501. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito
danni dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys) e ad
essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative
agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono
accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del
citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni nel cui
territorio si e' verificato l'attacco da parte della cimice asiatica
possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di
eccezionalita' degli eventi di cui al presente comma entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
502. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole
danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys),
la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi
indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 40 milioni di euro per l'anno
2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
503. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai
coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con eta'
inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella
previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31
dicembre 2020, e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di
ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento
dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
L'esonero di cui al primo periodo non e' cumulabile con altri esoneri
o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del
numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e
delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni
mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti
previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti « de minimis ».
504. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile
in agricoltura, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalita' per la concessione di mutui a tasso
zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al
consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici
attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
505. I mutui di cui al comma 504 sono concessi nel limite di
300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del
periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia
di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
506. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 504 e 505,
nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e' istituito un fondo rotativo con una
dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno
2020. Per la gestione del fondo rotativo e' autorizzata l'apertura di
un'apposita contabilita' speciale presso la tesoreria dello Stato
intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
507. Al fine di favorire la competitivita' del settore agricolo e
agroalimentare e' istituito nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la
competitivita' delle filiere agricole, con una dotazione finanziaria
iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di
euro per l'anno 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli
investimenti delle filiere. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di
concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione del
Fondo.
508. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
« f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i
prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto
al fenomeno dell'Italian sounding ».
509. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli
esercizi 2020, 2021 e 2022, a norma dell'articolo 108, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese
sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree
pluriennali sono incrementate del 20 per cento con esclusione dei
costi relativi all'acquisto dei terreni.
510. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura,
agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all'articolo
13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46, comma 5, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47.
511. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 1 milione di
euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.
512. Al fine di tutelare, recuperare e conservare, per fini
ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i
beni connessi all'attivita' mineraria, nonche' di promuovere il
turismo di carattere culturale ed ambientale, il Parco museo
minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2
dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20
aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio
2005, assume la nuova denominazione di « Parco museo minerario delle
miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna ». Il Parco
ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di
Urbino. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
513. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, sono estese alle attivita' di oleoturismo.
514. Con il termine « oleoturismo » si intendono tutte le attivita'
di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le
visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli
strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la
commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva,
anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico
e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
515. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori
dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci
lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attivita'
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio
avvenute nel corso dell'anno 2020, e' riconosciuta per ciascun
lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di
euro per l'anno 2021, un'indennita' giornaliera onnicomprensiva pari
a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono disciplinate le modalita' relative al pagamento
dell'indennita' di cui al presente comma.
516. Al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori
dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci
lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attivita'
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non
obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto
periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate di
2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita'
relative al pagamento dell'indennita' di cui al presente comma.
517. E' disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma
nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui
all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10.
518. Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di
formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni
contrattuali delle filiere agricole e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, un Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche
nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015,
n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.
91, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno
2020.
519. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma
518.
520. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditivita' e
la sostenibilita' del settore agricolo e di incentivare l'adozione e
la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo
delle tecnologie innovative, sono concessi alle imprese agricole un
contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa
ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per
cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative
finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e
dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilita' dei prodotti con
tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in
materia di aiuti di Stato al settore agricolo. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le
modalita' e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521.
521. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 520 e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 da
intendere come limite massimo di spesa.
522. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme
di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la
promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni
attivita' a queste connessa, nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo
denominato « Fondo per l'agricoltura biologica », con una dotazione
pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il
relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli
interventi ivi previsti.
523. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3, lettera b),
ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad
una sola annualita', possono essere compensati per un periodo non
superiore a tre anni ».
524. Agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti
alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o
associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro il
31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici sulla
produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica
risponda ai criteri di sostenibilita' di cui alla direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2018, con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di
effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione
giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima
della conversione per ventiquattro ore, secondo un regime
programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a
partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei
ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e' concesso il diritto di fruire di un incentivo
sull'energia elettrica prodotta con le modalita' e alle condizioni di
cui al comma 525.
525. L'incentivo di cui al comma 524 e' definito entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di
compatibilita' con la disciplina in materia di aiuti di Stato a
favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui
alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno
2014, nonche' dei nuovi investimenti effettuati per la riconversione
di cui al comma 524, ed e' erogato unicamente in riferimento
all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di
quindici anni. L'erogazione dell'incentivo e' subordinata alla
decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica
del regime di aiuto.
526. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) definisce le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione degli incentivi di cui ai commi 524 e 525 trovano
copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia
elettrica.
527. Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, recante criteri e norme
tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue,
nonche' per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o) e' inserita la
seguente:
« o-bis) "digestato equiparato": prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27
e 29 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica
alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una
impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la
cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le
caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di
origine chimica »;
b) al titolo IV, dopo il capo IV e' inserito il seguente:
« CAPO IV-bis
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO
EQUIPARATO
Art. 31-bis. - (Condizioni di equiparabilita') - 1. Sono condizioni
di equiparabilita' del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di
origine chimica:
a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore
al 70 per cento;
b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento
rispetto alle condizioni di utilizzo;
c) un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della
frazione liquida ottenuta dalla separazione;
d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissivita';
e) un utilizzo di sistemi di tracciabilita' della distribuzione
con sistemi GPS.
Art. 31-ter. - (Modalita' di utilizzo) - 1. Al fine di risanare le
zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantita' di
apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare
la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni
singola coltura.
2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano
possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei
mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici
locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di
praticabilita' dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.
Art. 31-quater. - (Controlli) - 1. L'utilizzazione agronomica del
digestato equiparato e' subordinata all'esecuzione di almeno due
analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche
dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente
autorita' regionale o provinciale.
2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte dai laboratori di
analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la
conformita' dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ».
528. E' autorizzata la partecipazione italiana al settimo aumento
generale di capitale della Banca africana di sviluppo.
529. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 528
e' pari complessivamente a 1.987.660.000 diritti speciali di
prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciali di prelievo da versare.
530. Gli oneri derivanti dal comma 529 sono valutati in 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.
531. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale
e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la
ricostruzione e lo sviluppo (IBRD), nonche' all'aumento generale di
capitale della Societa' finanziaria internazionale (IFC).
532. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma
531 e' pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui
375.205.305,70 dollari statunitensi da versare.
533. Gli oneri di cui al comma 532 sono valutati in 70 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
534. E' altresi' autorizzata l'approvazione dell'emendamento
all'articolo II, sezione 2, lettera c), paragrafo ii), dello Statuto
della Societa' finanziaria internazionale (IFC), ratificato ai sensi
della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, proposto dal Consiglio
d'amministrazione della Societa' medesima contestualmente all'aumento
di capitale, con il quale il potere di voto necessario per
autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi
all'ammissione di nuovi membri e' aumentato dal 75 all'85 per cento.
535. Al fine di massimizzare l'importo della contribuzione ai Fondi
multilaterali di sviluppo e nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' contribuire alla
ricostituzione delle risorse dei predetti Fondi, nei limiti dei
vincoli stabiliti dagli stessi Fondi, anche con l'intervento dei
soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE)
2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015,
che svolgono attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo.
Tale contribuzione e' disposta con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.
536. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata con legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' ridotta, per l'anno 2020, di 100 milioni di
euro.
537. La Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello
Stato dell'utile di esercizio, comunica annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro la quota di
tale utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al
Meccanismo europeo di stabilita' (ESM) presso la Banca d'Italia.
538. La quota di cui al comma 537 e' riassegnata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa
per essere riversata all'ESM.
539. Nelle more della procedura di cui al comma 538, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione
di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il
termine di novanta giorni dal pagamento.
540. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e' riconosciuto ai
comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il finanziamento
di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di
sostanze stupefacenti. A tal fine il Fondo per la sicurezza urbana,
istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,
n. 132, e' incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 31 gennaio 2020, e' determinata la misura del contributo
spettante a ciascun comune ai sensi del presente comma.
541. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 820, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si applicano, a decorrere dall'anno 2020,
anche alle regioni a statuto ordinario.
542. All'articolo 1, comma 824, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: « dei commi da 819 a 823 » sono sostituite dalle
seguenti: « dei commi 819 e da 821 a 823 ».
543. Per l'anno 2020, ai fini del monitoraggio e della
certificazione di cui all'articolo 1, commi 469 e 470, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, le regioni a statuto ordinario indicano tra le
entrate valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione
applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale
vincolato.
544. Restano ferme, per l'anno 2020, le disposizioni previste
dall'articolo 1, commi da 835 a 843, della legge 30 dicembre 2018, n.
145.
545. All'articolo 9, comma 28, settimo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « non si applicano » sono
inserite le seguenti: « alle regioni e ».
546. In occasione del cinquantenario delle regioni, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le celebrazioni
dei cinquanta anni delle regioni, con una dotazione di 500.000 euro
per l'anno 2020. Gli interventi finanziati a valere su detto Fondo
saranno diretti alla realizzazione di iniziative culturali,
artistiche e scientifiche, nonche' all'organizzazione di seminari e
alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con
enti pubblici e privati. Le attivita' finanziate dovranno avere ad
oggetto la memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future del
ruolo delle regioni alla luce dei primi cinquanta anni di storia. Per
le finalita' indicate e' istituito un comitato promotore delle
celebrazioni, composto dai Presidenti delle regioni e delle province
autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, che avra' il compito di elaborare gli indirizzi,
individuare le attivita', raccogliere gli eventuali progetti
presentati e selezionare quelli ammessi al finanziamento.
547. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti
all'Unione europea, il limite di cui al comma 555 e' determinato con
riferimento alla media delle entrate accertate negli esercizi dal
2015 al 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.
548. Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai
tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che
potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino-Alto
Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono attivate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, procedure di
monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti
finanziari tra lo Stato, la regione e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
549. Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche
di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482,
e' incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per
l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022. Il limite massimo
complessivo annuo previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n.
482 del 1999 e' incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di
500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022.
550. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, le parole: « e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020 ».
551. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di
solidarieta' comunale e' incrementato di 2 milioni di euro annui. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i
comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti
dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi
hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarieta'
comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.
552. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 76, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al
divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei
gettoni di presenza e delle indennita' spettanti agli amministratori
locali e gia' in godimento alla data di entrata in vigore delle
suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora
precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a
tale data.
553. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di
14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo e'
destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di
riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito
delle predette isole, di cui all'allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di erogazione delle predette risorse. Il Fondo
e' ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della
Conferenza unificata.
554. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del
gettito non piu' acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione
della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' attribuito ai comuni interessati un
contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire
secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al
decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante « Riparto a
favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente
a 110 milioni di euro, per l'anno 2019 ».
555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui
al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di
ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di
cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque
dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
556. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
« 7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi
e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea
possono concedere ai comuni, alle province, alle citta'
metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto
dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni
di liquidita' da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed
esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a
somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni
professionali. L'anticipazione di liquidita' per il pagamento di
debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento.
7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per
gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle
entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di
entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro
il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno
2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.
7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti
indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti
di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione
successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1,
lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' di cui all'articolo 62
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla
delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255,
comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le
anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da
garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica
disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.
7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidita' e' presentata
agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il termine del
30 aprile 2020 ed e' corredata di un'apposita dichiarazione
sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente,
contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come
qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello
generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per
i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidita' entro quindici
giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto
finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio
sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui
trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma
7-bis, il termine e' di trenta giorni dalla data di effettiva
erogazione da parte dell'istituto finanziatore.
7-octies. Le anticipazioni di liquidita' sono rimborsate entro il
termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del
ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni
pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.
7-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la
piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto
pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato
pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il
corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche
attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies ».
557. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti modalita' e criteri
per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli
enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi
da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore
finanziario delle passivita' totali a carico delle finanze pubbliche,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
558. Al comune di Vibo Valentia e' attribuito un contributo di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per spese di
investimento.
559. E' istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia
(ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di
servizi nonche' alle importazioni effettuate nel territorio del
comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni
provenienti dal territorio dell'Unione europea. Si considera
consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per
finalita' diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni e chi
effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto in conformita' alla legge federale svizzera.
560. Soggetto attivo dell'imposta e' il comune di Campione
d'Italia. Non si applica l'articolo 52, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sull'esercizio della potesta'
regolamentare, salvo i casi espressamente indicati dalla presente
legge.
561. E' soggetto passivo dell'imposta chi nel territorio del comune
effettua, nell'esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di
beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali.
Sono altresi' soggetti passivi dell'imposta i consumatori finali che
effettuano importazioni nel territorio del comune ai sensi del comma
559.
562. Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione
d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a
disposizione si trova nel territorio del comune. Le prestazioni di
servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese
nell'esercizio d'impresa, arti o professioni da soggetti che hanno la
sede della attivita' economica nel territorio di Campione d'Italia.
Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri
di territorialita' analoghi a quelli stabiliti dalla legge federale
svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni
rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni non aventi sede nel
territorio di Campione d'Italia. Per le prestazioni di servizi
relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, la base imponibile
e' costituita dal solo costo del materiale impiegato. Con il decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 566 sono
individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo
criteri di territorialita' analoghi a quelli previsti dalla legge
federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto.
563. L'imposta e' esigibile, per le forniture di beni, nel momento
in cui il bene e' consegnato o spedito e, per le prestazioni di
servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo.
564. La base imponibile e' costituita dall'ammontare complessivo
dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture
di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni
contrattuali; in caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base
imponibile e' costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della
fornitura. Le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle
percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul
valore aggiunto.
565. La dichiarazione dell'imposta e' presentata dai soggetti
passivi di cui al comma 561 al comune, anche in modalita' non
telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui
le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui devono
essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta. In
caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta si applica
l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In
caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la
sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non versata,
con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si
applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'imposta
non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni di cui al presente
comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente,
con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli
interessi. Restano salvi la facolta' del comune di deliberare con il
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei
principi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare
l'attivita' di accertamento e di riscossione anche coattiva
dell'imposta.
566. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
natura non regolamentare da adottare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli
ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia puo' esercitare
la potesta' regolamentare; con il medesimo decreto inoltre sono
individuate, in conformita' alla legge federale svizzera, le
operazioni esenti ed escluse da imposta nonche' le franchigie
applicabili alle importazioni di cui al comma 559 e sono definiti i
termini e le modalita' di versamento, accertamento e riscossione
dell'imposta nonche' i casi di esonero dall'obbligo di presentazione
della dichiarazione.
567. L'imposta locale di consumo di Campione d'Italia si applica
alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a
partire dal 1° gennaio 2020.
568. L'imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30
giugno 2020 e' riscossa secondo termini e modalita' stabiliti dal
decreto di cui al comma 566.
569. All'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente:
« a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato": il
territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di
Livigno ».
570. All'articolo 67, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « e
dai Dipartimenti francesi d'oltremare » sono sostituite dalle
seguenti: « , dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di
Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano ».
571. Le disposizioni di cui ai commi 569 e 570 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2020.
572. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia
doganale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il territorio
extradoganale e' costituito dal solo territorio del comune di
Livigno. Per i soggetti residenti nel territorio del comune di
Campione d'Italia non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; per i
medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto regolamento
n. 32 del 2009 sono determinate con il decreto di cui al comma 566
del presente articolo coerentemente con le disposizioni dell'Unione
europea in materia di fissazione delle franchigie doganali. I beni
strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo gia' esistenti nel
comune di Campione d'Italia presso societa', enti ed abitazioni alla
data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso
comune sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione
finale l'Italia
573. L'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle
persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei registri
anagrafici del comune di Campione d'Italia nonche' sui redditi di
lavoro autonomo relativi ad attivita' svolte in studi siti alla
medesima data nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi
dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e' ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi
d'imposta.
574. Le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati dalle
imprese individuali, dalle societa' di persone e da societa' ed enti
di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, iscritti alla data del 20 ottobre 2019 alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale
operativa, o un'unita' locale, nel comune di Campione d'Italia,
determinate ai sensi dell'articolo 188-bis del predetto testo unico
delle imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del 50 per cento
per cinque periodi di imposta.
575. Per i soggetti di cui ai commi 573 e 574, l'imposta regionale
sulle attivita' produttive derivanti da attivita' esercitate nel
comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 17,
comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.
576. Le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel
settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
577. In vista del rilancio economico del comune di Campione
d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di
un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2,
punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, e' attribuito un credito d'imposta
nella misura del 50 per cento dei costi individuati come ammissibili
ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014.
578. L'agevolazione di cui al comma 577 si applica a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e
fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.
579. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 577 e 578 e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e
delle finanze.
580. All'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « comma 1, lettere a), b) e c), » sono
soppresse;
b) al comma 6, le parole: « e del regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo » sono
sostituite dalle seguenti: « del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE)
n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
della pesca e dell'acquacoltura ».
581. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
al primo periodo, dopo le parole: « telefonia mobile, » sono inserite
le seguenti: « autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere
a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per
trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli
per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, ».
582. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, al secondo periodo, dopo la parola: « manutenzione » sono
aggiunte le seguenti: « e lavori pubblici ».
583. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso
gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico
di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.
584. All'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: « e dell'accordo quadro » sono soppresse.
585. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove previsto nel
bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche
categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali
».
586. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti
specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui
all'articolo 55 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9
dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
587. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « La Consip
S.p.A. puo', altresi', svolgere, nell'ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di
contratti di concessione di servizi ».
588. Al fine di migliorare il livello di efficienza e di qualita'
dei servizi informatici a supporto dei processi di finanza pubblica e
perseguire il contenimento dei relativi costi, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, in conformita' con la disciplina in materia di
Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con
la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei
propri data center, definendo un modello innovativo di erogazione dei
servizi di conduzione infrastrutturale e di connettivita'.
589. All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, le parole: « e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019 »
sono sostituite dalle seguenti: « , a euro 4.300.000 per l'anno 2019
e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2020 ».
590. Ai fini di una maggiore flessibilita' gestionale, di una piu'
efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un
miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno
2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma
societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, ivi comprese le autorita' indipendenti, con esclusione
degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le
norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui
all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma
l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di
personale.
591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non
possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un
importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalita'
negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai
relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al
presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo
l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato
ai sensi del comma 594.
592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per
l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:
a) per gli enti che adottano la contabilita' finanziaria, alle
corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei
conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;
b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilita'
civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto
economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui
all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le universita', che adottano gli
schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014,
individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel
primo periodo della presente lettera.
593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio,
compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, il superamento del
limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591
e' consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o
delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore
relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio
2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate puo' essere utilizzato per
l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine
dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono
alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente
comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle
finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei
soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e
servizi.
594. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese
le autorita' indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di
ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in
applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente
legge, incrementato del 10 per cento. L'INPS e l'INAIL continuano a
versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno,
quanto complessivamente dovuto nell'anno 2018 in ottemperanza alle
norme di contenimento di cui al medesimo allegato A. Ai fini
dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, e' fatta
salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti e
gli organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che
regolamenta le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto
o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al
ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le
somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel
presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in
apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di
risanamento.
595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano
interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa
di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui al comma 593 e il
versamento di cui al comma 594 sono determinati nella misura pari
alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione
coinvolta nei citati processi.
596. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore
emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai
componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o
straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le
societa', sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero
mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette
amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di
presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e
tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
597. La relazione degli organi deliberanti degli enti e degli
organismi di cui al comma 590, presentata in sede di approvazione del
bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione,
l'indicazione riguardante le modalita' attuative delle disposizioni
di cui ai commi da 590 a 600.
598. Ferma restando la disciplina in materia di responsabilita'
amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai
commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del
responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di
inadempienza per piu' di un esercizio, i compensi, le indennita' ed i
gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono
ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento
rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019
e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio
dell'ente.
599. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti
dai commi da 590 a 598 e' verificato e asseverato dai rispettivi
organi di controllo.
600. Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni
dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato agli enti ed
organismi di cui al comma 590.