art. 1 (commi 501-600)
  501. All'articolo 23-ter, comma  3,  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi  restando  l'articolo
26, comma 3, della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  l'articolo  1,
comma 450, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  l'articolo  9,
comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,»; 
    b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti»  sono
soppresse. 
  502. All'articolo 1, comma 450, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Dal 1º luglio 2007,» sono soppresse; 
    b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni  e
servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari  o  superiore  a
1.000 euro e»; 
    c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di  beni
e servizi di importo » sono inserite le seguenti: «pari o superiore a
1.000 euro e». 
  503. All'articolo 15, comma 13, lettera  d),  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dopo  le  parole:  «per  l'acquisto  di  beni  e
servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari  o  superiore  a
1.000 euro». 
  504. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Ferme  restando
le disposizioni di  cui  all'articolo  12,  commi  da  2  a  10,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di  acquisto  e  di
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono  avere  ad
oggetto anche attivita' di manutenzione». 
  505.  Al  fine  di  favorire  la  trasparenza,  l'efficienza  e  la
funzionalita'   dell'azione   amministrativa,   le    amministrazioni
pubbliche approvano, entro il mese di ottobre  di  ciascun  anno,  il
programma biennale e suoi aggiornamenti  annuali  degli  acquisti  di
beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  milione
di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni
di beni e servizi, indica le prestazioni  oggetto  dell'acquisizione,
la  quantita',  ove  disponibile,  il  numero  di  riferimento  della
nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica
le risorse finanziarie relative  a  ciascun  fabbisogno  quantitativo
degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli
aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli  uffici  preposti
al  controllo  di  gestione,  nonche'  pubblicati  sul  profilo   del
committente  dell'amministrazione  e  sul  sito  informatico   presso
l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e
forniture presso l'Autorita' nazionale anticorruzione. La  violazione
delle previsioni di cui ai precedenti periodi e' valutabile  ai  fini
della responsabilita' amministrativa e  disciplinare  dei  dirigenti,
nonche'  ai  fini  dell'attribuzione   del   trattamento   accessorio
collegato  alla  performance.  Le  acquisizioni  non   comprese   nel
programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna  forma
di finanziamento da parte di pubbliche  amministrazioni.  Sono  fatte
salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili  o  calamitosi,
nonche' le acquisizioni dipendenti da  sopravvenute  disposizioni  di
legge o regolamentari. Le  amministrazioni  pubbliche  trasmettono  i
dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'articolo 9, comma  2,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai  fini  dello  svolgimento  dei
compiti  e  delle  attivita'  ad  esso  attribuiti.   Sono   altresi'
comunicati e pubblicati con le  medesime  modalita'  nel  loro  testo
integrale tutti i contratti stipulati  in  esecuzione  del  programma
biennale  e  suoi  aggiornamenti,  fatta  salva   la   tutela   delle
informazioni riservate di proprieta' del committente o del  fornitore
di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si  applica
anche ai contratti in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge aventi ad oggetto la  fornitura  alle  amministrazioni
pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione
di  euro.  Resta  fermo  quanto  previsto   dall'articolo   271   del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni  e  servizi
di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro. 
  506. Il versamento al  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito  dell'applicazione
delle norme che prevedono riduzioni di spesa per  le  amministrazioni
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009,  n.  196,  con  riferimento  alle  societa'  e'  da
intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del
dividendo, ove nel corso dell'esercizio di  riferimento  la  societa'
abbia conseguito un utile e nei limiti  dell'utile  distribuibile  ai
sensi di legge. Ai fini di cui al  precedente  periodo,  in  sede  di
approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che  esercitano  i
poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di  esercizio,
la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente  al  risparmio
di spesa evidenziato nella relazione sulla  gestione  ovvero  per  un
importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente. 
  507. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  definisce,  con
proprio  decreto,  sentita  l'Autorita'   nazionale   anticorruzione,
tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul  prezzo  della
prestazione  nonche'  degli  aspetti   qualificanti   ai   fini   del
soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali
delle prestazioni principali che saranno  oggetto  delle  convenzioni
stipulate da Consip SpA ai sensi  dell'articolo  26  della  legge  23
dicembre  1999,  n.  488.  Conseguentemente   all'attivazione   delle
convenzioni di cui al periodo precedente, sono  pubblicati  nel  sito
istituzionale del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  nel
portale  degli  acquisti  in  rete  i  valori  delle  caratteristiche
essenziali e i relativi prezzi,  che  costituiscono  i  parametri  di
prezzo-qualita' di cui all'articolo  26,  comma  3,  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488. 
  508. Nei casi di indisponibilita' della  convenzione  stipulata  da
Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti  dall'Autorita'
nazionale anticorruzione ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  7,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorita', sentito  il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  individua,  con  proprio
provvedimento, le modalita' per l'elaborazione adeguativa dei  prezzi
della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip  SpA.
I prezzi forniti  dall'Autorita'  ai  sensi  del  periodo  precedente
costituiscono  prezzo  massimo  di  aggiudicazione  per  il   periodo
temporale indicato dall'Autorita' medesima. 
  509. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
le parole da: «nelle more del perfezionamento» fino a:  «la  predetta
Autorita',» sono sostituite dalle  seguenti:  «l'Autorita'  nazionale
anticorruzione,». 
  510. Le amministrazioni  pubbliche  obbligate  ad  approvvigionarsi
attraverso le convenzioni di  cui  all'articolo  26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali
di committenza regionali,  possono  procedere  ad  acquisti  autonomi
esclusivamente a seguito di  apposita  autorizzazione  specificamente
motivata resa dall'organo di vertice amministrativo  e  trasmessa  al
competente ufficio della Corte  dei  conti,  qualora  il  bene  o  il
servizio oggetto di convenzione non  sia  idoneo  al  soddisfacimento
dello  specifico  fabbisogno  dell'amministrazione  per  mancanza  di
caratteristiche essenziali. 
  511. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale  data,  nei
contratti pubblici relativi  a  servizi  e  forniture  ad  esecuzione
continuata o periodica stipulati da un soggetto  aggregatore  di  cui
all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per  l'adesione
dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola  di  revisione  e
adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di  beni
indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel  valore
dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione
del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale
da alterare significativamente l'originario equilibrio  contrattuale,
come accertato dall'autorita' indipendente preposta alla  regolazione
del settore relativo allo specifico contratto  ovvero,  in  mancanza,
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore
o  il  soggetto  aggregatore  hanno  facolta'  di   richiedere,   con
decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi  del  presente
comma, una  riconduzione  ad  equita'  o  una  revisione  del  prezzo
medesimo.  In  caso  di  raggiungimento  dell'accordo,   i   soggetti
contraenti possono, nei trenta  giorni  successivi  a  tale  accordo,
esercitare il diritto di recesso  ai  sensi  dell'articolo  1373  del
codice civile. Nel caso di  mancato  raggiungimento  dell'accordo  le
parti possono consensualmente risolvere il contratto  senza  che  sia
dovuto  alcun  indennizzo  come  conseguenza  della  risoluzione  del
contratto, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  1467  del
codice civile. Le parti possono chiedere all'autorita'  che  provvede
all'accertamento di cui al presente comma di  fornire,  entro  trenta
giorni dalla  richiesta,  le  indicazioni  utili  per  il  ripristino
dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo,  per
la definizione di modalita' attuative della risoluzione  contrattuale
finalizzate a evitare disservizi. 
  512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e  la  razionalizzazione
degli acquisti di beni e  servizi  informatici  e  di  connettivita',
fermi restando gli obblighi di  acquisizione  centralizzata  previsti
per i beni e servizi  dalla  normativa  vigente,  le  amministrazioni
pubbliche e le societa'  inserite  nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della  legge
31 dicembre 2009, n. 196,  provvedono  ai  propri  approvvigionamenti
esclusivamente tramite Consip  SpA  o  i  soggetti  aggregatori,  ivi
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni  sono  autorizzate
ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la  piena
funzionalita' dei soggetti aggregatori  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli  assunzionali
previsti  dalla  normativa  vigente,  nei  limiti  del  finanziamento
derivante dal Fondo di cui al comma 9 del  medesimo  articolo  9  del
decreto-legge n. 66 del 2014. 
  513. L'Agenzia per l'Italia digitale  (Agid)  predispone  il  Piano
triennale per l'informatica nella  pubblica  amministrazione  che  e'
approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri  o  dal  Ministro
delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria
di amministrazioni, l'elenco dei beni  e  servizi  informatici  e  di
connettivita' e dei relativi costi, suddivisi in spese  da  sostenere
per innovazione  e  spese  per  la  gestione  corrente,  individuando
altresi' i beni e servizi la  cui  acquisizione  riveste  particolare
rilevanza strategica. 
  514. Ai fini di  cui  al  comma  512,  Consip  SpA  o  il  soggetto
aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni  e
servizi strategici indicati nel  Piano  triennale  per  l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui al  comma  513,  programma  gli
acquisti di  beni  e  servizi  informatici  e  di  connettivita',  in
coerenza con la domanda aggregata di cui  al  predetto  Piano.  Agid,
Con-sip SpA e i soggetti aggregatori, sulla  base  di  analisi  delle
informazioni in loro possesso relative ai contratti  di  acquisto  di
beni   e   servizi   in   materia   informatica,   propongono    alle
amministrazioni e alle societa' di cui  al  comma  512  iniziative  e
misure, anche organizzative e  di  processo,  volte  al  contenimento
della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti  aggregatori  promuovono
l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli  strumenti
messi  a  disposizione  delle  pubbliche  amministrazioni   su   base
nazionale, regionale o comune a piu' amministrazioni. 
  515. La procedura di cui ai commi 512 e  514  ha  un  obiettivo  di
risparmio di spesa annuale, da raggiungere  alla  fine  del  triennio
2016-2018, pari al 50 per cento della  spesa  annuale  media  per  la
gestione corrente del solo settore informatico, relativa al  triennio
2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettivita'  e  della
spesa  effettuata  tramite  Consip  SpA  o  i  soggetti   aggregatori
documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, nonche'  tramite
la societa' di cui all'articolo 83, comma 15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio
gli enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88,  nonche',  per
le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni  committenti,
la societa' di cui all'articolo 83, comma 15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, la societa' di cui all'articolo  10,  comma  12,
della legge  8  maggio  1998,  n.  146,  e  la  Consip  SpA,  nonche'
l'amministrazione  della  giustizia  in  relazione  alle   spese   di
investimento necessarie al completamento  dell'informatizzazione  del
processo  civile  e  penale  negli  uffici  giudiziari.  I   risparmi
derivanti dall'attuazione del presente comma  sono  utilizzati  dalle
medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia
di innovazione tecnologica. 
  516. Le amministrazioni e le societa' di cui al comma  512  possono
procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalita' di cui ai
commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di  apposita  autorizzazione
motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o  il
servizio non  sia  disponibile  o  idoneo  al  soddisfacimento  dello
specifico  fabbisogno  dell'amministrazione   ovvero   in   casi   di
necessita'  ed  urgenza  comunque   funzionali   ad   assicurare   la
continuita' della  gestione  amministrativa.  Gli  approvvigionamenti
effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati  all'Autorita'
nazionale anti-corruzione e all'Agid. 
  517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi  da  512  a
516 rileva ai fini della responsabilita'  disciplinare  e  per  danno
erariale. 
  518. Il comma  3-quinquies  dell'articolo  4  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e' abrogato. 
  519. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui ai commi da 512 al
presente comma, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a
realizzare le economie previste nella rispettiva  autonomia,  secondo
le modalita' stabilite nel proprio ordinamento. 
  520. Per le finalita' di cui al comma 512, al  fine  di  consentire
l'interoperabilita' dei sistemi informativi degli enti  del  Servizio
sanitario  nazionale  e  garantire  omogeneita'   dei   processi   di
approvvigionamento sul territorio nazionale, con accordo  sancito  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  previo  parere
dell'Agid e della Consip SpA, sono definiti criteri uniformi per  gli
acquisti di beni e servizi informatici e di  connettivita'  da  parte
degli enti del Servizio sanitario nazionale. 
  521. Al fine di favorire la  corretta  ed  appropriata  allocazione
delle risorse programmate per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale e per l'erogazione dei  livelli  essenziali  di  assistenza
(LEA), le disposizioni di cui ai commi dal presente  comma  al  comma
547 disciplinano le  procedure  per  conseguire  miglioramenti  nella
produttivita' e nell'efficienza degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario  e  nel
rispetto della garanzia dei LEA. 
  522. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  29  del  decreto
legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  e  successive  modificazioni,
dall'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, nonche' dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 265  del  14  novembre  2014,  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2,  lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  assicurano  la  massima
trasparenza  dei  dati  di  bilancio  pubblicando  integralmente  nel
proprio sito internet il bilancio d'esercizio entro  sessanta  giorni
dalla data di relativa approvazione. Gli enti del Servizio  sanitario
nazionale, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  attivano,  altresi',  un  sistema  di  monitoraggio  delle
attivita' assistenziali e della loro qualita',  in  raccordo  con  il
sistema di monitoraggio regionale di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in coerenza con
il programma nazionale valutazione esiti,  pubblicando  entro  il  30
giugno di ogni anno i relativi esiti. 
  523. Il mancato rispetto delle disposizioni di  cui  al  comma  522
costituisce illecito disciplinare  ed  e'  causa  di  responsabilita'
amministrativa del direttore  generale  e  del  responsabile  per  la
trasparenza e la prevenzione della corruzione. 
  524.  Ciascuna  regione,  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,
individua, con apposito provvedimento della Giunta regionale,  ovvero
del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi
79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e  dell'articolo  4,
commi 1 e 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  le  aziende
ospedaliere (AO), le aziende  ospedaliere  universitarie  (AOU),  gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici  (IRCCS)
o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura,
ad esclusione degli enti di cui al comma 536, che  presentano  una  o
entrambe le seguenti condizioni: 
    a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di  rilevazione
del  conto  economico  (CE)  consuntivo  e  ricavi  determinati  come
remunerazione dell'attivita', ai  sensi  dell'articolo  8-sexies  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti  ricavi,
o, in valore  assoluto,  pari  ad  almeno  10  milioni  di  euro.  Le
modalita' di individuazione dei costi e di determinazione dei  ricavi
sono individuate dal decreto di cui al comma 526; 
    b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi,  qualita'
ed esiti delle cure, valutato secondo  la  metodologia  prevista  dal
decreto di cui al comma 526. 
  525. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016,  entro  il  31
marzo le regioni individuano, con apposito provvedimento della Giunta
regionale, ovvero del Commissario ad  acta,  ove  nominato  ai  sensi
dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222, gli enti del proprio Servizio sanitario regionale che presentano
una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere  a)  e  b).
Per la verifica delle condizioni di cui al  comma  524,  lettera  a),
sono utilizzati i dati dei costi relativi al quarto trimestre 2015  e
dei ricavi come determinati ai sensi del decreto di cui al comma 526;
per la verifica delle condizioni di cui al  comma  524,  lettera  b),
sono utilizzati i dati relativi all'anno 2014 indicati  dal  medesimo
decreto di cui al comma 526. 
  526. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' definita  la
metodologia di valutazione dello scostamento di  cui  al  comma  524,
lettera a), in coerenza con quanto  disposto  dall'articolo  8-sexies
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni,  in  materia  di  modalita'  di  remunerazione   delle
prestazioni   sanitarie,   tenendo   conto   dei   diversi    assetti
organizzativi ed erogativi regionali. Con il  medesimo  decreto  sono
definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di  riferimento
relativi a volumi, qualita' ed esiti delle cure, anche tenendo  conto
di quanto previsto dal regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
della salute 2 aprile 2015,  n.  70,  recante  la  definizione  degli
standard  qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto definisce,  altresi',
le linee guida per la predisposizione dei piani di cui ai commi 529 e
530. 
  527. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, entro il 31 dicembre 2016,  con  apposito  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  sono  apportati  i  necessari  aggiornamenti  agli   schemi
allegati al medesimo decreto legislativo, al fine di dare evidenza  e
trasparenza del risultato di  esercizio  nei  documenti  di  bilancio
degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e  di
ricavo coerentemente con quanto previsto dall'articolo  8-sexies  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni. 
  528. Gli enti individuati ai sensi dei commi 524 e  525  presentano
alla regione, entro i novanta giorni  successivi  all'emanazione  del
provvedimento di individuazione, il piano di rientro  di  durata  non
superiore al triennio, contenente le misure  atte  al  raggiungimento
dell'equilibrio   economico-finanziario   e   patrimoniale    e    al
miglioramento   della   qualita'   delle   cure   o   all'adeguamento
dell'offerta,  al  fine  di  superare  ciascuno  dei  disallineamenti
rilevati. 
  529. Le regioni non in piano di  rientro  regionale,  entro  trenta
giorni dalla presentazione del piano  da  parte  dell'ente,  valutano
l'adeguatezza delle misure previste dai piani, la loro  coerenza  con
la programmazione sanitaria regionale e con le linee guida di cui  al
comma  526,  e  approvano  i  piani  di  rientro   degli   enti   con
provvedimento della Giunta regionale. I piani di rientro  degli  enti
approvati dalla Giunta  regionale  sono  immediatamente  efficaci  ed
esecutivi per l'ente interessato. 
  530. Le regioni in piano di rientro regionale, anche  commissariate
per  l'attuazione   dello   stesso,   entro   trenta   giorni   dalla
presentazione del piano da parte  dell'ente,  valutano  l'adeguatezza
delle misure previste dai piani di rientro, la loro coerenza  con  il
piano di rientro regionale e con le linee guida di cui al comma  526,
e approvano i piani di rientro degli  enti  con  provvedimento  della
Giunta o del Commissario ad acta, ove nominato. Le  regioni  medesime
evidenziano,  in  apposita  sezione  del   programma   operativo   di
prosecuzione del piano di rientro  regionale,  predisposto  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  e
successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 15, comma 20,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive  modificazioni,
l'eventuale sussistenza di piani  di  rientro  di  enti  del  proprio
Servizio sanitario  regionale,  nonche'  dei  relativi  obiettivi  di
riequilibrio economico-finanziario e di miglioramento dell'erogazione
dei LEA. I  piani  di  rientro  degli  enti  approvati  dalla  Giunta
regionale,  o  dal   Commissario   ad   acta   ove   nominato,   sono
immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato.  Restano
ferme le valutazioni dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9  e  12
dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio  2005,  e  dei  Ministeri
della  salute   e   dell'economia   e   delle   finanze   nell'ambito
dell'attivita' di monitoraggio ed affiancamento  nell'attuazione  del
piano di rientro regionale. 
  531. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  e
quanto previsto dall'articolo 2,  commi  77  e  86,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio
sanitario  regionale  nel  suo  complesso,  la   Gestione   sanitaria
accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera  b),  punto  i),
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrive  nel  proprio
bilancio una quota di fondo sanitario regionale  corrispondente  alla
somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro
degli enti del Servizio sanitario  regionale.  Nel  caso  in  cui  si
verifichino le condizioni di cui ai commi 524 e 525, le  regioni  che
si sono avvalse della facolta' di cui  all'articolo  23  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  sono  tenute  ad  istituire  la
Gestione sanitaria accentrata,  di  cui  all'articolo  19,  comma  2,
lettera b), punto i), del medesimo decreto  legislativo  n.  118  del
2011. I tavoli tecnici di  cui  agli  articoli  9  e  12  dell'Intesa
sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in  data  23
marzo 2005 verificano il rispetto del presente comma. A tal  fine  le
regioni comunicano ai suddetti tavoli tecnici l'avvenuta approvazione
dei piani di  rientro  degli  enti  del  proprio  Servizio  sanitario
regionale entro cinque  giorni  dall'adozione  del  provvedimento  di
approvazione  e  l'importo  degli  scostamenti  negativi  di  cui  ai
medesimi piani di rientro. 
  532. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  80,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli interventi individuati  dai
piani di cui ai  commi  529  e  530  sono  vincolanti  per  gli  enti
interessati e le determinazioni in essi previste  possono  comportare
effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi gia'  adottati
dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale,
per renderli coerenti con i contenuti dei piani. 
  533. La regione,  ovvero  il  Commissario  ad  acta  ove  nominato,
verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione  delle  misure
previste dai piani di rientro di cui ai commi 529 e 530 nel  rispetto
della tempistica  ivi  indicata.  In  caso  di  verifica  trimestrale
positiva, la Gestione sanitaria accentrata puo' erogare a  titolo  di
anticipazione una quota parte delle risorse iscritte,  ai  sensi  del
comma  531,  nel  proprio  bilancio,   al   fine   di   salvaguardare
l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso
di verifica trimestrale negativa, la regione, ovvero  il  Commissario
ad acta ove  nominato,  adotta  le  misure  per  la  riconduzione  in
equilibrio della gestione, nel rispetto dei  livelli  di  assistenza,
come individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termine  di  ogni
esercizio la regione pubblica nel proprio sito internet  i  risultati
economici raggiunti dai singoli enti  interessati,  raffrontati  agli
obiettivi programmati nel piano di rientro. 
  534. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni di  cui  ai
commi da 521 a 547, tutti i contratti  dei  direttori  generali,  ivi
inclusi quelli in  essere,  prevedono  la  decadenza  automatica  del
direttore generale degli  enti  di  cui  all'articolo  19,  comma  2,
lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  in  caso
di mancata trasmissione del piano di  rientro  all'ente  interessato,
ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale  dello  stato
di attuazione del medesimo piano di rientro. 
  535. A decorrere dal 2017, le disposizioni di cui ai commi da 521 a
547, coerentemente con le previsioni normative di cui  agli  articoli
2, comma 2-sexies, lettera  d),  e  4,  commi  8  e  9,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  e
nel rispetto delle modalita' e dei criteri stabiliti dal  decreto  di
cui al comma 536, primo periodo, si applicano alle aziende  sanitarie
locali e ai relativi presidi a gestione diretta, ovvero ad altri enti
pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura,  individuati  da
leggi regionali, che  presentano  un  significativo  scostamento  tra
costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei  parametri  relativi  a
volumi, qualita' ed esiti delle cure. 
  536. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 30 giugno 2016,
sono definiti i  criteri  di  valutazione,  i  dati  da  prendere  in
considerazione, le modalita' di calcolo e  i  relativi  parametri  di
riferimento per  l'individuazione,  da  parte  delle  regioni,  delle
aziende, dei presidi e degli enti di cui al comma 535, da  sottoporre
ad  un  piano  di  rientro,  in   caso   di   mancato   conseguimento
dell'equilibrio  di  bilancio  o  di  disallineamento   rispetto   ai
parametri di qualita' ed esiti delle cure. Con successivo decreto del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, da adottare entro il 31  dicembre  2016,  sono  apportati  i
necessari aggiornamenti ai  modelli  di  rilevazione  dei  costi  dei
presidi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche
al  fine  di  valutare  l'equilibrio  della  gestione   dei   presidi
ospedalieri  in  rapporto  alla  loro  remunerazione,  tariffaria  ed
extra-tariffaria, in coerenza con quanto  previsto  dall'articolo  4,
commi 8 e 9, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni. 
  537. Al fine di garantire una piu' efficace ed efficiente attivita'
di programmazione sanitaria, con particolare riguardo alle specifiche
funzioni  di   monitoraggio,   di   verifica   e   di   affiancamento
nell'attuazione dei piani di  rientro  regionali  e'  autorizzata,  a
favore del Ministero della salute, la spesa di 1,2  milioni  di  euro
per l'anno 2016, di 1 milione di  euro  per  l'anno  2017  e  di  0,8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  538. La realizzazione delle attivita' di prevenzione e gestione del
rischio sanitario  rappresenta  un  interesse  primario  del  Sistema
sanitario  nazionale   perche'   consente   maggiore   appropriatezza
nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce  la  tutela  del
paziente. 
  539. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al  comma  538,  ai
fini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13  settembre  2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,
n. 189, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
dispongono che tutte le strutture pubbliche  e  private  che  erogano
prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di  monitoraggio,
prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk  management),  per
l'esercizio dei seguenti compiti: 
    a)  attivazione  dei  percorsi  di  audit  o  altre   metodologie
finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticita'  piu'
frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi  delle
possibili attivita' finalizzate alla messa in sicurezza dei  percorsi
sanitari.  Ai  verbali  e  agli  atti  conseguenti  all'attivita'  di
gestione aziendale del  rischio  clinico,  svolta  in  occasione  del
verificarsi di un evento avverso, si  applica  l'articolo  220  delle
norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
271; 
    b) rilevazione  del  rischio  di  inappropriatezza  nei  percorsi
diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali
attivita' di medicina difensiva attiva e passiva; 
    c) predisposizione e attuazione di attivita' di sensibilizzazione
e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione  del
rischio sanitario; 
    d) assistenza tecnica verso gli  uffici  legali  della  struttura
sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attivita'  di  stipulazione
di   coperture   assicurative   o   di    gestione    di    coperture
auto-assicurative. 
  540. L'attivita' di gestione del rischio sanitario e' coordinata da
personale   medico   dotato   delle   specializzazioni   in   igiene,
epidemiologia e sanita' pubblica o equipollenti ovvero con comprovata
esperienza almeno triennale nel settore. 
  541. Nell'ambito  della  cornice  finanziaria  programmata  per  il
Servizio  sanitario  nazionale  e  in  relazione   alle   misure   di
accrescimento dell'efficienza  del  settore  sanitario  previste  dai
commi da 521 a 552 e  alle  misure  di  prevenzione  e  gestione  del
rischio sanitario di cui ai commi da 538 a 540, al fine di assicurare
la continuita' nell'erogazione dei  servizi  sanitari,  nel  rispetto
delle disposizioni dell'Unione europea in  materia  di  articolazione
dell'orario di lavoro, le regioni e le province autonome: 
    a)  ove  non  abbiano  ancora   adempiuto   a   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 2, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, adottano il provvedimento
generale di programmazione di riduzione  della  dotazione  dei  posti
letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio
sanitario regionale nonche' i relativi  provvedimenti  attuativi.  Le
regioni sottoposte ai  piani  di  rientro,  in  coerenza  con  quanto
definito dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto,  adottano  i
relativi provvedimenti nei tempi e  con  le  modalita'  definiti  nei
programmi operativi di prosecuzione dei piani di rientro; 
    b) predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale,
contenente l'esposizione delle modalita' organizzative del personale,
tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione  europea
in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una piu'
efficiente allocazione delle risorse umane disponibili,  in  coerenza
con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014,  n.
161; 
    c) trasmettono entro il 29 febbraio 2016 i provvedimenti  di  cui
alle lettere a) e b) al Tavolo di verifica  degli  adempimenti  e  al
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA,  di  cui
rispettivamente agli articoli 12  e  9  dell'Intesa  23  marzo  2005,
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7
maggio 2005, nonche' al Tavolo per  il  monitoraggio  dell'attuazione
del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2  aprile
2015, n. 70, istituito ai sensi della lettera C.5 dell'Intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio
2015;  il  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti  e  il   Comitato
permanente  per  la  verifica  dell'erogazione   dei   LEA   valutano
congiuntamente, entro il 31 marzo 2016, i provvedimenti di  cui  alle
lettere a) e b),  anche  sulla  base  dell'istruttoria  condotta  dal
Tavolo di cui alla lettera C.5 dell'Intesa sancita  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015; 
    d) ferme restando le disposizioni vigenti in  materia  sanitaria,
ivi  comprese  quelle  in  materia  di  contenimento  del  costo  del
personale e quelle in materia di piani di rientro, se sulla base  del
piano del fabbisogno del personale emergono criticita', si  applicano
i commi 543 e 544. 
  542. Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani di
cui al comma 541, lettera b), nel periodo dal 1º gennaio 2016  al  31
luglio 2016, le regioni e le  province  autonome,  previa  attuazione
delle modalita' organizzative del personale al fine di  garantire  il
rispetto  delle  disposizioni  dell'Unione  europea  in  materia   di
articolazione dell'orario di lavoro, qualora si evidenzino criticita'
nell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di   assistenza,   possono
ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive  modificazioni,  a
forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle  disposizioni  vigenti
in materia sanitaria, ivi comprese quelle  relative  al  contenimento
del costo del personale e in materia  di  piani  di  rientro.  Se  al
termine  del  medesimo  periodo  temporale  permangono  le   predette
condizioni di criticita', i contratti di lavoro  stipulati  ai  sensi
del precedente periodo  possono  essere  prorogati  fino  al  termine
massimo del 31 ottobre 2016. Del  ricorso  a  tali  forme  di  lavoro
flessibile  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in   materia
sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del
personale e in materia  di  piani  di  rientro,  e'  data  tempestiva
comunicazione ai Ministeri  della  salute  e  dell'economia  e  delle
finanze. 
  543. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  6  marzo  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in  attuazione  dell'articolo  4,
comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale possono indire,  entro  il  31  dicembre
2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure  concorsuali
straordinarie    per    l'assunzione     di     personale     medico,
tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle
eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle  valutazioni
operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto
dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali,  gli
enti del Servizio  sanitario  nazionale  possono  riservare  i  posti
disponibili, nella misura massima del  50  per  cento,  al  personale
medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge, che  abbia  maturato  alla
data di pubblicazione del bando almeno tre anni  di  servizio,  anche
non continuativi, negli ultimi cinque  anni  con  contratti  a  tempo
determinato,   con   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i
medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure,
gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del
personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti  di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. In relazione a tale deroga,  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al  precedente
periodo, sono autorizzati  a  stipulare  nuovi  contratti  di  lavoro
flessibile esclusivamente ai sensi del  comma  542  fino  al  termine
massimo del 31 ottobre 2016. 
  544. Le previsioni di cui al comma 543, per il  biennio  2016-2017,
sono  comunque  attuate  nel  rispetto  della   cornice   finanziaria
programmata e delle disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo  17,  commi  3,
3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e  successive
modificazioni, e, per le regioni sottoposte a piani di rientro, degli
obiettivi previsti in detti piani. E' autorizzata a decorrere dal  1º
gennaio 2016, nel limite massimo di spesa di 400.000 euro  annui,  la
stipulazione    di    una    convenzione    tra    il    Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia,  il
Dipartimento per la giustizia minorile e di  comunita'  del  medesimo
Ministero, le aziende sanitarie e i comuni  (ANCI-Federsanita'),  per
l'integrazione socio-sanitaria e per la realizzazione all'interno del
Servizio  sanitario  nazionale  di  una  piattaforma  informatica  di
trasmissione dei dati  sanitari  delle  persone  detenute  sviluppata
dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati  del
Ministero  della  giustizia  cui  sono  assegnate  le   risorse;   la
piattaforma  e'  finalizzata  alla  gestione  di   un   servizio   di
telemedicina in ambito  carcerario,  sia  adulto  che  minorile.  Per
l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  periodo  precedente  e'
autorizzata la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2016. 
  545. Il comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto  2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, si applica anche all'Istituto  nazionale  per  la  promozione
della salute delle popolazioni migranti  e  per  il  contrasto  delle
malattie della poverta', che opera nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale ed e' assoggettato alla  disciplina  per  questo  prevista.
Conseguentemente  il  Fondo  per  la  compensazione   degli   effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni, e' ridotto di 780.983 euro a decorrere dall'anno 2016. 
  546.  Al  fine  di  perseguire  una  piu'  efficace   e   sinergica
integrazione tra le attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione e
le attivita' di  didattica  e  di  ricerca,  nonche'  allo  scopo  di
conseguire risparmi di spesa, nelle regioni a  statuto  speciale  che
nel biennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente
legge hanno riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale,  o
ne  hanno  avviato  la  riorganizzazione,  attraverso   processi   di
accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti, la  collaborazione
tra Servizio sanitario nazionale e universita' puo' realizzarsi anche
mediante la costituzione  di  aziende  sanitarie  uniche,  risultanti
dall'incorporazione delle  aziende  ospedaliere  universitarie  nelle
aziende sanitarie locali, secondo modalita' definite  preventivamente
con protocolli di intesa tra le regioni e le universita' interessate,
da stipulare ai sensi del decreto legislativo 21  dicembre  1999,  n.
517. 
  547. Le disposizioni di cui al comma  546  non  si  applicano  alle
regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario. 
  548.  Al  fine  di  garantire  la  effettiva  realizzazione   degli
interventi di razionalizzazione  della  spesa  mediante  aggregazione
degli acquisti di beni e servizi, gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale  sono  tenuti  ad  approvvigionarsi,   relativamente   alle
categorie merceologiche del settore sanitario, come  individuate  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via
esclusiva, delle centrali regionali di  committenza  di  riferimento,
ovvero della Consip SpA. 
  549. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base  del
comma 548 non  siano  disponibili  ovvero  operative,  gli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale  sono  tenuti   ad   approvvigionarsi,
relativamente alle categorie merceologiche del settore  sanitario  di
cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva,  delle  centrali  di
committenza iscritte nell'elenco dei  soggetti  aggregatori,  di  cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  In
tale ipotesi,  spetta  alla  centrale  regionale  di  committenza  di
riferimento l'individuazione,  ai  fini  dell'approvvigionamento,  di
altra  centrale  di  committenza.  La  violazione  degli  adempimenti
previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare  ed  e'
causa di responsabilita' per danno erariale. 
  550. I singoli  contratti  relativi  alle  categorie  merceologiche
individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, non possono essere  prorogati
oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale
di committenza individuata ai sensi  dei  commi  da  548  a  552.  Le
proroghe disposte in  violazione  della  presente  disposizione  sono
nulle  e  costituiscono  illecito  disciplinare  e  sono   causa   di
responsabilita' amministrativa. 
  551. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, le regioni adottano provvedimenti volti  a  garantire
che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unita'
organizzative  di  valutazione  delle  tecnologie  ovvero  sopprimano
quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione  istituite  a
livello regionale o nazionale. 
  552. A livello nazionale la Cabina di regia istituita  con  decreto
del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione  dell'articolo
26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a: 
    a)   definire   le   priorita'   per   la   valutazione   tecnica
multidimensionale dei dispositivi medici sulla base  dei  criteri  di
rilevanza del problema di salute  nonche'  di  rilevanza,  sicurezza,
efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi
medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA); 
    b)  promuovere  e  coordinare   le   attivita'   di   valutazione
multidimensionale realizzate dall'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
sanitari regionali (AGENAS) e dai presidi regionali  e  dai  soggetti
pubblici e privati di comprovata esperienza di HTA (Health Technology
assessment) operanti nel Programma nazionale di HTA  dei  dispositivi
medici; 
    c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per
la produzione dei rapporti di valutazione  tecnica  multidimensionale
nel Programma nazionale di HTA; 
    d) curare la pubblicazione, la diffusione  e  la  verifica  degli
impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla
lettera b)  secondo  i  metodi  validati  di  cui  alla  lettera  c),
promuovendone l'utilizzo da  parte  delle  regioni  e  delle  aziende
sanitarie  per  informare  le  decisioni  in  merito  all'adozione  e
all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento. 
  553. In attuazione dell'articolo 1,  comma  3,  del  Patto  per  la
salute 2014-2016, approvato con l'Intesa tra lo Stato, le  regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio  2014,  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 556,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 9-septies del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di  euro
annui, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge  si  provvede  all'aggiornamento  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 29  novembre  2001,  pubblicato
nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  33  dell'8
febbraio  2002,  recante  «Definizione  dei  livelli  essenziali   di
assistenza», nel rispetto degli equilibri programmati  della  finanza
pubblica. 
  554. La definizione e l'aggiornamento dei LEA di  cui  all'articolo
1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  sono
effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e  previo  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari nonche' con  la  procedura  di  cui  al  comma  559.  Il
Ministro della salute, entro il 31 dicembre di  ogni  anno,  presenta
alle Camere una relazione sullo stato di attuazione dei commi da  553
a 565. L'articolo 5 del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
e' abrogato. 
  555. Per l'attuazione del comma 553, per l'anno 2016 e' finalizzato
l'importo di 800 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del
fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo  26  del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. L'erogazione della quota e'
condizionata all'adozione del provvedimento di cui al comma 553. 
  556. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza  pubblica,
al  fine  di  garantire  l'efficacia  e  l'appropriatezza  clinica  e
organizzativa  delle  prestazioni  erogate  dal  Servizio   sanitario
nazionale nell'ambito dei  LEA,  anche  in  relazione  all'evoluzione
scientifica e tecnologica, e' istituita, presso  il  Ministero  della
salute, la Commissione nazionale per l'aggiornamento  dei  LEA  e  la
promozione  dell'appropriatezza  nel  Servizio  sanitario  nazionale,
nominata e presieduta  dal  Ministro  della  salute  e  composta  dal
direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del
Ministero della  salute  e  da  quindici  esperti  qualificati  e  da
altrettanti supplenti, di cui quattro designati  dal  Ministro  della
salute,  uno  dall'Istituto   superiore   di   sanita'   (ISS),   uno
dall'AGENAS, uno dall'Agenzia italiana del farmaco  (AIFA),  uno  dal
Ministero dell'economia e delle  finanze  e  sette  dalla  Conferenza
delle regioni e delle  province  autonome.  La  Commissione  dura  in
carica tre anni. Su richiesta del  presidente,  alle  riunioni  della
Commissione possono partecipare, per fornire  il  proprio  contributo
tecnico-scientifico,  rappresentanti  del  Consiglio   superiore   di
sanita', delle societa' scientifiche, delle Federazioni dei medici ed
esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate. 
  557. La Commissione  di  cui  al  comma  556,  nel  rispetto  degli
equilibri programmati di finanza pubblica, nonche' degli obblighi  di
pubblicita', trasparenza e  diffusione  di  informazioni  di  cui  al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche su proposta dei  suoi
componenti, svolge in particolare le seguenti attivita': 
    a) procede ad una valutazione sistematica  delle  attivita',  dei
servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria
a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il  mantenimento
ovvero per definire  condizioni  di  erogabilita'  o  indicazioni  di
appropriatezza; 
    b) acquisisce e valuta le proposte  di  inserimento  nei  LEA  di
nuovi servizi, attivita' e prestazioni; 
    c) per l'aggiornamento dei LEA e l'individuazione  di  condizioni
di erogabilita' o indicazioni  di  appropriatezza,  si  avvale  delle
valutazioni di HTA su tecnologie sanitarie e biomediche e su  modelli
e procedure organizzativi; 
    d) valuta l'impatto economico delle modifiche ai LEA; 
    e) valuta le richieste, provenienti  da  strutture  del  Servizio
sanitario nazionale, di autorizzazione all'esecuzione di  prestazioni
innovative nell'ambito di  programmi  di  sperimentazione,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni; 
    f) valuta che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le  regioni
con lo stesso standard di qualita' e  includa  tutte  le  prestazioni
previste dagli specifici LEA. 
  558. Sulla base dell'attivita' svolta ai sensi del  comma  557,  la
Commissione di cui al comma 556 formula annualmente una  proposta  di
aggiornamento dei LEA. 
  559. Se la proposta  attiene  esclusivamente  alla  modifica  degli
elenchi di prestazioni erogabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale
ovvero  alla  individuazione  di   misure   volte   ad   incrementare
l'appropriatezza della loro erogazione  e  la  sua  approvazione  non
comporta  ulteriori  oneri   a   carico   della   finanza   pubblica,
l'aggiornamento dei LEA e' effettuato con decreto del Ministro  della
salute, adottato di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
previo  parere  delle   competenti   Commissioni   parlamentari,   da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale previa registrazione della  Corte
dei conti. 
  560. La partecipazione alla Commissione di  cui  al  comma  556  e'
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina  prevista  in
materia dalla legislazione vigente. 
  561. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi  da  553  a
560,   la   Commissione   e'    supportata    da    una    segreteria
tecnico-scientifica  operante  presso  la  Direzione  generale  della
programmazione  sanitaria  del  Ministero  della  salute,  che   puo'
avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di  comando
o  distacco,  da  ISS,  AIFA,  AGENAS,  regioni,  enti  del  Servizio
sanitario nazionale ed altri  enti  rappresentati  nell'ambito  della
Commissione, nel numero massimo di cinque unita'. 
  562. Per  le  attivita'  di  supporto  di  cui  al  comma  561  che
richiedono specifiche attivita' di ricerca, il Ministero della salute
puo'  avvalersi,  anche   tramite   specifiche   convenzioni,   della
collaborazione  di  istituti  di  ricerca,  societa'  scientifiche  e
strutture pubbliche  o  private,  anche  non  nazionali,  nonche'  di
esperti, nel numero massimo di cinque. 
  563. Gli oneri derivanti dai commi 556, 561 e 562 ammontano ad euro
1 milione. 
  564. Al comma 3 dell'articolo 54 della legge 27 dicembre  2002,  n.
289, dopo le parole:  «Consiglio  dei  Ministri»,  sono  inserite  le
seguenti: «su proposta del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,». 
  565. A decorrere dalla costituzione della  Commissione  di  cui  al
comma  556,  e'  abrogato  il  comma  10  dell'articolo   4-bis   del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n.  112,  e  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.  44,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) e' abrogata; 
    b) all'articolo 3, comma 1: 
      1) alla lettera a),  la  parola:  «sessantadue»  e'  sostituita
dalla seguente: «cinquantanove»; 
      2) alla lettera b), la parola: «quattro»  e'  sostituita  dalla
seguente: «due»; 
      3) alla lettera n), la parola: «trentanove» e' sostituita dalla
seguente: «trentaquattro»; 
    c) all'allegato 1, il punto 22 e' soppresso. 
  566. Nell'ambito  delle  risorse  destinate  al  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe  massime
delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto  previsto
all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e
successive modificazioni, e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  567. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i cittadini che  usufruiscono
delle  cure  termali,  con  esclusione   dei   soggetti   individuati
dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  e
successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di
cui al decreto del Ministro della sanita' 28  maggio  1999,  n.  329,
degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia,  dei
grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per  cento
e dei grandi invalidi del lavoro,  sono  tenuti  a  partecipare  alla
spesa ai sensi dell'articolo 52, comma 2,  della  legge  27  dicembre
2002, n. 289, in misura pari a 55 euro o nella misura  superiore  che
potra' essere individuata in sede di accordo di cui  all'articolo  4,
comma 4, della  legge  24  ottobre  2000,  n.  323.  Il  livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario   standard   cui   concorre
ordinariamente lo Stato e' incrementato di  2  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  568.  Il  livello  del  finanziamento  del   fabbisogno   sanitario
nazionale  standard   cui   concorre   lo   Stato,   come   stabilito
dall'articolo 1, commi 167 e 556, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, e dall'articolo 9-septies, comma 1, del decreto-legge 19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, e' rideterminato, per l'anno 2016, in  111.000  milioni
di  euro.  Sono  sterilizzati  gli  effetti  derivanti  dal   periodo
precedente  sugli  obiettivi  di  finanza  pubblica  delle  autonomie
speciali. 
  569. Ai fini di consentire la regolare somministrazione dei farmaci
innovativi nel rispetto della cornice finanziaria programmata per  il
Servizio  sanitario  nazionale  e  in  relazione   alle   misure   di
efficientamento del settore sanitario previste dai commi da 521 a 552
e dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 10  e  11,  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015 e 2016, la spesa
per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al  raggiungimento  del
tetto di spesa per  l'assistenza  farmaceutica  territoriale  di  cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per
l'ammontare eccedente annualmente, per ciascuno  degli  anni  2015  e
2016, l'importo del fondo di cui all'articolo  1,  comma  593,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore  il
giorno successivo a quello della pubblicazione della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale. 
  570. Allo scopo di consentire l'accesso ai  trattamenti  innovativi
in una prospettiva di sostenibilita' del sistema e di  programmazione
delle cure, il Ministero della salute, sentita  l'AIFA,  in  coerenza
con la cornice finanziaria  programmata  per  il  Servizio  sanitario
nazionale, predispone annualmente un  programma  strategico  volto  a
definire le priorita' di intervento,  le  condizioni  di  accesso  ai
trattamenti, i parametri di rimborsabilita' sulla base  di  risultati
clinici  significativi,  il  numero   dei   pazienti   potenzialmente
trattabili e le  relative  previsioni  di  spesa,  le  condizioni  di
acquisto, gli schemi  di  prezzo  condizionato  al  risultato  e  gli
indicatori di performance degli stessi, gli strumenti  a  garanzia  e
trasparenza di tutte le procedure, le  modalita'  di  monitoraggio  e
valutazione degli interventi in tutto  il  territorio  nazionale.  Il
programma  e'  approvato  annualmente  d'intesa  con  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  571. E' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  della
salute, il fondo per finanziare la prima applicazione da parte  delle
farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali  (Medicine
Use  Review),  finalizzato,  in  via  sperimentale,   ad   assicurare
l'aderenza farmacologica alle terapie con conseguente  riduzione  dei
costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma. 
  572. Il fondo di cui al comma 571 e' assegnato alle regioni e  alle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  proporzione  alla
popolazione residente ed e' destinato in via esclusiva  e  diretta  a
finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista. 
  573. Per il  finanziamento  del  fondo  di  cui  al  comma  571  e'
stanziata, per l'anno 2016, la somma di euro 1.000.000. 
  574. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «A tutti i singoli contratti e  a
tutti  i  singoli  accordi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Ai
contratti e agli accordi» e  le  parole:  «percentuale  fissa,»  sono
soppresse; 
    b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:  «A  decorrere
dall'anno 2016, in considerazione del  processo  di  riorganizzazione
del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione  di  quanto
previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della  salute
2 aprile 2015, n. 70, al  fine  di  valorizzare  il  ruolo  dell'alta
specialita' all'interno del territorio nazionale,  le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono   programmare
l'acquisto  di  prestazioni  di  assistenza   ospedaliera   di   alta
specialita', nonche' di prestazioni erogate da parte  degli  istituti
di ricovero e cura  a  carattere  scientifico  (IRCCS)  a  favore  di
cittadini residenti in regioni  diverse  da  quelle  di  appartenenza
ricomprese  negli  accordi  per  la  compensazione  della   mobilita'
interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute  sancito
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa  del
10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra  le
regioni per il governo della mobilita' sanitaria  interregionale,  di
cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del  3
dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio
2010, in deroga ai limiti previsti dal  primo  periodo.  Al  fine  di
garantire,  in  ogni  caso,  l'invarianza  dell'effetto   finanziario
connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  provvedono  ad  adottare
misure alternative, volte, in particolare, a ridurre  le  prestazioni
inappropriate di bassa complessita' erogate in regime  ambulatoriale,
di pronto soccorso, in  ricovero  ordinario  e  in  riabilitazione  e
lungodegenza, acquistate  dagli  erogatori  privati  accreditati,  in
misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di
cui al primo periodo, nonche' gli  obiettivi  previsti  dall'articolo
9-quater,  comma  7,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125;
possono  contribuire  al  raggiungimento   del   predetto   obiettivo
finanziario anche misure alternative a valere  su  altre  aree  della
spesa sanitaria. Le prestazioni di  assistenza  ospedaliera  di  alta
specialita' e i relativi criteri di appropriatezza sono definiti  con
successivo accordo sancito in sede di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. In sede di prima applicazione sono  definite  prestazioni
di assistenza ospedaliera di alta specialita' i ricoveri  individuati
come  "ad  alta  complessita'"  nell'ambito   del   vigente   Accordo
interregionale  per  la  compensazione  della  mobilita'   sanitaria,
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le  regioni
trasmettono trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'economia
e  delle  finanze  i   provvedimenti   di   propria   competenza   di
compensazione della maggiore spesa sanitaria regionale per i pazienti
extraregionali  presi  in  carico  dagli  IRCCS.  Ne  danno  altresi'
comunicazione alle regioni di residenza dei medesimi  pazienti  e  al
coordinamento regionale per la salute e per gli affari finanziari  al
fine di permettere,  alla  fine  dell'esercizio,  le  regolazioni  in
materia di compensazione della mobilita'  sanitaria  nell'ambito  del
riparto  delle  disponibilita'  finanziarie  del  Servizio  sanitario
nazionale.  Le  regioni  pubblicano  per  ciascun   IRCCS   su   base
trimestrale  il   valore   delle   prestazioni   rese   ai   pazienti
extraregionali di ciascuna regione». 
  575.   Gli   accordi   per   la   compensazione   della   mobilita'
interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute  sancito
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa  del
10 luglio 2014  (atto  rep.  82/CSR),  sono  sanciti  dalla  medesima
Conferenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. 
  576. Dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  gli
accordi bilaterali fra le regioni  per  il  governo  della  mobilita'
sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19  del  Patto  per  la
salute sancito con intesa  del  3  dicembre  2009,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  3  del  5  gennaio   2010,   devono   essere
obbligatoriamente conclusi entro il 31 dicembre 2016. 
  577. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale  applicano  ai  pazienti,  residenti  in
regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le  medesime
regole di accesso e di erogazione delle prestazioni  previste  per  i
pazienti residenti nella regione in cui sono ubicate le strutture. Le
regioni individuano,  nell'ambito  del  contratto  stipulato  con  le
strutture  sanitarie,  le  misure  sanzionatorie  da  applicare  alle
strutture che non rispettano la presente disposizione. 
  578. All'articolo 1, comma 171, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, le parole: «importi tariffari  diversi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «livelli di remunerazione complessivi diversi». 
  579. Il Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicura, su  richiesta  della
regione interessata, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, il necessario supporto agli  enti  interessati  dai
piani di rientro di cui ai commi da 528 a 536 e mette a disposizione,
ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano ed
il perseguimento dei suoi obiettivi, nonche' per l'affiancamento,  da
parte dell'AGENAS con oneri a  carico  del  bilancio  della  medesima
Agenzia, degli enti del Servizio sanitario  nazionale  per  tutta  la
durata  dei  piani  di  rientro.  Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento  netto  derivanti
dal presente comma, pari a 3,4 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  580. Al fine di dotare il Paese di una infrastruttura  dedicata  ad
un progetto nazionale di genomica applicata  alla  sanita'  pubblica,
denominato «Progetto genomi Italia», volto alla realizzazione  di  un
piano nazionale di implementazione medico-sanitaria delle  conoscenze
e tecnologie genomiche con particolare  riguardo  al  sequenziamento,
all'analisi  e  alla  valorizzazione   scientifica   delle   sequenze
genomiche  della  popolazione  italiana,  e'  istituito   presso   il
Ministero della salute un fondo denominato «Progetto genomi  Italia»,
al quale e' assegnata la somma di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  581. Gli atti e i  provvedimenti  concernenti  l'utilizzazione  del
fondo, la progettazione e gestione del «Progetto genomi  Italia»,  di
cui al comma  580,  sono  adottati  da  una  Commissione,  denominata
«Commissione nazionale genomi italiani»,  istituita  con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministero della salute. La  Commissione,
di durata triennale, individua entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge  il  soggetto  o  i  soggetti,
pubblici o privati, che si impegnano a cofinanziare il progetto,  con
lettera di intenti da acquisire entro sei mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente  legge,  nella  misura  non  inferiore  alle
risorse destinate annualmente dallo Stato come individuate dal  comma
580. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge senza  l'individuazione  di  cofinanziatori  del  progetto,  la
Commissione di cui  al  presente  comma  cessa  le  proprie  funzioni
relazionando al Ministro della salute  sulle  circostanze  che  hanno
impedito la realizzazione del progetto. 
  582.  Le  risorse  di  cui  all'articolo  2-ter,   comma   3,   del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e le risorse di cui  all'articolo
2, comma 307, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  annualmente
stanziate sui pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della salute, sono assegnate  dal  Ministero  della  salute
direttamente al Centro nazionale trapianti per lo  svolgimento  delle
attivita' di coordinamento della rete trapiantologica. 
  583. Le risorse di cui all'articolo 12 del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 207, e all'articolo 5  del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 208, annualmente stanziate sui pertinenti  capitoli
dello stato di previsione del Ministero della salute, sono  equamente
ripartite destinando il 50 per cento alle regioni e il 50  per  cento
al Centro nazionale sangue per le attivita'  di  coordinamento  della
rete trasfusionale. 
  584. A seguito dell'effettivo trasferimento al  Servizio  sanitario
regionale delle  funzioni  in  materia  di  assistenza  sanitaria  ai
soggetti ospitati presso le residenze per l'esecuzione  delle  misure
di sicurezza (REMS), alle regioni a statuto speciale sono  trasferite
le somme loro assegnate in sede di riparto della quota vincolata  del
Fondo sanitario nazionale per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, di cui
all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre  2011,  n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9. 
  585. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno  2016,
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni  2017  e  2018  e  di  1
milione  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019   in   favore
dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. 
  586. Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni,
somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25
febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1º maggio 2001, demandati
alle regioni, in attesa del trasferimento  dallo  Stato  delle  somme
dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto. 
  587. A decorrere  dall'anno  2016,  le  dotazioni  di  bilancio  in
termini di  competenza  e  di  cassa  relative  alle  missioni  e  ai
programmi di spesa degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri  sono
ridotte per gli importi indicati  nell'elenco  n.  2,  allegato  alla
presente legge. 
  588.  Ai  fini  del  concorso  al  raggiungimento  degli  obiettivi
programmati  di  finanza  pubblica,  gli  stanziamenti  di   bilancio
iscritti a favore della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  sono
ridotti  per  l'importo  di  23.002.000  euro  per  l'anno  2016,  di
21.756.000 euro per l'anno 2017 e  di  18.006.000  euro  a  decorrere
dall'anno  2018,  come  indicato  nell'elenco  n.  3,  allegato  alla
presente legge. 
  589. Al fine di razionalizzare e ridurre i  costi  delle  strutture
tecniche del Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
l'Unita' tecnica - Finanza di progetto, di cui all'articolo  7  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e' soppressa e le relative  funzioni  e
competenze sono trasferite al medesimo Dipartimento. Il Dipartimento,
per lo svolgimento delle funzioni trasferite e di quelle esercitate a
supporto del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee  guida
per la regolazione dei servizi di  pubblica  utilita',  previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  novembre  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009,  puo'
avvalersi complessivamente di  un  massimo  di  diciotto  esperti  in
materia di investimenti pubblici e finanza di progetto.  Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i requisiti  professionali,  i  criteri  per  l'attribuzione
degli incarichi,  la  durata,  le  cause  di  incompatibilita'  e  il
trattamento economico degli esperti. I richiami all'Unita' tecnica  -
Finanza di progetto contenuti in  atti  normativi  devono  intendersi
riferiti al Dipartimento per la  programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica. Dall'attuazione della presente disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  590. Al fine di  garantire,  senza  soluzione  di  continuita',  la
prosecuzione   delle   attivita'   concernenti   l'allertamento,   il
monitoraggio e il coordinamento operativo del  sistema  nazionale  di
protezione  civile  nonche'  l'adempimento  degli  impegni  derivanti
dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nelle  more  del
rinnovo della contrattazione  integrativa  riguardante  il  personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  continuano  a  produrre
effetti  le  disposizioni  in   materia   di   riconoscimento   delle
integrazioni al trattamento economico accessorio di cui  al  comma  7
del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 2014,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2014, nel limite di spesa di
1,5 milioni  di  euro,  a  valere  sui  pertinenti  stanziamenti  del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  591.  Nell'ambito  del  programma  «Regolazione   giurisdizione   e
coordinamento del sistema della fiscalita'» della missione  di  spesa
«Politiche  economico-finanziarie  e  di  bilancio»,   le   dotazioni
finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 40 milioni di
euro per l'anno 2016, di 70 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2017 e 2018 e di 100 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2019. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono rideterminati i  compensi  spettanti  ai  centri
autorizzati di assistenza fiscale in  misura  tale  da  realizzare  i
risparmi di spesa di cui al periodo precedente. 
  592. L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  47,  secondo
comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente  alla  quota
destinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 10  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2016. 
  593. L'articolo 41, comma  16-sexiesdecies,  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009, n. 14, e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2017. 
  594. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e' istituito un fondo con  una
dotazione di 5 milioni di  euro  annui  in  favore  delle  regioni  a
statuto ordinario confinanti con l'Austria o con la Svizzera  per  la
riduzione del prezzo alla pompa  della  benzina  e  del  gasolio  per
autotrazione nelle aree di confine. Entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite  le  modalita'   di
ripartizione del fondo tra le regioni interessate. 
  595. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' ridotto nella misura di 2 milioni  di  euro
per l'anno 2016. 
  596. A decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in
favore delle regioni a statuto speciale  previsti  dall'articolo  34,
comma  4,  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,   e
dall'articolo 72, comma 3, del regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli
indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera. 
  597. All'articolo 201, comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente: 
  «g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141,
143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo  di
appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento». 
  598. A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti
locali  della  Regione  siciliana  in  relazione  all'accoglienza  di
profughi e rifugiati extracomunitari, e' autorizzata la  spesa  di  3
milioni  di  euro  per  l'anno  2016.  Con   decreto   del   Ministro
dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono definite le  modalita'  di  riparto  delle
risorse di cui al presente comma. 
  599. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del  decreto-legge  24  gennaio
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 34, le parole: «15 dicembre 2015» sono sostituite dalle  seguenti:
«15 dicembre 2016». 
  600. Al fine  di  assicurare  la  razionalizzazione  delle  risorse
finanziarie disponibili e l'ottimizzazione dell'impiego del personale
nei procedimenti in materia di cittadinanza,  immigrazione  e  asilo,
quota parte delle risorse di cui all'articolo  9-bis  della  legge  5
febbraio  1992,  n.  91,  connesse  alle  attivita'  istruttorie   di
competenza del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e
resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel  corso  dell'anno,
individuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo'  essere  destinata  alla
corresponsione dei compensi per prestazioni di  lavoro  straordinario
del  personale  del   Dipartimento   per   le   liberta'   civili   e
l'immigrazione del  Ministero  dell'interno,  anche  in  deroga  alla
normativa   vigente.   Con   il   medesimo   decreto   si    provvede
all'autorizzazione delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del
personale interessato.