art. 1 (commi 501-600)
  501. Il compenso dei commissari di cui al comma 498 e'  determinato
nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi
assegnate ridotto del 30 per cento. 
 
  502. All'articolo 8 del decreto-legge 23  dicembre  2003,  n.  347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis.  La  facolta'  prevista  dall'articolo  97  del   decreto
legislativo  n.  270  e'  esercitata  dal  Commissario  straordinario
nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto.  Nel
caso  di  concordato  con  assunzione,  la   medesima   facolta'   e'
esercitata, dopo la chiusura della procedura  a  norma  dell'articolo
4-bis, comma 11, del presente decreto dall'assuntore del  concordato.
Se,  al  momento  della  chiusura  della  procedura,  il  commissario
straordinario  e'  costituito  parte  civile  nel  processo   penale,
l'assuntore subentra nell'azione  anche  se  e'  scaduto  il  termine
previsto dall'articolo 79 del codice di procedura penale". 
 
  503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sentito  il  Ministero  delle  infrastrutture,   e'   autorizzato   a
procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al  fine
di renderla strumentale  alle  esigenze  e  finalita'  del  Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  anche
procedendo a tale scopo alla fusione  per  incorporazione  con  altri
soggetti, societa' e  organismi  di  diritto  pubblico  che  svolgono
attivita' nel medesimo settore della SOGESID Spa. 
 
  504. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 503, alla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  gli  organismi  di
amministrazione della SOGESID Spa sono sciolti  e  sono  nominati  un
Commissario  straordinario  e  un  subcommissario,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Ministro delle infrastrutture. 
 
  505.  A  decorrere  dall'anno  2007,   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre
2005,  n.  266,  e  successive  modificazioni,  si   applicano   alle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in
attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,
n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi  9,  12  e  64
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e  successive
modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette
amministrazioni  adeguano  le  proprie  politiche  ai   principi   di
contenimento e razionalizzazione  di  cui  alla  presente  legge.  Il
presente comma non si applica agli organi costituzionali. 
 
  506. Agli enti  pubblici  di  ricerca,  all'Istituto  nazionale  di
economia agraria, all'Istituto nazionale di ricerca per gli  alimenti
e la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione  in
agricoltura, all'Agenzia per la  protezione  dell'ambiente  e  per  i
servizi tecnici e alle  agenzie  regionali  per  l'ambiente,  non  si
applica l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248. 
 
  507. Per gli esercizi 2007, 2008 e  2009,  e'  accantonata  e  resa
indisponibile, in  maniera  lineare,  con  esclusione  degli  effetti
finanziari  derivanti  dalla  presente   legge,   una   quota,   pari
rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e  a
4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unita'  previsionali  di
base iscritte nel bilancio dello Stato, anche  con  riferimento  alle
autorizzazioni  di   spesa   predeterminate   legislativamente,   con
esclusione del  comparto  della  radiodiffusione  televisiva  locale,
relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti  correnti
ad  amministrazioni  pubbliche  (categoria  4),  con  esclusione  dei
trasferimenti a favore della protezione civile, del  Fondo  ordinario
delle  universita'  statali,  degli  enti  territoriali,  degli  enti
previdenziali e degli organi costituzionali, ad  altri  trasferimenti
correnti (categorie 5, 6  e  7),  con  esclusione  dei  trasferimenti
all'estero aventi natura obbligatoria, delle  pensioni  di  guerra  e
altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e
di assistenza sociale, nonche' alle confessioni religiose di cui alla
legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive  modificazioni,  ad  altre
uscite correnti (categoria 12) e alle spese in  conto  capitale,  con
esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una
quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per  le  aree
sottoutilizzate, dei limiti di impegno gia' attivati, delle  rate  di
ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e  delle
acquisizioni di attivita' finanziarie. Ai fini  degli  accantonamenti
complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unita' previsionali
di base dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della  pubblica
istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare,
per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti,  entro  il
31 marzo di ciascun  anno  del  triennio  2007-2009,  possono  essere
disposte variazioni degli accantonamenti di  cui  al  primo  periodo,
anche interessando diverse unita' previsionali relative alle suddette
categorie   con   invarianza   degli   effetti   sul   fabbisogno   e
sull'indebitamento netto  della  pubblica  amministrazione,  restando
preclusa la possibilita' di utilizzo di risorse di conto capitale per
disaccantonare risorse di parte corrente. Lo  schema  di  decreto  e'
trasmesso  al  Parlamento  per  l'acquisizione   del   parere   delle
Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario. 
 
  508.  Il  Ministro  competente,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' comunicare  all'Ufficio  centrale
del bilancio  ulteriori  accantonamenti  aggiuntivi  delle  dotazioni
delle unita' previsionali di parte  corrente  del  proprio  stato  di
previsione, fatta eccezione per le spese obbligatorie  e  per  quelle
predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo,  per  una
quota  non  superiore  al  30  per  cento,  ad  appositi  fondi   per
l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del  personale
dirigente e non  dirigente  che  abbia  contribuito  direttamente  al
conseguimento degli obiettivi di efficienza  e  di  razionalizzazione
dei processi di spesa. 
 
  509. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
Tabella C allegata alla  presente  legge  sono  ridotte,  in  maniera
lineare, per un importo complessivo pari a  euro  126,4  milioni  per
l'anno 2007, a euro 335,4 milioni per  l'anno  2008  e  a  euro  11,4
milioni per l'anno 2009. 
 
  510. Nell'ambito delle risorse  disponibili,  in  attuazione  dell'
articolo 3, comma 1,  del  decreto-legge  13  maggio  1999,  n.  132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226,  i
termini previsti dall'articolo 4, comma 92, della legge  24  dicembre
2003, n. 350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. 
 
  511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di
520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,  ai  sensi
del comma 177-bis dell' articolo 4 della legge 24 dicembre  2003,  n.
350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del
Fondo per le finalita' di  cui  al  primo  periodo  si  provvede  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti. 
 
  512. Dopo il comma 177 dell'articolo  4  della  legge  24  dicembre
2003, n. 350, e' inserito il seguente: 
    "177-bis. In sede di attuazione di disposizioni  legislative  che
autorizzano  contributi  pluriennali,  il  relativo  utilizzo,  anche
mediante  attualizzazione,  e'  disposto  con  decreto  del  Ministro
competente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa verifica dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul
fabbisogno e sull'indebitamento  netto  rispetto  a  quelli  previsti
dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari
non  previsti  a  legislazione  vigente  gli  stessi  possono  essere
compensati  a  valere  sulle  disponibilita'   del   Fondo   per   la
compensazione  degli  effetti  conseguenti  all'attualizzazione   dei
contributi  pluriennali.  Le  disposizioni  del  presente  comma   si
applicano anche alle operazioni finanziarie  poste  in  essere  dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge
30  dicembre  2004,  n.  311,  a  valere  sui   predetti   contributi
pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello  Stato.  Le
amministrazioni  interessate  sono,  inoltre,  tenute  a   comunicare
preventivamente  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del
tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione  delle
operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare". 
 
  513. Per l'anno 2007, a  valere  sul  fondo  di  cui  al  comma  96
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  appositamente
incrementato, per gli anni 2007, 2008 e  2009,  di  31,1  milioni  di
euro, i Corpi di polizia sono autorizzati,  entro  il  30  marzo,  ad
effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non
superiore a 2.000 unita'. In questo contingente sono  compresi  1.316
agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da  ultimo,  ai
sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n.  260,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono  assunti
a tempo  indeterminato  a  decorrere  dal  l°  gennaio  2007  con  le
modalita' previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2006,
n. 49. 
 
  514. Per l'anno 2007 e' autorizzata,  a  decorrere  dal  1°  luglio
2007, l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco. 
 
  515. Per l'anno 2007, per esigenze connesse con la  prevenzione  ed
il  contrasto  del  terrorismo,   anche   internazionale,   e   della
criminalita' organizzata, l'Arma dei carabinieri e'  autorizzata,  in
deroga all'articolo 1, comma 95, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311, ad effettuare reclutamenti  straordinari,  entro  un  limite  di
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro  a
decorrere dall'anno 2008. Con  decreto  del  Ministro  della  difesa,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla
distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti. 
 
  516. Per l'anno  2007,  al  fine  di  garantire  il  consolidamento
dell'azione di contrasto  all'economia  sommersa,  nonche'  la  piena
efficacia  degli  interventi  in  materia  di  polizia  economica   e
finanziaria, il Corpo della guardia di  finanza  e'  autorizzato,  in
deroga all'articolo 1, comma 95, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311, ad effettuare reclutamenti  straordinari,  entro  un  limite  di
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro  a
decorrere dall'anno 2008. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per le riforme  e
le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro  il
predetto limite di spesa,  alla  distribuzione  nei  vari  gradi  dei
relativi reclutamenti. 
 
  517. Per l'anno 2007, e' autorizzato,  in  deroga  all'articolo  1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  il  reclutamento  di
magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. 
 
  518. Per l'anno 2007, e' autorizzato,  in  deroga  all'articolo  1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  il  reclutamento  di
magistrati amministrativi e  contabili,  di  avvocati  e  procuratori
dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni  di  euro  per
l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2008.
Alla ripartizione delle predette  assunzioni,  si  provvede  mediante
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  adottato  su
proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
 
  519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento  del  fondo  di
cui al comma 513 e' destinata  alla  stabilizzazione  a  domanda  del
personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da  almeno
tre anni, anche non continuativi, o che consegua  tale  requisito  in
virtu'  di  contratti  stipulati  anteriormente  alla  data  del   29
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di  entrata  in
vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste
da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione  del  personale
assunto a tempo determinato mediante procedure  diverse  si  provvede
previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano
ad  avvalersi  del  personale   di   cui   al   presente   comma,   e
prioritariamente del personale di cui all' articolo 23, comma 1,  del
decreto  legislativo  8   maggio   2001,   n.   215,   e   successive
modificazioni, in servizio al 31  dicembre  2006,  nelle  more  della
conclusione  delle  procedure  di  stabilizzazione.  Nei  limiti  del
presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al personale che risulti
iscritto negli appositi elenchi, di cui all' articolo 6  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  da  almeno  tre  anni  ed  abbia
effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del
Ministro dell'interno,  fermo  restando  il  possesso  dei  requisiti
ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile  del  fuoco  previsti
dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il  sistema  di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso  di  formazione.
Le assunzioni di cui al presente comma sono  autorizzate  secondo  le
modalita' di  cui  all'articolo  39,  comma  3-ter,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
 
  520. Per l'anno 2007, per le  specifiche  esigenze  degli  enti  di
ricerca, e' costituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  un  apposito  fondo,  destinato  alla
stabilizzazione  di  ricercatori,  tecnologi,  tecnici  e   personale
impiegato in attivita' di ricerca in possesso dei requisiti temporali
e di selezione di  cui  al  comma  519,  nonche'  all'assunzione  dei
vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di  euro
per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere  dall'anno  2008.
All'utilizzo  del  predetto  fondo  si  provvede  con   decreto   del
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   da   adottare,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le  amministrazioni
vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. 
 
  521. Le modalita'  di  assunzione  di  cui  al  comma  519  trovano
applicazione anche nei confronti del personale di cui  all'  articolo
1, commi da 237 a 242, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  in
possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo  restando
il relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1,  comma
251, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,  fatto  salvo  per  il
restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249,  della
stessa legge n. 266 del 2005. 
 
  522. Al fine di potenziare l'attivita' di sorveglianza  nelle  aree
naturali protette di rilievo internazionale  e  nazionale,  ai  sensi
dell'articolo 19 della legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  il  Corpo
forestale dello Stato e' autorizzato ad assumere, a decorrere dal  1°
gennaio 2007, in deroga all'articolo 1,  comma  95,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico
per 500 allievi agenti forestali svolto in  attuazione  dell'articolo
1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari
a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a  5,24  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2008,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4,  comma
7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di  cui
al  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  227.   11   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  le  agenzie,  incluse  le  agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,  gli  enti  pubblici
non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,  comma  4,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento  di  quella  relativa  alle   cessazioni   avvenute   nell'anno
precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche  alle
assunzioni  del  personale  di  cui  all'articolo   3   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.  Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse
con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge  14
novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215,
ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004. 
 
  524. L'Agenzia autonoma per la  gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali e  provinciali  procede  a  bandire  il  corso-concorso  per
l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le
vigenti disposizioni normative. Il corso-concorso, fermo restando per
il resto quanto previsto dalle norme vigenti, ha una durata  di  nove
mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso  uno  o
piu' comuni. Durante il corso  e'  prevista  una  verifica  volta  ad
accertare l'apprendimento. 
 
  525.  Per  l'anno  2007,  le  vacanze  organiche  nei   ruoli   dei
sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di  polizia  penitenziaria
di cui alla tabella A allegata  al  decreto  legislativo  30  ottobre
1992, n. 443, come sostituita dalla tabella  F  allegata  al  decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per  le
assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione  organica  del
ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella  F,  mediante
assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, reclutati ai sensi  dell'articolo  6  della  legge  30
novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, anche se cessati dal servizio nel limite di 500  unita'
e comunque, entro un limite di spesa annua di 15 milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2007. Le conseguenti  posizioni  di  soprannumero
nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei
passaggi per qualunque causa  del  personale  del  predetto  ruolo  a
quelli dei  sovrintendenti  e  degli  ispettori.  Ferme  restando  le
procedure di autorizzazione di cui al  comma  536,  con  decreto  del
Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalita' per
le predette assunzioni, nonche' i criteri  per  la  formazione  della
relativa  graduatoria  e  le  modalita'  abbreviate  del   corso   di
formazione,  anche  in  deroga  agli  articoli  6  e  7  del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
 
  526. Le amministrazioni  di  cui  al  comma  523  possono  altresi'
procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente  di
personale non dirigenziale  complessivamente  corrispondente  ad  una
spesa pari al  40  per  cento  di  quella  relativa  alle  cessazioni
avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del  rapporto  di
lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma  519.
Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a  tempo
indeterminato delle forme di organizzazione precaria del  lavoro,  e'
autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli
articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  che,
alla data del  1°  gennaio  2007,  risulti  iscritto  negli  appositi
elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, da almeno tre anni ed  abbia  effettuato  non  meno  di
centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno,
fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso  alla
qualifica di vigile del fuoco previsti  dalle  vigenti  disposizioni,
sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche'  modalita'
abbreviate per il corso di formazione. 
 
  527.  Per  fronteggiare  indifferibili  esigenze  di  servizio   di
particolare rilevanza, per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009,  le
amministrazioni di cui al comma 523 non interessate  al  processo  di
stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543, possono procedere ad
ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', nel limite di  un  contingente  complessivo  di  personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di  euro  a
regime. A tale fine e' istituito un apposito  fondo  nello  stato  di
previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con  uno
stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni
di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite  di  una  spesa
pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di
euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalita' di  cui  all'articolo  39,  comma  3-ter,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 
 
  528. Le procedure di conversione in  rapporti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi
dell'articolo 1, comma 243, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
ovvero in essere alla data del  30  settembre  2006,  possono  essere
attuate a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, nel limite dei  posti  disponibili  in  organico.  Nell'attesa
delle procedure di conversione di cui al presente comma  i  contratti
di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007. 
 
  529.  Per  il  triennio  2007-2009  le  pubbliche   amministrazioni
indicate al comma 523, che procedono all'assunzione  di  personale  a
tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti  dal  comma
1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le  relative
prove selettive riservano una quota del 60 per cento del  totale  dei
posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o  piu'
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la  durata
complessiva di almeno un anno raggiunta alla data  del  29  settembre
2006, attraverso i quali le medesime  abbiano  fronteggiato  esigenze
attinenti alle ordinarie attivita' di servizio. 
 
  530. Al fine di potenziare l'azione di  contrasto  dell'evasione  e
dell'elusione  fiscale,  nonche'  l'attivita'   di   monitoraggio   e
contenimento della spesa, una quota parte, stabilita con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse previste per il
finanziamento di specifici  programmi  di  assunzione  del  personale
dell'amministrazione economico-finanziaria, e' destinata alle agenzie
fiscali.    Le    modalita'    di    reclutamento    del    personale
dell'amministrazione  economicofinanziaria,  incluso   quello   delle
agenzie fiscali, sono definite, anche in deroga  ai  limiti  previsti
dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni  sindacali,  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2005, n. 248. 
 
  531. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  1997,  n.
140,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a)  dopo  le  parole:  "attivita'  di  controllo  fiscale,"  sono
inserite le seguenti: "dei risparmi di spesa conseguenti a  controlli
che abbiano determinato  il  disconoscimento  in  via  definitiva  di
richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,"; 
    b) dopo le parole: "di tali risorse" sono inserite  le  seguenti:
", per  l'amministrazione  economica  e  per  quella  finanziaria  in
relazione a quelle di rispettiva competenza,"; 
    c) le parole: "con effetto dall'anno 2004" sono sostituite  dalle
seguenti: "per gli anni 2004 e 2005"; 
    d) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Con  effetto
dall'anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in
misura tale da  destinare  alle  medesime  finalita'  un  livello  di
risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del  10
per cento". 
 
  532. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e  successive  modificazioni,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", nonche' al personale delle agenzie fiscali". 
 
  533. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4,  del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, e' ridotta di  500.000  euro  per
l'anno 2007. 
 
  534. Sono  prorogati  fino  al  31  dicembre  2007  i  comandi  del
personale appartenente a Poste italiane Spa. 
 
  535.  All'articolo   10-bis,   comma   5,   quinto   periodo,   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  le  parole:  "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". 
 
  536. Le assunzioni di cui  ai  commi  523,  526,  528  e  530  sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, previa richiesta  delle  amministrazioni  interessate,
corredata  da  analitica  dimostrazione  delle  cessazioni   avvenute
nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita' di
cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,
e' prorogato al 31 dicembre 2008. 
 
  537. All'articolo 1, comma 103, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, le parole: "A decorrere dall'anno 2008"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "A decorrere dall'anno 2010". 
 
  538. Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma  187,  della
legge 23 dicembre 2005, n.  266,  le  parole:  "60  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "40 per cento". 
 
  539. I commi 228 e 229 dell'articolo  1  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, sono abrogati. 
 
  540. All'articolo 1, comma 97, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
lettere: 
    "h-bis) per  la  copertura  delle  posizioni  dirigenziali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri; 
    h-quater)  del  personale  dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione
civile; 
    h-quinquies)  del  personale  di  magistratura  della   giustizia
amministrativa". 
 
  541. Le assunzioni autorizzate per  l'anno  2006  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, possono essere effettuate  entro
il 30 aprile 2007. 
 
  542. Al fine di perseguire  il  migliore  espletamento  dei  propri
compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e  di
controllo, il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e'
autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica  in  misura
non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente  prevista
dall'articolo 156, comma 2, del codice in materia di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
nei limiti della dotazione prevista nella  Tabella  C  allegata  alla
presente legge. 
 
  543. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  al  fine  di
perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali,
puo' proporre una  graduale  ridefinizione  della  propria  dotazione
organica in misura non superiore al 25 per  cento  della  consistenza
attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in  via  continuativa
dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
senza aumenti del finanziamento a carico  del  bilancio  statale.  La
delibera dell'Autorita'  recante  la  proposta  motivata  di  cui  al
periodo precedente e' sottoposta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri per l'approvazione, sentiti il Ministro delle  comunicazioni
e il Ministro dell'economia e delle  finanze,  entro  il  termine  di
trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa
esecutiva. 
 
  544. Al fine di  fronteggiare  le  esigenze  scaturenti  dai  nuovi
compiti recati dalla presente legge, con particolare riferimento alle
politiche di contrasto del lavoro sommerso  e  di  prevenzione  degli
incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato: 
    a) all'immissione in servizio fino a trecento unita' di personale
risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei  concorsi  pubblici,
per esami, a complessivi 795 posti  di  ispettore  del  lavoro,  area
funzionale C, posizione economica C2, per gli  uffici  del  Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,
Liguria, Lombardia,  Marche,  Piemonte,  Puglia,  Sardegna,  Toscana,
Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia; 
    b)  all'immissione  nei  ruoli  di  destinazione  finale   e   al
conseguente adeguamento delle competenze economiche, del personale in
servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi  percorsi  di
riqualificazione. 
 
  545. Per l'attuazione del comma 544, a decorrere dall'anno 2007  e'
autorizzata la spesa annua di 8,5 milioni di euro con riferimento  al
comma 544, lettera a), e di 5 milioni  di  euro  con  riferimento  al
comma 544, lettera b). 
 
  546. Ai fini di quanto disposto  dall'articolo  48,  comma  1,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le  risorse  per  la
contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007
dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  a
carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2007 di  807
milioni di euro e a decorrere dall'anno  2008  di  2.193  milioni  di
euro. 
 
  547. In sede di definizione delle linee generali di  indirizzo  per
la  contrattazione  collettiva  del  biennio  2006-2007,   ai   sensi
dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni  di  cui
al comma 546, e' reso esigibile interamente, per il medesimo biennio,
il complesso delle risorse di cui al medesimo comma 546. 
 
  548. All' articolo 47 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    "7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi  deve
concludersi entro quaranta giorni dalla  sottoscrizione  dell'ipotesi
di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando
che,  ai  fini  dell'esame  dell'ipotesi  di  accordo  da  parte  del
Consiglio dei ministri, il predetto termine puo' essere  sospeso  una
sola volta e per non piu' di quindici giorni, per  motivate  esigenze
istruttorie dei comitati di settore o del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro
i  successivi  sette  giorni.  La  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri deve  comunque  essere  adottata  entro  otto  giorni  dalla
ricezione dei chiarimenti richiesti, o  dalla  scadenza  del  termine
assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti  in
ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In  ogni
caso i contratti divengono efficaci trascorso il  cinquantacinquesimo
giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che e' trasmesso
dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al  comitato
di settore entro tre  giorni  dalla  predetta  sottoscrizione.  Resta
escluso comunque dall'applicazione del presente articolo  ogni  onere
aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato  anche  nell'ipotesi  in
cui i comitati di settore delle amministrazioni di  cui  all'articolo
41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3  del
presente articolo". 
 
  549. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti  retributivi
al personale statale in regime di diritto  pubblico  per  il  biennio
2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro  e
a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di  euro,  con  specifica
destinazione, rispettivamente, di  304  milioni  di  euro  e  di  805
milioni di euro per il personale delle Forze armate e  dei  Corpi  di
polizia di cui al decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.  195.  In
aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, per l'anno
2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008  la
somma di 80 milioni di euro da destinare  al  trattamento  accessorio
del personale delle Forze armate e dei Corpi di  polizia  di  cui  al
decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  in  relazione  alle
speciali  esigenze  connesse  con  la  tutela  dell'ordine  e   della
sicurezza pubblica, con la prevenzione e la  repressione  dei  reati,
nonche' alle speciali  esigenze  della  difesa  nazionale,  anche  in
relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale. 
 
  550.  Il  Fondo  unico  di  amministrazione  per  il  miglioramento
dell'efficacia  e  dell'efficienza  dei  servizi  istituzionali   del
Ministero dell'interno e' incrementato, a decorrere dal  2007,  di  6
milioni di euro. 
 
  551. Allo scopo del miglioramento dell'efficacia e  dell'efficienza
delle funzioni di competenza statale  in  campo  infrastrutturale,  a
decorrere dal 2007 e' autorizzata la spesa di 6 milioni  di  euro  da
destinare, con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa,
al personale applicato alle attivita' di  programmazione,  indirizzo,
vigilanza tecnica  ed  operativa  e  controllo  su  ANAS  Spa  e  sui
concessionari   autostradali,   nonche'   alle   attivita'   di   cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
5 luglio 2006, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  n.  179  del  3
agosto 2006. 
 
  552. A decorrere dal 1° gennaio 2007,  in  sede  di  contrattazione
integrativa, un importo non superiore a un  milione  di  euro  annui,
viene  destinato  a  garantire  il  funzionamento  della   Cassa   di
previdenza ed assistenza per i  dipendenti  dell'ex  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti,  con  modalita'  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 5, lettera a), del decreto-legge 21 dicembre  1966,  n.
1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n.
14, e successive modificazioni. 
 
  553. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma  634,
a decorrere dall'anno 2007 e' stanziata la somma  di  euro  7.000.000
annui per le finalita' di cui all'articolo 2-octies del decreto-legge
26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del  Ministero  della
pubblica  istruzione.  Con  decreto  del  Ministro   della   pubblica
istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma. 
 
  554. Le somme di cui ai commi 546 e 549,  comprensive  degli  oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h),  della  legge  5  agosto
1978, n. 468. 
 
  555. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219, 220  e  221,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle  spese  di
cura, comprese  quelle  per  ricoveri  in  istituti  sanitari  e  per
protesi, con esclusione  delle  cure  balneo-termali,  idropiniche  e
inalatorie, sostenute dal personale del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a  ferite  o
lesioni riportate  nell'espletamento  di  servizi  di  polizia  o  di
soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attivita' operative  o
addestrative, riconosciute dipendenti da  causa  di  servizio.  Resta
ferma  la  vigente  disciplina  in  materia  prevista  dai  contratti
collettivi nazionali o da provvedimenti  di  recepimento  di  accordi
sindacali. 
 
  556. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti  pubblici  diversi  dall'  amministrazione  statale,  gli  oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007,  nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici  al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico  dei  rispettivi  bilanci  ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo  n.
165 del 2001. In  sede  di  deliberazione  degli  atti  di  indirizzo
previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, i comitati di settore provvedono  alla  quantificazione
delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di  crescita
delle retribuzioni,  ai  criteri  previsti  per  il  personale  delle
amministrazioni dello Stato di cui al  comma  546.  A  tale  fine,  i
comitati di settore si  avvalgono  dei  dati  disponibili  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze comunicati  dalle  rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei  dati  concernenti
il personale dipendente. 
 
  557. Ai fini del concorso delle autonomie  regionali  e  locali  al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a
695, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la
riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento  della
dinamica   retributiva   e   occupazionale,   anche   attraverso   la
razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A  tale
fine, nell'ambito della propria autonomia, possono  fare  riferimento
ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a
543  del  presente  articolo,  per  quanto   attiene   al   riassetto
organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194,  della  legge  23
dicembre 2005, n.  266,  per  la  determinazione  dei  fondi  per  il
finanziamento della contrattazione integrativa  al  fine  di  rendere
coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione
della  spesa  complessiva  di  personale.  Le  disposizioni  di   cui
all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  e
all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni  medesime  per
gli anni 2005 e 2006, sono  disapplicate  per  gli  enti  di  cui  al
presente comma, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
 
  558. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto  delle
regole del patto di stabilita' interno, possono procedere, nei limiti
dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale
non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre  anni,
anche non continuativi, o che consegua tale requisito  in  virtu'  di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre  2006  o
che  sia  stato  in  servizio  per  almeno  tre   anni,   anche   non
continuativi, nel quinquennio  anteriore  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, nonche' del personale di  cui  al  comma
1156, lettera  f),  purche'  sia  stato  assunto  mediante  procedure
selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge  .  Alle
iniziative  di  stabilizzazione  del  personale   assunto   a   tempo
determinato   mediante   procedure   diverse   si   provvede   previo
espletamento di prove selettive. 
 
  559. Il personale proveniente dai  consorzi  agrari  ai  sensi  dei
commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999,  n.  410,  e
collocato in mobilita' collettiva alla data  del  29  settembre  2006
puo' essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti  locali
nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata  in
vigore della presente legge. 
 
  560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui  al  comma
557, che procedono all'assunzione di personale a  tempo  determinato,
nei limiti e alle condizioni previste dal comma  1-bis  dell'articolo
36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nel  bandire  le
relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60  per
cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali  hanno
stipulato  uno  o  piu'  contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata
complessiva di almeno un anno raggiunta alla data  del  29  settembre
2006. 
 
  561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le  regole
del patto di stabilita' interno non possono procedere  ad  assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. 
 
  562.  Per  gli  enti  non  sottoposti  alle  regole  del  patto  di
stabilita' interno, le spese  di  personale,  al  lordo  degli  oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP,  con  esclusione
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare  il
corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti  di  cui  al  primo
periodo possono procedere  all'assunzione  di  personale  nel  limite
delle  cessazioni  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo   indeterminato
complessivamente intervenute nel precedente  anno,  ivi  compreso  il
personale di cui al comma 558. 
  563. Il personale, gia' appartenente  all'Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato distaccato  presso  l'Ente  tabacchi  italiani,
dichiarato in esubero  a  seguito  di  ristrutturazioni  aziendali  e
ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni,  ai  sensi
dell' articolo 4 del decreto  legislativo  9  luglio  1998,  n.  283,
attualmente  inquadrato  nel  ruolo  fino  ad  esaurimento,  previsto
dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del
1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto  del
Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio  2001,  che  ne  fa  esplicita
richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero,  salvo
riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei
ruoli degli enti presso  i  quali  presta  al  momento  servizio.  Su
dichiarazione  dei  relativi   enti   e'   riconosciuta   l'eventuale
professionalita'  acquisita  con  l'assegnazione  della  qualifica  o
profili corrispondenti. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze
provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative
risorse finanziarie, attualmente attestate in un  unico  capitolo  di
spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali. 
 
  564. All'articolo 208 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285, e successive modificazioni, dopo il  comma  4,  e'  aggiunto  il
seguente: 
    4-bis. "La  quota  dei  proventi  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente  codice,  annualmente
destinata con delibera di Giunta al miglioramento della  circolazione
sulle strade,  puo'  essere  destinata  ad  assunzioni  stagionali  a
progetto nelle forme di contratti  a  tempo  determinato  e  a  forme
flessibili di lavoro". 
 
  565. Per garantire il  rispetto  degli  obblighi  comunitari  e  la
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  triennio
2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il  Governo,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per  un  patto
nazionale per la salute, sul quale  la  Conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome, in data 28 settembre 2006,  ha  espresso  la
propria condivisione: 
    a) gli enti del  Servizio  sanitario  nazionale,  fermo  restando
quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98  e
107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006,  dall'
articolo 1,  comma  198,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,
concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
adottando misure necessarie a garantire che le spese  del  personale,
al lordo degli  oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e
dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009  il
corrispondente ammontare  dell'anno  2004  diminuito  dell'  1,4  per
cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con
rapporto  di  lavoro  a   tempo   determinato,   con   contratto   di
collaborazione coordinata e continuativa, o che presta  servizio  con
altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; 
    b) ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  alla
lettera a), le spese di personale sono considerate al netto:  1)  per
l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi  ad  anni  precedenti
per rinnovo dei contratti collettivi  nazionali  di  lavoro;  2)  per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e  2009,  delle  spese  derivanti  dai
rinnovi dei contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  intervenuti
successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e  pertanto
devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, le spese  di  personale  totalmente  a  carico  di
finanziamenti comunitari o privati nonche'  le  spese  relative  alle
assunzioni a tempo  determinato  e  ai  contratti  di  collaborazione
coordinata e continuativa per l'attuazione  di  progetti  di  ricerca
finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; 
    c) gli enti destinatari delle disposizioni di  cui  alla  lettera
a), nell'ambito degli indirizzi  fissati  dalle  regioni  nella  loro
autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della
spesa previsti dalla medesima lettera: 
     1) individuano la consistenza organica del personale  dipendente
a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la
relativa spesa; 
     2) individuano la consistenza del personale  che  alla  medesima
data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto  di  lavoro  a
tempo determinato,  con  contratto  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni
e la relativa spesa; 
     3)  predispongono  un  programma  annuale  di  revisione   delle
predette  consistenze  finalizzato   alla   riduzione   della   spesa
complessiva  di  personale.   In   tale   ambito   e   nel   rispetto
dell'obiettivo di cui  alla  lettera  a),  puo'  essere  valutata  la
possibilita' di trasformare le posizioni di lavoro gia' ricoperte  da
personale  precario  in  posizioni  di  lavoro  dipendente  a   tempo
indeterminato.  A  tale  fine  le  regioni  nella  definizione  degli
indirizzi di cui alla presente lettera possono nella  loro  autonomia
far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di  cui  ai
commi da 513 a 543; 
     4) fanno riferimento, per la determinazione  dei  fondi  per  il
finanziamento della  contrattazione  integrativa,  alle  disposizioni
recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, al fine di rendere coerente la  consistenza  dei  fondi
stessi con gli obiettivi di  riduzione  della  spesa  complessiva  di
personale e di rideterminazione della consistenza organica; 
    d) a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge per  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  le  misure
previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1,  comma  98,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1,  commi  da  198  a
206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da  quelle
indicate nel presente comma; 
    e) alla verifica dell'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi.
previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007,
2008 e 2009, nonche' di quelli  previsti  per  i  medesimi  enti  del
Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e  107,  della
legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  per  gli  anni  2005  e  2006  e
dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l'anno 2006, si  provvede  nell'ambito  del  Tavolo  tecnico  per  la
verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  dell'intesa  23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata  adempiente  accertato
l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario
la  regione  e'  considerata  adempiente  solo  ove  abbia   comunque
assicurato l'equilibrio economico. 
 
  566. Al fine di dare continuita'  alle  attivita'  di  sorveglianza
epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui  alla  legge  19
gennaio 2001, n. 3, gli Istituti  zooprofilattici  sperimentali  sono
autorizzati  a  procedere  all'assunzione  di   personale   a   tempo
indeterminato,  nei  limiti   della   dotazione   organica   all'uopo
rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato  annualmente
dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma  di  cui  al  terzo
periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede
prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia
in servizio da  almeno  tre  anni,  anche  non  continuativi,  o  che
consegua  tale   requisito   in   virtu'   di   contratti   stipulati
anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in
servizio per almeno tre anni anche non continuativi, nel  quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge purche'
abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A  far
data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio  2001,  n.
3, e' rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti  gli
Istituti  zooprofilattici  sperimentali,   definisce   con   apposito
programma annuale le attivita' da svolgere  nonche'  i  criteri  e  i
parametri di distribuzione agli stessi di quota  parte  del  predetto
stanziamento. 
 
  567. E' autorizzata, a decorrere dal  2007,  la  spesa  di  euro  6
milioni  da  destinare,  attraverso  la   contrattazione   collettiva
nazionale integrativa,  all'incentivazione  della  produttivita'  del
personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli
affari  esteri  in  relazione  all'incremento  dei  compiti  ad  esso
assegnati e  connessi  al  supporto  delle  missioni  umanitarie,  di
stabilizzazione e di ricostruzione in  atto,  di  cui  alla  legge  4
agosto 2006, n. 247, e al  decreto-legge  28  agosto  2006,  n.  253,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006,  n.  270,
ivi incluse la gestione e l'amministrazione degli interventi. 
 
  568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun  anno  provenienti
dalla applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 56 del
decreto del Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  200,
certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, nel  limite
di 10 milioni di euro annui, e' destinata  al  funzionamento  e  alla
razionalizzazione delle sedi all'estero. 
 
  569. L'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, e' abrogato. 
 
  570. Gli oneri previsti dalla tabella  A  allegata  alla  legge  14
novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione  d'anno
a decorrere dall'anno 2007. 
 
  571. Al fine di potenziare l'attivita' ispettiva,  il  Comando  dei
carabinieri per la tutela del  lavoro  e'  incrementato  di  sessanta
unita' di personale,  di  cui  tre  tenenti  colonnello/maggiori,  un
capitano,  venticinque  ispettori,   quattordici   sovrintendenti   e
diciassette appuntati/carabinieri,  da  considerare  in  soprannumero
rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle  norme
vigenti. 
 
  572. Per le finalita' di  cui  al  comma  571,  e'  autorizzato  il
ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di
unita' di personale, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
 
  573. Nel nuovo contingente di cui al comma 571 deve essere previsto
almeno il 50 per cento di unita' gia' in  possesso  di  esperienza  e
capacita' operativa nella materia giuslavoristica. 
 
  574. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all' ecomafia
ed alle altre forme di criminalita' organizzata in campo  ambientale,
anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per
ottimizzare  gli  interventi  di  prevenzione  e  repressione   delle
violazioni commesse in danno dell' ambiente sul territorio nazionale,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
e' autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche  del  Comando
dei carabinieri per la tutela  dell'ambiente,  che  e'  a  tale  fine
autorizzato per l'anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti  straordinari
fino ad un massimo di venti unita' di personale, di cui sei  tenenti,
dodici ispettori  e  due  appuntati/carabinieri,  da  considerare  in
soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto
dalle norme vigenti. 
 
  575. Il  trattamento  economico  complessivo  dei  Ministri  e  dei
Sottosegretari di Stato membri  del  Parlamento  nazionale,  previsto
dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n.  212,  e'
ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007. 
 
  576. Per il personale non contrattualizzato di cui  all'articolo  3
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, l'adeguamento retributivo previsto  dall'articolo  24,
commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando  il
procedimento di determinazione ivi disciplinato, e'  corrisposto  per
gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento,  con  riferimento
al personale con retribuzioni  complessivamente  superiori  a  53.000
euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con  applicazione
nell'anno 2009  nella  misura  piena  dell'indice  di  adeguamento  e
reintegrazione della base retributiva cui applicarlo. 
 
  577. Con il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, come modificato dall'articolo 34, comma 1, del  decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati  i  criteri  applicativi
dell' articolo 22-bis, comma 1,  dello  stesso  decreto-legge,  sulla
base dei medesimi principi e modalita'. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al primo  periodo  del  presente  comma
trova  applicazione  anche  nei  confronti  del  personale   di   cui
all'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981,  n.  121,  e
successive modificazioni, nonche' del personale di  cui  all'articolo
65, comma 4, del decreto legislativo 30  dicembre  1997,  n.  490,  e
successive modificazioni, in  relazione  ai  trattamenti  indennitari
comunque denominati in godimento. 
 
  578. L'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n.  165,  si  interpreta  nel  senso  che  ai  dirigenti  delle
pubbliche   amministrazioni,   agli   appartenenti   alla    carriera
diplomatica   e   prefettizia   nonche'   ai   magistrati   ordinari,
amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello  Stato,
collocati in aspettativa senza assegni presso  soggetti  e  organismi
pubblici, e' riconosciuta l'anzianita' di servizio.  E'  fatta  salva
l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata  in  vigore
della presente legge. 
 
  579. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di  cui  ai
commi da 404 a  577,  aventi  riflessi  sull'organizzazione  e  sulla
gestione dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei  pubblici
dipendenti, sono sentite  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative. 
 
  580.   Al   fine   di    contribuire    all'ammodernamento    delle
amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualita' delle  attivita'
formative  pubbliche,  di  garantire  una  selezione  rigorosa  della
dirigenza  dello  Stato  e  di   fornire   adeguato   sostegno   alle
amministrazioni nella valutazione dei  loro  fabbisogni  formativi  e
nella sperimentazione delle innovazioni organizzative  e  gestionali,
e' istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti  e  dipendenti
delle amministrazioni pubbliche -  Scuola  nazionale  della  pubblica
amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la  formazione.
Essa e' dotata di personalita' giuridica di  diritto  pubblico  e  di
autonomia amministrativa e  contabile  e  sottoposta  alla  vigilanza
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  La  Scuola  superiore
della pubblica amministrazione e' soppressa a far tempo dal 31  marzo
2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di  personale
sono trasferite alla Agenzia, la quale  subentra  nei  suoi  rapporti
attivi e passivi e  nei  relativi  diritti  ed  obblighi.  L'Istituto
diplomatico, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno  e
la  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle  finanze  fanno  parte
dell'Agenzia  per  la  formazione,  che  ne   coordina   l'attivita',
mantenendo la loro autonomia organizzativa  e  l'inquadramento  nelle
rispettive amministrazioni.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  585
provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali. 
 
  581. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti  compiti:  raccolta,
elaborazione  e  sviluppo  delle  metodologie   formative;   ricerca,
sviluppo,  sperimentazione  e  trasferimento  delle  innovazioni   di
processo   e   di   prodotto   delle    pubbliche    amministrazioni;
accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed
internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa;
supporto, consulenza  e  assistenza  alle  amministrazioni  pubbliche
nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento
di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi. 
 
  582.  Il  reclutamento  e  la  formazione   dei   dirigenti   delle
amministrazioni  dello  Stato  e'  affidata  alla  Agenzia   per   la
formazione ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento  e
la formazione del personale delle carriere militare e  dei  Corpi  di
polizia. Il reclutamento e la formazione  dei  segretari  comunali  e
provinciali resta  affidato  alla  Scuola  superiore  della  pubblica
amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi
altresi' per la formazione dei loro dirigenti. 
 
  583.  Salvo  quanto  disposto   dal   comma   582,   le   pubbliche
amministrazioni si avvalgono, per  la  formazione  e  l'aggiornamento
professionale  dei  loro  dipendenti,  di  istituzioni  o   organismi
formativi pubblici o  privati  dotati  di  competenza  ed  esperienza
adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale  tenuto
dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attivita'
di accreditamento e certificazione. Ai fini dello  svolgimento  delle
iniziative di formazione  e  aggiornamento  professionale  di  propri
dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni  procedono
alla   scelta   dell'istituzione   formativa,   mediante    procedura
competitiva tra le strutture accreditate. 
 
  584. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Ministro  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella
pubblica amministrazione, sentite le  organizzazioni  sindacali  piu'
rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero  di  posti
di dirigente dello Stato e degli  enti  pubblici  nazionali  messi  a
concorso  dalla  Agenzia  per  la  formazione,  ripartendoli  tra  il
concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, e il concorso  aperto  ai  cittadini  dei  Paesi  dell'Unione
europea in possesso di qualificata formazione universitaria. 
 
  585. Con uno o piu'  regolamenti  adottati,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il Ministro  degli  affari  esteri  e  con  il  Ministro
dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative  vigenti,
si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti,
a riformare il sistema della formazione dei  dirigenti  e  dipendenti
delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla
modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed  a  riordinare  le
relative strutture pubbliche o  partecipate  dallo  Stato,  anche  in
forma associativa, nonche' i loro strumenti di finanziamento, in modo
da  ridurre  l'ammontare  delle  spese  attualmente  sostenute  e  da
conseguire consistenti miglioramenti nella qualita' e  nei  risultati
dell'attivita' formativa e di sostegno  all'innovazione,  attenendosi
ai seguenti criteri: 
    a) accorpamento delle strutture  nazionali  preposte  a  funzioni
coincidenti  o  analoghe,  con  eliminazione  di  sovrapposizioni   e
duplicazioni; 
    b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti  di  ciascuna
struttura; 
    c) disciplina della missione e dell'attivita' della  Agenzia  per
la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario  del
sistema della formazione pubblica, in attuazione di  quanto  disposto
dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia per la  formazione  dei
poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle  attivita'
delle strutture di cui al comma 580, la realizzazione delle  sinergie
possibili, la gestione unitaria e coordinata delle  relative  risorse
finanziarie; 
    d)  definizione  dell'organizzazione   della   Agenzia   per   la
formazione,  anche  mediante  la  previsione  di  autonome  strutture
organizzative; definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione  e
supervisione scientifica, assicurando una qualificata  partecipazione
di esperti  della  formazione  e  della  innovazione  amministrativa,
italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche
su indicazione delle regioni, delle autonomie locali  e  delle  parti
sociali; istituzione di un comitato di coordinamento  presieduto  dal
Presidente dell'Agenzia per la formazione  e  formato  dai  direttori
delle Scuole speciali e delle strutture autonome; 
    e) ad  eccezione  delle  Scuole  di  cui  ai  commi  580  e  582,
soppressione delle strutture aventi finalita' identiche o analoghe  a
quelle elencate  nel  comma  581;  attribuzione  all'Agenzia  per  la
formazione delle relative attivita' e dotazioni umane, strumentali  e
finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato  e
le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; scorporo e
attribuzione all'Agenzia per  la  formazione  degli  uffici  o  delle
risorse dedicati o comunque  impiegati,  nel  corso  del  2006,  alle
attivita' di cui al predetto comma 581, nell'ambito  di  strutture  o
organismi pubblici o comunque partecipati dallo Stato  non  destinati
alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attivita'; 
    f)  trasferimento  del  personale   con   contratto   di   lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso  gli  organismi
di cui alla lettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e
del conferimento all'Agenzia per la formazione,  nei  ruoli  organici
dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di  equiparazione  tra  figure
professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  adottato  sulla   base   di   apposito   accordo   con   le
organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli  organici
dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento  economico  in
godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il  disposto
dell'articolo 11, commi 5 e 6,  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303. 
 
  586. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al  comma  585  dovra'
derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel
2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti. 
 
  587.  Entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno  le  amministrazioni
pubbliche statali, regionali e locali sono tenute  a  comunicare,  in
via telematica o su  apposito  supporto  magnetico,  al  Dipartimento
della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui  fanno  parte  e
delle societa' a totale o  parziale  partecipazione  da  parte  delle
amministrazioni medesime, indicando la  ragione  sociale,  la  misura
della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere  complessivo  a
qualsiasi    titolo    gravante    per    l'anno     sul     bilancio
dell'amministrazione,     il      numero      dei      rappresentanti
dell'amministrazione  negli  organi  di   governo,   il   trattamento
economico complessivo a ciascuno di essi spettante. 
 
  588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui
al comma 587, e' vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia  titolo
da parte dell'amministrazione interessata a favore  del  consorzio  o
della societa', o a favore dei propri rappresentanti negli organi  di
governo degli stessi. 
 
  589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di  cui  ai  commi
587 e 588 una cifra  pari  alle  spese  da  ciascuna  amministrazione
sostenuta nell'anno viene  detratta  dai  fondi  a  qualsiasi  titolo
trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno. 
 
  590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e  589  costituiscono
per le regioni principio fondamentale di coordinamento della  finanza
pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal  patto  di
stabilita' e crescita dell'Unione europea. 
 
  591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici,  e  sono
esposti nel sito web del  Dipartimento  della  funzione  publica.  Il
Ministro  per  le   riforme   e   le   innovazioni   nella   pubblica
amministrazione riferisce annualmente alle Camere. 
 
  592. All'articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27  dicembre
2002, n. 289, dopo le parole: "legge 28 febbraio 1986,  n.  41"  sono
aggiunte  le  seguenti:  ";  gli  effetti  si  estendono  anche  alle
eventuali partite debitorie pregresse a  carico  dell'Ente.  definite
alla data di entrata in vigore della presente legge". 
 
  593.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  466,  per   gli
amministratori   delle   societa'    partecipate    direttamente    o
indirettamente dallo  Stato,  la  retribuzione  dei  dirigenti  delle
pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  19,  comma  6,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti,  dei  membri  di
commissioni e di collegi e  dei  titolari  di  qualsivoglia  incarico
corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da societa' a  prevalente
partecipazione pubblica non  quotate  in  borsa,  non  puo'  superare
quella del primo presidente della Corte di  cassazione.  Nessun  atto
comportante spesa ai  sensi  del  precedente  periodo  puo'  ricevere
attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione
nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso,  attraverso
la pubblicazione sul sito web  dell'amministrazione  o  del  soggetto
interessato, nonche' comunicato al Governo e al Parlamento.  In  caso
di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e  il
destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo
di danno erariale, di  una  somma  pari  a  dieci  volte  l'ammontare
eccedente la cifra consentita. 
 
  594. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni  presso
gli organi dell'Unione europea, non possono essere coperte con  fondi
derivanti da trasferimenti, a qualunque titolo da parte  dello  Stato
le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o la gestione di sedi
di rappresentanza in Paesi esteri, o per la istituzione di  uffici  o
di  strutture  comunque  denominate  per  la  promozione   economica,
commerciale, turistica. 
 
  595.  Qualora  le  regioni   sostengano   spese   ricadenti   nelle
fattispecie di cui al comma precedente, una cifra pari alle spese  da
ciascuna regione sostenute  nell'anno  viene  detratta  dai  fondi  a
qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quella  regione  dallo
Stato nel medesimo anno. 
 
  596. Le disposizioni di  cui  ai  commi  594  e  595  costituiscono
principio fondamentale di coordinamento della  finanza  pubblica,  ai
fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di  stabilita'  e
crescita dell'Unione europea. 
 
  597. Fatti salvi gli uffici di  rappresentanza  delle  associazioni
nazionali degli enti locali presso gli  organi  dell'Unione  europea,
non e' consentito a comuni e  province,  anche  in  forma  associata,
acquistare o gestire  sedi  di  rappresentanza  in  Paesi  esteri,  o
l'istituzione di uffici o di strutture  comunque  denominate  per  la
promozione economica, commerciale, turistica. 
 
  598. E fatto altresi' divieto a comuni e province di  coprire,  con
fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo  da  parte  dello
Stato, le spese sostenute,  anche  in  forma  associata,  nell'ambito
delle fattispecie di cui al comma 596. 
 
  599. Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma  associata,
spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 596, una cifra pari
alle spese da ciascun ente sostenute  nell'anno  viene  detratta  dai
fondi a qualsiasi titolo  complessivamente  trasferiti  a  quell'ente
dallo Stato nel medesimo anno. 
 
  600. All'articolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  dopo  le  parole:  "dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS)" sono inserite le seguenti: ", dell'Ente nazionale  di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello  spettacolo  (ENPALS),
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)".