art. 1 (commi 601-700)
  601. All'articolo 27, comma 7, del  decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere
dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sulla base dei criteri previsti  dall'articolo  1,  comma  34,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella ripartizione del
costo e del fabbisogno sanitario standard regionale, del percorso  di
miglioramento per il raggiungimento degli standard  di  qualita',  la
cui misurazione si puo' avvalere del sistema di  valutazione  di  cui
all'articolo 30 del presente decreto.  Qualora  non  venga  raggiunta
l'intesa entro il 30 aprile  2015,  per  l'anno  2015  continuano  ad
applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma». 
  602. Al fine di  consentire  la  prosecuzione  delle  attivita'  di
ricerca,  assistenza  e  cura   dei   malati   oncologici,   mediante
l'erogazione   della   terapia   innovativa   salvavita    denominata
«adroterapia» e' autorizzato un contributo fino a 15 milioni di  euro
per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016 e a  5  milioni
di euro per l'anno 2017, a favore del Centro nazionale di adroterapia
oncologica (CNAO), a valere sulle  risorse  di  cui  all'articolo  20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. Ai fini
della concessione  del  predetto  contributo,  il  CNAO  presenta  al
Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in  conto
capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali
del  Centro,  nonche'  la  relazione,  asseverata  dal  Collegio  dei
revisori dei conti, di quelli gia' effettuati per i  medesimi  scopi.
Il contributo e' erogato previa approvazione  del  predetto  piano  e
della predetta relazione da parte del  Ministero  della  salute,  con
separata indicazione degli investimenti gia' eseguiti e di quelli  da
eseguire. Per gli investimenti da eseguire l'erogazione  delle  somme
e' effettuata per stati di avanzamento lavori. 
  603. Al fine di garantire il perseguimento delle finalita'  di  cui
al comma 602, la composizione del Consiglio di indirizzo del CNAO  e'
integrata con un membro nominato dal Ministro della  salute,  la  cui
partecipazione  al  Consiglio  non  da'  luogo  all'attribuzione   di
indennita' o a compensi comunque denominati. Lo statuto del  CNAO  e'
conseguentemente adeguato entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge. 
  604. In relazione alla  grave  situazione  economico-finanziaria  e
sanitaria determinatasi nella regione Molise, al fine  di  ricondurre
la gestione  nell'ambito  dell'ordinata  programmazione  sanitaria  e
finanziaria anche al fine di  ricondurre  i  tempi  di  pagamento  al
rispetto della normativa  dell'Unione  europea,  e'  autorizzata  per
l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di  40  milioni  di  euro  in
favore della regione  stessa,  subordinatamente  alla  sottoscrizione
dello specifico  Accordo  tra  lo  Stato  e  le  regioni  concernente
l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria  del
servizio sanitario della regione Molise  e  per  il  riassetto  della
gestione del servizio sanitario regionale. 
  605. L'erogazione della somma di cui al comma 604  e'  condizionata
all'effettiva attuazione dell'Accordo di cui al citato comma 604,  la
cui verifica e' demandata in sede congiunta  al  Comitato  permanente
per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica  degli  adempimenti,
di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23  marzo  2005,  sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  pubblicata   nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7
maggio 2005. 
  606. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «A  decorrere  dall'anno
2015 la predetta percentuale e' rideterminata al valore  del  95  per
cento e la restante quota deve essere erogata al  servizio  sanitario
regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo». 
  607.  Al  fine  di  agevolare  la  prosecuzione   dell'investimento
straniero nell'Istituto mediterraneo per i  trapianti  e  terapie  ad
alta  specializzazione  di  Palermo   (ISMETT),   in   considerazione
dell'elevata specializzazione maturata dall'ISMETT nelle attivita' di
trapianto e cura delle insufficienze terminali di organi vitali e del
rilievo  assunto  in  ambito  nazionale,  cosi'  come  attestato  dal
riconoscimento del  carattere  scientifico  dell'ISMETT,  la  Regione
siciliana, sottoposta ai  programmi  operativi  di  prosecuzione  del
piano  di  rientro  dal  deficit  sanitario,  sottoscritto  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e'
autorizzata  fino  al   31   dicembre   2017   ad   incrementare   la
valorizzazione  tariffaria  dell'attivita'  sanitaria  del   predetto
Istituto, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  15,  comma  17,
secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e   la
valorizzazione delle funzioni del medesimo ISMETT, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera g), del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, per garantire il riconoscimento  della  maggiore
complessita'   gestita   dall'ISMETT.   La   regione   assicura    il
conseguimento  degli  obiettivi  finanziari   relativi   al   settore
sanitario su altre aree della spesa  sanitaria.  Tale  autorizzazione
opera anche con riferimento agli anni 2013 e 2014. 
  608. La Regione  siciliana,  assicura,  nell'ambito  dei  programmi
operativi di  cui  al  comma  607,  l'approvazione  di  un  programma
triennale di  riorganizzazione  ed  efficientamento  dell'ISMETT,  da
attuare a decorrere dal 30 giugno 2015, monitorato dai tavoli di  cui
agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005. 
  609. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare
la gestione  industriale  dei  servizi  pubblici  locali  a  rete  di
rilevanza economica, all'articolo 3-bis del decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1-bis sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
«cui gli enti locali partecipano  obbligatoriamente,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014,
n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano  ai  predetti  enti  di
governo  entro  il  1º  marzo  2015  oppure  entro  sessanta   giorni
dall'istituzione o  designazione  dell'ente  di  governo  dell'ambito
territoriale ottimale ai sensi  del  comma  2  dell'articolo  13  del
decreto-legge   30   dicembre   2013,   n.   150,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.  15,  il  Presidente
della regione esercita, previa diffida all'ente locale  ad  adempiere
entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti  di
governo di cui al comma 1 devono effettuare la  relazione  prescritta
dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei  competenti
organi degli stessi  senza  necessita'  di  ulteriori  deliberazioni,
preventive o successive, da parte degli  organi  degli  enti  locali.
Nella menzionata relazione, gli enti di  governo  danno  conto  della
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento  europeo  per  la
forma  di  affidamento  prescelta  e  ne  motivano  le  ragioni   con
riferimento  agli  obiettivi  di  universalita'  e   socialita',   di
efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio.  Al  fine  di
assicurare  la  realizzazione   degli   interventi   infrastrutturali
necessari da  parte  del  soggetto  affidatario,  la  relazione  deve
comprendere  un  piano  economico-finanziario  che,  fatte  salve  le
disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo
di  durata  dell'affidamento,  dei  costi   e   dei   ricavi,   degli
investimenti e dei relativi  finanziamenti,  con  la  specificazione,
nell'ipotesi    di     affidamento     in     house,     dell'assetto
economico-patrimoniale della societa', del capitale proprio investito
e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni  triennio.  Il
piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto  di
credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di  credito
stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari,  ai  sensi
dell'articolo 106 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una societa'
di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  novembre  1939,
n.  1966.  Nel  caso  di  affidamento  in  house,  gli  enti   locali
proprietari   procedono,    contestualmente    all'affidamento,    ad
accantonare pro quota nel primo  bilancio  utile,  e  successivamente
ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario  corrispondente
al capitale proprio previsto per il triennio nonche'  a  redigere  il
bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  L'operatore  economico   succeduto   al   concessionario
iniziale, in via universale  o  parziale,  a  seguito  di  operazioni
societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese  fusioni  o
acquisizioni, fermo restando  il  rispetto  dei  criteri  qualitativi
stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle
scadenze previste. In tale ipotesi, anche  su  istanza  motivata  del
gestore, il soggetto competente accerta la  persistenza  dei  criteri
qualitativi  e  la  permanenza   delle   condizioni   di   equilibrio
economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro
rideterminazione,  anche  tramite  l'aggiornamento  del  termine   di
scadenza di tutte o di alcune delle  concessioni  in  essere,  previa
verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni, effettuata dall'Autorita' di  regolazione  competente,
ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli
interventi definito a livello di ambito territoriale  ottimale  sulla
base della normativa e della regolazione di settore»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Fatti salvi i finanziamenti gia' assegnati anche con  risorse
derivanti da  fondi  europei,  i  finanziamenti  a  qualsiasi  titolo
concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo
119, quinto comma, della Costituzione relativi  ai  servizi  pubblici
locali a rete di rilevanza economica sono  attribuiti  agli  enti  di
governo degli ambiti o dei bacini  territoriali  ottimali  ovvero  ai
relativi gestori del servizio a condizione che  dette  risorse  siano
aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento  approvati
dai  menzionati  enti  di   governo.   Le   relative   risorse   sono
prioritariamente assegnate ai gestori selezionati  tramite  procedura
di gara ad  evidenza  pubblica  o  di  cui  comunque  l'Autorita'  di
regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito  nei  settori
in cui l'Autorita' di regolazione non sia  stata  istituita,  attesti
l'efficienza gestionale e la qualita' del servizio  reso  sulla  base
dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa o dall'ente di  governo
dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione
societaria»; 
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese  per
acquisto di  partecipazioni,  effettuate  dagli  enti  locali  con  i
proventi derivanti dalla  dismissione  totale  o  parziale,  anche  a
seguito di quotazione, di partecipazioni in societa', individuati nei
codici del Sistema informativo delle operazioni degli  enti  pubblici
(SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli
del patto di stabilita' interno»; 
    e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
    «6-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  e  le   altre
disposizioni, comprese quelle di carattere speciale,  in  materia  di
servizi pubblici locali a rete di rilevanza  economica  si  intendono
riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani
e ai settori sottoposti alla regolazione  ad  opera  di  un'autorita'
indipendente». 
  610. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge  8  novembre  1991,  n.
381, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le  convenzioni  di
cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di  procedure
di selezione  idonee  ad  assicurare  il  rispetto  dei  principi  di
trasparenza, di non discriminazione e di efficienza». 
  611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27  a
29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni, al  fine  di  assicurare  il  coordinamento
della  finanza  pubblica,  il  contenimento  della  spesa,  il   buon
andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza  e
del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano,
gli enti locali, le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura,  le   universita'   e   gli   istituti   di   istruzione
universitaria pubblici e le autorita' portuali, a  decorrere  dal  1º
gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle societa'
e  delle  partecipazioni  societarie  direttamente  o  indirettamente
possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse  entro  il
31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: 
    a) eliminazione delle societa' e delle partecipazioni  societarie
non  indispensabili  al   perseguimento   delle   proprie   finalita'
istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 
    b) soppressione delle societa' che  risultino  composte  da  soli
amministratori o da un numero di amministratori  superiore  a  quello
dei dipendenti; 
    c) eliminazione delle partecipazioni  detenute  in  societa'  che
svolgono attivita' analoghe o  similari  a  quelle  svolte  da  altre
societa' partecipate o da enti pubblici strumentali,  anche  mediante
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 
    d)  aggregazione  di  societa'  di  servizi  pubblici  locali  di
rilevanza economica; 
    e)  contenimento  dei  costi  di  funzionamento,  anche  mediante
riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo  e  delle
strutture aziendali, nonche' attraverso la riduzione  delle  relative
remunerazioni. 
  612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, i presidenti delle province,  i  sindaci  e  gli  altri
organi di vertice delle amministrazioni  di  cui  al  comma  611,  in
relazione  ai  rispettivi  ambiti  di   competenza,   definiscono   e
approvano,  entro  il  31  marzo  2015,   un   piano   operativo   di
razionalizzazione delle societa' e  delle  partecipazioni  societarie
direttamente o indirettamente possedute, le modalita' e  i  tempi  di
attuazione,  nonche'  l'esposizione  in  dettaglio  dei  risparmi  da
conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita  relazione  tecnica,
e' trasmesso alla competente sezione  regionale  di  controllo  della
Corte  dei  conti  e  pubblicato  nel  sito  internet   istituzionale
dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli  organi
di cui al primo periodo predispongono  una  relazione  sui  risultati
conseguiti, che e' trasmessa alla  competente  sezione  regionale  di
controllo della Corte  dei  conti  e  pubblicata  nel  sito  internet
istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione  del
piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicita'  ai  sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli  atti
di dismissione di societa' costituite o di partecipazioni  societarie
acquistate  per  espressa  previsione  normativa  sono   disciplinati
unicamente  dalle  disposizioni  del  codice  civile  e,  in   quanto
incidenti sul rapporto societario, non richiedono  ne'  l'abrogazione
ne' la modifica della previsione normativa originaria. 
  614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui  al  comma  612  si
applicano le previsioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  da  563  a
568-ter,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e   successive
modificazioni, in materia  di  personale  in  servizio  e  di  regime
fiscale  delle  operazioni  di   scioglimento   e   alienazione.   Le
disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del
2013 si applicano anche  agli  atti  finalizzati  all'attuazione  dei
predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015. 
  615. Il secondo periodo  del  comma  1  dell'articolo  149-bis  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e'  sostituito  dal
seguente: «L'affidamento diretto puo' avvenire a favore  di  societa'
interamente  pubbliche,  in   possesso   dei   requisiti   prescritti
dall'ordinamento  europeo  per  la  gestione   in   house,   comunque
partecipate dagli  enti  locali  ricadenti  nell'ambito  territoriale
ottimale». 
  616. All'articolo 1, comma 568-bis,  lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  e  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «allo
scioglimento della societa'» sono inserite le  seguenti:  «o  azienda
speciale»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «dodici mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ventiquattro mesi». 
  617. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.  Le  risorse  finanziarie  di  cui
all'articolo 16-bis, comma 8, abrogato dal  precedente  periodo,  ove
non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data  di
entrata in vigore della presente legge ovvero derivanti  da  economie
di progetto, sono trasferite  all'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e
utilizzate dalla stessa Agenzia per interventi  volti  a  favorire  e
semplificare le comunicazioni tra la  pubblica  amministrazione  e  i
cittadini. A tal fine le predette risorse  sono  versate  all'entrata
del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  sui  pertinenti
capitoli  di  bilancio  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e  delle  finanze  relativi  all'Agenzia  per  l'Italia
digitale. All'articolo 3-bis, comma 1, del codice di cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «,  rilasciato  ai  sensi
dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2,»  sono  soppresse.  Il  comma  3-quater   dell'articolo   10   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e'  abrogato.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  618. Il Commissario di Governo per il Friuli Venezia Giulia, previa
intesa con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia e con il
sindaco di Trieste, adotta, d'intesa con le istituzioni competenti, i
provvedimenti   necessari   per   spostare   il   regime    giuridico
internazionale di punto franco dal Porto vecchio di Trieste ad  altre
zone  opportunamente  individuate,  funzionalmente  e  logisticamente
legate alle attivita' portuali. 
  619. In conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 618, le aree,
le costruzioni e le altre opere  appartenenti  al  demanio  marittimo
comprese  nel  confine  della  circoscrizione  portuale,  escluse  le
banchine, l'Adriaterminal e la fascia costiera del Porto  vecchio  di
Trieste, sono sdemanializzate e assegnate al  patrimonio  disponibile
del comune di Trieste per essere destinate  alle  finalita'  previste
dagli  strumenti  urbanistici.  Il  comune  di  Trieste  aliena,  nel
rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia, le  aree
e gli immobili sdemanializzati e i relativi introiti sono  trasferiti
all'Autorita'   portuale   di   Trieste   per   gli   interventi   di
infrastrutturazione del Porto nuovo e delle nuove aree  destinate  al
regime internazionale di punto franco. Sono fatti salvi i  diritti  e
gli  obblighi  derivanti  dai  contratti  di  concessione  di  durata
superiore a quattro anni in  vigore,  che  sono  convertiti,  per  la
porzione  di  aree  relative,  in  diritto  di  uso  in  favore   del
concessionario per la durata residua della concessione. Il presidente
dell'Autorita' portuale, d'intesa con  il  presidente  della  regione
Friuli Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste, delimita  le  aree
che restano vincolate al demanio marittimo. 
  620. L'uso delle aree demaniali del Porto  vecchio  di  Trieste  e'
disciplinato  da  apposito  regolamento  dell'Autorita'  portuale  di
Trieste, da emanare in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 6,
comma 1,  lettera  a),  dall'articolo  8,  comma  3,  lettera  h),  e
dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 28  gennaio  1994,
n. 84. 
  621. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo  5  dicembre
2005, n. 252,  le  parole:  «11  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «20 per cento». 
  622. I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere  a)  e
b),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  concorrono  alla
formazione della base imponibile dell'imposta prevista  dall'articolo
17, comma 1, del decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  e
successive modificazioni, in base al rapporto tra l'aliquota prevista
dalle  disposizioni  vigenti  e  l'aliquota  stabilita  dal  medesimo
articolo 17, comma 1, come modificato  dal  comma  621  del  presente
articolo. 
  623. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18  febbraio
2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole:  «11  per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «17 per cento». 
  624. Le disposizioni di cui ai commi 621 e  622  si  applicano  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2014.
In deroga  all'articolo  3  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,
l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta  in  corso
al 31 dicembre 2014 e' determinata  con  l'aliquota  stabilita  dalla
disposizione di cui al comma 621 del  presente  articolo  e  la  base
imponibile, determinata secondo i criteri del comma 622,  e'  ridotta
del 48 per cento della differenza tra le  erogazioni  effettuate  nel
corso del 2014 per il  pagamento  dei  riscatti  e  il  valore  delle
rispettive  posizioni  individuali  maturate  al  31  dicembre   2013
maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014. 
  625.  La  disposizione  di  cui  al  comma  623  si  applica   alle
rivalutazioni decorrenti dal 1º gennaio 2015. 
  626. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n.  27,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2015»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «30  giugno  2014»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»; 
    c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2015». 
  627. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non  negoziate  in
mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o  con  destinazione
agricola, rideterminati con le modalita' e nei termini  indicati  nel
comma 2 dell'articolo 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.  27,
come modificato dal comma 626  del  presente  articolo,  le  aliquote
delle imposte sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma
2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate. 
  628. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'  incrementata
di 150 milioni di euro per l'anno 2015  e  75  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2016 e 2017. 
  629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 17, sesto comma: 
    1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi»
sono inserite le seguenti: «diversi da quelli  di  cui  alla  lettera
a-ter)»; 
    2) dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente: 
    «a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia,  di  demolizione,
di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»; 
    3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: 
    «d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas  a  effetto
serra  definite  all'articolo  3  della  direttiva   2003/87/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive
modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della  medesima
direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; 
    d-ter) ai  trasferimenti  di  altre  unita'  che  possono  essere
utilizzate  dai  gestori  per  conformarsi  alla   citata   direttiva
2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; 
    d-quater) alle cessioni di  gas  e  di  energia  elettrica  a  un
soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis,  comma  3,
lettera a); 
    d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli
ipermercati  (codice   attivita'   47.11.1),   supermercati   (codice
attivita' 47.11.2) e discount alimentari (codice attivita' 47.11.3)»; 
    b) prima dell'articolo 18 e' inserito il seguente: 
    «Art. 17-ter. -- (Operazioni effettuate  nei  confronti  di  enti
pubblici). --- 1. Per le cessioni di beni e  per  le  prestazioni  di
servizi effettuate nei confronti  dello  Stato,  degli  organi  dello
Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, degli enti pubblici
territoriali  e  dei  consorzi   tra   essi   costituiti   ai   sensi
dell'articolo 31 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e  successive  modificazioni,  delle  camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  degli  istituti
universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri,
degli enti pubblici di ricovero e cura  aventi  prevalente  carattere
scientifico, degli enti pubblici di assistenza  e  beneficenza  e  di
quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti
non sono debitori d'imposta ai sensi delle  disposizioni  in  materia
d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata  dai
medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi
per prestazioni di servizi  assoggettati  a  ritenute  alla  fonte  a
titolo di imposta sul reddito»; 
    c) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, nonche' a norma dell'articolo 17-ter»; 
    d) all'articolo 74, settimo comma, alinea, dopo  le  parole:  «di
gomma e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonche' di bancali  in
legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,». 
  630. Ai sensi del comma 10 dell'articolo  38-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
decreto di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dal comma 629
del presente articolo, individua, tra coloro nei confronti dei  quali
il rimborso e' eseguito in via prioritaria,  i  soggetti  di  cui  al
predetto  articolo  17-ter,  comma  1,   limitatamente   al   credito
rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate. 
  631. Le disposizioni di cui al comma 629, lettera  a),  numero  3),
sono applicabili per un periodo di quattro anni. 
  632. L'efficacia delle disposizioni di cui al  comma  629,  lettera
a), numero 3), capoverso d-quinquies), e' subordinata al rilascio, da
parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di  deroga  ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,
del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. Le disposizioni  di
cui al comma 629, lettera b),  nelle  more  del  rilascio,  ai  sensi
dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga
da  parte  del  Consiglio  dell'Unione  europea,   trovano   comunque
applicazione per le operazioni per  le  quali  l'imposta  sul  valore
aggiunto e' esigibile a partire dal  1º  gennaio  2015.  In  caso  di
mancato rilascio delle suddette misure di deroga,  con  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  da  adottare
entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla
benzina con piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio  usato
come  carburante,  di  cui  all'allegato  I  al  testo  unico   delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare  maggiori
entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a  decorrere  dal
2015; il provvedimento e' efficace dalla data  di  pubblicazione  nel
sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  633. Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti nei
casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 629, lettera b), che
omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore  aggiunto,
si  applicano  le  sanzioni  di  cui  all'articolo  13  del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive  modificazioni,  e
le somme dovute sono riscosse mediante  l'atto  di  recupero  di  cui
all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  634.  Al  fine  di  introdurre  nuove  e  piu'  avanzate  forme  di
comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale,  anche
in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali,  finalizzate  a
semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi
tributari e favorire l'emersione  spontanea  delle  basi  imponibili,
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero
del  suo  intermediario,  anche  mediante   l'utilizzo   delle   reti
telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le  informazioni
in  suo  possesso  riferibili  allo  stesso  contribuente,  acquisiti
direttamente o  pervenuti  da  terzi,  relativi  anche  ai  ricavi  o
compensi,  ai  redditi,  al  volume  d'affari  e  al   valore   della
produzione,  a  lui  imputabili,  alle  agevolazioni,   deduzioni   o
detrazioni, nonche' ai crediti d'imposta, anche  qualora  gli  stessi
non risultino spettanti. Il contribuente puo'  segnalare  all'Agenzia
delle entrate eventuali elementi, fatti e  circostanze  dalla  stessa
non conosciuti. 
  635. Per le medesime finalita' di cui al comma 634 l'Agenzia  delle
entrate mette, altresi', a disposizione del contribuente  ovvero  del
suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo
per una valutazione in ordine ai ricavi,  compensi,  redditi,  volume
d'affari e valore della produzione nonche' relativi  alla  stima  dei
predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti. 
  636. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono individuate le modalita' con cui gli elementi e le  informazioni
di cui ai commi 634 e 635 sono messi a disposizione del  contribuente
e della Guardia di finanza. Il provvedimento di cui al primo  periodo
indica,  in  particolare,  le  fonti  informative,  la  tipologia  di
informazioni  da  fornire  al  contribuente   e   le   modalita'   di
comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate  anche
a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i  livelli  di
assistenza e i rimedi per la rimozione delle  eventuali  omissioni  e
per la correzione degli eventuali errori commessi. 
  637. Per realizzare le finalita' di cui ai commi 634,  635  e  636,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo  le  parole:
«Salva l'applicazione delle sanzioni» sono inserite le  seguenti:  «e
ferma  restando   l'applicazione   dell'articolo   13   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,»; 
    b) all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
472, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1: 
    1.1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori
e delle omissioni, anche se  incidenti  sulla  determinazione  o  sul
pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo
al termine per la presentazione della dichiarazione,  ovvero,  quando
non  e'  prevista  dichiarazione  periodica,  entro  novanta   giorni
dall'omissione o dall'errore»; 
    1.2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
    «b-bis) ad un settimo del minimo  se  la  regolarizzazione  degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla  determinazione  o
sul  pagamento  del  tributo,  avviene  entro  il  termine   per   la
presentazione della  dichiarazione  relativa  all'anno  successivo  a
quello nel corso del quale e' stata commessa  la  violazione  ovvero,
quando non  e'  prevista  dichiarazione  periodica,  entro  due  anni
dall'omissione o dall'errore; 
    b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori
e  delle  omissioni,  anche  incidenti  sulla  determinazione  o  sul
pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la  presentazione
della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello  nel  corso
del quale e' stata commessa  la  violazione  ovvero,  quando  non  e'
prevista dichiarazione periodica, oltre  due  anni  dall'omissione  o
dall'errore; 
    b-quater) ad un quinto del minimo se  la  regolarizzazione  degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla  determinazione  o
sul pagamento  del  tributo,  avviene  dopo  la  constatazione  della
violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio  1929,  n.
4, salvo che la violazione non  rientri  tra  quelle  indicate  negli
articoli 6, comma 3, o  11,  comma  5,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471»; 
    2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Le disposizioni di cui  al  comma  1,  lettere  b-bis)  e
b-ter), si  applicano  ai  tributi  amministrati  dall'Agenzia  delle
entrate. 
    1-ter. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, per  i  tributi  amministrati  dall'Agenzia  delle
entrate non opera la preclusione di cui al comma  1,  primo  periodo,
salva la notifica degli  atti  di  liquidazione  e  di  accertamento,
comprese le comunicazioni recanti le  somme  dovute  ai  sensi  degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e  54-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni; 
    1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui  al  presente
articolo non  precludono  l'inizio  o  la  prosecuzione  di  accessi,
ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo  e
accertamento»; 
    c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    1) all'articolo 5: 
    1.1) al comma 1, lettera c), le parole: «in caso  di  definizione
agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse; 
    1.2) i commi da 1-bis a 1-quinquies sono abrogati; 
    2) l'articolo 5-bis e' abrogato; 
    3) all'articolo 11: 
    3.1)  al  comma  1,  lettera  b-bis),  le  parole:  «in  caso  di
definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse; 
    3.2) il comma 1-bis e' abrogato; 
    4) all'articolo 15, il comma 2-bis e' abrogato. 
  638. Le disposizioni di cui agli  articoli  5,  commi  da  1-bis  a
1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  19  giugno
1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
presente   legge,   continuano   ad   applicarsi   agli   inviti   al
contraddittorio in materia di imposte sui  redditi,  di  imposta  sul
valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il  31
dicembre 2015, e le disposizioni  di  cui  all'articolo  5-bis  dello
stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano  ad  applicarsi
ai processi verbali  di  constatazione  in  materia  di  imposte  sui
redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro  la  stessa
data. 
  639. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 637,  lettera
c), numero 4), opera con riferimento agli atti definibili  notificati
dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere  dal  1º  gennaio
2016. 
  640. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai
sensi degli articoli 2, comma 8, del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e  successive
modificazioni, e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
e  successive  modificazioni,  ovvero,   quando   non   e'   prevista
dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione  dell'omissione
o dell'errore: 
    a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento  di  cui
all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni,   relativi,    rispettivamente,    all'attivita'    di
liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei  rimborsi
dovuti in base  alle  dichiarazioni  e  di  controllo  formale  delle
dichiarazioni, concernenti le  dichiarazioni  integrative  presentate
per la correzione degli errori  e  delle  omissioni  incidenti  sulla
determinazione  e  sul  pagamento  del   tributo,   decorrono   dalla
presentazione di  tali  dichiarazioni,  limitatamente  agli  elementi
oggetto dell'integrazione; 
    b) i termini per l'accertamento  di  cui  agli  articoli  43  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni, e  57  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,
decorrono  dalla  presentazione  della   dichiarazione   integrativa,
limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione; 
    c) i termini di cui all'articolo 76 del testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131,  e
successive  modificazioni,   concernenti   l'imposta   di   registro,
decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni; 
    d) i termini di cui all'articolo 27 del testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  31  ottobre  1990,   n.   346,   e   successive
modificazioni, concernente le imposte  di  successione  e  donazione,
decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni. 
  641. Al fine di semplificare gli adempimenti dei  contribuenti  con
particolare  riferimento  all'imposta   sul   valore   aggiunto,   al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le  seguenti  modificazioni,  con
efficacia a decorrere dalla dichiarazione  relativa  all'imposta  sul
valore aggiunto dovuta per il 2015: 
    a) all'articolo 3, comma 1, le parole  da:  «I  contribuenti  con
periodo di imposta coincidente con l'anno solare»  fino  a:  «possono
non  comprendere  tale  dichiarazione  in  quella  unificata.»   sono
soppresse; 
    b) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto per
la  dichiarazione  unificata  dall'articolo  3,  comma  1,  i»   sono
sostituite dalla seguente: «I»; 
    c) all'articolo 8, comma 1, le  parole:  «Salvo  quanto  previsto
relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1º  febbraio  e
il 30 settembre» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Il  contribuente
presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, nel mese  di
febbraio,»; 
    d) l'articolo 8-bis, concernente l'obbligo di  comunicazione  dei
dati relativi  all'imposta  sul  valore  aggiunto  riferita  all'anno
solare precedente, e' abrogato. 
  642. Al comma 2-ter dell'articolo 10  del  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, e successive  modificazioni,  le  parole:  «31  dicembre
2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015». 
  643. In attesa del riordino della materia dei  giochi  pubblici  in
attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo  2014,  n.  23,  per
assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza,  nonche'
delle fasce sociali piu' deboli e dei minori di eta', a decorrere dal
1º gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che
comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto
proprio  ovvero  di  soggetti  terzi,  anche  esteri,  senza   essere
collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore
e' l'offerente e che il contratto di gioco e'  pertanto  perfezionato
in  Italia  e  conseguentemente  regolato  secondo  la   legislazione
nazionale, e' consentito  regolarizzare  la  propria  posizione  alle
seguenti condizioni: 
    a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano  all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile  nel
sito  istituzionale  dell'Agenzia  entro  il  5  gennaio  2015,   una
dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per  emersione
con  la  domanda  di  rilascio  di  titolo   abilitativo   ai   sensi
dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' di collegamento  al
totalizzatore nazionale, anche  mediante  uno  dei  concessionari  di
Stato per la raccolta di scommesse,  con  il  contestuale  versamento
mediante modello F24 della somma di euro  10.000,  da  compensare  in
sede di versamento anche solo della prima rata di  cui  alla  lettera
e); 
    b) le  domande  sono  sottoscritte  dal  titolare  dell'esercizio
ovvero  del  punto  di  raccolta  che  offre  le  scommesse  di   cui
all'alinea. Si considerano tempestive anche le  domande  delle  quali
una copia dell'originale  risulta  pervenuta  per  posta  elettronica
entro il 31 gennaio 2015, con la  copia  del  modello  di  versamento
quietanzato, all'indirizzo reso disponibile entro il 5  gennaio  2015
nel sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
    c)  le   domande   recano   altresi'   l'esplicito   impegno   di
sottoscrizione presso l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  non
oltre il  28  febbraio  2015,  del  disciplinare  di  raccolta  delle
scommesse, predisposto dall'Agenzia,  recante  condizioni  e  termini
appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai  concessionari  di
Stato  per  la  raccolta  delle  scommesse  e  con   il   regime   di
regolarizzazione; 
    d)  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  subito  dopo  la
sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle  scommesse  di  cui
alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente  competente
le  domande  pervenute,  nonche'  la  documentazione   allegata   dal
richiedente a comprova dei prescritti requisiti; 
    e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona  con  il  versamento
dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, e successive  modificazioni,  dovuta  per  i  periodi  d'imposta
anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora  scaduto  il
termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalita'
previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, ridotta  di  un  terzo  e  senza  applicazione  di  sanzioni  ed
interessi, in due rate di pari importo che scadono,  rispettivamente,
il 30 giugno e il 30 novembre 2015; 
    f) gli atti di accertamento e di  irrogazione  di  sanzioni  gia'
notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che
l'imposta versata per la regolarizzazione, con  riguardo  al  periodo
d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a
quello in essi indicato; 
    g) con la presentazione della domanda al titolare  dell'esercizio
ovvero  del  punto  di   raccolta   e'   riconosciuto   il   diritto,
esclusivamente fino alla data  di  scadenza,  nell'anno  2016,  delle
concessioni di Stato vigenti per  la  raccolta  delle  scommesse,  di
gestire analoga raccolta,  anche  per  conto  di  uno  degli  attuali
concessionari; 
    h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta  perde
il diritto di cui alla lettera g) in caso  di  mancato  rilascio  del
titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773  del
1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui
alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la
chiusura dell'esercizio; 
    i) con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il
15 gennaio 2015, sono adottate le disposizioni attuative del presente
comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire  ai
soggetti  che  si  regolarizzano  ai   sensi   del   presente   comma
l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al
momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale. 
  644. Nei riguardi  dei  soggetti  di  cui  al  comma  643  che  non
aderiscono al regime di regolarizzazione di  cui  al  medesimo  comma
643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a  tale
regime, ne sono decaduti, ferma  restando  l'applicazione  di  quanto
previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre  1989,
n.  401,  e  successive  modificazioni,  trovano  applicazione,   per
esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche' di tutela dei minori
di eta' e delle fasce sociali piu'  deboli,  i  seguenti  obblighi  e
divieti: 
    a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.
231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le  disposizioni
di cui al titolo II, capo I, del  predetto  decreto  legislativo,  in
materia di obblighi di identificazione,  assumendo  gli  oneri  e  le
responsabilita' derivanti dall'applicazione del codice in materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196; 
    b) e' vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto,
anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
    c) e' vietata la raccolta di  scommesse  che  consentono  vincite
superiori a euro 10.000; 
    d) continua  ad  applicarsi  l'articolo  7,  commi  5  e  8,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  e  successive
modificazioni; 
    e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica  i
propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attivita'  di  raccolta  di
gioco con vincita in denaro al questore  territorialmente  competente
entro sette giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione e, successivamente, entro sette  giorni  dalla  data  di
avvio dell'attivita'. Il proprietario dell'immobile in  cui  ha  sede
l'esercizio o il punto  di  raccolta  comunica  i  predetti  dati  ed
informazioni sull'attivita' di raccolta di  gioco  all'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli entro gli stessi  termini  di  cui  al  periodo
precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di  scommesse,  ai
sensi del presente comma,  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti
soggettivi corrispondenti a quelli  richiesti  per  il  rilascio  del
titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove
ne accerti l'insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata
dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza dispongono delle facolta'  previste  dall'articolo
16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; 
    f)  continua  ad  applicarsi  il  divieto  di  installazione   di
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere  a)  e  b),  del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;  in  ogni
caso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non  iscrive  il  titolare
dell'esercizio  o  del  punto  di   raccolta   nell'elenco   di   cui
all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  e
successive modificazioni, ovvero ne effettua  la  cancellazione,  ove
gia' iscritto; 
    g) l'imposta unica di cui  al  decreto  legislativo  23  dicembre
1998, n. 504, e' dovuta dal titolare di  ciascun  esercizio  operante
sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in  denaro
ovvero  di  altro  suo  punto  di  raccolta  in  Italia   collegatovi
telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile  forfetario
coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella
provincia ove e' ubicato l'esercizio o il punto di raccolta,  desunta
dai dati  registrati  nel  totalizzatore  nazionale  per  il  periodo
d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonche' con l'aliquota
massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero  3.1),
del citato decreto legislativo n. 504 del  1998.  Per  i  periodi  di
imposta   decorrenti   dal   1º   gennaio   2015   non   si   applica
conseguentemente la disposizione di cui all'articolo  24,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da  b)  a
f) e' punita: 
    1)  quanto  alla  lettera  b),  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000; 
    2)  quanto  alla  lettera  c),  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000; 
    3) quanto alla lettera d), relativamente  alla  violazione  degli
obblighi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con
la sanzione  amministrativa  pecuniaria  prevista  dal  comma  6  del
medesimo articolo 7, nonche' con la  chiusura  dell'esercizio  ovvero
del punto di vendita; 
    4) quanto alla lettera d), relativamente  alla  violazione  degli
obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con
le sanzioni previste dal medesimo comma 8; 
    5)  quanto  alla  lettera  e),  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria di euro 5.000. Tale sanzione  e'  raddoppiata  qualora  il
titolare  dell'esercizio  o  del  punto  di  raccolta,   nonche'   il
proprietario dell'immobile in cui opera l'esercizio  o  il  punto  di
raccolta, non provvedano alla comunicazione di cui  alla  lettera  e)
nel termine di sette giorni dalla contestazione. Nel caso in cui  sia
il titolare dell'esercizio o del punto di  raccolta  ad  omettere  la
dichiarazione e' altresi' disposta la chiusura dell'esercizio; 
    6)  quanto  alla  lettera  f),  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria di euro 1.500 per ciascun apparecchio installato. 
  645. Relativamente alle attivita' disciplinate nei commi 643 e  644
si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo   15-ter   del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  646. Il titolare di  qualsiasi  esercizio  pubblico  nel  quale  si
rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,  lettera  a),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque
idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro,  non
collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in  ogni
caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme  giocate,
anche per effetto di manomissioni, e' soggetto al pagamento: 
    a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo  110,  comma
6, lettera a), del predetto testo unico di cui al  regio  decreto  n.
773 del 1931, e  successive  modificazioni,  del  prelievo  unificato
previsto a legislazione vigente per tale tipologia di  apparecchi  su
un  imponibile  medio  forfetario  giornaliero  di  euro  3.000   per
trecentosessantacinque    giorni     di     presunta     operativita'
dell'apparecchio; 
    b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica  di  cui  al
decreto  legislativo  23  dicembre  1998,  n.  504,  in  ragione   di
un'aliquota di prelievo del  6  per  cento  su  un  imponibile  medio
forfetario  giornaliero  di  euro  3.000  per  trecentosessantacinque
giorni di presunta operativita' dell'apparecchio. 
  647. In caso di prova  documentale  contraria,  l'imponibile  medio
forfetario di cui al comma 646, lettere a) ovvero b), e' moltiplicato
per  il  numero  effettivo  di  giorni  di  operativita'   comprovata
dell'apparecchio. 
  648. Per ciascun apparecchio di  cui  al  comma  646,  il  titolare
dell'esercizio pubblico e' soggetto, oltre al pagamento  dell'imposta
ai sensi dei commi 646 e 647, alla sanzione amministrativa pecuniaria
di euro 20.000. L'apparecchio e' in ogni  caso  soggetto  a  confisca
amministrativa e, qualora di esso non  sia  consentito  l'asporto  da
parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza  di
polizia  che  procede,  il   titolare   dell'esercizio   e'   custode
dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a  sua  cura  e
spese alla distruzione  dell'apparecchio  entro  dieci  giorni  dalla
confisca, nonche'  alla  consegna  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in  caso  di
apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a),  del  testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e  successive
modificazioni, ovvero dell'apparato hardware di suo funzionamento, in
caso  di  apparecchio  di  qualunque  altra  tipologia.  Il  titolare
dell'esercizio e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di
euro   200   per   ogni   giorno   di   ritardo   nella   distruzione
dell'apparecchio ovvero nella  consegna  dei  componenti  di  cui  al
secondo periodo del presente comma. 
  649. A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza
pubblica e in anticipazione del piu' organico riordino  della  misura
degli aggi e dei compensi spettanti ai  concessionari  e  agli  altri
operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per
conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma  2,  lettera
g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, e' stabilita in 500 milioni  di
euro su base annua la riduzione, a decorrere  dall'anno  2015,  delle
risorse  statali  a  disposizione,  a   titolo   di   compenso,   dei
concessionari e dei soggetti che, secondo le  rispettive  competenze,
operano nella  gestione  e  raccolta  del  gioco  praticato  mediante
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico  di  cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773.  Conseguentemente,  dal  1º
gennaio 2015: 
    a)  ai  concessionari  e'  versato  dagli  operatori  di  filiera
l'intero ammontare della raccolta  del  gioco  praticato  mediante  i
predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate.  I  concessionari
comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli
operatori di filiera che non effettuano  tale  versamento,  anche  ai
fini dell'eventuale  successiva  denuncia  all'autorita'  giudiziaria
competente; 
    b) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche  loro
attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a
titolo di imposte ed altri oneri  dovuti  a  legislazione  vigente  e
sulla  base  delle  convenzioni  di  concessione,  versano   altresi'
annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e
di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di
apparecchi ad essi riferibili alla data del  31  dicembre  2014.  Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
adottato  entro  il  15  gennaio  2015,  previa  ricognizione,   sono
stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'articolo  110,  comma
6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931,  n.  773,  riferibili  a  ciascun  concessionario,  nonche'  le
modalita' di effettuazione del versamento. Con analogo  provvedimento
si  provvede,  a   decorrere   dall'anno   2016,   previa   periodica
ricognizione, all'eventuale  modificazione  del  predetto  numero  di
apparecchi; 
    c) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche  loro
attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le  somme
residue, disponibili per aggi e  compensi,  rinegoziando  i  relativi
contratti e versando gli aggi  e  compensi  dovuti  esclusivamente  a
fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati. 
  650. In considerazione del generale  dovere  di  conservazione  dei
valori  patrimoniali  pubblici,  nonche'  di  quello  particolare  di
assicurare il miglioramento dei livelli di  servizio  in  materia  di
giochi  pubblici,  al  fine  di  preservarne  lo  svolgimento  e   di
salvaguardare  i  valori  delle  relative  concessioni,   oltre   che
garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari  di  giochi
diversi, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  su
proposta dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  e'  consentita
l'adozione di ogni misura utile di sostegno  dell'offerta  di  gioco,
incluse quelle che riguardano il prelievo, la restituzione in vincita
e la posta di gioco, nei casi in cui la relativa offerta di specifici
prodotti denoti una  perdita  di  raccolta  e  di  gettito  erariale,
nell'arco  dell'ultimo  triennio,  non  inferiore  al  15  per  cento
all'anno.  In  tali  casi,  tenuto  conto  della  sostanziale  natura
commerciale delle attivita' di gioco oggetto di  concessione,  con  i
conseguenti obiettivi ed ineliminabili margini di aleatorieta'  delle
relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma
non  comportano  responsabilita'  erariale  quanto  ai  loro  effetti
finanziari. 
  651. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'  incrementata
di 387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. 
  652. Il Fondo per la  riduzione  della  pressione  fiscale  di  cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e'
incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Dette
risorse sono  accantonate  e  rese  indisponibili  e  possono  essere
utilizzate nella misura delle somme effettivamente incassate  per  la
parte eccedente l'importo di 350 milioni di euro. 
  653.  In  vista  della  scadenza  della  concessione  vigente,  per
garantire la tutela  degli  interessi  pubblici  nelle  attivita'  di
raccolta del gioco, la gestione del  servizio  del  gioco  del  Lotto
automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, per la sua
raccolta sia attraverso la rete dei concessionari di cui all'articolo
12 della legge 2 agosto 1982, n.  528,  e  successive  modificazioni,
nonche' all'articolo 33, comma 1, della legge 23  dicembre  1994,  n.
724, e successive modificazioni,  sia  a  distanza,  e'  affidata  in
concessione aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel
rispetto dei principi e delle regole  europee  e  nazionali,  ad  una
qualificata  impresa  con  pregresse  esperienze  nella  gestione   o
raccolta di gioco, con sede legale in uno degli  Stati  dello  Spazio
economico  europeo,  munita  di  idonei  requisiti  di  affidabilita'
morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura di  selezione
aperta, competitiva e non discriminatoria. La  procedura  e'  indetta
alle seguenti condizioni essenziali: 
    a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile; 
    b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo,  base  d'asta,  per  le
offerte al rialzo, di 700 milioni di euro; 
    c) versamento del prezzo indicato  nell'offerta  del  concorrente
risultato primo in graduatoria nella misura di 350 milioni  di  euro,
all'atto dell'aggiudicazione, nell'anno 2015,  nella  misura  di  250
milioni di euro nell'anno 2016,  all'atto  dell'effettiva  assunzione
del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, e  nella  misura
residua nell'anno 2017, entro il 30 aprile di tale anno; 
    d) facolta' per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la
rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette  o  indirette,  di
servizi diversi dalla raccolta del gioco  del  Lotto  e  degli  altri
giochi numerici a quota fissa purche'  compatibili  con  la  raccolta
stessa a giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
    e) aggio  per  il  concessionario  pari  al  6  per  cento  della
raccolta; 
    f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete  e
dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che  garantiscano
la   massima   sicurezza   ed   affidabilita',   secondo   il   piano
d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica; 
    g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario
delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano  di
cui alla lettera f); 
    h) obbligo per ciascun concorrente di effettuare, all'atto  della
partecipazione alla procedura selettiva, un versamento a favore della
predetta Agenzia pari all'importo dei compensi di cui al  comma  654,
con diritto  alla  restituzione  esclusivamente  per  quelli  diversi
dall'aggiudicatario. 
  654.  La  commissione  di  gara  per  la  procedura  di   selezione
concorrenziale di cui al comma 655, che opera presso l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli,  la  quale  assicura  i  relativi  servizi  di
segreteria nell'ambito dei suoi ordinari stanziamenti di bilancio, e'
composta di  cinque  membri,  di  cui  almeno  il  presidente  e  due
componenti scelti tra persone di alta  qualificazione  professionale,
inclusi  magistrati  o  avvocati  dello  Stato  in  pensione,  e  gli
ulteriori componenti scelti tra i dirigenti di  livello  dirigenziale
generale  della  predetta   Agenzia.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  sono  stabiliti  i  compensi  per  i
componenti della commissione diversi dai dirigenti dell'Agenzia. 
  655. All'articolo 4, comma 1, lettera q), del  decreto  legislativo
12 dicembre 2003, n. 344,  le  parole:  «,  anche  nell'esercizio  di
impresa,» sono soppresse e le parole: «95 per cento» sono  sostituite
dalle seguenti:  «22,26  per  cento».  In  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo 3 della legge  27  luglio  2000,  n.  212,  concernente
l'efficacia temporale delle norme  tributarie,  la  disposizione  del
periodo precedente si applica agli utili messi in  distribuzione  dal
1º gennaio 2014. 
  656. E'  riconosciuto  un  credito  d'imposta  pari  alla  maggiore
imposta sul reddito delle societa' dovuta, nel solo periodo d'imposta
in corso al 1º  gennaio  2014,  in  applicazione  della  disposizione
introdotta  con  il  comma  655.  Il  credito   va   indicato   nella
dichiarazione dei redditi  per  il  periodo  d'imposta  successivo  a
quello in corso al 1º gennaio 2014, non concorre ne' alla  formazione
del reddito  ne'  ai  fini  della  determinazione  del  valore  della
produzione  ai  fini  dell'imposta  sul   reddito   delle   attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  Il
credito puo'  essere  utilizzato,  esclusivamente  in  compensazione,
senza alcun altro limite quantitativo, a  decorrere  dal  1º  gennaio
2016, nella misura del 33,33 per cento  del  suo  ammontare,  dal  1º
gennaio 2017, nella medesima misura e, dal  1º  gennaio  2018,  nella
misura rimanente. 
  657. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8  per
cento». 
  658. Il quinto comma dell'articolo 34 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza  di  contratti
di assicurazione sulla vita, a  copertura  del  rischio  demografico,
sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche». 
  659. Il comma 658 si applica per i proventi percepiti  a  decorrere
dal 1º gennaio 2015. 
  660. La  disposizione  di  cui  all'articolo  19  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   601,   deve
intendersi nel senso che l'imposta sostitutiva sui  finanziamenti  di
cui agli articoli 15, 16 e 17 del medesimo decreto si  applica  anche
ai finanziamenti erogati direttamente dallo Stato  o  dalle  regioni.
Ferma  restando  l'esclusione  dalla  base  imponibile   dell'imposta
sostitutiva,  in  relazione  a  tali  operazioni  non  va  esercitata
l'opzione di cui all'articolo 17 e non devono  essere  presentate  le
dichiarazioni  di  cui  all'articolo  20  del  medesimo   decreto   e
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27  aprile  1990,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. 
  661. Al comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e'  sostituito  dal
seguente: «L'aiuto e' concesso  nei  limiti  e  alle  condizioni  del
regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15  dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  trattato
agli aiuti d'importanza minore (de minimis)». 
  662. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita'  e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, le parole: «e comunque non  oltre  il  31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2015». 
  663. Ai fini della puntuale verifica  della  effettiva  platea  dei
beneficiari, la regione Emilia-Romagna,  d'intesa  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, provvede entro il  30  marzo  2015  al
monitoraggio degli aventi diritto all'esenzione di cui al comma 662. 
  664. Alla copertura degli oneri di cui al comma 662,  pari  a  13,1
milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  665. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi  dell'articolo   3   dell'ordinanza   del   Ministro   per   il
coordinamento della protezione civile 21  dicembre  1990,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 299  del  24  dicembre  1990,  che  hanno
versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al
10 per cento previsto dall'articolo  9,  comma  17,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con
esclusione di quelli che svolgono attivita' d'impresa,  per  i  quali
l'applicazione dell'agevolazione e' sospesa nelle more della verifica
della compatibilita'  del  beneficio  con  l'ordinamento  dell'Unione
europea, al rimborso di quanto indebitamente  versato,  a  condizione
che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai  sensi  dell'articolo
21, comma 2, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,  e
successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione
della suddetta istanza e' calcolato a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge 28 febbraio 2008, n.  31,  di  conversione  del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. A tal fine e' autorizzata  la
spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2015-2017.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono  stabiliti  i
criteri di assegnazione  dei  predetti  fondi.  Per  l'anno  2015  il
complesso delle spese finali per la regione  Molise  e'  determinato,
sia in termini di competenza sia in termini  di  cassa,  dalla  somma
delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al
netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il  ripristino  dei
danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre  2002.
L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni  di  euro  per
l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica di cui al periodo precedente, pari a  5  milioni  di
euro per l'anno 2015, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di  contributi
pluriennali di cui all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  666. All'articolo 63 della legge 21 novembre  2000,  n.  342,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
    c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2»  sono
sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1». 
  667. Ai fini dell'applicazione della tabella A,  parte  II,  numero
18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da  considerare  libri
tutte le  pubblicazioni  identificate  da  codice  ISBN  e  veicolate
attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione
elettronica. 
  668. All'articolo 1, comma 242, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, dopo le parole: «interventi complementari rispetto ai  programmi
cofinanziati dai fondi strutturali» sono inserite le seguenti: «e  di
investimento (SIE)». 
  669. All'articolo 1, comma 243, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, dopo le  parole:  «il  FEASR  ed  il  FEAMP»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea». 
  670. All'articolo 1, comma 245, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla messa in  opera
del sistema informatico di supporto alle attivita' di monitoraggio di
cui  al  presente  comma,  anche  in  relazione  alle  attivita'   di
previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di  impatto
economico e finanziario degli interventi,  ivi  compreso  lo  scambio
elettronico dei dati con il sistema dell'Unione europea e  con  altri
sistemi nazionali, concorre, nei limiti delle proprie disponibilita',
il fondo di rotazione di cui all'articolo 5  della  legge  16  aprile
1987, n. 183». 
  671. Al fine di accelerare  e  semplificare  l'iter  dei  pagamenti
riguardanti  gli  interventi  cofinanziati  dall'Unione   europea   a
titolarita' delle amministrazioni centrali dello Stato,  nonche'  gli
interventi complementari alla programmazione dell'Unione  europea,  a
titolarita' delle medesime amministrazioni centrali dello  Stato,  il
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, provvede alle erogazioni  a  proprio  carico,  riguardanti  i
predetti  interventi,  anche  mediante  versamenti   nelle   apposite
contabilita'  speciali  istituite  presso  ciascuna   amministrazione
titolare degli interventi stessi. 
  672. All'articolo 1, comma 241, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli  oneri  relativi
alla  quota  di  cofinanziamento  nazionale  pubblica  dei  programmi
dell'obiettivo  di  cooperazione  territoriale  europea  di  cui   al
regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013,  di  cui  la  Repubblica  italiana  e'  partner
ufficiale, dei programmi dello Strumento europeo di vicinato  di  cui
al  regolamento  (UE)  n.  232/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2014, con autorita'  di  gestione  italiana,
nonche' dei programmi di assistenza alla pre-adesione -- IPA  II,  di
cui al regolamento (UE) n. 231/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2014, con Autorita'  di  gestione  italiana,
sono a carico del Fondo di rotazione  di  cui  all'articolo  5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite del 25 per cento della spesa
pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma». 
  673. In  attuazione  dell'Accordo  di  partenariato  2014-2020  con
l'Unione europea, le funzioni di autorita'  di  audit  dei  programmi
operativi  nazionali  (PON),  cofinanziati  dai   Fondi   strutturali
2014-2020, sono svolte dal nucleo tecnico di valutazione  e  verifica
degli investimenti  pubblici  ---  UVER  Unita'  di  verifica  o  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ---  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato --- IGRUE,  ovvero  da  autorita'  di
audit individuate presso le stesse amministrazioni centrali  titolari
di ciascun programma, laddove siano soddisfatte le condizioni di  cui
all'articolo 123 del regolamento (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 
  674. Ai fini del rafforzamento della  strategia  nazionale  per  lo
sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di  spesa  di
cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' incrementata di  ulteriori  90
milioni di euro per il triennio 2015-2017. 
  675. Per effetto di quanto disposto  dal  comma  674  del  presente
articolo, l'autorizzazione di spesa a favore delle  aree  interne,  a
valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui  all'articolo  5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' pari, complessivamente, a  180
milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014, 23 milioni
di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  94
milioni di euro per l'anno 2017. 
  676.  Le  risorse  derivanti  dalla  riduzione   della   quota   di
cofinanziamento nazionale relativa a piani,  programmi  e  interventi
cofinanziati dall'Unione europea per  il  periodo  di  programmazione
2014-2020 nelle regioni meno sviluppate, precedentemente destinate  a
interventi  previsti  in  programmi  paralleli  rispetto   a   quelli
cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  europei,  sono   destinate   a
interventi previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione,  i
cui contenuti sono  definiti,  sulla  base  di  comuni  indirizzi  di
impostazione e articolazione, in partenariato tra le  amministrazioni
nazionali  aventi  responsabilita'   di   coordinamento   dei   Fondi
strutturali e di investimento europei e  le  singole  amministrazioni
centrali e regionali interessate, in  coerenza  con  la  destinazione
territoriale, sotto il coordinamento dell'autorita' politica delegata
per  le  politiche  di  coesione  territoriale.  Resta  fermo  quanto
previsto all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
  677. Parte delle risorse  di  cui  al  comma  676,  fermo  restando
l'impiego nel medesimo ambito territoriale, puo' essere destinata per
la  promozione,   nell'attuale   fase   di   crisi   socio-economica,
dell'occupazione  delle  donne  nelle  regioni  il   cui   tasso   di
occupazione femminile risulta, sulla  base  della  rilevazione  sulla
forza di lavoro dell'ISTAT, inferiore al 40 per cento nell'anno 2013. 
  678. Ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  dell'articolo
110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze di  cui  all'articolo  168-bis
del  medesimo  testo  unico,  l'individuazione  dei  regimi   fiscali
privilegiati e' effettuata, con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato
scambio di informazioni. 
  679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel secondo periodo,  dopo  le  parole:  «Per  il  2014»  sono
inserite le seguenti: «e per il 2015»; 
    b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015». 
  680. Al comma 4 dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:
«Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a  quello
applicato in Italia un livello di  tassazione  inferiore  al  50  per
cento di quello applicato in Italia.  Si  considerano  in  ogni  caso
privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un  livello  di
tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato  in  Italia,
ancorche' previsti da Stati  o  territori  che  applicano  un  regime
generale di imposizione non inferiore  al  50  per  cento  di  quello
applicato in Italia. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate viene  fornito  un  elenco  non  tassativo  dei  regimi
fiscali speciali». Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2014. 
  681. Per le finalita' di cui  al  comma  680,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre
2004, n.  307,  relativa  al  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica e' ridotta di 2,8 milioni di euro per l'anno  2016
e di 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. 
  682. All'articolo 19 del decreto legislativo  13  aprile  1999,  n.
112,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole:  «Ministero  delle  finanze»  sono
aggiunte le seguenti: «, entro il terzo anno successivo alla consegna
del ruolo, fatto salvo quanto  diversamente  previsto  da  specifiche
disposizioni di legge. La comunicazione e' trasmessa anche  se,  alla
scadenza di tale termine, le  quote  sono  interessate  da  procedure
esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di
ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in  corso,  da
insinuazioni  in  procedure  concorsuali  ancora  aperte,  ovvero  da
dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni.  In  tale  caso,  la   comunicazione   assume   valore
informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di
chiusura delle attivita' in corso ove la quota non sia  integralmente
riscossa»; 
    b) al comma 2: 
    1) la lettera b) e' abrogata; 
    2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c)   la   mancata   presentazione   della    comunicazione    di
inesigibilita' prevista dal comma 1 entro i termini  stabiliti  dalla
legge»; 
    3) alla lettera e), dopo le parole: «esito della procedura»  sono
aggiunte le seguenti: «o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione
di recupero»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di  inesigibilita'
che non sono soggette a successiva integrazione,  presentate  in  uno
stesso anno solare, l'agente  della  riscossione  e'  automaticamente
discaricato decorso il 31 dicembre  del  secondo  anno  successivo  a
quello di presentazione, fatte  salve  quelle  per  le  quali  l'ente
creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attivita' di controllo
ai sensi  dell'articolo  20.  I  crediti  corrispondenti  alle  quote
discaricate sono eliminati  dalle  scritture  patrimoniali  dell'ente
creditore»; 
    d) al comma 6: 
    1) dopo la parola: «trasmissione» sono inserite le  seguenti:  «,
entro centoventi giorni,»; 
    2) le parole: «trenta giorni  dalla  richiesta»  sono  sostituite
dalle seguenti: «tale termine»; 
    e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
    «6-bis.  L'ente  creditore  adotta,  nelle  more   dell'eventuale
discarico delle quote affidate, i  provvedimenti  necessari  ai  fini
dell'esecuzione delle pronunce rese  nelle  controversie  in  cui  e'
parte l'agente della riscossione». 
  683. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  20.  --  (Procedura  di  discarico  per  inesigibilita'  e
reiscrizione nei ruoli).  ---  1.  Il  competente  ufficio  dell'ente
creditore da' impulso alla procedura di controllo  con  la  notifica,
all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio
del  procedimento,  nella  quale  puo'  contestualmente  chiedere  la
trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6.
Lo  stesso  ufficio,  se  ritiene  non  rispettate  le   disposizioni
dell'articolo 19, comma 2,  lettere  a),  d),  d-bis)  ed  e),  entro
centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento,  o,
se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6,
della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di
contestazione  all'agente  della  riscossione,  che   non   oltre   i
successivi novanta  giorni  puo'  produrre  osservazioni.  L'atto  di
contestazione deve  contenere,  a  pena  di  nullita',  l'esposizione
analitica  delle  omissioni  e  dei  vizi   o   delle   irregolarita'
riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalita'  di
svolgimento dell'attivita'. Decorso tale termine, l'ufficio,  a  pena
di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta  il  discarico
con  provvedimento  a  carattere  definitivo,  ovvero,   laddove   le
osservazioni prodotte facciano emergere la possibilita' di riattivare
proficuamente  le  attivita'  esecutive,  assegna  all'agente   della
riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento
di nuove  azioni,  riservando  la  decisione  allo  scadere  di  tale
termine. 
    2. Il controllo  di  cui  al  comma  1  e'  effettuato  dall'ente
creditore, tenuto conto del  principio  di  economicita'  dell'azione
amministrativa  e  della  capacita'  operativa  della  struttura   di
controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per  cento  delle
quote comprese nelle comunicazioni di  inesigibilita'  presentate  in
ciascun anno. 
    3.  Se  l'agente  della  riscossione   non   ha   rispettato   le
disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera  c),  si  procede  ai
sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si e'
verificata la causa di perdita del diritto al discarico. 
    4.  Nel  termine  di  novanta  giorni  dalla  notificazione   del
provvedimento definitivo di cui al comma  1  del  presente  articolo,
l'agente della riscossione  puo'  definire  la  controversia  con  il
pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali  decorrenti
dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un
ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalita' delle spese  di
cui all'articolo  17,  commi  6  e  7-ter,  se  rimborsate  dall'ente
creditore ovvero, se non procede  alla  definizione  agevolata,  puo'
ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza  di
definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della
riscossione e' pari a un terzo  dell'importo  iscritto  a  ruolo  con
aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente. 
    5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma  4
del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera  a),
delle decisioni 2007/436/CE, Euratom  del  Consiglio,  del  7  giugno
2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  resi
esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli  e  agli  atti  di
accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi  dell'articolo  9,
comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la  riscossione
delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte
dei conti, la somma dovuta  dall'agente  della  riscossione  e'  pari
all'importo iscritto a ruolo con aggiunta  degli  interessi  e  delle
spese di cui al citato comma 4. 
    6.  L'ente  creditore,  qualora  nell'esercizio   della   propria
attivita'  istituzionale  individui,  successivamente  al  discarico,
l'esistenza  di  significativi  elementi  reddituali  o  patrimoniali
riferibili agli stessi debitori,  puo',  a  condizione  che  non  sia
decorso  il  termine  di  prescrizione  decennale,  sulla   base   di
valutazioni di economicita' e delle esigenze operative, riaffidare in
riscossione le somme,  comunicando  all'agente  della  riscossione  i
nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni  cautelari  o
esecutive da intraprendere. Le modalita' di affidamento di tali somme
sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. In tal  caso,  l'azione  dell'agente  della  riscossione  e'
preceduta  dalla  notifica  dell'avviso   di   intimazione   previsto
dall'articolo 50 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni». 
  684. Le comunicazioni di inesigibilita' relative a  quote  affidate
agli agenti della riscossione dal 1º  gennaio  2000  al  31  dicembre
2014, anche da soggetti creditori che  hanno  cessato  o  cessano  di
avvalersi delle societa' del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i
ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31  dicembre  2017  e,  per
quelli consegnati negli anni precedenti, per  singole  annualita'  di
consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun
anno successivo al 2017. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  sono  regolate  le  modalita'  per  l'erogazione  dei
rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al
decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle  finanze  21
novembre 2000, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del  6
febbraio  2001,  concernenti  le   procedure   esecutive   effettuate
dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in  quote  costanti  e
tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative  comunicazioni
di inesigibilita'. 
  685. In deroga a quanto disposto dal  comma  684,  la  restituzione
agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni
2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni,  e'
effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in  venti  rate  annuali  di
pari importo, con onere a carico del bilancio  dello  Stato.  A  tale
fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente  ottenute,  l'agente
della riscossione presenta,  entro  il  31  marzo  2015,  un'apposita
istanza  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  A  seguito
dell'eventuale  diniego  del  discarico,  il  recupero  delle   spese
relative  alla  quota  oggetto  di  diniego  e'  effettuato  mediante
riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato. 
  686. Fino alla data di presentazione delle  comunicazioni  previste
dal  comma  684,  l'agente  della  riscossione  resta  legittimato  a
effettuare la riscossione  delle  somme  non  pagate,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o
cessano di avvalersi delle societa' del Gruppo Equitalia. 
  687. Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote di  cui
al comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente  legge,  possono  essere  integrate  entro  i  termini
previsti dallo stesso comma 684. In tale caso, il  controllo  di  cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,  come
da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo, puo' essere
avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684. 
  688. Alle comunicazioni di inesigibilita' relative  alle  quote  di
cui al comma 684 del presente articolo si applicano gli articoli 19 e
20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  come  da  ultimo
rispettivamente modificato e sostituito  dai  commi  682  e  683  del
presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a
300 euro, con esclusione di quelle  afferenti  alle  risorse  proprie
tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1,  lettera  a),  delle
decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7  giugno  2007,  e
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del  26  maggio  2014,  non  sono
assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19. 
  689. All'articolo 1, comma 535, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1º
gennaio 2015». 
  690. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il limite di  reddito  di  cui
all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e'
fissato in 7.500 euro. 
  691. Dopo il comma 3 dell'articolo 188-bis del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  e'
aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  i
redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di  cui
al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo  per
l'importo eccedente 6.700 euro. La disposizione del primo periodo  si
applica a decorrere dal 1º gennaio 2015». 
  692. Il termine per il versamento dell'imposta  municipale  propria
(IMU), relativa al  2014,  dovuta  a  seguito  dell'approvazione  del
decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   di   cui
all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  e
successive modificazioni, e' prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni
nei quali i terreni agricoli non sono  piu'  oggetto  dell'esenzione,
anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1,  lettera  h),  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   504,   l'imposta   e'
determinata per l'anno  2014  tenendo  conto  dell'aliquota  di  base
fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, a meno che in detti comuni non siano state  approvate  per  i
terreni agricoli specifiche aliquote. 
  693. I comuni, in deroga all'articolo 175  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano  convenzionalmente  gli
importi, a titolo di maggior  gettito  IMU,  risultanti  dal  decreto
ministeriale  di  cui  al  citato  articolo  4,  comma   5-bis,   del
decreto-legge n. 16 del 2012,  sul  bilancio  2014,  a  fronte  della
riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di  solidarieta'
comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui  all'ultimo
periodo del medesimo comma 5-bis,  in  deroga  all'articolo  175  del
citato testo unico, accertano la relativa entrata quale  integrazione
del Fondo di solidarieta' comunale per il medesimo esercizio 2014. 
  694. Il Fondo per le emergenze nazionali  di  cui  all'articolo  5,
comma  5-quinquies,  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,   e'
rifinanziato di 56 milioni di euro per l'anno 2014, di 25 milioni  di
euro per l'anno 2015, di cui 10 milioni di euro per favorire  l'opera
di ricostruzione e per  la  ripresa  economica  dei  territori  della
regione  Sardegna  colpiti  dagli  eventi  alluvionali  del  mese  di
novembre 2013, e di 9 milioni di euro per l'anno 2016. 
  695. Per garantire il pagamento delle supplenze brevi  e  saltuarie
del  personale  docente,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  e'
autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro,  per  l'anno
2014. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di assegnazione dei fondi,  lo  stesso  Ministero  e'
autorizzato, sulla base delle  vigenti  procedure,  ad  ammettere  al
pagamento entro i predetti limiti le  spese  per  supplenze  brevi  e
saltuarie anche in deroga all'effettiva disponibilita' delle suddette
somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali. 
  696. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze  brevi
e  saltuarie  del  personale  docente,  amministrativo,   tecnico   e
ausiliario,  comunicando  le   relative   risultanze   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  --  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato  entro  il  mese  successivo  alla  chiusura  di
ciascun  trimestre.  Nel  caso  in  cui  si  verifichino  scostamenti
rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca, e' autorizzato ad apportare le  necessarie  variazioni
compensative tra le risorse iscritte in  bilancio  per  le  spese  di
funzionamento delle istituzioni  scolastiche  e  quelle  relative  al
pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. 
  697. Una  quota  pari  ad  euro  495.706.643  degli  accantonamenti
disposti, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 12,  comma  4,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  6  giugno  2013,  n.   64,   negli   importi   indicati
nell'allegato n. 10 alla presente legge, e' portata in riduzione  dei
relativi stanziamenti iscritti in bilancio, per il medesimo anno. 
  698. Il miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma
697 e' destinato alla compensazione del minor gettito IVA, rispetto a
quanto previsto per l'anno 2014 in relazione ai pagamenti dei  debiti
pregressi previsti dal titolo III, del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89. 
  699. Agli oneri derivanti dai commi 694 e 695 pari, nell'anno 2014,
a 120,1 milioni di euro, si provvede: 
    a) quanto a 35,1 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo
delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  464,  della  legge  27
dicembre  2013,  n.  147,  relative  al  Fondo   da   ripartire   per
fronteggiare le spese  derivanti  dalle  assunzioni  in  deroga,  per
l'anno 2014, di personale  a  tempo  indeterminato  per  i  Corpi  di
polizia; 
    b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  90,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
    c) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma  2.3,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    d) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    e) quanto a 25 milioni di euro mediante  corrispondente  utilizzo
di quota parte delle somme versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, che, alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che  sono
acquisite, nel predetto limite di 25 milioni di euro, definitivamente
al bilancio dello Stato. 
  700. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per  le  finalita'  del
presente comma e' autorizzata l'istituzione di apposita  contabilita'
speciale».