(parte 6)

           	
				
 
              Comma 125 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
          1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7  (Misure  urgenti
          per  garantire   la   sicurezza   del   sistema   elettrico
          nazionale), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2002, n.
          34 e convertito, con modificazioni, dalla  legge  9  aprile
          2002, n. 55: 
              "5. Fino al 31 dicembre  2003  e'  sospesa  l'efficacia
          dell'allegato IV al decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri 27 dicembre 1988,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo  15  della
          legge 2 agosto 1975, n. 393,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  1998,
          n.  53,  relativamente  alle  centrali  termoelettriche   e
          turbogas, alimentate da  fonti  convenzionali,  di  potenza
          termica complessiva superiore a 300 MW. Restano  fermi  gli
          obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base
          delle convenzioni in essere.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
          1-sexies  del  decreto-legge  29  agosto   2003,   n.   239
          (Disposizioni urgenti per la sicurezza e  lo  sviluppo  del
          sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di
          energia elettrica), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 27 ottobre 2003, n. 290: 
              "8. Per la costruzione e  l'esercizio  di  impianti  di
          energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici  si
          applicano le  disposizioni  del  decreto-legge  7  febbraio
          2002, n. 7, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          aprile 2002, n. 55.".  
              Comma 126 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  16  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380,  e  successive  modificazioni   (Testo   unico   delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia - Testo A): 
              "Art. 16 (L) Contributo per il rilascio del permesso di
          costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 35, comma
          1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art.
          47; legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  art.  7;  legge  29
          settembre 1964, n. 847, artt. 1, comma 1, lettere b) e  c),
          e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo
          1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio  1997,
          n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre  1998,  n.  448,
          art. 61, comma 2) 
              1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3,  il
          rilascio   del   permesso   di   costruire   comporta    la
          corresponsione di un contributo  commisurato  all'incidenza
          degli  oneri  di  urbanizzazione  nonche'   al   costo   di
          costruzione, secondo le  modalita'  indicate  nel  presente
          articolo. 
              2. La  quota  di  contributo  relativa  agli  oneri  di
          urbanizzazione  e'  corrisposta  al  comune  all'atto   del
          rilascio  del  permesso  di  costruire  e,   su   richiesta
          dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
          o parziale della quota dovuta,  il  titolare  del  permesso
          puo' obbligarsi  a  realizzare  direttamente  le  opere  di
          urbanizzazione, nel  rispetto  dell'articolo  2,  comma  5,
          della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e   successive
          modificazioni, con le modalita' e le garanzie stabilite dal
          comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate
          al patrimonio indisponibile del comune. 
              2-bis. Nell'ambito degli strumenti  attuativi  e  degli
          atti  equivalenti   comunque   denominati   nonche'   degli
          interventi   in   diretta   attuazione   dello    strumento
          urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle  opere  di
          urbanizzazione primaria di  cui  al  comma  7,  di  importo
          inferiore alla soglia di  cui  all'articolo  28,  comma  1,
          lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
          funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del
          territorio, e'  a  carico  del  titolare  del  permesso  di
          costruire e non trova applicazione il  decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163. 
              3.  La  quota  di  contributo  relativa  al  costo   di
          costruzione,  determinata   all'atto   del   rilascio,   e'
          corrisposta  in  corso  d'opera,  con  le  modalita'  e  le
          garanzie stabilite dal comune, non  oltre  sessanta  giorni
          dalla ultimazione della costruzione. 
              4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
          secondaria e' stabilita  con  deliberazione  del  consiglio
          comunale in base alle tabelle parametriche che  la  regione
          definisce per classi di comuni in relazione: 
                a)  all'ampiezza  ed  all'andamento  demografico  dei
          comuni; 
                b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; 
                c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
          urbanistici vigenti; 
                d) ai limiti e rapporti minimi  inderogabili  fissati
          in applicazione  dall'articolo  41-quinquies,  penultimo  e
          ultimo comma, della  legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  e
          successive modifiche e integrazioni,  nonche'  delle  leggi
          regionali. 
              5.  Nel  caso  di  mancata  definizione  delle  tabelle
          parametriche da parte della regione e fino alla definizione
          delle  tabelle  stesse,  i  comuni   provvedono,   in   via
          provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale. 
              6. Ogni cinque anni i comuni provvedono  ad  aggiornare
          gli oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria,  in
          conformita'  alle  relative  disposizioni   regionali,   in
          relazione ai riscontri e prevedibili costi delle  opere  di
          urbanizzazione primaria, secondaria e generale. 
              7. Gli oneri di urbanizzazione primaria  sono  relativi
          ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
          o  di  parcheggio,  fognature,   rete   idrica,   rete   di
          distribuzione dell'energia elettrica e  del  gas,  pubblica
          illuminazione, spazi di verde attrezzato. 
              7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di
          cui  al  comma  7  rientrano  i  cavedi  multiservizi  e  i
          cavidotti per il passaggio di  reti  di  telecomunicazioni,
          salvo nelle aree individuate  dai  comuni  sulla  base  dei
          criteri definiti dalle regioni. 
              8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi
          ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
          dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione
          superiore all'obbligo, mercati  di  quartiere,  delegazioni
          comunali,  chiese  e  altri  edifici  religiosi,   impianti
          sportivi di quartiere,  aree  verdi  di  quartiere,  centri
          sociali  e  attrezzature  culturali  e   sanitarie.   Nelle
          attrezzature  sanitarie  sono  ricomprese  le   opere,   le
          costruzioni e gli impianti destinati allo  smaltimento,  al
          riciclaggio  o  alla  distruzione   dei   rifiuti   urbani,
          speciali, pericolosi, solidi e liquidi,  alla  bonifica  di
          aree inquinate. 
              9. Il costo di  costruzione  per  i  nuovi  edifici  e'
          determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai
          costi  massimi  ammissibili   per   l'edilizia   agevolata,
          definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g)  del
          primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto  1978,  n.
          457. Con lo stesso provvedimento  le  regioni  identificano
          classi di edifici con caratteristiche  superiori  a  quelle
          considerate  nelle  vigenti  disposizioni  di   legge   per
          l'edilizia  agevolata,  per  le  quali   sono   determinate
          maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura  non
          superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
          determinazioni regionali, ovvero in  eventuale  assenza  di
          tali determinazioni, il costo di  costruzione  e'  adeguato
          annualmente, ed autonomamente, in ragione  dell'intervenuta
          variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al
          permesso di costruire comprende una quota di  detto  costo,
          variabile dal 5 per  cento  al  20  per  cento,  che  viene
          determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche
          e  delle  tipologie  delle   costruzioni   e   della   loro
          destinazione ed ubicazione. 
              10. Nel caso di  interventi  su  edifici  esistenti  il
          costo di costruzione e' determinato in relazione  al  costo
          degli interventi stessi, cosi' come individuati dal  comune
          in base ai progetti presentati per ottenere il permesso  di
          costruire.  Al  fine  di  incentivare   il   recupero   del
          patrimonio  edilizio  esistente,  per  gli  interventi   di
          ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,  comma  1,
          lettera  d),  i  comuni  hanno  comunque  la  facolta'   di
          deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi  non
          superino i valori determinati per le nuove  costruzioni  ai
          sensi del comma 6.".  
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  15  della
          legge 2 agosto 1975, n.  393  (Norme  sulla  localizzazione
          delle  centrali  elettronucleari  e  sulla   produzione   e
          sull'impiego di energia elettrica): 
              "15. Per le opere di urbanizzazione secondaria  che  il
          comune deve  eseguire  in  relazione  alla  costruzione  di
          centrali  termiche  di  qualsiasi  tipo   e   di   centrali
          idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio,  l'ENEL
          e' tenuto a corrispondere, in sostituzione  degli  obblighi
          previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e  successive
          modificazioni, al comune nel  cui  territorio  deve  essere
          installato  l'impianto,  un  contributo  di  L.  2.200  per
          chilowatt di potenza nominale dell'impianto stesso. 
              Il contributo di cui al comma precedente e' indicizzato
          annualmente sulla base dei parametri del collegio nazionale
          dei costruttori. 
              Per l'adempimento di quanto previsto  nel  primo  comma
          del presente articolo, l'ENEL ed i comuni interessati  sono
          tenuti a stipulare, entro  trenta  giorni  dalla  richiesta
          dell'ENEL,  apposita  convenzione  sostitutiva  di   quella
          prevista nell'articolo 28,  quinto  comma,  della  lege  17
          agosto 1942, n.  1150,  modificato  dall'articolo  8  della
          legge 6 agosto 1967, n. 765. 
              Nel caso in cui la centrale ricada  sul  territorio  di
          piu'  comuni,   il   contributo   predetto   e'   ripartito
          proporzionalmente con decreto del presidente della  regione
          nella quale e' installato l'impianto stesso,  sentiti,  ove
          necessario, i presidenti delle altre  regioni  interessate.
          Analogamente provvede la regione per l'ipotesi in  cui  sia
          necessario destinare  parte  dei  contributi  ad  opere  di
          urbanizzazione da realizzare a cura della regione stessa  o
          delle province. 
              Il pagamento della somma e' effettuato gradualmente  in
          relazione  allo  stato  di  avanzamento  delle   opere   di
          urbanizzazione.". 
              Il citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          380 del 2001,  e  successive  modificazioni  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.  
              Comma 127 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 13  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi) come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 13. Altre detrazioni [Testo post riforma 2004] 
              1.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49,  con
          esclusione di quelli indicati nel comma 2,  lettera  a),  e
          50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis)  e  l),
          spetta una detrazione  dall'imposta  lorda,  rapportata  al
          periodo di lavoro nell'anno, pari a: 
                a) 1.880 euro, se il reddito complessivo  non  supera
          8.000 euro.  L'ammontare  della  detrazione  effettivamente
          spettante non puo' essere  inferiore  a  690  euro.  Per  i
          rapporti di lavoro a tempo determinato,  l'ammontare  della
          detrazione  effettivamente  spettante   non   puo'   essere
          inferiore a 1.380 euro; 
              b) 978 euro, aumentata del  prodotto  tra  902  euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  tra  28.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  20.000  euro,  se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  8.000
          euro ma non a 28.000 euro; 
              c) 978 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
          28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          27.000 euro.".  
              Comma 128 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  8  della
          legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per  la  tutela  della
          salute nelle abitazioni  e  istituzione  dell'assicurazione
          contro gli infortuni domestici): 
              "Art. 8. Premi assicurativi. 
              1.  Il  premio  assicurativo  unitario  a  carico   dei
          soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, e' fissato in euro
          12,91 annui, esenti da oneri fiscali. 
              2. Il premio di cui al comma 1 e' a carico dello  Stato
          per i soggetti di cui all'articolo  7,  comma  3,  i  quali
          siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati: 
                a) titolarita' di redditi lordi propri non  superiori
          a euro 4.648,11 annui; 
                b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito
          complessivo lordo non sia superiore a euro 9.296,22 annui. 
              3. Nel caso di mancato pagamento del premio di  cui  al
          comma 1 alla scadenza fissata  dall'INAIL,  e'  dovuta  una
          somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del
          premio stesso. 
              4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data
          di entrata in vigore della presente legge non si applica la
          disposizione di cui al comma 3. 
              5. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi 1 e  3
          possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi
          previsti  per  la  riscossione  degli  altri  premi  dovuti
          all'istituto assicuratore.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  72  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e  successive
          modificazioni  (Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di
          occupazione e mercato del lavoro,  di  cui  alla  legge  14
          febbraio 2003, n. 30): 
              "Art. 72. Disciplina del lavoro accessorio 
              1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio,  i
          beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate  uno
          o piu' carnet di buoni orari, numerati  progressivamente  e
          datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui  valore
          nominale e' fissato con decreto del Ministro del  lavoro  e
          delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e
          periodicamente aggiornato, tenuto  conto  delle  risultanze
          istruttorie del confronto con le parti sociali. 
              2. Tale valore  nominale  e'  stabilito  tenendo  conto
          della media delle retribuzioni rilevate  per  le  attivita'
          lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1,
          nonche' del costo di gestione del servizio. 
              3. Il prestatore di  lavoro  accessorio  percepisce  il
          proprio compenso presso il concessionario, di cui al  comma
          5, all'atto  della  restituzione  dei  buoni  ricevuti  dal
          beneficiario della prestazione di lavoro  accessorio.  Tale
          compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale  e  non
          incide  sullo  stato  di  disoccupato  o   inoccupato   del
          prestatore di lavoro accessorio. 
              4. Fermo restando quanto disposto dal comma  4-bis,  il
          concessionario provvede al pagamento delle  spettanze  alla
          persona  che  presenta  i  buoni,  registrandone   i   dati
          anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento  per
          suo conto dei contributi per fini  previdenziali  all'INPS,
          alla gestione separata di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per
          cento  del  valore  nominale  del   buono,   e   per   fini
          assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari
          al 7 per cento del valore nominale del buono,  e  trattiene
          l'importo autorizzato dal decreto di  cui  al  comma  1,  a
          titolo  di  rimborso  spese.  La  percentuale  relativa  al
          versamento dei contributi  previdenziali  e'  rideterminata
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  in  funzione  degli  incrementi   delle   aliquote
          contributive  per  gli  iscritti  alla  gestione   separata
          dell'INPS. 
              4-bis. In considerazione delle particolari e  oggettive
          condizioni sociali  di  specifiche  categorie  di  soggetti
          correlate allo stato  di  disabilita',  di  detenzione,  di
          tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori  sociali
          per i  quali  e'  prevista  una  contribuzione  figurativa,
          utilizzati   nell'ambito   di    progetti    promossi    da
          amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali,  con  proprio  decreto,  puo'  stabilire
          specifiche condizioni, modalita' e importi dei buoni orari. 
              5.  Il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche  sociali  individua  con   proprio   decreto   il
          concessionario del servizio e regolamenta i  criteri  e  le
          modalita' per il versamento dei contributi di cui al  comma
          4 e delle relative coperture assicurative e  previdenziali.
          In attesa del  decreto  ministeriale  i  concessionari  del
          servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per
          il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e  c)
          e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  5  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31  dicembre  1971,
          n.   1403,   e   successive    modificazioni    (Disciplina
          dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti  dei
          lavoratori  addetti  ai  servizi  domestici  e   familiari,
          nonche' dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e  di
          pulizia dei locali): 
              "Art. 5. Agli oneri derivanti  dalle  forme  di  tutela
          previdenziale ed assistenziale previste ai  punti  a),  b),
          c), d) ed e) dell'art. 1 del presente decreto  si  provvede
          mediante  contributi  determinati  in  base  alle  seguenti
          aliquote: 
                assicurazione  per  l'invalidita',  la  vecchiaia   e
          superstiti: 
                  contributo base: 0,1375 per cento; 
                Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti: 
                  10 per cento, di cui 6,67 per cento  a  carico  del
          datore di lavoro e 3,33 per cento a carico del lavoratore; 
                assicurazione contro la tubercolosi: 
                  contributo base: 0,0125 per cento; 
                  contributo integrativo: 2 per cento; 
                assicurazione contro la disoccupazione involontaria: 
                  contributo base: 0,0125 per cento; 
                  contributo integrativo: 2,30 per cento; 
                Ente  nazionale  per  l'assistenza  agli  orfani  dei
          lavoratori italiani: 
                  contributo base: 0,0125 per cento; 
                  contributo integrativo: 0,15 per cento; 
                  assegni familiari: 5 per cento; 
                assicurazione contro le malattie: 
                  assistenza assicurati: 5,28 per cento di  cui  5,13
          per cento a carico del datore di lavoro e 0,15 per cento  a
          carico del lavoratore; 
                  assistenza pensionati: 3,80 per cento; 
                  tutela delle lavoratrici madri: 0,31 per cento; 
                  assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:  0,5
          per cento. 
              Gli importi  delle  retribuzioni  convenzionali  orarie
          alle quali si commisurano i contributi sono pari a: 
                lire quattrocento,  per  retribuzioni  effettive  non
          superiori a lire settecento; 
                lire settecento, per retribuzioni effettive superiori
          a lire settecento e fino a lire mille; 
                lire mille, per retribuzioni  effettive  superiori  a
          tale misura. 
              Le  misure  delle  retribuzioni   convenzionali   sopra
          indicate comprendono la quota della tredicesima  mensilita'
          e di ogni altra  eventuale  retribuzione  in  denaro  o  in
          natura. Con  decreto  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la
          previdenza sociale di  concerto  con  il  Ministro  per  il
          tesoro,  sentiti  il  comitato  speciale  per  gli  assegni
          familiari nonche' le organizzazioni sindacali di  categoria
          piu' rappresentative a carattere nazionale, possono  essere
          stabilite  retribuzioni  convenzionali  superiori  a   lire
          mille,  in  relazione  ai   mutamenti   intervenuti   nella
          situazione salariale della categoria medesima. 
              [Indipendentemente   dalle   variazioni   di   cui   al
          precedente comma e salvo quanto disposto  dall'art.  6,  il
          contributo per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro  e'  variato  con  la  stessa  decorrenza  e  misura
          percentuale, con le quali variera' ai sensi  dell'art.  116
          del testo unico approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124  ,  la  misura  della
          retribuzione media giornaliera  disciplinata  dal  medesimo
          articolo;  la  misura  del  contributo  relativo  a   detta
          assicurazione sara', in tal caso, arrotondata a lire intere
          per eccesso]. 
              Per lo stesso periodo di versamento  dei  contributi  a
          carico della Cassa unica per gli assegni familiari, di  cui
          all'art. 31, quinto comma,  del  decreto-legge  26  ottobre
          1970,  n.  745  ,  nel  testo  sostituito  dalla  legge  di
          conversione 18 dicembre 1970, n. 1034, l'Istituto nazionale
          per l'assicurazione contro le malattie,  alle  Casse  mutue
          provinciali di malattia di Trento  e  di  Bolzano  ed  alla
          Federazione nazionale delle casse mutue di malattia  per  i
          coltivatori diretti una somma  pari,  complessivamente,  al
          venti per cento del gettito dei contributi attribuiti  alla
          predetta Cassa unica per gli assegni familiari." 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   primo   comma
          dell'articolo  39  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  30  giugno  1965,   n.   1124,   e   successive
          modificazioni   (Testo   unico   delle   disposizioni   per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali): 
              "Art. 39. 
              L'Istituto nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le Casse di cui all'art. 127 debbono
          sottoporre all'approvazione  del  Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il
          calcolo  dei  valori  capitali  attuali  delle  rendite  di
          inabilita' e di  quelle  a  favore  dei  superstiti.  Dette
          tabelle   sono   soggette   a   revisione    almeno    ogni
          quinquennio.".  
              Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38  recante
          "Disposizioni  in  materia  di  assicurazione  contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali,  a  norma
          dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio  1999,  n.
          144 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 1 marzo 2000, n. 50. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
          11  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81   e
          successive modificazioni (Attuazione dell'articolo 1  della
          legge 3 agosto 2007, n. 123, in  materia  di  tutela  della
          salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): 
              "5.  L'INAIL  finanzia  con  risorse   proprie,   anche
          nell'ambito della bilateralita'  e  di  protocolli  con  le
          parti sociali e le associazioni nazionali di  tutela  degli
          invalidi del lavoro, finanzia progetti  di  investimento  e
          formazione in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro
          rivolti in particolare alle piccole, medie e micro  imprese
          e progetti volti  a  sperimentare  soluzioni  innovative  e
          strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati  ai
          principi  di   responsabilita'   sociale   delle   imprese.
          Costituisce  criterio  di  priorita'   per   l'accesso   al
          finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
          prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v).  L'INAIL
          svolge tali compiti con le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.".  
              Comma 129 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          13 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000: 
              "2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti  ad
          infortuni  sul  lavoro  verificatisi,  nonche'  a  malattie
          professionali denunciate a decorrere dalla data di  entrata
          in vigore del decreto  ministeriale  di  cui  al  comma  3,
          l'INAIL nell'ambito del  sistema  d'indennizzo  e  sostegno
          sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66,
          primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo
          previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: 
                a)   le   menomazioni   conseguenti   alle    lesioni
          dell'integrita' psicofisica di cui al comma 1 sono valutate
          in  base   a   specifica   "tabella   delle   menomazioni",
          comprensiva     degli     aspetti     dinamico-relazionali.
          L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al
          6 per cento ed inferiore al 16  per  cento  e'  erogato  in
          capitale, dal 16 per cento e'  erogato  in  rendita,  nella
          misura indicata  nell'apposita  "tabella  indennizzo  danno
          biologico".  Per  l'applicazione  di  tale  tabella  si  fa
          riferimento  all'eta'  dell'assicurato  al  momento   della
          guarigione   clinica.   Non   si   applica   il    disposto
          dell'articolo 91 del testo unico; 
                b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per
          cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di
          rendita per l'indennizzo delle  conseguenze  delle  stesse,
          commisurata al grado della menomazione,  alla  retribuzione
          dell'assicurato  e  al  coefficiente  di  cui  all'apposita
          "tabella dei coefficienti",  che  costituiscono  indici  di
          determinazione  della  percentuale   di   retribuzione   da
          prendere in riferimento per l'indennizzo delle  conseguenze
          patrimoniali, in  relazione  alla  categoria  di  attivita'
          lavorativa   di   appartenenza   dell'assicurato   e   alla
          ricollocabilita' dello stesso. Per la determinazione  della
          corrispondente   quota   di   rendita,   la   retribuzione,
          determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo
          unico, viene moltiplicata per il coefficiente di  cui  alla
          "tabella dei coefficienti" e per il  grado  percentuale  di
          menomazione.". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente   del   comma   1187
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "1187. Al fine di assicurare un adeguato  e  tempestivo
          sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti  sul
          lavoro, anche  per  i  casi  in  cui  le  vittime  medesime
          risultino prive della copertura  assicurativa  obbligatoria
          contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
          di cui al testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124,  e'  istituito
          presso il Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale
          il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
          infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo
          e' conferita la somma di 2,5 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono definite  le  tipologie  dei  benefici
          concessi,  ivi  comprese  anticipazioni  sulle  prestazioni
          erogate dall'INAIL, nonche' i requisiti e le  modalita'  di
          accesso agli stessi.".  
              Comma 130 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  85  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
          1124,  e  successive  modificazioni  (Testo   unico   delle
          disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali): 
              "Art. 85 
              Se l'infortunio ha per conseguenza la morte,  spetta  a
          favore  dei  superstiti  sottoindicati  una  rendita  nella
          misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per
          cento della retribuzione calcolata secondo le  disposizioni
          degli articoli da 116 a 120: 
                1) il cinquanta per cento al coniuge superstite  fino
          alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso  e'
          corrisposta la somma pari a tre annualita' di rendita; 
                2) il venti per cento  a  ciascun  figlio  legittimo,
          naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al
          raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il quaranta
          per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e,
          nel caso di figli adottivi, siano deceduti  anche  entrambi
          gli adottanti. Per i figli viventi a carico del  lavoratore
          infortunato al momento  del  decesso  e  che  non  prestino
          lavoro retribuito, dette quote  sono  corrisposte  fino  al
          raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di
          scuola media o professionale, e per tutta la durata normale
          del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di  eta',  se
          studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al
          lavoro  la  rendita  e'  loro  corrisposta   finche'   dura
          l'inabilita'. Sono compresi tra  i  superstiti  di  cui  al
          presente  numero,  dal  giorno  della  nascita,   i   figli
          concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria,
          si presumono concepiti alla  data  dell'infortunio  i  nati
          entro trecento giorni da tale data; 
                3) in mancanza di superstiti di cui ai  numeri  1)  e
          2), il venti per cento a ciascuno degli  ascendenti  e  dei
          genitori adottanti se viventi a carico del defunto  e  fino
          alla loro morte; 
                4) in mancanza di superstiti di cui ai  numeri  1)  e
          2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se
          conviventi con l'infortunato e a suo carico  nei  limiti  e
          condizioni stabiliti per i figli. 
              La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti
          nelle misure a  ciascuno  come  sopra  assegnate  non  puo'
          superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata  come
          sopra.  Nel  caso  in  cui  la  somma  predetta  superi  la
          retribuzione, le  singole  rendite  sono  proporzionalmente
          ridotte entro tale  limite.  Qualora  una  o  piu'  rendite
          abbiano  in  seguito   a   cessare,   le   rimanenti   sono
          proporzionalmente  reintegrate  sino  alla  concorrenza  di
          detto limite. Nella reintegrazione  delle  singole  rendite
          non puo' peraltro superarsi la quota spettante  a  ciascuno
          degli aventi diritto ai sensi del comma precedente. 
              Oltre alle rendite di  cui  sopra  e'  corrisposto  una
          volta tanto un  assegno  di  lire  un  milione  al  coniuge
          superstite, o, in mancanza, ai figli,  o,  in  mancanza  di
          questi, agli ascendenti, o, in mancanza di  questi  ultimi,
          ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente  i  requisiti
          di cui ai precedenti  numeri  2),  3)  e  4).  Qualora  non
          esistano i superstiti predetti, l'assegno e' corrisposto  a
          chiunque dimostri di  aver  sostenuto  spese  in  occasione
          della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla
          spesa  sostenuta,  entro  il  limite  massimo  dell'importo
          previsto per i superstiti aventi diritto a rendita. 
              Per gli addetti  alla  navigazione  marittima  ed  alla
          pesca marittima l'assegno di cui al  precedente  comma  non
          puo'  essere  comunque  inferiore  ad  una  mensilita'   di
          retribuzione. 
              Agli effetti del presente articolo sono  equiparati  ai
          figli gli altri discendenti viventi a  carico  del  defunto
          che siano orfani di ambedue i genitori o figli di  genitori
          inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente
          affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli  affilianti
          e  le  persone  a  cui  gli   esposti   sono   regolarmente
          affidati.".  
              Comma 133 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   7-bis   del
          decreto-legge  2  giugno  2013,  n.  76  (Primi  interventi
          urgenti per la promozione dell'occupazione, in  particolare
          giovanile, della coesione sociale, nonche'  in  materia  di
          Imposta  sul  valore  aggiunto   (IVA)   e   altre   misure
          finanziarie urgenti) convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 99, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art.   7-bis   Stabilizzazione   di    associati    in
          partecipazione con apporto di lavoro 
              1.   Al   fine   di   promuovere   la   stabilizzazione
          dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato nonche' di  garantire  il
          corretto  utilizzo  dei  contratti   di   associazione   in
          partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo  compreso
          fra il 1° giugno 2013 e il 31 marzo 2014, le aziende, anche
          assistite dalla propria associazione di categoria,  possono
          stipulare    con    le    associazioni    dei    lavoratori
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti
          di cui al comma 2, rendono applicabili le  disposizioni  di
          cui ai commi successivi. 
              2. I contratti di cui al comma 1 prevedono l'assunzione
          con contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,
          entro tre mesi dalla loro stipulazione,  di  soggetti  gia'
          parti, in veste di associati, di contratti di  associazione
          in partecipazione con apporto di lavoro. Per le  assunzioni
          sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per
          i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni a
          tempo  indeterminato  possono   essere   realizzate   anche
          mediante   contratti   di   apprendistato.   I   lavoratori
          interessati alle assunzioni sottoscrivono, con  riferimento
          a  tutto  quanto  riguardante  i  pregressi   rapporti   di
          associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le
          procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di
          procedura civile. 
              3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni  di  cui  al
          comma 2, i datori di lavoro possono recedere  dal  rapporto
          di lavoro solo per giusta  causa  ovvero  per  giustificato
          motivo soggettivo. 
              4. L'efficacia degli atti di conciliazione  di  cui  al
          comma 2  e'  risolutivamente  condizionata  all'adempimento
          dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del  versamento
          alla gestione separata di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo  di  contributo
          straordinario integrativo finalizzato al miglioramento  del
          trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento
          della quota di contribuzione a carico degli associati per i
          periodi  di  vigenza  dei  contratti  di  associazione   in
          partecipazione e comunque per un periodo  non  superiore  a
          sei mesi, riferito a ciascun  lavoratore  assunto  a  tempo
          indeterminato. 
              5. I datori di lavoro depositano, presso le  competenti
          sedi dell'INPS, i contratti di cui al comma 1 e gli atti di
          conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti di
          lavoro subordinato  a  tempo  indeterminato  stipulati  con
          ciascun   lavoratore   e   all'attestazione   dell'avvenuto
          versamento di cui al comma 4 entro il 31  luglio  2014,  ai
          fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti.
          Gli esiti di  tale  verifica,  anche  per  quanto  riguarda
          l'effettivita'  dell'assunzione,   sono   comunicati   alle
          competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in
          base alla sede legale dell'azienda. 
              6. L'accesso alla normativa di cui al presente articolo
          e' consentito anche alle aziende che siano destinatarie  di
          provvedimenti   amministrativi   o   giurisdizionali    non
          definitivi  concernenti  la  qualificazione  dei  pregressi
          rapporti. Gli effetti di tali  provvedimenti  sono  sospesi
          fino all'esito della verifica di cui al comma 5. 
              7. Il buon esito della  verifica  di  cui  al  comma  5
          comporta,   relativamente   ai   pregressi   rapporti    di
          associazione  o  forme  di  tirocinio,  l'estinzione  degli
          illeciti,  previsti  dalle  disposizioni  in   materia   di
          versamenti  contributivi,  assicurativi  e  fiscali,  anche
          connessi ad attivita' ispettiva gia' compiuta alla data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto e con riferimento alle forme di  tirocinio  avviate
          dalle aziende sottoscrittrici dei contratti di cui al comma
          1. Subordinatamente alla predetta verifica  viene  altresi'
          meno l'efficacia dei provvedimenti  amministrativi  emanati
          in conseguenza  di  contestazioni  riguardanti  i  medesimi
          rapporti anche se gia' oggetto di  accertamento  giudiziale
          non definitivo.  L'estinzione  riguarda  anche  le  pretese
          contributive, assicurative e le sanzioni  amministrative  e
          civili conseguenti alle contestazioni connesse ai  rapporti
          di cui al presente comma.".  
              Comma 135 
              - Si riporta il testo  del  comma  30  dell'articolo  2
          della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in  materia
          di riforma del mercato del lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita), come modificato dalla presente legge: 
              "30. Il contributo addizionale di cui al  comma  28  e'
          restituito,  successivamente  al  decorso  del  periodo  di
          prova, al datore di lavoro in caso  di  trasformazione  del
          contratto a tempo indeterminato.  La  restituzione  avviene
          anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore  con
          contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il  termine
          di sei mesi dalla cessazione  del  precedente  contratto  a
          termine. In  tale  ultimo  caso,  la  restituzione  avviene
          detraendo  dalle  mensilita'   spettanti   un   numero   di
          mensilita'  ragguagliato   al   periodo   trascorso   dalla
          cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine."  
              Comma 137 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          6 dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011,  n.  214,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1. Aiuto alla crescita economica (Ace) 
              1. In considerazione della esigenza  di  rilanciare  lo
          sviluppo economico  del  Paese  e  fornire  un  aiuto  alla
          crescita  mediante  una  riduzione  della  imposizione  sui
          redditi  derivanti  dal  finanziamento  con   capitale   di
          rischio, nonche' per ridurre lo squilibrio del  trattamento
          fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese
          che si  finanziano  con  capitale  proprio,  e  rafforzare,
          quindi, la  struttura  patrimoniale  delle  imprese  e  del
          sistema produttivo italiano, ai fini  della  determinazione
          del reddito complessivo netto dichiarato dalle  societa'  e
          dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e
          b), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.  917,  e'  ammesso  in   deduzione   un   importo
          corrispondente al rendimento nozionale del  nuovo  capitale
          proprio, secondo le disposizioni dei commi da  2  a  8  del
          presente articolo. Per le societa' e gli  enti  commerciali
          di cui all'articolo 73, comma 1,  lettera  d),  del  citato
          testo  unico  le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano relativamente  alle  stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato. 
              2. Il rendimento nozionale del nuovo  capitale  proprio
          e' valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale
          individuata con il provvedimento di cui  al  comma  3  alla
          variazione in  aumento  del  capitale  proprio  rispetto  a
          quello esistente alla chiusura dell'esercizio in  corso  al
          31 dicembre 2010. 
              3.  Dal   settimo   periodo   di   imposta   l'aliquota
          percentuale per il calcolo  del  rendimento  nozionale  del
          nuovo capitale  proprio  e'  determinata  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro  il
          31 gennaio di  ogni  anno,  tenendo  conto  dei  rendimenti
          finanziari  medi  dei   titoli   obbligazionari   pubblici,
          aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo  di
          compensazione del maggior rischio. In via transitoria,  per
          il primo triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al
          3 per cento; per  il  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
          dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al  31  dicembre  2016
          l'aliquota e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento,  al
          4,5 per cento e al 4,75 per cento. 
              4. La parte del  rendimento  nozionale  che  supera  il
          reddito  complessivo  netto  dichiarato  e'  computata   in
          aumento dell'importo deducibile  dal  reddito  dei  periodi
          d'imposta successivi. 
              5.  Il  capitale  proprio   esistente   alla   chiusura
          dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010  e'  costituito
          dal patrimonio  netto  risultante  dal  relativo  bilancio,
          senza  tener  conto  dell'utile  del  medesimo   esercizio.
          Rilevano come  variazioni  in  aumento  i  conferimenti  in
          denaro  nonche'  gli  utili  accantonati   a   riserva   ad
          esclusione di quelli destinati a riserve  non  disponibili;
          come variazioni in diminuzione: 
                a)   le   riduzioni   del   patrimonio   netto    con
          attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; 
                b)  gli  acquisti  di  partecipazioni   in   societa'
          controllate; 
                c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende. 
              6. Gli incrementi derivanti da conferimenti  in  denaro
          rilevano  a  partire  dalla  data  del  versamento;  quelli
          derivanti   dall'accantonamento   di   utili   a    partire
          dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve  sono
          formate.  I  decrementi  rilevano  a  partire   dall'inizio
          dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende  e
          le societa' di nuova costituzione si  considera  incremento
          tutto il patrimonio conferito. 
              7. Il presente articolo si  applica  anche  al  reddito
          d'impresa di persone fisiche, societa' in nome collettivo e
          in  accomandita  semplice   in   regime   di   contabilita'
          ordinaria, con le modalita' stabilite con  il  decreto  del
          Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in
          modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito
          ai soggetti di cui al comma 1. 
              8. Le disposizioni di attuazione del presente  articolo
          sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle
          Finanze entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del  presente  decreto.  Con  lo
          stesso provvedimento possono essere stabilite  disposizioni
          aventi finalita' antielusiva specifica. 
              9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2011.".  
              Comma 138 
              Per  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201 vedasi in Note al comma 137.  
              Comma 139 
              - Si riporta il testo del comma 3-bis  dell'articolo  6
          del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63  (Disposizioni
          urgenti per il recepimento della Direttiva  2010/31/UE  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19  maggio  2010,
          sulla   prestazione   energetica   nell'edilizia   per   la
          definizione  delle  procedure  d'infrazione  avviate  dalla
          Commissione europea, nonche' altre disposizioni in  materia
          di coesione sociale), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
          decreto di adeguamento di cui al comma 12,  l'attestato  di
          prestazione energetica deve essere allegato al contratto di
          vendita, agli atti di trasferimento di  immobili  a  titolo
          gratuito  o  ai  nuovi  contratti  di  locazione,  pena  la
          nullita' degli stessi contratti." 
                
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  citato
          decreto-legge  n.  63  del  2013,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art.  14.  Detrazioni  fiscali   per   interventi   di
          efficienza energetica 
              1. Le disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  48,
          della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  e   successive
          modificazioni, si applicano nella misura del: 
              a) 65 per cento,  anche  alle  spese  sostenute  dal  6
          giugno 2013 al 31 dicembre 2014; 
              b) 50 per cento, alle spese sostenute  dal  1°  gennaio
          2015 al 31 dicembre 2015. 
              2. Le detrazioni di cui al comma 1 si  applicano  anche
          alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni
          degli edifici condominiali di  cui  agli  articoli  1117  e
          1117-bis del codice  civile  o  che  interessino  tutte  le
          unita' immobiliari di cui si compone il singolo  condominio
          nella misura del: 
              a) 65 per cento, per le spese sostenute  dal  6  giugno
          2013 al 30 giugno 2015; 
              b) 50 per cento, per le spese sostenute dal  1°  luglio
          2015 al 30 giugno 2016. 
              3.  La  detrazione  spettante  ai  sensi  del  presente
          articolo e'  ripartita  in  dieci  quote  annuali  di  pari
          importo.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244,  e  successive  modificazioni,  e
          all'articolo 29, comma 6,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2. 
              3-bis. Al fine  di  effettuare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito
          della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
          l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo   economico   sostenibile   (ENEA)   elabora    le
          informazioni  contenute  nelle  richieste   di   detrazione
          pervenute per via telematica e trasmette una relazione  sui
          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze   territoriali.
          Nell'ambito  di  tale  attivita',  l'ENEA   predispone   il
          costante  aggiornamento   del   sistema   di   reportistica
          multi-anno delle dichiarazioni  ai  fini  della  detrazione
          fiscale di cui all'articolo 1, comma 349,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  gia'  attivo  e   assicura,   su
          richiesta, il necessario supporto tecnico  alle  regioni  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  citato
          decreto-legge  n.  63  del  2013,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art.  15.  Detrazioni  fiscali   per   interventi   di
          ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica 
              1. Nelle more della definizione di misure ed  incentivi
          selettivi di carattere strutturale, da adottare entro il 31
          dicembre 2015, finalizzati a favorire la  realizzazione  di
          interventi per il miglioramento, l'adeguamento  antisismico
          e la messa in sicurezza degli  edifici  esistenti,  nonche'
          per l'incremento dell'efficienza idrica  e  del  rendimento
          energetico degli stessi, si applicano  le  disposizioni  di
          cui agli articoli 14 e 16. Nella definizione delle misure e
          degli  incentivi  di  cui  al  primo  periodo  e'  compresa
          l'installazione di impianti di depurazione delle  acque  da
          contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo  e
          agricolo nei comuni dove e' stato rilevato  il  superamento
          del    limite    massimo    di     tolleranza     stabilito
          dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  o  da  norme
          vigenti, ovvero dove i sindaci  o  altre  autorita'  locali
          sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di
          divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi. 
              1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1
          si tiene conto  dell'opportunita'  di  agevolare  ulteriori
          interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto,
          quali   ad    esempio    le    schermature    solari,    la
          micro-cogenerazione  e  la  micro-trigenerazione   per   il
          miglioramento    dell'efficienza    energetica,     nonche'
          interventi  per  promuovere  l'incremento   dell'efficienza
          idrica e per la sostituzione  delle  coperture  di  amianto
          negli edifici.". 
              Comma 126 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto-legge  n.  63  del  2013,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art.  16  Proroga   delle   detrazioni   fiscali   per
          interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
          mobili 
              1. Ferme restando le ulteriori  disposizioni  contenute
          nell'articolo 16-bis del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22  dicembre  1986,  n.  917,  per  le  spese  documentate,
          relative agli interventi indicati nel comma  1  del  citato
          articolo 16-bis, spetta una detrazione  dall'imposta  lorda
          fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
          a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
          al: 
              a) 50 per cento, per le spese sostenute dal  26  giugno
          2012 al 31 dicembre 2014; 
              b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1°  gennaio
          2015 al 31 dicembre 2015. 
              1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del  testo  unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono
          attivate dopo la data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  su  edifici  ricadenti
          nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e  2)  di
          cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
          n. 3274 del  20  marzo  2003,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario n. 72  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
          maggio 2003, riferite a costruzioni adibite  ad  abitazione
          principale o ad attivita' produttive, spetta,  fino  ad  un
          ammontare complessivo delle stesse non superiore  a  96.000
          euro per unita' immobiliare,  una  detrazione  dall'imposta
          lorda nella misura del: 
              a) 65 per cento, per le  spese  sostenute  fino  al  31
          dicembre 2014; 
              b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1°  gennaio
          2015 al 31 dicembre 2015. 
              2. Ai contribuenti che fruiscono  della  detrazione  di
          cui al comma 1  e'  altresi'  riconosciuta  una  detrazione
          dall'imposta lorda, fino a concorrenza del  suo  ammontare,
          per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto
          di mobili  e  di  grandi  elettrodomestici  di  classe  non
          inferiore  alla  A+,  nonche'  A  per  i  forni,   per   le
          apparecchiature  per  le  quali  sia  prevista  l'etichetta
          energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
          ristrutturazione. La detrazione di cui al  presente  comma,
          da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote  annuali
          di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
          spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed e'
          calcolata su  un  ammontare  complessivo  non  superiore  a
          10.000 euro. Le spese di cui al presente comma non  possono
          essere  superiori  a  quelle  sostenute  per  i  lavori  di
          ristrutturazione di cui al comma 1.".  
              Comma 140 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi ) e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  31  dicembre
          1986, n. 302, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  2426  del
          codice civile: 
              "Art. 2426. Criteri di valutazioni. 
              Nelle valutazioni devono essere  osservati  i  seguenti
          criteri: 
                1) le immobilizzazioni  sono  iscritte  al  costo  di
          acquisto  o  di  produzione.  Nel  costo  di  acquisto   si
          computano anche i costi accessori. Il costo  di  produzione
          comprende  tutti  i  costi   direttamente   imputabili   al
          prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la  quota
          ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
          di fabbricazione e fino al momento dal quale il  bene  puo'
          essere utilizzato; con gli stessi  criteri  possono  essere
          aggiunti  gli  oneri  relativi   al   finanziamento   della
          fabbricazione, interna o presso terzi; 
                2)  il  costo  delle  immobilizzazioni,  materiali  e
          immateriali, la cui utilizzazione  e'  limitata  nel  tempo
          deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
          in  relazione  con  la   loro   residua   possibilita'   di
          utilizzazione.   Eventuali   modifiche   dei   criteri   di
          ammortamento e dei  coefficienti  applicati  devono  essere
          motivate nella nota integrativa; 
                3) l'immobilizzazione che, alla data  della  chiusura
          dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore  a
          quello determinato secondo i numeri 1)  e  2)  deve  essere
          iscritta a tale  minore  valore;  questo  non  puo'  essere
          mantenuto nei successivi bilanci  se  sono  venuti  meno  i
          motivi della rettifica effettuata. 
              Per le immobilizzazioni consistenti  in  partecipazioni
          in imprese controllate o collegate che  risultino  iscritte
          per   un    valore    superiore    a    quello    derivante
          dall'applicazione del criterio di valutazione previsto  dal
          successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo  di  redigere
          il bilancio  consolidato,  al  valore  corrispondente  alla
          frazione  di  patrimonio   netto   risultante   dall'ultimo
          bilancio dell'impresa  partecipata,  la  differenza  dovra'
          essere motivata nella nota integrativa; 
                4) le immobilizzazioni consistenti in  partecipazioni
          in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
          con riferimento ad una o piu' tra dette  imprese,  anziche'
          secondo il criterio indicato al numero 1), per  un  importo
          pari alla  corrispondente  frazione  del  patrimonio  netto
          risultante dall'ultimo  bilancio  delle  imprese  medesime,
          detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
          principi di  redazione  del  bilancio  consolidato  nonche'
          quelle necessarie per il  rispetto  dei  principi  indicati
          negli articoli 2423 e 2423-bis. 
              Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
          in base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo  di
          acquisto superiore al valore corrispondente del  patrimonio
          netto   risultante   dall'ultimo   bilancio    dell'impresa
          controllata o collegata puo' essere  iscritto  nell'attivo,
          purche'  ne  siano   indicate   le   ragioni   nella   nota
          integrativa. La differenza, per  la  parte  attribuibile  a
          beni   ammortizzabili   o   all'avviamento,   deve   essere
          ammortizzata. 
              Negli esercizi  successivi  le  plusvalenze,  derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
          al valore indicato nel bilancio  dell'esercizio  precedente
          sono iscritte in una riserva non distribuibile; 
                5) i costi di impianto e di ampliamento, i  costi  di
          ricerca, di  sviluppo  e  di  pubblicita'  aventi  utilita'
          pluriennale possono  essere  iscritti  nell'attivo  con  il
          consenso, ove esistente, del collegio  sindacale  e  devono
          essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
          anni. Fino a che l'ammortamento non e'  completato  possono
          essere distribuiti  dividendi  solo  se  residuano  riserve
          disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
          ammortizzati; 
                6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo  con
          il consenso, ove  esistente,  del  collegio  sindacale,  se
          acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo  per  esso
          sostenuto e deve essere ammortizzato entro  un  periodo  di
          cinque anni. 
              E' tuttavia  consentito  ammortizzare  sistematicamente
          l'avviamento in un periodo limitato  di  durata  superiore,
          purche' esso non superi la durata  per  l'utilizzazione  di
          questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
          integrativa; 
                7) il  disaggio  su  prestiti  deve  essere  iscritto
          nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
          di durata del prestito; 
                8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
          presumibile di realizzazione; 
                8-bis) le attivita' e le  passivita'  in  valuta,  ad
          eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al
          tasso  di  cambio  a   pronti   alla   data   di   chiusura
          dell'esercizio ed i  relativi  utili  e  perdite  su  cambi
          devono essere imputati al  conto  economico  e  l'eventuale
          utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non
          distribuibile  fino  al   realizzo.   Le   immobilizzazioni
          materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite  da
          partecipazioni, rilevate al costo in valuta  devono  essere
          iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto  o
          a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio  se
          la riduzione debba giudicarsi durevole; 
                9) le rimanenze, i titoli e le attivita'  finanziarie
          che non costituiscono  immobilizzazioni  sono  iscritti  al
          costo di acquisto o di  produzione,  calcolato  secondo  il
          numero 1), ovvero al  valore  di  realizzazione  desumibile
          dall'andamento del mercato, se minore;  tale  minor  valore
          non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
          venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non  possono
          essere computati nel costo di produzione; 
                10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
          col metodo della  media  ponderata  o  con  quelli:  «primo
          entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato,  primo  uscito»;
          se  il  valore  cosi'   ottenuto   differisce   in   misura
          apprezzabile   dai    costi    correnti    alla    chiusura
          dell'esercizio, la differenza  deve  essere  indicata,  per
          categoria di beni, nella nota integrativa; 
                11) i lavori in corso su ordinazione  possono  essere
          iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
          con ragionevole certezza; 
                12) le attrezzature  industriali  e  commerciali,  le
          materie prime, sussidiarie e  di  consumo,  possono  essere
          iscritte nell'attivo ad un valore  costante  qualora  siano
          costantemente  rinnovate,  e  complessivamente  di   scarsa
          importanza in rapporto all'attivo di  bilancio,  sempreche'
          non si abbiano variazioni  sensibili  nella  loro  entita',
          valore e composizione.". 
              La sezione II del Capo I della legge 21 novembre  2000,
          n. 342,  e  successive  modificazioni  (Misure  in  materia
          fiscale) comprende gli articoli da 10 a 16. 
               Comma 145 
              Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni) e' pubblicato nella Gazz. Uff
          28 luglio 1997, n. 174.   
              Comma 146 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 11, 13, 14
          e 15 della citata legge n. 342 del 2000: 
              "Art.   11.   Modalita'    di    effettuazione    della
          rivalutazione. 
              1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve  essere
          eseguita   nel   bilancio   o   rendiconto   dell'esercizio
          successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per  il
          quale il termine di approvazione scade successivamente alla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  deve
          riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa  categoria
          omogenea e deve essere annotata nel relativo  inventario  e
          nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in
          due  distinte  categorie  gli  immobili  e  i  beni  mobili
          iscritti in pubblici registri. 
              2. I valori iscritti in  bilancio  e  in  inventario  a
          seguito della rivalutazione  non  possono  in  nessun  caso
          superare i valori effettivamente attribuibili ai  beni  con
          riguardo  alla  loro  consistenza,  alla   loro   capacita'
          produttiva,   all'effettiva   possibilita'   di   economica
          utilizzazione nell'impresa, nonche' ai  valori  correnti  e
          alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati  italiani
          o esteri. 
              3. Gli amministratori e il  collegio  sindacale  devono
          indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri  seguiti
          nella  rivalutazione  delle  varie  categorie  di  beni   e
          attestare che la rivalutazione  non  eccede  il  limite  di
          valore di cui al comma 2. 
              4. Nell'inventario relativo  all'esercizio  in  cui  la
          rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche  il
          prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
          conformita' a precedenti leggi di rivalutazione,  dei  beni
          rivalutati." 
              "Art. 13. Contabilizzazione della rivalutazione. 
              1.  Il  saldo  attivo  risultante  dalle  rivalutazioni
          eseguite ai sensi  degli  articoli  10  e  11  deve  essere
          imputato al capitale o accantonato in una speciale  riserva
          designata  con  riferimento  alla   presente   legge,   con
          esclusione di ogni diversa utilizzazione. 
              2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
          essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
          dei commi secondo e terzo  dell'articolo  2445  del  codice
          civile. In caso di utilizzazione della riserva a  copertura
          di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili
          fino a quando la riserva non e' reintegrata  o  ridotta  in
          misura  corrispondente  con  deliberazione   dell'assemblea
          straordinaria, non applicandosi le disposizioni  dei  commi
          secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. 
              3. Se il saldo attivo viene attribuito  ai  soci  o  ai
          partecipanti mediante riduzione della riserva prevista  dal
          comma 1 ovvero mediante riduzione del  capitale  sociale  o
          del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale,  le  somme
          attribuite   ai   soci   o   ai   partecipanti,   aumentate
          dell'imposta   sostitutiva   corrispondente   all'ammontare
          distribuito, concorrono a  formare  il  reddito  imponibile
          della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
          o dei partecipanti. 
              4. Ai fini del comma 3 si considera  che  le  riduzioni
          del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
          riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte  in
          bilancio a norma  di  precedenti  leggi  di  rivalutazione,
          abbiano  anzitutto  per  oggetto,  fino  al  corrispondente
          ammontare, la parte del capitale formata con  l'imputazione
          di tali riserve. 
              5. Nell'esercizio in cui si verificano  le  fattispecie
          indicate nel comma  3,  al  soggetto  che  ha  eseguito  la
          rivalutazione e' attribuito un credito  d'imposta  ai  fini
          dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche   o
          dell'imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche  pari
          all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui  all'articolo
          12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi. 
              6. Agli effetti delle disposizioni di  cui  al  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  466,   e   successive
          modificazioni, recante  norme  di  riordino  delle  imposte
          personali   sul   reddito   al   fine   di   favorire    la
          capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di  cui  al
          comma 1 concorre a formare la  variazione  in  aumento  del
          capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio  in
          cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva." 
              "Art. 14. Riconoscimento  fiscale  di  maggiori  valori
          iscritti in bilancio. 
              1. Le  disposizioni  dell'articolo  12  possono  essere
          applicate per il riconoscimento ai  fini  dell'imposta  sul
          reddito delle persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone giuridiche  e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive  dei  maggiori  valori,  iscritti  nel
          bilancio di cui al  comma  1  dell'articolo  10,  dei  beni
          indicati nello stesso articolo 10. 
              2. L'importo corrispondente ai maggiori valori  di  cui
          al comma 1  e'  accantonato  in  apposita  riserva  cui  si
          applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3. 
              3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni
          dei commi 1 e 2 si applicano anche  per  il  riconoscimento
          dei maggiori valori di cui all'articolo  54,  comma  2-bis,
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, concernente le plusvalenze  patrimoniali,  iscritti
          nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11." 
              "Art.   15.    Ulteriori    soggetti    ammessi    alle
          rivalutazioni. 
              1. Le  disposizioni  degli  articoli  da  10  a  14  si
          applicano, per i beni relativi alle  attivita'  commerciali
          esercitate, anche alle imprese individuali,  alle  societa'
          in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e
          agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87,  comma
          1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  nonche'
          alle societa' ed enti di cui alla lettera d)  del  comma  1
          dello  stesso  articolo  87  e  alle  persone  fisiche  non
          residenti  che   esercitano   attivita'   commerciali   nel
          territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. 
              2. Per i soggetti che fruiscono di regimi  semplificati
          di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i  beni
          che risultino acquisiti  entro  il  31  dicembre  1999  dai
          registri di cui agli articoli  16  e  18  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni. La rivalutazione e' consentita  a
          condizione che venga redatto un apposito prospetto  bollato
          e vidimato  che  dovra'  essere  presentato,  a  richiesta,
          all'amministrazione  finanziaria,  dal  quale  risultino  i
          prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.". 
              Il decreto del Ministro delle finanze 13  aprile  2001,
          n. 162 (Regolamento recante modalita' di  attuazione  delle
          disposizioni tributarie in  materia  di  rivalutazione  dei
          beni  delle  imprese  e  del  riconoscimento  fiscale   dei
          maggiori  valori  iscritti  in  bilancio,  ai  sensi  degli
          articoli da 10 a 16 della L. 21 novembre 2000, n.  342)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2001, n. 105. 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          19 aprile 2002, n. 86  (Regolamento  recante  modalita'  di
          attuazione delle  disposizioni  tributarie  in  materia  di
          rivalutazione dei beni delle imprese e  del  riconoscimento
          fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai  sensi
          dell' articolo 3, commi 1, 2 e 3 della L. 28 dicembre 2001,
          n. 448) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8  maggio  2002,  n.
          106. 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 475, 477 e  478
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005): 
              "475. Le riserve e i fondi di cui  al  comma  473  e  i
          saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati  all'imposta
          sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile
          dell'impresa ovvero della societa' e dell'ente e in caso di
          distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito
          d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29
          dicembre 1990, n. 408, dall'articolo  26,  comma  5,  della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo  13,  comma
          5, della legge 21 novembre 2000, n. 342." 
              "477. L'imposta  sostitutiva  e'  indeducibile  e  puo'
          essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte
          in bilancio  o  rendiconto.  Se  l'imposta  sostitutiva  e'
          imputata al capitale  sociale  o  fondo  di  dotazione,  la
          corrispondente  riduzione  e'  operata,  anche  in   deroga
          all'articolo 2365 del codice civile, con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice." 
              "478.   Per   la   liquidazione,   l'accertamento,   la
          riscossione, i rimborsi, le sanzioni e  il  contenzioso  si
          applicano le  disposizioni  previste  per  le  imposte  sui
          redditi.". 
              Comma 147 
              Per il riferimento al testo del comma  1  dell'articolo
          14 della legge n. 342 del 2000  vedasi  in  Note  al  comma
          146.  
              Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
          e   del   Consiglio   del   19   luglio    2002    relativo
          all'applicazione di principi  contabili  internazionali  e'
          pubblicato nella GUCE n. 243 dell'11/9/2002.  
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   3-bis
          dell'articolo 85 del citato decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986: 
              "3-bis. In deroga  al  comma  3,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,  si
          considerano  immobilizzazioni  finanziarie  gli   strumenti
          finanziari   diversi   da   quelli    detenuti    per    la
          negoziazione.".  
              Comma 148 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
          6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133  (Disposizioni
          urgenti  concernenti  l'IMU,  l'alienazione   di   immobili
          pubblici e la Banca d'Italia): 
              "6. A partire dall'esercizio  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, i  partecipanti  al
          capitale della Banca d'Italia trasferiscono le  quote,  ove
          gia' non incluse, nel comparto delle attivita'  finanziarie
          detenute  per  la  negoziazione,  ai  medesimi  valori   di
          iscrizione  del  comparto  di  provenienza.  Salvo   quanto
          disposto  al   periodo   precedente,   restano   ferme   le
          disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo
          28 febbraio 2005, n. 38.". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  4  del
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno
          2011  (Disposizioni  di  coordinamento   tra   i   principi
          contabili internazionali, di cui  al  regolamento  (CE)  n.
          1606/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  19
          luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in  vigore
          nel periodo compreso  tra  il  1°  gennaio  2009  e  il  31
          dicembre 2010, e le regole  di  determinazione  della  base
          imponibile dell'IRES e del'IRAP, previste dall'articolo  4,
          comma 7-quater, del decreto legislativo 28  febbraio  2005,
          n. 38): 
              "Art. 4. Riclassificazione delle attivita' finanziarie 
              1. Nella riclassificazione di uno strumento finanziario
          in una delle altre categorie previste  dallo  IAS  39,  che
          comporta il passaggio ad un diverso  regime  fiscale  dello
          strumento stesso, il  valore  dello  strumento  finanziario
          iscritto nella nuova categoria, quale risultante da atto di
          data certa  e,  in  ogni  caso,  dal  bilancio  d'esercizio
          approvato successivamente alla data  di  riclassificazione,
          assume rilievo fiscale. 
              2. Il differenziale tra  il  valore  di  cui  al  comma
          precedente ed  il  valore  fiscalmente  riconosciuto  prima
          della  riclassificazione  dello  strumento  finanziario  in
          un'altra categoria tra  quelle  contemplate  dallo  IAS  39
          rileva  secondo  la  disciplina  fiscale  applicabile  allo
          strumento finanziario prima della riclassificazione. 
              3. La  riclassificazione  di  cui  al  comma  1  assume
          rilevanza anche ai  fini  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
          dell'art. 87 del TUIR e si applicano le disposizioni di cui
          alla lettera c) del comma 1-bis dell'art. 110. 
              4. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si
          applicano  anche  alle  classificazioni  di  uno  strumento
          finanziario  effettuate  a   seguito   di   operazioni   di
          riorganizzazione aziendale in continuita' di valori fiscali
          che comportano il passaggio ad un  diverso  regime  fiscale
          dello strumento stesso. In tale ipotesi,  il  differenziale
          tra il valore dello strumento  finanziario  iscritto  nella
          nuova  categoria,  individuato  alla  data   di   efficacia
          giuridica   dell'operazione   straordinaria,    e    quello
          fiscalmente   riconosciuto   prima    dell'operazione    di
          riorganizzazione, rileva in capo al soggetto che iscrive lo
          strumento finanziario in una delle altre categorie previste
          dallo IAS 39 secondo la disciplina fiscale applicabile allo
          strumento finanziario prima  della  nuova  classificazione,
          incluse le disposizioni di cui all'art. 109,  commi  3-bis,
          3-ter, 3-quater del testo unico.".  
              Comma 150 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 10-bis e 10-ter
          dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
          (Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,   lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
              "10-bis. Le previsioni del comma  10  sono  applicabili
          anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo,
          iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo  di
          avviamento, marchi d'impresa e altre attivita' immateriali.
          Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse
          nel consolidamento  ai  sensi  del  capo  III  del  decreto
          legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad
          applicare i principi contabili  internazionali  di  cui  al
          regolamento  n  1606/2002  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  19  luglio  2002,  per  partecipazioni  di
          controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai
          sensi delle relative previsioni. L'importo assoggettato  ad
          imposta sostitutiva non rileva ai fini del  valore  fiscale
          della partecipazione stessa." 
              "10-ter. Le previsioni del comma  10  sono  applicabili
          anche ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi
          di impresa  e  altre  attivita'  immateriali  nel  bilancio
          consolidato - delle partecipazioni di  controllo  acquisite
          nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero  di
          partecipazioni.".  
              Comma 151 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del  comma   10-bis
          dell'articolo 172, del comma 15-bis dell'articolo 173 e del
          comma  2-ter  dell'articolo  176  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              "10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di  cui  al
          comma 2-ter dell' articolo 176 puo' essere  applicato,  con
          le modalita', le condizioni  e  i  termini  ivi  stabiliti,
          anche  dalla  societa'  incorporante  o  risultante   dalla
          fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori
          valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni." 
              "15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di  cui  al
          comma 2-ter dell' articolo 176 puo' essere  applicato,  con
          le modalita', le condizioni  e  i  termini  ivi  stabiliti,
          anche  dalla  societa'  beneficiaria   dell'operazione   di
          scissione  per  ottenere  il  riconoscimento  fiscale   dei
          maggiori valori iscritti in  bilancio  a  seguito  di  tali
          operazioni." 
              "2-ter. In luogo dell'applicazione  delle  disposizioni
          dei commi 1, 2  e  2-bis,  la  societa'  conferitaria  puo'
          optare,   nella   dichiarazione   dei   redditi    relativa
          all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in  essere
          l'operazione o,  al  piu'  tardi,  in  quella  del  periodo
          d'imposta successivo, per l'applicazione,  in  tutto  o  in
          parte, sui maggiori  valori  attribuiti  in  bilancio  agli
          elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali
          e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di  un'imposta
          sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          dell'imposta sul  reddito  delle  societa'  e  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, con aliquota  del  12
          per cento sulla parte dei maggiori  valori  ricompresi  nel
          limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento  sulla  parte
          dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e  fino  a
          10 milioni di euro e del  16  per  cento  sulla  parte  dei
          maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori
          valori assoggettati a imposta  sostitutiva  si  considerano
          riconosciuti  ai  fini  dell'ammortamento  a  partire   dal
          periodo  d'imposta  nel  corso  del  quale  e'   esercitata
          l'opzione; in caso di realizzo dei  beni  anteriormente  al
          quarto periodo d'imposta successivo a quello  dell'opzione,
          il  costo  fiscale   e'   ridotto   dei   maggiori   valori
          assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior
          ammortamento dedotto e  l'imposta  sostitutiva  versata  e'
          scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli
          22 e 79.".  
              - Si riporta il testo vigente dei commi  10,  11  e  12
          dell'articolo 15 del citato decreto-legge n. 185 del 2008: 
              "10.  In  deroga  alle  disposizioni  del  comma  2-ter
          introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle  imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma
          46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e  del  relativo
          decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare,
          in tutto o  in  parte,  i  maggiori  valori  attribuiti  in
          bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e  alle  altre
          attivita' immateriali all'imposta  sostitutiva  di  cui  al
          medesimo comma 2-ter, con  l'aliquota  del  16  per  cento,
          versando in  unica  soluzione  l'importo  dovuto  entro  il
          termine  di  versamento  a  saldo  delle  imposte  relative
          all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in  essere
          l'operazione. I maggiori  valori  assoggettati  ad  imposta
          sostitutiva  si  considerano  riconosciuti  fiscalmente   a
          partire dall'inizio del periodo  d'imposta  nel  corso  del
          quale e' versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui
          all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli  5,
          6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del
          maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa  puo'
          essere effettuata in misura non superiore ad un  decimo,  a
          prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere
          dal periodo di imposta successivo a quello  nel  corso  del
          quale e'  versata  l'imposta  sostitutiva.  A  partire  dal
          medesimo periodo di imposta sono  deducibili  le  quote  di
          ammortamento  del  maggior  valore  delle  altre  attivita'
          immateriali  nel  limite  della  quota  imputata  a   conto
          economico." 
              "11. Le disposizioni  del  comma  10  sono  applicabili
          anche per riallineare i valori fiscali ai  maggiori  valori
          attribuiti in  bilancio  ad  attivita'  diverse  da  quelle
          indicate nell'articolo 176, comma 2-ter,  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  In
          questo  caso  tali  maggiori  valori  sono  assoggettati  a
          tassazione   con   aliquota   ordinaria,    ed    eventuali
          maggiorazioni,  rispettivamente,  dell'IRPEF,  dell'IRES  e
          dell'IRAP,   separatamente   dall'imponibile   complessivo,
          versando in unica soluzione l'importo dovuto. Se i maggiori
          valori  sono  relativi  ai  crediti  si  applica  l'imposta
          sostitutiva di cui al comma 10  nella  misura  del  20  per
          cento. L'opzione puo' essere esercitata anche con  riguardo
          a singole fattispecie, come definite dal comma 5." 
              "12. Le disposizioni dei commi 10  e  11  si  applicano
          alle operazioni effettuate a partire dal periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonche' a
          quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31
          dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  per  tali  operazioni  sia  stata  gia'
          esercitata l'opzione prevista dall'articolo  1,  comma  47,
          della legge n. 244 del  2007,  il  contribuente  procede  a
          riliquidare  l'imposta  sostitutiva  dovuta   versando   la
          differenza entro il termine di  versamento  a  saldo  delle
          imposte relative al periodo d'imposta successivo  a  quello
          in corso al 31 dicembre 2007.".  
              Comma 153 
              Il  decreto  legislativo  19  dicembre  2003,  n.   379
          (Disposizioni in materia di remunerazione  delle  capacita'
          di produzione di energia  elettrica)  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 19 gennaio 2004, n. 14. 
                
                
                
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  5  del
          citato decreto legislativo n. 379 del  2003,  e  successive
          modificazioni: 
              "Art. 5. Disposizioni transitorie. 
              1. A partire dal primo giorno del mese successivo  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto e fino  alla
          data di entrata in funzione del sistema di cui all'articolo
          1, la remunerazione della  disponibilita'  della  capacita'
          produttiva e' disciplinata dal presente articolo. 
              2. Il Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale
          definisce e rende pubblici i giorni dell'anno che risultano
          critici ai fini della copertura  della  domanda  nazionale,
          comprensiva del necessario margine di riserva di potenza. 
              3.  La  remunerazione  per  la   disponibilita'   della
          capacita' produttiva e' applicata  a  tutte  le  unita'  di
          produzione ubicate sul territorio nazionale che: 
                a) risultano dispacciabili secondo le regole  per  il
          dispacciamento  definite  dal   Gestore   della   rete   di
          trasmissione nazionale; 
                b) si rendono disponibili nei giorni di cui al  comma
          2. 
              4. Sono escluse dalla remunerazione di cui al  comma  3
          le unita' di produzione sottoposte al regime giuridico  cui
          alla deliberazione CIP 29 aprile  1992,  n.  6,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992,  quelle
          alimentate da fonti eolica, solare,  geotermica,  del  moto
          ondoso, maremotrice e idraulica ad acqua  fluente,  ma  non
          quelle che, nei giorni critici di cui al comma 2, producono
          sulla  base  di  contratti  bilaterali  per  la  quota   di
          capacita' impegnata in detti contratti (3). 
              5.  Con  provvedimento  dell'Autorita'  per   l'energia
          elettrica e il gas, da emanare entro  trenta  giorni  dalla
          data di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  e'  stabilito   il
          corrispettivo per la remunerazione della disponibilita'  di
          capacita', tenendo conto del gettito tariffario  destinato,
          attualmente,  alla  copertura  della  riserva,  nonche'   i
          criteri per il calcolo della disponibilita' delle unita' di
          produzione che chiedono di essere  ammesse  al  sistema  di
          remunerazione di cui al presente articolo,  ai  fini  della
          remunerazione spettante. 
              6. Il Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale
          definisce, nelle regole per il  dispacciamento,  i  criteri
          per l'eventuale estensione del meccanismo ai consumatori di
          energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee
          a fornire il servizio di riserva e che non godono di  altre
          agevolazioni, nonche' le  modalita'  per  la  comunicazione
          preventiva della disponibilita' delle unita' di  produzione
          che chiedono di essere ammesse al sistema di  remunerazione
          di cui al comma 1. 
              7.  Gli  obblighi   derivanti   dall'applicazione   del
          presente articolo sono assoggettati alla  disciplina  degli
          articoli 3 e 4 concernenti le verifiche e le sanzioni.".  
              Comma 154 
              - Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
          4 del citato decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          5 luglio 2012: 
              "8. Sono ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti
          iscritti nel registro in posizione tale  da  rientrare  nei
          volumi incentivabili di  cui  all'  articolo  3,  comma  2,
          purche' entrino in esercizio entro un anno  dalla  data  di
          pubblicazione della graduatoria.".  
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  (Attuazione
          della  direttiva  2009/28/CE  sulla   promozione   dell'uso
          dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e
          successiva  abrogazione  delle   direttive   2001/77/CE   e
          2003/30/CE): 
              "2. Con decreti del Ministro dello sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e, per i profili  di  competenza,
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
          previa intesa con Conferenza unificata, di cui all'articolo
          8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono
          fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al
          presente articolo e per l'avvio  dei  nuovi  meccanismi  di
          incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre: 
                a) i valori degli incentivi, sulla base  dei  criteri
          di cui al comma  1,  in  relazione  a  ciascun  intervento,
          tenendo conto dell'effetto scala; 
                b) i requisiti tecnici minimi dei  componenti,  degli
          impianti e degli interventi; 
                c)   i   contingenti   incentivabili   per   ciascuna
          applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia  delle
          iniziative avviate; 
                d) gli eventuali obblighi di  monitoraggio  a  carico
          del soggetto beneficiario; 
                e) le modalita' con  le  quali  il  GSE  provvede  ad
          erogare gli incentivi; 
                f) le condizioni di cumulabilita' con altri incentivi
          pubblici, fermo restando  quanto  stabilito  dal  comma  1,
          lettera d); 
                g) le modalita' di aggiornamento degli incentivi, nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                  i. la revisione e' effettuata, per la prima  volta,
          decorsi due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          provvedimento di cui al presente comma e,  successivamente,
          ogni tre anni; 
                  ii. i nuovi valori  si  applicano  agli  interventi
          realizzati decorso un anno dalla data di entrata in  vigore
          del decreto di determinazione dei nuovi valori.". 
              La direttiva 2012/27/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza  energetica,
          che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga
          le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE e' pubblicata nella  GU
          L 315 del 14.11.2012 .  
              Comma 155 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
          dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9
          agosto 2013, n. 98, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5.  Disposizioni  per  la  riduzione  dei  prezzi
          dell'energia elettrica 
              1. Al comma 16 dell'articolo 81  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le
          parole: «volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro  e
          un reddito imponibile superiore a 1 milione di  euro»  sono
          sostituite dalle seguenti: «volume di ricavi superiore a  3
          milioni di euro e un reddito  imponibile  superiore  a  300
          mila euro». 
              2. Le maggiori entrate generate dalle  disposizioni  di
          cui al comma 1 sono destinate,  al  netto  della  copertura
          finanziaria di cui all'articolo 61,  alla  riduzione  della
          componente   A2   della   tariffa   elettrica    deliberata
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla  base
          delle  modalita'  individuate  con  decreto  adottato   dal
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico  entro  60  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              3. Per l'anno 2013, il  valore  del  costo  evitato  di
          combustibile  di  cui   al   provvedimento   del   Comitato
          interministeriale dei prezzi n. 6/92 del  29  aprile  1992,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1992, n. 109,
          da riconoscere in acconto fino alla fissazione  del  valore
          annuale di conguaglio, e' determinato,  per  la  componente
          convenzionale relativa al prezzo  del  combustibile,  sulla
          base  del  paniere  di  riferimento  individuato  ai  sensi
          dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009,  n.
          99,  in  cui  il  peso   dei   prodotti   petroliferi   sia
          progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto  pari
          all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta  per
          cento nel secondo trimestre,  al  sessanta  per  cento  nel
          terzo  trimestre  e  al  sessanta  per  cento  nel   quarto
          trimestre. Il complemento al cento per cento e' determinato
          in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei
          mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione  del
          9  maggio  2013,  n.  196/2013/R/GAS  e   degli   ulteriori
          provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
          gas.   Il   Ministro   dello   sviluppo   economico,    con
          provvedimento da adottare entro 60 giorni  dall'entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto  su
          proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,
          stabilisce  le  modalita'  di  aggiornamento  del  predetto
          valore, in acconto e in conguaglio, nonche' le modalita' di
          pubblicazione dei valori individuati secondo i  criteri  di
          cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalita'  di  calcolo
          della componente relativa al margine di commercializzazione
          all'ingrosso e della  componente  di  trasporto  nonche'  i
          valori di consumo specifico di cui al decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280. 
              4. A decorrere dal 1° gennaio  2014,  in  attesa  della
          ridefinizione della  disciplina  organica  di  settore,  il
          valore di cui al comma  3,  primo  periodo,  e'  aggiornato
          trimestralmente in base al costo di approvvigionamento  del
          gas naturale nei  mercati  all'ingrosso  come  definito  al
          comma  3,  ferma  restando  l'applicazione  dei  valori  di
          consumo specifico di cui  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  20  novembre  2012,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280. 
              5. In deroga ai commi  3  e  4,  per  gli  impianti  di
          termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non piu'  di
          otto anni alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e che sono  stati  ammessi  al  regime  di  cui  al
          provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi  n.
          6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento  del  quarto
          anno di esercizio dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il  valore  di  cui  al  comma  3,  primo
          periodo,  e'  determinato  sulla  base   del   paniere   di
          riferimento individuato ai sensi  dell'articolo  30,  comma
          15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il  peso  dei
          prodotti petroliferi e' pari al 60 per cento. Per gli  anni
          di  esercizio  successivi,  si   applica   il   metodo   di
          aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo.  Per
          gli impianti situati in zone  di  emergenza  relativa  alla
          gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3
          e' determinato sulla base del paniere di riferimento in cui
          il peso dei prodotti petroliferi e' pari al  60  per  cento
          fino al completamento dell'ottavo anno di  esercizio  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              [6. Sono abrogate le disposizioni di  cui  all'articolo
          30,  comma  15,  della  legge  23  luglio  2009,   n.   99,
          incompatibili con le norme del presente articolo.] 
              7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25 del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  come  introdotti
          dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
          n. 228, sono abrogati. 
              7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia
          elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati  in
          esercizio entro il 31 dicembre  2012,  possono  optare,  in
          alternativa al  mantenimento  del  diritto  agli  incentivi
          spettanti  sulla  produzione  di  energia  elettrica   come
          riconosciuti alla data di  entrata  in  esercizio,  per  un
          incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per  un
          periodo massimo di un anno a decorrere dalla data  indicata
          dall'operatore e compresa  tra  il  1  settembre  e  il  31
          dicembre  2013,  e  del  10  per  cento   per   l'ulteriore
          successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto  prosegua
          la produzione  dopo  il  secondo  anno  di  incremento,  il
          Gestore  dei  servizi  energetici  GSE  Spa   applica   nei
          successivi tre anni di esercizio una riduzione del  15  per
          cento dell'incentivo spettante fino  ad  una  quantita'  di
          energia pari a quella sulla quale e' stato riconosciuto  il
          predetto incremento.  L'incremento  e'  applicato  per  gli
          impianti   a    certificati    verdi    sul    coefficiente
          moltiplicativo spettante e,  per  gli  impianti  a  tariffa
          onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al
          netto  del  prezzo  di  cessione   dell'energia   elettrica
          definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
          attuazione  dell'articolo  13,   comma   3,   del   decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato  nell'anno
          2012. L'opzione per il regime di cui al presente  comma  e'
          comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro  tre
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
              8. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  sono
          attuate in modo da comportare una riduzione effettiva degli
          oneri  generali  di  sistema   elettrico   e   dei   prezzi
          dell'energia elettrica.". 
              Comma 156 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  2  del
          decreto-legge  24  dicembre  2002,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali,  di
          riscossione e di procedure  di  contabilita'),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.  27,  e
          successive modificazioni, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28
          dicembre 2001,  n.  448,  e  successive  modificazioni,  si
          applicano anche  per  la  rideterminazione  dei  valori  di
          acquisto delle  partecipazioni  non  negoziate  in  mercati
          regolamentati e dei terreni edificabili e con  destinazione
          agricola posseduti  alla  data  del  1°  gennaio  2014.  Le
          imposte sostitutive possono essere rateizzate  fino  ad  un
          massimo di tre rate annuali di pari  importo,  a  decorrere
          dalla data del 30  giugno  2014;  sull'importo  delle  rate
          successive alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi  nella
          misura del 3 per cento annuo, da versarsi  contestualmente.
          La redazione e il giuramento della  perizia  devono  essere
          effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2014."  
              Comma 157 
              Per il riferimento al testo del comma  5  dell'articolo
          10 del decreto-legge n. 282 del  2004  vedasi  in  Note  al
          comma 21.   
              Comma 158 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 e del
          comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre
          1997, n.  446  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle
          aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali), come modificati dalla
          presente legge: 
              "Art. 6. Determinazione  del  valore  della  produzione
          netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari 
              Testo in vigore  dal  periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in corso al 31 dicembre 2007 
              1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
          indicati  nell'  articolo  1  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n.  87,  e  successive  modificazioni,  salvo
          quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile e'
          determinata dalla somma algebrica delle seguenti  voci  del
          conto  economico  redatto  in   conformita'   agli   schemi
          risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell' articolo
          9, comma 1, del decreto legislativo 28  febbraio  2005,  n.
          38: 
                a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento
          dei dividendi; 
                b) ammortamenti dei beni materiali e  immateriali  ad
          uso funzionale per un importo pari al 90 per cento; 
                c) altre spese amministrative per un importo pari  al
          90 per cento. 
              c-bis)  rettifiche  e  riprese  di  valore  nette   per
          deterioramento  dei   crediti,   limitatamente   a   quelle
          riconducibili ai crediti verso  la  clientela  iscritti  in
          bilancio a  tale  titolo.  Tali  componenti  concorrono  al
          valore   della   produzione   netta   in   quote   costanti
          nell'esercizio in cui sono  contabilizzate  e  nei  quattro
          successivi." 
              "Art. 7. Determinazione  del  valore  della  produzione
          netta delle imprese di assicurazione 
              Testo in vigore  dal  periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in corso al 31 dicembre 2007 
              1. Per le imprese di assicurazione, la base  imponibile
          e' determinata apportando  alla  somma  dei  risultati  del
          conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto  tecnico
          dei rami vita (voce 80) del  conto  economico  le  seguenti
          variazioni: 
                a) gli ammortamenti  dei  beni  strumentali,  ovunque
          classificati, e le altre spese di amministrazione (voci  24
          e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; 
                b) i dividendi (voce 33) sono  assunti  nella  misura
          del 50 per cento. 
              b-bis) le perdite, le  svalutazioni  e  le  riprese  di
          valore nette per deterioramento dei crediti,  limitatamente
          a  quelle  riconducibili  a  crediti   nei   confronti   di
          assicurati  iscritti  in  bilancio  a  tale  titolo.   Tali
          componenti concorrono al valore della produzione  netta  in
          quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate  e
          nei quattro successivi." 
                
                
              Comma 160 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 101 del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, come modificato dalla presente legge: 
                
              "5. Le perdite di beni di cui al comma  1,  commisurate
          al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti,
          diverse  da  quelle  deducibili  ai  sensi  del   comma   3
          dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi
          certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su  crediti,
          se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha
          concluso  un  accordo  di   ristrutturazione   dei   debiti
          omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267.  Ai  fini  del  presente  comma,  il
          debitore si considera assoggettato a procedura  concorsuale
          dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del
          provvedimento   che   ordina   la    liquidazione    coatta
          amministrativa o del decreto di ammissione  alla  procedura
          di concordato preventivo  o  del  decreto  di  omologazione
          dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che  dispone
          la procedura di amministrazione straordinaria delle  grandi
          imprese in crisi. Gli elementi certi e  precisi  sussistono
          in ogni caso quando il credito sia di modesta entita' e sia
          decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di  pagamento
          del credito stesso. Il  credito  si  considera  di  modesta
          entita' quando ammonta ad un importo non superiore a  5.000
          euro per le imprese di piu'  rilevante  dimensione  di  cui
          all'articolo 27, comma 10, del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2, e non superiore a  2.500  euro  per  le
          altre imprese. Gli  elementi  certi  e  precisi  sussistono
          inoltre quando il diritto alla riscossione del  credito  e'
          prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre
          in caso di cancellazione dei crediti dal  bilancio  operata
          in applicazione dei principi contabili." 
                
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  106  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 106. Svalutazione dei  crediti  e  accantonamenti
          per rischi su crediti [Testo post riforma 2004] 
              1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in  bilancio,
          per l'importo non coperto  da  garanzia  assicurativa,  che
          derivano dalle cessioni di  beni  e  dalle  prestazioni  di
          servizi  indicate  nel  comma  1  dell'articolo  85,   sono
          deducibili in ciascun esercizio nel limite dello  0,50  per
          cento del valore nominale o  di  acquisizione  dei  crediti
          stessi. Nel computo del limite  si  tiene  conto  anche  di
          accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione  non  e'
          piu'   ammessa   quando   l'ammontare   complessivo   delle
          svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il  5  per
          cento del valore nominale o  di  acquisizione  dei  crediti
          risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. 
              2.  Le  perdite  sui  crediti  di  cui  al   comma   1,
          determinate  con  riferimento  al  valore  nominale  o   di
          acquisizione dei crediti stessi, sono  deducibili  a  norma
          dell'articolo 101,  limitatamente  alla  parte  che  eccede
          l'ammontare  complessivo   delle   svalutazioni   e   degli
          accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.  Se  in  un
          esercizio  l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  e
          degli accantonamenti dedotti eccede  il  5  per  cento  del
          valore nominale o di acquisizione dei crediti,  l'eccedenza
          concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 
              3. Per gli  enti  creditizi  e  finanziari  di  cui  al
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni
          e le perdite su crediti  verso  la  clientela  iscritti  in
          bilancio  a  tale  titolo,  diverse  da  quelle  realizzate
          mediante cessione a  titolo  oneroso,  sono  deducibili  in
          quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate  e
          nei quattro successivi. Le perdite  su  crediti  realizzate
          mediante  cessione  a  titolo   oneroso   sono   deducibili
          integralmente  nell'esercizio  in  cui  sono  rilevate   in
          bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni  e  le
          perdite deducibili in quinti si  assumono  al  netto  delle
          rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. 
              3-bis. (abrogato). 
              4. Per gli enti creditizi e  finanziari  nell'ammontare
          dei crediti rilevanti ai  fini  del  presente  articolo  si
          comprendono  anche  quelli  impliciti  nei   contratti   di
          locazione finanziaria. 
              5. (abrogato). 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 111 del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, come modificato dalla presente legge: 
              "3. La variazione della riserva  sinistri  relativa  ai
          contratti di assicurazione dei rami  danni,  per  la  parte
          riferibile alla componente di lungo periodo, e'  deducibile
          in quote costanti nell'esercizio  in  cui  e'  iscritta  in
          bilancio  e  nei   quattro   successivi.   E'   considerato
          componente di lungo periodo il 75 per cento della  medesima
          riserva sinistri."  
              Comma 162 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 54  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, come modificato dalla presente legge: 
              "2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte  o
          della  professione,  esclusi   gli   oggetti   d'arte,   di
          antiquariato o da  collezione  di  cui  al  comma  5,  sono
          ammesse in deduzione  quote  annuali  di  ammortamento  non
          superiori a quelle risultanti  dall'applicazione  al  costo
          dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di  beni
          omogenei, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel
          periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle  spese
          di acquisizione di beni strumentali il cui  costo  unitario
          non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni  di
          locazione finanziaria di beni strumentali e' ammessa per un
          periodo  non  inferiore   alla   meta'   del   periodo   di
          ammortamento corrispondente al coefficiente  stabilito  nel
          predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione e'
          ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Ai fini
          del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni
          immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi  7  e
          7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i
          beni di cui all'articolo  164,  comma  1,  lettera  b),  la
          deducibilita'  dei  canoni  di  locazione  finanziaria   e'
          ammessa  per  un  periodo  non  inferiore  al  periodo   di
          ammortamento corrispondente  al  coefficiente  stabilito  a
          norma del primo periodo. I canoni di locazione  finanziaria
          dei beni strumentali sono deducibili nel periodo  d'imposta
          in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla
          ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati
          nell'esercizio di arti  e  professioni,  che  per  le  loro
          caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo
          dei beni ai quali  si  riferiscono,  sono  deducibili,  nel
          periodo d'imposta di sostenimento, nel  limite  del  5  per
          cento del costo  complessivo  di  tutti  i  beni  materiali
          ammortizzabili,  quale  risulta  all'inizio   del   periodo
          d'imposta dal registro di cui all'articolo 19  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e successive modificazioni; l'eccedenza  e'  deducibile  in
          quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi." 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 102 del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, come modificato dalla presente legge: 
              "7.  Per  i  beni  concessi  in  locazione  finanziaria
          l'impresa  concedente  che  imputa  a  conto  economico   i
          relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
          ciascun esercizio  nella  misura  risultante  dal  relativo
          piano   di   ammortamento   finanziario.   Per    l'impresa
          utilizzatrice che imputa a  conto  economico  i  canoni  di
          locazione   finanziaria,   a   prescindere   dalla   durata
          contrattuale prevista,  la  deduzione  e'  ammessa  per  un
          periodo  non  inferiore   alla   meta'   del   periodo   di
          ammortamento corrispondente  al  coefficiente  stabilito  a
          norma del comma 2, in  relazione  all'attivita'  esercitata
          dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione
          e' ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.  Per
          i beni di cui all'articolo 164, comma  1,  lettera  b),  la
          deducibilita'  dei  canoni  di  locazione  finanziaria   e'
          ammessa  per  un  periodo  non  inferiore  al  periodo   di
          ammortamento corrispondente  al  coefficiente  stabilito  a
          norma del comma 2. La quota di interessi impliciti  desunta
          dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo 96.".  
              Comma 164 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo  40
          del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n. 131 (Approvazione del  Testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "1-bis.  Sono  soggette  all'imposta  proporzionale  di
          registro le locazioni di  immobili  strumentali,  ancorche'
          assoggettate  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  di   cui
          all'articolo 10, primo comma, numero 8),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  le
          cessioni, da parte  degli  utilizzatori,  di  contratti  di
          locazione   finanziaria   aventi   ad   oggetto    immobili
          strumentali, anche da costruire ed  ancorche'  assoggettati
          all'imposta sul valore aggiunto, di  cui  all'articolo  10,
          primo  comma,  numero  8-ter),  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 633 del 1972."  
              Comma 165 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 56  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446  (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali), come modificato dalla presente legge: 
              "6.  Le  cessioni  di  mezzi  di  trasporto  usati,  da
          chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti  che  ne
          fanno commercio, nonche' le cessioni degli stessi a seguito
          di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di
          locazione  finanziaria  non  sono  soggette  al   pagamento
          dell'imposta.  Per  gli  autoveicoli  muniti  di  carta  di
          circolazione per uso speciale ed  i  rimorchi  destinati  a
          servire detti  veicoli,  sempreche'  non  siano  adatti  al
          trasporto di cose,  l'imposta  e'  ridotta  ad  un  quarto.
          Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata  dalla
          tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di
          cui al successivo comma 11, si applica per  i  rimorchi  ad
          uso abitazione per campeggio e simili. In caso  di  fusione
          tra societa' esercenti attivita' di  locazione  di  veicoli
          senza conducente, le  iscrizioni  e  le  trascrizioni  gia'
          esistenti al pubblico registro automobilistico relative  ai
          veicoli compresi nell'atto di fusione  conservano  la  loro
          validita' ed il loro grado a favore del cessionario,  senza
          bisogno di alcuna formalita' o annotazione.".  
              Comma 167 
              - Si riporta il testo del comma 55 dell'articolo 2  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative  e  di   interventi
          urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese  e
          alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "55. In funzione anche della prossima entrata in vigore
          del nuovo accordo di  Basilea,  le  attivita'  per  imposte
          anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni  e
          perdite  su  crediti  non  ancora   dedotte   dal   reddito
          imponibile ai sensi del comma  3  dell'  articolo  106  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          ovvero alle rettifiche di valore nette  per  deterioramento
          dei  crediti  non  ancora  dedotte  dalla  base  imponibile
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai  sensi
          degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e  7,  comma  1,
          lettera b-bis), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e
          delle  altre  attivita'  immateriali,  i   cui   componenti
          negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai  fini
          delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive sono trasformate in crediti  d'imposta
          qualora  nel  bilancio  individuale  della  societa'  venga
          rilevata una perdita d'esercizio.". 
              Comma 169 
              - Si riporta il testo del comma 56-ter dell'articolo  2
          del citato decreto-legge n. 225 del 2010,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56, 56-bis e
          56-bis.1  si  applica  anche  ai  bilanci  di  liquidazione
          volontaria  ovvero  relativi  a   societa'   sottoposte   a
          procedure  concorsuali  o  di  gestione  delle  crisi,  ivi
          inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e
          alla liquidazione coatta amministrativa di banche  e  altri
          intermediari  finanziari  vigilati  dalla  Banca  d'Italia.
          Qualora il bilancio finale  per  cessazione  di  attivita',
          dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione
          coatta  amministrativa,  evidenzi   un   patrimonio   netto
          positivo, e'  trasformato  in  crediti  d'imposta  l'intero
          ammontare di attivita' per imposte  anticipate  di  cui  ai
          commi 55 e 56. Alle operazioni di  liquidazione  volontaria
          di cui al  presente  comma  si  applicano  le  disposizioni
          previste dall'articolo 37-bis del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".  
              Comma 170 
              - Si riporta il testo dei commi 57 e 58 dell'articolo 2
          del citato decreto-legge n. 225 del 2010,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "57. Il credito d'imposta  di  cui  ai  commi  55,  56,
          56-bis, 56-bis.1 e 56-ter non e' produttivo  di  interessi.
          Esso puo' essere utilizzato, senza limiti  di  importo,  in
          compensazione  ai  sensi  dell'  articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  ovvero  puo'  essere
          ceduto  al  valore   nominale   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo  43-ter  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.  Il  credito  va
          indicato nella dichiarazione dei  redditi  e  non  concorre
          alla formazione del  reddito  di  impresa  ne'  della  base
          imponibile   dell'imposta   regionale    sulle    attivita'
          produttive.  L'eventuale  credito  che  residua  dopo  aver
          effettuato le compensazioni di cui al secondo  periodo  del
          presente comma e' rimborsabile. 
              58.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Banca
          d'Italia, possono essere stabilite modalita' di  attuazione
          dei commi  55,  56,  56-bis,  56-bis.1,  56-ter  e  57  del
          presente articolo.".  
              Comma 173 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
          decreto-legge  n.  63  del  2013,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art.  20.  Modifiche   alla   disciplina   IVA   sulle
          somministrazioni di alimenti e bevande 
              1. Alla tabella A, parte II, allegata  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il  n.
          38), e' abrogato. 
              2. Alla tabella A, parte III, allegata al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  al
          numero 121), le parole:  «somministrazioni  di  alimenti  e
          bevande;  prestazioni»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
          «somministrazioni di alimenti e bevande,  effettuate  anche
          mediante distributori automatici; prestazioni». 
              3. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano alle  operazioni  effettuate  a  partire  dal  1°
          gennaio 2014. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  i  prezzi
          delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti  di
          somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data
          di  entrata  in  vigore  dalla  legge  di  conversione  del
          presente decreto, possono essere rideterminati  in  aumento
          al solo  fine  di  adeguarli  all'incremento  dell'aliquota
          dell'imposta sul valore  aggiunto,  come  risultante  dalle
          diposizioni di cui ai commi 1 e 2.".  
              Comma 174 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. Oneri deducibili [Testo post riforma 2004] 
              1. Dal reddito complessivo si  deducono,  se  non  sono
          deducibili nella determinazione  dei  singoli  redditi  che
          concorrono a  formarlo,  i  seguenti  oneri  sostenuti  dal
          contribuente: 
                a) i canoni, livelli, censi ed altri  oneri  gravanti
          sui redditi degli immobili  che  concorrono  a  formare  il
          reddito complessivo,  compresi  i  contributi  ai  consorzi
          obbligatori per legge  o  in  dipendenza  di  provvedimenti
          della Pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
          contributi agricoli unificati; 
                b) le spese mediche e quelle di assistenza  specifica
          necessarie nei casi di grave  e  permanente  invalidita'  o
          menomazione, sostenute dai soggetti indicati  nell'articolo
          3 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104.  Ai  fini  della
          deduzione  la  spesa  sanitaria  relativa  all'acquisto  di
          medicinali  deve  essere  certificata  da  fattura   o   da
          scontrino  fiscale  contenente  la   specificazione   della
          natura, qualita' e quantita' dei beni e  l'indicazione  del
          codice fiscale del destinatario. Si considerano  rimaste  a
          carico del  contribuente  anche  le  spese  rimborsate  per
          effetto di contributi o di premi di  assicurazione  da  lui
          versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta  o
          che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
          redditi  che  concorrono  a   formarlo;   si   considerano,
          altresi',  rimaste  a  carico  del  contribuente  le  spese
          rimborsate per effetto  di  contributi  o  premi  che,  pur
          essendo versati da  altri,  concorrono  a  formare  il  suo
          reddito; 
                c) gli assegni periodici corrisposti al  coniuge,  ad
          esclusione di quelli destinati al mantenimento  dei  figli,
          in conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva,  di
          scioglimento o annullamento del matrimonio o di  cessazione
          dei suoi effetti civili, nella misura in cui  risultano  da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; 
                d) gli assegni  periodici  corrisposti  in  forza  di
          testamento o di donazione modale e,  nella  misura  in  cui
          risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,  gli
          assegni   alimentari   corrisposti   a   persone   indicate
          nell'articolo 433 del codice civile; 
              d-bis) le somme restituite al  soggetto  erogatore,  se
          assoggettate a tassazione in anni precedenti.  L'ammontare,
          in tutto o in parte, non dedotto nel periodo  d'imposta  di
          restituzione puo' essere portato in deduzione  dal  reddito
          complessivo   dei   periodi   d'imposta   successivi;    in
          alternativa, il  contribuente  puo'  chiedere  il  rimborso
          dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo
          modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze; 
                e)  i  contributi  previdenziali   ed   assistenziali
          versati in ottemperanza a disposizioni  di  legge,  nonche'
          quelli versati facoltativamente alla gestione  della  forma
          pensionistica obbligatoria di  appartenenza,  ivi  compresi
          quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.  Sono
          altresi' deducibili i contributi versati al  fondo  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 16  settembre  1996,
          n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della
          legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni
          e nei limiti ivi stabiliti; 
                e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
          complementari di cui  al  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005,  n.  252,  alle  condizioni  e  nei  limiti  previsti
          dall'articolo  8  del  medesimo  decreto.   Alle   medesime
          condizioni ed entro gli stessi  limiti  sono  deducibili  i
          contributi versati alle forme pensionistiche  complementari
          istituite negli Stati membri dell'Unione  europea  e  negli
          Stati aderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo
          che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
          delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  220  del  19  settembre  1996,  e  successive
          modificazioni,  emanato  in  attuazione  dell'articolo  11,
          comma 4, lettera c),  del  decreto  legislativo  1°  aprile
          1996, n. 239; 
                e-ter) i contributi versati, fino ad  un  massimo  di
          euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio  sanitario
          nazionale istituiti o adeguati ai sensi  dell'  articolo  9
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni,  che  erogano  prestazioni  negli
          ambiti di intervento stabiliti  con  decreto  del  Ministro
          della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini  del
          calcolo del  predetto  limite  si  tiene  conto  anche  dei
          contributi di assistenza sanitaria versati ai  sensi  dell'
          articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi  versati
          nell'interesse delle persone indicate  nell'  articolo  12,
          che si trovino nelle condizioni ivi previste, la  deduzione
          spetta per l'ammontare non dedotto  dalle  persone  stesse,
          fermo restando l'importo complessivamente stabilito. 
                f) le somme corrisposte ai  dipendenti,  chiamati  ad
          adempiere  funzioni  presso  gli   uffici   elettorali   in
          ottemperanza  alle  disposizioni  dell'articolo   119   del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.
          361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178; 
                g) i contributi, le donazioni e le oblazioni  erogati
          in favore delle organizzazioni non  governative  idonee  ai
          sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
          per un importo non superiore al 2  per  cento  del  reddito
          complessivo dichiarato; 
                h)  le   indennita'   per   perdita   dell'avviamento
          corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
          di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
          usi diversi da quello di abitazione; 
                i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
          di due milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
          il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; 
                l)  le  erogazioni  liberali   in   denaro   di   cui
          all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988,  n.
          516, all'articolo 21, comma  1,  della  legge  22  novembre
          1988, n. 517, e all'articolo 3,  comma  2,  della  legge  5
          ottobre 1993, n. 409, nei  limiti  e  alle  condizioni  ivi
          previsti. 
                l-bis) il cinquanta per cento delle  spese  sostenute
          dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
          adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
          I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. 
                l-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  per  il
          pagamento degli oneri difensivi  dei  soggetti  ammessi  al
          patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
          da persone fisiche. 
                l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate
          a favore di universita', fondazioni  universitarie  di  cui
          all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, del Fondo per il merito degli studenti universitari  e
          di  istituzioni  universitarie  pubbliche,  degli  enti  di
          ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, ivi compresi l'Istituto  superiore  di  sanita'  e
          l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza  del
          lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.".  
              Comma 176 
              - Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
          112 del decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): 
              "7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
          data di entrata in vigore  della  presente  disposizione  i
          quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente  in
          ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
          prestiti  possono  continuare   a   svolgere   la   propria
          attivita', in considerazione del carattere marginale  della
          stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
          quantitativi  determinati   dal   CICR.   Possono   inoltre
          continuare a svolgere la propria attivita',  senza  obbligo
          di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e
          le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
          tra i dipendenti di una medesima amministrazione  pubblica,
          gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo  106
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigente
          alla data del 4  settembre  2010,  ove  si  verifichino  le
          condizioni di cui all'articolo 2 del decreto  del  Ministro
          del tesoro del 29 marzo 1995.  In  attesa  di  un  riordino
          complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria,
          e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre   2014,   possono
          continuare a svolgere la propria attivita',  senza  obbligo
          di  iscrizione  nell'albo  di  cui  all'articolo  106,   le
          societa' cooperative di cui al capo I  del  titolo  VI  del
          libro quinto del codice civile, esistenti alla data del  1°
          gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati
          regolamentati, che concedono finanziamenti sotto  qualsiasi
          forma esclusivamente  nei  confronti  dei  propri  soci,  a
          condizione che: 
                a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia  forma
          tecnica; 
                b) il volume complessivo dei finanziamenti  a  favore
          dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro; 
                c)  l'importo  unitario  del  finanziamento  sia   di
          ammontare non superiore a 20.000 euro; 
                d) i finanziamenti siano concessi a  condizioni  piu'
          favorevoli di quelli presenti sul mercato.". 
              Comma 177 
              Per il riferimento  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 vedasi in Note al comma
          140. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
          110 del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          917 del 1986: 
              "7. I componenti del reddito  derivanti  da  operazioni
          con societa' non residenti nel territorio dello Stato,  che
          direttamente o  indirettamente  controllano  l'impresa,  ne
          sono controllate o sono controllate dalla  stessa  societa'
          che controlla l'impresa, sono valutati in  base  al  valore
          normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni  e
          servizi ricevuti, determinato a norma del comma  2,  se  ne
          deriva aumento  del  reddito;  la  stessa  disposizione  si
          applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito,  ma
          soltanto  in  esecuzione  degli  accordi  conclusi  con  le
          autorita' competenti degli Stati  esteri  a  seguito  delle
          speciali «procedure amichevoli» previste dalle  convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
          presente disposizione si applica anche per i beni ceduti  e
          i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
          dello  Stato  per  conto  delle  quali  l'impresa   esplica
          attivita' di vendita e  collocamento  di  materie  prime  o
          merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  8  del
          citato decreto-legge n. 269 del 2003: 
              "Art. 8. Ruling internazionale. 
              1.  Le  imprese  con  attivita'  internazionale   hanno
          accesso  ad   una   procedura   di   ruling   di   standard
          internazionale, con principale riferimento  al  regime  dei
          prezzi di trasferimento, degli interessi, dei  dividendi  e
          delle royalties. 
              2. La procedura si conclude con la stipulazione  di  un
          accordo,  tra  il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
          entrate  e  il  contribuente,  e  vincola  per  il  periodo
          d'imposta nel corso del quale l'accordo e' stipulato e  per
          i  due  periodi  d'imposta  successivi,   salvo   che   non
          intervengano mutamenti nelle  circostanze  di  fatto  o  di
          diritto rilevanti al  fine  delle  predette  metodologie  e
          risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti. 
              3.    In    base    alla     normativa     comunitaria,
          l'amministrazione  finanziaria  invia  copia   dell'accordo
          all'autorita' fiscale competente degli Stati di residenza o
          di stabilimento delle imprese con i  quali  i  contribuenti
          pongono in essere le relative operazioni. 
              4.  Per  i  periodi  d'imposta  di  cui  al  comma   2,
          l'amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
          articoli 32 e seguenti del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione
          a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo. 
              5. La richiesta di ruling e' presentata  al  competente
          ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle  entrate,
          secondo quanto stabilito con  provvedimento  del  direttore
          della medesima Agenzia. 
              6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
          corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              7.  Agli  oneri  derivanti   dal   presente   articolo,
          ammontanti a 5 milioni di euro a  decorrere  dal  2004,  si
          provvede a valere  sulle  maggiori  entrate  derivanti  dal
          presente decreto.".  
              Comma 179 
              Per il riferimento al testo del comma  5  dell'articolo
          10 del decreto-legge n. 282 del  2004  vedasi  in  Note  al
          comma 21.  
              Comma 180 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   482
          dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              "482. Le misure di cui al comma 481 si applicano con le
          medesime modalita' anche per il periodo dal 1° gennaio 2014
          al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo  di
          800 milioni di euro. Il  relativo  onere  non  puo'  essere
          superiore a 600 milioni di euro per l'anno  2014  e  a  200
          milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine,  il  termine
          per l'emanazione del decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481
          e' fissato al 15 gennaio 2014.".  
              Comma 183 
              - Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
          1 del decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148  (Interventi
          urgenti  a  sostegno  dell'occupazione),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236: 
              "7. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato   dalle
          risorse di cui all'autorizzazione  di  spesa  stabilita  al
          comma  8,  nel  quale  confluiscono  anche   i   contributi
          comunitari destinati al finanziamento delle  iniziative  di
          cui al presente articolo, su richiesta  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale. A  tale  ultimo  fine  i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          18 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.". 
              - Si riporta il testo vigente  dei  commi  64,65  e  66
          dell'articolo  2  della  legge  28  giugno  2012,   n.   92
          (Disposizioni in materia di riforma del mercato del  lavoro
          in una prospettiva di crescita): 
              "64. Al fine di garantire la graduale transizione verso
          il regime  delineato  dalla  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
          delle situazioni derivanti dal  perdurare  dello  stato  di
          debolezza dei livelli produttivi del Paese,  per  gli  anni
          2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          puo' disporre, sulla base di specifici accordi  governativi
          e per periodi non superiori a dodici mesi, in  deroga  alla
          normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
          continuita', di trattamenti di integrazione salariale e  di
          mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e  ad
          aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a  tal
          fine  destinate   nell'ambito   del   Fondo   sociale   per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo. 
              65. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,
          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, confluita  nel  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli  anni
          2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di  euro
          400 milioni per l'anno 2016. 
              66. Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  destinate
          alla concessione, in deroga alla normativa  vigente,  anche
          senza  soluzione  di   continuita',   di   trattamenti   di
          integrazione  salariale  e  di  mobilita',  i   trattamenti
          concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21,  della  legge
          12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
          presente articolo possono essere prorogati, sulla  base  di
          specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
          dodici mesi, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
          cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento  nel
          caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
          proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
          I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
          successive   alla   seconda,   possono    essere    erogati
          esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
          di   reimpiego,   anche   miranti   alla   riqualificazione
          professionale. Bimestralmente il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia  e
          delle finanze una relazione  sull'andamento  degli  impegni
          delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.". 
              .. 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  5  e  8
          dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148
          (Interventi   urgenti   a    sostegno    dell'occupazione),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236: 
              "5.  Alle  imprese  non   rientranti   nel   campo   di
          applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge  30  ottobre
          1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le
          eccedenze di personale nel corso  della  procedura  di  cui
          all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223,  o  al
          fine  di  evitare  licenziamenti  plurimi  individuali  per
          giustificato  motivo  oggettivo,  stipulano  contratti   di
          solidarieta', viene corrisposto, per un periodo massimo  di
          due  anni,  un  contributo  pari  alla  meta'   del   monte
          retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di
          orario.  Il  predetto  contributo  viene  erogato  in  rate
          trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa  e  i
          lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non
          ha  natura  di  retribuzione   ai   fini   degli   istituti
          contrattuali  e  di  legge,  ivi  compresi   gli   obblighi
          contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai  soli  fini
          pensionistici  si  terra'  conto,  per  il  periodo   della
          riduzione,  dell'intera  retribuzione  di  riferimento.  La
          presente disposizione non trova applicazione in riferimento
          ai periodi successivi al 31 dicembre 1995." 
              "8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
          imprese artigiane non rientranti nel campo di  applicazione
          del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,
          anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a  condizione
          che i lavoratori con  orario  ridotto  da  esse  dipendenti
          percepiscano, a carico di  fondi  bilaterali  istituiti  da
          contratti collettivi  nazionali  o  territoriali  stipulati
          dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
          lavoratori   maggiormente   rappresentative    sul    piano
          nazionale, una prestazione di entita'  non  inferiore  alla
          meta' della quota  del  contributo  pubblico  destinata  ai
          lavoratori.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          1 del decreto-legge 5  ottobre  2004,  n.  249  (Interventi
          urgenti in materia di  politiche  del  lavoro  e  sociali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
          n. 291 e successive modificazioni: 
              "Art. 1. 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a
          carico del Fondo per l'occupazione di cui  all'articolo  1,
          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, nel caso di cessazione  dell'attivita'  dell'intera
          azienda,  di  un  settore  di  attivita',  di  uno  o  piu'
          stabilimenti o parte di essi, il trattamento  straordinario
          di integrazione salariale per crisi aziendale  puo'  essere
          prorogato,  sulla  base  di  specifici  accordi   in   sede
          governativa, per un periodo fino a dodici mesi nel caso  di
          programmi, che comprendono la  formazione  ove  necessaria,
          finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti  nei
          primi dodici mesi il concreto avvio del piano  di  gestione
          delle eccedenze occupazionali. A tale  finalita'  il  Fondo
          per l'occupazione e' integrato di 63 milioni  di  euro  per
          l'anno  2004.  Al  relativo  onere  si  provvede   mediante
          corrispondente riduzione degli  stanziamenti  iscritti,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2004-2006,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale»  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 
                
              Comma 184 
              Per il riferimento al testo del comma  1  dell'articolo
          18 del decreto-legge n. 185 del  2008  vedasi  in  Note  al
          comma 183. 
              Per il riferimento al testo dei commi 64, 65 e 66 della
          legge n. 92 del 2012 vedasi in Note al comma 183.  
              Comma 185 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  28
          giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma  del
          mercato del lavoro in una prospettiva  di  crescita),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Tutele in costanza di rapporto di lavoro 
              1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n.  223,
          dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
              «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni
          in materia di  trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale e i relativi obblighi  contributivi  sono  estesi
          alle seguenti imprese: 
                a) imprese esercenti attivita' commerciali  con  piu'
          di cinquanta dipendenti; 
                b)  agenzie  di  viaggio  e  turismo,  compresi   gli
          operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti; 
                c)  imprese  di  vigilanza  con  piu'   di   quindici
          dipendenti; 
                d) imprese del  trasporto  aereo  a  prescindere  dal
          numero di dipendenti; 
                e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal
          numero di dipendenti». 
              2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  ai  lavoratori
          addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati  con
          contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle  imprese  e
          agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28
          gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni,  e  ai
          lavoratori  dipendenti  dalle   societa'   derivate   dalla
          trasformazione   delle   compagnie   portuali   ai    sensi
          dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
          n. 84 del 1994, e' riconosciuta  un'indennita'  di  importo
          pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile  di
          integrazione  salariale  straordinaria,  comprensiva  della
          relativa contribuzione figurativa e degli  assegni  per  il
          nucleo familiare, per ogni giornata di  mancato  avviamento
          al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
          un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro  pari
          alla differenza tra il numero massimo di ventisei  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma   da   parte   dell'INPS   e'   subordinata
          all'acquisizione degli elenchi recanti il numero,  distinto
          per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate  di  mancato
          avviamento  al  lavoro,  predisposti  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti in  base  agli  accertamenti
          effettuati  in  sede  locale  dalle  competenti   autorita'
          portuali  o,  laddove  non   istituite,   dalle   autorita'
          marittime. 
              3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi
          2 e 5, della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  e  successive
          modificazioni,   e    alle    societa'    derivate    dalla
          trasformazione   delle   compagnie   portuali   ai    sensi
          dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
          n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori,  e'  esteso
          l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29
          dicembre 1990, n. 407. 
              4. Al fine di assicurare la definizione,  entro  l'anno
          2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme  di
          sostegno  per  i  lavoratori  dei  diversi   comparti,   le
          organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
          piu' rappresentative a livello nazionale stipulano, accordi
          collettivi e contratti collettivi,  anche  intersettoriali,
          aventi ad oggetto la costituzione di fondi di  solidarieta'
          bilaterali per i settori non  coperti  dalla  normativa  in
          materia di integrazione  salariale,  con  la  finalita'  di
          assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
          di   lavoro   nei   casi   di   riduzione   o   sospensione
          dell'attivita'  lavorativa   per   cause   previste   dalla
          normativa in materia di integrazione salariale ordinaria  o
          straordinaria. Decorso inutilmente il  termine  di  cui  al
          periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di
          sostegno   ai   lavoratori   interessati   dalla   presente
          disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014  si  provvede
          mediante la attivazione del fondo di solidarieta' residuale
          di cui ai commi 19 e seguenti. 
              5.  Entro  i  successivi  tre  mesi,  con  decreto  non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, si  provvede  all'istituzione  presso  l'INPS  dei
          fondi cui al comma 4. 
              6. Con le medesime modalita' di cui  ai  commi  4  e  5
          possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi  di
          ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina
          delle prestazioni o la misura delle aliquote sono  adottate
          con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro  e  delle
          politiche sociali e dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base di una proposta del comitato amministratore di cui  al
          comma 35. 
              7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla  base
          degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al
          comma 4, con riferimento  al  settore  di  attivita',  alla
          natura giuridica dei datori di lavoro  ed  alla  classe  di
          ampiezza   dei   datori   di   lavoro.    Il    superamento
          dell'eventuale   soglia   dimensionale   fissata   per   la
          partecipazione  al  fondo  si  verifica   mensilmente   con
          riferimento alla media del semestre precedente. 
              8. I fondi di cui al comma  4  non  hanno  personalita'
          giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS. 
              9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui
          al comma 4 sono determinati secondo i criteri definiti  dal
          regolamento di contabilita' dell'INPS. 
              10. L'istituzione dei  fondi  di  cui  al  comma  4  e'
          obbligatoria  per  tutti  i  settori  non   coperti   dalla
          normativa in materia di integrazione salariale in relazione
          alle imprese  che  occupano  mediamente  piu'  di  quindici
          dipendenti.  Le   prestazioni   e   i   relativi   obblighi
          contributivi non si applicano al personale dirigente se non
          espressamente previsto. 
              11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita'  di
          cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita': 
              a) assicurare  ai  lavoratori  una  tutela  integrativa
          rispetto a prestazioni connesse alla perdita del  posto  di
          lavoro o a trattamenti di integrazione  salariale  previsti
          dalla normativa vigente; 
                b) prevedere assegni straordinari per il sostegno  al
          reddito,  riconosciuti   nel   quadro   dei   processi   di
          agevolazione all'esodo,  a  lavoratori  che  raggiungano  i
          requisiti previsti per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o
          anticipato nei successivi cinque anni; 
                c)  contribuire   al   finanziamento   di   programmi
          formativi    di    riconversione     o     riqualificazione
          professionale, anche in concorso  con  gli  appositi  fondi
          nazionali o dell'Unione europea. 
              12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui
          al comma  4  possono  essere  istituiti,  con  le  medesime
          modalita' di cui al comma 4, anche in relazione a settori e
          classi di ampiezza gia' coperti dalla normativa in  materia
          di integrazioni salariali. Per  le  imprese  nei  confronti
          delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e  seguenti
          della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,   e   successive
          modificazioni, in materia di indennita' di  mobilita',  gli
          accordi e contratti collettivi con le modalita' di  cui  al
          comma 4 possono prevedere che il fondo di solidarieta'  sia
          finanziato,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2017,   con
          un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per  cento
          delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. 
              13. Gli accordi ed  i  contratti  di  cui  al  comma  4
          possono prevedere che nel fondo di cui  al  medesimo  comma
          confluisca  anche  l'eventuale   fondo   interprofessionale
          istituito  dalle  medesime  parti   firmatarie   ai   sensi
          dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e
          successive modificazioni. In tal caso, al  fondo  affluisce
          anche  il  gettito  del  contributo  integrativo  stabilito
          dall'articolo 25, quarto comma,  della  legge  21  dicembre
          1978, n. 845, e successive modificazioni,  con  riferimento
          ai  datori  di  lavoro  cui  si  applica  il  fondo  e   le
          prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
          presente  comma  sono  riconosciute  nel  limite  di   tale
          gettito. 
              14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a
          13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai  commi
          22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma  4
          nei quali siano operanti, alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, consolidati sistemi di  bilateralita'
          e in considerazione delle peculiari esigenze  dei  predetti
          settori, quale quello dell'artigianato,  le  organizzazioni
          sindacali e  imprenditoriali  di  cui  al  citato  comma  4
          possono, adeguare le  fonti  normative  ed  istitutive  dei
          rispettivi    fondi    bilaterali    ovvero    dei    fondi
          interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge  23
          dicembre 2000, n. 388, alle finalita' perseguite dai  commi
          da 4 a  13,  prevedendo  misure  intese  ad  assicurare  ai
          lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di
          lavoro, in caso di riduzione o  sospensione  dell'attivita'
          lavorativa, correlate alle caratteristiche delle  attivita'
          produttive  interessate.  Ove  a  seguito  della   predetta
          trasformazione venga ad aversi la confluenza, in tutto o in
          parte, di un fondo interprofessionale  in  un  unico  fondo
          bilaterale  rimangono  fermi  gli   obblighi   contributivi
          previsti dal predetto articolo 118 e le  risorse  derivanti
          da tali obblighi sono vincolate alle finalita' formative. 
              15. Per le finalita' di cui al comma 14, gli accordi  e
          i contratti collettivi definiscono: 
                a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
          di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento; 
                b) le tipologie  di  prestazioni  in  funzione  delle
          disponibilita' del fondo di solidarieta' bilaterale; 
                c)   l'adeguamento    dell'aliquota    in    funzione
          dell'andamento della gestione  ovvero  la  rideterminazione
          delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
          tenendo presente in  via  previsionale  gli  andamenti  del
          relativo settore in relazione anche a quello piu'  generale
          dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario  del
          fondo medesimo; 
                d) la possibilita'  di  far  confluire  al  fondo  di
          solidarieta'  quota  parte  del  contributo  previsto   per
          l'eventuale fondo interprofessionale di cui al comma 13; 
                e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi. 
              16. In considerazione delle  finalita'  perseguite  dai
          fondi di  cui  al  comma  14,  volti  a  realizzare  ovvero
          integrare il sistema, in chiave universalistica, di  tutela
          del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso  di
          sua cessazione, con decreto, di natura  non  regolamentare,
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite le parti sociali istitutive  dei  rispettivi  fondi
          bilaterali,  sono  dettate  disposizioni  per  determinare:
          requisiti di professionalita' e onorabilita'  dei  soggetti
          preposti  alla  gestione  dei  fondi  medesimi;  criteri  e
          requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte  a
          rafforzare la funzione di  controllo  sulla  loro  corretta
          gestione   e   di   monitoraggio    sull'andamento    delle
          prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard
          e parametri omogenei. 
              17. In via sperimentale per ciascuno degli  anni  2013,
          2014 e 2015 l'indennita' di cui all'articolo  2,  comma  1,
          della presente legge e' riconosciuta ai lavoratori  sospesi
          per crisi aziendali o occupazionali che siano  in  possesso
          dei  requisiti  previsti  dall'articolo  2,  comma   4,   e
          subordinatamente ad un intervento integrativo  pari  almeno
          alla misura del  20  per  cento  dell'indennita'  stessa  a
          carico dei fondi bilaterali di cui al comma  14,  ovvero  a
          carico dei fondi di solidarieta' di  cui  al  comma  4  del
          presente articolo. La durata massima  del  trattamento  non
          puo' superare novanta giornate da computare in  un  biennio
          mobile. Il trattamento e'  riconosciuto  nel  limite  delle
          risorse non superiore a 20 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              18. Le disposizioni di cui  al  comma  17  non  trovano
          applicazione nei confronti  dei  lavoratori  dipendenti  da
          aziende  destinatarie  di   trattamenti   di   integrazione
          salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a  tempo
          indeterminato  con  previsione  di  sospensioni  lavorative
          programmate e di  contratti  di  lavoro  a  tempo  parziale
          verticale. 
              19. Per i settori, tipologie  di  datori  di  lavoro  e
          classi  dimensionali   comunque   superiori   ai   quindici
          dipendenti, non  coperti  dalla  normativa  in  materia  di
          integrazione salariale, per i quali  non  siano  stipulati,
          accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui
          al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, e' istituito, con
          decreto non regolamentare del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  un  fondo  di  solidarieta'
          residuale,  cui  contribuiscono  i  datori  di  lavoro  dei
          settori identificati. 
              19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano
          in relazione a settori, tipologie di  datori  di  lavoro  e
          classi dimensionali gia' coperte dal fondo di cui al  comma
          19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo  i  datori  di
          lavoro del relativo settore non  sono  piu'  soggetti  alla
          disciplina del fondo residuale, ferma restando la  gestione
          a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I  contributi
          eventualmente gia' versati o  dovuti  in  base  al  decreto
          istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al  fondo
          residuale. Il Comitato  amministratore,  sulla  base  delle
          stime  effettuate  dalla  tecnostruttura  dell'INPS,   puo'
          proporre il mantenimento, in capo ai datori di  lavoro  del
          relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di
          contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni
          gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del
          presente articolo. 
              19-ter. Qualora alla data del 1 gennaio 2014  risultino
          in corso procedure finalizzate alla costituzione  di  fondi
          di solidarieta' bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo  di
          contribuzione al fondo di solidarieta' residuale di cui  al
          comma 19 e' sospeso, con decreto del Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, fino al completamento  delle
          medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014  e
          con riferimento al relativo periodo non  sono  riconosciute
          le  relative  prestazioni  previste.  In  caso  di  mancata
          costituzione del fondo di solidarieta' bilaterale entro  il
          31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque ripristinato anche  in
          relazione alle mensilita' di sospensione. 
              20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i
          contributi dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  dei
          settori coperti, secondo quanto definito dai commi 22,  23,
          24 e 25, garantisce la prestazione di cui al comma 31,  per
          una  durata  non  inferiore   a   un   ottavo   delle   ore
          complessivamente lavorabili  da  computare  in  un  biennio
          mobile,  in  relazione  alle   causali   di   riduzione   o
          sospensione  dell'attivita'   lavorativa   previste   dalla
          normativa  in  materia  di  cassa   integrazione   guadagni
          ordinaria e straordinaria. 
              20-bis.   Allo   scopo   di   assicurare    l'immediata
          operativita' del fondo di cui al comma 19 e ferme  restando
          eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30
          del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1
          gennaio 2014, l'aliquota  di  finanziamento  del  fondo  e'
          fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la  possibilita'
          di fissare eventuali addizionali contributive a carico  dei
          datori  di  lavoro  connesse  all'utilizzo  degli  istituti
          previsti. 
              21. Alla gestione del fondo di  solidarieta'  residuale
          provvede un comitato amministratore, avente  i  compiti  di
          cui al comma 35  e  composto  da  esperti  designati  dalle
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative a  livello
          nazionale, nonche' da  due  funzionari,  con  qualifica  di
          dirigente,   in   rappresentanza,   rispettivamente,    del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze.  Le  funzioni  di
          membro del comitato sono incompatibili con quelle  connesse
          a cariche nell'ambito delle  organizzazioni  sindacali.  La
          partecipazione al comitato e' gratuita e non da' diritto ad
          alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese. 
              22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19  determinano
          le  aliquote  di  contribuzione  ordinaria,  ripartita  tra
          datori   di   lavoro    e    lavoratori    nella    misura,
          rispettivamente, di due terzi e di  un  terzo,  in  maniera
          tale   da   garantire   la   precostituzione   di   risorse
          continuative adeguate sia per  l'avvio  dell'attivita'  sia
          per la situazione a regime, da verificare anche sulla  base
          dei bilanci di previsione di cui al comma 28. 
              23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma
          31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che  ricorra
          alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa,  un
          contributo  addizionale,   calcolato   in   rapporto   alle
          retribuzioni perse, nella misura prevista  dai  decreti  di
          cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore  all'1,5
          per cento. 
              24. Per la prestazione straordinaria di  cui  al  comma
          32, lettera b), e' dovuto, da parte del datore  di  lavoro,
          un contributo straordinario di  importo  corrispondente  al
          fabbisogno  di   copertura   degli   assegni   straordinari
          erogabili e della contribuzione correlata. 
              25. Ai contributi di finanziamento di cui ai  commi  da
          22 a 24 si applicano le disposizioni vigenti in materia  di
          contribuzione previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di
          quelle relative agli sgravi contributivi. 
              26. I fondi istituiti ai sensi dei commi  4,  14  e  19
          hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare
          prestazioni in carenza di disponibilita'. 
              27. Gli interventi a carico dei fondi di cui  ai  commi
          4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di  specifiche
          riserve finanziarie ed entro i limiti  delle  risorse  gia'
          acquisite. 
              28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e  19  hanno
          obbligo di presentazione, sin dalla loro  costituzione,  di
          bilanci di previsione a otto  anni  basati  sullo  scenario
          macroeconomico coerente con il piu'  recente  Documento  di
          economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento. 
              29. Sulla base del bilancio di  previsione  di  cui  al
          comma 28, il comitato amministratore di cui al comma 35  ha
          facolta' di proporre  modifiche  in  relazione  all'importo
          delle  prestazioni   o   alla   misura   dell'aliquota   di
          contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche  in  corso
          d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e
          delle politiche sociali e dell'economia  e  delle  finanze,
          verificate le compatibilita' finanziarie interne al  fondo,
          sulla base della proposta del comitato amministratore. 
              30. In caso di necessita' di assicurare il pareggio  di
          bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate
          o  da  deliberare,  ovvero  di  inadempienza  del  comitato
          amministratore in relazione all'attivita' di cui  al  comma
          29, l'aliquota  contributiva  puo'  essere  modificata  con
          decreto direttoriale  dei  Ministeri  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in
          mancanza di proposta del comitato amministratore.  In  ogni
          caso, in assenza dell'adeguamento contributivo  di  cui  al
          comma 29, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni  in
          eccedenza. 
              31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in  relazione
          alle causali previste dalla normativa in materia  di  cassa
          integrazione ordinaria o straordinaria, la  prestazione  di
          un   assegno   ordinario    di    importo    almeno    pari
          all'integrazione salariale, la cui durata massima  sia  non
          inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili
          da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore
          alle durate massime previste dall'articolo 6, commi  primo,
          terzo e quarto della legge 20 maggio 1975,  n.  164,  anche
          con riferimento ai limiti all'utilizzo in via  continuativa
          dell'istituto dell'integrazione salariale. 
              32. I fondi di cui al comma 4 possono  inoltre  erogare
          le seguenti tipologie di prestazioni: 
                a) prestazioni integrative, in termini di  importi  o
          durate, rispetto alle  prestazioni  pubbliche  previste  in
          caso  di  cessazione  dal   rapporto   di   lavoro   ovvero
          prestazioni  integrative,  in  termini   di   importo,   in
          relazione alle integrazioni salariali; 
                b) assegni straordinari per il sostegno  al  reddito,
          riconosciuti  nel  quadro  dei  processi  di   agevolazione
          all'esodo,  a  lavoratori  che  raggiungano   i   requisiti
          previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
          successivi cinque anni; 
                c) contributi al finanziamento di programmi formativi
          di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
          concorso con gli appositi  fondi  nazionali  o  dell'Unione
          europea. 
              33. Nei casi di cui al comma 31,  i  fondi  di  cui  ai
          commi 4 e 19 provvedono inoltre a versare la  contribuzione
          correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione  del
          lavoratore  interessato.   La   contribuzione   dovuta   e'
          computata in base a quanto previsto dall'articolo 40  della
          legge 4 novembre 2010, n. 183. 
              34. La contribuzione correlata di cui al comma 33  puo'
          altresi'  essere  prevista,  dai  decreti  istitutivi,   in
          relazione alle prestazioni di cui al comma 32. In tal caso,
          il  fondo  di  cui  al  comma  4  provvede  a  versare   la
          contribuzione correlata alla prestazione alla  gestione  di
          iscrizione del lavoratore interessato. 
              35. Alla gestione di ciascun fondo istituito  ai  sensi
          del comma 4  provvede  un  comitato  amministratore  con  i
          seguenti compiti: 
                a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti  dal
          consiglio di indirizzo e  vigilanza  dell'INPS,  i  bilanci
          annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati
          da una propria relazione, e deliberare sui bilanci  tecnici
          relativi alla gestione stessa; 
                b)  deliberare  in  ordine  alla  concessione   degli
          interventi e dei trattamenti e  compiere  ogni  altro  atto
          richiesto per  la  gestione  degli  istituti  previsti  dal
          regolamento; 
                c) fare proposte in materia di contributi, interventi
          e trattamenti; 
                d)   vigilare    sull'affluenza    dei    contributi,
          sull'ammissione  agli  interventi  e  sull'erogazione   dei
          trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione; 
                e) decidere in unica istanza sui  ricorsi  in  ordine
          alle materie di competenza; 
                f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato  da
          leggi o regolamenti. 
              36. Il comitato amministratore e' composto  da  esperti
          designati dalle  organizzazioni  sindacali  dei  datori  di
          lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto
          collettivo, in  numero  complessivamente  non  superiore  a
          dieci,  nonche'  da  due  funzionari,  con   qualifica   di
          dirigente,   in   rappresentanza,   rispettivamente,    del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze.  Le  funzioni  di
          membro del comitato sono incompatibili con quelle  connesse
          a cariche nell'ambito delle  organizzazioni  sindacali.  Ai
          componenti  del  comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
          indennita' o rimborso spese. 
              37. Il comitato amministratore e' nominato con  decreto
          del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  rimane
          in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista
          dal decreto istitutivo. 
              38. Il presidente del comitato amministratore e' eletto
          dal comitato stesso tra i propri membri. 
              39. Le deliberazioni del comitato  amministratore  sono
          assunte  a  maggioranza  e,  in  caso  di   parita'   nelle
          votazioni, prevale il voto del presidente. 
              40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore
          del fondo  il  collegio  sindacale  dell'INPS,  nonche'  il
          direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato,
          con voto consultivo. 
              41. L'esecuzione delle decisioni adottate dal  comitato
          amministratore  puo'  essere  sospesa,  ove  si  evidenzino
          profili di illegittimita', da parte del direttore  generale
          dell'INPS. Il  provvedimento  di  sospensione  deve  essere
          adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
          con l'indicazione della norma che si  ritiene  violata,  al
          presidente dell'INPS  nell'ambito  delle  funzioni  di  cui
          all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30  giugno
          1994, n. 479, e successive modificazioni; entro  tre  mesi,
          il presidente  stabilisce  se  dare  ulteriore  corso  alla
          decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale  termine  la
          decisione diviene esecutiva. 
              42. La disciplina dei fondi di  solidarieta'  istituiti
          ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e' adeguata alle norme dalla  presente  legge
          con decreto non regolamentare del  Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  di  accordi
          collettivi e contratti  collettivi,  da  stipulare  tra  le
          organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a
          livello nazionale. 
              43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma  42
          determina l'abrogazione del decreto ministeriale recante il
          regolamento del relativo fondo. 
              44. La disciplina del fondo di cui  all'articolo  1-ter
          del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  dicembre  2004,  n.  291,  e'
          adeguata alle  norme  previste  dalla  presente  legge  con
          decreto non regolamentare del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  di  accordi
          collettivi e contratti collettivi,  anche  intersettoriali,
          stipulati  dalle   organizzazioni   comparativamente   piu'
          rappresentative  a  livello  nazionale  nel   settore   del
          trasporto aereo e del sistema aeroportuale. 
              45. La disciplina del fondo  di  cui  all'articolo  59,
          comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'  adeguata
          alle norme previste dalla presente legge  con  decreto  non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sulla  base  di  accordi  collettivi  e  contratti
          collettivi,   anche   intersettoriali,   stipulati    dalle
          organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a
          livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario. 
              46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
                a) articolo 1-bis del decreto-legge 5  ottobre  2004,
          n.  249,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
          dicembre 2004, n. 291; 
                b) articolo 2, comma  37,  della  legge  22  dicembre
          2008, n. 203. 
              47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
                a) articolo 2, comma  28,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662; 
                b) regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477; 
                c) articolo 1-ter del decreto-legge 5  ottobre  2004,
          n.  249,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
          dicembre 2004, n. 291; 
                d) articolo 59,  comma  6,  quarto,  quinto  e  sesto
          periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              48. All'articolo 2 della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 475 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «Il  Fondo  opera  nei   limiti   delle   risorse
          disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»; 
                b) al comma 476 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «La sospensione  non  comporta  l'applicazione  di
          alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene  senza
          richiesta di garanzie aggiuntive»; 
                c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente: 
              «476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica
          anche ai mutui: 
                a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni
          bancarie garantite ovvero  di  cartolarizzazione  ai  sensi
          della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
                b) erogati per portabilita' tramite surroga ai  sensi
          dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  che  costituiscono
          mutui di nuova  erogazione  alla  data  di  perfezionamento
          dell'operazione di surroga;