401. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, dopo le parole: « alle regioni medesime »
sono inserite le seguenti: « e all'erario » e le parole: « al netto
dell'imposta sul valore aggiunto » sono sostituite dalle seguenti: «
al lordo dell'imposta sul valore aggiunto »;
b) dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: « Gli importi
determinati dall'AIFA ai sensi del quarto periodo sono versati per il
90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento
all'erario, senza possibilita' di compensazione, secondo le modalita'
indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 ».
402. Le disposizioni di cui ai commi da 394 a 401 si applicano
anche in relazione alle cessioni di farmaci soggette al regime della
scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
403. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni del
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernente i nuovi
servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, per il triennio 2018-2020, e' avviata, in nove regioni,
una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle
funzioni assistenziali previste dall'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a
carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di
cui al comma 406.
404. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate nove
regioni, di cui tre per l'anno 2018, ulteriori tre per l'anno 2019 e
ulteriori tre per l'anno 2020, in cui avviare la sperimentazione
prevista dal comma 403, tenendo conto dell'esigenza di garantire la
rappresentativita' delle aree geografiche del nord, del centro e del
sud del territorio nazionale.
405. La sperimentazione di cui al comma 403 e' sottoposta a
monitoraggio da parte del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico di
cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il
23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,al
fine di verificarne le modalita' organizzative e gli impatti nonche'
di valutarne un'eventuale estensione sull'intero territorio
nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3
ottobre 2009, n. 153.
406. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al comma
403 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2018, di
12 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno
2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e
34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
407. Per l'anno 2018, il termine del 31 maggio di cui all'articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' differito al
15 luglio e, conseguentemente, il termine del 30 aprile di cui al
medesimo comma e' differito al 15 giugno.
408. Ai fini di un piu' efficiente utilizzo delle risorse e di una
conseguente migliore organizzazione del Servizio sanitario nazionale,
in via sperimentale per il triennio 2018-2020, il Ministero della
salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
avvia un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci
innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, e' effettuato per il tramite
del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, su una o piu' aree terapeutiche
ed e' svolto sulla base dei dati di real world evidence e delle
informazioni ricavate dai registri dei farmaci innovativi e
innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell'AIFA ai sensi
dell'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
409. L'esito del monitoraggio di cui al comma 408, ferma restando
la cornice finanziaria vigente per il Servizio sanitario nazionale,
e' funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per
il Servizio sanitario nazionale, ivi ricomprendendo la valutazione
della congruita' dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci
innovativi oncologici di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.
410. In ragione di quanto gia' disposto ai sensi dell'articolo 1,
comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma
607, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».
411. Al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del
sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione,
l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei
documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di
beni e servizi devono essere effettuate in forma elettronica. A tal
fine, fatto salvo quanto previsto ai commi 412, 413 e 414, con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia
per l'Italia digitale (AGID), d'intesa con la Conferenza unificata,
sono adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le modalita'
tecniche e le date di entrata in vigore delle modalita' obbligatorie
di invio in forma elettronica della predetta documentazione.
412. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, ai fini del potenziamento del monitoraggio della
spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza
e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione
dei documenti di cui al comma 411 avviene per mezzo del Sistema di
gestione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e da
questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
413. Il Sistema informativo del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura
l'integrazione del Sistema di gestione di cui al comma 412 con la
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici prevista dall'articolo
213, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il Sistema di interscambio
delle fatture elettroniche di cui all'articolo 1, commi 211 e 212,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e con l'infrastruttura della
banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
414. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'AGID, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabiliti le modalita' e i tempi per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 412 e 413.
415. Il Sistema di gestione di cui al comma 412 rientra tra gli
strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di
appropriatezza delle prescrizioni sanitarie di cui all'articolo 50
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
416. Nell'ambito delle iniziative di investimento in start-up, in
forma diretta o indiretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82 e
seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per quanto concerne
le aree della protesica e della riabilitazione l'INAIL valuta
prioritariamente i progetti e le attivita' dei distretti produttivi e
di ricerca correlati alle funzioni e alle competenze dei propri
centri protesici e riabilitativi, con particolare riferimento alle
esigenze di sviluppo del polo integrato INAIL-regione Calabria di
Lamezia Terme.
417. All'articolo 1, comma 7, sesto periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».
418. E' istituita presso il Ministero della salute una banca dati
destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di
trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e
capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura
incapacita' di autodeterminarsi, puo' esprimere le proprie volonta'
in materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il rifiuto
rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a
singoli trattamenti sanitari. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018.
419. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il
parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono
stabilite le modalita' di registrazione delle DAT presso la banca
dati di cui al comma 418.
420. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il
comma 16 e' sostituito dal seguente:
«16. Le tariffe massime delle strutture che erogano prestazioni di
assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di
riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza
specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro della
salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, nonche' le tariffe
delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui
all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti ministeriali
di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare
entro il 28 febbraio 2018 ».
421. Al fine di valorizzare la qualita' delle prestazioni degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di
diritto pubblico e di diritto privato accreditati, le regioni possono
procedere alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate
dai predetti istituti, ivi ricomprendendo quanto specificatamente
previsto dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, fermo restando il rispetto della normativa vigente con
riferimento ai rapporti con le strutture pubbliche e private
accreditate e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti, anche in
materia di tetti di spesa.
422. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della
qualita' e dell'efficienza dell'attivita' di ricerca sanitaria, parte
integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i principi della
Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della
Commissione delle Comunita' europee dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE),
e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del
personale della ricerca sanitaria, e' istituito, presso gli IRCCS
pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito
complessivamente denominati « Istituti », fermo restando il rispetto
dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo non
dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attivita' di supporto
alla ricerca sanitaria.
423. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 422 e'
disciplinato, sulla base di quanto previsto nei commi da 424 a 434,
nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Sanita', in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti
economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della
categoria apicale degli altri ruoli del comparto e valorizzando, con
riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificita'
delle funzioni e delle attivita' svolte, con l'individuazione, con
riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma
424, di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali
nonche' alla qualita' e ai risultati della ricerca, ai fini
dell'attribuzione della fascia economica. In relazione a quanto
previsto dal comma 422, gli atti aziendali di organizzazione degli
Istituti prevedono, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e
senza nuovi o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le
funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al direttore
scientifico e, negli Istituti zooprofilattici sperimentali, al
direttore generale.
424. Per garantire un'adeguata flessibilita' nelle attivita' di
ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette
attivita', entro il limite del 20 per cento per l'anno 2018 e del 30
per cento a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse
finanziarie disponibili per le attivita' di ricerca, personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del
contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 423 e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
425. Il limite di cui al primo periodo e' incrementato con le risorse
aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute,
pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni
di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti,
nel rispetto delle condizioni e delle modalita' di reclutamento
stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le
assunzioni di cui al comma 424.
426. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il
reclutamento del personale di cui al comma 424 nonche' procedere
all'immissione in servizio dei vincitori con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con
possibilita' di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori
cinque anni, previa valutazione ai sensi del comma 427. L'attuazione
di quanto previsto nel precedente periodo e' subordinata alla
verifica della disponibilita' finanziaria nell'ambito delle risorse
di cui al citato comma 424.
427. Il personale assunto ai sensi del comma 426 e' soggetto a
valutazione annuale e a valutazione di idoneita' per l'eventuale
rinnovo a conclusione dei primi cinque anni di servizio, secondo
modalita', condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. L'esito negativo della valutazione
annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del
contratto. Previo accordo tra gli Istituti e con il consenso
dell'interessato, e' ammessa la cessione del contratto a tempo
determinato, compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito
delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 424.
428. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative in materia di contenimento delle spese di personale,
nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del
personale destinato alle attivita' di assistenza o di ricerca,
possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio
sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo
personale della ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti
prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia
completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva,
secondo la disciplina stabilita con il decreto del Ministro della
salute previsto dal comma 427.
429. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale
e di favorire il rientro dall'estero di personale fornito di elevata
professionalita', gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a
tempo determinato, per la durata del relativo progetto di ricerca,
con gli sperimentatori principali vincitori di bandi pubblici
competitivi nazionali, europei o internazionali, secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 425. Il costo del contratto grava sui fondi del progetto
finanziato con il bando pubblico e il contratto puo' essere prorogato
per il completamento del primo quinquennio di cui al comma 426,
subordinatamente alla disponibilita' delle risorse finanziarie di cui
al comma 424.
430. Gli Istituti possono altresi' utilizzare una quota fino al 5
per cento delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 424 per
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui
al comma 426 con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione
scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del
Ministro della salute di cui al comma 427.
431. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui
ai commi 424 e 432 e' ammesso alla partecipazione per l'accesso in
soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le
modalita' previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
432. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del
comparto Sanita' di cui al comma 423, il personale in servizio presso
gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro
flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che
abbia maturato un'anzianita' di servizio di almeno tre anni negli
ultimi cinque, puo' essere assunto con contratto di lavoro a tempo
determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui
al comma 424 e secondo le modalita' e i criteri stabiliti con il
decreto del Ministro della salute di cui al comma 427.
433. Al fine di garantire la continuita' nell'attuazione delle
attivita' di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui
al comma 432, gli Istituti, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad
avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere, del
personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti
delle risorse finanziarie di cui al comma 424.
434. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi da
422 a 432 sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 2,
comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
435. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le
strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della
dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli effetti
finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento
alla retribuzione individuale di anzianita', il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno
2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro
per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni
di euro per l'anno 2023, di 68 milioni di euro per l'anno 2024, di 80
milioni di euro per l'anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento
economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria.
436. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: « decorsi diciotto mesi » sono
sostituite dalle seguenti: « decorsi trenta mesi »;
b) al secondo periodo, le parole: « entro ventiquattro mesi » sono
sostituite dalle seguenti: « entro trentasei mesi » e le parole: «
entro nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro diciotto
mesi ».
437. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, istituisce la Rete nazionale della talassemia e delle
emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti
regionali gia' esistenti, ed adotta linee guida specifiche per la
corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di
assistenza.
438. Per le finalita' di cui al comma 437 e' autorizzata la spesa
di 100.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
439. All'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dopo il
comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di rafforzare, in tutto il territorio nazionale, la
garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualita' e sicurezza dei
processi produttivi attinenti alle attivita' trasfusionali, il Centro
nazionale sangue svolge, in accordo con le regioni, attivita' di
supporto alla verifica e al controllo ai fini della certificazione di
conformita' delle attivita' e dei prodotti dei servizi trasfusionali
alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale garanzia
propedeutica al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da
parte delle regioni e delle province autonome, previsti dall'articolo
20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo 20
dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse.
4-ter. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono definite le modalita' di funzionamento, in seno al Centro
nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e
certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e
con le province autonome di Trento e di Bolzano.
4-quater. Per le finalita' di cui al comma 4-bis e' destinata, in
modo vincolato, alle attivita' del Centro nazionale sangue la somma
di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2018, a
valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di cui
all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».
440. Fra i beneficiari dell'equa riparazione prevista dall'articolo
27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inclusi anche
i familiari dei deceduti danneggiati, anche se agiscono solo iure
proprio, a condizione che abbiano fatto domanda di accesso all'iter
transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, e all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, entro la data del 19 gennaio 2010.
441. Le societa' di capitali nonche' le societa' cooperative a
responsabilita' limitata e le societa' di persone, titolari di
farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci
non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano
all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF)
un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto
dell'IVA. Il contributo e' versato all'ENPAF annualmente entro il 30
settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
442. Le societa' operanti nel settore odontoiatrico, di cui al
comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, versano
un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla
gestione « Quota B» del Fondo di previdenza generale dell'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri
(ENPAM), entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della
chiusura dell'esercizio.
443. All'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Le societa' di cui al comma 1, in qualunque forma
costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro
denominazione sociale l'indicazione "societa' tra avvocati" nonche'
ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo
integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n.
576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini
dell'IVA; tale importo e' riversato annualmente alla Cassa nazionale
di previdenza e assistenza forense.
6-ter. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con
proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, provvede a definire termini,
modalita' dichiarative e di riscossione, nonche' eventuali sanzioni
applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni del comma
6-bis. Il regolamento di cui al primo periodo e' sottoposto ad
approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ».
444. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici
funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente
all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),
anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 573 e
587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'articolo 1, comma
579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 3 della
legge 8 marzo 2017, n. 24, la dotazione organica dell'AGENAS e'
determinata nel numero di 146 unita', di cui 17 con qualifica
dirigenziale.
445. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno di personale l'AGENAS puo' bandire, in
deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' ad ogni altra procedura per l'assorbimento del
personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei
posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure
concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100
unita' di personale, di cui 10 dirigenti di area III, 80 di categoria
D a posizione economica di base, 7 di categoria C a posizione
economica di base e 3 di categoria B a posizione economica di base,
con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il
personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, presti servizio, con
contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro
flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa da almeno tre anni, presso l'AGENAS.
446. L'AGENAS puo' prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato e fino al completamento delle procedure
concorsuali di cui al comma 445, in relazione al proprio effettivo
fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 445 in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
447. All'onere derivante dall'attuazione del comma 445, pari a euro
2.372.168 per l'anno 2018 e a euro 4.740.379 a decorrere dall'anno
2019, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della
legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio
dell'AGENAS. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini
di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi da 444 a 448,
pari a euro 1.186.000 per l'anno 2018 e a euro 2.370.000 a decorrere
dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
448. L'AGENAS adegua alle disposizioni di cui ai commi da 444 a 447
il proprio statuto nonche' il regolamento sul funzionamento degli
organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del
personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'AGENAS
stessa, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con
decreto del Ministro della salute 23 settembre 2013, e tutti gli atti
connessi e consequenziali.
449. In ragione delle specificita' territoriali e linguistiche, al
fine di garantire la continuita' dell'assistenza sanitaria in ambito
provinciale, nel triennio 2018-2020, nella regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol le aziende sanitarie possono stipulare, per la durata
massima di un anno, contratti d'opera, rinnovabili fino al massimo di
due anni, con operatori sanitari e con personale del ruolo
professionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) sussistano motivi di inderogabile e comprovata necessita' per lo
svolgimento delle relative mansioni e per garantire i livelli
essenziali di assistenza;
b) l'oggetto del rapporto riguardi un'attivita' istituzionale delle
aziende sanitarie per la quale il rispettivo posto in organico non e'
coperto;
c) il concorso pubblico bandito nell'arco dei dodici mesi
precedenti per la copertura dei corrispondenti posti in organico
abbia avuto esito negativo;
d) risulti impossibile provvedere in base alla normativa vigente
alla sostituzione del titolare del posto;
e) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilita'
di personale previsti dalla normativa vigente.
450. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento del servizio
sanitario, i professionisti di cui al comma 449 sono inseriti, sulla
base del contratto d'opera stipulato con l'azienda sanitaria, nei
moduli organizzativi e operativi delle singole strutture ospedaliere.
451. I compensi orari del personale assunto con i contratti di cui
al comma 449 sono stabiliti dalle singole aziende sanitarie e non
possono eccedere il costo orario previsto per il personale di ruolo.
452. I rapporti instaurati sulla base delle disposizioni dei commi
449, 450 e 451 non danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.
453. Al fine di sostenere l'attivita' di ricerca sul genoma del
pancreas, alla Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del
pancreas ONLUS e' attribuito un contributo di 500.000 euro per l'anno
2019.
454. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, dopo le parole: « della spesa di personale » sono inserite le
seguenti: « , ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, ».
455. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto
2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con
disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione
del Ministero della salute, e' incrementata di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020.
456. In ottemperanza alle sentenze del tribunale amministrativo
regionale (TAR) del Lazio, sezione 1-bis, n. 640/1994, e del
Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e per
il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero
della salute con atto DGPROF/P/3/ I.8.d.n.1 del 16 giugno 2017, e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione
di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il Ministero della
salute, con apposito decreto, individua i criteri di riparto delle
risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata
e assicura il relativo monitoraggio.
457. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della
giustizia, un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di
euro per l'anno 2018, da ripartire con decreto del Ministro della
giustizia, destinato al finanziamento di interventi urgenti per
assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari e degli istituti
penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi
sismici, nonche' al sostegno delle attivita' amministrative del
consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli
giudiziari.
458. All'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « nel corrispondente
circondario » sono sostituite dalle seguenti: « nel territorio,
rispettivamente, delle province di Trapani e di Caserta ».
459. Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici giudiziari,
i termini di cui all'articolo 1, comma 181, secondo e terzo periodo,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogati di ulteriori
dodici mesi dalla data di pubblicazione della delibera di
assegnazione del finanziamento.
460. Limitatamente all'anno finanziario 2018, e' ridotto di 20
milioni di euro il trasferimento in favore del Consiglio superiore
della magistratura il quale e' autorizzato ad integrare la relativa
dotazione annuale per l'ammontare di 20 milioni di euro derivanti
dall'avanzo di amministrazione.
461. Al fine di dare completa attuazione al processo di
liberalizzazione di cui all'articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4
agosto 2017, n. 124, e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018,
l'effettivita' dei risparmi di spesa da esso derivanti, nonche'
l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta,
a tutela della funzionalita' dell'amministrazione giudiziaria e della
finanza pubblica, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:
«97-bis. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso
della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e deve rispettare gli
obblighi di qualita' minima stabiliti dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124";
b) all'articolo 2, le parole: "al modello prestabilito
dall'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: "al
modello approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
sentito il Ministero della giustizia";
c) all'articolo 3:
1) al primo comma, le parole: "dell'ufficio postale" sono
sostituite dalle seguenti: "del punto di accettazione dell'operatore
postale";
2) al secondo comma, le parole: "all'ufficio postale" sono
sostituite dalle seguenti: "al punto di accettazione dell'operatore
postale";
3) al terzo comma, le parole: "dall'Amministrazione postale" sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2";
4) al quarto comma, le parole da: "; per le notificazioni in
materia penale" a: "si riferisce" sono sostituite dai seguenti
periodi: "Per le notificazioni in materia penale e per quelle in
materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento,
sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come
mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso
l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia
obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo
procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto
richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni caso
il mittente che non sia gravato dall'obbligo di cui al periodo
precedente puo' sempre indicare un indirizzo di posta elettronica
certificata ai fini della trasmissione della copia dell'avviso di
ricevimento ai sensi dell'articolo 6";
5) dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
"E' facolta' dell'operatore postale richiedere una nuova
compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che
risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui
all'articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l'operatore
puo' rifiutare l'esecuzione del servizio";
6) al quinto comma, le parole: "all'ufficio postale di
partenza" sono sostituite dalle seguenti: "al punto di accettazione
dell'operatore postale";
d) all'articolo 4:
1) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al
compimento delle formalita' a lui direttamente imposte dalle vigenti
disposizioni";
2) al quarto comma, le parole: "dal bollo apposto" sono sostituite
dalle seguenti: "da quanto attestato";
e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non da'
diritto ad alcuna indennita', ma l'operatore postale incaricato e'
tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento
comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere
al mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta
elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su
supporto analogico dell'avviso di ricevimento secondo le modalita'
prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro tre giorni dalla consegna del
piego al destinatario, a trasmettere con modalita' telematiche la
copia dell'avviso al mittente. In alternativa, l'operatore postale
genera l'avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai
sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005 e lo trasmette in conformita' a quanto previsto dal secondo
periodo del presente comma. L'originale dell'avviso di ricevimento
trasmesso in copia e' conservato presso l'operatore postale, dove il
mittente puo' ritirarlo.
2. Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato
corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni";
f) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. L'operatore postale consegna il piego nelle mani
proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non puo' essere fatta personalmente al
destinatario, il piego e' consegnato, nel luogo indicato sulla busta
che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva
anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al
servizio del destinatario, purche' il consegnatario non sia persona
manifestamente affetta da malattia mentale o abbia eta' inferiore a
quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo
precedente, il piego puo' essere consegnato al portiere dello stabile
ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo,
e' comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna
debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale e' consegnato il
piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal
destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti
summenzionati, dalla specificazione della qualita' rivestita dal
consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare,
dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.
4. Se il destinatario o le persone alle quali puo' farsi la
consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo
il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di
firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto
del piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di
ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal
destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di
firmare nonche' la sua qualita', appone la data e la propria firma
sull'avviso di ricevimento che e' subito restituito al mittente in
raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del
destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna e'
fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilita' o
impedimento determinati da analfabetismo o da incapacita' fisica alla
sottoscrizione";
g) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo
del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore
postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario
o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate,
il piego e' depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito
piu' vicino al destinatario.
2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale
di riferimento deve assicurare la disponibilita' di un adeguato
numero di punti di giacenza o modalita' alternative di consegna della
corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie
definite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto
conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilita' ed
accessibilita' richieste dalla natura del servizio.
3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e
responsabilita' dell'operatore postale, pressoi punti di giacenza o
sulle modalita' alternative di consegna della corrispondenza
inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attivita'
funzionali al ritiro o alla consegna degli invii.
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito e' data
notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante
avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere
affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso
deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la
notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al
quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro
cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo
del punto di deposito, nonche' l'espresso invito al destinatario a
provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro
dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento
che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al
periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto
termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del
piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al
comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara
sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o
dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, e', entro due giorni
lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.
6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo
incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento e',
entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione
con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della
data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato,
dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni'
e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il
piego e' stato depositato, il piego stesso e' restituito al mittente
in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta
dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei
motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro
il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data
delle eseguite formalita' manchi sull'avviso di ricevimento o sia,
comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data
risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.
7. Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale puo'
consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto
non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il
rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante
una firma equipollente a quella autografa";
h) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 201,
comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono restituiti al mittente in raccomandazione e
con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non
possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario
sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto,
indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente";
i) l'articolo 11 e' abrogato;
l) all'articolo 12:
1) al primo comma, le parole: "3 febbraio 1993, n. 29," sono
sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2001, n. 165,";
2) il secondo e terzo comma sono abrogati;
m) dopo l'articolo 16 e' aggiunto il seguente:
"Art. 16-bis. - 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge
si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati".
97-ter. Ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque
riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per mezzo
del quale e' effettuata la spedizione si intende riferito al "punto
di accettazione" e all'ufficio postale preposto alla consegna si
intende riferito al "punto di deposito".
97-quater. All'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono
considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti" e, alla rubrica,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e persone addette ai
servizi di notificazione a mezzo posta".
97-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261. Le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 97-bis si
applicano a decorrere dal 1° giugno 2018 ».
462. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e
territoriale, senza discriminazioni tra gli utenti, in conformita'
alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto
della normativa regolatoria di settore, il contratto di programma tra
il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio
postale universale puo' comprendere, su richiesta di una delle parti,
a partire dal 1° gennaio 2020, nell'offerta complessiva dei servizi
postali, tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione
della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza
capillare degli uffici postali appartenenti allo stesso fornitore del
servizio postale universale, le attivita' di raccolta, trasporto,
smistamento e distribuzione di invii postali fino a 5 chilogrammi.
463. Ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 6 ottobre
2017, n. 158, piccoli comuni possono stipulare appositi protocolli
aggiuntivi con il fornitore del servizio postale universale per
ridurre l'attuale discriminazione relativa ai tempi di consegna
effettivi rispetto ai grandi centri abitati e per il conseguimento
degli obiettivi di cui al comma 462 del presente articolo. Il
fornitore del servizio postale universale, nel perseguire obiettivi
di efficienza e razionalizzazione della fornitura del servizio, anche
tenuto conto degli obiettivi di coesione sociale ed economica, si
impegna a valutare prioritariamente eventuali iniziative degli enti
territoriali che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi
in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare la
presenza capillare degli uffici postali.
464. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
tecniche per l'attuazione dei commi 462 e 463 con riferimento ai
singoli regimi interessati.
465. All'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il
giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero
della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo
compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre
mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche
nei casi di adozione nazionale e internazionale nonche' di
affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti
dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione
del presente comma non puo' derivare grave pregiudizio alle parti
nelle cause per le quali e' richiesta un'urgente trattazione ».
466. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale, dopo il
comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia
comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene
legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data
presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso ».
467. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
b) al comma 3, le parole: « e del 15 per cento per l'anno 2017 »
sono sostituite dalle seguenti: « , del 15 per cento per l'anno 2017
e del 10 per cento per l'anno 2018 ».
468. Ai consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso
delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, o, a
scelta dell'interessato, l'indennita' di trasferta, ai sensi
dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, a titolo risarcitorio indennitario, in
relazione al mantenimento della residenza nel territorio della
provincia di Bolzano, nel limite di spesa pari a 50.000 euro annui a
decorrere dal 2018.
469. Al secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, il terzo e quarto periodo
sono soppressi.
470. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n.
247, la parola: « cinque» e' sostituita dalla seguente:« sei ».
471. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 6-ter del presente articolo rientrano in apposite
gestioni separate del "Fondo unico giustizia":
a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo e secondo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e fino al riparto
finale dell'attivo fallimentare, le somme giacenti in conti correnti
accesi a norma dell'articolo 34, primo comma, dello stesso regio
decreto n. 267 del 1942;
b) fino al momento della distribuzione, le somme giacenti in conti
correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure
esecutive per espropriazione immobiliare;
c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio,
oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del
codice di procedura civile;
d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane
S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a
procedimenti civili contenziosi.
2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme di cui al
comma 2-bis, costituiti dal differenziale rispetto al rendimento
finanziario ordinario di cui al comma 6-ter, sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura
pari al 50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto degli
interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del fallimento e
all'assegnatario »;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai beni di cui
ai commi 2 e 2-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 6-ter »;
c) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente:
«6-ter. Le modalita' di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, anche
in relazione a quanto disposto dal comma 6, sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto e' individuato,
relativamente ai procedimenti e alle procedure di cui al comma 2-bis
sorti dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma,
il tasso di interesse attivo di riferimento scelto tra quelli
disponibili sul mercato interbancario per operazioni analoghe e
continuativamente rilevati e pubblicati, che la banca o l'ufficio
postale prescelto deve riconoscere al fine di garantire l'ordinario
rendimento finanziario delle somme depositate. Per i procedimenti e
le procedure di cui al comma 2-bis sorti prima dell'entrata in vigore
del decreto di cui al presente comma il differenziale di cui al comma
2-ter e' determinato in relazione al tasso di interesse attivo gia'
riconosciuto »;
d) al comma 7, le parole: « Con decreto » sono sostituite dalle
seguenti: « Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con
decreto ».
472. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.
181, all'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole da: « Su » fino a: « capitale » sono
soppresse;
b) nel terzo comma, dopo la parola: « delegato » sono aggiunte le
seguenti: « e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia"
del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia SpA ».
473. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'articolo 238 (L) e'
inserito il seguente:
«Art. 238-bis (L) (Attivazione delle procedure di conversione delle
pene pecuniarie non pagate). - 1. Entro la fine di ogni mese l'agente
della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le
informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento
delle riscossioni delle pene pecuniarie effettuate nel mese
precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del
presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del
predetto decreto.
2. L'ufficio investe il pubblico ministero perche' attivi la
conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro
venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte
dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento
del primo pignoramento su tutti i beni.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresi',
il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in
carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza
della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna
attivita' esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano
indicativi dell'impossibilita' di esazione della pena pecuniaria o di
una rata di essa.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico
ministero tutti i dati acquisiti che siano rilevanti ai fini
dell'accertamento dell'impossibilita' di esazione.
5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie e' sospeso
dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al
magistrato di sorveglianza competente.
6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva
insolvibilita' del debitore, puo' disporre le opportune indagini nel
luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione
di ritenere che lo stesso possieda altri beni o cespiti di reddito e
richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la
solvibilita' del debitore, l'agente della riscossione riavvia le
attivita' di competenza sullo stesso articolo di ruolo.
8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione
della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo
660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne da'
comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del
discarico per l'articolo di ruolo relativo.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione
anche per le partite di credito per le quali si e' gia' provveduto
all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime
».
474. All'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, dopo le
parole: « le retribuzioni dei professionisti » sono inserite le
seguenti: « , compresi il contributo integrativo da versare alla
rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa
per l'imposta sul valore aggiunto, ».
475. E' istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con
una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, da destinare con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23
giugno 2017, n. 103, in materia di riforma del processo penale e
dell'ordinamento penitenziario.
476. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle
strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della
giustizia, e' istituito un ufficio nel numero massimo di 25 unita' di
personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di
comando, non piu' di 2 unita' del Ministero dell'interno e non piu'
di 3 unita' degli enti del Servizio sanitario nazionale, che
conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle
voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni
di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere
fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e
continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono
posti a carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale
e' scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di
competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro
dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze »;
b) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale e' autorizzata
la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di
euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018 ».
477. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013, come
modificato dal comma 476, lettera a), e' adottato entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
478. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2018, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente,
ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso gia' bandito
alla data di entrata in vigore della presente legge.
479. Per le finalita' di cui al comma 478, e' autorizzata la spesa
nel limite di euro 10.646.068 per l'anno 2018, di euro 25.461.095 per
l'anno 2019, di euro 27.843.664 per l'anno 2020, di euro 28.391.450
per l'anno 2021, di euro 36.014.275 per l'anno 2022, di euro
36.226.732 per l'anno 2023, di euro 36.878.367 per l'anno 2024, di
euro 37.638.610 per l'anno 2025, di euro 38.290.249 per l'anno 2026 e
di euro 39.050.492 a decorrere dall'anno 2027.
480. Al fine di agevolare la definizione dei processi
amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, a
decorrere dal 1° gennaio 2018, nella tabella A allegata alla legge 27
aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del
Consiglio di Stato e' aumentato di una unita', quello dei consiglieri
di Stato di sette unita', quello dei referendari dei tribunali
amministrativi regionali di quindici unita'.
481. Per le finalita' di cui al comma 480, e' autorizzata, a
decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indizione di concorsi pubblici e,
conseguentemente, l'assunzione delle corrispondenti unita' di
magistrati.
482. In considerazione della riduzione dell'arretrato conseguente
all'applicazione del comma 481, a decorrere dal 1° gennaio 2023,
nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, come
incrementata per effetto del comma 480, il numero dei presidenti di
sezione del Consiglio di Stato e' ridotto di una unita', quello dei
consiglieri di Stato di due unita', quello dei referendari dei
tribunali amministrativi regionali di cinque unita' e le relative
posizioni, se coperte da personale in servizio, sono considerate
soprannumerarie.
483. Per l'attuazione dei commi da 480 a 482 e' autorizzata la
spesa di euro 3.502.809,62 per l'anno 2018, di euro 3.539.585,64 per
l'anno 2019, di euro 3.565.894,07 per l'anno 2020, di euro
3.924.157,49 per l'anno 2021, di euro 4.129.297,51 per l'anno 2022,
di euro 4.153.105,16 per l'anno 2023, di euro 4.183,938,58 per l'anno
2024, di euro 4.267.480,74 per l'anno 2025, di euro 4.967.696,29 per
l'anno 2026 e di euro 4.972.102,54 a decorrere dall'anno 2027.
484. Agli oneri di cui al comma 483 si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dall'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, iscritte nel
bilancio autonomo del Consiglio di Stato, per la quota destinata alle
spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
485. Al fine di assicurare all'Avvocatura dello Stato
l'espletamento dei compiti ad essa assegnati dalla legge, le
dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori
dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di venti unita'. La
tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, e'
conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le
conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato
generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in
materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonche' in
deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in
materia di turn over. A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite
di euro 2.744.515 per l'anno 2018, di euro 4.048.015 per l'anno 2019,
di euro 4.444.391 per l'anno 2020, di euro 4.717.550 per l'anno 2021,
di euro 4.756.454 per l'anno 2022, di euro 5.272.762 per l'anno 2023,
di euro 5.309.054 per l'anno 2024, di euro 5.440.072 per l'anno 2025,
di euro 6.406.433 per l'anno 2026 e di euro 6.456.286 a decorrere
dall'anno 2027.
486. Al medesimo fine di cui al comma 485, all'articolo 9, comma 4,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al primo periodo, il numero: « 50 » e' sostituito dal seguente:
« 75 »;
b) il secondo periodo e' soppresso.
487. All'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « tenuto conto dei » sono sostituite
dalle seguenti: « e conforme ai »;
b) al comma 5, alinea, le parole: « , salvo che siano state oggetto
di specifica trattativa e approvazione, » sono soppresse;
c) al comma 6:
1) le parole: « lettere a) e c) » sono sostituite dalle seguenti: «
lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) »;
2) le parole: « anche qualora siano state oggetto di trattativa e
approvazione » sono soppresse;
d) il comma 9 e' abrogato.
488. All'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del
conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi
adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso,
dell'eventuale ripetitivita' delle prestazioni richieste ».
489. Al fine di favorire la piena funzionalita' degli uffici
giudiziari, il Ministero della giustizia e' autorizzato, con le
modalita' di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, ad assumere, nell'ambito
dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ulteriore contingente
massimo di 1.400 unita' di personale amministrativo non dirigenziale
da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria.
490. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie
all'attuazione del comma 489 e' autorizzata la spesa di euro
2.000.000 per l'anno 2018.
491. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 489 e 490,
e' autorizzata la spesa nel limite di euro 26.704.640 per l'anno 2018
e di euro 49.409.280 annui a decorrere dall'anno 2019, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
492. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' dell'Agenzia
delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti
dell'Agenzia stessa, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018
e di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dal 2019. Agli oneri
derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di
indebitamento netto in euro 5,2 milioni di euro per l'anno 2018 e a
10,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
493. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « biennio 2017-2018 » sono sostituite
dalle seguenti: « triennio 2017-2019» e le parole: «60 unita'» dalle
seguenti: « 296 unita' »;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
« 3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di
euro 1.200.000 per l'anno 2017, di euro 3.966.350 per l'anno 2018 e
di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2019.
3.1. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma
1 e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2018 ».
494. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11:
1) al terzo periodo, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2015 »
sono inserite le seguenti: « e fino all'anno 2017 »;
2) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere
dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo
periodo e' destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di
servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli
obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il
prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo
degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti
dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione
al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il
lavoro straordinario e' disposta, in deroga alla normativa vigente,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna
unita', non superiore a 35 ore mensili »;
b) al comma 12, primo periodo, le parole: « entro il 30 aprile di
ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile di
ciascuno degli anni interessati »;
c) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
« 13. L'organo di autogoverno della magistratura tributaria
provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici
giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento
dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al
comma 1, e tenuto conto delle dimensioni e della produttivita' di
ciascun ufficio. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito
l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede
al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della
giustizia amministrativa, tenendo conto della produttivita' e delle
dimensioni di ciascun ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il
Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra
gli uffici della giustizia ordinaria in conformita' ai criteri di cui
al primo periodo ».
495. Al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli
archivi notarili, contenere le spese nonche' mantenere l'equilibrio
previdenziale dell'ente Cassa nazionale del notariato, alla legge 16
febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai
deve, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista
ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto
anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e
della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e puo'
essere modificata parzialmente anche entro un termine piu' breve,
quando ne sia dimostrata l'opportunita' »;
b) all'articolo 65, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al nono
comma, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale
degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento
nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori,
di cui al primo comma, nonche' la copia trimestrale del registro
somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra
documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali e' tenuto, a
mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale
gestito dall'Ufficio centrale.
L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini
previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa
vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del
notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio
nella misura del 2 per cento.
Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e
degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione
delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta
all'archivio notarile distrettuale.
I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio
centrale informatico sostituiscono l'indice delle parti intervenute
negli atti, previsto dall'articolo 114.
L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla
dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo
conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili.
Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio
nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati
personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate, nel
rispetto del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le
modalita' di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui
al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la
conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati
inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono altresi' stabilite
le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date
della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti
adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali »;
c) all'articolo 93-ter e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 1-bis. Agli atti funzionali al promovimento del procedimento
disciplinare si applica l'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre
1990, n. 287 ».
496. Alla lettera b-bis) del terzo comma dell'articolo 1 della
legge 6 agosto 1926, n. 1365, le parole: « in tre precedenti concorsi
» sono sostituite dalle seguenti: « in cinque precedenti concorsi ».
497. All'articolo 5, primo comma, numero 5), della legge 16
febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: « continuativamente dopo la
laurea » sono inserite le seguenti: « anche dopo la cancellazione dal
registro dei praticanti in conformita' al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ».
498. All'articolo 21-quater, comma 1, del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « e di ufficiale giudiziario » sono sostituite dalle
seguenti: « , di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente
informatico e di assistente linguistico »;
b) le parole: « di funzionario giudiziario e di funzionario
dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) » sono
sostituite dalle seguenti: « di funzionario giudiziario, di
funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP),
di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario
linguistico ».
499. L'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 13. (Distretti del cibo). - 1. Al fine di promuovere lo
sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire
l'integrazione di attivita' caratterizzate da prossimita'
territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto
ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e
salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le
attivita' agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del
cibo.
2. Si definiscono distretti del cibo:
a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui
all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
caratterizzati da un'identita' storica e territoriale omogenea
derivante dall'integrazione fra attivita' agricole e altre attivita'
locali, nonche' dalla produzione di beni o servizi di particolare
specificita', coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e
territoriali, gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione;
b) i distretti agroalimentari di qualita' quali sistemi produttivi
locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da
significativa presenza economica e da interrelazione e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari,
nonche' da una o piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi
della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni
tradizionali o tipiche, gia' riconosciuti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione;
c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata
concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari,
di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale,
caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle
imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni
certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea,
nazionale e regionale;
e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o
periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attivita'
agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e
dall'integrazione fra attivita' agricole, in particolare quella di
vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attivita' di prossimita'
di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo
territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto
solidale;
g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di
attivita' di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione
alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel
rispetto dei criteri della sostenibilita' ambientale, conformemente
alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;
h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori
per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di
consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli
per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua
divulgazione nonche' per il sostegno e la valorizzazione della
gestione sostenibile anche di attivita' diverse dall'agricoltura.
Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia
di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni
stabilite dalla medesima normativa.
3. Le regioni e le province autonome provvedono all'individuazione
dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale e'
costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.
4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il
consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni
relative ai contratti di distretto, di cui all'articolo 66, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli
interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2019.
7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attivita'
imprenditoriali ai sensi della lettera f) del comma 2, al comma 8-bis
dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo
le parole: "nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e'
consentito" sono inserite le seguenti: "vendere prodotti agricoli,
anche manipolati o trasformati, gia' pronti per il consumo, mediante
l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilita' dell'impresa
agricola, anche in modalita' itinerante su aree pubbliche o private,
nonche'" ».
500. Al fine di potenziare le attivita' volte alla realizzazione
degli obiettivi che l'Italia si e' impegnata a raggiungere
nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel
documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite « Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile », nonche' per la realizzazione di eventi e
iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell'Italia
a ospitare la 26° sessione della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, e in continuita' con EXPO 2015 e con
la Carta di Milano, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore del Milan Center for
Food Law and Policy.