501. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati. 502. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilita' a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei richiedenti. 503. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005". 504. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2003 e per l'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004 e 2005". 505. Per l'anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20. 506. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: "anni dal 1998 al 2004" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2005"; b) il comma 5-bis e' abrogato. 507. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005. 508. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005". 509. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i cinque periodi d'imposta successivi "fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i sei periodi d'imposta successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2005 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento". 510. Per l'anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano: a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri; b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 512. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese agricole ed agroalimentari, a decorrere dal 1 gennaio 2005 la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e la relativa dotazione finanziaria e' attribuita all'ISMEA. L'ISMEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al presente comma e' titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti. 513. Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 514. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 515. A decorrere dal 1 gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al primo periodo e' limitata ad euro 16,03656 per mille litri. 516. La riduzione prevista al comma 515, primo periodo, si applica altresi' ai seguenti soggetti: a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997; c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. 517. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 515 e 516 del presente articolo presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 518. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di 15 milioni di euro, di cui 6,5 milioni di euro quale copertura dell'onere relativo all'anno 2004 e 8,5 milioni di euro quale copertura dell'onere relativo all'anno 2005. 519. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di 20 milioni di euro. 520. All'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "dal 1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2005". Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21, comma 6-ter, le parole: "lire 30 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti: "73 milioni di euro annui". 521. Il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: "6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 9099) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1 gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, e' esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonche' le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalita' di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61. 6.1. Entro il 1 settembre di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6. 6.2. Per ogni anno di validita' del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purche' vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari". 522. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 521 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. 523. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni". 524. In ottemperanza alla decisione della Commissione europea n. C(2004)2638 FIN dell'8 settembre 2004, l'articolo 94, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato. 525. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e' ridotta, per l'anno 2005, di 15 milioni di euro. 526. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, e' ridotta, per l'anno 2005, di 50 milioni di euro. 527. Tra i soggetti di cui all'articolo 44, comma 9-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono ricompresi anche coloro che ricoprono cariche sindacali. Al citato comma 9-quinquies dell'articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, le parole: "periodi anteriori al 1 gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "periodi anteriori al 1 gennaio 2003" e le parole: "possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005". 528. In virtu' del combinato disposto dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 36 della legge della Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9, e successive modificazioni, i benefici di cui all'articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono trasferiti, alle medesime condizioni di cofinanziamento regionale ivi previste, all'articolo 134 della medesima legge n. 388 del 2000, nei limiti delle norme di contabilita' di Stato. 529. All'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, e' oggetto di arrotondamento all'unita' di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e' inferiore a detto limite". 530. E' autorizzata la spesa di 1.770.000 euro per l'anno 2005, a sostegno delle realta' calcistiche femminili FIGC - Divisione Calcio Femminile - di serie A, A2 e B per ciascuna stagione calcistica da ripartire nel seguente modo: a) 50.000 euro per ciascuna delle squadre iscritte al campionato di serie A (per la stagione 2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte); b) 25.000 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di serie A2 (per la stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno); c) 10.000 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato di serie B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11 squadre regolarmente iscritte). 531. Il contributo di cui al comma 530 e' corrisposto alle societa' di serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato di competenza, almeno tre squadre giovanili, di cui una appartenente al settore Primavera, e due sotto l'egida del settore scolastico, ed a quelle di serie B presso le quali risulta iscritta una squadra del settore giovanile. 532. I contributi a sostegno dell'attivita' professionistica delle suddette squadre non sono cumulabili con altro genere di finanziamenti di enti pubblici, nazionali o locali. Nel caso le suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di ente pubblico, la quota ad esse spettante in base al comma 530 verra' calcolata, a defalcazione, sulla base di quanto gia' percepito da altri enti pubblici. 533. In caso di rimanenza delle risorse individuate al comma 530, le stesse vengono accantonate per l'anno successivo ad integrazione di quanto gia' impegnato. 534. Le risorse di cui al comma 530 vengono erogate mediante bandi dalle amministrazioni regionali in quota pari al numero di squadre iscritte e partecipanti, di anno in anno, ai campionati FIGC - Divisione Calcio Femminile - delle Serie A, A2 e B. 535. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007. 536. Nei casi in cui l'articolo 1 della legge 24 aprile 2003, n. 92, abbia avuto applicazione, perche' il limite di eta' pensionabile era inferiore a quello di 70 anni previsto, sia pure in via facoltativa, dal decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il periodo di tre anni di permanenza in servizio, su richiesta, previsto per i perseguitati politici antifascisti o razziali dal citato articolo 1 della legge 21 aprile 2003, n. 92, si deve intendere fruibile a partire dal nuovo limite di eta' pensionabile, sia pure facoltativo, di 70 anni, ai sensi dell'articolo 1-quater del decreto-legge n. 136 del 2004, ed alle medesime condizioni di sospensione dei versamenti contributivi ivi previste. 537. Onde poter assicurare la continuita' nel processo di risanamento e riorganizzazione e il conseguente rilancio del territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' autorizzato un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro per l'anno 2005 a favore dell'Ente Parco. 538. Il fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e' implementato per l'anno 2005 di 11 milioni di euro. 539. I termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all'anno 2004 e all'anno 2006, rispettivamente per i comuni di cui ai numeri 4) e 4-bis) del comma 1, lettera d), dell'articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. 540. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un' attivita' industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento. 541. Per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, al fine di potenziare l'impiego del poliziotto e del carabiniere di quartiere, oltre alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro per l'anno 2005, 56 milioni di euro per l'anno 2006, 86 milioni di euro per l'anno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per l'assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del medesimo articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla presente legge, di 1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, come incremento d'organico dei rispettivi ruoli. 542. Alla copertura dei posti per agente della Polizia di Stato di cui al comma 541, si provvede: a) nel limite di 730 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento riservato prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in servizio al momento della presentazione delle domande e, per il restante, ai giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di leva nella Polizia di Stato o nell'Arma dei carabinieri quali ausiliari da almeno un anno e da non piu' di quattro anni, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il capo di stato maggiore della difesa. Anche al predetto personale si applica la disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; b) per i restanti 594 posti, per l'anno 2006, per 267 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalita' previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo. 543. Per la copertura dei posti per carabiniere di cui al comma 541, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata a procedere ad un reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale: a) nel limite di 770 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio di leva, ovvero in ferma biennale o richiamati nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri ausiliari, congedati da non oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni; b) per i restanti 630 posti, per l'anno 2006, per 441 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalita' previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti 189 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo. 544. Per l'attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al Regola mento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo, nonche' per proseguire gli interventi intesi a realizzare nei Paesi di accertata provenienza di flussi di immigrazione clandestina apposite strutture e' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006. 545. La spesa di cui al comma 544 e' ripartita nel corso delle gestioni tra le unita' previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 546. Per conseguire piu' elevati livelli di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonche' per avviare la graduale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata fino ad un massimo di cinquecento unita' complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unita' portate in aumento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per l'anno 2005, euro 12 milioni per l'anno 2006 ed euro 13 milioni a decorrere dal 2007. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, da comunicare al Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ripartizione per sedi di servizio delle unita' portate in aumento ai sensi della presente disposizione. Alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede: nella misura del 50 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente 50 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, in detto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento ai sensi della presente disposizione sono effettuate in deroga alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione. 547. Per il potenziamento dell'attivita' di soccorso tecnico urgente in materia di rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico e per il proseguimento del programma di interventi previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005, di 6 milioni di euro per l'anno 2006 e di i milione di euro per l'anno 2007. 548. Per le specifiche esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 151 e 152, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate: a) la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze di carattere infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 31 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilita' pubblica sicurezza - e la spesa di 3 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale cifrante; b) la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2005, per le esigenze correnti, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilita' sicurezza pubblica. 549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 548 possono essere altresi' ripartite nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 550. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies. 4-ter. La compensazione e' determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori. 4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi. 4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 10 gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 10 gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. 4-sexies. Per le finalita' di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso. 4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate". 551. I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 552. Le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, e le relative questioni risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Alle controversie di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 553. In attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Ministero dell'interno e' autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, all'integrazione e allo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia, incaricati di stabilire e mantenere contatti con le autorita' dei Paesi di destinazione o con le organizzazioni internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione della criminalita', dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo. 554. Il servizio degli ufficiali di collegamento, scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la specifica esigenza, e le relative dipendenze, nonche' le modalita' di selezione, formazione e assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati ed il numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'economia e delle finanze. Il predetto regolamento stabilisce le linee guida per l'eventuale utilizzazione degli ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari in qualita' di esperti a norma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 555. Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla base di specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali. 556. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i trattamenti economici degli ufficiali di collegamento in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunita' montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attivita' lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purche' autorizzati dall'amministrazione di provenienza. 558. All'articolo 23, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale con seguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5". 559. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1998, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell'avente diritto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. 560. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 561. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 562. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 563. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. 564. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 565. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2005, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 566. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge. A tali misure non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 11. 567. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge. 568. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato. 569. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 570. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali. 571. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2005. Le somme iscritte nel conto residui di stanziamento per l'anno 2004 di pertinenza dell'unita' previsionale di base 3.2.3.4 "informazione e ricerca" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali destinate alle azioni di promozione agricola sono destinate per l'importo di 30 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per il 2005. 572. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 dicembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli