art. 1 (commi 401-500)
  401. Al comma 1-ter dell'articolo 8 del decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allo stesso
fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie  tra
cittadini, imprese e  pubblica  amministrazione,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e
gestisce mediante la competente  struttura  per  l'innovazione  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  progetti  di   innovazione
tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di
interesse nazionale ». 
  402. Al fine  di  rendere  piu'  semplice,  efficiente,  sicura  ed
economica la notificazione con valore legale di atti,  provvedimenti,
avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con  risparmio
per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini,  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri, tramite la societa' di  cui  all'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa  una
piattaforma digitale per le notifiche. La societa' di  cui  al  primo
periodo affida lo sviluppo della  piattaforma,  anche  attraverso  il
riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla societa' di  cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  403. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 402  e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020. 
  404. All'articolo 2, comma 1-bis, della legge 20 dicembre 2012,  n.
238, dopo la parola: « 2019 » sono inserite le seguenti:  «  e  di  1
milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ». 
  405. In occasione  del  centenario  della  fondazione  del  Partito
comunista italiano, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, alla struttura di missione per gli anniversari nazionali  e
gli eventi sportivi nazionali e internazionali  sono  assegnate,  per
gli anni  2020  e  2021,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, a valere sui pertinenti  capitoli  di  bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza  nuovi
o  maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,   risorse
finalizzate alla promozione di  iniziative  culturali  e  celebrative
connesse a tale ricorrenza. 
  406. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  ovvero
dell'Autorita' politica delegata, ove nominata,  ad  avvalersi  della
suddetta struttura di missione,  da  adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabiliti
i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui  al  comma  405  in
favore delle istituzioni interessate,  nonche'  di  enti  pubblici  e
privati senza fine di  lucro,  e  l'ammontare  massimo  dei  medesimi
contributi. 
  407. Al fine di conseguire risparmi di spesa  e  di  accrescere  la
qualita', la sicurezza,  l'efficienza  energetica  e  la  continuita'
operativa dei Centri  per  l'elaborazione  delle  informazioni  (CED)
della pubblica amministrazione centrale, come definiti  dall'articolo
33-septies, comma 2, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
ad esclusione dei CED  di  cui  al  comma  3  dello  stesso  articolo
33-septies, il Presidente del Consiglio dei ministri, o  il  Ministro
delegato, adotta un atto di indirizzo, coordinamento e impulso per la
razionalizzazione e il consolidamento degli stessi CED. 
  408. La competente struttura della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri da' attuazione all'atto di indirizzo e coordinamento di  cui
al comma 407 e adotta ogni atto necessario a tal fine. Agli  atti  di
cui al primo periodo non si applica  l'articolo  14-  bis,  comma  2,
lettere c), f) e g), del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. 
  409. Dall'attuazione dei commi 407 e 408 non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  La  competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  410. All'articolo 1, comma 468, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, le parole: « Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  A
partire dall'anno 2020, con frequenza biennale ». 
  411. All'articolo 1, comma 468, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, dopo le parole: « di concerto con » sono inserite le seguenti: «
l'Autorita' politica delegata  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
digitalizzazione e ». 
  412. Al fine di favorire,  attraverso  il  sistema  degli  istituti
tecnici superiori, la diffusione della cultura tecnica e  scientifica
necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure
per lo sviluppo economico e la competitivita' del sistema  produttivo
italiano, 15 milioni di euro del fondo di cui all'articolo  1,  comma
875,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  come  incrementato
dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
destinati per l'anno  2020  a  investimenti  in  conto  capitale  non
inferiori a  euro  400.000  per  la  infrastrutturazione  di  sedi  e
laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Le
risorse sono ripartite  con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico,   di   concerto   con   il   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  413. Al fine di promuovere  l'accesso  ai  beni  e  ai  servizi  ai
cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di  eta'  compresa
tra 18 e 35 anni, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un fondo denominato « Fondo per la Carta  giovani  nazionale
(CGN) » con una dotazione di 5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2020, 2021 e 2022. 
  414. Con decreto del Ministro  per  le  politiche  giovanili  e  lo
sport, da adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,   sono   definiti   i   criteri,   le
funzionalita' e le modalita' per la realizzazione e la  distribuzione
della Carta giovani nazionale (CGN). 
  415. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2020, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente,
ad assumere magistrati ordinari vincitori di  concorso  gia'  bandito
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  416. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  415  e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per  l'anno  2020,
di euro 16.695.800 per l'anno 2021, di  euro  18.258.140  per  l'anno
2022, di euro 18.617.344 per l'anno  2023,  di  euro  23.615.918  per
l'anno 2024, di euro 23.755.234 per l'anno 2025, di  euro  24.182.536
per l'anno  2026,  di  euro  24.681.056  per  l'anno  2027,  di  euro
25.108.360 per l'anno 2028 e di euro 25.606.880 a decorrere dall'anno
2029. 
  417. All'articolo 1, comma 457, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, a decorrere dal 2020, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: « di 20 milioni di euro per l'anno 2018 » sono
aggiunte le seguenti:  «  e  di  euro  1.961.966  annui  a  decorrere
dall'anno 2020 »; 
    b) dopo le parole: « aree colpite da eventi sismici, » la parola:
« nonche' » e' soppressa; 
    c) dopo le parole: « della Corte di  cassazione  e  dei  consigli
giudiziari » sono aggiunte le seguenti: « , nonche'  all'attribuzione
di sussidi ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero  5),  della
legge 24 marzo 1958, n. 195, erogabili anche a favore  del  personale
amministrativo ». 
  418. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  dopo  il
comma 311 e' inserito il seguente: 
  « 311-bis. Con decreto del Ministro della  giustizia,  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati  le
modalita' e i criteri per le assunzioni di cui al comma 311 ». 
  419. Al fine di garantire l'efficienza degli uffici  di  esecuzione
penale esterna, il Ministero  della  giustizia  e'  autorizzato,  nel
triennio 2020-2022, in  deroga  ai  vigenti  vincoli  assunzionali  e
nell'ambito della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali
pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino  a  18  unita'  di
personale  di  livello  dirigenziale  non  generale  della   carriera
penitenziaria. 
  420. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  sono  determinati   le
modalita' e i criteri per le assunzioni di cui al comma 419. 
  421. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  419  e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 1.890.256 per ciascuno  degli
anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524 per ciascuno degli  anni  2022  e
2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di  euro
2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 2.063.329  per
ciascuno degli anni 2028 e 2029  e  di  euro  2.106.597  a  decorrere
dall'anno 2030. Per l'espletamento  delle  procedure  concorsuali  e'
autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020. 
  422. Al fine  di  rafforzare  l'offerta  trattamentale  nell'ambito
degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura  di
organico, il Ministero della  giustizia  e'  autorizzato  a  bandire,
nell'anno 2020,  procedure  concorsuali  pubbliche  per  l'assunzione
straordinaria, con contratto di lavoro a tempo  indeterminato  e  nei
limiti della vigente dotazione organica, di 50  unita'  di  personale
del Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria,  destinate  ai
ruoli di funzionario giuridico  pedagogico  e  funzionario  mediatore
culturale. Le predette  assunzioni  sono  autorizzate  in  deroga  ai
vigenti  limiti  sulle  facolta'  assunzionali   dell'amministrazione
penitenziaria. 
  423. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  422  e'
autorizzata la spesa di euro  538.937  per  l'anno  2020  e  di  euro
2.155.745  a  decorrere  dall'anno  2021.  Per  l'espletamento  delle
relative procedure  concorsuali  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
500.000 per l'anno 2020. 
  424.  Al  fine  di  rafforzare   l'offerta   trattamentale   legata
all'esecuzione  penale  esterna  e  di  comunita',   e'   autorizzata
l'assunzione straordinaria di 100 unita' di personale per gli  uffici
territoriali  del  Dipartimento  per  la  giustizia  minorile  e   di
comunita' del  Ministero  della  giustizia,  destinato  ai  ruoli  di
funzionario della professionalita' pedagogica e di funzionario  della
professionalita' di servizio sociale, da inquadrare nell'area  terza,
posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente  comma  sono
autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facolta'  assunzionali.
Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di  euro
1.009.136 per l'anno 2020 e di euro 4.036.545 a  decorrere  dall'anno
2021. 
  425. Per lo  svolgimento  delle  procedure  concorsuali  necessarie
all'attuazione del comma 424 e' autorizzata la spesa di euro  500.000
per l'anno 2020. 
  426. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e
di 2 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2021  al  fine  di
rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e  in
particolare  la  tutela  sociale  e   assistenziale   delle   stesse,
assicurando  i  diritti   di   informazione,   sostegno   emotivo   e
psicologico, protezione e  consigli  anche  per  prevenire  forme  di
vittimizzazione  secondaria  e  ripetuta,  di  intimidazioni   e   di
ritorsioni, nonche' al fine di favorire  un  coordinamento  nazionale
dei servizi di assistenza  alle  vittime,  in  conformita'  a  quanto
previsto dalla direttiva 2012/ 29/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 ottobre 2012. 
  427. All'articolo 2, comma  2-bis,  alinea,  del  decreto-legge  16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, le parole: « dalla data di entrata  in  vigore
del decreto di cui al  comma  6-ter  del  presente  articolo  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2020 ». 
  428. All'articolo 2, comma 2-ter,  del  decreto-legge  n.  143  del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008,  le
parole: « ,  costituiti  dal  differenziale  rispetto  al  rendimento
finanziario ordinario di cui al comma 6-ter, » sono soppresse. 
  429. All'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008,  il  comma  6-ter  e'
sostituito dal seguente: 
  « 6-ter. Le disposizioni del regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze  30  luglio  2009,  n.  127,
adottato ai sensi dell'articolo 61, comma 23,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, sono estese, in quanto compatibili,  alle  somme
affluite al Fondo unico  giustizia  ai  sensi  del  comma  2-bis  del
presente articolo. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia  e  il  Ministro
dell'interno,  sono  adottate  le  eventuali  ulteriori  disposizioni
necessarie a dare attuazione alle misure di cui al presente articolo.
A decorrere dal 1° luglio 2020, alla societa' di cui al  comma  1  e'
intestato un conto corrente acceso presso la Tesoreria  dello  Stato.
Sul conto corrente di cui  al  precedente  periodo  affluiscono,  nel
rispetto di quanto previsto ai periodi quinto e  sesto  del  presente
comma, le somme di denaro oggetto dei procedimenti di  cui  al  comma
2-bis. La societa' di cui al comma 1 e' assoggettata agli obblighi di
programmazione finanziaria di cui agli articoli 46 e 47  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196. Fermo restando il rispetto  degli  obblighi
di cui  al  precedente  periodo  e  nella  prospettiva  di  garantire
stabilita' alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza
sul predetto conto di Tesoreria, la societa' di cui al comma 1, entro
il 15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze  e  al  Ministero  della  giustizia  la
previsione, su base annua, delle somme di cui  al  comma  2-bis,  che
saranno depositate, nell'anno finanziario di riferimento,  nei  conti
correnti accesi presso il sistema  bancario  e  postale,  nonche'  la
quantificazione della giacenza media  annua  del  predetto  conto  di
Tesoreria dello Stato intestato alla medesima societa', da aggiornare
con cadenza trimestrale. La societa' di  cui  al  precedente  periodo
accredita i conti correnti accesi presso le banche e  Poste  Italiane
Spa  nella  misura  almeno  pari  a  consentire  l'esecuzione   delle
operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell'ambito  del
Fondo unico giustizia, disposte dagli organi competenti. Il Ministero
della  giustizia,  con  propria  circolare,  impartisce  agli  uffici
giudiziari  le  istruzioni  necessarie   a   rendere   immediatamente
operative le disposizioni di cui al presente articolo,  prediligendo,
ove ritenuto opportuno, il ricorso ad un  principio  di  gradualita',
con priorita' agli uffici ubicati  nelle  sedi  giudiziarie  di  piu'
significativa rilevanza ». 
  430.  Alle  somme  di  cui  all'articolo  2,   comma   2-bis,   del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.  181,  giacenti  sul
conto di Tesoreria di cui  al  terzo  periodo  del  comma  6-ter  del
medesimo articolo 2, come sostituito dal comma 429,  e'  riconosciuto
un tasso di interesse, liquidato semestralmente, pari  al  rendimento
dei BOT a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta  delle
emissioni dei BOT a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per
l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso  in  cui  il
rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come previsto nel precedente
periodo, fosse negativo, il tasso di interesse da  riconoscere  sulle
giacenze di Tesoreria di cui al citato terzo periodo del comma  6-ter
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, e' pari a zero. 
  431. Per assicurare la  corretta  esecuzione  in  ambito  nazionale
delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo,
dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti
ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte
seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme
corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli  e
dichiarazioni  unilaterali  non  sono  dovute  imposte  qualora   sia
prevista  la  clausola   di   esenzione   da   imposizione   fiscale.
Conseguentemente, l'articolo 88, comma 3, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che  non
sono considerate indennita' tassabili le somme indicate  nel  periodo
precedente. 
  432. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, il capo II  e'  sostituito
dal seguente: 
                           « CAPO II 
              PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DISTRETTUALI 
  Art. 4. - (Piante  organiche  flessibili  distrettuali)  -  1.  Con
decreto  del  Ministro  della  giustizia,  da  adottare,  sentito  il
Consiglio superiore della magistratura, nel termine di tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, e' individuato
il  contingente  complessivo   nazionale   delle   piante   organiche
flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla  sostituzione
dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari
del distretto che versino in condizioni critiche di  rendimento.  Con
le medesime modalita'  il  Ministro  della  giustizia  provvede  alla
determinazione  delle  piante  organiche   flessibili   per   ciascun
distretto  nei  limiti  della  vigente   dotazione   organica   della
magistratura. Il numero  dei  magistrati  da  destinare  alle  piante
organiche flessibili distrettuali  e'  soggetto  a  revisione  almeno
biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il  Consiglio
superiore della magistratura. Quando la revisione  di  cui  al  terzo
periodo determina  un  sovrannumero  rispetto  alla  pianta  organica
flessibile distrettuale, i magistrati che  ne  fanno  richiesta  sono
destinati alle vacanze disponibili degli uffici del distretto. 
  2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 1,  primo  periodo,
devono  distinguersi  i  magistrati  addetti  alla  pianta   organica
flessibile distrettuale cui sono attribuite  funzioni  giudicanti  da
quelli cui sono attribuite funzioni requirenti. 
  3. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il  magistrato
della  pianta  organica  flessibile  distrettuale  esercita  le   sue
funzioni e' considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge. 
  Art. 5. - (Criteri di destinazione in sostituzione  e  assegnazione
dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale) - 1.  I
magistrati  della  pianta  organica  flessibile   distrettuale   sono
destinati  alla   sostituzione   nei   seguenti   casi   di   assenza
dall'ufficio: 
    a) aspettativa per malattia o per altra causa; 
    b)  astensione  obbligatoria  o  facoltativa   dal   lavoro   per
gravidanza o maternita' ovvero  per  le  altre  ipotesi  disciplinate
dalla legge 8 marzo 2000, n. 53; 
    c)  tramutamento  ai  sensi  dell'articolo  192  dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  non
contestuale all'esecuzione  del  provvedimento  di  trasferimento  di
altro magistrato nel posto lasciato scoperto; 
    d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento
penale o disciplinare; 
    e)  esonero  dalle   funzioni   giudiziarie   o   giurisdizionali
deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160. 
  2. Non si fa luogo a  sostituzione  nelle  ipotesi  di  assenza  di
magistrati con funzioni direttive o semidirettive. 
  3. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale  sono
assegnati agli uffici giudiziari del distretto per  far  fronte  alle
condizioni critiche di rendimento ai sensi dell'articolo 4, comma  1.
Con decreto  del  Ministro  della  giustizia,  sentito  il  Consiglio
superiore della magistratura, sono individuate le condizioni critiche
di rendimento che  danno  luogo  all'assegnazione  di  cui  al  primo
periodo e la durata minima del periodo della stessa assegnazione. Con
il medesimo decreto sono altresi' definiti i criteri di priorita' per
destinare  i  magistrati  della  pianta  organica   flessibile   alla
sostituzione nei casi di cui  al  comma  1  ovvero  per  assegnare  i
magistrati nei casi di cui al presente comma. 
  Art. 6. - (Destinazione e assegnazione  dei  magistrati)  -  1.  La
destinazione  dei  magistrati  nei  casi  di  sostituzione  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 1, e' disposta,  su  proposta  del  presidente
della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte
d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio  superiore  della
magistratura. 
  2. L'assegnazione dei magistrati ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
e' disposta, anche su proposta del presidente della  corte  d'appello
ovvero del  procuratore  generale  presso  la  corte  d'appello,  con
provvedimento motivato del Consiglio  superiore  della  magistratura,
sentito il consiglio giudiziario  e  con  il  parere  favorevole  del
Ministro della giustizia. 
  3. I provvedimenti di cui  ai  commi  1  e  2  sono  comunicati  al
Ministro della giustizia. 
  Art. 7. - (Designazione dei magistrati) - 1.  La  designazione  del
magistrato della pianta organica flessibile distrettuale da destinare
in sostituzione o in  assegnazione  avviene  sulla  base  di  criteri
predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura. 
  2. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale che,
scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, ha in corso  la
celebrazione di uno o piu' dibattimenti  o  udienze  preliminari,  e'
prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti
medesimi. 
  3.  Quando  i   magistrati   della   pianta   organica   flessibile
distrettuale  non  sono  chiamati  alla  sostituzione  di  magistrati
assenti  ovvero  non   risulta   possibile   provvedere   alla   loro
assegnazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 5,  comma  3,
gli stessi sono assegnati all'ufficio del distretto con  le  maggiori
percentuali di scopertura effettiva. 
  Art. 8. - (Valutazione dei servizi prestati  dai  magistrati  della
pianta organica  flessibile  distrettuale  e  ulteriori  disposizioni
sulle piante organiche) - 1. Per i magistrati destinati  alla  pianta
organica  flessibile  distrettuale  l'anzianita'   di   servizio   e'
calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in  misura
doppia per ogni anno  e  mese  di  effettivo  servizio  prestato.  Le
frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate. 
  2.  Se  la  permanenza  in  servizio  presso  la  pianta   organica
flessibile distrettuale supera i sei anni, il magistrato ha  diritto,
in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a  tutti  gli
altri aspiranti. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  non  si  applicano  ai
trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento  di
incarichi direttivi e semidirettivi o di  funzioni  di  legittimita',
nonche'  ai  tramutamenti  alla  Direzione  nazionale   antimafia   e
antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo  della  Corte
di cassazione ». 
  433. Nella distribuzione del contingente  di  cui  alla  lettera  L
della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, deve  essere
accordata prioritaria rilevanza alle corti d'appello. 
  434. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente
legge compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali  sono
inclusi  nella  pianta  organica  flessibile  distrettuale   di   cui
all'articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48,  come  sostituito
dal comma 432, e agli stessi il  beneficio  di  cui  all'articolo  8,
comma 2, della predetta legge n. 48 del  2001,  come  sostituito  dal
comma 432, si applica in  caso  di  permanenza  in  servizio  per  un
periodo pari a quattro anni, decorrente  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  435.  Al  fine  di  garantire  la   realizzazione   di   interventi
straordinari per  la  funzionalita'  dell'organizzazione  giudiziaria
anche in  conseguenza  del  trasferimento  delle  competenze  di  cui
all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  al
decreto legislativo  25  luglio  2006,  n.  240,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  « 2-bis. Con decreto adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma
4-bis,  lettera  e),  della  legge  23  agosto  1988,   n.   400,   e
dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300,  sono  rideterminati,  nel  rispetto  della  dotazione  organica
complessiva, i posti di dirigente  di  seconda  fascia  negli  uffici
giudiziari anche istituendo un unico posto per piu' uffici giudiziari
»; 
    b) all'articolo 3, comma 1, le parole: « dal  direttore  generale
regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero » e le
parole: « , secondo le rispettive competenze e » sono soppresse; 
    c) all'articolo 4,  comma  1,  le  parole:  «  ,  per  quanto  di
rispettiva competenza, dal direttore regionale  o  interregionale  di
cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5,  per
i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o » sono soppresse; 
    d) l'articolo 5 e' abrogato; 
    e) il capo II e' sostituito dal seguente: 
                              « CAPO II 
               ARTICOLAZIONI DECENTRATE DEL MINISTERO 
                           DELLA GIUSTIZIA 
  Art. 6. - (Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria) -  1.
Il Ministero della giustizia, nell'ambito  della  dotazione  organica
come rideterminata ai sensi dell'articolo  7,  esercita,  con  organi
periferici di  livello  dirigenziale  non  generale,  sulla  base  di
programmi,  indirizzi  e  direttive   disposti   dall'amministrazione
centrale, le funzioni e i compiti  in  materia  di  organizzazione  e
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal
trasferimento delle competenze di  cui  all'articolo  1,  comma  526,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. Gli uffici di cui al comma  1  svolgono  altresi'  attivita'  di
raccordo con le amministrazioni competenti per  la  realizzazione  di
interventi in materia di edilizia giudiziaria. 
  3.  Al  fine  di  assicurare  una  piu'   completa   attivita'   di
determinazione del fabbisogno di beni e servizi  dell'amministrazione
periferica e  degli  uffici  giudiziari,  il  presidente  del  locale
Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto  di  voto,
degli organismi collegiali di cui all'articolo 3 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  18  agosto  2015,  n.
133. Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni
di presenza o altri  emolumenti  comunque  denominati.  All'eventuale
rimborso  delle  spese  di  missione  si  provvede  con  le   risorse
finanziarie del Ministero della giustizia disponibili a  legislazione
vigente. 
  Art. 7. -  (Organico)  -  1.  Per  il  compiuto  svolgimento  delle
specifiche attribuzioni di cui all'articolo 6, la dotazione  organica
del  personale   dirigenziale   non   generale   dell'amministrazione
giudiziaria e' aumentata di 10 unita'. 
  2.  Ai  medesimi  fini  del  comma   1,   la   dotazione   organica
dell'amministrazione giudiziaria e' altresi' aumentata di complessive
150 unita' di personale amministrativo non dirigenziale  appartenenti
all'Area  III  e  all'Area  II.   All'individuazione   delle   figure
professionali si  provvede  ai  sensi  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata  ai
sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia  e'  autorizzato,
nel triennio 2020-2022, a bandire procedure concorsuali  pubbliche  e
ad assumere a tempo indeterminato un  corrispondente  contingente  di
personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai  limiti  delle
facolta' assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla
normativa vigente. 
  4. Il posto di direttore  generale  dell'ufficio  speciale  per  la
gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari  della  citta'  di
Napoli e' soppresso e le funzioni e i compiti di cui  all'articolo  1
del  decreto-legge  16  dicembre  1993,  n.  522,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, sono  esercitati
da uno degli uffici di cui all'articolo 6 del  presente  decreto  con
sede in Napoli. 
  Art. 8. - (Risorse) - 1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e
strumentali  al  dirigente  amministrativo   preposto   agli   uffici
periferici di cui all'articolo 6 per l'espletamento del  suo  mandato
e' effettuata dal competente direttore generale  dell'amministrazione
centrale secondo i criteri indicati dal Ministro della giustizia,  ai
sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b),
e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165 ». 
  436. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  435,  e'
autorizzata la  spesa  nel  limite  di  euro  6.918.335  a  decorrere
dall'anno 2020. 
  437. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con
particolare riferimento alle periferie e di favorire lo  scambio  tra
le varie realta'  regionali,  e'  promosso  il  Programma  innovativo
nazionale per la  qualita'  dell'abitare,  di  seguito  denominato  «
Programma  ».  Il  Programma  e'  finalizzato   a   riqualificare   e
incrementare  il  patrimonio  destinato   all'edilizia   residenziale
sociale, a rigenerare  il  tessuto  socio-economico,  a  incrementare
l'accessibilita', la sicurezza dei luoghi e  la  rifunzionalizzazione
di spazi e  immobili  pubblici,  nonche'  a  migliorare  la  coesione
sociale e la qualita' della  vita  dei  cittadini,  in  un'ottica  di
sostenibilita' e densificazione,  senza  consumo  di  nuovo  suolo  e
secondo i principi e  gli  indirizzi  adottati  dall'Unione  europea,
secondo il modello urbano  della  citta'  intelligente,  inclusiva  e
sostenibile (Smart City). 
  438. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti: 
    a) i termini, i contenuti e le modalita' di  presentazione  delle
proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le
regioni, le citta' metropolitane, i comuni capoluoghi  di  provincia,
la citta' di Aosta e i comuni con piu' di 60.000 abitanti trasmettono
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' di
cui al comma 437, ferma restando,  per  gli  interventi  di  edilizia
residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale; 
    b) l'entita' massima del contributo riconoscibile a valere  sulle
risorse di cui al comma 443, nonche' i tempi e le relative  modalita'
di erogazione, assicurando il finanziamento di  almeno  una  proposta
per ciascuna regione di appartenenza del  soggetto  proponente  e  la
coerenza dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi  di  cui
alla delibera del CIPE n. 127/2017 del 22 dicembre  2017,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018; 
    c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta
Commissione di cui al comma  439,  individuati  in  coerenza  con  le
finalita' del  Programma,  privilegiando  in  particolare:  l'entita'
degli interventi riguardanti gli immobili  di  edilizia  residenziale
pubblica,  il  recupero  e  la  valorizzazione  dei  beni  culturali,
l'azzeramento del consumo  di  nuovo  suolo  mediante  interventi  di
recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di  aree  gia'
urbanizzate  ovvero,  qualora  non  edificate,  comprese  in  tessuti
urbanistici fortemente consolidati,  l'attivazione  di  finanziamenti
sia pubblici che privati, il  coinvolgimento  di  operatori  privati,
anche del  Terzo  settore,  le  misure  e  i  modelli  innovativi  di
gestione, inclusione sociale e welfare urbano. 
  439. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma  438,
e'  istituita  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, un'Alta Commissione composta da: 
    a) sei rappresentanti del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di cui uno con funzioni di presidente; 
    b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome; 
    c) un rappresentante designato  dall'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani; 
    d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno; 
    e) un rappresentante designato dal Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo; 
    f)  un  rappresentante  designato   dal   Dipartimento   per   la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    g)  un  rappresentante  designato   dal   Dipartimento   per   la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  440. I componenti dell'Alta Commissione sono nominati  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.
Per lo svolgimento della propria  attivita',  l'Alta  Commissione  si
avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
del  supporto   tecnico   delle   strutture   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' del Consiglio  superiore  dei
lavori  pubblici  e  della  struttura  tecnica  di  missione  di  cui
all'articolo 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.   Ai   componenti   dell'Alta
Commissione non spettano indennita', gettoni  di  presenza,  rimborsi
spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  441.  L'Alta  Commissione   provvede   all'esame   delle   proposte
presentate dai soggetti di cui al comma 439 e, all'esito, predispone,
in coerenza con i criteri e le priorita' indicati dal decreto di  cui
al medesimo comma 439, un  apposito  elenco  contenente  le  proposte
ammissibili a finanziamento e approvato  con  decreto  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al  primo
periodo sono, altresi', definiti i termini per la stipulazione  delle
convenzioni o degli  accordi  di  programma  per  l'attuazione  delle
proposte. 
  442. In relazione agli interventi inseriti nel Programma e  ammessi
al finanziamento ai sensi del comma 441, i comuni possono  prevedere,
nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, l'esclusione del
pagamento del contributo di costruzione di cui  all'articolo  16  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380. 
  443. Per l'attuazione del Programma e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un
fondo denominato « Programma innovativo  nazionale  per  la  qualita'
dell'abitare  »,  con  una  dotazione  complessiva  in   termini   di
competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di  euro,  di  cui  12,18
milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87  milioni  di  euro
per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni
di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15
milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60  milioni  di  euro
per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e
2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033. 
  444. Le risorse di cui all'articolo 2, primo comma, lettera  f),  e
all'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5  agosto  1978,
n. 457, nonche' all'articolo 3,  comma  7-bis,  del  decreto-legge  7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
aprile 1985, n. 118, per un importo pari a 20  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50  milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2023  al   2026,   sono   rese
indisponibili per  le  finalita'  originarie  e  versate  annualmente
all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno
e restano acquisite all'erario. 
  445. All'articolo 7.1 della legge 30  aprile  1999,  n.  130,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: « aventi sede legale in  Italia  »
sono inserite  le  seguenti:  «  ovvero,  su  istanza  del  debitore,
effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza  sociale  che
prevedano la concessione in locazione al  debitore,  da  parte  della
societa' veicolo di appoggio, dell'immobile  costituito  in  garanzia
del credito ceduto »; 
    b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  « 8-bis. Ove l'operazione di cui al comma  1  rivesta  una  valenza
sociale  in  forza  della  partecipazione   di   un'associazione   di
promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero
di societa' o ente dalla stessa  istituiti,  che  assista  il  futuro
conduttore nella stipulazione  del  contratto  di  locazione  con  la
societa' veicolo di appoggio, il limite temporale  di  cui  al  primo
periodo del comma 4-quater e' di quindici anni dalla data di acquisto
e comunque non inferiore alla  durata  della  locazione.  L'eventuale
soggetto cedente alla societa' veicolo di appoggio e' esonerato dalla
consegna dei documenti relativi alla regolarita' urbanistico-edilizia
e  fiscale,  qualora  entro  sei  mesi  dalla  cessione  sia  avviata
l'istruttoria per la procedura per  la  citata  documentazione  e  la
medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi.
L'esonero non e' esteso  alla  successiva  vendita  effettuata  dalla
societa' veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento  effettuato  a
partire dal 2020 alla  societa'  veicolo  d'appoggio,  l'immobile  e'
esente dall'imposta municipale propria,  se  lo  stesso  continua  ad
essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito
ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non
si applica per gli immobili classificati  nelle  categorie  catastali
A1, A8 e A9 ». 
  446. Nelle more della revisione del  sistema  di  compartecipazione
alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine  di  promuovere
maggiore equita' nell'accesso alle cure, di cui all'articolo 1, comma
516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  a  decorrere
dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione  al  costo  per  le
prestazioni  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale   per   gli
assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p),
primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'  abolita.  A
decorrere dalla stessa data cessano le  misure  alternative  adottate
dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796. 
  447. Ai fini di cui al comma 446, il livello del finanziamento  del
fabbisogno sanitario nazionale standard  cui  concorre  lo  Stato  e'
incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  448. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 804, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' ridotta di 20 milioni di euro  per
l'anno 2020 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  449. Per fare fronte al  fabbisogno  di  apparecchiature  sanitarie
finalizzate  a  garantire   l'espletamento   delle   prestazioni   di
competenza dei medici di medicina generale nonche'  dei  pediatri  di
libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei
pazienti nonche' di ridurre il  fenomeno  delle  liste  d'attesa,  e'
autorizzato  un  contributo  pari  ad  euro  235.834.000   a   valere
sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo  1988,  n.
67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo  1,  comma  555,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non  ancora
ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle regioni  sono
disposti  sulla  base  di  un  piano  dei  fabbisogni  predisposto  e
approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro
della salute, da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano.  Con  il  medesimo
decreto sono definite  la  distribuzione  delle  risorse  di  cui  al
presente comma alle regioni, in quota capitaria, e le  modalita'  con
cui  le  medesime  regioni,  nell'ambito  degli  accordi  integrativi
regionali, individuano le attivita' assistenziali  all'interno  delle
quali   saranno   utilizzati   dispositivi   medici   di    supporto,
privilegiando ambiti relativi  alla  fragilita'  e  alla  cronicita',
anche prevedendo l'utilizzo di strumenti di telemedicina  finalizzati
alla second opinion, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  450.  Le  apparecchiature  sanitarie  di  cui  al  comma  449,   di
proprieta' delle aziende sanitarie, sono  messe  a  disposizione  dei
medici di cui al  comma  449,  secondo  modalita'  individuate  dalle
aziende  medesime,  avendo  cura  di  misurare   l'attivita'   svolta
attraverso indicatori di processo. 
  451. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  dopo  il
comma 432 e' inserito il seguente: 
  « 432-bis. Il Ministero della  salute,  sentite  le  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative,  tenuto  conto  di   quanto
previsto dal decreto del Ministro della salute di cui al  comma  427,
individua  i  criteri  cui  gli  Istituti  si   attengono   ai   fini
dell'attribuzione delle fasce economiche al personale di cui al comma
432 ». 
  452. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici
funzioni istituzionalmente demandate in base alla  normativa  vigente
all'Istituto  nazionale  per  la  promozione   della   salute   delle
popolazioni migranti ed il contrasto delle  malattie  della  poverta'
(INMP), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022  e'  autorizzato  un
contributo di 300.000 euro a favore del medesimo Istituto. 
  453. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' per la
promozione di campagne di informazione e  sensibilizzazione  per  gli
animali di affezione. Le iniziative di cui al periodo precedente sono
volte a sensibilizzare e responsabilizzare la  popolazione  sul  tema
dell'abbandono  degli  animali  d'affezione  e  delle  adozioni  e  a
produrre   maggiore   conoscenza   sui    vantaggi    annessi    alla
sterilizzazione, identificazione e registrazione  all'anagrafe  degli
animali d'affezione. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di  500.000
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 
  454.  Al  fine  di  incentivare  e  supportare  la  gestione  e  la
conduzione dei beni confiscati, nonche' di sostenere  e  favorire  le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.  381,  che,
ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice di cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultino, a  far  data
dal 1° gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, e'  autorizzata  la
spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 
  455. In favore dell'Ente  nazionale  sordi  (ENS),  ai  fini  della
prosecuzione del  progetto  Comunic@Ens,  e  in  particolare  per  il
servizio di videochiamata, e' autorizzato un  contributo  di  250.000
euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. 
  456. Al  fine  di  garantire  l'erogazione  di  un  contributo  per
l'acquisto di sostituti del  latte  materno  alle  donne  affette  da
condizioni  patologiche   che   impediscono   la   pratica   naturale
dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo  di  euro  400  per
neonato e comunque fino al sesto mese  di  vita  del  neonato,  nello
stato di previsione del Ministero della salute e' istituito il  fondo
per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno, con  una
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2021. 
  457. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono  stabilite  le  misure
attuative del comma 456 anche al fine di  individuare  le  condizioni
patologiche, ivi compresi i casi di ipogalattia e agalattia  materna,
e le modalita' per beneficiare del contributo di cui  al  comma  456,
tenendo anche conto dei requisiti economici per accedere al beneficio
di cui al comma 456. 
  458. Per assicurare all'INPS il presidio  delle  funzioni  relative
all'invalidita'  civile,  di  cui  all'articolo   130   del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attivita' medico-legali in
materia  previdenziale  e  assistenziale   affidategli,   l'INPS   e'
autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di  categoria
maggiormente rappresentative  in  ambito  nazionale,  con  effetto  a
partire dall'anno 2021 e fermo restando l'avvio  della  procedura  di
cui al comma 459 dall'anno 2020, convenzioni per il  conferimento  di
incarichi di 35 ore settimanali ad un numero di medici non  superiore
a 820 unita' all'anno. 
  459. L'atto di  indirizzo  per  la  stipula  delle  convenzioni  e'
adottato con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione
e con il Ministro  della  salute,  sentito  l'INPS  per  gli  aspetti
organizzativo-gestionali e sentita  la  Federazione  nazionale  degli
ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L'atto di  indirizzo
stabilisce   la   durata   delle   convenzioni,   i    criteri    per
l'individuazione delle  organizzazioni  sindacali  rappresentative  e
fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilita',  nonche'  sulle
tutele normative e  previdenziali  del  rapporto  convenzionale,  che
tengano conto di principi  di  equita'  normativa  e  retributiva  in
relazione alle altre tipologie di medici che operano per  l'INPS  con
rapporto convenzionale. 
  460. Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai
commi 458 e 459, si provvede mediante assegnazione  all'INPS  di  7,2
milioni di euro per ciascun  anno  del  triennio  2021-2023,  di  7,3
milioni di euro per ciascun  anno  del  triennio  2024-2026,  di  7,6
milioni di euro per ciascun anno del  triennio  2027-2029  e  di  7,8
milioni di euro annui dall'anno 2030. 
  461. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  dopo  il
comma 406 sono inseriti i seguenti: 
  « 406-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3
ottobre 2009, n. 153, la sperimentazione  di  cui  al  comma  403  e'
prorogata al biennio 2021-2022 per le regioni  individuate  ai  sensi
del comma 404 ed estesa,  per  il  medesimo  periodo,  alle  restanti
regioni a statuto ordinario. 
  406-ter. Allo scopo di consentire la proroga  nonche'  l'estensione
della   sperimentazione   delle   prestazioni   e   delle    funzioni
assistenziali di cui al comma 406-bis, e'  autorizzata  la  spesa  di
euro 25.300.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a  valere  sulle
risorse di cui all'articolo 1, commi  34  e  34-bis  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 ». 
  462. All'articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo  3  ottobre
2009, n. 153, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
  « e-bis) in attuazione del piano nazionale della cronicita' di  cui
all'intesa del 15  settembre  2016  sancita  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire la presa in cura
dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento  della  rete
dei servizi, la possibilita' di  usufruire  presso  le  farmacie,  in
collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri  di
libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di  un
servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso
le procedure della ricetta elettronica di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i medici di medicina generale e
i pediatri di libera scelta che effettuano  le  prescrizioni  possono
intrattenere ogni forma di collaborazione con le  farmacie  prescelte
dal paziente  per  l'erogazione  dei  servizi,  anche  attraverso  le
funzionalita' del dossier farmaceutico di cui all'articolo 12,  comma
2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012. Le farmacie,  quanto
alle  prestazioni  e  ai  servizi  erogati  dalla  presente  lettera,
forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione
sulle cure prestate e sulle modalita' di conservazione  e  assunzione
personalizzata   dei   farmaci    prescritti,    nonche'    informano
periodicamente, e ogni volta che risulti  necessario,  il  medico  di
medicina generale  e  il  pediatra  di  libera  scelta  o  il  medico
prescrittore sulla regolarita' o meno dell'assunzione dei  farmaci  o
su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la  necessita'  di
rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire  l'aderenza  alla
terapia ». 
  463. Per le finalita' di cui alla legge 22 marzo 2019,  n.  29,  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno
2020. Le risorse di cui al  presente  comma  sono  ripartite  tra  le
regioni secondo modalita' individuate con decreto del Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge. 
  464. All'articolo 1, comma 590, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono  aggiunti  i  seguenti
periodi: « I medicinali interessati da  un  procedimento  di  rinnovo
depositato presso l'AIFA entro  la  data  del  30  giugno  2017  sono
mantenuti in commercio fino al  completamento  della  valutazione  da
parte dell'AIFA. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel  canale
distributivo al 1° gennaio 2020 sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque  non
oltre il 1° gennaio 2022 ». 
  465. All'articolo 1, comma 539, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, le parole: « entro il 2005 » sono sostituite dalle  seguenti:  «
entro il 2012 ». 
  466. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  « 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di  personale
e superare  il  precariato,  nonche'  per  garantire  la  continuita'
nell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,   per   il
personale   medico,    tecnico-professionale    e    infermieristico,
dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le  disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai  fini
del presente comma il termine per il requisito di  cui  al  comma  1,
lettera c), e al comma 2, lettera b), e' stabilito alla data  del  31
dicembre 2019 ». 
  467. All'articolo 1, comma 673, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, le parole: « 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 22,5
milioni ». 
  468. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo  25  maggio
2017, n. 75, le parole: « personale medico,  tecnico-professionale  e
infermieristico  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «   personale
dirigenziale e non dirigenziale », le parole: « 31  dicembre  2018  »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 » e le  parole:  «
31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020
». 
  469. E' autorizzata la spesa di 2  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca  e
della valutazione  dell'incidenza  dell'endometriosi  nel  territorio
nazionale. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  proprio  decreto,
stabilisce i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse
di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che  le  risorse
destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50
per cento dello stanziamento di cui al presente comma. 
  470. Al fine di supportare le attivita' dell'Osservatorio nazionale
e degli Osservatori regionali di  cui  agli  articoli  43  e  44  del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' istituita  un'apposita
tecnostruttura di supporto. Le competenze dell'Osservatorio nazionale
di cui all'articolo 43 del decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.
368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla
formazione   degli   ulteriori   profili   professionali    sanitari.
Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale  della
formazione medica specialistica di  cui  al  decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 368, e' modificata in « Osservatorio nazionale per la
formazione  sanitaria  specialistica  »  e  la  sua  composizione  e'
integrata per garantire una rappresentanza degli  specializzandi  dei
profili professionali  sanitari  diversi  da  quello  di  medico,  in
aggiunta  alla  rappresentanza  eletta  dei  medici   in   formazione
specialistica. 
  471. Per le finalita' di cui al comma 470,  a  decorrere  dall'anno
2020 e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui da  destinare
alle  specifiche  esigenze  di  supporto   per   l'organizzazione   e
funzionamento  della  tecnostruttura  di  cui  al  comma  470,  anche
mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie. 
  472. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti  per
la definizione del fabbisogno di medici  e  professionisti  sanitari,
nell'ottica di consentire una distribuzione dei  posti  da  assegnare
per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia  e  delle  professioni
sanitarie ed  alle  scuole  di  specializzazione  di  area  sanitaria
rispondente alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale,
e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020  e  di  2
milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  da  destinare
all'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari  regionali  per  il
supporto da essa reso alle attivita' del  Ministero  della  salute  e
delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del  decreto  legislativo
17 agosto 1999, n. 368, nonche' all'Osservatorio  nazionale  ed  agli
Osservatori regionali, di cui agli  articoli  43  e  44  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 
  473. All'articolo 1, comma 179, alinea,  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2020 ». Conseguentemente, l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata  legge
n. 232 del 2016 e' incrementata di 108 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, di 218,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 184,6  milioni  di
euro per l'anno 2022, di 124,4 milioni di euro per  l'anno  2023,  di
57,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del
comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  si
applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno  a  trovarsi
nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020. 
  474. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita una  Commissione
tecnica incaricata di studiare la gravosita' delle occupazioni, anche
in relazione all'eta' anagrafica e  alle  condizioni  soggettive  dei
lavoratori e  delle  lavoratrici,  anche  derivanti  dall'esposizione
ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito
di  acquisire  elementi  conoscitivi  e  metodologie  scientifiche  a
supporto  della  valutazione  delle  politiche  statali  in   materia
previdenziale e  assistenziale.  La  Commissione  e'  presieduta  dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed
e' composta da rappresentanti del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del
Ministero della salute,  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  dell'ISTAT,  dell'INPS,
dell'INAIL e  del  Consiglio  superiore  degli  attuari,  nonche'  da
esperti in materie economiche,  statistiche  e  attuariali  designati
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita'  previste
dal decreto di cui al primo periodo. Con  il  medesimo  decreto  sono
altresi'   disciplinate   le   modalita'   di   funzionamento   della
Commissione, nonche' la possibilita' di  richiesta  di  contributi  e
proposte  a  esperti  e  ad  accademici  appartenenti  a  istituzioni
nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie  oggetto
di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020
ed entro i dieci giorni successivi il Governo  presenta  alle  Camere
una   relazione   sugli   esiti   dei   lavori   della   Commissione.
All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  previste  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Ai componenti della Commissione  non  spetta  alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o  altro
emolumento comunque denominato. 
  475. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  e'  istituita  una  Commissione  tecnica  di   studio   sulla
classificazione e comparazione, a livello europeo  e  internazionale,
della  spesa  pubblica  nazionale  per  finalita'   previdenziali   e
assistenziali. La Commissione e' presieduta dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali o da  un  suo  delegato  ed  e'  composta  da
rappresentanti del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del  Ministero  della
salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL,  nonche'  da  esperti  in
materie  economiche,  statistiche  e   attuariali   designati   dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano  nazionale  dei
datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita' previste  dal
decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con  il  medesimo
decreto sono altresi'  disciplinate  le  modalita'  di  funzionamento
della Commissione, nonche' la possibilita' di richiesta di contributi
e proposte a esperti  e  ad  accademici  appartenenti  a  istituzioni
nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie  oggetto
di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020
ed entro i dieci giorni successivi il Governo  presenta  alle  Camere
una   relazione   sugli   esiti   dei   lavori   della   Commissione.
All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  previste  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Ai componenti della Commissione  non  spetta  alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o  altro
emolumento comunque denominato. 
  476. All'articolo 16 del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  al
comma 1, le parole: « il 31 dicembre 2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « il 31 dicembre 2019 » e, al comma 3, le parole:  «  entro
il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro  il  29
febbraio 2020 ». 
  477. Per il  periodo  2020-2021  la  rivalutazione  automatica  dei
trattamenti   pensionistici,   secondo   il   meccanismo    stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
riconosciuta: 
    a)  per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente  pari  o
inferiori a quattro volte il trattamento minimo  INPS,  nella  misura
del 100 per cento; 
    b) per i trattamenti pensionistici complessivamente  superiori  a
quattro  volte  il  trattamento  minimo  INPS   e   con   riferimento
all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 
      1)  nella  misura  del  77  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente pari o inferiori  a  cinque  volte  il
trattamento minimo INPS. Per  le  pensioni  di  importo  superiore  a
quattro volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale
limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante
sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a),  l'aumento  di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato. Per le pensioni  di  importo  superiore  a  cinque
volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale  limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante  sulla
base  di  quanto  previsto  dal   presente   numero,   l'aumento   di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato; 
      2)  nella  misura  del  52  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici  complessivamente   superiori   a   cinque   volte   il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a  sei  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dal presente numero, l'aumento  di  rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
      3)  nella  misura  del  47  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte  il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a otto  volte  il  trattamento  minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte  il  predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto  previsto
dal  presente  numero,  l'aumento  di   rivalutazione   e'   comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
      4)  nella  misura  del  45  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a otto volte il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a nove  volte  il  trattamento  minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte  il  predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto  previsto
dal  presente  numero,  l'aumento  di   rivalutazione   e'   comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
      5)  nella  misura  del  40  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a nove volte il  trattamento
minimo INPS. 
  478. A decorrere dal 1°  gennaio  2022  l'indice  di  rivalutazione
automatica  delle  pensioni  e'  applicato,  secondo  il   meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448: 
    a) nella misura del 100 per cento per le  fasce  di  importo  dei
trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento  minimo
INPS; 
    b) nella misura del 90 per cento per  le  fasce  di  importo  dei
trattamenti pensionistici comprese tra  quattro  e  cinque  volte  il
trattamento minimo INPS; 
    c) nella misura del 75 per cento per  le  fasce  di  importo  dei
trattamenti  pensionistici  superiori  a  cinque  volte  il  predetto
trattamento minimo. 
  479. A decorrere dall'anno 2020, sono stanziati 35 milioni di  euro
al fine di consentire la presentazione delle domande  di  Reddito  di
cittadinanza (Rdc) e di Pensione di  cittadinanza  (Pdc)  di  cui  al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,  anche  attraverso  i  centri  di
assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai  sensi  dell'articolo
5, comma 1, del predetto  decreto-legge,  nonche'  per  le  attivita'
legate all'assistenza nella  presentazione  della  DSU  a  fini  ISEE
affidate  ai  medesimi  centri  di  assistenza   fiscale   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 1, del regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 
  480. A decorrere dall'anno 2020, ai fini  del  finanziamento  delle
attivita' per il Rdc e la Pdc, ai sensi dell'articolo 5, comma, 1 del
citato decreto-legge n. 4  del  2019,  da  parte  degli  istituti  di
patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali  e'  incrementato  di  5  milioni  di  euro.  I  criteri   di
ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono definiti  con
regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
  481. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 479 e 480, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede  per
l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge  28  gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, e a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge  30  dicembre
2018,  n.  145.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  482. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle  vittime  di  gravi
infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187,  della  legge
27 dicembre 2006,  n.  296,  e'  incrementato  rispettivamente  di  1
milione di euro per l'anno 2020, di 2 milioni di euro per l'anno 2021
e di 3 milioni di euro per l'anno 2022. 
  483.  I  pensionati  gia'  dipendenti  pubblici  che  fruiscono  di
trattamento a  carico  della  Gestione  speciale  di  previdenza  dei
dipendenti dell'amministrazione pubblica, gia'  iscritti  all'INPDAP,
nonche' i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti  o  gestioni
previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza,
che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano
iscritti  alla  gestione  unitaria  delle  prestazioni  creditizie  e
sociali di cui all'articolo 1, comma 245,  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662,  possono  aderire  alla  stessa,  previa  comunicazione
scritta all'INPS della volonta' di adesione. 
  484. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sono  dettate  le  disposizioni  occorrenti  per
l'attuazione del comma 483. 
  485. La comunicazione di cui al comma 483  deve  essere  effettuata
perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
decreto di cui al comma 484. L'adesione esercitata e' irrevocabile. 
  486. Per il triennio 2020-2022, i crediti vantati dallo  Stato  nei
confronti  degli  autori  di  un  delitto  di  omicidio,   sorti   in
conseguenza della commissione del reato medesimo, commesso contro  il
coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte  dell'unione
civile o contro la persona stabilmente convivente  con  il  colpevole
ovvero ad esso legata da relazione affettiva non sono  imputabili  ai
beni ereditari trasmessi ai  figli  minori,  ovvero  maggiorenni  non
economicamente  autosufficienti,  nati  dalle   predette   relazioni,
purche' estranei alla condotta delittuosa. 
  487. Per il medesimo periodo di cui al comma 486, i crediti vantati
da istituti previdenziali o assicurativi pubblici, nonche' dagli enti
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  al  decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n.  103,  nelle  ipotesi  previste  nel
comma 486, sono parimenti non imputabili ai beni ereditari  trasmessi
ai figli. 
  488. Agli oneri derivanti dai commi 486 e 487, entro il  limite  di
spesa di  1,5  milioni  di  euro  nell'anno  2020,  di  700.000  euro
nell'anno 2021 e di 500.000 euro nell'anno 2022, si provvede  con  le
risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 4,  della  legge  20
novembre 2017, n. 167, e le prestazioni sono  corrisposte  a  domanda
dall'ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di
solidarieta' per le vittime dei reati di tipo  mafioso  e  dei  reati
intenzionali violenti, con le modalita' di cui alla  legge  7  luglio
2016, n. 122. Le operazioni di surroga di cui al  presente  comma  si
applicano anche ai crediti di cui ai commi 486 e  487  pendenti  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  489. All'articolo 12, comma 1, lettera b),  della  legge  7  luglio
2016, n. 122, dopo le parole: « in cui  e'  stata  accertata  la  sua
responsabilita' » sono aggiunte le seguenti: « oppure quando l'autore
abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche
legalmente separato  o  divorziato,  dell'altra  parte  di  un'unione
civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e'  stato  legato
da relazione affettiva e stabile convivenza ». 
  490. Il Fondo per l'assistenza alle persone con  disabilita'  grave
prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3,  comma  1,  della
legge 22 giugno 2016, n. 112, e' incrementato di 2  milioni  di  euro
per l'anno 2020. 
  491. Al fine del completamento dei piani di recupero  occupazionale
previsti, le restanti risorse finanziarie  di  cui  all'articolo  44,
comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come
ripartite tra le regioni, nonche'  le  restanti  risorse  finanziarie
previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9  maggio  2018,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio  2018,  n.
83, per  le  specifiche  situazioni  occupazionali  insistenti  nella
regione Sardegna, dall'articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, per le specifiche situazioni  occupazionali  insistenti
nella regione Lazio, dagli  articoli  9  e  10  del  decreto-legge  3
settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
novembre 2019, n. 128, per  le  specifiche  situazioni  occupazionali
insistenti nelle regioni Sicilia e Sardegna e  per  l'area  di  crisi
industriale complessa di Isernia, nonche'  ulteriori  45  milioni  di
euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, da ripartire tra le regioni,  sulla  base  delle  risorse
utilizzate  nel  2019  e  tenuto  conto  delle  risorse  residue  dei
precedenti  finanziamenti  nella  disponibilita'  di   ogni   singola
regione, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
possono essere destinate, nell'anno  2020,  dalle  predette  regioni,
alle medesime finalita' del citato articolo  44,  comma  11-bis,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche' a  quelle  dell'articolo
53-ter del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  492. Il trattamento di  cui  all'articolo  44,  comma  11-bis,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, puo' essere  concesso,
per l'anno 2020, anche alle imprese  operanti  nelle  aree  di  crisi
industriale complessa riconosciute  ai  sensi  dell'articolo  27  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del  Ministro  dello
sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile  2019,  entro
il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a valere  sul  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le  risorse  di
cui al primo  periodo  del  presente  comma  possono  essere  inoltre
destinate a finanziare il trattamento di mobilita' in deroga  di  cui
all'articolo  53-ter  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  in
favore dei lavoratori che alla data del 31  dicembre  2019  risultino
beneficiari di un trattamento di mobilita' ordinaria o in deroga. Con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  le  risorse
sono  proporzionalmente  ripartite  tra  le  regioni  in  base   alle
richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni
di euro per l'anno 2020. 
  493. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «  Per  l'anno  2020,
fermo  restando  il  limite  complessivo  delle  risorse  finanziarie
stanziate, puo' essere autorizzata una proroga di  sei  mesi,  previo
ulteriore  accordo  da  stipulare  in  sede  governativa  presso   il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la  partecipazione
del Ministero dello sviluppo economico, qualora l'avviato processo di
cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo  completamento  e
per  la  salvaguardia  occupazionale,  abbia   incontrato   fasi   di
particolare complessita'  anche  rappresentate  dal  Ministero  dello
sviluppo economico ». 
  494. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020,  le  risorse  di
cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, sono incrementate di euro 46,7 milioni a  valere  sulle
risorse del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. Conseguentemente, il  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato  di
21,7 milioni di euro per l'anno 2020; al relativo onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della  legge  24
dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli
importi di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto  legislativo  21
aprile 2011, n. 67. 
  495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui  all'articolo  1,
comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  le  amministrazioni
pubbliche utilizzatrici  dei  lavoratori  socialmente  utili  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo
7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei  lavoratori
impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti
di  lavoro  a  tempo  determinato  o  contratti   di   collaborazione
coordinata  e   continuativa   nonche'   mediante   altre   tipologie
contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato,
anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga,  per
il solo anno 2020 in  qualita'  di  lavoratori  sovrannumerari,  alla
dotazione organica, al  piano  di  fabbisogno  del  personale  ed  ai
vincoli assunzionali previsti dalla vigente  normativa  limitatamente
alle risorse di cui al comma 497, primo periodo. 
  496. A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo  1,
comma 1156, lettera g-bis), della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
sono incrementate di 9 milioni di euro annui. 
  497. Ai fini di cui al comma 495,  le  amministrazioni  interessate
provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma  1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  ripartite  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, da emanare, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata, entro il 31 marzo 2020. Al fine del  riparto  le  predette
amministrazioni, entro il 31 gennaio 2020,  presentano  istanza  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica.  Ai  fini  dell'assunzione  a   tempo   indeterminato   dei
lavoratori impegnati in attivita' di pubblica  utilita',  le  regioni
provvedono mediante il  pieno  utilizzo  delle  risorse  a  tal  fine
stanziate da  leggi  regionali  nel  rispetto  dell'articolo  33  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 
  498. Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per  i
giornalisti  professionisti  iscritti   all'Istituto   nazionale   di
previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) dipendenti dalle  imprese
editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e  di  agenzie
di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di
cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto  1981,
n. 416, e' autorizzata la spesa nel limite di 7 milioni di  euro  per
l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2021  al
2027, che costituisce tetto di spesa,  con  conseguente  aumento  dei
limiti  di  spesa  di  cui  all'articolo   41-bis,   comma   7,   del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.  L'onere  annuale
sostenuto  dall'INPGI  per  i  predetti   trattamenti   di   pensione
anticipata e' rimborsato  all'Istituto  ai  sensi  dell'articolo  37,
comma  1-bis,  della  medesima  legge  n.  416  del  1981.  All'onere
derivante dall'attuazione del presente  comma  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e  l'innovazione
dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198. 
  499. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.  69,
il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  « 2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo  37,
comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono  erogati
in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva
al 31 dicembre 2019, piani  di  riorganizzazione  o  ristrutturazione
aziendale che  prevedono  la  contestuale  assunzione,  nel  rapporto
minimo   di   un'assunzione   a   tempo   indeterminato   ogni    due
prepensionamenti, di  giovani  di  eta'  non  superiore  a  35  anni,
giornalisti  o  soggetti  in  possesso  di  competenze  professionali
coerenti  con   la   realizzazione   dei   programmi   di   rilancio,
riconversione digitale e sviluppo  aziendale,  come  individuate  dai
predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano gia' in essere, con
la stessa azienda o con  azienda  facente  capo  al  medesimo  gruppo
editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli  2222  e
seguenti  del  codice  civile,  anche  in  forma  di   collaborazione
coordinata e continuativa. 
  2-bis. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o  autonomo
di cui agli articoli 2222 e seguenti  del  codice  civile,  anche  in
forma  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,   ovvero   la
sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con
i giornalisti che abbiano  optato  per  i  trattamenti  di  vecchiaia
anticipata di cui al comma 2, comporta la  revoca  del  finanziamento
concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia  instaurato
con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale ». 
  500. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga  al
requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1,  lettera  a),
della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di
pensione,   con   anzianita'   contributiva   di   almeno   35   anni
nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia  e  i  superstiti,  i  lavoratori  poligrafici  di  imprese
stampatrici di giornali  quotidiani  e  di  periodici  e  di  imprese
editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di  stampa
a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1°  gennaio
2020  e  il  31  dicembre   2023,   piani   di   riorganizzazione   o
ristrutturazione  aziendale  in   presenza   di   crisi,   ai   sensi
dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14
settembre 2015,  n.  148.  I  trattamenti  pensionistici  di  cui  al
presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa  di  26,7
milioni di euro per l'anno 2020, 44,6  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7 milioni di euro  per
l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024,  33,3  milioni  di
euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro  per  l'anno  2026  e  1,3
milioni di euro per l'anno 2027,  che  costituisce  tetto  di  spesa.
L'INPS  provvede  al  monitoraggio  delle  domande  di  pensionamento
presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine  di
sottoscrizione  del  relativo  accordo  di  procedura  presso  l'ente
competente. Qualora dall'esame delle domande  presentate  risulti  il
raggiungimento, anche in termini prospettici,  dei  limiti  di  spesa
previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS  non  prende  in
esame   ulteriori   domande   di   pensionamento.   Il    trattamento
pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo  a  quello
di presentazione della domanda, previa risoluzione  del  rapporto  di
lavoro dipendente. Ai soggetti  di  cui  al  presente  comma  non  si
applicano  le  disposizioni  dell'articolo  12,  commi  da  12-bis  a
12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia  di
adeguamento   alla   speranza   di    vita,    All'onere    derivante
dall'attuazione del presente comma si provvede  per  6,1  milioni  di
euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  11,7
milioni di euro per l'anno 2022, 12,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di  euro  per
l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026  e  0,3  milioni  di
euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26
ottobre 2016, n. 198.