l) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'art. 17; m) assicura la navigabilita' nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e anutenzione dei fondali puo` indire, assumendone la presidenza,una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessita' ed urgenza puo' adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all'art. 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili; n) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorita' marittima e le amministrazioni locali interessate; n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorita' portuale». Note al comma 998, 1000 e 1001: - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 recante «Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 8. - I servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, indicati nell'art. 1, lettera c), nonche' eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari, debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, ed in particolare del Mezzogiorno.» - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni recante «Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale», cosi' come modificato dalla presente legge e il testo dell'art. 8 della stessa legge: «Art. 1. - L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria sara' affidato dal 1° gennaio 1976, al fine di assicurare il loro graduale potenziamento, ad apposite societa' di navigazione a carattere regionale, con sede rispettivamente in Livorno, Napoli e Palermo, il cui capitale la societa' Tirrenia di navigazione per azioni del gruppo Finmare partecipa in misura non inferiore al 51 per cento fino all'attuazione del processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia e delle singole societa' che ne fanno parte. Le societa' che attualmente gestiscono le predette linee sono preferite nella partecipazione al capitale azionario della societa' di navigazione di cui al precedente comma, nel limite del 49 per cento del capitale stesso. Per il conseguimento del fine indicato nel primo comma, la societa' Tirrenia di navigazione per azioni presenta ogni cinque anni al Ministro per la marina mercantile programmi che garantiscano la migliore efficienza dei servizi, anche attraverso la mobilita' del personale e la fungibilita' dei mezzi navali. Ciascun programma, da presentarsi non oltre il terzo trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio, e' approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni, sentite le regioni territorialmente interessate, il cui parere dovra' essere espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, il Ministro per la marina mercantile procede comunque all'approvazione del programma.». «Art. 8. - Le convenzioni stipulate a norma delle leggi 5 gennaio 1953, n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre 1959, n. 1111, tra il Ministero della marina mercantile e le societa' "Linee marittime dell'Adriatico" e "Navigazione alto Adriatico" per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locali dei settori "E" (medio Adriatico) ed "F" (alto Adriatico) cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 1978. Per regolare la gestione dei servizi di cui al comma precedente nel periodo 30 giugno 1975 - 31 dicembre 1978, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dagli articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684. A decorrere dal 1° gennaio 1979 per assicurare l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale con la costa orientale dell'Adriatico, il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere previa convenzione alla societa' per azioni "Lloyd Triestino" di navigazione il contributo annuo di avviamento previsto dall'art. 4 lettera a) della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni». - La legge 5 dicembre 1986, n. 856 recante «Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato» ed e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1986, n. 289. - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 recante «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 9. - 1.-3. (abrogati). 4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto debbono essere stipulate le convenzioni di cui all'art. 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856. 5. Le tabelle di armamento e i sovrannumeri stagionali relativi alle navi che svolgono i servizi sovvenzionati di cui al comma 1 sono definiti sulla base dei medesimi criteri adottati per la definizione delle tabelle relative alle navi adibite ai servizi di linea gestiti dalle societa' non sovvenzionate che operano in regime di libera attivita' imprenditoriale, previa comparazione dell'applicazione delle norme internazionali di sicurezza e dei servizi resi e dei mezzi nautici utilizzati. Il Ministro della marina mercantile puo' autorizzare, su motivata richiesta delle societa' sovvenzionate, avanzata sulla base di situazioni specifiche o di particolare disagio, incrementi tabellari non superiori al 10 per cento rispetto alla tabella di armamento prefissata. 6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, al fine di parzialmente adeguare le tariffe al costo dei servizi offerti, le tariffe stesse per i servizi sovvenzionati di collegamento con le isole maggiori e minori sono aumentate, dal 1° gennaio 1989, con una articolazione tale da realizzare un aumento medio del 25 per cento tenuto conto dei periodi di bassa, media ed alta stagione. Tali aumenti sono ridotti per i residenti delle isole e per le merci da e per le isole, considerando la rilevante importanza di tale trasporto per l'economia delle stesse, nella misura stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, previa intesa con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali. 7. Nei porti di arrivo, partenza e toccata delle navi, per tutti i vettori nazionali esercenti il cabotaggio, a partire dal 1° aprile 1989, fermo restando l'importo complessivo delle suindicate tariffe delle societa' del gruppo FINMARE, il servizio di portabagagli e' facoltativo e il corrispettivo e' pagato direttamente dal passeggero. La tariffa per il servizio facoltativo di portabagagli e' stabilita da chi esercisce il servizio, d'intesa con l'autorita' concedente. L'autorizzazione e' prioritariamente concessa ai soggetti attualmente esercenti il servizio. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali di settore piu' rappresentative a livello nazionale, le altre parti sociali e le societa' interessate, il Ministro della marina mercantile emana norme per la riorganizzazione dei servizi e delle operazioni portuali, con esclusione del servizio di portabagagli di cui al presente comma, relativi ai collegamenti marittimi di cui al presente articolo, eserciti da naviglio che effettui traffico di cabotaggio, nonche' per l'unificazione su scala nazionale delle tariffe concernenti i predetti servizi ed operazioni. In caso di mancato accordo tra le parti, i criteri organizzativi e le misure tariffarie unificate saranno determinati con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 8. Il personale marittimo e amministrativo - distinto, per il personale marittimo, nelle qualifiche professionali di ufficiali di coperta (in possesso della patente di capitano di lungo corso), ufficiali di macchina (in possesso della patente di capitano di macchina), ufficiali commissari, ufficiali R.T., sottufficiali e comuni di coperta, sottufficiali e comuni di macchina, sottufficiali e comuni del settore alberghiero, e, per il personale amministrativo, in addetti agli uffici e operai - eccedente per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e' posto in pensionamento anticipato secondo i requisiti previsti dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che resta in vigore fino al 31 dicembre 1993 anche per le societa' esercenti servizi sovvenzionati del gruppo FINMARE (Tirrenia, Adriatica, Toremar, Caremar, Siremar, Saremar), nonche' per la SIRM, per gli ufficiali RT utilizzati dalle stesse. Il pensionamento anticipato ha luogo, con effetto immediato, secondo programmi concernenti il periodo 1989-1993, il primo dei quali e' approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, in relazione all'effettivo conseguimento di maggiori economie, per effetto delle disposizioni del presente articolo, stimate con il medesimo decreto sulla base degli elementi all'uopo rilevati rispetto a quanto previsto dal comma 10. Il pensionamento anticipato del personale eccedente comporta la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro. Con la medesima procedura sono approvati gli ulteriori programmi. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3061 dello stesso stato di previsione per ciascuno degli anni interessati. Il trattamento di pensione e' liquidato sulla base dell'iniziativa contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento dell'eta' per la pensione di vecchiaia, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. 8-bis. Le convenzioni di cui ai commi precedenti tengono conto, per quanto attiene ai parametri medi obiettivi riguardanti il personale marittimo e amministrativo, della effettiva consistenza degli organici quale risulta dalla graduale riduzione degli stessi per effetto del pensionamento anticipato di cui al comma 8, nonche' dei contratti collettivi di lavoro gia' stipulati alla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime ed approvati dal Ministero della marina mercantile e dei conseguenti accordi sindacali in essere. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della marina mercantile di cui al comma 8, cessa nei confronti del personale eccedente l'effetto della eventuale opzione gia' esercitata ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. 9. I privati imprenditori possono sottoscrivere il capitale delle societa' esercenti i servizi dovuti, previsti dalle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, 19 maggio 1975, n. 169, e 5 dicembre 1986, n. 856, nel limite massimo del 49 per cento del capitale stesso, tenuto conto della normativa vigente. Le societa' finanziarie regionali possono sottoscrivere il capitale delle societa' regionali che esercitano i collegamenti nella regione interessata fino ad un massimo del 10 per cento, facendo comunque salvo il disposto dell'art. 1, primo comma, della legge 19 maggio 1975, n. 169 e dell'art. 15 della legge 5 dicembre 1986, n. 856. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 15 della legge 5 dicembre 1986, n. 856. 10. Le economie nette derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo sono valutate, a decorrere dall'anno 1989, in lire 100 miliardi in ragione d'anno.». Nota al comma 1002: - Si riporta il testo dell'art. 163 del gia' citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 163 (Attivita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) (art. 2, decreto legislativo n. 190/2002; art. 2, decreto legislativo n. 189/2005). - 1. Il Ministero promuove le attivita' tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate con oneri a proprio carico, le attivita' di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono provvedere alle attivita' di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta la propria attivita' al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero: a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando la proposta di programma da approvare con le modalita' previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture; b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati; c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente capo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, e' acquisito sul progetto preliminare; d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al CIPE per la vigilanza delle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture; e) ove necessario, collabora alle attivita' dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui al comma 5; f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attivita' progettuali; propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di competenza del Ministero delle attivita' produttive, le attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero delle attivita' produttive. 3. Per le attivita' di cui al presente capo il Ministero, puo': a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6; b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalita', previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta; c) avvalersi, quali advisor, di societa' specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. 4. Per le attivita' di cui al presente capo il Ministero, inoltre, puo': a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico; b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di societa' da essa controllata per le attivita' di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti aggiudicatori; c) richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la collaborazione dell'Unita' tecnica finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'art. 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 5. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche' i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita', e nel caso di particolare complessita' delle stesse, il commissario straordinario puo' essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario e' formulata d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco della citta' metropolitana interessata. 6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti nonche', per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalita' e i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi. 8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonche' delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi. 9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attivita' da svolgere dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 6. 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituito, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e senza oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza e il supporto coordinato da parte delle amministrazioni statali e regionali interessate.». Nota al comma 1003: - Per il comma 3 dell'art. 17 della gia' citata legge n. 400 del 1988 si veda la nota al comma 989. Nota al comma 1007: - La sezione II del capo IV del titolo I della parte II del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, reca: Sezione II «Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini urbanistici ed espropriativi». Note al comma 1008: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»: «2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.». - Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 reca «Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. Nota al comma 1009: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa»: «Art. 2 (Piano e programma). - 1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'art. 1, compresi quelli previsti dalla lettera i-bis), dell'art. 1 e gli interventi di prevenzione gia' individuati dalla commissione di cui all'art. 3 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, relativi al Val di Noto, la regione siciliana, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, tenuto conto degli accertamenti effettuati a cura degli uffici del Genio civile unitamente al Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e delle indicazioni rappresentate dagli enti locali interessati, sentite le competenti sovrintendenze ai beni culturali e ambientali per quanto concerne il patrimonio storico, artistico e monumentale, definisce un piano con annesso programma di ricostruzione, con il quale determina le modalita' degli interventi, i tempi di attuazione, le priorita' e le relative procedure ispirate a principi di snellezza, trasparenza ed efficienza, nel rigoroso rispetto della normativa riguardante la lotta alla criminalita' di tipo mafioso. 2. Con il piano di cui al comma 1, la regione siciliana definisce, altresi', gli interventi da affidare agli enti locali e l'attribuzione agli stessi dei mezzi finanziari necessari. 3. In conformita' alle previsioni del piano, la regione siciliana procede al riparto delle somme indicate al comma 1 dell'art. 1, nonche' delle somme che saranno destinate agli interventi di riparazione e di ricostruzione a stralcio di programmi gia' previsti nei bilanci della regione e degli enti locali. 4. Dei singoli progetti approvati e comunque finanziati ai sensi della presente legge e' data pubblicita' tramite la pubblicazione degli estremi essenziali degli stessi, dei soggetti beneficiari e dell'importo dei contributi sulla Gazzetta Ufficiale della regione siciliana.». Note al comma 1010: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»: «5. Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono incrementate aisensi dell'art. 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.». - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64 recante «Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968»: «Art. 18. - La progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono eseguite in concessione dai comuni interessati che non dichiarino di rifiutare entro trenta giorni dalla richiesta. L'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e' abrogato. Il compenso ai comuni concessionari per spese generali di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilita' e collaudo dei lavori sara' determinato nella misura massima del 10 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 1 miliardo, dell'8 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 2 miliardi e del 7 per cento Per opere di importo superiore. Il collaudatore delle opere di cui al primo comma sara' nominato dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sara' scelto tra i funzionari dello Stato.». Nota al comma 1011: - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»: «Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 4. (Abrogato). 5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.». Note al comma 1012: - Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 reca «Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficaile 30 gennaio 1998, n. 24. - Si riportano i testi del comma 14 dell'art. 14 e del comma 3 dell'art. 12 del succitato decreto-legge n. 6 del 1998: «14. Per le attivita' previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonche' ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, o di universita' e di enti pubblici di ricerca, di societa' e di cooperative di produzione e lavoro. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto.». «3. Per il biennio 1997-1998, ai comuni di cui al comma 1, per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni, sono concessi contributi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza. Le risorse sono costituite dai contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta. Agli stessi comuni e' concesso, per il biennio 1997-1998, un ulteriore contributo pari al 20 per cento delle risorse in godimento nell'anno 1997 dopo l'adeguamento alla media delle risorse della fascia demografica di appartenenza.». - Si riporta il testo dell'art. 13 e dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668 recante «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre l997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria»: «Art. 13. - 1. Nei confronti dei soggetti residenti nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, e dei soggetti gravemente danneggiati residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonche' dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza non si da' luogo al rimborso. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione, sono valutati in lire 300 milioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni di previdenza e assistenza sociale che afferiscono in via esclusiva alle attivita' svolte nei comuni indicati all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997.». «Art. 14. - 1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta che alla data del 26 settembre 1997 avevano il domicilio, o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della presente ordinanza, sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all'accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 26 settembre 1997 nei comuni individuati e ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della presente ordinanza, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attivita' svolte nei predetti comuni. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' bancarie od assicurative di cui all'art. 2195, commi 1 e 4, del codice civile. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno del 22 dicembre 1997, n. 2728, stesso argomento della precedente: «Art. 2. - 1. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e' prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti aventi il domicilio o la residenza nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di cui all'art. 1, comma 1 della stessa ordinanza, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno 30 dicembre 1998, n. 2908, stesso argomento della precedente: «2. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 2 dell'ordinanza 2728/97 e' prorogato fino al 30 giugno 1999.». Nota al comma 1013: - La legge 23 gennaio 1992, n. 32 reca «Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle le leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo. 30 marzo 1990, n. 76» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1992, n. 23. Note al comma 1016: - La legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni reca «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55. - La legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni reca «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55, e' il seguente: «Art. 9. - 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, possono essere corrisposti contributi, in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la durata massima di trenta anni, in relazione ad operazioni di mutuo contratte dagli enti locali e dai soggetti attuatori, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero con istituti di credito esteri. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno trentennali di lire 175 miliardi per l'anno 1993 e di ulteriori 50 miliardi per l'anno 1994.». Nota al comma 1017: - La direttiva 2006/38/CE del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE e' pubblicata nella GUCE n. 157/L del 9 giugno 2006. Nota al comma 1019: - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (ANAS). - 1. In attuazione delle disposizioni contenute nel capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente nazionale per le strade ANAS e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di: «ANAS Societa' per azioni - anche ANAS» con effetto dalla data dell'assemblea di cui al comma 7. 1-bis. (Abrogato). 1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS S.p.A., con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS S.p.A. medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalita' di erogazione dello stesso. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468. 1-quater. L'ANAS S.p.A. e' autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari al valore dei residui passivi dovuto all'ANAS S.p.A. di cui al comma 1-ter. Detto fondo e' finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, e al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonche' alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria. 1-quinquies. Sono di competenza dell'ANAS S.p.A. le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtu' della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione e' effettuata con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS S.p.A. e l'Agenzia delle entrate. 1-sexies. .... 2. All'ANAS S.p.A. sono attribuiti con concessione ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata «concessione», i compiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a g), nonche l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS S.p.A. approva i progetti di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS S.p.A. approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La concessione e' assentita entro il 31 dicembre 2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 e' stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro: a) le modalita' di esercizio da parte del concedente dei poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attivita' del concessionario; b) le modalita', ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a terzi da parte di ANAS S.p.A., per gestione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali; c) le modalita' per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, e per la copertura degli oneri a carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti esercitati fino alla trasformazione; d) la durata della concessione, comunque, non superiore a cinquanta anni. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato lo schema dello statuto di ANAS S.p.A. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine, e' approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime modalita' sono approvate le eventuali successive modifiche dello statuto o della convenzione di concessione anche tenendo conto delle diverse caratteristiche economiche e tecniche della rete stradale, nonche' i relativi contratti di servizio. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il capitale sociale di ANAS S.p.A., in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione della societa' determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. 5-bis. L'ANAS S.p.A., svolge i compiti ad essa affidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo o corrispettivi di servizi. 6. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente nazionale per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione dei decreti di cui al comma 4. 8. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. 9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'Ente nazionale per le strade - ANAS al momento della trasformazione prosegue con ANAS S.p.A. e continua ad essere disciplinato dalle precedenti disposizioni. 10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in societa' per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. 11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. L'ANAS S.p.A. puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. 12. In via transitoria, sono confermati per la medesima durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Sono assicurate per le attivita' oggetto di concessione ad ANAS S.p.A. le risorse gia' assegnate all'Ente nazionale per le strade - ANAS. Fino alla efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS S.p.A. continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni attribuiti all'Ente nazionale per le strade - ANAS utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti il predetto Ente. L'ANAS S.p.A. succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS S.p.A. 12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per l'ammortamento del debito». Note al comma 1020: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»: «3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data, sono modificate le clausole convenzionali in materia di canone di concessione o di devoluzione allo Stato degli utili di esercizio. I rapporti relativi al periodo precedente sono convenzionalmente definiti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) anche in via transattiva.». - Per il testo del comma 3 dell'art. 163 del gia' citato decreto legislativo n. 163 del 2006 si veda la nota al comma 1002. Note al comma 1021: - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni, recante «Piano decennale per la viabilita' di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale»: «Art. 15. - In attesa della legge di riordino del settore autostradale ed in pendenza del perfezionamento degli atti aggiuntivi di cui al successivo terzo comma, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1982. Per tale intervento e' assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per gli esercizi 1981 e 1982 la somma di lire 240 miliardi. Per far fronte inoltre all'ulteriore accertato fabbisogno di lire 80 miliardi connesso all'applicazione dell'art. 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, e' assegnata all'ANAS per l'anno finanziario 1982 una somma di pari importo. All'onere complessivo di lire 320 miliardi si provvede: a) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 del Ministero del tesoro; b) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 del Ministero del tesoro; c) per lire 120 miliardi, a valere sulle disponibilita' esistenti ed in formazione sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa sara' stipulato con ciascun ente concessionario di autostrade di trafori, ad eccezione dei consorzi per l'autostrada Messina-Palermo, per l'autostrida Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela, un atto aggiuntivo alla vigente convenzione che preveda gli adeguamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, nonche' la regolamentazione di tutti i rapporti connessi ad eventuali trasferimenti di concessioni di autostrade contigue, da porre in essere mediante accorpamento volontario delle societa' interessate, ivi compresa la realizzazione, in analogia e ad estensione di quanto disposto al precedente art. 14, dei completamenti delle opere previste dalle concessioni originarie. I piani di rimborso allo Stato dei debiti di cui all'art. 5, legge 23 luglio 1980, n. 389, da parte dei concessionari, al netto dei versamenti da ciascuna societa' effettuati ai sensi dell'art. 1, decreto legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno articolati sulla base di quote annue rapportate alle previste risorse derivanti dalla gestione. I concessionari debitori sono tenuti a versare al Fondo centrale di garanzia, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'intera quota prevista in piano finanziario a titolo di rimborso del debito verso lo Stato. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, sulla rete autostradale in concessione, ad eccezione delle autostrade assentite al consorzio unico siciliano di cui al successivo art. 16, alla societa' Tangenziale di Napoli S.p.A. e alla societa' Autostrade meridionali S.p.A.: a) (abrogato); b) fino all'emanazione della legge di riordino del settore autostradale e' istituito sulle tariffe di pedaggio un sovraprezzo di una lira a chilometro per i motoveicoli, le autovetture, gli autobus ed i veicoli merci fino a 25 quintali di portata o fino a due assi; di tre lire a chilometro per i veicoli merci oltre 25 quintali di portata o superiori a due assi. I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonche' dai sovrapprezzi di cui al comma precedente, devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e successivamente al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalita' che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalle societa' concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge e' abrogato l'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, come modificato dall'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32. Con la presentazione del piano di cui all'art. 2 della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, potra' procedere alla revisione e ristrutturazione del sistema delle tariffe di pedaggio. Tale revisione e ristrutturazione non dovra' comportare alcuna riduzione nel preesistente gettito di introiti di pedaggio di ciascuna concessionaria. In vista dell'emanazione della legge di riordino del settore autostradale, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS ed il Ministro del tesoro presenteranno al Parlamento entro il 30 giugno 1983 una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale, e, qualora le risultanze dei piani finanziari di cui ai precedenti commi facciano riscontrare per talune societa' concessionarie tra quelle indicate all'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, forniranno proposte che prevedano l'immediato trasferimento delle relative concessioni ad una o piu' societa' di gestione a partecipazione pubblica, o, in alternativa, il loro accorpamento con societa' concessionarie gia' operanti. Ove tali proposte non venissero formulate entro i termini previsti e fino a quando non saranno definiti i provvedimenti legislativi e amministrativi all'uopo necessari, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane sospendera' i pagamenti in favore delle societa' sopra indicate.». - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 recante «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993»: «Art. 11 (Fondo garanzia autostrade). - 1. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane e' autorizzato a provvedere al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Societa' autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, nonche' di quelli contratti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531. 2. Alle finalita' di cui al comma 1, il predetto Fondo provvede utilizzando le disponibilita' finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531 . Il sovrapprezzo di 1 lira e di 3 lire previsto dall'art. 15, quinto comma, lettera b), della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' elevato, rispettivamente, a 3 lire e a 9 lire. 3. (Abrogato).». Note ai commi 1023, 1024: - Per il testo dell'art. 7 del gia' citato decreto-legge n. 138 del 2002, cosi' come modificato dalla presente legge, si veda la nota al comma 1019. - Il testo dell'art. 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n. 230) e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 2 dicembre 2005, n. 248 pubblicato nella GazzettaUfficiale 2 dicembre 2005, n. 281, supplemento ordinario), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 6-ter (Disposizioni concernenti l'ANAS S.p.A.). - 1. All'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1-bis e' abrogato; b) al comma 1-quater, nel primo periodo, le parole: «alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del» sono sostituite dalla seguente: «al» e il secondo periodo e' soppresso; c) al comma 1-quinquies, le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Sono di competenza dell'ANAS S.p.A. le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtu' della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione"; d) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche tenendo conto delle diverse caratteristiche economiche e tecniche della rete stradale, nonche' i relativi contratti di servizio"; e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. L'ANAS S.p.A., in conformita' con l'atto di indirizzo adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' subconcedere ad una o piu' societa' da essa costituite i compiti ad essa affidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo. La societa' subconcessionarie, cui saranno trasferite le pertinenti organizzazioni aziendali, saranno tenute nei confronti dell'ANAS S.p.A. agli stessi obblighi e condizioni assunti dall'ANAS S.p.A. nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i medesimi compiti, restando l'ANAS S.p.A. comunque responsabile dei loro adempimento nei confronti del Ministero concedente"; f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". 2. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti funzioni: a) programmazione decennale degli interventi di progressivo miglioramento, adeguamento e implementazione della rete delle strade e autostrade statali, della relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori; b) programmazione triennale attuativa della lettera a); c) individuazione delle misure di carattere generale di miglioramento della sicurezza del traffico e della segnaletica. 3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, puo' prevedere di esercitare le funzioni di cui al comma 2 avvalendosi del supporto delle strutture appartenenti all'ANAS S.p.A.. In tale caso l'ANAS S.p.A. conferisce ad una societa' da essa costituita il ramo d'azienda relativo alle attivita' di cui al comma 2. Contestualmente al conferimento, le azioni di tale societa' sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le attivita' di questa societa' sono svolte sulla base di un contratto di servizio stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari. Ai corrispettivi previsti nel contratto di servizio si fa fronte tramite una corrispondente riduzione dei trasferimenti all'ANAS S.p.A. 4.-5. (Abrogati).». Nota al comma 1025: - Si riportano i testi degli articoli 6 e 9 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni recante «Norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade»: «Art. 6. - E' istituito un fondo centrale di garanzia a cui saranno imputati, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, gli oneri derivanti dall'operativita' della garanzia statale prevista dalla presente legge. Il fondo e' altresi' autorizzato a concedere garanzie, a condizioni di mercato, in relazione alla costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture autostradali pedaggiabili, ivi compresi gli interventi per il miglioramento ambientale e culturale delle infrastrutture stesse, ovvero alla erogazione delle somme necessarie per assicurare l'equilibrio dei piani finanziari dei concessionari interessati al versamento al fondo di cui al presente comma. Qualora soggetti interessati ad avvalersi delle garanzie per finanziamenti per la costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture diverse da quelle autostradali versino al fondo specifici apporti, potranno avvalersi delle garanzie rilasciate dal fondo, in misura proporzionale a quanto versato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze determina i criteri di assegnazione delle disponibilita' del fondo, anche con riferimento agli impegni gia' assunti, da destinare alle attivita' autorizzate dai commi secondo e terzo ed approva le modificazioni alle norme regolamentari del fondo stesso, occorrenti per adeguarne le modalita' d'intervento ai nuovi compiti. Il fondo centrale di garanzia ha personalita' giuridica e gestione autonoma ed e' amministrato da un comitato composto di cinque membri, dei quali due in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno in rappresentanza del Consorzio di credito per le opere pubbliche, uno in rappresentanza degli altri istituti che operano nel settore ed uno in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade. Il collegio sindacale del "Fondo" e' composto di tre membri, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, degli istituti di credito operanti nel settore e degli enti concessionari suindicati. I membri del comitato e del collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, tra i membri, il presidente dei suddetti organi. Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.». «Art. 9. - Le documentazioni, le formalita', gli atti e contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del fondo centrale di garanzia, le somme affluenti al fondo medesimo e i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.». Nota al comma 1026: - Si riportano i testi dei commi 86 e 87 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del 2005: «86. Il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilita' regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalita'. La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.». «87. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa nonche', per il periodo di durata dell'investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento dell'infrastruttura medesima, e' ammortizzato con il metodo «a quote variabili in base ai volumi di produzione», sulla base del rapporto tra le quantita' prodotte nell'esercizio e le quantita' di produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Nell'ipotesi di preesercizio, l'ammortamento inizia dall'esercizio successivo a quello di termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.». Note al comma 1027: - Si riportano i testi dei commi 86 e 87 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 662 del 1996: «86. Per consentire il finanziamento degli interventi necessari al completamento e all'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona alle norme di sicurezza del codice della strada e' concesso alla relativa societa' concessionaria un contributo pari a lire 20 miliardi annui per il periodo 19972016, per l'ammortamento di mutui che la societa' stessa e' autorizzata a contrarre.». «87. Per consentire l'avvio del nuovo tratto Aglio-Canova dell'autostrada Firenze-Bologna e' concesso alla concessionaria Societa' autostrade S.p.A. un contributo di lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016 per l'ammortamento di mutui che la societa' stessa e' autorizzata a contrarre.». - Si riporta il testo dell'art. 19-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135: «Art. 19-bis (Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali). - 1. Per le finalita' e con le modalita' previste nell'art. 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Aglio-Canova e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze, e' concesso un ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il periodo 1998-2017, quali rate di ammortamento di mutui ventennali che la societa' concessionaria e' autorizzata a contrarre ai sensi del citato art. 2, comma 87, della legge n. 662 del 1996. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». Nota al comma 1028: - Per il comma 1-ter dell'art. 7 del gia' citato decreto-legge n. 138 del 2002, si veda la nota al comma 1019. Nota al comma 1029: - La direttiva 2004/54/CE del 29 aprile 2004 e' stata pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 167. Nota al comma 1030: - Si riportano i commi 82, 83, 85, 87, 89 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, cosi' come modificati dalla presente legge: «82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonche' quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione.». «83. Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualita' e in condizioni di economicita' e di redditivita', e nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE, le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare: a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonche' del tasso di efficienza e qualita' conseguibile dai concessionari; b) la destinazione della extraprofittabilita' generata in virtu' dello svolgimento sui sedimi demaniali di attivita' commerciali; c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente; d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente; e) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le societa' concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.A. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.A. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonche' vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.A.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.A., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalita' di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari; f) la individuazione del momento successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo; g) il riequilibrio dei rapporti concessori, per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale; h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravita' dell'inadempimento; i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettivita' della clausola di decadenza dalla concessione, nonche' di maggiore efficienza, efficacia ed economicita' del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.». «85. All'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 e' sostituito dai seguenti: "5. Le societa' concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi: a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile; b) mantenere adeguati requisiti di solidita' patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture; c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonche¨ di lavori, ancorche¨ misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS S.p.A., che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade S.p.A. di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilita'; e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita` e professionalita', nonche¨, per almeno alcuni di essi, di indipendenza; f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorita' di cui all'art. 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell'Autorita' e' aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i componenti del consiglio. 5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.A. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica.".». «87. Nel caso in cui il concessionario, in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma 82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo. ANAS S.p.A. assume temporaneamente la gestione diretta delle attivita' del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilita' presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalita' per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.». «89. All'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche¨ una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.". b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.». Note al comma 1031: - Si riporta il testo dell'art. 8 del gia' citato decreto legislativo n. 422 del 1997: «Art. 8 (Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.A.). - 1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti: a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.A. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. 2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti: a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all'art. 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a); b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il 1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b). 3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'art. 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999. Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come gia' previsto all'art. 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile. A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilita' a favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui all'art. 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono altresi' l'entita' delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi gia' riconosciuti da regioni ed enti locali, l'attuale livello di tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa. 4-bis. La gestione delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria per l'esercizio dell'attivita' di trasporto a mezzo ferrovia e' regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146. 4-ter. Le regioni hanno la facolta', previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.A. i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli beni. 5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo transitorio previsto dall'art. 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell'art. 19, alle imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalita' fissate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni relative all'esercizio delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle che acquisira' direttamente, relaziona annualmente alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalita' di esercizio della delega e sulle eventuali criticita'. 6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi gia' disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni. 6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e gia' in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale.». - Per il testo dell'art. 9 del gia' citato decreto legislativo n. 422 del 1997, si vedano le note al comma 973. Note al comma 1032: - La legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni reca «Interventi nel settore dei trasporti» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1998, n. 146. - Per la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, si vedano le note al comma 1016. - Si riportano i commi da 3-ter a 3-septies dell'art. 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», introdotti dall'art. 1, comma 393, della citata legge n. 266 del 2005: «3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica gia' avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di due anni, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni: a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a societa' di capitali, anche consortili, nonche' a cooperative e consorzi, purche' non partecipate da regioni o da enti locali; b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due societa' affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una societa' consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due societa' affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le societa' interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di societa' consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguita' territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruita' definiti dalle regioni.». «3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico gia' in essere ai sensi dell'art. 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969 del Consiglio, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'art. 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare: a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicita' ed efficacia dei servizi offerti nonche' della qualita' dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilita' ai servizi in termini di frequenza, velocita' commerciale, puntualita' ed affidabilita'; b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilita' ambientale; c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.». «3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalita' di trasporto.». «3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a societa', purche' non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.». «3-septies. Le societa' che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi.». Nota al comma 1034: - Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005: «15. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.». Nota al comma 1035: - Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»: «Art. 32 (Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale). - 1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al «Piano di sicurezza stradale 1997-2001» della Commissione delle Comunita' europee, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE. 2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari. 3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanita', definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione. 4. Per il finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'art. 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, e' elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a titolo di anticipazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata. 5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le finalita' previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono realizzati con i finanziamenti previsti nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. All'onere relativo alla redazione ed all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, pari a lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Una quota pari al 5 per cento delle somme stanziate per l'attuazione del Piano e' destinata a interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato di attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza stradale con le finalita' e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al Parlamento prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.». Nota al comma 1040: - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 recante «Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale»: «Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile: a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale; b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale; c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale. 2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, e' obbligatoria al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze a sostegno dell'attivita' navalmec-canica, salvo quanto previsto dall'art. 8. 3. L'iscrizione puo' essere altresi' consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette Amministrazioni ed enti.». Nota al comma 1042: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge 9 gennaio 2006, n. 13 recante «Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta»: «1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e dello sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitivita' della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.A. (CETENA) di Genova i contributi di cui all'art. 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, nonche' quelli di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 413, per i rispettivi programmi di ricerca relativi al periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2007.». Note al comma 1043: - Per il comma 1 dell'art. 5 della legge n. 13 del 2006 si veda la nota al comma 1042. - Per il testo del comma 3 dell'art. 17 della gia' citata legge n. 400 del 1988, si vedano le note al comma 989. Nota al comma 1047: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 282 del 1986, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462: «1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualita' alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi.». Note al comma 1048: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 recante «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa» convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81: «4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal Regolamento (CEE) n. 4045/1989 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Il regolamento CEE n. 4045/89 reca «Regolamento del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE». Nota al comma 1049: - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante «Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello). - 1. La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici e' vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 9, comma 1. 2. Fatta eccezione per i casi di esenzione o di ritiro previo controllo previsti dal citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e per le vinacce destinate ad altri usi industriali, ivi compresi quelli per l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e dei prodotti vinosi devono essere avviate direttamente alle distillerie autorizzate ai sensi dell'art. 27 del medesimo regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e dei relativi regolamenti comunitari applicativi. 3. E' consentita alle distillerie l'istituzione di centri di raccolta temporanei fuori fabbrica previa autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali interessati, nonche' del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di richiesta. L'introduzione dei sottoprodotti nei locali di deposito e' comunque subordinata alla tenuta di un registro di carico e scarico, soggetto alle modalita' di cui al citato regolamento (CE) n. 884/2001, e successive modificazioni. 4. La detenzione di vinacce destinate ad altri usi industriali, diversi dalla distillazione, ivi compresa l'estrazione dell'enocianina, deve essere preventivamente comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali utilizzatori all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente in base al luogo di detenzione delle vinacce. La comunicazione, in carta libera e valida per una campagna vitivinicola, deve pervenire all'ufficio periferico con qualsiasi mezzo almeno entro il quinto giorno antecedente alla prima introduzione di vinaccia e deve contenere il nome o la ragione sociale dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, l'indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantita' complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento. 5. In ogni caso le fecce di vino, prima di essere estratte dalle cantine, devono essere denaturate con la sostanza rivelatrice prescritta dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' da osservare per l'impiego della sostanza denaturante. 6. Le operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce di vino sono soggette alla sola comunicazione prevista dall'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 884/2001. 7. La preparazione del vinello e' consentita: a) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione; b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacita' ricettiva non superiore a 25 ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non piu' di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale. 8. E' fatto obbligo ai laboratori ufficiali di analisi autorizzati ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e ai laboratori di analisi degli organismi di vigilanza di effettuare sistematicamente la ricerca dei denaturanti previsti dalla presente legge per ogni prodotto vinoso ufficialmente analizzato, di riportarne il risultato sul certificato di analisi chimica e di segnalarne l'eventuale esito irregolare al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Sono esentati da tali obblighi i certificati di analisi rilasciati per uso interno alle aziende committenti.». Nota al comma 1050: - Si riportano i commi 1-bis e 6 dell'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38»: «1-bis. L'Agecontrol S.p.A., avvalendosi del supporto dei controlli istituzionali effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi ed in coordinamento con quest'ultimo, effettua i controlli di qualita', sia per l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente, anche utilizzando parzialmente le risorse finanziarie destinate ai controlli dell'olio di oliva». «6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'Agecontrol S.p.A. gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.A., trasferite in attuazione del presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive, sono altresi' trasferite all'Agecontrol S.p.A. le risorse umane e finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui al comma 1-bis, precedentemente svolti dall'Istituto nazionale per il commercio estero ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.». Nota al comma 1051: - Il regolamento CE n. 510/2006 reca «Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari». Nota al comma 1052: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 recante «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari», convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Attuazione della politica agricola comune). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, sono inscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore. 2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'art. 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione. 3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'art. 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalita' riportate nell'art. 10 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma 1. 4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse. 5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a valere sul massimale nazionale previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento. 5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunita' europea la cui erogazione e' affidata all'AGEA, nonche' agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. 5-ter. (Abrogato). 5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis, hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate. 5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria. 5-sexies. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono di conseguenza modificati il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727. 5-septies. Per lo svolgimento delle proprie attivita' l'ISMEA e' autorizzato ad accedere al Registro nazionale titoli, nonche' alle informazioni e ai dati di cui all'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. 5-octies. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e' abrogato. 5-novies. I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione, del 7 luglio 1995, verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'art. 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi. 5-decies. All'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' aggiunto il seguente comma: "Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalita' giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualita', relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni". 5-undecies. All'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre". 5-duodecies. Il secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, e' sostituito dal seguente: "Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'art. 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze". 5-terdecies. Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari». Nota al comma 1053: - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 51 della gia' citata legge n. 449 del 1997, cosi' come modificato dalla presente legge: «6. Le universita', gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nonche' il Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna universita', ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le universita' possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresi' autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma». Nota al comma 1054: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 recante «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa» convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero). - 1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo-saccarifero e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attivita' produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro per le politiche comunitarie e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nonche' da tre presidenti di regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le funzioni di segreteria, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali, preposto ad un Ufficio dirigenziale generale. 2. Il Comitato di cui al comma 1: a) approva, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo - saccarifera; b) coordina le misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche sociali; c) formula direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione. 3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto di riconversione per ciascuno degli impianti industriali ove cessera' la produzione di zucchero. I progetti di riconversione, finalizzati anche alla salvaguardia dell'occupazione nel territorio oggetto dell'intervento, sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Istituto sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA). 4. (Abrogato). 4-bis. All'AGEA e' attribuita, per l'anno 2006, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, finalizzata ad assicurare l'erogazione degli aiuti nazionali per la produzione bieticolosaccarifera previsti dalla normativa comunitaria, nonche' ad assicurare, relativamente al primo anno di attuazione, la piu' efficace realizzazione degli obiettivi della riforma dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 5. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 2, lettera a), gli aiuti comunitari alla ristrutturazione delle imprese derivanti dalla attuazione della riforma della organizzazione comune di mercato dello zucchero non concorrono alla formazione del reddito. 5-bis. La quota di raffinazione di zucchero di canna greggio spettante all'Italia a partire dall'anno 2007 nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero e' attribuita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. I criteri da determinare ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedono la assegnazione della quota suddetta garantendo l'unitarieta' della quota stessa e la priorita' per l'ubicazione dell'impianto nelle regioni dell'obiettivo convergenza.». Note al comma 1055: - Il decreto-legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 reca «Istituzione dell'Ente per la irrigazione in Puglia e in Lucania» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1947, n. 104. - La legge 11 luglio 1952, n. 1005 reca «Ratifica, con modificazioni del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, concernente la istituzione dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e ampliamento del comprensorio di attivita' dell'Ente medesimo» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1952, n. 180. Nota al comma 1056: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge n. 381 del 22 ottobre 2001 (Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2001, n. 247) e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 21 dicembre 2001, n. 441 (Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2001, n. 297), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, come modificato dalla presente legge: «Art. 5. - 1. Il termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, gia' prorogato dall'art. 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e' prorogato di sei anni. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 75 milioni di lire per l'anno 2001 ed in 232.406 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». Nota al comma 1057: - Si riporta il testo dell'art. 22 del gia' citato decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: «Art. 22 (Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali). - 1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilita' anche finanziaria, individuati ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilita' non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilita' esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'art. 2425, primo comma, lettera b), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. 2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo.». Nota al comma 1058: - La delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005 recante «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, legge n. 350/2003, art. 4, commi 35-36. (Deliberazione n. 74/2005)» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2006, n. 14. Note ai commi 1059-1060-1062: - Si riporta il testo del comma 31 dell'art. 4 della gia' citata legge n. 350 del 2003: «31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.». - Si riporta il testo del comma 78 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del 2005: «78. E' autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali. All'interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti: a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili; c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili; d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili; e) realizzazione delle opere di cui al "sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese", in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili; f) completamento del "sistema accessibilita' Valcamonica, strada statale 42 - del Tonale e della Mendola", in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili; g) realizzazione delle opere di cui al "sistema accessibilita' della Valtellina", per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni; h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorita' portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008; i) interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili; l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilita' accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili; m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale 12, con collegamento alla strada provinciale 450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS; n) opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilita' di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all'1,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo; o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonche' gli interventi di restauro della Domus Aurea.». Nota al comma 1063: - Il testo del comma 4, dell'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2 recante (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa. - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8) e' il seguente : «4. E' costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, al quale affluiscono le risorse finanziarie comunitarie destinate alla diversificazione produttiva del settore bieticolo-saccarifero in Italia, nonche' le risorse presenti nel Fondo per il risanamento del settore bieticolo - saccarifero di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. Le modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo sono disposte con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.». Nota al comma 1064: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'. 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'. 3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. 4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. 6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998. 8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le societa', si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.». Note al comma 1066: - Si riporta il testo dell'art. 5 e dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 recante «Disciplina dell'apicoltura»: «Art. 5 (Documento programmatico per il settore apistico). - 1. Per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del 25 giugno 1997, del Consiglio, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziate dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attivita' per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie: a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilita' ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; b) tutela del miele italiano conformemente alla direttiva 2001/110/CE del 20 dicembre 2001 del Consiglio; c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992 e del regolamento (CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992, del Consiglio, e successive modificazioni, nonche' del miele prodotto secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio, e successive modificazioni; d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali; e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d'intesa con le organizzazioni apistiche; f) integrazione tra apicoltura e agricoltura; g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura; h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati; i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api; l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo; m) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere, in funzione della biodiversita'; n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare; o) potenziamento e attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale; p) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico; q) previsione di indennita' compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate; r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e dell'Apis mellifera sicula Montagano e incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare contestualmente all'adozione del documento di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse statali tra le materie indicate al comma 1. 3. Il documento programmatico ha durata triennale e puo' essere aggiornato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1. 4. Al documento programmatico sono allegati: a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione; b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni, da realizzare in forma cofinanziata.». «Art. 3 (Apicoltore e imprenditore apistico). - 1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari. 2. E' imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. 3. E' apicoltore professionista chiunque esercita l'attivita' di cui al comma 2 a titolo principale.». - Il testo del punto 5 della tabella allegata al gia' citato decreto legislativo n. 504 del 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario, e' il seguente: «5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica: gasolio, 30% aliquota normale; benzina, 55% aliquota normale. L'agevolazione per la benzina e' limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualita' delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.». Nota al comma 1067: - Si riporta il testo dell'art. 15 del gia' citato decreto legislativo n. 228 del 2001, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 15 (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di favorire lo svolgimento di attivita' funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.». Nota al comma 1070: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Imprenditoria agricola giovanile). - 1. Dopo l'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis (Imprenditoria agricola giovanile). - 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e' considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una eta' non superiore a 40 anni". 2. All'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: "alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "alla data del subentro". 3. (Abrogato). 4. All'art. 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale e' previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro.". 5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.». Nota al comma 1071: - Si riportano i testi dell'art. 36 e del comma 2 dell'art. 1 del gia' citato decreto legislativo n. 228 del 2001: «Art. 36 (Disposizioni finanziarie). - 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'art. 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per l'art. 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'art. 8, lire 56 milioni per l'art. 9, lire 7,824 miliardi per l'art. 10, si provvede: a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388; b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». «2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.». Nota al comma 1072: - Si riportano i commi 13 e 14 dell'art. 1-bis del gia' citato decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81: «13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede nell'ambito delle disponibilita' previste dall'art. 3, comma 1, della legge 2 giugno 1988, n. 218, incrementate, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. A tale fine il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'art. 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro.». «14. Alla maggiore spesa di cui al comma 13, pari a 100 milioni di euro per il 2006, si fa fronte: a) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'art. 5, comma 3-quater, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244; c) quanto a 10 milioni di euro, nell'ambito delle disponibilita' dell'AGEA per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come rideterminati ai sensi del comma 3. L'AGEA provvede a versare la somma di 10 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato; d) quanto a 30 milioni di euro, mediante utilizzo di una quota delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, come rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tale fine e' versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2006; e) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». Note al comma 1073: - La legge 27 dicembre 2002, n. 292, reca «Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2003, n. 1. - La legge regionale della Campania 1° febbraio 2005, n. 3 reca «Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania» ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Campania 7 febbraio 2005, n. 9. Note al comma 1075: - Si riporta il testo dell'art. 1 del gia' citato decreto legislativo n. 228 del 2001: «Art. 1 (Imprenditore agricolo). - 1. ... 2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.». - Si riporta il testo dell'art. 11 del gia' citato decreto-legge n. 138 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178: «Art. 11 (Contributi per gli investimenti in agricoltura). - 1. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 10, e' esteso esclusivamente alle imprese agricole di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi dell'art. 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunita' europee nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' europea e successive modificazioni. 2. Le tipologie degli investimenti ammissibili al contributo di cui al comma 1 sono determinate ai sensi dell'art. 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del 2000. 3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili ad agevolazione ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nonche' ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunita' europee e purche' la domanda sia stata istruita favorevolmente dall'Ente incaricato. 3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilita' dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria puo' essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande. 4. Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti e' effettuato sulla base dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e la determinazione degli investimenti dismessi o ceduti si effettua considerando il valore di acquisto ridotto degli ammortamenti calcolati applicando i medesimi coefficienti del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 del Ministro delle finanze. 5. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'art. 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse iscritte sull'unita' previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'art. 10. 5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validita' annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'art. 10 del presente decreto, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno. 6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 10. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Il regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 reca «Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)». Note ai commi 1076, 1077 e 1078: - Si riporta il testo del comma 9-bis dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», cosi' come modificato dalla presente legge: «9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono societa' cooperative a responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario e' riservato esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, 5 e 6 e dell'art. 6. E' abrogato, altresi', il comma 227 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita' di vigilanza provvede. alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007». - Si riportano i testi dei commi 242 e 521 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del 2005: «242. Il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005». «521. All'art. 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "un ventesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un diciottesimo"». - La legge 5 aprile 1985, n. 124 reca «Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1985, n. 87. Note al comma 1079: - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223 recante «Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro»: «Art. 21 (Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura). - 1. Gli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato hanno diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 8, legge 8 agosto 1972, n. 457, anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ovvero che ne occupino quattro con contratto a tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a milleottanta. Le predette esigenze devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 25, legge 9 marzo 1989, n. 88 . 2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione nella misura del quaranta per cento della retribuzione. 3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 puo' essere corrisposto per una durata massima di novanta giorni. Le imprese che si avvalgono di tale trattamento sono tenute a versare alla gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo di cui all'art. 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura del quattro per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi del comma 1. 4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamita' o avversita' atmosferiche ai sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, puo' essere concesso il trattamento di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni. 5. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 4 puo' essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che sono alle dipendenze dell'impresa da piu' di un anno. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge medesima.