art. 1 (commi 601-700)
  601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare  l'efficienza
e la celerita' dei processi di finanziamento a  favore  delle  scuole
statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, in  apposita  unita'  previsionale  di  base,  i
seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute  al  personale  delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi  del
personale a tempo  indeterminato  e  determinato"  e  "Fondo  per  il
funzionamento  delle  istituzioni  scolastiche".  Ai  predetti  fondi
affluiscono gli  stanziamenti  dei  capitoli  iscritti  nelle  unita'
previsionali di base dello stato di previsione  del  Ministero  della
pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi
disabili",  nonche'  gli  stanziamenti   iscritti   nel   centro   di
responsabilita' "Programmazione ministeriale e gestione  ministeriale
del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto  del
Ministro della pubblica istruzione  sono  stabiliti  i  criteri  e  i
parametri per l'assegnazione  diretta  alle  istituzioni  scolastiche
delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la  completa
conoscenza  delle  spese  effettuate  da  parte   delle   istituzioni
scolastiche  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  derivanti  dalla
costituzione  dei  predetti  fondi,  il  Ministero   della   pubblica
istruzione procede a una specifica attivita' di monitoraggio. 
 
  602. Le disponibilita' iscritte nel fondo  di  cui  alla  legge  18
dicembre 1997, n.  440,  non  utilizzate  nel  corso  dell'  anno  di
competenza, sono utilizzate nell'esercizio successivo. La  quota  del
predetto fondo non ripartita nell'anno 2006  e'  assegnata  nell'anno
2007, alle istituzioni scolastiche  autonome,  per  il  miglioramento
dell'offerta formativa e per la formazione del personale, sulla  base
di quanto previsto  dalla  direttiva  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006. 
 
  603. Tutti i  collegi  universitari  gestiti  da  fondazioni,  enti
morali, nonche' enti ecclesiastici che abbiano le  finalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre  2000,
n. 338, ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati  ai
collegi universitari legalmente riconosciuti. 
 
  604. Ai collegi universitari di  cui  al  comma  603  e'  applicata
l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto  prevista  dall'articolo
10, primo  comma,  numero  20),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 
 
  605.   Per   meglio   qualificare   il    ruolo    e    l'attivita'
dell'amministrazione scolastica  attraverso  misure  e  investimenti,
anche di carattere strutturale, che consentano il razionale  utilizzo
della spesa e diano  maggiore  efficacia  ed  efficienza  al  sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della  pubblica
istruzione sono adottati interventi concernenti: 
    a)  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  la  revisione,   a
decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri
per  la  formazione  delle  classi  al   fine   di   valorizzare   la
responsabilita' dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche,
individuando obiettivi,  da  attribuire  ai  dirigenti  responsabili,
articolati per i diversi ordini  e  gradi  di  scuola  e  le  diverse
realta'  territoriali,  in  modo  da  incrementare  il  valore  medio
nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresi',
alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai  fini  della
riduzione della  dotazione  organica  del  personale  amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA).  L'adozione  di  interventi  finalizzati
alla  prevenzione  e  al  contrasto   degli   insuccessi   scolastici
attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della  didattica,
anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze; 
    b) il perseguimento  della  sostituzione  del  criterio  previsto
dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  con
l'individuazione di organici corrispondenti alle  effettive  esigenze
rilevate, tramite una  stretta  collaborazione  tra  regioni,  uffici
scolastici  regionali,  aziende  sanitarie   locali   e   istituzioni
scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire  appropriati
interventi formativi; 
    c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a  tempo
indeterminato  di  personale  docente  per  gli  anni  2007-2009,  da
verificare annualmente, d'intesa con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta  fattibilita'
dello stesso,  per  complessive  150.000  unita',  al  fine  di  dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e  di  evitarne
la ricostituzione, di stabilizzare  e  rendere  piu'  funzionali  gli
assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media
del  personale  docente.  Analogo  piano  di   assunzioni   a   tempo
indeterminato e' predisposto per il personale amministrativo, tecnico
ed  ausiliario  (ATA),  per  complessive  20.000  unita'.  Le  nomine
disposte in attuazione dei piani di cui alla  presente  lettera  sono
conferite nel  rispetto  del  regime  autorizzatorio  in  materia  di
assunzioni di cui  all'articolo  39,  comma  3-bis,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449.  Contestualmente  all'applicazione  del  piano
triennale,   il   Ministro   della   pubblica   istruzione   realizza
un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati, entro  diciotto  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce  alle
competenti Commissioni parlamentari, anche  al  fine  di  individuare
nuove  modalita'  di  formazione  e  abilitazione  e  di  innovare  e
aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente,
nonche' di verificare, al fine della gestione della fase transitoria,
l'opportunita' di procedere a eventuali adattamenti  in  relazione  a
quanto previsto nei periodi successivi. Con  effetto  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge le graduatorie  permanenti  di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  7  aprile  2004,   n.   97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,  n.  143,
sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi  gli
inserimenti nelle stesse graduatorie da  effettuare  per  il  biennio
2007-2008 per i docenti gia'  in  possesso  di  abilitazione,  e  con
riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per  i  docenti
che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge,
i  corsi  abilitanti  speciali  indetti   ai   sensi   del   predetto
decreto-legge  n.  97  del  2004,  i  corsi  presso  le   scuole   di
specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali
accademici di secondo livello ad indirizzo  didattico  (COBASLID),  i
corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e  il
corso di laurea in Scienza della  formazione  primaria.  La  predetta
riserva si  intende  sciolta  con  il  conseguimento  del  titolo  di
abilitazione. Con decreto del  Ministro  della  pubblica  istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione  (CNPI),  e'
successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei  servizi
dei  docenti  inclusi  nelle  predette  graduatorie  ai  fini   della
partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione
alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato
per il personale docente previsto dalla presente lettera, e' abrogata
con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione  di  cui  al  punto
B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E fatta salva  la  valutazione  in
misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta  data.
Ai docenti in  possesso  dell'abilitazione  in  educazione  musicale,
conseguita entro la data di scadenza  dei  termini  per  l'inclusione
nelle graduatorie permanenti per  il  biennio  2005/  2006-2006/2007,
privi del requisito di servizio di insegnamento  che,  alla  data  di
entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124,  erano  inseriti
negli elenchi compilati ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  della
pubblica istruzione  13  febbraio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 102 del  3  maggio  1996,  e'  riconosciuto  il  diritto
all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti  di
strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma
2-bis, del decreto-legge 3  luglio  2001,  n.  255,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 agosto  2001,  n.  333.  Sono  comunque
fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato  gia'  effettuate  su
posti  della  medesima  classe  di  concorso.  Sui  posti  vacanti  e
disponibili relativi agli  anni  scolastici  2007/2008,  2008/2009  e
2009/2010, una volta completate le nomine di cui  al  comma  619,  si
procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle  prove
concorsuali  della  procedura  riservata  bandita  con  decreto   del
Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006,  che
abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata,  alla
quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10
per cento e siano risultati idonei e non  nominati  in  relazione  al
numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede  alla
nomina dei candidati che abbiano partecipato alle  prove  concorsuali
delle  procedure  riservate  bandite  con  decreto  dirigenziale   17
dicembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,   4ª   serie
speciale, n. 100 del 20 dicembre  2002  e  con  il  predetto  decreto
ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano  superato  il  colloquio  di
ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime  procedure,
ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie  per
la partecipazione agli stessi corsi di  formazione.  Detti  candidati
possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione  e
sono ammessi a completare l' iter concorsuale  sostenendo  gli  esami
finali  previsti  nei  citati  bandi,  inserendosi  nelle  rispettive
graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo  al  corso  di
formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto  nei
limiti degli ordinari stanziamenti  di  bilancio.  Le  nomine,  fermo
restando il regime autorizzatorio in materia  di  assunzioni  di  cui
all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,
sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure
concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con  il
decreto dirigenziale  17  dicembre  2002  sono,  altresi',  inseriti,
ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della
medesima procedura il corso di formazione,  superando  il  successivo
esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un  anno
di incarico di presidenza; 
    d) l'attivazione, presso gli uffici  scolastici  provinciali,  di
attivita' di monitoraggio a sostegno delle competenze  dell'autonomia
scolastica relativamente alle supplenze  brevi,  con  l'obiettivo  di
ricondurre gli scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori
medi nazionali; 
    e)  ai  fini  della  compiuta  attuazione  di   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 128, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,
l'adozione di un piano biennale di formazione  per  i  docenti  della
scuola primaria, da realizzare  negli  anni  scolastici  2007/2008  e
2008/2009, finalizzato al conseguimento delle  competenze  necessarie
per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per  un  rapido
conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche
a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza; 
    f) il miglioramento dell'efficienza ed  efficacia  degli  attuali
ordinamenti  dell'istruzione  professionale   anche   attraverso   la
riduzione, a decorrere dall'anno scolastico  2007/2008,  dei  carichi
orari  settimanali  delle  lezioni,  secondo  criteri   di   maggiore
flessibilita', di piu' elevata professionalizzazione e di  funzionale
collegamento con il territorio. 
 
  606. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera  a)  del
comma 605 e' adottato di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla  lettera
b) del comma 605 e' adottato d'intesa con il Ministro  della  salute.
Il decreto concernente la materia di cui alla lettera  c)  del  comma
605 e' adottato di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella
pubblica amministrazione. 
 
  607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni,  e'  ridefinita  con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il  CNPI.  Il
decreto e' adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009,  in
occasione degli aggiornamenti biennali delle  graduatorie  permanenti
di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte  salve
le  valutazioni  dei   titoli   conseguiti   anteriormente   e   gia'
riconosciuti  nelle  graduatorie  permanenti  relative   al   biennio
2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni
riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11)  della
predetta tabella, e  successive  modificazioni.  Ai  fini  di  quanto
previsto dal precedente periodo, con il decreto di  cui  al  presente
comma sono definiti criteri e requisiti per 1'  accreditamento  delle
strutture formative e dei corsi. 
 
  608. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35,  comma  5,  terzo
periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  il  Ministro  per  le
riforme e le innovazioni nella pubblica  amministrazione  predispone,
di concerto con il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  un  piano
organico   di   mobilita',   relativamente   al   personale   docente
permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori
ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007,  tiene  conto
prioritariamente   dei   posti    vacanti,    presso    gli    uffici
dell'amministrazione scolastica, nonche'  presso  le  amministrazioni
pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalita'
del predetto personale.  In  connessione  con  la  realizzazione  del
piano, il  termine  fissato  dalle  disposizioni  di  cui  al  citato
articolo 35, comma 5, della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e'
prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008. 
 
  609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico
piano  di  riconversione  professionale  del  personale  docente   in
soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato  all'assorbimento
del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i  docenti
interessati, e' finalizzata alla copertura dei posti di  insegnamento
per materie  affini  e  dei  posti  di  laboratorio  compatibili  con
l'esperienza professionale  maturata,  nonche'  all'acquisizione  del
titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di  sostegno.
L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova  completa
attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008. 
 
  610.  Allo  scopo  di  sostenere  l'autonomia   delle   istituzioni
scolastiche nella dimensione dell'Unione europea  ed  i  processi  di
innovazione  e  di  ricerca  educativa  delle  medesime  istituzioni,
nonche' per favorirne l'interazione con il territorio, e'  istituita,
presso  il  Ministero  della  pubblica  istruzione,  ai  sensi  degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  la
"Agenzia nazionale per lo  sviluppo  dell'autonomia  scolastica",  di
seguito denominata "Agenzia",  avente  sede  a  Firenze,  articolata,
anche a livello periferico, in  nuclei  allocati  presso  gli  uffici
scolastici regionali  ed  in  raccordo  con  questi  ultimi,  con  le
seguenti funzioni: 
    a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica; 
    b) formazione e aggiornamento del personale della scuola; 
    c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica
e di ricerca e sperimentazione; 
    d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di
competenza; 
    e) collaborazione alla  realizzazione  delle  misure  di  sistema
nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di  istruzione  e
formazione tecnica superiore; 
    f) collaborazione con le regioni e gli enti locali. 
 
  611. L'organizzazione dell'Agenzia, con  articolazione  centrale  e
periferica,  e'  definita   con   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300. L'Agenzia subentra nelle  funzioni  e  nei  compiti  attualmente
svolti  dagli  Istituti  regionali  di  ricerca  educativa  (IRRE)  e
dall'Istituto nazionale di  documentazione  per  l'innovazione  e  la
ricerca educativa (INDIRE), che sono  contestualmente  soppressi.  Al
fine di assicurare l'avvio delle attivita' dell'Agenzia, e in  attesa
della costituzione degli organi previsti dagli articoli  8  e  9  del
decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  pubblica
istruzione,  nomina  uno  o  piu'  commissari  straordinari.  Con  il
regolamento di cui al presente  comma  e'  individuata  la  dotazione
organica  del  personale  dell'Agenzia  e  delle  sue   articolazioni
territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei  contingenti
di personale gia' previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che  in  fase
di prima attuazione, per il periodo contrattuale in  corso,  conserva
il trattamento giuridico  ed  economico  in  godimento.  Il  predetto
regolamento disciplina, altresi', le  modalita'  di  stabilizzazione,
attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche  a
titolo precario, purche' costituite mediante procedure  selettive  di
natura concorsuale. 
 
  612. Al fine di potenziare la  qualificazione  scientifica  nonche'
l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e  di  formazione  (INVALSI),  al
decreto legislativo 19 novembre  2004,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi  a
carico del bilancio dello Stato: 
    a) le  parole:  "Comitato  direttivo"  sono  sostituite,  ovunque
ricorrano, dalle seguenti: "Comitato di indirizzo"; 
    b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
     "Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono: 
      a) il Presidente; 
      b) il Comitato di indirizzo; 
      c) il Collegio dei revisori dei conti"; 
    c) all'articolo 5, il comma i e' sostituito dal seguente: 
     "1. Il Presidente e' scelto tra persone di  alta  qualificazione
scientifica e con adeguata conoscenza dei  sistemi  di  istruzione  e
formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed  all'estero.  E'
nominato  con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su  designazione   del
Ministro, tra  una  tema  di  nominativi  proposti  dal  Comitato  di
indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata
triennale ed e'  rinnovabile,  con  le  medesime  modalita',  per  un
ulteriore triennio"; 
    d) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
     "1. Il Comitato di indirizzo e' composto  dal  Presidente  e  da
otto membri, nel rispetto del principio  di  pari  opportunita',  dei
quali non piu' di quattro  provenienti  dal  mondo  della  scuola.  I
componenti del Comitato sono scelti  dal  Ministro  tra  esperti  nei
settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di
candidati effettuata da un'apposita  commissione,  previo  avviso  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione  dei
curricula. La commissione esaminatrice,  nominata  dal  Ministro,  e'
composta  da  tre  membri  compreso  il  Presidente,   dotati   delle
necessarie competenze amministrative e scientifiche". 
 
  613. L'INVALSI, fermo restando quando previsto dall'articolo 20 del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al  personale
dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed
il primo biennio  economico  2002-2003,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio  2006  e
nel rispetto delle prerogative del  dirigente  generale  dell'ufficio
scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della
pubblica istruzione, assume i seguenti compiti: 
    a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per  la
piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici; 
    b) definisce le procedure  da  seguire  per  la  valutazione  dei
dirigenti scolastici; 
    c) formula proposte per la formazione dei componenti del team  di
valutazione; 
    d) realizza il monitoraggio sullo  sviluppo  e  sugli  esiti  del
sistema di valutazione. 
 
  614. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui
alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al  decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere  espletate  entro
sei  mesi  dalla  indizione  dei  relativi  bandi,  con   conseguente
assunzione  con  contratto  a  tempo  indeterminato  dei   rispettivi
vincitori. 
 
  615. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge,  il  Presidente  e  i  componenti   del   Comitato   direttivo
dell'INVALSI cessano dall'incarico. In attesa della costituzione  dei
nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o piu'  commissari
straordinari. 
 
  616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile  presso
le istituzioni scolastiche statali e' effettuato da due revisori  dei
conti, nominati dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  dal
Ministro della  pubblica  istruzione,  con  riferimento  agli  ambiti
territoriali scolastici. La minore  spesa  derivante  dall'attuazione
del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche
interessate. 
 
  617.  I  revisori  dei  conti,  in  rappresentanza  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero  della   pubblica
istruzione,  gia'  nominati   dal   competente   ufficio   scolastico
regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di  nomina
dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del
provvedimento di modifica al regolamento concernente  le  "Istruzioni
generali sulla gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni
scolastiche"  di  cui  al  decreto  del  Ministero   della   pubblica
istruzione 1° febbraio 2001, n. 44. 
 
  618. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita'  delle
procedure concorsuali per il reclutamento  dei  dirigenti  scolastici
secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su  tutti
i posti  vacanti  nel  triennio;  unificazione  dei  tre  settori  di
dirigenza  scolastica;  accesso  aperto  al  personale   docente   ed
educativo delle istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali,  in
possesso di laurea, che abbia maturato dopo la  nomina  in  ruolo  un
servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di
una preselezione mediante prove oggettive di  carattere  culturale  e
professionale, in sostituzione dell'attuale preselezione per  titoli;
svolgimento di una o piu'  prove  scritte,  cui  sono  ammessi  tutti
coloro che superano  la  preselezione;  effettuazione  di  una  prova
orale; valutazione dei  titoli;  formulazione  della  graduatoria  di
merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore  a
quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con  conseguente
soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento.  Con  effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente
comma sono abrogate le disposizioni vigenti con  esso  incompatibili,
la cui ricognizione e' affidata al regolamento medesimo. 
 
  619. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma  618
si procede alla nomina sui  posti  previsti  dal  bando  di  concorso
ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   22
novembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4°  serie
speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove  non  sufficienti,  sui
posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e
2008/2009, dei candidati del citato concorso, compresi i candidati in
possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva  a  seguito  di
provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che
abbiano superato le prove di  esame  propedeutiche  alla  fase  della
formazione con la produzione da parte degli stessi di  una  relazione
finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del  direttore
del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto  dal  bando
medesimo. Si procede, altresi', sui posti  vacanti  e  disponibili  a
livello regionale relativi al medesimo  periodo,  alla  nomina  degli
altri candidati che abbiano superato le prove di esame  propedeutiche
al corso di formazione  del  predetto  concorso  ma  non  vi  abbiano
partecipato  perche'   non   utilmente   collocati   nelle   relative
graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito  positivo  ad
un    apposito    corso    intensivo    di    formazione,     indetto
dall'amministrazione con le medesime modalita' di cui sopra,  che  si
conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente
comma,  fermo  restando  il  regime  autorizzatorio  in  materia   di
assunzioni di cui  all'articolo  39,  comma  3-bis,  della  legge  27
dicembre  1997,  n.  449,  sono  conferite  secondo  l'ordine   della
graduatoria di merito. 
 
  620. Dall'attuazione dei commi  da  605  a  619  devono  conseguire
economie di spesa per un importo complessivo  non  inferiore  a  euro
448,20 milioni per l'anno 2007, a euro 1.324,50  milioni  per  l'anno
2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009. 
 
  621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi
di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso  di  accertamento  di
minori economie, si provvede: 
    a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni  di
bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi  comprese
quelle determinate ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni,  in
maniera lineare,  fino  a  concorrenza  degli  importi  indicati  dal
medesimo comma 483; 
    b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive
di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione  di
quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e
dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione,
in maniera lineare, fino a concorrenza  degli  importi  indicati  dal
medesimo comma 620. 
 
  622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni  e'  obbligatoria
ed e' finalizzata a consentire  il  conseguimento  di  un  titolo  di
studio  di  scuola  secondaria   superiore   o   di   una   qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il  diciottesimo  anno
di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e'  conseguentemente  elevata
da quindici a sedici anni. Resta fermo  il  regime  di  gratuita'  ai
sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del
decreto  legislativo  17  ottobre   2005,   n.   226.   L'adempimento
dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta  conseguito  il
titolo di studio  conclusivo  del  primo  ciclo,  l'acquisizione  dei
saperi e delle competenze previste dai curricula  relativi  ai  primi
due anni degli istituti di  istruzione  secondaria  superiore,  sulla
base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della  pubblica
istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  generali
e  specifici  previsti  dai  predetti   curricula,   possono   essere
concordati tra il Ministero della pubblica istruzione  e  le  singole
regioni percorsi  e  progetti  che,  fatta  salva  l'autonomia  delle
istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la
dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento  dell'obbligo
di  istruzione.  Le   strutture   formative   che   concorrono   alla
realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite
in un apposito elenco predisposto  con  decreto  del  Ministro  della
pubblica istruzione. Il predetto decreto e'  redatto  sulla  base  di
criteri  predefmiti  con  decreto   del   Ministro   della   pubblica
istruzione, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono
fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale  e  delle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  conformita'   ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonche'  alla
legge  costituzionale  18  ottobre   2001,   n.   3.   L'innalzamento
dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/ 2008. 
 
  623. Nella  provincia  autonoma  di  Bolzano,  considerato  il  suo
particolare sistema della  formazione  professionale,  l'ultimo  anno
dell'obbligo scolastico di cui al precedente comma puo' essere  speso
anche nelle  scuole  professionali  provinciali  in  abbinamento  con
adeguate forme di apprendistato. 
 
  624. Fino alla messa a regime di quanto  previsto  dal  comma  622,
proseguono  i  percorsi  sperimentali  di  istruzione  e   formazione
professionale di cui  all'articolo  28  del  decreto  legislativo  17
ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati  i  finanziamenti
destinati dalla normativa vigente  alla  realizzazione  dei  predetti
percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al  3  per  cento
sono destinate alle misure  nazionali  di  sistema  ivi  compreso  il
monitoraggio e la  valutazione.  Le  strutture  che  realizzano  tali
percorsi sono  accreditate  dalle  regioni  sulla  base  dei  criteri
generali definiti con decreto adottato dal  Ministro  della  pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale,  previa  intesa  con  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
 
  625. Per l'attivazione dei piani  di  edilizia  scolastica  di  cui
all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per  cento  delle  risorse
assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo e' destinato al
completamento delle attivita' di messa in sicurezza e di  adeguamento
a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali.
Per le finalita' di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e
l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei  piani  di  cui
all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in  parti  uguali
per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei
singoli interventi. Per il completamento  delle  opere  di  messa  in
sicurezza e di adeguamento a norma, le  regioni  possono  fissare  un
nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque - non  successivo  al
31  dicembre  2009,   decorrente   dalla   data   di   sottoscrizione
dell'accordo denominato "patto per la sicurezza" tra Ministero  della
pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione. 
 
  626. Nella logica  degli  interventi  per  il  miglioramento  delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, e successive modificazioni, il consiglio  di  indirizzo  e  di
vigilanza dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via  sperimentale  per  il
triennio 2007-2009, d'intesa con  il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione  e  con
gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione
ed  il  finanziamento  di  progetti  degli  istituti  di   istruzione
secondaria di  primo  grado  e  superiore  per  l'abbattimento  delle
barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti
disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro.  Il  consiglio
di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina  altresi'  l'entita'
delle risorse da destinare  annualmente  alle  finalita'  di  cui  al
presente comma, utilizzando a tale  fine  anche  le  risorse  che  si
rendessero disponibili a conclusione delle iniziative  di  attuazione
dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla
base  degli  indirizzi  definiti,  il  consiglio  di  amministrazione
dell'INAIL definisce i criteri e le modalita' per l'approvazione  dei
singoli progetti e provvede all'approvazione  dei  finanziamenti  dei
singoli progetti. 
 
  627. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa  e  una
piena fruizione degli  ambienti  e  delle  attrezzature  scolastiche,
anche in orario diverso da quello  delle  lezioni,  in  favore  degli
alunni, dei loro genitori e,  piu'  in  generale,  della  popolazione
giovanile e degli  adulti,  il  Ministro  della  pubblica  istruzione
definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275,
criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le  relative
risorse alle istituzioni scolastiche. 
 
  628. La gratuita' parziale dei libri di testo di  cui  all'articolo
27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'  estesa  agli
studenti del primo e  del  secondo  anno  dell'istruzione  secondaria
superiore. Il disposto del  comma  3  del  medesimo  articolo  27  si
applica anche per il primo e  per  il  secondo  anno  dell'istruzione
secondaria  superiore   e   si   applica,   altresi',   limitatamente
all'individuazione dei  criteri  per  la  determinazione  del  prezzo
massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al
secondo.  Le  istituzioni  scolastiche,  le  reti  di  scuole  e   le
associazioni dei genitori  sono  autorizzate  al  noleggio  di  libri
scolastici agli studenti e ai loro genitori. 
 
  629.  Le  amministrazioni  interessate   possono,   a   fronte   di
particolari  esigenze,  disporre  che  il  beneficio  previsto  dall'
articolo 27, comma  1,  della  citata  legge  n.  448  del  1998  sia
utilizzato per l'assegnazione, anche in comodato, dei libri di  testo
agli alunni,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  che  adempiono
l'obbligo scolastico. 
 
  630. Per fare fronte alla crescente domanda  di  servizi  educativi
per i bambini al di sotto dei tre anni di eta', sono attivati, previo
accordo in sede di Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   progetti   tesi
all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a  bambini
dai 24 ai 36  mesi  di  eta',  anche  mediante  la  realizzazione  di
iniziative sperimentali improntate a criteri di qualita'  pedagogica,
flessibilita',  rispondenza  alle  caratteristiche  della   specifica
fascia di eta'. I nuovi servizi possono articolarsi  secondo  diverse
tipologie, con priorita' per quelle modalita' che si qualificano come
sezioni  sperimentali  aggregate  alla  scuola   dell'infanzia,   per
favorire un'effettiva continuita' del percorso formativo lungo l'asse
cronologico 0-6 anni di eta'. Il Ministero della pubblica  istruzione
concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso  un
progetto   nazionale   di   innovazione   ordinamentale   ai    sensi
dell'articolo 11 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  e  assicura   specifici
interventi formativi per il  personale  docente  e  non  docente  che
chiede di essere utilizzato nei  nuovi  servizi.  A  tale  fine  sono
utilizzate annualmente le risorse previste dall'articolo 7, comma  5,
della  legge  28  marzo  2003,  n.  53,  destinate  al  finanziamento
dell'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della  medesima
legge. L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,
e' abrogato. 
 
  631. A decorrere  dall'anno  2007,  il  sistema  dell'istruzione  e
formazione tecnica superiore (IFTS), di  cui  all'articolo  69  della
legge 17 maggio  1999,  n.  144,  e'  riorganizzato  nel  quadro  del
potenziamento dell'alta formazione professionale e delle  misure  per
valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo  le  linee  guida
adottate con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto
con il Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  con  il
Ministro  dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  in   sede   di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo. 
 
  632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali
in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione  europea,
allo scopo di far conseguire piu' elevati livelli di istruzione  alla
popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento  alla
conoscenza della lingua italiana, i  centri  territoriali  permanenti
per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su
base provinciale e articolati in  reti  territoriali  e  ridenominati
"Centri provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti".  Ad  essi  e'
attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e  didattica,  con
il riconoscimento di un proprio organico  distinto  da  quello  degli
ordinari   percorsi   scolastici,   da   determinare   in   sede   di
contrattazione collettiva nazionale,  nei  limiti  del  numero  delle
autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e  delle  attuali
disponibilita' complessive di organico. Alla riorganizzazione di  cui
al presente  comma,  si  provvede  con  decreto  del  Ministro  della
pubblica  istruzione,  sentita  la  Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  ai
sensi del medesimo decreto legislativo. 
 
  633. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata la spesa di  30
milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole  di  ogni
ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al  migliore
supporto delle attivita' didattiche. 
 
  634. Per gli interventi previsti  dai  commi  da  622  a  633,  con
esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa di euro 220 milioni
a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro  della  pubblica
istruzione sono disposte, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, le variazioni di  bilancio  per  l'assegnazione  delle
risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633. 
 
  635. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione  pubblica
svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del  sistema  nazionale  di
istruzione, a decorrere dall'anno 2007,  gli  stanziamenti,  iscritti
nelle unita' previsionali di base "Scuole non statali" dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati
complessivamente   di   100   milioni   di   euro,    da    destinare
prioritariamente alle scuole dell'infanzia. 
 
  636. Il Ministro della pubblica istruzione  definisce  annualmente,
con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione  dei
contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle  che
svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro  e  che  comunque
non siano legate con societa'  aventi  fini  di  lucro  o  da  queste
controllate. In tale ambito i contributi sono  assegnati  secondo  il
seguente ordine di priorita': scuole dell'infanzia, scuole primarie e
scuole secondarie di primo e secondo grado. 
 
  637. Il sistema universitario  concorre  alla  realizzazione  degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio  2007-2009,  garantendo
che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali,  ai
dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia  finanziaria  e
contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non  sia
superiore  al  fabbisogno  determinato  a  consuntivo  nell'esercizio
precedente,   incrementato   del   3   per   cento.    Il    Ministro
dell'universita'   e   della   ricerca   procede   annualmente   alla
determinazione del fabbisogno  finanziario  programmato  per  ciascun
ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle universita'  italiane
(CRUI),  tenendo  conto  degli  obiettivi   di   riequilibrio   nella
distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del
sistema universitario, garantendo l'equilibrata  distribuzione  delle
opportunita' formative. 
 
  638. Il Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  l'Agenzia  spaziale
italiana, l'Istituto nazionale di  fisica  nucleare,  l'Ente  per  le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area  di
ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e  l'Istituto  nazionale
di geofisica  e  vulcanologia  concorrono  alla  realizzazione  degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio  2007-2009,  garantendo
che il fabbisogno finanziario complessivamente  generato  in  ciascun
anno  non  sia  superiore  al  fabbisogno  determinato  a  consuntivo
nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo. 
 
  639. Il fabbisogno di ciascuno degli enti  di  ricerca  di  cui  al
comma 638 e' determinato annualmente nella misura  inferiore  tra  il
fabbisogno  programmato  e  quello  realizzato  nell'anno  precedente
incrementato del tasso di crescita previsto dal medesimo  comma  638.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  su  proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca e  del  Ministro  dello
sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno
annuale spettante a ciascun ente di ricerca  ai  sensi  del  presente
comma, previa compensazione con il  fabbisogno  annuale  degli  altri
enti di ricerca e comunque  nei  limiti  del  fabbisogno  complessivo
programmato e possono essere altresi' determinati i pagamenti annuali
che non concorrono al consolidamento del fabbisogno  programmato  per
ciascun  ente  di  ricerca,  derivanti  da  accordi  di  programma  e
convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste
di attuatori dei programmi ed attivita' per  conto  e  nell'interesse
dei Ministeri che li finanziano. 
 
  640. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina
di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
 
  641. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 5 giugno  1998,
n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la  programmazione
e la valutazione  della  politica  nazionale  relativa  alla  ricerca
scientifica e tecnologica, e' autorizzata la spesa di 20  milioni  di
euro per gli anni 2007, 2008 e 2009. 
 
  642. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per  il  sistema
universitario statale dal comma 637 e per i principali enti  pubblici
di ricerca dal comma 638 e' incrementato degli oneri contrattuali del
personale limitatamente  a  quanto  dovuto  a  titolo  di  competenze
arretrate. 
 
  643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici  possono
procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro  a  tempo
indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate
correnti  complessive,  come  risultanti  dal   bilancio   consuntivo
dell'anno precedente, purche' entro il limite delle risorse  relative
alla  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo   indeterminato
complessivamente intervenute nel precedente anno. 
 
  644. Sono fatti salvi i principi di cui ai commi 526 e 529. 
 
  645. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 643  possono  avviare
procedure concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non puo'  comunque
intervenire in data antecedente al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di
cui al medesimo comma 643 riferiti all'anno 2006. 
 
  646. Ai fini dell'applicazione dei commi  643  e  645,  sono  fatte
salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso  gia'  pubblicati
ovvero a procedure gia' avviate alla data del 30 settembre 2006  e  i
rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi  sono  computati
ai fini dell'applicazione dei predetti commi. 
 
  647. In attesa della riforma dello stato giuridico dei  ricercatori
universitari, il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  con
proprio decreto da  emanare  entro  il  31  marzo  2007,  sentiti  il
Consiglio universitario nazionale (CUN)  e  la  CRUI,  disciplina  le
modalita' di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi  dalle
universita' successivamente alla  data  di  emanazione  del  predetto
decreto  ministeriale,  con  particolare  riguardo   alle   modalita'
procedurali ed ai criteri  di  valutazione  dei  titoli  didattici  e
dell'attivita'  di  ricerca,  garantendo  celerita',  trasparenza   e
allineamento agli standard internazionali. 
 
  648.  Al  fine  di  consentire  il  reclutamento  straordinario  di
ricercatori, il decreto di cui  al  comma  647  definisce  un  numero
aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle universita' e da
coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008. 
 
  649. Per l'anno 2007, il personale  in  servizio  con  contratto  a
tempo determinato presso gli  enti  e  le  istituzioni  pubbliche  di
ricerca, che risulti  vincitore  di  concorso  per  l'assunzione  con
contratto a tempo indeterminato, gia' espletato ovvero con  procedure
in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui  assunzione  risulti
dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma  523,  puo'  essere
mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora  i
relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di  funzionamento
o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi. 
 
  650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20
milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni  di  euro  per  l'anno
2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. 
 
  651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645,  entro  il  30
aprile 2007 il Ministro dell'universita' e della ricerca,  sentiti  i
presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di
assunzioni di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di  ricerca
vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca,  definendone
il numero complessivo e le modalita' procedimentali  con  particolare
riferimento ai criteri  di  valutazione  dei  pregressi  rapporti  di
lavoro, dei titoli scientifici e dell'attivita' di ricerca svolta. 
 
  652. Per l'attuazione del piano di cui al comma 651, e' autorizzata
la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di  30  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2008. 
 
  653. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, e' fatto  divieto  alle
universita' statali e non statali, autorizzate  a  rilasciare  titoli
accademici aventi valore legale, di istituire e attivare  facolta'  o
corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha  la  sede
legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune  confinante  o
di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento  di
sedi decentrate gia' esistenti nella regione Valle  d'Aosta  e  nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di  centri
di ricerca funzionali alle attivita' produttive della regione. 
 
  654. In favore della "Fondazione  Collegio  europeo"  di  Parma  e'
autorizzata per ciascuno degli anni 2007-2008, la  somma  di  500.000
euro da destinare al funzionamento. 
 
  655. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  concorrono
alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il
triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
da  656  a  672,  che   costituiscono   principi   fondamentali   del
coordinamento della finanza pubblica ai  sensi  degli  articoli  117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
 
  656. A decorrere dall'anno 2007, e'  avviata  una  sperimentazione,
con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere,
quale base di riferimento per il  patto  di  stabilita'  interno,  il
saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le  modalita'
di  sperimentazione  sono   definiti   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle fmanze, di concerto con  il  Ministro  per  gli
affari  regionali  e  le  autonomie  locali,  sentita   la   predetta
Conferenza. 
 
  657. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al  comma
656, per il triennio 2007-2009, il complesso delle  spese  finali  di
ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del  comma
658, non puo' essere superiore, per l'anno  2007,  al  corrispondente
complesso di spese finali dell'anno  2005  diminuito  dell'  1,8  per
cento e, per gli anni 2008 e  2009,  non  puo'  essere  superiore  al
complesso delle corrispondenti  spese  finali  dell'anno  precedente,
calcolato  assumendo  il  pieno  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4  per
cento. 
 
  658. Il complesso delle spese finali  e'  determinato  dalla  somma
delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle: 
    a) spese per la sanita', cui si applica la  specifica  disciplina
di settore; 
    b) spese per la concessione di crediti. 
 
  659. Le spese finali sono determinate sia in termini di  competenza
sia in termini di cassa. 
 
  660. Per gli esercizi 2007, 2008  e  2009,  le  regioni  a  statuto
speciale e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  concordano,
entro il 31 marzo di ciascun anno, con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in  conto
capitale,  nonche'  dei  relativi  pagamenti,  in  coerenza  con  gli
obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale  fine,
entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  il  presidente  dell'ente
trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. In caso di mancato  accordo  si  applicano  le  disposizioni
stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei
rispettivi territori provvedono alle finalita' di cui ai commi da 676
a 695 le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle  stesse  attribuite  dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro
il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli  enti  locali  dei
rispettivi territori, le disposizioni previste  per  gli  altri  enti
locali dai commi da 676 a 695. 
 
  661. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre
che nei modi stabiliti dal comma 660, anche con misure finalizzate  a
produrre  un  risparmio  per  il  bilancio  dello  Stato,  in  misura
proporzionale all'incidenza  della  finanza  di  ciascuna  regione  a
statuto speciale o  provincia  autonoma  sulla  finanza  regionale  e
locale complessiva, anche  mediante  l'assunzione  dell'esercizio  di
funzioni statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo  2007  e
con le modalita' stabilite  dai  rispettivi  statuti,  di  specifiche
norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le
modalita' e l'entita' dei risparmi per il  bilancio  dello  Stato  da
ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite. 
 
  662. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui  al  comma
656, le norme di attuazione devono altresi' prevedere le disposizioni
per assicurare in via permanente il coordinamento tra  le  misure  di
finanza  pubblica  previste  dalle  leggi  costituenti   la   manovra
finanziaria dello  Stato  e  l'ordinamento  della  finanza  regionale
previsto da ciascuno statuto  speciale  e  dalle  relative  norme  di
attuazione, nonche'  le  modalita'  per  il  versamento  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche. 
 
  663. Resta  ferma  la  facolta'  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del  patto  di
stabilita'  interno  nei  confronti  dei  loro  enti   ed   organismi
strumentali,  nonche'  per  gli  enti  ad  ordinamento  regionale   o
provinciale. 
 
  664. Ai fini del rispetto del  principio  del  coordinamento  della
finanza pubblica, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie  alla  contrazione
di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto
stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24  dicembre
2003, n. 350, fmo ad un ammontare complessivo  delle  relative  rate,
per capitale ed interessi,  non  superiore  al  15  per  cento  delle
entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le  province
autonome sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti;  e'  fatta
comunque  salva  la  facolta'  di  prevedere  un   limite   inferiore
all'indebitamento. 
 
  665. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui  al  comma
656, si procede, anche nei confronti di una sola  o  piu'  regioni  o
province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del  patto
di stabilita' interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le
nuove regole devono comunque tenere conto del  saldo  in  termini  di
competenza e di cassa. Il saldo  di  competenza  e'  calcolato  quale
somma  algebrica  degli  importi  risultanti  dalla  differenza   tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra
incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. 
 
  666. Per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  al  patto  di
stabilita' interno, le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano trasmettono  trimestralmente  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
entro  trenta  giorni  dalla  fine  del   periodo   di   riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto  per  il  patto  di
stabilita' interno nel  sito  "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it",  le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella  di
cassa, attraverso un  prospetto  e  con  le  modalita'  definiti  con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano. 
 
  667. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del  patto
di stabilita' interno,  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  e'
tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale  dell'ente
e dal responsabile del servizio finanziario secondo  un  prospetto  e
con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 666. 
 
  668. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del  patto
di  stabilita'  interno,  ciascuna  regione  a  statuto  speciale   e
provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme
di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito  nel
comma 662. Fino alla emanazione delle predette  norme  di  attuazione
statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo  concluso
ai sensi del comma 660. 
 
  669. In caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  interno
relativo agli anni 2007-2009, accertato con le procedure  di  cui  ai
commi 667 e 668, il Presidente del Consiglio dei ministri,  ai  sensi
dell' articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida
la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti
entro il 31 maggio dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento.
Detti   provvedimenti   devono   essere   comunicati   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato,  entro  la  medesima  data,  con  le  modalita'
definite dal decreto di cui al comma 666. Qualora l'ente non adempia,
il presidente della regione, in  qualita'  di  commissario  ad  acta,
adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere
comunicati, entro la medesima data, con  le  stesse  modalita'.  Allo
scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per  il
corretto  adempimento  degli   obblighi   tributari,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito  informatico  di
cui al comma 666 degli elenchi contenenti le regioni  e  le  province
autonome che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno,  di
quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per  le
quali  i  commissari  ad  acta  non  hanno  inviato   la   prescritta
comunicazione. 
 
  670. Decorso inutilmente il termine  del  30  giugno  previsto  dal
comma 669, nella regione o nella provincia autonoma interessata,  con
riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente: 
    a) l'imposta regionale sulla benzina  per  autotrazione,  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 21  dicembre  1990,  n.  398,
nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio; 
    b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III,  capo  I,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  con  l'aumento  di  5
punti percentuali delle tariffe vigenti. 
 
  671. Nelle regioni e  nelle  province  autonome  in  cui  l'imposta
regionale sulla benzina  e'  gia'  in  vigore  nella  misura  massima
prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0,0129. 
 
  672.  Scaduto  il  termine  del  30  giugno  i  provvedimenti   del
commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui  ai
commi 670 e 671. 
 
  673. L'ultimo periodo del comma 1  dell'articolo  34-quinquies  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' soppresso. 
 
  674. Il primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge  23
dicembre 2005, n. 266 e' soppresso 
 
  675. All'articolo 6 del decreto legislativo 18  febbraio  2000,  n.
56, e' aggiunto il seguente comma: 
    "1-bis. Le aliquote e  le  compartecipazioni  definitive  di  cui
all'articolo 5, comma 3,  sono  rideterminate,  a  decorrere  dal  1°
gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione al fine di assicurare
la copertura degli  oneri  connessi  alle  funzioni  attribuite  alle
regioni a statuto ordinario di cui al comma 1". 
 
  676. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica,
le province e i comuni con popolazione  superiore  a  5.000  abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni  di  cui  ai
commi da 677 a  695,  che  costituiscono  principi  fondamentali  del
coordinamento della finanza pubblica ai  sensi  degli  articoli  117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
 
  677. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione 'del
saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni  2007,  2008  e
2009. 
 
  678. Per la  determinazione  del  proprio  obiettivo  specifico  di
miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 676 devono  seguire
la seguente procedura: 
    a) calcolare la media triennale  per  il  periodo  2003-2005  dei
saldi di cassa, come definiti al comma 680 e  risultanti  dai  propri
conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i  seguenti
coefficienti: 
     1) province: 0,400 per l'anno 2007,  0,210  per  l'anno  2008  e
0,117 per l'anno 2009; 
     2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330  per
l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009; 
    b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in
termini di cassa in ciascuno degli  anni  2003,  2004  e  2005,  come
risultante dai propri  conti  consuntivi,  ed  applicare  ad  essa  i
seguenti coefficienti: 
     1) province: 0,041 per l'anno 2007,  0,022  per  l'anno  2008  e
0,012 per l'anno 2009; 
     2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029  per
l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009; 
    c) determinare l'importo annuo della manovra  mediante  la  somma
degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a)
e b). Gli enti che presentano una media  triennale  positiva  per  il
periodo 2003-2005  dei  saldi  di  cassa  determinano  l'importo  del
concorso alla manovra applicando solo i  coefficienti  relativi  alla
spesa di cui alla lettera b). 
 
  679. Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al
comma 678, lettera c), sull'importo della media  triennale  2003-2005
delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per
i comuni di cui al comma 676, superiore all'8 per  cento,  il  comune
deve considerare come  obiettivo  del  patto  di  stabilita'  interno
l'importo  corrispondente  all'8  per  cento  della  suddetta   media
triennale. 
 
  680. Il saldo finanziario e' calcolato in termini  di  cassa  quale
differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e  spese
finali, correnti e in  conto  capitale,  quali  risultano  dai  conti
consuntivi. Nel saldo finanziario non  sono  considerate  le  entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e  le  spese  derivanti  dalla
concessione di crediti. 
 
  681. Per il  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009  gli  enti  devono
conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza sia  in
termini  di  cassa,  pari  a  quello  medio  del  triennio  2003-2005
migliorato della misura annualmente determinata ai  sensi  del  comma
678, lettera c), ovvero del comma 679. Le maggiori entrate  derivanti
dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al  conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno. 
 
  682. Ai  fini  dei  saldi  utili  per  il  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno  i  trasferimenti  statali  sono  conteggiati,  in
termini di  competenza  e  di  cassa,  nella  misura  a  tale  titolo
comunicata dall'amministrazione statale interessata. 
 
  683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio  del  triennio  2003-2005  sono
calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,
quale differenza tra le entrate finali e le  spese  finali  al  netto
delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti  e  delle  spese
derivanti dalla concessione di crediti.  Nel  saldo  finanziario  non
sono considerate le entrate in conto capitale riscosse  nel  triennio
2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio  immobiliare  e
mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata
di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000  abitanti
nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale
e di  parte  corrente,  autorizzate  dal  Ministero,  necessarie  per
l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse  quelle
relative al trasloco. 
 
  684. Il bilancio di  previsione  degli  enti  locali  ai  quali  si
applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere
approvato, a decorrere dall'anno 2007, iscrivendo  le  previsioni  di
entrata e di uscita in  termini  di  competenza  in  misura  tale  da
consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico  del  patto
di stabilita' interno determinato per ciascun anno. Gli  enti  locali
che hanno approvato il bilancio di previsione  in  data  anteriore  a
quella dell'entrata in vigore  della  presente  legge  provvedono  ad
apportare le necessarie variazioni di bilancio. 
 
  685. Per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  al  patto  di
stabilita' interno, le province e i comuni con popolazione  superiore
a   5.000   abitanti   trasmettono   trimestralmente   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del  periodo  di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto       di       stabilita'        interno        nel        sito
"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni  riguardanti  sia
la gestione di competenza, secondo la definizione indicata  al  comma
683, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le  modalita'
definiti con decreto del predetto Ministero,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto  e'  definito
il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente
ai sensi dei commi 678 e 679. 
 
  686. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del  patto
di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui  al  comma  676  e'
tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo  dell'anno
successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
una certificazione, sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  dal
responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con  le
modalita' definiti dal decreto di cui al comma 685. 
 
  687.  Per  gli  enti  istituiti  nel  periodo  2003-2005,   si   fa
riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per
i quali sono disponibili i bilanci  consuntivi;  se  si  dispone  del
bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annuale di
calcolo su cui applicare le regole del patto di  stabilita'  interno.
Gli enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle nuove regole del patto
di stabilita' interno dall'anno 2009 assumendo, quale base di calcolo
su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007. 
 
  688. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo  143  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole
del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a  quello  della
rielezione degli organi istituzionali. 
 
  689. Si intendono esclusi per gli anni 2006  e  2007  dal  rispetto
degli obiettivi del patto di stabilita' interno, gli enti locali  per
i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno,  l'organo
consiliare e' stato commissariato ai sensi degli articoli 141  e  143
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
  690. Le informazioni previste dai commi 685  e  686  sono  messe  a
disposizione  dell'UPI   e   dell'ANCI   da   parte   del   Ministero
dell'economia e delle  finanze  secondo  modalita'  e  con  contenuti
individuati tramite apposite convenzioni. 
 
  691. In caso di mancato rispetto del patto di  stabilita'  interno,
accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo,
il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi  dell'articolo  8,
comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli  enti  locali
ad adottare i necessari provvedimenti entro il  31  maggio  dell'anno
successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere
comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le
modalita' definite dal  decreto  di  cui  al  comma  685.  Qualora  i
suddetti enti  non  adempiano,  il  sindaco  o  il  presidente  della
provincia, in qualita' di commissari ad acta, adottano  entro  il  30
giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro
la medesima data, con le modalita' indicate dal  decreto  di  cui  al
comma 685. Allo scopo di assicurare  al  contribuente  l'informazione
necessaria per il corretto adempimento degli obblighi  tributari,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale  dello  Stato  cura  la  pubblicazione  sul  sito
informatico di cui al comma 685 degli  elenchi  contenenti  gli  enti
locali che non hanno rispettato il patto di  stabilita'  interno,  di
quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonche'  di  quelli
per i quali i commissari ad acta  non  hanno  inviato  la  prescritta
comunicazione. 
 
  692. Decorso inutilmente il termine  del  30  giugno  previsto  dal
comma 691: 
    a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di  imposta
in  corso,  i  contribuenti  tenuti  al  versamento  dell'addizionale
comunale all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  calcolano
l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello  0,3
per cento; 
    b) nelle province interessate,  con  riferimento  al  periodo  di
imposta in  corso,  l'imposta  provinciale  di  trascrizione,  per  i
pagamenti  effettuati  a  decorrere  dal  1°  luglio,  e'   calcolata
applicando un aumento del 5 per cento  sulla  tariffa  vigente  nelle
province stesse. 
 
  693.  Scaduto  il  termine  del  30  giugno  i  provvedimenti   del
commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui  al
comma 692. 
 
  694. I commi 23, 24,  25  e  26  dell'articolo  1  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati. 
 
  695. All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: "per il Consiglio superiore della magistratura," sono
inserite le seguenti: "per  gli  enti  gestori  delle  aree  naturali
protette,". 
 
  696. I trasferimenti erariali per l'anno 2007  in  favore  di  ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266. 
 
  697. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al
gettito  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
all'articolo 31, comma 8, della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
confermate, da ultimo, per l'anno 2006, dall'articolo 1,  comma  152,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l'anno 2007. 
 
  698. All'articolo  204,  comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e  successive  modificazioni,  le  parole:  "non
supera il 12 per cento" sono sostituite dalle seguenti:  "non  supera
il 15 per cento". All'articolo 1, comma 45, della legge  30  dicembre
2004, n. 311, alla lettera b), le parole: "non superiore  al  16  per
cento" sono sostituite dalle  seguenti:  "non  superiore  al  15  per
cento" e la lettera c) e' abrogata. 
 
  699. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre  1998,  n.
448, il secondo periodo e' soppresso con decorrenza  dal  1°  gennaio
2007. 
 
  700. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41  dell'articolo  4  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.