art. 1 (commi 701-749)
  701.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dalle   disposizioni   dei
precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. 
 
  702.  Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
 
  703.  L'istituzione  della  IUC  lascia  salva  la  disciplina  per
l'applicazione dell'IMU. 
 
  704. E' abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
 
  705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,  le  sanzioni,
gli interessi e il contenzioso relativo  alla  maggiorazione  di  cui
all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
si applicano le disposizioni vigenti in materia di  tributo  comunale
sui rifiuti e sui servizi. Le relative attivita'  di  accertamento  e
riscossione sono svolte dai comuni  ai  quali  spettano  le  maggiori
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita'  a  titolo
di maggiorazione, interessi e sanzioni. 
 
  706. Resta ferma la facolta' per i comuni di istituire l'imposta di
scopo in base a quanto disposto dall'articolo  1,  comma  145,  della
legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e  dall'articolo  6  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
 
  707. All'articolo 13 del citato  decreto-legge  n.  201  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  214  del  2011,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono  soppresse  e,  nel
medesimo comma, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) al comma 2: 
      1) al primo periodo sono soppresse le parole: «,  ivi  comprese
l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»; 
      2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «L'imposta
municipale  propria  non  si  applica  al  possesso   dell'abitazione
principale e delle pertinenze della stessa, ad  eccezione  di  quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per  le  quali
continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione
di cui al comma 10»; 
      3) sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «I  comuni
possono considerare direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata, l'unita' immobiliare posseduta  dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a  titolo
di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti
locata,  nonche'  l'unita'  immobiliare  concessa  in  comodato   dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo  grado  che
la   utilizzano   come   abitazione   principale,   prevedendo    che
l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante
in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel  solo  caso
in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con  ISEE  non
superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita' immobiliari, la
predetta agevolazione  puo'  essere  applicata  ad  una  sola  unita'
immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresi': 
    a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione  principale  e  relative
pertinenze dei soci assegnatari; 
    b) ai  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi
sociali come definiti dal decreto del Ministro  delle  infrastrutture
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24
giugno 2008; 
    c) alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di
provvedimento di separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o
cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
    d) a un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto
edilizio urbano come  unica  unita'  immobiliare,  posseduto,  e  non
concesso  in  locazione,  dal  personale   in   servizio   permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonche' dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,  del
decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   personale
appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono
richieste le condizioni  della  dimora  abituale  e  della  residenza
anagrafica»; 
    c) al comma 5, secondo periodo, le  parole:  «pari  a  110»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari a 75»; 
    d) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
    «10. Dall'imposta dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale  del  soggetto  passivo  e  classificata  nelle
categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  nonche'  per   le   relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione
medesima  si  verifica.  I  comuni  possono   disporre   l'elevazione
dell'importo  della  detrazione,  fino  a  concorrenza   dell'imposta
dovuta,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di  bilancio.  La   suddetta
detrazione si  applica  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per  le  case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
finalita' degli IACP, istituiti in attuazione  dell'articolo  93  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». 
 
  708. A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso
strumentale  di  cui  al  comma  8  del  medesimo  articolo  13   del
decreto-legge n. 201 del 2011. 
 
  709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari  a  116,5  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2014,  si  provvede,  quanto  a  100
milioni di euro annui, ai sensi  del  comma  710  e,  quanto  a  16,5
milioni di euro annui, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
  710. All'articolo 1, comma  517,  primo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «15 per cento». 
 
  711. Al fine di  assicurare  ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario, della  Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  il
ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di  cui  al
comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708,
del presente articolo, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo
pari a 110,7  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014.  Tale
contributo e' ripartito tra i comuni  interessati,  con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, da adottare, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta
municipale propria  allo  scopo  comunicate  dal  Dipartimento  delle
finanze del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Per  i  comuni
delle regioni  a  statuto  speciale  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di  Bolzano  a  cui  la
legge  attribuisce  competenza  in  materia  di  finanza  locale,  la
compensazione del  minor  gettito  dell'imposta  municipale  propria,
derivante dai commi 707, lettera c), e  708,  avviene  attraverso  un
minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di  euro  a  valere
sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali,  ai  sensi  del
comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 
 
  712. A  decorrere  dall'anno  2014,  per  i  comuni  ricadenti  nei
territori  delle  regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta,
nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano,  ai  fini  di
cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, non si tiene conto del minor gettito  da  imposta  municipale
propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707. 
 
  713. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  2014»  sono
soppresse; 
    b) i commi da 3 a 7 sono abrogati. 
 
  714. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, comma 1, le  parole:  «a  decorrere  dall'anno
2014» sono soppresse; 
    b) all'articolo 11, comma 1, le parole:  «a  decorrere  dall'anno
2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015». 
 
  715. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto  legislativo  4  marzo
2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali
e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di  impresa  e
del reddito derivante dall'esercizio  di  arti  e  professioni  nella
misura del 20 per cento. La medesima imposta e' indeducibile ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive». 
 
  716. La  disposizione  in  materia  di  deducibilita'  dell'imposta
municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al  comma
715, ha effetto a decorrere dal periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013,
l'aliquota  di  cui  al  comma  715  e'  elevata  al  30  per  cento.
Conseguentemente il Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di
euro ed e' incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro. 
 
  717. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole:  «l'imposta  comunale
sugli immobili» sono inserite le  seguenti:  «,  fatto  salvo  quanto
disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»; 
    b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo  e'  aggiunto
il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi  precedenti,
il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati  situati  nello
stesso comune nel quale si trova  l'immobile  adibito  ad  abitazione
principale, assoggettati  all'imposta  municipale  propria,  concorre
alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito  delle
persone  fisiche  e  delle  relative  addizionali  nella  misura  del
cinquanta per cento». 
 
  718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
 
  719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   nonche'
all'articolo  91-bis  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  gli
enti non commerciali presentano la  dichiarazione  esclusivamente  in
via telematica, secondo le modalita' approvate con  apposito  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse  modalita'
ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione  per  l'anno
2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012. 
 
  720. Gli altri soggetti  passivi  dell'imposta  municipale  propria
possono presentare la dichiarazione di  cui  all'articolo  13,  comma
12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in  via  telematica,
seguendo le modalita' previste al comma 719. 
 
  721.  Il  versamento  dell'imposta  municipale   propria   di   cui
all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e' effettuato dagli
enti non commerciali esclusivamente secondo le  disposizioni  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre
rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al  50  per  cento
dell'imposta  complessivamente  corrisposta  per  l'anno  precedente,
devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e  l'ultima,  a  conguaglio
dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16
giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il  versamento.
Gli enti non  commerciali  eseguono  i  versamenti  del  tributo  con
eventuale compensazione  dei  crediti,  nei  confronti  dello  stesso
comune nei confronti del quale e' scaturito  il  credito,  risultanti
dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data  di  entrata
in vigore della presente legge. 
 
  722. A decorrere dall'anno di imposta 2012,  nel  caso  in  cui  il
contribuente abbia  effettuato  un  versamento  relativo  all'imposta
municipale  propria  a  un  comune  diverso  da  quello  destinatario
dell'imposta,  il  comune  che   viene   a   conoscenza   dell'errato
versamento, anche a seguito di comunicazione del  contribuente,  deve
attivare le procedure piu'  idonee  per  il  riversamento  al  comune
competente delle somme indebitamente percepite.  Nella  comunicazione
il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato,
i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il  versamento,  il
comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente
il versamento. 
 
  723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e  seguenti,
gli enti locali interessati comunicano al Ministero  dell'economia  e
delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti  della  procedura
del riversamento di  cui  al  comma  722  al  fine  delle  successive
regolazioni, per i comuni delle regioni a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della regione  Sardegna,  in  sede  di  Fondo  di
solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380,  lettera  b),
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni  delle  regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo
13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
  724. A decorrere dall'anno di imposta 2012,  nel  caso  in  cui  il
contribuente abbia  effettuato  un  versamento  relativo  all'imposta
municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di
rimborso va presentata al  comune  che,  all'esito  dell'istruttoria,
provvede  alla  restituzione  per  la  quota  di  propria  spettanza,
segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al  Ministero
dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare  a
proprio carico nonche' l'eventuale quota  a  carico  dell'erario  che
effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle  istruzioni  sul
servizio di tesoreria dello Stato di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  29  maggio  2007,  pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163  del  16  luglio
2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune,
si applica la procedura di cui al comma 725. 
 
  725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel  caso  in  cui  sia
stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una
somma  spettante  al  comune,  questo,  anche  su  comunicazione  del
contribuente, da' notizia dell'esito  dell'istruttoria  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero  dell'interno  il  quale
effettua le conseguenti regolazioni a valere  sullo  stanziamento  di
apposito capitolo anche di nuova istituzione  del  proprio  stato  di
previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi,  le
predette regolazioni sono effettuate, per i comuni  delle  regioni  a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione  Sardegna,
in sede di Fondo di solidarieta'  comunale  di  cui  all'articolo  1,
comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i
comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di  attuazione  del
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
  726. A decorrere dall'anno di imposta 2012,  nel  caso  in  cui  il
contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di  imposta
municipale  propria,  di  spettanza  del  comune,   e   abbia   anche
regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune  con
successivo versamento, ai fini del rimborso  della  maggiore  imposta
pagata si applica quanto previsto dal comma 724. 
 
  727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel  caso  in  cui  sia
stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria,  una
somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso
una  comunicazione  nell'ipotesi  in  cui  non  vi  siano  somme   da
restituire. L'ente  locale  impositore,  all'esito  dell'istruttoria,
determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e  ne  dispone
il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti  gli
anni di imposta 2013 e successivi, il comune da'  notizia  dell'esito
dell'istruttoria al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  al
Ministero dell'interno al fine delle successive  regolazioni,  per  i
comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione  siciliana  e
della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale  di
cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia  Giulia  e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  in
sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
 
  728.  Non  sono  applicati  sanzioni  e  interessi  nel   caso   di
insufficiente versamento della seconda rata  dell'imposta  municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013,  qualora  la
differenza sia versata entro il termine  di  versamento  della  prima
rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014. 
 
  729. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: «, per  gli  anni  2013  e  2014»  sono
soppresse; 
    b) alla lettera b), primo periodo, le parole:  «ed  entro  il  31
dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse; 
    c) alla lettera b), secondo periodo, le parole:  «e,  per  l'anno
2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse; 
    d) alla lettera c), le parole: «e di 318,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2014» sono soppresse; 
    e) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
  «h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n.
201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e  da  7  a  9  dell'articolo  2  del
decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13  del
decreto-legge n.  201  del  2011  continua  ad  applicarsi  nei  soli
territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano». 
 
  730. Dopo il comma 380-bis dell'articolo 1 della legge 24  dicembre
2012, n. 228, sono inseriti i seguenti: 
  «380-ter. Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  380,  a
decorrere dall'anno 2014: 
    a) la dotazione del Fondo di  solidarieta'  comunale  e'  pari  a
6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12  euro  per
gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro  quale
quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La  dotazione
del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati e'  assicurata
per  4.717,9  milioni  di  euro  attraverso  una  quota  dell'imposta
municipale propria,  di  spettanza  dei  comuni,  di  cui  al  citato
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del  2011.  Corrispondentemente,
nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una
quota di pari importo dell'imposta municipale propria,  di  spettanza
dei comuni. Con la legge di assestamento o con  appositi  decreti  di
variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono  adottate
le  variazioni  compensative  in  aumento  o  in  diminuzione   della
dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  per  tenere  conto
dell'effettivo  gettito  dell'imposta  municipale  propria  derivante
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
Al fine di incentivare il  processo  di  riordino  e  semplificazione
degli  enti  territoriali,  una  quota  del  fondo  di   solidarieta'
comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a
30 milioni di  euro,  e'  destinata  ad  incrementare  il  contributo
spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma  10,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a  30
milioni  di  euro  e'  destinata,  ai  sensi  dell'articolo  20   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a  seguito  di
fusione; 
    b) con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dell'interno,  previo  accordo  da  sancire  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare  entro  il  30
aprile 2014 per  l'anno  2014  ed  entro  il  31  dicembre  dell'anno
precedente a quello di riferimento per gli anni  2015  e  successivi,
sono stabiliti i criteri di formazione e  di  riparto  del  Fondo  di
solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni: 
      1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della  lettera
d) del comma 380; 
      2) della soppressione dell'IMU sulle  abitazioni  principali  e
dell'istituzione della TASI; 
      3) dell'esigenza di limitare le variazioni,  in  aumento  e  in
diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota  base,  attraverso
l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; 
    c) in caso di mancato accordo,  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui alla lettera  b)  e'  comunque  emanato
entro i quindici giorni successivi; 
    d) con il medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui alla lettera b), puo' essere incrementata la quota di
gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di  cui
alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del  decreto  di
cui al periodo precedente,  e'  rideterminato  l'importo  da  versare
all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva
tra tale nuovo importo e  lo  stanziamento  iniziale  e'  versata  al
bilancio statale,  per  essere  riassegnata  al  fondo  medesimo.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio.   Le
modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate  con
il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  380-quater. Con riferimento  ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario,  il  10  per  cento  dell'importo  attribuito  ai   comuni
interessati a titolo di Fondo di  solidarieta'  comunale  di  cui  al
comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b)  del
medesimo  comma  380-ter,  tra  i  comuni  medesimi  sulla  base  dei
fabbisogni standard approvati dalla  Commissione  tecnica  paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di riferimento. Per  la  quota  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente  non
operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter». 
 
  731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di  500
milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte  dei
medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI  a  favore  dell'abitazione
principale e delle pertinenze della  stessa,  nonche'  dei  familiari
dimoranti  abitualmente  e  residenti   anagraficamente   nell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse  di  cui  al
precedente periodo possono essere utilizzate  dai  comuni  anche  per
finanziare detrazioni  in  favore  dei  cittadini  italiani  iscritti
nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, e' stabilita la  quota
del contributo di cui al periodo precedente di spettanza  di  ciascun
comune, tenendo conto dei gettiti standard ed  effettivi  dell'IMU  e
del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione  principale,
e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun
comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene  ripartito  in
proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale
dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro  il  28
febbraio 2014. 
 
  732. Nelle more del riordino della materia da effettuare  entro  il
15  maggio  2014,  al  fine  di  ridurre  il  contenzioso   derivante
dall'applicazione  dei  criteri  per  il  calcolo  dei  canoni  delle
concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03,  comma  1,
lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre  1993,  n.  400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e
successive modificazioni, i  procedimenti  giudiziari  pendenti  alla
data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in  favore  dello
Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali
marittimi e delle relative pertinenze, possono  essere  integralmente
definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia  del  demanio
da parte del  soggetto  interessato  ovvero  del  destinatario  della
richiesta di pagamento, mediante il versamento: 
    a) in un'unica soluzione, di un importo, pari  al  30  per  cento
delle somme dovute; 
    b) rateizzato fino a un  massimo  di  sei  rate  annuali,  di  un
importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi
legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. 
 
  733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale
il richiedente dichiara  se  intende  avvalersi  delle  modalita'  di
pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla  lettera  b)
del medesimo comma, e' presentata  entro  il  28  febbraio  2014.  La
definizione si  perfeziona  con  il  versamento  dell'intero  importo
dovuto,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni   dalla   data   di
presentazione della domanda di definizione;  in  caso  di  versamento
rateizzato, entro il predetto termine deve essere  versata  la  prima
rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento  delle
ulteriori rate e  il  mancato  pagamento  di  una  di  queste,  entro
sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal  beneficio.
La definizione del contenzioso con le modalita' di cui al comma 732 e
al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi,
nonche' i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti,
concernenti il rilascio  nonche'  la  sospensione,  la  revoca  o  la
decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato
versamento del canone. 
 
  734. Il Magistrato delle acque di Venezia determina,  d'intesa  con
l'Agenzia del demanio, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, i canoni per le concessioni  di  aree  e
pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia,  esclusi  gli
ambiti portuali di competenza di altre autorita'.  La  determinazione
del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati  dal
Magistrato delle acque di Venezia fino  al  31  dicembre  2009  resta
ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31
dicembre 2020. 
 
  735. Al comma 1 dell'articolo  204  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il primo periodo  e'
sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni  di  cui
all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e  accedere
ad altre forme  di  finanziamento  reperibili  sul  mercato  solo  se
l'importo  annuale  degli  interessi,  sommato  a  quello  dei  mutui
precedentemente  contratti,  a  quello  dei  prestiti  obbligazionari
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito  stipulate
e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207,
al netto dei contributi statali e regionali in conto  interessi,  non
supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere
dall'anno 2012, delle entrate relative  ai  primi  tre  titoli  delle
entrate del rendiconto del penultimo anno precedente  quello  in  cui
viene prevista l'assunzione dei mutui». 
 
  736. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti:  «e
regionali». La disposizione di cui al  primo  periodo  si  applica  a
decorrere dal 1º gennaio 2014. 
 
  737. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni  di
qualsiasi   natura,   effettuati   nell'ambito   di   operazioni   di
riorganizzazione tra  enti  appartenenti  per  legge,  regolamento  o
statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di
categoria, religiosa, assistenziale o  culturale,  si  applicano,  se
dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale  nella  misura
fissa di 200 euro ciascuna. La  disposizione  del  primo  periodo  si
applica  agli  atti  pubblici  formati  e  alle   scritture   private
autenticate a decorrere dal 1º gennaio 2014, nonche'  alle  scritture
private  non  autenticate  presentate  per  la  registrazione   dalla
medesima data. 
 
  738.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, per il finanziamento dei  provvedimenti  legislativi  che  si
prevede possano  essere  approvati  nel  triennio  2014-2016  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle  misure
indicate  nelle  Tabelle  A  e  B  allegate  alla   presente   legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 
 
  739. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione  del
bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di  spesa
permanente  la  cui  quantificazione  e'  rinviata  alla   legge   di
stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della
legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  sono  indicate  nella  Tabella  C
allegata alla presente legge. 
 
  740. L'autorizzazione di spesa relativa  al  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di  1
milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2015 e 2016. 
 
  741. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno  degli
anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a  carattere
pluriennale in conto  capitale,  con  le  relative  aggregazioni  per
programma e per missione e con distinta  e  analitica  evidenziazione
dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge. 
 
  742. A  valere  sulle  autorizzazioni  di  spesa,  riportate  nella
Tabella di cui al comma 741, le amministrazioni pubbliche,  ai  sensi
dell'articolo 30, comma 2, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri,
nei  limiti  massimi  di   impegnabilita'   indicati   per   ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna  della  stessa  Tabella,
ivi compresi gli impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi  a
valere sulle autorizzazioni medesime. 
 
  743. La copertura della presente legge  per  le  nuove  o  maggiori
spese  correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le   nuove
finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  fondo  speciale  di  parte
corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo  11,  comma  6,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il  prospetto  allegato  alla
presente legge. 
 
  744. Per l'anno  2014,  per  i  lavoratori  autonomi,  titolari  di
posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,  iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni  di
previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota  contributiva,  di
cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007,  n.  247,
e' del 27 per  cento.  Conseguentemente,  l'autorizzazione  di  spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014. 
 
  745.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei  limiti  di
spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n.
191,  e'  autorizzato  a  prorogare  per  l'anno  2014,   in   deroga
all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  i
rapporti convenzionali in essere,  attivati  dall'ufficio  scolastico
provinciale   di   Palermo   e   prorogati   ininterrottamente,   per
l'espletamento   di   funzioni   corrispondenti   ai    collaboratori
scolastici,  a  seguito  del   subentro   dello   Stato,   ai   sensi
dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti  degli
enti locali. 
 
  746.   Ai   fini   dell'estinzione   dei   debiti   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  obbligazioni
giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui
all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali  non  sussistono
residui passivi anche perenti, e' autorizzata nell'anno 2014 la spesa
di euro  12  milioni.  Conseguentemente,  l'autorizzazione  di  spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014. 
 
  747.  All'articolo  33,   comma   8-quater,   nono   periodo,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  le  parole:  «valorizzazione
rientrano  nella  disponibilita'  dell'Agenzia  del  demanio  per  la
gestione  e  l'amministrazione  secondo  le   norme   vigenti»   sono
sostituite dalle seguenti: «conferimento ai fondi di cui al  presente
comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella
disponibilita'  dell'Agenzia  del  demanio  per   le   attivita'   di
alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme  vigenti;
l'Agenzia  puo'  avvalersi,  a  tali  fini,  del   supporto   tecnico
specialistico della  societa'  Difesa  Servizi  Spa,  sulla  base  di
apposita convenzione a titolo gratuito  sottoscritta  con  la  citata
societa', alla quale si applicano comunque  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  successive
modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14». 
 
  748. Al fine di consentire di risolvere  i  problemi  occupazionali
connessi alla gestione dei  servizi  di  pulizia  e  ausiliari  delle
istituzioni scolastiche ed educative statali  e  degli  enti  locali,
fino al  28  febbraio  2014  le  medesime  istituzioni,  situate  nei
territori  nei  quali  non  e'  attiva  la  convenzione  CONSIP   per
l'acquisto di servizi  di  pulizia  e  di  altri  servizi  ausiliari,
acquistano tali  servizi  dalle  imprese  che  li  assicurano  al  31
dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere
a detta data. Nei territori in cui a  tale  data  la  convenzione  e'
attiva, le istituzioni scolastiche ed  educative  acquistano  servizi
ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara  CONSIP,
al fine di effettuare  servizi  straordinari  di  pulizia  e  servizi
ausiliari individuati da ciascuna istituzione  fino  al  28  febbraio
2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si  provvede,
in deroga al limite di spesa di cui all'articolo  58,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  entro  il  limite  di  euro  34,6
milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui al  medesimo  articolo
58, comma 6, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza
tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato  limite  di
spesa.  Il  Governo  attiva   un   tavolo   di   confronto   tra   le
amministrazioni interessate, gli  enti  locali  e  le  organizzazioni
rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il  31  gennaio
2014 individua  soluzioni  normative  o  amministrative  ai  problemi
occupazionali connessi alla successiva utilizzazione  delle  suddette
convenzioni. 
 
  749. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2014. 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 27 dicembre 2013 
 
                             NAPOLITANO 
    

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                delle finanze

    
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri