art. 1 (commi 401-500)
  401. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia  Giulia  e
la Regione siciliana assicurano il contributo di cui al comma 400 del
presente  articolo  nell'ambito  dell'applicazione  dell'articolo  1,
comma 454, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e  successive
modificazioni, concernente la  disciplina  del  patto  di  stabilita'
interno in termini di competenza eurocompatibile. 
  402. La regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 400
del presente articolo attraverso il  conseguimento  del  pareggio  di
bilancio, secondo le modalita' previste dall'articolo 42,  comma  10,
del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
  403. Con le procedure  previste  dall'articolo  27  della  legge  5
maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la Regione  siciliana
e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna  e  Valle  d'Aosta,  per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018,  assicurano  un  concorso  alla
finanza pubblica, in termini di saldo netto da  finanziare,  per  gli
importi previsti nella tabella di  cui  al  comma  400  del  presente
articolo. Fino all'emanazione delle norme di  attuazione  di  cui  al
citato  articolo  27  della  legge  n.  42  del  2009,  e  successive
modificazioni, l'importo del concorso complessivo  di  cui  al  primo
periodo del presente comma e' accantonato, a valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali. 
  404. Con le procedure  previste  dall'articolo  27  della  legge  5
maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la provincia autonoma
di Trento e la provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2018, assicurano un contributo in termini di saldo  netto
da finanziare per gli importi previsti nella tabella di cui al  comma
400  del  presente  articolo.  Fino  all'emanazione  delle  norme  di
attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e
successive  modificazioni,  le  predette  province  autonome  versano
all'erario l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo
del presente comma con imputazione sul  capitolo  3465,  articolo  1,
capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun  anno.
In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio  dello  Stato
entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti  a  valere  sulle
somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette  province  autonome,
avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme  introitate
per il tramite della struttura di gestione di  cui  all'articolo  22,
comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  405. All'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «A tale fine
il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario,  comunica
alla Regione siciliana entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo
rideterminato». 
  406. Le disposizioni recate dai commi da 407 a 413  sono  approvate
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  e  successive  modificazioni.  Le
disposizioni di cui ai commi da 408 a 413  entrano  in  vigore  dalla
data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  407. A decorrere dal 1º gennaio 2015  al  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 69, comma  2,  lettera  b),  le  parole:  «i  due
decimi» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; 
    b) all'articolo 73,  comma  1-bis,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Le province possono,  con  apposita  legge  e  nel
rispetto delle  norme  dell'Unione  europea  sugli  aiuti  di  Stato,
concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici
di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi  necessari
per la  regolazione  contabile  delle  compensazioni  sono  posti  ad
esclusivo carico  delle  rispettive  province,  che  provvedono  alla
stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate,  al  fine  di
disciplinare le modalita' operative per la fruizione  delle  suddette
agevolazioni»; 
    c) all'articolo 75, comma 1, lettera  d),  le  parole:  «i  sette
decimi» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto decimi»; 
    d) all'articolo 75-bis, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis.  Il  gettito  derivante  da  maggiorazioni  di  aliquote  o
dall'istituzione di  nuovi  tributi,  se  destinato  per  legge  alla
copertura, ai sensi dell'articolo 81  della  Costituzione,  di  nuove
specifiche spese di carattere  non  continuativo  che  non  rientrano
nelle materie di competenza  della  regione  o  delle  province,  ivi
comprese quelle relative a  calamita'  naturali,  e'  riservato  allo
Stato,   purche'   risulti    temporalmente    delimitato,    nonche'
contabilizzato  distintamente   nel   bilancio   statale   e   quindi
quantificabile. Non sono ammesse  riserve  di  gettito  destinate  al
raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della  finanza  pubblica.
Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo  16
marzo 1992, n. 268»; 
    e) all'articolo 79: 
    1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:  «Il  sistema
territoriale regionale integrato,  costituito  dalla  regione,  dalle
province e dagli enti di cui  al  comma  3,  concorre,  nel  rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre
2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di  finanza  pubblica,
di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti  e  dei
doveri dagli stessi derivanti,  nonche'  all'osservanza  dei  vincoli
economici  e  finanziari   derivanti   dall'ordinamento   dell'Unione
europea:»; 
    2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Fermo restando il coordinamento  della  finanza  pubblica  da
parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della  Costituzione,  le
province  provvedono  al   coordinamento   della   finanza   pubblica
provinciale, nei confronti degli  enti  locali,  dei  propri  enti  e
organismi strumentali pubblici e  privati  e  di  quelli  degli  enti
locali, delle aziende sanitarie, delle  universita',  incluse  quelle
non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15  maggio
1997, n. 127, delle camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o
provinciale finanziati dalle stesse in  via  ordinaria.  Al  fine  di
conseguire gli obiettivi in termini  di  saldo  netto  da  finanziare
previsti in capo alla regione e alle province ai sensi  del  presente
articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei
confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva
competenza. Le province vigilano sul raggiungimento  degli  obiettivi
di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente  comma  e,
ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze gli  obiettivi  fissati  e  i
risultati conseguiti»; 
    3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
    «4. Nei confronti della regione e delle  province  e  degli  enti
appartenenti al sistema territoriale  regionale  integrato  non  sono
applicabili  disposizioni  statali  che  prevedono  obblighi,  oneri,
accantonamenti, riserve all'erario o  concorsi  comunque  denominati,
ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilita' interno,  diversi
da quelli previsti dal presente titolo.  La  regione  e  le  province
provvedono, per se' e per gli enti del sistema territoriale regionale
integrato di rispettiva competenza, alle finalita'  di  coordinamento
della  finanza  pubblica   contenute   in   specifiche   disposizioni
legislative dello Stato, adeguando,  ai  sensi  dell'articolo  2  del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai
principi costituenti limiti ai sensi degli  articoli  4  o  5,  nelle
materie  individuate  dallo  Statuto,  adottando,   conseguentemente,
autonome misure di  razionalizzazione  e  contenimento  della  spesa,
anche  orientate  alla  riduzione  del  debito  pubblico,  idonee  ad
assicurare il rispetto delle dinamiche della  spesa  aggregata  delle
amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in  coerenza  con
l'ordinamento dell'Unione europea. 
    4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al  2022,  il  contributo
della regione e delle province alla finanza pubblica  in  termini  di
saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale
integrato, e' pari a 905,315 milioni di euro complessivi,  dei  quali
15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo
delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di  esse  del
maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e  dell'articolo
1, commi 521 e  712,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e'
ripartito tra  le  province  stesse  sulla  base  dell'incidenza  del
prodotto interno lordo  del  territorio  di  ciascuna  provincia  sul
prodotto interno lordo regionale; le province e  la  regione  possono
concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo»; 
    4) dopo il comma 4-bis, introdotto dal numero 3)  della  presente
lettera, sono aggiunti i seguenti: 
    «4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo  complessivo  di
905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso  tra
la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e  di
Bolzano, e' rideterminato annualmente applicando al predetto  importo
la variazione percentuale degli  oneri  del  debito  delle  pubbliche
amministrazioni  rilevata  nell'ultimo  anno   disponibile   rispetto
all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di  905,315
milioni  di  euro  e'  ripartita   tra   le   province   sulla   base
dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di  ciascuna
provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini  del  periodo
precedente  e'  considerato  il  prodotto  interno   lordo   indicato
dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile. 
    4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione  e  le  province
conseguono il pareggio del bilancio  come  definito  dall'articolo  9
della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni  2016  e  2017  la
regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di
competenza  un   importo   definito   d'intesa   con   il   Ministero
dell'economia e  delle  finanze  tale  da  garantire  la  neutralita'
finanziaria per i saldi di finanza pubblica.  A  decorrere  dall'anno
2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano  il
saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo l  della  legge
24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia  di  patto  di
stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al
primo periodo del presente comma. 
    4-quinquies.  Restano  ferme  le  disposizioni  in   materia   di
monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e
462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
    4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di
saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014  tra
il Governo, la regione  e  le  province  e'  versato  all'erario  con
imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello
Stato entro il 30  aprile  di  ciascun  anno.  In  mancanza  di  tali
versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile  e
della  relativa  comunicazione  entro  il  30  maggio  al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  quest'ultimo  e'   autorizzato   a
trattenere  gli  importi  corrispondenti  a  valere  sulle  somme   a
qualsiasi titolo  spettanti  alla  regione  e  a  ciascuna  provincia
relativamente alla propria quota  di  contributo,  avvalendosi  anche
dell'Agenzia delle entrate per le somme  introitate  per  il  tramite
della Struttura di gestione. 
    4-septies. E' fatta salva la facolta' da  parte  dello  Stato  di
modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini
di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a  carico
della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno  2018,
per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza  pubblica
nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi.
Contributi di importi superiori sono concordati con la regione  e  le
province. Nel caso in  cui  siano  necessarie  manovre  straordinarie
volte ad assicurare il rispetto delle norme  europee  in  materia  di
riequilibrio del bilancio  pubblico  i  predetti  contributi  possono
essere incrementati, per un  periodo  limitato,  di  una  percentuale
ulteriore, rispetto a quella  indicata  al  periodo  precedente,  non
superiore al 10 per cento. 
    4-octies. La regione e le province si obbligano  a  recepire  con
propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014,  mediante  rinvio
formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23
giugno  2011,  n.  118,  nonche'  gli  eventuali  atti  successivi  e
presupposti, in modo da consentire  l'operativita'  e  l'applicazione
delle predette disposizioni nei termini indicati dal  citato  decreto
legislativo n. 118 del 2011  per  le  regioni  a  statuto  ordinario,
posticipati  di  un  anno,  subordinatamente  all'emanazione  di   un
provvedimento  statale  volto  a  disciplinare  gli  accertamenti  di
entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la  possibilita'
di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo
di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti». 
  408. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, in applicazione  della  normativa  vigente  e  dell'Accordo
sottoscritto  il  15  ottobre  2014  fra  il  Governo,   la   regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
l'obiettivo di patto di  stabilita'  interno  di  cui  al  comma  455
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e'  determinato
per la regione Trentino-Alto Adige in 32 milioni di euro  per  l'anno
2014 e in 34,275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015  al
2017, per la provincia autonoma di Trento in - 65,85 milioni di  euro
per l'anno 2014 e in - 78,13 milioni di euro per ciascuno degli  anni
dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma  di  Bolzano  in  65,457
milioni di euro per l'anno 2014 e  in  127,47  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. 
  409. Non  si  applica  alla  regione  Trentino-Alto  Adige  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano quanto disposto  dall'ultimo
periodo dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012,  n.
228. 
  410. Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo  netto
da finanziare della regione  Trentino-Alto  Adige  e  delle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  stabilito  quale  concorso  al
pagamento degli oneri del debito  pubblico,  e'  determinato  per  la
regione Trentino-Alto Adige in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014
e 15,091 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2015  al  2017,
per la provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni  di  euro  per
l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2015
al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 549,917 milioni  di
euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015  e  477,2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017. Le province
e la regione possono concordare l'attribuzione alla  regione  di  una
quota del contributo. 
  411. L'ammontare delle quote di gettito delle  accise  sugli  altri
prodotti energetici di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f),  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, e'  determinato  annualmente  sulla  base  delle
immissioni in consumo nel territorio di ciascuna  provincia  autonoma
dei prodotti energetici ivi indicati. I predetti dati saranno forniti
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed eventualmente sulla  base
di ogni utile documentazione fornita dalle province. 
  412. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono  restituite  alla  regione  Trentino-Alto
Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'importo di
20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,   previa
individuazione della relativa copertura finanziaria. 
  413. La provincia autonoma di Trento, al fine di ridurre il  debito
del settore pubblico in coerenza con gli  obiettivi  europei,  attiva
un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei  propri  comuni,
utilizzando   le   proprie   disponibilita'   di   cassa,    mediante
anticipazioni di fondi ai comuni. 
  414. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come
eventualmente rideterminato ai sensi dei commi da 398 a 417. 
  415. All'articolo 1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 454, alinea, la parola: «2017»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2018»; 
    b) nella tabella di cui al comma  454,  lettera  d),  le  parole:
«2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «2015-2018»; 
    c) al comma 455, alinea, la parola: «2017»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2018». 
  416. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente: «2018»; 
    b) nella tabella, le parole:  «Anni  2015-2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Anni 2015-2018». 
  417. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e
provincia autonoma nella tabella di cui al comma 400  possono  essere
modificati, con  invarianza  di  concorso  complessivo  alla  finanza
pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  Tale
accordo e' recepito con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze. 
  418.  Le  province  e  le  citta'   metropolitane   concorrono   al
contenimento della spesa  pubblica  attraverso  una  riduzione  della
spesa corrente di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2015,  di  2.000
milioni di euro per  l'anno  2016  e  di  3.000  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di  spesa
di  cui  al  periodo  precedente,   ciascuna   provincia   e   citta'
metropolitana versa ad apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio
dello Stato un ammontare di risorse  pari  ai  predetti  risparmi  di
spesa. Sono escluse dal versamento  di  cui  al  periodo  precedente,
fermo restando l'ammontare complessivo  del  contributo  dei  periodi
precedenti, le province che risultano in dissesto alla  data  del  15
ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro  il  15  febbraio  2015,  con  il  supporto
tecnico della Societa' per gli studi di settore --- SOSE Spa, sentita
la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   e'   stabilito
l'ammontare della riduzione della spesa  corrente  che  ciascun  ente
deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo  conto  anche
della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. 
  419. In caso di mancato versamento del contributo di cui  al  comma
418, entro il  30  aprile  di  ciascun  anno,  sulla  base  dei  dati
comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle  entrate,
attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma  3,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede  al  recupero
delle predette somme nei confronti  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile  derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  di  cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e
successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto  del
riversamento del relativo gettito alle  medesime  province  e  citta'
metropolitane.  In  caso  di  incapienza  a  valere  sui   versamenti
dell'imposta di cui al primo periodo, il  recupero  e'  effettuato  a
valere sui versamenti dell'imposta provinciale di  trascrizione,  con
modalita' definite con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno. 
  420. A decorrere dal 1º gennaio 2015, alle province delle regioni a
statuto ordinario e' fatto divieto: 
    a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti  nelle  funzioni
concernenti la gestione dell'edilizia scolastica,  la  costruzione  e
gestione delle strade provinciali e  regolazione  della  circolazione
stradale  ad  esse  inerente,  nonche'  la  tutela  e  valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 
    b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza; 
    c) di  procedere  ad  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  anche
nell'ambito di procedure di mobilita'; 
    d) di acquisire personale attraverso l'istituto  del  comando.  I
comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed e' fatto  divieto
di proroga degli stessi; 
    e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli  articoli  90  e
110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
modificazioni. I rapporti in essere ai sensi  del  predetto  articolo
110 cessano alla naturale scadenza ed e'  fatto  divieto  di  proroga
degli stessi; 
    f)  di  instaurare  rapporti  di   lavoro   flessibile   di   cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni; 
    g) di attribuire incarichi di studio e consulenza. 
  421. La dotazione  organica  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province delle regioni a statuto ordinario e' stabilita, a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura  pari
alla spesa del personale di ruolo alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge 7 aprile 2014, n.  56,  ridotta  rispettivamente,  tenuto
conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge
7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50  per  cento  e  in
misura  pari  al  30  per  cento  per  le  province,  con  territorio
interamente  montano  e  confinanti  con  Paesi  stranieri,  di   cui
all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile  2014,
n. 56. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, i predetti  enti  possono  deliberare  una  riduzione
superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420  del  presente
articolo. Per le unita' soprannumerarie si applica la disciplina  dei
commi da 422 a 428 del presente articolo. 
  422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla  legge  7
aprile 2014, n. 56, secondo modalita' e criteri definiti  nell'ambito
delle procedure e  degli  osservatori  di  cui  all'accordo  previsto
dall'articolo 1, comma 91, della legge  7  aprile  2014,  n.  56,  e'
individuato, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti  di
cui al comma 421 del presente articolo e  quello  da  destinare  alle
procedure di mobilita', nel rispetto delle  forme  di  partecipazione
sindacale previste dalla normativa vigente. 
  423. Nel contesto  delle  procedure  e  degli  osservatori  di  cui
all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7  aprile
2014, n. 56, sono determinati, con  il  supporto  delle  societa'  in
house delle amministrazioni centrali competenti, piani  di  riassetto
organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale  degli  enti  di
cui al comma 421.  In  tale  contesto  sono,  altresi',  definite  le
procedure di mobilita' del personale interessato, i cui criteri  sono
fissati con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per  accelerare
i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale,  in
relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata  legge  n.
56 del 2014 e delle  esigenze  funzionali  delle  amministrazioni  di
destinazione, si fa ricorso a  strumenti  informatici.  Il  personale
destinatario  delle  procedure  di  mobilita'   e'   prioritariamente
ricollocato secondo le previsioni di  cui  al  comma  424  e  in  via
subordinata con  le  modalita'  di  cui  al  comma  425.  Si  applica
l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56.
A tal fine e' autorizzata la spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno
2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016. 
  424. Le regioni e gli enti  locali,  per  gli  anni  2015  e  2016,
destinano le risorse per le assunzioni a tempo  indeterminato,  nelle
percentuali stabilite dalla  normativa  vigente,  all'immissione  nei
ruoli dei vincitori di  concorso  pubblico  collocati  nelle  proprie
graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore  della
presente legge e alla ricollocazione nei propri  ruoli  delle  unita'
soprannumerarie   destinatarie    dei    processi    di    mobilita'.
Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione  del  personale  in
mobilita' le regioni  e  gli  enti  locali  destinano,  altresi',  la
restante percentuale della  spesa  relativa  al  personale  di  ruolo
cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione  del
personale soprannumerario. Fermi restando  i  vincoli  del  patto  di
stabilita' interno e la  sostenibilita'  finanziaria  e  di  bilancio
dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il  presente
comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto  di  spesa  di
cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2006,  n.
296. Il numero delle unita' di personale ricollocato o  ricollocabile
e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al
Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  e  al
Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di
cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma  91,  della  legge  7
aprile 2014, n.  56.  Le  assunzioni  effettuate  in  violazione  del
presente comma sono nulle. 
  425. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della
funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo,  le  agenzie,  le  universita'  e  gli  enti
pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui  all'articolo  70,
comma  4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
esclusione del personale non amministrativo dei  comparti  sicurezza,
difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del  comparto  scuola,
AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla
ricollocazione del  personale  di  cui  al  comma  422  del  presente
articolo interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni  di
cui al presente comma comunicano  un  numero  di  posti,  soprattutto
riferiti   alle   sedi   periferiche,   corrispondente,   sul   piano
finanziario, alla disponibilita' delle  risorse  destinate,  per  gli
anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo  indeterminato
secondo  la  normativa  vigente,  al  netto  di  quelle   finalizzate
all'assunzione dei vincitori di  concorsi  pubblici  collocati  nelle
graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore  della
presente legge. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  pubblica
l'elenco dei posti comunicati  nel  proprio  sito  istituzionale.  Le
procedure di mobilita' di cui al presente comma si  svolgono  secondo
le modalita' e le priorita' di cui al comma 423,  procedendo  in  via
prioritaria  alla  ricollocazione  presso  gli  uffici  giudiziari  e
facendo in tal caso ricorso al fondo di cui  all'articolo  30,  comma
2.3,  del  decreto  legislativo  n.  165   del   2001,   prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del  trattamento
economico   spettante   al   personale   trasferito   facente    capo
all'amministrazione  cedente.  Nelle  more  del   completamento   del
procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni  e'  fatto
divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni
effettuate in violazione del presente comma sono nulle. 
  426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a  425  il
termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8  e
9,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le  finalita'
volte al superamento del precariato,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2018, con possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal  predetto
articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni
e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. 
  427. Nelle more della conclusione delle procedure di  mobilita'  di
cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane  in  servizio
presso le citta' metropolitane e  le  province  con  possibilita'  di
avvalimento da parte delle regioni e  degli  enti  locali  attraverso
apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni  e
con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo  di  consentire
il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le  regioni
possono avvalersi della previsione di cui  al  comma  429  ricorrendo
altresi', ove  necessario,  all'imputazione  ai  programmi  operativi
regionali cofinanziati dall'Unione europea con i  fondi  strutturali,
con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo  di
ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e  i  comuni,
in  caso  di  delega  o  di  altre  forme,  anche  convenzionali,  di
affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti
locali,  dispongono  contestualmente  l'assegnazione   del   relativo
personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante,  previa
convenzione con gli enti destinatari. 
  428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale  interessato
ai processi di mobilita' di cui  ai  commi  da  421  a  425  non  sia
completamente ricollocato,  presso  ogni  ente  di  area  vasta,  ivi
comprese le citta' metropolitane, si procede, previo esame  congiunto
con le organizzazioni sindacali che deve comunque  concludersi  entro
trenta giorni dalla relativa  comunicazione,  a  definire  criteri  e
tempi  di  utilizzo  di  forme  contrattuali  a  tempo  parziale  del
personale non  dirigenziale  con  maggiore  anzianita'  contributiva.
Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale
in soprannumero e a conclusione del processo  di  mobilita'  tra  gli
enti di cui ai commi da 421  a  425,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. 
  429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi
per l'impiego, nonche' la conduzione del Piano per l'attuazione della
raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile  2013
sull'istituzione  di  una  «Garanzia  per  i  giovani»,   le   citta'
metropolitane e le province che, a seguito o in attesa  del  riordino
delle funzioni di cui all'articolo 1,  commi  85  e  seguenti,  della
legge 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i
compiti in materia di servizi per l'impiego e  politiche  attive  del
lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia
di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno  facolta'
di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato  nonche'  di
prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa strettamente  indispensabili
per la realizzazione di attivita' di gestione dei fondi strutturali e
di interventi da essi finanziati,  a  valere  su  piani  e  programmi
nell'ambito dei  fondi  strutturali.  Allo  scopo  di  consentire  il
temporaneo finanziamento dei rapporti  di  lavoro  di  cui  al  primo
periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai
programmi operativi  regionali,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro  a
valere sul Fondo di  rotazione  per  la  formazione  professionale  e
l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n.  845,  a  concedere  anticipazioni  delle  quote
europee e di cofinanziamento nazionale dei  programmi  a  titolarita'
delle  regioni  cofinanziati  dall'Unione   europea   con   i   fondi
strutturali.  Per  la  parte   nazionale,   le   anticipazioni   sono
reintegrate  al  Fondo  a  valere  sulle  quote  di   cofinanziamento
nazionale riconosciute  per  lo  stesso  programma  a  seguito  delle
relative rendicontazioni di spesa. 
  430. In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni
di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le
province e le citta' metropolitane possono  rinegoziare  le  rate  di
ammortamento in scadenza nell'anno 2015 dei mutui che non siano stati
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze  in  attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento
anche in deroga alle disposizioni di cui  al  comma  2,  lettera  c),
dell'articolo 204 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18
agosto 2000,  n.  267.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del
presente comma restano a carico dell'ente richiedente. 
  431. Al fine della  predisposizione  del  Piano  nazionale  per  la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate,  di
seguito  denominato  «Piano»,  i   comuni   elaborano   progetti   di
riqualificazione costituiti da un insieme  coordinato  di  interventi
diretti alla riduzione di fenomeni  di  marginalizzazione  e  degrado
sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano  e
del tessuto sociale ed ambientale. Entro il 30 giugno 2015, i  comuni
interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri,  secondo  le  modalita'  e  la
procedura stabilite con apposito bando,  approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, da adottare entro tre  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  432. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  431  sono  definite,  in
particolare: 
    a) la costituzione e il funzionamento, presso la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica,  di  un  Comitato  per  la  valutazione  dei  progetti   di
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate,  di
seguito denominato «Comitato», composto da due  rappresentanti  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui  uno  con  funzioni  di
presidente, del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, nonche' da un rappresentante
della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome,  dei
Dipartimenti della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  per  gli
affari regionali, le autonomie e lo sport e per la  programmazione  e
il coordinamento della politica economica, dell'Agenzia del demanio e
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.  Ai  componenti  del
Comitato non e' corrisposto alcun emolumento, indennita'  o  rimborso
di spese; il Comitato opera avvalendosi del  supporto  tecnico  delle
competenti  strutture  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti; 
    b) la documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai
progetti, comprendente, tra l'altro, una relazione  degli  interventi
corredata da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal
cronoprogramma attuativo degli stessi; 
    c) la procedura per la presentazione dei progetti; 
    d) i criteri di valutazione dei progetti da parte  del  Comitato,
tra i quali: 
    1) la  riduzione  di  fenomeni  di  marginalizzazione  e  degrado
sociale; 
    2) il miglioramento  della  qualita'  del  decoro  urbano  e  del
tessuto  sociale  ed  ambientale,  anche   mediante   interventi   di
ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo  sviluppo
dei servizi sociali ed educativi e alla  promozione  delle  attivita'
culturali, didattiche e sportive; 
    3) la tempestiva esecutivita' degli interventi; 
    4) la capacita' di coinvolgimento  di  soggetti  e  finanziamenti
pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore  del
finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati. 
  433. Sulla base dell'istruttoria svolta  il  Comitato  seleziona  i
progetti in  coerenza  con  i  criteri  di  cui  al  comma  432,  con
indicazioni di priorita'. Con uno o piu' decreti del  Presidente  del
Consiglio dei ministri sono individutati i progetti da  inserire  nel
Piano  ai  fini  della  stipulazione  di  convenzioni  o  accordi  di
programma  con  i  comuni  promotori  dei  progetti  medesimi.   Tali
convenzioni  o  accordi   di   programma   definiscono   i   soggetti
partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie,
ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 434, e i  tempi
di attuazione dei progetti medesimi, nonche' i criteri per la  revoca
dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le Amministrazioni
che sottoscrivono le  convenzioni  o  gli  accordi  di  programma  si
impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  i  dati   e   le
informazioni   necessarie   all'espletamento   della   attivita'   di
monitoraggio degli interventi. L'insieme delle  convenzioni  e  degli
accordi stipulati costituisce il Piano. 
  434. Per l'attuazione degli interventi di cui ai  commi  da  431  a
433, a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2015  e  fino  al  31
dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  denominato  «Somme   da
trasferire  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  per   la
costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano  nazionale  per  la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate».  A
tal fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni  di  euro  per  l'anno
2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  435. La dotazione del Fondo di  solidarieta'  comunale  di  cui  al
comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,
e' ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. 
  436. Per l'anno 2015, fermo  restando  l'obiettivo  complessivo  di
contenimento della spesa di  cui  al  comma  435,  la  riduzione  ivi
prevista si applica nella misura del 50 per cento nei seguenti casi: 
    a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,  individuati
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,  n.
122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni; 
    b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che
hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni  della  regione
Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16
aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17  aprile
2009, e con decreto del Commissario delegato  n.  11  del  17  luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009; 
    c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel
territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per  i  quali  e'
stato  deliberato  lo  stato  di  emergenza  con  deliberazione   del
Consiglio dei ministri 26  giugno  2013,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013. 
  437. Al fine  di  assicurare  la  continuita'  delle  attivita'  di
ricostruzione  e  di  recupero  del  tessuto  urbano  e  sociale  dei
territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6  aprile  2009,  il  CIPE,
sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni
centrali e locali istituzionalmente  preposte  alle  attivita'  della
ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione,
puo'  continuare  a  destinare  quota  parte  delle  risorse  statali
stanziate allo scopo, anche al finanziamento  di  servizi  di  natura
tecnica e assistenza qualificata. 
  438. Per ultimare le attivita' volte alla rimozione  delle  macerie
nei territori della regione  Abruzzo,  conseguenti  al  sisma  del  6
aprile 2009, le pubbliche  amministrazioni,  nell'ambito  delle  loro
competenze istituzionali correlate alle operazioni di  movimentazione
e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici
e privati,  dalle  attivita'  di  demolizione  e  abbattimento  degli
edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale,  da  interventi
edilizi effettuati su incarico della pubblica  amministrazione,  sono
autorizzate  ad  avvalersi  dei  siti  di  stoccaggio  autorizzati  e
localizzati  in  uno  dei  comuni  del   cratere   che   abbiano   in
disponibilita' aree per il trattamento del rifiuto,  senza  ulteriori
oneri a carico del bilancio statale. 
  439. Le pubbliche amministrazioni  vigilano  affinche'  i  soggetti
incaricati dei  lavori  effettuino  la  demolizione  selettiva  e  la
raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma 438 in
categorie  omogenee,  caratterizzarli   ed   identificarli   con   il
corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni di cui  al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e,  infine,  procedano  al
trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati. 
  440.  Gli  Uffici  speciali  di   cui   all'articolo   67-ter   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  incaricati  del  monitoraggio
finanziario e attuativo, si occupano del monitoraggio  dei  materiali
di cui al comma  438,  nonche'  di  quelli  derivanti  da  interventi
edilizi privati conseguenti al sisma del  6  aprile  2009.  A  questo
fine, per garantire la  tracciabilita'  dei  predetti  rifiuti  e  il
monitoraggio delle informazioni relative  alla  movimentazione  degli
stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi
nella banca dati di gestione  delle  macerie  secondo  modalita'  che
verranno definite con provvedimenti  dei  responsabili  degli  Uffici
speciali. La mancata  o  incompleta  esecuzione  delle  comunicazioni
relative alla demolizione e  rimozione  dei  materiali  derivanti  da
interventi edilizi privati conseguenti al sisma  del  6  aprile  2009
comporta la revoca della quota di contributo finalizzato allo  scopo,
nonche' la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a
carico delle ditte inadempienti. 
  441. Al fine  di  dare  attuazione  agli  interventi  previsti  dal
protocollo d'intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e  con
il comune dell'Aquila in data 2  dicembre  2010,  e  dall'accordo  di
programma  siglato  in  data  14  gennaio  2013  tra   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed  il  comune
dell'Aquila, concernenti,  tra  l'altro,  le  azioni  di  recupero  e
riqualificazione  ambientale  della  cava  ex  Teges   in   localita'
Pontignone -- Paganica, comune dell'Aquila,  le  macerie  di  cui  al
comma  438  vengono  prioritariamente  conferite  presso  l'anzidetto
deposito. Il termine di autorizzazione per l'esercizio della cava  ex
Teges in localita' Pontignone,  fissato  dal  decreto  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile rep. n. 16 del 6 agosto  2009  e
autorizzato in via ordinaria con decreto del soggetto  attuatore  per
la rimozione delle macerie  dei  materiali  derivanti  da  interventi
edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, n. 2  del  18
dicembre 2012, e' prorogato fino all'esaurimento della sua  capacita'
per la gestione dei rifiuti derivanti dal crollo,  dalla  demolizione
degli  edifici  pubblici  a  seguito  di  ordinanza   sindacale,   da
interventi   edilizi   effettuati   su   incarico   della    pubblica
amministrazione e da quelli derivanti da edifici  privati,  conferiti
secondo la classificazione di cui al  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152. Le economie derivanti dal  conferimento  delle  macerie
private sono recuperate e destinate alla ricostruzione privata per il
finanziamento di ulteriori interventi. I singoli comuni del cratere o
il competente Ufficio  speciale  sottoscrivono  apposite  convenzioni
direttamente con il  sogetto  gestore  dell'impianto  ex  Teges,  per
l'espletamento delle attivita' di selezione, trasporto,  conferimento
e trattamento delle  macerie  senza  ulteriori  oneri  a  carico  del
bilancio statale. 
  442. Per l'attuazione delle finalita' del protocollo d'intesa del 2
dicembre 2010 e dell'accordo di programma del 14 gennaio 2013 di  cui
al comma 441, il presidente della regione Abruzzo,  d'intesa  con  il
Governo e i comuni interessati, e' autorizzato a rimodulare  i  fondi
di cui ai decreti n. 49/2011 e n. 114/2012 del  Commissario  delegato
alla ricostruzione, anche in  vista  della  realizzazione  di  quanto
previsto nel protocollo d'intesa del 25  ottobre  2011,  siglato  tra
soggetto  attuatore  per  le  macerie  ai  sensi  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18  febbraio  2011,
regione Abruzzo, provincia dell'Aquila ed i comuni  interessati,  per
il ripristino ambientale di discariche comunali. 
  443. Le eventuali economie ottenute dalla differenza tra contributo
concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma  3,  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, e costo effettivo dell'intervento di  riparazione
o ricostruzione, comprensivo delle somme  a  disposizione,  in  esito
allo  stato  finale,  decorsi  quattro  anni  dalla  concessione  del
contributo, sulla base dei dati di monitoraggio  di  cui  al  decreto
ministeriale  29  ottobre  2012,  restano  comunque  destinate   alla
ricostruzione privata per il finanziamento di  ulteriori  interventi.
Tali somme vengono direttamente trasferite dagli istituti di  credito
ai comuni competenti per  il  finanziamento  degli  interventi  sopra
richiamati, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze. 
  444. Le economie ottenute dalla differenza tra le  somme  stanziate
ed  i   costi   effettivi   degli   interventi   gestiti   attraverso
finanziamenti diretti dei comuni restano nella  disponibilita'  degli
stessi  comuni  per  il  finanziamento  di  ulteriori  interventi  di
ricostruzione   privata,   previa    comunicazione    al    Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  apposita   risultanza   dal
monitoraggio  della  ricostruzione  privata  prevista  dalla  vigente
normativa. 
  445. Al fine di completare le attivita' finalizzate  alla  fase  di
ricostruzione del  tessuto  urbano,  sociale  e  occupazionale  della
citta' dell'Aquila a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per il solo
anno 2015, il comune dell'Aquila, nel limite di spesa di 1,7  milioni
di euro, e i comuni del cratere sismico, nel limite di spesa  di  0,5
milioni di euro, sono autorizzati a valere sulle  economie  accertate
dal  titolare  dell'Ufficio   speciale   della   citta'   dell'Aquila
nell'ambito delle risorse di cui  all'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 4013 del  23  marzo  2012,  a  prorogare  o
rinnovare entro  e  non  oltre  il  31  dicembre  2015  i  contratti,
stipulati sulla base della normativa  emergenziale,  all'interno  dei
limiti di spesa come sopra definiti, anche  in  deroga  alle  vigenti
normative in materia di vincoli alle assunzioni a  tempo  determinato
presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo  6
settembre 2001, n. 368, al  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche  con  riferimento
all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di spesa del personale  di
cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133. 
  446.  Al  fine  di   concorrere   ad   assicurare   la   stabilita'
dell'equilibrio  finanziario  nel  comune  dell'Aquila,  negli  altri
comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario  delegato  n.  3
del  16  aprile  2009  e  n.  11  del  17  luglio  2009,   pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile  2009  e
n. 173  del  28  luglio  2009,  e  nella  provincia  dell'Aquila,  e'
assegnato un contributo straordinario per l'anno 2015, sulla base dei
maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite  derivanti
dalla situazione emergenziale, nel limite di 17 milioni  di  euro  in
favore del comune dell'Aquila, di 2,5 milioni  di  euro  a  beneficio
degli altri comuni del cratere e di 1,5 milioni  di  euro  in  favore
della provincia dell'Aquila. 
  447. Alla copertura degli oneri di cui al  comma  446,  pari  a  21
milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  448. I fabbricati, ubicati nelle  zone  colpite  dal  sisma  del  6
aprile 2009, purche' distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di
sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono  esenti,
dal 2015, dall'applicazione della Tasi di cui all'articolo  1,  commi
639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e  successive
modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione  ed  all'agibilita'
dei fabbricati stessi. 
  449. Alla copertura degli oneri di cui al comma  448,  pari  a  0,5
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  450. Al fine di promuovere la razionalizzazione e  il  contenimento
della spesa degli enti locali attraverso processi di  aggregazione  e
di gestione associata: 
    a) ai comuni istituiti  a  seguito  di  fusione  che  abbiano  un
rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30  per
cento, fermi restando il divieto di  superamento  della  somma  delle
spese di personale sostenute dai singoli  enti  nell'anno  precedente
alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a
legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di
bilancio, non si applicano, nei  primi  cinque  anni  dalla  fusione,
specifici vincoli e limitazioni relativi alle facolta' assunzionali e
ai rapporti di lavoro a tempo determinato; 
    b) dopo il comma 31-quater dell'articolo 14 del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e' inserito il seguente: 
    «31-quinquies. Nell'ambito dei processi  associativi  di  cui  ai
commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facolta' assunzionali
sono  considerate  in  maniera  cumulata  fra  gli  enti   coinvolti,
garantendo forme di compensazione fra gli stessi,  fermi  restando  i
vincoli previsti dalle  vigenti  disposizioni  e  l'invarianza  della
spesa complessivamente considerata»; 
    c) il contributo di 5 milioni di euro previsto  dall'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n.  137,  ad  incremento
del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo  53,  comma
10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
deve intendersi attribuito alle  unioni  di  comuni  per  l'esercizio
associato delle funzioni. 
  451. All'articolo 47 del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole:  «e  2017»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2017 e 2018»; 
    b) ai commi 2, 8 e 9,  le  parole:  «al  2017»  sono  sostituite,
ovunque ricorrono, dalle seguenti: «al 2018». 
  452. In considerazione dell'eccezionale  situazione  di  squilibrio
finanziario  della  regione  Piemonte,  che  non  ha  consentito   di
attingere  a  tutte  le  risorse  dell'anticipazione  di   liquidita'
assegnate alla regione, al fine di evitare il ritardo  dei  pagamenti
dei debiti pregressi, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, il presidente della regione  Piemonte  e'  nominato,  senza
maggiori  oneri  a  carico  della   finanza   pubblica,   Commissario
straordinario del Governo per  il  tempestivo  pagamento  dei  debiti
pregressi della regione. 
  453.  E'  autorizzata  l'apertura   di   un'apposita   contabilita'
speciale. 
  454. La gestione commissariale della regione  Piemonte  di  cui  al
comma 452 assume, con  bilancio  separato  rispetto  a  quello  della
regione: 
    a) i  debiti  commerciali  certi,  liquidi  ed  esigibili  al  31
dicembre  2013  della  regione,  compresi  i  residui   perenti   non
reiscritti in bilancio, per un importo non superiore a  quello  delle
risorse assegnate alla  regione  Piemonte  a  valere  sul  Fondo  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64, e successive modificazioni, destinati ad essere pagati  a  valere
sulle risorse ancora non erogate previste, distintamente per la parte
sanitaria e per quella non sanitaria, delle predette anticipazioni; 
    b)  il  debito  contratto   dalla   regione   Piemonte   per   le
anticipazioni di liquidita' gia' contratte ai  sensi  del  richiamato
articolo 2 del decreto-legge n. 35 del  2013.  La  medesima  gestione
commissariale puo assumere,  con  il  bilancio  separato  rispetto  a
quello  della  regione,  anche  il  debito  contratto  dalla  regione
Piemonte per le anticipazioni di liquidita' gia' contratte  ai  sensi
del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013. 
  455. Al fine di  consentire  il  tempestivo  pagamento  dei  debiti
pregressi posti a carico della gestione commissariale, il Commissario
straordinario del Governo di  cui  al  comma  452  e'  autorizzato  a
contrarre le anticipazioni di liquidita' assegnate alla  regione  non
ancora  erogate,   con   ammortamento   a   carico   della   gestione
commissariale, nel rispetto di tutte  le  condizioni  previste  dagli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e  successive
modificazioni. 
  456.  In  considerazione  degli  effetti   positivi   sul   proprio
disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti  di  cui  al  comma
454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte
e' costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del
bilancio gestionale, con una dotazione annua di 56  milioni  di  euro
per l'anno 2015 e di 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 e
fino all'esercizio 2045 per il  concorso  agli  oneri  assunti  dalla
gestione commissariale. In caso  di  acquisizione  anche  del  debito
contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni  di  liquidita'
gia' contratte ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 35
del 2013, il suddetto fondo e' incrementato di 95 milioni di euro per
l'anno 2015 e di 96,5 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2016  e
fino all'esercizio 2045. Per fare fronte a tale onere il  Commissario
straordinario  del  Governo  di  cui  al  comma  452  provvede   alle
necessarie variazioni in aumento delle aliquote fiscali. 
  457. Il  Commissario  straordinario  del  Governo  di  cui  al  452
trasmette   al   Governo   la    rendicontazione    della    gestione
trimestralmente e al termine della medesima.  Lo  stesso  Commissario
invia al Ministero dell'economia e delle finanze la comunicazione dei
flussi di pagamento previsti per ogni trimestre successivo al periodo
in corso. 
  458. La gestione commissariale di cui al comma 452  termina  quando
risultino pagati tutti i debiti posti a suo  carico  ai  sensi  della
lettera a) del comma 454. Alla chiusura della gestione  commissariale
il bilancio dello Stato subentra nei rapporti  attivi  nei  confronti
della regione Piemonte derivanti dall'applicazione del comma  456,  e
sono  consolidati  i  rapporti  di  debito  e   credito   concernenti
l'ammortamento dell'anticipazione di liquidita'. In caso  di  mancato
versamento al bilancio dello Stato del contributo  di  cui  al  comma
456, si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di dette
somme a valere sulle giacenze della regione  inadempiente  depositate
nei conti aperti presso la tesoreria statale. 
  459. All'articolo 1, comma  380-quater,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, e successive  modificazioni,  le  parole:  «il  10  per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 20 per cento». 
  460. L'articolo 1, commi da 448 a  466,  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni,  e  tutte   le   norme
concernenti la disciplina del patto di stabilita' interno cessano  di
avere  applicazione  per  le  regioni  a   statuto   ordinario,   con
riferimento  agli  esercizi  2015  e   successivi,   ferma   restando
l'applicazione, nell'esercizio  2015,  delle  sanzioni  nel  caso  di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno nel 2014. 
  461. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica,
le regioni a statuto ordinario concorrono  alla  realizzazione  degli
obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di  cui
ai commi da 460 a 483, che  costituiscono  principi  fondamentali  di
coordinamento della finanza pubblica ai  sensi  degli  articoli  117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
  462.  L'articolo  4  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  e'
abrogato. 
  463. Ai fini del concorso al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
pubblica,  le  regioni  a  statuto  ordinario  devono  conseguire,  a
decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a  decorrere  dal
2015 in sede di rendiconto: 
    a) un saldo non negativo, in termini di competenza  e  di  cassa,
tra le entrate finali e le spese finali; 
    b) un saldo non negativo, in termini di competenza  e  di  cassa,
tra le entrate correnti e le spese  correnti,  incluse  le  quote  di
capitale delle rate  di  ammortamento  dei  prestiti,  come  definito
dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, escluso l'utilizzo del risultato  di  amministrazione  di  parte
corrente,  del  fondo  di  cassa,  il  recupero  del   disavanzo   di
amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015,  per
le  regioni  che  non   hanno   partecipato   alla   sperimentazione,
l'equilibrio di parte  corrente  e'  dato  dalla  differenza  tra  le
entrate correnti e le spese correnti, incluse le  quote  di  capitale
delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati. 
  464. Ai fini dell'applicazione del comma 463 del presente articolo,
le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3,  4  e  5
dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli  1,
2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nel 2015, per le  regioni  che
non hanno  partecipato  alla  sperimentazione  prevista  dal  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  ai  fini  dell'applicazione  del
comma 463 del  presente  articolo,  le  entrate  finali  sono  quelle
ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio  adottato
nel  corso  di  tale  esercizio  con  funzione  autorizzatoria  e  di
rendicontazione. Ai fini dei saldi di cui al comma 463  del  presente
articolo, rilevano: 
    a) in termini di cassa, l'anticipazione erogata  dalla  tesoreria
statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento  della  sanita'
registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al  netto  delle
relative regolazioni contabili  imputate  contabilmente  al  medesimo
esercizio; 
    b) in termini di competenza, gli stanziamenti del  fondo  crediti
di dubbia esigibilita'; 
    c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di
entrata e di spesa, escluso l'esercizio 2015,  per  il  quale  si  fa
riferimento al comma 465; 
    d) in termini di cassa, il saldo tra  il  fondo  di  cassa  della
gestione sanitaria accentrata al 1º gennaio e il  medesimo  fondo  di
cassa al 31 dicembre. 
  465. Per l'anno 2015,  per  gli  equilibri  di  cui  al  comma  463
rilevano, nel limite complessivo di 2.005 milioni di euro: 
    1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi  del  fondo  di
cassa al 1º gennaio 2015 tenendo anche conto delle entrate rivenienti
dall'applicazione dell'articolo 20, commi  1  e  1-bis,  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625; 
    2) ai fini degli equilibri  di  competenza,  gli  utilizzi  delle
quote vincolate del risultato di amministrazione al 1º gennaio 2015; 
    3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra  il  fondo
pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa; 
    4) ai fini degli equilibri  di  competenza,  gli  utilizzi  della
quota libera del risultato  di  amministrazione  accantonata  per  le
reiscrizioni dei residui perenti; 
    5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi  per  accensione
di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e  non  contratti  negli
esercizi precedenti. 
    L'importo  complessivo  delle  voci  rilevanti  ai   fini   degli
equilibri  di  cui  al  presente  comma  che  ciascuna  regione  puo'
considerare  ai  fini  degli  equilibri  di  cui  al  comma  463   e'
determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il  31
gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al 1º gennaio 2015, della
quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera
del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di
ciascuna regione, e recepito con decreto del Ministero  dell'economia
e delle finanze. In caso di mancata  deliberazione  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  il  decreto  di  cui  al  periodo
precedente e' emanato entro il 28  febbraio  2015  e  il  riparto  e'
determinato in proporzione sul complesso: 
    a) del fondo di cassa al 1º gennaio 2015 risultante dal prospetto
delle disponibilita' liquide trasmesso alla banca  dati  del  Sistema
informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE); 
    b) della quota libera del risultato di  amministrazione  presunto
al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti; 
    c)  dell'utilizzo  della  quota  vincolata   del   risultato   di
amministrazione  al  31  dicembre  2014  prevista  nel  bilancio   di
previsione relativo all'esercizio 2015 di ciascuna regione. 
    I dati di cui alla lettera a) sono quelli  rilevabili  dal  SIOPE
alla data del 15 febbraio 2015. I dati di cui alle lettere  b)  e  c)
sono  trasmessi  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ---
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il  termine
perentorio del 10 febbraio  2015,  attraverso  il  prospetto  di  cui
all'allegato a) dello schema del bilancio di previsione  armonizzato,
adottato  con  funzioni  conoscitive  in   attuazione   del   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiornato sulla base dei dati di
preconsuntivo alla data del 31 gennaio 2015. Per le regioni  che  non
trasmettono tale allegato, o per  le  quali  non  e'  disponibile  il
prospetto del SIOPE delle disponibilita' liquide al 31 dicembre 2015,
ai fini del riparto, gli importi di cui alle lettere a), b) e c)  non
disponibili sono considerati di importo pari a zero. 
  466. Per l'anno 2015, nei saldi individuati ai sensi del comma  463
non rilevano: 
    1) nel saldo di cassa di cui alla lettera a) del comma  463,  per
un importo complessivo di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi  a
debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data  del  31
dicembre 2013. I suddetti pagamenti  devono  riferirsi  a  debiti  in
conto capitale: 
    a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013; 
    b) per i quali sia stata emessa fattura o  richiesta  equivalente
di pagamento entro il 31 dicembre 2013; 
    c) riconosciuti  alla  data  del  31  dicembre  2013  ovvero  che
presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita'  entro
la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi di cui al comma 463,
non rilevano gli impegni assunti  per  consentire  il  pagamento  del
debito. 
    Con riferimento alla lettera a), rilevano ai fini della  predetta
esclusione solo i debiti presenti nella piattaforma  elettronica  per
la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili  ai  codici
gestionali del SIOPE da 2101 a 2138, escluse le spese concernenti  la
sanita'. Ai fini della distribuzione dell'esclusione tra  le  singole
regioni, le medesime comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,           mediante           il           sito           web
«http://certificazionecrediti.mef.gov.it»  del   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio  del  28
febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per  sostenere
nel 2015 i pagamenti di  cui  al  periodo  precedente.  Ai  fini  del
riparto, si considerano solo  le  comunicazioni  pervenute  entro  il
predetto termine. Con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il  15  marzo
2015 sono individuati per ciascuna regione,  su  base  proporzionale,
gli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa di  cui  al
comma 463; 
    2) nei saldi di competenza e di cassa, le riscossioni dei crediti
e le concessioni di crediti; 
    3) nei saldi di competenza e di  cassa,  le  risorse  provenienti
direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese
di parte corrente e in conto capitale. L'esclusione non opera per  le
spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali. 
  467. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183,  dopo  il
comma 14-ter e' inserito il seguente: 
  «14-quater. Nel saldo finanziario espresso in termini di competenza
mista, individuato ai sensi del comma  3,  rilevante  ai  fini  della
verifica del rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,  non  sono
considerate, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2015
e 50 milioni di euro  per  l'anno  2016,  le  spese  sostenute  dalle
province e dalle citta'  metropolitane  per  interventi  di  edilizia
scolastica.  Gli  enti  beneficiari   dell'esclusione   e   l'importo
dell'esclusione  stessa  sono  individuati,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri da adottare entro il 1º marzo 2015». 
  468. Non si applicano le disposizioni che individuano esclusioni di
entrate o di uscite dai saldi finanziari  individuati  ai  sensi  del
comma 463 non previste dai commi da 460 a 483, salvo quanto  disposto
dal comma 145, primo periodo. 
  469. A decorrere dall'anno 2016, il bilancio  di  previsione  delle
regioni deve essere approvato iscrivendo le previsioni di  entrata  e
di spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole di
cui ai commi da 460 a 483. A tale fine, le  regioni  sono  tenute  ad
allegare al bilancio di previsione un apposito  prospetto  contenente
le previsioni di competenza e di cassa che verificano il rispetto dei
saldi di cui al comma 463. 
  470. Per  il  monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  a  quanto
disposto dai commi da 460 a 483  e  per  l'acquisizione  di  elementi
informativi utili per la finanza pubblica  anche  relativamente  alla
loro situazione debitoria, le regioni trasmettono trimestralmente  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ---  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla  fine  del
periodo di riferimento,  utilizzando  il  sistema  web  appositamente
previsto, le informazioni  riguardanti  le  entrate  e  le  spese  in
termini di competenza e di cassa, attraverso un prospetto  e  con  le
modalita' definiti con decreto del  predetto  Ministero,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  anche  al  fine   di
evidenziare il rispetto  degli  equilibri  di  cassa  della  gestione
sanitaria  accentrata  distintamente   da   quelli   della   gestione
ordinaria. Con  riferimento  al  primo  trimestre,  il  prospetto  e'
trasmesso entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente. 
  471. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di  saldo,
le regioni trasmettono,  utilizzando  il  sistema  web  appositamente
previsto,  entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo   dell'anno
successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze --- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai
sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione  digitale,  di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  dal  rappresentante
legale, dal responsabile del servizio finanziario  e  dall'organo  di
revisione  economico-finanziaria,  secondo  un  prospetto  e  con  le
modalita' definiti dal decreto di  cui  al  comma  470  del  presente
articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione  ha
valore giuridico ai sensi  dell'articolo  45,  comma  1,  del  citato
codice di  cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive   modificazioni.    La    mancata    trasmissione    della
certificazione entro il termine perentorio del 31  marzo  costituisce
inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso  in  cui
la certificazione, sebbene in ritardo, attesti il conseguimento degli
obiettivi di saldo, si applicano le sole disposizioni di cui al comma
474, lettera d), del presente articolo. 
  472.  Decorsi   sessanta   giorni   dal   termine   stabilito   per
l'approvazione del rendiconto di gestione, la  regione  e'  tenuta  a
inviare una nuova certificazione, a rettifica  della  precedente,  se
rileva, rispetto a quanto gia' certificato,  un  peggioramento  della
propria situazione rispetto agli obiettivi di saldo di cui  al  comma
463. 
  473. Qualora dal monitoraggio trimestrale di cui  al  comma  470  o
dall'analisi dei  conti  della  tesoreria  statale  delle  regioni  a
statuto ordinario si registrino andamenti di spesa non  coerenti  con
gli impegni assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti
dai conti di tesoreria statale. 
  474. In caso di mancato conseguimento  del  pareggio  per  uno  dei
saldi di  cui  al  comma  463,  la  regione  inadempiente,  nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza: 
    a) e' tenuta a versare all'entrata del  bilancio  statale,  entro
sessanta giorni dal  termine  stabilito  per  la  trasmissione  della
certificazione relativa al rispetto  del  pareggio  di  bilancio,  un
terzo  dell'importo  corrispondente  al  maggiore  degli  scostamenti
registrati dai saldi di cui al comma 463 rispetto  all'obiettivo  del
pareggio e, nei due esercizi  successivi,  entro  il  31  gennaio  di
ciascun anno, i restanti due terzi equiripartiti. In caso di  mancato
versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di
detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti
presso  la  tesoreria  statale.  Trascorso  inutilmente  il   termine
perentorio stabilito dalla  normativa  vigente  per  la  trasmissione
della certificazione da parte della regione, si procede al blocco  di
qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la
certificazione non e' acquisita.  Nel  caso  in  cui  lo  scostamento
registrato nell'esercizio 2015 dall'obiettivo  di  cassa  di  cui  al
comma 463, lettera b), rispetto all'obiettivo del  pareggio,  risulti
maggiore  dello  scostamento  registrato  dagli   altri   saldi,   il
versamento di cui al primo periodo e' effettuato solo nel 2016,  fino
a un importo pari al 3 per cento degli  impegni  correnti  registrati
nell'ultimo consuntivo disponibile; 
    b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la
sanita',  in  misura  superiore  all'importo   annuale   minimo   dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
    c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti;  i
mutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con  istituzioni
creditizie e finanziarie  per  il  finanziamento  degli  investimenti
devono essere corredati di apposita attestazione da  cui  risulti  il
conseguimento degli obiettivi del pareggio  di  bilancio  per  l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non
puo' procedere al finanziamento o al  collocamento  del  prestito  in
assenza della predetta attestazione; 
    d) non puo' procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi
titolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i
rapporti  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa   e   di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto.  E'  fatto  altresi'  divieto  di  stipulare
contratti  di  servizio  che  si  configurino  come   elusivi   della
disposizione della presente lettera; 
    e) e' tenuta a  rideterminare  le  indennita'  di  funzione  e  i
gettoni di presenza del presidente e dei componenti della giunta  con
una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla
data del 30 giugno 2014. Tale riduzione e' applicata ai  soggetti  in
carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione  delle  regole
di cui ai commi da 460 a 483. 
  475. Alle regioni per le quali la violazione delle regole di cui ai
commi da 460 a 483 sia accertata successivamente all'anno seguente  a
quello cui la violazione si riferisce,  le  disposizioni  di  cui  al
comma 474 si applicano nell'anno successivo a quello in cui e'  stato
accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio. 
  476. Le regioni di cui  al  comma  475  sono  tenute  a  comunicare
l'inadempienza  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   --
Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  entro  trenta
giorni dalla data dell'accertamento della violazione. 
  477. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle
regioni che si configurano come elusivi delle disposizioni dei  commi
da 460 a 483 sono nulli. 
  478. Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
possono essere aggiornati,  ove  intervengano  modifiche  legislative
alla presente disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti delle
regioni  a  statuto  ordinario  relativi  al  monitoraggio   e   alla
certificazione. 
  479. A decorrere dall'anno 2015, alle regioni, escluse  la  regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,  e
ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai
commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre  2010,  n.
220, e successive modificazioni, fermi  restando  gli  effetti  sugli
anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli  anni  2013  e
2014. 
  480. Le regioni di cui al comma 479 possono  autorizzare  gli  enti
locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per
consentire un aumento dei pagamenti in conto  capitale,  purche'  sia
garantito l'obiettivo complessivo a  livello  regionale  mediante  un
contestuale miglioramento, di pari importo, dei  saldi  dei  restanti
enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra  entrate
finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa e, per
la Regione siciliana e le  regioni  Friuli  Venezia  Giulia  e  Valle
d'Aosta,  mediante  la  riduzione  dell'obiettivo   in   termini   di
competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1,  comma  454,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  481. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma
480, le  regioni  definiscono  criteri  di  virtuosita'  e  modalita'
operative, previo confronto in  sede  di  Consiglio  delle  autonomie
locali e, ove non istituito, con  i  rappresentanti  regionali  delle
autonomie locali. Per i medesimi fini,  gli  enti  locali  comunicano
all'Associazione nazionale dei  comuni  italiani  (ANCI),  all'Unione
delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile, gli
spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto
capitale ovvero gli spazi finanziari  che  sono  disposti  a  cedere.
Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli
enti  locali  interessati  i  saldi  obiettivo  rideterminati  e   al
Ministero dell'economia e delle finanze, con  riferimento  a  ciascun
ente  locale  e  alla  regione  stessa,  gli   elementi   informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica. 
  482. Le regioni, sulla base delle informazioni fornite  dagli  enti
locali entro il 15 settembre, possono, previo accordo con i  medesimi
enti, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente
per  consentire  un  aumento  dei  pagamenti   in   conto   capitale,
rideterminando contestualmente e in  misura  corrispondente  i  saldi
obiettivo dei restanti enti locali della regione  ovvero  l'obiettivo
di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa  della
regione stessa, fermo  restando  l'obiettivo  complessivo  a  livello
regionale. La Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia  e
Valle d'Aosta operano la compensazione a valere sul proprio obiettivo
espresso in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo
1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  fermo  restando
l'obiettivo  complessivo  a  livello  regionale.  A  tal  fine,  ogni
regione, entro il termine perentorio del 30  settembre,  definisce  e
comunica ai  rispettivi  enti  locali  i  nuovi  obiettivi  di  saldo
assegnati  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   con
riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi
informativi   occorrenti   per   la   verifica    del    mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 
  483. Agli enti locali che cedono spazi finanziari e'  riconosciuta,
nel biennio successivo, una  modifica  migliorativa  del  loro  saldo
obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo
restando l'obiettivo  complessivo  a  livello  regionale.  Agli  enti
locali che acquisiscono spazi  finanziari,  nel  biennio  successivo,
sono  attribuiti  saldi   obiettivo   peggiorati   per   un   importo
complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La  somma  dei
maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve  risultare,  per
ogni anno di riferimento, pari a zero. 
  484. Nel 2015, alle  regioni  a  statuto  ordinario,  alla  Regione
siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia
e' attribuito un contributo, nei limiti dell'importo  complessivo  di
1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi
finanziari validi ai fini del patto di stabilita interno  degli  enti
locali, ceduti da ciascuna di esse e  attribuiti,  con  le  modalita'
previste dal comma 481, ai comuni e alle province ricadenti nel  loro
territorio, nei limiti degli importi indicati  per  ciascuna  regione
nella tabella  l  allegata  alla  presente  legge.  Gli  importi  del
contributo possono essere modificati,  a  invarianza  del  contributo
complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31  gennaio  2015,
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Gli  spazi
finanziari sono ceduti per il 25  per  cento  alle  province  e  alle
citta' metropolitane e per il 75 per cento ai comuni.  Il  contributo
non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 ed e'
destinato dalle regioni all'estinzione  anticipata  del  debito.  Gli
spazi finanziari ceduti da ciascuna  regione  sono  utilizzati  dagli
enti  locali  beneficiari  esclusivamente   per   pagare   i   debiti
commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014. 
  485. Entro il termine perentorio del 30  aprile  2015,  le  regioni
comunicano  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   con
riferimento a ciascun ente  beneficiario,  gli  elementi  informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica. 
  486. La regione che, ai sensi del comma  484,  autorizza  gli  enti
locali del proprio territorio a peggiorare  i  loro  saldi  obiettivo
migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e
spese finali in termini di cassa della  regione  stessa;  la  Regione
siciliana e la regione  Friuli  Venezia  Giulia  riducono,  per  pari
importo, il tetto di spesa eurocompatibile  di  cui  all'articolo  1,
comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  487. Le disponibilita' in conto residui iscritte  in  bilancio  per
l'anno 2014, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successive
modificazioni, sono destinate, nel limite di 1.000.000.000  di  euro,
al finanziamento del contributo di cui  al  comma  484.  La  presente
disposizione entra in vigore il  giorno  stesso  della  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. 
  488. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 484  a  487,
pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 10,2 milioni  di  euro
per l'anno 2016, a 9,9 milioni di  euro  per  l'anno  2017  e  a  9,6
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  489. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.
183,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: «e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal
2014 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «registrata negli  anni
2009-2011, per l'anno 2014, e registrata negli  anni  2010-2012,  per
gli anni dal 2015 al 2018»; 
    b) alla lettera a), le parole: «, a 19,25 per cento per gli  anni
2014 e 2015 e a 20,05 per cento  per  gli  anni  2016  e  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «, a 19,25 per cento per  l'anno  2014,  a
17,20 per cento per l'anno 2015 e a 18,03  per  cento  per  gli  anni
2016, 2017 e 2018»; 
    c) alla lettera b), le parole: «, a 14,07 per cento per gli  anni
2014 e 2015 e a 14,62 per cento  per  gli  anni  2016  e  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per  l'anno  2014,  a
8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni  2016,
2017 e 2018»; 
    d) alla lettera c), le parole: «, a 14,07 per cento per gli  anni
2014 e 2015 e a 14,62 per cento  per  gli  anni  2016  e  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per  l'anno  2014,  a
8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni  2016,
2017 e 2018»; 
    e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie   locali,   possono   essere
ridefiniti, su proposta dell'ANCI e dell'UPI,  entro  il  31  gennaio
2015 e fermo  restando  l'obiettivo  complessivo  del  comparto,  gli
obiettivi di ciascun ente di cui al  presente  comma,  anche  tenendo
conto delle maggiori funzioni assegnate alle citta'  metropolitane  e
dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi,  agli  interventi
di messa in sicurezza degli  edifici  scolastici  e  del  territorio,
all'esercizio della funzione di ente capofila,  nonche'  degli  oneri
per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio
o di contenziosi  connessi  a  cedimenti  strutturali.  Decorso  tale
termine, gli  obiettivi  di  ciascun  ente  sono  quelli  individuati
applicando le percentuali di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  del
presente comma». 
  490. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.
183, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel saldo di cui al
primo periodo rilevano  gli  stanziamenti  di  competenza  del  fondo
crediti  di  dubbia  esigibilita'.  Sulla  base  delle   informazioni
relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo  crediti
di dubbia  esigibilita'  per  l'anno  2015  acquisite  con  specifico
monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2
possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le percentuali
di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo conto del  valore  degli
accantonamenti effettuati sul fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'
nell'anno precedente». 
  491. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,
n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, previo accordo fra gli stessi»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «di cui al presente comma sulla
base delle istanze»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al
presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato  a
seguito delle istanze». 
  492. A decorrere dall'anno 2015 non si applicano: 
    a) l'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111; 
    b) il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.
183, e successive modificazioni; 
    c) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. 
  493. Il comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, e successive modificazioni, e' abrogato. 
  494. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.
183,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni  dalla  fine
del periodo di riferimento,» sono soppresse; 
    b)  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il   seguente:   «Con
riferimento al primo semestre, il prospetto e' trasmesso entro trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del  decreto  di
cui al periodo precedente;  il  prospetto  del  secondo  semestre  e'
trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento». 
  495. Al comma 32 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, le parole: «del Ministro dell'economia  e  delle  finanze»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze». 
  496. Al comma 27 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, le parole: «del Ministro dell'economia  e  delle  finanze»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze». 
  497. All'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  5,  all'alinea,  le  parole:  «300  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «240 milioni» e  le  parole:  «e  per  100
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento ai  soli
enti locali, per 40 milioni»; 
    b) al comma 5-bis, le parole: «Rilevano ai  fini  dell'esclusione
prevista dal comma  5»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ai  fini
dell'esclusione di cui alla lettera a) del comma 5 rilevano»; 
    c) al secondo periodo del comma  6,  le  parole:  «precedente  ed
entro il termine perentorio del 28  febbraio  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «precedente e i  comuni  e  le  province  comunicano,
entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015,». 
  498. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.
183,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) dopo le parole:  «di  nuova  istituzione.»  sono  aggiunte  le
seguenti: «Il presente comma non si applica alle citta' metropolitane
e alle province oggetto di riordino di cui alla legge 7 aprile  2014,
n. 56.»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni istituiti
a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011  sono  soggetti  alle
regole del patto di stabilita' interno dal quinto anno  successivo  a
quello della loro istituzione, assumendo quale  base  di  calcolo  le
risultanze dell'ultimo triennio disponibile». 
  499. Alla compensazione degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 498, lettera b), del presente  articolo,
pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 10,6  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017  e  a  14,7  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede   mediante   corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  500. Il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,  n.
220, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «122. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti
i criteri e le modalita' di riduzione degli obiettivi  annuali  degli
enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  operata,  in
caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita'
interno, a valere sul fondo di  solidarieta'  comunale  e  sul  fondo
sperimentale  di  riequilibrio  nonche'  sui  trasferimenti  erariali
destinati alle province della Regione  siciliana  e  della  Sardegna.
L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi e'  commisurato
agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della  predetta
sanzione».