501. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di
cui ai commi 497 e 499 sono, rispettivamente, il 20 febbraio e il 15
marzo.
502. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto di cui alla legge
23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire gli investimenti, da
realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione
degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030, sono
assegnati alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012,
spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna
provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna
provincia negli anni dal 2018 al 2030.
503. Il concorso della regione Trentino-Alto Adige e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in termini di saldo netto da
finanziare a decorrere dall'esercizio 2017 e in termini anche di
indebitamento netto a decorrere dal 2018, previsto dall'articolo 79
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, puo' essere assicurato
attraverso contributi posti a carico dei medesimi enti da
corrispondere anche mediante compensazioni a valere su somme dovute
dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione dei residui passivi
perenti e compresi i gettiti arretrati inerenti a devoluzioni di
tributi erariali, previa intesa tra ciascun ente e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno.
504. Le disposizioni dei commi 502 e 503 del presente articolo sono
approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670.
505. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 502, pari a
50 milioni di euro nel 2017, a 73 milioni di euro nel 2018, a 98
milioni di euro nel 2019, a 103 milioni di euro nel 2020, a 101
milioni di euro nel 2021, a 100 milioni di euro annui dal 2022 al
2030, a 65 milioni di euro nel 2031, a 38 milioni di euro nel 2032 e
a 12 milioni di euro nel 2033, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
506. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma
5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, si applicano, nell'esercizio
al quale si riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui al comma
475, lettere c) ed e), del presente articolo.
507. Qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle
intese e dei patti di solidarieta' previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma
5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non siano totalmente
utilizzati, l'ente territoriale non puo' beneficiare di spazi
finanziari nell'esercizio finanziario successivo.
508. Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari
concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta'
previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non
effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non puo' procedere
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non
abbia adempiuto.
509. In applicazione del punto 1 dell'Accordo in materia di finanza
pubblica con il Governo, sottoscritto in data 20 giugno 2016, la
Regione siciliana garantisce un saldo positivo non inferiore ad euro
577.512.000 per l'anno 2017 e un saldo non negativo a decorrere
dall'anno 2018, calcolato secondo le modalita' di cui al comma 466.
In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui ai commi 475
e 476. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in
materia di patto di stabilita' interno in contrasto con le
disposizioni del presente comma.
510. Al fine di riqualificare la spesa regionale e favorire il
progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti, la
Regione siciliana provvede, in attuazione del punto 2 dell'Accordo
sottoscritto con il Governo in data 20 giugno 2016, a realizzare, per
gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente
in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto
all'anno precedente. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore del
3 per cento, la parte eccedente puo' essere portata in diminuzione
della riduzione dell'anno successivo. Resta fermo che la riduzione
della spesa corrente non puo' in nessun caso essere inferiore al 2
per cento annuo. Tale riduzione avviene mediante una compressione
degli impegni di parte corrente risultanti dal consuntivo dell'anno
precedente, a parita' di funzioni attribuite alla regione, e al netto
delle esclusioni elencate al punto 2 del citato Accordo.
511. La riduzione della spesa di cui al comma 510 e' realizzata
attraverso le modalita' di cui al punto 3 dell'Accordo con la Regione
siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato verifica annualmente, previa certificazione
regionale, il rispetto dei saldi di bilancio di cui al comma 509 e il
rispetto delle riduzioni strutturali della spesa corrente regionale
prevista al punto 2 dell'Accordo sottoscritto in data 20 giugno 2016
tra il Governo e la Regione siciliana; con la stessa cadenza la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica verifica, previa certificazione regionale, il rispetto delle
misure regionali previste al punto 3 del predetto Accordo.
512. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale di
riduzione degli impegni di spesa di parte corrente di cui al comma
510, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite
dell'Agenzia delle entrate - Ufficio struttura di gestione, e'
autorizzato a trattenere il corrispettivo importo dello sforamento a
valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione
siciliana.
513. La Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle more
dell'applicazione delle modalita' attraverso le quali lo Stato
assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto speciale ai
sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42,
pone in essere le azioni necessarie affinche' gli enti locali del
territorio regionale si sottopongano, anche ai sensi dell'articolo 8
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, alle rilevazioni in
materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste
in essere dalla SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa, nelle
modalita' previste dalle norme richiamate a partire dalla prossima
rilevazione.
514. In applicazione delle norme di attuazione dello Statuto della
Regione siciliana in materia finanziaria, approvate dalla Commissione
paritetica in data 3 ottobre 2016, viene assegnato alla Regione
siciliana un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10
decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito
maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da
parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, nei
modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione.
515. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di
bilancio.
516. A decorrere dall'anno 2018, nel caso in cui il regime di cui
all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera
b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, venga prorogato, la Regione
siciliana versa, entro il 30 ottobre di ciascun anno e fino alla
scadenza della proroga, al capo X, capitolo n. 3465, articolo 1,
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato,
l'importo di 285 milioni di euro annui. In mancanza del predetto
versamento nei termini previsti dai commi da 509 a 534 del presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il
tramite dell'Agenzia delle entrate - Ufficio struttura di gestione,
e' autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a valere sulle
somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.
517. Sono restituiti alla regione Valle d'Aosta gli accantonamenti
effettuati per gli anni dal 2012 al 2015, ai sensi dell'articolo 15,
comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1,
comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non sono applicati
nei confronti della stessa regione gli accantonamenti previsti dalla
predetta normativa a decorrere dall'anno 2017.
518. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio
2015 tra il presidente della regione Valle d'Aosta e il Ministro
dell'economia e delle finanze, a definitiva compensazione della
perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla
regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre
1981, n. 690, e' attribuito alla medesima regione l'importo
complessivo di 448,8 milioni di euro da corrispondere nell'importo di
74,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 65,8 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e di 45 milioni di euro per
l'anno 2023.
519. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli
Venezia Giulia procedono, mediante intesa da raggiungere entro il 30
giugno 2017, alla verifica della misura degli accantonamenti
effettuati nei confronti della regione Friuli Venezia Giulia, ai
sensi dell'articolo 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, per gli anni dal 2012 al 2015, per effetto delle
modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di
imposizione locale immobiliare.
520. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
per la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, con l'intesa
di cui al comma 519 sono definite le modalita' alternative di
concorso della regione Friuli Venezia Giulia per gli anni dal 2016 al
2020. Nelle more dell'intesa di cui al periodo precedente, in
applicazione del principio di equita' sostanziale, con riferimento
all'incremento del carico fiscale sostenuto nei comuni del restante
territorio nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a recuperare il maggior gettito comunale connesso alle
modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di
imposizione locale immobiliare, provvisoriamente quantificato
nell'importo pari a 72 milioni di euro annui salvo conguaglio,
mediante corrispondente riduzione delle somme a qualsiasi titolo
spettanti alla regione.
521. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e' sostituito dal seguente:
«456. In considerazione degli effetti positivi sul proprio
disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma
454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte
e' costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del
bilancio gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni di euro
per l'anno 2015, di 222.500.000 euro per l'anno 2016 e di 218.309.385
euro a decorrere dall'anno 2017 e fino all'esercizio 2045, per il
concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale».
522. Il comma 521 determina oneri pari a 4.190.615 euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2045.
523. Al comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e risulti pagata l'ultima rata dell'ammortamento delle anticipazioni
di liquidita'»;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le risorse
residue al 31 dicembre 2016 sulla contabilita' speciale della
gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e
inerenti al contributo ivi disciplinato, sono trasferite al bilancio
della regione Piemonte. A valere sulle relative entrate la regione
consegue un valore positivo del saldo di cui all'articolo 9 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243».
524. Nel caso in cui il pagamento dei debiti certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2013 risulti inferiore rispetto
alle anticipazioni di liquidita' ricevute a tal fine dalle regioni
beneficiarie ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonche' dalla gestione
commissariale istituita dall'articolo 1, commi da 452 a 458, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risorse eccedenti possono essere
utilizzate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
525. Ciascuna amministrazione pubblica interessata fornisce formale
certificazione al Tavolo tecnico di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dell'avvenuto pagamento dei
rispettivi debiti di cui al comma 524 del presente articolo e delle
relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017.
526. Le somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidita' per
il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31
dicembre 2013 e alla data del 31 dicembre 2014, non rendicontate
entro il 31 marzo 2017, costituiscono oggetto di estinzione
anticipata entro la data del 30 giugno 2017, da parte delle regioni e
delle province autonome.
527. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, al primo e al terzo periodo, la parola: «2019» e' sostituita
dalla seguente: «2020».
528. Al comma 680 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, al primo periodo, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «2018, 2019 e 2020» e, al secondo periodo, dopo le parole:
«modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato,» sono
inserite le seguenti: «inclusa la possibilita' di prevedere
versamenti da parte delle regioni interessate,».
529. Al comma 13-duodecies dell'articolo 8 del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome e'
effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e dalle
province autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo conto
delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, da approvare entro il 30
settembre di ciascun anno mediante intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano».
530. Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013
e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo
77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare
mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate
alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle
somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle regioni per i
medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni
a titolo di compartecipazione all'IVA, nei limiti dell'importo dei
residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la
compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31
dicembre 2016.
531. Alle sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del
comma 530 provvede, per lo Stato, il Ministro dell'economia e delle
finanze con proprio decreto. Le relative registrazioni contabili sono
riportate nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2016.
532. Le sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del
comma 530 del presente articolo sono registrate dalle regioni nelle
scritture contabili dell'esercizio 2016, e non rilevano ai fini del
saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.
533. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il
comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo
delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano
gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere
esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo
standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia
digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati
SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di
tesoreria statale. Le modalita' con cui enti e tesorieri scambiano
gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite
da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l'AGID e
disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet
istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i
cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con
modalita' differenti da quelle descritte nel periodo precedente.
8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentite la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabiliti le modalita'
e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis».
534. In virtu' dell'articolo 51, secondo comma, della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' attribuita alla regione
Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'imposta
sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei
veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente
competenza nel territorio regionale, di cui all'articolo 56 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e ad essa sono versate
le relative entrate. La regione Friuli-Venezia Giulia puo'
disciplinare, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 446 del
1997, l'imposta di cui al periodo precedente, ivi compresa la
denominazione della medesima. Fino alla data di entrata in vigore
della disciplina regionale continua a trovare applicazione la
normativa vigente in ciascuna provincia, con attribuzione del gettito
direttamente alla regione Friuli-Venezia Giulia.
535. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente:
«15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di
prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono munite di
sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle
quantita' scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalita'
di applicazione della predetta disposizione»;
b) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «presso il proprio deposito. I prodotti
sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono separatamente
detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa
ricevuti nel medesimo deposito»;
c) all'articolo 12, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto
di prodotti assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni
dell'articolo 6, comma 15-bis»;
d) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: «e presso i
destinatari registrati» sono inserite le seguenti: «nonche' presso
gli altri impianti soggetti a denuncia» e dopo le parole: «del
destinatario registrato» sono inserite le seguenti: «ovvero degli
altri soggetti obbligati alla denuncia»;
e) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici). - 1. Il regime
del deposito fiscale e' consentito:
a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione
dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma
2, ovvero i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 3, ove
destinati a carburazione e combustione, nonche' i prodotti sottoposti
ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5;
b) per gli impianti petrolchimici.
2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 e' subordinato al
rilascio della licenza di cui all'articolo 63.
3. La gestione in regime di deposito fiscale puo' essere
autorizzata, laddove sussistano effettive necessita' operative e di
approvvigionamento dell'impianto, per i depositi commerciali di gas
di petrolio liquefatti di capacita' non inferiore a 400 metri cubi e
per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacita'
non inferiore a 10.000 metri cubi.
4. La gestione in regime di deposito fiscale puo' essere, altresi',
autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti
di capacita' inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali
di altri prodotti energetici di capacita' inferiore a 10.000 metri
cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno
una delle seguenti condizioni:
a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da
accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici
in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero
esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in
misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle
estrazioni di un biennio;
b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato
nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario
o, se di diversa titolarita', sia stabilmente destinato ad operare al
servizio del predetto deposito.
5. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi
3 e 4 e' subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo
63.
6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' negata ai soggetti nei
cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo
648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati di natura tributaria,
finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai
titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale,
per i quali sia prevista la pena della reclusione. La predetta
autorizzazione e' altresi' negata ai soggetti nei confronti dei quali
siano in corso procedure concorsuali o siano state definite
nell'ultimo quinquennio, nonche' ai soggetti che abbiano commesso
violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entita', alle
disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto
e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate
sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio.
7. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui ai
commi 3 e 4 e' sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza
conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del
soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del
codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno
dei reati indicati nel comma 6.
8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 puo' essere sospesa
dall'Autorita' giudiziaria, anche su richiesta dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, nei confronti del depositario autorizzato per
il quale sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di
procedura penale, decreto che dispone il giudizio per reati di natura
tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione di cui al
primo periodo e' in ogni caso sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli laddove venga pronunciata nei confronti del depositario
autorizzato sentenza di condanna non definitiva, con applicazione
della pena della reclusione, per reati di natura tributaria,
finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha
effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile.
9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' revocata ai soggetti
nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale,
ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia
prevista la pena della reclusione.
10. La licenza di cui al comma 2 e' negata, sospesa e revocata
allorche' ricorrano rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6,
8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio e' sospesa allorche' ricorrano
le condizioni di cui al comma 7.
11. Nel caso di persone giuridiche e di societa', l'autorizzazione
e la licenza sono negate, revocate o sospese, ovvero il procedimento
per il rilascio delle stesse e' sospeso, allorche' le situazioni di
cui ai commi da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con
riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione, nonche' a persone che ne esercitano,
anche di fatto, la gestione e il controllo.
12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la permanenza
delle condizioni previste dal comma 4 e, nel caso esse non possano
ritenersi sussistenti, l'autorizzazione di cui al medesimo comma
viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro
il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata.
Contestualmente all'emissione del provvedimento di sospensione di cui
al periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta dell'esercente
il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4.
13. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del
trasferimento e dell'impiego dei prodotti energetici, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli puo' prescrivere l'installazione di strumenti e
apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie
prime e dei prodotti semilavorati e finiti; puo', altresi', adottare
sistemi di verifica e di controllo con l'impiego di tecniche
telematiche ed informatiche.
14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di un idoneo
sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di
gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede al controllo
dell'accertamento e della liquidazione dell'imposta avvalendosi dei
dati necessari alla determinazione della quantita' e della qualita'
dei prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con accesso in
modo autonomo e diretto.
15. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti
prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 2, ad imposta
assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento
degli impianti, stabiliti per quantita' e qualita' dal competente
ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
16. Per i prodotti immessi in consumo che devono essere sottoposti
ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di
lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13.
17. La presente disposizione non si applica al gas naturale (codici
NC 2711 11 00 e 2711 21 00), al carbone (codice NC 2701), alla
lignite (codice NC 2702) e al coke (codice NC 2704)».
536. Per i depositi commerciali gestiti in regime di deposito
fiscale, di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dal comma 535,
lettera e), del presente articolo, le disposizioni del comma 4 del
citato articolo 23, come sostituito dal comma 535, lettera e), del
presente articolo, hanno effetto a decorrere dal terzo anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
537. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo il comma 3
e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono
l'indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o
committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di
effettuazione dell'operazione».
538. In attuazione di quanto disposto dal comma 537, con successivo
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adeguati
i decreti che disciplinano il contenuto dello scontrino fiscale e
della ricevuta fiscale.
539. La disposizione di cui al comma 537 si applica alle operazioni
effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2018.
540. A decorrere dal 1º gennaio 2018 i contribuenti, persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti
di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, arte
o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione
telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare
all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria
nazionale. Per partecipare all'estrazione e' necessario che i
contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice
fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle
entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le
modalita' di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
541. La partecipazione all'estrazione a sorte di cui al comma 540
e' consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o
servizi, effettuati fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, arte
o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di
quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle
entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento
elettronici da parte dei consumatori, la probabilita' di vincita dei
premi di cui al comma 540 e' aumentata del 20 per cento, rispetto
alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le
transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il
pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3
dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
543. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 540, a
decorrere dal 1º marzo 2017, la lotteria nazionale e' attuata, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in via sperimentale
limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio
di attivita' d'impresa, arte o professione, effettuati dai
contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato,
mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e
di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127.
544. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' emanato, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un regolamento disciplinante le modalita' tecniche relative alle
operazioni di estrazione, l'entita' e il numero dei premi messi a
disposizione, nonche' ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione della lotteria.
545. Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale,
nonche' di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine
pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di
titoli di accesso ad attivita' di spettacolo effettuata da soggetto
diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o
convenzione, dei sistemi per la loro emissione e' punita, salvo che
il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con
sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro,
nonche', ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di
comunicazione elettronica, secondo le modalita' stabilite dal comma
546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi piu' gravi, con
l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione e'
stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorita'
competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo
d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non e' comunque
sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di
titoli di accesso ad attivita' di spettacolo effettuata da una
persona fisica in modo occasionale, purche' senza finalita'
commerciali.
546. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, da emanare, sentite
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e la Societa'
italiana degli autori ed editori, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono adottate, nel rispetto
della normativa dell'Unione europea, le specificazioni e regole
tecniche attuative del comma 545, in particolare al fine di aumentare
l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di
accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonche' di
assicurare la tutela dei consumatori.
547. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 1, lettera g), dopo le parole: «non
residenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' quelli di cui
all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo»;
b) dopo l'articolo 55 e' inserito il seguente:
«Art. 55-bis (Imposta sul reddito d'impresa). - 1. Il reddito
d'impresa degli imprenditori individuali e delle societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita'
ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, e' escluso dalla
formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione
separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77. Dal reddito
d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico
dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del
reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti
assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue
computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta
successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o
dei soci.
2. In deroga all'articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei
periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma
1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza
in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita
dal regime di cui al presente articolo sono computabili in
diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3,
considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di
maturazione delle stesse. Nel caso di societa' in nome collettivo e
in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
3. Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle
riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi
d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora
prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o
dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a
formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori
familiari o dei soci.
4. Gli imprenditori e le societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria possono
optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo. L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, e'
rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi,
con effetto dal periodo d'imposta cui e' riferita la dichiarazione.
5. L'applicazione del presente articolo esclude quella
dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla tassazione del
reddito indipendentemente dalla sua percezione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi
d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le
riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate
prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta»;
c) all'articolo 116:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Opzioni per le
societa' a ristretta base proprietaria»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le
societa' ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione
del regime di cui all'articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le
riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle societa' che
esercitano l'opzione di cui all'articolo 55-bis si considerano
equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo».
548. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui
all'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotto dal comma 547 del presente articolo, l'ammontare del
contributo annuo dovuto dai soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 2 agosto 1990, n. 233, e' determinato senza tenere conto delle
disposizioni di cui al citato articolo 55-bis.
549. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 84, comma 3, alinea, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «La limitazione si applica anche alle eccedenze
oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96,
relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
relativamente all'aiuto alla crescita economica»;
b) all'articolo 88, comma 4-ter, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: «In caso di concordato di risanamento, di accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato
ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio
decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di
procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti
dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che
eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84,
senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di
periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui
al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico»;
c) all'articolo 172, comma 7, il quinto periodo e' sostituito dal
seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli
interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4
dell'articolo 96 del presente testo unico, nonche' all'eccedenza
relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
d) all'articolo 173, comma 10, dopo le parole: «Alle perdite
fiscali» sono inserite le seguenti: «, agli interessi indeducibili
oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del
presente testo unico, nonche' all'eccedenza relativa all'aiuto alla
crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214,»;
e) all'articolo 181, comma 1, dopo le parole: «le perdite
fiscali» sono inserite le seguenti: «, l'eccedenza di interessi
indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4
dell'articolo 96 del presente testo unico, nonche' l'eccedenza
relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,».
550. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 3
alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello
esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010»;
b) il comma 2-bis e' abrogato;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il
calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e'
fissata al 2,7 per cento. In via transitoria, per il primo triennio
di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31
dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota e' fissata,
rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento
e al 2,3 per cento»;
d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di
assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha
effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei
titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a
quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31
dicembre 2010»;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di
persone fisiche, societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice in regime di contabilita' ordinaria».
551. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le disposizioni di cui al comma 550, lettere d) ed e), del presente
articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2015.
552. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dalla lettera
e) del comma 550 del presente articolo, a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la
differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il
patrimonio netto al 31 dicembre 2010.
553. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui
redditi delle societa' relativo al periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando quale
imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui al comma 550.
554. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017».
555. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in
mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione
agricola, rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
come modificato dal comma 554 del presente articolo, le aliquote
delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e
l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e'
raddoppiata.
556. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non
adottano i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,
rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione
degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2015.
557. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 556,
per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
558. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento da versare con le modalita' indicate al comma
561.
559. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione
si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal
terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16
per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non
ammortizzabili.
560. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai
soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione.
561. Le imposte sostitutive di cui ai commi 558 e 559 sono versate
in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento
al quale la rivalutazione e' eseguita. Gli importi da versare possono
essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
562. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13
aprile 2001, n. 162, nonche' le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002,
n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
563. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in
bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n.
342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in
corso alla data del 1º dicembre 2018.
564. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 559, e' vincolata una
riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che puo' essere
affrancata ai sensi del comma 558.
565. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni,
trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30
settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. I versamenti rateali
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1
della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro
il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.
566. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal
patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data
del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1º gennaio 2017 al 31 maggio
2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma
121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono
effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno
2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli
effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2017.
567. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «rescissione e simili» sono
inserite le seguenti: «o per mancato pagamento in tutto o in parte a
causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali
rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei
debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto
n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese»;
b) al comma 8, le parole: «ai commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 5»;
c) al comma 12, alinea, le parole: «Ai fini del comma 4, lettera
b),» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 2»;
d) i commi 4, 6 e 11 sono abrogati e il secondo periodo del comma
5 e' soppresso.
568. Al fine di favorire lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie
di tipo a banda larga e di garantire una maggiore efficienza nell'uso
dello spettro, i diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800
Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono, su domanda dei titolari,
essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche e di proroga
con decorrenza dal 1º luglio 2017 nel rispetto del principio di
neutralita' tecnologica.
569. Ai sensi di quanto previsto dal comma 568, i titolari dei
diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al
30 giugno 2018 possono richiedere l'autorizzazione al cambio della
tecnologia sull'intera banda attribuita a far data dal 1º luglio 2017
e contestualmente la proroga alle nuove condizioni tecniche al 31
dicembre 2029 della durata dei suddetti diritti d'uso, previa
presentazione di un'unica istanza ai sensi dell'articolo 25, comma 6,
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, da presentare entro il 15
febbraio 2017, corredata di un dettagliato piano tecnico finanziario.
570. La proroga di cui all'articolo 25 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, comporta il pagamento anticipato e in un'unica
soluzione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze di cui
all'articolo 35 del medesimo codice, da effettuare entro e non oltre
il 30 settembre 2017. La misura dei suddetti contributi, rapportati
alla quantita' di banda e alla durata, e' data dal valore fissato per
le suddette frequenze dalle delibere dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni 541/08/CONS del 17 settembre 2008 e 282/11/CONS
del 18 maggio 2011, maggiorato del 30 per cento.
571. Il contributo di cui al comma 570 e' attualizzato al tasso di
rendimento dei buoni del Tesoro poliennali decennali registrato alla
data dell'ultima asta dei buoni del tesoro poliennali antecedente
alla data di presentazione dell'istanza.
572. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 569, il
Ministero dello sviluppo economico provvede a rilasciare i nuovi
diritti d'uso con decorrenza dal 1º luglio 2017 e con scadenza al 31
dicembre 2029 con recupero degli eventuali importi gia' versati e
dovuti per il primo semestre del 2017 per le autorizzazioni al cambio
della tecnologia sulle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza
al 30 giugno 2018.
573. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 569, fino
al 30 giugno 2018 i gestori radiomobili autorizzati al cambio della
tecnologia sono, comunque, tenuti al rispetto degli obblighi di cui
alle rispettive licenze di global system for mobile communications
(GSM) e in considerazione di tale onere i contributi di cui al comma
570 sono decurtati di un importo pari al 30 per cento in misura
proporzionale alla percentuale di banda utilizzata sul territorio
nazionale con tecnologia GSM fino alla suddetta data.
574. I diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello
sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe sono
messi a gara pubblica entro il 30 giugno 2017 e assegnati entro il 31
ottobre 2017, secondo i criteri adottati dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni entro e non oltre il 31 marzo 2017, con
importo minimo di base d'asta pari ad almeno il valore dei contributi
previsto dal comma 570, ulteriormente maggiorato del 10 per cento.
575. I maggiori introiti per il 2017 derivanti dai commi da 568 a
574 sono quantificati in 2.010 milioni di euro. Al fine di garantire
la realizzazione integrale dei predetti maggiori introiti, con
riferimento ai diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero
dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe,
il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle
informazioni comunicate dal Ministero dello sviluppo economico,
provvede entro il 15 aprile 2017 ad accantonare e rendere
indisponibili le corrispondenti somme con le modalita' di cui
all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Qualora, a seguito degli esiti della gara di cui al comma 574, come
comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico,
gli introiti di cui al periodo precedente non dovessero realizzarsi
in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati in
misura corrispondente per assicurare la copertura delle minori
entrate accertate per il 2017. Nel caso in cui gli stanziamenti da
ridurre siano di importo tale da recare pregiudizio alla
funzionalita' e all'operativita' delle amministrazioni interessate,
il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ai sensi
dell'articolo 17, comma 13, della citata legge n. 196 del 2009, ad
assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative legislative. Il
Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle
Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento
e all'adozione delle misure di cui al presente comma.
576. Per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle
attivita' di raccolta del gioco, nel rispetto dei principi di cui
alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
nonche' dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, la gestione di tali attivita' e' affidata a uno o piu' soggetti
scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie.
Conseguentemente, in vista della scadenza della concessione vigente,
la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi
complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a
distanza, nonche' di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico
totalizzatore a livello nazionale, e' affidata in concessione
aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto
dei principi e delle regole europei e nazionali, a una qualificata
impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco
ovvero in possesso di una capacita' tecnico-infrastrutturale non
inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale
in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei
requisiti di affidabilita' tecnica ed economica, scelta mediante
procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La
procedura e' indetta alle seguenti condizioni essenziali:
a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;
b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa e, quanto alla componente del prezzo, base d'asta, per le
offerte al rialzo, di 100 milioni di euro;
c) versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente
risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento
all'atto dell'aggiudicazione e della quota residua all'atto
dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte
dell'aggiudicatario;
d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta
con offerta al ribasso;
e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o dei
rapporti negoziali consentiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
f) facolta' per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la
rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di
servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro
compatibilita' con la raccolta stessa;
g) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e
dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano
la massima sicurezza e affidabilita', secondo il piano d'investimento
che costituisce parte dell'offerta tecnica;
h) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario
delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di
cui alla lettera g) e delle somme addebitate in violazione delle
previsioni dei bandi di gara ai sensi della lettera e).
577. Al fine di rendere effettiva l'assunzione del servizio del
gioco da parte dell'aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione
della rete allo Stato, prevista dall'articolo 1, comma 90, lettera
e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli puo' disporre il passaggio diretto del diritto d'uso
della rete tra il concessionario uscente e l'aggiudicatario, fermo
restando che il diritto d'uso ha termine alla scadenza della nuova
concessione.
578. Alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, e' riconosciuto, per l'anno 2017, un contributo,
sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento dei
versamenti volontari effettuati, nell'ambito della propria attivita'
istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le
regioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
579. Il contributo di cui al comma 578 e' assegnato, fino a
esaurimento delle risorse disponibili, pari a 10 milioni di euro,
secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano
all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI)
l'impegno a effettuare i versamenti di cui al comma 578. Al fine di
consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette
all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per
le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in
ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito
d'imposta e' comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione
finanziatrice e per conoscenza all'ACRI.
580. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo
stesso e' stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente
comma e' cedibile dai soggetti di cui al comma 578, nel rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice
civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettivita' del diritto
al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e
assicurativi. La cessione del credito d'imposta e' esente
dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
581. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le
procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite
di spesa stabilito.
582. Al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di
ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dai
gruppi intergovernatori informali, dalle istituzioni e dagli
organismi dell'Unione europea e dalle banche e dai fondi di sviluppo
e di investimento europei, comunque denominati, nonche' per
assicurare l'adempimento degli oneri connessi alla partecipazione
italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi
internazionali approvati e resi esecutivi, e' autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro
per l'anno 2019.
583. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni
lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate
all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2014, n. 106, e' autorizzata la spesa, in favore di tali enti,
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15
milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di
cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente
a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente
commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da
soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali.
584. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle
attivita' strumentali alle funzioni di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale esercitate dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, alla societa' ALES - Arte lavoro e
servizi Spa non si applicano le norme di contenimento delle spese
previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi
nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
585. Per il supporto alle attivita' del Commissario straordinario
per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, e' autorizzata la spesa
di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per
l'anno 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con
autonoma evidenza contabile.
586. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 585 possono
concorrere ulteriori risorse per l'anno 2017, fino a complessivi 9
milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi
operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento
europei 2014/2020.
587. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da
ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per
l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della
promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.
588. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, sono individuati gli interventi da finanziare con il fondo
di cui al comma 587.
589. A favore degli italiani nel mondo e' autorizzata la spesa di 4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per la promozione della
lingua e della cultura italiane all'estero, con particolare
riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e
cultura italiane all'estero.
590. Al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno
concluso le procedure di adozione internazionale, il Fondo per le
adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 5 milioni di euro
per l'anno 2017.
591. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017,
di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e di 42 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, quale contributo al nuovo
contratto di programma - Parte investimenti 2017-2021 tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria
italiana (RFI) Spa, con destinazione al finanziamento della nuova
linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.
592. Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della
cultura italiane nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero,
per l'anno 2017 e' autorizzata la spesa di:
a) 300.000 euro, in favore delle agenzie specializzate per i
servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
b) 1 milione di euro, a integrazione della dotazione finanziaria
per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero
di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
593. E' assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un
contributo annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017,
2018 e 2019, destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle
societa' di pallacanestro e al sostegno degli investimenti per
l'impiantistica dedicata alla pallacanestro.
594. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via
indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate
dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili, anche di
proprieta' di amministrazioni pubbliche, come individuate
dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle
amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite
dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di
cui al comma 3. Con riferimento agli immobili di proprieta' di
amministrazioni pubbliche, possono essere compresi nelle procedure di
acquisto di cui al presente comma solo gli immobili di proprieta'
delle medesime per i quali non siano in corso contratti di locazione
a terzi. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruita'
in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da
rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Eventuali opere
e interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono
realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla base di un progetto
elaborato dall'Agenzia del demanio. Ai contratti di locazione degli
immobili acquistati ai sensi del presente comma non si applicano le
riduzioni del canone previste dall'articolo 3 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali
di finanza pubblica».
595. La societa' Italia Lavoro Spa assume la denominazione di
«ANPAL Servizi Spa».
596. L'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 2195 (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche).
- 1. Al fine di sostenere le finalita' istituzionali e le attivita'
di promozione sociale e di tutela degli associati delle Associazioni
combattentistiche, sottoposte alla vigilanza del Ministero della
difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, e' autorizzata la
spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e
2019».
597. Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla Croce
Rossa italiana nei confronti del sistema bancario, inclusa
l'anticipazione bancaria, in essere al 28 febbraio 2017, e'
autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2017,
da iscrivere in un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
598. All'erogazione della somma di cui al comma 597 si provvede per
l'importo risultante da istanza congiunta del presidente e
dell'amministratore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana,
presentata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del tesoro, corredata di specifica deliberazione del medesimo Ente,
approvata dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e certificazione della
posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, inclusa
l'anticipazione bancaria, asseverata dal collegio dei revisori dei
conti.
599. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito
un fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare in
presenza di quattro o piu' figli da corrispondere al cittadino
italiano lavoratore in un Paese membro dell'Unione europea, con una
dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalita' di erogazione dell'agevolazione di cui al
presente comma.
600. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai
grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della
legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' incrementato di 300.000 euro a
decorrere dal 1º gennaio 2017.