stretto di Messina, per la prosecuzione degli interventi di
          cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge  27
          dicembre 2006, n.  296,  relativi  al  trasporto  marittimo
          veloce di passeggeri  tra  le  citta'  di  Messina,  Reggio
          Calabria e Villa San Giovanni e' autorizzata la spesa di  3
          milioni di euro per l'anno 2013. 
              2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede: 
                a)  quanto  a  euro  2.500.000,   mediante   parziale
          utilizzo della quota delle  entrate  previste,  per  l'anno
          2013, dall'articolo 1, comma 238,  secondo  periodo,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, al citato
          articolo 1, comma 238, della legge  n.  311  del  2004,  le
          parole: "euro 8.620.000" sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "euro 6.120.000"; 
                b) quanto a  euro  500.000,  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2013,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Comma 78 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   16
          dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25  settembre  2009,
          n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione  di  obblighi
          comunitari e per l'esecuzione di sentenze  della  Corte  di
          giustizia   delle   Comunita'   europee),convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166: 
              "16. Le risorse necessarie a garantire il  livello  dei
          servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in
          vigore e prorogate ai sensi  del  comma  6,  nonche'  delle
          nuove convenzioni e dei contratti di  servizio  di  cui  ai
          commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251
          a decorrere dal 2010, sono ripartite, per  il  2010  e  per
          ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni  e
          dei singoli contratti di servizio, come segue: 
                a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; 
                b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima  S.p.a.:  euro
          55.694.895 
                c)  Saremar-Sardegna  Regionale  Marittima  S.p.a.  -
          regione Sardegna: euro 13.686.441; 
                d)  Toremar-Toscana  Regionale  Marittima  S.p.a.   -
          regione Toscana: euro 13.005.441; 
                e)  Caremar-Campania  Regionale  Marittima  S.p.a.  -
          regione Campania: euro 29.869.832.". 
                
              Comma 79 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo  32
          del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni
          urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
          modificato dalla presente legge: 
              "2. Sono revocati i finanziamenti  assegnati  dal  CIPE
          entro il 31 dicembre 2010 per la realizzazione delle  opere
          ricomprese nel Programma delle  infrastrutture  strategiche
          di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per  le  quali,
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  non
          sia stato emanato  il  decreto  interministeriale  previsto
          dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del  2006  e
          non sia stato pubblicato il  relativo  bando  di  gara.  Il
          presente comma non si  applica  a  finanziamenti  approvati
          mediante decreto interministeriale ai  sensi  dell'articolo
          3, comma  2,  del  decreto-legge  22  marzo  2004,  n.  72,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2004,
          n. 128. 
              3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal
          CIPE  per  la  realizzazione  delle  opere  ricomprese  nel
          Programma delle infrastrutture  strategiche,  di  cui  alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari,
          autorizzati alla data del 31 dicembre 2010 all'utilizzo dei
          limiti di impegno  e  dei  contributi  pluriennali  con  il
          decreto interministeriale previsto dall'articolo  1,  comma
          512, della legge n. 296 del 2006, alla data di  entrata  in
          vigore   del   presente   decreto   non   abbiano   assunto
          obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito
          la gara per  l'aggiudicazione  del  relativo  contratto  di
          mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante  erogazione
          diretta, non abbiano chiesto il  pagamento  delle  relative
          quote annuali  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e non sia stato pubblicato il relativo  bando  di
          gara.".  
              Comma 84 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              " Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
                
                
                
              Comma 86 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  35  del  citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 35. Disposizioni in materia di salvaguardia delle
          risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti  di
          telecomunicazioni  e  interventi  di  riduzione  del  costo
          dell'energia 
              In vigore dal 19 dicembre 2012 
              1. In esecuzione di  quanto  previsto  dal  regolamento
          (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del  27  luglio  2006,  al
          fine di assicurare  un'adeguata  protezione  delle  risorse
          ittiche, e' disposta, per impresa,  la  misura  di  arresto
          temporaneo dell'attivita'  di  pesca  per  le  imbarcazioni
          autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante,  per
          un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto al
          comma 3. 
              2. In conseguenza dell'arresto  temporaneo  di  cui  al
          comma 1, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e
          forestali e' autorizzato a concedere alle imprese di  pesca
          una compensazione che non concorre  alla  formazione  della
          base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ne'  del
          valore  della  produzione  netta   ai   fini   dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive.  Tale  compensazione
          non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61  e
          109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, e successive modificazioni. La  compensazione
          da concedere  e'  rapportata  ai  parametri  stabiliti  nel
          Programma operativo, approvato dalla  Commissione  europea,
          per l'applicazione in  Italia  del  Fondo  europeo  per  la
          pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima  di  22
          milioni di euro per l'anno 2011, si provvede  quanto  a  13
          milioni di euro con le specifiche assegnazioni  finanziarie
          dell'Asse prioritario 1 - misure  per  l'adeguamento  della
          flotta da pesca  comunitaria  -  del  regolamento  (CE)  n.
          1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a  9
          milioni di euro a valere  sulle  disponibilita'  del  Fondo
          rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183. 
              3. Le modalita' di attuazione dell'arresto  temporaneo,
          l'entita'  del   premio,   le   relative   erogazioni,   la
          definizione degli eventuali periodi di  arresto  temporaneo
          supplementare  per  esigenze  biologiche,  le   misure   di
          gestione  e  controllo,  tenuto  conto   del   sistema   di
          localizzazione satellitare, per  la  tutela  delle  risorse
          ittiche giovanili nella fascia costiera  e  nelle  zone  di
          tutela biologica, sono definite con  decreto  del  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la
          Commissione   consultiva   centrale   per   la   pesca    e
          l'acquacoltura. 
              4. Al fine  di  agevolare  la  diffusione  della  banda
          ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i  relativi
          adempimenti    amministrativi,     sono     soggette     ad
          autocertificazione    di    attivazione,     da     inviare
          contestualmente  all'attuazione  dell'intervento   all'ente
          locale  e  agli  organismi  competenti  ad   effettuare   i
          controlli di cui all'articolo 14 della  legge  22  febbraio
          2001, n. 36, le installazioni e le modifiche, ivi  comprese
          le  modifiche  delle  caratteristiche   trasmissive   degli
          impianti di cui all'articolo 87-bis del codice  di  cui  al
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, degli  impianti
          radioelettrici    per    trasmissione     punto-punto     e
          punto-multipunto  e  degli  impianti   radioelettrici   per
          l'accesso a reti  di  comunicazione  ad  uso  pubblico  con
          potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a  10
          watt  e  con  dimensione  della  superficie  radiante   non
          superiore a 0,5 metri quadrati. 
              4-bis.  Ai  medesimi  fini   indicati   al   comma   4,
          l'installazione  e  l'attivazione  di  apparati   di   rete
          caratterizzati da una potenza massima trasmessa  in  uplink
          inferiore o uguale a 100 mWatt, e da una potenza massima al
          connettore di antenna, in down link, inferiore o  uguale  a
          5W, e aventi un ingombro fisico non superiore a  20  litri,
          possono  essere  effettuate  senza   alcuna   comunicazione
          all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i
          controlli di cui all'articolo 14 della  legge  22  febbraio
          2001, n. 36. 
              5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1°
          agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "un  provvedimento  di
          diniego" sono inserite le seguenti: "o un  parere  negativo
          da  parte  dell'organismo  competente   ad   effettuare   i
          controlli, di cui all'articolo 14 della legge  22  febbraio
          2001, n. 36". 
              6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248, dopo la  lettera  d)  e'  aggiunta  la
          seguente: "d-bis), in via sperimentale, il  rispetto  degli
          orari di apertura e di chiusura, l'obbligo  della  chiusura
          domenicale e festiva, nonche' quello della  mezza  giornata
          di chiusura  infrasettimanale  dell'esercizio  ubicato  nei
          comuni inclusi  negli  elenchi  regionali  delle  localita'
          turistiche o citta' d'arte;". 
              7. Le regioni e gli enti  locali  adeguano  le  proprie
          disposizioni legislative e regolamentari alla  disposizione
          introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012. 
              8. All'articolo 5-bis  del  decreto-legge  10  febbraio
          2009, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          aprile 2009, n. 33,  dopo  le  parole:  "di  localizzazione
          territoriale" sono inserite le  seguenti:  ",  nonche'  che
          condizionino  o   limitino   la   suddetta   riconversione,
          obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto
          ambientale, fra combustibili diversi o imponendo  specifici
          vincoli all'utilizzo dei combustibili". 
              9. L'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009,
          n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile
          2009, n. 33, come modificato dal comma 8, si applica  anche
          ai procedimenti in corso alla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di  conversione  del  decreto-legge  n.  5  del
          2009.".  
              Comma 87 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1  dell'articolo
          17-terdecies  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83
          (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17-terdecies Norme per il sostegno e lo  sviluppo
          della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti 
              1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e
          funzionali dei  veicoli  in  circolazione  delle  categorie
          internazionali L, M e N1, consistenti nella  trasformazione
          degli stessi in veicoli il  cui  motore  sia  ad  esclusiva
          trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma  3-bis,
          del codice della strada, di cui al decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285."  
              Comma 88 
              Per il testo dei commi  2  e  3  dell'articolo  32  del
          decreto-legge n. 98 del 2011 vedasi in Note al comma 79. 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  da  4  a  6
          dell'articolo 32 del citato decreto-legge n. 98 del 2011: 
              "4. Sono revocati  i  finanziamenti  assegnati  per  la
          progettazione delle opere ricomprese  nel  Programma  delle
          infrastrutture strategiche di cui alla  legge  21  dicembre
          2001, n. 443 per i quali, alla data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto  legge,  non  sia  stato  emanato  il
          decreto interministeriale previsto dall'articolo  1,  comma
          512, della legge n. 296 del 2006,  ovvero  i  cui  soggetti
          beneficiari, autorizzati alla data  del  31  dicembre  2008
          all'utilizzo  dei  limiti  di  impegno  e  dei   contributi
          pluriennali  con  il  decreto  interministeriale   previsto
          dall'articolo 1, comma 512, della legge n.  296  del  2006,
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  non
          abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non
          abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione  del  relativo
          contratto  di  mutuo  ovvero,  in  caso  di  loro  utilizzo
          mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento
          delle   relative   quote   annuali   al   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              5.  Con  decreti,  di  natura  non  regolamentare,  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi  2,
          3 e 4. 
              6. Le  quote  annuali  dei  limiti  di  impegno  e  dei
          contributi revocati e iscritte in  bilancio  ai  sensi  dei
          commi  2,  3  e  4,  affluiscono  al  Fondo   appositamente
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.".  
              Comma 90 
              - Si riporta il testo del  comma  211  dell'articolo  1
          della citata legge n. 228 del 2012, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "211. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis,
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  deve
          provvedere al  completamento  della  Piattaforma  Logistica
          Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana,
          e   alla   relativa   gestione   come   sistema   di   rete
          infrastrutturale aperto a cui si collegano  le  piattaforme
          ITS  locali,  autonomamente  sviluppate  e  all'uopo   rese
          compatibili, di proprieta' o  in  uso  ai  nodi  logistici,
          porti, centri  merci  e  piastre  logistiche.  Al  fine  di
          garantire il piu' efficace coordinamento  e  l'integrazione
          tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS
          locali,  le  Autorita'  portuali  possono   acquisire   una
          partecipazione diretta al capitale del  soggetto  attuatore
          di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza  del
          capitale  sociale  del  soggetto  attuatore  dovra'  essere
          detenuta da Interporti e Autorita' portuali. Considerata la
          portata strategica per il Paese della  Piattaforma  per  la
          gestione della  Rete  logistica  nazionale,  la  stessa  e'
          inserita nel programma delle infrastrutture strategiche  di
          cui alla legge n. 443 del 2001. Ai fini  del  perseguimento
          dell'interoperabilita'    della    piattaforma    logistica
          nazionale  (PLN)  digitale  con   altre   piattaforme   che
          gestiscono sistemi di  trasporto  e  logistici  settoriali,
          nonche' dell'estensione della PLN mediante l'inserimento di
          nuove   aree    servite    e    nuovi    servizi    erogati
          all'autotrasporto, ivi  inclusa  la  cessione  in  comodato
          d'uso  di  apparati  di  bordo,  il   contributo   di   cui
          all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, e' incrementato, senza obbligo di  cofinanziamento  da
          parte del soggetto  attuatore  unico  di  cui  all'articolo
          61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  di  4
          milioni di euro per il 2014 e di  3  milioni  di  euro  per
          ciascuno  degli  anni  2015  e  2016.  Il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  stipula  con  il  soggetto
          attuatore unico una specifica convenzione per  disciplinare
          l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della
          PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore  unico
          ha facolta' di avvalersi della concessione  di  servizi  in
          finanza  di  progetto,  ai  sensi  dell'articolo  278   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.".  
              Comma 91 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1  della
          legge 5 maggio 1976, n. 324  (Nuove  norme  in  materia  di
          diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico  aereo
          civile): 
              "Art. 1. Il movimento degli aeromobili privati e  delle
          persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico  aereo
          civile e' assoggettato al pagamento dei seguenti diritti: 
                a) diritto di approdo,  di  partenza  e  di  sosta  o
          ricovero per gli aeromobili; 
                b) diritto di imbarco per passeggeri.".  
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          17 del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67  (Disposizioni
          urgenti  per  favorire  l'occupazione),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135: 
              "1. In attesa  dell'adozione  del  regolamento  di  cui
          all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537, il Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  puo'
          autorizzare, su richiesta, i soggetti titolari di  gestioni
          parziali   aeroportuali,   anche   in   regime    precario,
          all'occupazione ed all'uso dei  beni  demaniali  rientranti
          nel sedime aeroportuale,  vincolando  la  destinazione  dei
          diritti percepiti a  norma  del  comma  2  agli  interventi
          indifferibili  ed  urgenti  necessari  alle  attivita'   di
          manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture
          aeroportuali,    nonche'    all'attivita'    di    gestione
          aeroportuale.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          4-bis del decreto-legge 12 luglio  2011,  n.  107  (Proroga
          delle missioni  internazionali  delle  forze  armate  e  di
          polizia e disposizioni per l'attuazione  delle  Risoluzioni
          1970  (2011)  e  1973  (2011)  adottate  dal  Consiglio  di
          Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi  di
          cooperazione allo sviluppo e a  sostegno  dei  processi  di
          pace e di stabilizzazione. Misure  urgenti  antipirateria),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2011,
          n. 130: 
              "Art. 4-bis  Misure  di  sostegno  e  di  rilancio  dei
          settori dell'economia  locale  interessati  da  limitazioni
          imposte da attivita' operative ex Risoluzione ONU n. 1973 
              1.  La  dotazione  del  fondo  da  ripartire   di   cui
          all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, per la quota parte relativa  ai  proventi  per  l'anno
          2011 delle addizionali di cui  all'articolo  2,  comma  11,
          lettera a),  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e
          successive modificazioni, e comunque nel limite di euro  10
          milioni, e' destinata all'adozione di misure di sostegno  e
          di  rilancio  dei  settori  dell'economia  delle   province
          interessate da ingenti danni a  seguito  delle  limitazioni
          imposte dalle attivita' operative militari  ex  Risoluzione
          ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operativita' degli scali
          aeroportuali civili.".  
              Comma 92 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  9  del
          decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  284  (Riordino
          della Consulta generale per l'autotrasporto e del  Comitato
          centrale per  l'Albo  nazionale  degli  autotrasportatori),
          come modificato dalla presente legge: 
              "2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni: 
                a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione
          dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci
          per conto di terzi; 
                b) ; 
                c) ; 
                d)  determinare  la   misura   delle   quote   dovute
          annualmente dalle  imprese  di  autotrasporto,  in  base  a
          quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica
          7 novembre 1994, n. 681, recante norme  sul  sistema  delle
          spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale; 
                e)  collaborare  con  la  Consulta,  provvedendo,  in
          particolare,  sulla  base  degli  indirizzi  dettati  dalla
          Consulta  stessa,  ad  effettuare  studi  preordinati  alla
          formulazione  delle  strategie  di  governo   del   settore
          dell'autotrasporto, a realizzare iniziative  di  formazione
          del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a
          partecipare al finanziamento delle connesse operazioni,  ad
          attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese
          di  autotrasporto,  ad  esprimere  il  proprio  avviso   su
          progetti di  provvedimenti  amministrativi  in  materia  di
          autotrasporto,  a  formulare  indirizzi   in   materia   di
          certificazione di qualita'  delle  imprese  che  effettuano
          trasporti di merci pericolose, di  derrate  deperibili,  di
          rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici; 
                f) accreditare gli  organismi  di  certificazione  di
          qualita' di cui alla lettera e) del comma  1  dell'articolo
          7; 
                g) ; 
                h)  attuare   le   direttive   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto; 
                i) curare attivita' editoriali e di informazione alle
          imprese  di  autotrasporto,  anche   attraverso   strumenti
          informatici e telematici; 
                l) ; 
              l-bis) svolgere funzioni di studio e di consulenza  con
          specifico   riferimento   a   progetti   normativi,    alla
          risoluzione delle problematiche connesse con  l'accesso  al
          mercato   dell'autotrasporto   e   alla   professione    di
          autotrasportatore; 
              l-ter) verificare  l'adeguatezza  e  regolarita'  delle
          imprese iscritte, in relazione alle modalita'  concrete  di
          svolgimento dell'attivita' economica ed alla congruita' fra
          il parco veicolare e  il  numero  dei  dipendenti  autisti,
          nonche' alla regolarita' della copertura  assicurativa  dei
          veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei  dati  presenti
          nel CED presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e  dei  collegamenti  telematici  fra  i  sistemi
          informativi  dell'INAIL,  dell'INPS  e  delle   camere   di
          commercio; 
              l-quater) svolgere attivita' di controllo sulle imprese
          iscritte, al fine di garantirne la  perdurante  e  continua
          rispondenza ai requisiti  previsti  per  l'esercizio  della
          professione come definiti ai sensi del regolamento (CE)  n.
          1071/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  21
          ottobre 2009."  
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10  del
          citato decreto legislativo n. 284 del 2005, come modificato
          dalla presente legge: 
              "1. Il  Comitato  centrale  e'  composto  dai  seguenti
          membri effettivi, nominati con decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti: 
                a) un  Consigliere  di  Stato,  con  la  funzione  di
          Presidente (A); 
                b) due Vicepresidenti, dei quali il primo  e'  eletto
          dal Comitato centrale fra i  componenti  in  rappresentanza
          del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ed  il
          secondo  e'  eletto   dallo   stesso   Comitato   centrale,
          nell'ambito  dei   componenti   in   rappresentanza   delle
          associazioni di categoria degli autotrasportatori; 
                c)    quattro    rappresentanti,    con     qualifica
          dirigenziale, del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti; 
                d) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, per
          ciascuno dei Ministeri degli affari  esteri,  dell'interno,
          dell'economia   e   delle   finanze,    della    giustizia,
          dell'ambiente e  tutela  del  territorio,  delle  politiche
          comunitarie,  del  lavoro  e   politiche   sociali,   delle
          politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive,
          e degli affari regionali; 
                e) quattro rappresentanti delle Regioni, di cui  tre,
          rispettivamente, delle Regioni dell'Italia  settentrionale,
          centrale e meridionale,  ed  uno  in  rappresentanza  delle
          regioni a statuto speciale o  delle  province  autonome  di
          Trento e Bolzano; 
                f) un rappresentante per ciascuna delle  associazioni
          di   categoria   degli   autotrasportatori,   nonche'    un
          rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di
          rappresentanza,   assistenza   e   tutela   del   movimento
          cooperativo  giuridicamente  riconosciute   dal   Ministero
          competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano
          i seguenti requisiti: 
              1) ordinamento  interno  a  base  democratica,  sancito
          dallo statuto; 
              2)  potere  di  rappresentanza,  risultante   in   modo
          esplicito   dallo   statuto,    della    categoria    degli
          autotrasportatori,   con   esclusione   di    contemporanea
          rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti; 
              3)  anzianita'  di  costituzione,  avvenuta  con   atto
          notarile, di almeno cinque  anni,  durante  i  quali  siano
          state  date,  in  maniera  continuativa,  anche  a  livello
          provinciale,    manifestazioni    di    attivita'    svolte
          nell'interesse professionale della categoria; 
              4) non meno di cinquecento imprese iscritte  a  livello
          nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli
          aventi  massa  complessiva  non   inferiore   a   ventimila
          tonnellate; 
              5) organizzazione  periferica  comprovata  con  proprie
          sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali; 
              6) essere stata  firmataria,  nel  corso  degli  ultimi
          dieci anni, di rinnovi del contratto  collettivo  nazionale
          di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione; 
              7) essere rappresentata in seno al Consiglio  nazionale
          dell'economia e del lavoro, direttamente o per  il  tramite
          delle Confederazioni alle quali aderisce; 
                g) (abrogata).".  
              Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo 9
          del decreto legislativo n. 284 del 2005 vedasi in  Note  al
          comma 92.  
              Comma 93 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio  2010,  n.
          134 (Regolamento contabile del Comitato centrale per l'Albo
          nazionale degli autotrasportatori): 
              "Art. 2. Autonomia contabile e finanziaria 
              1. Le risorse finanziarie del  Comitato  centrale  sono
          costituite: 
                a) dalle quote annue di iscrizione all'Albo,  al  cui
          versamento  sono  soggette  le  imprese  iscritte  all'Albo
          stesso, ai sensi dell'articolo  63  della  legge  6  giugno
          1974, n. 298; 
                b) dagli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 3,
          del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  26  febbraio  1999,  n.  40,  e
          successive modificazioni. 
              2. Le risorse di cui  al  comma  1,  lettera  a),  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, ad appositi capitoli della missione «Diritto  alla
          mobilita'»,  programma  «Logistica  ed  intermodalita'  nel
          trasporto»  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
              3. Alle spese derivanti dal suo funzionamento  provvede
          il Comitato centrale, utilizzando  le  risorse  di  cui  al
          comma 1, lettera a).".  
              Comma 95 
              - Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 83-bis
          del citato decreto-legge n. 112 del 2008,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "12. Ferma restando l'applicazione  delle  disposizioni
          di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002,  n.  231,  il
          termine  di  pagamento  del   corrispettivo   relativo   ai
          contratti  di  trasporto  di  merci  su  strada  non  puo',
          comunque, essere superiore a  sessanta  giorni,  decorrenti
          dalla  data  di  emissione  della  fattura  da  parte   del
          creditore. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra  le
          parti, scritta o verbale, che non  sia  basata  su  accordi
          volontari   di   settore,   conclusi   tra   organizzazioni
          associative  di  vettori   rappresentati   nella   Consulta
          generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui  al
          comma 16, e organizzazioni associative dei committenti."  
              Comma 98 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
          8 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179  (Ulteriori
          misure urgenti per la crescita del Paese), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
              "3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita' del
          servizio ed al fine di assicurarne la  massima  diffusione,
          le  aziende  di  trasporto  di  cui  al  comma   1   e   le
          amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative
          di  settore,  consentono  l'utilizzo  della  bigliettazione
          elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilita',
          anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e
          nel rispetto del limite  di  spesa  per  ciascun  biglietto
          acquistato, previsto dalle  vigenti  disposizioni,  tramite
          qualsiasi  dispositivo  di  telecomunicazione.  Il   titolo
          digitale del biglietto e'  consegnato  sul  dispositivo  di
          comunicazione.".  
              Comma 100 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   481
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "481. Per il  potenziamento  delle  attivita'  e  degli
          strumenti di analisi  e  monitoraggio  degli  andamenti  di
          finanza  pubblica,   a   decorrere   dall'anno   2007,   e'
          autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui  una
          quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da  destinare
          al Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  del
          Ministero dell'economia e delle finanze.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze lo  stanziamento  e'
          ripartito tra le amministrazioni interessate per gli  scopi
          di cui al presente comma. A  decorrere  dal  medesimo  anno
          2007 e' altresi' autorizzata la spesa di  600.000  euro  in
          favore  di  ciascuna  Camera  per  il  potenziamento  e  il
          collegamento delle strutture di  supporto  del  Parlamento,
          anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e
          di istituti di ricerca. In relazione alle finalita' di  cui
          al presente comma, una quota,  stabilita  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  delle  risorse
          attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale  dello
          Stato  e'  destinata  ad  un  programma  straordinario   di
          reclutamento di personale con elevata professionalita'.  Le
          relative modalita' di reclutamento sono definite, anche  in
          deroga alle  vigenti  disposizioni  in  materia,  ai  sensi
          dell'articolo   2,   comma   2,   secondo   periodo,    del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.".  
              Comma 103 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   2-bis
          dell'articolo 9 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78
          (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di    competitivita'    economica),     convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e  sino  al  31
          dicembre  2013  l'ammontare   complessivo   delle   risorse
          destinate  annualmente  al   trattamento   accessorio   del
          personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
          amministrazioni di  cui  all'  articolo  1,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  non  puo'
          superare il corrispondente importo dell'anno  2010  ed  e',
          comunque, automaticamente ridotto in  misura  proporzionale
          alla riduzione del personale in servizio.". 
              Comma 104 
              Per il riferimento al testo del comma  5  dell'articolo
          10 del decreto-legge n. 282 del  2004  vedasi  in  Note  al
          comma 21.  
              Comma 107 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  98  e  99
          dell'articolo 2  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): 
              " 98. Per l'anno 2008 e' autorizzata  la  spesa  di  20
          milioni di euro da iscrivere nel Fondo di cui all' articolo
          1, comma 1331, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  da
          ripartire,  per  le  esigenze  di   funzionamento   e   per
          l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo  operativi
          in materia  di  sicurezza  delle  navi  e  delle  strutture
          portuali svolti dal Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -
          Guardia costiera, con decreto del Ministro  dei  trasporti,
          da  comunicare,  anche  con   evidenze   informatiche,   al
          Ministero dell'economia e delle finanze, tramite  l'Ufficio
          centrale del bilancio. 
              99. Al fine di  sviluppare  e  adeguare  la  componente
          aeronavale e dei sistemi di comunicazione del  Corpo  delle
          capitanerie di porto - Guardia costiera e'  autorizzata  la
          spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10  milioni  di
          euro per l'anno 2009 e 20  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2010 e 2011.".  
              Comma 110 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   92
          dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): 
              "92. Per il finanziamento degli interventi di cui  all'
          articolo 1, comma 459, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311,  e'  autorizzato  un  contributo  quindicennale  di  3
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere  sulle
          risorse previste ai sensi del comma 78.".  
              Comma 111 
              La delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 (Fondo per lo
          sviluppo e la  coesione.  Imputazione  delle  riduzioni  di
          spesa  disposte  per  legge.  Revisione   della   pregressa
          programmazione  e  assegnazione  di   risorse,   ai   sensi
          dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183/2011)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88.  
              La delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 (Fondo per lo
          sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a
          interventi  di  contrasto  del  rischio  idrogeologico   di
          rilevanza  strategica   regionale   nel   mezzogiorno)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25/5/2012. 
              La direttiva 2000/60/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per
          l'azione comunitaria in  materia  di  acque  e'  pubblicata
          nella GU L 327del 22.12.2000 . 
              La direttiva 2007/60/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla  valutazione  e
          alla gestione dei rischi di alluvioni e'  pubblicata  nella
          GU L 288 del 6.11.2007. 
              Il  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.   229
          (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti) e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          6 febbraio 2012, n. 30. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17  del
          decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195   (Disposizioni
          urgenti per la  cessazione  dello  stato  di  emergenza  in
          materia di rifiuti  nella  regione  Campania,  per  l'avvio
          della fase post emergenziale nel territorio  della  regione
          Abruzzo  ed  altre  disposizioni  urgenti   relative   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  ed  alla  protezione
          civile), convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 26, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17. Interventi urgenti nelle  situazioni  a  piu'
          elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la
          sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e
          culturale 
              In vigore dal 31 ottobre 2013 
              1.  In  considerazione  delle  particolari  ragioni  di
          urgenza  connesse  alla  necessita'  di  intervenire  nelle
          situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e  al  fine
          di salvaguardare la sicurezza  delle  infrastrutture  e  il
          patrimonio  ambientale  e  culturale,  in  sede  di   prima
          applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere  le
          situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e  comunque
          non oltre i sei anni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentiti   il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   il
          Dipartimento della  protezione  civile  per  i  profili  di
          competenza, ed i presidenti delle regioni o delle  province
          autonome interessate, possono  essere  nominati  commissari
          straordinari  delegati,  ai  sensi  dell'articolo  20   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e
          successive modificazioni, con riferimento  agli  interventi
          da  effettuare  nelle  aree  settentrionale,   centrale   e
          meridionale del territorio nazionale, come  individuate  ai
          sensi del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152.  I
          commissari  attuano   gli   interventi,   provvedono   alle
          opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo  le
          occorrenti  intese  tra  i  soggetti  pubblici  e   privati
          interessati  e,  se  del  caso,  emanano  gli  atti   e   i
          provvedimenti e curano tutte  le  attivita'  di  competenza
          delle    amministrazioni    pubbliche    necessarie    alla
          realizzazione  degli   interventi,   nel   rispetto   delle
          disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario,  dei
          poteri di  sostituzione  e  di  deroga  di  cui  al  citato
          articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n.  185  del
          2008. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9,  primo
          e secondo periodo, del decreto-legge n. 185  del  2008.  Il
          commissario,  se  alle  dipendenze  di   un'amministrazione
          pubblica statale, dalla data della nomina e  per  tutto  il
          periodo di svolgimento  dell'incarico  e'  collocato  fuori
          ruolo ai  sensi  della  normativa  vigente  e  mantiene  il
          trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente
          nella   dotazione    organica    dell'amministrazione    di
          appartenenza viene reso indisponibile per tutta  la  durata
          del collocamento fuori ruolo. Ciascun commissario  presenta
          al Parlamento, annualmente e al termine dell'incarico,  una
          relazione sulla propria attivita'.".  
              Comma 112 
              Per il riferimento al testo dell'articolo 8 del  citato
          decreto legislativo n. 281 del 1997 vedasi in Note al comma
          84.  
              Per il riferimento al testo del decreto legislativo  n.
          229 del 2011 vedasi in Note al comma 111. 
              Comma 113 
              Per il riferimento al testo del decreto legislativo  n.
          229 del 2011 vedasi in Note al comma 111.  
              Comma 115 
              - Si  riporta  il  testo  vigente  del  comma  1-quater
          dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 98 del 2011: 
              "1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione,  come  individuate  dall'ISTAT  ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le  autorita'
          indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale  per  le
          societa'  e  la  borsa  (CONSOB),  non  possono  acquistare
          immobili  a  titolo  oneroso  ne'  stipulare  contratti  di
          locazione  passiva  salvo  che  si  tratti  di  rinnovi  di
          contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire,
          a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' di  locali
          in sostituzione di immobili dismessi ovvero per  continuare
          ad  avere  la  disponibilita'  di  immobili  venduti.  Sono
          esclusi gli enti previdenziali pubblici e  privati,  per  i
          quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e  15
          dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122.  Sono  fatte  salve,  altresi',  le  operazioni  di
          acquisto  di  immobili  gia'  autorizzate  con  il  decreto
          previsto dal comma 1,  in  data  antecedente  a  quella  di
          entrata in vigore del presente decreto.".  
              Comma 116 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  36
          della legge 6 dicembre 1991, n.  394  (Legge  quadro  sulle
          aree protette), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 36. Aree marine di reperimento. 
              1. Sulla base delle indicazioni programmatiche  di  cui
          all'articolo 4, possono essere istituiti  parchi  marini  o
          riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31
          della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , nelle seguenti aree: 
                a) Isola di Gallinara; 
                b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce
          dell'Ombrone - Talamone; 
                c) Secche di Torpaterno; 
                d) Penisola della Campanella - Isola di Capri; 
                e) Costa degli Infreschi; 
                f) Costa di Maratea; 
                g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli); 
                h) Costa del Monte Conero; 
                i) Isola di Pantelleria; 
                l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; 
                m) Acicastello - Le Grotte; 
                n) Arcipelago  della  Maddalena  (isole  ed  isolotti
          compresi nel territorio del comune della Maddalena); 
                o) Capo Spartivento - Capo Teulada; 
                p) Capo Testa - Punta Falcone; 
                q) Santa Maria di Castellabate; 
                r) Monte di Scauri; 
                s) Monte a Capo  Gallo  -  Isola  di  Fuori  o  delle
          Femmine; 
                t) Parco marino del Piceno; 
                u) Isole di Ischia, Vivara  e  Procida,  area  marina
          protetta integrata denominata «regno di Nettuno»; 
                v) Isola di Bergeggi; 
                z) Stagnone di Marsala; 
                aa) Capo Passero; 
                bb) Pantani di Vindicari; 
                cc) Isola di San Pietro; 
                dd) Isola dell'Asinara; 
                ee) Capo Carbonara; 
                ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»; 
                ee-ter)  Alto  Tirreno-Mar  Ligure   «Santuario   dei
          cetacei»; 
                ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco. 
              ee-quinquies) Grotte di Ripalta - Torre Calderina; 
              ee-sexies) Capo Milazzo.".  
              Comma 117 
              Per il riferimento al testo del comma  1  dell'articolo
          36 della legge n. 394 del 1991  vedasi  in  Note  al  comma
          116.  
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  32  della
          legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la  difesa
          del mare): 
              "Art. 32. Per l'onere derivante  dall'attuazione  degli
          articoli 26 e 28 e' autorizzata, per il periodo 1982- 1985,
          la spesa complessiva di lire 3.000  milioni,  da  iscrivere
          nello stato di previsione della spesa del  Ministero  della
          marina mercantile secondo quote che saranno determinate  in
          sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della legge  5
          agosto 1978, n. 468 . 
              La quota relativa all'anno 1982 e' determinata in  lire
          500 milioni.".  
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   10
          dell'articolo  8  della  legge  4  aprile   2001,   n.   93
          (Disposizioni in campo ambientale): 
              "10. Per il funzionamento  e  la  gestione  delle  aree
          protette marine previste dalle L. 31 dicembre 1982, n. 979,
          e L. 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata  la  spesa  di
          lire  3.000  milioni  a  decorrere  dall'anno  2001.  Nelle
          medesime  aree   protette   marine   e'   autorizzata   per
          investimenti la spesa di lire  2.000  milioni  a  decorrere
          dall'anno 2000.".  
              - Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
          19 della citata legge n. 394 del 1991: 
              "7. La  sorveglianza  nelle  aree  protette  marine  e'
          esercitata  dalle  Capitanerie  di  porto,  nonche'   dalle
          polizie degli enti locali  delegati  nella  gestione  delle
          medesime aree protette." 
              Per il riferimento al testo del comma 99  dell'articolo
          2 della legge n. 244 del 2007 vedasi in Note al comma 107.  
              Comma 118 
              Per il riferimento al testo del comma  1  dell'articolo
          17 del decreto-legge n. 195 del  2009  vedasi  in  Note  al
          comma 111.  
              Comma 119 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  citato
          decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 228
          della presente legge: 
              "Art. 15. Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica 
              1.  Ferma  restando  l'efficacia   delle   disposizioni
          vigenti in  materia  di  piani  di  rientro  dai  disavanzi
          sanitari di cui all'articolo 2, commi da  75  a  96,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, al  fine  di  garantire  il
          rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
          obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso  delle
          risorse destinate al settore sanitario  e  l'appropriatezza
          nell'erogazione delle prestazioni sanitarie,  si  applicano
          le disposizioni di cui al presente articolo. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle  farmacie
          convenzionate ai sensi del  secondo  periodo  del  comma  6
          dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010
          n. 122, e' rideterminato al  valore  del  2,25  per  cento.
          Limitatamente al periodo decorrente dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2012,
          l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
          alle Regioni ai  sensi  dell'ultimo  periodo  del  comma  6
          dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   e'
          rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno  2012
          l'onere a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
          l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
          5 del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222  e
          successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
          13,1 per  cento.  In  caso  di  sforamento  di  tale  tetto
          continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
          di ripiano di  cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dal 1°  gennaio
          2013, l'attuale  sistema  di  remunerazione  della  filiera
          distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo  metodo,
          definito con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sulla base di un accordo tra  le  associazioni  di
          categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana
          del farmaco per gli aspetti di  competenza  della  medesima
          Agenzia, da emanare entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  comma  6-bis
          dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini  di  cui
          al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata  in
          vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di  avere
          efficacia   le   vigenti   disposizioni    che    prevedono
          l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto  alle
          farmacie per le erogazioni in regime di Servizio  sanitario
          nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo  metodo
          di remunerazione e'  riferita  ai  margini  vigenti  al  30
          giugno  2012.  In  ogni  caso   dovra'   essere   garantita
          l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. 
              3. A decorrere dall'anno  2013  l'onere  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale per l'assistenza  farmaceutica
          territoriale, di cui all'articolo 5  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive  modificazioni,
          e' rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto
          degli importi corrisposti dal cittadino per  l'acquisto  di
          farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso
          stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo
          11, comma 9, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. In caso di sforamento di tale tetto  continuano  ad
          applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di
          cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.
          159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
          2007, n. 222. A decorrere  dall'anno  2013,  gli  eventuali
          importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
          alle regioni, per il 25%, in  proporzione  allo  sforamento
          del tetto  registrato  nelle  singole  regioni  e,  per  il
          residuo 75%, in base alla quota di  accesso  delle  singole
          regioni   al   riparto   della   quota   indistinta   delle
          disponibilita'  finanziarie  per  il   Servizio   sanitario
          nazionale. 
              4. A decorrere dall'anno  2013  il  tetto  della  spesa
          farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo  5,  comma  5,
          del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,  e'
          rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano
          le disposizioni dei commi da 5 a 10. 
              5. Il tetto di cui al comma 4  e'  calcolato  al  netto
          della spesa per i farmaci  di  classe  A  in  distribuzione
          diretta e distribuzione per conto, nonche' al  netto  della
          spesa per i vaccini, per i medicinali di cui  alle  lettere
          c) e c-bis) dell'articolo  8,  comma  10,  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni,  per  le
          preparazioni  magistrali  e  officinali  effettuate   nelle
          farmacie ospedaliere, per  i  medicinali  esteri  e  per  i
          plasmaderivati di produzione regionale. 
              6. La spesa farmaceutica ospedaliera  e'  calcolata  al
          netto delle seguenti somme: 
                a) somme versate dalle aziende farmaceutiche,  per  i
          consumi in ambito ospedaliero, ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n.  296
          e  successive  disposizioni  di  proroga,  a  fronte  della
          sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5  per
          cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione  del
          Consiglio  di  amministrazione  dell'AIFA  n.  26  del   27
          settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227; 
                b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche  alle
          regioni e alle province autonome di Trento e di  Bolzano  a
          seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato
          per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo  ai
          sensi dell'articolo 48,  comma  33,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni; 
                c)  somme  restituite  dalle  aziende  farmaceutiche,
          anche sotto forma di  extra-sconti,  alle  regioni  e  alle
          province autonome di Trento e di Bolzano,  in  applicazione
          di procedure di rimborsabilita'  condizionata  (payment  by
          results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in  sede
          di  contrattazione  del  prezzo  del  medicinale  ai  sensi
          dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. 
              7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico  delle
          aziende farmaceutiche  una  quota  pari  al  50  per  cento
          dell'eventuale superamento del tetto  di  spesa  a  livello
          nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
          1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come  modificato  dal
          comma 4 del presente articolo. Il  restante  50  per  cento
          dell'intero disavanzo a livello nazionale e' a carico delle
          sole regioni nelle quali e'  superato  il  tetto  di  spesa
          regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi;  non  e'
          tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare  un
          equilibrio economico complessivo. 
              8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo
          periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti: 
                a) l'AIFA attribuisce  a  ciascuna  azienda  titolare
          dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci,
          in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via
          definitiva entro il  30  settembre  successivo,  un  budget
          annuale calcolato sulla base degli acquisti  di  medicinali
          da parte delle strutture pubbliche,  relativi  agli  ultimi
          dodici  mesi  per  i  quali  sono   disponibili   i   dati,
          distintamente per i farmaci equivalenti  e  per  i  farmaci
          ancora coperti da brevetto; dal calcolo  sono  detratte  le
          somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio
          sanitario nazionale e  quelle  restituite  in  applicazione
          delle lettere  g),  h)  ed  i);  dal  calcolo  e'  altresi'
          detratto il valore, definito sulla base dei dati  dell'anno
          precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
          nell'anno per il quale  e'  effettuata  l'attribuzione  del
          budget, a seguito delle decadenze di brevetti  in  possesso
          dell'azienda presa in considerazione; 
                b) le risorse rese  disponibili  dalla  riduzione  di
          spesa complessiva prevista per effetto delle  decadenze  di
          brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata
          l'attribuzione del budget, nonche' le risorse  incrementali
          derivanti  dall'eventuale  aumento  del  tetto   di   spesa
          rispetto all'anno  precedente  sono  utilizzate  dall'AIFA,
          nella misura percentuale del 10 per cento,  ai  fini  della
          definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per  cento
          delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la
          spesa dei farmaci innovativi; ove non  vengano  autorizzati
          farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa  per  farmaci
          innovativi assorba soltanto  parzialmente  tale  quota,  le
          disponibilita' inutilizzate si aggiungono alla prima  quota
          del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo
          10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia
          per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del  mercato
          farmaceutico; 
                c) la somma dei budget di ciascuna  azienda  titolare
          di AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi
          di cui alla lettera b), deve risultare uguale  all'onere  a
          carico del Servizio sanitario  nazionale  per  l'assistenza
          farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla
          normativa vigente; 
                d) ai fini del monitoraggio complessivo  della  spesa
          sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera  si  fa
          riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema
          informativo sanitario ai sensi  del  decreto  del  Ministro
          della salute 15  luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, al netto della spesa per
          la distribuzione diretta di medicinali di cui  all'articolo
          8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre  1993,  n.
          537, e successive modificazioni; ai fini  del  monitoraggio
          della spesa per singolo medicinale, si  fa  riferimento  ai
          dati trasmessi nell'ambito del  nuovo  sistema  informativo
          sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali
          in ambito ospedaliero, e ai dati  trasmessi  dalle  regioni
          relativi  alle  prestazioni  farmaceutiche  effettuate   in
          distribuzione  diretta  e  per   conto;   ai   fini   della
          definizione dei budget aziendali, nelle more della completa
          attivazione  del  flusso  informativo   dei   consumi   dei
          medicinali in ambito  ospedaliero,  alle  regioni  che  non
          hanno fornito i dati,  o  li  hanno  forniti  parzialmente,
          viene attribuita la  spesa  per  l'assistenza  farmaceutica
          ospedaliera  rilevata   nell'ambito   del   nuovo   sistema
          informativo sanitario ai sensi  del  decreto  del  Ministro
          della salute 15  luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005; 
                e) l'AIFA procede mensilmente al  monitoraggio  della
          spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione  e
          a livello nazionale, e ne comunica gli esiti  al  Ministero
          della salute ed al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e alle regioni; 
                f) in caso di mancato rispetto del  tetto  di  spesa,
          l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo  a
          carico delle aziende  farmaceutiche  secondo  le  modalita'
          stabilite alle lettere seguenti del presente comma; 
                g) il ripiano  e'  effettuato  tramite  versamenti  a
          favore  delle  regioni  e  delle   province   autonome   in
          proporzione  alla  quota  di  riparto   delle   complessive
          disponibilita' del Servizio sanitario nazionale,  al  netto
          delle  quote  relative   alla   mobilita'   interregionale;
          l'entita'  del  ripiano  a  carico  delle  singole  aziende
          titolari di AIC e' calcolata in proporzione al  superamento
          del  budget  definitivo  attribuito  secondo  le  modalita'
          previste dal presente comma; 
                h) la quota del superamento del tetto imputabile allo
          sforamento,  da  parte  dei   farmaci   innovativi,   dello
          specifico fondo di cui alla lettera b),  e'  ripartita,  ai
          fini del ripiano,  al  lordo  IVA,  tra  tutte  le  aziende
          titolari di AIC in  proporzione  dei  rispettivi  fatturati
          relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi
          coperti da brevetto; 
                i) in  caso  di  superamento  del  budget  attribuito
          all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica
          di medicinali orfani  ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  n.
          141/2000 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16
          dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci
          innovativi, la quota di superamento  riconducibile  a  tali
          farmaci e' ripartita, ai fini del ripiano,  al  lordo  IVA,
          tra tutte le aziende titolari di  AIC  in  proporzione  dei
          rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e  a
          quelli non innovativi coperti da brevetto; 
              i-bis) le disposizioni della lettera  i)  si  applicano
          anche ai farmaci che rispettano i  requisiti  previsti  dal
          citato regolamento (CE) n. 141/2000  e  che  sono  elencati
          nella  circolare  dell'Agenzia  europea  per  i  medicinali
          EMEA/7381/01/en  del  30  marzo  2001,  nonche'  ad   altri
          farmaci, da individuarsi, con apposita delibera  dell'AIFA,
          tra   quelli   gia'   in    possesso    dell'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio,  destinati  alla   cura   di
          malattie  rare  e  che  soddisfano  i   criteri   stabiliti
          dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n.  141/2000,
          e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della
          data di entrata in vigore del suddetto regolamento; 
                j) la mancata integrale  corresponsione  a  tutte  le
          regioni interessate, da parte delle aziende  farmaceutiche,
          di quanto dovuto nei termini previsti  comporta  l'adozione
          da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo
          di uno o piu' medicinali dell'azienda interessata in misura
          e per  un  periodo  di  tempo  tali  da  coprire  l'importo
          corrispondente alla somma non versata, incrementato del  20
          per cento, fermo restando quanto previsto  dalla  normativa
          vigente in materia di recupero del credito da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni interessate nei  confronti  delle
          aziende farmaceutiche inadempienti; 
                k) in sede di  prima  applicazione  della  disciplina
          recata dal presente comma, ai fini  della  definizione  dei
          budget delle aziende farmaceutiche per l'anno  2013,  fermo
          restando quanto previsto dalle lettere  a)  b)  e  c),  dai
          fatturati aziendali relativi al 2012 e' detratta una  quota
          derivante  dalla  ripartizione   fra   tutte   le   aziende
          farmaceutiche,  in  proporzione  al  rispettivo   fatturato
          relativo all'anno 2012, dell'ammontare del  superamento,  a
          livello  complessivo,  del  tetto  di  spesa   farmaceutica
          ospedaliera per lo stesso anno. 
              9. L'AIFA segnala al Ministro della salute  l'imminente
          ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo
          che, tenuto conto della rilevanza delle  patologie  in  cui
          sono  utilizzati   e   della   numerosita'   dei   pazienti
          trattabili,  potrebbero  determinare  forti  squilibri   di
          bilancio per il Servizio sanitario nazionale. 
              10.   Al   fine   di   incrementare    l'appropriatezza
          amministrativa e  l'appropriatezza  d'uso  dei  farmaci  il
          comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
          2005 verificano annualmente che da parte delle  Regioni  si
          sia   provveduto   a   garantire   l'attivazione   ed    il
          funzionamento  dei  registri  dei  farmaci   sottoposti   a
          registro  e  l'attivazione  delle  procedure  per  ottenere
          l'eventuale rimborso da parte delle  aziende  farmaceutiche
          interessate. I registri dei  farmaci  di  cui  al  presente
          comma sono parte integrante  del  sistema  informativo  del
          Servizio sanitario nazionale. 
              11. La disciplina dei commi da  4  a  10  del  presente
          articolo  in  materia  di  spesa  farmaceutica  sostituisce
          integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma  1
          dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111; conseguentemente  i  riferimenti  alla  lettera  b)
          contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto-legge
          devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a  10  del
          presente articolo. 
              11-bis. Il medico che curi un paziente,  per  la  prima
          volta, per una  patologia  cronica,  ovvero  per  un  nuovo
          episodio di patologia non cronica, per il  cui  trattamento
          sono disponibili piu' medicinali equivalenti, indica  nella
          ricetta del Servizio sanitario nazionale  la  denominazione
          del  principio  attivo  contenuto  nel  farmaco  oppure  la
          denominazione di uno  specifico  medicinale  a  base  dello
          stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di
          quest'ultimo. L'indicazione dello specifico  medicinale  e'
          vincolante  per  il  farmacista  ove  nella   ricetta   sia
          inserita,  corredata  obbligatoriamente  da  una  sintetica
          motivazione, la clausola  di  non  sostituibilita'  di  cui
          all'articolo 11, comma 12,  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n.  27.  L'indicazione  e'  vincolante  per  il
          farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo
          pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la  diversa
          richiesta del cliente. (159) 
              11-ter.  Nell'adottare   eventuali   decisioni   basate
          sull'equivalenza  terapeutica  fra  medicinali   contenenti
          differenti principi attivi, le regioni  si  attengono  alle
          motivate e documentate  valutazioni  espresse  dall'Agenzia
          italiana del farmaco. 
              12. Con le disposizioni di cui ai commi 13  e  14  sono
          fissate  misure  di  razionalizzazione  della   spesa   per
          acquisti di beni e servizi  e  ulteriori  misure  in  campo
          sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti  le
          predette misure  sono  applicate,  salvo  la  stipulazione,
          entro  il  15  novembre  2012,  del  Patto  per  la  salute
          2013-2015,  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131,  nella  quale  possono  essere
          convenute  rimodulazioni  delle  misure,   fermo   restando
          l'importo complessivo degli obiettivi  finanziari  annuali.
          Con  il  medesimo  Patto   si   procede   al   monitoraggio
          dell'attuazione delle misure finalizzate  all'accelerazione
          del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario
          nazionale. 
              13. Al fine di  razionalizzare  le  risorse  in  ambito
          sanitario e di conseguire una  riduzione  della  spesa  per
          acquisto di beni e servizi: 
                a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
          17, comma 1,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
          111, gli importi  e  le  connesse  prestazioni  relative  a
          contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di
          beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei  farmaci,
          stipulati  da  aziende  ed  enti  del  Servizio   sanitario
          nazionale, sono ridotti del 5 per cento a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
          cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
          dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura  di
          dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al  fine
          di salvaguardare i livelli  essenziali  di  assistenza  con
          specifico riferimento alle esigenze di inclusione  sociale,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          possono       comunque        conseguire        l'obiettivo
          economico-finanziario  di   cui   alla   presente   lettera
          adottando   misure    alternative,    purche'    assicurino
          l'equilibrio del bilancio sanitario; 
                b)  all'articolo  17,  comma  1,  lettera   a),   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla  legge
          15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo  sono
          sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
          di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
          delle analisi effettuate dalle Centrali regionali  per  gli
          acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
          unitari  corrisposti  dalle  Aziende  Sanitarie   per   gli
          acquisti   di   beni   e   servizi,   emergano   differenze
          significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
          tenute a  proporre  ai  fornitori  una  rinegoziazione  dei
          contratti  che  abbia  l'effetto  di  ricondurre  i  prezzi
          unitari di fornitura ai prezzi di  riferimento  come  sopra
          individuati, e  senza  che  cio'  comporti  modifica  della
          durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro  il
          termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta,  in
          ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende  sanitarie
          hanno il diritto di  recedere  dal  contratto  senza  alcun
          onere a carico delle stesse, e cio' in deroga  all'articolo
          1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera  per
          differenze significative dei prezzi si intendono differenze
          superiori  al  20  per  cento   rispetto   al   prezzo   di
          riferimento.  Sulla  base   dei   risultati   della   prima
          applicazione della presente disposizione, a  decorrere  dal
          1° gennaio 2013 la individuazione  dei  dispositivi  medici
          per le finalita' della presente disposizione e'  effettuata
          dalla medesima Agenzia di cui all'articolo  5  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base  di  criteri
          fissati con decreto del Ministro della salute, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,
          relativamente  a  parametri  di   qualita',   di   standard
          tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more  della
          predetta individuazione  resta  ferma  l'individuazione  di
          dispositivi medici  eventualmente  gia'  operata  da  parte
          della citata Agenzia.  Le  aziende  sanitarie  che  abbiano
          proceduto  alla  rescissione  del  contratto,  nelle   more
          dell'espletamento delle gare indette in sede  centralizzata
          o aziendale, possono, al fine  di  assicurare  comunque  la
          disponibilita'  dei  beni  e  servizi  indispensabili   per
          garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
          nuovi contratti accedendo a  convenzioni-quadro,  anche  di
          altre regioni, o tramite affidamento diretto  a  condizioni
          piu' convenienti in ampliamento di contratto  stipulato  da
          altre  aziende  sanitarie  mediante  gare  di   appalto   o
          forniture.»; 
                b-bis) l'articolo 7-bis del  decreto-legge  7  maggio
          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          luglio 2012, n. 94, e' abrogato; 
                c)  sulla  base  e  nel   rispetto   degli   standard
          qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
          relativi all'assistenza ospedaliera fissati,  entro  il  31
          ottobre  2012,   con   regolamento   approvato   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 169, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, previa intesa della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della  mobilita'
          interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano adottano, nel rispetto della  riorganizzazione
          di servizi distrettuali e delle cure  primarie  finalizzate
          all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
          standard europei, entro il 31 dicembre 2012,  provvedimenti
          di riduzione dello standard  dei  posti  letto  ospedalieri
          accreditati  ed  effettivamente  a  carico   del   servizio
          sanitario regionale, ad un  livello  non  superiore  a  3,7
          posti letto per mille abitanti, comprensivi  di  0,7  posti
          letto  per  mille  abitanti  per  la  riabilitazione  e  la
          lungodegenza  post-acuzie,   adeguando   coerentemente   le
          dotazioni organiche dei  presidi  ospedalieri  pubblici  ed
          assumendo come riferimento  un  tasso  di  ospedalizzazione
          pari a 160 per mille  abitanti  di  cui  il  25  per  cento
          riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
          a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
          inferiore al 50 per cento del totale  dei  posti  letto  da
          ridurre  ed  e'  conseguita  esclusivamente  attraverso  la
          soppressione di unita' operative complesse.  Nelle  singole
          regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
          del  processo  di  riduzione  dei  posti  letto   e   delle
          corrispondenti unita' operative complesse,  e'  sospeso  il
          conferimento  o  il   rinnovo   di   incarichi   ai   sensi
          dell'articolo  15-septies  del   decreto   legislativo   30
          dicembre  1992,  n.   502   e   successive   modificazioni.
          Nell'ambito del processo di  riduzione,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  operano  una
          verifica, sotto  il  profilo  assistenziale  e  gestionale,
          della funzionalita'  delle  piccole  strutture  ospedaliere
          pubbliche, anche se  funzionalmente  e  amministrativamente
          facenti parte di presidi  ospedalieri  articolati  in  piu'
          sedi,  e  promuovono  l'ulteriore  passaggio  dal  ricovero
          ordinario  al  ricovero  diurno  e  dal   ricovero   diurno
          all'assistenza   in   regime    ambulatoriale,    favorendo
          l'assistenza residenziale e domiciliare; 
                c-bis)  e'  favorita  la  sperimentazione  di   nuovi
          modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui
          questa e' garantita, che realizzino effettive finalita'  di
          contenimento  della  spesa  sanitaria,   anche   attraverso
          specifiche sinergie  tra  strutture  pubbliche  e  private,
          ospedaliere ed extraospedaliere; 
                d) fermo restando quanto previsto  dall'articolo  17,
          comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
          98, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, gli enti del  servizio  sanitario  nazionale,
          ovvero, per essi, le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e Bolzano, utilizzano,  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi  relativi  alle  categorie  merceologiche  presenti
          nella piattaforma  CONSIP,  gli  strumenti  di  acquisto  e
          negoziazione telematici messi a disposizione  dalla  stessa
          CONSIP,  ovvero,  se   disponibili,   dalle   centrali   di
          committenza regionali di riferimento  costituite  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296. I  contratti  stipulati  in  violazione  di  quanto
          disposto dalla presente lettera sono  nulli,  costituiscono
          illecito  disciplinare  e  sono  causa  di  responsabilita'
          amministrativa.  Il  rispetto  di  quanto   disposto   alla
          presente   lettera   costituisce   adempimento   ai    fini
          dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  al   Servizio
          sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
          provvede  il  Tavolo  tecnico   per   la   verifica   degli
          adempimenti   di   cui    all'articolo    12    dell'intesa
          Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
          alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7  maggio  2005,  sulla
          base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla  CONSIP  e
          dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici; 
                e) costituisce adempimento ai  fini  dell'accesso  al
          finanziamento integrativo del SSN, ai sensi  della  vigente
          legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
          e dei contratti di global service e facility management  in
          termini  tali  da  specificare  l'esatto  ammontare   delle
          singole prestazioni richieste (lavori, servizi,  forniture)
          e la loro incidenza percentuale  relativamente  all'importo
          complessivo  dell'appalto.  Alla  verifica   del   predetto
          adempimento provvede il Tavolo tecnico  di  verifica  degli
          adempimenti   di   cui    all'articolo    12    dell'Intesa
          Stato-Regioni   del   23    marzo    2005,    sulla    base
          dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
          sui lavori pubblici; 
                f) il tetto di spesa per  l'acquisto  di  dispositivi
          medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per  l'anno
          2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere  dal  2014,
          al valore del 4,4 per cento; 
                f-bis)  all'articolo  3,   comma   7,   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni, dopo il penultimo  periodo  e'  inserito  il
          seguente:  «Nelle  aziende   ospedaliere,   nelle   aziende
          ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
          legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli  istituti  di
          ricovero  e  cura   a   carattere   scientifico   pubblici,
          costituiti da un unico presidio, le funzioni  e  i  compiti
          del direttore sanitario di cui al presente articolo  e  del
          dirigente medico  di  cui  all'articolo  4,  comma  9,  del
          presidio ospedaliero  sono  svolti  da  un  unico  soggetto
          avente i requisiti di legge»; 
                g) all'articolo 8-sexies del decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente comma: 
              «1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
          funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
          limite di remunerazione assegnato.». 
              14. A tutti i singoli contratti e  a  tutti  i  singoli
          accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo
          8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502, per l'acquisto di prestazioni  sanitarie  da  soggetti
          privati   accreditati   per   l'assistenza    specialistica
          ambulatoriale e per l'assistenza  ospedaliera,  si  applica
          una riduzione  dell'importo  e  dei  corrispondenti  volumi
          d'acquisto in misura percentuale fissa,  determinata  dalla
          regione o dalla provincia  autonoma,  tale  da  ridurre  la
          spesa complessiva annua, rispetto alla  spesa  consuntivata
          per l'anno 2011, dello  0,5  per  cento  per  l'anno  2012,
          dell'1 per cento per l'anno  2013  e  del  2  per  cento  a
          decorrere dall'anno 2014.  Qualora  nell'anno  2011  talune
          strutture private accreditate siano rimaste  inoperative  a
          causa di eventi sismici o  per  effetto  di  situazioni  di
          insolvenza, le  indicate  percentuali  di  riduzione  della
          spesa possono tenere conto  degli  atti  di  programmazione
          regionale  riferiti   alle   predette   strutture   rimaste
          inoperative, purche' la regione assicuri, adottando  misure
          di  contenimento  dei  costi  su  altre  aree  della  spesa
          sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario  previsto
          dal presente comma. La misura di contenimento  della  spesa
          di cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure
          eventualmente  gia'  adottate  dalle  singole   regioni   e
          province autonome di Trento e Bolzano e trova  applicazione
          anche in caso di mancata  sottoscrizione  dei  contratti  e
          degli accordi, facendo riferimento, in  tale  ultimo  caso,
          agli atti di  programmazione  regionale  o  delle  province
          autonome di Trento e  Bolzano  della  spesa  sanitaria.  Il
          livello di  spesa  determinatosi  per  il  2012  a  seguito
          dell'applicazione della misura di contenimento  di  cui  al
          presente comma costituisce il livello su cui  si  applicano
          le misure che le regioni devono adottare, a  decorrere  dal
          2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
          periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              15. In deroga  alla  procedura  prevista  dall'articolo
          8-sexies, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, in materia di remunerazione  delle  strutture
          che  erogano  assistenza  ospedaliera  ed  ambulatoriale  a
          carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, con proprio  decreto,  entro  il  15  settembre
          2012, determina le tariffe massime  che  le  regioni  e  le
          province  autonome  possono  corrispondere  alle  strutture
          accreditate,  di  cui  all'articolo  8-quater  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502   e   successive
          modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili  e,
          ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari  regionali,
          tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite  la
          determinazione  tariffaria,  margini  di   inappropriatezza
          ancora esistenti a livello locale e nazionale. 
              16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla
          data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto
          dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014,
          costituiscono  riferimento   per   la   valutazione   della
          congruita' delle risorse a carico  del  Servizio  Sanitario
          Nazionale, quali principi di  coordinamento  della  finanza
          pubblica. 
              17.  Gli  importi  tariffari,  fissati  dalle   singole
          regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma  15
          restano a carico dei bilanci regionali.  Tale  disposizione
          si intende comunque rispettata dalle regioni per  le  quali
          il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi
          dell'articolo  12  dell'Intesa  sancita  dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta  del  23
          marzo 2005, abbia verificato  il  rispetto  dell'equilibrio
          economico-finanziario del settore  sanitario,  fatto  salvo
          quanto specificatamente previsto per le regioni  che  hanno
          sottoscritto l'accordo di cui all'articolo  1,  comma  180,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311   e   successive
          modificazioni    su    un    programma     operativo     di
          riorganizzazione, di riqualificazione  o  di  potenziamento
          del Servizio sanitario regionale, per le quali  le  tariffe
          massime costituiscono un limite invalicabile. 
              17-bis. Con decreto di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro della salute e' istituita, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la  finanza  pubblica,  una  commissione  per  la
          formulazione di proposte, nel rispetto degli  equilibri  di
          finanza  pubblica,  per   l'aggiornamento   delle   tariffe
          determinate ai sensi del comma 15. La commissione, composta
          da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e  della  Conferenza  delle
          regioni e delle province  autonome,  si  confronta  con  le
          associazioni   maggiormente   rappresentative   a   livello
          nazionale  dei  soggetti  titolari  di  strutture   private
          accreditate.  Ai  componenti  della  commissione   non   e'
          corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. La
          commissione conclude i suoi lavori  entro  sessanta  giorni
          dalla data dell'insediamento.  Entro  i  successivi  trenta
          giorni  il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          provvede   all'eventuale   aggiornamento   delle   predette
          tariffe. 
              18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel  primo,
          secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma  170,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:«Con la  medesima
          cadenza di cui al quarto periodo» sono  sostituite  con  le
          seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di
          entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,». 
              20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni
          di cui all'articolo  11,  comma  1,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122,  qualora  al  termine  del
          periodo di riferimento del Piano di  rientro  ovvero  della
          sua prosecuzione, non venga  verificato  positivamente,  in
          sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento  degli
          obiettivi strutturali del piano stesso,  ovvero  della  sua
          prosecuzione. 
              21. Il comma 3 dell'articolo  17  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 e' sostituito dai seguenti: 
              «3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi  71  e
          72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche
          in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. 
              3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di cui al comma 3 si provvede  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 2, comma 73, della citata  legge  n.
          191 del 2009. La regione e' giudicata  adempiente  ove  sia
          accertato l'effettivo conseguimento di tali  obiettivi.  In
          caso contrario, limitatamente agli anni  2013  e  2014,  la
          regione e'  considerata  adempiente  ove  abbia  conseguito
          l'equilibrio economico. 
              3-ter. Per le regioni sottoposte ai  Piani  di  rientro
          dai  deficit  sanitari  o   ai   Programmi   operativi   di
          prosecuzione di detti  Piani  restano  comunque  fermi  gli
          specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.». 
              22. In funzione delle disposizioni recate dal  presente
          articolo il livello del fabbisogno del  servizio  sanitario
          nazionale e del  correlato  finanziamento,  previsto  dalla
          vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per
          l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e  di
          2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e  2.100  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono
          ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede  di
          autocoordinamento dalle  regioni  e  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano  medesime,  da  recepire,  in  sede  di
          espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente
          per i rapporti fra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  per  la  ripartizione  del
          fabbisogno sanitario  e  delle  disponibilita'  finanziarie
          annue per il Servizio  sanitario  nazionale,  entro  il  30
          settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed  entro  il
          30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti.
          Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini
          predetti, all'attribuzione del  concorso  alla  manovra  di
          correzione dei conti alle singole regioni e  alle  Province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  alla  ripartizione  del
          fabbisogno  e  alla   ripartizione   delle   disponibilita'
          finanziarie annue per il Servizio  sanitario  nazionale  si
          provvede  secondo  i  criteri  previsti   dalla   normativa
          vigente. Le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
          autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione  della  regione
          Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente  comma
          mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge
          5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione  delle  norme  di
          attuazione di cui al predetto articolo  27,  l'importo  del
          concorso  alla  manovra  di  cui  al  presente   comma   e'
          annualmente  accantonato,   a   valere   sulle   quote   di
          compartecipazione ai tributi erariali. 
              23. A decorrere dall'anno 2013,  la  quota  premiale  a
          valere  sulle  risorse  ordinarie  previste  dalla  vigente
          legislazione per il finanziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e'  annualmente  pari
          allo 0,25 per cento delle predette risorse. 
              24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio  2013,  le
          disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68,  della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191. 
              25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6  luglio
          2011, n. 98, convertito con modificazioni  dalla  legge  15
          luglio  2011,  n.  111  si  interpreta  nel  senso  che  le
          disposizioni ivi richiamate di limitazione  della  crescita
          dei trattamenti economici  anche  accessori  del  personale
          delle pubbliche amministrazioni  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  anche  al  personale  convenzionato  con   il
          servizio sanitario nazionale  fin  dalla  loro  entrata  in
          vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis
          e 3-ter,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n.  2,  in  materia  di  certificazione  dei   crediti,   e
          dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010,  n.  122,  in  materia  di  compensazione  dei
          crediti,  e   i   relativi   decreti   attuativi,   trovano
          applicazione  nei  confronti  degli   enti   del   Servizio
          sanitario nazionale, secondo le modalita' e  le  condizioni
          fissate dalle medesime disposizioni. 
              25-bis.  Ai  fini  della  attivazione   dei   programmi
          nazionali di valutazione sull'applicazione delle  norme  di
          cui  al  presente  articolo,  il  Ministero  della   salute
          provvede alla modifica ed integrazione di tutti  i  sistemi
          informativi del Servizio sanitario nazionale, anche  quando
          gestiti da diverse amministrazioni  dello  Stato,  ed  alla
          interconnessione a livello  nazionale  di  tutti  i  flussi
          informativi  su  base  individuale.  Il   complesso   delle
          informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e'  reso
          disponibile per le attivita' di valutazione  esclusivamente
          in forma anonima ai  sensi  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011,  n.  118.  Il  Ministero  della
          salute si  avvale  dell'AGENAS  per  lo  svolgimento  delle
          funzioni  di  valutazione  degli  esiti  delle  prestazioni
          assistenziali   e   delle   procedure    medico-chirurgiche
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A  tal  fine,
          AGENAS accede, in tutte le fasi  della  loro  gestione,  ai
          sistemi informativi interconnessi  del  Servizio  sanitario
          nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima. 
              25-ter. In relazione alla determinazione  dei  costi  e
          dei  fabbisogni  standard  nel  settore  sanitario  secondo
          quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
          68,   il   Governo   provvede   all'acquisizione   e   alla
          pubblicazione dei relativi dati entro il 31  ottobre  2012,
          nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del  medesimo
          decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard
          nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.".  
              Comma 122 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'articolo  32
          della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2012), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e
          3 e' determinato, sia  in  termini  di  competenza  sia  in
          termini di cassa, dalla somma delle  spese  correnti  e  in
          conto capitale risultanti dal consuntivo al netto: 
                a) delle spese per la  sanita',  cui  si  applica  la
          specifica disciplina di settore; 
                b) delle spese per la concessione di crediti; 
                c) delle spese  correnti  e  in  conto  capitale  per
          interventi   cofinanziati   correlati   ai    finanziamenti
          dell'Unione  europea,  con  esclusione   delle   quote   di
          finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
          europea    riconosca    importi    inferiori,     l'importo
          corrispondente alle spese non riconosciute e'  incluso  tra
          le spese del patto di stabilita' interno relativo  all'anno
          in cui e' comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la
          comunicazione sia effettuata nell'ultimo  quadrimestre,  il
          recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo; 
                d)  delle  spese  relative  ai  beni  trasferiti   in
          attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010,  n.  85,
          per un importo corrispondente  alle  spese  gia'  sostenute
          dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei  medesimi
          beni, determinato dal decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri di cui all'articolo 9, comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 85 del 2010; 
                e) delle spese concernenti il  conferimento  a  fondi
          immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in  attuazione
          del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 
                f) ; 
                g)  delle  spese  concernenti  i  censimenti  di  cui
          all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010,  n.  122,  nei  limiti   delle   risorse   trasferite
          dall'ISTAT; 
                h) delle spese conseguenti alla  dichiarazione  dello
          stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio  1992,  n.
          225,  nei  limiti  dei  maggiori  incassi   derivanti   dai
          provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater,  della
          legge n. 225 del 1992, acquisiti in  apposito  capitolo  di
          bilancio; 
                i) delle spese in conto capitale,  nei  limiti  delle
          somme effettivamente incassate  entro  il  30  novembre  di
          ciascun anno, relative al gettito derivante  dall'attivita'
          di recupero fiscale ai sensi dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n.  68,  acquisite  in  apposito
          capitolo di bilancio; 
                l)  delle  spese  finanziate   dal   fondo   per   il
          finanziamento  del   trasporto   pubblico   locale,   anche
          ferroviario  di  cui  all'articolo   21,   comma   3,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 entro  il
          limite di 1600 milioni; 
                m)  per  gli  anni  2013  e  2014,  delle  spese  per
          investimenti  infrastrutturali  nei  limiti  definiti   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          di cui al comma 1  dell'articolo  5  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
                n); 
                n-bis) per gli anni 2012, 2013 e  2014,  delle  spese
          effettuate  a  valere  sulle  risorse  dei  cofinanziamenti
          nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le  Regioni
          ricomprese  nell'Obiettivo  Convergenza  e  nel  regime  di
          phasing  in  nell'Obiettivo  Competitivita',  di   cui   al
          Regolamento  del  Consiglio   (CE)   n.   1083/2006,   tale
          esclusione e' subordinata all'Accordo  sull'attuazione  del
          Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione
          opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di  euro  per
          l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e  di
          1.000 milioni di euro per l'anno 2014; 
                n-ter) delle spese sostenute dalla  regione  Campania
          per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione  del
          ciclo integrato  dei  rifiuti  e  della  depurazione  delle
          acque, nei limiti  dell'ammontare  delle  entrate  riscosse
          dalla  Regione  entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno,
          rivenienti dalla quota spettante alla  stessa  Regione  dei
          ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60
          milioni di euro annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai
          sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre  2009,
          n. 195,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di
          cui all'articolo 7, comma 6,  dello  stesso  decreto-legge,
          destinate alla  medesima  Regione  quale  contributo  dello
          Stato; 
                n-quater) per l'anno 2013 delle  spese  effettuate  a
          valere sulle somme attribuite alle  regioni  ai  sensi  del
          comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilita'; 
              n-quinquies) delle  spese  effettuate  a  valere  sulle
          risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE
          n. 8/2012 del 20 gennaio 2012,  pari  a  23,52  milioni  di
          euro, limitatamente all'anno 2014.".  
              Comma 123 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   10
          dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69
          (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio   dell'economia),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98: 
              "10. Fermo restando quanto previsto dal  comma  2,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          e' approvato il programma degli interventi di  manutenzione
          straordinaria di ponti,  viadotti  e  gallerie  della  rete
          stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA con
          l'individuazione  delle   relative   risorse   e   apposita
          convenzione che disciplina i rapporti tra  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per  l'attuazione
          del programma nei tempi previsti e le relative modalita' di
          monitoraggio. La societa' ANAS SpA presenta  semestralmente
          alle Camere una relazione sull'attuazione del programma  di
          cui al presente comma.".