art. 1 note (parte 2)

           	
				
 
          Note all'art. 1, comma 36: 
          Si  riporta  il  testo   dell'articolo   29   del   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
          di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge: 
          "Art. 29. Principi di  valutazione  specifici  del  settore
          sanitario 
          In vigore dal 10 agosto 2011 
          1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza
          e di rappresentazione  veritiera  e  corretta,  nonche'  di
          garantire  l'omogeneita',   la   confrontabilita'   ed   il
          consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari  regionali,
          sono individuate le modalita' di rappresentazione, da parte
          degli enti di cui all'articolo 19, comma 2,  lettera  c)  e
          lettera b), punto  i),  ove  ricorrano  le  condizioni  ivi
          previste, delle seguenti fattispecie: 
          a) il costo delle rimanenze di beni fungibili e'  calcolato
          con il metodo della media ponderata; 
          b) A  partire  dall'esercizio  2016  i  cespiti  acquistati
          utilizzando     contributi     in     conto      esercizio,
          indipendentemente   dal   loro   valore,   devono    essere
          interamente ammortizzati  nell'esercizio  di  acquisizione;
          per gli esercizi dal 2012  al  2015  i  cespiti  acquistati
          utilizzando     contributi     in     conto      esercizio,
          indipendentemente   dal   loro   valore,   devono    essere
          interamente ammortizzati applicando i seguenti  percentuali
          per esercizio di acquisizione: 
          1) esercizio di acquisizione 2012:  per  il  20%  del  loro
          valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; 
          2) esercizio di acquisizione 2013:  per  il  40%  del  loro
          valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015; 
          3) esercizio di acquisizione 2014:  per  il  60%  del  loro
          valore nel 2014; per il 40% nel 2015; 
          4) esercizio di  acquisizione  2015:  per  l'80%  del  loro
          valore nel 2015; per il 20% nel 2016; 
          c) i contributi in conto capitale da regione sono  rilevati
          sulla base del provvedimento di assegnazione. I  contributi
          sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto,  con
          contestuale  rilevazione  di  un  credito  verso   regione.
          Laddove  siano  impiegati  per  l'acquisizione  di  cespiti
          ammortizzabili,  i   contributi   vengono   successivamente
          stornati  a   proventi   con   un   criterio   sistematico,
          commisurato   all'ammortamento   dei   cespiti    cui    si
          riferiscono,      producendo       la       sterilizzazione
          dell'ammortamento stesso. Nel  caso  di  cessione  di  beni
          acquisiti  tramite  contributi  in   conto   capitale   con
          generazione di minusvalenza, viene stornata a provento  una
          quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota
          di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce  di
          patrimonio  netto  ed  e'   utilizzata   per   sterilizzare
          l'ammortamento dei beni  acquisiti  con  le  disponibilita'
          generate dalla dismissione. Nel caso di  cessione  di  beni
          acquisiti  tramite  contributi  in   conto   capitale   con
          generazione   di   plusvalenza,   la   plusvalenza    viene
          direttamente iscritta in una riserva del patrimonio  netto,
          senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La
          quota di contributo residua  resta  iscritta  nell'apposita
          voce di patrimonio netto ed e' utilizzata, unitamente  alla
          riserva  derivante  dalla  plusvalenza,  per   sterilizzare
          l'ammortamento dei beni  acquisiti  con  le  disponibilita'
          generate dalla dismissione.  Le  presenti  disposizioni  si
          applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato
          e da altri enti pubblici, a lasciti e  donazioni  vincolati
          all'acquisto di immobilizzazioni, nonche'  a  conferimenti,
          lasciti e donazioni  di  immobilizzazioni  da  parte  dello
          Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati;
          d) i  contributi  per  ripiano  perdite  sono  rilevati  in
          un'apposita  voce  del  patrimonio  netto  sulla  base  del
          provvedimento regionale di  assegnazione,  con  contestuale
          iscrizione  di  un  credito  verso  regione.   Al   momento
          dell'incasso del  credito,  il  contributo  viene  stornato
          dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta
          riduzione della perdita all'interno  della  voce  «utili  e
          perdite portati a nuovo»; 
          e) le quote di contributi di parte corrente finanziati  con
          somme relative al fabbisogno sanitario regionale  standard,
          vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e  non
          utilizzate nel corso dell'esercizio, sono  accantonate  nel
          medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere  rese
          disponibili  negli   esercizi   successivi   di   effettivo
          utilizzo; 
          f) le plusvalenze, le minusvalenze, le  donazioni  che  non
          consistano  in  immobilizzazioni,   ne'   siano   vincolate
          all'acquisto di immobilizzazioni, nonche' le sopravvenienze
          e le insussistenze, sono iscritte  fra  i  proventi  e  gli
          oneri straordinari; 
          g) lo stato dei rischi aziendali e' valutato dalla regione,
          che verifica l'adeguatezza degli  accantonamenti  ai  fondi
          rischi e oneri iscritti  nei  bilanci  di  esercizio  degli
          enti. Il  collegio  sindacale  dei  suddetti  enti  attesta
          l'avvenuto  rispetto  degli   adempimenti   necessari   per
          procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed  oneri  ed  al
          relativo utilizzo; 
          h) le somme di parte corrente  assegnate  alle  regioni,  a
          titolo di finanziamento ordinario  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  tramite  atto  formale  di  individuazione  del
          fabbisogno sanitario regionale standard  e  delle  relative
          fonti di finanziamento,  sono  iscritte,  ove  sussista  la
          gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto
          i), dal responsabile della  gestione  sanitaria  accentrata
          presso la regione nella propria contabilita' generale, come
          credito e contestualmente come passivita' per finanziamenti
          da  allocare.  Ai  fini   della   contabilizzazione   della
          mobilita' sanitaria extraregionale  attiva  e  passiva,  si
          prende   a   riferimento   la   matrice   della   mobilita'
          extraregionale approvata dal  Presidente  della  Conferenza
          delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  ed   inserita
          nell'atto  formale   di   individuazione   del   fabbisogno
          sanitario regionale standard  e  delle  relative  fonti  di
          finanziamento dell'anno di riferimento; 
          i) ove sussista la gestione di cui all'articolo  19,  comma
          2, lettera b), punto i),  per  la  parte  di  finanziamento
          assegnata dalla regione agli enti di cui  alla  lettera  c)
          del comma 2 dell'articolo 19, mensilmente  il  responsabile
          della  gestione  sanitaria  accentrata  presso  la  regione
          storna la  passivita'  per  finanziamenti  da  allocare  in
          ragione di un dodicesimo  dell'intero  importo,  iscrivendo
          parimenti debiti verso le singole  aziende  in  dodicesimi.
          Gli enti di cui  alla  predetta  lettera  c)  del  comma  2
          dell'articolo 19 contestualmente rilevano un credito  verso
          la regione e un ricavo sempre in ragione di un  dodicesimo.
          Per la parte di finanziamento assegnata agli  enti  di  cui
          all'articolo  19,  comma   2,   lettera   b),   punto   i),
          limitatamente alla  quota  riferita  alla  spesa  sanitaria
          direttamente  gestita,  dal  momento  dell'assegnazione  il
          responsabile della gestione sanitaria accentrata presso  la
          regione storna la passivita' per finanziamenti da allocare,
          iscrivendo proventi in ragione di un  dodicesimo  per  ogni
          mese.  Al  termine  dell'esercizio,  eventuali  quote   non
          assegnate ne' agli enti di cui all'articolo  19,  comma  2,
          lettera b), punto i), ne' agli enti di  cui  alla  predetta
          lettera c) si intendono attribuite alla gestione  sanitaria
          accentrata presso la regione e, conseguentemente,  stornate
          da passivita' per  finanziamenti  da  allocare  a  proventi
          della stessa gestione sanitaria accentrata. Il responsabile
          della  gestione  sanitaria  accentrata  presso  la  regione
          impartisce disposizioni agli  enti  di  cui  alla  predetta
          lettera c) sulla rilevazione dei proventi e dei  costi  per
          mobilita'  extraregionale,  al   fine   di   garantire   la
          corrispondenza  dei  dati  aziendali  con  quanto  disposto
          nell'ultimo periodo della lettera h); 
          j) con modalita' analoghe a quelle previste per le somme di
          parte corrente, di cui al primo periodo della  lettera  h),
          ove sussista la gestione di cui all'articolo 19,  comma  2,
          lettera  b),  punto  i),  il  responsabile  della  gestione
          sanitaria  accentrata  presso  la  regione  iscrive   nella
          propria contabilita' generale le  altre  entrate  regionali
          per l'assistenza sanitaria e  ne  definisce  l'assegnazione
          alle aziende sanitarie.  Tali  assegnazioni  sono  rilevate
          dalle aziende con le modalita' stabilite alla lettera i) se
          destinate al finanziamento di parte corrente;  sono  invece
          rilevate con le modalita' stabilite alle lettere c) e d) se
          destinate   rispettivamente    al    finanziamento    degli
          investimenti o al ripiano delle perdite. In tutti i casi va
          garantita la corrispondenza tra  i  crediti  verso  regione
          iscritti nei bilanci degli enti di cui alla lettera c)  del
          comma 2 dell'articolo 19 del presente  titolo  e  i  debiti
          verso  aziende  iscritti  nel   bilancio   della   gestione
          sanitaria accentrata presso la regione; 
          k) alle disposizioni recate dalle  lettere  h),  i)  e  j),
          qualora le singole regioni  non  esercitino  la  scelta  di
          gestire direttamente  presso  la  regione  o  la  provincia
          autonoma una quota del finanziamento del  proprio  servizio
          sanitario,   provvedono   le   singole   aziende   di   cui
          all'articolo 19, comma 2, lettera c), per  quanto  di  loro
          competenza, sulla base delle assegnazioni del finanziamento
          del servizio sanitario regionale effettuate  dalla  regione
          in loro favore a seguito di atto formale di  individuazione
          del  fabbisogno  sanitario  regionale  standard   e   delle
          relative  fonti  di  finanziamento.  In  tutti  i  casi  va
          garantita   la   corrispondenza   fra   il    finanziamento
          complessivo del servizio sanitario regionale e la somma dei
          finanziamenti registrati dalle aziende di cui  all'articolo
          19, comma 2, lettera c)." 
 
          Note all'art. 1, comma 37: 
          Si riporta il  testo  dell'articolo  171  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e
          successive modificazioni (Ordinamento  dell'Amministrazione
          degli affari esteri): 
          "171. Indennita' di servizio all'estero. 
          1.  L'indennita'  di  servizio  all'estero  non  ha  natura
          retributiva  essendo  destinata  a  sopperire  agli   oneri
          derivanti  dal  servizio   all'estero   ed   e'   ad   essi
          commisurata. Essa  tiene  conto  della  peculiarita'  della
          prestazione  lavorativa  all'estero,  in   relazione   alle
          specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare. 
          2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita: 
          a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A; 
          b)  dalle  maggiorazioni   relative   ai   singoli   uffici
          determinate secondo coefficienti di sede  da  fissarsi  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica sentita la commissione di cui  all'articolo  172.
          Qualora  ricorrano  esigenze  particolari,  possono  essere
          fissati coefficienti differenti  per  i  singoli  posti  di
          organico in uno stesso ufficio. 
          3. I coefficienti di sede sono fissati,  nei  limiti  delle
          disponibilita' finanziarie, sulla base: 
          a) del  costo  della  vita,  desunto  dai  dati  statistici
          elaborati dalle Nazioni Unite e  dall'Unione  europea,  con
          particolare  riferimento  al  costo  degli  alloggi  e  dei
          servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di  agenzie
          specializzate a livello internazionale; 
          b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati
          in relazione al tenore di vita ed al  decoro  connesso  con
          gli obblighi derivanti  dalle  funzioni  esercitate,  anche
          sulla base delle relazioni dei  capi  delle  rappresentanze
          diplomatiche e degli uffici consolari, nonche' dei rapporti
          dell'Ispettore   generale    del    Ministero    e    delle
          rappresentanze all'estero; 
          c) del corso dei cambi. 
          4.  Ai  fini   dell'adeguamento   dei   coefficienti   alle
          variazioni del costo della vita si seguono i  parametri  di
          riferimento  indicati  nel  comma  3,  lettera   a).   Tale
          adeguamento  sara'  ponderato  in  relazione   agli   oneri
          indicati nel comma 3, lettera b). 
          5. Nelle sedi in  cui  esistono  situazioni  di  rischio  e
          disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
          alle    condizioni    sanitarie    ed    alle     strutture
          medico-ospedaliere,  alle  condizioni   climatiche   e   di
          inquinamento, al grado di isolamento, nonche'  a  tutte  le
          altre condizioni locali tra cui anche la notevole  distanza
          geografica  dall'Italia,  il   personale   percepisce   una
          apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
          dal comma  1.  Tale  maggiorazione  viene  determinata  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,   sentita   la   commissione    permanente    di
          finanziamento, tenendo conto  delle  classificazioni  delle
          sedi estere in base al disagio adottate  dalla  Commissione
          dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun  caso  superare
          l'80 per cento dell'indennita' ed e'  soggetta  a  verifica
          periodica, almeno biennale. 
          6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano  destinati
          a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella
          stessa citta' seppure in uffici  diversi,  l'indennita'  di
          servizio all'estero viene  ridotta  per  ciascuno  di  essi
          nella misura del 14 per cento. 
          7. Le indennita' base di cui  al  comma  2  possono  essere
          periodicamente aggiornate con decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri, d'intesa con il Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, per tener  conto
          della variazione percentuale del valore  medio  dell'indice
          dei   prezzi    rilevato    dall'ISTAT.    La    variazione
          dell'indennita' base  non  potra'  comunque  comportare  un
          aumento   automatico   dell'ammontare   in   valuta   delle
          indennita' di servizio all'estero corrisposte.  Qualora  la
          base contributiva, determinata ai sensi delle  disposizioni
          vigenti,   dovesse   risultare   inferiore   all'indennita'
          integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
          contributi previdenziali verra' effettuato  sulla  base  di
          tale indennita'. Restano escluse  dalla  base  contributiva
          pensionabile le indennita' integrative  concesse  ai  sensi
          dell'articolo 189." 
 
          Note all'art. 1, comma 38: 
          Si  riporta  il  testo  dell'articolo   658   del   decreto
          legislativo  16  aprile  1994,   n.   297,   e   successive
          modificazioni   (Approvazione   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine e grado): 
          "Art. 658. Assegni di sede. 
          1. Al personale in servizio nelle  istituzioni  scolastiche
          all'estero,  oltre  allo  stipendio  e  agli   assegni   di
          carattere fisso e continuativo previsti per  il  territorio
          nazionale, tranne che per  tali  assegni  sia  diversamente
          disposto, compete, dal giorno di assunzione fino  a  quello
          di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale  assegno
          di sede, non avente carattere  retributivo,  per  sopperire
          agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale  assegno
          e' costituito: 
          a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla
          tabella di cui al comma 9; 
          b)  dalle  maggiorazioni   relative   alle   singole   sedi
          determinate secondo coefficienti da  fissarsi  con  decreto
          del Ministro per gli affari  esteri,  di  concerto  con  il
          Ministro per il tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica, sentita la commissione di cui  all'articolo  172
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n. 18. 
          2. I coefficienti sono fissati sulla base del  costo  della
          vita e delle sue  variazioni  risultanti  dalle  periodiche
          pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo  monetario
          internazionale  e  dell'Unione   europea,   nonche'   dalle
          relazioni dei capi  di  rappresentanza  diplomatica  e,  in
          particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare,  dai
          rapporti degli  ispettori  del  Ministero  e  degli  uffici
          all'estero, come pure da ogni altro elemento utile,  tenuto
          conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei  servizi,
          nonche' del corso dei cambi. 
          3.  Agli  assegni  di   sede   si   applicano   le   stesse
          maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite
          per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri
          in servizio nella stessa sede. 
          4.  Qualora  due  dipendenti  fra  loro  coniugati  vengano
          destinati  a  prestare  servizio   nello   stesso   ufficio
          all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
          l'assegno di sede viene ridotto per ciascuno di essi  nella
          misura del 14 per cento. 
          5.  Al  personale  cui  venga  integralmente   sospesa   la
          corresponsione dell'assegno personale  e  che  continui  ad
          occupare un posto all'estero compete  l'intero  trattamento
          previsto per il territorio nazionale, escluse le indennita'
          per i servizi o funzioni di carattere speciale. 
          6. L'assegno di sede e' conservato per  intero  durante  il
          periodo delle ferie annuali  stabilito  dalle  disposizioni
          vigenti  per  il  personale  della   scuola   in   servizio
          all'estero  per   un   massimo   di   cinquantadue   giorni
          lavorativi, complessivamente in ciascun anno, ivi  compresi
          i giorni di viaggio e le 4 giornate  di  riposo  da  fruire
          nell'anno solare ai sensi della legge 23 dicembre 1977,  n.
          937. Ai fini del relativo computo il sabato e'  considerato
          giorno lavorativo. 
          7. L'assegno di sede non compete al personale  in  servizio
          all'estero che usufruisca del periodo di  ferie  in  Italia
          prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione
          delle funzioni all'estero. 
          8. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui
          venga corrisposta, da parte di autorita' o ente  all'estero
          una retribuzione per altro servizio prestato, e'  diminuito
          di un importo pari a quello corrisposto da detta  autorita'
          o ente. 
          9. Gli assegni base per il personale in servizio presso  le
          istituzioni scolastiche italiane all'estero o  nelle  altre
          iniziative e attivita' previste nel  titolo  I  sono  cosi'
          determinati: 
    

                                                           Assegno
                                                        mensile lordo
                                                            lire
          A) PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO E DOCENTE IN
          SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE
          E PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE
          STRANIERE:

          1. Ispettore tecnico ..............               1.700.000
          2. Direttore didattico con funzioni ispettive..   1.560.000
          3. Preside di istituto di istruzione superiore .  1.534.000
          4. Preside di scuola media ...........            1.534.000
          5. Direttore didattico .............              1.534.000
          6. Docente chiamato a ricoprire una cattedra
             presso universita' istituti superiori e
             conservatori stranieri............             1.400.000
          7. Docente incaricato della presidenza di
             istituto di istruzione secondaria superiore    1.311.000
          8. Docente nelle scuole secondarie superiori o
             presso istituti stranieri di istruzione
             secondaria di secondo grado ............       1.260.000
          9. Lettore incaricato anche di attivita' extra
             accademiche .................                  1.260.000
          10. Docente incaricato della presidenza di
              scuola media ................                 1.219.000
          11. Insegnante elementare o di scuola materna
              incaricato di funzioni direttive ........     1.165.000
          12. Lettore ......................                1.160.000
          13. Docente nelle scuole medie o presso istituti
              stranieri di istruzione secondaria di primo
              grado .....................                   1.151.000
          14. Docenti diplomati degli istituti di istruzione
              secondaria superiore ............             1.105.000
          15. Insegnante elementare o di scuola materna o
              presso istituti stranieri di istruzione
              primaria ......................               1.105.000

          B) PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO
          (A.T.A.) IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE
          ITALIANE:

          16. Responsabile amministrativo ..........        1.105.000
          17. Assistente amministrativo ..........            949.000
          18. Collaboratore scolastico...........             805.000

    
          10. Gli assegni base di cui  al  comma  9,  possono  essere
          periodicamente aggiornati con decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri, d'intesa con il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, per tener  conto
          della variazione percentuale del valore  medio  dell'indice
          dei   prezzi    rilevato    dall'ISTAT.    La    variazione
          dell'indennita' base  non  potra'  comunque  comportare  un
          aumento automatico dell'ammontare in valuta  degli  assegni
          corrisposti  all'estero.  Qualora  la  base   contributiva,
          determinata ai sensi delle  disposizioni  vigenti,  dovesse
          risultare  inferiore  all'indennita'  integrativa  speciale
          prevista  per  l'interno,   il   calcolo   dei   contributi
          previdenziali  verra'  effettuato  sulla   base   di   tale
          indennita'." 
 
          Note all'art. 1, comma 39: 
          Per il testo dell'articolo 171 del DPR n. 18 del 1967 ,  si
          veda nelle note all'art.1 comma 37. 
          Per il testo dell'articolo 658 del decreto  legislativo  n.
          297 del 1994 si veda nelle note all'art.1, comma 38. 
 
          Note all'art. 1, comma 40: 
          Si riporta il testo del  comma  11  dell'articolo  1  della
          legge    31    marzo    2005,    n.    56    (Misure    per
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'  delega  al
          Governo per il riordino degli enti  operanti  nel  medesimo
          settore): 
          "Art. 1. (omissis) 
          11. Per l'attuazione dei  commi  6,  8  e  9  del  presente
          articolo e' autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a
          decorrere dall'anno 2005." 
 
          Note all'art. 1, comma 41: 
          Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della legge
          3 agosto 1998, n. 299 (Finanziamento  italiano  della  PESC
          (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea)
          relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2,  del
          trattato sull'Unione europea): 
          "Art. 1. (omissis) 
          2.  Dall'anno  2001  la  spesa  e'  determinata  ai   sensi
          dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23  agosto  1988,
          n. 362." 
 
          Note all'art. 1, comma 42: 
          Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 della legge
          15  febbraio  1995,   n.   51   (Ratifica   ed   esecuzione
          dell'accordo fra il Governo  della  Repubblica  italiana  e
          l'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per  lo   sviluppo
          industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro
          internazionale per la  scienza  e  l'alta  tecnologia,  con
          scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993): 
          "Art. 3. (omissis) 
          1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della   presente
          legge, valutato in lire 7.000 milioni annui,  a  regime,  a
          decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo, ai
          fini del bilancio triennale 1995-1997,  del  capitolo  6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno    1995,    all'uopo    parzialmente     utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al   Ministero   degli   affari
          esteri." 
 
          Note all'art. 1, comma 44: 
          Si riporta il testo del  comma  24  dell'articolo  1  della
          legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
          "Art. 1. (omissis) 
          24. A decorrere dal 1°  settembre  1996  l'ordinazione  dei
          pagamenti delle retribuzioni ai docenti  di  religione,  ai
          supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine
          dell'attivita'  didattica  e'  effettuata  dalle  direzioni
          provinciali del tesoro con  ordinativi  emessi  in  base  a
          ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di  spesa  fissa
          e' disposta con i contratti individuali di lavoro  a  tempo
          determinato stipulati  secondo  le  competenze  individuate
          rispettivamente dagli articoli 309, 520  e  521  del  testo
          unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297." 
          Si  riporta  il  testo   dell'articolo   52   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni (Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
          "Art. 52. Disciplina delle mansioni. 
          1.  Il  prestatore  di  lavoro  deve  essere  adibito  alle
          mansioni per le quali e'  stato  assunto  o  alle  mansioni
          equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a
          quelle corrispondenti alla qualifica  superiore  che  abbia
          successivamente  acquisito  per  effetto  delle   procedure
          selettive di cui all'articolo  35,  comma  1,  lettera  a).
          L'esercizio di fatto di mansioni  non  corrispondenti  alla
          qualifica  di  appartenenza  non   ha   effetto   ai   fini
          dell'inquadramento del lavoratore  o  dell'assegnazione  di
          incarichi di direzione. 
          1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei  dirigenti
          e del personale  docente  della  scuola,  delle  accademie,
          conservatori e  istituti  assimilati,  sono  inquadrati  in
          almeno  tre  distinte  aree  funzionali.  Le   progressioni
          all'interno della stessa area avvengono secondo principi di
          selettivita',  in  funzione  delle  qualita'  culturali   e
          professionali,  dell'attivita'  svolta  e   dei   risultati
          conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce  di  merito.
          Le progressioni fra  le  aree  avvengono  tramite  concorso
          pubblico,    ferma    restando    la    possibilita'    per
          l'amministrazione di destinare  al  personale  interno,  in
          possesso dei  titoli  di  studio  richiesti  per  l'accesso
          dall'esterno, una riserva di posti comunque  non  superiore
          al 50 per cento di quelli messi a concorso. La  valutazione
          positiva conseguita dal  dipendente  per  almeno  tre  anni
          costituisce titolo rilevante  ai  fini  della  progressione
          economica  e  dell'attribuzione  dei  posti  riservati  nei
          concorsi per l'accesso all'area superiore. 
          1-ter. Per  l'accesso  alle  posizioni  economiche  apicali
          nell'ambito delle aree funzionali e' definita una quota  di
          accesso  nel  limite  complessivo  del  50  per  cento   da
          riservare  a   concorso   pubblico   sulla   base   di   un
          corso-concorso  bandito  dalla   Scuola   superiore   della
          pubblica amministrazione. 
          2. Per obiettive esigenze  di  servizio  il  prestatore  di
          lavoro  puo'  essere  adibito  a  mansioni  proprie   della
          qualifica immediatamente superiore: 
          a) nel caso di vacanza di posto in organico, per  non  piu'
          di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano  state
          avviate le procedure per la  copertura  dei  posti  vacanti
          come previsto al comma 4; 
          b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con
          diritto  alla  conservazione  del  posto,  con   esclusione
          dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 
          3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai  fini
          del presente  articolo,  soltanto  l'attribuzione  in  modo
          prevalente, sotto il profilo  qualitativo,  quantitativo  e
          temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 
          4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di  effettiva
          prestazione,  il  lavoratore  ha  diritto  al   trattamento
          previsto    per    la    qualifica    superiore.    Qualora
          l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a
          vacanze dei posti in organico, immediatamente,  e  comunque
          nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui  il
          dipendente e'  assegnato  alle  predette  mansioni,  devono
          essere avviate le procedure  per  la  copertura  dei  posti
          vacanti. 
          5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma  2,  e'  nulla
          l'assegnazione del lavoratore a  mansioni  proprie  di  una
          qualifica superiore, ma al  lavoratore  e'  corrisposta  la
          differenza  di  trattamento  economico  con  la   qualifica
          superiore. Il  dirigente  che  ha  disposto  l'assegnazione
          risponde personalmente del maggiore onere  conseguente,  se
          ha agito con dolo o colpa grave. 
          6. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  in
          sede di attuazioni della nuova disciplina degli ordinamenti
          professionali prevista dai contratti collettivi  e  con  la
          decorrenza  da  questi  stabilita.  I  medesimi   contratti
          collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui
          ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale  data,  in  nessun  caso  lo
          svolgimento di mansioni superiori rispetto  alla  qualifica
          di appartenenza, puo' comportare il diritto ad  avanzamenti
          automatici     nell'inquadramento     professionale     del
          lavoratore." 
 
          Note all'art. 1, comma 45: 
          Per  il  testo  dell'articolo  52,  comma  4,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001 si veda  nelle  note  all'art.1
          comma 44 
 
          Note all'art. 1, comma 47: 
          Si riporta il  testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008,  n.
          140 (Regolamento recante la disciplina per il  reclutamento
          dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo  1,  comma
          618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296): 
          "Art. 10. (omissis) 
          5. Gli aspiranti alla nomina  in  commissioni  di  concorso
          sono inclusi, a domanda, in un apposito  elenco  costituito
          sulla base di un decreto del direttore generale  regionale.
          Con decreto interministeriale, di intesa  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e l'innovazione  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  si  definiscono  i
          compensi per i componenti delle commissioni di concorso." 
 
          Note all'art. 1, comma 49: 
          Si riporta il testo del comma  870  dell'articolo  1  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
          "Art. 1. (omissis) 
          870. Al  fine  di  garantire  la  massima  efficacia  degli
          interventi nel settore della ricerca, e'  istituito,  nello
          stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca,  il  Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
          scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
          risorse annuali per i  progetti  di  ricerca  di  interesse
          nazionale delle universita', nonche' le risorse  del  Fondo
          per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del  Fondo  per
          gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
          104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto  di
          competenza del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
          del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'articolo
          61 della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
          modificazioni." 
 
          Note all'art. 1, comma 50: 
          Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo
          27  luglio  1999,  n.  297,  e   successive   modificazioni
          (Riordino della disciplina e  snellimento  delle  procedure
          per il sostegno della ricerca  scientifica  e  tecnologica,
          per la diffusione delle tecnologie, per  la  mobilita'  dei
          ricercatori): 
          "Art. 5. Fondo agevolazioni per la ricerca. 
          1. Le  attivita'  di  cui  all'articolo  3  sono  sostenute
          mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a  valere  sul
          Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR),  a  carattere
          rotativo, che opera con le modalita' contabili  di  cui  al
          soppresso Fondo  speciale  per  la  ricerca  applicata.  La
          gestione del FAR e' articolata in una sezione relativa agli
          interventi  nel  territorio  nazionale  e  in  una  sezione
          relativa  ad  interventi  nelle  aree  depresse.   Al   FAR
          affluiscono, a decorrere dall'anno 2000,  gli  stanziamenti
          iscritti  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          all'unita'   previsionale   di   base   4.2.1.2.   «Ricerca
          applicata». 
          2.  Il  Ministro  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." 
 
          Note all'art. 1, comma 52: 
          Si riporta il testo del  comma  82  dell'articolo  4  della
          legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge di stabilita' 2012): 
          "Art. 4. (omissis) 
          82.  A  decorrere  dall'anno  2012,  conseguentemente  alle
          economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a  81
          e non destinate  al  conseguimento  dell'obiettivo  di  cui
          all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, e' iscritto nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un Fondo di parte corrente denominato «Fondo  da  ripartire
          per   la   valorizzazione    dell'istruzione    scolastica,
          universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale  e
          coreutica»,  con  lo  stanziamento  di  euro  64,8  milioni
          nell'anno  2012,  168,4  milioni  nell'anno  2013  e  126,7
          milioni a decorrere dall'anno 2014, destinato alle missioni
          dell'istruzione scolastica, dell'istruzione universitaria e
          della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo  tra  le
          relative finalita' si provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio." 
 
          Note all'art. 1, comma 53: 
          Per il testo dell'articolo 7 del decreto-legge  n.  95  del
          2012 si veda nelle note all'art.1 comma 4. 
 
          Note all'art. 1, comma 55: 
          Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 5 del  citato
          decreto-legge  n.  95  del  2012,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
          "Art. 5. (omissis) 
          8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale,
          anche  di  qualifica  dirigenziale,  delle  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  nonche'
          delle autorita' indipendenti  ivi  inclusa  la  Commissione
          nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  (Consob),  sono
          obbligatoriamente  fruiti  secondo  quanto   previsto   dai
          rispettivi ordinamenti e non danno  luogo  in  nessun  caso
          alla corresponsione di trattamenti  economici  sostitutivi.
          La presente  disposizione  si  applica  anche  in  caso  di
          cessazione  del   rapporto   di   lavoro   per   mobilita',
          dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del
          limite  di  eta'.  Eventuali   disposizioni   normative   e
          contrattuali piu' favorevoli cessano di avere  applicazione
          a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La
          violazione della presente disposizione, oltre a  comportare
          il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte  di
          responsabilita'  disciplinare  ed  amministrativa  per   il
          dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al
          personale docente e amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al
          termine  delle  lezioni  o  delle   attivita'   didattiche,
          limitatamente  alla  differenza  tra  i  giorni  di   ferie
          spettanti e quelli in cui e'  consentito  al  personale  in
          questione di fruire delle ferie." 
 
          Note all'art. 1, comma 57: 
          Si riporta il testo del  comma  8  dell'articolo  26  della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive  modificazioni
          (Misure di finanza pubblica per  la  stabilizzazione  e  lo
          sviluppo), come modificato dalla presente legge: 
          "Art. 26. (omissis) 
          8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica  puo'
          avvalersi,  per  i  compiti   connessi   con   l'attuazione
          dell'autonomia  scolastica,   dell'opera   di   docenti   e
          dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali,
          scientifici e professionali, nei limiti di  un  contingente
          non superiore  a  centocinquanta  unita',  determinato  con
          decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni
          che  svolgono  attivita'   di   prevenzione   del   disagio
          psico-sociale,   assistenza,   cura,    riabilitazione    e
          reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti
          all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
          n. 309, possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105
          del citato testo unico, assegnazioni di docenti e dirigenti
          scolastici  nel  limite  massimo  di  cento  unita'.   Alle
          associazioni  professionali  del  personale   direttivo   e
          docente ed agli enti cooperativi da esse promossi,  nonche'
          agli enti ed istituzioni che svolgono, per  loro  finalita'
          istituzionale, impegni nel campo della formazione  e  della
          ricerca educativa e  didattica,  possono  essere  assegnati
          docenti  e  dirigenti  scolastici  nel  limite  massimo  di
          cinquanta unita'. Le assegnazioni di cui al presente comma,
          ivi comprese  quelle  presso  l'amministrazione  scolastica
          centrale  e  periferica,  comportano  il  collocamento   in
          posizione di fuori  ruolo.  Il  personale  collocato  fuori
          ruolo deve aver superato il periodo di  prova.  Il  periodo
          trascorso in tale posizione e' valido a tutti  gli  effetti
          come  servizio  di  istituto  nella  scuola.  All'atto  del
          rientro  in  ruolo  i  docenti  e  i  dirigenti  scolastici
          riacquistano la sede nella quale erano titolari al  momento
          del collocamento fuori ruolo  se  il  periodo  di  servizio
          prestato nella predetta posizione non e'  durato  oltre  un
          quinquennio.  In  caso  di  durata  superiore   essi   sono
          assegnati con priorita' ad una  sede  disponibile  da  loro
          scelta.  E'  abrogato  l'articolo  456  del   testo   unico
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,
          con eccezione dei commi 12, 13 e 14." 
 
          Note all'art. 1, comma 58: 
          Per il testo dell'articolo 26, comma 8, della legge n.  448
          del 1998 si veda nelle note all'art.1 comma 57. 
 
          Note all'art. 1, comma 59: 
          Per il testo dell'articolo 26, comma 8, della legge n.  448
          del 1998 si veda nelle note all'art.1 comma 57. 
 
          Note all'art. 1, comma 60: 
          Si riporta il  testo  del  comma  2  dell'articolo  16  del
          decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68  (Revisione  della
          normativa di principio in materia di diritto allo studio  e
          valorizzazione   dei   collegi   universitari    legalmente
          riconosciuti,   in   attuazione   della   delega   prevista
          dall'articolo 5, comma 1, lettere a),  secondo  periodo,  e
          d), della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e  secondo  i
          principi e  i  criteri  direttivi  stabiliti  al  comma  3,
          lettera f), e al comma 6), come modificato  dalla  presente
          legge: 
          "Art. 16. (omissis) 
          2. Ai fini del riconoscimento,  il  collegio  universitario
          deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi  a
          carattere  istituzionale,  logistico  e   funzionale,   non
          inferiori a quelli previsti per l'accesso ai  finanziamenti
          di cui alla legge del 14  novembre  2000,  n.  338,  ed  in
          particolare: 
          a) prevedere  nel  proprio  statuto  uno  scopo  formativo,
          svolto in maniera sistematica e continuativa,  ed  adeguata
          dimostrazione del possesso delle conseguenti qualificazioni
          e   strutture   organizzative   necessarie   per   la   sua
          realizzazione; 
          b)  disporre  di  strutture  ricettive  dotate   di   spazi
          polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di
          funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di
          attivita' formative, culturali e ricreative, concepite  con
          alti standard qualitativi; 
          c) disporre di strutture ricettive  in  grado  di  ospitare
          utenti italiani, provenienti da piu' regioni sul territorio
          nazionale, e stranieri, con particolare riguardo  a  quelli
          provenienti da paesi  dell'Unione  europea,  anche  in  una
          prospettiva di sviluppo interculturale. 
          c-bis)  per  i   collegi   universitari   gia'   legalmente
          riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti  di  cui
          alla legge 14 novembre 2000, n. 338." 
 
          Note all'art. 1, comma 62: 
          Si riporta il testo del comma  981  dell'articolo  1  della
          citata legge n. 296 del 2006: 
          "Art. 1. (omissis) 
          981.  Per   assicurare   il   concorso   dello   Stato   al
          completamento    della    realizzazione     delle     opere
          infrastrutturali della Pedemontana di Formia  di  cui  alla
          delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006,  a  valere  sulle
          risorse di cui all'articolo 2, comma 92, del  decreto-legge
          3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre   2006,   n.   286,   che   sono
          corrispondentemente ridotte, e' autorizzato  un  contributo
          quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007.  A
          tal fine, il  completamento  della  progettazione  e  della
          relativa   attivita'    esecutiva,    relativamente    alla
          realizzazione dell'opera, puo'  avvenire  anche  attraverso
          affidamento  di  ANAS  Spa  ad  un  organismo  di   diritto
          pubblico, costituito  in  forma  societaria  e  partecipato
          dalla stessa societa' e dalla provincia di Latina. Con atto
          convenzionale e'  disciplinato  il  subentro  nei  rapporti
          attivi e passivi inerenti la realizzazione  delle  predette
          opere infrastrutturali." 
 
          Note all'art. 1, comma 63: 
          Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 della legge
          22 dicembre 1986, n. 910 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 1987): 
          "Art. 2. (omissis) 
          3. La dotazione del fondo  di  cui  all'articolo  11  della
          legge 10  aprile  1981,  n.  151  ,  e'  integrata  per  il
          quinquennio   1987-1991   con    l'ulteriore    complessiva
          assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          dei trasporti, per essere destinata  specificatamente  alla
          concessione di contributi in misura  pari  agli  oneri  per
          capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui
          garantiti  dallo  Stato  che  le  ferrovie  in  regime   di
          concessione e in gestione commissariale governativa possono
          contrarre, anche  all'estero,  nel  limite  complessivo  di
          5.000 miliardi, adeguabile sulla  base  dell'andamento  dei
          tassi, per la realizzazione di investimenti  ferroviari.  I
          contributi sono erogati a rotazione alle  predette  aziende
          con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con  il
          Ministro  del  tesoro,  intesa  la  Commissione  consultiva
          interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio
          1970, n. 281 , sulla base di singoli progetti  accompagnati
          da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi
          piani finanziari. Al fondo  affluiscono  le  disponibilita'
          per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato  di
          previsione del Ministero dei trasporti per l'anno  1987,  e
          relative proiezioni per gli  anni  successivi,  nonche'  la
          somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987  e  di  lire  120
          miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli  anni
          successivi  si  provvede   ai   sensi   dell'articolo   19,
          quattordicesimo comma, della legge  22  dicembre  1984,  n.
          887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati." 
 
          Note all'art. 1, comma 64: 
          Si riporta  il  testo  del  comma  1  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  4  ottobre  1996,  n.  517  (Interventi  nel
          settore  dei  trasporti),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611: 
          "Art. 1. (omissis) 
          1. Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti. 
          1.  Per  consentire  la   prosecuzione   degli   interventi
          concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa  di  cui
          alla legge 26 febbraio 1992, n. 211 ,  e'  autorizzato  per
          l'anno 1997 il limite di impegno trentennale  di  lire  100
          miliardi per le  finalita'  di  cui  all'articolo  9  della
          stessa legge n. 211.(omissis)" 
 
          Note all'art. 1, comma 65: 
          Si riporta il testo del  comma  2  dell'articolo  39  della
          legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni  in  materia  di
          infrastrutture e trasporti): 
          "Art. 39. (omissis) 
          2. Per la gestione e lo sviluppo  dei  sistemi  informativi
          automatizzati del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti nonche' per la realizzazione di un  programma  di
          sperimentazione avente la durata  di  un  anno  di  sistemi
          innovativi di rilevazione  e  controllo  automatizzato  dei
          percorsi effettuati  in  aree  urbane  ed  extraurbane  dai
          veicoli  che  trasportano  merci  pericolose,  al  fine  di
          monitorare e validare le migliori  tecnologie  in  materia,
          sono  autorizzati  limiti  di  impegno   quindicennali   di
          5.728.000 euro per  l'anno  2002,  di  6.229.000  euro  per
          l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004." 
 
          Note all'art. 1, comma 66: 
          Si  riporta  il  testo  dell'articolo   585   del   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare): 
          "Art. 585 Oneri per le consistenze dei volontari del  Corpo
          delle capitanerie di porto 
          In vigore dal 9 ottobre 2010 1. 
          Gli oneri riferiti alle consistenze di  ciascuna  categoria
          dei  volontari  di  truppa,  determinate  con  decreto  del
          Ministro della difesa, di cui all'articolo 2217, restano  a
          carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
          sono determinati negli importi in euro di seguito indicati: 
          a) per l'anno 2009: 68.993.137,67; 
          b) per l'anno 2010: 65.188.592,32; 
          c) per l'anno 2011: 75.106.850,08; 
          d) per l'anno 2012: 75.022.475,62; 
          e) per l'anno 2013: 74.943.322,41; 
          f) per l'anno 2014: 74.867.621,25; 
          g) per l'anno 2015: 74.787.401,19; 
          h) a decorrere dall'anno 2016: 74.703.881,29." 
 
          Note all'art. 1, comma 69: 
          Si riporta il testo  del  comma  172  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni  urgenti
          in  materia  tributaria  e  finanziaria),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2006,  n.  286,  e
          successive modificazioni, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
          "Art. 2. (omissis) 
          172.  Le  spese  occorrenti  per  il  finanziamento   delle
          attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe sono
          finanziate dalla contribuzione a carico  degli  utenti  dei
          servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere  b)  e
          c), del regolamento di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi  previsti  dalla
          legge, per la parte non coperta da finanziamento  a  carico
          dello Stato, e affluiscono ad apposita unita'  previsionale
          di base inserita nello stato di  previsione  del  Ministero
          delle  infrastrutture.  Una  quota   degli   introiti   che
          affluiscono annualmente a  titolo  di  contribuzione  degli
          utenti dei servizi, pari ad euro 2.500.000 per l'anno 2012,
          pari  a  euro  2.673.000  per  l'anno  2013,  pari  a  euro
          3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000  annui  a
          decorrere dal  2015,  resta  acquisita  al  bilancio  dello
          Stato;  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. Nella medesima unita'  previsionale
          di   base   confluiscono   gli   stanziamenti    finanziari
          attualmente iscritti nello stato di previsione della  spesa
          del Ministero delle infrastrutture  per  le  attivita'  del
          Registro italiano dighe." 
 
          Note all'art. 1, comma 71: 
          Si riporta il testo del  comma  53  dell'articolo  4  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive  modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato. Legge di stabilita' 2012): 
          "Art. 4. (omissis) 
          53. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a.,
          interamente  partecipato  dal  Ministero  delle   politiche
          agricole alimentari e forestali, e' autorizzato  a  versare
          all'entrata del bilancio  dello  Stato  la  somma  di  47,2
          milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma  di  9,2
          milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di  9,2
          milioni di euro entro il 31 gennaio 2014." 
 
          Note all'art. 1, comma 72: 
          Si riporta il testo  del  comma  11  dell'articolo  21  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214,  e  successive  modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge: 
          "Art. 21. (omissis) 
          11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative  risorse
          umane e strumentali, nonche'  tutti  i  rapporti  attivi  e
          passivi, sono trasferiti, entro il  30  settembre  2012  al
          soggetto   costituito   o   individuato    dalle    Regioni
          interessate,  assicurando  adeguata  rappresentanza   delle
          competenti amministrazioni dello Stato.  Fino  all'adozione
          delle misure di cui al  presente  comma  e,  comunque,  non
          oltre il termine del 30  settembre  2014  sono  sospese  le
          procedure esecutive e le azioni giudiziarie  nei  confronti
          dell'EIPLI.  La  tutela  occupazionale  e'  garantita   con
          riferimento al personale titolare di rapporto di  lavoro  a
          tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data  dalla
          soppressione di cui al comma 10 e fino  all'adozione  delle
          misure di cui al presente comma, la  gestione  liquidatoria
          dell'Ente    e'    assicurata     dall'attuale     gestione
          commissariale,  che  mantiene   i   poteri   necessari   ad
          assicurare il regolare esercizio delle funzioni  dell'Ente,
          anche nei confronti dei terzi." 
 
          Note all'art. 1, comma 73: 
          Si riporta  il  testo  del  comma  4  dell'articolo  8  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, allegato 3: 
          "Art. 8. (omissis) 
          4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3,  si
          applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello
          Stato ivi indicate. Nel  caso  in  cui  per  effetto  delle
          operazioni di gestione  la  predetta  riduzione  non  fosse
          possibile, per  gli  enti  interessati  si  applica  quanto
          previsto dal precedente comma 3." 
 
 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
          Note all'art. 1, comma 74: 
          Si riporta il testo dell'articolo 6  del  decreto-legge  30
          dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
          del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          1998, n. 30: 
          "Art. 6. Sgravi contributivi. 
          1. Per la  salvaguardia  dell'occupazione  della  gente  di
          mare,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  1998,   le   imprese
          armatrici, per il  personale  avente  i  requisiti  di  cui
          all'articolo 119 del codice della navigazione ed  imbarcato
          su  navi  iscritte  nel  Registro  internazionale  di   cui
          all'articolo 1, nonche' lo stesso personale suindicato sono
          esonerati dal versamento dei  contributi  previdenziali  ed
          assistenziali dovuti per legge.  Il  relativo  onere  e'  a
          carico della  gestione  commissariale  del  Fondo  gestione
          istituti contrattuali lavoratori portuali  in  liquidazione
          di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge  22
          gennaio 1990, n. 6 , convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e'  rimborsato  su  conforme
          rendicontazione. 
          2. Il contributo di  cui  all'articolo  1,  comma  20,  del
          decreto-legge 21 ottobre 1996, n.  535  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre  1996,  n.  647,  e'
          prorogato,  per  l'anno  1997,  a  favore   delle   imprese
          armatrici   ai   sensi   ed   alle   condizioni    previste
          dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995,
          n. 287 ,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  8
          agosto 1995, n. 343. 
          3. Il contributo di cui  al  comma  2  si  somma  a  quelli
          concessi  alle  aziende  quali  aiuti  alla  gestione,  per
          ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
          legge. I benefici medesimi, complessivamente,  non  possono
          superare per ciascuna nave il  massimale  fissato  su  base
          annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
          296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990,  n.  383.  Ai
          fini dell'erogazione del presente beneficio va  assunto  il
          valore medio di  cambio  attribuito  alla  moneta  italiana
          nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo." 
 
          Note all'art. 1, comma 75: 
          Si riporta il  testo  del  comma  3  dell'articolo  59  del
          decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per  la
          crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dalla presente
          legge: 
          "Art. 59. (omissis) 
          3. Le somme presenti sul bilancio dell'AGEA  e  non  ancora
          erogate, pari a 19,738  milioni  di  euro,  assegnate  alla
          medesima   Agenzia   ai   sensi   dell'articolo   2,    del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11   marzo   2006,   n.   81,
          dell'articolo 1, comma 405, della legge 23  dicembre  2005,
          n.  266,  dell'articolo  1,  comma  1063,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2,  comma  122,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo  69,  comma
          9, della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  cosi'  come
          rifinanziata dalla legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  sono
          versate all'entrata del bilancio dello Stato  entro  il  31
          gennaio 2013." 
 
          Note all'art. 1, comma 77: 
          Si riporta il testo del comma 26-ter  dell'articolo  1  del
          citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 1. (omissis) 
          26-ter. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  fino  al
          pagamento dei contributi gia' concessi alla medesima data e
          non ancora erogati ai beneficiari e' sospesa la concessione
          dei contributi di cui agli articoli 35  e  37  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni." 
 
          Note all'art. 1, comma 78: 
          Si riporta il testo del  comma  85  dell'articolo  4  della
          citata  legge  n.  183  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 4. (omissis) 
          85. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore della
          presente legge,  nelle  contabilita'  speciali,  aperte  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25  marzo
          1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          maggio 1997, n. 135, e  successive  modificazioni,  per  la
          gestione dei fondi assegnati in applicazione dei  piani  di
          spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del  decreto-legge
          20 maggio 1993,  n.  149,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli
          Istituti del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
          con priorita' per quelle accreditate fino  al  31  dicembre
          2006, sono versate in  conto  entrata  del  bilancio  dello
          Stato, rispettivamente, per un importo pari a 60,4  milioni
          di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo pari a  10
          milioni  di  euro  entro  il   30   giugno   2013,   previa
          individuazione con uno o piu' decreti del  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali, su proposta  del  Segretario
          generale che provvede alla necessaria attivita' istruttoria
          e di  verifica.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si
          applicano anche alle  somme  giacenti  presso  i  conti  di
          tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale
          di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26  novembre  2007,
          n. 233." 
 
          Note all'art. 1, comma 81: 
          Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 23 dicembre
          1978,  n.   833   (Istituzione   del   servizio   sanitario
          nazionale): 
          "Art. 6. Competenze dello Stato. 
          Sono di competenza dello Stato le  funzioni  amministrative
          concernenti: 
          a)   i   rapporti   internazionali    e    la    profilassi
          internazionale, marittima, aerea e di frontiera,  anche  in
          materia veterinaria; l'assistenza  sanitaria  ai  cittadini
          italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri
          ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste  da
          impegni internazionali, avvalendosi  dei  presidi  sanitari
          esistenti; 
          b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive,  per
          le quali  siano  imposte  la  vaccinazione  obbligatoria  o
          misure quarantenarie,  nonche'  gli  interventi  contro  le
          epidemie e le epizoozie; 
          c)  la  produzione,  la  registrazione,  la   ricerca,   la
          sperimentazione, il commercio e l'informazione  concernenti
          i  prodotti  chimici  usati  in   medicina,   i   preparati
          farmaceutici,  i   preparati   galenici,   le   specialita'
          medicinali, i vaccini,  gli  immunomodulatori  cellulari  e
          virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli
          emoderivati, i presidi sanitari e  medico-chirurgici  ed  i
          prodotti assimilati anche per uso veterinario; 
          d)  la  coltivazione,  la  produzione,  la   fabbricazione,
          l'impiego,  il  commercio   all'ingrosso,   l'esportazione,
          l'importazione, il transito, l'acquisto, la  vendita  e  la
          detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che
          per le attribuzioni gia' conferite alle regioni dalla legge
          22 dicembre 1975, n. 685; 
          e) la produzione,  la  registrazione  e  il  commercio  dei
          prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia  e
          la cosmesi; 
          f) l'elencazione e la  determinazione  delle  modalita'  di
          impiego degli  additivi  e  dei  coloranti  permessi  nella
          lavorazione  degli  alimenti  e  delle  bevande   e   nella
          produzione degli oggetti d'uso personale  e  domestico;  la
          determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei
          materiali  e  dei  recipienti  destinati  a   contenere   e
          conservare sostanze alimentari  e  bevande,  nonche'  degli
          oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze
          alimentari; 
          g) gli standards dei prodotti industriali; 
          h) la determinazione di indici di qualita' e di  salubrita'
          degli alimenti e delle bevande alimentari; 
          i)  la  produzione,  la  registrazione,  il   commercio   e
          l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di  energia
          capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico; 
          k)  i  controlli  sanitari  sulla  produzione  dell'energia
          termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il  commercio
          e l'impiego delle sostanze radioattive; 
          l) il prelievo di parti di cadavere, la loro  utilizzazione
          e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui
          alla legge 2 dicembre 1975, n. 644; 
          m) la disciplina generale del lavoro e della produzione  ai
          fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro  e  delle
          malattie professionali; 
          n) l'omologazione di  macchine,  di  impianti  e  di  mezzi
          personali di protezione; 
          o) l'Istituto superiore di sanita', secondo le norme di cui
          alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente legge; 
          p) l'Istituto superiore per la prevenzione e  la  sicurezza
          del lavoro secondo le norme previste dalla presente legge; 
          q) la fissazione dei requisiti per  la  determinazione  dei
          profili  professionali   degli   operatori   sanitari;   le
          disposizioni generali per la durata e  la  conclusione  dei
          corsi;  la  determinazione  dei  requisiti  necessari   per
          l'ammissione  alle  scuole,  nonche'  dei   requisiti   per
          l'esercizio   delle   professioni   mediche   e   sanitarie
          ausiliarie; 
          r)  il  riconoscimento  e  la  equiparazione  dei   servizi
          sanitari prestati in Italia e  all'estero  dagli  operatori
          sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come  titolo
          nei concorsi stessi; 
          s) gli ordini e i collegi professionali; 
          t) il riconoscimento delle  proprieta'  terapeutiche  delle
          acque minerali e termali e  la  pubblicita'  relativa  alla
          loro utilizzazione a scopo sanitario; 
          u) la individuazione delle malattie infettive  e  diffusive
          del  bestiame  per  le  quali,  in  tutto   il   territorio
          nazionale, sono disposti l'obbligo di  abbattimento  e,  se
          del caso, la distruzione degli animali infetti  o  sospetti
          di infezione o di contaminazione; la  determinazione  degli
          interventi obbligatori  in  materia  di  zooprofilassi;  le
          prescrizioni  inerenti  all'impiego  dei  principi  attivi,
          degli   additivi    e    delle    sostanze    minerali    e
          chimico-industriali      nei       prodotti       destinati
          all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative  alla
          produzione  e  la  commercializzazione  di  questi   ultimi
          prodotti; 
          v) 
          z) i servizi sanitari istituiti per i Corpi di polizia, per
          il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo  nazionale
          dei  vigili  del  fuoco,  nonche'  i  servizi  dell'Azienda
          autonoma    delle    ferrovie    dello    Stato    relativi
          all'accertamento  tecnico-sanitario  delle  condizioni  del
          personale dipendente." 
 
          Note all'art. 1, comma 82: 
          Per  il  riferimento  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 31  luglio  1980,  n.  618  recante  "Assistenza
          sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37,  primo
          comma, lettere a) e b),  della  L.  n.  833  del  1978)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale7 ottobre 1980, n.  275,
          S.O. 
          Si riporta il  testo  del  comma  7  dell'articolo  18  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni  (Riordino  della   disciplina   in   materia
          sanitaria, a norma dell'articolo  1  della  L.  23  ottobre
          1992, n. 421): 
          "Art. 18. (omissis) 
          7. Restano salve le norme previste  dal  D.P.R.  31  luglio
          1980, n. 616, dal D.P.R. 31 luglio  1980,  n.  618,  e  dal
          D.P.R.  31  luglio  1980,  n.  620,  con  gli   adattamenti
          derivanti  dalle  disposizioni  del  presente  decreto   da
          effettuarsi con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  di
          concerto con il Ministro del tesoro, sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome. I rapporti con  il  personale  sanitario
          per l'assistenza al personale navigante  sono  disciplinati
          con regolamento ministeriale in conformita', per  la  parte
          compatibile,  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  8.   A
          decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate  e  le  spese  per
          l'assistenza sanitaria all'estero in  base  ai  regolamenti
          della Comunita' europea e alle  convenzioni  bilaterali  di
          sicurezza sociale sono imputate,  tramite  le  regioni,  ai
          bilanci delle unita' sanitarie locali  di  residenza  degli
          assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti  in
          sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale." 
 
          Note all'art. 1, comma 84: 
          Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 618 del 1980: 
          "Art. 3. Forme dell'assistenza. 
          All'erogazione dell'assistenza si provvede: 
          a) in forma diretta mediante convenzioni da stipularsi  con
          istituti di sicurezza sociale  dello  Stato  estero  o  con
          enti, istituti o medici privati, che assicurino  i  livelli
          di prestazioni garantiti dal piano sanitario nazionale. Per
          i  dipendenti  pubblici  in   attivita'   di   servizio   o
          pensionati, compresi i familiari a carico  o  in  cerca  di
          prima occupazione residenti all'estero in zone di  confine,
          viene riconosciuta la possibilita' di optare, limitatamente
          all'assistenza ospedaliera e  riabilitativa  per  strutture
          esistenti  in  territorio  italiano  limitrofo  ovvero   di
          usufruire, a carico dell'unita' sanitaria locale  esistente
          nel territorio italiano limitrofo, delle altre  prestazioni
          assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni
          conseguenti alla stipula di convenzioni per l'erogazione in
          territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissate
          con decreto del Ministro della sanita' al fine  di  evitare
          duplicazioni di assistenza sanitaria; 
          b) in forma indiretta  mediante  il  rimborso  delle  spese
          sostenute dall'assistito per se' o per i  propri  familiari
          aventi diritto, nei casi in cui  non  sia  stato  possibile
          stipulare le convenzioni previste dalla precedente  lettera
          a), ovvero le stesse per qualsiasi motivo siano  cessate  o
          sospese, nonche' nel caso  di  prestazioni  rientranti  nei
          livelli stabiliti dal  piano  sanitario  nazionale  ma  non
          ottenibili mediante le predette convenzioni;  parimenti  si
          provvedera' al rimborso quando  per  comprovati  motivi  di
          urgenza o di necessita' l'assistito non  abbia  potuto  far
          ricorso alle istituzioni od ai sanitari convenzionati; 
          c) mediante il sistema di  cui  al  successivo  articolo  4
          limitatamente ai soggetti ivi indicati. 
          Per le speciali esigenze assistenziali del personale di cui
          all'art. 2, lettera B), del presente decreto alle strutture
          sanitarie esistenti presso il Ministero degli affari esteri
          e' conservata la attuale destinazione funzionale. 
          A tal fine viene  stipulata  apposita  convenzione  tra  il
          Ministero della sanita' e la regione Lazio." 
 
          Note all'art. 1, comma 86: 
          Si riporta il testo del  comma  2  dell'articolo  17  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400  e  successive  modificazioni
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
          "Art. 17. (omissis) 
          2. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari." 
 
          Note all'art. 1, comma 88: 
          Si  riporta  il  testo   dell'articolo   42   del   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): 
          "Art.  42.  Provvedimenti  in  caso  di  inidoneita'   alla
          mansione specifica 
          In vigore dal 20 agosto 2009 
          1. Il datore di lavoro, anche in considerazione  di  quanto
          disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione  ai
          giudizi di cui all' articolo 41, comma 6, attua  le  misure
          indicate  dal  medico  competente  e  qualora   le   stesse
          prevedano un'inidoneita' alla mansione  specifica  adibisce
          il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o,  in
          difetto, a mansioni  inferiori  garantendo  il  trattamento
          corrispondente alle mansioni di provenienza." 
          Si riporta il testo dell'articolo 6, del  CCNL  integrativo
          del comparto sanita' del 20 settembre 2001: 
          "CAPO II - Mansioni 
          Art. 6 - Mutamento di profilo per inidoneita' psico-fisica 
          1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo  in
          via permanente allo svolgimento delle mansioni del  proprio
          profilo  professionale  ma  idoneo   a   proficuo   lavoro,
          l'azienda  non  potra'  procedere  alla   risoluzione   del
          rapporto di lavoro per inidoneita' fisica o psichica  prima
          di aver esperito ogni utile tentativo  per  recuperarlo  al
          servizio attivo  nelle  strutture  organizzative  dei  vari
          settori, anche in posizioni lavorative  di  minor  aggravio
          ove comunque possa essere  utilizzata  la  professionalita'
          espressa dal dipendente. 
          2. A tal fine, in primo luogo, l'azienda,  per  il  tramite
          del  collegio  medico  legale   della   azienda   sanitaria
          competente per territorio, accerta quali siano le  mansioni
          che il dipendente in relazione  alla  categoria,  posizione
          economica e profilo professionale  di  ascrizione,  sia  in
          grado di svolgere senza  che  cio'  comporti  mutamento  di
          profilo. 
          3. In caso di mancanza di posti, ovvero nell'impossibilita'
          di rinvenire mansioni compatibili con lo stato di salute ai
          sensi del  comma  2,  previo  consenso  dell'interessato  e
          purche' vi sia la disponibilita'  organica,  il  dipendente
          puo' essere impiegato in un diverso profilo di cui possieda
          i  titoli,  anche  collocato  in   un   livello   economico
          immediatamente inferiore della medesima categoria oppure in
          un  profilo  immediatamente   inferiore   della   categoria
          sottostante,  assicurandogli  un   adeguato   percorso   di
          qualificazione.  Il   soprannumero   e'   consentito   solo
          congelando un posto di corrispondente categoria e posizione
          economica. 
          4. La procedura dei commi precedenti e' attivata anche  nei
          casi in cui il dipendente  sia  riconosciuto  temporalmente
          inidoneo allo svolgimento delle proprie  mansioni.  In  tal
          caso  anche  l'inquadramento  nella   posizione   economica
          inferiore  ha  carattere  temporaneo  ed   il   posto   del
          dipendente e' indisponibile ai fini della sua copertura. La
          restituzione  del   dipendente   allo   svolgimento   delle
          originarie mansioni del profilo di provenienza  avviene  al
          termine fissato dall'organo collegiale come idoneo  per  il
          recupero della piena efficienza fisica. 
          5. Nel caso in cui  il  dipendente  venga  collocato  nella
          posizione economica inferiore ha diritto alla conservazione
          del  piu'  favorevole   trattamento   corrispondente   alle
          mansioni di provenienza, ai  sensi  dell'art.  4,  comma  4
          della legge 68/1999. Dal momento del nuovo inquadramento il
          dipendente segue la dinamica retributiva del nuovo  livello
          economico conseguito ai  sensi  del  comma  3  senza  alcun
          riassorbimento del trattamento in  godimento,  fatto  salvo
          quanto  previsto  dalle  norme  in  vigore  in  materia  di
          infermita' per causa di servizio. 
          6. Al dipendente idoneo a  proficuo  lavoro  ai  sensi  del
          comma  1  che  non  possa  essere  ricollocato  nell'ambito
          dell'azienda di appartenenza con le modalita' previste  dai
          commi precedenti, si applica,  in  quanto  compatibile,  la
          disciplina di cui all'art. 21. 
          7.  Sull'applicazione  dell'istituto   l'azienda   fornisce
          informazione successiva ai soggetti di cui all'art. 9 comma
          2 del CCNL 7 aprile 1999 . 
          8. Sono disapplicati l'art. 16 del DPR 761/1979 e  art.  16
          del DPR 384/1990." 
 
          Note all'art. 1, comma 89: 
          Si riporta il testo del  comma  5  dell'articolo  21  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
          "Art. 21. (omissis) 
          5.  Nell'ambito  di   ciascun   programma   le   spese   si
          ripartiscono in: 
          a) spese non rimodulabili; 
          b) spese rimodulabili." 
 
          Note all'art. 1, comma 91: 
          Si riporta il testo del comma 9-bis  dell'articolo  66  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   e   successive
          modificazioni: 
          "Art. 66. (omissis) 
          9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi  di  polizia  e  il
          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016." 
 
          Note all'art. 1, comma 98: 
          La sentenza della Corte  costituzionale  n.  223  del  2012
          riguarda il trattamento economico dei pubblici dipendenti. 
          Per il riferimento al decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185
          recante "Disposizioni urgenti in materia di trattamento  di
          fine servizio dei dipendenti pubblici" e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale30 ottobre 2012, n. 254. 
          Si riporta il  testo  del  comma  5  dell'articolo  10  del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
          "Art. 10. (omissis) 
          5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di
          finanza pubblica,  anche  mediante  interventi  volti  alla
          riduzione  della  pressione   fiscale,   nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali  di
          politica economica», alla cui  costituzione  concorrono  le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1." 
 
          Note all'art. 1, comma 99: 
          Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  8  marzo
          1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale  per  il
          personale degli Enti locali): 
          "Art.11. Misura del contributo previdenziale. 
          Il  contributo  dovuto  per  ogni  iscritto  ai  fini   del
          trattamento di previdenza e' stabilito, a decorrere dal  1°
          marzo  1966,  nella  misura  del  5,00  per   cento   della
          retribuzione  contributiva  annua  considerata  in  ragione
          dell'80 per cento; a decorrere dal 1°  gennaio  1968  nella
          misura del 5.50 per cento; a decorrere dal 1° gennaio  1970
          nella misura del 5,85 per cento. 
          A decorrere dal 1° gennaio 1972 l'aliquota contributiva  e'
          stabilita nella misura definitiva del 6,10 per cento. 
          Il contributo e' cosi' ripartito tra enti e iscritti: 
          dal 1° marzo 1966 a carico  dell'ente  2,60  per  cento;  a
          carico dell'iscritto 2,40 per cento; in totale 5 per cento; 
          dal 1° gennaio 1968 a carico dell'ente 3,00  per  cento;  a
          carico dell'iscritto 2,50 per cento;  in  totale  5,50  per
          cento; 
          dal 1° gennaio 1970 in poi  a  carico  dell'ente  3,35  per
          cento; a carico dell'iscritto 2,50  per  cento;  in  totale
          5,85 per cento; 
          dal 1° gennaio 1972 in poi  a  carico  dell'ente  3,60  per
          cento; a carico dell'iscritto 2,50  per  cento;  in  totale
          6,10 per cento. 
          Per il personale non di ruolo iscrivibile  all'Istituto  ai
          sensi del precedente art. 1  l'obbligo  del  pagamento  del
          contributo decorre dal primo giorno del mese successivo  al
          verificarsi delle condizioni previste nell'articolo stesso. 
          La retribuzione contributiva e' costituita dallo  stipendio
          o  salario  comprensivo  degli  aumenti  periodici,   della
          tredicesima  mensilita'  e  del  valore  degli  assegni  in
          natura, spettanti per legge o regolamento e formanti  parte
          integrante ed essenziale dello stipendio stesso. Il  valore
          degli  assegni  in  natura   da   computarsi   per   dodici
          mensilita',  quando  non  risulti  stabilito  da  esplicite
          norme,  e'  determinato  dal  prefetto,  sentiti  gli  enti
          interessati. 
          Sono esclusi  dalla  contribuzione  ai  fini  previdenziali
          compensi fissi dovuti  ai  sanitari  ospedalieri,  i  quali
          pertanto    non    sono    computabili     agli     effetti
          dell'indennita-premio di servizio e dell'assegno vitalizio. 
          Le somme dovute dai comuni e dalle  province  a  titolo  di
          contributi arretrati dal  1°  marzo  al  31  dicembre  1966
          saranno computabili ai fini della eventuale  autorizzazione
          all'assunzione  del  mutuo  a   copertura   del   disavanzo
          economico ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 637." 
          Si riporta  il  testo  dell'articolo  37  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1032
          (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
          previdenziali a favore dei  dipendenti  civili  e  militari
          dello Stato): 
          "Art. 37. Contributo previdenziale obbligatorio. 
          L'Amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al  Fondo
          di  previdenza  e  credito  un   contributo   previdenziale
          obbligatorio in misura pari al 7,10 per  cento  della  base
          contributiva  indicata  nell'art.  38;  il  contributo   e'
          elevato al 7,60 per cento dal 1° gennaio  1976  e  all'8,10
          per cento dal 1° gennaio 1978; ciascuna amministrazione  si
          rivale a carico del dipendente iscritto in misura  pari  al
          2,50 per cento della base contributiva predetta. 
          Il contributo obbligatorio per il credito, a  carico  degli
          iscritti aventi diritto  alle  prestazioni  creditizie,  e'
          pari  allo  0,50  per  cento  dello   stipendio,   paga   o
          retribuzione  mensili  considerati  al  lordo  in   ragione
          dell'80 per cento. 
          I  contributi  indicati  nei  commi  precedenti  non   sono
          rimborsabili   ancorche'   non    siano    state    erogate
          prestazioni." 
 
          Note all'art. 1, comma 100: 
          Per il riferimento al decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185
          si veda nelle note all'art.1 comma 98. 
 
          Note all'art. 1, comma 102: 
          Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 della legge
          21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di  belle
          arti, dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
          nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori  per
          le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
          Istituti musicali pareggiati: 
          "Art. 2. (omissis) 
          2. Alta formazione e specializzazione artistica e musicale. 
          1. Le Accademie di belle  arti,  l'Accademia  nazionale  di
          arte drammatica e gli  ISIA,  nonche',  con  l'applicazione
          delle disposizioni di cui al comma  2,  i  Conservatori  di
          musica, l'Accademia  nazionale  di  danza  e  gli  Istituti
          musicali  pareggiati   costituiscono,   nell'ambito   delle
          istituzioni  di  alta  cultura  cui  l'articolo  33   della
          Costituzione riconosce  il  diritto  di  darsi  ordinamenti
          autonomi,    il    sistema    dell'alta    formazione     e
          specializzazione  artistica   e   musicale.   Le   predette
          istituzioni sono disciplinate dalla presente  legge,  dalle
          norme in essa richiamate e dalle altre norme che  vi  fanno
          espresso riferimento." 
 
          Note all'art. 1, comma 103: 
          Si riporta  il  testo  della  Tabella  A  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  8  luglio   2005,   n.   212
          (Regolamento recante disciplina per  la  definizione  degli
          ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica, a  norma  dell'articolo  2
          della L. 21 dicembre 1999, n. 508): 
 
 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
          Note all'art. 1, comma 104: 
          Per il testo del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 508
          del 1999 si veda nelle note all'art.1 comma 102. 
 
          Note all'art. 1, comma 105: 
          Per il testo del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 508
          del 1999 si veda nelle note all'art.1 comma 102. 
 
          Note all'art. 1, comma 108: 
          Per il riferimento al decreto legislativo 12  aprile  2006,
          n. 163 recante "Codice dei contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture in attuazione  delle  direttive
          2004/17/CE  e  2004/18/CE"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale2 maggio 2006, n. 100, S.O. 
 
          Note all'art. 1, comma 109: 
          Si riporta il  testo  del  comma  2  dell'articolo  20  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78   (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni: 
          "Art. 20. (omissis) 
          2. L'INPS accerta  altresi'  la  permanenza  dei  requisiti
          sanitari nei confronti dei titolari di invalidita'  civile,
          cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In
          caso di comprovata insussistenza dei  prescritti  requisiti
          sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del  Regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
          settembre 1994, n. 698. Per il  triennio  2010-2012  l'INPS
          effettua, con le risorse umane  e  finanziarie  previste  a
          legislazione  vigente,  in  via  aggiuntiva   all'ordinaria
          attivita' di accertamento della  permanenza  dei  requisiti
          sanitari e reddituali, un programma  di  100.000  verifiche
          per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue  per  ciascuno
          degli anni 2011  e  2012  nei  confronti  dei  titolari  di
          benefici economici di invalidita' civile." 
          Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge  7  agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
          " Art.14. Conferenza di servizi. 
          1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di
          vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un   procedimento
          amministrativo, l'amministrazione  procedente  puo'  indire
          una conferenza di servizi. 
          2. La  conferenza  di  servizi  e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate  ovvero  nei  casi  in   cui   e'   consentito
          all'amministrazione procedente di  provvedere  direttamente
          in  assenza  delle  determinazioni  delle   amministrazioni
          competenti. 
          3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per
          l'esame  contestuale  di  interessi   coinvolti   in   piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
          4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata  ad  atti
          di consenso, comunque denominati,  di  competenza  di  piu'
          amministrazioni pubbliche,  la  conferenza  di  servizi  e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
          5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici
          la  conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal  concedente
          ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario
          entro quindici giorni fatto  salvo  quanto  previsto  dalle
          leggi  regionali  in  materia  di  valutazione  di  impatto
          ambientale (VIA). Quando  la  conferenza  e'  convocata  ad
          istanza  del  concessionario  spetta  in   ogni   caso   al
          concedente il diritto di voto. 
          5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,  la
          conferenza di servizi e'  convocata  e  svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni." 
          Si riporta il testo del comma 1264  dell'articolo  1  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
          "Art. 1. (omissis) 
          1264.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  dei   livelli
          essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire  su
          tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
          autosufficienti, e' istituito  presso  il  Ministero  della
          solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le  non
          autosufficienze», al quale e' assegnata  la  somma  di  100
          milioni di euro per l'anno 2007 e di 200  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009." 
 
          Note all'art. 1, comma 110: 
          Si riporta il testo dell'articolo 18 della  legge  9  marzo
          1989, n. 88, e successive  modificazioni  (Ristrutturazione
          dell'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale   e
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro): 
          "Art. 18. Progetti speciali. 
          1. In relazione ad  impegni  derivanti  dall'attuazione  di
          disposizioni legislative sull'erogazione delle  prestazioni
          e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero
          per particolari  esigenze  organizzative  connesse  a  tali
          settori, l'Istituto elabora progetti a termine  finalizzati
          a tali scopi da realizzare anche attraverso la selezione ed
          assunzione  di  personale,  su  base  regionale,   mediante
          contratti di formazione e lavoro e contratti a termine. 
          2. Con la contrattazione articolata di ente sono  stabiliti
          i  criteri  per  la  corresponsione,  al  personale  e   ai
          dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione
          dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la
          produttivita'. 
          3. Al finanziamento di quanto previsto dai commi precedenti
          si provvede, mediante una quota non superiore allo 0,10 per
          cento delle entrate indicate  nel  bilancio  di  previsione
          dell'Istituto. 
          3-bis. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare
          essere finalizzati alla realizzazione di programmi  per  la
          lotta  e  il   recupero   delle   omissioni   ed   evasioni
          contributive,  sulla  base  di   specifiche,   in   termini
          finanziari, che verranno sottoposte all'esame del  Ministro
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.   Il   comitato
          esecutivo   dell'Istituto   definira'   la   quota    dello
          stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da  destinare  al
          finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione  dei
          predetti programmi. Tale quota  non  puo'  essere  comunque
          inferiore al 50 per cento della somma destinata a  compensi
          incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al  presente
          comma  e'  disposto  previa  valutazione  e  verifica   dei
          risultati conseguiti, che  dovranno  essere  comunicati  al
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale." 
 
          Note all'art. 1, comma 111: 
          Si riporta il testo dell'articolo  2  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per  la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle  imprese  del  settore  bancario),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
          "Art.  2.  Riduzione  delle   dotazioni   organiche   delle
          pubbliche amministrazioni. 
          In vigore dal 15 agosto 2012 
          1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni  organiche  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          delle agenzie, degli enti  pubblici  non  economici,  degli
          enti  di  ricerca,  nonche'  degli  enti  pubblici  di  cui
          all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni  ed  integrazioni
          sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5,  nella
          seguente misura: 
          a) gli  uffici  dirigenziali,  di  livello  generale  e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
          b) le dotazioni organiche del personale  non  dirigenziale,
          apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al  10  per
          cento della spesa complessiva relativa al numero dei  posti
          di organico di tale personale. Per gli enti di  ricerca  la
          riduzione di cui alla presente lettera  si  riferisce  alle
          dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi
          i ricercatori ed i tecnologi. 
          2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1  si
          applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti
          a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma  3,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le
          amministrazioni    destinatarie;    per     le     restanti
          amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici  e  le
          dotazioni previsti dalla normativa  vigente.  Al  personale
          dell'amministrazione civile dell'interno  le  riduzioni  di
          cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito
          della procedura di soppressione e  razionalizzazione  delle
          province di cui all'articolo 17, e  comunque  entro  il  30
          aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste  dalle
          suddette lettere. Si applica quanto previsto  dal  comma  6
          del presente articolo. 
          3. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su proposta del Ministro della difesa, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, il totale  generale
          degli organici delle forze armate e' ridotto in misura  non
          inferiore al 10 per  cento.  Con  il  predetto  decreto  e'
          rideterminata la ripartizione dei volumi  organici  di  cui
          all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al
          personale in eccedenza si applicano le disposizioni di  cui
          al comma 11, lettere da a) a d) del presente  articolo;  il
          predetto personale, ove  non  riassorbibile  in  base  alle
          predette disposizioni,  e'  collocato  in  aspettativa  per
          riduzione quadri ai sensi e con le modalita'  di  cui  agli
          articoli 906 e 909, ad eccezione  dei  commi  4  e  5,  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In attuazione  di
          quanto  previsto  dal  presente  comma,   con   regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          anche   in   deroga   alle    disposizioni    del    codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal  1°  gennaio
          2013, sono ridotte le dotazioni organiche  degli  ufficiali
          di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e  grado,  ed
          e' ridotto il numero delle  promozioni  a  scelta,  esclusi
          l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di  finanza,
          il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo  di  polizia
          penitenziaria. Con il medesimo  regolamento  sono  previste
          disposizioni  transitorie  per   realizzare   la   graduale
          riduzione dei volumi organici entro  il  1°  gennaio  2016,
          nonche'    disposizioni    per    l'esplicita    estensione
          dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione
          di quadri al personale militare non dirigente. 
          4. Per il comparto  scuola  e  AFAM  continuano  a  trovare
          applicazione le specifiche discipline di settore. 
          5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da
          adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro
          per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  di
          concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          considerando  che  le  medesime  riduzioni  possono  essere
          effettuate  selettivamente,  anche  tenendo   conto   delle
          specificita'  delle  singole  amministrazioni,  in   misura
          inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la
          differenza sia recuperata operando una  maggiore  riduzione
          delle   rispettive    dotazioni    organiche    di    altra
          amministrazione.   Per   il   personale   della    carriera
          diplomatica e per  le  dotazioni  organiche  del  personale
          dirigenziale e  non  del  Ministero  degli  affari  esteri,
          limitatamente ad una quota corrispondente  alle  unita'  in
          servizio all'estero alla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
          riduzioni  di  cui  al  comma  1,  nelle  percentuali   ivi
          previste, all'esito del processo di riorganizzazione  delle
          sedi estere e, comunque, entro e non oltre il  31  dicembre
          2012. Fino a tale data trova applicazione il  comma  6  del
          presente articolo. 
          6. Le amministrazioni per le quali non siano stati  emanati
          i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre  2012
          non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere  ad
          assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con  qualsiasi
          contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui  al
          comma  5  le  dotazioni  organiche  sono   provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le
          procedure   concorsuali   e   di   mobilita'   nonche'   di
          conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19,  comma
          5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla
          predetta  data  e  le  procedure  per  il   rinnovo   degli
          incarichi. 
          7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture  e
          il personale del comparto sicurezza e del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, il personale amministrativo  operante
          presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura.
          Sono altresi' escluse le amministrazioni interessate  dalla
          riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies,  nonche'  la
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri  che  ha  provveduto
          alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri in data 15 giugno 2012. 
          8. Per il personale  degli  enti  locali  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8. 
          9. Restano ferme le  vigenti  disposizioni  in  materia  di
          limitazione delle assunzioni. 
          10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti  di  cui
          al  comma  5  le  amministrazioni  interessate  adottano  i
          regolamenti  di  organizzazione,   secondo   i   rispettivi
          ordinamenti, applicando misure volte: 
          a)  alla  concentrazione  dell'esercizio   delle   funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; 
          b)  alla  riorganizzazione  degli   uffici   con   funzioni
          ispettive e di controllo; 
          c) alla rideterminazione  della  rete  periferica  su  base
          regionale o interregionale; 
          d)  all'unificazione,  anche  in  sede  periferica,   delle
          strutture che svolgono funzioni logistiche  e  strumentali,
          compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; 
          e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni
          per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera
          d),   ricorrendo   anche   a   strumenti   di   innovazione
          amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle
          risorse umane; 
          f) alla tendenziale eliminazione  degli  incarichi  di  cui
          all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
          10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1
          e all'articolo 23-quinquies,  il  numero  degli  uffici  di
          livello dirigenziale  generale  e  non  generale  non  puo'
          essere incrementato se non con disposizione legislativa  di
          rango primario. 
          10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare  il  riordino
          previsto dal  comma  10  e  dall'articolo  23-quinquies,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto  e  fino  al  31  dicembre
          2012, i regolamenti di organizzazione  dei  Ministeri  sono
          adottati con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, di  concerto
          con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
          semplificazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze.  I  decreti  previsti  dal  presente  comma   sono
          soggetti al  controllo  preventivo  di  legittimita'  della
          Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1  a  3,
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ha  facolta'  di
          richiedere il parere del Consiglio di  Stato.  A  decorrere
          dalla data di efficacia di ciascuno  dei  predetti  decreti
          cessa di avere vigore, per  il  Ministero  interessato,  il
          regolamento di organizzazione vigente. 
          10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a  16  del
          presente articolo si applicano anche  alle  amministrazioni
          interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies. 
          11. Per le unita' di personale eventualmente risultanti  in
          soprannumero all'esito delle riduzioni previste  dal  comma
          1, le amministrazioni, fermo restando  per  la  durata  del
          soprannumero  il  divieto  di  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, compresi  i  trattenimenti  in  servizio,
          avviano le procedure di cui  all'articolo  33  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando,  ai  fini  di
          quanto previsto dal comma 5 dello stesso  articolo  33,  le
          seguenti procedure e misure in ordine di priorita': 
          a) applicazione, ai lavoratori che  risultino  in  possesso
          dei requisiti anagrafici e contributivi i  quali,  ai  fini
          del diritto all'accesso e alla decorrenza  del  trattamento
          pensionistico  in  base  alla  disciplina   vigente   prima
          dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n.  214,  avrebbero  comportato  la
          decorrenza del trattamento medesimo entro  il  31  dicembre
          2014, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva
          nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta
          disciplina   pensionistica,   con   conseguente   richiesta
          all'ente  di  appartenenza  della  certificazione  di  tale
          diritto.  Si  applica,  senza  necessita'  di  motivazione,
          l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di
          fine rapporto comunque denominato, per il personale di  cui
          alla presente lettera: 
          1) che ha maturato i requisiti alla data  del  31  dicembre
          2011  il  trattamento  di  fine  rapporto  medesimo   sara'
          corrisposto al momento della maturazione del  diritto  alla
          corresponsione dello stesso sulla base di quanto  stabilito
          dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148; 
          2) che matura i requisiti indicati  successivamente  al  31
          dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine  rapporto
          sara' corrisposto al momento in  cui  il  soggetto  avrebbe
          maturato  il  diritto  alla  corresponsione  dello   stesso
          secondo  le  disposizioni  dell'articolo  24   del   citato
          decreto-legge n. 201  del  2011  e  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, comma 22, del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
          b) predisposizione, entro  il  31  dicembre  2012,  di  una
          previsione  delle  cessazioni  di  personale  in  servizio,
          tenuto conto  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a)  del
          presente comma, per verificare i  tempi  di  riassorbimento
          delle posizioni soprannumerarie; 
          c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili  entro
          due anni a decorrere dal 1°  gennaio  2013,  al  netto  dei
          collocamenti a riposo di cui alla lettera a); 
          d) in base alla verifica della  compatibilita'  e  coerenza
          con gli obiettivi di finanza pubblica e  del  regime  delle
          assunzioni,  in  coerenza   con   la   programmazione   del
          fabbisogno, avvio di processi di mobilita'  guidata,  anche
          intercompartimentale, intesi  alla  ricollocazione,  presso
          uffici  delle  amministrazioni  di  cui  al  comma  1   che
          presentino  vacanze  di   organico,   del   personale   non
          riassorbibile secondo i criteri del collocamento  a  riposo
          da disporre secondo la lettera a). I processi di  cui  alla
          presente  lettera  sono  disposti,  previo  esame  con   le
          organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque  concludersi
          entro trenta  giorni,  mediante  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministeri competenti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Il  personale   trasferito   mantiene   il
          trattamento   economico   fondamentale    ed    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  del  trasferimento   nonche'   l'inquadramento
          previdenziale. Nel caso  in  cui  il  predetto  trattamento
          economico risulti piu' elevato rispetto a  quello  previsto
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo  conseguiti.  Con  lo  stesso  decreto  e'
          stabilita un'apposita  tabella  di  corrispondenza  tra  le
          qualifiche  e  le  posizioni   economiche   del   personale
          assegnato; 
          e)  definizione,  previo  esame   con   le   organizzazioni
          sindacali  che  deve  comunque  concludersi  entro   trenta
          giorni,  di  criteri  e  tempi   di   utilizzo   di   forme
          contrattuali   a   tempo   parziale   del   personale   non
          dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione  alla
          maggiore   anzianita'   contribuiva,   e'   dichiarato   in
          eccedenza, al netto degli interventi di  cui  alle  lettere
          precedenti. I contratti a tempo parziale sono  definiti  in
          proporzione alle  eccedenze,  con  graduale  riassorbimento
          all'atto delle cessazioni a qualunque  titolo  ed  in  ogni
          caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
          del restante personale. 
          12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e  con  le
          modalita' di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano
          l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo
          di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001 puo' essere aumentato fino a 48
          mesi  laddove  il  personale  collocato  in  disponibilita'
          maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per  il
          trattamento pensionistico. 
          13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          della funzione pubblica avvia  un  monitoraggio  dei  posti
          vacanti presso le amministrazioni  pubbliche  e  redige  un
          elenco, da pubblicare sul relativo sito web.  Il  personale
          iscritto negli elenchi di  disponibilita'  puo'  presentare
          domanda di ricollocazione nei  posti  di  cui  al  medesimo
          elenco  e  le  amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  ad
          accogliere le  suddette  domande  individuando  criteri  di
          scelta nei limiti delle disponibilita' in  organico,  fermo
          restando  il  regime  delle  assunzioni  previsto  mediante
          reclutamento.  Le  amministrazioni  che  non  accolgono  le
          domande  di  ricollocazione  non   possono   procedere   ad
          assunzioni di personale. 
          14.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo   si
          applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni
          funzionali o finanziarie dell'amministrazione. 
          15. Fino alla conclusione dei processi di  riorganizzazione
          di cui al presente articolo e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2015 sono sospese  le  modalita'  di  reclutamento
          previste dall'articolo 28-bis del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. 
          15-bis. All'articolo 23, comma 1, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le  ipotesi  di
          responsabilita' dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «,
          nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui
          si verifica la prima disponibilita' di posto utile,  tenuto
          conto, quale criterio di precedenza ai fini  del  transito,
          della data di maturazione del requisito dei cinque anni  e,
          a parita' di data di maturazione, della maggiore anzianita'
          nella qualifica dirigenziale». 
          16. Per favorire i processi di mobilita' di cui al presente
          articolo le  amministrazioni  interessate  possono  avviare
          percorsi   di   formazione   nell'ambito   delle    risorse
          finanziarie disponibili. 
          17. Nell'articolo 5, comma 2, del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  le  parole  «fatta  salva  la  sola
          informazione ai sindacati, ove prevista  nei  contratti  di
          cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti:  «fatti
          salvi  la   sola   informazione   ai   sindacati   per   le
          determinazioni  relative  all'organizzazione  degli  uffici
          ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
          lavoro, l'esame congiunto, ove previsti  nei  contratti  di
          cui all'articolo 9». 
          18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165: 
          a) le parole  «previa  consultazione  delle  organizzazioni
          sindacali rappresentative ai sensi  dell'articolo  9»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «previa  informazione   delle
          organizzazioni sindacali rappresentative ove  prevista  nei
          contratti di cui all'articolo 9»; 
          b) dopo il primo periodo, sono inseriti  i  seguenti:  «Nei
          casi in  cui  processi  di  riorganizzazione  degli  uffici
          comportano  l'individuazione  di  esuberi  o   l'avvio   di
          processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e
          trasparenza, le pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a
          darne  informazione,  ai  sensi  dell'articolo   33,   alle
          organizzazioni  sindacali   rappresentative   del   settore
          interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
          per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i
          processi di mobilita'.  Decorsi  trenta  giorni  dall'avvio
          dell'esame, in assenza  dell'individuazione  di  criteri  e
          modalita' condivisi, la  pubblica  amministrazione  procede
          alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'». 
          19. Nelle more  della  disciplina  contrattuale  successiva
          all'entrata in vigore  del  presente  decreto  e'  comunque
          dovuta  l'informazione  alle  organizzazioni  sindacali  su
          tutte  le  materie  oggetto  di  partecipazione   sindacale
          previste dai vigenti contratti collettivi. 
          20. Ai fini dell'attuazione  della  riduzione  del  20  per
          cento operata sulle  dotazioni  organiche  dirigenziali  di
          prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza  del
          Consiglio   dei   Ministri    provvede    alla    immediata
          riorganizzazione delle  proprie  strutture  sulla  base  di
          criteri di contenimento della spesa e di  ridimensionamento
          strutturale. All'esito di tale  processo,  e  comunque  non
          oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi,  in
          corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai
          sensi dell'articolo  19,  commi  5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine
          non possono essere conferiti o rinnovati incarichi  di  cui
          alla citata normativa. 
          20-bis. Al fine di accelerare il  riordino  previsto  dagli
          articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012
          alle Agenzie fiscali non si applica  l'articolo  19,  comma
          1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nel
          caso in cui conferiscano incarichi di livello  dirigenziale
          generale ai sensi del comma 6  del  citato  articolo  19  a
          soggetti gia' titolari di altro incarico presso le predette
          Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato. 
          20-ter. I collegi dei  revisori  dei  conti  delle  Agenzie
          fiscali  che   incorporano   altre   amministrazioni   sono
          rinnovati    entro    quindici    giorni     dalla     data
          dell'incorporazione. 
          20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
          a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono inserite
          le seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma 5-bis»; 
          b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
          «5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo  2389,
          terzo  comma,  del   codice   civile,   dai   consigli   di
          amministrazione delle societa' non quotate, direttamente  o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere  superiore  al
          trattamento economico del primo presidente della  Corte  di
          cassazione. Sono in ogni caso fatte salve  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  che  prevedono   limiti   ai
          compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 
          5-ter. Il trattamento economico annuo  onnicomprensivo  dei
          dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma 5-bis
          non puo' comunque essere superiore al trattamento economico
          del primo presidente della Corte  di  cassazione.  Sono  in
          ogni  caso  fatte  salve  le  disposizioni  legislative   e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quello previsto al periodo precedente»; 
          c) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Compensi  per
          gli  amministratori  e  per  i  dipendenti  delle  societa'
          controllate dalle pubbliche amministrazioni». 
          20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater  si
          applicano a decorrere dal primo  rinnovo  dei  consigli  di
          amministrazione successivo alla data di entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  ai
          contratti stipulati e  agli  atti  emanati  successivamente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto." 
 
          Note all'art. 1, comma 112: 
          Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 3  dicembre
          2009,   n.   184   (Disposizioni   concernenti    l'assegno
          sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009), come
          modificato dalla presente legge: 
          "Art. 1. 
          In vigore dal 19 dicembre 2009 
          1. Le disposizioni di cui  all'articolo  1  della  legge  7
          febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli anni  2013  e
          2014 mediante corresponsione nel 2013 e  2014  dell'assegno
          ivi previsto. 
          2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma  1,
          determinato in euro 11.009.494 per l'anno 2009, si provvede
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per  interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. 
          3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede  al
          monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche
          ai fini dell'applicazione dell'articolo  11-ter,  comma  7,
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni,  e  trasmette  alle  Camere,  corredati   di
          apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi
          dell'articolo 7, secondo comma, numero 2),  della  medesima
          legge n. 468 del 1978. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
          4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
          quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
          La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'
          inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi
          della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque
          spetti di osservarla e di farla osservare come legge  dello
          Stato."