art. 1 (commi 601-700)
  601. Le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si  applicano
agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e  al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i  quali  resta  in
vigore l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  602. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo  57  del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,  le  disposizioni  di  cui  ai
commi da 590 a 600 non  si  applicano  alle  regioni,  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi
ed enti strumentali come  definiti  dall'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  nonche'  ai  loro  enti
strumentali in forma societaria. 
  603. All'articolo 1, comma 30, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, le parole: « per la parte eccedente l'importo di  8  milioni  di
euro » sono sostituite dalle  seguenti:  «  per  la  parte  eccedente
l'importo di 15 milioni di euro ». 
  604. Il contributo alle  spese  dell'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848,  e'  ridotto  di  36
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Ministero  degli
affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  provvede  agli
adempimenti  necessari,   anche   sul   piano   internazionale,   per
rinegoziare i  termini  dell'accordo  internazionale  concernente  la
determinazione del contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
  605. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le
parole: « e di  euro  25,8  milioni  a  decorrere  dal  2020  »  sono
sostituite dalle seguenti: « e di euro 11,6 milioni a  decorrere  dal
2020 ». 
  606. All'articolo 6, comma 4,  del  decreto  legislativo  13  marzo
2013, n. 30, dopo le parole: « e la successiva riassegnazione »  sono
inserite le seguenti: « , per la  parte  eccedente  l'importo  di  un
milione di euro limitatamente alla quota da  assegnare  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, ». 
  607. A decorrere dall'anno 2020, i benefici di cui  all'articolo  6
del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono  corrisposti
nel limite del 44,32 per cento. 
  608. Il comma 709 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e' abrogato. 
  609. Per gli  anni  2020,  2021  e  2022,  le  risorse  finanziarie
iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui  agli
articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono ridotte, in
via ulteriore rispetto a quanto gia' previsto ai sensi della Nota  di
aggiornamento del Documento  di  economia  e  finanza  2019,  di  300
milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al fine di  assicurare
il  conseguimento  del  corrispondente  miglioramento  dei  saldi  di
finanza pubblica rispetto alle previsioni tendenziali contenute nella
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019  nella
misura indicata al primo periodo del presente comma, le dotazioni del
bilancio dello Stato  per  gli  anni  2021  e  2022,  in  termini  di
competenza e di cassa, corrispondenti alle misure di cui all'elenco 1
allegato alla presente legge, sono  corrispondentemente  accantonate.
Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   gli
accantonamenti di  spesa,  su  richiesta  dei  Ministri  interessati,
possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della
spesa, ferma restando la  neutralita'  degli  effetti  sui  saldi  di
finanza pubblica. Per l'anno 2020 resta  fermo  quanto  previsto  dai
commi 624 e 625. Le  eventuali  rimodulazioni  sono  comunicate  alle
Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni  quadrimestre.
Sulla base della rendicontazione degli  oneri  sostenuti,  comunicata
entro il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15
settembre 2021, il 15 marzo 2022 e il 15 settembre  2022,  risultante
dal monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3,  del  decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
marzo 2019, n. 26, e  tenuto  conto  della  valutazione  degli  oneri
ancora da sostenere, con delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   gli
accantonamenti di cui al secondo  periodo  del  presente  comma  sono
progressivamente  resi  disponibili  o   confermati,   in   parte   o
interamente. 
  610. Le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con  esclusione
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,  degli
enti  locali  nonche'  delle  societa'  dagli   stessi   partecipate,
assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite  il  ricorso  al
riuso  dei  sistemi  e   degli   strumenti   ICT   (Information   and
Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice  di  cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  un  risparmio  di  spesa
annuale pari al 10  per  cento  della  spesa  annuale  media  per  la
gestione corrente  del  settore  informatico  sostenuta  nel  biennio
2016-2017. 
  611. La percentuale di risparmio di cui al comma 610 e' ridotta  al
5 per cento per le spese correnti sostenute  per  la  gestione  delle
infrastrutture informatiche (data center)  delle  amministrazioni  di
cui  al  medesimo   comma   610,   a   decorrere   dalla   rispettiva
certificazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) del relativo
passaggio al « Cloud della PA » (CSP o PSN), al netto  dei  costi  di
migrazione. 
  612. Le riduzioni di spesa di  cui  ai  commi  610  e  611  non  si
applicano alle spese sostenute dall'INPS e alle convenzioni stipulate
con la societa' di cui all'articolo 83, comma 15,  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n.  133,  nonche'  alle  spese  sostenute  dalla  stessa
societa' con riferimento alle acquisizioni di beni e servizi propri e
per conto delle amministrazioni committenti. 
  613. Le disposizioni di cui ai commi 610, 611 e  612  costituiscono
principi fondamentali  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 
  614. Al fine di salvaguardare  l'interesse  pubblico  e  consentire
risparmi  di  spesa   anche   attraverso   la   semplificazione,   la
digitalizzazione e l'implementazione delle  procedure  amministrative
del Ministero dell'interno in materia  di  istanze,  dichiarazioni  o
atti dei privati interessati e per lo  svolgimento  delle  operazioni
preliminari  necessarie  all'adozione  dei  provvedimenti   richiesti
nonche' per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti  o  atti
rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n.  3,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4-bis, le parole: « o altri soggetti non  pubblici  »
sono sostituite dalle seguenti: « dotati di  una  rete  di  sportelli
capillare  su  tutto  il  territorio  nazionale,  di   infrastrutture
logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che  siano  Identity
Provider e  che  abbiano  la  qualifica  di  Certification  Authority
accreditata  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  con   esperienza
pluriennale  nella  ricezione,  digitalizzazione  e  gestione   delle
istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e  nei  servizi
finanziari di pagamento, » ; 
    b) al comma 4-ter, le parole:  «  possono  essere  autorizzati  a
procedere » sono sostituite dalla seguente: « procedono » e  dopo  le
parole: « degli interessati, » sono inserite  le  seguenti:  «  anche
attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica, ». 
  615. Dalle disposizioni di cui al comma  614  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  616. Al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi  ai
contratti di locazione passiva in immobili di proprieta' privata,  le
amministrazioni dello Stato di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza  del
Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia
del demanio, nonche' gli organi di rilevanza costituzionale,  possono
procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da  1  a  6
dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  e  laddove
conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data  di
entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e nei termini
previsti dal comma 617. 
  617. Le amministrazioni di cui al comma 616,  fornendo  l'opportuna
documentazione, verificano con l'Agenzia del demanio  la  convenienza
della rinegoziazione e, entro centocinquanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, propongono alla proprieta' la
rinegoziazione del contratto in corso attraverso  la  stipula  di  un
nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo
commisurato al valore minimo locativo fissato  dall'Osservatorio  del
mercato immobiliare, ridotto del  15  per  cento.  Qualora  i  valori
dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano  disponibili,  si
fa  riferimento  a  quelli  del  comune   piu'   vicino   nell'ambito
territoriale della medesima regione. 
  618.  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  proposta   di
rinegoziazione,   la   proprieta'   deve   comunicare   la    propria
accettazione, di cui e' data notizia all'Agenzia del demanio al  fine
del rilascio, ai sensi dell'articolo 2, commi 222 e  seguenti,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, in quanto compatibili, del nulla osta
alla stipula. In caso di mancata accettazione, il  contratto  vigente
continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza. 
  619. Per i contratti venuti a scadenza  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, alle amministrazioni di cui al comma 616
e' consentito proseguire nell'utilizzo con la  stipula  di  un  nuovo
contratto nei termini e alle condizioni di cui ai commi 617 e 618. In
caso di mancata accettazione da parte della proprieta'  si  applicano
le procedure di  cui  all'articolo  2,  comma  222,  della  legge  23
dicembre 2009,  n.  191,  per  la  ricerca  di  una  nuova  soluzione
allocativa. 
  620. Qualora le amministrazioni di cui all'articolo 2,  comma  222,
primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  non  attuino  i
piani di  razionalizzazione  di  cui  all'articolo  2,  commi  222  e
seguenti, della medesima legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i  quali
sono recepiti o reperibili le necessarie  disponibilita'  di  risorse
finanziarie  per  gli  interventi  di  adeguamento   funzionale,   il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, su  comunicazione  dell'Agenzia  del
demanio,  effettua  una  riduzione  lineare  degli  stanziamenti  sui
capitoli relativi alle spese  correnti  dell'amministrazione  stessa,
pari  al  5  per  cento  dell'intero  ammontare  degli   stanziamenti
medesimi. 
  621. Al fine di uniformare le quote dei  proventi  derivanti  dalle
vendite degli immobili militari da  riconoscere  al  Ministero  della
difesa: 
    a) all'articolo 33, comma 8-quater, del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111: 
      1) al quinto periodo, le parole: « un ammontare pari  al  10  »
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  direttamente  in   quote   del
costituendo fondo il 30 »; 
      2) il sesto periodo e' sostituito dal seguente:  «  Le  risorse
monetarie  derivanti  dall'alienazione  delle  quote   sono   versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate  alle
spese di investimento dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero  della  difesa,  in  aggiunta   rispetto   alle   dotazioni
finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione. »; 
    b) all'articolo 307 del codice di cui al decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66: 
      1) al comma 10, lettera d), primo periodo, le parole: « 80  per
cento » sono sostituite dalle seguenti: « 55 per cento » e le parole:
« corrispondente al 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti:  «
corrispondente al 35 per cento » e le parole: « al 31 dicembre 2013 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »; 
      2) al comma 11-bis, la lettera d-bis) e' abrogata. 
  622. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  della  difesa  e'
istituito un fondo per la  progettazione  e  la  realizzazione  degli
interventi di cui all'articolo 184,  comma  5-bis.3,  e  all'articolo
241-bis, commi 4-bis e 4-octies, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, a valere sulle risorse di cui al comma 14 del  presente
articolo per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno  2020,  5
milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023. 
  623. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge,  il  comma  4-novies   dell'articolo   241-bis   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' abrogato. 
  624.  Al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi
programmatici di finanza  pubblica  come  risultanti  dalla  presente
legge, per l'anno 2020 le dotazioni  del  bilancio  dello  Stato,  in
termini  di  competenza  e  di  cassa,  sono   accantonate   e   rese
indisponibili per la gestione per un importo complessivo  pari  a  un
miliardo di euro, secondo quanto indicato nell'elenco 2 allegato alla
presente legge.  Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di  spesa,  su
richiesta  dei  Ministri  interessati,  possono   essere   rimodulati
nell'ambito dello stato di previsione della spesa, ferma restando  la
neutralita' degli effetti sui saldi di finanza pubblica. 
  625. Verificato l'andamento tendenziale dei  conti  pubblici,  come
risultante dal Documento di economia e finanza 2020 in  relazione  al
raggiungimento degli obiettivi programmatici  per  l'esercizio  2020,
valutati  al  netto  delle  entrate  derivanti  dalle  operazioni  di
dismissione  degli  immobili  pubblici,  ovvero  degli  effetti   dei
provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della lotta
all'evasione fiscale, gli accantonamenti di cui  al  comma  624,  con
delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  sono,  in  tutto  o  in  parte,  resi
disponibili  in  sede   di   presentazione   del   provvedimento   di
assestamento del bilancio dello Stato. 
  626. Ai fini  del  monitoraggio  delle  clausole  di  flessibilita'
nell'ambito delle regole del Patto di stabilita' e crescita  europeo,
con particolare riferimento alle previsioni contenute  nei  documenti
di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge  31  dicembre  2009,  n.
196,  per  la  definizione  del  corretto  trattamento  statistico  e
contabile  delle  operazioni  di  partenariato  pubblico-privato   le
amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  sono  tenute  a  trasmettere  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato  le  informazioni  e  i  dati  relativi   alle
operazioni effettuate ai sensi degli  articoli  180  e  seguenti  del
codice di cui al decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  sono  individuate
le modalita' di trasmissione delle informazioni  di  cui  al  periodo
precedente. 
  627. Allo scopo di introdurre  in  via  sperimentale  modalita'  di
espressione del voto in via digitale per  le  elezioni  politiche  ed
europee e per i referendum previsti dagli articoli  75  e  138  della
Costituzione, e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'interno il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di
1 milione di euro per l'anno 2020. 
  628. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per l'innovazione  tecnologica  e  la  digitalizzazione,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono definite le modalita' attuative di utilizzo  del
Fondo di cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata a
modelli che garantiscano il concreto esercizio del  diritto  di  voto
degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro,
studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa
da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. 
  629. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  « 3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta: 
    a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda
120.000 euro; 
    b) per la parte  corrispondente  al  rapporto  tra  l'importo  di
240.000 euro, diminuito del  reddito  complessivo,  e  120.000  euro,
qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. 
  3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo  e'  assunto
al netto del reddito dell'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale e di quello delle relative pertinenze di cui  all'articolo
10, comma 3-bis. 
  3-quater. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere
dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma
1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonche' per le spese  sanitarie
di cui al comma 1, lettera c) ». 
  630. A decorrere dal 1° ottobre 2020, all'articolo 24-ter, comma 2,
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, all'alinea, le parole: « di categoria euro 2 o inferiore »  sono
sostituite dalle seguenti: « di categoria euro 3  o  inferiore  e,  a
decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di  categoria
euro 4 o inferiore ». 
  631. Al fine di applicare ai prodotti energetici,  impiegati  nella
produzione  di  energia  elettrica,  aliquote  di  accisa  specifiche
finalizzate   a   proteggere   l'ambiente   dall'emissione   di   gas
responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili, al testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 21, il comma 9 e' sostituito dai seguenti: 
  « 9. I prodotti energetici di cui al comma  1,  qualora  utilizzati
per la produzione, diretta o  indiretta,  di  energia  elettrica  con
impianti obbligati alla  denuncia  prevista  dalle  disposizioni  che
disciplinano l'accisa  sull'energia  elettrica,  sono  sottoposti  ad
accisa per motivi di politica ambientale,  con  l'applicazione  delle
aliquote stabilite  per  tale  impiego  nell'allegato  I;  le  stesse
aliquote sono applicate: 
    a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati
nella produzione di energia elettrica; 
    b)  ai  prodotti  energetici  impiegati  nella  stessa  area   di
estrazione per  la  produzione  e  per  l'autoproduzione  di  energia
elettrica e vapore; 
    c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per
l'alimentazione   di   centrali   combinate    termoelettriche    per
l'autoproduzione di energia elettrica e vapore  tecnologico  per  usi
interni. 
  9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le  aliquote
di cui al comma  9  sono  applicate,  in  relazione  al  combustibile
impiegato, nella misura del 30 per cento. 
  9-ter. In caso di generazione  combinata  di  energia  elettrica  e
calore  utile,  i  quantitativi  di  combustibili   impiegati   nella
produzione  di  energia  elettrica  sono  determinati  utilizzando  i
seguenti consumi specifici convenzionali: 
    a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh; 
    b) gas naturale 0,220 mc per kWh; 
    c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh; 
    d) gasolio 0,186 kg per kWh; 
    e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per
kWh; 
    f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh »; 
    b) all'allegato I: 
      1) alla voce: « Oli da gas o gasolio » e' aggiunta, in fine, la
seguente sottovoce: « usato per la produzione diretta o indiretta  di
energia elettrica: euro 12,8 per mille litri »; 
      2) dopo la voce: « Oli da  gas  o  gasolio  »  e'  inserita  la
seguente: « Oli vegetali non modificati  chimicamente  usati  per  la
produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione »; 
      3) le parole: « Oli combustibili: lire 90.000  per  mille  kg.;
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg. »
sono sostituite dalle seguenti: « Oli combustibili: 
  usati per riscaldamento: 
    a) ad alto tenore  di  zolfo  (ATZ):  euro  128,26775  per  mille
chilogrammi; 
    b) a  basso  tenore  di  zolfo  (BTZ):  euro  64,2421  per  mille
chilogrammi; 
  per uso industriale: 
    a) ad alto  tenore  di  zolfo  (ATZ):  euro  63,75351  per  mille
chilogrammi; 
    b) a basso  tenore  di  zolfo  (BTZ):  euro  31,38870  per  mille
chilogrammi; 
  usati per la produzione diretta o indiretta di  energia  elettrica:
euro 15,4 per mille chilogrammi. 
  Oli minerali greggi, naturali usati per  la  produzione  diretta  o
indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi »; 
      4) alla voce: « Gas di petrolio liquefatti »  e'  aggiunta,  in
fine, la seguente sottovoce: « usato  per  la  produzione  diretta  o
indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi »; 
      5) alla voce: «  Gas  naturale  »  e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente sottovoce: «  per  la  produzione  diretta  o  indiretta  di
energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi »; 
      6) le parole da: « Carbone, lignite e coke »  fino  a:  «  9,20
euro per mille  chilogrammi  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati: 
        per uso riscaldamento  da  soggetti  diversi  dalle  imprese:
15,00 euro per mille chilogrammi; 
        per uso  riscaldamento  da  imprese:  12,00  euro  per  mille
chilogrammi; 
        per la produzione diretta o indiretta di  energia  elettrica:
11,8 euro per mille chilogrammi »; 
    c) alla tabella A, il numero 11 e' abrogato. 
  632. All'articolo 51, comma 4, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  « a) per  gli  autoveicoli  indicati  nell'articolo  54,  comma  1,
lettere a), c) e m), del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e  i  ciclomotori  di
nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica
non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2),  concessi  in
uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020,
si  assume  il  25  per  cento  dell'importo  corrispondente  ad  una
percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato  sulla  base
del  costo  chilometrico  di  esercizio  desumibile   dalle   tabelle
nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro  il  30
novembre di ciascun anno e comunicare al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31  dicembre,
con  effetto  dal  periodo  d'imposta  successivo,  al  netto   degli
ammontari  eventualmente  trattenuti  al  dipendente.   La   predetta
percentuale e' elevata al 30 per cento per i veicoli  con  valori  di
emissione di anidride carbonica superiori a 60  g/km  ma  non  a  160
g/km. Qualora i valori di  emissione  dei  suindicati  veicoli  siano
superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la  predetta  percentuale  e'
elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere
dall'anno 2021. Per i veicoli con valori  di  emissione  di  anidride
carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale e' pari al 50
per cento per l'anno 2020 e al 60 per  cento  a  decorrere  dall'anno
2021 ». 
  633.  Resta   ferma   l'applicazione   della   disciplina   dettata
dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in  uso
promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. 
  634. E' istituita l'imposta sul consumo dei manufatti  con  singolo
impiego, di seguito denominati « MACSI », che hanno o sono  destinati
ad  avere  funzione  di  contenimento,  protezione,  manipolazione  o
consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche  in  forma
di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con  l'impiego,  anche
parziale, di materie plastiche costituite  da  polimeri  organici  di
origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato
per compiere piu' trasferimenti durante il loro ciclo di vita  o  per
essere riutilizzati per lo stesso  scopo  per  il  quale  sono  stati
ideati. Sono  esclusi  dall'applicazione  dell'imposta  i  MACSI  che
risultino compostabili in conformita' alla norma UNI EN 13432:2002, i
dispositivi  medici  classificati   dalla   Commissione   unica   sui
dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57  della  legge
27 dicembre 2002, n. 289, nonche'  i  MACSI  adibiti  a  contenere  e
proteggere preparati medicinali. 
  635. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui  al  comma  634,
sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego,
anche parziale, delle materie plastiche di  cui  al  comma  634,  che
consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei
medesimi MACSI o dei manufatti costituiti  interamente  da  materiali
diversi dalle stesse materie  plastiche.  Sono  altresi'  considerati
MACSI  i  prodotti  semilavorati,  realizzati  con  l'impiego,  anche
parziale,  delle  predette   materie   plastiche,   impiegati   nella
produzione di MACSI. 
  636. Per i MACSI, l'obbligazione tributaria sorge al momento  della
produzione, dell'importazione  definitiva  nel  territorio  nazionale
ovvero dell'introduzione  nel  medesimo  territorio  da  altri  Paesi
dell'Unione europea e diviene esigibile all'atto  dell'immissione  in
consumo dei MACSI, ai sensi del comma 639, nel territorio nazionale. 
  637. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 634: 
    a)  per  i  MACSI  realizzati  nel   territorio   nazionale,   il
fabbricante; 
    b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il
soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attivita' economica
ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un  consumatore
privato; 
    c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore. 
  638. Non e' considerato fabbricante il soggetto che  produce  MACSI
utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali
l'imposta di cui al comma 634 sia dovuta da un altro soggetto,  senza
l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui  al  medesimo  comma
634. 
  639. L'immissione in consumo dei MACSI  nel  territorio  nazionale,
anche qualora contengano merci o prodotti alimentari, si verifica: 
    a) per i MACSI  realizzati  nel  territorio  nazionale,  all'atto
della loro cessione ad altri soggetti nazionali; 
    b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea: 
      1)   all'atto   dell'acquisto    nel    territorio    nazionale
nell'esercizio dell'attivita' economica; 
      2) all'atto della  cessione  effettuata  nei  confronti  di  un
consumatore privato; 
    c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi,  all'atto  della  loro
importazione definitiva nel territorio nazionale. 
  640. L'imposta di cui al comma 634 e' fissata nella misura di  0,45
euro per  chilogrammo  di  materia  plastica  di  cui  al  comma  634
contenuta nei MACSI. 
  641. L'accertamento dell'imposta dovuta e' effettuato sulla base di
dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per
determinare il debito d'imposta. La dichiarazione e'  presentata  dai
soggetti obbligati di cui al comma 637, lettere a) e b),  all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli entro la  fine  del  mese  successivo  al
trimestre solare cui la  dichiarazione  si  riferisce.  Per  i  MACSI
provenienti da altri Paesi  dell'Unione  europea,  acquistati  da  un
consumatore privato, il cedente presenta  la  suddetta  dichiarazione
attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma  645.  Entro  il
termine  di  cui  al  presente  comma  e'  effettuato  il  versamento
dell'imposta dovuta. 
  642. L'imposta di cui al comma 634 non e' dovuta per i MACSI ceduti
direttamente  dal  fabbricante  per  il  consumo   in   altri   Paesi
dell'Unione europea ovvero esportati dallo  stesso  soggetto.  Per  i
MACSI sui quali sia stata  gia'  versata  l'imposta  da  un  soggetto
diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri
Paesi  dell'Unione  europea  ovvero  l'esportazione,   l'imposta   e'
rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora  la
stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale  e
sia fornita la prova del suo avvenuto  pagamento.  L'imposta  non  e'
altresi' dovuta sulla materia plastica di cui al comma 634, contenuta
nei MACSI, che provenga da processi di riciclo. 
  643. L'imposta, determinata ai sensi del comma 641, non e'  versata
qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o  pari  a
euro 10. In tal caso non  si  provvede  altresi'  alla  presentazione
della dichiarazione di cui al comma 641. 
  644. Nella  dichiarazione  di  cui  al  comma  641  sono  riportati
altresi' i quantitativi delle materie plastiche di cui al  comma  634
contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al
fine dell'opportuno  scomputo  dalla  base  imponibile  dei  predetti
quantitativi sui quali l'imposta di cui al medesimo comma 634 risulti
gia' versata da altri soggetti obbligati. 
  645. Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  646,  il  pagamento
dell'imposta di cui al comma 634 e' effettuato entro  il  termine  di
cui al  comma  641  esclusivamente  tramite  il  versamento  unitario
previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241,  con  possibilita'  di  compensazione  con   altre   imposte   e
contributi. Ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 634, i
soggetti non residenti e non stabiliti  nel  territorio  dello  Stato
nominano un rappresentante fiscale. 
  646. Per i MACSI provenienti da Paesi non  appartenenti  all'Unione
europea, l'imposta e' accertata e riscossa dall'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli con le modalita' previste per i  diritti  di  confine.
L'imposta di cui al comma 634 non e' dovuta  per  i  MACSI  contenuti
nelle  spedizioni  rientranti  nell'ambito  di   applicazione   delle
franchigie doganali di cui  al  regolamento  (CE)  n.  1186/2009  del
Consiglio, del 16 novembre 2009. 
  647. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolgono
le attivita' di accertamento, verifica e  controllo  dell'imposta  di
cui al comma 634, con facolta' di accedere  presso  gli  impianti  di
produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad  accertare
la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 634  a
650. La Guardia  di  finanza,  al  fine  di  verificare  la  corretta
applicazione delle disposizioni dei commi da 634 a 650,  effettua  le
attivita' di  controllo  avvalendosi  delle  facolta'  e  dei  poteri
previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19  marzo  2001,  n.
68. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attivita'  ivi  previste
con  le  risorse  umane  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente. 
  648. Per l'imposta di cui al comma  634,  trovano  applicazione  le
disposizioni in materia di riscossione coattiva  di  cui  al  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare la procedura  di
riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli  notifica
un avviso di pagamento  fissando  per  l'adempimento  un  termine  di
trenta  giorni,  decorrente  dalla  data  di  perfezionamento   della
notificazione.  Non  si  procede  all'iscrizione  a  ruolo   e   alla
riscossione del credito relativo all'imposta di  cui  al  comma  634,
qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative  e
interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10. 
  649. L'imposta di cui al comma 634  e'  rimborsata  quando  risulta
indebitamente pagata; il rimborso e' richiesto, a pena di  decadenza,
nel termine di due anni dalla  data  del  pagamento.  Il  termine  di
prescrizione per il recupero  del  credito  e'  di  cinque  anni;  la
prescrizione e' interrotta quando viene esercitata l'azione penale  e
in tal caso decorre dal passaggio in  giudicato  della  sentenza  che
definisce il giudizio penale. Non si provvede al  rimborso  di  somme
inferiori o pari ad euro 10. 
  650. Il mancato pagamento dell'imposta  di  cui  al  comma  634  e'
punito  con  la  sanzione  amministrativa  dal  doppio   al   decuplo
dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro  500.  In  caso  di
ritardato   pagamento   dell'imposta   si   applica    la    sanzione
amministrativa  pari  al  30  per  cento  dell'imposta  dovuta,   non
inferiore comunque a euro 250. Per  la  tardiva  presentazione  della
dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra  violazione  delle
disposizioni di cui ai  commi  da  634  al  presente  comma  e  delle
relative  modalita'  di  applicazione,   si   applica   la   sanzione
amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l'irrogazione immediata
delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al comma  634,
trova applicazione  quanto  previsto  dall'articolo  17  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
  651. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli, da pubblicare, entro il mese di maggio dell'anno  2020,
nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita'  di  attuazione
dei commi da 634 a 650 con particolare  riguardo  all'identificazione
in ambito doganale dei MACSI mediante  l'utilizzo  dei  codici  della
nomenclatura  combinata  dell'Unione  europea,  al  contenuto   della
dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalita' per  il
versamento  dell'imposta,  alle  modalita'  per   la   tenuta   della
contabilita' relativa all'imposta di cui al comma 634  a  carico  dei
soggetti obbligati, alle  modalita'  per  la  trasmissione,  per  via
telematica, dei dati di contabilita', all'individuazione, ai fini del
corretto  assolvimento  dell'imposta,  degli  strumenti  idonei  alla
certificazione del quantitativo di plastica  riciclata  presente  nei
MACSI, alle modalita' per il rimborso dell'imposta previsto dal comma
642, allo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma  647  e  alle
modalita' per la notifica degli avvisi di pagamento di cui  al  comma
648. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita'
per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie. 
  652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno  effetto  a
decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla  data  di
pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651. 
  653. In  coerenza  con  gli  obiettivi  che  saranno  compiutamente
delineati nell'ambito del Piano nazionale sulla plastica sostenibile,
alle imprese attive nel settore delle materie plastiche,  produttrici
di manufatti con singolo  impiego  destinati  ad  avere  funzione  di
contenimento, protezione, manipolazione o  consegna  di  merci  o  di
prodotti alimentari,  e'  riconosciuto  un  credito  d'imposta  nella
misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al
31 dicembre 2020,  per  l'adeguamento  tecnologico  finalizzato  alla
produzione  di  manufatti  compostabili  secondo   lo   standard   EN
13432:2002. 
  654. Il credito d'imposta di cui al comma 653 e' riconosciuto  fino
ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario  ed  e'
utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno
2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  655. Il credito d'imposta di cui al comma 653 deve essere  indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa  al  periodo  d'imposta  nel
corso del quale interviene  il  provvedimento  di  concessione  e  in
quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando  se  ne
conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano  i  limiti
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  656. Alle spese in attivita' di formazione svolte per  acquisire  o
consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui
al comma 653, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre  2020,  si
applica, in quanto compatibile, la disciplina del  credito  d'imposta
per  le  spese  di  formazione  del  personale  dipendente   di   cui
all'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  comma  si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi da 78  a
81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e
delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del  credito
di imposta ai fini di quanto previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  657. I crediti d'imposta di cui ai commi 653 e 656 si applicano nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». 
  658. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono individuate le disposizioni applicative  necessarie,  con
particolare riguardo alla documentazione richiesta e  alle  modalita'
di verifica e controllo dell'effettivita'  delle  spese  sostenute  e
della  corrispondenza  delle   stesse   all'adeguamento   tecnologico
finalizzato alla produzione di manufatti compostabili. 
  659. Al testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 39-octies: 
      1) al comma 5, alla lettera a), le parole: «  euro  30  »  sono
sostituite dalle seguenti: « euro 35 », alla lettera b), le parole: «
euro 32 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 37 » e, alla lettera
c), le parole: « euro 125 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  euro
130 »; 
      2) al comma 6, secondo periodo, le parole: « 95,22 per cento  »
sono sostituite dalle seguenti: « 96,22 per cento »; 
    b) all'allegato I, la voce: « Tabacchi lavorati »  e'  sostituita
dalla seguente: 
    « Tabacchi lavorati: 
      a) sigari 23,5 per cento; 
      b) sigaretti 24 per cento; 
      c) sigarette 59,8 per cento; 
      d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare  le
sigarette 59 per cento; 
      e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; 
      f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento ». 
  660. Nel titolo III del testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n.  504,  dopo  l'articolo  62-quater  e'  aggiunto  il
seguente: 
  « Art. 62-quinquies. - (Imposta di consumo sui  prodotti  accessori
ai tabacchi da fumo) - 1. Le cartine,  le  cartine  arrotolate  senza
tabacco e  i  filtri  funzionali  ad  arrotolare  le  sigarette  sono
assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a  euro  0,0036  il
pezzo contenuto in ciascuna  confezione  destinata  alla  vendita  al
pubblico. 
  2. La circolazione dei prodotti di cui al comma  1  e'  legittimata
dall'inserimento   degli    stessi    in    apposita    tabella    di
commercializzazione, secondo le modalita' previste al comma 5. 
  3.  I  prodotti  di  cui  al  comma  1  sono  venduti  al  pubblico
esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui  alla  legge  22
dicembre 1957, n. 1293. 
  4. L'imposta di  consumo  e'  dovuta  dal  produttore  o  fornitore
nazionale o dal rappresentante fiscale  del  produttore  o  fornitore
estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui  al
comma 3, con le modalita' previste dall'articolo 39-decies. 
  5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli  sono  disciplinati  le  modalita'  di  presentazione  e   i
contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma
1 nelle tabelle di commercializzazione previste  per  ciascuna  delle
categorie   di   prodotto,   nonche'   gli   obblighi   contabili   e
amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta. 
  6. E' vietata la vendita a  distanza,  anche  transfrontaliera,  di
prodotti di  cui  al  comma  1  ai  consumatori  che  acquistano  nel
territorio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  fermi
i poteri dell'autorita' e della  polizia  giudiziaria  ove  il  fatto
costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita'  alla  rete
internet  ovvero  ai  gestori  di  altre  reti   telematiche   o   di
telecomunicazione  o  agli  operatori  che  in  relazione   ad   esse
forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti  web  ai
quali inibire  l'accesso,  attraverso  le  predette  reti,  offerenti
prodotti di cui al comma 1. 
  7. Per i prodotti di cui al comma 1 si  applicano  le  disposizioni
previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, nonche' dall'articolo 96 della legge 17 luglio 1942,  n.  907,  e
dall'articolo 5 della  legge  18  gennaio  1994,  n.  50,  in  quanto
applicabili ». 
  661. E' istituita l'imposta sul consumo delle bevande  analcoliche,
come  definite  al  comma  662,  di  seguito  denominate  «   bevande
edulcorate ». 
  662. Ai fini dei commi da 661 a  676,  per  bevande  edulcorate  si
intendono i prodotti finiti  e  i  prodotti  predisposti  per  essere
utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009
e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati
per la vendita, destinati al consumo alimentare umano,  ottenuti  con
l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico  inferiore
o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini dei commi da 661  a  676,
per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale  o
sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande. 
  663. L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile: 
    a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito,  di  bevande
edulcorate, da parte del  fabbricante  nazionale  o,  se  diverso  da
quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento,
a consumatori nel territorio dello Stato  ovvero  a  ditte  nazionali
esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita; 
    b) all'atto del ricevimento di bevande edulcorate  da  parte  del
soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti
all'Unione europea; 
    c) all'atto dell'importazione  definitiva  nel  territorio  dello
Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non  appartenenti
all'Unione europea. 
  664. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 661: 
    a) il fabbricante nazionale  ovvero  il  soggetto  nazionale  che
provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma  663,
lettera a); 
    b) l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 663,  lettera
b); 
    c) l'importatore, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera
c). 
  665. L'imposta di cui al comma 661 e' fissata nelle misure di: 
    a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti; 
    b) euro 0,25 per  chilogrammo,  per  i  prodotti  predisposti  ad
essere utilizzati previa diluizione. 
  666. L'imposta di cui al comma 661  non  si  applica  alle  bevande
edulcorate cedute  direttamente  dal  fabbricante  nazionale  per  il
consumo in altri Paesi dell'Unione europea  ovvero  destinate,  dallo
stesso soggetto, ad essere esportate. Sono esenti dall'imposta di cui
al comma 661 le bevande edulcorate il cui  contenuto  complessivo  di
edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 667, sia inferiore o
uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti di cui
al comma 665, lettera a), e a  125  grammi  per  chilogrammo,  per  i
prodotti di cui al comma 665, lettera b). 
  667. Ai fini dell'applicazione dei commi da 661 a 676, il contenuto
complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande e' determinato con
riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza.  Tale  potere
e' stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione
al rapporto tra la concentrazione di una soluzione  di  saccarosio  e
quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa  intensita'
di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero  dell'economia
e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  668. I soggetti obbligati di cui al comma 664,  lettere  a)  e  b),
sono registrati presso l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli.  Ai
medesimi soggetti e' attribuito un codice identificativo. 
  669. Per i soggetti obbligati di cui al comma 664, lettere a) e b),
l'imposta dovuta e' determinata sulla base  degli  elementi  indicati
nella  dichiarazione  mensile  che   il   soggetto   obbligato   deve
presentare, ai fini dell'accertamento, entro  il  mese  successivo  a
quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine  e'
effettuato il versamento dell'imposta dovuta. 
  670.  Per  le  bevande  edulcorate   provenienti   da   Paesi   non
appartenenti all'Unione europea, l'imposta e'  accertata  e  riscossa
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con  le  modalita'  previste
per i diritti di confine. 
  671. Le attivita' di  accertamento,  di  verifica  e  di  controllo
dell'imposta di cui al comma 661  sono  demandate  all'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli. I funzionari dell'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di
accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento  o  di
deposito  di  bevande  edulcorate  al  fine  dell'acquisizione  degli
elementi  utili  ad  accertare   la   corretta   applicazione   delle
disposizioni di cui ai  commi  da  661  a  676;  gli  stessi  possono
prelevare campioni anche ai fini della determinazione  del  contenuto
complessivo  di  edulcoranti  presenti  nelle  predette  bevande.  Le
amministrazioni coinvolte svolgono le attivita' ivi previste  con  le
risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  672. Le somme dovute per l'imposta di cui al comma 661  si  esigono
con  la  procedura  di  riscossione  coattiva  prevista  dal  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale  procedura,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento
fissando per l'adempimento un termine di  trenta  giorni,  decorrente
dalla  data  di  perfezionamento  della  notificazione.  L'avviso  di
pagamento e' notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli  nel
termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso  versamento
delle somme dovute a titolo di imposta. 
  673. L'imposta di cui al comma 661  e'  rimborsata  quando  risulta
indebitamente pagata; il rimborso e' richiesto, a pena di  decadenza,
nel termine di due anni dalla  data  del  pagamento.  Il  termine  di
prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia  delle
dogane  e  dei  monopoli  e'  di  cinque  anni;  la  prescrizione  e'
interrotta quando viene esercitata l'azione  penale  e  in  tal  caso
decorre dal passaggio in giudicato della sentenza  che  definisce  il
giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme  inferiori
o pari ad euro 30. 
  674. Il mancato pagamento dell'imposta  di  cui  al  comma  661  e'
punito  con  la  sanzione  amministrativa  dal  doppio   al   decuplo
dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro  500.  In  caso  di
ritardato   pagamento   dell'imposta   si   applica    la    sanzione
amministrativa  pari  al  30  per  cento  dell'imposta  dovuta,   non
inferiore comunque a euro 250. Per  la  tardiva  presentazione  della
dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra  violazione  delle
disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative  modalita'
di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad
euro 5.000. Per l'irrogazione  immediata  delle  sanzioni  tributarie
collegate  all'imposta  di  cui  ai  commi  da  661  a   676,   trova
applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. 
  675. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
natura non regolamentare, da  pubblicare  entro  il  mese  di  agosto
dell'anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le  modalita'
di attuazione dei commi da 661 a  676  con  particolare  riguardo  al
contenuto della dichiarazione di cui al comma 669, alle modalita' per
il versamento dell'imposta, agli adempimenti contabili a  carico  dei
soggetti obbligati, alle modalita' per la trasmissione, anche per via
telematica, dei dati di contabilita', alle modalita' per la  notifica
degli avvisi di pagamento di cui al  comma  672  e  allo  svolgimento
delle attivita' di cui al comma 671. Con il medesimo decreto  possono
essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione
di accompagnamento dei prodotti  sottoposti  all'imposta  di  cui  al
comma 661 ed in materia di installazione di strumenti di  misura  dei
quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati. 
  676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno  effetto  a
decorrere  dal  primo  giorno  del  secondo  mese   successivo   alla
pubblicazione del decreto di cui al comma 675. 
  677. All'articolo 51, comma 2, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    « c) le somministrazioni di vitto da parte del datore  di  lavoro
nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro
o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni
di  vitto  fino  all'importo  complessivo  giornaliero  di  euro   4,
aumentato a euro 8 nel caso in cui le  stesse  siano  rese  in  forma
elettronica; le  indennita'  sostitutive  delle  somministrazioni  di
vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre  strutture
lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive  ubicate  in
zone  dove  manchino  strutture  o  servizi  di   ristorazione   fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 ». 
  678. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 35 e' inserito il seguente: 
  « 35-bis. L'imposta si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura
dei servizi di cui al comma 37, realizzati dai  soggetti  di  cui  al
comma 36, nel corso dell'anno solare »; 
    b) al comma 36, alinea, le parole: « nel corso di un anno  solare
» sono sostituite dalle seguenti: «  nell'anno  solare  precedente  a
quello di cui al comma 35-bis »; 
    c) dopo il comma 37 e' inserito il seguente: 
      « 37-bis. Non si considerano servizi digitali di cui  al  comma
37: 
    a) la fornitura diretta di beni  e  servizi,  nell'ambito  di  un
servizio di intermediazione digitale; 
    b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web
del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non  svolge
funzioni di intermediario; 
    c) la messa a disposizione  di  un'interfaccia  digitale  il  cui
scopo esclusivo o principale e' quello della  fornitura  agli  utenti
dell'interfaccia, da parte del soggetto  che  gestisce  l'interfaccia
stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi  di
pagamento; 
    d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale  utilizzata
per gestire: 
      1) i sistemi dei regolamenti interbancari  previsti  dal  testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  o  di
regolamento o di consegna di strumenti finanziari; 
      2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi  di  negoziazione
degli internalizzatori  sistematici  di  cui  all'articolo  1,  comma
5-octies, lettera c), del testo unico di cui al  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58; 
      3) le attivita' di consultazione di investimenti  partecipativi
e,  se  facilitano  la  concessione  di  prestiti,   i   servizi   di
intermediazione nel finanziamento partecipativo; 
      4) le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58; 
      5) le controparti centrali di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera w-quinquies), del testo unico di cui al  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58; 
      6) i depositari  centrali  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera w-septies), del testo unico di cui al decreto legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
      7) gli altri  sistemi  di  collegamento  la  cui  attivita'  e'
soggetta ad  autorizzazione  e  l'esecuzione  delle  prestazioni  dei
servizi   soggetta   alla    sorveglianza    di    un'autorita'    di
regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualita' e la
trasparenza  delle  transazioni  riguardanti  strumenti   finanziari,
prodotti di risparmio o altre attivita' finanziarie; 
    e) la cessione di dati da parte dei  soggetti  che  forniscono  i
servizi indicati alla lettera d); 
    f) lo svolgimento delle attivita' di organizzazione e gestione di
piattaforme telematiche per lo scambio  dell'energia  elettrica,  del
gas,  dei  certificati  ambientali  e  dei  carburanti,  nonche'   la
trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e  ogni  altra  attivita'
connessa »; 
    d) dopo il comma 39 sono inseriti i seguenti: 
  « 39-bis. I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di
cui al comma 37, lettera b), comprendono l'insieme dei  corrispettivi
versati dagli utilizzatori dell'interfaccia  digitale  multilaterale,
ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della  cessione  di
beni o della prestazione di  servizi  che  costituiscono,  sul  piano
economico, operazioni indipendenti dall'accesso e  dall'utilizzazione
del servizio imponibile. 
  39-ter.  Non  sono  considerati  i  corrispettivi  della  messa   a
disposizione di un'interfaccia digitale che facilita  la  vendita  di
prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo  1,  paragrafo  1,
della direttiva 2008/118/CE del  Consiglio,  del  16  dicembre  2008,
relativa al regime generale delle accise e che  abroga  la  direttiva
92/12/CEE, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il
volume o il valore di tali vendite »; 
    e) dopo il comma 40 sono inseriti i seguenti: 
  « 40-bis. Il dispositivo si considera  localizzato  nel  territorio
dello  Stato  con   riferimento   principalmente   all'indirizzo   di
protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di
geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al  trattamento
dei dati personali. 
  40-ter. Quando un servizio imponibile di cui al comma 37 e' fornito
nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai  sensi  del
comma 40, il  totale  dei  ricavi  tassabili  e'  il  prodotto  della
totalita'  dei  ricavi  derivanti  dai   servizi   digitali   ovunque
realizzati per la percentuale rappresentativa  della  parte  di  tali
servizi collegata al territorio  dello  Stato.  Tale  percentuale  e'
pari: 
    a) per i servizi di cui al comma 37, lettera a), alla proporzione
dei messaggi pubblicitari collocati  su  un'interfaccia  digitale  in
funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale  interfaccia
mentre e' localizzato nel territorio dello Stato; 
    b) per i servizi di cui al comma 37, lettera b), se: 
      1) il servizio comporta un'interfaccia  digitale  multilaterale
che facilita le corrispondenti cessioni  di  beni  o  prestazioni  di
servizi  direttamente  tra  gli  utenti,   alla   proporzione   delle
operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le  quali
uno  degli  utenti  dell'interfaccia  digitale  e'  localizzato   nel
territorio dello Stato; 
      2) il servizio comporta un'interfaccia  digitale  multilaterale
di un tipo che non rientra tra quelli  di  cui  al  numero  1),  alla
proporzione degli utenti  che  dispongono  di  un  conto  aperto  nel
territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o  parte  dei
servizi disponibili dell'interfaccia  e  che  hanno  utilizzato  tale
interfaccia durante l'anno solare in questione; 
    c) per i servizi di cui al comma 37, lettera c), alla proporzione
degli utenti per i quali tutti o parte dei dati  venduti  sono  stati
generati  o  raccolti  durante   la   consultazione,   quando   erano
localizzati nel territorio dello Stato, di un'interfaccia digitale »; 
    f) al comma  41,  le  parole:  «  in  ciascun  trimestre  »  sono
sostituite dalle seguenti: « nel corso dell'anno solare »; 
    g) il comma 42 e' sostituito dal seguente: 
  « 42. I soggetti passivi sono  tenuti  al  versamento  dell'imposta
entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di  cui  al
comma 35-bis. I medesimi  soggetti  sono  tenuti  alla  presentazione
della dichiarazione  annuale  dell'ammontare  dei  servizi  tassabili
forniti entro  il  31  marzo  dello  stesso  anno.  Per  le  societa'
appartenenti al medesimo gruppo, per  l'assolvimento  degli  obblighi
derivanti  dalle  disposizioni  relative  all'imposta   sui   servizi
digitali e' nominata una singola societa' del gruppo »; 
    h) al comma 43, dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:
« I soggetti non  residenti,  privi  di  stabile  organizzazione  nel
territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da  uno  Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico  europeo  con  il
quale  l'Italia  non  ha  concluso   un   accordo   di   cooperazione
amministrativa per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale e un
accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti  fiscali,
devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli  obblighi
di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali »; 
    i) dopo il comma 44 e' inserito il seguente: 
  « 44-bis.  I  soggetti  passivi  dell'imposta  tengono  un'apposita
contabilita' per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi  dei
servizi imponibili, cosi'  come  gli  elementi  quantitativi  mensili
utilizzati per calcolare le  proporzioni  di  cui  al  comma  40-ter.
L'informazione  sulle  somme  riscosse   mensilmente   precisa,   ove
necessario, l'importo riscosso in  una  valuta  diversa  dall'euro  e
l'importo convertito in  euro.  Le  somme  incassate  in  una  valuta
diversa dall'euro sono convertite applicando l'ultimo tasso di cambio
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,  noto  il
primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate »; 
    l) il comma 45 e' abrogato; 
    m) il comma 47 e' sostituito dal seguente: 
  « 47. Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali  si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020 »; 
    n) dopo il comma 49 e' inserito il seguente: 
  « 49-bis. I commi da 35 a 49 sono abrogati dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti  nelle
sedi internazionali in materia di tassazione  dell'economia  digitale
». 
  679. Ai fini dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  la
detrazione dall'imposta lorda nella misura del  19  per  cento  degli
oneri indicati nell'articolo 15 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e in altre  disposizioni  normative  spetta  a
condizione che  l'onere  sia  sostenuto  con  versamento  bancario  o
postale  ovvero  mediante  altri  sistemi   di   pagamento   previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  680. La disposizione di cui  al  comma  679  non  si  applica  alle
detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto
di medicinali e di dispositivi medici, nonche'  alle  detrazioni  per
prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o  da  strutture
private accreditate al Servizio sanitario nazionale. 
  681.  In  considerazione  dei  rilevanti  obiettivi  di   interesse
pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione, al codice di cui al
decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera i), dopo la parola:  «
doganale »  sono  aggiunte  le  seguenti:  «  ,  comprese  quelle  di
prevenzione e contrasto all'evasione fiscale »; 
    b) all'articolo 2-undecies,  comma  1,  dopo  la  lettera  f)  e'
aggiunta la seguente: 
    « f-bis) agli interessi tutelati in  materia  tributaria  e  allo
svolgimento delle attivita' di prevenzione e  contrasto  all'evasione
fiscale »; 
    c) all'articolo 2-undecies, comma 3, le parole: «  e)  ed  f)  »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « e), f) e  f-bis)
». 
  682. Per le attivita' di analisi del rischio  di  cui  all'articolo
11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  con
riferimento  all'utilizzo  dei  dati  contenuti   nell'archivio   dei
rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605,  e
all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
l'Agenzia delle entrate, anche  previa  pseudonimizzazione  dei  dati
personali, si avvale delle tecnologie,  delle  elaborazioni  e  delle
interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo  scopo
di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da
sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo. 
  683.  Nel  rispetto  delle   disposizioni   di   cui   all'articolo
2-undecies, comma 3, del codice di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196,  nonche'  dell'articolo  23,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27  aprile  2016,  considerati  i  principi  di   necessita'   e   di
proporzionalita', limitatamente al  trattamento  dei  dati  contenuti
nell'archivio dei rapporti  finanziari  di  cui  al  comma  682,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali  e  l'Agenzia
delle entrate, sono definite: 
    a) le specifiche limitazioni e  le  modalita'  di  esercizio  dei
diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del regolamento (UE)
2016/679, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare
un  pregiudizio  effettivo  e  concreto  all'obiettivo  di  interesse
pubblico; 
    b)  le  disposizioni  specifiche  relative  al  contenuto  minimo
essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento  (UE)
2016/679; 
    c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle liberta' degli
interessati. 
  684. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione,  ai  sensi
dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento di cui
al comma 682 e' oggetto di una valutazione unitaria di impatto  sulla
protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate  prima  di
iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la  protezione
dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono  indicate  anche
le misure necessarie e ragionevoli per  assicurare  la  qualita'  dei
dati. 
  685. Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima  della
data di entrata in vigore della presente legge  dal  Garante  per  la
protezione dei dati personali, non e' consentito il  trattamento  dei
dati di cui al comma 682 prima della valutazione di impatto di cui al
comma 684. 
  686. Per le stesse finalita' di cui al comma  682,  la  Guardia  di
finanza  utilizza  i  dati  contenuti  nell'Archivio   dei   rapporti
finanziari con le medesime modalita' disciplinate dai commi da 681  a
685,  avvalendosi  delle  tecnologie,  delle  elaborazioni  e   delle
interconnessioni con le altre banche dati di cui e' titolare. 
  687. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  98,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  « 4-bis. Fermo quanto previsto dal  comma  1,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti  l'ACI  e  le  organizzazioni
maggiormente rappresentative delle imprese esercenti  l'attivita'  di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o piu'
decreti  definisce  le  modalita'  e  i  termini  per   la   graduale
utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle
procedure  telematiche  per  il   rilascio   del   documento   unico,
specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica  delle
funzionalita'  da  effettuare   presso   gli   Sportelli   telematici
dell'automobilista  (STA)  appositamente  individuati  dal   medesimo
Ministero. L'inosservanza delle modalita' e dei termini indicati  nei
decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare  rilascio  del
documento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 ». 
  688. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 144, la lettera c) e'
sostituita dalla seguente: 
    « c) l'articolo 264 e' abrogato a decorrere dal 1° novembre  2020
». 
  689. Al fine di potenziare la capacita' degli  aeroporti  nazionali
evitando  il  congestionamento  degli  stessi,  con  regolamento  del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e'
stabilita la nuova disciplina concernente le modalita' e i criteri di
regolazione del sistema di finanziamento  per  lo  svolgimento  della
funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli
aeroporti  designati  come  coordinati  o  ad  orari  facilitati,  in
conformita' alle previsioni di cui al regolamento (CEE) n. 95/93  del
Consiglio,  del  18  gennaio  1993.  Tale  disciplina,  al  fine   di
assicurare lo svolgimento delle attivita' di coordinamento in maniera
imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce altresi' la
ripartizione dei relativi costi per il 50  per  cento  a  carico  dei
gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento  a
carico degli operatori di aeromobili  che  richiedono  di  utilizzare
tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato. 
  690. Le disposizioni dell'articolo 1, comma  121,  della  legge  28
dicembre 2015,  n.  208,  si  applicano  anche  alle  esclusioni  dal
patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati,  posseduti  alla  data
del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio
2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al  citato
comma  121  dell'articolo  1  della  legge  n.  208  del  2015   sono
effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno
2021. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente
comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020. 
  691. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, sono abrogati. 
  692. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 54 e' sostituito dal seguente: 
  « 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa,
arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al  presente
comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo  se,  al  contempo,
nell'anno precedente: 
    a) hanno  conseguito  ricavi  ovvero  hanno  percepito  compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000; 
    b) hanno sostenuto spese per un  ammontare  complessivamente  non
superiore  ad  euro  20.000  lordi  per  lavoro  accessorio  di   cui
all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50,
comma 1, lettere c) e c-bis),  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  anche   assunti   secondo   la   modalita'
riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del
citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate
sotto  forma  di  utili  da  partecipazione  agli  associati  di  cui
all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per  prestazioni  di
lavoro di cui all'articolo 60  del  citato  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 »; 
    b) al comma 55, le parole: « comma 54  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « comma 54, lettera a) »; 
    c) al comma 56, le parole: «  del  requisito  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « dei requisiti »; 
    d) al comma 57, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: 
  « d-ter)  i  soggetti  che  nell'anno  precedente  hanno  percepito
redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di  lavoro
dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e  50  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  eccedenti  l'importo  di
30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto
di lavoro e' cessato »; 
    e) al comma 71, le parole: « il requisito » sono sostituite dalle
seguenti: « taluna delle condizioni »; 
    f) al comma 74: 
      1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« ; per i  contribuenti  che  hanno  un  fatturato  annuo  costituito
esclusivamente da fatture elettroniche, il termine  di  decadenza  di
cui all'articolo 43,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' ridotto di un anno »; 
      2) al  terzo  periodo,  le  parole:  «  la  condizione  »  sono
sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »; 
    g) il comma 75 e' sostituito dal seguente: 
  « 75. Quando le vigenti  disposizioni  fanno  riferimento,  per  il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di  deduzioni,
detrazioni o benefici  di  qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non
tributaria, al possesso di requisiti reddituali,  si  tiene  comunque
conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario »; 
    h) al comma 82: 
      1) al  primo  periodo,  le  parole:  «  la  condizione  »  sono
sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »; 
      2) al terzo periodo, le parole: « sussista la condizione » sono
sostituite dalle seguenti: « sussistano le condizioni »; 
      3) al quarto periodo, le parole:  «  della  condizione  »  sono
sostituite dalle seguenti: « delle condizioni »; 
    i) al comma 83, secondo periodo, le parole: « della condizione  »
sono sostituite dalle seguenti: « delle condizioni »; 
    l) al comma 89, il primo periodo e' soppresso. 
  693. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24  dicembre  2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  periodo,  le  parole:  «  1°  gennaio  2019  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »; 
    b) al secondo periodo,  le  parole:  «  30  giugno  2019  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 »; 
    c) al  terzo  periodo,  le  parole:  «  30  giugno  2019  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 ». 
  694. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non  negoziate  in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili  e  con  destinazione
agricola rideterminati con le modalita' e nei  termini  indicati  dal
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.  27,
come da ultimo modificato dal comma 693  del  presente  articolo,  le
aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo  5,  comma  2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe  all'11  per
cento e l'aliquota di cui all'articolo 7,  comma  2,  della  medesima
legge e' aumentata all'11 per cento. 
  695. Al comma 496 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, le parole: « del 20 per cento » sono sostituite dalle  seguenti:
« del 26 per cento ». 
  696. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,  lettere  a)  e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  non
adottano i principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del
bilancio, possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,
rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla  sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  ad  esclusione
degli immobili alla cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' di impresa, risultanti  dal  bilancio  dell'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2018. 
  697.  La  rivalutazione  deve  essere  eseguita  nel   bilancio   o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui  al  comma  696,
per il quale il termine di approvazione  scade  successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa  categoria  omogenea  e  deve  essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. 
  698. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare  con  le  modalita'  indicate  al
comma 701. 
  699. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di  rivalutazione
si considera  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  a  decorrere  dal
terzo esercizio successivo a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura  del  12
per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non
ammortizzabili. 
  700. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci
o di destinazione a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della
rivalutazione.