h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 229, il
comma 6 e' abrogato;
i) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52,
comma 3, lettera a), sono soppresse le parole "ed assimilate".
Istituzione del Fondo per la mobilita' sostenibile nelle aree urbane
1121. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al
miglioramento della qualita' dell'aria nelle aree urbane nonche' al
potenziamento del trasporto pubblico, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, il Fondo per la mobilita' sostenibile, con uno
stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009.
Individuazione delle destinazioni prioritarie delle risorse del Fondo
1122. Il Fondo di cui al comma 1121 destina le proprie risorse, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente
all'adozione delle seguenti misure:
a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con
particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a
maggiore crisi ambientale;
b) incentivazione dell'intermodalita';
c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per
privilegiare la mobilita' sostenibile;
d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car
sharing;
e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e
consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri
direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione
logistica, nonche' il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a
basso impatto ambientale;
g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas
metano, gpl, elettrica e idrogeno;
h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilita'
ciclistica.
Destinazioni di quota del Fondo allo sviluppo della mobilita'
ciclistica
1123. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al
comma 1121, e' destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre
1998, n. 366.
Istituzione del Fondo per lo sviluppo sostenibile
1124. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per
lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare progetti per la
sostenibilita' ambientale di settori economico-produttivi o aree
geografiche, l'educazione e l'informazione ambientale e progetti
internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.
Dotazione del Fondo
1125. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del
Fondo di cui al comma 1124 risorse per un importo annuo di 25 milioni
di euro. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e, limitatamente ai progetti internazionali per la
cooperazione ambientale sostenibile, d'intesa con il Ministro degli
affari esteri sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate
annualmente le misure prioritarie da finanziare con il predetto
Fondo.
Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della P.A.
1126. E' autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare
l'attuazione e il monitoraggio di un "Piano d'azione per la
sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione", predisposto dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa
con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e
sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano
prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di
sostenibilita' ambientale nelle procedure di acquisto di beni e
servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti
criteri:
a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti
rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.
Individuazione degli obiettivi di sostenibilita' ambientale
1127. Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di
sostenibilita' ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle
seguenti categorie merceologiche:
a) arredi;
b) materiali da costruzione;
c) manutenzione delle strade;
d) gestione del verde pubblico;
e) illuminazione e riscaldamento;
f) elettronica;
g) tessile;
h) cancelleria;
i) ristorazione;
l) materiali per l'igiene;
m) trasporti.
Monitoraggio degli obiettivi
1128. Per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma 1127 e'
istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'economia e
delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico nonche' dai
presidenti delle regioni interessate.
Programma sperimentale riduzione commercializzazione di sacchi non
biodegradabili
1129. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica
in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del
sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, e'
avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a
livello nazionale per la progressiva riduzione della
commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo
i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche
approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.
Finalita' del programma sperimentale
1130. Il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, e' finalizzato ad individuare le misure da introdurre
progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al
definitivo divieto, a decorrere dal 1o gennaio 2010, della
commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle
merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla
normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello
comunitario.
Dotazione per l'avvio del programma
1131. Per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 e'
destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul
"fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela
ambientale" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
Monitoraggio attivita' difesa del suolo
1132. Al fine di assicurare il monitoraggio delle attivita' e dei
dati relativi alla difesa del suolo e la piena integrazione con il
sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di
rilevamento e' autorizzata la spesa di 750.000 euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni di cui
agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le
amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), le informazioni riguardanti le attivita' di propria
competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di
gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto
idrogeologico. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio
per la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la diffusione dei
dati oggetto di monitoraggio.
Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato del Ministero per
i beni e le attivita' culturali e organizzazione uffici dirigenziali
1133. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo
1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati
fino al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al comma 404, lettera a),
del presente articolo per gli uffici di livello dirigenziale generale
del Ministero per i beni e le attivita' culturali si tiene conto di
quanto gia' disposto dall'articolo 2, comma 94, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286.
Correzione al decreto legge 262 del 2006 per organizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali
1134. All'articolo 2, comma 98, lettere b) e c), del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, dopo le parole: "spesa derivante
dall'attuazione del comma 1", sono inserite le seguenti:
"dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni".
Funzionamento e risorse dell'ARCUS spa
1135. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.
43, e successive modificazioni.
Istituzione del Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento
tra Stato ed autonomie
1136. Al fine di sostenere interventi in materia di attivita'
culturali svolte sul territorio italiano, e' istituito presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali un Fondo per
l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le
autonomie. Con decreti del Ministro per i beni e le attivita'
culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul
predetto Fondo.
Dotazione del Fondo
1137. Per le finalita' di cui al comma 1136, e' assegnato al
Ministero per i beni e le attivita' culturali un contributo di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Assegnazione al Ministero per i beni e le attivita' culturali di un
fondo per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e
del paesaggio
1138. A favore di specifiche finalita' relative ad interventi di
tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonche' di
progetti per la loro gestione e' assegnato al Ministero per i beni e
le attivita' culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti
annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici.
Autorizzazione alla spesa per prosecuzione di interventi relativi al
Parco della pace
1139. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381, e' autorizzata la
spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.
Assegnazione di contributi al Fondo per la produzione, la
distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche per eventi di
carattere culturale
1140. Al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, e'
assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. Tale contributo e' finalizzato a favore di
interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere
culturale, nonche' ulteriori esigenze del settore dello spettacolo.
In deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono
stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali.
Autorizzazione di spesa a favore del Fondo in favore dell'editoria
per ipovedenti e non vedenti
1141. I contributi per il restauro, la conservazione e la
valorizzazione dei beni culturali, nonche' per l'istituzione del
fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti di cui
alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291,
da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che
forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti
in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non
vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici,
nonche' alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei
prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari a 10
milioni di euro per l'anno 2007.
Autorizzazione di spesa per interventi urgenti per emergenze in tema
di beni culturali e paesaggistici
1142. Per consentire al Ministero per i beni e le attivita' culturali
di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che
possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e
paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di
gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonche' di
progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di
progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni
culturali e paesaggistici, e' autorizzata la spesa di 79 milioni di
euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui
destinare le somme.
Riprogrammazione risorse giacenti nelle contabilita' speciali dei
Capi degli istituti del Ministero per i beni e le attivita' culturali
1143. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse
finanziarie giacenti nelle contabilita' speciali dei capi degli
Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente
comma e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro
il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali nell'ambito
dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al
penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato
decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 237 del 1993, e, con le modalita' di cui alla legge 3 marzo
1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilita' speciale
ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati
con la riprogrammazione ove possibile, nell'ambito della stessa
regione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti
centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita'
culturali titolari delle predette contabilita' speciali sono tenuti a
comunicare all'ufficio di gabinetto e all'ufficio centrale di
bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie
non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da
riprogrammare".
Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah
1144. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: "Istituzione del Museo
Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah";
b) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano
e della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale testimonianza
delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza
ebraica in Italia";
c) all'articolo 1, il comma 2 e sostituito dal seguente:
"2. Il Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il
pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto
dovra' essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali
ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attivita' didattiche nonche'
organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali,
convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di
spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e
dell'incontro tra culture e religioni diverse";
d) all'articolo 1, al comma 3, dopo le parole: "della collaborazione"
aggiungere le seguenti: "dell'Unione delle Comunita' Ebraiche
Italiane (UCEI) e".
Autorizzazione di spesa a favore Istituzioni di alta formazione
artistica e musicale
1145. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a
favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e
successive modificazioni, destinata, quanto a 10 milioni di euro,
all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla
manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti
per la propria attivita' con priorita' verso gli immobili di
proprieta' pubblica e demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al
loro funzionamento amministrativo e didattico.
Accademia Nazionale Santa Cecilia
1146. Per le finalita' di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98, e'
disposta l'ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
Razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo
1147. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie
di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto
1967, n. 800; l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli III e IV
del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21
dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e
modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di
spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed
in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di
divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'interno in materia di sicurezza.
Criteri di ripartizione quota Fondo unico per lo spettacolo a favore
delle fondazioni lirico-sinfoniche
1148. . L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione
della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle
fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali. Tali criteri sono
determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi
della produzione offerta e tengono conto degli interventi di
riduzione delle spese".
Proroga risorse Istituto italiano studi filosofici e Istituto
italiano studi storici
1149. Le risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del
comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si
intendono prorogate per il biennio 2008-2009.
Interventi in materia di mancata restituzione da parte delle imprese
cinematografiche delle somme erogate dallo Stato
1150. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di
recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle
attivita' di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18,
comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "In tale convenzione sono stabilite, altresi',
per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese
cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione
avvenute entro il 31 dicembre 2006, per le quali non vi sia stata
completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla
Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le
attivita' culturali dall'istituto gestore del Fondo di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, le modalita' per pervenire all'estinzione del debito maturato,
per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda,
tra l'altro, l'attribuzione della totalita' dei diritti del film in
capo, alternativamente, all'impresa ovvero al Ministero per i beni e
le attivita' culturali, per conto dello Stato".
Razionalizzazione erogazione risorse a sostegno delle attivita' di
produzione nel settore cinematografico
1151. Al fine di razionalizzare e rendere piu' efficiente
l'erogazione e l'utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a
sostegno delle attivita' di produzione nel settore cinematografico,
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: "finanziamento"
e' sostituita dalla seguente: "sostegno";
b) all'articolo 12, comma 5, le parole: "erogazione dei finanziamenti
e dei contributi" sono sostituite dalle seguenti: "erogazione dei
contributi" e le parole: "finanziamenti concessi" sono sostituite
dalle seguenti: "contributi concessi";
c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Disposizioni per le attivita' di produzione). - 1. A
valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i
contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, e'
concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12,
comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film,
per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale
di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la
misura di cui al periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, e'
concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12,
comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo
industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui
all'articolo 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono
stabilite le modalita' con le quali, decorsi cinque anni
dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non
sia stato interamente restituito, e' attribuita al Ministero per i
beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato, o, in
alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena
titolarita' dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica
dell'opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast
tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato
dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),
idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefici
di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla
predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo
concesso, la sua intera restituzione, nonche' la cancellazione per
cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo
periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi
imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali
rappresentanti dell'impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di
produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo
sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale
o sociale. Il contributo e' revocato in caso di mancata presentazione
del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di
erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei
contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della
somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12,
comma 5, e' destinata all'autore della sceneggiatura.
7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalita' della
cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi
di qualita' di cui all'articolo 17";
d) all'articolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: "nonche'
all'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del
presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di cui
all'articolo 13, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "nonche'
alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 6"
e, al comma 2, lettera d), le parole: "comma 8" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 6";
e) all'articolo 17, comma 1, le parole: "comma 9" sono sostituite
dalle seguenti: "comma 7";
f) all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: "comma 8"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 6".
Assegnazione somme per interventi di ammodernamento e potenziamento
della viabilita' secondaria nelle regioni Sicilia e Calabria
1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della
viabilita' secondaria esistente nella Regione siciliana e nella
regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una
quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009 e' assegnata in sede di riparto delle
somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra
le province della Regione siciliana e le province della regione
Calabria, in proporzione alla viabilita' presente in ciascuna di
esse, e sono stabiliti criteri e modalita' di gestione per l'utilizzo
delle predette risorse.
Autorizzazione di spesa per opere viarie in Veneto
1153. Per la realizzazione di opere viarie del Veneto e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.
Autorizzazione spesa piano straordinario di edilizia residenziale
pubblica
1154. Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e' autorizzata la spesa di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' di
applicazione e di erogazione dei finanziamenti.
Modifiche al decreto legge n. 262 del 2006 in materia di opere
infrastrutturali ed interventi di tutela dell'ambiente per la Sicilia
e la Calabria
1155. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 92, le parole: "in apposito capitolo di spesa dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture "Interventi per la
realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e
difesa del suolo in Sicilia e in Calabria"" sono sostituite dalle
seguenti: "in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle
infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare denominati rispettivamente "Interventi per la
realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e
"Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e
in Calabria"";
b) al comma 93, le parole da "Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto".
Interventi a carico del Fondo per l'occupazione.
1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai
seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente
indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al
comma 1159 del presente articolo:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni
nazionali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei
datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e
costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che
concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di
promozione di occupazione regolare nonche' alla valorizzazione dei
comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
un apposito Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI),
destinato al finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che
attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai
fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007
e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalita'
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni;
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai
dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di
cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e delle
imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti nel limite
massimo di spesa di 45 milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di
sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il
reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno
prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di
crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti criteri e modalita' inerenti alle disposizioni di cui alla
presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede
nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato
a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione
di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento
di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di
politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in
attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da almeno sette
anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007,
i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico
possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere
ad assunzioni di soggetti collocati in attivita' socialmente utili
nel limite massimo complessivo di 2.450 unita'. Alle misure di cui
alla presente lettera e' esteso l'incentivo di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri
relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, che a tal fine e' integrato del predetto importo;
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per
l'occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo
medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare
e riqualificare la capacita' di azione istituzionale e l'informazione
dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro
sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di
protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sgravi contributivi per assunzioni di lavoratori in esubero imprese
coinvolte in procedure concorsuali
1157. In via sperimentale per l'anno 2007 ed in attesa della riforma
degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a
licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi
di cessione nell'ambito di procedure concorsuali in corso, e'
concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di
euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni
di esercizio delle facolta' di cui al comma 4 dell'articolo 63 del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di
sperimentazione per la durata di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge ed in riferimento all'assunzione di
lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari
di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli sgravi
contributivi previsti dall'articolo 8, commi 4 e 4-bis, e
dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di
cui al comma 1158. Alla fine del periodo di sperimentazione, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, attesi gli esiti della
sperimentazione, si puo' disporre la prosecuzione degli interventi,
compatibilmente con la disponibilita' delle predette risorse.
Agevolazioni contributive in ipotesi di cessioni di aziende per il
2007
1158. Per le vendite intervenute nell'anno 2007 dopo l'entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' disposta, sulla base di apposito accordo sindacale
stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del
Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessita'
dell'intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori
dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive che si
applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione
dell'azienda o del ramo di azienda.
Assegnazione risorse per interventi a carico del Fondo per
l'occupazione
1159. All'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi
di cui al comma 1156 si provvede con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
Accordi di solidarieta' tra generazioni
1160. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e
ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori
ultracinquantacinquenni, e' istituito l'accordo di solidarieta' tra
generazioni, con il quale e' prevista, su base volontaria, la
trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei
dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di eta' e la correlativa
assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario
pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di eta'
inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di
laurea.
Modalita' e contenuti degli accordi di solidarieta'
1161. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni
sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, sono stabiliti le modalita' della stipula e i contenuti
degli accordi di solidarieta' di cui al comma 1160, i requisiti di
accesso al finanziamento e le modalita' di ripartizione delle risorse
per l'attuazione degli accordi nel limite massimo complessivo di
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Incremento dotazione Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
1162. All'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le
parole: "e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000" sono
sostituite dalle seguenti: ", euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro
42 milioni a decorrere dall'anno 2008".
Autorizzazione spesa per finanziamento delle attivita' di formazione
professionale
1163. Per il finanziamento delle attivita' di formazione
professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54, e' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno
2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Ricostruzione a domanda delle posizioni assicurative per cittadini
italiani rimpatriati dalla Albania
1164. A decorrere dall'anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati
dall'Albania possono ottenere a domanda, dall'INPS, la ricostruzione,
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a
periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel
predetto Paese dal 1o gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto,
di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' di
attuazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Rifinanziamento delle attivita' previste per l'implementazione dei
Servizi per l'impiego (SPI)
1165. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite massimo
di euro 27.000.000 per l'anno 2007 e di euro 51.645.690 per l'anno
2008 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine e'
integrato dei predetti importi, rispettivamente, per l'anno 2007 e
per l'anno 2008.
Proroga convenzioni stipulate con gli enti locali per lo svolgimento
di attivita' socialmente utili e rifinanziamento del Fondo per
l'occupazione
1166. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a prorogare, previa
intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007,
le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente
relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti
locali, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) e per
l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure
di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU
nella disponibilita' degli stessi enti da almeno un triennio, nonche'
ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso
convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva
stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle
suddette convenzioni, il termine di cui all'articolo 78, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre
2007. Ai fini di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione,
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e' rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2007.
Estensione degli incrementi di durata e della misura della indennita'
ordinaria di disoccupazione
1167. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a),
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche
ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1o gennaio 2007.
Estensione alle camere di commercio dell'obbligo di comunicazione di
dati e informazioni utili al contrasto del lavoro sommerso e
dell'evasione contributiva
1168. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al
lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l'obbligo di fornitura
dei dati gravante sulle societa' e sugli enti di cui all'articolo 44,
comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' esteso alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Circolazione dei dati per lavoro sommerso
1169. I dati di cui al comma 1168 sono messi a disposizione, con
modalita' definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici.
Avvalimento di risorse dell'INPS e dell'INAIL da parte del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale
1170. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1168 e 1169,
nonche' per la realizzazione della banca dati telematica di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale puo' avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell'INPS e
dell'INAIL.
Titolarita' del trattamento dei dati per lavoro sommerso
1171. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso
dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle
predette convenzioni, e' titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 28 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro
agricolo
1172. Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei
termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali
operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e
1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
All'articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3
e' abrogato.
Individuazione di indici di congruita' del lavoro e ore necessarie
1173. Al fine di promuovere la regolarita' contributiva quale
requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti
dall'ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale procede, in via sperimentale, con uno o piu' decreti,
all'individuazione degli indici di congruita' di cui al comma 1174 e
delle relative procedure applicative, articolati per settore, per
categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro
dell'economia e delle finanze nonche' i Ministri di settore
interessati e le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Modalita' attuative degli indici di congruita'
1174. Il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali
risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in
materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono
definiti gli indici di congruita' del rapporto tra la qualita' dei
beni prodotti e dei servizi offerti e la quantita' delle ore di
lavoro necessarie nonche' lo scostamento percentuale dall'indice da
considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche
caratteristiche produttive e tecniche nonche' dei volumi di affari e
dei redditi presunti.
Documento unico di regolarita' contributiva
1175. A decorrere dal 1o luglio 2007, i benefici normativi e
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei
datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva,
fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Modalita' di rilascio e contenuti del documento unico di regolarita'
contributiva
1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita' di rilascio, i contenuti analitici del
documento unico di regolarita' contributiva di cui al comma 1175,
nonche' le tipologie di pregresse irregolarita' di natura
previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da
non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In
attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma
sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di
certificazione di regolarita' contributiva nei settori dell'edilizia
e dell'agricoltura.
Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di
lavoro e legislazione sociale e documentazione obbligatoria
1177. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la
violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale,
previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
entrate in vigore prima del 1o gennaio 1999 sono quintuplicati, ad
eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.
Sanzioni per l'omessa istituzione ed omessa esibizione dei libri
matricola e di paga
1178. L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di
matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto
1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro
4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al
presente comma non e' ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Destinazione delle entrate derivanti da sanzioni ad incremento del
Fondo per l'occupazione
1179. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1177
e 1178 integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro.
1180. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di
lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella
modalita' a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di
associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di
lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici
economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne
comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente
data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati
anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di
cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la
tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento
economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai
tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di
esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro
autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono
tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la
proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese
precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la
comunicazione di cui al comma 2 puo' essere effettuata entro cinque
giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando
l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio
competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del lavoratore e
del datore di lavoro".
Immediata applicazione della norma in tema di comunicazione della
cessazione del rapporto di lavoro
1181. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, e' abrogato.
Obbligo di comunicazione all'INAIL e all'IPSEMA in via transitoria
1182. Fino alla effettiva operativita' delle modalita' di
trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni
obbligatorie di cui al decreto previsto dall'articolo 4-bis, comma 7,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore
l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2,
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi
esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima
comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA per gli assicurati
del settore marittimo.
Tipologie di variazione dei rapporti di lavoro soggette ad obbligo di
comunicazione
1183. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere:
"e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa".
Semplificazione degli adempimenti del datore di lavoro connessi alle
comunicazioni relative alla instaurazione, trasformazione e
cessazione del rapporto di lavoro
1184. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
"6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei
tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla
normativa vigente, inviate al servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro con i moduli di cui al
comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali
del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) o di altre forme previdenziali sostitutive o
esclusive, nonche' nei confronti della prefettura-ufficio
territoriale del Governo.
6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le
parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze"
sono soppresse".
6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di
lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici
resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e' ubicata la
sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le
modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente
comma".
Abrogazione disposizione riduttiva della sanzione in tema di
comunicazione dei rapporti di lavoro
1185. E' abrogato l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
Finanziamento di attivita' promozionali in materia di salute e
sicurezza del lavoro
1186. Alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 197 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e per il finanziamento di attivita' promozionali ed
eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare
riferimento ai settori a piu' elevato rischio infortunistico, nel
rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento
di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati
ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale".
Istituzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime degli
infortuni sul lavoro
1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai
familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i
casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura
assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali di cui al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di
sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro,
di seguito denominato Fondo. Al Fondo e' conferita la somma di 2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi
comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonche'
i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi.
Proroga dello stanziamento di somme per il finanziamento delle
attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato
1188. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".
Proroga dell'indennita' di mobilita' lunga
1189. Ai fini della collocazione in mobilita', entro il 31 dicembre
2007, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis
del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto
anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione,
conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali,
anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni
straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unita', a favore di
imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze
occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1o gennaio 2007 al
28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, nonche' alle imprese del settore
dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia sono riservate rispettivamente 1.000 e 500 delle
unita' indicate nel periodo precedente. Gli oneri relativi alla
permanenza in mobilita', ivi compresi quelli relativi alla
contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i
periodi che eccedono la mobilita' ordinaria. Ai lavoratori ammessi
alla mobilita' in base al presente comma si applicano, ai fini del
trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e alla tabella A allegata al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla
citata legge n. 724 del 1994, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le imprese o i
gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione
devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale entro il 31 marzo 2007. Per l'attuazione del presente comma
e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, di 59
milioni di euro per l'anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009.
Concessione di trattamenti di integrazione salariale straordinaria,
di mobilita' e di disoccupazione speciale
1190. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente
normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilita' e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti
al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in
specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno
2007 che recepiscono le intese gia' stipulate in sede istituzionale
territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale entro il 20 maggio 2007. Nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione
delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede
governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del
10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31
dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e'
ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento
nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe
successive. All'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
Trattamento d'integrazione salariale straordinaria per i lavoratori
portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti
1191. Nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma
1190, sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2007, di una
indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale
straordinaria, nonche' alla relativa contribuzione figurativa ed agli
assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano
lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.
84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro
irregolare
1192. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento
retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da
scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro
possono presentare, nelle sedi dell'INPS territorialmente competenti,
entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193.
Condizioni necessarie ai fini della regolarizzazione
1193. L'istanza di cui al comma 1192 puo' essere presentata
esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla
stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui
nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o
unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni
nazionali comparativamente piu' rappresentative finalizzato alla
regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1192.
Nell'istanza il datore di lavoro indica le generalita' dei lavoratori
che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di
regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti
alla data di presentazione dell'istanza medesima.
Modalita' della regolarizzazione
1194. L'accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare
all'istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro
mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la
sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono,
nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente,
l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di
procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e
a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti
nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati,
nonche' ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.
Termine di prescrizione per la mancata contribuzione precedente al
periodo oggetto di regolarizzazione
1195. Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione
quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al
periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 1193. L'accesso
alla procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 e' consentito anche ai
datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento
dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni
amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque
sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma
1196. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende
la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali
sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia
stata oggetto di accertamenti ispettivi.
Modalita' della regolarizzazione ai fini contributivi e assicurativi
1196. All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a
carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto
della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il
versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per
tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori
dipendenti secondo le seguenti modalita': a) versamento all'atto
dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b) per
la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo
senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento
della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del
trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di
regolarizzazione e' determinata in proporzione alle quote
contributive effettivamente versate.
Estinzione dei reati connessi alla regolarizzazione
1197. Il versamento della somma di cui al comma 1196 comporta
l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di
versamenti di contributi e premi, nonche' di obbligazioni per
sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso
alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche'
all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia
di sgravi degli oneri sociali.
Sospensione temporanea delle ispezioni e verifiche nei confronti dei
soggetti che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione
1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato
l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di
un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le
eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e
vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con
riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori. Resta ferma la facolta' dell'organo ispettivo di
verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero
emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine
dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore
di lavoro. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione
dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, i datori di
lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti
organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in
materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al
completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai
competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dei
servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le
attivita' produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412.
Modalita' di erogazione delle agevolazioni contributive
1199. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono
temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e
definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato
regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194.
Condizioni per la concessione delle agevolazioni
1200. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta
condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un
periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del
rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento
per giusta causa.
Competenze in tema di istanza di regolarizzazione
1201. Ferma restando l'attivita' di natura istruttoria di spettanza
dell'INPS, il direttore della direzione provinciale del lavoro,
congiuntamente ai direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli
altri enti previdenziali, nell'ambito del coordinamento di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al
comma 1192, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della
documentazione prodotta.
Accordi aziendali o territoriali per stabilizzazione dei rapporti di
lavoro
1202. In attesa di una revisione della disciplina della
totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi
afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere
la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti
di lavoro subordinato nonche' di garantire il corretto utilizzo dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30
aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali,
nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze
sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali
aderenti alle associazioni nazionali comparativamente piu'
rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a
1208.
Contenuto degli accordi sindacali
1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la
trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di
lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati
alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale
conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di
procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo
indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione
vigente.
Misure a favore dei co.co.pro. e monitoraggio delle retribuzioni dei
co.co.pro.
1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti
di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi
del comma 4 dell'articolo 61 e dell'articolo 63 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche
attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al
corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonche'
stabilire condizioni piu' favorevoli per i collaboratori. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad
effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media
dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati
a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di
effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei
tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni
di cui alla presente legge.
Versamento di un contributo straordinario quale presupposto per la
validita' degli atti di conciliazione
1205. La validita' degli atti di conciliazione di cui al comma 1203
rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore
di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di
contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del
trattamento previdenziale, di una somma pari alla meta' della quota
di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza
dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del
rapporto di lavoro.
Obbligo di deposito presso l'INPS degli atti di conciliazione e
ricevuta versamento del contributo straordinario
1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi
dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente
ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione
dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale
dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a
provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei
mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
approva i relativi accordi con riferimento alla possibilita' di
integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione
contributiva del lavoratore interessato nella misura massima
occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto
nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse
finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non
proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le
sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione
contributiva.
Effetti della stipula degli atti di conciliazione su diritti relativi
al periodo pregresso
1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono
l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva
e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di
cui al comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi
speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte
sui redditi, nonche' di obbligazioni per sanzioni amministrative e
per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il
versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' all'articolo 18 del
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli
oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, e' precluso
ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi
periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle
trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.
Accesso dei datori di lavoro alla procedura di trasformazione
1208. L'accesso alla procedura di cui al comma 1202 e' consentito
anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi
concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso
l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione
delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le
stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto
di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono
sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi
1205 e 1206.
Autorizzazione di spesa per la trasformazione dei rapporti di lavoro
1209. Per le finalita' dei commi da 1202 a 1208 e' autorizzata la
spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Vincolo minimo di durata dei contratti di lavoro subordinato
1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203
prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a
ventiquattro mesi.
Proroga della possibilita' di Iscrizione nelle liste di mobilita' dei
lavoratori di aziende fino a quindici dipendenti
1211. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e
dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per il 2006" sono inserite
le seguenti: "nonche' di 37 milioni di euro per il 2007".
Proroga degli incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le
imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarieta'
1212. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". Ai
fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata per l'anno
2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
Adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali
1213. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure
d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato
istitutivo della Comunita' europea o per porre termine alle stesse,
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati
adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle
violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali
derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti
a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese
dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee, ai sensi
dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.
Esercizio dei poteri sostitutivi statali
1214. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma
1213, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi
derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva
esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita'
europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le
procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, e dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Diritto di rivalsa nelle regolazioni finanziarie a carico dei FEAGA e
FEASR ed altri fondi strutturali
1215. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di
cui al comma 1213 indicati dalla Commissione europea nelle
regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle
risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi
aventi finalita' strutturali.
Diritto di rivalsa per oneri da condanna della Corte di giustizia
1216. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili
delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1213 degli oneri
finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di
giustizia delle Comunita' europee ai sensi dell'articolo 228,
paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
Diritto di rivalsa per oneri da condanna della Corte europea dei
diritti dell'uomo
1217. Lo Stato ha altresi' diritto di rivalersi sulle regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli
altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi
responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4
agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli
oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di
condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti
dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
Modalita' di esercizio del diritto di rivalsa
1218. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 1215,
1216 e 1217:
a) nei modi indicati al comma 1219, qualora l'obbligato sia un ente
territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilita' speciali
obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e
successive modificazioni, per tutti gli enti e gli organismi
pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati
al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto
equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di
cui alle lettere a) e b).
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio
del diritto di rivalsa
1219. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa,
comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui
ai commi 1215, 1216 e 1217, e' stabilita con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla
notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di
condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei
confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entita' del
credito dello Stato nonche' l'indicazione delle modalita' e i termini
del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a
carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati
piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione
del progressivo maturare del credito dello Stato.
Intesa con gli Enti territoriali obbligati ai versamenti in recupero
1220. I decreti ministeriali di cui al comma 1219, qualora
l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa
sulle modalita' di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il
perfezionamento dell'intesa e' di quattro mesi decorrenti dalla data
della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della
sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha
ad oggetto la determinazione dell'entita' del credito dello Stato e
l'indicazione delle modalita' e dei termini del pagamento, anche
rateizzato. Il contenuto dell'intesa e' recepito, entro un mese dal
perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli
obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non
ancora liquidi, possono essere adottati piu' provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo
maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento
disciplinato nel presente comma.
Disciplina in caso di mancanza dell'intesa
1221. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del
provvedimento esecutivo indicato nel comma 1220 provvede il
Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a
carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati
piu' provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in
ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il
procedimento disciplinato nel presente comma.
Onere delle notificazioni
1222. Le notifiche indicate nei commi 1218 e 1219 sono effettuate a
cura e spese del Ministero dell'economia e delle finanze.
Autocertificazione delle imprese che si avvalgono degli aiuti di
Stato
1223. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato
che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure
agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e secondo le modalita' stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente
comma.
Modifiche al procedimento per equa riparazione per durata dei
processi
1224. All'articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le
parole: ", del Ministro delle finanze quando si tratta di
procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi e' proposto nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite
dalle seguenti: ". Negli altri casi e' proposto nei confronti del
Ministro dell'economia e delle finanze".
Competenza del MEF per i pagamenti degli indennizzi
1225. Le disposizioni di cui al comma 1224 si applicano ai
procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della
presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed
evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di
obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede,
comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze. I pagamenti di
somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte
europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire
per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224 ed al presente
comma.
Misure di conservazione degli habitat naturali
1226. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono
provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro
completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con
apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
Autorizzazione di spesa a favore di interventi a sostegno del settore
turistico
1227. Per il sostegno del settore turistico e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo, si provvede all'attuazione del presente
comma.
Autorizzazione di spesa per incentivazione dell'offerta delle imprese
turistico-ricettive e promozione turismo ecocompatibile
1228. Per le finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il
suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse
nazionale, anche in relazione all'esigenza di incentivare
l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive la cui
rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi
definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonche' al fine di
favorire l'unicita' della titolarita' tra la proprieta' dei beni ad
uso turistico-ricettivo e la relativa attivita' di gestione, ivi
inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del
patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile,
e' autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. Per l'applicazione del presente comma il
Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante
l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalita' di
attuazione.
Autorizzazione di spesa a favore dell'Osservatorio nazionale del
turismo
1229. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del
turismo di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, da destinare specificamente per le attivita' di
monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione
di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la
competitivita' del settore.
Rifinanziamento del contratto collettivo del trasporto pubblico
locale
1230. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri
a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto
collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico
locale, a decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata la spesa di 190
milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del
personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende
di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie,
limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri
di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi
assegnati sono escluse dal patto di stabilita' interno.
Criteri di distribuzione delle risorse per il rinnovo del contratto
collettivo trasporto pubblico locale
1231. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58,
al secondo periodo, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto
pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le aziende
ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto
autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47".
Dotazione finanziaria in aumento delle Agenzie fiscali con esclusione
della Agenzia del Demanio
1232. Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "Agenzia delle entrate:
0,71 per cento", "Agenzia del territorio: 0,13 per cento" e "Agenzia
delle dogane: 0,15 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento", "Agenzia del
territorio: 0,1592 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,1668 per
cento".
Ripristino risorse dell'otto per mille destinate allo Stato
1233. Il comma 69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e' sostituito dal seguente:
"69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009".
Possibilita' di destinare una quota del cinque per mille dell'IRPEF a
finalita' scelte dal contribuente
1234. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto gia dovuto dai
contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,
una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa e' destinata in
base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali,
previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre
2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei
settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e
dell'universita';
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
Quota riservata a ONLUS
1235. Una quota pari all'0,5 per cento del totale determinato dalle
scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente articolo
e' destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative
degli enti di cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come
parti sociali.
Individuazione destinatari e modalita' di riparto
1236. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarieta
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite l'individuazione dei soggetti e le modalita' di
riparto delle somme di cui al comma 1235.
Autorizzazione di spesa per la scelta del 5 per mille
1237. Per le finalita' di cui ai commi da 1234 a 1236 e' autorizzata
la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2008.
Istituzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare
1238. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e'
istituito un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo
alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante
interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e
straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture,
equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacita'
operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti
militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace.
Il fondo e' altresi' alimentato con i pagamenti a qualunque titolo
effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i
rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane
nell'ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica
l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il
Ministro della difesa e' autorizzato con propri decreti, da
comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e
delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.
Autorizzazione di spesa per un programma straordinario per l'edilizia
destinata ai volontari delle Forze Armate
1239. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata la
spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un
programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione
o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze
armate.
Istituzione del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace e
autorizzazione di spesa
1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la
spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione
italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e'
istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
Proroga al 31 gennaio 2007 del termine per le autorizzazioni di spesa
per la prosecuzione delle missioni internazionali
1241. Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione
delle missioni internazionali di cui al decreto-legge 5 luglio 2006,
n. 224, alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28
agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006, e' prorogato
al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni competenti sono
autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo
degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a valere sul fondo
di cui al comma 1240. A tale scopo, su richiesta delle stesse
amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone
il necessario finanziamento. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le relative
variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si
applica l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 253 del 2006,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006.
Autorizzazione di spesa per la proroga della convenzione tra
Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa
1242. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il
Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa,
stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio
1998, n. 224.
Riduzione di spesa per la Fondazione per la ricerca nel campo delle
biotecnologie
1243. L'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della
Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata
nel campo delle biotecnologie, di cui all'articolo 1, comma 341,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per
l'anno 2009.
Incremento del contributo all'emittenza locale.
1244. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge
27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2007, di 45
milioni di euro per l'anno 2008 e di 35 milioni di euro per l'anno
2009.
Criteri per la riforma del settore dell'editoria
1245. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo
dell'informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del
settore dell'editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, una proposta di riforma
della disciplina dello stesso settore. La riforma dovra' essere
riferita tanto al prodotto quanto al mercato editoriale e alle
provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a sostenere le
possibilita' di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e
la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi
di finanza pubblica e con la normativa europea. In particolare la
riforma dovra' tenere conto della normativa europea in materia di
servizi postali, privilegiando quali destinatarie delle agevolazioni
tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, l'editoria
destinata alle comunita' italiane all'estero e le imprese no profit.
Modalita' di riparto per provvidenze per l'editoria e le imprese
radiofoniche
1246. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3
maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario,
mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi
diritto. In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il
termine indicato dall'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
Individuazione delle imprese radiofoniche aventi diritto ai
contributi
1247. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese
radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata
in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano
il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due
rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di
movimento, nonche' alle imprese radiofoniche private che abbiano
svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 230. Le altre imprese radiofoniche ed i
canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della
legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005
abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via
transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla
ridefinizione dei requisiti di accesso. A decorrere dall'anno 2007,
il finanziamento annuale di cui al comma 1244 spetta, nella misura
del 15 per cento dell'ammontare globale dei contributi stanziati,
alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Proroga delle convenzioni aggiuntive
1248. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2006.
Oneri finanziari delle pubblicazioni di atti delle Autorita'
indipendenti
1249. Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle
pubblicazioni di atti, di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, all'articolo 2, comma 26, della legge 14 ottobre 1995,
n. 481, e all'articolo 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n.
249, sono posti a carico delle Autorita' interessate.
Incremento del fondo per le politiche della famiglia e criteri di
utilizzazione
1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di
210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la
famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica
delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali
dall'altro, nonche' la partecipazione dell'associazionismo e del
terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del
tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi
dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a
quattro; per sostenere l'attivita' dell'Osservatorio per il contrasto
della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17
della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni,
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23
dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e
valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari
adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni
internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione
per le adozioni internazionali.
Finalita' ulteriori a carico del fondo per le politiche della
famiglia
1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresi'
del Fondo per le politiche della famiglia al fine di:
a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre
amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro
conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi
all'attuazione dei diritti della famiglia, nonche' acquisire proposte
e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente
l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza
biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;
b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalita'
per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a
potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;
c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con
il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la
qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.
Ripartizione del fondo per le politiche della famiglia
1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio
decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la
famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251.
Organizzazione dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia
1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e
scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al
comma 1250.
Modifiche alle misure a sostegno della flessibilita' di orario per
incentivazione dei tempi di vita e di lavoro
1254. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 9. - (Misure a sostegno della flessibilita' di orario). - 1. Al
fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di
vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la
famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' destinata annualmente una quota individuata con decreto del
Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare
contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali
e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che
prevedano azioni positive per le finalita' di cui al presente comma,
ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al
lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo,
ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di
usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e
lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca
delle ore, flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di eta' o fino
a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli
disabili a carico;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo
il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o
del lavoratore autonomo, che benefici del periododi astensione
obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o
lavoratore autonomo;
d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il
reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la
formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero
con anziani non autosufficienti a carico".
Commissione tecnica per la selezione e valutazione dei progetti
1255. Le risorse di cui al comma 1254 possono essere in parte
destinate alle attivita' di promozione delle misure in favore della
conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio
delle azioni nonche' all'attivita' della Commissione tecnica con
compiti di selezione e valutazione dei progetti.
Criteri per la concessione dei contributi con priorita' per il
settore privato
1256. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i
diritti e le pari opportunita', sono definiti i criteri per la
concessione dei contributi di cui al comma 1254. In ogni caso, le
richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno
soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite
le richieste di contributi delle imprese private.
Incremento della copertura assicurativa per invalidita' di incidenti
domestici
1257. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre
1999, n. 493, le parole: "33 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "27 per cento".
Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
1258. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.
285, a decorrere dall'anno 2007, e' determinata annualmente dalla
legge finanziaria, con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le
somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell'esercizio
finanziario in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28
agosto 1997, n. 285, in favore dei comuni ivi indicati sono
conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero
della solidarieta' sociale per cinque anni.
Piano straordinario per i servizi socio educativi
1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more
dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro
delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della
pubblica istruzione, della solidarieta' sociale e per i diritti e le
pari opportunita', promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali
contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle
prestazioni e i criteri e le modalita' sulla cui base le regioni
attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del
sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono
gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalita'
strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi
innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i
caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010,
dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento
fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di
attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per
le finalita' del piano e' autorizzata una spesa di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Utilizzazione delle risorse del fondo per la famiglia per il piano
servizi socio educativi
1260. Per le finalita' di cui al comma 1259 puo' essere utilizzata
parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della
famiglia di cui al comma 1250.
Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'.
1261. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro
la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari
opportunita', con decreto emanato di concerto con i Ministri della
solidarieta' sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della
salute e delle politiche per la famiglia, stabilisce i criteri di
ripartizione del Fondo, che dovra' prevedere una quota parte da
destinare all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la
violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano
d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.
Fondo e Osservatorio contro la violenza sessuale e di genere
Istituzione del Fondo per le esigenze connesse agli interventi in
materia di immigrazione ed asilo
1262. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse
quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di
immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla
gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con
dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con
decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite
l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del Fondo tra le unita' previsionali di base del centro di
responsabilita' "Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione" del medesimo stato di previsione.
Ulteriore autorizzazione di spesa per la Prevenzione delle
mutilazioni genitali
1263. Per le attivita' di prevenzione di cui all'articolo 2 della
legge 9 gennaio 2006, n. 7, e' autorizzata l'ulteriore spesa di
500.000 euro annui.
Istituzione del Fondo per le non autosufficienze
1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio
nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, e' istituito
presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato
"Fondo per le non autosufficienze", al quale e' assegnata la somma di
100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Procedimento di utilizzazione delle risorse del fondo per le non
autosufficienze
1265. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del
Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della salute, con
il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
Permessi per l'assistenza a portatori di handicap
1266. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma
per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad
usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei
giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco
di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione
figurativa".
Istituzione del fondo per l'inclusione sociale degli immigrati
1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei
loro familiari, e' istituito presso il Ministero della solidarieta'
sociale un fondo denominato "Fondo per l'inclusione sociale degli
immigrati", al quale e' assegnata la somma di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo e' altresi'
finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli
alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia,
mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure
professionali madrelingua quali mediatori culturali.
Procedimento di utilizzazione delle risorse del fondo per
l'inclusione degli immigrati
1268. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del
Fondo di cui al comma 1267 sono adottati dal Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le
pari opportunita'.
Riduzione del contributo alla Fondazione per la responsabilita'
sociale d'impresa e conseguente incremento del fondo per le politiche
sociali
1269. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: "3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro
per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e
2008" e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Le risorse pari a
2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328".
Estensione benefici ai familiari del disastro di Ustica e vittime
della "banda della Uno bianca"
1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all'articolo 1, dopo il comma
1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai
familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonche'
ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda
della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme gia'
percepite".
Riconoscimento ai deportati ed internati nei lager nazisti
1271. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento
soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed
internati nei lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.
Concessione medaglia d'onore per i lavoratori coatti nei lager
nazisti
1272. E' autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai
cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager
nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai
quali, se militari, e' stato negato lo status di prigionieri di
guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei
prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora
governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per
presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore
coatto.
Domanda di riconoscimento dello status di lavoratore coatto
1273. Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto,
eventualmente gia' presentate dagli interessati alla Organizzazione
internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a
tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la
sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui al comma 1274 le
istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione
eventualmente allegata.
Comitato per l'individuazione degli aventi diritto
1274. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un
comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da
un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della
difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle
finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonche' da un
rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia,
dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un
rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI),
nonche' da un rappresentante dell'OIM.
Compiti del comitato
1275. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto.
Autorizzazione di spesa per riconoscimento dello status di lavoratore
coatto
1276. All'onere complessivo di 250.000 euro derivante dall'attuazione
del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del
comitato di cui al comma 1274, stabilite in euro 50.000 per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante l'utilizzazione di
quota parte degli importi del fondo di cui al comma 343 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Incremento del fondo c.d. "Bacchelli"
1277. Il fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e' incrementato
di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine
per gli anni 2007, 2008 e 2009 e' corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328.
Autorizzazione di spesa a favore del Fondo nazionale per la montagna
1278. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di
cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per
l'anno 2007.
Istituzione dell'Ente Italiano Montagna
1279. E' istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei ministri, l'Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al supporto
alle politiche ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei
territori montani.
Soppressione IMONT e subentro dell'EIM
1280. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' soppresso l'Istituto nazionale della montagna
(IMONT). I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le
attrezzature in dotazione e l'attuale dotazione organica sono
trasferite all'EIM.
Rinvio a d.P.C.M. per Ordinamento dell'E.I.M.
1281. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono determinati, in coerenza con obiettivi di
funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e
di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei
programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per
l'erogazione delle risorse.
Finanziamento E.I.M.
1282. Al funzionamento dell'EIM si provvedera' in parte con le
risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, nella misura assegnata
all'IMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che
aderiranno alle attivita' del medesimo.
Commissario E.I.M.
1283. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento
delle attivita' istituzionali fino all'avvio dell'EIM, il Presidente
del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nomina un commissario.
Istituzione del fondo di solidarieta' per il maggior accesso alle
risorse idriche
1284. E' istituito un fondo di solidarieta', presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento
esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e
internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle
risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso
all'acqua a livello universale. Per ogni bottiglia di acqua minerale
o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico e' istituito un
contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire del fondo
di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro
degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le
modalita' di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a emanare i
regolamenti attuativi necessari.
Proroga al 30 giugno dell'utilizzazione dei fondi per la
sperimentazione del reddito minimo di inserimento
1285. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".
Riassegnazione risorse non utilizzate al fondo per le politiche
sociali
1286. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007
devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
Non ripetibilita' delle somme erogate per nascite ed adozioni nel
2006
1287. Le somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del
requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono
ripetibili.
Inefficacia delle ordinanze-ingiunzione emesse.
1288. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in
applicazione dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono inefficaci.
Estinzione dei procedimenti di opposizione
1289. I procedementi instaurati dai soggetti di cui al comma 1287
sono estinti.
Incremento del Fondo per le politiche giovanili
1290. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' integrata di 120
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Istituzione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza
internazionale
1291. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la
promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi
di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai
Giochi Olimpici di Pechino 2008, e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per gli eventi
sportivi di rilevanza internazionale", al quale e' assegnata la somma
di 33 milioni di euro per l'anno 2007.
Contributi quindicennali per Campionati mondiali di nuoto e per i
Giochi del Mediterraneo
1292. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo
11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e' autorizzata la spesa annua di 0,5 milioni di euro per quindici
anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 0,5 milioni di
euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per
l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi
infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a
Roma nel 2009, e la spesa annua di 1 milione di euro per quindici
anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 1 milione di euro
per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per le medesime
finalita' per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, a valere su quota parte dei contributi quindicennali
di cui al comma 977.
Modifiche alla disciplina dell'osservatorio per il disagio giovanile
e del Fondo nazionale per le comunita' giovanili
1293. L'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e' sostituito dal seguente:
"556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato
all'uso di sostanze stupefacenti, e' istituito presso il Ministero
della solidarieta' sociale l'"Osservatorio per il disagio giovanile
legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio.
Presso il Ministero di cui al presente comma e' altresi' istituito il
"Fondo nazionale per le comunita' giovanili", per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio
e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di
sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La
dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007,
2008 e 2009 e' fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento
e' destinato ai compiti istituzionali del Ministero della
solidarieta' sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del
parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle
associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro
della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura
regolamentare, vengono determinati, anche i criteri per l'accesso al
Fondo e le modalita' di presentazione delle istanze".
Contributo a favore dell'Istituto per il credito sportivo
1294. E' assegnato all'Istituto per il credito sportivo, per
agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un
contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.
Fondo speciale per interessi sui mutui
1295. Il contributo di cui al comma 1294 concorre ad incrementare il
fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n.
1295, e successive modificazioni.
Conferma della percentuale riservata all'Istitituto del credito
sportivo nei concorsi pronostici a base sportiva
1296. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 giugno 2003, n. 179.
Razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'Istituto per il
credito sportivo
1297. Al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire
risparmi di spesa, la composizione degli organi dell'Istituto per il
credito sportivo e' adeguata alle disposizioni contenute
nell'articolo 1, comma 19, lettera a) del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, e lo statuto dell'Ente deve prevedere la presenza nel
consiglio di amministrazione di un membro designato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato, di un membro
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e di un membro
designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali nonche' di
un membro in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali,
tra i quali e' scelto il Presidente. Il numero dei componenti del
consiglio stesso e' ridotto a nove. Il comitato esecutivo
dell'Istituto e' soppresso e le relative competenze sono attribuite
al consiglio di amministrazione. Il collegio dei sindaci
dell'Istituto e' composto da un numero di membri effettivi non
superiore a tre e da un membro supplente. Il presidente, il consiglio
di amministrazione e il collegio dei sindaci dell'Istituto per il
credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Alla data di entrata in vigore della presente legge
gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono sciolti. Entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato alle disposizioni
di cui al presente comma. I compensi e le spese sostenute per gli
organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1o
gennaio 2007.
Incremento del Contributo al Comitato italiano paralimpico
1298. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica
sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili, il
contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1,
comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per
ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i
medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico e' concesso, per
l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.
Proroga del termine di attivita' dell'Agenzia per i giochi olimpici
di Torino 2006
1299. Al fine di consentire la definizione delle procedure
espropriative e dei contenziosi pendenti nonche' l'ultimazione dei
collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo
svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX
Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui all'articolo 3, comma
7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' prorogato al 31 dicembre
2007. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici provvede agli
oneri derivanti dalla proroga nell'ambito delle proprie
disponibilita', a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione
dei fondi di cui all'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della
legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.
Soppressione del comitato di alta sorveglianza e garanzia
1300. E' abrogato l'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e
successive modificazioni.
Soppressione del Comitato direttivo dell'Agenzia per "Torino 2006"
1301. A decorrere dal 1o gennaio 2007 il Comitato direttivo di cui
all'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive
modificazioni, e' soppresso. Le relative competenze sono svolte dal
direttore generale coadiuvato dai due vice direttori generali.
Autorizzazione di spesa per interventi infrastrutturali di interesse
nazionale nella Regione Liguria
1302. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di
interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria sulla base di
uno specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il
presidente della regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali
interessati, e' autorizzata la spesa di 97 milioni di euro. Al
relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili
per pagamenti non piu' dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che,
per l'importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei
residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio
dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo e'
versato su apposita contabilita' speciale, ai fini del riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in
ragione di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro
in ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 e della successiva
riassegnazione, per gli stessi importi e nei medesimi anni, nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
Variazioni di bilancio
1303. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento della giustizia
1304. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia e'
istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse
all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una
dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni
di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di
base interessate del medesimo stato di previsione.
Riassegnazione di somme riscosse per carta d'identita' elettronica
1305. All'articolo 7-viciesquater del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive
modificazioni, al comma 1, dopo le parole: "Ministro dell'interno"
sono inserite le seguenti: "e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione". Il secondo periodo del
comma 2 e' sostituito dai seguenti: "Una quota pari a euro 1,85
dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta
d'identita' elettronica e' riassegnata al Ministero dell'interno per
essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione
del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura
delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
attuazione della presente disposizione".
Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso la
COVIP
1306. Al fine di assolvere tempestivamente nonche' in modo efficiente
ed efficace ai compiti d'istituto attraverso uno stabile assetto
funzionale ed organizzativo, la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP) e' autorizzata ad inquadrare in ruolo i dipendenti
gia' assunti mediante procedura selettiva pubblica con contratti a
tempo determinato ed in servizio da almeno tre anni, anche non
continuativi, o che conseguano tale requisito in virtu' di contratti
stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che siano
stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge. L'inquadramento nei ruoli, nelle medesime qualifiche oggetto
dei predetti contratti, avviene previo svolgimento di apposito
esame-colloquio innanzi ad apposita Commissione presieduta dal
presidente o da un commissario della COVIP e composta da due docenti
universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale
della COVIP; agli oneri relativi si provvede, senza aumenti del
finanziamento a carico dello Stato, entro i limiti delle risorse
assicurate in via continuativa alla COVIP dall'articolo 1, comma 65,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Contributo unificato per i giudizi amministrativi
1307. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "euro
250", sono aggiunte le seguenti: "; per i ricorsi previsti
dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato articolo
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti ricorsi
in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' di
provvedimenti delle Autorita', il contributo dovuto e' di euro
2.000".
Commissione per il gratuito patrocinio nei giudizi amministrativi
1308. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana e ogni organo giurisdizionale
amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate e' istituita una
commissione per il patrocinio a spese dello Stato, composta da due
magistrati amministrativi, designati dal Presidente dell'organo
giurisdizionale, il piu' anziano dei quali assume le funzioni di
presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal
presidente dell'ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede
l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o piu' membri
supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di
segreteria dell'organo giurisdizionale, nominato dal presidente
dell'organo stesso. Al presidente e ai componenti non spetta nessun
compenso ne' rimborso spese.
Incremento pianta organica personale di amministrazione della
giustizia amministrativa
1309. Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e
funzionali, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
definisce per l'anno 2007 un programma straordinario di assunzioni
fino a 50 unita' di personale appartenente alle figure professionali
strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato
amministrativo di supporto agli uffici giurisdizionali, con
corrispondente incremento della dotazione organica. All'onere
derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2,020 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 306, 307 e 308, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono detratte dall'ammontare
delle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della
giustizia e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del comma
309 del predetto articolo 1.
Crediti d'aiuto per catastrofi e crisi internazionali
1310. L'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 5. - (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e
iniziative della comunita' internazionale). - 1. I crediti d'aiuto
accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere
annullati o convertiti nei casi:
a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi
umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni
coinvolte;
b) di iniziative promosse dalla comunita' internazionale a fini di
sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette
iniziative".
Razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all'estero
1311. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del
demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di
razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato
all'estero, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima,
nonche', previa analisi comparativa di costi e benefici, alla
individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.
Individuazione degli immobili ubicati all'estero da dismettere
1312. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base
del piano di cui al comma 1311, individua gli immobili da dismettere,
anche per il tramite dell'Agenzia del demanio.
Dismissione e permuta di immobili dell'amministrazione della
giustizia
1313. Per finalita' di razionalizzazione dell'uso degli immobili
pubblici, il Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia del
demanio, individua con decreto, entro il 31 gennaio 2007, beni
immobili comunque in uso all'Amministrazione della giustizia che
possono essere dismessi. Entro il medesimo termine l'Agenzia del
demanio individua con decreto i beni immobili suscettibili di permuta
con gli enti territoriali. Le attivita' e le procedure di permuta
sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero
della giustizia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico contabile.
Rifinanziamento della L. 31 dicembre 1998 n. 477 per lavori negli
immobili ubicati all'estero
1314. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne
verifica la compatibilita' con gli obiettivi indicati
nell'aggiornamento del programma di stabilita' e crescita presentato
all'Unione europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei
proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma
1313, puo' essere destinata al rifinanziamento della legge 31
dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la
manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.
Adeguamento della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga
durata
1315. A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti da
riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il
trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, come
modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1o
giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata
in vigore della presente legge, l'importo della tariffa per i visti
nazionali di breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della
tabella dei diritti consolari, di cui all'articolo 1 della legge 2
maggio 1983, n. 185, e' determinato nell'importo di 75 euro.
Adeguamento automatico tariffa visti nazionali in caso di variazione
delle tariffe dei visti per l'area Schengen
1316. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti
da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il
trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, al fine di
rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l'importo
della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui
alla tabella citata nel comma 1315, e' conseguentemente aumentato di
15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per l'area
Schengen.
Incremento personale a contratto per esigenze connesse a componente
nazionale del "Sistema d'informazione visti
1317. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli
impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della
criminalita' organizzata e dell'immigrazione illegale, per le
esigenze connesse alla componente nazionale del "Sistema
d'informazione visti", nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il
contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di
cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' incrementato di
non piu' di 65 unita'.
Istituzione di un Fondo speciale presso rappresentanze diplomatiche e
uffici consolari
1318. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e'
istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti
tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro
interinale;
c) attivita' di istituto, su iniziativa della rappresentanza
diplomatica o dell'ufficio consolare interessati.
Autorizzazione ai Consolati al rilascio della carta di identita'
1319. A decorrere dal 1o giugno 2007, gli uffici consolari sono
autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d'identita' a favore
dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro
dell'AIRE. Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta
d'identita' e' fissato in misura identica a quello previsto per i
cittadini italiani residenti in Italia.
Finanziamento del fondo speciale
1320. Al Fondo speciale di cui al comma 1318 affluiscono:
a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalita';
b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati
con soggetti pubblici e privati. Tali contratti devono escludere
forme di conflitto di interesse tra l'attivita' pubblica e quella
privata.
Finanziamento e rendicontazione del Fondo
1321. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo
speciale di cui al comma 1318.
Proroga e rifinanziamento degli interventi relativi agli esuli
italiani dell'Istria, Fiume e dalmati nonche' in favore della
minoranza italiana in Slovenia e Croazia
1322. La legge 28 luglio 2004, n. 193, e' prorogata fino al 31
dicembre 2009. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta
legge e' autorizzata la spesa di euro 6.200.000 per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
Fondo per progetti di ricerca
1323. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' ridotta di 60
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti
1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di
famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi
dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non
possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri
deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2,
compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di
non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale
connesso ai carichi familiari.
Detrazioni IRPEF per cittadini extracomunitari
1325. Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso
il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le
detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione puo' essere
formata da:
a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del
Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da
parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che
provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja
del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi
della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come
conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.
Documentazione per gli anni successivi alla prima richiesta di
detrazione IRPEF
1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di
prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve
essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della
situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i
dati certificati debbano essere aggiornati.
Semplificazione della documentazione per le detrazioni per figli a
carico
1327. Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' abrogato.
Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti
1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio
antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli
aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, e' incrementata a decorrere
dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un
apposito fondo, alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione
al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di
euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di
base del centro di responsabilita' "Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
Fondo per esigenze della Guardia di finanza
1329. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono istituiti un fondo di parte
corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e un fondo di conto
capitale con una dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire,
rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le esigenze
infrastrutturali e di investimento del Corpo della guardia di
finanza. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da
comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione dei predetti fondi tra le unita'
previsionali di base del centro di responsabilita' "Guardia di
finanza" del medesimo stato di previsione.
Fondo per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri
1330. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e'
istituito con una dotazione di 29 milioni di euro per l'anno 2007, un
fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei
carabinieri. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di
base del centro di responsabilita' "Arma dei carabinieri" del
medesimo stato di previsione.
Fondo per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto
1331. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e'
istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni
di euro per l'anno 2007, da ripartire, per le esigenze di
funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio.
Istituzione fondo per esigenze infrastrutturali dell'amministrazione
dell'interno
1332. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, e' istituito un fondo di conto capitale con una
dotazione di 100 milioni di euro, da ripartire per le esigenze
infrastrutturali e di investimento. Con decreti del Ministro
dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le
unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione.
Opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attivita'
industriali ed alta tecnologia
1333. Le risorse residue di cui all'articolo 145 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle
opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attivita'
industriali ed alta tecnologia. Per l'insediamento di una sede
universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta tecnologia di cui
al primo periodo, e' autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro
all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.
Modificazioni normative conseguenti alla trasformazione della SACE in
spa
1334. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, primo periodo, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle
seguenti: "La societa'", la parola: "autorizzato" e' sostituita dalla
seguente: "autorizzata" e dopo le parole: "operatori nazionali" sono
inserite le seguenti: "e le loro controllate e collegate estere".
Compiti assicurativi SACE
1335. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, dopo le parole: "internazionalizzazione dell'economia
italiana" sono inserite le seguenti: "; la societa' e' altresi'
autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e
coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni
che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i
profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia".
Ampliamento sfera soggettiva degli interventi della Sace
1336. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, le parole: "o estere per crediti da esse concessi ad
operatori nazionali o alla controparte estera," sono sostituite dalle
seguenti: ", nonche' a banche estere od operatori finanziari italiani
od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione,
vigilanza, patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e".
Esclusione della concessione di garanzie ed assicurazioni
1337. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, dopo le parole: "finanziamento delle suddette attivita',"
sono inserite le seguenti: "nonche' quelle connesse o strumentali" e
le parole: "nonche' per i crediti dalle stesse concessi a Stati e
banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati"
sono soppresse.
Funzioni di riassicurazione SACE
1338. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La
societa'"; dopo la parola: "autorizzati" sono soppresse le seguenti
parole: "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni" e
dopo le parole: "nonche' con enti od imprese esteri e organismi
internazionali" sono aggiunte le seguenti: "; la societa' puo'
altresi' stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del
settore".
Riduzioni del capitale sociale della SACE e versamento dell'eccedenza
al Fondo ammortamento titoli di Stato
1339. SACE Spa provvede a ridurre il capitale sociale in misura
adeguata alla sua attivita', attribuendone l'eccedenza al socio
tramite versamento al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27
ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Il termine per
l'opposizione dei creditori, di cui al terzo comma dell'articolo 2445
del codice civile, e' ridotto a trenta giorni. Le disposizioni del
presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse non
utilizzate relative al premio di concentrazione
1340. Le disponibilita' rivenienti dalle autorizzazioni di spesa di
cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed
all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156,
quanto a euro 440 milioni per l'anno 2006 e 48 milioni di euro per
l'anno 2007, sono rispettivamente versate ad apposita contabilita'
speciale di tesoreria, per essere successivamente riversate
all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 92 milioni per
l'anno 2007, ad euro 112 milioni nell'anno 2008 e ad euro 284 milioni
nell'anno 2009. La predetta disposizione entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione della presente legge.
Autorizzazione di spesa per Archivio storico U.E.
1341. Per la realizzazione dell'archivio storico dell'Unione europea,
presso l'Istituto universitario europeo di Firenze, da allocare nel
compendio di Villa Salviati in Firenze, e' autorizzata la spesa di
euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Autorizzazione di spesa per Scuola Europea di Parma
1342. E' autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la
costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma.
Azione di responsabilita' per danno erariale
1343. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
le parole: "si e' verificato il fatto dannoso" sono sostituite dalle
seguenti: "e' stata realizzata la condotta produttiva di danno".
Rifinanziamento del Fondo per le esigenze correnti del Ministero
dell'interno
1344. All'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", di 30 milioni di
euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009".
Istituzione del fondo per la diffusione nelle scuole della cultura
della legalita'
1345. In favore delle regioni interessate dal radicamento
territoriale dei fenomeni della criminalita' organizzata e' istituito
un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la
diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all'affermazione
della cultura della legalita', al contrasto delle mafie, ed alla
diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di 950.000
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le regioni
interessate provvedono ad insediare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e d'intesa con il Ministro
della pubblica istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e
monitoraggio delle iniziative. Il fondo di cui al presente comma
opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate.
Razionalizzazione della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi
1346. Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
si provvede al riordino della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei relativi costi non
inferiore al 20 per cento delle spese sostenute nell'esercizio 2006,
e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle relative
funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere
svolte da altri organi.
Integrazione fondo per gli interventi strutturali di politica
economica
1347. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, e' integrata
di 14 milioni di euro per l'anno 2008.
Esclusione dei fondi relativi a spese giudiziarie o penitenziarie da
procedimenti di esecuzione forzata
1348. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
comma 294, e' inserito il seguente:
"294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati
al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalita'
giudiziaria o penitenziaria, nonche' gli emolumenti di qualsiasi tipo
dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, accreditati mediante
aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici
centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici
giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza
del Consiglio dei ministri".
Risanamento finanziario dell'Ordine Mauriziano di Torino
1349. Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure di
valorizzazione e di dismissione gia' avviate nell'ambito degli
interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine
Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari,
nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 novembre
2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
2005, n. 4, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "trentasei mesi". A decorrere dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge, la gestione dell'attivita'
sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1,
comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico
dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la
quale succede nei contratti di durata in essere con l'Ente Ordine
Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla
esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della
predetta azienda sanitaria ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti
dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino i
decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi
dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004,
n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005,
n. 4, qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, per obbligazioni anteriori alla data di
istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera Ordine
Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei
medesimi titoli di cui al presente comma, all'Ente Ordine Mauriziano
succede la Fondazione di cui al comma 1, articolo 2, del citato
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277.
Disposizioni in ordine alla proprieta' dei beni immobili gia'
appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino
1350. La proprieta' dei beni mobili ed immobili gia' appartenenti
all'Ente Ordine Mauriziano di Torino e' da intendersi attribuita, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004,
n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005,
n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con
esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo
svolgimento delle attivita' istituzionali del presidio ospedaliero
Umberto I di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo
svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Istituto per la
ricerca e la cura del cancro di Candiolo. La proprieta' dei beni
immobili gia' dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla
Fondazione Ordine Mauriziano, puo' essere trasferita a titolo oneroso
e per compendi unitari comprendenti piu' unita', ai valori di
mercato, alla regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto
o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni di
acquisto della regione Piemonte non si applicano i vincoli previsti
dalla normativa vigente in termini di prelazione agraria.
Modifiche al regime di esenzione dalla prestazione di fideiussione
bancaria per gli intermediari finanziari
1351. Dopo il comma 3 dell'articolo 117 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e' aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli
intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d)
che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria
una capacita' finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati,
con un minimo di euro 15.000".
Autorizzazione di spesa a favore della Fondazione 20 marzo 2006 della
Regione Piemonte
1352. Per l'attivita' della "Fondazione 20 marzo 2006", costituita ai
sensi della legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21, e
finalizzata all'utilizzo ed alla valorizzazione del patrimonio
costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione
dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paralimpici, e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007 e 2008.
Rinvio alle tabelle A e B per individuazione risorse provvedimenti
legislativi per il triennio 2007 - 2009
1353. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6
della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2007-2009, restano determinati, per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B,
allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese in conto capitale.
Rinvio alla tabella C per dotazioni leggi di spesa permanente
1354. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
Rinvio alla tabella D per rifinanziamento leggi di spesa in conto
capitale
1355. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
Rinvio alla tabella E per riduzione di autorizzazioni legislative di
spesa
1356. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
Rinvio alla tabella F per modulazione leggi pluriennali di spesa
1357. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
Limite massimo di impegnabilita' per le autorizzazioni di spesa in
conto capitale
1358. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al
comma 1357, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere
impegni nell'anno 2007, a carico di esercizi futuri nei limiti
massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi
gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
Rinvio all'Allegato 1 per indicazione delle misure correttive delle
eccedenze di spese
1359. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti
finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla
presente legge.
Rinvio all'Allegato 2 per spese e stanziamenti confluiti nei Fondi
unici per gli investimenti
1360. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi
stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati
nell'allegato 2 alla presente legge.
Prospetto di copertura degli oneri di natura corrente
1361. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente e'
assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto
allegato.
Principi di coordinamento della Finanza pubblica degli enti
territoriali
1362. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di
coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
Clausola di compatibilita' con ordinamento delle regioni a statuto
speciale e province autonome di Trento e Bolzano
1363. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle
relative norme d'attuazione.
Entrata in vigore
1364. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2007, ad
eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969, che entrano in vigore dalla
data di pubblicazione della presente legge.
Nota al comma 1216:
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 228 del
Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' europea:
«2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non
abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver
dato a tale Stato la possibilita' di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i
punti sui quali lo Stato membro in questione non si e'
conformato alla sentenza della Corte di giustizia.».
Nota al comma 1217:
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre
1955, n. 221.
Nota al comma 1218:
- La legge 20 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1984, n. 298.
Nota al comma 1221:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note al comma 1223:
- Si riporta il testo dell'art. 87 del Trattato
25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
Note al comma 1224:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo
e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Nota al comma 1226:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure
per evitare il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate, nella misura in cui
tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione.».
«Art. 6 (Zone di protezione speciale). - 1. La rete
«Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si
applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al
comma 1.».
Nota al comma 1227:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Nota al comma 1228:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Nota al comma 1229:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Note al comma 1230:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative):
«Art. 23 (Finanziamento del rinnovo contrattuale per il
settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine
in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e
locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in
materia di invalidita' civile). - 1. Al fine di assicurare
il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro
337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a
decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali
conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 42,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2004.
3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per
l'anno 2004 e a euro 214.300.000 annui a decorrere
dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede
con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento
a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto
dall'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello
svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici e'
prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla
ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di
emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo
sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento
del trasporto rapido di massa nonche' al corretto
svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.».
Nota al comma 1231:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano
il contratto autoferrotranviari di cui all'art. 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dagli enti territoriali per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono
escluse dal patto di stabilita' interno.».
Nota al comma 1232:
- Si riporta il testo delle lettere a), b) e c) del
comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di
cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media
delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato,
rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni
dello Stato, relativamente alle unita' previsionali di base
dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti
percentuali e comunque con una dotazione non superiore a
quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.».
Nota al comma 1233:
- Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004): cosi' come modificato dalla
presente legge:
«69. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
Note al comma 1234:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita'
connesse e' consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi
non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25,
comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici,
le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale):
«Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.».
Note al comma 1238:
- Si riporta il testo del comma 46 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.»
Note al comma 1241:
- Il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224 (Disposizioni
urgenti per la partecipazione italiana alle missioni
internazionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2006, n. 155.
- La legge 4 agosto 2006, n. 247 (Disposizioni per la
partecipazione italiana alle missioni internazionali), e'
stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186.
- Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni
concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in
Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2006, n. 199.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253 (Disposizioni concernenti
l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il
rafforzamento del contingente militare italiano nella
missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701
(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite):
«Art. 5. (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alla missione di cui
all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
l'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in
cui si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la
missione di cui all'art. 2, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla
missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
di cui all'art. 2 dal cittadino che partecipa agli
interventi o alla missione stessi, la competenza per
territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».
Note al comma 1242:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire la continuita'
del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.».
Note al comma 1243:
- Si riporta il testo del comma 341 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito
degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica
stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalita' da esso stabilite con
proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per
l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e
180 milioni di euro per l'anno 2009, in coerenza con il
punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005.».
Note al comma 1244:
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27,
comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145,
comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno di cui al presente comma possono
beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella misura
complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare
globale dei contributi stanziati. Per queste ultime
emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
e i criteri di attribuzione ed erogazione.».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003).
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004).
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2005).
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006).
Note al comma 1246:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa):
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) [la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi].
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11,
il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti
commi, e' soddisfatto, in assenza di specifico collegamento
elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui
sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
«Art. 7. - 1... ».
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
«3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi'
come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
- Si riporta il testo del comma 454 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
Note al comma 1247:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa):
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Per l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si
vedano le note al comma 1246.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 7 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia
di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al
Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione):
«13. L'accesso alle provvidenze di cui all'art. 11
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i
canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite,
con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come
definiti dall'art. 1, lettera c), del regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla Del.Aut.gar.com.
16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a
trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del
1993.».
Nota al comma 1248:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva):
«Art. 19. La societa' concessionaria, oltre che alla
gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle
seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti
trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi
esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed
assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente
ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni
radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione
e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione
parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di
Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle
d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli
adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti
come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive di altri Paesi sono regolati mediante
convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti
amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla
stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni
in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate
mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le
competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso
termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni
in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le
modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di
Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre
all'imposta sul valore aggiunto.
La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge
14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei
programmi de «l'Ora della Venezia Giulia», viene elevata a
lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore
aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a
revisione triennale su richiesta di ciascuna parte
contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua
slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
regolato con apposite convenzioni con le competenti
amministrazioni dello Stato.
La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata
ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al
precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto
comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante
dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo
successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del
precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo
art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato
richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni,
con la societa' concessionaria le modalita' delle
prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
parere obbligatorio della Commissione parlamentare.».
Note al comma 1249:
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 26 (Pubblicita' delle decisioni). - 1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono
pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello
stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo
ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'art. 12, comma 2.»
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 14 ottobre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita):
«26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle
Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.»
- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
«21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.»
Note al comma 1250:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta):
«Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilita' di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare forme di
articolazione della prestazione lavorativa volte a
conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarieta' sociale e per le pari opportunita', sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita'
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro
per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
modalita' di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai
commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita'
dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata
dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n.
266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi
dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e
5 della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano
apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
Note al comma 1251:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
Note al comma 1253:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
Note al comma 1254:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.
Note al comma 1257:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), cosi come modificato dalla
presente legge:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.».
Note al comma 1258:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza):
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di
concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia
e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di
quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Note al comma 1259:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 119 (I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa). - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai
commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Nota al comma 1261:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
Nota al comma 1263:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile):
«Art. 2 (Attivita' di promozione e coordinamento). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle
attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla
prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce
dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale,
sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati.»
Nota al comma 1265:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
si vedano le note al comma 1251.
Nota al comma 1266:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), cosi come
modificato dalla presente legge:
«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Peri dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa»
Nota al comma 1269:
- Si riporta il testo del comma 429 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«429. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali
della Fondazione di cui all'art. 1, comma 160, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine e'
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328. Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni
2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge
8 novembre 2000, n. 328».
Nota al comma 1270:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice), cosi some
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge
20 ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n.
407, e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
Nota al comma 1276:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
Note al comma 1277:
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 (Istituzione di un
assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare
necessita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 1985, n. 198.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.»
Note al comma 1278:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Nota al comma 1284:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al comma 1251.
Note al comma 1285:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 80 (Disposizioni in materia di politiche
sociali). - 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno
2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla
data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione dei
processi attuativi della sperimentazione e comunque non
oltre il 30 giugno 2007, fermi restando gli stanziamenti
gia' previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono
autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione
dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del
1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per
i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000,
i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno
aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1998.»
Nota al comma 1286:
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
Nota al comma 1287:
- Si riporta il testo del comma 333 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio
1993. La condizione reddituale di cui al presente comma e'
autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.».
Note al comma 1288:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
- Per il comma 333 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, si veda la nota al comma 1287.
Nota al comma 1290:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale):
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
Nota al comma 1292:
- Si riporta il testo dell'art. 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«Art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per
la ricerca e per l'occupazione). - 1. Per consentire
l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei
confronti dei soggetti competenti. A tal fine e'
autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni
di cui al primo periodo del presente comma.
2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento
infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno
internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2006].
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la
spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 278, della
citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi
indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali,
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di eta',
regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
6. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera:
«e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».
A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro
dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a
favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo
operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono
effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il
presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
lavoro in essere con il personale che presta attivita'
professionale e collaborazione presso l'ente parco sono
regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino
alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle
risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' sostituito dal seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni».
9. All'art. 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La
disposizione del presente comma non si applica alle
discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il
termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro
2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle
finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2003,
n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana
dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
n. 516. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come
contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di
euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un
milione di euro. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini
alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la
concessione di un contributo associativo nel limite di
50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E'
autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006,
500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della
salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente
avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi
congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di aziende ed istituti di credito
nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo
termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese,
e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche con eta'
superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche
degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo
primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione
degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle
lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 52, comma 21, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e' aggiunta la
seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e' determinata annualmente la quota di risorse del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto,
agli interventi previsti dal comma 270 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 155 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituito dal seguente: "Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), derivante
dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire
dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al
decreto previsto dall'art. 161".
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonche' per
la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e
sportiva, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente
naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica.».
Nota al comma 1293:
- Si riporta il testo del comma 556 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi come modificato dalla
presente legge:
«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio
giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e'
istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale
l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinata la composizione e
l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di
cui al presente comma e' altres` istituito il «Fondo
nazionale per le comunita' giovanili», per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti
a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in
materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno
delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5
milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai
compiti istituzionali del Ministero della solidarieta'
sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si
avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento
del Fondo viene destinato alle associazioni e reti
giovanili individuate con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare,
vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo
e le modalita' di presentazione delle istanze.».
Nota al comma 1295:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
Nota al comma 1296:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.
179 (Regolamento recante la disciplina dei concorsi
pronostici su base sportiva):
«Art. 5 (Ripartizione della posta). - 1. La posta dei
concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia'
disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, dall'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n.
1117, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%;
b) montepremi: 50%;
c) imposta unica: 33,84%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo:
2,45%;
e) contributo alle spese di gestione di AAMS:
5,71%.».
Nota al comma 1297:
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 19
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri):
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
Nota al comma 1298:
- Si riporta il testo del comma 580 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.».
Note al comma 1299:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 della
legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«7. L'Agenzia termina la propria attivita' il
31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006»):
«Art. 10 (Risorse finanziarie). - 1. Per il
finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi olimpici e delle opere connesse e' autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per
l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
le strade (ANAS) e la Societa' italiana per il traforo
autostradale del Frejus (SITAF), nonche', limitatamente
alle opere connesse di cui all'art. 1, comma 1, la regione
Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la
societa' Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad
effettuare, nei limiti della quota che sara' a ciascuno
assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione
del piano degli interventi; le relative rate di
ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte
agli istituti finanziatori da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalita' e
per il funzionamento dell'Agenzia e' altresi' concesso
all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo
di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per
l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre
attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce «spese
generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali
successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle
forniture e dell'importo delle indennita' di
espropriazione. La relativa documentazione e' sottoposta
alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al
fine della definitiva quantificazione della somma.».
Nota al comma 1300:
- L'art. 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
(Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n.
242), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7 (Comitato di alta sorveglianza e garanzia).».
Nota al comma 1301:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
9 ottobre 2000, n. 285:
«Art. 5 (Comitato direttivo). - 1. Il comitato
direttivo provvede alla programmazione annuale delle
attivita' dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci,
all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie
per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti
organizzativi, e ad ogni altra attivita' necessaria per il
perseguimento dei compiti di cui all'art. 3.
2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore
generale, nominato a norma dell'art. 6, dai due
vicedirettori generali, nominati a norma dell'art. 6-bis,
nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su
designazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del
presidente della regione Piemonte, del presidente della
provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente
del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i
legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni
interessati dalle opere di cui all'art. 1 o sedi di gara.
Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando
sono nominati almeno sette componenti. Il comitato
direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del direttore generale.
3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra
esperti particolarmente qualificati nelle discipline
tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validita' delle
deliberazioni del comitato direttivo e' necessaria la
presenza di sette componenti.».
Note al comma 1302:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 18 marzo 1991, n. 99 (Interventi urgenti per opere
connesse alla esposizione internazionale «Colombo '92»):
«Art. 1. - 1. Per l'immediata realizzazione di
interventi diretti al completamento dell'area espositiva
della esposizione internazionale «Colombo '92», nonche'
alla realizzazione di opere strettamente correlate
all'evento, il comune di Genova e' autorizzato a stipulare,
anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla
normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di
lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta
miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di
preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi
dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso
applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni
di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sara'
corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In
relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire
50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23
miliardi a decorrere dall'anno 1992.».
Note al comma 1305:
- Si riporta il testo dell'art. 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater. (Disposizioni in materia di
carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte
valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle
competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e
spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e
le modalita' di riscossione sono determinati annualmente
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari
a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel
costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al
Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15
alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo
e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese
connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita` di attuazione della presente disposizione. Alle
riassegnazioni previste dal presente comma non si applica
il limite di cui all'art. 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche
amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla
fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura
privatistica. [Gli accordi sono soggetti a ratifica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno].
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo'
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies-ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Nota al comma 1306:
- Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.».
Nota al comma 1307:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A),
cosi come modificato dalla presente legge:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche¨ da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche¨ di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.».
Nota al comma 1309:
- Si riporta il testo dei commi 306, 307, 308 e 309
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
«306. All'art. 10, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro
1.100 e» sono soppresse.».
«307. I commi 1 e 2 dell'art. 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.».
«308. L'art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e' sostituito dal seguente:
1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono
soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall'art. 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni.».
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.».
Note al comma 1310:
- La legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure per la
riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2000, n. 175.
Nota al comma 1314:
- La legge 31 dicembre 1998, n. 477 (Autorizzazione di
spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione
di immobili da adibire a sedi di rappresentanze
diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per
il personale), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 gennaio 1999, n. 8.
Nota al comma 1315:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185 (Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari):
«Art. 1. La tabella dei diritti da riscuotere dagli
uffici diplomatici e consolari di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, relativo alle disposizioni sulle funzioni e sui poteri
consolari, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Detta tabella dovra' essere munita del visto dei
Ministri degli affari esteri, del tesoro e delle finanze.».
Note al comma 1317:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.».
Note al comma 1322:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 luglio 2004, n. 193 (Proroga e rifinanziamento della
legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della
legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia),
pubblicata nella Gazzazzetta Ufficiale 3 agosto 2004, n.
180:
«Art. 1. (Proroga e rifinanziamento della legge
16 marzo 2001, n. 72). - 1. Per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e'
autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'art. 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n.
72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite
le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
b) la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente:
«sentita»;
c) le parole: «e il Ministero degli affari esteri»
sono soppresse;
d) dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme
stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le
attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari
esteri».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
«Art. 2. Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo
2001, n. 73. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della
legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre
2006. A tale scopo e' autorizzata la spesa di euro
4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Note al comma 1323:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003):
«Art. 56 (Fondo per progetti di ricerca). - 1. E'
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con
riguardo alla tutela della salute e all'innovazione
tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni
di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno
2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934
milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita'
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per
l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono
stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
delle risorse, assicurando in via prioritaria il
finanziamento dei progetti presentati da soggetti che
abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente
risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle
risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai Fondi strutturali.».
Nota al comma 1324:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 12. (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i
seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e'
aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a
quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono
deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse
delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis
spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali.».
Nota al comma 1327:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), cosi come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e,
comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo,
alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una
dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.
6-bis. (abrogato).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche
il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di
obbligazione morale e percio' senza corresponsione di
compensi ed essere prestate nel caso di temporanea
impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento
della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque,
obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003
e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
Nota al comma 1328:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».
Nota al comma 1333:
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalita' fino al
31 dicembre 2006.».
Nota ai commi 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1338:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e
collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di
internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa'
e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di
mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo
strategico per l'economia italiana sotto i profili
dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in
Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche
estere od operatori finanziari italiani od esteri quando
rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza,
patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali.
2. La societa' puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri
ed organismi internazionali; la societa' puo' altresi'
stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori
del settore.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.».
Note al comma 1339:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni
(Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato):
«Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
- 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto
denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»,
di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo
presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero
delle finanze;
d) dal Direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo.»
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 2445
del codice civile:
«La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.».
Note al comma 1340:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data
di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del
contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di
euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e
57 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di entrate):
«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata,
certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del
contributo per carenza dei presupposti desumibili
dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi
stanziati.».
Nota al comma 1343:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
e' stata realizzata la condotta produttiva di danno,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta.».
Nota al comma 1344:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del Fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
Note al comma 1346:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1347:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note al comma 1349:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento
economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Provvedimenti urgenti per il risanamento
dell'Ordine Mauriziano). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e per un periodo di trentasei
mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti della Fondazione per debiti
dell'Ente, insoluti alla data predetta;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione,
benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate
estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva di cui alla lettera e), a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente gia' eseguiti non
hanno efficacia e non vincolano la Fondazione ed il
tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
della Fondazione e le finalita' di legge;
d) i debiti insoluti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non producono interessi, ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
e) il legale rappresentante della Fondazione assume
le funzioni di Commissario straordinario e provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti
dalla legge. A tale fine provvede all'accertamento della
massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale,
interessi e spese ed istituisce apposita gestione separata,
nella quale confluiscono i debiti e i crediti maturati fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego anche del ricavato
dall'alienazione dei cespiti appartenenti al patrimonio
disponibile della Fondazione, delle sovvenzioni
straordinarie e delle altre eventuali entrate non vincolate
per legge o per destinazione, per il pagamento anche
parziale dei debiti, mediante periodici stati di
ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti
dalla legge;
f) avverso il provvedimento del legale rappresentante
della Fondazione che prevede l'esclusione, totale o
parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori
esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di
trenta giorni dalla notifica, al Ministro dell'interno, che
si pronuncera' entro sessanta giorni dal ricevimento
decidendo allo stato degli atti;
g) il legale rappresentante della Fondazione e'
autorizzato a definire transattivamente, con propria
determinazione, le pretese dei creditori, in misura non
superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo,
con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 1 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). - 1. L'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito
denominato «Ente» e' costituito dai presidi ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del
cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«Art. 2 (Costituzione della Fondazione Ordine
Mauriziano). - 1. E' costituita la Fondazione Ordine
Mauriziano con sede in Torino, di seguito denominata:
«Fondazione.».
Nota al comma 1350:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del gia'
citato decreto-legge n. 277 del 2004:
«2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente,
con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'art. 1,
comma 1, e' trasferito alla Fondazione di cui al comma 1,
sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque
membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno
nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali; uno nominato
dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario
diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il
funzionamento di detto comitato sono a carico della
gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta
una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti
commissioni parlamentari.».
Nota al comma 1351:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 117 (Separazione patrimoniale). - 1. I premi
pagati all'intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, se regolati per il tramite
dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del
quale puo' essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualita', e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni,
sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti
della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato
o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1
gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettere a), b) e d), che possano documentare in modo
permanente con fideiussione bancaria una capacita'
finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 15.000.».
Nota al comma 1352:
- La legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21
reca «Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico»
ed e' pubblicata nel B.U. Piemonte 22 giugno 2006, n. 25.
Nota al comma 1353:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362:
«Art. 11-bis. (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
Nota al comma 1355:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
Nota al comma 1356:
- Per la lettera e), comma 3 dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, si veda la nota al comma 1355.
Nota al comma 1359:
- Per la lettera i-quater), comma 3 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978, si veda la nota al
comma 1355.
Nota al comma 1360:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Nota al comma 1361:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».