art. 1 (commi 501-600)
  501. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, le parole: «le  informazioni  riguardanti  sia  la  gestione  di
competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile» sono
sostituite dalle seguenti: «le informazioni riguardanti  la  gestione
di competenza eurocompatibile». 
 
  502. Al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, le parole: «all'articolo 7, comma 1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.  149,»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «al comma 462, lettera d),». 
 
  503. Alla lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Per gli enti per i quali il  patto  di  stabilita'
interno  e'  riferito  al  livello  della  spesa,  si  assume   quale
differenza il maggiore degli scostamenti  registrati  in  termini  di
cassa o di competenza.» sono soppresse; 
    b) le parole: «Dal  2013»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti: «Nel 2013»; 
    c) le parole: «media  della  corrispondente  spesa  del  triennio
considerata ai  fini  del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della
percentuale di manovra prevista per l'anno di  riferimento,  nonche',
in caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  nel  triennio,
dell'incidenza  degli  scostamenti  tra  i  risultati  finali  e  gli
obiettivi del triennio e gli  obiettivi  programmatici  stessi»  sono
sostituite dalle seguenti: «corrispondente spesa del 2011». 
 
  504. Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, e' abrogato a decorrere dall'esercizio 2014. 
 
  505. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo  periodo,  la  parola:  «2014»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2015»; 
    b) il quinto periodo e' soppresso; 
    c) al sesto  periodo,  la  parola:  «2013»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2014»; 
    d) all'ultimo periodo, le parole: «e 2013» sono sostituite  dalle
seguenti: «, 2013, 2014 e 2015». 
 
  506. Al comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,  n.
220, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Negli anni 2014 e  2015  le  regioni,  escluse  la  regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
possono  autorizzare  gli  enti  locali  del  proprio  territorio   a
peggiorare il loro saldo  programmatico  attraverso  un  aumento  dei
pagamenti  in  conto  capitale  e,   contestualmente,   procedono   a
rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile». 
 
  507. I commi da 1 a 4 dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 149, e successive modificazioni, sono abrogati. 
 
  508. Al fine di assicurare il  concorso  delle  regioni  a  statuto
speciale  e  delle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico,
in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della  Costituzione,  le
nuove e maggiori entrate  erariali  derivanti  dal  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a  decorrere
dal 1º gennaio 2014, per essere interamente destinate alla  copertura
degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire
la riduzione del debito pubblico stesso  nella  misura  e  nei  tempi
stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul  coordinamento  e  sulla
governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il  2
marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012,  n.  114.
Con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabilite le  modalita'  di  individuazione  del  maggior
gettito, attraverso separata contabilizzazione. 
 
  509. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere  dal
2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2015». 
 
  510. In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre  1981,
n. 690,  per  la  regione  Valle  d'Aosta  si  provvede  per  ciascun
esercizio finanziario  all'individuazione  del  maggior  gettito  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  d'intesa  con  il
Presidente della giunta regionale. In caso di  mancata  intesa  entro
sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 508,  e  fino
alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta  si
provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per
le altre autonomie speciali. 
 
  511. Le disposizioni di cui ai commi 508,  510  e  526  cessano  di
avere applicazione qualora vengano  raggiunte  intese,  entro  il  30
giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna  autonomia  speciale  in  merito
all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in  misura
corrispondente al conseguimento degli obiettivi di  finanza  pubblica
per il periodo considerato nei medesimi commi 508, 510 e 526. 
 
  512. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province
autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014  non  rilevano,
ai fini del patto di stabilita' interno della regione  Friuli-Venezia
Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia
di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico  di  cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
 
  513. In applicazione dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  23
dicembre 2010, n. 274, e al fine di rendere efficaci le  disposizioni
ivi contenute, al numero 7) del primo comma  dell'articolo  49  dello
Statuto speciale della regione Friuli-Venezia  Giulia,  di  cui  alla
legge  costituzionale  31  gennaio   1963,   n.   1,   e   successive
modificazioni,  le  parole:  «nove  decimi»  sono  sostituite   dalle
seguenti:   «9,19   decimi».   Conseguentemente,   il   livello   del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale  e'  rideterminato  in
riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno
2014, per la componente del  finanziamento  di  cui  all'articolo  2,
comma 283, lettera c), della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e
dell'importo di 160.000 euro annui, a decorrere dall'anno  2014,  per
la componente del finanziamento di  cui  al  decreto  legislativo  22
giugno 1999, n. 230. 
 
  514. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna,  di  cui
alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 10. -- La Regione, al fine di favorire lo sviluppo  economico
dell'Isola  e  nel  rispetto   della   normativa   comunitaria,   con
riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato  ne  prevede  la
possibilita',  puo',  ferma  restando  la  copertura  del  fabbisogno
standard  per  il  finanziamento   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni  concernenti  i  diritti  civili   e   sociali   di   cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione: 
    a)  prevedere   agevolazioni   fiscali,   esenzioni,   detrazioni
d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con  oneri  a
carico  del  bilancio  regionale,   contributi   da   utilizzare   in
compensazione ai sensi della legislazione statale; 
    b)  modificare  le  aliquote  in  aumento  entro  i   valori   di
imposizione stabiliti dalla normativa statale o in  diminuzione  fino
ad azzerarle». 
 
  515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle  d'Aosta  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro  il  30
giugno 2014, sono definiti gli  ambiti  per  il  trasferimento  o  la
delega  delle  funzioni  statali  e  dei  relativi  oneri  finanziari
riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di  interesse  locale
per la Valle  d'Aosta,  alle  Agenzie  fiscali  dello  Stato  e  alle
funzioni amministrative, organizzative e di supporto  riguardanti  la
giustizia  civile,  penale  e  minorile,  con  esclusione  di  quelle
relative al personale di magistratura,  nonche'  al  Parco  nazionale
dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Con
apposite  norme  di  attuazione  si  provvede  al  completamento  del
trasferimento  o  della  delega  delle   funzioni   statali   oggetto
dell'intesa. Laddove  non  gia'  attribuiti,  l'assunzione  di  oneri
avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al  comma  508,  e
computata quale concorso al riequilibrio della finanza  pubblica  nei
termini dello stesso comma. Con i  predetti  accordi,  lo  Stato,  la
regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano  e
la regione Trentino-Alto Adige individuano  gli  standard  minimi  di
servizio e di attivita' che lo Stato,  per  ciascuna  delle  funzioni
trasferite  o  delegate,  si  impegna  a  garantire  sul   territorio
provinciale o regionale con riferimento alle  funzioni  i  cui  oneri
sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonche' i parametri  e
le modalita' per la quantificazione e l'assunzione  degli  oneri.  Ai
fini di evitare disparita' di trattamento, duplicazioni di costi e di
attivita' sul territorio  nazionale,  in  ogni  caso  e'  escluso  il
trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui
al primo periodo sia in relazione ad ambiti  di  materia  relativi  a
concessioni  statali  e  alle  reti  di  acquisizione   del   gettito
tributario sia con riferimento: 1) alle disposizioni  che  riguardano
tributi armonizzati o  applicabili  su  base  transnazionale;  2)  ai
contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attivita' strumentali alla
conoscenza dell'andamento del gettito tributario; 4)  alle  procedure
telematiche di  trasmissione  dei  dati  e  delle  informazioni  alla
anagrafe  tributaria.  Deve  essere  assicurato  in  ogni   caso   il
coordinamento delle attivita' di controllo sulla base di intese,  nel
quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze  e  i
presidenti della regione Valle d'Aosta, delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano  e  della  regione  Trentino-Alto  Adige,  tra  i
direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e
le    strutture    territoriali    competenti.     Sono     riservate
all'Amministrazione  centrale  le  relazioni   con   le   istituzioni
internazionali. Con apposite  norme  di  attuazione  si  provvede  al
completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali
oggetto dell'intesa. 
 
  516. Relativamente alla regione Trentino-Alto Adige e alle province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  il  concorso  agli  obiettivi  di
finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare  sia  in
termini di indebitamento netto,  previsto  dalla  normativa  vigente,
viene ripartito fra le stesse con intesa da comunicare  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014.  In  caso  di
mancata intesa, il contributo e' ripartito secondo  criteri  definiti
dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
  517. Lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  possono,  con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  da
concludere entro il 30 giugno 2014, individuare criteri  e  modalita'
per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni
e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica  come
complessivamente definiti. Con  il  predetto  accordo  le  regioni  a
statuto speciale e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono cedere alle regioni  a  statuto  ordinario  spazi  finanziari
nell'ambito del patto di stabilita' interno ovvero le somme  ad  esse
dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto  dell'applicazione  della
sentenza della Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n.  241,  mentre
le regioni  a  statuto  ordinario  possono  cedere  spazi  finanziari
nell'ambito del patto di stabilita' interno a favore delle regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
  518. L'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 80. - 1. Le province hanno competenza legislativa in  materia
di finanza locale. 
  2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi
tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi  e
i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti  con  legge
statale,  anche  in  deroga  alla  medesima  legge,  definendone   le
modalita' di riscossione  e  puo'  consentire  agli  enti  locali  di
modificare le  aliquote  e  di  introdurre  esenzioni,  detrazioni  e
deduzioni. 
  3. Le compartecipazioni al  gettito  e  le  addizionali  a  tributi
erariali che le leggi dello  Stato  attribuiscono  agli  enti  locali
spettano, con riguardo agli enti locali  del  rispettivo  territorio,
alle province. Ove  la  legge  statale  disciplini  l'istituzione  di
addizionali  tributarie  comunque  denominate  da  parte  degli  enti
locali, alle relative finalita' provvedono le  province  individuando
criteri, modalita' e limiti di applicazione di  tale  disciplina  nel
rispettivo territorio. 
  4. La potesta' legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2  del
presente articolo e' esercitata nel rispetto dell'articolo  4  e  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea». 
 
  519. All'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 117, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Ciascuna  delle  due  province  autonome  assicura  annualmente   un
intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo  apposite
postazioni nel bilancio pluriennale»; 
    b) dopo il comma 117 e' inserito il seguente: 
  «117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  e  le  regioni  Lombardia  e  Veneto,  il   Ministero
dell'economia e delle  finanze  e  il  Dipartimento  per  gli  affari
regionali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   vengono
definiti: 
    a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di
cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di  finanziamento
a progetti a valenza sovraregionale; 
    b)  le  modalita'   di   gestione   delle   risorse,   garantendo
l'erogazione  dei  finanziamenti  annuali  da  parte  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117; 
    c) le modalita' di gestione dei progetti approvati  e  finanziati
nelle annualita' 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle
relative risorse»; 
    c) i commi da 118 a 121 sono abrogati a decorrere dal  30  giugno
2014. 
 
  520. Le disposizioni di cui ai commi 518 e 519  sono  approvate  ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670. 
 
  521. A decorrere dall'anno 2014, per le province autonome di Trento
e di Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento
ai tributi locali sono assicurate con le modalita' di cui al comma 17
dell'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Sino al  riordino  della  disciplina  nazionale  dei  tributi  locali
immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato  il
gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la  quota
riferita all'aliquota standard, di cui  all'articolo  1,  comma  380,
lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
 
  522. Per l'anno 2014, le regioni a statuto ordinario assicurano  un
ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di  saldo  netto
da finanziare, per l'importo  complessivo  di  560  milioni  di  euro
secondo  gli  importi  indicati,  per  ciascuna  regione  a   statuto
ordinario, nella tabella seguente: 
    

+--------------------------------+---------------------------+
|  Regioni a statuto ordinario   |    Riduzioni anno 2014    |
+--------------------------------+---------------------------+
|                                |   (in migliaia di euro)   |
+--------------------------------+---------------------------+
|Piemonte       . . . . . . . . .|          51.178           |
+--------------------------------+---------------------------+
|Liguria        . . . . . . . . .|           17.959          |
+--------------------------------+---------------------------+
|Lombardia      . . . . . . . . .|          135.234          |
+--------------------------------+---------------------------+
|Veneto         . . . . . . . . .|           59.979          |
+--------------------------------+---------------------------+
|Emilia-Romagna . . . . . . . . .|          57.156           |
+--------------------------------+---------------------------+
|Toscana        . . . . . . . . .|          42.982           |
+--------------------------------+---------------------------+
|Umbria         . . . . . . . . .|           8.834           |
+--------------------------------+---------------------------+
|Marche         . . . . . . . . .|          16.794           |
+--------------------------------+---------------------------+
|Lazio          . . . . . . . . .|          68.676           |
+--------------------------------+---------------------------+
|Abruzzo        . . . . . . . . .|          12.026           |
+--------------------------------+---------------------------+
|Molise         . . . . . . . . .|           2.615           |
+--------------------------------+---------------------------+
|Campania       . . . . . . . . .|           39.295          |
+--------------------------------+---------------------------+
|Puglia         . . . . . . . . .|           29.114          |
+--------------------------------+---------------------------+
|Basilicata     . . . . . . . . .|            4.390          |
+--------------------------------+---------------------------+
|Calabria       . . . . . . . . .|           13.768          |
+--------------------------------+---------------------------+
|                  TOTALE . . . .|         560.000           |
+--------------------------------+---------------------------+

    
  523. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto  ordinario
nella tabella di cui  al  comma  522  possono  essere  modificati,  a
invarianza di concorso  complessivo,  mediante  accordo  da  sancire,
entro il 31 gennaio 2014, in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, da recepire con decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze entro il 28 febbraio 2014. 
 
  524. Le somme di cui al comma 522, ovvero di cui al  comma  523  in
caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai
fini del patto di stabilita' interno. 
 
  525. Nel caso di mancato versamento entro il predetto  termine  del
31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in
riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute  dallo  Stato  alle
regioni  a   statuto   ordinario,   escluse   quelle   destinate   al
finanziamento  corrente  del  Servizio  sanitario  nazionale,   delle
politiche sociali e  per  le  non  autosufficienze  e  del  trasporto
pubblico locale, entro il  termine  del  30  aprile  2014.  Entro  il
termine  del  15  aprile  2014  ciascuna  regione  puo'  indicare  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  --  Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato  le  risorse  da  assoggettare   a
riduzione. 
 
  526. Per l'anno 2014, con le procedure  previste  dall'articolo  27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano  assicurano  un  ulteriore
concorso alla finanza  pubblica  per  l'importo  complessivo  di  240
milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui
al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al
primo periodo del presente comma e' accantonato, a valere sulle quote
di  compartecipazione  ai  tributi  erariali,  secondo  gli   importi
indicati,  per  ciascuna  regione  a  statuto  speciale  e  provincia
autonoma, nella tabella seguente: 
    

+--------------------------------+---------------------------+
| Regioni a statuto speciale     | Accantonamenti anno 2014  |
+--------------------------------+---------------------------+
|                                |  (in migliaia di euro)    |
+--------------------------------+---------------------------+
|Valle d'Aosta  . . . . . . . . .|           5.540           |
+--------------------------------+---------------------------+
|Provincia autonoma Bolzano . . .|          22.818           |
+--------------------------------+---------------------------+
|Provincia autonoma Trento  . . .|          19.913           |
+--------------------------------+---------------------------+
|Friuli-Venezia Giulia  . . . . .|          44.445           |
+--------------------------------+---------------------------+
|Sicilia        . . . . . . . . .|         106.161           |
+--------------------------------+---------------------------+
|Sardegna       . . . . . . . . .|          41.123           |
+--------------------------------+---------------------------+
|             TOTALE  . . . . . .|         240.000           |
+--------------------------------+---------------------------+

    
  527. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e
provincia autonoma nella tabella di cui al comma 526  possono  essere
modificati,  a  invarianza  di  concorso  complessivo  alla   finanza
pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio  2014,  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano.  Tale  riparto  e'
recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze. 
 
  528. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio  1970,
n. 281, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Nell'ammontare
complessivo delle entrate da considerare  ai  fini  del  calcolo  del
limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo  di  cui
all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
alimentato  dalle  compartecipazioni  al  gettito   derivante   dalle
accise». 
 
  529. Le regioni che alla data dell'ultima  ricognizione  effettuata
al 31 dicembre 2012 non si trovino  in  situazioni  di  eccedenza  di
personale in rapporto alla dotazione organica  sia  complessiva,  sia
relativa  alla  categoria/qualifica  interessata,  e  che,  ai  sensi
dell'articolo 35 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il
ricorso e l'impiego di personale assunto con  procedure  ad  evidenza
pubblica, con contratto di lavoro  subordinato  a  tempo  determinato
della durata di 36 mesi e i  cui  contratti  di  lavoro  siano  stati
oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante  di
rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuita', purche' con il
medesimo datore di lavoro,  e  ove  le  predette  deroghe  ai  limiti
contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal  contratto  stesso
siano state oggetto di  apposita  contrattazione  decentrata  tra  le
organizzazioni sindacali abilitate  e  l'ente  interessato  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 4-bis, del  decreto  legislativo  6  settembre
2001, n. 368, e  successive  modificazioni,  possono  procedere,  con
risorse  proprie,  alla  stabilizzazione  a  domanda  del   personale
interessato. 
 
  530. All'articolo 14, comma 31-ter,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, la lettera b) e' sostituita dalle seguenti: 
  «b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad  ulteriori  tre  delle
funzioni fondamentali di cui al comma 27; 
  b-bis) entro il  31  dicembre  2014,  con  riguardo  alle  restanti
funzioni fondamentali di cui al comma 27». 
 
  531. Al fine di risolvere il contenzioso  derivante  dal  comma  23
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e'  istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di
lavoro tra i funzionari del medesimo Ministero, la societa' ANAS  SpA
e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il  compito  di
raggiungere un accordo tra le parti entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
 
  532. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.
183, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole: «e registrata negli anni 2007-2009,  per  gli  anni
dal 2013 al 2016,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  registrata
negli anni 2007-2009,  per  l'anno  2013,  e  registrata  negli  anni
2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017,»; 
    b) le parole: «e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi»
sono sostituite dalle seguenti: «, a 18,8 per cento per l'anno  2013,
a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05  per  cento  per
gli anni 2016 e 2017»; 
    c) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi»
sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno  2013,
a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62  per  cento  per
gli anni 2016 e 2017»; 
    d) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per  cento  per  gli  anni
2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017». 
 
  533. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo  il
comma 2-ter sono inseriti i seguenti: 
  «2-quater. La determinazione della popolazione di  riferimento  per
l'assoggettamento al  patto  di  stabilita'  interno  dei  comuni  e'
effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo
156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267. 
  2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo  finanziario  dei
comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai  commi
da 2 a 6 e' rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo  di
comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali
entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che  per
nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per  cento
rispetto all'obiettivo di  saldo  finanziario  2014  calcolato  sulla
spesa corrente  media  2007-2009  con  le  modalita'  previste  dalla
normativa previgente». 
 
  534. All'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 6, lettera a), le parole: «e a 19,8 per cento per gli
anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,8  per
cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a
21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»; 
    b) al comma 6, lettera b), le parole: «e a 15,8 per cento per gli
anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 15,8  per
cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a
15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»; 
    c) al comma 6, lettera c), le parole: «a 13 per cento per  l'anno
2013 e a 15,8  per  cento  per  gli  anni  dal  2014  al  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «a 13 per cento per l'anno 2013,  a  15,07
per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per  gli  anni
2016 e 2017»; 
    d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul  patto  di
stabilita' interno connessi alla gestione di funzioni  e  servizi  in
forma associata, e' disposta la riduzione degli obiettivi dei  comuni
che gestiscono, in quanto  capofila,  funzioni  e  servizi  in  forma
associata e il corrispondente  aumento  degli  obiettivi  dei  comuni
associati non capofila. A tal fine, entro  il  30  marzo  di  ciascun
anno,  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  comunica  al
Ministero dell'economia e delle  finanze,  mediante  il  sistema  web
"http://pattostabilitainterno. tesoro.it" della  Ragioneria  generale
dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di
ciascun comune di cui al presente  comma  sulla  base  delle  istanze
prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno». 
 
  535. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo  il
comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. Per  l'anno  2014  nel  saldo  finanziario  in  termini  di
competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono
considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro,  di
cui 850 milioni di  euro  ai  comuni  e  150  milioni  di  euro  alle
province, i pagamenti in conto capitale sostenuti  dalle  province  e
dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra
i singoli  enti  locali  e'  assegnato  a  ciascun  ente  uno  spazio
finanziario  in  proporzione  all'obiettivo  di   saldo   finanziario
determinato attraverso il comma 2-quinquies fino  a  concorrenza  del
predetto  importo.  Gli  enti  locali  utilizzano  i  maggiori  spazi
finanziari  derivanti  dal  periodo  precedente  esclusivamente   per
pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno
2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui  al  comma  19
entro il termine perentorio ivi previsto». 
 
  536. Una quota pari a 10 milioni di euro  dell'importo  complessivo
di cui al comma 535 e' destinata  a  garantire  spazi  finanziari  ai
comuni della provincia di  Olbia  colpiti  dagli  eventi  alluvionali
dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, da  emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, e' stabilito il  riparto  dei
predetti spazi tra i singoli comuni. 
 
  537. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo  il
comma 14 e' aggiunto il seguente: 
  «14-bis. Per ciascuno degli anni  2014,  2015  e  2016,  nel  saldo
finanziario di parte corrente, individuato  ai  sensi  del  comma  3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate, nel  limite  di  10  milioni  di  euro
annui, le spese sostenute dal comune di  Campione  d'Italia  elencate
nel   decreto    del    Ministero    dell'interno    protocollo    n.
09804529/15100-525 del 6  ottobre  1998  riferite  alle  peculiarita'
territoriali   dell'exclave.   Alla   compensazione   degli   effetti
finanziari derivanti dal  periodo  precedente  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni». 
 
  538. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, le parole: «"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"» sono  sostituite
dalle seguenti: «"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"». 
 
  539. Al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: «e' tenuto ad inviare»  sono
inserite le seguenti: «, utilizzando  il  sistema  web  appositamente
previsto  per  il  patto  di  stabilita'   interno   nel   sito   web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"»; 
    b) al primo periodo,  la  parola:  «sottoscritta»  e'  sostituita
dalle seguenti: «firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24  del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,»; 
    c)  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito   il   seguente:   «La
trasmissione  per  via  telematica  della  certificazione  ha  valore
giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82»; 
    d) al quarto periodo, le parole:  «,  con  la  sottoscrizione  di
tutti i soggetti previsti» sono soppresse. 
 
  540. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2011»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «negli anni 2007 e  2008»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009 e 2010» e le parole: «del
biennio 2008-2009 e le risultanze  dell'anno  2009»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del biennio  2010-2011  e  le  risultanze  dell'anno
2011». 
 
  541. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, le parole: «31  maggio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «15
marzo». 
 
  542. All'articolo 1, comma 123, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi: «Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento  e'  distribuita
da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa  tra  1.000  e
5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero.
Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta  quota  del
50 per cento sono comunicati entro il  10  aprile  2014  da  ciascuna
regione al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  mediante  il
sistema web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria
generale dello Stato, affinche' gli stessi siano attribuiti, entro il
30 aprile 2014, con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni  con  popolazione
compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni,  di  cui  al
comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione
e'   operata   in   misura   proporzionale   ai    valori    positivi
dell'obiettivo». 
 
  543. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,  n.
220, le parole: «15 settembre» sono sostituite  dalle  seguenti:  «1º
marzo» e le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti:  «15
marzo». 
 
  544. All'articolo 4-ter del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1  e  al  comma  2,  le  parole:  «15  luglio»  sono
sostituite dalle seguenti: «15 giugno»; 
    b) al comma 1 e al comma 2, le parole: «sia mediante  il  sistema
web appositamente predisposto, sia a mezzo  di  lettera  raccomandata
con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile  finanziario»
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «mediante   il    sito    web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it" appositamente predisposto»; 
    c) al comma 5, le parole: «10 settembre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «10 luglio». 
 
  545. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,  n.
220, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno  e»  sono
soppresse; 
    b) l'ultimo periodo e' soppresso; 
    c) le  parole:  «di  cui  al  comma  87»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «assoggettabili  alla   sanzione   di   cui   al   periodo
successivo». 
 
  546. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita'  interno  per
un importo complessivo di 500 milioni di euro i  pagamenti  sostenuti
nel corso del 2014 dagli enti territoriali: 
    a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili  alla
data del 31 dicembre 2012; 
    b) dei debiti in conto capitale per  i  quali  sia  stata  emessa
fattura o richiesta equivalente di pagamento  entro  il  31  dicembre
2012, ivi inclusi i pagamenti delle  regioni  in  favore  degli  enti
locali e delle province in favore dei comuni; 
    c) dei debiti in conto capitale riconosciuti  alla  data  del  31
dicembre  2012  ovvero  che   presentavano   i   requisiti   per   il
riconoscimento di legittimita' entro la medesima data. 
 
  547. Ai fini della distribuzione della predetta  esclusione  tra  i
singoli enti  territoriali,  i  comuni,  le  province  e  le  regioni
comunicano          mediante          il           sito           web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it»  della  Ragioneria  generale
dello Stato, entro il termine perentorio del 14  febbraio  2014,  gli
spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di  cui
al  comma  546.  Ai  fini  del  riparto,  si  considerano   solo   le
comunicazioni pervenute entro il predetto termine. 
 
  548. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle comunicazioni di cui al comma 547, entro  il  28  febbraio
2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale,  su
base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal  patto
di stabilita' interno. Con le  medesime  modalita',  a  valere  sugli
spazi finanziari  residui  non  attribuiti  agli  enti  locali,  sono
individuati  per  ciascuna  regione  gli  importi  dei  pagamenti  da
escludere dal patto di stabilita' interno. 
 
  549. Su segnalazione del collegio dei revisori o del  revisore  dei
singoli enti, la procura regionale competente della Corte  dei  conti
esercita  l'azione  nei  confronti  dei  responsabili   dei   servizi
interessati che, senza giustificato motivo, non hanno  richiesto  gli
spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui  al  comma
547, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014,
pagamenti per almeno il  90  per  cento  degli  spazi  concessi.  Nei
confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali
corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita'  ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari
a due mensilita' del trattamento retributivo, al  netto  degli  oneri
fiscali e previdenziali. Gli importi di  cui  al  periodo  precedente
sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando  le  sentenze  di
condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano  state
eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le
cautele previste dalla  normativa  in  materia  di  tutela  dei  dati
personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione  degli
estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata
o mancata segnalazione da parte  del  collegio  dei  revisori  o  del
revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei  conti
irrogano ai componenti  del  collegio  o  al  revisore,  ove  ne  sia
accertata la responsabilita', una  sanzione  pecuniaria  pari  a  due
mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri  fiscali
e previdenziali, e  si  applicano  il  terzo  e  quarto  periodo  del
presente comma. 
 
  550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si
applicano alle aziende speciali, alle  istituzioni  e  alle  societa'
partecipate   dalle   pubbliche   amministrazioni   locali   indicate
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge  31  dicembre
2009, n.  196.  Sono  esclusi  gli  intermediari  finanziari  di  cui
all'articolo 106 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n.  385,  nonche'  le  societa'  emittenti  strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate. 
 
  551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550  presentino  un
risultato di esercizio o saldo  finanziario  negativo,  le  pubbliche
amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno  successivo
in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non
immediatamente ripianato,  in  misura  proporzionale  alla  quota  di
partecipazione. Per le societa' che redigono il bilancio consolidato,
il risultato  di  esercizio  e'  quello  relativo  a  tale  bilancio.
Limitatamente alle societa' che svolgono servizi pubblici a  rete  di
rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per  risultato
si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi
dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato  e'  reso
disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione  nel
caso in cui l'ente partecipante ripiani la  perdita  di  esercizio  o
dismetta la partecipazione o il soggetto  partecipato  sia  posto  in
liquidazione. Nel caso in cui i  soggetti  partecipati  ripianino  in
tutto o in parte le  perdite  conseguite  negli  esercizi  precedenti
l'importo accantonato viene reso disponibile agli  enti  partecipanti
in   misura   corrispondente   e   proporzionale   alla   quota    di
partecipazione. 
 
  552. Gli  accantonamenti  di  cui  al  comma  551  si  applicano  a
decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni
2015, 2016 e 2017: 
    a) l'ente partecipante  di  soggetti  che  hanno  registrato  nel
triennio  2011-2013  un  risultato  medio  negativo   accantona,   in
proporzione  alla  quota  di  partecipazione,  una  somma  pari  alla
differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il
risultato medio 2011-2013 migliorato,  rispettivamente,  del  25  per
cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del  75  per  cento
per il 2016. Qualora il risultato negativo  sia  peggiore  di  quello
medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento e'  operato
nella misura indicata dalla lettera b); 
    b) l'ente partecipante  di  soggetti  che  hanno  registrato  nel
triennio 2011-2013 un risultato  medio  non  negativo  accantona,  in
misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari  al
25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016  e  al  75  per
cento per il 2017 del risultato  negativo  conseguito  nell'esercizio
precedente. 
 
  553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550
a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche
amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli  obiettivi
di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo
criteri di economicita' e  di  efficienza.  Per  i  servizi  pubblici
locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti
costruiti  nell'ambito  della  banca   dati   delle   Amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31  dicembre  2009,  n.
196,   utilizzando   le   informazioni    disponibili    presso    le
Amministrazioni pubbliche. Per  i  servizi  strumentali  i  parametri
standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato. 
 
  554. A decorrere  dall'esercizio  2015,  le  aziende  speciali,  le
istituzioni e le societa' a partecipazione di maggioranza, diretta  e
indiretta,  delle  pubbliche  amministrazioni  locali   titolari   di
affidamento diretto da parte  di  soggetti  pubblici  per  una  quota
superiore all'80 per cento del valore della produzione, che  nei  tre
esercizi  precedenti  abbiano  conseguito  un   risultato   economico
negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso  dei
componenti degli organi di amministrazione. Il  conseguimento  di  un
risultato economico negativo per  due  anni  consecutivi  rappresenta
giusta causa  ai  fini  della  revoca  degli  amministratori.  Quanto
previsto dal presente  comma  non  si  applica  ai  soggetti  il  cui
risultato economico, benche' negativo, sia coerente con un  piano  di
risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. 
 
  555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo
per quattro dei cinque esercizi precedenti,  i  soggetti  di  cui  al
comma 554 diversi dalle societa' che svolgono servizi pubblici locali
sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di  approvazione
del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In  caso  di
mancato avvio della  procedura  di  liquidazione  entro  il  predetto
termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro  adozione
comporta responsabilita' erariale dei soci. 
 
  556. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto  legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le  parole  da:
«, con esclusione» fino a: «forniti dalle  stesse.»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «.  Le  societa',  nonche'  le  loro  controllanti,
collegate  e  controllate  che,  in   Italia   o   all'estero,   sono
destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto  degli
articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE)  n.  1370/2007  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre  2007,  e  la  cui
durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare
ad alcuna procedura per l'affidamento  dei  servizi,  anche  se  gia'
avviata. L'esclusione non si applica  alle  imprese  affidatarie  del
servizio oggetto di procedura concorsuale.». 
 
  557. All'articolo 18 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  il
comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis.  Le  disposizioni  che   stabiliscono,   a   carico   delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si  applicano,  in
relazione al  regime  previsto  per  l'amministrazione  controllante,
anche alle aziende speciali,  alle  istituzioni  e  alle  societa'  a
partecipazione pubblica  locale  totale  o  di  controllo  che  siano
titolari di affidamenti diretti di servizi  senza  gara,  ovvero  che
svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di  interesse  generale
aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano
attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto  di
funzioni amministrative di natura pubblicistica  inserite  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.  Si
applicano, altresi', le disposizioni che stabiliscono, a carico delle
rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento
degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura  retributiva  o
indennitaria e per consulenze, attraverso  misure  di  estensione  al
personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di
vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria.
A tal fine,  su  atto  di  indirizzo  dell'ente  controllante,  nella
contrattazione  di  secondo  livello   e'   stabilita   la   concreta
applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e  alla
retribuzione accessoria, fermo restando  il  contratto  nazionale  di
lavoro  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76,  comma
7, del presente decreto, le societa' che gestiscono servizi  pubblici
locali a rilevanza economica sono escluse  dall'applicazione  diretta
dei vincoli previsti dal  presente  articolo.  Per  queste  societa',
l'ente locale controllante, nell'esercizio delle  prerogative  e  dei
poteri di controllo, stabilisce modalita' e applicazione  dei  citati
vincoli assunzionali e di contenimento delle  politiche  retributive,
che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente  decreto,  gli  enti
locali  di  riferimento  possono  escludere,  con  propria   motivata
deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di  personale  per
le singole aziende speciali  e  istituzioni  che  gestiscono  servizi
socio-assistenziali  ed  educativi,  scolastici  e  per   l'infanzia,
culturali e alla persona (ex IPAB)  e  le  farmacie,  fermo  restando
l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio
e di contenimento della spesa di personale». 
 
  558. All'articolo 76 del citato decreto-legge n. 112 del  2008,  il
comma 7 e' cosi' modificato: 
    a) al terzo periodo, dopo le parole: «ai fini del  computo  della
percentuale di cui al primo periodo si calcolano le  spese  sostenute
anche dalle» sono inserite  le  seguenti:  «aziende  speciali,  dalle
istituzioni e»; 
    b) il quarto periodo e' sostituito dal  seguente:  «Entro  il  30
giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze e dell'interno, d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  e'
modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di  tenere
conto degli effetti del computo della spesa di personale  in  termini
aggregati». 
 
  559. All'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' abrogato; 
    b) al comma 6, le parole da: «nonche'» a: «degli  amministratori»
sono sostituite dalle seguenti: «nonche' i vincoli assunzionali e  di
contenimento delle politiche retributive stabiliti  dall'ente  locale
controllante  ai   sensi   dell'articolo   18,   comma   2-bis,   del
decreto-legge n. 112 del 2008». 
 
  560. Il comma 5-bis dell'articolo 114 del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «5-bis. Le  aziende  speciali  e  le  istituzioni  si  iscrivono  e
depositano  i  propri  bilanci  al  registro  delle  imprese  o   nel
repertorio delle notizie  economico-amministrative  della  camera  di
commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura   del   proprio
territorio entro il 31 maggio di ciascun anno». 
 
  561. Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, e' abrogato. 
 
  562. Al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e  11  dell'articolo  4  e  i
commi da 1 a 7 dell'articolo 9 sono abrogati; 
    b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole: «delle societa'  di  cui
al  comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «delle   societa'
controllate  direttamente  o  indirettamente  dalle   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.
165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un  fatturato  da
prestazione  di  servizi  a  favore  di   amministrazioni   pubbliche
superiore al 90 per cento dell'intero fatturato». 
 
  563. Le societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o  dai
loro enti strumentali, ad esclusione di  quelle  emittenti  strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle  societa'  dalle
stesse  controllate,  anche  al  di  fuori  delle  ipotesi   previste
dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n.  165  del  2001,
possono, sulla base di un accordo  tra  di  esse,  realizzare,  senza
necessita' del consenso del  lavoratore,  processi  di  mobilita'  di
personale anche in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalita'
dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali
operanti  presso  la  societa'  e   alle   organizzazioni   sindacali
firmatarie  del  contratto  collettivo  dalla  stessa  applicato,  in
coerenza con il rispettivo ordinamento professionale  e  senza  oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica. Si  applicano  i  commi  primo  e
terzo dell'articolo 2112 del codice civile.  La  mobilita'  non  puo'
comunque avvenire tra le societa' di  cui  al  presente  comma  e  le
pubbliche amministrazioni. 
 
  564. Gli enti che controllano le  societa'  di  cui  al  comma  563
adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni
e dei servizi  esternalizzati,  nonche'  di  razionalizzazione  delle
spese e di risanamento economico-finanziario secondo  appositi  piani
industriali, atti di indirizzo volti a  favorire,  prima  di  avviare
nuove procedure di reclutamento  di  risorse  umane  da  parte  delle
medesime societa', l'acquisizione di personale mediante le  procedure
di mobilita' di cui al medesimo comma 563. 
 
  565. Le societa' di cui al comma 563,  che  rilevino  eccedenze  di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui  al
comma 564, nonche' nell'ipotesi in cui  l'incidenza  delle  spese  di
personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese  correnti,
inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la  societa'  e
alle organizzazioni sindacali  firmatarie  del  contratto  collettivo
dalla  stessa  applicato  un'informativa  preventiva  in   cui   sono
individuati  il  numero,  la  collocazione  aziendale  e  i   profili
professionali del personale  in  eccedenza.  Tali  informazioni  sono
comunicate anche  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  --
Dipartimento  della  funzione  pubblica.  Le   posizioni   dichiarate
eccedentarie non  possono  essere  ripristinate  nella  dotazione  di
personale  neanche  mediante  nuove  assunzioni.  Si   applicano   le
disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135. 
 
  566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui  al
comma  565,  si  procede,  a  cura   dell'ente   controllante,   alla
riallocazione  totale  o  parziale   del   personale   in   eccedenza
nell'ambito  della  stessa  societa'  mediante  il  ricorso  a  forme
flessibili di gestione del  tempo  di  lavoro,  ovvero  presso  altre
societa' controllate dal medesimo ente o dai  suoi  enti  strumentali
con le modalita' previste dal comma 563.  Si  applica  l'articolo  3,
comma  19,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,   e   successive
modificazioni. 
 
  567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli  enti
controllanti e le societa' partecipate di cui al  comma  563  possono
concludere  accordi  collettivi  con  le   organizzazioni   sindacali
comparativamente piu' rappresentative finalizzati alla realizzazione,
ai sensi del  medesimo  comma  563,  di  forme  di  trasferimento  in
mobilita' dei dipendenti  in  esubero  presso  altre  societa'  dello
stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio  della  regione
ove hanno sede le societa' interessate da eccedenze di personale. 
 
  568. Al fine di favorire le forme di mobilita', le societa' di  cui
al comma 563 possono farsi carico, per  un  periodo  massimo  di  tre
anni,  di  una  quota  parte  non  superiore  al  30  per  cento  del
trattamento economico  del  personale  interessato  dalla  mobilita',
nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio e senza nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a  tal  fine
corrisposte dalla societa'  cedente  alla  societa'  cessionaria  non
concorrono alla formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini  delle
imposte  sul  reddito  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive. 
 
  569.  Il  termine  di  trentasei  mesi   fissato   dal   comma   29
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di
quattro mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,
decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura  di
evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi
alla cessazione la societa' liquida in denaro il valore  della  quota
del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter,
secondo comma, del codice civile. 
 
  570. Il  Governo  promuove,  nel  rispetto  dei  saldi  di  finanza
pubblica e del relativo monitoraggio, intese con le province autonome
di Trento e di Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in
materia di finanza locale, di cui all'articolo  80  del  testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 
 
  571. Anche ai fini di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  il
Governo si  attiva  sulle  iniziative  delle  regioni  presentate  al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro  per  gli  affari
regionali ai fini  dell'intesa  ai  sensi  dell'articolo  116,  terzo
comma,  della  Costituzione  nel  termine  di  sessanta  giorni   dal
ricevimento. La disposizione del primo periodo si applica anche  alle
iniziative presentate prima della data di  entrata  in  vigore  della
presente legge in applicazione del  principio  di  continuita'  degli
organi e delle funzioni. In tal caso, il  termine  di  cui  al  primo
periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
  572. All'articolo 62 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: «e agli enti locali» sono inserite
le seguenti: «di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «rimborso  del
capitale in  un'unica  soluzione  alla  scadenza»  sono  inserite  le
seguenti: «, nonche' titoli  obbligazionari  o  altre  passivita'  in
valuta estera»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui  al
comma 2 e' fatto divieto di: 
    a)  stipulare  contratti  relativi  agli   strumenti   finanziari
derivati previsti dall'articolo 1, comma 3,  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati  gia'  in
essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione; 
    c) stipulare contratti di finanziamento che includono  componenti
derivate»; 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi: 
    a) le estinzioni anticipate totali dei  contratti  relativi  agli
strumenti finanziari derivati; 
    b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse
dalle originarie, nella forma  di  novazioni  soggettive,  senza  che
vengano  modificati  i  termini  e  le  condizioni  finanziarie   dei
contratti riassegnati; 
    c) la possibilita'  di  ristrutturare  il  contratto  derivato  a
seguito di modifica della passivita' alla quale il medesimo contratto
e' riferito,  esclusivamente  nella  forma  di  operazioni  prive  di
componenti opzionali e volte alla trasformazione  da  tasso  fisso  a
variabile  o  viceversa  e  con  la   finalita'   di   mantenere   la
corrispondenza  tra  la  passivita'  rinegoziata   e   la   collegata
operazione di copertura; 
    d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono
l'acquisto di cap da parte dell'ente. 
  3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa la facolta' per gli
enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti
derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione  anticipata,
mediante regolamento per  cassa  nell'esercizio  di  riferimento  del
relativo saldo. 
  3-quater. Dal divieto di cui al comma  3  e'  esclusa  altresi'  la
facolta'  per  gli  enti  di  cui  al  comma  2  di  procedere   alla
cancellazione,  dai  contratti  derivati  esistenti,  di   componenti
opzionali diverse dalla opzione cap  di  cui  gli  enti  siano  stati
acquirenti,  mediante  regolamento  per   cassa   nell'esercizio   di
riferimento del relativo saldo»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Nei casi  previsti  dai  commi  3-bis,  3-ter  e  3-quater,  il
soggetto competente per  l'ente  alla  sottoscrizione  del  contratto
attesta per iscritto di avere preso conoscenza  dei  rischi  e  delle
caratteristiche del  medesimo  contratto,  nonche'  delle  variazioni
intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il contratto relativo a  strumenti  finanziari  derivati  o  il
contratto di finanziamento che include l'acquisto  di  cap  da  parte
dell'ente, stipulato in violazione delle  disposizioni  previste  dal
presente articolo o privo dell'attestazione di cui  al  comma  4,  e'
nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente»; 
    f) il comma 6 e' abrogato; 
    g) al comma 10, le parole: «del regolamento di cui  al  comma  3»
sono sostituite dalle seguenti: «della legge di stabilita' 2014». 
 
  573. Per l'esercizio 2014, gli  enti  locali  che  hanno  avuto  il
diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del  piano  di
riequilibrio finanziario,  come  previsto  dall'articolo  243-quater,
comma 7, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai
sensi dell'articolo  246  del  medesimo  testo  unico,  e  successive
modificazioni, possono riproporre, entro  il  termine  perentorio  di
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis,
comma 5, del testo unico, la procedura  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale di cui all'articolo  243-bis  del  testo  unico,  qualora
dimostrino dinanzi alla competente  sezione  regionale  di  controllo
della Corte dei conti  un  miglioramento  della  condizione  di  ente
strutturalmente deficitario, ai sensi  dell'articolo  242  del  testo
unico,  secondo  i  parametri  indicati  nel  decreto  del   Ministro
dell'interno. In pendenza del termine  di  trenta  giorni  non  trova
applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
  574. A decorrere dal periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre
2013, i contribuenti che,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  utilizzano  in  compensazione  i
crediti  relativi  alle  imposte  sui   redditi   e   alle   relative
addizionali, alle ritenute alla  fonte  di  cui  all'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
alle imposte sostitutive delle  imposte  sul  reddito  e  all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a  15.000
euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto  di
conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a),  del  citato
decreto legislativo n.  241  del  1997,  relativamente  alle  singole
dichiarazioni dalle  quali  emerge  il  credito.  In  alternativa  la
dichiarazione  e'  sottoscritta,  oltre  che  dai  soggetti  di   cui
all'articolo 1, comma 4,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai  soggetti  di
cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento,  relativamente
ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo  contabile  di
cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante  l'esecuzione
dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di  cui
al decreto del  Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164.
L'infedele attestazione  dell'esecuzione  dei  controlli  di  cui  al
precedente periodo comporta  l'applicazione  della  sanzione  di  cui
all'articolo 39, comma 1, lettera  a),  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso  di  ripetute  violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi,  e'  effettuata  apposita
segnalazione agli  organi  competenti  per  l'adozione  di  ulteriori
provvedimenti. 
 
  575.  Entro  il  31  gennaio  2014  sono   adottati   provvedimenti
normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, di  razionalizzazione  delle  detrazioni  per  oneri  di  cui
all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili
o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate pari  a
488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni  di  euro  per
l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 
 
  576.  Qualora  entro  la  predetta  data  non  siano   adottati   i
provvedimenti di cui al comma 575, anche  in  deroga  all'articolo  3
della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  la  misura  della  detrazione
prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica  n.
917 del 1986, e' ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso al 31  dicembre  2014.  La  presente  disposizione
trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle  spese  la
cui detraibilita'  dall'imposta  lorda  e'  riconducibile  al  citato
articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico. 
 
  577. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, per  ciascuno  dei  crediti  d'imposta  di  cui  all'elenco  2
allegato alla presente legge, anche al fine di un riallineamento  dei
corrispondenti  stanziamenti  iscritti  in   bilancio   all'effettivo
andamento delle fruizioni dei predetti  crediti,  sono  stabilite  le
quote percentuali di fruizione dei crediti  d'imposta  non  inferiori
all'85 per cento di  quanto  spettante  sulla  base  della  normativa
vigente  istitutiva  del  credito  d'imposta,  in  maniera  tale   da
assicurare effetti positivi non inferiori: 
    a) in termini di saldo netto da finanziare, a 214 milioni di euro
per l'anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; 
    b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a  87  milioni
di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2015. 
 
  578. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai  crediti  di  cui  al
comma  577  sono   conseguentemente   ridotti   e   potranno   essere
rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
a seguito dell'adozione  del  predetto  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 577. 
 
  579. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 577 e 578 non  si
applica al credito d'imposta relativo  all'agevolazione  sul  gasolio
per  autotrazione  degli  autotrasportatori,  di  cui  all'elenco   2
allegato alla presente legge. 
 
  580.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta  di
cui al predetto elenco 2 e  nel  caso  in  cui  sia  in  procinto  di
verificarsi uno scostamento  rispetto  agli  obiettivi  indicati  nel
comma 578 si procede, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, ad una rideterminazione delle percentuali  di  fruizione  in
misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi. 
 
  581. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto
del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-ter, le parole: «1,5  per  mille  a  decorrere  dal
2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per l'anno  2013
e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014»; 
    b) il sesto periodo della nota 3-ter e' sostituito dai  seguenti:
«Limitatamente all'anno 2012, l'imposta e' dovuta nella misura minima
di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno  2013,
l'imposta e' dovuta nella misura  minima  di  euro  34,20  e,  se  il
cliente e' soggetto diverso da persona fisica, nella  misura  massima
di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente e'  soggetto
diverso da persona fisica, l'imposta e' dovuta nella  misura  massima
di euro 14.000». 
 
  582. Al comma 20 dell'articolo  19  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, le parole: «e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,5 per mille, per il  2013,  e
del 2 per mille, a decorrere dal 2014». 
 
  583.  A  partire  dall'anno  d'imposta  2014,  sono   abrogati   le
agevolazioni fiscali e i  crediti  di  imposta,  con  la  conseguente
cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di  cui
alle seguenti disposizioni normative: 
    a)  articolo  41  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni; 
    b) articolo 1, comma 368, lettera a),  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni; 
    c) articolo 3, commi da 1 a  4,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni; 
    d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  successive
modificazioni; 
    e) articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
  584. Il cliente puo' chiedere di trasferire i servizi di  pagamento
connessi al rapporto di conto  ad  altro  prestatore  di  servizi  di
pagamento  senza  spese  aggiuntive  utilizzando  comuni   protocolli
tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei  servizi,  il
prestatore di servizi  di  pagamento  di  destinazione  subentra  nei
mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi
di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il  prestatore
di  servizi  di  pagamento  di  destinazione   e   il   cliente.   Il
trasferimento dei servizi di pagamento deve  perfezionarsi  entro  il
termine di 14 giorni  lavorativi  da  quando  il  cliente  chiede  al
prestatore di servizi di pagamento di destinazione  di  acquisire  da
quello di origine i dati  relativi  ai  mandati  di  pagamento  e  di
riscossione in essere. 
 
  585. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in  stretta
coerenza  con  le  previsioni  della  direttiva  dell'Unione  europea
«relativa alla trasparenza delle spese dei  conti  di  pagamento,  il
trasferimento  del  conto  di  pagamento  e  l'accesso  ai  conti  di
pagamento», i servizi oggetto di trasferibilita', le  modalita'  e  i
termini di attuazione della disposizione di cui al comma 584. 
 
  586. Al fine  di  contrastare  l'erogazione  di  indebiti  rimborsi
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti
d'imposta nell'ambito  dell'assistenza  fiscale  di  cui  al  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  nonche'  di  quelli  di  cui
all'articolo  51-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla  scadenza  dei  termini
previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli
16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle  finanze
31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla  data  della  trasmissione,  ove
questa sia  successiva  alla  scadenza  di  detti  termini,  effettua
controlli  preventivi,  anche  documentali,  sulla  spettanza   delle
detrazioni  per   carichi   di   famiglia   in   caso   di   rimborso
complessivamente  superiore  a  4.000  euro,  anche  determinato   da
eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. 
 
  587. Il rimborso che risulta spettante al termine delle  operazioni
di controllo preventivo di cui al comma 586 e'  erogato  dall'Agenzia
delle entrate. Restano fermi  i  controlli  previsti  in  materia  di
imposte sui redditi. 
 
  588. Per quanto non espressamente previsto dai commi 586 e 587,  si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 
 
  589. Le disposizioni di cui ai commi da 586 a 588 si applicano alle
dichiarazioni presentate a partire dal 2014. 
 
  590.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma   2,   del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad  applicarsi,  in
quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai  fini
della verifica del superamento del limite di  300.000  euro  rilevano
anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando
che su tali trattamenti il contributo di solidarieta' di cui al primo
periodo non e' dovuto. 
 
  591. All'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Istanze trasmesse per via telematica  agli  uffici  e  agli
organi, anche collegiali,  dell'Amministrazione  dello  Stato,  delle
regioni, delle province, dei comuni, loro  consorzi  e  associazioni,
delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' agli
enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti
ad ottenere l'emanazione di  un  provvedimento  amministrativo  o  il
rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00». 
 
  592. Dopo la nota 4 all'articolo  3  della  tariffa,  parte  prima,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642, e' aggiunta la seguente: 
  «5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta  di  cui
al comma 1-bis e' dovuta nella misura forfettaria  di  euro  16,00  a
prescindere dalla dimensione del documento». 
 
  593. All'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642,  dopo  il
comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  «1-quater. Atti e provvedimenti degli  organi  dell'Amministrazione
dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi
e associazioni, delle comunita'  montane  e  delle  unita'  sanitarie
locali, nonche' quelli degli enti pubblici in relazione  alla  tenuta
di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto
o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne  abbiano
fatto richiesta: euro 16,00». 
 
  594. Dopo la nota 1-quater  all'articolo  4  della  tariffa,  parte
prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
1972, n. 642, e' aggiunta la seguente: 
  «5. Per gli atti e  provvedimenti  rilasciati  per  via  telematica
l'imposta di cui al comma 1-quater e' dovuta nella misura forfettaria
di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento». 
 
  595. Nel decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'articolo 6-bis  e'
abrogato. 
 
  596. Al fine di consentire a cittadini e imprese di  assolvere  per
via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza
a una  pubblica  amministrazione  o  a  qualsiasi  ente  o  autorita'
competente,  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia   delle
entrate  d'intesa  con  il  capo  del  Dipartimento  della   funzione
pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite le  modalita'  per  il
pagamento per via telematica dell'imposta  di  bollo  dovuta  per  le
istanze e per i  relativi  atti  e  provvedimenti,  anche  attraverso
l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate. 
 
  597. All'articolo 15, comma 5, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo  le  parole:  «distinti  per
voce di tariffa» sono inserite le seguenti: «e degli  altri  elementi
utili per la liquidazione dell'imposta» e dopo il  primo  periodo  e'
inserito il  seguente:  «La  dichiarazione  e'  redatta,  a  pena  di
nullita', su modello conforme a quello  approvato  con  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate». 
 
  598. Al  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 14, comma 3-bis, dopo  la  parola:  «determinato»
sono inserite le seguenti: «, per ciascun  atto  impugnato  anche  in
appello,»; 
    b) all'articolo 269, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Il diritto di copia senza certificazione  di  conformita'
non e' dovuto dalle  parti  che  si  sono  costituite  con  modalita'
telematiche ed accedono con le medesime modalita' al fascicolo»; 
    c) all'articolo 263, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis,  si
applicano anche al processo tributario telematico». 
 
  599. Le modalita' telematiche di pagamento del contributo unificato
e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge   29   dicembre   2009,   n.   193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano,  in
quanto compatibili, anche al processo tributario di  cui  al  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.  Entro  sessanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge   il   Ministro
dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto,  sentita
l'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  le  modalita'  tecniche  per  il
riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi  di
pagamento, nonche' il  modello  di  convenzione  che  l'intermediario
abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero
dell'economia e delle  finanze  stipula  le  convenzioni  di  cui  al
presente comma senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  del  bilancio
dello  Stato,  prevedendo,  altresi',   che   gli   oneri   derivanti
dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino
a carico degli intermediari abilitati. 
 
  600. All'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo  il
comma 13 sono aggiunti i seguenti: 
  «13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a  carico  del
candidato nella misura forfetaria di euro  50,  da  corrispondere  al
momento della presentazione della domanda. 
  13-ter. Le modalita' di versamento del contributo di cui  al  comma
13-bis sono stabilite con decreto, avente natura  non  regolamentare,
del  Ministro  della  giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze.  Analogamente,  il  contributo   e'
aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al  consumo  per
le famiglie di operai e impiegati».