701. All'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
la parola: « quattrocento » e' sostituita dalla seguente: «
trecentocinquanta ».
702. Per gli anni 2018 e 2019 l'articolo 1-quater, comma 1, del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, non si applica al Ministero della
giustizia.
703. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2,
comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie
disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della medesima
legge, per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della
guardia di finanza, il Ministero dell'interno e il Ministero
dell'economia e delle finanze sono autorizzati a provvedere tramite
la concessione del buono pasto giornaliero. Il buono pasto di cui al
primo periodo ha il medesimo valore di quello previsto per le
condizioni di servizio disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 18 maggio 1989, n. 203.
704. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51,
e dell'articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n. 356.
705. Nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di
funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986,
n. 936, sono corrisposti i rimborsi delle spese di viaggio e
soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al presidente e ai
consiglieri del CNEL.
706. Con il regolamento ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della
legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono disciplinatile misure e i limiti
concernenti i rimborsi di cui al comma 705.
707. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 289 e' abrogato;
b) al comma 290, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Indennita' e rimborso delle spese dei consiglieri del
CNEL). - 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina le
indennita' spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a),
dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e il rimborso
delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai
consiglieri" ».
708. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 706 e 707 si
provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei
limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL e iscritti in
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze.
709. All'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160, dopo le parole: « ivi previste. » sono inserite
le seguenti: « Per l'anno 2018 e' assegnato un contributo
straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro ».
710. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « e per l'anno 2017 e' destinato un contributo
pari a 2,0 milioni di euro, nonche' » sono inserite le seguenti: «
per l'anno 2017 e per l'anno 2018 »;
b) dopo le parole: « ivi previste. » sono inserite le seguenti: «
Per l'anno 2018 e' destinato un contributo pari a 2 milioni di euro
».
711. Al comma 32 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 1° maggio 2018 », ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2018 »;
b) al sesto periodo, dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 134,
» sono aggiunte le seguenti: « informati i sindaci coordinatori delle
aree omogenee, »;
c) all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ,
informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee ».
712. Al comma 38 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, le parole: « , e successive modificazioni » sono
sostituite dalle seguenti: « dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del
15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro
successive modificazioni ».
713. Al fine di realizzare il centro di arte e creativita'
contemporanea denominato « MAXXI L'Aquila » e' autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024.
714. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. Il contributo per la stabilizzazione della Scuola
sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute
(GSSI) e' incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni
dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028. Ai
relativi oneri si provvede quanto a 1,5 milioni di euro a decorrere
dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».
715. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, le parole: « nonche' per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « nonche' per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ».
716. Le graduatorie formatesi a seguito delle procedure concorsuali
di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, vigenti al 31 dicembre 2018, al fine di continuare a
garantire, mediante l'istituto dello scorrimento, le sostituzioni del
personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile
2009, in deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.
717. Per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge 21 marzo
2001, n. 74, lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26
gennaio 1963, n. 91, e' incrementato di 500.000 euro per l'anno 2018
e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.
718. L'articolo 43-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 43-ter (Finanziamenti bancari agevolati per la
ricostruzione). - 1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, ai fini del completamento del processo di ricostruzione
pubblica nelle regioni interessate e per il finanziamento di
interventi di ripristino e realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati,
nei centri storici e urbani interessati dai piani organici gia'
approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, i commissari delegati delle regioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,
possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 350 milioni di
euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle
disponibilita' annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, appositi mutui di durata massima
venticinquennale, sulla base di criteri di economicita' e di
contenimento della spesa. Le rate di ammortamento dei mutui attivati
sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a
valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma
6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, integrate di 9 milioni di
euro annui, per un importo massimo annuo di 22 milioni di euro ».
719. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31
dicembre 2019. Per le finalita' di cui al presente comma,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 5 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
720. All'articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le somme di cui al
primo periodo non utilizzate nell'esercizio 2017 possono esserlo in
quello successivo, per le medesime finalita' di cui ai commi da 445 a
453, nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e
2019 ».
721. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, negli anni 2018 e
2019, per un importo corrispondente alle risorse utilizzate ai sensi
del comma 720.
722. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2018
».
723. Agli oneri derivanti dai commi da 722 a 724, pari a 20 milioni
di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
724. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, nell'anno 2018, per
un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 723.
725. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativa al
contributo a favore della societa' concessionaria Strada dei Parchi
Spa, e' incrementata di 58 milioni di euro per l'anno 2018 ed e'
ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro
per l'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 58
milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la
coesione-programmazione 2014-2020 e' incrementato di 50 milioni di
euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022.
726. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo,
del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e' prorogato al 31
dicembre 2018. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 300.000
euro per l'anno 2018, con le risorse di cui alle contabilita'
speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122.
727. All'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 31 maggio 2017, n. 115, le parole: « 31 dicembre 2016 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».
728. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, nonche' all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel
senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati
all'esercizio dell'attivita' di rigassificazione del gas naturale
liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1º ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non
dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella
nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione
del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.
729. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e' prorogata all'anno 2019 la sospensione,
prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere
nell'anno 2018, incluse quelle il cui pagamento e' stato differito ai
sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
730. Gli oneri di cui al comma 729 sono pagati, senza applicazione
di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2019, in rate di pari
importo per dieci anni sulla base della periodicita' di pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
731. Agli oneri derivanti dai commi 729 e 730, quantificati in 3,6
milioni di euro per l'annualita' 2018 e 2,9 milioni di euro per
l'annualita' 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 135 del 2012.
732. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, negli anni 2018 e
2019, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma
731.
733. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA ai comuni di
Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo
5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi,
all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo
di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista
nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
734. Nei comuni di cui al comma 733 e' sospeso fino al 31 dicembre
2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di
credito ai privati che abbiano in essere finanziamenti ipotecari
collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali
inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e
che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate
territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilita'
dell'immobile ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I beneficiari
dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione
dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri
aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari
finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto
nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della
possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e
tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non
inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non
fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti,
sono sospese fino al 31 dicembre 2018, senza oneri aggiuntivi per il
beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro
la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il commissario
delegato e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla
sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di
ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi del
presente comma.
735. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del
presente comma, e' altresi' differito, senza applicazione di sanzioni
e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza
del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di
pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018
».
736. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, nel primo periodo, le parole: « 16 febbraio 2018 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2018 » e, nel secondo
periodo, le parole: « fino a un massimo di 9 rate mensili di pari
importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 » sono sostituite dalle
seguenti: « fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a
decorrere dal 31 maggio 2018 »;
b) al comma 12-ter, nel primo periodo, dopo le parole: « riscossa a
decorrere da»la parola:« febbraio» e' sostituita dalla seguente: «
giugno » e dopo le parole: « di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 » sono aggiunte le seguenti: « ,
per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle
scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al comma 11
»;
c) al comma 16, primo periodo, le parole: « e comunque fino
all'anno d'imposta 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « e
comunque fino all'anno d'imposta 2018 ».
737. I comuni compresi negli allegati del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di
edifici scolastici di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, continuano a usufruire dei suddetti
finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilita' dell'edificio
a seguito degli eventi sismici e della conseguente collocazione in
siti diversi delle scuole, fermo restando quanto previsto dal codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 16 aprile 2016,
n. 50, in materia di espletamento delle procedure. L'edificio oggetto
del finanziamento puo' avere una diversa destinazione pubblica e non
puo' essere alienato prima di venti anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
738. Agli oneri derivanti dal comma 736, lettera c), pari a 3,5
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato.
739. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, le parole: « fino ad un massimo di complessivi
16 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « fino ad un
massimo di complessivi 20 milioni di euro ».
740. All'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: « Gli esiti
della procedura concorrenziale, completi della documentazione
stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma
2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione
del provvedimento di concessione del contributo ».
741. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) e' abrogata;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la
spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e
verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa
esecutrice dei lavori di cui al comma 13 dell'articolo 6, trasmette
al vice commissario territorialmente competente la proposta di
concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche
».
742. All'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
il comma 7-bis e' abrogato.
743. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
« 1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse
del fondo di cui all'articolo 4 e' trasferita sulle contabilita'
speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed e' riservata
alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto
capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a
partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei
comuni di cui all'articolo 1, con priorita' per le imprese, con sede
o unita' locali ubicate nei territori dei comuni di cui all'articolo
1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici di cui
all'articolo 1. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese
agricole la cui sede principale non e' ubicata nei territori dei
comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, ma i cui fondi siano
situati in tali territori.
2. I criteri, le condizioni e le modalita' di concessione delle
agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Alla
concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono
i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5».
744. All'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per
gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10
milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili
sull'apposita contabilita' speciale del Fondo per la crescita
sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134 »;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita'
di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito
il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato »;
c) il comma 4 e' abrogato.
745. Le agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, spettano anche ai soggetti che hanno la sede
principale o l'unita' locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria,
Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28
febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento
rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.
746. Per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari
che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e
Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel
periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al
corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni di cui alla
lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo
46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e
assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione
obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente
legislazione.
747. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, le parole: « per la fruizione delle agevolazioni da parte delle
imprese beneficiarie » sono soppresse.
748. Per quanto non diversamente previsto dai commi 745 e 746, si
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 46 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
749. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 134,
» sono inserite le seguenti: « e delle relative province, nonche'
delle province nei cui territori ricadono i comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
».
750. Al fine di trasferire le strutture abitative d'emergenza di
cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della
protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio
indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno
colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i
medesimi comuni, le regioni, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento
della protezione civile possono stipulare accordi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali si
disciplinano, altresi', le procedure per l'attivazione degli
interventi di manutenzione. Gli oneri amministrativi derivanti
dall'attuazione del presente comma sono a carico dei bilanci dei
comuni cui e' trasferita la proprieta' delle strutture abitative di
emergenza, ad esclusione di quelli scaturenti dagli eventuali
espropri disposti ai sensi dell'articolo 1 della citata ordinanza del
capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 2016
finanziati a valere sulle risorse previste dalla medesima ordinanza.
I comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle
strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o
per lo sviluppo socioeconomico del territorio. Le strutture di cui al
presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi
fabbricati.
751. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: « degli immobili di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto » sono
sostituite dalle seguenti: « delle chiese e degli edifici di culto di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12
del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto »;
b) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine
sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di
quelli di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle
chiese ed agli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti ».
752. Per assicurare la funzionalita' degli uffici impegnati nelle
attivita' connesse alla ricostruzione, i comuni di Lacco Ameno e di
Casamicciola Terme possono assumere personale rispettivamente nel
limite di 4 e 6 unita', con contratti di lavoro a tempo determinato
della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di
emergenza e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli
assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 353.600 si
provvede a valere sul Fondo di cui al comma 765 per la successiva
assegnazione ai comuni di cui al primo periodo.
753. All'articolo 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Il
Commissario straordinario puo' stipulare apposite convenzioni, ai
fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attivita' istruttorie,
con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa Spa, nonche', per lo svolgimento di ulteriori e
specifiche attivita' di controllo sulla ricostruzione pubblica e
privata, con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ».
754. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con
provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il
Commissario straordinario puo' prevedere, valutate le necessita'
connesse al processo generale di ricostruzione e previa ricognizione
dei fabbisogni al fine, in caso di insufficienza delle risorse, di
provvedere a un riparto proporzionale tra gli aventi titolo, la
concessione di contributi per la ricostruzione agli immobili gia'
danneggiati dagli eventi sismici di cui al periodo precedente e che
abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi di cui
all'articolo 1, anche in ipotesi diverse dalla determinazione di
un'inagibilita' indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la
pubblica incolumita', nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di
euro »;
b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma
2, possono essere destinate risorse nel limite di 3 milioni di euro,
a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 4, comma 2, per il
finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione di edifici gia' dichiarati parzialmente inagibili a
seguito degli eventi sismici verificatisi in Umbria nel 2009 e
successivamente dichiarati totalmente inagibili a seguito degli
eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. Con il
medesimo provvedimento sono altresi' definiti i criteri e le
modalita' di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente ».
755. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti
alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».
756. Le disposizioni dell'articolo 2, commi da 1 a 4, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano altresi' ai
contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno
subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al relativo
onere, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il presente
comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
757. Al fine di assicurare, con continuita', il regolare
svolgimento delle attivita' concernenti l'allertamento, il soccorso e
l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio
2017, nonche' delle attivita' delle strutture regionali di protezione
civile, dei centri funzionali decentrati e delle sale operative del
Servizio nazionale di protezione civile, le medesime regioni possono
procedere, negli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale a tempo
determinato anche mediante proroghe di contratti in essere, purche'
nel limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea. A
tal fine, per i predetti anni, la percentuale di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aumentata al 70
per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma
sono a carico dei bilanci regionali delle regioni Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo.
758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse
alle attivita' di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e'
incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17,5
milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
759. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017 e
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019 »;
b) al secondo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 2015,
2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 ».
760. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « e le prefetture-uffici territoriali del Governo
delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia » sono
sostituite dalle seguenti: « le prefetture-uffici territoriali del
Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e
la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la citta'
metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e
Ferrara »;
b) le parole: « 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: «
2017, 2018 e 2019, per poter garantire analoghe dotazioni di
personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni,
»;
c) dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 135 » sono inserite le
seguenti: « , con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento
alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per
cento alla struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4
per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il
2 per cento alla citata Soprintendenza ».
761. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,
il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2019.
Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle
risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e, nel limite di
500.000 euro per l'anno 2019, nell'ambito e nei limiti delle risorse
di cui alle contabilita' speciali di cui al comma 6 del predetto
articolo 2».
762. Entro il 31 gennaio 2018, i Commissari delegati titolari delle
contabilita' speciali istituite ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, provvedono al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 44 milioni di
euro, corrispondente all'importo accantonato per far fronte agli
oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, disposto ai
sensi dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e dell'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n.
208. La quota restante delle somme accantonate per le predette
finalita' e' mantenuta sulle medesime contabilita' speciali per
essere utilizzata per le esigenze connesse all'attivita' di
ricostruzione.
763. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non
pericolosi derivanti da attivita' di costruzione e demolizione
identificati dal codice CER170904 e rimossi, a seguito degli eventi
sismici verificatisi nel 2012, l'avvio ad operazioni di recupero
autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre
anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'Allegato D
alla Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
764. Al fine di accelerare le attivita' connesse alla situazione
emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, il Presidente della regione Lombardia in qualita' di
Commissario delegato per la ricostruzione puo' destinare, mediante
utilizzo delle risorse finanziarie gia' disponibili sulla propria
contabilita' speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 per
rimborsare i costi sostenuti per le unita' di personale assunte con
contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici
tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni di tali unita' di
personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con
facolta' di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a
tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di
collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto
delle unita' di personale assunte con contratto di lavoro flessibile
avviene previa intesa tra i comuni e le unioni di comuni.
765. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione nei territori dei
comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia
colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 9,69
milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni di euro per l'anno
2019 e 19,69 milioni di euro per l'anno 2020.
766. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti gli interventi e le modalita' di ripartizione del suddetto
Fondo per l'erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa
economica nei territori dei comuni interessati.
767. In relazione agli incendi boschivi e ai relativi eventi
franosi che hanno interessato l'area vesuviana nel corso dei mesi di
luglio e agosto 2017 compromettendo la regolare viabilita' dell'area,
ai fini della realizzazione del Grande progetto Pompei, di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Ente
parco nazionale del Vesuvio, istituito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1995, per
la messa in sicurezza della strada Matrone, presso il comune di
Boscotrecase (NA), quale unica arteria viaria atta a garantire
l'accesso al cono del vulcano.
768. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio
di eventi calamitosi stipulate relativamente a unita' immobiliari ad
uso abitativo; ».
769. Nella tabella allegato C, annessa alla legge 29 ottobre 1961,
n. 1216, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«
---------------------------------------------------------------------
Assicurazioni contro | 11-bis | Assicurazioni contro i danni
gli eventi calamitosi | | derivanti da eventi calamitosi
| | di qualunque specie relativamente
| | a unita' immobiliari ad uso
| | abitativo.
---------------------------------------------------------------------
».
770. Le disposizioni di cui ai commi 768 e 769 si applicano
esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
771. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del
novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi
assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore
a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/
195 della Commissione, del 14 agosto 2015, e' assegnato un
contributo, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al
comma 774, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia
delle entrate.
772. Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza
di cui al comma 771, per i tributi versati per il triennio 1995-1997
per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata
in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.
773. Per le finalita' di cui al comma 771 e' stanziata la somma di
euro 5 milioni per l'anno 2019.
774. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita'
per l'accesso al contributo di cui al comma 771, nonche' le modalita'
per il riparto delle risorse di cui al comma 773.
775. Alle regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo
destinato alla riduzione del debito, di importo pari a 2.300 milioni
di euro per l'anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna regione a
statuto ordinario, come indicati nella tabella seguente, possono
essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante
accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna regione a statuto ordinario
consegue nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma
466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura
pari al contributo di cui al periodo precedente:
Tabella
=====================================================================
| | Percentuali di | |
| Regioni | riparto | Riparto contributo 2018|
+======================+===================+========================+
| Abruzzo | 3,16% | 72.739.315,79 |
+----------------------+-------------------+------------------------+
| Basilicata | 2,50% | 57.467.315,79 |
+----------------------+-------------------+------------------------+
| Calabria | 4,46% | 102.593.315,79 |
+----------------------+-------------------+------------------------+
| Campania | 10,54% | 242.416.368,42 |
+----------------------+-------------------+------------------------+
| Emilia-Romagna | 8,51% | 195.651.315,79 |
+----------------------+-------------------+------------------------+
| Lazio | 11,70% | 269.176.263,16 |
+----------------------+-------------------+------------------------+
| Liguria | 3,10% | 71.318.157,89 |
+----------------------+-------------------+------------------------+
| Lombardia | 17,48% | 402.098.105,26 |
+----------------------+-------------------+------------------------+
| Marche | 3,48% | 80.094.473,68 |
+----------------------+-------------------+------------------------+
| Molise | 0,96% | 22.015.842,11 |
+----------------------+-------------------+------------------------+
| Piemonte | 8,23% | 189.225.842,11 |
+----------------------+-------------------+------------------------+
| Puglia | 8,15% | 187.511.736,84 |
+----------------------+-------------------+------------------------+
| Toscana | 7,82% | 179.798.263,16 |
+----------------------+-------------------+------------------------+
| Umbria | 1,96% | 45.127.210,53 |
+----------------------+-------------------+------------------------+
| Veneto | 7,95% | 182.766.473,68 |
+----------------------+-------------------+------------------------+
| Totale | 100,00% | 2.300.000.000,00 |
+----------------------+-------------------+------------------------+
776. Il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto
ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui
all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
ripartito secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 534-ter,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotto di 300 milioni di
euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020. Per l'anno 2018, il predetto concorso alla finanza
pubblica per la quota rimanente e' realizzato:
a) per 2.300 milioni di euro con il contributo di cui al comma 775;
b) per 94,10 milioni di euro mediante riduzione delle risorse per
l'edilizia sanitaria.
777. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3,
primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le
somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di
programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono
accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione
degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati in ragione del periodo
di sospensione che si realizza nel 2018.
778. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale,
al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la parola: « 2019 », ovunque ricorre,
e' sostituita dalla seguente: « 2020 »;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: « Per gli anni dal 2011 al 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2019 » e le
parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle
seguenti: « A decorrere dall'anno 2020 »;
2) al comma 3, le parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono
sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono
sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020»;
2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2019 »;
d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: « 2019 » e' sostituita
dalla seguente: « 2020 ».
779. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato
dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
puo' essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti
esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria
spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il
disavanzo di cui al periodo precedente e' quello risultante dal
consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte
del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato
dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti
si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015.
780. Le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026,
incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non
inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017
rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la
percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per
l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo
periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo
1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e,
per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi
per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento
possono essere desunti anche dal preconsuntivo.
781. Le regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta
realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31
marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di
mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre
2016, n. 232.
782. Le regioni di cui al comma 779 adeguano il piano di rientro
del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 779, a
decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata
del disavanzo 2014. Il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre
dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata. Nel caso
in cui i piani di rientro siano definiti sulla base dei consuntivi
approvati dalla giunta regionale, gli stessi sono adeguati a seguito
dell'approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte del consiglio
regionale.
783. Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e
di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015
al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le
regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014 in deroga
al principio della contestualita' con il rendiconto 2014 previsto
dall'articolo 3, comma 7, alinea, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di
revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018
al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalita'
previste dal medesimo articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n.
118 del 2011 e da un decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018.
784. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare
il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di
riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono
prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50 per
cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l'idoneita'
delle misure contenute nel programma, su richiesta dell'Unioncamere,
autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di
riferimento.
785. All'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: « non finanziati dall'avanzo di
amministrazione » sono soppresse;
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
786. All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, all'ultimo periodo, le parole: « 30 aprile » sono sostituite
dalle seguenti: « 30 maggio ».
787. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita'
speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, sono vincolate alla realizzazione degli
interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e
4-ter dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992.
788. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla
chiusura delle contabilita' speciali di cui al comma 787 secondo le
procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti
territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento
delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1,
comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla
differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle
contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.
90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.
789. Nel limite del saldo positivo di cui al comma 788, negli
esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre
il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi
finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10,
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per
ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei
piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della
situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a
seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura
delle contabilita' speciali.
790. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 788 e 789,
gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20
gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web http://
pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli
investimenti programmati di cui al comma 789. La somma degli spazi
finanziari programmati e' pari al saldo positivo conseguito nell'anno
di riversamento delle risorse.
791. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123, le parole: « Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020,
il predetto obiettivo di saldo e' ridotto di un importo pari agli
impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo
precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo
» sono sostituite dalle seguenti: « Conseguentemente, nel limite di
tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle
regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in
misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati
annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al
superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti
dalla chiusura delle contabilita' speciali. A tal fine, entro il
termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari
per gli investimenti programmati ».
792. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. E' verificato l'andamento degli oneri connessi ad eventi
calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni
2018-2021. La verifica e' effettuata anche sulla base di apposite
rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle
contabilita' speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai
sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3 e 4, del
presente decreto.
6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con
la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, in ciascun anno del periodo
2018-2021, e' determinato l'ammontare complessivo degli spazi
finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10,
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le
regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo
delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi
finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi
connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico,
nonche' per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della
determinazione degli spazi finanziari puo' essere utilizzato a
compensazione anche il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».
793. Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni
delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro
esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne
l'attivita' a supporto della riforma delle politiche attive del
lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il
personale delle citta' metropolitane e delle province, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per
l'impiego e gia' collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1,
comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro
che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore
della presente legge, e' trasferito alle dipendenze della relativa
regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione
dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni
previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento
della dotazione organica. Ai fini delle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la
gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di
personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.
794. Per le finalita' di cui al comma 793, i trasferimenti alle
regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235
milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e' ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
795. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi
per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti
per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di
lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e
continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la
proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
796. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la
gestione dei servizi per l'impiego e l'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il
precariato e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale
a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo,
l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro,
possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle
assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa
di personale al netto del finanziamento di cui al comma 797. I
contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31
dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso
di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato
articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro
conclusione.
797. Per le finalita' di cui ai commi 795 e 796, i trasferimenti
alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16
milioni di euro. Per le finalita' di cui al comma 796, i
trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81
milioni di euro.
798. Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti
al trasferimento del personale e alla successione nei contratti
disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018.
Fino a tale data, le province e le citta' metropolitane continuano a
svolgere le attivita' di gestione del suddetto personale e anticipano
gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi
successivamente sulle regioni, secondo modalita' stabilite con
apposite convenzioni.
799. Le convenzioni tra le regioni, le province e le citta'
metropolitane, per disciplinare le modalita' di rimborso degli oneri
relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del
personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno
schema approvato in sede di Conferenza unificata. Al personale con
rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a
797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello
accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di
destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al
trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse
finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle
regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. Il
personale di cui al comma 793 che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, si trova in posizione di comando o distacco o
altri istituti analoghi presso un'amministrazione pubblica diversa da
quelle di cui al medesimo comma 793 e' trasferito, previo consenso
dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a
condizione che vi sia capienza nella dotazione organica e nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e
comunque purche' risulti garantita la sostenibilita' finanziaria a
regime della relativa spesa. Le proroghe disposte dal comma 796,
terzo periodo, non sono computate, nei limiti delle risorse di cui al
comma 797, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
800. Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del
trattamento economico del personale delle citta' metropolitane e
delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e
dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione,
a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto
dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del
2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le
voci fisse e continuative, ove il trattamento economico
dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello
dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalita' di cui
al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati
al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale e'
transitato in misura superiore al numero del personale cessato
possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale,
in misura non superiore alla differenza tra il valore medio
individuale del trattamento economico accessorio del personale
dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento
all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato
articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al
personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri
di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le
amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive
facolta' assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere
ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in
ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.