art. 1 (commi 601-700)
  601. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 594  a  600  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  602.  Le  istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali  possono
conferire  incarichi  per  supplenze  brevi  e  saltuarie  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  in
sostituzione degli assistenti amministrativi  e  tecnici  assenti,  a
decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all'articolo 1,
comma 332, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  nell'ambito  del
limite di spesa di cui all'articolo 1,  comma  129,  della  legge  30
dicembre 2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  a  tal  fine
incrementato di 19,65 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2018. 
  603. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma  114,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validita'  per
un ulteriore anno, successivo al triennio di  cui  all'articolo  400,
comma  01,  secondo  periodo,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297. 
  604. Sino al termine di validita', le graduatorie di tutti i  gradi
di istruzione e di tutte le tipologie di  posto  sono  utili  per  le
immissioni in ruolo anche in deroga  al  limite  percentuale  di  cui
all'articolo 400,  comma  15,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il  punteggio  minimo
previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo
per i vincitori del concorso. 
  605. E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della
finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di  direttori
dei servizi generali ed amministrativi,  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della  legge
27 dicembre 1997, n. 449. Gli  assistenti  amministrativi  che,  alla
data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno
tre interi anni di servizio  negli  ultimi  otto  nelle  mansioni  di
direttore dei servizi generali ed amministrativi possono  partecipare
alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in  mancanza
del requisito culturale di cui alla tabella B allegata  al  contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo  al  personale  del  Comparto
scuola  sottoscritto  in  data  29  novembre   2007,   e   successive
modificazioni. 
  606. All'articolo 1, comma 330, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, le parole: « 2019/2020  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
2020/2021 ». 
  607. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico  delle
istituzioni scolastiche autonome  per  lo  svolgimento  di  attivita'
amministrative non strettamente connesse alla gestione  del  servizio
istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali  di  supporto  alle
medesime dell'Amministrazione centrale  e  periferica  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  in  materie  che
richiedono  competenze   tecniche   specialistiche   non   facilmente
reperibili all'interno delle stesse istituzioni scolastiche, quale, a
titolo  di  esempio,  la  gestione  del  contenzioso,  il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'  autorizzato  ad
avviare le procedure concorsuali per  il  reclutamento,  a  decorrere
dall'anno 2018, nei limiti della vigente dotazione organica,  di  258
unita' di personale, dotate di  competenze  professionali  di  natura
amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di  seconda
fascia e 253 funzionari, area III, posizione economica F1. 
  608.  Fermo   restando   quanto   stabilito   dal   secondo   comma
dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, a seguito delle
assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui
al comma 607, per la gestione delle controversie relative ai rapporti
di lavoro del personale della scuola,  i  dirigenti  territorialmente
competenti e i direttori generali degli uffici  scolastici  regionali
possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni  scolastiche  nella
fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva
e,  compatibilmente  con  il  numero  di  unita'   di   personale   a
disposizione, non delegano ai medesimi la rappresentanza e la  difesa
in giudizio dell'Amministrazione. 
  609. Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 607 e
608 si provvede mediante il piano straordinario di  reclutamento  del
personale del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. 
  610. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di  cui  al  comma
608 possono essere effettuate  in  deroga  alle  ordinarie  procedure
autorizzatorie e alle disposizioni dell'articolo 4, commi  3,  3-bis,
3-ter e 3-quinquies,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
in aggiunta alle facolta' assunzionali di  cui  all'articolo  3,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  611. Per l'attuazione dei commi da 607  a  610  e'  autorizzata  la
spesa di 846.171,94 euro per l'anno  2018  e  di  10.154.063,21  euro
annui a decorrere dall'anno 2019. 
  612. Agli oneri di cui al comma 611, pari  a  846.171,94  euro  per
l'anno 2018 e a 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno  2019,
si provvede,  per  l'anno  2018,  a  valere  sulle  vigenti  facolta'
assunzionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca e, per l'anno 2019, quanto  a  1.531.074,71  euro,  a  valere
sulle vigenti facolta' assunzionali del medesimo Ministero e,  quanto
a 8.622.988,5 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  613. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  366,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e' incrementato di  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e di 150 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2019. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta  legge
n. 232 del 2016, che si  aggiungono  all'organico  dell'autonomia  in
conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono determinati
nei limiti delle  risorse  ivi  previste  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  614.  In  occasione  degli  aggiornamenti  delle   graduatorie   di
istituto, inclusi i correlati  elenchi  per  il  sostegno  didattico,
relative alla scuola dell'infanzia e  primaria,  la  valutazione  del
titolo  abilitante  e'   effettuata   assicurando   una   particolare
valorizzazione  ai   titoli   acquisiti   nell'ambito   di   percorsi
universitari. 
  615. Al  fine  di  assicurare  il  regolare  svolgimento  dell'anno
scolastico 2017/2018, i  contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa  gia'  stipulati  per   lo   svolgimento   di   funzioni
assimilabili a  quelle  degli  assistenti  amministrativi  e  tecnici
continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018. 
  616. Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del  potenziamento
delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, ai sensi dell'articolo 1,  comma  7,  lettera
g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito  della  dotazione
organica di cui all'articolo 1, comma 68, della medesima legge  il  5
per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta
formativa e' destinato alla promozione dell'educazione motoria  nella
scuola primaria, senza  determinare  alcun  esubero  di  personale  o
ulteriore fabbisogno di posti. 
  617. Al comma 3 dell'articolo 1-ter  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, le parole: « per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « per gli anni 2016, 2017 e 2018 ». 
  618. All'articolo 2, comma  3-bis,  del  decreto-legge  28  gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50, le parole: « sino alla  data  del  31  dicembre  2017  »  sono
sostituite dalle seguenti: « sino alla data del 31 dicembre 2018 ». 
  619. Al fine di assicurare la regolare  prosecuzione  del  servizio
scolastico, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva  per
titoli e colloqui finalizzata all'immissione in  ruolo,  a  decorrere
dall'anno scolastico  2018/2019,  del  personale  che  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge e' titolare  di  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni
scolastiche statali ai sensi dei decreti  attuativi  dell'articolo  8
della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di
funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi
e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalita' e termini  per  la
partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo  dei  vincitori
avvengono  nell'ambito   dell'organico   del   personale   assistente
amministrativo e  tecnico  di  cui  all'articolo  19,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo  restando  quanto  disposto
dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  a
valere sui posti accantonati in attuazione  dei  decreti  di  cui  al
primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo  parziale,  nei
limiti di una maggiore spesa di personale, pari a  5,402  milioni  di
euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno  2019.
I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati
a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza  di
risorse certe e stabili. 
  620. Per lo svolgimento della procedura selettiva di cui  al  comma
619 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro nel 2018. 
  621. All'onere derivante dall'attuazione dei commi  619  e  620  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   il
funzionamento delle istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo  1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  622. Al fine di stabilizzare il personale di  cui  all'articolo  1,
comma 745,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  titolare  di
contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico  provinciale  di
Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni
corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in  forza  nelle
istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della  legge  3  maggio
1999, n. 124,  e  all'articolo  9  del  decreto  del  Ministro  della
pubblica  istruzione  23  luglio  1999,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, tuttora  in  servizio  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,
e' avviata dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio. 
  623. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca, previo assenso del Ministero per la semplificazione  e
la pubblica amministrazione e del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, e' definito apposito bando,  da  pubblicare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  che
determina il numero dei posti,  le  modalita'  e  i  termini  per  la
partecipazione alla selezione di cui al comma 622. 
  624. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura  di
cui al comma 622, avvengono anche a tempo parziale nei  limiti  delle
risorse finanziarie di  cui  al  comma  625  e  comunque  nei  limiti
corrispondenti  ai  posti  di   organico   di   diritto   attualmente
accantonati. I rapporti  instaurati  a  tempo  parziale  non  possono
essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle  ore
se non in presenza di risorse certe e stabili. 
  625. Per le assunzioni di cui ai commi da 622 a 624 si provvede nel
limite di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 8.700.000
a decorrere dal 2019. 
  626. Il personale incluso negli elenchi allegati  alla  convenzione
tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia  e  le  cooperative
sociali alla data del 24  febbraio  2014,  che  non  rientra  tra  le
assunzioni di cui al commi da 622 a  624,  e'  iscritto  in  apposito
albo, dal quale gli enti territoriali  possono  attingere  per  nuove
assunzioni di personale, nel rispetto dell'analisi del  fabbisogno  e
della sostenibilita' finanziaria. 
  627. Nelle more dell'espletamento della selezione di cui  al  comma
622, il termine del 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 4, comma  5,
del  decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.  244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,  relativo  alle
previsioni di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27  dicembre
2013, n. 147,  e'  differito  al  30  agosto  2018.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2018. 
  628. Alle misure del Programma operativo nazionale « Per la  scuola
-  competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento  »,  relativo   alla
programmazione 2014/2020, di cui alla decisione C (2014)  9952  della
Commissione, del 17 dicembre 2014, partecipano anche  le  istituzioni
formative accreditate dalle regioni  e  dalle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano ai sensi del capo III del decreto legislativo  17
ottobre 2005, n. 226, che fanno  parte  della  Rete  nazionale  delle
scuole professionali, di cui all'articolo 7,  comma  3,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per il raggiungimento degli  scopi
ivi indicati. 
  629. Con decorrenza dalla classe stipendiale  successiva  a  quella
triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017  e  conseguente
effetto  economico  a  decorrere  dall'anno  2020,  il  regime  della
progressione  stipendiale  triennale  per  classi  dei  professori  e
ricercatori universitari previsto dagli articoli 6,  comma  14,  e  8
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15  dicembre  2011,
n. 232, e' trasformato in regime di progressione biennale per classi,
utilizzando gli stessi importi definiti  per  ciascuna  classe  dallo
stesso decreto. A titolo di parziale compensazione del  blocco  degli
scatti   stipendiali   disposto   per   il   quinquennio    2011-2015
dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai
professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla  data
di entrata in vigore della presente legge e che lo  erano  alla  data
del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio  tra  il  1°  gennaio
2011 e il 31 dicembre 2015, e' attribuito una tantum  un  importo  ad
personam in relazione alla classe stipendiale  che  avrebbero  potuto
maturare nel predetto quinquennio e in  proporzione  all'entita'  del
blocco stipendiale che hanno  subito,  calcolato,  nei  limiti  delle
risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri  e  modalita'
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge. La corresponsione dell'importo di cui
al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti
ai fini della  successiva  progressione  di  carriera;  l'importo  e'
corrisposto in due rate da erogare entro il 28 febbraio 2018 ed entro
il 28 febbraio 2019. Al fine di sostenere i bilanci delle universita'
per  la  corresponsione  dei  predetti  importi,  il  fondo  per   il
finanziamento ordinario delle  universita'  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera a),  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e'
incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di
euro  per  l'anno  2019.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  630. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 257, primo periodo,
le parole: « non piu' di due anni » sono sostituite dalle seguenti: «
non piu' di tre anni ». 
  631. Per le finalita' di cui al comma 629, primo periodo, il  fondo
per il finanziamento ordinario delle universita' di cui  all'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  e'
incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020,  120  milioni  di
euro per l'anno 2021 e 150 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2022. 
  632. Le disposizioni di cui al comma  629  si  applicano  anche  al
personale  di  ricerca  non  contrattualizzato  in  servizio   presso
l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) il cui stato giuridico  e'
equiparato  a   quello   dei   professori   universitari   ai   sensi
dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 163, cosi' come confermato dall'articolo 11,  comma  1,  del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, e dall'articolo 19, comma
1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138. A tal fine il Fondo
ordinario per gli enti e le  istituzioni  di  ricerca  (FOE)  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5  giugno  1998,  n.  204,  e'
incrementato di 350.000 euro a decorrere dall'anno  2020.  I  decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui
al comma 2 del medesimo articolo 7 del decreto legislativo  5  giugno
1998, n. 204, dispongono che tale incremento e' assegnato interamente
alla dotazione ordinaria dell'INAF. 
  633. Al fine di  sostenere  l'accesso  dei  giovani  alla  ricerca,
l'autonomia responsabile delle universita' e  la  competitivita'  del
sistema  universitario   e   della   ricerca   italiano   a   livello
internazionale,  il  fondo  per  il  finanziamento  ordinario   delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 12 milioni di  euro  per
l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo  24,  comma
3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e  per  il
conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di
seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di
ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, e' incrementato di 2 milioni di euro per  l'anno  2018  e  di
13,5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2019   per
l'assunzione  di  ricercatori  negli  enti   pubblici   di   ricerca.
L'assegnazione dei fondi  e'  effettuata  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con gli  obiettivi,
di  pari  importanza,  di  riequilibrare  la  presenza   di   giovani
ricercatori nei vari territori, nonche' di  valorizzare  la  qualita'
dei  livelli  di  ricerca  delle  diverse  aree  disciplinari  e   di
individuare specifiche aree strategiche della ricerca  scientifica  e
tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle  singole  istituzioni
si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio  della
presenza di giovani ricercatori nei vari  territori,  al  numero  dei
ricercatori in servizio rispetto al numero  delle  altre  figure  del
personale docente e ricercatore e,  in  relazione  all'obiettivo  del
sostegno ai livelli  di  maggiore  qualita'  della  ricerca,  per  le
universita', ai risultati  della  valutazione  della  qualita'  della
ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici  di  ricerca,  ai  criteri  di
riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di  ricerca
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204.
La quota parte delle risorse  eventualmente  non  utilizzata  per  le
finalita' di cui ai periodi precedenti  rimane  a  disposizione,  nel
medesimo esercizio finanziario, per le altre finalita' del fondo  per
il finanziamento ordinario delle universita' e  del  fondo  ordinario
per gli enti e le  istituzioni  di  ricerca.  Al  fine  di  sostenere
ulteriormente l'ingresso dei giovani  nel  sistema  universitario,  a
decorrere dal finanziamento relativo  al  quinquennio  2023-2027,  le
percentuali di cui all'articolo 1, comma 335, lettere a) e c),  della
legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono  ridefinite  nella  misura
rispettivamente dell'80 per cento e del 40  per  cento.  Al  fine  di
sostenere   l'internazionalizzazione   del   sistema   universitario,
all'articolo 6, comma 12, quarto periodo,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, dopo le parole: «  Possono  altresi'  svolgere  »  sono
inserite le seguenti: « , anche con rapporto di  lavoro  subordinato,
». 
  634. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  « 4-bis. Il comma 4  del  presente  articolo  si  applica,  in  via
sperimentale, anche alle universita' statali individuate con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su  proposta  del
Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sentita
la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, tenendo  conto,
in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo
periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di  personale
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29  marzo  2012,  n.
49, e dell'indicatore di sostenibilita'  economico-finanziaria,  come
definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del  medesimo
decreto legislativo n. 49  del  2012.  Con  il  medesimo  decreto  e'
individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli  esiti
della sperimentazione, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, sentita la Conferenza dei  rettori  delle  universita'
italiane, puo' essere disposta l'applicazione in via permanente delle
disposizioni di cui al presente comma ». 
  635. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo  il
comma 9-bis e' aggiunto il seguente: 
  « 9-ter. A decorrere dall'anno 2018, i contratti di cui al presente
articolo, nel periodo di astensione obbligatoria per maternita', sono
sospesi e il termine di scadenza e' prorogato per un periodo  pari  a
quello di astensione obbligatoria. All'onere si provvede, a decorrere
dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5  milioni  di
euro dello stanziamento annuale previsto dall'articolo 29, comma  22,
secondo periodo ». 
  636. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi  per  il  pieno
successo formativo di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, agli studenti capaci e  meritevoli,
anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di  eleggibilita'
di cui all'articolo 8 del medesimo  decreto  legislativo  n.  68  del
2012, il fondo integrativo statale per la  concessione  di  borse  di
studio e' incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018. 
  637. All'onere di cui al comma 636  si  provvede  per  l'anno  2018
mediante  riduzione  per  10  milioni  di  euro  del  Fondo  di   cui
all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  per
10 milioni di euro per l'anno 2018, per 12 milioni di euro per l'anno
2019 e per 20 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2020  mediante
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 286, della legge  11
dicembre 2016, n. 232, per 8 milioni di euro per l'anno 2019 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  207,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  638. All'articolo 5, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 25  luglio  1997,  n.  306,  dopo  le
parole: « comma 1-ter,» sono inserite le seguenti: « per gli studenti
internazionali e ». 
  639. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse  per  la
frequenza  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca,  il  fondo  per  il
finanziamento ordinario delle  universita'  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera a),  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e'
incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2018.
L'adeguamento dell'importo della borsa e' definito  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  640. All'onere di cui al comma 639 si provvede, quanto  ad  euro  5
milioni a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge  28  dicembre
2015, n. 208, quanto ad euro 1,130 milioni per l'anno 2019 e a  2,460
milioni di euro a decorrere dall'anno  2020  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537; quanto ad euro 15 milioni per  l'anno
2018, 13,87 milioni di euro per l'anno 2019 e 12,54 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi  di  spesa  derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 641. 
  641. All'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 295, le parole: « 45 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54
milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 45 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro
per l'anno 2018, di 18 milioni di  euro  per  l'anno  2019  e  di  18
milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 »; 
  b) al comma 298, le parole: « nel 2017 e nel 2018. A decorrere  dal
2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2017.  A  decorrere  dal
2018 ». 
  642. Al fine di potenziare gli interventi  posti  in  essere  dalle
universita'  per  favorire  l'attivita'   sportiva   degli   studenti
universitari e  al  fine  di  sostenere  la  promozione  dello  sport
universitario, i fondi da destinare alle  universita'  in  attuazione
della legge 28 giugno 1977, n. 394, iscritti ai sensi dell'articolo 3
della medesima legge  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
incrementati di un milione di euro per ciascuno degli anni  dal  2018
al 2020. 
  643. Le  disposizioni  di  cui  al  terzo  periodo  del  comma  626
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  si  applicano
anche nell'anno 2018, secondo le modalita' ivi previste,  nel  limite
complessivo di spesa di 10 milioni di euro. 
  644. I nuclei di valutazione delle istituzioni di  alta  formazione
artistica e musicale di cui all'articolo 1 della  legge  21  dicembre
1999,  n.  508,  nonche'  le   istituzioni   autorizzate   ai   sensi
dell'articolo 11 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8  luglio  2005,  n.  212,  inoltrano  le  relazioni
annuali sulle attivita' e sul funzionamento  dell'istituzione,  oltre
che al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema  universitario
e della ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini.  L'ANVUR  verifica
l'adozione, nelle relazioni di cui al precedente periodo, dei criteri
generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10,  comma
2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  28  febbraio  2003,  n.  132,  comunicando  al   Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  entro  novanta
giorni, le proprie valutazioni in merito. 
  645. Il comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  febbraio  2003,  n.  132,  e'
sostituito dal seguente: 
  «  1.  Il  nucleo  di  valutazione,  costituito  con  delibera  del
consiglio di amministrazione, sentito  il  consiglio  accademico,  e'
formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due
scelti  fra  esperti  esterni,   anche   stranieri,   di   comprovata
qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle  istituzioni
seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia  nazionale
di  valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca.   Ai
componenti  del  nucleo  di  valutazione   non   spettano   compensi,
indennita' o gettoni di presenza ». 
  646. E' consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di  immobili
oggetto di cofinanziamento di cui alla legge  14  novembre  2000,  n.
338, anche prima  della  realizzazione  o  ultimazione  dei  relativi
lavori, ai fondi comuni  di  investimento  immobiliare  istituiti  ai
sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico  delle  disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24  febbraio  1998,  n.  58.  In  tal  caso   il   beneficiario   del
cofinanziamento e il fondo comune di investimento immobiliare  devono
comunicare    congiuntamente    al     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  il   valore   di   trasferimento
dell'immobile e il fondo  comune  di  investimento  immobiliare  deve
dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal  beneficiario  del
cofinanziamento. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale
comunicazione,  verifica  la  sussistenza  dei   requisiti   per   il
trasferimento  del  bene  e,  ove   non   risultino   rispettate   le
prescrizioni,  puo'  vietare  il  trasferimento.   In   mancanza   di
comunicazione da parte del medesimo Ministero nel termine di  cui  al
periodo precedente, il trasferimento al fondo comune di  investimento
immobiliare si intende assentito. 
  647.  Al  fine  di  incentivare  gli  investimenti  in  regime   di
cofinanziamento  per  le  assunzioni  di  cui  al  comma  671  e   di
semplificare la gestione  delle  risorse  destinate  alla  promozione
dell'incremento qualitativo dell'attivita' scientifica degli enti  di
ricerca vigilati dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  in  applicazione  delle  disposizioni  introdotte  con
l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.
218, con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge sono assegnate le seguenti risorse: 
  a)  69.527.570  euro  del  fondo  ordinario  per  gli  enti  e   le
istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di cui  all'articolo
7 del decreto legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  destinati  per
l'esercizio 2016 ai sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, abrogato dall'articolo  20  del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,  come  individuate  dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 8 agosto 2016, n. 631; 
  b) 68 milioni  di  euro  destinati  per  l'esercizio  2017  in  via
sperimentale  al  finanziamento  premiale  dei  piani  triennali   di
attivita' e di specifici programmi con riduzione  delle  risorse  del
FOE per l'esercizio 2017 ai sensi  dell'articolo  19,  comma  5,  del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. 
  648. Ai fini dell'adozione del decreto di cui  al  comma  647  sono
utilizzati i seguenti criteri: 
  a) una  quota  del  70  per  cento  e'  attribuita  in  proporzione
all'ultima assegnazione effettuata in  base  alla  valutazione  della
qualita' della ricerca eseguita dall'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario  e  della  ricerca  (ANVUR),  disposta  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 27 ottobre 2017, n. 850; 
  b) una  quota  del  30  per  cento  e'  attribuita  in  proporzione
all'assegnazione della quota disponibile del FOE 2017 effettuata  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 8 agosto 2017, n. 608. 
  649. In coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale  per  la
ricerca (PNR) 2015-2020 e del  Programma  nazionale  di  ricerche  in
Antartide, nonche' allo scopo di sostenere la ricerca italiana  nelle
aree polari, e' assegnato all'Istituto nazionale di oceanografia e di
geofisica sperimentale un  finanziamento,  per  l'anno  2018,  di  12
milioni di euro per l'acquisto di una nave  quale  infrastruttura  di
ricerca scientifica e di  supporto  alla  base  antartica.  All'onere
derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 12 milioni  di
euro per l'anno 2018, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370. 
  650. All'articolo 1, comma 372, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) dopo le parole: « e' autorizzata » sono inserite le seguenti:  «
, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di  Stato,
»; 
  b) l'ultimo periodo e' soppresso. 
  651.  Al  fine  di  sostenere  le  finalita'  istituzionali   della
Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione
della cultura ebraica, a decorrere dall'anno 2018 e'  autorizzata  la
spesa di euro 1.500.000 annui a favore della stessa Fondazione. 
  652. Al fine di consentire il graduale completamento  del  processo
di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo  22-bis  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui  al  comma  3  del
medesimo articolo 22-bis e'  integrato  con  uno  stanziamento  di  5
milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Resta  fermo
che gli enti locali continuano ad  assicurare  l'uso  gratuito  degli
spazi e degli immobili e si fanno carico delle  situazioni  debitorie
pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni. Sono  fatti
salvi  gli  accordi  di  programma   stipulati   tra   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  le  regioni,  gli
enti locali, le istituzioni dell'alta formazione artistica,  musicale
e coreutica e le accademie non statali  di  belle  arti,  riguardanti
processi di statizzazione gia' avviati. 
  653. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni  dell'alta
formazione artistica musicale e coreutica sono stanziati 1 milione di
euro per l'anno 2018, 6,6 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  11,6
milioni di euro per l'anno 2020, 15,9  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro per l'anno
2026, 17,5 milioni di euro per l'anno 2027, 18,1 milioni di euro  per
l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2029.
A  decorrere  dall'anno  2018  le  graduatorie   nazionali   di   cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge  12  settembre  2013,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento,  utili
per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento  con  contratto  a
tempo  indeterminato  e  determinato,  in  subordine   alle   vigenti
graduatorie nazionali per  titoli.  Il  personale  delle  graduatorie
nazionali di cui al secondo  periodo  resta  incluso  nelle  medesime
anche a seguito dell'emanazione del regolamento di  cui  all'articolo
2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 
  654. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn  over  del
personale delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari  al  100  per
cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio  dell'anno
accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio  accademico
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10  per
cento della spesa sostenuta nell'anno  accademico  2016-2017  per  la
copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti  a
tempo determinato. Il predetto importo e' ripartito con  decreto  del
Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca.
Nell'ambito  delle  procedure  di   reclutamento   disciplinate   dal
regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della  legge  21
dicembre 1999, n. 508, e' destinata una quota, pari ad almeno  il  10
per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti
di prima fascia cui concorrono i soli docenti di  seconda  fascia  in
servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. 
  655. Il personale docente che non sia gia' titolare di contratto  a
tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653  che  abbia
superato  un  concorso  selettivo  ai  fini   dell'inclusione   nelle
graduatorie di istituto e abbia maturato,  fino  all'anno  accademico
2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento,  anche
non continuativi, negli ultimi otto anni  accademici,  in  una  delle
predette  istituzioni  nei  corsi  previsti   dall'articolo   3   del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo  3,
comma  3,  del  regolamento  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre  2010,
n. 249, e' inserito  in  apposite  graduatorie  nazionali  utili  per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo  indeterminato
e determinato, in subordine alle vigenti  graduatorie  nazionali  per
titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti  vacanti
disponibili. L'inserimento e' disposto  con  modalita'  definite  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca. 
  656. Al comma 1 dell'articolo 22-bis del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, le parole: « una parte degli istituti superiori musicali
non statali  e  le  accademie  non  statali  di  belle  arti  »  sono
sostituite dalle seguenti: «  gli  istituti  superiori  musicali  non
statali e le accademie non statali di belle arti ». 
  657. Qualora dall'applicazione della disposizione di cui  al  comma
652 derivino maggiori oneri rispetto a quanto  previsto,  si  applica
l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della legge  31  dicembre
2009, n. 196, provvedendo alla riduzione degli stanziamenti  iscritti
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  658. Il conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano, gia'
istituto di alta formazione artistica e musicale, e'  accorpato  alla
Libera universita' di Bolzano e assume la denominazione  di  facolta'
di  musica  «  Conservatorio  Claudio  Monteverdi  »   della   Libera
universita' di Bolzano. 
  659. Il consiglio della Libera universita' di  Bolzano  approva  le
opportune modifiche ed integrazioni allo statuto  e  ai  regolamenti,
d'intesa  con  il  direttore  del  conservatorio  di  musica  Claudio
Monteverdi di Bolzano. 
  660. Le modifiche e le  integrazioni  di  cui  al  comma  659  sono
approvate con decreto del Ministro per l'istruzione, l'universita'  e
la ricerca, d'intesa con il presidente della  provincia  autonoma  di
Bolzano, in applicazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127. 
  661. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con  il  nuovo
assetto  ordinamentale  della  facolta'  di  musica  «  Conservatorio
Claudio Monteverdi » della Libera universita' di Bolzano, le norme di
cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n.  245,  comprese  quelle
relative  allo  stato  giuridico  e  al  trattamento  economico   del
personale  docente  e  amministrativo  del  Conservatorio  di  musica
Claudio Monteverdi di Bolzano. 
  662. Fino al completamento delle operazioni e  delle  attivita'  di
accorpamento, restano ferme le vigenti disposizioni  di  legge  sulle
procedure e  modalita'  di  trasferimento  a  domanda  del  personale
docente  del  conservatorio   di   musica   di   Bolzano   ad   altro
conservatorio,  nonche'  quelle  sulle  graduatorie  ad   esaurimento
previste dal testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal  decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n. 143, e dal decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 
  663. Dalle disposizioni di cui ai commi da 658 a 662  non  derivano
incrementi dei trasferimenti statali  o  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  664. Al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e
post-universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi
di cooperazione  tra  le  universita'  italiane  e  quelle  di  Stati
aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica, con i  quali
l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale,  scientifica
e tecnologica, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018  e  2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019  e  2020  a  favore  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  665. All'articolo 15, comma 1, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la lettera e-bis) e' inserita la seguente: 
    «e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni,
con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)  fino  al
completamento  della  scuola  secondaria  di   secondo   grado,   per
l'acquisto  di  strumenti  compensativi  e  di  sussidi   tecnici   e
informatici, di cui alla legge 8  ottobre  2010,  n.  170,  necessari
all'apprendimento, nonche' per l'uso di  strumenti  compensativi  che
favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi  graduali
di  apprendimento  delle  lingue  straniere,  in   presenza   di   un
certificato medico che  attesti  il  collegamento  funzionale  tra  i
sussidi  e  gli  strumenti  acquistati  e   il   tipo   di   disturbo
dell'apprendimento diagnosticato »; 
    b) al comma 2, dopo le parole:  «  e-bis),  »  sono  inserite  le
seguenti: « e-ter), ». 
  666. Le disposizioni di cui al comma 665 si  applicano  alle  spese
sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. 
  667. Con decreto non dirigenziale dell'Agenzia delle  entrate  sono
definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni  attuative  per  la  fruizione  della
detrazione di cui al comma 665. 
  668. Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione del
personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di  cui  al
decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  218,  ad  esclusione  del
Consiglio per la ricerca in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia
agraria  (CREA)  e  dell'Istituto  nazionale  per   l'analisi   delle
politiche pubbliche (INAPP), cui  si  applicano,  rispettivamente,  i
commi 673 e 811, da operare ai sensi  dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  sono  destinati  ad  un  apposito
fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle  finanze,
13 milioni di euro per l'anno 2018 e  57  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2019.  L'autorizzazione   di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, e' ridotta di 10 milioni di euro per  l'anno  2018  e  di  50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
  669. All'articolo 20, comma 9, del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «  Per  i
predetti enti pubblici di ricerca il comma  2  si  applica  anche  ai
titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti
». 
  670. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono
individuati i criteri per l'attribuzione delle predette risorse e gli
enti pubblici di ricerca beneficiari. 
  671. Gli enti di ricerca beneficiari  del  finanziamento  destinano
alle assunzioni di cui al comma 668 risorse proprie aventi  carattere
di certezza e stabilita', e comunque nel rispetto dell'articolo 9 del
decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  218,  in  misura  pari  ad
almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti. 
  672. Entro il 31  dicembre  2018,  le  universita'  con  un  valore
dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80  per  cento
possono attivare le procedure di cui all'articolo 18, comma 1,  della
legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  per  la  chiamata  nel  ruolo  di
professore di prima o di seconda fascia  o  di  ricercatore  a  tempo
indeterminato, riservate a personale gia' in  servizio  presso  altre
universita', che si trovano in  una  situazione  di  significativa  e
conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e
con un  valore  dell'indicatore  delle  spese  di  personale  pari  o
superiore all'80 per cento. A  tal  fine,  le  facolta'  assunzionali
derivanti   dalla   cessazione   del   suddetto   personale    presso
l'universita'  di  provenienza  sono  assegnate  all'universita'  che
dispone la chiamata. 
  673.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  del   piano   di
stabilizzazione, da operare ai sensi  dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del personale precario del CREA di
cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
e' autorizzata la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro  per
l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2020. 
  674. Al fine di consentire la realizzazione delle procedure di  cui
ai commi 668 e 673, gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218, nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo
determinato e flessibili in essere alla data  del  31  dicembre  2017
fino alla conclusione delle procedure  di  cui  all'articolo  20  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  675.  In  occasione   dell'ottavo   centenario   della   fondazione
dell'Universita'  degli  studi  di  Padova,  avvenuta  nel  1222,   e
dell'Universita' degli studi di Napoli « Federico II », avvenuta  nel
1224, e' concesso un contributo straordinario di 1  milione  di  euro
per l'anno 2019 all'Universita' degli studi di Padova e di 1  milione
di euro per l'anno 2020  all'Universita'  degli  studi  di  Napoli  «
Federico II ». 
  676. Il contributo di cui al comma 675 e' destinato a: 
  a) il recupero, il restauro e il  riordino  di  materiale  storico,
artistico e scientifico relativo all'attivita' svolta dagli atenei; 
  b) la conservazione e il restauro di  beni  mobili  e  immobili  di
interesse storico e artistico di proprieta' delle universita'; 
  c) la predisposizione di nuovi allestimenti e percorsi museali; 
  d)  l'organizzazione  di   convegni,   manifestazioni   ed   eventi
celebrativi; 
  e) la realizzazione e la pubblicazione di lavori di  ricerca  sulla
storia degli atenei. 
  677. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici
e favorire la costruzione, nelle aree interne, di  scuole  innovative
dal  punto  di  vista  architettonico,  impiantistico,   tecnologico,
dell'efficienza  energetica   e   della   sicurezza   strutturale   e
antisismica, caratterizzate  dalla  presenza  di  nuovi  ambienti  di
apprendimento e dall'apertura  al  territorio,  l'INAIL,  nell'ambito
degli investimenti immobiliari previsti  dal  piano  di  impiego  dei
fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile  1969,
n.  153,  destina  complessivamente  50  milioni  di  euro   per   il
completamento del programma di costruzione di  scuole  innovative  ai
sensi dell'articolo 1, commi 153 e seguenti, della  legge  13  luglio
2015, n. 107. 
  678. Per il completamento del programma relativo alla realizzazione
di scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne secondo  le
modalita' di cui all'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13
luglio 2015, n. 107, previa individuazione delle aree stesse da parte
del Comitato tecnico aree interne, istituito con delibera del CIPE n.
9/2015 del 28 gennaio 2015, sono utilizzate  le  risorse  di  cui  al
comma 677 del presente articolo, rispetto  alle  quali  i  canoni  di
locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello  Stato
nella misura di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Ai relativi oneri, pari a 1,5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2019, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per il funzionamento  delle  istituzioni  scolastiche,  di  cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  679. Per il  triennio  2016-2018  gli  oneri  posti  a  carico  del
bilancio statale, in applicazione  dell'articolo  48,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  per  i  miglioramenti
economici del personale dipendente dalle amministrazioni  statali  in
regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati  in  300
milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di  euro  per  l'anno
2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  680. Al fine di riconoscere la specificita' della  funzione  e  del
ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di  polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'incremento delle  risorse
dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali  del  personale  del
comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il  trattamento  accessorio
del personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  per  la
rivalutazione  delle  misure  orarie  per  il  compenso  del   lavoro
straordinario,  nonche'   per   l'attuazione   di   quanto   previsto
dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,  sono
destinati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per
l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020,  ad  un
apposito fondo istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   dei   Ministri   della
semplificazione e della pubblica amministrazione  e  dell'economia  e
delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e  della
giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilita'  dei
citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai  trattamenti
economici accessori relativi allo svolgimento dei  servizi  operativi
per la tutela dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,  anche  con
riferimento alle attivita' di tutela  economico-finanziaria  e  della
difesa nazionale. 
  681. Le  somme  di  cui  al  comma  679,  comprensive  degli  oneri
contributivi ai fini previdenziali  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo
di cui all'articolo 21, comma  1-ter,  lettera  e),  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  682. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri  per  i
rinnovi  contrattuali  per  il  triennio  2016-2018,  nonche'  quelli
derivanti  dalla  corresponsione  dei  miglioramenti   economici   al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico  dei  rispettivi  bilanci  ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo  n.
165 del 2001. 
  683. Le disposizioni recate dal comma 682  si  applicano  anche  al
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
  684. In relazione alla stipula definitiva dei contratti  collettivi
nazionali di lavoro di comparto, le  somme  iscritte  nel  conto  dei
residui   passivi   del   bilancio   dello   Stato   destinate   alla
contrattazione   collettiva   del    personale    dipendente    dalle
amministrazioni dello Stato in applicazione dell'articolo  48,  comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai  miglioramenti
economici del personale dipendente delle amministrazioni  statali  in
regime di diritto pubblico, sono  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato nell'anno in cui  ne  e'  prevista  l'erogazione  e  sono
corrispondentemente iscritte, per i medesimi importi, in  termini  di
competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa
dei  Ministeri  interessati  per   il   pagamento   degli   arretrati
contrattuali.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
  685. Per l'esercizio delle  funzioni  istituzionali  relative  alla
verifica della conformita'  economico-finanziaria  dei  provvedimenti
normativi e  delle  relative  relazioni  tecniche  e  della  connessa
funzione di supporto all'attivita'  parlamentare  e  governativa,  in
ragione degli obblighi di  reperibilita'  e  disponibilita'  a  orari
disagevoli, al personale interessato che  presta  servizio  presso  i
Dipartimenti del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  compreso
quello con qualifica dirigenziale, e' corrisposta  una  maggiorazione
dell'indennita' di amministrazione o della retribuzione di  posizione
di  parte  variabile  in  godimento.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze sono individuati, tenendo  conto  delle
modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo,  le
misure e i criteri di attribuzione  delle  maggiorazioni,  nonche'  i
soggetti interessati su proposta dei relativi capi Dipartimento,  nel
limite di spesa di 7 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2018. 
  686. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25  maggio
2017, n. 75, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «  Per  gli
stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo  259
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
la proroga di cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata
all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai  sensi
del comma 10 del citato articolo 259 ». 
  687. I commi da 1 a 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti: 
  « 1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle  attivita'
didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare  avvio  delle
stesse per l'anno scolastico 2018/ 2019  in  ambienti  in  cui  siano
garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia
stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017  o  non  sia
mai stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero siano  scaduti
i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia
e  degli  altri  servizi  ausiliari,  nonche'  degli  interventi   di
mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili  adibiti
a sede di istituzioni scolastiche  ed  educative  statali,  da  parte
delle medesime istituzioni,  prosegue,  con  piena  salvaguardia  dei
livelli occupazionali e salariali  esistenti,  con  i  soggetti  gia'
destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di  fornitura,
sino alla data di effettiva attivazione della  convenzione-quadro  di
cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019. 
  2. Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip sia stata
risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al  comma
1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379,
della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  alle  condizioni  tecniche
previste dalla convenzione-quadro Consip  oggetto  di  risoluzione  e
alle condizioni economiche  pari  all'importo  del  prezzo  medio  di
aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non e'
intervenuta  la  risoluzione  della  convenzione-quadro  Consip,   da
calcolare  con  riferimento  alle  sole  regioni   nelle   quali   la
convenzione-quadro Consip era gia' attiva alla  data  del  24  aprile
2017. 
  2-bis. Nelle regioni nelle quali  vengano  a  scadere  i  contratti
attuativi della convenzione-quadro Consip, l'acquisizione di  cui  al
comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma  5,
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  e   di   cui
all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle
condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip  e  alle
condizioni economiche pari all'importo del prezzo  di  aggiudicazione
della medesima. 
  3. La Consip S.p.A. provvede all'espletamento  delle  procedure  di
gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli  altri  servizi
ausiliari  di  cui  al  comma  1  mediante   convenzione-quadro,   da
completare entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020,  prevedendo
una suddivisione in  lotti  per  aree  geografiche.  A  tal  fine  il
Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
nell'ambito delle risorse  disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di
bilancio dello stato di previsione del medesimo Ministero, comunica a
Consip S.p.A. i fabbisogni, che tengano conto anche  delle  finalita'
di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il  relativo
livello di aggregazione delle istituzioni  scolastiche  ed  educative
interessate. Gli aggiudicatari della procedura  di  cui  al  presente
comma, al fine di garantire il livello  occupazionale  esistente,  si
impegnano ad assumere il personale gia' utilizzato  dalla  precedente
impresa o societa' affidataria. 
  4. L'acquisizione dei servizi di  pulizia  e  degli  altri  servizi
ausiliari, nonche' degli interventi  di  mantenimento  del  decoro  e
della funzionalita' degli immobili  adibiti  a  sede  di  istituzioni
scolastiche  ed  educative   statali,   da   parte   delle   medesime
istituzioni, avviene nei limiti di spesa previsti  dall'articolo  58,
comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  incrementati
dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario  2017,
di 192 milioni di euro per  l'esercizio  finanziario  2018  e  di  96
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 ». 
  688. Al fine di assicurare, anche in relazione  alle  straordinarie
esigenze  di  prevenzione  e  contrasto  della  criminalita'  e   del
terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo  24,
commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  nonche'  di
quelli previsti  dall'articolo  3,  comma  2,  del  decreto-legge  10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio  2014,  n.  6,  e'  prorogato  fino  al  31  dicembre  2019,
limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi  sensibili,
l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita'  di  personale  delle
Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  luglio  2008,  n.   125.   Per
l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
123.000.000 per ciascuno  degli  anni  2018  e  2019,  con  specifica
destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma  74
e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo
24  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  689.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  autorizzato  a
prorogare, per l'anno 2018, il regime convenzionale con il Centro  di
produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della  legge  11
luglio 1998, n. 224. A tal  fine,  e'  autorizzata  la  spesa  di  10
milioni di euro per l'anno 2018. 
  690. All'articolo 1, comma 199, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, le parole: « e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018
» sono sostituite dalle seguenti: « , di  150  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020 ». Conseguentemente all'elenco n. 1 allegato
alla legge n. 190 del 2014 e' aggiunta  la  seguente  voce:  «  Altri
lavori socialmente utili » con un importo di 50 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2018 e 2019. 
  691. Le riduzioni di spesa contenute nella  presente  legge,  quale
contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono
al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28  giugno  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 186  del  10  agosto  2017,  per  la  definizione  degli
obiettivi  di  spesa  2018-2020  per  ciascun  Ministero,  ai   sensi
dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  692. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo  16  gennaio
2013, n. 2, dopo le parole: « ed e' riassegnato »  sono  inserite  le
seguenti: « per la parte eccedente l'importo di euro  13.074.000  per
l'anno 2018, di euro 15.380.000 per l'anno 2019 e di euro  17.686.000
a decorrere dall'anno 2020». 
  693. A decorrere dall'anno 2018 i benefici di  cui  all'articolo  6
del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono  corrisposti
nel limite del 45,07 per cento. 
  694. All'articolo 148, comma 2, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388,  dopo  le   parole:   «   possono   essere   riassegnate   anche
nell'esercizio successivo » sono inserite le seguenti:  «  ,  per  la
parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e  di
8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ». 
  695. All'articolo 1, comma 30, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, dopo le parole: « per essere  riassegnate  »  sono  inserite  le
seguenti: « per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro ». 
  696. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 289,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, il quinto e il sesto periodo sono soppressi. 
  697. Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente  e  di  favorire
interventi di elevata qualita' di efficientamento  energetico,  entro
il 31 dicembre 2022, e' promossa la realizzazione da parte degli enti
locali di interventi di efficientamento energetico e  di  adeguamento
alle normative vigenti sugli impianti di  illuminazione  pubblica  di
proprieta' degli enti medesimi tali da ottenere, entro il 31 dicembre
2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione  pubblica
pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio  calcolato  con
riferimento agli anni 2015 e 2016  e  ai  punti  luce  esistenti  nel
medesimo  periodo  per  i  quali  non  siano  gia'   stati   eseguiti
nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data  di
entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento
energetico o non sia stata installata  tecnologia  LED,  mediante  il
ricorso a tecnologie illuminanti che  abbiano  un'emergenza  luminosa
almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W), fermo  restando  quanto  previsto
all'articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  698. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 697,  gli
interventi  di  efficientamento  energetico  e  di  adeguamento  alle
normative vigenti ivi  previsti  possono  essere  realizzati  con  il
ricorso  a  strumenti  di  acquisto  e  di   negoziazione   messi   a
disposizione dalla societa' Consip Spa e, ove realizzati da  imprese,
possono fruire, nel limite di 288 milioni di euro, delle agevolazioni
erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno  alle  imprese  e
gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma  354,  della
legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  utilizzando  le  risorse  di  cui
all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.  Il
decreto di cui al comma 357 del medesimo articolo 1  della  legge  n.
311 del 2004 e' emanato dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  699. Non possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 698 gli
impianti  per  i  quali  siano  gia'   stati   eseguiti   nell'ultimo
quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di  entrata  in
vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico
nonche' gli impianti per i quali siano  stati  installati  apparecchi
per l'illuminazione pubblica a tecnologia LED. 
  700. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le modalita' di attuazione degli interventi  di  cui
ai commi 697 e 698, tenendo conto degli interventi di efficientamento
energetico gia' eseguiti o  in  corso  di  esecuzione,  dell'avvenuto
ricorso  a  strumenti  di  acquisto  e  di   negoziazione   messi   a
disposizione dalla societa'  Consip  Spa,  nonche'  le  modalita'  di
raccolta dei  dati  sui  consumi  e  di  monitoraggio  dei  risultati
raggiunti e dei risparmi conseguiti.