701. Il primo periodo del comma 150 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: "Continuano ad
applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
702. In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell'incremento
del gettito compartecipato di cui al comma 191, sara' effettuata nel
2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006
il patto di stabilita' interno.
703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo
ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti
interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli
effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle
disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:
a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il
contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante
dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in
misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente
ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva e'
superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili.
Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad
interventi di natura sociale e socio-assistenziale;
b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il
contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante
dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di eta'
inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva e'
superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili.
Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e' finalizzato ad
interventi di natura sociale;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e'
concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di
42 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi
attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti;
d) alle comunita' montane e' attribuito un contributo complessivo
di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione
residente nelle zone montane.
704. A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni
straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello
Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa
presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli
importi rimborsati a spese di investimento.
705. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i
cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della commissione
straordinaria, ad erogare in un'unica soluzione i trasferimenti
erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF
spettanti per l'intero esercizio.
706. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
707. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che
si trovano, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, nella
condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' corrisposto dal Ministero
dell'interno un contributo destinato alla realizzazione o
manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30
milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come
risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del
riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono
considerati come enti di 5.000 abitanti.
708. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 704 a 707
si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.
709. All'articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "La
ripartizione e' effettuata per il 90 per cento in base alla
popolazione e per il 10 per cento in base al territorio, assicurando
il 40 per cento del fondo complessivo ai soli comuni confinanti con
il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano".
710. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio sono confermate, per l'anno 2007, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
711. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, dopo le parole: "servizi non commerciali" sono inserite le
seguenti: ", per i quali e' previsto il pagamento di una tariffa da
parte degli utenti,".
712. A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui
all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante determinazione delle
rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, di
cui al decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, n. 197,
attestante il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili
derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata
al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di
decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e'
verificata la minore entrata.
713. Per l'anno 2007 i proventi delle concessioni edilizie e delle
sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per
una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese
correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento
esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale.
714. All'articolo 242, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione
degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla fissazione di
nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio
precedente".
715. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali
ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli incarichi di cui all'articolo
110 del medesimo testo unico nonche' l'incarico di revisore dei conti
e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e
continuativa sono risolti di diritto se non rinnovati entro
quarantacinque giorni dall'insediamento della commissione
straordinaria per la gestione dell'ente.
716. Ai fini dell'invarianza delle disposizioni recate dai commi da
703 a 707 sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e' ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, di
130 milioni di euro per l'anno 2008 e di 65 milioni di euro per
l'anno 2009.
717. Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque,
non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono
concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive,
comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano
programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni
autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige,
a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali
quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e
possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), , f) e g)
del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di
cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite
complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi
8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio
dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani
editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e
g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare
alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione
da parte di societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in
cui ha sede l'impresa".
718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore
di un ente locale, della carica di componente degli organi di
amministrazione di societa' di capitali partecipate dallo stesso ente
non da' titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della
societa'.
719. L'indennita' di fine mandato prevista dall'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile
2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto
una durata superiore a trenta mesi.
720. All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, primo periodo, le parole "dodici mesi" sono
sostituite dalle seguenti "ventiquattro mesi";
b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti
parole: "da collocare sul mercato, secondo le procedure del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi";
c) al comma 4, secondo periodo, la parola: "perfezionate" e'
sostituita dalla seguente: "bandite".
721. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad
assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli
apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione
dell'ammontare dei compensi e delle indennita' dei componenti degli
organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla
soppressione degli enti inutili, alla fusione delle societa'
partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative.
722. La disposizione di cui al comma 721 costituisce principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del
rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita
dell'Unione europea.
723. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 721
devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci
regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell'anno
precedente.
724. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo
della qualita' dell'azione di governo degli enti locali, e' istituita
un'Unita' per il monitoraggio con il compito di accertare la
ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure
premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla
verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali
anche mediante la valutazione delle loro attivita', la misurazione
dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e
l'apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresi' conto dei
dati relativi al patto di stabilita' interno. Con successivo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze
e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni
relative alla composizione dell'Unita', alla sua organizzazione ed al
suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza
sull'Unita'. Per il funzionamento dell'Unita' e' istituito un fondo,
nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri,
con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere
dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria
generale dello Stato e della Corte dei conti.
725. Nelle societa' a totale partecipazione di comuni o province,
il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente
e ai componenti del consiglio di amministrazione, non puo' essere
superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70
per cento delle indennita' spettanti, rispettivamente, al sindaco e
al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta
ferma la possibilita' di prevedere indennita' di risultato solo nel
caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata.
726. Nelle societa' a totale partecipazione pubblica di una
pluralita' di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella
misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennita'
spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota
di partecipazione e, in caso di parita' di quote, a quella di
maggiore importo tra le indennita' spettanti ai rappresentanti dei
soci pubblici.
727. Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione
sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.
728. Nelle societa' a partecipazione mista di enti locali e altri
soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726
possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti
diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni
cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli
enti locali nelle societa' in cui la partecipazione degli enti locali
e' pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti
percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di
soggetti diversi dagli enti locali nelle societa' in cui la
partecipazione degli enti locali e' inferiore al 50 per cento del
capitale.
729. 11 numero complessivo di componenti del consiglio di
amministrazione delle societa' partecipate totalmente anche in via
indiretta da enti locali, non puo' essere superiore a tre, ovvero a
cinque per le societa' con capitale, interamente versato, pari o
superiore all'importo che sara' determinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle
societa' miste il numero massimo di componenti del consiglio di
amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel
numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non puo'
essere superiore a cinque. Le societa' adeguano i propri statuti e
gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall' entrata in
vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
730. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei
compensi degli amministratori delle societa' da esse partecipate, e
del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di
dette societa'. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce
principio di coordinamento della finanza pubblica.
731. Nell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "consigli circoscrizionali" sono
inserite le seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia";
b) al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali" sono inserite
le seguenti: ", limitatamente ai comuni capoluogo di provincia,".
732. Nel comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero: "5.000" e'
sostituito dal seguente: "15.000".
733. Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano
alle societa' quotate in borsa.
734. Non puo' essere nominato amministratore di ente, istituzione,
azienda pubblica, societa' a totale o parziale capitale pubblico chi,
avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia
chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
735. Gli incarichi di amministratore delle societa' di cui ai commi
da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono
pubblicati nell' albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura
del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicita' e'
soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di
pubblicazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha
sede la societa'. La stessa sanzione si applica agli amministratori
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed
il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per
le indennita' di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni
dal percepimento.
736. Le norme del presente comma costituiscono principi
fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti
derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere
improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla
riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono
concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passivita'
effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di
credito assunti.
737. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il
comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della
Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con
rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati
devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale
trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei
contratti medesimi, e' elemento costitutivo dell'efficacia degli
stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1
del presente articolo, in materia di monitoraggio.
2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino
in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla
Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza".
738. Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41
della legge n. 448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni,
appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni
finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa
sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul
corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.
739. Dal 1° gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al
comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si
aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti
vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente
assume, ancorche' indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante
la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Sono escluse le
operazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta
regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purche'
completate entro e non oltre il 31 marzo 2007. .
740. Al comma 17, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le parole: "non collegati a
un'attivita' patrimoniale preesistente".
741. All'articolo 255 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione
l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a
gestione vincolata, ai mutui passivi gia' attivati per investimenti,
ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonche'
l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della
delegazione di pagamento di cui all'articolo 206".
742. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo
modificato dal comma 746, e' stabilito per l'anno 2007:
a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS);
b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.
743. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 742, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2007
in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742,
lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 742, lettera b).
744. Gli importi complessivi di cui ai commi 742 e 743 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 742, lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di
2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
745. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole da: "secondo i seguenti criteri" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio del rapporto tra
contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote
contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle
aliquote vigenti nei regimi interessati".
746. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, il quinto periodo e' sostituito dal
seguente: "Sono altresi' escluse dal predetto procedimento le quote
assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di
quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive
modificazioni, rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, in misura
proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti
annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma
5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
annualmente adeguato secondo i medesimi criteri".
747. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste
italiane Spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per
pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell'anno 2000, le
anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane Spa, ai sensi
dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento
delle pensioni a carico dell'INPS fino alla predetta data si
intendono concesse direttamente all'INPS e, conseguentemente, sono
apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del
patrimonio dello Stato.
748. Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della
gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli
invalidi civili, ciechi e sordi di cui all'articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 534 milioni di euro
per l'esercizio 2005 e in 400 milioni di euro per l'anno 2006:
a) per l'anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla
base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite
alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per
prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a
534 milioni di euro;
b) per l'anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e
provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni
di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la
medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
2005 del medesimo Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52
milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
749. All' articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: "1° gennaio 2008" e "31 dicembre 2007", ovunque
ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2007" e "31 dicembre
2006";
b) al comma 5:
1) nel primo periodo, la parola: "erogate" e' soppressa;
2) nel secondo periodo, le parole: "alle prestazioni maturate"
sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni
accumulate";
c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: "alle
prestazioni pensionistiche maturate" sono sostituite dalle seguenti:
"ai montanti delle prestazioni";
d) al comma 3, le parole da: "Entro il 31 dicembre" fino a:
"lettera b), n. 1):" sono sostituite dalle seguenti: "Per ricevere
nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite
conferimento del TFR:";
e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: "alla
costituzione" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 marzo
2007,"; f) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
"3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli
articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in
materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di
sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.";
g) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. A decorrere dal l° gennaio 2007, le forme pensionistiche
complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle
lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP
secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove
adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento
del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche
complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte
della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o
l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresi'
provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di
cui al comma 3, lettera b), n. l), ricevono, a decorrere dal 1°
luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente
previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il l° gennaio
2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui
all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento
si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la
forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30
giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente
e' consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad
altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del
periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14,
comma 6".
750. Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di
attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione.
751. All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, le parole: "Commissione di vigilanza sulle
forme pensionistiche complementari" sono sostituite dalle seguenti:
"Commissione di vigilanza sui fondi pensione".
752. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279.
753. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e. successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il
seguente:
"4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data
di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono
ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento
tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali
forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in
conformita' delle disposizioni emanate in attuazione dell' articolo
20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio
2007".
754. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate le modalita' di regolazione di debito e credito
delle imprese nei confronti dell'INPS, relativi agli sgravi
contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e
n. 57 del 10 marzo 1998. Nelle more dell'emanazione del decreto sono
sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono
considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC).
755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, e' istituito il "Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice
civile", le cui modalita' di finanziamento rispondono al principio
della ripartizione, ed e' gestito, per conto dello Stato, dall'INPS
su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.
Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore
privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai
versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice
civile medesimo.
756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio
2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al
medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui
all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui
all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297,
maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252. Il predetto contributo e' versato mensilmente dai
datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al
versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano
alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del
trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al
lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda,
presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di
cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai
versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte
rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui
al presente comma si applicano le disposizioni in materia di
accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori,
con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
757. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e
756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle
prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti
dall'esonero dal versamento del contributo di cui all'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come
modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori
adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti
dall'applicazione della presente disposizione, nonche'
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo
sostituito dal comma 766, nonche' degli oneri di cui al comma 765,
sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso
alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in
ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di
cui al comma 759.
759. Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono trimestralmente
accertate le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle
prestazioni e degli oneri di cui al comma 758.
760. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati
relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, quantificando altresi' le adesioni alle forme
pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione dei commi
749 e seguenti del presente articolo, specificando dettagliatamente
la consistenza finanziaria e le modalita' di utilizzo del Fondo di
cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministro riferisce
altresi' sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la
costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con
il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione
obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.
761. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al
comma 755 e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui
all'elenco 1 annesso alla presente legge e' altresi' trasmesso alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi entro trenta giorni.
762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758,
nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente
legge, sono accantonati e possono essere utilizzati per gli importi
accertati ai sensi del comma 759, con appositi decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorita'
statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo
di cui al comma 755 e alla conseguente compatibilita' degli effetti
complessivi del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede
di valutazione del programma di stabilita' dell'Italia.
763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel
rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare
l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del
1994, la stabilita' delle gestioni previdenziali di cui ai predetti
decreti legislativi e' da ricondursi ad un arco temporale non
inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto
articolo 2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle
indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonche'
dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle
risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo
2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti
necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo
termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle
anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione delle modifiche
derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei
criteri di gradualita' e di equita' fra generazioni. Qualora le
esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito
l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509". Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia
previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed
approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
764. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al 4 per
cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme
pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine
rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese
con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al 6 per cento.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del
contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge
29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa
percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche
complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile.
3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese,
conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche
complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile, e' assicurata anche mediante una
riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri
impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti
e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni";
b) il comma 4 e' abrogato;
c) al comma 5, le parole: "al presente articolo" sono sostituite
dalle seguenti: "al comma 1".
765. Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura
della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, volte a promuovere adesioni
consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonche' per fare
fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure
di espressione delle volonta' dei lavoratori di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' autorizzata, per
l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro.
Alla ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(COVIP), da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione di
quanto previsto dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n.
252 del 2005, con particolare riferimento alle procedure di
espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del
trattamento di fine rapporto maturando, e dall' articolo 9 del
medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.
766. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a
forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del
TFR). - 1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai
datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine
rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al
"Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice
civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1°
gennaio 2008, e' riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero
dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di
lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti
percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa
percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche
complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato.
L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica
prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per
assegni familiari, per maternita' e per disoccupazione e in ogni caso
escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonche' il contributo di cui
all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con
riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro,
per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale e'
trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro
sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS medesimo.
L'onere derivante dal presente comma e' valutato in 414 milioni di
euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009";
b) alla tabella A, le parole: "prevista dall'articolo 8, comma 2"
sono sostituite dalle seguenti: "prevista dall'articolo 8, comma 1".
767. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo
all'anno 2007 possono essere utilizzate anche ai fini del
finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
768. Con effetto dal l° gennaio 2007, le aliquote contributive per
il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori
artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS
sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal l°
gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.
769. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di
finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
e' elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore.
In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al
presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote
dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.
770. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva
pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla
medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione
l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono
stabilite in misura pari al 16 per cento.
771. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola "dodici" e' sostituita dalla seguente: "tredici";
2) le parole: "cinque designati dalle associazioni sindacali
rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo" sono sostituite
dalle seguenti: "sei eletti dagli iscritti al Fondo";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il presidente del comitato amministratore e' eletto tra i
componenti eletti dagli iscritti al Fondo".
772. L'incremento contributivo di cui al comma 770 non puo' in ogni
caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal
lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal
fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile gia'
riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in
caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso
netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato
dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi
corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla
quantita' e qualita' del lavoro eseguito e devono tenere conto dei
compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga
professionalita', anche sulla base dei contratti collettivi nazionali
di riferimento.
773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal
1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli
apprendisti artigiani e non artigiani e' complessivamente
rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' stabilita la ripartizione del predetto contributo
tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi
contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a
quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di
cui al presente comma viene meno per le regioni l'obbligo del
pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli
apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre
1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un
numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva
aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro e'
ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente
ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i
periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7
punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo
anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per
cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto
successivi al secondo. A decorrere dal l° gennaio 2007 ai lavoratori
assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo
VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennita'
giomaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i
lavoratori subordinati e la relativa contribuzione e' stabilita con
il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.
774. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a
favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito
del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme
esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'articolo 1,
comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso
che per le pensioni di reversibilita' sorte a decorrere dall'entrata
in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla
data di decorrenza della pensione diretta, l'indennita' integrativa
speciale gia' in godimento da parte del dante causa, parte integrante
del complessivo trattamento pensionistico percepito, e' attribuita
nella misura percentuale prevista per il trattamento di
reversibilita'.
775. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli
in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge,
gia' definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri
miglioramenti pensionistici.
776. E abrogato l'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
777. L'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso
l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati
ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni
ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione
pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri e'
determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per
cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per
invalidita', vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i
contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti
pensionistici piu' favorevoli gia' liquidati alla data di entrata in
vigore della presente legge.
778. Con effetto dall'anno 2006, a decorrere dal 1° luglio di
ciascun anno, alle prestazioni economiche erogate a norma
dell'articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.
168, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni. E'
abrogato il comma 2 dell'articolo 14-viciesquater del decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
agosto 2005, n. 168.
779. Con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono
ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, i premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100
milioni di euro per l'anno 2007.
780. Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL, e' stabilita con riferimento alla
gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse
originate da un tasso di incremento del gettito contributivo
complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in
sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di
variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il
medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno
2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.
781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 e' prioritariamente
riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per
l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche
all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del
lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla
data della richiesta di ammissione al beneficio.
782. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis. - (Disposizioni in tema di menomazione
dell'integrita' psicofisica) - 1. All'articolo 178 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie
professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, abbiano
subito o subiscano una menomazione dell'integrita' psicofisica di
grado pari o superiore al 60 per cento".
2. All'articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "purche' non
superiore all'ottanta per cento" sono inserite le seguenti: "e, per
le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con
menomazione dell'integrita' psicofisica di qualunque grado, purche'
non superiore al 60 per cento".
3. All'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "di grado non inferiore al 50
per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul
lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a
decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione
dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento".
4. All'articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidita'
permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella
allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul
lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a
decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a
menomazioni elencate nella predetta tabella".
5. All'articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidita'
permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella
allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul
lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a
decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a
menomazioni elencate nella predetta tabella".
6. All'articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e' aggiunto
il seguente comma:
"Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul
lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a
decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo
mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per
cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale,
del titolare di rendita per menomazione dell'integrita' psicofisica
di grado non inferiore al 48 per cento".
7. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248,
al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli
infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali
denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, dell'integrita'
psicofisica di grado superiore al 20 per cento"".
783. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma
6, primo periodo, dopo le parole: "sulla domanda" sono inserite le
seguenti: ", laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti,
documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento,
salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati
soggettivi, gia' in possesso della pubblica amministrazione
procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la
domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri
accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti
indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicita'
l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame
della domanda".
784. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli interessi legali di cui
all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come
modificato dal comma 783, sulle prestazioni di disoccupazione con
requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono
dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali
degli operai agricoli di cui all'articolo 9-quinquies, comma 3, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
785. Il comma 4 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, si interpreta nel senso che per i soggetti di cui all'articolo 8
della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione
dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare
applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo 7
della legge 2 agosto 1990, n. 233.
786. Al comma 5 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, le parole: "e assimilati" sono soppresse.
787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991,
n. 381, e di cooperative che esplicano l'attivita' nell'area di
servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonche' di
altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i
quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico
delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti
ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata
dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed
assistenziali e' aumentata secondo le seguenti decorrenze,
percentuali e modalita' di calcolo: del 30 per cento per l'anno 2007;
del 60 per cento per l'anno 2008; del 100 per cento per l'anno 2009.
Il calcolo e' effettuato sulla differenza retributiva esistente tra
la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo
contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle
retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle
gestioni previdenziali. E fatta salva, nei periodi indicati al primo
periodo, la facolta' di versamento dei contributi dovuti sulle
retribuzioni effettivamente corrisposte, purche' non inferiori
all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione
di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla
misura del versamento effettuato.
788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e
categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, e' corrisposta un'indennita' giornaliera di malattia a
carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto
della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non
inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione
degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la
predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e
reddituali previsti per la corresponsione dell'indennita' di degenza
ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.
La misura della predetta prestazione e' pari al 50 per cento
dell'importo corrisposto a titolo di indennita' per degenza
ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di
lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite
massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno
solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di
malattia che dia diritto alla predetta indennita' si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al
presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce
orarie di reperibilita' e di controllo dello stato di malattia di cui
all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente
comma, che abbiano titolo all'indennita' di maternita', e'
corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal l°
gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale,
limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita
del bambino, la cui misura e' pari al 30 per cento del reddito preso
a riferimento per la corresponsione dell'indennita' di maternita'. Le
disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi
di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal
1° gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono
finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
789. La facolta' di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi
di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000,
n. 53, e' estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.
790. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalita' di attuazione della disposizione di cui
al comma 789. Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle
emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338.
791. All'articolo 64, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro" fino a:
"provvedimento," sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinata
l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei
limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito
contributivo, da determinare con il medesimo decreto".
792. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attivita'
lavorativa ancorche' l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di
revisione o prima valutazione, purche' l'invalidita' permanente
riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacita'
lavorativa o della rivalutazione dell'invalidita' con percentuale
onnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato
all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo
pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione
previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di
quiescenza e' pari all'ultima retribuzione annua integralmente
percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui
all'articolo 2, comma 1".
793. Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o
accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributi
previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in
cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle
lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano
direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano
da imprese individuali o persone giuridiche. L'INPS determina le
modalita' ed i termini di versamento.
794. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1,
le parole: "inferiore all'80 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "di qualsiasi entita' e grado".
795. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1,
dopo le parole: "dalle stragi di tale matrice," sono aggiunte le
seguenti: "e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al
coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori,
siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro
trattamenti diretti".
796. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle
province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso
la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui
concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in 96.040 milioni di
euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in
102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di
50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino
Gesu'". All'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: "a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "limitatamente all'anno 2006";
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per
l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui
ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi e'
disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle risorse del Fondo di
cui alla presente lettera e' subordinato alla sottoscrizione di
apposito accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un
piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere
sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli
essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile
dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le
procedure previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in
modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli
massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive. Qualora nel procedimento di verifica annuale
del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi
intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro,
la regione interessata puo' proporre misure equivalenti che devono
essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e delle
finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del mancato
raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e
l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive si
applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente
fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione
ha carattere generalizzato e non settoriale e non e' suscettibile di
differenziazioni per settori di attivita' e per categorie di soggetti
passivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli
obiettivi intermedi e' stato conseguito con risultati ottenuti
quantitativamente migliori, la regione interessata puo' ridurre, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e
l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per la
quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi
individuati dai programmi operativi di riorganizzazione,
qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale,
necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi
di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui
all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e
le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di
variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi gia'
adottati dalla medesima regione in materia di programmazione
sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, assicura l'attivita' di affiancamento
delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un
Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello
stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva
approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero
dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico,
nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo
sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni, le parole: "all'anno d'imposta 2006"
sono sostituite dalle seguenti: "agli anni di imposta 2006 e
successivi". Il procedimento per l'accertamento delle risultanze
contabili regionali, ai fini dell'avvio delle procedure di cui al
citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa
23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del
finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero
dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, e'
autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario
anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del
presente comma da accreditare sulle contabilita' speciali di cui al
comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari
al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a
titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno
sanitario, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme
vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi
anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a concedere alla Regione siciliana
anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a
tale regione a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale
risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle
entrate proprie e delle partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti
dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo
2005, si riconosce la possibilita' di un incremento di detta
percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle
singole regioni si provvede a seguito dell'esito positivo della
verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla
presente legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme
vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni
sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello
previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta dall'intesa
espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e
incrementato, a decorrere dall' anno 2008, sulla base del tasso di
crescita del prodotto interno lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi
necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti
alle regioni per gli esercizi successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo
spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di
ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilita'
sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti
dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore
sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all'anno
2005, al netto per l'anno 2005 della copertura derivante
dall'incremento automatico delle aliquote, di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo
modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che,
al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l'accordo richiamato alla lettera b) del presente comma, risultano
idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da
specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli
adempimenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di
cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di
contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana
del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti
dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del
22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006,
n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo
rideterminazioni delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base
del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del
presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 e
limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di
cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni
a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per
il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'AIFA e definite per
regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche,
entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri
farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei
prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione
dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere
corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle
tabelle di equivalenza approvate dall'AlFA, secondo le modalita'
indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti
attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello
derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei
prezzi dei propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio
2007, l'approvazione della richiesta delle singole aziende
farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il ripristino
dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006,
subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell'azienda
farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base alle
tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi
entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e
20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole
regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica
contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle finanze
e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio
2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione,
nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i
farmaci dell' azienda farmaceutica inadempiente, l'automatico
ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei
farmaci in vigore il 1° ottobre 2006;
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g) l'AIFA
ridetermina, in via temporanea, le quote di spettanza dovute al
farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate
nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso
la riduzione delle predette quote e il corrispondente incremento
della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entita' pari a
223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e
44,6 milioni a carico dei grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della
spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte
conclusiva della lettera f), 1'AIFA provvede alla conseguente
rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto previsto dalle
norme di cui alle lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la
copertura degli eventuali relativi disavanzi, e' consentito l'accesso
agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica
registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento,
per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto
dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a
proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del
28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo
modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa
per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento
del 40 per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla
predetta applicazione di una quota fissa per confezione, possono
adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa
farmaceutica convenzionata, purche' di importo adeguato a garantire
l'integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e
congruita' e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata
intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento,
per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto
dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a
proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della regione
interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della
salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti
al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso
appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci,
la cui idoneita' deve essere verificata congiuntamente nell'ambito
del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005;
m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I percorsi
diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui
all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, nonche' da percorsi definiti ed adeguati periodicamente
con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato
strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del
Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante
della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri";
2) al terzo periodo, le parole: "Il Ministro della sanita'" sono
sostituite dalle seguenti: "Il Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze," e dopo le parole: "di
Trento e di Bolzano," sono inserite le seguenti: "entro il 31 marzo
2007,";
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo
fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 20 miliardi di
euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma
con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del
settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base
alle effettive disponibilita' di bilancio. Il maggior importo di cui
alla presente lettera e' vincolato per 500 milioni di euro alla
riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di
radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con
prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100
milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture
residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il programma
realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza
domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro
all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici
delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei
medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100
milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto
fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera e'
effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai
seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio
sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e
terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia' realizzato la
programmazione pluriennale, di attivare una programmazione
aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n.
37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della tempestivita' e
della qualita' di interventi di ristrutturazione edilizia e
ammodernamento tecnologico gia' eseguiti per una quota pari al 10 per
cento;
o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei
tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170,
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato
dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore
della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della
remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario
nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi
indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro
della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.
150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al
20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica
di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto
sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad
approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e
di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli
standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di
incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentite
le societa' scientifiche e le associazioni di categoria interessate";
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati
dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di
una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni
erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da
ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice bianco,
ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di
traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono
tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa
per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non e',
comunque; dovuta dagli assistiti non esenti di eta' inferiore a 14
anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle
regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a
carico degli assistiti oneri piu' elevati;
q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, la lettera a)e' sostituita dalla seguente:
"a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla
modificazione degli allegati al citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni,
di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata
all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di ricovero
ospedaliero, nonche' alla integrazione e modificazione delle soglie
di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in
regime di ricovero ordinario diurno";
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti
dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i
risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti
al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalita'
piu' idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai
provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal l° gennaio 2008, cessano i transitori
accreditamenti delle strutture private gia' convenzionate, ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non
confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai
sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a
garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti
provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non
confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo
8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a
garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere
concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di
ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992.
Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al Comitato paritetico
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza di cui all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005.
Per le regioni impegnate nei piani di rientro previsti dall'accordo
di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio 2008 di cui alla
presente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1° luglio 2007
limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si
sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze
di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica
sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, individua, entro il 31
gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva
dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario
nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo
57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della
lettera a) del comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti
i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera,
da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per
le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono
stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi unitari di acquisto da
parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni
in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili
dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente
lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero
della salute - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi
medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel
corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che
producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono
alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con
decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle
forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo
biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici e'
parte di una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve
indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo
e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della salute,
avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la
realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi
sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di
dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad
ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito
INTERNET del Ministero della salute;
z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e' applicabile al ricorso a
terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale,
che, nell'ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e
interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a
pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati
farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a
tali terapie e' consentito solo nell'ambito delle sperimentazioni
cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, e successive modificazioni. In caso di ricorso improprio si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del
citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni
provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le
aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende
ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei
procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente
lettera, anche sotto il profilo della responsabilita' amministrativa
per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale
responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende
ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico.
797. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre
lo Stato e' incrementato per l'anno 2006 di 2.000 milioni di euro.
Tale importo e' ripartito fra le regioni con i medesimi criteri
adottati per lo stesso anno, salvo diversa proposta di riparto
elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.
798. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2006 e di 8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al
presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute
dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle
finanze per l'attivita' di affiancamento alle regioni impegnate nei
Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione
del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attivita'".
799. Con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' modificato il Piano sanitario nazionale
2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzame i
contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio
sanitario nazionale per il triennio 2007-2009.
800. I consiglieri e referendari medici in servizio presso
t'Ufficio medico della Presidenza del Consiglio dei ministri possono
svolgere attivita' professionali sanitarie esterne, secondo modalita'
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.