701. Il primo periodo del comma 150 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: "Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". 702. In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato di cui al comma 191, sara' effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilita' interno. 703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo: a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva e' superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale; b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di eta' inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva e' superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale; c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e' concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti; d) alle comunita' montane e' attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane. 704. A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese di investimento. 705. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della commissione straordinaria, ad erogare in un'unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'intero esercizio. 706. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 707. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' corrisposto dal Ministero dell'interno un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti. 708. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 704 a 707 si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 709. All'articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "La ripartizione e' effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione e per il 10 per cento in base al territorio, assicurando il 40 per cento del fondo complessivo ai soli comuni confinanti con il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano". 710. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 711. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "servizi non commerciali" sono inserite le seguenti: ", per i quali e' previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,". 712. A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la minore entrata. 713. Per l'anno 2007 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. 714. All'articolo 242, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente". 715. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli incarichi di cui all'articolo 110 del medesimo testo unico nonche' l'incarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa sono risolti di diritto se non rinnovati entro quarantacinque giorni dall'insediamento della commissione straordinaria per la gestione dell'ente. 716. Ai fini dell'invarianza delle disposizioni recate dai commi da 703 a 707 sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, di 130 milioni di euro per l'anno 2008 e di 65 milioni di euro per l'anno 2009. 717. Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), , f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa". 718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di societa' di capitali partecipate dallo stesso ente non da' titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della societa'. 719. L'indennita' di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi. 720. All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, primo periodo, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti "ventiquattro mesi"; b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi"; c) al comma 4, secondo periodo, la parola: "perfezionate" e' sostituita dalla seguente: "bandite". 721. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennita' dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle societa' partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative. 722. La disposizione di cui al comma 721 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea. 723. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 721 devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell'anno precedente. 724. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualita' dell'azione di governo degli enti locali, e' istituita un'Unita' per il monitoraggio con il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche mediante la valutazione delle loro attivita', la misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e l'apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresi' conto dei dati relativi al patto di stabilita' interno. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni relative alla composizione dell'Unita', alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza sull'Unita'. Per il funzionamento dell'Unita' e' istituito un fondo, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti. 725. Nelle societa' a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non puo' essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennita' spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilita' di prevedere indennita' di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata. 726. Nelle societa' a totale partecipazione pubblica di una pluralita' di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennita' spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parita' di quote, a quella di maggiore importo tra le indennita' spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. 727. Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite. 728. Nelle societa' a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle societa' in cui la partecipazione degli enti locali e' pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle societa' in cui la partecipazione degli enti locali e' inferiore al 50 per cento del capitale. 729. 11 numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle societa' partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non puo' essere superiore a tre, ovvero a cinque per le societa' con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sara' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle societa' miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non puo' essere superiore a cinque. Le societa' adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall' entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 730. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle societa' da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette societa'. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica. 731. Nell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "consigli circoscrizionali" sono inserite le seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia"; b) al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai comuni capoluogo di provincia,". 732. Nel comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero: "5.000" e' sostituito dal seguente: "15.000". 733. Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle societa' quotate in borsa. 734. Non puo' essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, societa' a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. 735. Gli incarichi di amministratore delle societa' di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell' albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicita' e' soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la societa'. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento. 736. Le norme del presente comma costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passivita' effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti. 737. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, e' elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio. 2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza". 738. Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della legge n. 448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi. 739. Dal 1° gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorche' indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Sono escluse le operazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purche' completate entro e non oltre il 31 marzo 2007. . 740. Al comma 17, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le parole: "non collegati a un'attivita' patrimoniale preesistente". 741. All'articolo 255 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonche' l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206". 742. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dal comma 746, e' stabilito per l'anno 2007: a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della gestione artigiani. 743. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 742, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2007 in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera b). 744. Gli importi complessivi di cui ai commi 742 e 743 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 742, lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 745. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: "secondo i seguenti criteri" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati". 746. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Sono altresi' escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri". 747. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste italiane Spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell'anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane Spa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle pensioni a carico dell'INPS fino alla predetta data si intendono concesse direttamente all'INPS e, conseguentemente, sono apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello Stato. 748. Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 534 milioni di euro per l'esercizio 2005 e in 400 milioni di euro per l'anno 2006: a) per l'anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro; b) per l'anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse: 1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro; 2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2005 del medesimo Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi. 749. All' articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "1° gennaio 2008" e "31 dicembre 2007", ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2007" e "31 dicembre 2006"; b) al comma 5: 1) nel primo periodo, la parola: "erogate" e' soppressa; 2) nel secondo periodo, le parole: "alle prestazioni maturate" sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni accumulate"; c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: "alle prestazioni pensionistiche maturate" sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni"; d) al comma 3, le parole da: "Entro il 31 dicembre" fino a: "lettera b), n. 1):" sono sostituite dalle seguenti: "Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:"; e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: "alla costituzione" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 marzo 2007,"; f) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007."; g) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. A decorrere dal l° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresi' provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. l), ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il l° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente e' consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6". 750. Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione. 751. All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione". 752. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279. 753. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e. successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformita' delle disposizioni emanate in attuazione dell' articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007". 754. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell'INPS, relativi agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10 marzo 1998. Nelle more dell'emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC). 755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, e' istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalita' di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed e' gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo. 756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo e' versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. 757. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. 758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall'esonero dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione della presente disposizione, nonche' dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 766, nonche' degli oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759. 759. Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono trimestralmente accertate le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 758. 760. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, quantificando altresi' le adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione dei commi 749 e seguenti del presente articolo, specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministro riferisce altresi' sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva. 761. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 755 e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge e' altresi' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni. 762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, sono accantonati e possono essere utilizzati per gli importi accertati ai sensi del comma 759, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorita' statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di cui al comma 755 e alla conseguente compatibilita' degli effetti complessivi del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilita' dell'Italia. 763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilita' delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita' e di equita' fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509". Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 764. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al 6 per cento. 2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. 3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, e' assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni"; b) il comma 4 e' abrogato; c) al comma 5, le parole: "al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1". 765. Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonche' per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure di espressione delle volonta' dei lavoratori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall' articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. 766. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR). - 1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, e' riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternita' e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonche' il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale e' trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS medesimo. L'onere derivante dal presente comma e' valutato in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009"; b) alla tabella A, le parole: "prevista dall'articolo 8, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dall'articolo 8, comma 1". 767. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2007 possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 768. Con effetto dal l° gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal l° gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento. 769. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e' elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento. 770. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento. 771. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) la parola "dodici" e' sostituita dalla seguente: "tredici"; 2) le parole: "cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "sei eletti dagli iscritti al Fondo"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il presidente del comitato amministratore e' eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo". 772. L'incremento contributivo di cui al comma 770 non puo' in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile gia' riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantita' e qualita' del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalita', anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento. 773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani e' complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro e' ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A decorrere dal l° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennita' giomaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione e' stabilita con il decreto di cui al secondo periodo del presente comma. 774. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilita' sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennita' integrativa speciale gia' in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, e' attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilita'. 775. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, gia' definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici. 776. E abrogato l'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 777. L'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri e' determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidita', vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli gia' liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge. 778. Con effetto dall'anno 2006, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, alle prestazioni economiche erogate a norma dell'articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168. 779. Con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007. 780. Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, e' stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro. 781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 e' prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali: a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro; b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio. 782. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' inserito il seguente: "Art. 13-bis. - (Disposizioni in tema di menomazione dell'integrita' psicofisica) - 1. All'articolo 178 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dell'integrita' psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento". 2. All'articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "purche' non superiore all'ottanta per cento" sono inserite le seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione dell'integrita' psicofisica di qualunque grado, purche' non superiore al 60 per cento". 3. All'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "di grado non inferiore al 50 per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento". 4. All'articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella". 5. All'articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella". 6. All'articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e' aggiunto il seguente comma: "Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento". 7. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, dell'integrita' psicofisica di grado superiore al 20 per cento"". 783. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "sulla domanda" sono inserite le seguenti: ", laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi, gia' in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicita' l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda". 784. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli interessi legali di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dal comma 783, sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli di cui all'articolo 9-quinquies, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. 785. Il comma 4 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpreta nel senso che per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233. 786. Al comma 5 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "e assimilati" sono soppresse. 787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l'attivita' nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonche' di altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali e' aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalita' di calcolo: del 30 per cento per l'anno 2007; del 60 per cento per l'anno 2008; del 100 per cento per l'anno 2009. Il calcolo e' effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. E fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facolta' di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purche' non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato. 788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e' corrisposta un'indennita' giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennita' di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione e' pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennita' per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilita' e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennita' di maternita', e' corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal l° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura e' pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennita' di maternita'. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 789. La facolta' di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996. 790. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 789. Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. 791. All'articolo 64, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro" fino a: "provvedimento," sono soppresse; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto". 792. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attivita' lavorativa ancorche' l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purche' l'invalidita' permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa o della rivalutazione dell'invalidita' con percentuale onnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza e' pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1". 793. Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. L'INPS determina le modalita' ed i termini di versamento. 794. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, le parole: "inferiore all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di qualsiasi entita' e grado". 795. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, dopo le parole: "dalle stragi di tale matrice," sono aggiunte le seguenti: "e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti". 796. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesu'". All'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente all'anno 2006"; b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera e' subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata puo' proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e non e' suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e' stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata puo' ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi gia' adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: "all'anno d'imposta 2006" sono sostituite dalle seguenti: "agli anni di imposta 2006 e successivi". Il procedimento per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai fini dell'avvio delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005; d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato: 1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni; 2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni della medesima regione; 3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la possibilita' di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica; 4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge; 5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall' anno 2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale programmato; 6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi; 7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della copertura derivante dall'incremento automatico delle aliquote, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l'accordo richiamato alla lettera b) del presente comma, risultano idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005; f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa; g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AlFA, secondo le modalita' indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell' azienda farmaceutica inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006; h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g) l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti; i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte conclusiva della lettera f), 1'AIFA provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle lettere g) e h); l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, e' consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni: 1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purche' di importo adeguato a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita' e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA; 2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005; m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri"; 2) al terzo periodo, le parole: "Il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," e dopo le parole: "di Trento e di Bolzano," sono inserite le seguenti: "entro il 31 marzo 2007,"; n) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilita' di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente lettera e' vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera e' effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie: 1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare; 2) superamento del divario Nord-Sud; 3) possibilita' per le regioni che abbiano gia' realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva; 4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997; 5) premialita' per le regioni sulla base della tempestivita' e della qualita' di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia' eseguiti per una quota pari al 10 per cento; o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentite le societa' scientifiche e le associazioni di categoria interessate"; p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non e', comunque; dovuta dagli assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati; q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a)e' sostituita dalla seguente: "a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno"; r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu' idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali; s) a decorrere dal l° gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle strutture private gia' convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992; u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le regioni impegnate nei piani di rientro previsti dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; v) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte di una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della salute; z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e' applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilita' amministrativa per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 797. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato e' incrementato per l'anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo e' ripartito fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno, salvo diversa proposta di riparto elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007. 798. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'attivita' di affiancamento alle regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attivita'". 799. Con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' modificato il Piano sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzame i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2007-2009. 800. I consiglieri e referendari medici in servizio presso t'Ufficio medico della Presidenza del Consiglio dei ministri possono svolgere attivita' professionali sanitarie esterne, secondo modalita' definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.