Note all'art. 1, comma 36: Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge: "Art. 29. Principi di valutazione specifici del settore sanitario In vigore dal 10 agosto 2011 1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonche' di garantire l'omogeneita', la confrontabilita' ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalita' di rappresentazione, da parte degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie: a) il costo delle rimanenze di beni fungibili e' calcolato con il metodo della media ponderata; b) A partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando i seguenti percentuali per esercizio di acquisizione: 1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; 2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015; 3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015; 4) esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016; c) i contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed e' utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilita' generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed e' utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilita' generate dalla dismissione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonche' a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati; d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in un'apposita voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione. Al momento dell'incasso del credito, il contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce «utili e perdite portati a nuovo»; e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo; f) le plusvalenze, le minusvalenze, le donazioni che non consistano in immobilizzazioni, ne' siano vincolate all'acquisto di immobilizzazioni, nonche' le sopravvenienze e le insussistenze, sono iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari; g) lo stato dei rischi aziendali e' valutato dalla regione, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il collegio sindacale dei suddetti enti attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo; h) le somme di parte corrente assegnate alle regioni, a titolo di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, tramite atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento, sono iscritte, ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione nella propria contabilita' generale, come credito e contestualmente come passivita' per finanziamenti da allocare. Ai fini della contabilizzazione della mobilita' sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilita' extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento; i) ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), per la parte di finanziamento assegnata dalla regione agli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19, mensilmente il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passivita' per finanziamenti da allocare in ragione di un dodicesimo dell'intero importo, iscrivendo parimenti debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli enti di cui alla predetta lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 contestualmente rilevano un credito verso la regione e un ricavo sempre in ragione di un dodicesimo. Per la parte di finanziamento assegnata agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), limitatamente alla quota riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, dal momento dell'assegnazione il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passivita' per finanziamenti da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un dodicesimo per ogni mese. Al termine dell'esercizio, eventuali quote non assegnate ne' agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ne' agli enti di cui alla predetta lettera c) si intendono attribuite alla gestione sanitaria accentrata presso la regione e, conseguentemente, stornate da passivita' per finanziamenti da allocare a proventi della stessa gestione sanitaria accentrata. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione impartisce disposizioni agli enti di cui alla predetta lettera c) sulla rilevazione dei proventi e dei costi per mobilita' extraregionale, al fine di garantire la corrispondenza dei dati aziendali con quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera h); j) con modalita' analoghe a quelle previste per le somme di parte corrente, di cui al primo periodo della lettera h), ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione iscrive nella propria contabilita' generale le altre entrate regionali per l'assistenza sanitaria e ne definisce l'assegnazione alle aziende sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle aziende con le modalita' stabilite alla lettera i) se destinate al finanziamento di parte corrente; sono invece rilevate con le modalita' stabilite alle lettere c) e d) se destinate rispettivamente al finanziamento degli investimenti o al ripiano delle perdite. In tutti i casi va garantita la corrispondenza tra i crediti verso regione iscritti nei bilanci degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 del presente titolo e i debiti verso aziende iscritti nel bilancio della gestione sanitaria accentrata presso la regione; k) alle disposizioni recate dalle lettere h), i) e j), qualora le singole regioni non esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, provvedono le singole aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), per quanto di loro competenza, sulla base delle assegnazioni del finanziamento del servizio sanitario regionale effettuate dalla regione in loro favore a seguito di atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento. In tutti i casi va garantita la corrispondenza fra il finanziamento complessivo del servizio sanitario regionale e la somma dei finanziamenti registrati dalle aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c)." Note all'art. 1, comma 37: Si riporta il testo dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): "171. Indennita' di servizio all'estero. 1. L'indennita' di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare. 2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita: a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A; b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio. 3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, sulla base: a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale; b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero; c) del corso dei cambi. 4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera b). 5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica periodica, almeno biennale. 6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi, l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento. 7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennita' base non potra' comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita' integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi dell'articolo 189." Note all'art. 1, comma 38: Si riporta il testo dell'articolo 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): "Art. 658. Assegni di sede. 1. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno e' costituito: a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui al comma 9; b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e dell'Unione europea, nonche' dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonche' del corso dei cambi. 3. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede. 4. Qualora due dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi, l'assegno di sede viene ridotto per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento. 5. Al personale cui venga integralmente sospesa la corresponsione dell'assegno personale e che continui ad occupare un posto all'estero compete l'intero trattamento previsto per il territorio nazionale, escluse le indennita' per i servizi o funzioni di carattere speciale. 6. L'assegno di sede e' conservato per intero durante il periodo delle ferie annuali stabilito dalle disposizioni vigenti per il personale della scuola in servizio all'estero per un massimo di cinquantadue giorni lavorativi, complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio e le 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Ai fini del relativo computo il sabato e' considerato giorno lavorativo. 7. L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca del periodo di ferie in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero. 8. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di autorita' o ente all'estero una retribuzione per altro servizio prestato, e' diminuito di un importo pari a quello corrisposto da detta autorita' o ente. 9. Gli assegni base per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero o nelle altre iniziative e attivita' previste nel titolo I sono cosi' determinati: Assegno mensile lordo lire A) PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO E DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE E PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE STRANIERE: 1. Ispettore tecnico .............. 1.700.000 2. Direttore didattico con funzioni ispettive.. 1.560.000 3. Preside di istituto di istruzione superiore . 1.534.000 4. Preside di scuola media ........... 1.534.000 5. Direttore didattico ............. 1.534.000 6. Docente chiamato a ricoprire una cattedra presso universita' istituti superiori e conservatori stranieri............ 1.400.000 7. Docente incaricato della presidenza di istituto di istruzione secondaria superiore 1.311.000 8. Docente nelle scuole secondarie superiori o presso istituti stranieri di istruzione secondaria di secondo grado ............ 1.260.000 9. Lettore incaricato anche di attivita' extra accademiche ................. 1.260.000 10. Docente incaricato della presidenza di scuola media ................ 1.219.000 11. Insegnante elementare o di scuola materna incaricato di funzioni direttive ........ 1.165.000 12. Lettore ...................... 1.160.000 13. Docente nelle scuole medie o presso istituti stranieri di istruzione secondaria di primo grado ..................... 1.151.000 14. Docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore ............ 1.105.000 15. Insegnante elementare o di scuola materna o presso istituti stranieri di istruzione primaria ...................... 1.105.000 B) PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO (A.T.A.) IN SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE: 16. Responsabile amministrativo .......... 1.105.000 17. Assistente amministrativo .......... 949.000 18. Collaboratore scolastico........... 805.000 10. Gli assegni base di cui al comma 9, possono essere periodicamente aggiornati con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennita' base non potra' comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta degli assegni corrisposti all'estero. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita' integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di tale indennita'." Note all'art. 1, comma 39: Per il testo dell'articolo 171 del DPR n. 18 del 1967 , si veda nelle note all'art.1 comma 37. Per il testo dell'articolo 658 del decreto legislativo n. 297 del 1994 si veda nelle note all'art.1, comma 38. Note all'art. 1, comma 40: Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56 (Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore): "Art. 1. (omissis) 11. Per l'attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005." Note all'art. 1, comma 41: Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 299 (Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea): "Art. 1. (omissis) 2. Dall'anno 2001 la spesa e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362." Note all'art. 1, comma 42: Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1995, n. 51 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993): "Art. 3. (omissis) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.000 milioni annui, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri." Note all'art. 1, comma 44: Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "Art. 1. (omissis) 24. A decorrere dal 1° settembre 1996 l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell'attivita' didattica e' effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di spesa fissa e' disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati secondo le competenze individuate rispettivamente dagli articoli 309, 520 e 521 del testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297." Si riporta il testo dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): "Art. 52. Disciplina delle mansioni. 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettivita', in funzione delle qualita' culturali e professionali, dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore. 1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali e' definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo' essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazioni della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, puo' comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore." Note all'art. 1, comma 45: Per il testo dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si veda nelle note all'art.1 comma 44 Note all'art. 1, comma 47: Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140 (Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296): "Art. 10. (omissis) 5. Gli aspiranti alla nomina in commissioni di concorso sono inclusi, a domanda, in un apposito elenco costituito sulla base di un decreto del direttore generale regionale. Con decreto interministeriale, di intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si definiscono i compensi per i componenti delle commissioni di concorso." Note all'art. 1, comma 49: Si riporta il testo del comma 870 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): "Art. 1. (omissis) 870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni." Note all'art. 1, comma 50: Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori): "Art. 5. Fondo agevolazioni per la ricerca. 1. Le attivita' di cui all'articolo 3 sono sostenute mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con le modalita' contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR e' articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica all'unita' previsionale di base 4.2.1.2. «Ricerca applicata». 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." Note all'art. 1, comma 52: Si riporta il testo del comma 82 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilita' 2012): "Art. 4. (omissis) 82. A decorrere dall'anno 2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell'anno 2012, 168,4 milioni nell'anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall'anno 2014, destinato alle missioni dell'istruzione scolastica, dell'istruzione universitaria e della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo tra le relative finalita' si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." Note all'art. 1, comma 53: Per il testo dell'articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 2012 si veda nelle note all'art.1 comma 4. Note all'art. 1, comma 55: Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dalla presente legge: "Art. 5. (omissis) 8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita', dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie." Note all'art. 1, comma 57: Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dalla presente legge: "Art. 26. (omissis) 8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica puo' avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a centocinquanta unita', determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che svolgono attivita' di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del citato testo unico, assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unita'. Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonche' agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalita' istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cinquanta unita'. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il periodo trascorso in tale posizione e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non e' durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorita' ad una sede disponibile da loro scelta. E' abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14." Note all'art. 1, comma 58: Per il testo dell'articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998 si veda nelle note all'art.1 comma 57. Note all'art. 1, comma 59: Per il testo dell'articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998 si veda nelle note all'art.1 comma 57. Note all'art. 1, comma 60: Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), come modificato dalla presente legge: "Art. 16. (omissis) 2. Ai fini del riconoscimento, il collegio universitario deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, non inferiori a quelli previsti per l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338, ed in particolare: a) prevedere nel proprio statuto uno scopo formativo, svolto in maniera sistematica e continuativa, ed adeguata dimostrazione del possesso delle conseguenti qualificazioni e strutture organizzative necessarie per la sua realizzazione; b) disporre di strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di attivita' formative, culturali e ricreative, concepite con alti standard qualitativi; c) disporre di strutture ricettive in grado di ospitare utenti italiani, provenienti da piu' regioni sul territorio nazionale, e stranieri, con particolare riguardo a quelli provenienti da paesi dell'Unione europea, anche in una prospettiva di sviluppo interculturale. c-bis) per i collegi universitari gia' legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338." Note all'art. 1, comma 62: Si riporta il testo del comma 981 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: "Art. 1. (omissis) 981. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia di cui alla delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 92, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che sono corrispondentemente ridotte, e' autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007. A tal fine, il completamento della progettazione e della relativa attivita' esecutiva, relativamente alla realizzazione dell'opera, puo' avvenire anche attraverso affidamento di ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa societa' e dalla provincia di Latina. Con atto convenzionale e' disciplinato il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle predette opere infrastrutturali." Note all'art. 1, comma 63: Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): "Art. 2. (omissis) 3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , e' integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilita' per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonche' la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati." Note all'art. 1, comma 64: Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517 (Interventi nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611: "Art. 1. (omissis) 1. Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti. 1. Per consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211 , e' autorizzato per l'anno 1997 il limite di impegno trentennale di lire 100 miliardi per le finalita' di cui all'articolo 9 della stessa legge n. 211.(omissis)" Note all'art. 1, comma 65: Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 39 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti): "Art. 39. (omissis) 2. Per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche' per la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004." Note all'art. 1, comma 66: Si riporta il testo dell'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): "Art. 585 Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto In vigore dal 9 ottobre 2010 1. Gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo 2217, restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono determinati negli importi in euro di seguito indicati: a) per l'anno 2009: 68.993.137,67; b) per l'anno 2010: 65.188.592,32; c) per l'anno 2011: 75.106.850,08; d) per l'anno 2012: 75.022.475,62; e) per l'anno 2013: 74.943.322,41; f) per l'anno 2014: 74.867.621,25; g) per l'anno 2015: 74.787.401,19; h) a decorrere dall'anno 2016: 74.703.881,29." Note all'art. 1, comma 69: Si riporta il testo del comma 172 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 2. (omissis) 172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unita' previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Una quota degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, pari ad euro 2.500.000 per l'anno 2012, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015, resta acquisita al bilancio dello Stato; il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nella medesima unita' previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attivita' del Registro italiano dighe." Note all'art. 1, comma 71: Si riporta il testo del comma 53 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilita' 2012): "Art. 4. (omissis) 53. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 47,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014." Note all'art. 1, comma 72: Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 21. (omissis) 11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonche' tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro il 30 settembre 2012 al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014 sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. La tutela occupazionale e' garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi." Note all'art. 1, comma 73: Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3: "Art. 8. (omissis) 4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica quanto previsto dal precedente comma 3." Parte di provvedimento in formato grafico Note all'art. 1, comma 74: Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30: "Art. 6. Sgravi contributivi. 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1, nonche' lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere e' a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e' rimborsato su conforme rendicontazione. 2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. 3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo." Note all'art. 1, comma 75: Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 59 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dalla presente legge: "Art. 59. (omissis) 3. Le somme presenti sul bilancio dell'AGEA e non ancora erogate, pari a 19,738 milioni di euro, assegnate alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi' come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013." Note all'art. 1, comma 77: Si riporta il testo del comma 26-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dalla presente legge: "Art. 1. (omissis) 26-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al pagamento dei contributi gia' concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari e' sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni." Note all'art. 1, comma 78: Si riporta il testo del comma 85 dell'articolo 4 della citata legge n. 183 del 2011, come modificato dalla presente legge: "Art. 4. (omissis) 85. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle contabilita' speciali, aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con priorita' per quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo pari a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa individuazione con uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attivita' istruttoria e di verifica. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233." Note all'art. 1, comma 81: Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale): "Art. 6. Competenze dello Stato. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti; b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonche' gli interventi contro le epidemie e le epizoozie; c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialita' medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario; d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni gia' conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685; e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi; f) l'elencazione e la determinazione delle modalita' di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonche' degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari; g) gli standards dei prodotti industriali; h) la determinazione di indici di qualita' e di salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari; i) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico; k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive; l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644; m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione; o) l'Istituto superiore di sanita', secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente legge; p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla presente legge; q) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonche' dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie; r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia e all'estero dagli operatori sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come titolo nei concorsi stessi; s) gli ordini e i collegi professionali; t) il riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicita' relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario; u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative alla produzione e la commercializzazione di questi ultimi prodotti; v) z) i servizi sanitari istituiti per i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente." Note all'art. 1, comma 82: Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 recante "Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37, primo comma, lettere a) e b), della L. n. 833 del 1978) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale7 ottobre 1980, n. 275, S.O. Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421): "Art. 18. (omissis) 7. Restano salve le norme previste dal D.P.R. 31 luglio 1980, n. 616, dal D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, e dal D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale." Note all'art. 1, comma 84: Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980: "Art. 3. Forme dell'assistenza. All'erogazione dell'assistenza si provvede: a) in forma diretta mediante convenzioni da stipularsi con istituti di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati, che assicurino i livelli di prestazioni garantiti dal piano sanitario nazionale. Per i dipendenti pubblici in attivita' di servizio o pensionati, compresi i familiari a carico o in cerca di prima occupazione residenti all'estero in zone di confine, viene riconosciuta la possibilita' di optare, limitatamente all'assistenza ospedaliera e riabilitativa per strutture esistenti in territorio italiano limitrofo ovvero di usufruire, a carico dell'unita' sanitaria locale esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni conseguenti alla stipula di convenzioni per l'erogazione in territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissate con decreto del Ministro della sanita' al fine di evitare duplicazioni di assistenza sanitaria; b) in forma indiretta mediante il rimborso delle spese sostenute dall'assistito per se' o per i propri familiari aventi diritto, nei casi in cui non sia stato possibile stipulare le convenzioni previste dalla precedente lettera a), ovvero le stesse per qualsiasi motivo siano cessate o sospese, nonche' nel caso di prestazioni rientranti nei livelli stabiliti dal piano sanitario nazionale ma non ottenibili mediante le predette convenzioni; parimenti si provvedera' al rimborso quando per comprovati motivi di urgenza o di necessita' l'assistito non abbia potuto far ricorso alle istituzioni od ai sanitari convenzionati; c) mediante il sistema di cui al successivo articolo 4 limitatamente ai soggetti ivi indicati. Per le speciali esigenze assistenziali del personale di cui all'art. 2, lettera B), del presente decreto alle strutture sanitarie esistenti presso il Ministero degli affari esteri e' conservata la attuale destinazione funzionale. A tal fine viene stipulata apposita convenzione tra il Ministero della sanita' e la regione Lazio." Note all'art. 1, comma 86: Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17. (omissis) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari." Note all'art. 1, comma 88: Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): "Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica In vigore dal 20 agosto 2009 1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all' articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneita' alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza." Si riporta il testo dell'articolo 6, del CCNL integrativo del comparto sanita' del 20 settembre 2001: "CAPO II - Mansioni Art. 6 - Mutamento di profilo per inidoneita' psico-fisica 1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, l'azienda non potra' procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneita' fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative dei vari settori, anche in posizioni lavorative di minor aggravio ove comunque possa essere utilizzata la professionalita' espressa dal dipendente. 2. A tal fine, in primo luogo, l'azienda, per il tramite del collegio medico legale della azienda sanitaria competente per territorio, accerta quali siano le mansioni che il dipendente in relazione alla categoria, posizione economica e profilo professionale di ascrizione, sia in grado di svolgere senza che cio' comporti mutamento di profilo. 3. In caso di mancanza di posti, ovvero nell'impossibilita' di rinvenire mansioni compatibili con lo stato di salute ai sensi del comma 2, previo consenso dell'interessato e purche' vi sia la disponibilita' organica, il dipendente puo' essere impiegato in un diverso profilo di cui possieda i titoli, anche collocato in un livello economico immediatamente inferiore della medesima categoria oppure in un profilo immediatamente inferiore della categoria sottostante, assicurandogli un adeguato percorso di qualificazione. Il soprannumero e' consentito solo congelando un posto di corrispondente categoria e posizione economica. 4. La procedura dei commi precedenti e' attivata anche nei casi in cui il dipendente sia riconosciuto temporalmente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni. In tal caso anche l'inquadramento nella posizione economica inferiore ha carattere temporaneo ed il posto del dipendente e' indisponibile ai fini della sua copertura. La restituzione del dipendente allo svolgimento delle originarie mansioni del profilo di provenienza avviene al termine fissato dall'organo collegiale come idoneo per il recupero della piena efficienza fisica. 5. Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella posizione economica inferiore ha diritto alla conservazione del piu' favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 68/1999. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva del nuovo livello economico conseguito ai sensi del comma 3 senza alcun riassorbimento del trattamento in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermita' per causa di servizio. 6. Al dipendente idoneo a proficuo lavoro ai sensi del comma 1 che non possa essere ricollocato nell'ambito dell'azienda di appartenenza con le modalita' previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 21. 7. Sull'applicazione dell'istituto l'azienda fornisce informazione successiva ai soggetti di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999 . 8. Sono disapplicati l'art. 16 del DPR 761/1979 e art. 16 del DPR 384/1990." Note all'art. 1, comma 89: Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009: "Art. 21. (omissis) 5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili." Note all'art. 1, comma 91: Si riporta il testo del comma 9-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: "Art. 66. (omissis) 9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016." Note all'art. 1, comma 98: La sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 riguarda il trattamento economico dei pubblici dipendenti. Per il riferimento al decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185 recante "Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale30 ottobre 2012, n. 254. Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: "Art. 10. (omissis) 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1." Note all'art. 1, comma 99: Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali): "Art.11. Misura del contributo previdenziale. Il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza e' stabilito, a decorrere dal 1° marzo 1966, nella misura del 5,00 per cento della retribuzione contributiva annua considerata in ragione dell'80 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 1968 nella misura del 5.50 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 1970 nella misura del 5,85 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 1972 l'aliquota contributiva e' stabilita nella misura definitiva del 6,10 per cento. Il contributo e' cosi' ripartito tra enti e iscritti: dal 1° marzo 1966 a carico dell'ente 2,60 per cento; a carico dell'iscritto 2,40 per cento; in totale 5 per cento; dal 1° gennaio 1968 a carico dell'ente 3,00 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,50 per cento; dal 1° gennaio 1970 in poi a carico dell'ente 3,35 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,85 per cento; dal 1° gennaio 1972 in poi a carico dell'ente 3,60 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 6,10 per cento. Per il personale non di ruolo iscrivibile all'Istituto ai sensi del precedente art. 1 l'obbligo del pagamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo stesso. La retribuzione contributiva e' costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilita' e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso. Il valore degli assegni in natura da computarsi per dodici mensilita', quando non risulti stabilito da esplicite norme, e' determinato dal prefetto, sentiti gli enti interessati. Sono esclusi dalla contribuzione ai fini previdenziali compensi fissi dovuti ai sanitari ospedalieri, i quali pertanto non sono computabili agli effetti dell'indennita-premio di servizio e dell'assegno vitalizio. Le somme dovute dai comuni e dalle province a titolo di contributi arretrati dal 1° marzo al 31 dicembre 1966 saranno computabili ai fini della eventuale autorizzazione all'assunzione del mutuo a copertura del disavanzo economico ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 637." Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato): "Art. 37. Contributo previdenziale obbligatorio. L'Amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio in misura pari al 7,10 per cento della base contributiva indicata nell'art. 38; il contributo e' elevato al 7,60 per cento dal 1° gennaio 1976 e all'8,10 per cento dal 1° gennaio 1978; ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva predetta. Il contributo obbligatorio per il credito, a carico degli iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie, e' pari allo 0,50 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili considerati al lordo in ragione dell'80 per cento. I contributi indicati nei commi precedenti non sono rimborsabili ancorche' non siano state erogate prestazioni." Note all'art. 1, comma 100: Per il riferimento al decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185 si veda nelle note all'art.1 comma 98. Note all'art. 1, comma 102: Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati: "Art. 2. (omissis) 2. Alta formazione e specializzazione artistica e musicale. 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento." Note all'art. 1, comma 103: Si riporta il testo della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508): Parte di provvedimento in formato grafico Note all'art. 1, comma 104: Per il testo del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999 si veda nelle note all'art.1 comma 102. Note all'art. 1, comma 105: Per il testo del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999 si veda nelle note all'art.1 comma 102. Note all'art. 1, comma 108: Per il riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale2 maggio 2006, n. 100, S.O. Note all'art. 1, comma 109: Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni: "Art. 20. (omissis) 2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile." Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): " Art.14. Conferenza di servizi. 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente puo' indire una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti. 3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni." Si riporta il testo del comma 1264 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): "Art. 1. (omissis) 1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale e' assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009." Note all'art. 1, comma 110: Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro): "Art. 18. Progetti speciali. 1. In relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, l'Istituto elabora progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro e contratti a termine. 2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttivita'. 3. Al finanziamento di quanto previsto dai commi precedenti si provvede, mediante una quota non superiore allo 0,10 per cento delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto. 3-bis. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il comitato esecutivo dell'Istituto definira' la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale quota non puo' essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma e' disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale." Note all'art. 1, comma 111: Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: "Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni. In vigore dal 15 agosto 2012 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate e' ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto e' rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, e' collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonche' disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente. 4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore. 5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo. 6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi. 7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresi' escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies, nonche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012. 8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8. 9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. 10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte: a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale; d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane; f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario. 10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. 10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies. 11. Per le unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorita': a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera: 1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie; c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); d) in base alla verifica della compatibilita' e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato; e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale. 12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalita' di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico. 13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilita' puo' presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilita' in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale. 14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione. 15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalita' di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale». 16. Per favorire i processi di mobilita' di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. 17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9». 18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9»; b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i processi di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalita' condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'». 19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto e' comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi. 20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa. 20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti gia' titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione. 20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma 5-bis»; b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma 5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente»; c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche amministrazioni». 20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto." Note all'art. 1, comma 112: Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184 (Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009), come modificato dalla presente legge: "Art. 1. In vigore dal 19 dicembre 2009 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli anni 2013 e 2014 mediante corresponsione nel 2013 e 2014 dell'assegno ivi previsto. 2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in euro 11.009.494 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato."