art. 1 (commi 501-561)
  501. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  come  modificato,  da  ultimo,
dall'articolo 4, comma 72, della legge 28  giugno  2012,  n.  92,  le
parole: «nella misura del  27,5  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nella  misura  del  20  per  cento».  Resta  fermo  quanto
previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della  legge  n.  92  del
2012. 
  502. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«al 31 dicembre 2017». 
  503. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole:  «al  31  dicembre  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2019». 
  504. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole: «in tre rate di pari importo  da  versare:  a)  la
prima, entro il termine di scadenza dei versamenti  del  saldo  delle
imposte sui redditi dovute per  il  periodo  d'imposta  2012;  b)  la
seconda e la terza entro  il  termine  di  scadenza  dei  versamenti,
rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di  acconto
delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «in un'unica  rata  da  versare  entro  il
termine di scadenza  dei  versamenti  del  saldo  delle  imposte  sui
redditi dovute per il periodo d'imposta 2012». 
  505. All'articolo 20, comma 1-bis,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, al primo periodo, le parole: «I termini  di  versamento
di cui al comma 1 si applicano» sono sostituite dalle  seguenti:  «Il
termine di versamento di cui al comma 1 si applica»;  e,  al  secondo
periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono soppresse. 
  506. All'articolo 1, comma 2-bis, del  decreto-legge  24  settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  novembre
2002, n. 265, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata: 
    a) per il periodo d'imposta in corso alla data  del  31  dicembre
2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni  dell'articolo
3 della legge 27 luglio 2000, n. 212; 
    b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento». 
  507. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre  2002,
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre  2002,
n. 265, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Se nel 2013 l'ammontare del credito  d'imposta  non  ancora
compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti,  aumentato
dell'imposta da versare, eccede  il  2,50  per  cento  delle  riserve
matematiche dei  rami  vita  iscritte  nel  bilancio  dell'esercizio,
l'imposta da versare per tale anno e' corrispondentemente ridotta; in
ciascuno degli anni successivi tale percentuale  e'  ridotta  di  0,1
punti percentuali fino al 2024  ed  e'  pari  all'1,25  per  cento  a
partire dal 2025.». 
  508. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti  di  assicurazione
sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre  1995
da  soggetti  esercenti  attivita'  commerciali,  si   applicano   le
disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.
47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva
matematica di ciascuna polizza alla data del 31  dicembre  2012  e  i
premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta  e'
applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6  della  legge
26 settembre 1985, n. 482 ed e' versata,  nella  misura  del  60  per
cento, entro il 16 febbraio 2013; la  residua  parte  e'  versata,  a
partire dal 2014, in quattro rate. annuali di pari importo  entro  il
16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta puo'  essere
acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la  riduzione  della
predetta riserva. 
  509. Nel sesto periodo della nota  3-ter  dell'articolo  13  della.
tariffa. allegata al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1971, n. 642, dopo le parole «e, limitatamente all'anno 2012,
nella misura massima di euro 1.200» sono  inserite  le  seguenti:  «,
nonche', a decorrere dall'anno 2013, nella  misura  massima  di  euro
4.500 se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica.» 
  510. All'articolo 22 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il  comma
13 e' sostituito dal seguente: 
  «13. Anche al fine  di  incentivare  lo  sviluppo  delle  forme  di
collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni
e di fornire impulso alla concorrenza  attraverso  l'eliminazione  di
ostacoli di carattere tecnologico,  entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  l'IVASS,  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico   e   sentite   l'ANIA   e   le   principali   associazioni
rappresentative  degli  intermediari  assicurativi,  dovra'  definire
specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della  costituzione  e
regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per
le attivita' di consultazione di cui all'articolo  34,  comma  1  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  converito,  con  modificazioni,
dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  nonche'  di  preventivazione,
monitoraggio e valutazione dei contratti di  assicurazione  contro  i
danni». 
  511. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi  alla  copertura
delle riserve tecniche nonche' tra gli attivi delle gestioni separate
delle imprese di assicurazione  anche  i  crediti  d'imposta  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,
e successive modificazioni. 
  512. Ai soli fini della determinazione delle imposte  sui  redditi,
per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015,  i  redditi  dominicale  e
agrario sono rivalutati del 15 per cento.  Per  i  terreni  agricoli,
nonche'  per  quelli  non  coltivati,  posseduti   e   condotti   dai
coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli  professionali
iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per
cento.  L'incremento  si  applica   sull'importo   risultante   dalla
rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge
23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della  determinazione  dell'acconto
delle imposte sui redditi dovute per  l'anno  2013,  si  tiene  conto
delle disposizioni di cui al presente comma. 
  513. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le  opzioni
esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con  effetto
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data  del  31
dicembre  2014.  Ai  fini  della  determinazione  dell'acconto  delle
imposte sui redditi dovuto per  il  periodo  d'imposta  successivo  a
quello  in  corso  al  31  dicembre  2014,  si  tiene   conto   delle
disposizioni di cui al presente comma. 
  514. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione del comma
513. 
  515. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito, a decorrere dal 2014, un fondo  finalizzato  ad
escludere dall'ambito di applicazione  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446,  le  persone  fisiche  esercenti  le  attivita'  commerciali
indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti  e  professioni,  che
non  si  avvalgono  di  lavoratori  dipendenti  o  assimilati  e  che
impiegano,  anche  mediante  locazione,  beni  strumentali   il   cui
ammontare  massimo  e'   determinato   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze adottato previo parere  conforme  delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che  si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo
schema. La dotazione annua del predetto fondo e' di  188  milioni  di
euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno  2015,  e  di
242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 
  516. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte  previste  al
punto 5 della tabella A allegata al testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive  modificazioni,  le
regioni utilizzano i dati desunti dal  Sistema  informativo  agricolo
nazionale. L'estensione dei terreni  dichiarata  dai  richiedenti  le
aliquote ridotte di cui al primo periodo non puo' essere superiore  a
quella indicata nel fascicolo aziendale di cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all'articolo 25, comma 2,
del  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 
  517. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i consumi medi standardizzati
di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al  decreto  del
Ministro delle politiche  agricole  e  forestali  26  febbraio  2002,
recante «Determinazione dei consumi  medi  dei  prodotti  petroliferi
impiegati  in  lavori  agricoli,  orticoli,  in  allevamento,   nella
silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai  fini
dell'applicazione   delle   aliquote   ridotte    o    dell'esenzione
dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20  marzo
2002, sono ridotti del 5 per cento.  Limitatamente  all'anno  2013  i
consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti
del 10 per cento. 
  518. All'articolo 19 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 13, le  parole:  «dal  2011»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal 2012»; 
    b) al comma 15-bis: 
      1) le parole: «Per i soggetti che  prestano  lavoro  all'estero
per  lo  Stato  italiano,  per  una  sua  suddivisione   politica   o
amministrativa o per un suo ente locale  e  le  persone  fisiche  che
lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce
l'Italia la cui residenza  fiscale  in  Italia  sia  determinata,  in
deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico  delle  imposte
sui redditi, in base  ad  accordi  internazionali  ratificati,»  sono
soppresse; 
      2) i periodi secondo e sesto sono soppressi; 
    c) dopo il comma 15-bis e' inserito il seguente: 
  «15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili
non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13  del  presente
articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e successive modificazioni»; 
    d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche»  sono  aggiunte
le seguenti: «,  ivi  comprese  quelle  relative  alle  modalita'  di
versamento dell'imposta in acconto e a saldo»; 
    e) al comma 18, le  parole:  «dal  2011»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal 2012»; 
    f) al comma 20, al primo periodo, le parole: «il 2011  e»  e,  al
secondo periodo, le parole: «detenuti in Paesi della Unione europea o
in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che  garantiscono  un
adeguato scambio di informazioni» sono soppresse; 
    g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche»  sono  aggiunte
le seguenti: «,  ivi  comprese  quelle  relative  alle  modalita'  di
versamento dell'imposta in acconto e a saldo»; 
    h) al  comma  23,  le  parole:  «,  disponendo  comunque  che  il
versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 e' effettuato  entro
il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi  relative
all'anno di riferimento» sono soppresse. 
  519. I versamenti relativi all'imposta sul  valore  degli  immobili
situati  all'estero  e  all'imposta  sul   valore   delle   attivita'
finanziarie  detenute  all'estero  effettuati  per  l'anno  2011   in
conformita' al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012,
ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e  22  dell'articolo  19  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo  modificati  dal
comma 518 del presente articolo. 
  520. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 10, primo comma, numero 4), il primo  periodo  e'
sostituito  dal  seguente:  «le  operazioni   relative   ad   azioni,
obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci  e  a  quote
sociali,  eccettuati  la  custodia  e  l'amministrazione  dei  titoli
nonche'  il  servizio  di  gestione  individuale  di  portafogli;  le
operazioni relative a  valori  mobiliari  e  a  strumenti  finanziari
diversi  dai  titoli,  incluse  le  negoziazioni  e  le  opzioni   ed
eccettuati la custodia e l'amministrazione  nonche'  il  servizio  di
gestione individuale di portafogli»; 
    b) all'articolo  36,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma  si  applicano,
altresi', ai soggetti  che  svolgono  sia  il  servizio  di  gestione
individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato,  mediazione
o intermediazione relative al predetto servizio, sia attivita' esenti
dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma». 
  521. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  520  si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013. 
  522. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 2, le parole: «a euro 5.000» sono sostituite  dalle
seguenti: «a euro 2.500»; 
      2) al comma 4, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle
seguenti: «da euro 2.500»; 
      3) al comma 4-bis, le parole: «di euro 5.000»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di euro 2.500»; 
    b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da  euro
5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500». 
  523. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma
241 dell'articolo  2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  si
applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015. 
  524. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  15,  comma  1,  dopo  la  lettera  i-octies)  e'
aggiunta la seguente: «i-novies) le erogazioni liberali in denaro  al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,  effettuate  mediante
versamento  bancario  o  postale  ovvero  secondo   altre   modalita'
stabilite con apposito decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze»; 
    b) all'articolo 78, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a  concorrenza  del  suo
ammontare, un  importo  pari  al  19  per  cento  dell'onere  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies).». 
  525. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10  febbraio  2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.
33, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  «10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di
decadenza  dal  beneficio  della  dilazione   l'AGEA   procede   alla
riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base  convenzionale,  per
le fasi  di  formazione  del  ruolo,  di  stampa  della  cartella  di
pagamento  e  degli  altri  atti  della  riscossione,   nonche'   per
l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso,  delle
societa' del Gruppo Equitalia. Tali attivita' sono  remunerate  avuto
riguardo  ai  costi  medi  di  produzione  stimati  per  le  analoghe
attivita' normalmente svolte dalle stesse societa'»; 
    b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
  «10-bis. La notificazione  della  cartella  di  pagamento  prevista
dall'articolo 25 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e  successive  modificazioni,  e  ogni  altra
attivita'  contemplata  dal  titolo  II  del  medesimo  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  n.  602   del   1973,   e   successive
modificazioni, sono effettuate dall'AGEA, che a tal  fine  si  avvale
del Corpo della guardia di  finanza.  Il  personale  di  quest'ultimo
esercita le funzioni  demandate  dalla  legge  agli  ufficiali  della
riscossione. 
  10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai  sensi  del
comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo  della  guardia
di finanza,  dalla  stessa  AGEA,  che  resta  surrogata  negli  atti
esecutivi eventualmente gia' avviati dall'agente della riscossione  e
nei cui confronti le garanzie gia' attivate  mantengono  validita'  e
grado». 
  526. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012  e
2013»; 
    b) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «La  detrazione
relativa all'anno  2013  non  rileva  ai  fini  della  determinazione
dell'acconto IRPEF per l'anno 2014». 
  527. Decorsi sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo
di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo  e  sanzioni,
iscritti in ruoli resi esecutivi  fino  al  31  dicembre  1999,  sono
automaticamente annullati.  Ai  fini  del  conseguente  discarico  ed
eliminazione dalle scritture patrimoniali  dell'ente  creditore,  con
decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di trasmissione agli  enti  interessati  dell'elenco  delle
quote annullate e di rimborso agli  agenti  della  riscossione  delle
relative spese per le procedure esecutive poste in essere. 
  528. Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527,  iscritti
in ruoli resi  esecutivi  fino  al  31  dicembre  1999,  esaurite  le
attivita' di competenza, l'agente della riscossione provvede a  darne
notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalita'
stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527. 
  529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si  applicano  gli
articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112  e,
fatti  salvi  i  casi  di  dolo,  non  si  procede  a   giudizio   di
responsabilita' amministrativo e contabile. 
  530. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre  2013»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «31  dicembre   2014».   All'articolo   36,   commi
4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31,
le parole: «31 dicembre 2013»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2014», le  parole:  «31  dicembre  2010»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «  1°
gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015». 
  531.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del   Ministro
dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013  e'
istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il  Comitato
di indirizzo e verifica dell'attivita' di riscossione mediante  ruolo
effettuata ai sensi dell'articolo 3 del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248. Il Comitato e' composto da un  magistrato  della  Corte
dei Conti, anche in pensione, con funzione di  Presidente,  e  da  un
massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti  due  al  Ministero
dell'Economia e delle finanze, uno  all'Agenzia  delle  entrate,  uno
all'Istituto Nazionale della Previdenza  Sociale  ed  i  restanti,  a
rotazione, espressione degli altri enti creditori  che  si  avvalgono
delle societa' del Gruppo Equitalia. 
  532. Con il decreto di cui al comma 531 sono stabilite le modalita'
di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti,  i
requisiti che gli stessi devono possedere  e  il  termine  di  durata
delle rispettive cariche. 
  533. Il Comitato elabora annualmente criteri: 
    a) di individuazione  delle  categorie  dei  crediti  oggetto  di
recupero  coattivo  e  linee  guida  a  carattere  generale  per   lo
svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione  che  tenga
conto della capacita' operativa  degli  agenti  della  riscossione  e
dell'economicita' della stessa azione; 
    b)  di  controllo  dell'attivita'   svolta   sulla   base   delle
indicazioni impartite. 
  534.  I  criteri  sono   approvati   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  previo  parere  obbligatorio  delle
Commissioni parlamentari competenti ed operano per l'anno  successivo
a quello in cui sono stati approvati. 
  535. Le disposizioni di cui ai commi da 531 a 534 si applicano alle
quote affidate agli agenti  della  riscossione  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013. 
  536. Nel comma 6  dell'articolo  23-quinques  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «la direzione della  giustizia  tributaria  e»  sono
soppresse; 
    b) le parole «sono trasferite» sono sostituite dalle seguenti «e'
trasferita»; 
    c)  le  parole  «gli  attuali  titolari»  sono  sostituite  dalle
seguenti «l'attuale titolare»; 
    d) le parole da «,direzione legislazione» fino a «ad  esercitare»
sono sostituite dalla seguente «esercita»; 
    e) le parole «coordinamento della» sono soppresse. 
  537. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, gli enti e le  societa'  incaricate  per  la  riscossione  dei
tributi, di seguito denominati «concessionari  per  la  riscossione»,
sono tenuti a sospendere  immediatamente  ogni  ulteriore  iniziativa
finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate,
su  presentazione  di  una  dichiarazione  da  parte  del   debitore,
limitatamente alle partite relative agli atti espressamente  indicati
dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538. 
  538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni
dalla notifica, da parte del concessionario per la  riscossione,  del
primo atto  di  riscossione  utile  o  di  un  atto  della  procedura
cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario  il
contribuente  presenta  al  concessionario  per  la  riscossione  una
dichiarazione anche con modalita' telematiche,  con  la  quale  venga
documentato che gli  atti  emessi  dall'ente  creditore  prima  della
formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella  di  pagamento  o
l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: 
    a) da prescrizione o decadenza del diritto  di  credito  sotteso,
intervenuta in data antecedente a quella in  cui  il  ruolo  e'  reso
esecutivo; 
    b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; 
    c) da una sospensione amministrativa comunque concessa  dall'ente
creditore; 
    d) da una sospensione giudiziale,  oppure  da  una  sentenza  che
abbia annullato in tutto o in parte la pretesa  dell'ente  creditore,
emesse in un giudizio al quale il concessionario per  la  riscossione
non ha preso parte; 
    e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto,
in data antecedente alla  formazione  del  ruolo  stesso,  in  favore
dell'ente creditore; 
    f) da qualsiasi altra  causa  di  non  esigibilita'  del  credito
sotteso. 
  539. Entro il termine di  dieci  giorni  successivi  alla  data  di
presentazione  della  dichiarazione  di  cui   al   comma   538,   il
concessionario per la riscossione  trasmette  all'ente  creditore  la
dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al
fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del  debitore  ed
ottenere,  in  caso  affermativo,  la  sollecita  trasmissione  della
sospensione  o  dello  sgravio  direttamente   sui   propri   sistemi
informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta  giorni  l'ente
creditore e' tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore  a
mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  o  a   mezzo   posta
elettronica certificata  ai  debitori  obbligati  all'attivazione,  a
confermare allo stesso la correttezza della documentazione  prodotta,
provvedendo, in  paritempo,  a  trasmettere  in  via  telematica,  al
concessionario della  riscossione  il  conseguente  provvedimento  di
sospensione   o   sgravio,   ovvero   ad   avvertire   il    debitore
dell'inidoneita'  di  tale  documentazione  a  mantenere  sospesa  la
riscossione, dandone, anche in  questo  caso,  immediata  notizia  al
concessionario della riscossione per  la  ripresa  dell'attivita'  di
recupero del credito iscritto a ruolo. 
  540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore,  della
comunicazione prevista dal comma 539 e di  mancata  trasmissione  dei
conseguenti flussi informativi al concessionario  della  riscossione,
trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni  dalla  data
di  presentazione  della  dichiarazione  del  debitore  allo   stesso
concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono
annullate di diritto e quest'ultimo  e'  considerato  automaticamente
discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati  dalle
scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. 
  541. Ferma restando la responsabilita' penale, nel caso in  cui  il
contribuente, ai sensi del comma 538, produca  documentazione  falsa,
si applica la sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per  cento
dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro. 
  542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire  agli
enti creditori il massimo supporto per l'automazione  delle  fasi  di
trasmissione di  provvedimenti  di  annullamento  o  sospensione  dei
carichi iscritti a ruolo. 
  543. Le disposizioni di cui ai commi da  537  a  542  si  applicano
anche  alle  dichiarazioni   presentate   al   concessionario   della
riscossione prima della data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. L'ente  creditore  invia  la  comunicazione  e  provvede  agli
adempimenti di cui al comma  539,  entro  90  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  della   presente   legge;   in   mancanza,   trascorso
inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di
cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della
riscossione e' considerato automaticamente discaricato  dei  relativi
ruoli. Contestualmente sono eliminati  dalle  scritture  patrimoniali
dell'ente creditore i corrispondenti importi. 
  544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille
euro  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n.  602,  intrapresa  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso  in  cui
l'ente creditore abbia notificato al  debitore  la  comunicazione  di
inidoneita' della documentazione ai  sensi  del  comma  539,  non  si
procede alle azioni cautelari  ed  esecutive  prima  del  decorso  di
centoventi  giorni  dall'invio,  mediante  posta  ordinaria,  di  una
comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. 
  545. La lettera gg-quinquies)  del  comma  2  dell'articolo  7  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e' abrogata. 
  546. Dalle disposizioni di cui ai commi da 537  a  544  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  547. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre  2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 25,  dopo  le  parole:  «demaniali  marittimi»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  lacuali  e  fluviali»;  dopo  le  parole:   «turistico
ricreative» sono inserite le seguenti  «e  sportive,  nonche'  quelli
destinati a porti turistici, approdi e  punti  di  ormeggio  dedicati
alla nautica da diporto». 
  548. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto-legge  3
maggio 1991, n. 142, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 1991, n. 195, e' incrementato nella misura di 250  milioni  di
euro per l'anno 2013, da destinare a  interventi  in  conto  capitale
nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi  alluvionali  che
hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre  2012.  Le
risorse di cui al  primo  periodo  sono  ripartite  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  su  proposta  dei  presidenti
delle regioni interessate. I  presidenti  delle  regioni  interessate
operano in  qualita'  di  commissari  delegati  con  i  poteri  e  le
modalita' di cui al decretolegge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 
  549. Alla lettera b) dell'articolo 1, comma  204,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, le parole: «per l'anno 2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013» e le parole:  «per  l'anno
2013» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014». 
  550.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, per il finanziamento dei  provvedimenti  legislativi  che  si
prevede possano  essere  approvati  nel  triennio  2013-2015  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle  misure
indicate  nelle  Tabelle  A  e  B  allegate  alla   presente   legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 
  551. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione  del
bilancio per l'anno finanziario 2013 e per il triennio  2013-2015  in
relazione a leggi di  spesa  permanente  la  cui  quantificazione  e'
rinviata alla legge di stabilita', ai sensi dell'articolo  11,  comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  sono  indicate
nella Tabella C allegata alla presente legge. 
  552. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno  degli
anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a  carattere
pluriennale in conto  capitale,  con  le  relative  aggregazioni  per
programma e per missione e con distinta  e  analitica  evidenziazione
dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge. 
  553. A  valere  sulle  autorizzazioni  di  spesa,  riportate  nella
Tabella di cui al comma 552, le amministrazioni pubbliche,  ai  sensi
dell'articolo 30, comma 2, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri,
nei  limiti  massimi  di   impegnabilita'   indicati   per   ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna  della  stessa  Tabella,
ivi compresi gli impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi  a
valere sulle autorizzazioni medesime. 
  554. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle
forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle  relative
norme di attuazione. 
  555. Al comma 7 dell'articolo 6, del decreto legislativo  6  maggio
2011, n. 68, le parole «a decorrere dal 2013» sono  sostituite  dalle
seguenti: «a decorrere dal 2014». 
  556. All'articolo  8  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
  «3.1 Le disposizioni di cui al  comma  3,  si  applicano  anche  al
comune di Marsciano colpito dagli  eventi  sismici  del  15  dicembre
2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  22
dicembre 2009, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  4,  del  7
gennaio 2010. 
  3.2 Per il comune di cui al comma 3.1 non e'  dovuta  la  quota  di
imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprieta' dei  comuni
di cui all'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214,  cosi'  come  modificato  dall'articolo  4,
comma  5,  lettera  g),  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  e
non si applica il comma 17, del medesimo articolo. 
  3.3 Il comune di cui al comma 3.1 puo'  esentare  dalla  tassa  per
l'occupazione dispazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le  opere  di
ricostruzione». 
  557.   In   relazione   alle   ulteriori   attivita'    conseguenti
dall'attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 maggio  2012,
n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.
94, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 23,  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' integrata di 1,3 milioni  di  euro
per l'anno 2013. 
  558. All'articolo 1, comma  4-bis  del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, le parole  «31  dicembre  2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2013». 
  559. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma  1
dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134  e'
ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,  e
al comma 2 lettera b), del medesimo articolo 17-undecies,  le  parole
«35» sono sostituite dalle parole «25». 
  560.  I  commissari  delegati  per   la   gestione,   di   contesti
emergenziali, i commissari del, Governo  cui  alla  legge  23  agosto
1988, n. 400, e al  decreto  legislativo  31  marzo  1998,,  n.  112,
nonche' i commissari straordinari. regionali,  assicurano,  sui  siti
istituzionali delle rispettive strutture o, in  mancanza,.  sui  siti
istituzionali  delle   amministrazioni   che   hanno   proceduto   al
commissariamento,  la  tempestiva  pubblicazione  degli  atti  e  dei
documenti relativi alle deliberazioni assunte, nonche' la  situazione
aggiornata dei rapporti contrattuali,  delle  risorse  stanziate,  di
quelle impegnate, trasferite ed erogate per gli  interventi  adottati
nell'esercizio delle loro funzioni. 
  561. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013. 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
    

                            Monti,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            Ministri

                            Grilli, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze

    
Visto, il Guardasigilli: Severino