art. 1 (commi 601-700)
  601. All'articolo 5  della  legge  28  maggio  1936,  n.  1003,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono
poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75,  da
corrispondere  al  momento  della  presentazione  della  domanda.  Le
modalita' di versamento del contributo di cui al  periodo  precedente
sono stabilite con decreto,  avente  natura  non  regolamentare,  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Analogamente, il contributo  e'  aggiornato  ogni  tre
anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati». 
 
  602. All'articolo  1  della  legge  25  maggio  1970,  n.  358,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante  nella
misura forfetaria di euro  50,  da  corrispondere  al  momento  della
presentazione  della  domanda.  Le  modalita'   di   versamento   del
contributo di cui al  presente  comma  sono  stabilite  con  decreto,
avente natura non regolamentare, del  Ministro  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente,
il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati». 
 
  603. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del  candidato
nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della
presentazione  della  domanda.  Le  modalita'   di   versamento   del
contributo di cui al  presente  comma  sono  stabilite  con  decreto,
avente natura non regolamentare, del  Ministro  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente,
il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati». 
 
  604. Il contributo introdotto a norma dei commi 600 e 601 e' dovuto
per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in  vigore
del decreto che ne determina le modalita' di versamento. 
 
  605. Il contributo introdotto a norma dei commi 602 e 603 e' dovuto
per i concorsi banditi  successivamente  all'entrata  in  vigore  del
decreto che ne determina le modalita' di versamento. 
 
  606. Al  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 27»; 
    b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo  106
e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 106-bis. (L) -- (Compensi del difensore, dell'ausiliario  del
magistrato, del consulente  tecnico  di  parte  e  dell'investigatore
privato autorizzato). --  1.  Gli  importi  spettanti  al  difensore,
all'ausiliario del magistrato,  al  consulente  tecnico  di  parte  e
all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo». 
 
  607. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera a), si  applicano
ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma  606,
lettera b), si applicano alle liquidazioni successive  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
 
  608. All'articolo 10, comma 4, del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  ad
eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25». 
 
  609. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima,  allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di  registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
131, e' aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento  ha  per
oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore  di  soggetti
diversi  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori   agricoli
professionali, iscritti  nella  relativa  gestione  previdenziale  ed
assistenziale: 12 per cento». 
 
  610. Al comma 2-ter dell'articolo 10  del  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, le parole: «31  dicembre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014». 
 
  611.  Al  fine  di  potenziare  l'efficienza   dell'Amministrazione
finanziaria,  con   particolare   riferimento   alle   attivita'   di
riscossione,  e  di  assicurare  la  funzionalita'  delle   strutture
organizzative: 
    a) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
n. 546, sono apportate le seguenti modifiche: 
  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La presentazione del reclamo e'  condizione  di  procedibilita'
del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima  del  decorso  del
termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate,
in  sede  di  rituale  costituzione  in   giudizio,   puo'   eccepire
l'improcedibilita'  del  ricorso   e   il   presidente,   se   rileva
l'improcedibilita',  rinvia  la   trattazione   per   consentire   la
mediazione»; 
  2) al comma 8, dopo il primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:
«L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali
e assistenziali la cui base  imponibile  e'  riconducibile  a  quella
delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di  contributi
previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi»; 
  3) al comma 9, il terzo e il quarto  periodo  sono  sostituiti  dal
seguente: «Ai fini del computo del  termine  di  novanta  giorni,  si
applicano le disposizioni sui termini processuali»; 
  4) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme  dovute  in  base
all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data  dalla  quale
decorre il termine di cui all'articolo  22,  fermo  restando  che  in
assenza di  mediazione  sono  dovuti  gli  interessi  previsti  dalle
singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica  nel  caso  di
improcedibilita' di cui al comma 2»; 
    b) le modifiche di cui alla lettera a)  si  applicano  agli  atti
notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata
in vigore della presente legge; 
    c) all'articolo 1 della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  1) al comma 533, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis) di individuazione mirata  e  selettiva,  nel  rispetto  dei
principi di economicita' ed efficacia, delle posizioni da  sottoporre
a controllo puntuale, tenuto conto della  capacita'  operativa  delle
strutture a tal fine deputate»; 
  2) dopo il comma 533 e' inserito il seguente: 
  «533-bis. Nella definizione dei criteri di  cui  al  comma  533  il
Comitato tiene conto della  necessita'  di  salvaguardare  i  crediti
affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la  decadenza
e la prescrizione,  e  di  assicurare  la  deterrenza  e  la  massima
efficacia  dell'azione  di  riscossione  avuto  anche  riguardo  alle
specificita'  connesse  al  recupero  delle  diverse   tipologie   di
crediti»; 
    d) l'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 17. -- (Controlli sull'attivita' di riscossione).  --  1.  Le
Ragionerie territoriali  dello  Stato  svolgono,  congiuntamente  con
l'Agenzia delle entrate, il controllo delle  attivita'  svolte  dagli
agenti della  riscossione,  sulla  base  dei  criteri  elaborati  dal
Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo  1,  comma  531,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con  il  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo
1, commi da 533 a 534. 
  2.  Il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  --
Ispettorato  generale  di  finanza,  in  sede  di  monitoraggio   dei
controlli svolti ai sensi del comma 1, puo' proporre al  Comitato  di
cui  al  comma  1,  d'intesa  con  le  amministrazioni   interessate,
eventuali  interventi  necessari  per   migliorare   l'attivita'   di
riscossione. 
  3. L'agente della riscossione  fornisce  annualmente  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, con le modalita' e i  termini  fissati
con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con
il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado  di
esigibilita'   dei   crediti.   Tale   valutazione   e'   effettuata,
singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000  euro  e,
in forma aggregata, tenuto  conto  dell'andamento  delle  riscossioni
degli anni  precedenti,  per  i  crediti  di  importo  inferiore.  Il
predetto importo puo' essere modificato, in base alle esigenze legate
alla corretta rilevazione del grado di esigibilita' dei crediti,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»; 
    e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della
spesa di cui alla voce 16 della tabella  A  di  cui  al  decreto  del
Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, con l'avvio della  procedura  di
iscrizione di fermo dei  mobili  registrati  mediante  l'invio  della
comunicazione preventiva di  cui  all'articolo  86  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  ovvero,  se
antecedente  al  20  agosto  2013,   di   un   preavviso   di   fermo
amministrativo; 
    f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono  le  attivita'  di
rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  le  disposizioni  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano  limitatamente
ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle
predette attivita'; 
    g) all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, le parole: «Per il triennio 2011-2013» sono  sostituite
dalle seguenti: «Per il quinquennio 2011-2015»; 
    h) le disposizioni di  cui  alla  lettera  g)  si  applicano  con
riferimento  alle  norme  in  materia  di  contenimento  della  spesa
dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata  in  vigore
della presente legge,  nel  senso  che  le  agenzie  fiscali  possono
esercitare la facolta' di cui all'articolo 6,  comma  21-sexies,  del
citato  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,   effettuando   il
riversamento per ciascun anno  del  quinquennio  ivi  previsto  quale
assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate. 
 
  612. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, le parole: «fino al 1º dicembre 2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013». 
 
  613. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono
essere eseguiti entro  la  prima  scadenza  utile  successiva  al  31
dicembre 2013, in unica  soluzione,  maggiorati  degli  interessi  al
tasso legale computati a decorrere dal 31  dicembre  2013  fino  alla
data di versamento. 
 
  614. E' possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle
entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di  sanzioni,
a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella  misura  vigente
alla data di presentazione della domanda. 
 
  615. Le comunicazioni di irregolarita' gia' inviate  alla  data  di
entrata in vigore della presente  legge  ai  contribuenti  a  seguito
della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni,  e  all'articolo  54-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui  all'articolo
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, relative ai  tributi  sospesi  ai
sensi del comma 612 del presente articolo sono inefficaci. 
 
  616. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 7-bis e' aggiunto il seguente comma: 
  «1-bis. La sanzione di cui al comma  1  si  applica  a  carico  dei
soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto  del  Ministero  delle
finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  187
del 12  agosto  1998,  in  caso  di  tardiva  o  omessa  trasmissione
telematica  di  dichiarazioni  e  di  atti  che  essi  hanno  assunto
l'impegno a trasmettere»; 
    b) all'articolo  34,  comma  4,  dopo  le  parole:  «svolgono  le
attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3»  sono  aggiunte
le  seguenti:  «assicurando  adeguati  livelli   di   servizio.   Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono  definiti
i livelli di servizio anche in relazione agli  esiti  dell'assistenza
fiscale e le relative modalita' di misurazione»; 
    c) all'articolo 39: 
  1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di  assistenza
fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, e' sospesa, per  un  periodo
da  tre  a  dodici  mesi,  quando  sono  commesse  gravi  e  ripetute
violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di
cui agli articoli 34  e  35,  nonche'  quando  gli  elementi  forniti
all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto
alla documentazione fornita dal contribuente.  In  caso  di  ripetute
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi,  e'  disposta
la revoca dell'esercizio dell'attivita' di assistenza;  nei  casi  di
particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare»; 
  2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis.  La  definizione  agevolata   delle   sanzioni   ai   sensi
dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n.   472,   non   impedisce   l'applicazione    della    sospensione,
dell'inibizione e della revoca. 
  4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta
l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro». 
 
  617. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 7, comma 2, la lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «d)  relazione  tecnica  dalla  quale  emerga  il  rispetto   dei
requisiti stabiliti  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate  sulla  capacita'  operativa  del  CAF,  sulla  formula
organizzativa  assunta  anche  in  ordine  ai  rapporti   di   lavoro
utilizzati, sui sistemi di controllo interno  volti  a  garantire  la
correttezza dell'attivita', anche in ordine all'affidamento  a  terzi
delle  attivita'  di  assistenza  fiscale  e  alla  formazione,  e  a
garantire adeguati livelli di servizio. Con lo  stesso  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti  i  tempi  per
l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da  parte  dei
Centri gia' autorizzati»; 
    b)  all'articolo  8,  comma  1,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) alla lettera c), le parole: «alle disposizioni in materia di
imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»; 
      2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
      «d-bis) non aver fatto parte di societa' per le quali e'  stato
emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4,
del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  nei  cinque  anni
precedenti»; 
    c) all'articolo 13, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga  un
credito d'imposta, il contribuente puo' indicare di voler  utilizzare
in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme
per le quali e' previsto  il  versamento  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»; 
    d)  all'articolo  16,  comma  1,  sono  apportate   le   seguenti
modifiche: 
      1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d)  conservare  le  schede  relative  alle   scelte   per   la
destinazione dell'otto  e  del  cinque  per  mille  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre  del  secondo  anno
successivo a quello di presentazione»; 
      2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
      «d-bis) conservare copia delle  dichiarazioni  e  dei  relativi
prospetti di liquidazione nonche' della  documentazione  a  base  del
visto di conformita' fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello di presentazione»; 
    e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 3, dopo la parola: «contribuente» sono inserite  le
seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 3-bis»; 
      2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Le richieste di documenti  e  di  chiarimenti  relative
alle dichiarazioni di cui  all'articolo  13  sono  trasmesse  in  via
telematica, almeno  sessanta  giorni  prima  della  comunicazione  al
contribuente,  al   responsabile   dell'assistenza   fiscale   o   al
professionista che ha rilasciato  il  visto  di  conformita'  per  la
trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta
giorni  della  documentazione  e  dei  chiarimenti   richiesti.   Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono  definite
le modalita' attuative delle disposizioni recate dal presente comma». 
 
  618. Relativamente ai carichi inclusi in  ruoli  emessi  da  uffici
statali, agenzie fiscali, regioni, province  e  comuni,  affidati  in
riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il
debito con il pagamento: 
    a) di una somma pari all'intero importo originariamente  iscritto
a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi  per
ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo  20  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive modificazioni, nonche' degli interessi  di  mora  previsti
dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973, e successive modificazioni; 
    b)  delle  somme  dovute  a  titolo  di  remunerazione   prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  e
successive modificazioni. 
 
  619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere  per
effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti. 
 
  620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori  che  intendono  aderire
alla  definizione  prevista  dal  comma  618  versano,  in   un'unica
soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma. 
 
  621. A seguito del pagamento di cui al comma  620,  l'agente  della
riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo  residuo.  Al
fine di consentire agli enti creditori  di  eliminare  dalle  proprie
scritture  patrimoniali   i   crediti   corrispondenti   alle   quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette,  anche  in
via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno  2014,
l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel  termine
previsto  e  dei  codici  tributo  per  i  quali  e'  intervenuto  il
pagamento. 
 
  622.  Entro  il  30  giugno  2014,  gli  agenti  della  riscossione
informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato
il versamento nel  termine  previsto,  dell'avvenuta  estinzione  del
debito. 
 
  623. Per consentire il versamento delle somme dovute  entro  il  28
febbraio 2014  e  la  registrazione  delle  operazioni  relative,  la
riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al  15
marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i  termini  di
prescrizione. 
 
  624. Le disposizioni di cui ai commi da  618  a  623  si  applicano
anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali  e  affidati
in riscossione fino al 31 ottobre 2013. 
 
  625. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8  agosto  2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.
112, le parole: «30 novembre 2013» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«20 aprile 2014»; le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite  dalle
seguenti: «1º maggio 2014» e le  parole:  «euro  50.000.000  annui  a
partire  dal  medesimo  anno»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«33.000.000 di euro  per  l'anno  2014  e  a  50.000.000  di  euro  a
decorrere dall'anno 2015». Conseguentemente il  secondo  periodo  del
predetto comma e' soppresso. 
 
  626. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, e' disposto, per
il periodo dal  1º  gennaio  2017  al  31  dicembre  2018,  l'aumento
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina  con  piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come  carburante,
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura  tale  da
determinare maggiori entrate nette non inferiori  a  220  milioni  di
euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di  euro  per  l'anno  2018.  Il
provvedimento e'  efficace  dalla  data  di  pubblicazione  nel  sito
internet dell'Agenzia. 
 
  627. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti  in
amministrazione straordinaria, gli interventi  di  sostegno  disposti
dal Fondo interbancario di tutela dei depositi  non  concorrono  alla
formazione del reddito dei medesimi soggetti. 
 
  628. L'efficacia delle disposizioni del comma  627  e'  subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea. 
 
  629. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri  per  la  produzione  di
interessi   nelle   operazioni   poste   in   essere   nell'esercizio
dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che: 
    a)  nelle  operazioni  in  conto  corrente  sia  assicurata,  nei
confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli
interessi sia debitori sia creditori; 
    b)  gli  interessi  periodicamente  capitalizzati   non   possano
produrre interessi ulteriori  che,  nelle  successive  operazioni  di
capitalizzazione,   sono   calcolati   esclusivamente   sulla   sorte
capitale». 
 
  630. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico di cui al  decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  banche  di  credito
cooperativo  aderiscono  al  sistema  di  garanzia  dei   depositanti
costituito nel loro ambito». 
 
  631. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole:  «20  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 per cento». 
 
  632. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, comma 1, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, come modificato dal comma 631  del  presente  articolo,
maggiorata o ridotta in  misura  pari  allo  scostamento  percentuale
medio  annuale  registrato  tra  le  due  valute,  e'  stabilita  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da  emanare,
su conforme parere della Banca d'Italia,  entro  il  15  febbraio  di
ciascun anno, e non puo' comunque essere inferiore al 20  per  cento.
Alla copertura delle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del
comma 631, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, a  450.000  euro  per
l'anno 2016 e a 400.000 euro annui a  decorrere  dall'anno  2017,  si
provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni,  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
  633. La disposizione di cui al comma 631 si applica a decorrere dal
1º gennaio 2014. 
 
  634. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e successive modificazioni, all'articolo 21-bis, i commi 1  e  2
sono sostituiti dal seguente: 
  «1. Nell'ambito di  un  programma  della  durata  di  sei  anni,  a
decorrere dal 1º  gennaio  2014  e  fino  al  31  dicembre  2019,  e'
stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito  indicate,
applicabile alle  emulsioni  stabilizzate  idonee  all'impiego  nella
carburazione  e  nella  combustione,  anche  prodotte  dal   medesimo
soggetto che le utilizza per i  medesimi  impieghi  limitatamente  ai
quantitativi necessari al suo fabbisogno: 
     a) emulsione stabilizzata di  gasolio  con  acqua  contenuta  in
misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso: 
       1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri; 
       2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16  per
mille litri; 
     b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua  contenuta
in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso: 
       1) usata come combustibile per riscaldamento: euro  99,32  per
mille chilogrammi; 
       2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi; 
     c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua  contenuta
in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso: 
       1) usata come combustibile per riscaldamento: euro  29,52  per
mille chilogrammi; 
       2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi». 
 
  635.  L'efficacia  della  disposizione  di  cui  al  comma  634  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, alla  preventiva  approvazione
da parte della Commissione europea. 
 
  636. Al fine di contemperare  il  principio  di  fonte  comunitaria
secondo il quale le concessioni  pubbliche  vanno  attribuite  ovvero
riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure  di  selezione
concorrenziale  con  l'esigenza  di   perseguire,   in   materia   di
concessioni di gioco  per  la  raccolta  del  Bingo,  il  tendenziale
allineamento temporale di tali concessioni,  relativamente  a  queste
concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014 l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli procede nel corso dell'anno 2014  alla  riattribuzione
delle medesime concessioni attenendosi ai seguenti criteri direttivi: 
    a) introduzione del principio dell'onerosita'  delle  concessioni
per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di  euro
200.000 della  soglia  minima  corrispettiva  per  l'attribuzione  di
ciascuna concessione; 
    b) durata delle concessioni pari a sei anni; 
    c) versamento della somma di euro 2.800,  per  ogni  mese  ovvero
frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di  euro  1.400
per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte  del
concessionario in scadenza che intenda altresi' partecipare al  bando
di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero
frazione di mese  di  proroga  del  rapporto  concessorio  scaduto  e
comunque fino alla data di  sottoscrizione  della  nuova  concessione
riattribuita; 
    d) versamento della somma di cui alla lettera a) in due meta'  di
pari importo, la prima alla data di presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la
seconda  alla  data  di  sottoscrizione  della   nuova   concessione,
all'esito  della  conclusione  della  procedura  di   selezione   dei
concorrenti; 
    e) determinazione nella somma complessiva annua di  euro  300.000
dell'entita' della garanzia bancaria ovvero assicurativa  dovuta  dal
concessionario, per tutta  la  durata  della  concessione,  a  tutela
dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di  durata  della
concessione,  per  il  mantenimento  dei  requisiti   soggettivi   ed
oggettivi,  dei  livelli  di  servizio   e   di   adempimento   delle
obbligazioni convenzionali pattuite. 
 
  637. Con decreto  dirigenziale  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, da adottare entro la fine del mese  di  maggio  2014,  sono
stabilite  le  eventuali  disposizioni  applicative  occorrenti   per
assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri  direttivi
di cui al  comma  636,  l'avvio  delle  procedure  di  riattribuzione
concorrenziale delle vigenti concessioni per la  raccolta  del  gioco
del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali e' prevista per l'anno
2020. 
 
  638.  Per  soddisfare  comunque  l'eventuale   domanda   di   nuove
concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che  si  manifestasse
in vista della procedura di selezione concorrenziale da  attuare  nel
corso dell'anno 2014 ai sensi  del  comma  636,  in  occasione  della
pubblicazione degli  atti  di  gara  pubblicati  in  tale  anno  sono
altresi' poste in gara ulteriori  trenta  nuove  concessioni  per  la
raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso  degli  stessi
criteri direttivi di cui al predetto comma 636. 
 
  639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si  basa  su
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato  alla  loro   natura   e   valore   e   l'altro   collegato
all'erogazione e alla  fruizione  di  servizi  comunali.  La  IUC  si
compone   dell'imposta   municipale   propria   (IMU),   di    natura
patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di   immobili,   escluse   le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai  servizi,  che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),  a  carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  del  servizio  di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
  640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non  puo'
superare i limiti prefissati per la  sola  IMU,  come  stabilito  dal
comma 677. 
 
  641. Il presupposto della TARI e' il possesso  o  la  detenzione  a
qualsiasi titolo di locali  o  di  aree  scoperte,  a  qualsiasi  uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse  dalla
TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali  tassabili,
non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117
del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 
 
  642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga  a  qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,  suscettibili
di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o  di
detentori, essi sono  tenuti  in  solido  all'adempimento  dell'unica
obbligazione tributaria. 
 
  643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e'  dovuta  soltanto
dal possessore dei locali  e  delle  aree  a  titolo  di  proprieta',
usufrutto, uso, abitazione o superficie. 
 
  644. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri  commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabile
del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree  scoperte  di
uso comune e per i locali e le aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai
singoli possessori o  detentori,  fermi  restando  nei  confronti  di
questi ultimi gli altri obblighi o  diritti  derivanti  dal  rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
 
  645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la
superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte
o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e'
costituita  da  quella  calpestabile  dei   locali   e   delle   aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 
 
  646. Per l'applicazione della  TARI  si  considerano  le  superfici
dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi  sui  rifiuti.
Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le unita'
immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano,  puo'
considerare come superficie  assoggettabile  alla  TARI  quella  pari
all'80 per cento della superficie  catastale  determinata  secondo  i
criteri stabiliti dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 
 
  647. Le procedure di interscambio tra i comuni  e  l'Agenzia  delle
entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari  a
destinazione  ordinaria,  iscritte  in   catasto   e   corredate   di
planimetria, sono quelle stabilite con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14,  comma
9, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni.  Si  applicano  le  Regole  tecniche   contenenti   le
modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni  dei
dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari  a  destinazione
ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate  nel  sito
internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito  della  cooperazione
tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del  catasto,
vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali
relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria  e  i  dati
riguardanti la toponomastica  e  la  numerazione  civica  interna  ed
esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla  determinazione
della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80  per  cento  di
quella  catastale  determinata  secondo  i  criteri   stabiliti   dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  138
del 1998. I comuni comunicano  ai  contribuenti  le  nuove  superfici
imponibili adottando le piu' idonee  forme  di  comunicazione  e  nel
rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
 
  648. Per le unita' immobiliari diverse  da  quelle  a  destinazione
ordinaria iscritte o  iscrivibili  nel  catasto  edilizio  urbano  la
superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 
 
  649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI
non si tiene conto di quella parte di essa ove  si  formano,  in  via
continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento  sono
tenuti  a  provvedere  a  proprie  spese  i  relativi  produttori,  a
condizione che ne dimostrino l'avvenuto  trattamento  in  conformita'
alla  normativa  vigente.  Per  i  produttori  di  rifiuti   speciali
assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI,  il  comune,
con  proprio  regolamento,  puo'  prevedere  riduzioni  della   parte
variabile  proporzionali  alle  quantita'  che  i  produttori  stessi
dimostrino di avere avviato al recupero. 
 
  650. La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata  ad  anno
solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 
 
  651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene  conto  dei
criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
 
  652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel
rispetto del principio «chi inquina paga», sancito  dall'articolo  14
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 19 novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  puo'  commisurare  la
tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unita' di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia
delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti.  Le
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate
dal  comune  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unita'  di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo,  per
uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa  e  qualitativa
di rifiuti. 
 
  653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di  cui  al
comma 654, il  comune  deve  avvalersi  anche  delle  risultanze  dei
fabbisogni standard. 
 
  654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi  di  investimento  e  di  esercizio   relativi   al   servizio,
ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie  spese  i
relativi   produttori   comprovandone   l'avvenuto   trattamento   in
conformita' alla normativa vigente. 
 
  655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per  il  servizio
di  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni  scolastiche,  di  cui
all'articolo 33-bis del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31.
Il  costo  relativo  alla  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni
scolastiche e' sottratto dal costo che deve  essere  coperto  con  il
tributo comunale sui rifiuti. 
 
  656. La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento  della
tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione  dei
rifiuti, ovvero di effettuazione dello  stesso  in  grave  violazione
della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio
per motivi sindacali o per  imprevedibili  impedimenti  organizzativi
che abbiano determinato una  situazione  riconosciuta  dall'autorita'
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 
 
  657. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta,  la  TARI  e'
dovuta in misura non superiore al  40  per  cento  della  tariffa  da
determinare, anche in maniera graduale, in  relazione  alla  distanza
dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o
di fatto servita. 
 
  658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni  per
la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. 
 
  659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52  del  decreto
legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  puo'  prevedere  riduzioni
tariffarie ed esenzioni nel caso di: 
    a) abitazioni con unico occupante; 
    b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro
uso limitato e discontinuo; 
    c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti  ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 
    d) abitazioni occupate da soggetti che  risiedano  o  abbiano  la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; 
    e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 
 
  660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo
52  del  citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da  a)
ad e) del comma 659.  La  relativa  copertura  puo'  essere  disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono  eccedere
il limite del 7 per cento del  costo  complessivo  del  servizio.  In
questo caso,  la  copertura  deve  essere  assicurata  attraverso  il
ricorso a risorse derivanti  dalla  fiscalita'  generale  del  comune
stesso. 
 
  661. Il tributo non  e'  dovuto  in  relazione  alle  quantita'  di
rifiuti assimilati che il produttore  dimostri  di  aver  avviato  al
recupero. 
 
  662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da
soggetti che  occupano  o  detengono  temporaneamente,  con  o  senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i  comuni
stabiliscono con il regolamento le modalita'  di  applicazione  della
TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione e'
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183  giorni  nel
corso dello stesso anno solare. 
 
  663. La misura tariffaria  e'  determinata  in  base  alla  tariffa
annuale della TARI, rapportata a giorno,  maggiorata  di  un  importo
percentuale non superiore al 100 per cento. 
 
  664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto  con
il pagamento della TARI da effettuare con le modalita' e nei  termini
previsti per la tassa di occupazione  temporanea  di  spazi  ed  aree
pubbliche  ovvero  per  l'imposta  municipale   secondaria   di   cui
all'articolo 11 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 
 
  665. Per tutto quanto non previsto  dai  commi  da  662  a  666  si
applicano in quanto compatibili le disposizioni  relative  alla  TARI
annuale. 
 
  666. E' fatta salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale  per
l'esercizio  delle  funzioni  di   tutela,   protezione   ed   igiene
dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e'  applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo  del
tributo. 
 
  667. Con regolamento da  emanare  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, sono stabiliti criteri per  la  realizzazione  da  parte  dei
comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di  rifiuti
conferiti  al  servizio   pubblico   o   di   sistemi   di   gestione
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione
del costo del servizio, finalizzati ad attuare un  effettivo  modello
di tariffa commisurata al servizio reso  a  copertura  integrale  dei
costi relativi al servizio di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  dei
rifiuti  assimilati,  svolto  nelle   forme   ammesse   dal   diritto
dell'Unione europea. 
 
  668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione  puntuale
della quantita' di rifiuti conferiti al  servizio  pubblico  possono,
con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente  natura
corrispettiva, in luogo della TARI. Il  comune  nella  commisurazione
della tariffa puo'  tenere  conto  dei  criteri  determinati  con  il
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa
dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 
  669. Il presupposto impositivo della  TASI  e'  il  possesso  o  la
detenzione  a  qualsiasi   titolo   di   fabbricati,   ivi   compresa
l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale
propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a  qualsiasi
uso adibiti. 
 
  670. Sono escluse dalla  TASI  le  aree  scoperte  pertinenziali  o
accessorie a locali imponibili,  non  operative,  e  le  aree  comuni
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva. 
 
  671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga  a  qualsiasi
titolo le unita'  immobiliari  di  cui  al  comma  669.  In  caso  di
pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti  in  solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 
 
  672. In caso di  locazione  finanziaria,  la  TASI  e'  dovuta  dal
locatario a decorrere dalla data della stipulazione e  per  tutta  la
durata  del  contratto;  per  durata  del  contratto   di   locazione
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della
stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata
dal verbale di consegna. 
 
  673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e'  dovuta  soltanto
dal possessore dei locali  e  delle  aree  a  titolo  di  proprieta',
usufrutto, uso, abitazione e superficie. 
 
  674. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri  commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabile
del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree  scoperte  di
uso comune e per i locali e le aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai
singoli possessori o  detentori,  fermi  restando  nei  confronti  di
questi ultimi gli altri obblighi o  diritti  derivanti  dal  rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
 
  675. La base  imponibile  e'  quella  prevista  per  l'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU)  di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
  676. L'aliquota di base della TASI e'  pari  all'1  per  mille.  Il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata  ai  sensi
dell'articolo 52 del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  puo'
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 
 
  677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma  676,
puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso  il  vincolo  in
base al quale la somma delle  aliquote  della  TASI  e  dell'IMU  per
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata
al 10,6 per mille e ad  altre  minori  aliquote,  in  relazione  alle
diverse tipologie di immobile. Per il 2014,  l'aliquota  massima  non
puo' eccedere il 2,5 per mille. 
 
  678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo
13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni,  l'aliquota  massima  della  TASI  non  puo'  comunque
eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. 
 
  679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  puo'  prevedere  riduzioni  ed
esenzioni nel caso di: 
    a) abitazioni con unico occupante; 
    b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro
uso limitato e discontinuo; 
    c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti  ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 
    d) abitazioni occupate da soggetti che  risiedano  o  abbiano  la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; 
    e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
    f) superfici eccedenti il  normale  rapporto  tra  produzione  di
rifiuti e superficie stessa. 
 
  680.  E'  differito  al  24  gennaio  2014  il  versamento  di  cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n.  133.
Alla stessa data del 24  gennaio  2014,  e'  comunque  effettuato  il
versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al  comma
13 dell'articolo 14  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano
il  modello  di  pagamento  precompilato,  in  tempo  utile  per   il
versamento della maggiorazione. 
  681. Nel caso  in  cui  l'unita'  immobiliare  e'  occupata  da  un
soggetto  diverso  dal  titolare  del   diritto   reale   sull'unita'
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di  un'autonoma
obbligazione tributaria. L'occupante  versa  la  TASI  nella  misura,
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30  per
cento dell'ammontare complessivo  della  TASI,  calcolato  applicando
l'aliquota  di  cui  ai  commi  676  e  677.  La  restante  parte  e'
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare. 
 
  682. Con regolamento da adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del
decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  il  comune  determina   la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
    a) per quanto riguarda la TARI: 
      1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
      2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea
potenzialita' di produzione di rifiuti; 
      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
      4) la disciplina delle eventuali riduzioni  ed  esenzioni,  che
tengano conto altresi' della capacita' contributiva  della  famiglia,
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
      5) l'individuazione di categorie  di  attivita'  produttive  di
rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta'  di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali  di
riduzione rispetto all'intera superficie  su  cui  l'attivita'  viene
svolta; 
    b) per quanto riguarda la TASI: 
      1) la disciplina delle riduzioni, che  tengano  conto  altresi'
della  capacita'  contributiva  della  famiglia,   anche   attraverso
l'applicazione dell'ISEE; 
      2) l'individuazione dei servizi  indivisibili  e  l'indicazione
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla  cui
copertura la TASI e' diretta. 
 
  683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato
da norme statali per l'approvazione del bilancio  di  previsione,  le
tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario  del  servizio
di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il
servizio stesso ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra
autorita' competente a norma delle leggi vigenti  in  materia,  e  le
aliquote  della  TASI,  in  conformita'  con  i  servizi  e  i  costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2),  del  comma  682  e
possono essere differenziate in  ragione  del  settore  di  attivita'
nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili. 
 
  684. I soggetti passivi dei  tributi  presentano  la  dichiarazione
relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo
alla data di inizio del possesso o  della  detenzione  dei  locali  e
delle aree assoggettabili al tributo.  Nel  caso  di  occupazione  in
comune  di  un'unita'  immobiliare,  la  dichiarazione  puo'   essere
presentata anche da uno solo degli occupanti. 
 
  685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione  dal
comune, ha effetto anche per gli anni successivi  sempreche'  non  si
verifichino modificazioni dei dati  dichiarati  da  cui  consegua  un
diverso ammontare del tributo;  in  tal  caso,  la  dichiarazione  va
presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a  quello  in  cui
sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di  acquisire  le
informazioni riguardanti la toponomastica  e  la  numerazione  civica
interna ed esterna  di  ciascun  comune,  nella  dichiarazione  delle
unita'   immobiliari   a   destinazione   ordinaria   devono   essere
obbligatoriamente indicati i dati  catastali,  il  numero  civico  di
ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. 
 
  686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano  ferme
le superfici dichiarate o  accertate  ai  fini  della  tassa  per  lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al  decreto  legislativo
15  novembre  1993,  n.  507  (TARSU),  o  della  tariffa  di  igiene
ambientale  prevista  dall'articolo  49  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n.  22  (TIA  1),  o  dall'articolo  238  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES). 
 
  687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le
disposizioni  concernenti  la   presentazione   della   dichiarazione
dell'IMU. 
 
  688. Il versamento della TASI e della TARI e' effettuato, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, nonche' tramite apposito bollettino di  conto  corrente
postale al quale si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato
articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalita'
di  pagamento  offerte  dai  servizi  elettronici  di  incasso  e  di
pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di  norma  almeno  due
rate  a  scadenza  semestrale  e  in  modo  anche  differenziato  con
riferimento  alla  TARI  e  alla  TASI.  E'  comunque  consentito  il
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di  ciascun  anno.
Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite  la  Conferenza
Stato-citta'  e  autonomie  locali  e  le   principali   associazioni
rappresentative dei  comuni,  sono  stabilite  le  modalita'  per  la
rendicontazione  e  la  trasmissione   dei   dati   di   riscossione,
distintamente per  ogni  contribuente,  da  parte  dei  soggetti  che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema  informativo  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
  689. Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento
delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e  sentita
l'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani,  sono  stabilite  le
modalita'  di  versamento,  assicurando  in  ogni  caso  la   massima
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti  interessati,
e  prevedendo,  in  particolare,  l'invio  di  modelli  di  pagamento
preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 
 
  690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per
la tariffa corrispettiva di cui al  comma  667  che  e'  applicata  e
riscossa dal  soggetto  affidatario  del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti urbani. 
 
  691. I comuni  possono,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione
della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai  soggetti  ai
quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di  gestione  dei
rifiuti, nonche' la gestione dell'accertamento  e  della  riscossione
della  TASI  ai  soggetti  ai  quali,  nel  medesimo  anno,   risulta
attribuito il servizio di  accertamento  e  riscossione  dell'IMU.  I
comuni  che  applicano  la  tariffa  di  cui  ai  commi  667  e   668
disciplinano, con proprio regolamento, le modalita' di versamento del
corrispettivo. 
 
  692. Il comune designa  il  funzionario  responsabile  a  cui  sono
attribuiti  tutti  i  poteri  per  l'esercizio  di   ogni   attivita'
organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i
provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche'  la  rappresentanza
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
 
  693.  Ai  fini  della  verifica  del  corretto  assolvimento  degli
obblighi  tributari,  il  funzionario   responsabile   puo'   inviare
questionari al contribuente,  richiedere  dati  e  notizie  a  uffici
pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in  esenzione
da  spese  e  diritti,  e  disporre  l'accesso  ai  locali  ed   aree
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente  autorizzato
e con preavviso di almeno sette giorni. 
 
  694. In caso di mancata collaborazione  del  contribuente  o  altro
impedimento alla  diretta  rilevazione,  l'accertamento  puo'  essere
effettuato in base a presunzioni semplici di  cui  all'articolo  2729
del codice civile. 
 
  695. In  caso  di  omesso  o  insufficiente  versamento  della  IUC
risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
 
  696. In  caso  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione,  si
applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per  cento  del  tributo
non versato, con un minimo di 50 euro. 
 
  697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione  dal
50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un  minimo
di 50 euro. 
 
  698.  In  caso  di  mancata,  incompleta  o  infedele  risposta  al
questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione  da  euro  100  a
euro 500. 
 
  699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad  un
terzo  se,  entro  il  termine  per  la  proposizione  del   ricorso,
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del  tributo,
se dovuto, della sanzione e degli interessi. 
 
  700. Resta salva la  facolta'  del  comune  di  deliberare  con  il
regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti  nel  rispetto  dei
principi stabiliti dalla normativa statale.