art. 1 note (parte 1)

           	
				
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
              Comma 1: 
              Si riporta il testo del comma  1-ter  dell'articolo  21
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
          e finanza pubblica): 
              "Art. 21 Bilancio di previsione 
              1. - 1-bis. Omissis. 
              1-ter.  La  prima  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio contiene esclusivamente: 
              a) la determinazione del livello massimo del ricorso al
          mercato finanziario e del  saldo  netto  da  finanziare  in
          termini di competenza e di  cassa,  per  ciascun  anno  del
          triennio di riferimento,  in  coerenza  con  gli  obiettivi
          programmatici  del  saldo  del  conto   consolidato   delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2; 
              b)  norme  in  materia  di  entrata  e  di  spesa   che
          determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
          di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
          seconda sezione o sugli altri saldi  di  finanza  pubblica,
          attraverso la modifica, la  soppressione  o  l'integrazione
          dei parametri che regolano  l'evoluzione  delle  entrate  e
          della  spesa  previsti  dalla  normativa  vigente  o  delle
          sottostanti autorizzazioni  legislative  ovvero  attraverso
          nuovi interventi; 
              c)  norme  volte  a  rafforzare  il  contrasto   e   la
          prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva  ovvero  a
          stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali  e
          contributivi; 
              d)   gli   importi   dei   fondi   speciali    previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
              e) l'importo complessivo massimo destinato, in  ciascun
          anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei  contratti
          del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48,  comma  1,
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  alle
          modifiche  del  trattamento  economico  e   normativo   del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
              f) eventuali  norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti finanziari delle  leggi  di  cui  all'articolo  17,
          commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a  garanzia
          dei saldi di  finanza  pubblica,  misure  correttive  degli
          effetti finanziari derivanti dalle sentenze  definitive  di
          cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17; 
              g) le norme eventualmente  necessarie  a  garantire  il
          concorso degli enti territoriali agli obiettivi di  finanza
          pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
              Omissis." 
              Comma 2: 
              Si riporta il testo degli articoli 14, 15 comma 1 e  16
          comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90
          (Disposizioni urgenti per il  recepimento  della  Direttiva
          2010/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19
          maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
          la definizione delle procedure d'infrazione  avviate  dalla
          Commissione europea, nonche' altre disposizioni in  materia
          di coesione sociale), come modificati dalla presente legge: 
              "Art.  14  Detrazioni   fiscali   per   interventi   di
          efficienza energetica 
              1. Le disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  48,
          della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  e   successive
          modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento,
          anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
          2017. 
              2. La detrazione di cui al comma 1  si  applica,  nella
          misura del 65 per cento, anche  alle  spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente: 
              a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici
          condominiali di cui  agli  articoli  1117  e  1117-bis  del
          codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari
          di cui si compone il singolo condominio,  sostenute  dal  6
          giugno 2013 al 31 dicembre 2021; 
              b) per l'acquisto e la posa in opera delle  schermature
          solari di cui all'allegato  M  al  decreto  legislativo  29
          dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al  31
          dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di
          60.000 euro. 
              2-bis. La detrazione di  cui  al  comma  1  si  applica
          altresi' alle spese sostenute per l'acquisto e la  posa  in
          opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti
          dotati di  generatori  di  calore  alimentati  da  biomasse
          combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31  dicembre
          2017, fino a un valore massimo della detrazione  di  30.000
          euro. 
              2-ter. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31
          dicembre 2017 per interventi di riqualificazione energetica
          di parti comuni degli edifici condominiali, i  soggetti  di
          cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13,  comma  1,
          lettera a), e comma 5, lettera a), del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma  1
          del presente articolo possono optare per  la  cessione  del
          corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato  i
          predetti  interventi,  con  modalita'   da   definire   con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da
          emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione. 
              2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al
          31  dicembre  2021  per  interventi   di   riqualificazione
          energetica di parti comuni degli edifici condominiali,  che
          interessino  l'involucro  dell'edificio  con   un'incidenza
          superiore al 25  per  cento  della  superficie  disperdente
          lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
          1 spetta  nella  misura  del  70  per  cento.  La  medesima
          detrazione spetta, nella misura del 75 per  cento,  per  le
          spese  sostenute   per   interventi   di   riqualificazione
          energetica  relativi   alle   parti   comuni   di   edifici
          condominiali  finalizzati  a  migliorare   la   prestazione
          energetica invernale ed estiva e che conseguano  almeno  la
          qualita'  media  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  26   giugno   2015,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.  162
          del 15 luglio  2015.  Le  detrazioni  di  cui  al  presente
          articolo sono calcolate su un ammontare  complessivo  delle
          spese non superiore  a  euro  40.000  moltiplicato  per  il
          numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio. 
              2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui  al
          primo e al secondo periodo del comma 2-quater e' asseverata
          da professionisti abilitati mediante  l'attestazione  della
          prestazione energetica  degli  edifici  di  cui  al  citato
          decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  26  giugno
          2015.  L'Agenzia  nazionale  per   le   nuove   tecnologie,
          l'energia  e  lo  sviluppo  economico  sostenibile   (ENEA)
          effettua   controlli,   anche   a   campione,    su    tali
          dichiarazioni.  La  mancata  veridicita'  dell'attestazione
          comporta la decadenza  dal  beneficio,  ferma  restando  la
          responsabilita'   del   professionista   ai   sensi   delle
          disposizioni vigenti. 
              2-sexies. Per gli interventi di cui al comma  2-quater,
          a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione,
          i soggetti beneficiari possono optare per la  cessione  del
          corrispondente credito ai fornitori  che  hanno  effettuato
          gli interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la
          facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
          la cessione  ad  istituti  di  credito  e  ad  intermediari
          finanziari. Le modalita' di attuazione del  presente  comma
          sono definite con provvedimento del direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente disposizione. 
              2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater  sono
          usufruibili anche  dagli  istituti  autonomi  per  le  case
          popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su
          immobili   di   loro   proprieta'   adibiti   ad   edilizia
          residenziale pubblica. 
              3.  La  detrazione  spettante  ai  sensi  del  presente
          articolo e'  ripartita  in  dieci  quote  annuali  di  pari
          importo.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244,  e  successive  modificazioni,  e
          all'articolo 29, comma 6,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2. 
              3-bis. Al fine  di  effettuare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito
          della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
          l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo   economico   sostenibile   (ENEA)   elabora    le
          informazioni  contenute  nelle  richieste   di   detrazione
          pervenute per via telematica e trasmette una relazione  sui
          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze   territoriali.
          Nell'ambito  di  tale  attivita',  l'ENEA   predispone   il
          costante  aggiornamento   del   sistema   di   reportistica
          multi-anno delle dichiarazioni  ai  fini  della  detrazione
          fiscale di cui all'articolo 1, comma 349,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  gia'  attivo  e   assicura,   su
          richiesta, il necessario supporto tecnico  alle  regioni  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano." 
              "Art.  15  Detrazioni   fiscali   per   interventi   di
          ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica 
              1. Nelle more della definizione di misure ed  incentivi
          selettivi di carattere strutturale, da adottare entro il 31
          dicembre 2017, finalizzati a favorire la  realizzazione  di
          interventi per il miglioramento, l'adeguamento  antisismico
          e la messa in sicurezza degli  edifici  esistenti,  nonche'
          per l'incremento dell'efficienza idrica  e  del  rendimento
          energetico degli stessi, si applicano  le  disposizioni  di
          cui agli articoli 14 e 16. Nella definizione delle misure e
          degli  incentivi  di  cui  al  primo  periodo  e'  compresa
          l'installazione di impianti di depurazione delle  acque  da
          contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo  e
          agricolo nei comuni dove e' stato rilevato  il  superamento
          del    limite    massimo    di     tolleranza     stabilito
          dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  o  da  norme
          vigenti, ovvero dove i sindaci  o  altre  autorita'  locali
          sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di
          divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi. " 
              "Art.  16  Proroga   delle   detrazioni   fiscali   per
          interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
          mobili 
              1. Ferme restando le ulteriori  disposizioni  contenute
          nell'articolo 16-bis del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22  dicembre  1986,  n.  917,  per  le  spese  documentate,
          relative agli interventi indicati nel comma  1  del  citato
          articolo 16-bis, spetta una detrazione  dall'imposta  lorda
          fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
          a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
          al 50 per cento per le spese sostenute dal 26  giugno  2012
          al 31 dicembre 2017. 
              1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31
          dicembre  2021  per  gli  interventi  di  cui  all'articolo
          16-bis, comma 1, lettera i), del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate  dopo
          la data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
          su  edifici   ubicati   nelle   zone   sismiche   ad   alta
          pericolosita'  (zone  1  e  2)  di  cui  all'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20  marzo
          2003, pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio  2003,  riferite  a
          costruzioni  adibite   ad   abitazione   e   ad   attivita'
          produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda  nella
          misura del 50 per cento, fino ad un  ammontare  complessivo
          delle stesse spese non superiore a 96.000 euro  per  unita'
          immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in
          cinque  quote  annuali  di  pari   importo   nell'anno   di
          sostenimento delle spese e in quelli successivi.  Nel  caso
          in cui gli interventi di cui al presente  comma  realizzati
          in ciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di
          interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo
          del limite massimo  delle  spese  ammesse  a  fruire  della
          detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli
          stessi  anni  per  le  quali  si  e'  gia'   fruito   della
          detrazione. 
              1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017  e  fino  al  31
          dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
          anche agli edifici ubicati nella  zona  sismica  3  di  cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
          3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario n. 72  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
          maggio 2003. 
              1-quater. Qualora dalla realizzazione degli  interventi
          di cui ai commi 1-bis e  1-ter  derivi  una  riduzione  del
          rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di
          rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta  nella
          misura  del  70  per  cento  della  spesa  sostenuta.   Ove
          dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio
          inferiori, la detrazione spetta nella  misura  dell'80  per
          cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro il 28 febbraio  2017,  sentito
          il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono  stabilite
          le linee guida per la classificazione  di  rischio  sismico
          delle costruzioni nonche' le modalita' per  l'attestazione,
          da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia  degli
          interventi effettuati. 
              1-quinquies. Qualora gli interventi  di  cui  al  comma
          1-quater siano realizzati sulle  parti  comuni  di  edifici
          condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo  e
          al secondo periodo del medesimo  comma  1-quater  spettano,
          rispettivamente, nella misura del 75 per  cento  e  dell'85
          per cento.  Le  predette  detrazioni  si  applicano  su  un
          ammontare  delle  spese  non  superiore   a   euro   96.000
          moltiplicato per il  numero  delle  unita'  immobiliari  di
          ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere  dal  1º
          gennaio  2017,  in  luogo  della  detrazione   i   soggetti
          beneficiari   possono   optare   per   la   cessione    del
          corrispondente credito ai fornitori  che  hanno  effettuato
          gli interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la
          facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
          la cessione  ad  istituti  di  credito  e  ad  intermediari
          finanziari. Le modalita' di attuazione del  presente  comma
          sono definite con provvedimento del direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente disposizione. 
              1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese
          detraibili per la realizzazione degli interventi di cui  ai
          commi 1-ter, 1-quater  e  1-quinquies  rientrano  anche  le
          spese effettuate per la classificazione e verifica  sismica
          degli immobili. 
              2. Ai contribuenti che fruiscono  della  detrazione  di
          cui al comma 1, limitatamente agli interventi  di  recupero
          del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio
          2016, e' altresi' riconosciuta una detrazione  dall'imposta
          lorda,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
          ulteriori spese documentate sostenute  nell'anno  2017  per
          l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
          non inferiore  ad  A+,  nonche'  A  per  i  forni,  per  le
          apparecchiature  per  le  quali  sia  prevista  l'etichetta
          energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
          ristrutturazione. La detrazione di cui al  presente  comma,
          da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote  annuali
          di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
          spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
          non  superiore  a  10.000  euro,   considerato,   per   gli
          interventi effettuati  nell'anno  2016  ovvero  per  quelli
          iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al  netto
          delle spese sostenute nell'anno 2016 per  le  quali  si  e'
          fruito della detrazione.  Ai  fini  della  fruizione  della
          detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente  comma
          sono computate indipendentemente dall'importo  delle  spese
          sostenute per i lavori di  ristrutturazione  che  fruiscono
          delle detrazioni di cui al comma 1." 
              Comma 3: 
              Il testo dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater,  1-quinquies
          e 1-sexies dell'articolo 16 del citato decreto-legge n.  63
          del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  90
          del 2013, e' riportato nelle note al comma 2. 
              Comma 4: 
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del  decreto-legge
          31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 luglio 2014, n. 106 (Disposizioni urgenti  per  la
          tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della  cultura
          e il rilancio del turismo), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 10.  Disposizioni  urgenti  per  riqualificare  e
          migliorare le strutture ricettive  turistico-alberghiere  e
          favorire l'imprenditorialita' nel settore turistico 
              1. Al  fine  di  migliorare  la  qualita'  dell'offerta
          ricettiva   per   accrescere   la   competitivita'    delle
          destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in  corso
          alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i
          due successivi, alle  imprese  alberghiere  esistenti  alla
          data  del  1°  gennaio  2012  e'  riconosciuto  un  credito
          d'imposta  nella  misura  del  30  per  cento  delle  spese
          sostenute fino ad un massimo di 200.000  euro  nei  periodi
          d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma
          2.   Il   credito   d'imposta    e'    riconosciuto    fino
          all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7. 
              2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma   1   e'
          riconosciuto  per  le  spese  relative  a   interventi   di
          ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,  comma  1,
          lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e
          successive modificazioni, o a  interventi  di  eliminazione
          delle barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9
          gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro  dei  lavori
          pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche  tenendo  conto  dei
          principi  della  "progettazione  universale"  di  cui  alla
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', fatta a New  York  il  13  dicembre  2006,
          ratificata e resa esecutiva ai sensi della  legge  3  marzo
          2009, n. 18, e di  incremento  dell'efficienza  energetica,
          ovvero per le tipologie di spesa di  cui  al  comma  7  del
          presente articolo, secondo le modalita' ivi previste. 
              2-bis. Il credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          riconosciuto anche nel  caso  in  cui  la  ristrutturazione
          edilizia di cui  al  comma  2  comporti  un  aumento  della
          cubatura complessiva, nei limiti  e  secondo  le  modalita'
          previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, e successive modificazioni.  Entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          sono stabilite le  disposizioni  applicative  del  presente
          comma, con riferimento, in particolare, a: 
              a) le tipologie di  strutture  alberghiere  ammesse  al
          credito d'imposta; 
              b) le tipologie di  interventi  ammessi  al  beneficio,
          nell'ambito di quelli di cui al comma 2; 
              c) le procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che
          avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
          relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1
          e 7; 
              d) le soglie massime di spesa ammissibile  per  singola
          voce di spesa sostenuta; 
              e) le  procedure  di  recupero  nei  casi  di  utilizzo
          illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
          dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010,
          n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
          2010, n. 73. 
              2-ter. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1,
          nonche' per promuovere l'adozione  e  la  diffusione  della
          "progettazione universale" e  l'incremento  dell'efficienza
          energetica,  il  Ministro  dei  beni  e   delle   attivita'
          culturali e del turismo, con  proprio  decreto  da  emanare
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, previa intesa in sede di  Conferenza
          unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in  tutto
          il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni  per
          la  classificazione  delle  strutture  ricettive  e   delle
          imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi
          diffusi, tenendo conto delle specifiche  esigenze  connesse
          alle  capacita'  ricettiva  e  di  fruizione  dei  contesti
          territoriali e dei sistemi di  classificazione  alberghiera
          adottati a livello europeo e internazionale. 
              3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'  ripartito
          in tre quote annuali di pari importo e, in  ogni  caso,  e'
          riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al  regolamento
          (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          "de  minimis".  Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
          formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e
          del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
          di cui agli articoli 61 e 109, comma  5,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni,  ed  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
          compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni.  La  prima  quota  del   credito   d'imposta
          relativo alle spese effettuate  nel  periodo  d'imposta  in
          corso alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
          e' utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015. 
              4. Con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  sono  stabilite  le   disposizioni
          applicative del  presente  articolo,  con  riferimento,  in
          particolare, a: 
              a) le tipologie di  strutture  alberghiere  ammesse  al
          credito d'imposta; 
              b) le tipologie di  interventi  ammessi  al  beneficio,
          nell'ambito di quelli di cui al comma 2; 
              c) le procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che
          avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
          relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1
          e 7; 
              d) le soglie massime di spesa ammissibile  per  singola
          voce di spesa sostenuta; 
              e) le  procedure  di  recupero  nei  casi  di  utilizzo
          illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
          dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010,
          n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
          2010, n. 73. 
              5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche'
          per   promuovere   l'adozione   e   la   diffusione   della
          "progettazione universale" e  l'incremento  dell'efficienza
          energetica,  il  Ministro  dei  beni  e   delle   attivita'
          culturali e del turismo, con  proprio  decreto  da  emanare
          entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto, previa intesa in  sede
          di Conferenza  unificata,  aggiorna  gli  standard  minimi,
          uniformi in tutto il territorio nazionale,  dei  servizi  e
          delle dotazioni  per  la  classificazione  delle  strutture
          ricettive  e  delle  imprese  turistiche,  ivi  compresi  i
          condhotel e  gli  alberghi  diffusi,  tenendo  conto  delle
          specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e  di
          fruizione  dei  contesti  territoriali  e  dei  sistemi  di
          classificazione alberghiera adottati a  livello  europeo  e
          internazionale. 
              6.  Per  favorire  il   rafforzamento   delle   imprese
          turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici  e
          reti d'impresa: 
              a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.
          70, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
          2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
              1) al comma 4, le parole: "nei territori costieri" sono
          soppresse, le  parole:  "con  Decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "con decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del  turismo"  e  le  parole:  "nei  medesimi
          territori" sono sostituite dalle seguenti:  "nei  territori
          interessati"; 
              2) al comma 5, al primo periodo, le parole:  "entro  il
          31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze"  sono  sostituite   dalle
          seguenti:  "entro  il  31  dicembre  2015,  dalle   Regioni
          d'intesa con  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo" e il secondo periodo e' soppresso; 
              3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
              "5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati  ai
          sensi dei commi 4 e 5, possono essere  realizzati  progetti
          pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di
          semplificazione amministrativa e fiscalita', anche al  fine
          di aumentare l'attrattivita', favorire gli  investimenti  e
          creare aree favorevoli agli  investimenti  (AFAI)  mediante
          azioni per la riqualificazione delle  aree  del  distretto,
          per  la  realizzazione  di  opere   infrastrutturali,   per
          l'aggiornamento  professionale  del   personale,   per   la
          promozione delle nuove tecnologie"; 
              4) al comma  6,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
              "b) i distretti costituiscono 'zone a burocrazia  zero'
          ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221;  restano  esclusi  dalle  misure  di
          semplificazione le  autorizzazioni  e  gli  altri  atti  di
          assenso comunque denominati prescritti dal codice dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42"; 
              b)  in  deroga  a   quanto   previsto   dal   comma   1
          dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012,  n.   221,   le   misure   di   agevolazione   e   di
          semplificazione connesse al regime proprio  delle  "zone  a
          burocrazia zero" trovano applicazione per tutte le  aree  e
          gli  immobili  ricadenti   nell'ambito   territoriale   del
          distretto   turistico,   ancorche'   soggetti   a   vincolo
          paesaggistico-territoriale      o      del       patrimonio
          storico-artistico; 
              c) il contratto di rete di cui  all'articolo  3,  comma
          4-ter,  del  decreto-legge  10   febbraio   2009,   n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33, e  successive  modificazioni,  e'  utilizzabile  con
          riferimento al settore turistico anche per il perseguimento
          dei  seguenti   obiettivi:   supportare   i   processi   di
          riorganizzazione della  filiera  turistica;  migliorare  la
          specializzazione  e   la   qualificazione   del   comparto;
          incoraggiare gli investimenti per accrescere  la  capacita'
          competitiva  e  innovativa   dell'imprenditoria   turistica
          nazionale, in particolare sui mercati esteri. 
              7. Ai maggiori oneri derivanti  dalla  concessione  del
          credito d'imposta di cui al comma  1,  nel  limite  massimo
          complessivo di 20 milioni di euro per l'anno  2015,  di  50
          milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7  milioni  di  euro
          per gli anni 2017 e 2018 e di  16,7  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, si provvede ai  sensi  dell'articolo  17.  Una
          quota pari al 10 per cento del limite  massimo  complessivo
          di cui al primo periodo e'  destinata,  per  ciascun  anno,
          alla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 in
          favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma
          per le spese  relative  a  ulteriori  interventi,  comprese
          quelle per  l'acquisto  di  mobili  e  componenti  d'arredo
          destinati  esclusivamente  agli  immobili   oggetto   degli
          interventi  di  cui  al  comma  2,  a  condizione  che   il
          beneficiario non ceda  a  terzi  ne'  destini  a  finalita'
          estranee all'esercizio di  impresa  i  beni  oggetto  degli
          investimenti   prima   del   secondo   periodo    d'imposta
          successivo." 
              La legge 20 febbraio 2006, n.  96  recante  "Disciplina
          dell'agriturismo" e' pubblicata  nella  Gazz.  Uff.-  serie
          generale- n. 63 del 16 marzo 2006. 
              Comma 6 : 
              Il testo dell'articolo 10 del citato  decreto-legge  n.
          83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
          106 del 2014, e' riportato nelle note al comma 4. 
              Comma 7: 
              Il testo  del  comma  7  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge   n.   83   del   2014,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 106 del  2014,  e'  riportato
          nelle note al comma 4. 
              Comma 8: 
              Si riporta il testo del comma 91 dell'articolo 1  della
          legge  22  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016): 
              "91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i  soggetti
          titolari di reddito d'impresa e per gli  esercenti  arti  e
          professioni che effettuano investimenti in  beni  materiali
          strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre  2016,
          con esclusivo riferimento alla determinazione  delle  quote
          di ammortamento e dei canoni di locazione  finanziaria,  il
          costo di acquisizione e' maggiorato del 40 per cento." 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  164  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 164. Limiti di  deduzione  delle  spese  e  degli
          altri  componenti  negativi  relativi  a  taluni  mezzi  di
          trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio  di  imprese,
          arti e professioni 
              1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
          mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo,
          utilizzati nell'esercizio di imprese, arti  e  professioni,
          ai fini della  determinazione  dei  relativi  redditi  sono
          deducibili solo se  rientranti  in  una  delle  fattispecie
          previste nelle successive lettere a), b) e b-bis): 
              a) per l'intero ammontare relativamente: 
              1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni
          da diporto, alle autovetture ed autocaravan,  di  cui  alle
          lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo  54  del  decreto
          legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  ai  ciclomotori  e
          motocicli destinati  ad  essere  utilizzati  esclusivamente
          come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa; 
              2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico; 
              b) nella misura del 20  per  cento  relativamente  alle
          autovetture e  autocaravan,  di  cui  alle  citate  lettere
          dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285  del
          1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
          da  quello  indicato  alla  lettera  a),  numero  1).  Tale
          percentuale e' elevata  all'80  per  cento  per  i  veicoli
          utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
          rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di  arti
          e professioni in forma  individuale,  la  deducibilita'  e'
          ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un
          solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici
          e da associazioni di cui all'articolo 5,  la  deducibilita'
          e' consentita soltanto per un  veicolo  per  ogni  socio  o
          associato. Non si tiene conto: della  parte  del  costo  di
          acquisizione che eccede lire 35 milioni per le  autovetture
          e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli,  lire  4
          milioni  per  i  ciclomotori;  dell'ammontare  dei   canoni
          proporzionalmente corrispondente al costo di detti  veicoli
          che eccede i limiti  indicati,  se  i  beni  medesimi  sono
          utilizzati in  locazione  finanziaria;  dell'ammontare  dei
          costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7  milioni
          per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni  per
          i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso
          di esercizio delle predette attivita'  svolte  da  societa'
          semplici e associazioni di cui  al  citato  articolo  5,  i
          suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o  associato.
          I limiti  predetti,  che  con  riferimento  al  valore  dei
          contratti di locazione  anche  finanziaria  o  di  noleggio
          vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
          anche conto delle  variazioni  dell'indice  dei  prezzi  al
          consumo  per  le  famiglie  di  operai   e   di   impiegati
          verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
          delle finanze, di concerto con il Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato. I predetti limiti  di  35
          milioni di lire  e  di  7  milioni  di  lire  sono  elevati
          rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per  gli
          autoveicoli  utilizzati  da  agenti  o  rappresentanti   di
          commercio. 
              b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati
          in uso promiscuo ai dipendenti per  la  maggior  parte  del
          periodo d'imposta." 
              Comma 11: 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000,  n.  445  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20  febbraio
          2001, n. 42, S.O. 
              Comma 13: 
              Si riporta il testo dei commi 93 e 97  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              "93. La disposizione di cui al comma 91 non si  applica
          agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali
          il decreto del Ministro delle  finanze  31  dicembre  1988,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  27   del   2   febbraio   1989,   stabilisce
          coefficienti di ammortamento inferiori al  6,5  per  cento,
          agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonche' agli
          investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso  alla
          presente legge." 
              "97. Le disposizioni di  cui  ai  commi  91  e  92  non
          producono effetti  sui  valori  attualmente  stabiliti  per
          l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti
          dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427, e successive modificazioni." 
              Comma 14: 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  21-quinquies  del
          decreto-legge  27  giugno  2015,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,  n.  132  (Misure
          urgenti  in  materia  fallimentare,  civile  e  processuale
          civile    e    di    organizzazione     e     funzionamento
          dell'amministrazione giudiziaria),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 21-quinquies. Disposizioni in materia  di  uffici
          giudiziari 
              1. Al fine di favorire la piena  attuazione  di  quanto
          previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge
          23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2017, per  le
          attivita'   di   custodia,   telefonia,    riparazione    e
          manutenzione ordinaria in precedenza svolte  dal  personale
          dei  comuni   gia'   distaccato,   comandato   o   comunque
          specificamente destinato presso gli  uffici  giudiziari,  i
          medesimi uffici giudiziari possono continuare ad  avvalersi
          dei servizi forniti dal predetto personale comunale,  sulla
          base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale,
          autorizzati dal Ministero della giustizia, in  applicazione
          e  nei  limiti  di  una  convenzione   quadro   previamente
          stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione
          nazionale dei comuni italiani. 
              2. Nella convenzione quadro di  cui  al  comma  1  sono
          fissati, secondo criteri di  economicita'  della  spesa,  i
          parametri per  la  quantificazione  del  corrispettivo  dei
          servizi di cui al medesimo comma 1. 
              3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono  rilasciate
          secondo i criteri fissati nella convenzione quadro  di  cui
          al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15
          per cento, per l'anno 2015, del 20  per  cento  per  l'anno
          2016 e del 15 per cento per l'anno  2017,  della  dotazione
          ordinaria  del  capitolo  di  nuova  istituzione   previsto
          dall'articolo 1, comma 527, della legge 23  dicembre  2014,
          n. 190, e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica." 
              Comma 15: 
              Si riporta il testo dell'articolo 3  del  decreto-legge
          23 dicembre 2013, n. 145,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Interventi  urgenti  di
          avvio del piano "Destinazione Italia", per il  contenimento
          delle    tariffe    elettriche    e    del     gas,     per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche ed EXPO 2015),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 3 Credito d'imposta per attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo 
              1. A tutte le imprese,  indipendentemente  dalla  forma
          giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal
          regime contabile adottato, che effettuano  investimenti  in
          attivita' di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di
          imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014  e
          fino a quello in corso al 31 dicembre 2020,  e'  attribuito
          un credito d'imposta nella misura del 50  per  cento  delle
          spese  sostenute  in  eccedenza  rispetto  alla  media  dei
          medesimi investimenti realizzati nei tre periodi  d'imposta
          precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
              1-bis. Il credito d'imposta di cui al  comma  1  spetta
          anche alle imprese residenti o alle stabili  organizzazioni
          nel territorio dello Stato di soggetti  non  residenti  che
          eseguono le attivita' di ricerca e  sviluppo  nel  caso  di
          contratti stipulati con imprese residenti o localizzate  in
          altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,   negli   Stati
          aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo  ovvero
          in  Stati  compresi  nell'elenco  di  cui  al  decreto  del
          Ministro delle finanze 4 settembre 1996,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996. 
              2. Per le imprese in attivita' da meno di  tre  periodi
          d'imposta, la media  degli  investimenti  in  attivita'  di
          ricerca e sviluppo da  considerare  per  il  calcolo  della
          spesa  incrementale  e'  calcolata  sul  minor  periodo   a
          decorrere dal periodo di costituzione. 
              3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma   1   e'
          riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20
          milioni per ciascun beneficiario, a  condizione  che  siano
          sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo  almeno
          pari a euro 30.000. 
              4. Sono ammissibili al credito  d'imposta  le  seguenti
          attivita' di ricerca e sviluppo: 
              a) lavori sperimentali o teorici svolti,  aventi  quale
          principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui
          fondamenti di fenomeni e di fatti  osservabili,  senza  che
          siano  previste  applicazioni  o   utilizzazioni   pratiche
          dirette; 
              b) ricerca pianificata o indagini critiche  miranti  ad
          acquisire nuove conoscenze, da  utilizzare  per  mettere  a
          punto nuovi prodotti, processi o servizi  o  permettere  un
          miglioramento dei prodotti, processi  o  servizi  esistenti
          ovvero la creazione di  componenti  di  sistemi  complessi,
          necessaria per la ricerca industriale,  ad  esclusione  dei
          prototipi di cui alla lettera c); 
              c)   acquisizione,   combinazione,   strutturazione   e
          utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti  di  natura
          scientifica,  tecnologica  e  commerciale  allo  scopo   di
          produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o
          servizi nuovi,  modificati  o  migliorati;  puo'  trattarsi
          anche  di  altre  attivita'  destinate   alla   definizione
          concettuale,  alla  pianificazione  e  alla  documentazione
          concernenti  nuovi  prodotti,  processi  e  servizi;   tali
          attivita' possono comprendere l'elaborazione  di  progetti,
          disegni, piani e altra documentazione,  purche'  non  siano
          destinati a uso  commerciale;  realizzazione  di  prototipi
          utilizzabili per scopi commerciali  e  di  progetti  pilota
          destinati a esperimenti tecnologici o  commerciali,  quando
          il prototipo e'  necessariamente  il  prodotto  commerciale
          finale e il suo costo di fabbricazione  e'  troppo  elevato
          per poterlo usare soltanto a fini  di  dimostrazione  e  di
          convalida; 
              d)  produzione  e  collaudo  di  prodotti,  processi  e
          servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati
          in  vista  di  applicazioni  industriali  o  per  finalita'
          commerciali. 
              5. Non si considerano attivita' di ricerca  e  sviluppo
          le modifiche ordinarie o periodiche apportate  a  prodotti,
          linee di produzione,  processi  di  fabbricazione,  servizi
          esistenti e altre operazioni in corso,  anche  quando  tali
          modifiche rappresentino miglioramenti. 
              6. Ai fini della determinazione del  credito  d'imposta
          sono ammissibili le spese relative a: 
              a) personale impiegato nelle  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo di cui al comma 4; 
              b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione  o
          utilizzazione di strumenti e attrezzature  di  laboratorio,
          nei limiti dell'importo  risultante  dall'applicazione  dei
          coefficienti  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  31  dicembre  1988,  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
          1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per
          l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con  un  costo
          unitario non inferiore a 2.000 euro al  netto  dell'imposta
          sul valore aggiunto; 
              c) spese relative a contratti di ricerca stipulati  con
          universita', enti di ricerca e organismi equiparati, e  con
          altre  imprese  comprese  le  start-up  innovative  di  cui
          all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221; 
              d) competenze tecniche e privative industriali relative
          a  un'invenzione  industriale  o  biotecnologica,   a   una
          topografia di prodotto  a  semiconduttori  o  a  una  nuova
          varieta' vegetale, anche acquisite da fonti esterne. 
              7. (Abrogato) 
              8. Il credito  d'imposta  deve  essere  indicato  nella
          relativa  dichiarazione  dei  redditi,  non  concorre  alla
          formazione  del  reddito,   ne'   della   base   imponibile
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni,  ed  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo
          a quello in cui sono stati sostenuti  i  costi  di  cui  al
          comma 6 del presente articolo. 
              9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non
          si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
          34 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  e  successive
          modificazioni. 
              10.  Qualora,  a  seguito  dei  controlli,  si  accerti
          l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta
          per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a
          causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei  quali
          e' stato  determinato  l'importo  fruito,  l'Agenzia  delle
          entrate  provvede  al  recupero   del   relativo   importo,
          maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 
              11. I controlli sono  svolti  sulla  base  di  apposita
          documentazione   contabile   certificata    dal    soggetto
          incaricato della revisione legale o dal collegio  sindacale
          o da un professionista iscritto nel Registro  dei  revisori
          legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.
          39. Tale certificazione deve essere allegata  al  bilancio.
          Le imprese non soggette a  revisione  legale  dei  conti  e
          prive di un collegio sindacale  devono  comunque  avvalersi
          della certificazione di un revisore legale dei conti  o  di
          una societa' di revisione legale dei conti  iscritti  quali
          attivi nel  registro  di  cui  all'articolo  6  del  citato
          decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale  dei
          conti o  il  professionista  responsabile  della  revisione
          legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva  i
          principi di indipendenza elaborati ai  sensi  dell'articolo
          10 del citato decreto legislativo n. 39  del  2010,  e,  in
          attesa della loro emanazione, quelli  previsti  dal  codice
          etico dell'International Federation of Accountants  (IFAC).
          Le  spese  sostenute  per  l'attivita'  di   certificazione
          contabile da parte delle imprese di cui  al  terzo  periodo
          sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.  Le
          imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi
          previsti dal presente comma. 
              12. Nei confronti del revisore legale dei conti  o  del
          professionista  responsabile  della  revisione  legale  dei
          conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti
          che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione
          di  cui  al  comma  11   si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 64 del codice di procedura civile. 
              13.  Le  agevolazioni  di  cui  all'articolo   24   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e  quelle
          previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge  24
          dicembre 2012, n. 228, cessano alla data  del  31  dicembre
          2014.  Le  relative  risorse  sono  destinate  al   credito
          d'imposta previsto dal presente articolo. 
              14. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico,  sono  adottate  le   disposizioni   applicative
          necessarie, nonche' le modalita' di  verifica  e  controllo
          dell'effettivita'  delle  spese  sostenute,  le  cause   di
          decadenza  e  revoca  del  beneficio,   le   modalita'   di
          restituzione del credito  d'imposta  di  cui  l'impresa  ha
          fruito indebitamente. 
              15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua
          il monitoraggio delle fruizioni del  credito  d'imposta  di
          cui al  presente  articolo,  ai  fini  di  quanto  previsto
          dall'articolo 17, comma 13, della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196." 
              Comma 17: 
              Si riporta il testo dell'articolo 66 del citato decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  917  del  1986,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 66. Imprese minori 
              1. Il reddito d'impresa dei soggetti  che,  secondo  le
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilita'
          semplificata,   e'   costituito   dalla   differenza    tra
          l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri
          proventi di  cui  all'articolo  89  percepiti  nel  periodo
          d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso
          nell'esercizio dell'attivita' d'impresa. La  differenza  e'
          aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57,  dei  proventi
          di  cui  all'articolo  90,  comma  1,   delle   plusvalenze
          realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze
          attive  di  cui   all'articolo   88   e   diminuita   delle
          minusvalenze e sopravvenienze passive di  cui  all'articolo
          101. 
              2. Le quote di ammortamento sono ammesse in  deduzione,
          secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2,  102  e
          103, a condizione che  sia  tenuto  il  registro  dei  beni
          ammortizzabili. L'indicazione di  tali  quote  puo'  essere
          effettuata anche secondo le modalita' dell'articolo 13  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
          435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.  Le  perdite  di
          beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili  a
          norma dell'articolo 101. Non e' ammessa alcuna deduzione  a
          titolo di accantonamento; tuttavia  gli  accantonamenti  di
          cui all'articolo  105  sono  deducibili  a  condizione  che
          risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18  del
          decreto indicato al comma 1. 
              3.  Si  applicano,  oltre  a  quelle   richiamate   nei
          precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli  56,
          comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi  1  e
          3, 109, commi 5, 7 e 9, lettera b), e 110, commi 1, 2, 5, 6
          e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed  alle
          plusvalenze che concorrono a formare il reddito di  impresa
          pur non risultando dalle registrazioni ed  annotazioni  nei
          registri di cui all'articolo 18 del  decreto  indicato  nel
          comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo  del  comma  4
          dell'articolo 109. 
              4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio
          e per gli esercenti le attivita' indicate  al  primo  comma
          dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle  finanze  13
          ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  288
          del 22 ottobre 1979, il  reddito  d'impresa  determinato  a
          norma  dei  precedenti  commi  e'  ridotto,  a  titolo   di
          deduzione forfetaria delle spese  non  documentate,  di  un
          importo pari alle seguenti percentuali  dell'ammontare  dei
          ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1  per
          cento  dei  ricavi  oltre  euro  6.197,48  e  fino  a  euro
          77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e
          fino a euro 92.962,24. 
              5. Per  le  imprese  autorizzate  all'autotrasporto  di
          merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei
          precedenti  commi  e'  ridotto,  a  titolo   di   deduzione
          forfetaria di spese non documentate, di  euro  7,75  per  i
          trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore  oltre
          il comune in cui ha sede  l'impresa  ma  nell'ambito  della
          regione o delle regioni confinanti  e  di  euro  15,49  per
          quelli  effettuati  oltre  tale  ambito.  Per  le  medesime
          imprese compete, altresi', una deduzione  forfetaria  annua
          di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente
          massa complessiva a pieno  carico  non  superiore  a  3.500
          chilogrammi. La deduzione spetta una sola  volta  per  ogni
          giorno di effettuazione  del  trasporto,  indipendentemente
          dal numero dei viaggi. Il contribuente deve  predisporre  e
          conservare un prospetto recante  l'indicazione  dei  viaggi
          effettuati e della loro durata e localita' di  destinazione
          nonche' degli estremi dei relativi documenti  di  trasporto
          delle merci o delle fatture o delle lettere di  vettura  di
          cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974,  n.  298;  i
          documenti di trasporto, le fatture e le lettere di  vettura
          devono essere conservate fino alla scadenza del termine per
          l'accertamento." 
              Comma 18 e 19: 
              Il  testo  dell'articolo  66  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,  e'  riportato
          nelle note al comma 17. 
              Comma 20: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  5-bis  del  decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5-bis Determinazione del valore della  produzione
          netta delle societa' di persone e delle imprese individuali 
              1. Per i soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettera  b),  la  base  imponibile  e'  determinata   dalla
          differenza tra l'ammontare dei ricavi di  cui  all'articolo
          85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  delle  variazioni
          delle rimanenze finali di cui agli articoli  92  e  93  del
          medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie
          prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei  servizi,
          dell'ammortamento  e  dei   canoni   di   locazione   anche
          finanziaria dei beni strumentali materiali  e  immateriali.
          Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e
          assimilato; i costi, i compensi e gli  utili  indicati  nel
          comma 1, lettera b), numeri da 2) a  5),  dell'articolo  11
          del presente decreto; la  quota  interessi  dei  canoni  di
          locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su
          crediti;  l'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui  al
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I  contributi
          erogati in base a norma di legge concorrono  comunque  alla
          formazione del valore della produzione, fatta eccezione per
          quelli  correlati  a  costi  indeducibili.   I   componenti
          rilevanti si assumono secondo le regole di  qualificazione,
          imputazione temporale e  classificazione  valevoli  per  la
          determinazione del reddito d'impresa ai  fini  dell'imposta
          personale. 
              1-bis.  Per  i  soggetti  di  cui  al  comma   1,   che
          determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la
          base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo  e'
          determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66. 
              2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  in  regime  di
          contabilita'   ordinaria,    possono    optare    per    la
          determinazione del valore della produzione netta secondo le
          regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per
          tre periodi d'imposta  e  deve  essere  comunicata  con  la
          dichiarazione  IRAP  presentata  nel  periodo  d'imposta  a
          decorrere dal quale si  intende  esercitare  l'opzione.  Al
          termine  del  triennio  l'opzione  si  intende  tacitamente
          rinnovata per un altro triennio a meno  che  l'impresa  non
          opti, secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso
          provvedimento  direttoriale,  per  la  determinazione   del
          valore della produzione netta secondo le regole  del  comma
          1; anche in questo caso, l'opzione e' irrevocabile  per  un
          triennio e tacitamente rinnovabile." 
              Comma 21: 
              Il testo del comma 1-bis del citato decreto legislativo
          n. 446 del 1997 e' riportato nelle Nnte al comma 20. 
              Comma 26: 
              Si riporta il testo degli articoli 5 e 40  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131
          (Approvazione   del   Testo   unico   delle    disposizioni
          concernenti l'imposta di registro), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 5 Registrazione in termine fisso e  registrazione
          in caso d'uso 
              1. Sono soggetti a registrazione in termine  fisso  gli
          atti indicati nella parte prima della  tariffa  e  in  caso
          d'uso quelli indicati nella parte seconda. 
              2. Le scritture private non autenticate sono soggette a
          registrazione in caso d'uso se  tutte  le  disposizioni  in
          esse  contemplate  sono  relative  a  operazioni   soggette
          all'imposta sul valore aggiunto.  Si  considerano  soggette
          all'imposta sul valore aggiunto  anche  le  cessioni  e  le
          prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo  IVA,  le
          cessioni e le prestazioni per le  quali  l'imposta  non  e'
          dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          quelle di cui al comma  6  dell'articolo  21  del  medesimo
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La
          disposizione del periodo precedente  non  si  applica  alle
          operazioni esenti e imponibili  ai  sensi  dei  numeri  8),
          8-bis),   8-ter)   e   27-quinquies)   del   primo    comma
          dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e  alle
          locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del
          medesimo articolo 10, nonche' alle cessioni di beni e  alle
          prestazioni di  servizi  tra  soggetti  partecipanti  a  un
          gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di  un
          soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero
          le suddette disposizioni." 
              "Art.  40  Atti   relativi   ad   operazioni   soggette
          all'imposta sul valore aggiunto 
              1.  Per  gli  atti  relativi  a  cessioni  di  beni   e
          prestazioni di  servizi  soggetti  all'imposta  sul  valore
          aggiunto,  l'imposta  si  applica  in  misura   fissa.   Si
          considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto  anche
          le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un
          gruppo IVA, le cessioni  e  le  prestazioni  per  le  quali
          l'imposta non e' dovuta a  norma  degli  articoli  da  7  a
          7-septies del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  quelle  di  cui  al  comma   6
          dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972.  La  disposizione  del  periodo
          precedente non si applica alle operazioni esenti  ai  sensi
          dei numeri 8),  8-bis)  e  27-quinquies)  del  primo  comma
          dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e  alle
          locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del
          medesimo articolo 10, nonche' alle cessioni di beni e  alle
          prestazioni di  servizi  tra  soggetti  partecipanti  a  un
          gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di  un
          soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero
          le suddette disposizioni. 
              1-bis.  Sono  soggette  all'imposta  proporzionale   di
          registro  le  locazioni  di  immobili  strumentali  di  cui
          all'articolo 10, primo comma, numero 8),  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          ancorche' siano imponibili agli  effetti  dell'imposta  sul
          valore   aggiunto   ovvero   intervengano   tra    soggetti
          partecipanti a un gruppo IVA. 
              2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633
          l'imposta si  applica  sulla  cessione  o  prestazione  non
          soggetta all'imposta sul valore aggiunto." 
              Comma 27: 
              Si riporta il testo dell'articolo 73  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 73 Modalita' e termini speciali 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  propri
          decreti, puo' determinare le modalita' ed i termini: 
              a)   per   l'emissione,   numerazione,   registrazione,
          conservazione delle fatture  o  per  la  registrazione  dei
          corrispettivi  relativi  ad  operazioni  effettuate   dalla
          stessa  impresa  in  diversi  settori  di  attivita'  e  ad
          operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie  od  altre
          dipendenze di cui  al  secondo  comma  dell'art.  35  e  di
          commissionari, nonche' per la  registrazione  dei  relativi
          acquisti; 
              b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di
          beni  inerenti  a  contratti  estimatori,  a  cessioni   di
          imballaggi e recipienti di cui  all'art.  15,  n.  4),  non
          restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a
          cessioni di beni il cui prezzo e' commisurato  ad  elementi
          non  ancora   conosciuti   alla   data   di   effettuazione
          dell'operazione; 
              c)  per  l'emissione,  numerazione,   registrazione   e
          conservazione  delle  fatture  relative  a  prestazioni  di
          servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per
          le  quali  risulti  particolarmente  onerosa  e   complessa
          l'osservanza degli obblighi di cui al  titolo  secondo  del
          presente decreto; 
              d) per le annotazioni prescritte dal  presente  decreto
          da  parte  dei   contribuenti   che   utilizzano   macchine
          elettro-contabili,  fermo  restando  l'obbligo  di   tenere
          conto, nelle dichiarazioni  annuali  e  nelle  liquidazioni
          periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione
          nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni  stesse  si
          riferiscono; 
              e) per l'emissione, numerazione e  registrazione  delle
          fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi
          alle somministrazioni di acqua, gas,  energia  elettrica  e
          simili e all'esercizio di impianti di lampade votive. 
              Con decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze
          possono inoltre essere determinate le formalita' che devono
          essere  osservate  per   effettuare,   senza   applicazione
          dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la
          sostituzione  gratuita  di  beni  invenduti   previste   da
          disposizioni  legislative,  usi  commerciali   o   clausole
          contrattuali. 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre
          con propri decreti, stabilendo le relative modalita', che i
          versamenti periodici, compreso quello di  cui  all'articolo
          6, comma 2, della legge 29  dicembre  1990,  n.  405,  e  i
          versamenti dell'imposta dovuta in base  alla  dichiarazione
          annuale siano  eseguiti  per  l'ammontare  complessivamente
          dovuto dall'ente  o  societa'  commerciale  controllante  e
          dagli enti o societa'  commerciali  controllati,  al  netto
          delle eccedenze detraibili; l'ente o  societa'  commerciale
          controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio
          dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la
          dichiarazione ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          presentata nell'anno solare a decorrere dal  quale  intende
          esercitare l'opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al
          precedente periodo  non  si  tiene  conto  delle  eccedenze
          detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative
          al periodo d'imposta  precedente,  degli  enti  e  societa'
          diversi da  quelli  per  i  quali  anche  in  tale  periodo
          d'imposta l'ente o  societa'  controllante  si  e'  avvalso
          della facolta' di cui al  presente  comma.  Alle  eccedenze
          detraibili degli enti e delle societa' per  i  quali  trova
          applicazione la disposizione di cui al  precedente  periodo
          si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  30.
          Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilita' delle
          societa' controllate. Si considera controllata la  societa'
          le cui azioni o quote sono possedute  per  oltre  la  meta'
          dall'altra,  almeno  dal   1º   luglio   dell'anno   solare
          precedente a quello di esercizio dell'opzione." 
              Comma 29: 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  71  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art. 71. Personale. 
              1. - 2. Omissis. 
              3. Il regolamento di amministrazione e' deliberato,  su
          proposta  del  direttore  dell'agenzia,  dal  comitato   di
          gestione ed e' sottoposto al ministro vigilante secondo  le
          disposizioni  dell'articolo   60   del   presente   decreto
          legislativo. In particolare  esso,  in  conformita'  con  i
          principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni: 
              a)  disciplina  l'organizzazione  e  il   funzionamento
          dell'agenzia; 
              b)  detta  le  norme  per  l'assunzione  del  personale
          dell'agenzia,  per  l'aggiornamento  e  per  la  formazione
          professionale; 
              c)  fissa  le  dotazioni  organiche   complessive   del
          personale dipendente dall'agenzia; 
              d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza." 
              Si riporta il testo degli articoli 31  e  seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi): 
              "Art. 31 (Attribuzioni degli uffici delle imposte) 
              Gli uffici delle imposte controllano  le  dichiarazioni
          presentate dai contribuenti e dai sostituti  d'imposta,  ne
          rilevano   l'eventuale   omissione   e   provvedono    alla
          liquidazione  delle  imposte  o  maggiori  imposte  dovute;
          vigilano  sull'osservanza  degli  obblighi  relativi   alla
          tenuta delle scritture contabili  e  degli  altri  obblighi
          stabiliti nel presente decreto e nelle  altre  disposizioni
          relative  alle  imposte  sui   redditi;   provvedono   alla
          irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo  V  e
          alla presentazione del rapporto  all'autorita'  giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. 
              La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui
          circoscrizione  e'  il  domicilio  fiscale   del   soggetto
          obbligato alla dichiarazione alla data  in  cui  questa  e'
          stata o avrebbe dovuto essere presentata." 
              "Art. 31-bis (Assistenza per lo scambio di informazioni
          tra le autorita' competenti degli Stati membri  dell'Unione
          europea) 
              L'Amministrazione finanziaria  provvede  allo  scambio,
          con  le  altre  autorita'  competenti  degli  Stati  membri
          dell'Unione  europea,  delle  informazioni  necessarie  per
          assicurare  il  corretto  accertamento  delle  imposte   di
          qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione
          finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese  le
          autorita' locali. Essa, a tale fine,  puo'  autorizzare  la
          presenza nel territorio dello  Stato  di  funzionari  delle
          amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. 
              L'Amministrazione finanziaria  provvede  alla  raccolta
          delle informazioni da trasmettere alle  predette  autorita'
          con  le  modalita'  ed  entro   i   limiti   previsti   per
          l'accertamento delle imposte sul reddito. 
              In sede di assistenza e cooperazione nello  scambio  di
          informazioni  l'amministrazione   finanziaria   opera   nel
          rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8 e 10 della
          direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio  2011  del  Consiglio,
          che ha abrogato la direttiva  77/799/CEE  del  19  dicembre
          1977. 
              Le  informazioni  non  sono  trasmesse  quando  possono
          rivelare   un   segreto    commerciale,    industriale    o
          professionale, un processo commerciale o un'informazione la
          cui  divulgazione  contrasti  con  l'ordine  pubblico.   La
          trasmissione  delle  informazioni  puo'  essere,   inoltre,
          rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato  membro
          richiedente, per motivi di fatto o di diritto,  non  e'  in
          grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. 
              Le informazioni sono trattate e tenute  segrete  con  i
          limiti e le modalita' previsti dal CAPO IV, condizioni  che
          disciplinano  la   cooperazione   amministrativa,   e   VI,
          relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE. 
              Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio  la
          comunicazione  da  parte  dell'Amministrazione  finanziaria
          alle autorita' competenti degli altri  Stati  membri  delle
          informazioni atte a  permettere  il  corretto  accertamento
          delle imposte sul reddito e sul patrimonio. 
              In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio  di
          informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e  la
          partecipazione alle indagini amministrative  di  funzionari
          delle amministrazioni  fiscali  degli  altri  stati  membri
          dell'Unione europea, e' disciplinata dall'articolo 11 della
          direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio  2011  del  Consiglio.
          Alla   presenza   dei    funzionari    dell'Amministrazione
          finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini
          amministrative, i funzionari esteri possono  interrogare  i
          soggetti sottoposti al controllo ed esaminare  la  relativa
          documentazione,  a  condizione  di  reciprocita'  e  previo
          accordo   tra   l'autorita'   richiedente   e   l'autorita'
          interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria
          utilizzano direttamente le informazioni  scambiate  durante
          le indagini svolte all'estero. 
              Quando la situazione di uno o piu' soggetti di  imposta
          presenta un interesse  comune  o  complementare  con  altri
          Stati membri, l'Amministrazione finanziaria  puo'  decidere
          di procedere a controlli simultanei con le  Amministrazioni
          finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel  proprio
          territorio, allo scopo di scambiare le  informazioni  cosi'
          ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un
          controllo eseguito da un solo Stato membro. 
              L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente,
          i  soggetti  d'imposta  sui  quali  intende   proporre   un
          controllo simultaneo, informando  le  autorita'  competenti
          degli  altri  Stati  membri  interessati   circa   i   casi
          suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine,  essa
          indica, per quanto possibile, i motivi per cui  detti  casi
          sono stati scelti e fornisce le  informazioni  che  l'hanno
          indotta a proporli, indicando il termine entro il  quale  i
          controlli devono essere effettuati. 
              Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro
          proponga  di  partecipare  ad  un   controllo   simultaneo,
          l'Amministrazione  finanziaria   comunica   alla   suddetta
          autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il  controllo
          richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che
          si oppongono all'effettuazione di tale controllo. 
              Nel  caso  di  adesione  alla  proposta  di   controllo
          simultaneo avanzata dall'autorita' competente di  un  altro
          Stato  membro,  l'Amministrazione  finanziaria  designa  un
          rappresentante cui compete la direzione e il  coordinamento
          del controllo. 
              Dall'attuazione  del  presente  articolo   non   devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica  e
          l'Amministrazione  competente   provvede   all'espletamento
          delle  attivita'  ivi  previste  con   le   risorse   umane
          strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente." 
              "Art. 31-ter (Accordi preventivi  per  le  imprese  con
          attivita' internazionale) 
              1.  Le  imprese  con  attivita'  internazionale   hanno
          accesso  ad  una  procedura  finalizzata  alla  stipula  di
          accordi preventivi, con principale riferimento ai  seguenti
          ambiti: 
              a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi
          di calcolo del valore normale delle operazioni  di  cui  al
          comma 7, dell'articolo 110 del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita
          o di ingresso in caso  di  trasferimento  della  residenza,
          rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis  del
          medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono  al  regime
          dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura
          di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva
          definizione in contraddittorio dei metodi  di  calcolo  del
          valore  normale  delle  operazioni  di  cui  al  comma   10
          dell'articolo 110 del citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986; 
              b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche  di
          origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di  utili
          e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato  di
          un'impresa  o  un  ente  residente  ovvero   alla   stabile
          organizzazione in Italia di un soggetto non residente; 
              c) valutazione preventiva della sussistenza o meno  dei
          requisiti  che  configurano  una   stabile   organizzazione
          situata nel  territorio  dello  Stato,  tenuti  presenti  i
          criteri previsti dall'articolo 162 del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nonche'  dalle
          vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni  stipulate
          all'Italia; 
              d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche  di
          origine  convenzionale,  concernenti  l'erogazione   o   la
          percezione di dividendi,  interessi  e  royalties  e  altri
          componenti reddituali a o da soggetti non residenti. 
              2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per
          il periodo d'imposta nel corso del quale sono  stipulati  e
          per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti
          delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti  ai  fini
          degli  accordi  sottoscritti  e  risultanti  dagli  stessi.
          Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi conclusi  con
          le autorita' competenti di Stati  esteri  a  seguito  delle
          procedure    amichevoli    previste    dalle    convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi di
          cui al comma 1 vincolano le parti, secondo quanto convenuto
          con dette autorita', a  decorrere  da  periodi  di  imposta
          precedenti purche' non anteriori al  periodo  d'imposta  in
          corso alla data di presentazione della relativa istanza  da
          parte del contribuente. 
              3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a  base
          dell'accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o piu' dei
          periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori
          a quello in corso alla data di presentazione  dell'istanza,
          relativamente a tali periodi  di  imposta  e'  concessa  la
          facolta' al contribuente  di  far  valere  retroattivamente
          l'accordo stesso, provvedendo, ove  si  renda  a  tal  fine
          necessario   rettificare   il    comportamento    adottato,
          all'effettuazione  del  ravvedimento  operoso  ovvero  alla
          presentazione  della  dichiarazione  integrativa  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
          entrambi i casi, delle relative sanzioni. 
              4.    In    base    alla     normativa     comunitaria,
          l'Amministrazione  finanziaria  invia  copia   dell'accordo
          all'autorita' fiscale competente degli Stati di residenza o
          di stabilimento delle imprese con le quali  i  contribuenti
          pongono in essere le relative operazioni. 
              5. Per i periodi d'imposta di  validita'  dell'accordo,
          l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
          articoli 32 e seguenti soltanto in  relazione  a  questioni
          diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo. 
              6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata  al
          competente Ufficio della  Agenzia  delle  entrate,  secondo
          quanto stabilito  con  provvedimento  del  Direttore  della
          medesima  Agenzia.  Con  il  medesimo  provvedimento   sono
          definite le modalita' con le quali  il  competente  Ufficio
          procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
          e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
          diritto su cui l'accordo si basa. 
              7.   Qualunque   riferimento   all'articolo    8    del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          ovunque presente, deve intendersi  effettuato  al  presente
          articolo." 
              "Art. 32 (Poteri degli uffici) 
              Per l'adempimento dei loro  compiti  gli  uffici  delle
          imposte possono: 
              1) procedere all'esecuzione  di  accessi,  ispezioni  e
          verifiche a norma del successivo art. 33; 
              2) invitare i contribuenti, indicandone  il  motivo,  a
          comparire di persona o  per  mezzo  di  rappresentanti  per
          fornire dati e notizie rilevanti ai fini  dell'accertamento
          nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
          operazioni, i cui dati, notizie  e  documenti  siano  stati
          acquisiti a norma del numero 7), ovvero  rilevati  a  norma
          dell'articolo 33, secondo e terzo  comma,  o  acquisiti  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera  b),  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  I  dati  ed  elementi
          attinenti  ai  rapporti  ed  alle  operazioni  acquisiti  e
          rilevati  rispettivamente  a  norma   del   numero   7)   e
          dell'articolo 33, secondo e terzo  comma,  o  acquisiti  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera  b),  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  sono  posti  a  base
          delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli  artt.
          38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che  ne  ha
          tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto  ad
          imposta o che non hanno rilevanza allo  stesso  fine;  alle
          stesse  condizioni  sono  altresi'  posti  come  ricavi   o
          compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se
          il contribuente non ne indica il  soggetto  beneficiario  e
          sempreche'  non  risultino  dalle  scritture  contabili,  i
          prelevamenti  o  gli  importi  riscossi   nell'ambito   dei
          predetti rapporti od operazioni. Le richieste  fatte  e  le
          risposte ricevute devono risultare da verbale  sottoscritto
          anche  dal  contribuente  o  dal  suo  rappresentante;   in
          mancanza deve  essere  indicato  il  motivo  della  mancata
          sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad  avere  copia
          del verbale; 
              3) invitare i contribuenti, indicandone  il  motivo,  a
          esibire o trasmettere atti e documenti  rilevanti  ai  fini
          dell'accertamento nei loro confronti, compresi i  documenti
          di cui al successivo art. 34. Ai  soggetti  obbligati  alla
          tenuta di scritture contabili secondo le  disposizioni  del
          Titolo III puo' essere  richiesta  anche  l'esibizione  dei
          bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti  dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un  periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 
              4) inviare ai contribuenti questionari relativi a  dati
          e  notizie  di  carattere  specifico  rilevanti   ai   fini
          dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei  confronti
          di altri contribuenti  con  i  quali  abbiano  intrattenuto
          rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; 
              5) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni dello
          Stato, agli enti pubblici non economici, alle  societa'  ed
          enti  di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti   che
          effettuano istituzionalmente riscossioni  e  pagamenti  per
          conto  di  terzi  la  comunicazione,  anche  in  deroga   a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati singolarmente o per categorie.  Alle  societa'  ed
          enti di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti  con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e  notizie  attinenti  esclusivamente   alla   durata   del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione del soggetto  tenuto  a  corrisponderlo.  Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda della richiesta, cumulativamente  o  specificamente
          per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione  non
          si  applica  all'Istituto  centrale  di  statistica,   agli
          ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n.  7),
          alle banche, alla  societa'  Poste  italiane  Spa,  per  le
          attivita' finanziarie e creditizie, alle societa'  ed  enti
          di  assicurazione  per  le   attivita'   finanziarie   agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie; 
              6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri pubblici ufficiali. Le  copie  e  gli  estratti,  con
          l'attestazione di conformita' all'originale, devono  essere
          rilasciate gratuitamente; 
              6-bis) richiedere, previa autorizzazione del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di  finanza,  del  comandante  regionale,  ai
          soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione  o  verifica
          il rilascio di una dichiarazione  contenente  l'indicazione
          della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
          rapporti intrattenuti con  le  banche,  la  societa'  Poste
          italiane Spa, gli intermediari finanziari,  le  imprese  di
          investimento, gli organismi di investimento collettivo  del
          risparmio, le societa'  di  gestione  del  risparmio  e  le
          societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
          estinti da  non  piu'  di  cinque  anni  dalla  data  della
          richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in  possesso
          dei dati raccolti devono assumere direttamente  le  cautele
          necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; 
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di finanza, del  comandante  regionale,  alle
          banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le  attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  alle  societa'  ed   enti   di
          assicurazione   per   le   attivita'   finanziarie,    agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a  qualsiasi
          rapporto  intrattenuto  od   operazione   effettuata,   ivi
          compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'
          alle  garanzie  prestate  da  terzi   o   dagli   operatori
          finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
          i quali gli stessi operatori finanziari abbiano  effettuato
          le suddette operazioni e servizi  o  con  i  quali  abbiano
          intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
          quelle iscritte nella sezione  speciale  dell'albo  di  cui
          all'articolo 20  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
          tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
          di comunicare le generalita' dei  soggetti  per  conto  dei
          quali esse hanno detenuto o amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
          indirizzata al  responsabile  della  struttura  accentrata,
          ovvero  al   responsabile   della   sede   o   dell'ufficio
          destinatario che  ne  da'  notizia  immediata  al  soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente; 
              7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con  decreto
          di natura non regolamentare del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da  adottare  d'intesa  con  l'Autorita'  di
          vigilanza   in   coerenza   con   le   regole   europee   e
          internazionali in materia di vigilanza e, comunque,  previa
          autorizzazione  del  direttore  centrale  dell'accertamento
          dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale  della
          stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza,  del
          comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie,  dati,
          documenti e informazioni di natura creditizia,  finanziaria
          e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo  e  di
          vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
          disposizioni di legge; 
              8) richiedere ai soggetti indicati nell'art.  13  dati,
          notizie e documenti relativi  ad  attivita'  svolte  in  un
          determinato   periodo   d'imposta,   rilevanti   ai    fini
          dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
          e prestatori di lavoro autonomo; 
              8-bis)  invitare  ogni  altro  soggetto  ad  esibire  o
          trasmettere, anche in copia fotostatica, atti  o  documenti
          fiscalmente  rilevanti   concernenti   specifici   rapporti
          intrattenuti con il contribuente e a fornire i  chiarimenti
          relativi; 
              8-ter) richiedere  agli  amministratori  di  condominio
          negli edifici  dati,  notizie  e  documenti  relativi  alla
          gestione condominiale. 
              Gli inviti e le richieste di cui al  presente  articolo
          devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla  data
          di notifica decorre il  termine  fissato  dall'ufficio  per
          l'adempimento, che non puo' essere inferiore  a  15  giorni
          ovvero per il caso di cui al n.  7)  a  trenta  giorni.  Il
          termine puo' essere  prorogato  per  un  periodo  di  venti
          giorni   su   istanza   dell'operatore   finanziario,   per
          giustificati motivi, dal competente  direttore  centrale  o
          direttore regionale per l'Agenzia  delle  entrate,  ovvero,
          per il Corpo  della  guardia  di  finanza,  dal  comandante
          regionale. 
              Le richieste di cui al primo comma, numero 7),  nonche'
          le relative risposte,  anche  se  negative,  devono  essere
          effettuate   esclusivamente   in   via   telematica.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite le  disposizioni  attuative  e  le  modalita'  di
          trasmissione delle richieste, delle risposte,  nonche'  dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7). 
              Le notizie  ed  i  dati  non  addotti  e  gli  atti,  i
          documenti,  i  libri  ed  i  registri  non  esibiti  o  non
          trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non  possono
          essere presi in considerazione a favore  del  contribuente,
          ai  fini  dell'accertamento  in   sede   amministrativa   e
          contenziosa.  Di   cio'   l'ufficio   deve   informare   il
          contribuente contestualmente alla richiesta. 
              Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo  comma
          non operano nei confronti del contribuente che depositi  in
          allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo  grado
          in sede contenziosa le notizie,  i  dati,  i  documenti,  i
          libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
          non aver potuto adempiere alle richieste degli  uffici  per
          causa a lui non imputabile." 
              "Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche) 
              Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e  verifiche  si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  52  del  D.P.R.  26
          ottobre 1972, n. 633. 
              Gli uffici delle imposte  hanno  facolta'  di  disporre
          l'accesso  di   propri   impiegati   muniti   di   apposita
          autorizzazione presso le pubbliche  amministrazioni  e  gli
          enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di  rilevare
          direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso  gli
          operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32  allo
          scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati,
          notizie  e  documenti,  relativi  ai   rapporti   ed   alle
          operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7)  dello
          stesso art. 32, non trasmessi  entro  il  termine  previsto
          nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
          direttamente la completezza o  l'esattezza  delle  risposte
          allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che  le  pongano
          in dubbio. 
              La Guardia di finanza  coopera  con  gli  uffici  delle
          imposte per l'acquisizione e il reperimento degli  elementi
          utili ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per  la
          repressione delle  violazioni  delle  leggi  sulle  imposte
          dirette procedendo di propria  iniziativa  o  su  richiesta
          degli uffici secondo le norme e  con  le  facolta'  di  cui
          all'art. 32 e al precedente  comma.  Essa  inoltre,  previa
          autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo'  essere
          concessa anche in deroga all'articolo  329  del  codice  di
          procedura penale utilizza e  trasmette  agli  uffici  delle
          imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
          riferiti  ed  ottenuti  dalle  altre  Forze   di   polizia,
          nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. 
              Ai fini del necessario coordinamento dell'azione  della
          Guardia di finanza  con  quella  degli  uffici  finanziari,
          saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui  si
          debba procedere ad indagini sistematiche, tra la  direzione
          generale delle imposte dirette e il comando generale  della
          Guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e i comandi territoriali. 
              Gli uffici finanziari e  i  comandi  della  Guardia  di
          finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si  devono
          dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni  e
          verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve  la
          comunicazione puo' richiedere all'organo che sta  eseguendo
          l'ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione   di   specifici
          controlli e l'acquisizione di  specifici  elementi  e  deve
          trasmettere i risultati dei  controlli  eventualmente  gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai fini dell'accertamento. Al  termine  delle  ispezioni  e
          delle verifiche l'ufficio o il comando che li  ha  eseguiti
          deve  comunicare  gli  elementi   acquisiti   agli   organi
          richiedenti. 
              Gli accessi presso gli operatori finanziari di  cui  al
          n. 7) dell'articolo 32, di cui  al  secondo  comma,  devono
          essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle
          entrate, del Direttore  centrale  dell'accertamento  o  del
          Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del
          Comandante  regionale,  da  funzionari  con  qualifica  non
          inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali
          della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,
          e devono avvenire in orari diversi da quelli  di  sportello
          aperto al pubblico; le ispezioni e le  rilevazioni  debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse  e'  data  immediata  notizia  a  cura  del   predetto
          responsabile al soggetto interessato. Coloro  che  eseguono
          le ispezioni e le rilevazioni o  vengono  in  possesso  dei
          dati  raccolti  devono  assumere  direttamente  le  cautele
          necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. 
              Nell'art.  52  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  aggiunti  i
          seguenti commi: 
              "In deroga alle  disposizioni  del  settimo  comma  gli
          impiegati che procedono all'accesso nei locali di  soggetti
          che si avvalgono di sistemi meccanografici,  elettronici  e
          simili, hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi  propri
          all'eleborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora il contribuente non  consenta  l'utilizzazione  dei
          propri impianti e del proprio personale. 
              Se il contribuente dichiara che le scritture  contabili
          o alcune di esse si  trovano  presso  altri  soggetti  deve
          esibire un'attestazione  dei  soggetti  stessi  recante  la
          specificazione  delle  scritture  in  loro   possesso.   Se
          l'attestazione non  esibita  e  se  il  soggetto  che  l'ha
          rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto  o
          in parte le scritture  si  applicano  le  disposizioni  del
          quinto comma". 
              Comma 31: 
              Si riporta il testo dell'articolo  11  della  direttiva
          2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al
          sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: 
              "Art. 11 
              Previa   consultazione    del    comitato    consultivo
          dell'imposta sul valore  aggiunto  (in  seguito  denominato
          «comitato IVA»), ogni Stato membro puo' considerare come un
          unico soggetto passivo le persone stabilite nel  territorio
          dello  stesso  Stato  membro   che   siano   giuridicamente
          indipendenti,  ma  strettamente  vincolate  fra   loro   da
          rapporti finanziari, economici ed organizzativi. 
              Uno Stato membro che  esercita  l'opzione  prevista  al
          primo comma, puo' adottare le misure necessarie a prevenire
          l'elusione o l'evasione  fiscale  mediante  l'esercizio  di
          tale disposizione." 
              Comma 32: 
              Si riporta il testo dell'articolo 16 del  decreto-legge
          14 febbraio 2016, n.  18,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 aprile 2016 (Misure  urgenti  concernenti  la
          riforma delle banche di credito  cooperativo,  la  garanzia
          sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale
          relativo alle procedure di crisi e la  gestione  collettiva
          del risparmio), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  16.  Modifica  alla   disciplina   fiscale   dei
          trasferimenti   immobiliari    nell'ambito    di    vendite
          giudiziarie 
              1. Gli atti e i provvedimenti recanti il  trasferimento
          della proprieta'  o  di  diritti  reali  su  beni  immobili
          emessi,  a  favore  di  soggetti  che  svolgono   attivita'
          d'impresa, nell'ambito  di  una  procedura  giudiziaria  di
          espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo  II,
          capo IV, del codice di  procedura  civile,  ovvero  di  una
          procedura di vendita di  cui  all'articolo  107  del  regio
          decreto 16 marzo  1942,  n.  267,  sono  assoggettati  alle
          imposte di registro, ipotecaria e  catastale  nella  misura
          fissa di 200 euro ciascuna a  condizione  che  l'acquirente
          dichiari che intende trasferirli entro cinque anni. 
              2.   Ove   non   si   realizzi   la   condizione    del
          ritrasferimento  entro  il  quinquennio,  le   imposte   di
          registro, ipotecaria e catastale sono dovute  nella  misura
          ordinaria e si applica una sanzione amministrativa  del  30
          per cento oltre agli interessi di mora di cui  all'articolo
          55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti
          l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del
          biennio decorre il termine per il  recupero  delle  imposte
          ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. 
              2-bis. Gli atti e i provvedimenti di  cui  al  comma  1
          emessi a favore di  soggetti  che  non  svolgono  attivita'
          d'impresa  sono  assoggettati  alle  imposte  di  registro,
          ipotecaria e catastale  nella  misura  fissa  di  200  euro
          ciascuna sempre che in  capo  all'acquirente  ricorrano  le
          condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1  della
          tariffa,  parte  prima,  allegata  al  testo  unico   delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro, di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131.  In  caso  di  dichiarazione  mendace   nell'atto   di
          acquisto, ovvero di rivendita nel  quinquennio  dalla  data
          dell'atto, si  applicano  le  disposizioni  indicate  nella
          predetta nota. 
              3. Le disposizioni del presente articolo hanno  effetto
          per gli atti emessi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto fino al 30 giugno 2017. 
              4. Gli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  sono
          valutati in 220 milioni di euro per l'anno 2016. 
              5. All'articolo 1, comma 958, della legge  28  dicembre
          2015, n. 208, come modificato dal decreto-legge 4  dicembre
          2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
          febbraio 2016, n. 13, le parole: «2.100  milioni  di  euro»
          sono sostituite dalle seguenti: «2.320 milioni di euro»." 
              Comma 33: 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  10  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10 Operazioni esenti dall'imposta 
              Sono esenti dall'imposta: 
              1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione
          e la negoziazione di crediti, la gestione degli  stessi  da
          parte dei concedenti  e  le  operazioni  di  finanziamento;
          l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
          di fideiussioni e  di  altre  garanzie  e  la  gestione  di
          garanzie di crediti da parte dei concedenti;  le  dilazioni
          di pagamento,  le  operazioni,  compresa  la  negoziazione,
          relative a depositi di fondi,  conti  correnti,  pagamenti,
          giroconti,  crediti  e   ad   assegni   o   altri   effetti
          commerciali, ad  eccezione  del  recupero  di  crediti;  la
          gestione  di  fondi  comuni  di  investimento  e  di  fondi
          pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.
          124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e  il
          servizio bancoposta; 
              2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e
          di vitalizio; 
              3) le operazioni relative a valute estere aventi  corso
          legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
          e le monete da  collezione  e  comprese  le  operazioni  di
          copertura dei rischi di cambio; 
              4) Le operazioni relative  ad  azioni,  obbligazioni  o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali, eccettuati la  custodia  e  l'amministrazione  dei
          titoli nonche'  il  servizio  di  gestione  individuale  di
          portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari  e  a
          strumenti  finanziari  diversi  dai  titoli,   incluse   le
          negoziazioni e le  opzioni  ed  eccettuati  la  custodia  e
          l'amministrazione   nonche'   il   servizio   di   gestione
          individuale di portafogli. Si  considerano  in  particolare
          operazioni  relative  a  valori  mobiliari  e  a  strumenti
          finanziari i contratti a termine fermo su  titoli  e  altri
          strumenti  finanziari  e  le  relative  opzioni,   comunque
          regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e  le
          relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
          o di valute determinate in funzione di tassi di  interesse,
          di tassi di cambio  o  di  indici  finanziari,  e  relative
          opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse  o  su
          indici finanziari, comunque regolate; 
              5) le operazioni  relative  ai  versamenti  di  imposte
          effettuati  per  conto  dei  contribuenti,   a   norma   di
          specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
          credito; 
              6) le  operazioni  relative  all'esercizio  del  lotto,
          delle lotterie nazionali, dei  giochi  di  abilita'  e  dei
          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato  e  agli  enti
          indicati nel decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496,
          ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342,  e  successive
          modificazioni, nonche' quelle  relative  all'esercizio  dei
          totalizzatori e  delle  scommesse  di  cui  al  regolamento
          approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e  per
          le foreste 16  novembre  1955,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 26 novembre  1955,  e  alla  legge  24
          marzo  1942,  n.  315,  e  successive  modificazioni,   ivi
          comprese  le  operazioni  relative  alla   raccolta   delle
          giocate; 
              7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse
          in  occasione  di  gare,   corse,   giuochi,   concorsi   e
          competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate  al
          numero precedente, nonche'  quelle  relative  all'esercizio
          del  giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e   alle
          operazioni di sorte locali autorizzate; 
              8) le  locazioni  e  gli  affitti,  relative  cessioni,
          risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende  agricole,  di
          aree diverse da quelle destinate a parcheggio  di  veicoli,
          per le quali gli strumenti  urbanistici  non  prevedono  la
          destinazione edificatoria, e  di  fabbricati,  comprese  le
          pertinenze, le scorte e in genere i beni  mobili  destinati
          durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
          escluse le locazioni, per le quali  nel  relativo  atto  il
          locatore  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione  per
          l'imposizione, di  fabbricati  abitativi  effettuate  dalle
          imprese costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi
          hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
          interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)
          ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  di
          fabbricati abitativi  destinati  ad  alloggi  sociali  come
          definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture,  di
          concerto con il Ministro  della  solidarieta'  sociale,  il
          Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
          le politiche giovanili  e  le  attivita'  sportive  del  22
          aprile 2008, e di fabbricati strumentali che  per  le  loro
          caratteristiche   non   sono   suscettibili   di    diversa
          utilizzazione senza radicali trasformazioni; 
              8-bis) le cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato diversi da  quelli  di  cui  al  numero  8-ter),
          escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici  degli
          stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
          imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
          comma  1,  lettere  c),  d)  ed   f),   del   Testo   Unico
          dell'edilizia  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla
          data di ultimazione della  costruzione  o  dell'intervento,
          ovvero  quelle  effettuate  dalle  stesse   imprese   anche
          successivamente nel  caso  in  cui  nel  relativo  atto  il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione,  e  le  cessioni  di  fabbricati  di  civile
          abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
          2008, per le quali  nel  relativo  atto  il  cedente  abbia
          espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 
              8-ter) le cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni, escluse  quelle  effettuate  dalle  imprese
          costruttrici degli stessi o  dalle  imprese  che  vi  hanno
          eseguito,   anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli
          interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)
          ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  entro
          cinque anni dalla data di ultimazione della  costruzione  o
          dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione; 
              9)   le   prestazioni   di   mandato,   mediazione    e
          intermediazione relative alle operazioni di cui ai  nn.  da
          1) a 7) nonche'  quelle  relative  all'oro  e  alle  valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
          Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai  sensi
          dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto; 
              10) 
              11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello
          rappresentato da certificati in oro,  anche  non  allocato,
          oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di  quelle
          poste  in  essere  dai  soggetti  che  producono   oro   da
          investimento o che trasformano oro in oro  da  investimento
          ovvero commerciano oro da  investimento,  i  quali  abbiano
          optato, con le modalita' ed i termini previsti dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  442,
          anche in relazione a ciascuna cessione, per  l'applicazione
          dell'imposta;  le  operazioni  previste  dall'articolo  81,
          comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;
          le intermediazioni relative alle precedenti operazioni.  Se
          il  cedente  ha  optato  per  l'applicazione  dell'imposta,
          analoga opzione puo'  essere  esercitata  per  le  relative
          prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento  si
          intende: 
              a) l'oro in forma di  lingotti  o  placchette  di  peso
          accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad  1
          grammo, di  purezza  pari  o  superiore  a  995  millesimi,
          rappresentato o meno da titoli; 
              b) le monete d'oro di purezza pari o  superiore  a  900
          millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno  o  hanno  avuto
          corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un
          prezzo che non supera  dell'80  per  cento  il  valore  sul
          mercato  libero  dell'oro  in   esse   contenuto,   incluse
          nell'elenco predisposto dalla Commissione  delle  Comunita'
          europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          delle Comunita' europee (149), serie C,  sulla  base  delle
          comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, nonche' le monete aventi le
          medesime  caratteristiche,  anche  se  non   comprese   nel
          suddetto elenco; 
              12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art.  2  fatte  ad
          enti  pubblici,  associazioni  riconosciute  o   fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS; 
              13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art.  2  a  favore
          delle  popolazioni  colpite   da   calamita'   naturali   o
          catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8  dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
              14)  prestazioni  di  trasporto   urbano   di   persone
          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza.  Si  considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra  comuni  non  distanti   tra   loro   oltre   cinquanta
          chilometri; 
              15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti  con
          veicoli  all'uopo  equipaggiati,  effettuate   da   imprese
          autorizzate e da ONLUS; 
              16) le prestazioni  del  servizio  postale  universale,
          nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
          dai soggetti obbligati ad  assicurarne  l'esecuzione.  Sono
          escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni  ad
          esse accessorie, le cui condizioni  siano  state  negoziate
          individualmente; 
              17) 
              18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi,  cura  e
          riabilitazione  rese  alla  persona  nell'esercizio   delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'articolo 99 del testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato con regio decreto 27  luglio  1934,  n.  1265,  e
          successive modificazioni, ovvero  individuate  con  decreto
          del Ministro della sanita', di  concerto  con  il  Ministro
          delle finanze; 
              19) le prestazioni di ricovero  e  cura  rese  da  enti
          ospedalieri o da cliniche e  case  di  cura  convenzionate,
          nonche' da societa'  di  mutuo  soccorso  con  personalita'
          giuridica  e  da  ONLUS  compresa  la  somministrazione  di
          medicinali,  presidi   sanitari   e   vitto,   nonche'   le
          prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 
              20) le  prestazioni  educative  dell'infanzia  e  della
          gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per  la
          formazione,   l'aggiornamento,   la   riqualificazione    e
          riconversione professionale,  rese  da  istituti  o  scuole
          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni  e  da  ONLUS,
          comprese le prestazioni relative all'alloggio, al  vitto  e
          alla fornitura di libri e  materiali  didattici,  ancorche'
          fornite  da  istituzioni,  collegi  o   pensioni   annessi,
          dipendenti o funzionalmente collegati, nonche'  le  lezioni
          relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
          insegnanti a titolo personale; 
              21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
          asili, case di riposo per anziani e simili,  delle  colonie
          marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli  per
          la gioventu' di cui alla  legge  21  marzo  1958,  n.  326,
          comprese  le  somministrazioni  di   vitto,   indumenti   e
          medicinali, le prestazioni curative e le altre  prestazioni
          accessorie; 
              22)   le   prestazioni   proprie   delle   biblioteche,
          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
          gallerie, pinacoteche, monumenti, ville,  palazzi,  parchi,
          giardini botanici e zoologici e simili; 
              23) le  prestazioni  previdenziali  e  assistenziali  a
          favore del personale dipendente; 
              24) le cessioni di organi, sangue e latte  umani  e  di
          plasma sanguigno; 
              25) 
              26) 
              27)  le  prestazioni  proprie  dei  servizi  di   pompe
          funebri; 
              27-bis) 
              27-ter) le prestazioni socio-sanitarie,  di  assistenza
          domiciliare o ambulatoriale,  in  comunita'  e  simili,  in
          favore   degli    anziani    ed    inabili    adulti,    di
          tossicodipendenti e di malati di AIDS,  degli  handicappati
          psicofisici, dei minori anche coinvolti  in  situazioni  di
          disadattamento e di devianza, di  persone  migranti,  senza
          fissa dimora, richiedenti asilo, di  persone  detenute,  di
          donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
          da organismi di diritto pubblico, da istituzioni  sanitarie
          riconosciute  che  erogano  assistenza  pubblica,  previste
          all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o  da
          enti aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS; 
              27-quater) le prestazioni delle compagnie  barracellari
          di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382; 
              27-quinquies) le cessioni che hanno  per  oggetto  beni
          acquistati o importati senza  il  diritto  alla  detrazione
          totale della relativa imposta ai sensi degli  articoli  19,
          19-bis1 e 19-bis2; 
              27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate  dalle
          imprese di pesca marittima, dei prodotti della  pesca  allo
          stato naturale o dopo operazioni di conservazione  ai  fini
          della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo della parte II-bis della Tabella  A
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  633
          del 1972, come modificato dalla presente legge: 
              "Parte II-bis 
              BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO 
              1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e
          27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in  favore  dei
          soggetti  indicati   nello   stesso   numero   27-ter)   da
          cooperative sociali e loro consorzi. 
              1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a
          rametti o  sgranato,  destinati  all'alimentazione;  piante
          allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e  salvia  (v.
          d. ex 12.07). 
              1-ter)  prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone
          effettuate  mediante  mezzi  di  trasporto   abilitati   ad
          eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale,  fluviale
          e lagunare." 
              Si riporta il testo del numero 127-novies  della  parte
          III della Tabella A del citato decreto del Presidente della
          Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "PARTE III SERVIZI 
              1. - 127-octies Omissis 
              127-novies prestazioni di trasporto di  persone  e  dei
          rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di  cui  alla
          tabella A, parte II-bis, numero 1-ter  e  quelle  esenti  a
          norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto; 
              Omissis." 
              Comma 36: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  25-ter  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 25-ter (Ritenute  sui  corrispettivi  dovuti  dal
          condominio all'appaltatore) 
              1. Il  condominio  quale  sostituto  di  imposta  opera
          all'atto del pagamento una  ritenuta  del  4  per  cento  a
          titolo di  acconto  dell'imposta  sul  reddito  dovuta  dal
          percipiente, con  obbligo  di  rivalsa,  sui  corrispettivi
          dovuti per prestazioni relative a contratti di  appalto  di
          opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse  di
          terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. 
              2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se  i
          corrispettivi sono qualificabili come  redditi  diversi  ai
          sensi dell'articolo 67, comma  1,  lettera  i),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              2-bis. Il versamento della ritenuta di cui al  comma  1
          e' effettuato  dal  condominio  quale  sostituto  d'imposta
          quando  l'ammontare  delle   ritenute   operate   raggiunga
          l'importo di euro 500. Il  condominio  e'  comunque  tenuto
          all'obbligo di versamento  entro  il  30  giugno  e  il  20
          dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto
          l'importo stabilito al primo periodo. 
              2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1
          deve essere eseguito dai condomini tramite  conti  correnti
          bancari o postali a loro  intestati  ovvero  secondo  altre
          modalita'   idonee   a    consentire    all'amministrazione
          finanziaria  lo  svolgimento  di  efficaci  controlli,  che
          possono  essere  stabilite   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  da   emanare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. L'inosservanza della  presente  disposizione  comporta
          l'applicazione  delle  sanzioni  previste   dal   comma   1
          dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 471." 
              Comma 37: 
              Il testo del  comma  1  dell'articolo  164  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          come modificato dal presente comma, e' riportato nelle note
          al comma 8. 
              Comma 39: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  7  della  legge  23
          luglio  2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo  sviluppo   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia): 
              "Art. 7.  (Semplificazione  e  razionalizzazione  della
          riscossione della  tassa  automobilistica  per  le  singole
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) 
              1.  Al  fine  di  semplificare  e   razionalizzare   la
          riscossione della  tassa  dovuta  su  veicoli  concessi  in
          locazione finanziaria, le singole  regioni  e  le  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono  autorizzate   a
          stabilire le modalita' con le quali le  imprese  concedenti
          possono provvedere ad eseguire  cumulativamente,  in  luogo
          dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse  dovute
          per i periodi  di  tassazione  compresi  nella  durata  dei
          rispettivi contratti. 
              2.   All'articolo   5,   ventinovesimo    comma,    del
          decreto-legge 30 dicembre 1982,  n.  953,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,  n.  53,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) nel primo periodo,  dopo  la  parola:  «proprietari»
          sono inserite le seguenti: «, usufruttuari, acquirenti  con
          patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di
          locazione finanziaria,»; 
              b) nel terzo periodo, dopo le parole:  «i  proprietari»
          sono  inserite  le  seguenti:  «,  gli  usufruttuari,   gli
          acquirenti con patto  di  riservato  dominio,  nonche'  gli
          utilizzatori a titolo di locazione finanziaria». 
              2-bis.  A  decorrere   dal   1°   gennaio   2016,   gli
          utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla  base
          del contratto annotato al PRA e fino alla data di  scadenza
          del contratto medesimo, sono tenuti  in  via  esclusiva  al
          pagamento  della  tassa   automobilistica   regionale;   e'
          configurabile la responsabilita' solidale della societa' di
          leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa  abbia
          provveduto, in  base  alle  modalita'  stabilite  dall'ente
          competente,  al  pagamento  cumulativo,  in   luogo   degli
          utilizzatori, delle tasse dovute  per  i  periodi  compresi
          nella durata del contratto di locazione finanziaria. 
              3.  La   competenza   ed   il   gettito   della   tassa
          automobilistica sono determinati in ogni caso in  relazione
          al  luogo  di  residenza  dell'utilizzatore  a  titolo   di
          locazione finanziaria del veicolo." 
              Comma 40: 
              Il  regio  decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.  246,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  giugno  1938,
          n. 880 (Disciplina degli abbonamenti  alle  radioaudizioni)
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1938, n. 78. 
              Comma 41: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  3  della  legge  17
          luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio  dei  sali  e  dei
          tabacchi), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Estrazione e fabbricazione di sale da parte di
          privati 
              L'amministrazione dei monopoli puo' autorizzare: 
              1) l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di
          sorgenti e la produzione del  sale  come  sottoprodotto  di
          lavorazione industriale, nel  territorio  della  Repubblica
          soggetto a monopolio, a fine di esportazione o  di  impiego
          per le industrie menzionate nell'art. 21.  La  concessione,
          ad eccezione di quella relativa all'estrazione del sale dai
          giacimenti, e' subordinata al pagamento di un canone  annuo
          da stabilirsi con decreto  del  Ministro  per  le  finanze,
          sentito il Consiglio di  amministrazione  dei  monopoli  di
          Stato; 
              2) la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare
          per il consumo nel territorio della Repubblica soggetto  al
          monopolio, purche' la vendita ne sia riservata alla  stessa
          amministrazione  dei  monopoli,  alle  condizioni  da  essa
          stabilite di volta in volta: 
              3) la produzione di sale col  metodo  idrolitico  nella
          preparazione degli estratti alimentari e dei condimenti per
          minestra.  Sull'intero  quantitativo  di   sale   in   essi
          contenuto e' dovuto un diritto di monopolio  da  stabilirsi
          con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare  su
          proposta del Ministro per le finanze, sentito il  Consiglio
          dei Ministri. Per la riscossione del diritto  di  monopolio
          il Ministro per le finanze  puo'  consentire  l'abbonamento
          annuo." 
              Comma 42: 
              Si riporta il testo dei commi 26 e 28  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "26. Al fine di contenere il livello complessivo  della
          pressione  tributaria,  in  coerenza  con   gli   equilibri
          generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e  2017  e'
          sospesa  l'efficacia  delle   leggi   regionali   e   delle
          deliberazioni  degli  enti  locali  nella  parte   in   cui
          prevedono  aumenti  dei   tributi   e   delle   addizionali
          attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge  dello
          Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili
          per  l'anno  2015.  Sono  fatte  salve,  per   il   settore
          sanitario, le disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma
          174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  all'articolo
          2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009,  n.
          191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre  fiscali
          incrementative ai fini dell'accesso alle  anticipazioni  di
          liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del  decreto-legge  8
          aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e  successivi  rifinanziamenti.
          La sospensione di cui al primo periodo non si applica  alla
          tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma  639,
          della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  ne'  per  gli  enti
          locali   che   deliberano   il   predissesto,   ai    sensi
          dell'articolo 243-bis del testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi
          degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo  unico  di
          cui al decreto legislativo n. 267 del 2000." 
              "28. Per l'anno 2016, limitatamente agli  immobili  non
          esentati ai sensi  dei  commi  da  10  a  26  del  presente
          articolo,  i  comuni   possono   mantenere   con   espressa
          deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della
          TASI di cui al comma 677 dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, nella stessa  misura  applicata  per
          l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato
          ai  sensi  del  periodo  precedente  possono  continuare  a
          mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale
          la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016." 
              Comma 43: 
              Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 2 del
          decreto-legge  28  gennaio  2014,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2014,   n.   50
          (Disposizioni urgenti in materia tributaria e  contributiva
          e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari  e
          contributivi), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  2.  Disposizioni   in   materia   tributaria   e
          contributiva 
              1. - 3. Omissis. 
              3-bis. Al fine di agevolare il rispetto  dei  tempi  di
          pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002,  n.
          231, il limite massimo  di  ricorso  da  parte  degli  enti
          locali ad anticipazioni di tesoreria, di  cui  al  comma  1
          dell'articolo  222  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'  elevato  da  tre  a
          cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2017. 
              Omissis." 
              Comma 44: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del   decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni  in  materia
          di   soggetti   e   attivita',   integrita'   aziendale   e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettere  d),  f),  g),  l),  ee),
          della L. 7 marzo 2003, n. 38): 
              "Art. 1. Imprenditore agricolo professionale. 
              1. Ai fini dell'applicazione della  normativa  statale,
          e'  imprenditore  agricolo  professionale  (IAP)  colui  il
          quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali
          ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.  1257/1999
          del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi  alle  attivita'
          agricole di cui  all'  articolo  2135  del  codice  civile,
          direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno  il
          cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo
          e che ricavi dalle attivita' medesime almeno  il  cinquanta
          per  cento  del  proprio  reddito  globale  da  lavoro.  Le
          pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le
          indennita' e  le  somme  percepite  per  l'espletamento  di
          cariche pubbliche, ovvero in  associazioni  ed  altri  enti
          operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del
          reddito globale  da  lavoro  Nel  caso  delle  societa'  di
          persone  e  cooperative,  ivi  incluse  le  cooperative  di
          lavoro, l'attivita' svolta  dai  soci  nella  societa',  in
          presenza  dei  requisiti   di   conoscenze   e   competenze
          professionali, tempo lavoro  e  reddito  di  cui  al  primo
          periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica
          di imprenditore agricolo professionale e al  riconoscimento
          dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso  di  societa'
          di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori  nella
          societa', in presenza dei predetti requisiti di  conoscenze
          e competenze professionali,  tempo  lavoro  e  reddito,  e'
          idonea  a  far  acquisire  ai  medesimi  amministratori  la
          qualifica  di  imprenditore  agricolo  professionale.   Per
          l'imprenditore che operi nelle  zone  svantaggiate  di  cui
          all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i
          requisiti  di  cui  al  presente  comma  sono  ridotti   al
          venticinque per cento. 
              2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei
          requisiti di cui al comma 1. E'  fatta  salva  la  facolta'
          dell'Istituto nazionale di  previdenza  sociale  (INPS)  di
          svolgere, ai  fini  previdenziali,  le  verifiche  ritenute
          necessarie  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476. 
              3. Le societa' di persone, cooperative e  di  capitali,
          anche a scopo  consortile,  sono  considerate  imprenditori
          agricoli professionali qualora  lo  statuto  preveda  quale
          oggetto  sociale  l'esercizio  esclusivo  delle   attivita'
          agricole di cui all' articolo  2135  del  codice  civile  e
          siano in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) nel caso di societa' di persone  qualora  almeno  un
          socio sia  in  possesso  della  qualifica  di  imprenditore
          agricolo professionale. Per le societa' in  accomandita  la
          qualifica si riferisce ai soci accomandatari; 
              b); 
              c) nel caso di  societa'  di  capitali  o  cooperative,
          quando almeno un amministratore che sia anche socio per  le
          societa' cooperative sia in  possesso  della  qualifica  di
          imprenditore agricolo professionale. 
              3-bis.   La   qualifica   di   imprenditore    agricolo
          professionale    puo'    essere    apportata    da    parte
          dell'amministratore ad una sola societa'. 
              4.  All'imprenditore  agricolo  professionale   persona
          fisica,  se  iscritto  nella  gestione   previdenziale   ed
          assistenziale, sono altresi' riconosciute  le  agevolazioni
          tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie
          stabilite dalla normativa vigente a  favore  delle  persone
          fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
          La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni
          dalla data di applicazione delle agevolazioni  ricevute  in
          qualita' di imprenditore agricolo  professionale  determina
          la decadenza dalle agevolazioni medesime. 
              5. Le indennita' e le somme percepite  per  l'attivita'
          svolta in societa' agricole  di  persone,  cooperative,  di
          capitali, anche a scopo consortile, sono  considerate  come
          redditi da lavoro derivanti da attivita' agricole  ai  fini
          del  presente  articolo,  e  consentono  l'iscrizione   del
          soggetto  interessato  nella  gestione   previdenziale   ed
          assistenziale per l'agricoltura. 
              5-bis. L'imprenditore  agricolo  professionale  persona
          fisica,  anche  ove  socio  di  societa'   di   persone   o
          cooperative, ovvero amministratore di societa' di capitali,
          deve   iscriversi   nella   gestione    previdenziale    ed
          assistenziale per  l'agricoltura.  Ai  soci  lavoratori  di
          cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3
          aprile 2001, n. 142. 
              5-ter.  Le   disposizioni   relative   all'imprenditore
          agricolo  professionale  si  applicano  anche  ai  soggetti
          persone fisiche o societa' che, pur  non  in  possesso  dei
          requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza
          di riconoscimento della qualifica alla  Regione  competente
          che rilascia  apposita  certificazione,  nonche'  si  siano
          iscritti    all'apposita    gestione    dell'INPS.    Entro
          ventiquattro mesi dalla data di presentazione  dell'istanza
          di riconoscimento, salvo diverso  termine  stabilito  dalle
          regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso
          dei requisiti di cui ai predetti  commi  1  e  3,  pena  la
          decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e
          l'Agenzia   delle   entrate   definiscono   modalita'    di
          comunicazione delle informazioni relative al  possesso  dei
          requisiti relativi alla qualifica di IAP. 
              5-quater.  Qualunque  riferimento  nella   legislazione
          vigente all'imprenditore agricolo a  titolo  principale  si
          intende riferito all'imprenditore  agricolo  professionale,
          come definito nel presente articolo. 
              5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9  maggio  1975,
          n. 153, e successive modificazioni, e' abrogato." 
              Comma 45: 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  34  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972: 
              "Art. 34 Regime speciale per i produttori agricoli 
              1. Per  le  cessioni  di  prodotti  agricoli  e  ittici
          compresi  nella  prima  parte  dell'allegata   tabella   A)
          effettuate dai produttori agricoli, la detrazione  prevista
          nell'articolo  19   e'   forfettizzata   in   misura   pari
          all'importo  risultante  dall'applicazione,   all'ammontare
          imponibile delle operazioni stesse,  delle  percentuali  di
          compensazione  stabilite,  per  gruppi  di  prodotti,   con
          decreto del Ministro  delle  finanze  di  concerto  con  il
          Ministro per le politiche agricole.  L'imposta  si  applica
          con  le  aliquote  proprie  dei  singoli  prodotti,   salva
          l'applicazione   delle   aliquote    corrispondenti    alle
          percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti  ai
          soggetti di cui al comma 2, lettera c),  che  applicano  il
          regime speciale e per le cessioni effettuate  dai  soggetti
          di cui al comma 6, primo e secondo periodo. 
              Omissis." 
              Comma 46: 
              Il decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali 22  giugno  2004,  n.  182  recante  "Regolamento
          recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al  mercato
          dei capitali alle imprese agricole  ed  agroalimentari"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 2004, n. 170. 
              Comma 47: 
              Si riporta il testo del comma 4  dell'articolo  10  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  (Disposizioni  in
          materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  10  Applicazione  dei  tributi  nell'ipotesi  di
          trasferimento immobiliare 
              1. - 3. Omissis 
              4. In relazione agli atti di cui ai commi 1  e  2  sono
          soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni  tributarie,
          anche se previste in  leggi  speciali  ad  eccezione  delle
          esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra  la
          Repubblica italiana e il BIE sulle  misure  necessarie  per
          facilitare la partecipazione all'Esposizione universale  di
          Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, ad
          eccezione delle disposizioni di cui all'articolo  2,  comma
          4-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,   n.   194,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 25, e delle disposizioni  di  cui  all'articolo  2
          della legge 1° dicembre 1981, n.  692,  e  all'articolo  40
          della legge 16 giugno 1927, n. 1766. E' altresi' esclusa la
          soppressione   delle   esenzioni   e   delle   agevolazioni
          tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2  aventi
          ad oggetto immobili pubblici interessati da  operazioni  di
          permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e
          4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  e
          successive  modificazioni,  all'articolo  11-quinquies  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  e
          successive modificazioni, e agli articoli 33 e  33-bis  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni, e all'articolo 32 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601,  e
          delle disposizioni di cui all'articolo  9,  secondo  comma,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 601." 
              Omissis." 
              Comma 48: 
              Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504  recante
          "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative" e' pubblicato nella Gazz.  Uff  29
          novembre 1995, n. 279, S.O. 
              Comma 49: 
              Si riporta il testo del comma 65 dell'articolo 1  della
          citata  legge  n.  208  del  2015,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "65. Per gli enti creditizi  e  finanziari  di  cui  al
          decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  87,  escluse  le
          societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui
          al  testo  unico   delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24  febbraio  1998,  n.  58,  e  per  la  Banca   d'Italia,
          l'aliquota di cui all'articolo 77  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' applicata  con  una
          addizionale di 3,5 punti percentuali." 
              Comma 50: 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 90  della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2003), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  90  (Disposizioni   per   l'attivita'   sportiva
          dilettantistica) 
              1. Omissis. 
              2. A decorrere dal periodo di  imposta  in  corso  alla
          data di entrata in vigore della presente  legge,  l'importo
          fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge  16  dicembre
          1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della  legge
          13 maggio 1999, n.  133,  e  successive  modificazioni,  e'
          elevato a 250.000 euro. A decorrere dal periodo di  imposta
          in corso alla  data  del  1°  gennaio  2017,  l'importo  e'
          elevato a 400.000 euro. 
              Omissis." 
              Comma 52: 
              Si riporta il testo dell'articolo 2  del  decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98  (Disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio dell'economia): 
              "Art.  2  Finanziamenti   per   l'acquisto   di   nuovi
          macchinari, impianti e attrezzature da parte delle  piccole
          e medie imprese 
              1. Al fine di accrescere la competitivita' dei  crediti
          al sistema produttivo, le micro, piccole e  medie  imprese,
          come individuate dalla  Raccomandazione  2003/361/CE  della
          Commissione  del  6  maggio  2003,   possono   accedere   a
          finanziamenti e ai contributi a  tasso  agevolato  per  gli
          investimenti,  anche   mediante   operazioni   di   leasing
          finanziario, in macchinari, impianti, beni  strumentali  di
          impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
          nonche' per gli investimenti in hardware, in software ed in
          tecnologie digitali. 
              2. I finanziamenti di cui al  comma  1  sono  concessi,
          entro  il  31  dicembre  2016,   dalle   banche   e   dagli
          intermediari    finanziari    autorizzati     all'esercizio
          dell'attivita' di leasing finanziario, purche' garantiti da
          banche aderenti alla convenzione  di  cui  al  comma  7,  a
          valere su un  plafond  di  provvista,  costituito,  per  le
          finalita'  di  cui  all'articolo  3,   comma   4-bis,   del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso  la
          gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A.,  per
          l'importo massimo di cui al comma 8. 
              3. I finanziamenti di  cui  al  comma  1  hanno  durata
          massima di 5 anni dalla data di  stipula  del  contratto  e
          sono  accordati  per  un  valore  massimo  complessivo  non
          superiore  a  2  milioni  di  euro  per  ciascuna   impresa
          beneficiaria,  anche  frazionato  in  piu'  iniziative   di
          acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino  al
          cento per  cento  dei  costi  ammissibili  individuati  dal
          decreto di cui al comma 5. 
              4. Alle imprese di cui al comma 1  il  Ministero  dello
          sviluppo economico concede un contributo,  rapportato  agli
          interessi calcolati sui finanziamenti di cui  al  comma  2,
          nella misura massima e con le modalita'  stabilite  con  il
          decreto di  cui  al  comma  5.  L'erogazione  del  predetto
          contributo e' effettuata in piu' quote determinate  con  il
          medesimo decreto. I contributi sono concessi  nel  rispetto
          della disciplina comunitaria applicabile e,  comunque,  nei
          limiti dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  8,
          secondo periodo. 
              5. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          sono stabiliti i requisiti e le condizioni  di  accesso  ai
          contributi di cui al presente articolo, la  misura  massima
          di cui  al  comma  4  e  le  modalita'  di  erogazione  dei
          contributi medesimi, le  relative  attivita'  di  controllo
          nonche' le modalita' di raccordo con  il  finanziamento  di
          cui al comma 2. 
              6. I finanziamenti di cui al  comma  1  possono  essere
          assistiti dalla garanzia  del  Fondo  di  garanzia  per  le
          piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma  100,
          lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  nella
          misura  massima  dell'80  per  cento   dell'ammontare   del
          finanziamento. In tali  casi,  ai  fini  dell'accesso  alla
          garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
          creditizio   dell'impresa,   in   deroga    alle    vigenti
          disposizioni  sul  Fondo  di  garanzia,  e'  demandata   al
          soggetto richiedente, nel rispetto  di  limiti  massimi  di
          rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati  in  termini
          di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
          individua  altresi'  le  condizioni   e   i   termini   per
          l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
          interventi  del  Fondo  di  garanzia,  nel  rispetto  delle
          autorizzazioni di spesa vigenti per  la  concessione  delle
          garanzie del citato Fondo. 
              7.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, il Ministero dello  sviluppo  economico,
          sentito  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
          l'Associazione  Bancaria  Italiana  e  Cassa   depositi   e
          prestiti  S.p.A.  stipulano  una  o  piu'  convenzioni,  in
          relazione agli aspetti di competenza, per  la  definizione,
          in particolare: 
              a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione  alle
          banche e agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di
          provvista di cui al  comma  2,  anche  mediante  meccanismi
          premiali che favoriscano il piu'  efficace  utilizzo  delle
          risorse; 
              b) dei contratti tipo di finanziamento  e  di  cessione
          del credito in  garanzia  per  l'utilizzo  da  parte  delle
          banche e  degli  intermediari  di  cui  al  comma  2  della
          provvista di cui al comma 2; 
              c)  delle  attivita'  informative,  di  monitoraggio  e
          rendicontazione che devono essere  svolte  dalle  banche  e
          dagli  intermediari  di  cui  al  comma  2  aderenti   alla
          convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
          sulle misure previste dal presente articolo. 
              8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al  comma
          1 e' di 2,5 miliardi di  euro  incrementabili,  sulla  base
          delle  risorse  disponibili  ovvero   che   si   renderanno
          disponibili con successivi provvedimenti legislativi,  fino
          al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo  gli  esiti
          del   monitoraggio   sull'andamento    dei    finanziamenti
          effettuato  dalla  Cassa  depositi   e   prestiti   S.p.A.,
          comunicato  trimestralmente  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze.
          Per far fronte agli oneri derivanti dalla  concessione  dei
          contributi di cui al comma 4, e' autorizzata  la  spesa  di
          7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di  euro
          per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021. 
              8-bis. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si
          applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
          in materia, anche alle piccole e medie imprese  agricole  e
          del settore della pesca. 
              8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di
          cui al comma 4 si  provvede  a  valere  su  di  un'apposita
          contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
          di cui all'articolo  23,  comma  2,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n.  134.  Alla  predetta  contabilita'
          sono versate le risorse  stanziate  dal  comma  8,  secondo
          periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per
          le medesime finalita'." 
              Comma 53: 
              Il  testo  del  comma  4  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge   n.   69   del   2013,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 98  del  2013,  e'  riportato
          nelle note al comma 52. 
              Comma 55: 
              Il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 69
          del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  98
          del 2013, e' riportato nelle note al comma 52. 
              Comma 56: 
              Il testo dei commi 4 e 5  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge   n.   69   del   2013,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 98  del  2013,  e'  riportato
          nelle note al comma 52. 
              Comma 57: 
              Il  testo  del  comma  8  dell'articolo  2  del  citato
          decreto-legge   n.   69   del   2013,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 98  del  2013,  e'  riportato
          nelle note al Ccmma 52. 
              Comma 58: 
              Si riporta il testo del comma 202 dell'articolo 1 della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
              "202. Per la realizzazione  delle  azioni  relative  al
          piano straordinario per la promozione del made in  Italy  e
          l'attrazione  degli   investimenti   in   Italia   di   cui
          all'articolo 30, comma 1, del  decreto-legge  12  settembre
          2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          novembre 2014, n. 164,  sono  stanziati  nell'ambito  dello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
          per essere assegnati all'ICE - Agenzia  per  la  promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane, ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50
          milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni  di  euro  per
          l'anno 2017. Le linee guida relative al piano straordinario
          per la promozione del made in Italy  e  l'attrazione  degli
          investimenti sono comunicate,  con  apposito  rapporto  del
          Ministero  dello  sviluppo   economico,   alle   competenti
          Commissioni parlamentari  entro  il  30  giugno  2015.  Con
          apposito rapporto redatto annualmente  dall'ICE  -  Agenzia
          per la  promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione
          delle  imprese  italiane  e   trasmesso   alle   competenti
          Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di  ciascun
          anno,  sono  evidenziati  nel  dettaglio   i   settori   di
          intervento, lo stato di avanzamento  degli  interventi,  le
          risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione  ai
          singoli interventi. Per la realizzazione  delle  azioni  di
          cui al citato articolo 30, comma 2, lettere c),  d),  e)  e
          f), del  decreto-legge  n.  133  del  2014,  relative  alla
          valorizzazione e alla promozione delle produzioni  agricole
          e agroalimentari italiane nell'ambito del piano di  cui  al
          medesimo articolo 30, comma  1,  e'  istituito,  presso  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          il  Fondo  per  le  politiche  per  la  valorizzazione,  la
          promozione e la  tutela,  in  Italia  e  all'estero,  delle
          imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari,  con  una
          dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2015 e 2016. Per la realizzazione delle azioni di  cui
          al  citato  articolo  30,  comma   2,   lettera   f),   del
          decreto-legge n. 133 del  2014,  una  quota  delle  risorse
          stanziate per l'ICE - Agenzia per la promozione  all'estero
          e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ai  sensi
          del primo periodo del presente comma, pari a 2,5 milioni di
          euro  per  ciascuno  degli  anni  2015,  2016  e  2017,  e'
          destinata  all'Associazione  delle  camere   di   commercio
          italiane all'estero, di cui all'articolo 5, comma 3,  della
          legge 31 marzo 2005, n. 56, e successive  modificazioni,  e
          un'ulteriore quota di tali risorse, pari  a  3  milioni  di
          euro  per  ciascuno  degli  anni  2015,  2016  e  2017,  e'
          destinata ai consorzi per l'internazionalizzazione previsti
          dall'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, per il sostegno alle piccole e
          medie  imprese  nei  mercati   esteri   e   la   diffusione
          internazionale dei loro  prodotti  e  servizi  nonche'  per
          incrementare la presenza e la conoscenza  delle  autentiche
          produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori
          internazionali,  al  fine  di   contrastare   il   fenomeno
          dell'italian sounding e della contraffazione  dei  prodotti
          agroalimentari italiani. A valere sulle risorse di  cui  al
          primo periodo, 1 milione di euro per  ciascuno  degli  anni
          2015, 2016 e 2017 e' assegnato al Ministero dello  sviluppo
          economico per il sostegno all'internazionalizzazione  delle
          imprese  e  la  promozione  del  made  in  Italy   di   cui
          all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995,  n.
          549."