art. 1 (commi 201-212)
  201. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2015/2016,  la  dotazione
organica  complessiva  di   personale   docente   delle   istituzioni
scolastiche statali e' incrementata nel limite di euro 544,18 milioni
nell'anno 2015, 1.828,13 milioni  nell'anno  2016,  1.839,22  milioni
nell'anno 2017, 1.878,56 milioni  nell'anno  2018,  1.915,91  milioni
nell'anno 2019, 1.971,34 milioni  nell'anno  2020,  2.012,32  milioni
nell'anno 2021, 2.053,60 milioni  nell'anno  2022,  2.095,20  milioni
nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024  e  2.169,63  milioni
annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto  a  quelle  determinate  ai
sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, nel testo vigente prima della data di entrata  in  vigore  della
presente legge, nonche' ai sensi dell'articolo 15, commi 2  e  2-bis,
del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 
  202.  E'  iscritto  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un fondo  di  parte
corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento  e
la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con  uno  stanziamento
pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a
104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno  2018,
a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020,
a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno  2022
e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto  del
Fondo  si  provvede  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui  al  presente  comma
puo' destinare un importo fino a un massimo  del  10  per  cento  del
Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica. 
  203. Per l'anno 2015 il Fondo relativo alle spese di  funzionamento
della Scuola nazionale dell'amministrazione,  iscritto  nel  bilancio
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, in aggiunta allo stanziamento di cui all'articolo 17,  comma
3, del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  e'  incrementato
di 1 milione di euro per l'espletamento della  procedura  concorsuale
per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica. 
  204. Agli oneri derivanti dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo periodo,
62, 86, 94, 123, 125, 126, 132, 134, 135, 141, 144,  158,  176,  177,
201, 202 e 203, pari complessivamente a 1.012  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per  l'anno  2016,  a  2.909,5
milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno
2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067  milioni
di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021,
a 2.924,5 milioni di euro per l'anno 2022,  a  2.947,437  milioni  di
euro per l'anno 2023, a 2.986,277 milioni di euro per l'anno 2024 e a
3.021,867 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2025,  nonche'
agli oneri derivanti dai commi 150 e 151, valutati in  139,7  milioni
di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017,  in
96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, in 81,3 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  in  75,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
    a) quanto a 1.000 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  a  3.000
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante  riduzione
del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1,  comma  4,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020,  a  76.137.000  euro
per l'anno 2021, a 22.937.000 euro per l'anno 2023, a 61.777.000 euro
per l'anno 2024 e a 97.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c)  quanto  a  euro  12  milioni  per   l'anno   2015,   mediante
corrispondente riduzione  del  fondo  per  il  funzionamento  di  cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296. 
  205. Alla compensazione  degli  ulteriori  effetti  finanziari,  in
termini di fabbisogno  e  di  indebitamento  netto,  derivanti  dalle
medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma  204,  pari  a
178.956.700 euro per l'anno 2015, 338.135.700 euro per  l'anno  2016,
379.003.500 euro per l'anno 2017, 419.923.410 euro per  l'anno  2018,
466.808.650 euro per l'anno 2019, 479.925.100 euro per  l'anno  2020,
370.049.800 euro per l'anno 2021, 350.029.000 euro per  l'anno  2022,
368.399.000 euro per l'anno 2023, 351.818.000 euro per l'anno 2024  e
293.754.500 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni. 
  206. Ferme restando le  competenze  istituzionali  di  controllo  e
verifica spettanti al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
e' costituito, a decorrere dall'anno  scolastico  2015/2016  e  senza
maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,  un  comitato  di
verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, con lo scopo di  monitorare  la  spesa
concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del
piano straordinario di  assunzioni,  la  progressione  economica  dei
docenti nonche' l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di  cui  al
comma 132. Gli eventuali risparmi rispetto alle previsioni  contenute
nella presente legge connesse all'attuazione  delle  disposizioni  di
cui ai commi da 95 a 105, accertati nell'esercizio  finanziario  2015
con decreto del Ministro  dell'istruzione  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
anche tenendo conto delle verifiche effettuate dal comitato di cui al
primo periodo, sono destinati nel medesimo  anno  all'incremento  del
Fondo di cui al comma 202. 
  207. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di  cui  al
comma 206, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a  quella
prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive
ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. 
  208. Ai componenti del comitato di cui  al  comma  206  non  spetta
alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese  o
emolumento comunque denominato. 
  209. Le domande per il  riconoscimento  dei  servizi  agli  effetti
della carriera del personale scolastico sono presentate al  dirigente
scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31  dicembre
di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio
del  diritto  al  riconoscimento  dei  servizi  agli  effetti   della
carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini  di  una  corretta
programmazione   della   spesa,   il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca comunica al Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato
le risultanze dei dati relativi alle istanze  per  il  riconoscimento
dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico. 
  210. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  211. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con  le
relative norme di attuazione. 
  212. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 13 luglio 2015 
 
                             MATTARELLA 
    

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Giannini,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca

    
Visto, il Guardasigilli: Orlando