401. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nello stato di previsione del
Ministero della salute e' istituito un Fondo per il concorso al
rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici
innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui, mediante
utilizzo delle risorse del comma 393.
402. Per gli effetti di quanto previsto ai commi 400 e 401, con
determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), previo parere della Commissione consultiva
tecnico-scientifica, da adottare entro il 31 marzo 2017, sono
stabiliti i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a
innovativita' condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Con
la medesima determinazione sono definite le modalita' per la
valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della
permanenza del requisito di innovativita' e le modalita' per la
eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Servizio
sanitario nazionale. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al presente comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2017,
i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini
della presente procedura sono quelli gia' individuati dall'AIFA.
403. Il requisito di innovativita' permane per un periodo massimo
di 36 mesi.
404. I farmaci di cui al comma 402 sono soggetti a monitoraggio dei
registri AIFA.
405. Le risorse dei fondi di cui ai commi 400 e 401 sono versate in
favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle
regioni medesime per l'acquisto dei medicinali di cui ai citati commi
400 e 401, secondo le modalita' individuate con apposito decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
406. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci
oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della
spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 per
l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi di
cui ai commi 400 e 401.
407. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo il comma 11-ter e' inserito il seguente:
«11-quater. L'esistenza di un rapporto di biosimilarita' tra un
farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo
ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia
italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non
e' consentita la sostituibilita' automatica tra farmaco biologico di
riferimento e un suo biosimilare ne' tra biosimilari. Nelle procedure
pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere
posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se
aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare
la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per
i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si
applicano le seguenti disposizioni:
a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante
utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i
medicinali sono piu' di tre a base del medesimo principio attivo. A
tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto
unico per la costituzione del quale si devono considerare lo
specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e
via di somministrazione;
b) al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della
spesa e nel contempo un'ampia disponibilita' delle terapie, i
pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella
graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del
minor prezzo o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Il
medico e' comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli
inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a
garantire la continuita' terapeutica ai pazienti;
c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di
protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo
di validita' del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro
sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o
piu' farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo,
apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore
di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e
b);
d) l'ente appaltante e' tenuto ad erogare ai centri prescrittori
i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato
rispetto delle disposizioni del presente comma, non possono essere
posti a carico del Servizio sanitario nazionale».
408. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale e' prevista una specifica
finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, a 127
milioni di euro per l'anno 2018 e a 186 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per
l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini
(NPNV) di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR). Le somme di
cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla
base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
409. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2017,
nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e'
prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per
il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai
processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio
sanitario nazionale da svolgere ai sensi delle disposizioni recate
dal primo e secondo periodo del comma 543 del medesimo articolo 1
della legge n. 208 del 2015. Le somme di cui al presente comma sono
ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati
con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
410. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di
ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4,
secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti
zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del
personale addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia
con qualifiche afferenti alle professionalita' della ricerca, assunto
con contratti flessibili, in servizio presso tali istituti alla data
del 31 dicembre 2016.
411. In sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le
non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, previsti dall'articolo 1, comma 3, del
decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016 e' compresa la
condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.
412. Ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali
del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario
nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei criteri
di cui al comma 367, e' vincolata, a decorrere dalla data di adozione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
365, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.
413. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica
amministrazione, avvia, tramite la societa' Consip Spa, un'analisi
volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di
beni e correlati servizi, anche mediante modelli organizzativi che
prevedano l'acquisizione di beni durevoli e la concessione
dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei
soggetti pubblici interessati senza che dai suddetti modelli
organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le
piccole imprese.
414. Dalla disposizione di cui al comma 413 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
415. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidita' e il
monitoraggio dei processi di approvvigionamento di beni e servizi
delle amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle
finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli
acquisti, avvia una sperimentazione, che non deve comportare
discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese, sulla
cui base procede come acquirente unico per le merceologie
dell'energia elettrica e del servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto, per il medesimo Ministero e per il Ministero
dell'interno e le loro rispettive articolazioni territoriali.
416. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
definiti le modalita' e i tempi di attuazione, nonche' le strutture
dei Ministeri coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 415.
417. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri interessati, possono essere individuate ulteriori
amministrazioni e ulteriori categorie merceologiche cui e' applicata
la sperimentazione di cui al comma 415.
418. Dalle disposizioni di cui ai commi da 415 a 417 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
419. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 512, le parole: «provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti
aggregatori» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e
di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori»;
b) dopo il comma 514 e' inserito il seguente:
«514-bis. Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste
particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano
triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza ed assistenza
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a Consip Spa, nell'ambito del
Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica
amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal
fine Consip Spa puo' supportare i soggetti di cui al periodo
precedente nell'individuazione di specifici interventi di
semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi
amministrativi. Per le attivita' di cui al presente comma e' previsto
un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del
Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica
amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a
euro 3.000.000 per l'anno 2017 e a euro 7.000.000 a decorrere dal
2018»;
c) al comma 515, dopo le parole: «di cui al comma 513,» sono
inserite le seguenti: «compresa quella relativa alle acquisizioni di
particolare rilevanza strategica di cui al comma 514-bis,».
420. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori
opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti
previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida
indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche
con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la
determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle
modalita' per non discriminare o escludere le micro e le piccole
imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al
Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui
al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente
motivata sulla quale il Comitato guida puo' esprimere proprie
osservazioni».
421. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip
Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono
procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di
Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso
di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura
strettamente necessaria. In tale caso l'Autorita' nazionale
anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)».
422. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengono conto
anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai
commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi
del comma 2-bis del presente articolo».
423. Con Accordo da sancire in sede di Conferenza permanente tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro
il 28 febbraio 2017 sono definite le attivita' da porre in essere per
pervenire alla definizione di linee di indirizzo per
l'efficientamento e la definizione di standard con riferimento ai
magazzini e alla logistica distributiva, alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nonche' alle politiche e ai
processi di gestione delle risorse umane.
424. L'obbligo di approvazione del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa
sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2018.
425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le riduzioni di spesa apportate con la
presente legge, quale concorso dei Ministeri agli obiettivi di
finanza pubblica, possono essere rimodulate nell'ambito dei
pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il
conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di
indebitamento netto della pubblica amministrazione.
426. All'articolo 1, comma 624, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e
2018» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 26 milioni per ciascuno
degli anni 2017 e 2018 ed euro 16 milioni per l'anno 2019»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del
versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello
Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
accantonare e a rendere indisponibile per gli anni 2017, 2018 e 2019,
nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, a valere sulle disponibilita' di cui
all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n.
125, la somma di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018 e di 16 milioni di euro per l'anno 2019, al netto di quanto
effettivamente versato per ciascun anno del triennio 2017-2019».
427. All'articolo 1, comma 623, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2016».
428. Le maggiori entrate accertate e riscosse dagli uffici
all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, rispetto all'esercizio finanziario 2014, derivanti
dall'applicazione della tariffa dei diritti consolari di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e dall'articolo 41-bis,
comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a 4 milioni di
euro a decorrere dal 2017, rimangono acquisite all'entrata e non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' all'articolo 2, comma 58,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 41-bis, comma 2,
del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Nelle more del
versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello
Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
accantonare e a rendere indisponibile a decorrere dal 2017, nello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, a valere sulle disponibilita' di cui
all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n.
125, la somma di 4 milioni di euro al netto di quanto effettivamente
versato in ciascun anno dal 2017.
429. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da
persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della
cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I
della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici
diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio
2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 30 per cento, a
decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in
corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con proprio decreto, trasferisce le risorse ricevute
dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei consolati
di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento
del contributo di 300 euro di cui al primo periodo in proporzione ai
versamenti ricevuti. Le somme accreditate ai consolati sono destinate
al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani
residenti o presenti all'estero, con priorita' per la
contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le
direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento
dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate
presso i medesimi uffici consolari.
430. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c),
della legge 11 agosto 2014, n. 125, e' ridotto di 0,8 milioni di euro
per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2018.
431. A decorrere dall'anno 2017 i benefici di cui all'articolo 6
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti
nel limite del 48,7 per cento.
432. Ai fini della razionalizzazione della spesa del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e dell'efficientamento
delle modalita' di bigliettazione degli istituti e luoghi della
cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali
di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,
n. 171, si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, agli standard internazionali in materia di musei e luoghi
della cultura, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono apportate, con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le
necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016, nei limiti delle
dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di cui alle tabelle A e B allegate al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 171 del 2014.
433. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, denominato
«Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli
Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare»,
alimentato dalle seguenti risorse:
a) le risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'articolo
11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non erogate alla
data di entrata in vigore della presente legge;
b) le risorse in conto residui di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e
rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2
dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate
alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) le risorse in conto residui di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e rifinanziamenti, ivi comprese le
quote funzionali all'attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, non erogate alla data di entrata in vigore della
presente legge;
d) le somme disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non
utilizzate per le finalita' di cui al medesimo articolo nonche' di
cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.
160, alla data del 31 dicembre 2016.
434. Il comma 714 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e' sostituito dal seguente:
«714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti
locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto per
l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o
dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario
pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31
maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla
revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis,
comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1º
gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalita' previste
dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
La restituzione delle anticipazioni di liquidita' erogate agli enti
di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e
243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, e' effettuata in un periodo massimo di trenta anni
decorrente dall'anno successivo a quello in cui e' stata erogata
l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o
riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi precedenti
presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita
attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla
direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011».
435. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti
locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di
espressa pronuncia della Corte dei conti, nel corso degli esercizi
2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario
di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del
disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riformulare tale piano,
entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora attuata, secondo le
modalita' e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. A decorrere dalla data
di riformulazione del piano, gli enti di cui al periodo precedente
presentano alla sezione regionale della Corte dei conti apposita
attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla
direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011.
436. Al comma 9 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10
per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi
di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di
riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti
destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su
disposizione della competente autorita' giudiziaria, di minori in
strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25
per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04
della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini
del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo
sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri
livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche»;
b) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle riduzioni indicate
nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facolta' di procedere a
compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza
delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa
per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime
lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato».
437. Le risorse di cui al comma 433 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al Fondo
di cui al comma 433. Ciascun ente territoriale beneficiario del
Fondo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre
2012, n. 243, consegue un valore positivo del saldo di cui al comma
466 del presente articolo in misura pari al Fondo stesso.
438. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, denominato
«Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli
Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2047.
439. I beneficiari, le finalita', i criteri e le modalita' di
riparto dei fondi di cui ai commi 433 e 438 sono disciplinati con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31
gennaio 2017, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
440. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
le parole: «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«Per gli anni 2015, 2016 e 2017».
441. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le
operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi
430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso
dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando
l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative
iscrizioni nel bilancio di previsione.
442. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: «negli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «negli anni 2015, 2016 e 2017».
443. I commi 433, 437, 438, 439 e il presente comma entrano in
vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
444. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «Le riduzioni da
applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono
determinate, con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata
intesa entro quarantacinque giorni dalla data di prima iscrizione
all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo
precedente, il decreto del Ministero dell'interno puo', comunque,
essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione alla media
delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012,
desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di
ciascun ente non puo' assumere valore superiore al 250 per cento
della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla
base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i
comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui
all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267».
445. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle spese relative
al personale assunto con contratto a tempo determinato ai fini
dell'attuazione del presente comma, fermo restando il rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali,
fino al 31 dicembre 2019 non si applicano i limiti di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di
personale».
446. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il
comma 380-octies e' inserito il seguente:
«380-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 380 a 380-octies
che riguardano i criteri di ripartizione del Fondo di solidarieta'
comunale, ad eccezione di quelle di cui al comma 380-ter, lettera a),
riguardanti il contributo di 30 milioni di euro annui spettante alle
unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, nonche' il contributo di 30 milioni di euro
annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione, trovano
applicazione sino alla determinazione del Fondo stesso relativo
all'anno 2016».
447. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «commisurato al 40 per cento dei
trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010,» sono inserite le
seguenti: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017,».
448. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di
solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota
dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni
connessa alla regolazione dei rapporti finanziari e' stabilita in
euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una
quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della
quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi
con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo
stesso.
449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni
interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo
per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante
dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, tra i
comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non
assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo
e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al
precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e
della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni
connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle
regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017,
il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019,
l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere
dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della
differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'ammontare
complessivo della capacita' fiscale perequabile dei comuni delle
regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare. La restante quota e', invece, distribuita assicurando a
ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima
componente del Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla
variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di
cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati
della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota
dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti
finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo
e' ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari
all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura
corrispondente alla variazione del Fondo di solidarieta' comunale
complessivo.
450. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario,
nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla
lettera c) del comma 449 determini una variazione delle risorse di
riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +8 per cento o
inferiore a -8 per cento rispetto all'ammontare delle risorse
storiche di riferimento, si puo' applicare un correttivo finalizzato
a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono
definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad
aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarieta'
comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la
dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale e' calcolata
considerando pari a zero la percentuale di applicazione della
differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard di cui alla
lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo,
nell'ambito del Fondo di solidarieta' comunale, e' costituito un
accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento
delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore
all'8 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale
all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse
rispetto alla soglia dell'8 per cento e, comunque, nel limite
complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni
negative dei comuni con una perdita superiore all'8 per cento. Il
predetto accantonamento e' ripartito proporzionalmente tra i comuni
che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto
all'anno precedente superiore all'8 per cento nei limiti delle
risorse accantonate.
451. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15 ottobre
dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31
ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti
i criteri di riparto del Fondo di solidarieta' comunale di cui al
comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente e', comunque,
emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento.
452. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 451, puo' essere previsto un accantonamento sul Fondo di
solidarieta' comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da
destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da
rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le
rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di
solidarieta' comunale cui si riferiscono.
453. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta
obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal
contratto. Le risorse derivanti dall'applicazione della presente
disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica da parte degli enti locali.
454. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui
all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' differito al 28 febbraio 2017.
455. Per l'esercizio finanziario 2017, il termine per la
deliberazione della nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione degli enti locali, di cui all'articolo 170 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
differito al 31 dicembre 2016.
456. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186,
lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui
all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al
fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando
comunque risparmi di spesa.
457. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per
i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e
passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo
straordinario di liquidazione.
458. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre
2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a.»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Societa'
Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a.»;
b) alla lettera a), le parole: «Comuni e Province» sono
sostituite dalle seguenti: «Enti locali»;
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa' Soluzioni
per il sistema economico - Sose s.p.a. puo' predisporre appositi
sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i
dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti
locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali
restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, le informazioni richieste. Il mancato invio, nel
termine predetto, delle informazioni e' sanzionato con la
sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle
informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'Ente
locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet
del Ministero dell'interno. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e
b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard»;
d) alla lettera d), la parola: «questionari» e' sostituita dalle
seguenti: «sistemi di rilevazione di informazioni» e le parole: «ai
Comuni e alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «agli Enti
locali»;
e) alla lettera e), primo periodo, dopo le parole: «Commissione
tecnica per i fabbisogni standard» sono inserite le seguenti: «,
istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre
2015, n. 208,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Commissione
tecnica» sono inserite le seguenti: «per i fabbisogni standard»;
f) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di cui al
presente articolo, ai sensi dell'articolo 60 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche' in quella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g),
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e sono, altresi', pubblicati nel
sito "www.opencivitas.it", il quale consente ai cittadini ed agli
Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle elaborazioni
relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del citato codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'invio delle informazioni
di cui alla lettera c) costituisce espressa adozione di una licenza
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), del decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36».
459. All'articolo 47, comma 9, lettera a), del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «relativa ai codici SIOPE
indicati nella tabella A allegata al presente decreto.» sono inseriti
i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2018, qualora la spesa
relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da
comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in
forma associata per conto dei comuni facenti parte della stessa
gestione associata, le riduzioni di cui alla presente lettera sono
applicate a tutti i comuni compresi nella gestione associata,
proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile. A tal fine,
la regione acquisisce dal comune capofila idonea certificazione della
quota di spesa riferibile ai comuni facenti parte della gestione
associata e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno precedente a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze e
al Ministero dell'interno, che ne tengono conto in sede di
predisposizione del decreto annuale del Presidente del Consiglio dei
ministri per la determinazione del Fondo di solidarieta' comunale. In
caso di mancata comunicazione da parte della regione entro il
predetto termine del 30 aprile, il riparto non tiene conto della
ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella gestione
associata; restano in tal caso confermate le modalita' di riparto di
cui al presente articolo».
460. A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli
abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla
realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di
complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie
degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di
demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla
realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di
tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai
fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico
e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
pubblico, nonche' a interventi volti a favorire l'insediamento di
attivita' di agricoltura nell'ambito urbano.
461. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' abrogato alla data indicata al comma 460 del presente
articolo.
462. In attuazione della sentenza della terza sezione del Consiglio
di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015 e in riferimento al ricorso n.
7234 del 2014 pendente innanzi al tribunale amministrativo regionale
del Lazio, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di 8,52 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse del
predetto fondo sono erogate dal Ministero dell'interno
subordinatamente alla rinuncia al contenzioso amministrativo
pendente.
463. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i
commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti
territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo
di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, nonche' l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato
conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato
ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi
all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarieta' di cui ai
commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208.
464. L'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' soppresso.
465. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta'
metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni
di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del
presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini
di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai
sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio
previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese
finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema
di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese
finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale
vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal
ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le
entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato
di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la
quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli
impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto
dell'anno precedente.
467. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa
dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio
contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative
a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di
affidamento gia' attivate, se non utilizzate possono essere
conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio
2016 purche' riguardanti opere per le quali l'ente disponga del
progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in
conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di
spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia
approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel
risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono
assunti i relativi impegni di spesa.
468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del
presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma
1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio
di previsione e' allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del
saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data
dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il
prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli
stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo
crediti di dubbia esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri
concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di
amministrazione. Il prospetto e' aggiornato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi
volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone
comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio
approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso
dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il
prospetto di cui al terzo periodo e' allegato alle variazioni di
bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui:
a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al
Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al
comma 466 del presente articolo;
c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
riguardanti le operazioni di indebitamento;
d) all'articolo 51, comma 2, lettere a) e g), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
e) all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il
fondo pluriennale vincolato.
469. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto
disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione di elementi
informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma
465 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni
riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi e
modalita' definiti con decreti del predetto Ministero sentite,
rispettivamente, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo,
ciascun ente e' tenuto a inviare, utilizzando il sistema web,
appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it»,
entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione
dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi
dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione
economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le
modalita' definiti dai decreti di cui al comma 469 del presente
articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31
marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio.
Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa
entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici
mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al
comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a
tempo indeterminato.
471. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte
dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di
revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero
l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di
commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di
revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a
trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta
giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal
commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sole
disposizioni di cui al comma 475, lettere e) e f), tenendo conto
della gradualita' prevista al comma 476. Sino alla data di
trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di
risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative
all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal
fine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita
comunicazione al predetto Ministero.
472. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte
delle regioni e delle province autonome della certificazione si
procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria
statale sino a quando la certificazione non e' acquisita.
473. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo
di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di
cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto
di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il
termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze
del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova
certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e,
comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti
locali e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
474. Decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti
ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente,
solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto gia' certificato, un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di
saldo di cui al comma 466.
475. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre
2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al
comma 466 del presente articolo:
a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale in
misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato.
Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura
indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e
di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti
correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura
pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le
riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui
all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono
applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote
costanti. In caso di incapienza, per uno o piu' anni del triennio di
riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del
bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale,
entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata
del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di
mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo,
il recupero e' operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma e'
tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento
registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versamento e' effettuato
entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello
di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero
di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi
titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;
c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non puo'
impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la
sanita', in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni
dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica
con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in
entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti
dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione
sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non
esercitate in entrambi gli esercizi, nonche' al netto degli impegni
relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come
contributo alla finanza pubblica;
d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non puo'
ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui
gia' autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti
obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o
finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di
linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da
cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L'istituto
finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al
finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della
predetta attestazione;
e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non puo'
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto
altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della presente
disposizione. Le regioni, le citta' metropolitane e i comuni possono
comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato,
con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo
esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del
settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo
periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente,
il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in
cui e' avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio
dell'ente il 30 per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni
di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.
476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al
comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle
entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo,
nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al
comma 475, lettera c), e' applicata imponendo agli impegni di parte
corrente, per le regioni al netto della sanita', un limite pari
all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la
sanzione di cui al comma 475, lettera e), e' applicata solo per
assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al
comma 475, lettera f), e' applicata dal presidente, dal sindaco e dai
componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta
la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle
indennita' di funzione e dei gettoni di presenza spettanti
nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle
restanti sanzioni di cui al comma 475.
477. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di
cui al comma 466 sia accertato dalla Corte dei conti successivamente
all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le
sanzioni di cui al comma 475 si applicano nell'anno successivo a
quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, di
cui al comma 478.
478. Gli enti di cui al comma 477 sono tenuti a comunicare
l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione
mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre
2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai
risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei
termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473:
a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che
conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le
spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali
risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai
sensi del comma 475, lettera b), per essere destinate alla
realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna
regione e' determinato mediante intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo
finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di
cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in
termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalita'
previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa
rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso
dell'esercizio per il finanziamento della sanita' registrata
nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative
regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio;
b) alle citta' metropolitane, alle province e ai comuni, che
rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo
finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali,
sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse
derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o
del fondo di solidarieta' comunale e dai versamenti e recuperi,
effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera a), per essere
destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle
risorse per ciascuna citta' metropolitana, provincia e comune e'
determinato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. Le citta' metropolitane, le province e i comuni che
conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il
monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la
certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in
termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti di cui al
comma 469;
c) per le regioni e le citta' metropolitane che rispettano il
saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati
inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali
dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo, nell'anno
successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
puo' essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai
sensi del predetto comma 28;
d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466,
lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento
degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale e'
rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale
stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' innalzata al 75 per cento qualora il
rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al
rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come
definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di
cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
480. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli
enti, che si configurano come elusivi delle regole di cui ai commi da
463 a 484, sono nulli.
481. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei
conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 463 a
484 e' stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta
applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano agli
amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette
regole la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di
dieci volte l'indennita' di carica percepita al momento in cui e'
stata commessa l'elusione e al responsabile amministrativo,
individuato dalla stessa sezione giurisdizionale regionale della
Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilita' del
trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e
previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono
acquisiti al bilancio dell'ente.
482. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio
di cui al comma 469, andamenti di spesa degli enti non coerenti con
gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.
483. Per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige,
nonche' per le province autonome di Trento e di Bolzano, non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 del presente
articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilita' interno
recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.
Ai fini del saldo di competenza mista previsto per la regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al
netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
484. Alla regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in
materia di patto di stabilita' interno di cui all'articolo 1, commi
454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono
assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti
nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre
2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di
cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia
scolastica.
486. Gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le
finalita' di investimento di cui ai commi da 463 a 508, qualora le
operazioni di investimento, realizzate con il ricorso
all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione
degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del
proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24
dicembre 2012, n. 243.
487. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui
necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun
anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di
missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi
di riqualificazione dell'edilizia scolastica.
488. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di
missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi
di riqualificazione dell'edilizia scolastica attribuisce a ciascun
ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine
prioritario:
a) interventi di edilizia scolastica gia' avviati, a valere su
risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono
stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016;
b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i
quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato
in conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma
della spesa e che non abbiano pubblicato il bando alla data di
entrata in vigore della presente legge;
c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti
dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita'
alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che
non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in
vigore della presente legge.
489. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di
missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi
di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica, entro il
termine perentorio del 5 febbraio di ciascun anno, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun
ente locale.
490. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui
necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20
gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante
l'applicativo web appositamente previsto nel sito
«http://pareggiobilancio.mef.gov.it».
491. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 490, per la
quota non riferita agli interventi di edilizia scolastica di cui ai
commi da 487 a 489, sono completi delle informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota
accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal
rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.
492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente
locale e' determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente
ordine prioritario:
a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o
mediante operazioni di indebitamento:
1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di
riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla
legislazione vigente; per ciascun esercizio del triennio 2017-2019,
sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di
fusione si sono conclusi entro il 1º gennaio dell'esercizio di
riferimento;
2) dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i
quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in
conformita' alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della
spesa;
b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi
finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489;
c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento
sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per
i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato
in conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma
della spesa;
d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio
idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti
inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per
il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di
amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto
esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente normativa,
completo del cronoprogramma della spesa.
493. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b), c) e
d) del comma 492, qualora l'entita' delle richieste pervenute dagli
enti locali superi l'ammontare degli spazi disponibili,
l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la
maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di
amministrazione.
494. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di
cui ai commi 487, 489, 490 e 492 sono, rispettivamente, il 20
febbraio, il 5 marzo, il 20 febbraio e il 15 marzo.
495. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono
assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti
nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre
2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui.
496. Le regioni non possono richiedere spazi finanziari per le
finalita' di investimento di cui al comma 495, qualora le operazioni
di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e
all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo
di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.
243.
497. Gli enti di cui al comma 495 comunicano gli spazi finanziari
di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio
del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito
«http://pareggiobilancio.mef.gov.it».
498. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 497 sono
complete delle informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota
accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal
rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.
499. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna
regione e' determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente
ordine prioritario:
a) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento
sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per
i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato
in conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma
della spesa;
b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio
idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti
inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per
il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di
amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto
esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente normativa,
completo del cronoprogramma della spesa.
500. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a) e b) del
comma 499, qualora l'entita' delle richieste pervenute dalle regioni
e dalle province autonome superi l'ammontare degli spazi disponibili,
l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la
maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di
amministrazione.