c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione purche' tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»; d) il comma 477e' sostituito dal seguente: «477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo' essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; b) fruizione di agevolazioni pubbliche; c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479, purche' tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso»; e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro»; f) il comma 479 e' sostituito dal seguente: «479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e' subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80 per cento». 49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di solidarieta' presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.". Comma 186 - Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni: "Art. 1. 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3 e comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155 , e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , le quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali, con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo piu' razionale impiego. 2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 e' determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarieta'. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilita' separata dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare e' ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. 3. 4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente comma 2, e' riconosciuto utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento di supplemento di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo e' a carico della contabilita' separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed e' commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. 5. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 . Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di integrazione salariale di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.". Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008 vedasi in Note al comma 183. Comma 187 - Si riporta il testo del comma 3-ter dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, come modificato dalla presente legge: "3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, nonche' incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013.". Comma 188 - Si riporta il testo vigente del comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): "255. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonche', per i versamenti non eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004." - Si riporta il testo vigente del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n . 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17: "8-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli enti non commerciali di cui all' articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, puo' essere prevista l'applicazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell' articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi enti, della sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualita' di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere, valutato in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero." - Si riporta il testo del comma 12-undecies dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, come modificato dalla presente legge: "12-undecies. Al comma 7 dell' articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2004-2010» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2011» e le parole: «2.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «1.800 unita'». E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell' articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 ottobre 2010 dall' articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Gli enti non commerciali di cui all' articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualita' di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2016, senza necessita' di ulteriori provvedimenti attuativi. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, quanto a 12,5 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' di cui all' articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." Comma 189 - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 56 della citata legge n. 88 del 1989, come modificato dalla presente legge: "2. La Commissione vigila: a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili anche con finalita' di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale; b) sulla programmazione dell'attivita' degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza; c) sull'operativita' delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema previdenziale allargato con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.". Comma 190 - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), come modificato dalla presente legge: "7. Per gli anni dal 2004 al 2017 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 1.800 unita' lavorative, nel settore della sanita' privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, e' corrisposto in misura pari al massimo dell'indennita' di mobilita' prevista dalle leggi vigenti, per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unita', calcolato come media del periodo. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.". - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, come modificato dalla presente legge: "5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanita' privata, con un organico superiore alle milletrecento unita' lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e nel limite massimo di milleottocento unita', un trattamento pari all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennita' di mobilita', cosi' come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.". Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008 vedasi in Note al comma 183. Comma 191 - Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013 (Modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Estensione platea salvaguardati. Terzo contingente): "Art. 9. 1. In conformita' agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e' determinato in 10.130 unita', ripartite come segue: Tipologia di soggetti Contingente Numerico Mobilita' ordinaria od in deroga, lettera a) del comma 231: lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al 2.560 trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell?indennita' di mobilita' di cui all?articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell?indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. Prosecutori volontari, lettera b) del comma 231: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l?autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione 1.590 che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lavoratori cessati, lettera c) del comma 231: lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all?esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, 5.130 a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilita', lettera d) del comma 231: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono 850 attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. TOTALE 10.130". - Si riporta il testo vigente dei commi 231 e 233 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012: "231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014; b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011." "233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base: a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro; b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari; c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231.". - Si riporta il testo del comma 234 della citata legge n. 228 del 2012, come modificato dalla presente legge: "234. Il beneficio di cui al comma 231 e' riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020." - Si riporta il testo del comma 235 della citata legge n. 228 del 2012, come modificato dalla presente legge: "235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalita' di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 234 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie e' effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio.". Comma 192 - Si riporta il testo vigente del comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilita' 2012): "35. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, e' fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' attribuito per il 35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.". Comma 193 Per il riferimento al testo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 vedasi in Note al comma 191. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 14. Conferenza di servizi. 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente puo' indire una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti. 3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.". Comma 194 - Si riporta il testo vigente dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: "Art. 24. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri: a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli; b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo. 3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. 4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'. 5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni. 7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno. 9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta' minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. 10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi. 11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. 12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche: a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica"; b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva"; c) al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine, la parola "anagrafici". 13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio. 14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell' articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; (200) (220) e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni; e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non puo' avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. 15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita' di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall' articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo. 15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita' contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60 anni. 16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e' effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicita' biennale. 17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell' articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all' articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: - al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"; - al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; - al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5"; - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: "6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unita' per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unita' per coloro che svolgono le predette attivita' lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77."; - al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis". 17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. 18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse. 20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (198), anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012. 21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo e' definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo. 22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. 23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto. 24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento. 25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall' articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell' articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' abrogato. 26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo. 27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. 28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel settore della previdenza. 29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di comunicazione e promozione istruite da altre Autorita' operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. 30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua. 31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa' di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. 31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell' articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti: «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012: "Art. 22. Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico 1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata; b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta'; c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonche' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita' di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.". Per il riferimento al testo dei commi da 231 a 233 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 vedasi in Note al comma 191. - Si riporta il testo vigente del comma 234 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012: "234. Il beneficio di cui al comma 231 e' riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.". - Si riporta il testo vigente degli articoli 11 e 11-bis del citato decreto-legge n. 102 del 2013: "Art. 11. Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative 1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero». Restano in ogni caso ferme le seguenti condizioni per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento da parte dei soggetti interessati che: a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non puo' essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500; b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. 2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e successivamente integrate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, con particolare riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari, e alle procedure di presentazione delle istanze alle competenti Direzioni Territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle stesse all'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e altresi' provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1. 3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ancorche' gli stessi abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14"; b) le parole: "959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019" "Art. 11-bis. Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici 1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente: "e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non puo' avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014". 2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimita' al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14" sono sostituite dalle seguenti: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14"; b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018". - Si riporta il testo vigente dei commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 101 del 2013: "5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.". Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 1° giugno 2012 recante "Modalita' di attuazione del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del medesimo articolo" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2012, n. 171. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 ottobre 2012 recante "Attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo alla salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 21 gennaio 2013, n. 17. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013 recante "Modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Estensione platea salvaguardati. Terzo contingente" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2013, n. 123. Il citato decreto-legge n. 201 del 2011 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. - Si riporta il testo vigente degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile: "Art. 410. Tentativo di conciliazione Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 puo' promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione e' composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la presenza del Presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, e' consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte. La richiesta deve precisare: 1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonche' la sede; 2) il luogo dove e' sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; 3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; 4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa. Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonche' le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove cio' non avvenga, ciascuna delle parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore puo' farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non puo' dar luogo a responsabilita', salvi i casi di dolo e colpa grave." "Art. 411. Processo verbale di conciliazione. Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione e' depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticita', provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto." "Art. 412-ter. Altre modalita' di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva. La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresi' presso le sedi e con le modalita' previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.". - Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro): "Art. 7. Indennita' di mobilita' 1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento. 2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.". - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici): "Art. 6. Presupposti di ammissione. 1. La contribuzione volontaria puo' essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.". Comma 196 Per il riferimento al decreto-legge n. 201 del 2011 vedasi in Note al comma 194. Comma 198 - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 102 del 2013: "3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ancorche' gli stessi abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14"; b) le parole: "959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019". - Si riporta il testo vigente del comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012: "235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalita' di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 234 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie e' effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio.". Comma 199 - Si riporta il testo vigente del comma 1264 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: "1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale e' assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.". Comma 201 - Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 185 del 2008: "Art. 4. Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale 1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalita' giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operativita' delle garanzie. 1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al comma 1 e' altresi' integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei contributi non puo' eccedere il predetto limite di 10 milioni di euro per l'anno 2009. 2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti: «4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia' coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi. 4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. 4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009.». 3. Negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro annui, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificita' dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, e' riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalita' applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione di una piu' efficace attivita' di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all'istituzione di una speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno. 3-ter. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis sono stabilite nell'ambito dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la parola «definite» e' sostituita dalle seguenti: «definiti i requisiti, i criteri e». 5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.". Comma 202 - Si riporta il testo vigente del comma 11 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: "11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell'8 ottobre 2011 e' autorizzata la spesa massima di 495 milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attivita' solutorie di interventi urgenti gia' posti in essere. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione e' costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.". Comma 203 Per il riferimento al testo del comma 11 dell'articolo 23 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, vedasi in Note al comma 202. Per il riferimento al testo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 185 del 2008 vedasi in Note al comma 201. Comma 204 - Si riporta il testo vigente dell'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39: "1-septies. Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. 1. Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione e' costituita da: a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro; b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze; c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea. 2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". Comma 205 - Si riporta il testo vigente dei commi da 4-novies a 4-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73: "4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita': a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall' articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all' articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997; b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita'; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale. 4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222. 4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.". Comma 206 - Si riporta il testo vigente dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), come modificato dalla presente legge: "Art. 48. Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo.". Comma 207 - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 : "Art. 3. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale. 1. Per la prosecuzione nell'anno 1997 degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 miliardi a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a favore del comune di Palermo. All'erogazione del contributo provvede il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1997; il Ministero dell'interno trasmette copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.". - Si riporta il testo vigente del comma 552 dell'articolo 2 della citata legge n. 244 del 2007: "552. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' autorizzato, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.". La legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario, collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) e' pubblicato nella BUR n. 12 del 16 giugno 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 giugno 2008. - Si riporta il testo vigente del comma 1156 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: "1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del presente articolo: a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonche' alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui; b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni; c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro; d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalita' inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti; f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attivita' socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unita'. Alle misure di cui alla presente lettera e' esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine e' integrato del predetto importo; f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria e della regione Campania e' concesso un contributo per l'anno 2007 rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e' integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati nelle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacita' di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, e' disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma.". - Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196): "Art. 7. Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennita' di mobilita' e di altro trattamento speciale di disoccupazione. 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , possono svolgere le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), mediante l'utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione. 2. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 devono solo inoltrare una richiesta alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, specificando la durata delle prestazioni di attivita' di lavori socialmente utili. 3. Le assegnazioni sono effettuate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, nell'ambito dei lavoratori in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, con priorita' per i residenti nei comuni ove si svolgono le prestazioni secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale, limitatamente alle richieste di prestazioni di durata inferiore al predetto periodo residuo. 4. Ai fini dell'assegnazione, i centri per l'impiego ricevono dalle sedi INPS territorialmente competenti, gli elenchi relativi ai percettori dell'indennita' di mobilita' e di altro trattamento speciale di disoccupazione, con l'indicazione della qualifica professionale posseduta, la durata del trattamento e la data di cessazione dello stesso. Analoghe comunicazioni sono effettuate dalle aziende interessate con riguardo ai lavoratori sospesi a zero ore, per i quali sia stato emanato il provvedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. 5. Le regioni e le commissioni regionali per l'impiego semestralmente effettuano un monitoraggio delle attivita' di cui al presente articolo ed eventualmente provvedono a promuovere le opportune iniziative per l'utilizzo dei lavoratori.". - Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dalla presente legge: "Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego 1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo"; a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato."; b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: "5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. 5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato."; c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo. 2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.". 3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. 3-bis. Per la copertura dei posti in organico, e' comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario. 3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilita' dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 3-quater. L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali gia' avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma. 3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. 3-sexies. Con le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione. 3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-quinquies, il bando di concorso puo' fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro. 4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2016. 5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi accessibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facolta' assunzionali delle pubbliche amministrazioni. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore. 6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,". 6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "siano in effettivo servizio". 6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalita', previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. 7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate. 8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianita' anagrafica, l'anzianita' di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente. 9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessita' connesse alle esigenze di continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilita' interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possono essere, altresi', utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi. 9-bis. Esclusivamente per le finalita' e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilita' interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, puo' essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo. 9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalita' del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanita', finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonche' per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorche' non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonche' dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, gia' costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007. 10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: "Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e provinciali). - 1. I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalita' giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte. 2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale. 3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata. 4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato gia' operante nell'ambito dell'espletamento di attivita' in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attivita' finanziate con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.". 10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"; b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"; c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017". 10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e 2012" sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione" sono inserite le seguenti: "sia del comitato centrale che del consolidato"; dopo le parole: "sara' approvato per il 2012" sono inserite le seguenti: ", il 2013 e il 2014"; dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione 2013" sono inserite le seguenti: "e 2014". 10-sexies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" e, al quarto periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014". 10-septies. All'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanita'. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". 11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' aggiunto il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilita' e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico.". 12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l'infanzia,". 13. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta' dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita' e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.