601. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
602. Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono
conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi
dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a
decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all'articolo 1,
comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del
limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a tal fine
incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2018.
603. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validita' per
un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400,
comma 01, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
604. Sino al termine di validita', le graduatorie di tutti i gradi
di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le
immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui
all'articolo 400, comma 15, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo
previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo
per i vincitori del concorso.
605. E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della
finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori
dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facolta'
assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno
tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di
direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare
alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza
del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto
scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive
modificazioni.
606. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: « 2019/2020 » sono sostituite dalle seguenti: «
2020/2021 ».
607. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle
istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attivita'
amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio
istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle
medesime dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in materie che
richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente
reperibili all'interno delle stesse istituzioni scolastiche, quale, a
titolo di esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad
avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere
dall'anno 2018, nei limiti della vigente dotazione organica, di 258
unita' di personale, dotate di competenze professionali di natura
amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di seconda
fascia e 253 funzionari, area III, posizione economica F1.
608. Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma
dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, a seguito delle
assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui
al comma 607, per la gestione delle controversie relative ai rapporti
di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente
competenti e i direttori generali degli uffici scolastici regionali
possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche nella
fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva
e, compatibilmente con il numero di unita' di personale a
disposizione, non delegano ai medesimi la rappresentanza e la difesa
in giudizio dell'Amministrazione.
609. Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 607 e
608 si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del
personale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
610. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma
608 possono essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure
autorizzatorie e alle disposizioni dell'articolo 4, commi 3, 3-bis,
3-ter e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
in aggiunta alle facolta' assunzionali di cui all'articolo 3, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
611. Per l'attuazione dei commi da 607 a 610 e' autorizzata la
spesa di 846.171,94 euro per l'anno 2018 e di 10.154.063,21 euro
annui a decorrere dall'anno 2019.
612. Agli oneri di cui al comma 611, pari a 846.171,94 euro per
l'anno 2018 e a 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno 2019,
si provvede, per l'anno 2018, a valere sulle vigenti facolta'
assunzionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e, per l'anno 2019, quanto a 1.531.074,71 euro, a valere
sulle vigenti facolta' assunzionali del medesimo Ministero e, quanto
a 8.622.988,5 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
613. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e' incrementato di 50 milioni di euro per
l'anno 2018 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2019. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge
n. 232 del 2016, che si aggiungono all'organico dell'autonomia in
conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono determinati
nei limiti delle risorse ivi previste con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
614. In occasione degli aggiornamenti delle graduatorie di
istituto, inclusi i correlati elenchi per il sostegno didattico,
relative alla scuola dell'infanzia e primaria, la valutazione del
titolo abilitante e' effettuata assicurando una particolare
valorizzazione ai titoli acquisiti nell'ambito di percorsi
universitari.
615. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno
scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa gia' stipulati per lo svolgimento di funzioni
assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici
continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018.
616. Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento
delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera
g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito della dotazione
organica di cui all'articolo 1, comma 68, della medesima legge il 5
per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta
formativa e' destinato alla promozione dell'educazione motoria nella
scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o
ulteriore fabbisogno di posti.
617. Al comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, le parole: « per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « per gli anni 2016, 2017 e 2018 ».
618. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50, le parole: « sino alla data del 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « sino alla data del 31 dicembre 2018 ».
619. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio
scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva per
titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere
dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di
entrata in vigore della presente legge e' titolare di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni
scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8
della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di
funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi
e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalita' e termini per la
partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori
avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente
amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a
valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al
primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei
limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di
euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati
a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di
risorse certe e stabili.
620. Per lo svolgimento della procedura selettiva di cui al comma
619 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro nel 2018.
621. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 619 e 620 si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
622. Al fine di stabilizzare il personale di cui all'articolo 1,
comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, titolare di
contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di
Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni
corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle
istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio
1999, n. 124, e all'articolo 9 del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, tuttora in servizio ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,
e' avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.
623. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, previo assenso del Ministero per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e del Ministero dell'economia e delle
finanze, e' definito apposito bando, da pubblicare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge che
determina il numero dei posti, le modalita' e i termini per la
partecipazione alla selezione di cui al comma 622.
624. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di
cui al comma 622, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle
risorse finanziarie di cui al comma 625 e comunque nei limiti
corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente
accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono
essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore
se non in presenza di risorse certe e stabili.
625. Per le assunzioni di cui ai commi da 622 a 624 si provvede nel
limite di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 8.700.000
a decorrere dal 2019.
626. Il personale incluso negli elenchi allegati alla convenzione
tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative
sociali alla data del 24 febbraio 2014, che non rientra tra le
assunzioni di cui al commi da 622 a 624, e' iscritto in apposito
albo, dal quale gli enti territoriali possono attingere per nuove
assunzioni di personale, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e
della sostenibilita' finanziaria.
627. Nelle more dell'espletamento della selezione di cui al comma
622, il termine del 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 4, comma 5,
del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relativo alle
previsioni di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' differito al 30 agosto 2018. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2018.
628. Alle misure del Programma operativo nazionale « Per la scuola
- competenze e ambienti per l'apprendimento », relativo alla
programmazione 2014/2020, di cui alla decisione C (2014) 9952 della
Commissione, del 17 dicembre 2014, partecipano anche le istituzioni
formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi del capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, che fanno parte della Rete nazionale delle
scuole professionali, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per il raggiungimento degli scopi
ivi indicati.
629. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella
triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente
effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della
progressione stipendiale triennale per classi dei professori e
ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011,
n. 232, e' trasformato in regime di progressione biennale per classi,
utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo
stesso decreto. A titolo di parziale compensazione del blocco degli
scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015
dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai
professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data
del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio
2011 e il 31 dicembre 2015, e' attribuito una tantum un importo ad
personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto
maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entita' del
blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle
risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalita'
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. La corresponsione dell'importo di cui
al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti
ai fini della successiva progressione di carriera; l'importo e'
corrisposto in due rate da erogare entro il 28 febbraio 2018 ed entro
il 28 febbraio 2019. Al fine di sostenere i bilanci delle universita'
per la corresponsione dei predetti importi, il fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di
euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
630. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 257, primo periodo,
le parole: « non piu' di due anni » sono sostituite dalle seguenti: «
non piu' di tre anni ».
631. Per le finalita' di cui al comma 629, primo periodo, il fondo
per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di
euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno
2022.
632. Le disposizioni di cui al comma 629 si applicano anche al
personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso
l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) il cui stato giuridico e'
equiparato a quello dei professori universitari ai sensi
dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 163, cosi' come confermato dall'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, e dall'articolo 19, comma
1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138. A tal fine il Fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e'
incrementato di 350.000 euro a decorrere dall'anno 2020. I decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui
al comma 2 del medesimo articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, dispongono che tale incremento e' assegnato interamente
alla dotazione ordinaria dell'INAF.
633. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca,
l'autonomia responsabile delle universita' e la competitivita' del
sistema universitario e della ricerca italiano a livello
internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 12 milioni di euro per
l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma
3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il
conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di
seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di
13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per
l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.
L'assegnazione dei fondi e' effettuata con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con gli obiettivi,
di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani
ricercatori nei vari territori, nonche' di valorizzare la qualita'
dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di
individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e
tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni
si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della
presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei
ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del
personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del
sostegno ai livelli di maggiore qualita' della ricerca, per le
universita', ai risultati della valutazione della qualita' della
ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di
riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le
finalita' di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel
medesimo esercizio finanziario, per le altre finalita' del fondo per
il finanziamento ordinario delle universita' e del fondo ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca. Al fine di sostenere
ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a
decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027, le
percentuali di cui all'articolo 1, comma 335, lettere a) e c), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura
rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento. Al fine di
sostenere l'internazionalizzazione del sistema universitario,
all'articolo 6, comma 12, quarto periodo, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, dopo le parole: « Possono altresi' svolgere » sono
inserite le seguenti: « , anche con rapporto di lavoro subordinato,
».
634. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in via
sperimentale, anche alle universita' statali individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita
la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, tenendo conto,
in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo
periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di personale
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, e dell'indicatore di sostenibilita' economico-finanziaria, come
definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo
decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto e'
individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli esiti
della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, puo' essere disposta l'applicazione in via permanente delle
disposizioni di cui al presente comma ».
635. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il
comma 9-bis e' aggiunto il seguente:
« 9-ter. A decorrere dall'anno 2018, i contratti di cui al presente
articolo, nel periodo di astensione obbligatoria per maternita', sono
sospesi e il termine di scadenza e' prorogato per un periodo pari a
quello di astensione obbligatoria. All'onere si provvede, a decorrere
dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di
euro dello stanziamento annuale previsto dall'articolo 29, comma 22,
secondo periodo ».
636. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno
successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, agli studenti capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita'
di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del
2012, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di
studio e' incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018.
637. All'onere di cui al comma 636 si provvede per l'anno 2018
mediante riduzione per 10 milioni di euro del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per
10 milioni di euro per l'anno 2018, per 12 milioni di euro per l'anno
2019 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, per 8 milioni di euro per l'anno 2019 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
638. All'articolo 5, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo le
parole: « comma 1-ter,» sono inserite le seguenti: « per gli studenti
internazionali e ».
639. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la
frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
L'adeguamento dell'importo della borsa e' definito con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
640. All'onere di cui al comma 639 si provvede, quanto ad euro 5
milioni a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, quanto ad euro 1,130 milioni per l'anno 2019 e a 2,460
milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537; quanto ad euro 15 milioni per l'anno
2018, 13,87 milioni di euro per l'anno 2019 e 12,54 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 641.
641. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 295, le parole: « 45 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54
milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle
seguenti: « 45 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro
per l'anno 2018, di 18 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18
milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 »;
b) al comma 298, le parole: « nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal
2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2017. A decorrere dal
2018 ».
642. Al fine di potenziare gli interventi posti in essere dalle
universita' per favorire l'attivita' sportiva degli studenti
universitari e al fine di sostenere la promozione dello sport
universitario, i fondi da destinare alle universita' in attuazione
della legge 28 giugno 1977, n. 394, iscritti ai sensi dell'articolo 3
della medesima legge nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
incrementati di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018
al 2020.
643. Le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 626
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano
anche nell'anno 2018, secondo le modalita' ivi previste, nel limite
complessivo di spesa di 10 milioni di euro.
644. I nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione
artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, nonche' le istituzioni autorizzate ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, inoltrano le relazioni
annuali sulle attivita' e sul funzionamento dell'istituzione, oltre
che al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini. L'ANVUR verifica
l'adozione, nelle relazioni di cui al precedente periodo, dei criteri
generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma
2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, comunicando al Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro novanta
giorni, le proprie valutazioni in merito.
645. Il comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e'
sostituito dal seguente:
« 1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del
consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, e'
formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due
scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata
qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni
seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai
componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi,
indennita' o gettoni di presenza ».
646. E' consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili
oggetto di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
338, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi
lavori, ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai
sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso il beneficiario del
cofinanziamento e il fondo comune di investimento immobiliare devono
comunicare congiuntamente al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il valore di trasferimento
dell'immobile e il fondo comune di investimento immobiliare deve
dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del
cofinanziamento. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale
comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il
trasferimento del bene e, ove non risultino rispettate le
prescrizioni, puo' vietare il trasferimento. In mancanza di
comunicazione da parte del medesimo Ministero nel termine di cui al
periodo precedente, il trasferimento al fondo comune di investimento
immobiliare si intende assentito.
647. Al fine di incentivare gli investimenti in regime di
cofinanziamento per le assunzioni di cui al comma 671 e di
semplificare la gestione delle risorse destinate alla promozione
dell'incremento qualitativo dell'attivita' scientifica degli enti di
ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca in applicazione delle disposizioni introdotte con
l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono assegnate le seguenti risorse:
a) 69.527.570 euro del fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, destinati per
l'esercizio 2016 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, abrogato dall'articolo 20 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come individuate dal
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 8 agosto 2016, n. 631;
b) 68 milioni di euro destinati per l'esercizio 2017 in via
sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di
attivita' e di specifici programmi con riduzione delle risorse del
FOE per l'esercizio 2017 ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
648. Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 647 sono
utilizzati i seguenti criteri:
a) una quota del 70 per cento e' attribuita in proporzione
all'ultima assegnazione effettuata in base alla valutazione della
qualita' della ricerca eseguita dall'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), disposta con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 27 ottobre 2017, n. 850;
b) una quota del 30 per cento e' attribuita in proporzione
all'assegnazione della quota disponibile del FOE 2017 effettuata con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 8 agosto 2017, n. 608.
649. In coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale per la
ricerca (PNR) 2015-2020 e del Programma nazionale di ricerche in
Antartide, nonche' allo scopo di sostenere la ricerca italiana nelle
aree polari, e' assegnato all'Istituto nazionale di oceanografia e di
geofisica sperimentale un finanziamento, per l'anno 2018, di 12
milioni di euro per l'acquisto di una nave quale infrastruttura di
ricerca scientifica e di supporto alla base antartica. All'onere
derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 12 milioni di
euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
650. All'articolo 1, comma 372, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: « e' autorizzata » sono inserite le seguenti: «
, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,
»;
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
651. Al fine di sostenere le finalita' istituzionali della
Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione
della cultura ebraica, a decorrere dall'anno 2018 e' autorizzata la
spesa di euro 1.500.000 annui a favore della stessa Fondazione.
652. Al fine di consentire il graduale completamento del processo
di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del
medesimo articolo 22-bis e' integrato con uno stanziamento di 5
milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro per l'anno
2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Resta fermo
che gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli
spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie
pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni. Sono fatti
salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le regioni, gli
enti locali, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica e le accademie non statali di belle arti, riguardanti
processi di statizzazione gia' avviati.
653. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'alta
formazione artistica musicale e coreutica sono stanziati 1 milione di
euro per l'anno 2018, 6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6
milioni di euro per l'anno 2020, 15,9 milioni di euro per l'anno
2021, 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro per l'anno
2026, 17,5 milioni di euro per l'anno 2027, 18,1 milioni di euro per
l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili
per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a
tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti
graduatorie nazionali per titoli. Il personale delle graduatorie
nazionali di cui al secondo periodo resta incluso nelle medesime
anche a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo
2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
654. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del
personale delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari al 100 per
cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno
accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per
cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la
copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a
tempo determinato. Il predetto importo e' ripartito con decreto del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal
regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, e' destinata una quota, pari ad almeno il 10
per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti
di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in
servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.
655. Il personale docente che non sia gia' titolare di contratto a
tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia
superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle
graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico
2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle
predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249, e' inserito in apposite graduatorie nazionali utili per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato
e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per
titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti
disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita' definite con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
656. Al comma 1 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, le parole: « una parte degli istituti superiori musicali
non statali e le accademie non statali di belle arti » sono
sostituite dalle seguenti: « gli istituti superiori musicali non
statali e le accademie non statali di belle arti ».
657. Qualora dall'applicazione della disposizione di cui al comma
652 derivino maggiori oneri rispetto a quanto previsto, si applica
l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, provvedendo alla riduzione degli stanziamenti iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
658. Il conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano, gia'
istituto di alta formazione artistica e musicale, e' accorpato alla
Libera universita' di Bolzano e assume la denominazione di facolta'
di musica « Conservatorio Claudio Monteverdi » della Libera
universita' di Bolzano.
659. Il consiglio della Libera universita' di Bolzano approva le
opportune modifiche ed integrazioni allo statuto e ai regolamenti,
d'intesa con il direttore del conservatorio di musica Claudio
Monteverdi di Bolzano.
660. Le modifiche e le integrazioni di cui al comma 659 sono
approvate con decreto del Ministro per l'istruzione, l'universita' e
la ricerca, d'intesa con il presidente della provincia autonoma di
Bolzano, in applicazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
661. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il nuovo
assetto ordinamentale della facolta' di musica « Conservatorio
Claudio Monteverdi » della Libera universita' di Bolzano, le norme di
cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245, comprese quelle
relative allo stato giuridico e al trattamento economico del
personale docente e amministrativo del Conservatorio di musica
Claudio Monteverdi di Bolzano.
662. Fino al completamento delle operazioni e delle attivita' di
accorpamento, restano ferme le vigenti disposizioni di legge sulle
procedure e modalita' di trasferimento a domanda del personale
docente del conservatorio di musica di Bolzano ad altro
conservatorio, nonche' quelle sulle graduatorie ad esaurimento
previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, e dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
663. Dalle disposizioni di cui ai commi da 658 a 662 non derivano
incrementi dei trasferimenti statali o nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
664. Al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e
post-universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi
di cooperazione tra le universita' italiane e quelle di Stati
aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica, con i quali
l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica
e tecnologica, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
665. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e-bis) e' inserita la seguente:
«e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni,
con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al
completamento della scuola secondaria di secondo grado, per
l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e
informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari
all'apprendimento, nonche' per l'uso di strumenti compensativi che
favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali
di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un
certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i
sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo
dell'apprendimento diagnosticato »;
b) al comma 2, dopo le parole: « e-bis), » sono inserite le
seguenti: « e-ter), ».
666. Le disposizioni di cui al comma 665 si applicano alle spese
sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
667. Con decreto non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate sono
definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni attuative per la fruizione della
detrazione di cui al comma 665.
668. Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione del
personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria (CREA) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle
politiche pubbliche (INAPP), cui si applicano, rispettivamente, i
commi 673 e 811, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito
fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
13 milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2019. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e' ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
669. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « Per i
predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai
titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti
».
670. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i criteri per l'attribuzione delle predette risorse e gli
enti pubblici di ricerca beneficiari.
671. Gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinano
alle assunzioni di cui al comma 668 risorse proprie aventi carattere
di certezza e stabilita', e comunque nel rispetto dell'articolo 9 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in misura pari ad
almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti.
672. Entro il 31 dicembre 2018, le universita' con un valore
dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento
possono attivare le procedure di cui all'articolo 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata nel ruolo di
professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo
indeterminato, riservate a personale gia' in servizio presso altre
universita', che si trovano in una situazione di significativa e
conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e
con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o
superiore all'80 per cento. A tal fine, le facolta' assunzionali
derivanti dalla cessazione del suddetto personale presso
l'universita' di provenienza sono assegnate all'universita' che
dispone la chiamata.
673. Al fine di consentire la realizzazione del piano di
stabilizzazione, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del personale precario del CREA di
cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' autorizzata la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2020.
674. Al fine di consentire la realizzazione delle procedure di cui
ai commi 668 e 673, gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo
determinato e flessibili in essere alla data del 31 dicembre 2017
fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
675. In occasione dell'ottavo centenario della fondazione
dell'Universita' degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e
dell'Universita' degli studi di Napoli « Federico II », avvenuta nel
1224, e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro
per l'anno 2019 all'Universita' degli studi di Padova e di 1 milione
di euro per l'anno 2020 all'Universita' degli studi di Napoli «
Federico II ».
676. Il contributo di cui al comma 675 e' destinato a:
a) il recupero, il restauro e il riordino di materiale storico,
artistico e scientifico relativo all'attivita' svolta dagli atenei;
b) la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di
interesse storico e artistico di proprieta' delle universita';
c) la predisposizione di nuovi allestimenti e percorsi museali;
d) l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi
celebrativi;
e) la realizzazione e la pubblicazione di lavori di ricerca sulla
storia degli atenei.
677. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici
e favorire la costruzione, nelle aree interne, di scuole innovative
dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico,
dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e
antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di
apprendimento e dall'apertura al territorio, l'INAIL, nell'ambito
degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei
fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, destina complessivamente 50 milioni di euro per il
completamento del programma di costruzione di scuole innovative ai
sensi dell'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio
2015, n. 107.
678. Per il completamento del programma relativo alla realizzazione
di scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne secondo le
modalita' di cui all'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13
luglio 2015, n. 107, previa individuazione delle aree stesse da parte
del Comitato tecnico aree interne, istituito con delibera del CIPE n.
9/2015 del 28 gennaio 2015, sono utilizzate le risorse di cui al
comma 677 del presente articolo, rispetto alle quali i canoni di
locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato
nella misura di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
679. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del
bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti
economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300
milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno
2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
680. Al fine di riconoscere la specificita' della funzione e del
ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'incremento delle risorse
dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del
comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la
rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro
straordinario, nonche' per l'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono
destinati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per
l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, ad un
apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della
semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della
giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilita' dei
citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai trattamenti
economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi
per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con
riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria e della
difesa nazionale.
681. Le somme di cui al comma 679, comprensive degli oneri
contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo
di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
682. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i
rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonche' quelli
derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.
165 del 2001.
683. Le disposizioni recate dal comma 682 si applicano anche al
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
684. In relazione alla stipula definitiva dei contratti collettivi
nazionali di lavoro di comparto, le somme iscritte nel conto dei
residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla
contrattazione collettiva del personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato in applicazione dell'articolo 48, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai miglioramenti
economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato nell'anno in cui ne e' prevista l'erogazione e sono
corrispondentemente iscritte, per i medesimi importi, in termini di
competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa
dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati
contrattuali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
685. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla
verifica della conformita' economico-finanziaria dei provvedimenti
normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa
funzione di supporto all'attivita' parlamentare e governativa, in
ragione degli obblighi di reperibilita' e disponibilita' a orari
disagevoli, al personale interessato che presta servizio presso i
Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, compreso
quello con qualifica dirigenziale, e' corrisposta una maggiorazione
dell'indennita' di amministrazione o della retribuzione di posizione
di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono individuati, tenendo conto delle
modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, le
misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nonche' i
soggetti interessati su proposta dei relativi capi Dipartimento, nel
limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2018.
686. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli
stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
la proroga di cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata
all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi
del comma 10 del citato articolo 259 ».
687. I commi da 1 a 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:
« 1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attivita'
didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle
stesse per l'anno scolastico 2018/ 2019 in ambienti in cui siano
garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia
stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia
mai stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero siano scaduti
i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia
e degli altri servizi ausiliari, nonche' degli interventi di
mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili adibiti
a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte
delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei
livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti gia'
destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura,
sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di
cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019.
2. Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip sia stata
risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al comma
1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche
previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e
alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di
aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non e'
intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip, da
calcolare con riferimento alle sole regioni nelle quali la
convenzione-quadro Consip era gia' attiva alla data del 24 aprile
2017.
2-bis. Nelle regioni nelle quali vengano a scadere i contratti
attuativi della convenzione-quadro Consip, l'acquisizione di cui al
comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui
all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle
condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e alle
condizioni economiche pari all'importo del prezzo di aggiudicazione
della medesima.
3. La Consip S.p.A. provvede all'espletamento delle procedure di
gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi
ausiliari di cui al comma 1 mediante convenzione-quadro, da
completare entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, prevedendo
una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di
bilancio dello stato di previsione del medesimo Ministero, comunica a
Consip S.p.A. i fabbisogni, che tengano conto anche delle finalita'
di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il relativo
livello di aggregazione delle istituzioni scolastiche ed educative
interessate. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente
comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si
impegnano ad assumere il personale gia' utilizzato dalla precedente
impresa o societa' affidataria.
4. L'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi
ausiliari, nonche' degli interventi di mantenimento del decoro e
della funzionalita' degli immobili adibiti a sede di istituzioni
scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime
istituzioni, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58,
comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati
dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017,
di 192 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018 e di 96
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 ».
688. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie
esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita' e del
terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24,
commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di
quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al 31 dicembre 2019,
limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili,
l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di personale delle
Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro
123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica
destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74
e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo
24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
689. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a
prorogare, per l'anno 2018, il regime convenzionale con il Centro di
produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11
luglio 1998, n. 224. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2018.
690. All'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: « e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018
» sono sostituite dalle seguenti: « , di 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020 ». Conseguentemente all'elenco n. 1 allegato
alla legge n. 190 del 2014 e' aggiunta la seguente voce: « Altri
lavori socialmente utili » con un importo di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019.
691. Le riduzioni di spesa contenute nella presente legge, quale
contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono
al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017, per la definizione degli
obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi
dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
692. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 2, dopo le parole: « ed e' riassegnato » sono inserite le
seguenti: « per la parte eccedente l'importo di euro 13.074.000 per
l'anno 2018, di euro 15.380.000 per l'anno 2019 e di euro 17.686.000
a decorrere dall'anno 2020».
693. A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti
nel limite del 45,07 per cento.
694. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo le parole: « possono essere riassegnate anche
nell'esercizio successivo » sono inserite le seguenti: « , per la
parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di
8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ».
695. All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, dopo le parole: « per essere riassegnate » sono inserite le
seguenti: « per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro ».
696. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 289, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.
697. Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di favorire
interventi di elevata qualita' di efficientamento energetico, entro
il 31 dicembre 2022, e' promossa la realizzazione da parte degli enti
locali di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento
alle normative vigenti sugli impianti di illuminazione pubblica di
proprieta' degli enti medesimi tali da ottenere, entro il 31 dicembre
2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica
pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con
riferimento agli anni 2015 e 2016 e ai punti luce esistenti nel
medesimo periodo per i quali non siano gia' stati eseguiti
nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di
entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento
energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il
ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano un'emergenza luminosa
almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W), fermo restando quanto previsto
all'articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
698. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 697, gli
interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle
normative vigenti ivi previsti possono essere realizzati con il
ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a
disposizione dalla societa' Consip Spa e, ove realizzati da imprese,
possono fruire, nel limite di 288 milioni di euro, delle agevolazioni
erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui
all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il
decreto di cui al comma 357 del medesimo articolo 1 della legge n.
311 del 2004 e' emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
699. Non possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 698 gli
impianti per i quali siano gia' stati eseguiti nell'ultimo
quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in
vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico
nonche' gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi
per l'illuminazione pubblica a tecnologia LED.
700. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le modalita' di attuazione degli interventi di cui
ai commi 697 e 698, tenendo conto degli interventi di efficientamento
energetico gia' eseguiti o in corso di esecuzione, dell'avvenuto
ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a
disposizione dalla societa' Consip Spa, nonche' le modalita' di
raccolta dei dati sui consumi e di monitoraggio dei risultati
raggiunti e dei risparmi conseguiti.