art. 1 (commi 501-600)
  501. La proposta individuale di programmazione fiscale e' formulata
sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria,  tenendo
conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei
parametri,  dei  dati  sull'andamento  dell'economia  nazionale   per
distinti  settori  economici  di  attivita',   della   coerenza   dei
componenti  negativi  di  reddito  e  di  ogni   altra   informazione
disponibile riferibile al contribuente. 
  502. La programmazione fiscale si  perfeziona,  ferma  restando  la
congruita' dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli  studi  di
settore  o  dei  parametri  per  ciascun   periodo   d'imposta,   con
l'accettazione di  importi,  proposti  al  contribuente  dall'Agenzia
delle entrate, che individuano per un  triennio  la  base  imponibile
caratteristica   dell'attivita'   svolta,   esclusi   gli   eventuali
componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.
La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi  verbali
di constatazione con esito positivo, redatti a seguito  di  attivita'
istruttorie effettuate ai sensi degli articoli  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  e  52  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  di
avvisi  di  accertamento  o   rettifica,   nonche'   di   inviti   al
contraddittorio di cui all'articolo  5  del  decreto  legislativo  19
giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi,  dell'imposta
sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi  al  periodo  d'imposta  in
corso al 1° gennaio 2004, comporta che la proposta di  cui  al  comma
501 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente. 
  503. L'accettazione della proposta  di  programmazione  fiscale  e'
comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre  2006;  nel  medesimo
termine la proposta puo' essere altresi' definita in  contraddittorio
con il competente  ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate,  anche  con
l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis  e
3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
22  luglio  1998,  n.  322,  esclusivamente  nel  caso  in   cui   il
contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei  dati
contabili e strutturali  presi  a  base  per  la  formulazione  della
proposta. 
  504.  Per  i   periodi   d'imposta   oggetto   di   programmazione,
relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti
o professioni: 
   a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria
sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni; 
   b) per la parte dichiarata  eccedente  quella  programmata,  ferma
restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al
reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonche'  quella
applicabile ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  societa',  sono
ridotte di 4 punti percentuali; 
   c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente  per  la
parte programmata, fatto salvo il  minimale  reddituale  previsto  ai
fini  contributivi;  restano  salve   le   prerogative   degli   enti
previdenziali di diritto privato, nonche' la facolta' di effettuare i
versamenti su base volontaria; 
   d) l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  si  applica
esclusivamente per la parte programmata. 
  505. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 504, ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto: 
    a) il contribuente assolve ordinariamente a  tutti  gli  obblighi
formali e sostanziali  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  e
dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; 
    b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi  o  compensi  da
dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili  si
applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette  ad
imposta  ovvero  soggette  a  regimi   speciali,   l'aliquota   media
risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle  operazioni
imponibili, diminuita  di  quella  relativa  alle  cessioni  di  beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato; 
    c)  sono   inibiti   i   poteri   spettanti   all'amministrazione
finanziaria in base  alle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  54,
secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni. 
  506. In  caso  di  divergenza  tra  gli  importi  risultanti  dalle
dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella
dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia
delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito
oggetto  della  programmazione  nonche',  per  l'imposta  sul  valore
aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai  ricavi  o
compensi caratteristici a base della  stessa,  salve  le  ipotesi  di
documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale  ultima
ipotesi  trova  applicazione  il  procedimento  di  accertamento  con
adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.  La
disposizione di cui al presente comma si applica anche  nel  caso  di
mancato adeguamento alle risultanze degli  studi  di  settore  o  dei
parametri. 
  507. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39,  primo  comma,
lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive modificazioni,  e  all'articolo  55,  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, e le disposizioni  di  cui  al  comma  504,
lettere b), c) e  d),  non  operano  qualora  il  reddito  dichiarato
differisca da quanto effettivamente conseguito, non  siano  adempiuti
gli obblighi sostanziali di cui al comma 505, lettera a),  ovvero  il
contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili  ai
fini delle imposte sui redditi; operano comunque le  disposizioni  di
cui  al  comma  504,  lettere  b),  c)  e  d),  qualora  il   reddito
effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento  quello
dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera  a),
e 505, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b),
c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che  integrano
le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del  decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 
  508. Salva l'applicazione del comma 503, nei casi in cui a  seguito
di   controlli   e   segnalazioni,    anche    di    fonte    esterna
all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed  elementi  difformi
da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a  base  per  la
formulazione della proposta, o siano constatate, per  il  periodo  di
imposta 2004, condotte che  integrano  le  fattispecie  di  cui  agli
articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo  2000,
n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di  cui
ai commi 504, lettera a), e 505, lettera c), nonche' le  disposizioni
di cui al comma 504, lettere b), c) e d). Le disposizioni di  cui  al
presente comma  non  operano  qualora  la  difformita'  dei  dati  ed
elementi sia di scarsa entita' tale  da  determinare  una  variazione
degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi
restando la maggiore  imposta  comunque  dovuta  nonche'  i  relativi
interessi. 
  509. Nel caso in cui l'attivita' effettivamente esercitata vari nel
corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa  di
avere effetto dal  periodo  d'imposta  nel  corso  del  quale  si  e'
verificata la variazione. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di natura non regolamentare, e' possibile  individuare
le   singole   categorie   di   contribuenti   nei    cui    riguardi
progressivamente, nel  corso  del  triennio,  decorre  l'applicazione
della programmazione fiscale  e,  conseguentemente,  rideterminare  i
periodi d'imposta di cui al comma 500, per  i  contribuenti  nei  cui
confronti la programmazione fiscale  opera  a  decorrere  da  periodi
d'imposta diversi da quello indicato al comma 499.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non  regolamentare,
sono approvate  le  note  metodologiche  per  la  formulazione  della
proposta di  cui  al  comma  501.  Con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di invio  delle
proposte, anche  in  via  telematica,  direttamente  al  contribuente
ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi
2-bis e 3, del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' le modalita' di adesione. 
  510. Ai contribuenti destinatari delle proposte  di  programmazione
di cui al comma 499, l'Agenzia delle  entrate  formula  altresi'  una
proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro  autonomo,
nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle  attivita'
produttive, relativi ai periodi di imposta in corso  al  31  dicembre
2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono  state
presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi  o
compensi   determinati   a   seguito   di   elaborazioni   effettuate
dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 501. 
  511. Agli importi di cui al comma 510 si applica, per  le  societa'
di capitali che non hanno optato per la trasparenza  fiscale  di  cui
agli articoli 115 e 116  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  una  imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative  addizionali  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, del 28 per cento e
per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento. 
  512. L'accettazione delle proposte di cui al comma 510 comporta  il
pagamento dell'imposta sul  valore  aggiunto  determinata  applicando
all'ammontare dei maggiori ricavi  o  compensi,  tenuto  conto  della
esistenza di operazioni non soggette ad  imposta  ovvero  soggette  a
regimi  speciali,  l'aliquota  media  risultante  dal  rapporto   tra
l'imposta relativa alle operazioni imponibili,  diminuita  di  quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il  volume  d'affari
dichiarato. 
  513. L'adeguamento di cui al comma 510, consentito ai  contribuenti
che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499, si
perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo  anno  di
applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, degli  importi  di
cui ai commi 511 e 512. Per ciascun periodo  d'imposta,  gli  importi
calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non  possono  essere
inferiori a 3.000 euro per le societa' di capitali e 1.500  euro  per
gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano  sanzioni
ed interessi. 
  514.  Qualora  gli  importi   da   versare   complessivamente   per
l'adeguamento di cui al comma 510 eccedano la somma  di  10.000  euro
per le societa' di capitali e 5.000 euro per gli altri  soggetti,  il
50 per cento dell'importo eccedente  puo'  essere  versato  entro  il
successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere
dal giorno successivo  alla  data  di  cui  al  comma  513.  L'omesso
versamento nei termini indicati nel periodo precedente non  determina
l'inefficacia della definizione; per  il  recupero  delle  somme  non
corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo,
a titolo definitivo, nonche' alla notifica  delle  relative  cartelle
entro il 31 dicembre del  secondo  anno  successivo  al  termine  del
versamento, ed e' dovuta una sanzione pari  al  30  per  cento  delle
somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento  eseguito
entro i trenta giorni successivi  alle  rispettive  scadenze,  e  gli
interessi legali. Non e' applicabile l'istituto del  ravvedimento  di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
  515. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 510  rende
applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma  4,  lettera
a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
  516. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui  al  comma
510 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali  perdite
risultanti dalla dichiarazione.  E'  pertanto  escluso  e,  comunque,
inefficace il riporto a nuovo delle  predette  perdite.  E'  altresi'
escluso il  riporto  al  periodo  d'imposta  successivo  del  credito
d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative
ai periodi d'imposta oggetto  di  definizione,  nonche'  il  rimborso
risultante dalle medesime dichiarazioni. 
  517. La notifica effettuata entro il  31  dicembre  antecedente  il
primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma  499,  di
processi verbali di  constatazione  con  esito  positivo,  redatti  a
seguito di attivita' istruttorie effettuate ai sensi  degli  articoli
33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, e 52 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, di avvisi  di  accertamento  o  rettifica,  nonche'  di
inviti  al  contraddittorio  di  cui  all'articolo  5   del   decreto
legislativo 19 giugno  1997,  n.  218,  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi,  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   ovvero   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, relativi ai  periodi  d'imposta
di cui  al  comma  510,  comporta  l'integrale  applicabilita'  delle
disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997. 
  518. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 510 i soggetti: 
    a)  per  i  quali   sussistano   cause   di   esclusione   o   di
inapplicabilita' degli studi di settore o dei parametri per i periodi
di imposta di cui al comma 510; 
    b) che non erano in attivita' in uno dei periodi  di  imposta  di
cui al comma 510; 
    c)  che  hanno  omesso  di  dichiarare   il   reddito   derivante
dall'attivita' svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione  o
che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei
redditi ed IRAP  con  dati  insufficienti  per  l'elaborazione  della
proposta di cui al comma 510; 
    d) che hanno  omesso  di  presentare  la  dichiarazione  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto per le annualita' d'imposta  oggetto
di definizione  o  che  hanno  presentato  per  tali  annualita'  una
dichiarazione  con  dati  insufficienti  per   l'elaborazione   della
proposta di cui al comma 510; 
    e) che hanno omesso  di  comunicare  i  dati  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione degli studi  di  settore  o  dei  parametri  per  i
periodi di imposta di cui al comma 510; 
    f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31  dicembre
antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto  dal
comma 499, per i periodi di imposta di cui al  comma  510  e  per  le
annualita' di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano
le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del  decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 
  519. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi  da
387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I  contribuenti  che
si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano  i
versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi,  dell'IVA  e
dell'IRAP in  base  alle  imposte  dovute  per  il  medesimo  periodo
d'imposta tenendo conto  della  maggiore  base  imponibile  derivante
dalla programmazione medesima. 
  520. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della  Guardia  di  finanza
programmano l'impiego di maggiore capacita' operativa per l'attivita'
di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali  non
trova applicazione la programmazione fiscale. 
  521. All'articolo 103, comma 3, del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  come
modificato  dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del  decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, le  parole:  "un  ventesimo"  sono  sostituite
dalle seguenti: "un diciottesimo". 
  522. Nell'articolo 11-quater, comma 2, alinea, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
e riducendo il risultato del 20 per cento". 
  523. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  fermo
restando l'espletamento delle ordinarie attivita' ispettive e secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004,  n.  124,  in
materia di  coordinamento  dell'attivita'  di  vigilanza,  conseguono
maggiori  diritti  accertati  per  contributi  obbligatori  e   premi
assicurativi evasi nonche' per sanzioni amministrative  e  civili.  A
tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e
l'INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza  in
materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione
di appositi piani di intervento, anche mediante attivita'  congiunta,
finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori
a maggiore rischio  di  evasione  ed  elusione  contributiva  nonche'
attraverso un incremento dell'impiego  delle  risorse  del  personale
ispettivo nell'attivita' di contrasto al lavoro sommerso e irregolare
in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto
pianificato per l'anno 2005. 
  524. Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, e' altresi' autorizzato, in deroga al  divieto  di
procedere a nuove assunzioni  disposto  dall'articolo  1,  comma  95,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad  assumere  i  vincitori  dei
concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi
rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004  e  del
16 novembre 2004,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª  serie
speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a  decorrere
dall'anno  2007,  si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma  1,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di  cui  all'articolo
9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' ridotta a  5  milioni
di  euro  a  decorrere  dall'anno  2005.  La  finalizzazione  di  cui
all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  e'
ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. 
  525. Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
"6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: 
   a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e  successive  modificazioni,  si
attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero  con  appositi
strumenti di pagamento elettronico  definiti  con  provvedimenti  del
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
dei  monopoli  di  Stato,  nei  quali  gli  elementi  di  abilita'  o
intrattenimento sono  presenti  insieme  all'elemento  aleatorio,  il
costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di  quattro  secondi  e  che  distribuiscono  vincite  in  denaro,
ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro,  erogate  dalla
macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio
in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non  piu'  di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle
somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il
gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; 
   b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo
14-bis, comma 4, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640, e successive  modificazioni,  che  si  attivano
esclusivamente in presenza  di  un  collegamento  ad  un  sistema  di
elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con  regolamento
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,  tenendo  conto
delle specifiche condizioni di mercato: 
     1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna partita; 
     2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 
     3)  l'importo  massimo  e  le  modalita'  di  riscossione  delle
vincite; 
     4) le specifiche di immodificabilita' e di  sicurezza,  riferite
anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 
     5)  le  soluzioni  di  responsabilizzazione  del  giocatore   da
adottare sugli apparecchi; 
     6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi  pubblici  e
degli altri punti autorizzati  alla  raccolta  di  giochi  nei  quali
possono  essere  installati  gli  apparecchi  di  cui  alla  presente
lettera". 
  526. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  b),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni, si  applica  un  prelievo  erariale  unico,
fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non puo' essere inferiore all'8
per cento ne' superiore al 12 per cento delle somme giocate. 
  527. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: 
  "13-bis. Con provvedimenti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  sono
definiti i termini  e  le  modalita'  di  assolvimento  del  prelievo
erariale unico relativo agli apparecchi da  intrattenimento  previsti
dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al  regio  decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni". 
  528. All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni,  le  parole:  "commi  6  e  7"  sono
sostituite dalle seguenti: "commi 6, lettera a), e 7". 
  529. All'articolo 38 della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
successive modificazioni, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
"6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai  precedenti  commi,
e' necessario il possesso delle licenze  previste  dall'articolo  86,
terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni". 
  530. Entro il 1° luglio  2006  e  secondo  modalita'  definite  con
provvedimenti  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: 
    a) gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,  lettera  a),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni, sono installati esclusivamente in  esercizi
pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati
dotati di apparati per la connessione alla  rete  telematica  di  cui
all'articolo 14-bis,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive  modificazioni,  che
garantiscano la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e
della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I  requisiti
dei suddetti apparati sono definiti  entro  un  mese  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge; 
    b)  il  canone  di  concessione  previsto  dalla  convenzione  di
concessione per la conduzione operativa della rete telematica di  cui
all'articolo  14-bis  del  citato  decreto   del   Presidente   della
Repubblica n. 640 del 1972, e' fissato nella  misura  dello  0,8  per
cento delle somme giocate; 
    c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce  ai
concessionari della rete telematica un compenso, fino ad  un  importo
massimo  dello  0,5  per  cento  delle  somme  giocate,  definito  in
relazione: 
      1) agli investimenti effettuati in ragione di  quanto  previsto
dalla lettera a); 
      2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di
funzionamento degli apparecchi di gioco. 
  531. A partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle
somme giocate con  apparecchi  di  cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18  giugno  1931,
n. 773, e successive modificazioni, e' fissato nella  misura  del  12
per cento delle somme giocate. 
  532. In relazione agli interventi previsti dal comma 530, necessari
ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-bis,  comma  4,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e
successive  modificazioni,  il  termine  della  concessione  per   la
conduzione operativa della rete telematica e' prorogato al 31 ottobre
2010. 
  533. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1,  comma  497,  della
legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  l'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio  2006,  i  requisiti
che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della  raccolta
delle  giocate  dai  concessionari  della  rete  telematica  di   cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro  il  31
marzo 2006, i concessionari presentano  all'Amministrazione  l'elenco
dei soggetti incaricati. 
  534. Il terzo comma dell'articolo 86 del  testo  unico  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: "Relativamente agli  apparecchi  e  congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici di  cui  all'articolo  110,
commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria: 
    a) per l'attivita' di produzione o di importazione; 
    b)  per  l'attivita'  di  distribuzione  e  di  gestione,   anche
indiretta; 
    c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi
da quelli gia' in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo
comma o di cui all'articolo 88 ovvero per  l'installazione  in  altre
aree aperte al pubblico od in circoli privati". 
  535. Il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorita' e della
polizia giudiziaria ove  il  fatto  costituisca  reato,  comunica  ai
fornitori di connettivita' alla rete Internet ovvero  ai  gestori  di
altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in
relazione   ad   esse   forniscono   servizi    telematici    o    di
telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di
giochi, scommesse o concorsi pronostici  con  vincite  in  denaro  in
difetto di  concessione,  autorizzazione,  licenza  od  altro  titolo
autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione  delle  norme
di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni  definiti
dall'Amministrazione stessa. 
  536. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo  di  inibire
l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o  in  relazione
alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei  giochi,  delle
scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 535, adottando a
tal fine misure tecniche idonee in conformita' a quanto stabilito con
uno o piu' provvedimenti del Ministero dell'economia e delle  finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 
  537. In caso di violazione dell'obbligo di cui  al  comma  536,  si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da  30.000  a  180.000
euro per ciascuna violazione  accertata.  L'autorita'  competente  e'
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 
  538. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della
Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso  riconosciuti  dal
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 536  e
537,   secondo    i    criteri    e    le    modalita'    individuati
dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno  -
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
  539. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989,  n.
401, dopo le parole:  "apposita  autorizzazione",  sono  inserite  le
seguenti:  "del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato". 
  540. Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui  al  regio
decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
"1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli  altri  esercizi,
compresi i circoli privati, autorizzati  alla  pratica  del  gioco  o
all'installazione  di  apparecchi  da  gioco,  e'  esposta  in  luogo
visibile  una  tabella,  predisposta  ed  approvata  dal  questore  e
vidimata dalle autorita' competenti al rilascio della licenza,  nella
quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli  che  lo
stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonche' le
prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga  di  disporre.  Nelle
sale da biliardo deve essere, altresi', esposto in modo  visibile  il
costo della singola partita ovvero quello orario". 
  541. Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui  al  regio
decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
"3. L'installazione degli apparecchi  di  cui  ai  commi  6  e  7  e'
consentita esclusivamente negli esercizi  commerciali  o  pubblici  o
nelle  aree  aperte  al  pubblico  ovvero  nei  circoli  privati   ed
associazioni autorizzati ai sensi degli  articoli  86  o  88  ovvero,
limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7,  alle  attivita'  di
spettacolo viaggiante autorizzate  ai  sensi  dell'articolo  69,  nel
rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti". 
  542. All'articolo 110 del testo unico di cui al  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma  8  e'
inserito il seguente: 
"8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro
e con la chiusura dell'esercizio  per  un  periodo  non  superiore  a
quindici giorni e' punito chiunque, gestendo  apparecchi  di  cui  al
comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal  comma
8". 
  543. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui  al  regio
decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
"9. Ferme restando le sanzioni previste per il  gioco  d'azzardo  dal
codice penale: 
   a)  chiunque  produce  od  importa,  per  destinarli  all'uso  sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non
rispondenti alle caratteristiche ed alle  prescrizioni  indicate  nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detti commi, e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; 
   b)  chiunque  produce  od  importa,  per  destinarli  all'uso  sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai  commi  6  e  7
sprovvisti  dei  titoli  autorizzatori  previsti  dalle  disposizioni
vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio; 
   c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa  o
comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al  pubblico  od
in circoli ed  associazioni  di  qualunque  specie  di  apparecchi  o
congegni non rispondenti alle caratteristiche  ed  alle  prescrizioni
indicate  nei  commi  6  o  7  e  nelle  disposizioni  di  legge   ed
amministrative attuative di detti commi, e' punito  con  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  1.000  a  6.000  euro   per   ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque,
consentendo l'uso in luoghi pubblici  od  aperti  al  pubblico  o  in
circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e  congegni
conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7
e nelle disposizioni di legge ed amministrative  attuative  di  detti
commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra
specie, diversi da quelli ammessi; 
   d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa  o
comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o  in
circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e  congegni
per i  quali  non  siano  stati  rilasciati  i  titoli  autorizzatori
previsti dalle  disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  500  a   3.000   euro   per   ciascun
apparecchio; 
   e) nei casi di accertamento di una delle violazioni  di  cui  alle
lettere a), b), c) e d) e' preclusa all'Amministrazione autonoma  dei
monopoli di Stato la  possibilita'  di  rilasciare  all'autore  della
violazione  titoli  autorizzatori  concernenti  la  distribuzione   o
l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un  periodo  di
cinque anni; 
   f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi  o  i
congegni non  siano  apposti  su  ogni  apparecchio,  si  applica  la
sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio". 
  544. All'articolo 110 del testo unico di cui al  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono
inseriti i seguenti: 
"9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati  rilasciati  i
titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti  ovvero  che
non siano  rispondenti  alle  caratteristiche  ed  alle  prescrizioni
indicate  nei  commi  6  o  7  e  nelle  disposizioni  di  legge   ed
amministrative attuative di detti commi, e' disposta la  confisca  ai
sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24  novembre  1981,
n. 689. Nel provvedimento di  confisca  e'  disposta  la  distruzione
degli apparecchi e dei  congegni,  con  le  modalita'  stabilite  dal
provvedimento stesso. 
9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto e'
presentato al prefetto territorialmente competente  in  relazione  al
luogo in cui e' stata  commessa  la  violazione.  Per  le  violazioni
previste  dal  comma  9  il  rapporto  e'  presentato  al   direttore
dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato competente per territorio. 
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene
pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri  stabiliti  dalla
legge 7 febbraio 1951, n. 168". 
  545. Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al  regio
decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
"10. Se l'autore degli illeciti di cui al  comma  9  e'  titolare  di
licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991,  n.  287,  le  licenze  o
autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni  e,
in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis
della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  sono  revocate  dal  sindaco
competente, con  ordinanza  motivata  e  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  e  successive  modificazioni.   I   medesimi
provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti  dei  titolari
della licenza di cui all'articolo 88". 
  546. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al  regio
decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
  "11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando
sono riscontrate violazioni di rilevante  gravita'  in  relazione  al
numero  degli  apparecchi  installati  ed  alla  reiterazione   delle
violazioni, sospende la licenza dell'autore  degli  illeciti  per  un
periodo non superiore a  quindici  giorni,  informandone  l'autorita'
competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto  a  norma
del presente  comma,  e'  computato  nell'esecuzione  della  sanzione
accessoria". 
  547. Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del  testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e  successive
modificazioni, commesse in data antecedente alla data di  entrata  in
vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti  al
tempo delle violazioni stesse. 
  548. Dopo  l'articolo  14-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono inseriti i seguenti: 
"Art. 14-ter. - (Controllo dei  versamenti  di  imposte  relative  ad
apparecchi e congegni per il  gioco  lecito).  -  1.  Avvalendosi  di
procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di
Stato esegue, entro il 31 dicembre  del  secondo  anno  successivo  a
quello di scadenza del termine  per  il  pagamento  dell'imposta,  il
controllo  dei  versamenti  effettuati  dai  contribuenti   per   gli
apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7,  del  testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e  successive
modificazioni,   nonche'   per   gli    apparecchi    meccanici    od
elettromeccanici. 
2. Nel caso  in  cui  risultino  omessi,  carenti  o  intempestivi  i
versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e'  comunicato
al  contribuente  per  evitare  la   reiterazione   di   errori.   Il
contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta  giorni  successivi  al
ricevimento della comunicazione. 
3.  Con  decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  sono  definite  le
modalita' di effettuazione dei controlli automatici di cui  al  comma
1. 
Art. 14-quater. - (Iscrizione a ruolo delle somme  dovute  a  seguito
dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli
automatici  effettuati  ai  sensi  dell'articolo  14-ter,  comma   1,
risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonche' di
interessi e di sanzioni per  ritardato  od  omesso  versamento,  sono
iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a  titolo  definitivo
nel termine di decadenza  fissato  al  31  dicembre  del  terzo  anno
successivo a quello di scadenza del termine per  il  pagamento  delle
imposte.  Per  la  determinazione  del  contenuto  del  ruolo,  delle
procedure, delle modalita'  della  sua  formazione  e  dei  tempi  di
consegna, si applica il regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
delle finanze 3 settembre 1999, n. 321. 
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1  devono
essere notificate, a pena di decadenza,  entro  il  31  dicembre  del
quarto anno successivo a  quello  di  scadenza  del  termine  per  il
pagamento dell'imposta. 
3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte,  se  il
contribuente  provvede  a   pagare,   con   le   modalita'   indicate
nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, le somme dovute, entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter,  comma
2,   ovvero   della   comunicazione    definitiva    contenente    la
rideterminazione, in  sede  di  autotutela,  delle  somme  dovute,  a
seguito dei chiarimenti forniti dal  contribuente.  In  questi  casi,
l'ammontare delle sanzioni amministrative previste e' ridotto  ad  un
terzo e gli interessi sono dovuti fino  all'ultimo  giorno  del  mese
antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. 
Art. 14-quinquies. - (Disposizioni in materia  di  recupero  dell'IVA
sugli intrattenimenti). - 1. Le disposizioni  di  cui  agli  articoli
14-ter e  14-quater  possono  essere  applicate  anche  dagli  uffici
dell'Agenzia delle entrate per  il  recupero  dell'IVA  connessa  con
l'imposta  sugli  intrattenimenti.  A  tal  fine,   l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate  le
violazioni  constatate  in  sede  di  controllo  dell'imposta   sugli
intrattenimenti. Per quanto non  previsto  dagli  articoli  14-ter  e
14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA". 
  549. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  agosto  2003,  n.
200, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  "31  dicembre  2005"   sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007"; 
    b)  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il   seguente:   "La
disposizione  di  cui  al  primo   periodo   non   si   applica   nei
trecentosessantacinque   giorni   antecedenti   la   scadenza   della
convenzione di concessione"; 
    c) al quarto periodo, le parole:  "di  cui  al  secondo  e  terzo
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al  terzo  e  quarto
periodo". 
  550. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985,  n.
76, e successive modificazioni, in materia di imposizione fiscale sui
tabacchi lavorati, e' sostituito dal seguente: 
"Per le sigarette, le tabelle di cui al primo  comma  sono  stabilite
con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta,
determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di
ciascun trimestre solare". 
  551. Con provvedimento direttoriale del Ministero  dell'economia  e
delle finanze -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,
tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe  dei
prezzi di vendita al pubblico dei  tabacchi  lavorati,  eventualmente
intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio  1965,  n.
825, e successive modificazioni, puo' essere aumentata l'aliquota  di
base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo  28,
comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  al  fine  di
assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni
successivi. 
  552. Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e
forestali,   l'autorizzazione   alla   stipula   di   contratti    di
collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  al  comma  188  e'
estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo,  nel
limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni  e
nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 188. 
  553. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni  comunitarie  per
la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori  sono
tenute a presentare il documento unico di regolarita' contributiva di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002,  n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,  n.
266. 
  554. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito, in via sperimentale,  un  Fondo  per  le  spese
sostenute dalle famiglie per le  esigenze  abitative  degli  studenti
universitari la cui dotazione, per l'anno 2006, e' fissata nel limite
di 25 milioni di euro. 
  555. Le risorse assegnate  al  Fondo  di  cui  al  comma  554  sono
successivamente ripartite tra le regioni e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
che ne fissa i criteri e le modalita'. 
  556. Al fine di prevenire  fenomeni  di  disagio  giovanile  legato
all'uso di sostanze stupefacenti, e' istituito presso il Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, l'"Osservatorio per il disagio  giovanile  legato  alle
tossicodipendenze". Presso il Dipartimento di cui al  presente  comma
e' altresi' istituito il "Fondo nazionale per le comunita' giovanili"
per favorire le attivita' dei giovani in materia di sensibilizzazione
e prevenzione del  fenomeno  delle  tossicodipendenze.  La  dotazione
finanziaria del Fondo per l'anno 2006 e' fissata in 5 milioni di euro
che, nella misura del 5 per  cento,  e'  destinata  ad  attivita'  di
comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al  rapporto
tra giovani e tossicodipendenza  con  particolare  riguardo  a  nuove
forme di associazionismo giovanile, svolte dall'Osservatorio  per  il
disagio giovanile legato alle tossicodipendenze; il restante  95  per
cento del Fondo viene destinato alle comunita' giovanili  individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale
decreto, di natura non regolamentare,  vengono  determinati  anche  i
criteri per l'accesso al Fondo e le modalita' di presentazione  delle
istanze. 
  557. Per  la  raccolta  ed  elaborazione  dei  dati  occorrenti  al
monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili
anche  per  mantenere  aggiornata  e   confrontabile   l'informazione
ambientale di cui agli articoli 8 e  9  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 195, di recepimento  della  direttiva  2003/4/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  28  gennaio  2003,   in
conformita' ai principi e criteri di cui  all'articolo  1,  comma  8,
della legge 15 dicembre 2004, n. 308,  e'  disposta  la  prosecuzione
delle attivita' gia' convenzionalmente  assicurate  dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani a favore del Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio per le proprie  finalita'  istituzionali.
Con  regolamento  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, da emanare ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  definiti,  in  conformita'  alla
convenzione in essere,  criteri  e  modalita'  di  funzionamento  per
regolamentare  la  prosecuzione   delle   suddette   attivita'.   Per
l'attuazione delle suddette finalita' viene annualmente destinata,  a
valere sul capitolo 7090 "Fondo da ripartire per la difesa del  suolo
e tutela ambientale", una somma non inferiore all'1 per cento  e  non
superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi del  predetto  capitolo
di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalita' ed  i
criteri definiti con il predetto regolamento. 
  558. All'articolo 2 del decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.
368, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  anche  quando
l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi  nei
settori delle poste per un periodo massimo complessivo di  sei  mesi,
compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di  quattro  mesi  per
periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al
15  per  cento  dell'organico  aziendale,  riferito  al  1°   gennaio
dell'anno  cui  le  assunzioni  si  riferiscono.  Le   organizzazioni
sindacali  provinciali  di  categoria  ricevono  comunicazione  delle
richieste di assunzione da parte delle aziende  di  cui  al  presente
comma". 
  559. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre  2000,  n.
388, dopo le  parole:  "servizi  radiotelevisivi"  sono  inserite  le
seguenti:  "nonche'  alle  singole  emittenti   radiofoniche   locali
risultanti   dalla   graduatoria   formata   dal   Ministero    delle
comunicazioni". 
  560. Il comma 3-bis dell'articolo 87  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: 
"3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per
il completamento  della  rete  di  telecomunicazione  GSM-R  dedicata
esclusivamente  alla  sicurezza  ed   al   controllo   del   traffico
ferroviario, nonche' al fine di contenere i  costi  di  realizzazione
della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in
area immediatamente limitrofa dei relativi impianti  ed  apparati  si
procede con le  modalita'  proprie  degli  impianti  di  sicurezza  e
segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori  di  attenzione  e  degli  obiettivi  di  qualita',  stabiliti
uniformemente a livello nazionale  in  relazione  al  disposto  della
legge  22  febbraio  2001,  n.  36,  e  relativi   provvedimenti   di
attuazione". Le disposizioni del comma  3-bis  dell'articolo  87  del
decreto legislativo n. 259 del 2003,  come  sostituito  dal  presente
comma, si applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,   riguardanti   sia   le
installazioni gia' realizzate, sia quelle in corso  di  realizzazione
ovvero  non  ancora  attivate,  comunque  avviati  ai   sensi   della
previgente normativa. 
  561. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.  426,
e successive modificazioni, dopo  la  lettera  p-quaterdecies),  sono
aggiunte le seguenti: 
  "p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui all'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 1994, n. 679; 
   p-sexiesdecies)  aree  di  cui  al  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri 14  aprile  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995". 
  562.  Al  fine  della  progressiva  estensione  dei  benefici  gia'
previsti in favore delle vittime della criminalita' e del  terrorismo
a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei  commi  563  e
564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di  10  milioni
di euro a decorrere dal 2006. 
  563. Per vittime del dovere devono intendersi  i  soggetti  di  cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere,  gli
altri   dipendenti   pubblici   deceduti   o   che   abbiano   subito
un'invalidita'   permanente    in    attivita'    di    servizio    o
nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto  diretto  di
lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: 
    a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; 
    b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; 
    c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; 
    d) in operazioni di soccorso; 
    e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; 
    f) a causa di azioni recate nei loro  confronti  in  contesti  di
impiego internazionale non aventi,  necessariamente,  caratteristiche
di ostilita'. 
  564. Sono equiparati ai soggetti di cui al  comma  563  coloro  che
abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali
consegua il  decesso,  in  occasione  o  a  seguito  di  missioni  di
qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini  nazionali  e
che siano  riconosciute  dipendenti  da  causa  di  servizio  per  le
particolari condizioni ambientali od operative. 
  565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il  Ministro  della  difesa  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e
le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite
massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai  commi
563 e 564 ovvero ai familiari superstiti. 
  566.  Per  assicurare  la  partecipazione  alle  reti  globali   di
monitoraggio  climatico  e  ambientale  nell'ambito   del   programma
promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite  "Atmospheric  Brown
Cloud" e "SHARE-Asia", anche  ai  fini  delle  ricadute  sul  sistema
produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per
lo  sviluppo  sostenibile  nelle  regioni  montane  nel  quadro   del
Partenariato internazionale delle  Nazioni  Unite,  e'  assegnato  al
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo annuo  di  1,8
milioni di euro per l'anno  2006.  Il  Comitato  di  cui  al  decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura  il  collegamento  e  lo
scambio di informazioni tra il CNR e  il  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali per quanto riguarda l'attuazione  del  programma
SHARE-Asia. 
  567. Per i lavoratori marittimi  assicurati  presso  l'Istituto  di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA),  la  sussistenza  e  la
durata dell'esposizione  all'amianto  sono  accertate  e  certificate
dall'IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande  di
certificazione gia' presentate all'INAIL, in ottemperanza al  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  27  ottobre  2004,
emanato in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  295  del  17
dicembre 2004. 
  568.  Ai  fini   del   contenimento   delle   spese   di   ricerca,
potenziamento, ammodernamento, manutenzione e  supporto  relative  ai
mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate,
inclusa l'Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa,  anche  in
deroga alle norme sulla  contabilita'  generale  dello  Stato  e  nel
rispetto della  legge  9  luglio  1990,  n.  185,  e'  autorizzato  a
stipulare convenzioni e contratti  per  la  permuta  di  materiali  o
prestazioni con soggetti pubblici e privati. 
  569. Con decreto del Ministero della difesa,  di  concerto  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  disciplinate   le
condizioni e le modalita' per la stipula degli  atti  e  l'esecuzione
delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina  in  materia
negoziale e del principio di economicita'. 
  570. Al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi
internazionali ed  interforze,  anche  a  valenza  internazionale,  e
specialmente europea, idonei  a  promuovere  qualificati  livelli  di
partecipazione competitiva dell'industria nazionale,  e'  autorizzata
la spesa annua di 55 milioni di euro per quindici  anni  a  decorrere
dall'anno  2006  per  l'erogazione  di  contributi  pluriennali  alle
imprese nazionali di riferimento, ai  sensi  dell'articolo  4,  comma
177,  della  legge  24  dicembre   2003,   n.   350,   e   successive
modificazioni. 
  571. Lo stanziamento di cui al comma 570  e'  iscritto  nell'ambito
delle unita' previsionali di  base  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  della  difesa  il   quale   con   propri   atti   provvede
all'individuazione sia delle procedure attuative per l'erogazione dei
contributi  sia  delle   imprese   nazionali   di   riferimento   cui
corrispondere i contributi stessi. 
  572. Per l'anno 2006 nei confronti degli abbonati  al  servizio  di
radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle d'Aosta e  di
quattro ulteriori aree all digital da  individuare  con  decreto  del
Ministro delle comunicazioni nonche' degli abbonati che dimostrino di
essere titolari di  abitazione  nelle  medesime  aree  attraverso  il
pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in regola per  l'anno
in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non
abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 4, comma 1,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1,  comma  211,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino o  noleggino  un
apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro  e  senza  alcun
costo per l'utente e  per  il  fornitore  di  contenuti,  di  segnali
televisivi in tecnica digitale, e' riconosciuto un contributo pari  a
90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati  dal  1°  al  31
dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1° gennaio 2006.
Il contributo e' riconosciuto  a  condizione  che  sia  garantita  la
fruizione diretta e senza restrizione  dei  contenuti  e  servizi  in
chiaro e che siano fornite prestazioni di  interattivita',  anche  da
remoto,  attraverso  interfacce   di   programmi   (API)   aperte   e
riconosciute tali, conformi  alle  norme  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee ai  sensi  dell'articolo  18  della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  7
marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti  ed
i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonche'  a
condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica
analogica  commutata,  sia  supportato  da  un  modem   abilitato   a
sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocita'  V90/V92,
fino a 56 Kbits ovvero una velocita' almeno equivalente per le  altre
tecnologie  trasmissive  di  collegamento  alle  reti  pubbliche   di
telecomunicazioni. Ai  titolari  di  alberghi,  strutture  ricettive,
campeggi ed esercizi pubblici situati  nelle  aree  all  digital,  il
contributo e' riconosciuto per ogni apparecchio  televisivo  messo  a
disposizione del pubblico. La concessione del contributo e'  disposta
entro il limite di 10 milioni di euro. 
  573. La concreta applicazione delle misure disposte  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica  30  marzo  1998,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio  1998,  avviene  previa
intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella  quale  si  determina
anche la  ripartizione,  tra  i  comuni  interessati,  delle  risorse
finanziarie gia' stanziate  sulla  base  dell'estensione  delle  aree
soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno
aderire all'intesa e far parte dell'area  parco  attraverso  apposita
deliberazione dei propri consigli. 
  574. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter,  della  legge  7
agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate piu' domande, tutte  le
imprese editrici interessate decadono  dal  diritto  di  accedere  ai
contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di  cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo  23,  comma  3,  della
legge  6  agosto  1990,  n.  223,  e  successive   modificazioni,   e
all'articolo 7, comma 13, della legge 3  maggio  2004,  n.  112,  non
possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella
del tasso programmato di inflazione per  l'anno  di  riferimento  dei
contributi. 
  575. Il comma 2 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, e'  abrogato.  Conseguentemente,  all'articolo
11-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge  30  settembre  2005,  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, dopo le parole: "222 milioni per l'anno 2005" sono  inserite  le
seguenti: "e di euro 5 milioni per l'anno 2006". 
  576. All'articolo 1, comma 275, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, dopo le  parole:  "societa'"  sono  inserite  le  seguenti:  "di
cartolarizzazione, associazioni riconosciute". 
  577. I dipendenti dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo  30,
comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge   24   novembre   2003,   n.   326,
relativamente ai quali non sono esaurite, alla data del  31  dicembre
2005, le procedure di  trasferimento  conseguenti  all'esercizio  del
diritto di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei  ruoli
delle amministrazioni dello Stato  per  le  quali  gli  stessi  hanno
esercitato l'opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della
funzione pubblica, su proposta dell'Agenzia del demanio,  sentite  le
amministrazioni interessate, sono individuate le unita' di  personale
destinate a ciascuna di  tali  amministrazioni  nonche'  la  data  di
decorrenza  degli  effetti  giuridici  ed  economici   del   relativo
transito. 
  578. Al fine di assicurare l'attuazione del piano programmatico  di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28  marzo  2003,  n.  53,  e
garantire continuita' alle iniziative  di  sviluppo  tecnologico  del
Paese  e  per  l'alta  formazione  tecnologica,  favorendo  cosi'  lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale, e' autorizzata la spesa di
44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008  e
l'autorizzazione di spesa di cui al  comma  10  dell'articolo  4  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' rideterminata
in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in
100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.  L'articolo  4,
comma 10, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e' soppresso. 
  579. Per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e  medie  imprese,
anche  attraverso  l'incentivazione  delle  forme  di   raccolta   di
finanziamenti  per   le   stesse   necessarie   al   rilancio   degli
investimenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.
400, sono disciplinate le caratterisitiche dei titoli di  debito  che
possono essere emessi dalle societa'  per  azioni  a  ristretta  base
azionaria, rappresentati da titoli a medio e  lungo  termine  con  un
tasso di interesse prefissato  secondo  le  ordinarie  condizioni  di
mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta  la  durata  del
prestito. Con lo  stesso  decreto,  nel  rispetto  del  principio  di
invarianza  del   gettito   fiscale   complessivo,   possono   essere
disciplinate  anche  particolari  forme  di  incentivi  fiscali   per
certificati di deposito emessi dagli  istituti  di  credito  a  medio
termine per il finanziamento di piccole e medie imprese. 
  580. Al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), cui la legge 15 luglio
2003,  n.  189,  ha  attribuito  compiti  relativi  alla   promozione
dell'attivita' sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e
coordinamento di tutte le organizzazioni sportive  per  disabili,  e'
concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni  2006,
2007 e 2008, per la promozione  della  pratica  sportiva  di  base  e
agonistica. 
  581. Al fine di garantire un  adeguato  sostegno  al  potenziamento
delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  industriali  nel  settore
oncologico  svolte  da  strutture  di  eccellenza  specializzate  nel
settore, e' destinato un importo pari a 50 milioni di euro  a  valere
sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli
investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. 
  582. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e'  autorizzato
ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti
statali relativi agli anni  2004  e  2005,  disponibili  nel  proprio
bilancio alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  ad
esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare
fronte a spese di investimento per  le  infrastrutture  aeroportuali.
Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, l'ENAC comunica l'ammontare delle  disponibilita'  di  cui  al
presente comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  che
individua, con proprio decreto,  gli  investimenti  da  finanziare  a
valere sulle medesime risorse. 
  583. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di  qualita',  i
soggetti di cui al comma  586,  di  seguito  denominati  "promotori",
possono presentare alla regione interessata  proposte  relative  alla
realizzazione di insediamenti  turistici  di  qualita'  di  interesse
nazionale, anche tramite concessione  di  beni  demaniali  marittimi,
esclusi  quelli  sui  quali  sussistono  concessioni  con   finalita'
turistico-ricreative gia' operanti ai sensi dell'articolo  03,  comma
1,  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  400,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche  mediante
la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti. 
  584. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al  comma
583 non si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto-legge  5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 494. La misura del canone e' determinata  dall'atto
di concessione. Una quota degli introiti  dei  canoni  e'  attribuita
nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura
del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente
al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non  determinato
dai commi da 583 a 593, si applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli da 36 a 49 del codice della navigazione. 
  585. Gli insediamenti turistici di qualita' di cui ai commi da  583
a 593 sono  caratterizzati  dalla  compatibilita'  ambientale,  dalla
capacita'  di  tutela  e  di  valorizzazione  culturale  del  tessuto
circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato  livello
dei servizi erogati e dalla idoneita' ad  attrarre  flussi  turistici
anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di  cui
ai commi da 583 a 593 devono assicurare  un  ampliamento  della  base
occupazionale mediante l'assunzione  di  un  numero  di  addetti  non
inferiore  a  250  unita'.  La  realizzazione  e  la  gestione  degli
insediamenti per il turismo di qualita' sono  effettuate  secondo  le
procedure di  cui  ai  commi  da  586  a  593  e  ferme  restando  le
disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  586. Possono presentare le proposte di cui al comma  583  gli  enti
locali territorialmente competenti, anche associati,  i  soggetti  di
cui  all'articolo  10  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e
successive  modificazioni,  associati  con  gestori  di  servizi   ed
eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori,  nonche'
i soggetti  dotati  di  idonei  requisiti  tecnici,  organizzativi  e
finanziari,  definiti  da  apposito  regolamento  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge
con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto  con
il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio. 
  587. Le proposte  devono  comprendere  lo  studio  di  fattibilita'
ambientale, il piano finanziario  degli  investimenti,  l'adeguamento
del sistema  complessivo  dei  servizi  che  interessano  l'area,  in
particolare nel settore della mobilita',  nonche'  la  previsione  di
eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e  sono  redatte
secondo modelli definiti dal regolamento di  cui  al  comma  586.  La
realizzazione di infrastrutture e di  servizi  connessi  puo'  essere
affidata  allo   stesso   soggetto   realizzatore   dell'insediamento
turistico. In  tale  caso  si  applicano  le  disposizioni  stabilite
dall'articolo 104,  comma  4,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
  588. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della
fattibilita' e della qualita' costruttiva, urbanistica e  ambientale,
nonche' della qualita' progettuale, della funzionalita', del costo di
gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei  lavori  per
la realizzazione  degli  impianti  e  delle  infrastrutture  e  opere
pubbliche connesse. Sono comunque  valutate  in  via  prioritaria  le
proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree  compromesse
sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi. 
  589. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione,  verifica
l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche
comparativamente, e sentiti i promotori che  ne  facciano  richiesta,
provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad  individuare  quelle
che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere  documentazione  ai
comuni e  alle  province  competenti  per  territorio,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, al Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, al Ministero delle attivita' produttive, al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i  beni
e  le  attivita'  culturali  e  a  tutte  le  altre   amministrazioni
competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di  ogni  genere  e
tipo. 
  590.  Le   amministrazioni   interessate   rimettono   le   proprie
valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta,  ovvero,
in caso di procedura ad evidenza pubblica ai  sensi  del  comma  592,
entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine  le
amministrazioni interessate possono presentare motivate  proposte  di
adeguamento o richieste di prescrizioni.  La  mancata  presentazione,
entro  il  termine  previsto,  di   osservazioni   o   richieste   di
prescrizioni ha  l'effetto  di  assenso  alla  proposta.  La  regione
promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le
amministrazioni interessate di un  accordo  di  programma,  ai  sensi
dell'articolo 34 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
  591. La stipula dell'accordo di programma  sostituisce  ogni  altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque  denominato,  consente
la realizzazione e l'esercizio  di  tutte  le  opere,  prestazioni  e
attivita' previste  nella  proposta  approvata,  e  ha  l'effetto  di
determinare le eventuali e  conseguenti  variazioni  degli  strumenti
urbanistici e di sostituire le  concessioni  edilizie,  nel  rispetto
delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di  cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000.  Restano  comunque  ferme  le
disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  592. Nel caso di piu' proposte relative alla stessa concessione  di
beni demaniali  la  regione,  prima  della  stipula  dell'accordo  di
programma, indice una gara da svolgere con il  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, ponendo a base di gara  la  proposta
presentata dal promotore, secondo le procedure  di  cui  all'articolo
37-quater  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive
modificazioni. 
  593. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di  cui  ai
commi  da  583  a  592,  i  comuni  interessati   possono   prevedere
l'applicazione di regimi agevolati ai  fini  del  contributo  di  cui
all'articolo 16 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche'  l'esenzione,  ovvero
l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli
immobili di cui all'articolo 1 del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504. 
  594. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
tesoro e' autorizzato a rinnovare per l'anno 2006 gli accordi di  cui
all'articolo 3, comma 22, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,
finalizzati  ad  accelerare  le  procedure  di   liquidazione   degli
indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137. 
  595. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche  e'
fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato.  Fino
al medesimo  termine  il  personale  a  tempo  determinato  non  puo'
superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato. 
  596. Per l'anno 2006 i contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa stipulati nell'anno 2005 dal Ministero per i beni  e  le
attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2,  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto  di
lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unita'. 
  597. Ai fini della valorizzazione  degli  immobili  costituenti  il
patrimonio degli Istituti autonomi per  le  case  popolari,  comunque
denominati, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono semplificate le norme in materia di  alienazione  degli
immobili di  proprieta'  degli  Istituti  medesimi.  Il  decreto,  da
emanare previo accordo tra Governo e regioni,  e'  predisposto  sulla
base della  proposta  dei  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, dell'economia e delle finanze, delle  infrastrutture  e  dei
trasporti da presentare  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
  598. I principi  fissati  dall'accordo  tra  Governo  e  regioni  e
regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che: 
    a) il prezzo di vendita delle unita' immobiliari sia  determinato
in proporzione al canone dovuto e computato ai  sensi  delle  vigenti
leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della
legge 8 agosto 1977, n. 513; 
    b) per le unita' ad uso residenziale sia riconosciuto il  diritto
all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per  l'assegnatario
unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione
dei beni; che,  in  caso  di  rinunzia  da  parte  dell'assegnatario,
subentrino, con  facolta'  di  rinunzia,  nel  diritto  all'acquisto,
nell'ordine: il  coniuge  in  regime  di  separazione  dei  beni,  il
convivente more uxorio purche' la convivenza duri  da  almeno  cinque
anni, i figli conviventi, i figli non conviventi; 
    c)  i   proventi   delle   alienazioni   siano   destinati   alla
realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui
sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto  della  prima  casa,  a
promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e  per  azioni
in favore di famiglie in particolare stato di bisogno. 
  599. Agli immobili degli  Istituti  proprietari,  che  ne  facciano
richiesta  attraverso  le  regioni,  si  applicano  le   disposizioni
previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,  e  successive
modificazioni. 
  600. Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei
programmi  di  dismissione  immobiliare,  gli  enti  e  gli  Istituti
proprietari   possono   affidare    a    societa'    di    comprovata
professionalita'  ed  esperienza  in  materia   immobiliare   e   con
specifiche  competenze  nell'edilizia   residenziale   pubblica,   la
gestione   delle   attivita'   necessarie   al    censimento,    alla
regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.