art. 2 note (parte 5)

           	
				
 
              3. Le autorita'  di  bacino  previste  dalla  legge  18
          maggio 1989, n. 183, sono  soppresse  a  far  data  dal  30
          aprile 2006 e le relative funzioni  sono  esercitate  dalle
          Autorita' di bacino distrettuale di cui  alla  parte  terza
          del  presente  decreto.  Il  decreto  di  cui  al  comma  2
          disciplina il trasferimento di funzioni  e  regolamenta  il
          periodo transitorio. 
              4.   Gli   atti   di   indirizzo,    coordinamento    e
          pianificazione delle Autorita' di bacino  vengono  adottati
          in sede di Conferenza istituzionale permanente presieduta e
          convocata,  anche   su   proposta   delle   amministrazioni
          partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio su richiesta del  Segretario  generale,  che  vi
          partecipa  senza   diritto   di   voto.   Alla   Conferenza
          istituzionale    permanente    partecipano    i    Ministri
          dell'ambiente  e  della  tutela   del   territorio,   delle
          infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive,
          delle politiche  agricole  e  forestali,  per  la  funzione
          pubblica,  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  o   i
          Sottosegretari dai medesimi delegati, nonche' i  Presidenti
          delle regioni e delle province autonome il  cui  territorio
          e' interessato dal distretto idrografico  o  gli  Assessori
          dai medesimi delegati, oltre al delegato  del  Dipartimento
          della  protezione  civile.  Alle  conferenze  istituzionali
          permanenti del distretto idrografico della Sardegna  e  del
          distretto idrografico della Sicilia partecipano,  oltre  ai
          Presidenti   delle   rispettive    regioni,    altri    due
          rappresentanti  per  ciascuna   delle   predette   regioni,
          nominati   dai   Presidenti   regionali.   La    conferenza
          istituzionale permanente delibera a maggioranza.  Gli  atti
          di pianificazione tengono conto delle  risorse  finanziarie
          previste a legislazione vigente. 
              5. La conferenza istituzionale  permanente  di  cui  al
          comma 4: 
                a) adotta criteri e metodi per  la  elaborazione  del
          Piano di bacino in conformita' agli indirizzi ed ai criteri
          di cui all'art. 57; 
                b) individua tempi e  modalita'  per  l'adozione  del
          Piano di bacino, che potra'  eventualmente  articolarsi  in
          piani riferiti a sub-bacini; 
                c) determina quali componenti del piano costituiscono
          interesse  esclusivo  delle   singole   regioni   e   quali
          costituiscono interessi comuni a piu' regioni; 
                d) adotta i  provvedimenti  necessari  per  garantire
          comunque l'elaborazione del Piano di bacino; 
                e) adotta il Piano di bacino; 
                f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e
          programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali
          e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione  di  interventi
          non di competenza statale rispetto  ai  tempi  fissati  nel
          programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando
          il  termine  massimo  per  l'inizio  dei  lavori.   Decorso
          infruttuosamente tale termine,  all'adozione  delle  misure
          necessarie ad assicurare l'avvio dei  lavori  provvede,  in
          via  sostitutiva,  il  Presidente  della  Giunta  regionale
          interessata che, a tal fine, puo'  avvalersi  degli  organi
          decentrati e periferici del Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti; 
                g) nomina il Segretario generale. 
              6. La Conferenza operativa di servizi e'  composta  dai
          rappresentanti dei Ministeri  di  cui  al  comma  4,  delle
          regioni e delle province autonome interessate,  nonche'  da
          un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
          e' convocata dal Segretario Generale, che  la  presiede,  e
          provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai
          sensi  del  comma  5,  nonche'  al  compimento  degli  atti
          gestionali. La conferenza operativa di servizi  delibera  a
          maggioranza. 
              7. Le Autorita'  di  bacino  provvedono,  tenuto  conto
          delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: 
                a) all'elaborazione del Piano di bacino  distrettuale
          di cui all'art. 65; 
                b)  ad  esprimere  parere  sulla  coerenza  con   gli
          obiettivi  del  Piano  di  bacino  dei  piani  e  programmi
          comunitari, nazionali, regionali  e  locali  relativi  alla
          difesa del suolo, alla lotta  alla  desertificazione,  alla
          tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche; 
                c) all'elaborazione, secondo le  specifiche  tecniche
          che figurano negli allegati alla parte terza  del  presente
          decreto, di un'analisi delle caratteristiche del distretto,
          di un esame sull'impatto delle attivita' umane sullo  stato
          delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonche'
          di un'analisi economica dell'utilizzo idrico. 
              8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni  ai
          sensi dell'art. 62, le Autorita'  di  bacino  coordinano  e
          sovrintendono le attivita' e le funzioni di titolarita' dei
          consorzi di bonifica integrale di cui al regio  decreto  13
          febbraio 1933, n. 215, nonche' del consorzio del  Ticino  -
          Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
          dell'opera regolatrice del  lago  Maggiore,  del  consorzio
          dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
          ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo  e  del
          consorzio dell'Adda - Ente  autonomo  per  la  costruzione,
          manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice  del  lago
          di   Como,   con   particolare   riguardo   all'esecuzione,
          manutenzione ed  esercizio  delle  opere  idrauliche  e  di
          bonifica, alla  realizzazione  di  azioni  di  salvaguardia
          ambientale e di risanamento  delle  acque,  anche  al  fine
          della loro utilizzazione irrigua,  alla  rinaturalizzazione
          dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in  materia  di
          risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13: 
              «Art. 1 (Autorita' di bacino di rilievo  nazionale).  -
          1. Il comma 2-bis dell'art. 170 del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e' sostituito  dal  seguente:  «2-bis.
          Nelle more della costituzione dei distretti idrografici  di
          cui al Titolo II della Parte terza del presente  decreto  e
          della  eventuale  revisione   della   relativa   disciplina
          legislativa, le Autorita' di bacino di cui  alla  legge  18
          maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, fino  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri di  cui  al  comma  2,  dell'articolo  63  del
          presente decreto.». 
              2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.  170,
          comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          come sostituito dal comma 1,  sono  fatti  salvi  gli  atti
          posti in  essere  dalle  Autorita'  di  bacino  di  cui  al
          presente articolo dal 30 aprile 2006. 
              3. Fino alla data di cui al comma 2,  le  Autorita'  di
          bacino    di    rilievo    nazionale    restano     escluse
          dall'applicazione dell'art. 74 del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, fermi restando gli  obiettivi  fissati
          ai sensi del  medesimo  art.  74  da  considerare  ai  fini
          dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 2. 
              3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui all'art.
          13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 ottobre 2000, e' effettuata,  sulla  base
          degli atti e dei pareri disponibili, entro e non  oltre  il
          22  dicembre  2009,  dai   comitati   istituzionali   delle
          autorita' di bacino  di  rilievo  nazionale,  integrati  da
          componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade
          nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di
          gestione  non  gia'  rappresentate  nei  medesimi  comitati
          istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di  cui  al
          primo periodo, le autorita' di bacino di rilievo  nazionale
          provvedono,  entro  il  30  giugno  2009,  a  coordinare  i
          contenuti e gli obiettivi dei  piani  di  cui  al  presente
          comma   all'interno   del    distretto    idrografico    di
          appartenenza, con particolare riferimento al  programma  di
          misure  di  cui  all'art.   11   della   citata   direttiva
          2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei  quali  non  e'
          presente alcuna autorita' di bacino di  rilievo  nazionale,
          provvedono le regioni. 
              3-ter. Affinche' l'adozione e l'attuazione dei piani di
          gestione abbia luogo garantendo uniformita' ed equita'  sul
          territorio  nazionale,  con  particolare  riferimento  alle
          risorse  finanziarie  necessarie  al  conseguimento   degli
          obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, con proprio decreto,  emana,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, linee guida  che  sono  trasmesse  ai
          comitati istituzionali di cui al comma 3-bis. 
              3-quater. Dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto e fino alla data di cui
          al comma  2,  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  27
          luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del
          3 dicembre 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati
          al finanziamento degli interventi in materia di difesa  del
          suolo per il quadriennio 1998-2001, e all'art. 3, comma  2,
          del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  2001,
          n. 331,  recante  ripartizione  dei  fondi  finalizzati  al
          finanziamento degli interventi in  materia  di  difesa  del
          suolo per il quadriennio 2000-2003.». 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 61 della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289 vedasi Note al comma 220. 
          Comma 241: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  23  della  legge  12
          agosto 1982, n. 576, e  successive  modificazioni  (Riforma
          della vigilanza sulle assicurazioni): 
              «Art.  23  (Entrate).  -  Le  entrate  dell'ISVAP  sono
          costituite: 
                dal gettito del contributo di vigilanza di  cui  agli
          articoli 335, 336 e  337  del  codice  delle  assicurazioni
          private; 
                dai ricavi della vendita di beni immobili e mobili; 
                da ogni altra eventuale entrata.». 
              - Si riporta il testo del comma 38  dell'art.  2  della
          legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza  e
          la  regolazione   dei   servizi   di   pubblica   utilita'.
          Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di
          pubblica utilita'): 
              «38.  All'onere  derivante   dall'istituzione   e   dal
          funzionamento  delle  Autorita',  determinato  in  lire   3
          miliardi per il 1995 e in lire 20  miliardi,  per  ciascuna
          Autorita', a decorrere dal 1996, si provvede: 
                a) per il  1995,  mediante  corrispondente  riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                b) a  decorrere  dal  1996,  mediante  contributo  di
          importo  non  superiore  all'uno  per  mille   dei   ricavi
          dell'ultimo esercizio, versato dai  soggetti  esercenti  il
          servizio stesso; il  contributo  e'  versato  entro  il  31
          luglio di ogni anno nella misura  e  secondo  le  modalita'
          stabilite con decreto del Ministro delle  finanze  emanato,
          di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.». 
              - Si riporta il testo del comma  6  dell'art.  1  della
          legge 31 luglio 1997, n.  249  (Istituzione  dell'Autorita'
          per le garanzie nelle comunicazioni  e  norme  sui  sistemi
          delle telecomunicazioni e radiotelevisivo): 
              «6.   Le   competenze   dell'Autorita'    sono    cosi'
          individuate: 
                a) la commissione per le  infrastrutture  e  le  reti
          esercita le seguenti funzioni: 
                  1) esprime parere al Ministero delle  comunicazioni
          sullo schema del  piano  nazionale  di  ripartizione  delle
          frequenze da  approvare  con  decreto  del  Ministro  delle
          comunicazioni, sentiti gli organismi  di  cui  al  comma  3
          dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223  ,  indicando
          le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in
          particolare  per  quanto  riguarda  le  organizzazioni   di
          volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino; 
                  2) elabora,  avvalendosi  anche  degli  organi  del
          Ministero delle comunicazioni e sentite  la  concessionaria
          pubblica  e  le  associazioni  a  carattere  nazionale  dei
          titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
          nazionale di  ripartizione  delle  frequenze,  i  piani  di
          assegnazione delle frequenze, comprese quelle da  assegnare
          alle strutture di protezione civile ai sensi  dell'art.  11
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , in  particolare  per
          quanto riguarda le  organizzazioni  di  volontariato  e  il
          Corpo nazionale del soccorso  alpino,  e  li  approva,  con
          esclusione delle  bande  attribuite  in  uso  esclusivo  al
          Ministero  della  difesa   che   provvede   alle   relative
          assegnazioni.   Per   quanto   concerne   le    bande    in
          compartecipazione   con   il   Ministero   della    difesa,
          l'Autorita'  provvede  al  previo  coordinamento   con   il
          medesimo; 
                  3)  definisce,  fermo  restando   quanto   previsto
          dall'art. 15 della legge 31 dicembre  1996,  n.  675  ,  le
          misure  di  sicurezza  delle   comunicazioni   e   promuove
          l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
          per l'eliminazione  delle  interferenze  elettromagnetiche,
          anche attraverso la modificazione di  impianti,  sempreche'
          conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione; 
                  4)  sentito   il   parere   del   Ministero   delle
          comunicazioni e nel rispetto della  normativa  comunitaria,
          determina gli standard per  i  decodificatori  in  modo  da
          favorire la fruibilita' del servizio; 
                  5) cura la tenuta del registro degli  operatori  di
          comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu'  della
          presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
          di autorizzazione in base alla vigente normativa  da  parte
          dell'Autorita'  o  delle  amministrazioni  competenti,   le
          imprese  concessionarie  di  pubblicita'   da   trasmettere
          mediante impianti radiofonici o televisivi o da  diffondere
          su  giornali  quotidiani  o  periodici,   le   imprese   di
          produzione e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici  e
          televisivi,  nonche'  le  imprese  editrici   di   giornali
          quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie  di  stampa
          di carattere nazionale, nonche' le  imprese  fornitrici  di
          servizi telematici  e  di  telecomunicazioni  ivi  compresa
          l'editoria  elettronica  e  digitale;  nel  registro   sono
          altresi' censite le infrastrutture di  diffusione  operanti
          nel  territorio  nazionale.  L'Autorita'  adotta   apposito
          regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
          per  la  definizione  dei  criteri  di  individuazione  dei
          soggetti  tenuti  all'iscrizione  diversi  da  quelli  gia'
          iscritti al registro alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge; 
                  6) dalla data di entrata in vigore del  regolamento
          di cui al numero 5) sono  abrogate  tutte  le  disposizioni
          concernenti  la  tenuta  e  l'organizzazione  del  Registro
          nazionale della  stampa  e  del  Registro  nazionale  delle
          imprese radiotelevisive  contenute  nella  legge  5  agosto
          1981, n. 416 , e successive modificazioni, e nella legge  6
          agosto 1990, n. 223 , nonche' nei  regolamenti  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982,  n.
          268  ,  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
          febbraio 1983, n. 49 , e al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 .  Gli  atti  relativi  ai
          registri  di  cui  al  presente  numero  esistenti   presso
          l'ufficio del Garante per la radiodiffusione  e  l'editoria
          sono trasferiti all'Autorita' ai fini  di  quanto  previsto
          dal numero 5); 
                  7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche
          con    riferimento    alle     tariffe     massime,     per
          l'interconnessione e per l'accesso alle  infrastrutture  di
          telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione; 
                  8) regola le relazioni tra gestori  e  utilizzatori
          delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che  i
          gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
          i  diritti  di   interconnessione   e   di   accesso   alle
          infrastrutture  ai  soggetti  che  gestiscono  reti  ovvero
          offrono  servizi  di  telecomunicazione;  promuove  accordi
          tecnologici tra gli operatori del settore  per  evitare  la
          proliferazione di  impianti  tecnici  di  trasmissione  sul
          territorio; 
                  9)  sentite  le  parti   interessate,   dirime   le
          controversie in tema di  interconnessione  e  accesso  alle
          infrastrutture di telecomunicazione  entro  novanta  giorni
          dalla notifica della controversia; 
                  10)  riceve   periodicamente   un'informativa   dai
          gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi
          di  interruzione  del  servizio  agli  utenti,   formulando
          eventuali indirizzi sulle modalita'  di  interruzione.  Gli
          utenti interessati possono proporre  ricorso  all'Autorita'
          avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti  da
          un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita'; 
                  11)  individua,  in  conformita'   alla   normativa
          comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare  a
          quanto previsto nell'art. 5, comma 5, l'ambito oggettivo  e
          soggettivo degli eventuali obblighi di servizio  universale
          e  le  modalita'  di  determinazione  e  ripartizione   del
          relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni; 
                  12)   promuove   l'interconnessione   dei   sistemi
          nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi; 
                  13) determina, sentiti i soggetti  interessati  che
          ne facciano richiesta, i criteri di definizione  dei  piani
          di numerazione  nazionale  delle  reti  e  dei  servizi  di
          telecomunicazione,  basati  su  criteri  di   obiettivita',
          trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita'; 
                  14)  interviene  nelle  controversie   tra   l'ente
          gestore del servizio  di  telecomunicazioni  e  gli  utenti
          privati; 
                  15) vigila sui tetti di radiofrequenze  compatibili
          con la salute umana e verifica che tali  tetti,  anche  per
          effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche,  non
          vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici
          del Ministero delle  comunicazioni.  Il  rispetto  di  tali
          indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
          le concessioni all'installazione di apparati con  emissioni
          elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
          il  Ministero  della  sanita'  e  con  il  Ministero  delle
          comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore  di  sanita'  e
          l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
          fissa entro sessanta giorni i  tetti  di  cui  al  presente
          numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie; 
                b) la commissione per i servizi e i prodotti: 
                  1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
          legge dei servizi  e  dei  prodotti  che  sono  forniti  da
          ciascun operatore destinatario  di  concessione  ovvero  di
          autorizzazione in base alla vigente  normativa  promuovendo
          l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta  di  servizi
          di telecomunicazioni; 
                  2) emana direttive concernenti i  livelli  generali
          di qualita' dei servizi  e  per  l'adozione,  da  parte  di
          ciascun  gestore,  di  una  carta  del   servizio   recante
          l'indicazione di  standard  minimi  per  ogni  comparto  di
          attivita'; 
                  3) vigila  sulle  modalita'  di  distribuzione  dei
          servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
          forma diffusa, fatte salve le competenze  attribuite  dalla
          legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti,  nel
          rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
          delle relazioni tra  gestori  di  reti  fisse  e  mobili  e
          operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
          telecomunicazioni; 
                  4) assicura il  rispetto  dei  periodi  minimi  che
          debbono  trascorrere  per   l'utilizzazione   delle   opere
          audiovisive da parte dei diversi servizi  a  partire  dalla
          data di edizione di ciascuna  opera,  in  osservanza  della
          normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali  diversi
          accordi tra produttori; 
                  4-bis)  svolge  i  compiti   attribuiti   dall'art.
          182-bis della legge 22 aprile 1941, n.  633,  e  successive
          modificazioni; 
                  5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi  forma
          e di  televendite,  emana  i  regolamenti  attuativi  delle
          disposizioni di legge e  regola  l'interazione  organizzata
          tra il fornitore del prodotto o servizio o  il  gestore  di
          rete e l'utente, che comporti acquisizione di  informazioni
          dall'utente,  nonche'  l'utilizzazione  delle  informazioni
          relative agli utenti; 
                  6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
          delle norme in materia di tutela dei minori  anche  tenendo
          conto  dei  codici  di  autoregolamentazione  relativi   al
          rapporto tra televisione e minori e degli  indirizzi  della
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza  dei  servizi   radiotelevisivi.   In   caso   di
          inosservanza delle norme in materia di tutela  dei  minori,
          ivi   comprese    quelle    previste    dal    Codice    di
          autoregolamentazione TV e minori approvato il  29  novembre
          2002, e successive  modificazioni,  la  Commissione  per  i
          servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera  l'irrogazione
          delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge  6  agosto
          1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche  se  il  fatto
          costituisce reato e indipendentemente  dall'azione  penale.
          Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal  Comitato
          di applicazione del Codice  di  autoregolamentazione  TV  e
          minori viene  data  adeguata  pubblicita'  e  la  emittente
          sanzionata ne deve dare notizia nei  notiziari  diffusi  in
          ore di massimo o di buon ascolto; 
                  7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
          linguistiche riconosciute  nell'ambito  del  settore  delle
          comunicazioni di massa; 
                  8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
          delle norme in materia di diritto di rettifica; 
                  9)  garantisce  l'applicazione  delle  disposizioni
          vigenti   sulla    propaganda,    sulla    pubblicita'    e
          sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
          in materia di  equita'  di  trattamento  e  di  parita'  di
          accesso  nelle  pubblicazioni  e  nella   trasmissione   di
          informazione e di propaganda elettorale ed emana  le  norme
          di attuazione; 
                  10) propone al  Ministero  delle  comunicazioni  lo
          schema  della  convenzione  annessa  alla  concessione  del
          servizio pubblico radiotelevisivo e  verifica  l'attuazione
          degli obblighi previsti nella  suddetta  convenzione  e  in
          tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
          servizio   pubblico   e   amministrazioni   pubbliche.   La
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi   esprime   parere
          obbligatorio  entro   trenta   giorni   sullo   schema   di
          convenzione  e   sul   contratto   di   servizio   con   la
          concessionaria del servizio pubblico;  inoltre,  vigila  in
          ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
          pubblico; 
                  11) cura le rilevazioni degli indici di  ascolto  e
          di diffusione dei diversi mezzi  di  comunicazione;  vigila
          sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto  e
          di diffusione dei diversi mezzi di  comunicazione  rilevati
          da altri soggetti, effettuando verifiche  sulla  congruita'
          delle metodologie utilizzate e riscontri sulla  veridicita'
          dei  dati  pubblicati,  nonche'   sui   monitoraggi   delle
          trasmissioni televisive e sull'operato  delle  imprese  che
          svolgono le indagini; la  manipolazione  dei  dati  tramite
          metodologie  consapevolmente  errate  ovvero   tramite   la
          consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai  sensi
          dell'art. 476, primo comma, del codice penale;  laddove  la
          rilevazione degli indici di ascolto non risponda a  criteri
          universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
          o ai mezzi  interessati,  l'Autorita'  puo'  provvedere  ad
          effettuare le rilevazioni necessarie; 
                  12) verifica che la pubblicazione e  la  diffusione
          dei sondaggi sui mezzi  di  comunicazione  di  massa  siano
          effettuate rispettando i  criteri  contenuti  nell'apposito
          regolamento che essa stessa provvede ad emanare; 
                  13) effettua  il  monitoraggio  delle  trasmissioni
          radiotelevisive,  anche   avvalendosi   degli   ispettorati
          territoriali del Ministero delle comunicazioni; 
                  14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della
          legge 6 agosto 1990, n. 223; 
                  15) favorisce  l'integrazione  delle  tecnologie  e
          dell'offerta di servizi di comunicazioni; 
                c) il consiglio: 
                  1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi,
          anche   legislativi,   in   relazione   alle    innovazioni
          tecnologiche  ed  all'evoluzione,  sul  piano  interno   ed
          internazionale, del settore delle comunicazioni; 
                  2)   garantisce    l'applicazione    delle    norme
          legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture  di
          comunicazione,  anche  attraverso  la  predisposizione   di
          specifici regolamenti; 
                  3)  promuove  ricerche  e  studi  in   materia   di
          innovazione tecnologica e di  sviluppo  nel  settore  delle
          comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
          dell'Istituto    superiore    delle    poste    e     delle
          telecomunicazioni,  che  viene  riordinato   in   «Istituto
          superiore   delle   comunicazioni   e   delle    tecnologie
          dell'informazione», ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera
          b),  del  decreto-legge  1°  dicembre  1993,   n.   487   ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994,
          n. 71; 
                  4) adotta i regolamenti di  cui  al  comma  9  e  i
          provvedimenti di cui ai commi 11 e 12; 
                  5) adotta le disposizioni attuative del regolamento
          di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto-legge  23  ottobre
          1996, n. 545 , convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per
          il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e  per  la
          determinazione  dei   relativi   contributi,   nonche'   il
          regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
          concessioni   e    delle    autorizzazioni    in    materia
          radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
          e contributi; 
                  6)  propone  al  Ministero  delle  comunicazioni  i
          disciplinari per il  rilascio  delle  concessioni  e  delle
          autorizzazioni in materia radiotelevisiva  sulla  base  dei
          regolamenti approvati dallo stesso consiglio; 
                  7) verifica i  bilanci  ed  i  dati  relativi  alle
          attivita' ed alla proprieta'  dei  soggetti  autorizzati  o
          concessionari   del   servizio   radiotelevisivo,   secondo
          modalita' stabilite con regolamento; 
                  8) accerta la effettiva  sussistenza  di  posizioni
          dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
          sensi  della  presente  legge  e   adotta   i   conseguenti
          provvedimenti; 
                  9) assume le funzioni e le competenze assegnate  al
          Garante per la radiodiffusione  e  l'editoria,  escluse  le
          funzioni in precedenza assegnate al Garante  ai  sensi  del
          comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287  ,
          che e' abrogato; 
                  10) accerta la mancata osservanza, da  parte  della
          societa'  concessionaria   del   servizio   radiotelevisivo
          pubblico,  degli  indirizzi  formulati  dalla   Commissione
          parlamentare per l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei
          servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
          legge  14  aprile  1975,  n.  103   ,   e   richiede   alla
          concessionaria  stessa   l'attivazione   dei   procedimenti
          disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
          dei dirigenti responsabili; 
                  11) esprime, entro trenta  giorni  dal  ricevimento
          della  relativa  documentazione,  parere  obbligatorio  sui
          provvedimenti,  riguardanti  operatori  del  settore  delle
          comunicazioni,  predisposti  dall'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2,
          3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso  tale
          termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza  di
          detto parere; 
                  12) entro il 30 giugno di  ogni  anno  presenta  al
          Presidente del Consiglio dei ministri per  la  trasmissione
          al   Parlamento   una   relazione   sull'attivita'   svolta
          dall'Autorita' e sui  programmi  di  lavoro;  la  relazione
          contiene,  fra  l'altro,  dati  e  rendiconti  relativi  ai
          settori di competenza, in particolare  per  quanto  attiene
          allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai  redditi  e  ai
          capitali, alla diffusione  potenziale  ed  effettiva,  agli
          ascolti e alle  letture  rilevate,  alla  pluralita'  delle
          opinioni   presenti   nel   sistema    informativo,    alle
          partecipazioni incrociate tra  radio,  televisione,  stampa
          quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
          a livello nazionale e comunitario; 
                  13) autorizza i trasferimenti di  proprieta'  delle
          societa'   che   esercitano   l'attivita'   radiotelevisiva
          previsti dalla legge; 
                  14) esercita  tutte  le  altre  funzioni  e  poteri
          previsti nella legge 14  novembre  1995,  n.  481,  nonche'
          tutte le altre funzioni  dell'Autorita'  non  espressamente
          attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
          e alla commissione per i servizi e i prodotti.». 
              - Si riporta il testo del comma 67  dell'art.  1  della
          gia' citata legge n. 266 del 2005: 
              «67. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori  pubblici,
          cui e' riconosciuta autonomia organizzativa e  finanziaria,
          ai fini della  copertura  dei  costi  relativi  al  proprio
          funzionamento di cui  al  comma  65  determina  annualmente
          l'ammontare  delle  contribuzioni  ad   essa   dovute   dai
          soggetti,  pubblici  e   privati,   sottoposti   alla   sua
          vigilanza, nonche' le relative  modalita'  di  riscossione,
          ivi compreso l'obbligo  di  versamento  del  contributo  da
          parte  degli  operatori  economici  quale   condizione   di
          ammissibilita'  dell'offerta  nell'ambito  delle  procedure
          finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In  sede
          di prima applicazione, il totale dei contributi versati non
          deve, comunque, superare  lo  0,25  per  cento  del  valore
          complessivo del mercato di competenza. L'Autorita'  per  la
          vigilanza sui lavori pubblici puo',  altresi',  individuare
          quali servizi siano erogabili  a  titolo  oneroso,  secondo
          tariffe determinate sulla  base  del  costo  effettivo  dei
          servizi stessi. I contributi  e  le  tariffe  previste  dal
          presente comma sono predeterminati  e  pubblici.  Eventuali
          variazioni   delle   modalita'   e   della   misura   della
          contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite  massimo
          dello 0,4 per cento del valore complessivo del  mercato  di
          competenza, possono essere adottate dall'Autorita' ai sensi
          del comma 65. In via transitoria, per  l'anno  2006,  nelle
          more  dell'attivazione  delle  modalita'  di  finanziamento
          previste  dal   presente   comma,   le   risorse   per   il
          funzionamento dell'Autorita' per la  vigilanza  sui  lavori
          pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con  il
          contributo  di  3,5  milioni  di  euro,  che  il   predetto
          organismo provvedera' a versare  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato entro il 31 dicembre 2006.». 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
          «Codice in materia di protezione  dei  dati  personali»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
          S.O. 
              - La legge  12  giugno  1990,  n.  146  recante  «Norme
          sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
          essenziali e sulla salvaguardia dei diritti  della  persona
          costituzionalmente tutelati. Istituzione della  Commissione
          di garanzia  dell'attuazione  della  legge»  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1990, n. 137. 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 8 agosto
          1995, n.  335,  e  successive  modificazioni  (Riforma  del
          sistema pensionistico obbligatorio e complementare): 
              «Art.  13  (Vigilanza  sui  fondi   pensione).   -   1.
          (Omissis). 
              2. Per il funzionamento della commissione di  vigilanza
          prevista dall'art. 16 del  decreto  legislativo  21  aprile
          1993, n. 124 , come sostituito dal  comma  1  del  presente
          articolo, e' autorizzata la spesa di lire 5.000  milioni  a
          decorrere dall'anno 1996. All'onere per  gli  anni  1996  e
          1997 si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
          proiezioni per i medesimi  anni:  per  lire  3.500  milioni
          dell'accantonamento relativo  al  Ministero  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale  e  per   lire   1.500   milioni
          dell'accantonamento relativo al  Ministero  della  pubblica
          istruzione,  iscritti,  ai  fini  del  bilancio   triennale
          1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1995. 
              3.  Il  finanziamento  della  commissione  puo'  essere
          integrato, mediante il  versamento  annuale  da  parte  dei
          fondi pensione di una quota  non  superiore  allo  0,5  per
          mille dei flussi annuali dei contributi incassati.». 
              - Si riporta il testo del comma 39 dell'art.  59  della
          legge  27  dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione della finanza pubblica): 
              «39. La spesa autorizzata  dal  comma  2  dell'art.  13
          della legge 8 agosto 1995, n. 335 ,  per  il  funzionamento
          della commissione di vigilanza prevista  dall'art.  16  del
          decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124   ,   come
          sostituito dal comma 1 del medesimo art.  13  della  citata
          legge n. 335 del 1995, e' incrementata, per l'anno 1998, di
          lire l miliardo e, per  gli  anni  successivi,  di  lire  5
          miliardi.  Ai  predetti  incrementi  si  provvede  mediante
          corrispondente  utilizzo   del   gettito   assicurato   dal
          versamento  del   contributo   di   solidarieta'   previsto
          dall'art. 12, comma 1, del citato  decreto  legislativo  n.
          124 del 1993. Con decreto del Ministro del lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione   economica,   sono
          definite le modalita' di trasferimento delle relative somme
          alla  commissione  di  vigilanza  da   parte   degli   enti
          interessati  in  proporzione  al  rispettivo  gettito   del
          predetto contributo.». 
          Comma 242: 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art.  148  della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001): 
              «148  (Utilizzo  delle  somme  derivanti  da   sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del  mercato   sono   destinate   ad
          iniziative a vantaggio dei consumatori.». 
          Comma 244: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  11-bis  della  gia'
          citata legge n. 468 del 1978: 
              «Art.  11-bis  (Fondi  speciali).   -   1.   La   legge
          finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
          speciali   destinati   alla   copertura   finanziaria    di
          provvedimenti legislativi che si  prevede  siano  approvati
          nel corso degli esercizi finanziari compresi  nel  bilancio
          pluriennale  ed  in  particolare  di  quelli  correlati  al
          perseguimento   degli   obiettivi    del    documento    di
          programmazione finanziaria deliberato  dal  Parlamento.  In
          tabelle allegate  alla  legge  finanziaria  sono  indicate,
          distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
          capitale, le somme destinate alla  copertura  dei  predetti
          provvedimenti legislativi ripartiti  per  Ministeri  e  per
          programmi. Nella  relazione  illustrativa  del  disegno  di
          legge finanziaria,  con  apposite  note,  sono  indicati  i
          singoli   provvedimenti   legislativi   che   motivano   lo
          stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
          programmi. I fondi speciali di cui al presente  comma  sono
          iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
          in appositi  capitoli  la  cui  riduzione,  ai  fini  della
          integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
          di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
          dei provvedimenti legislativi che li utilizzano. 
              2. Gli importi previsti nei fondi di  cui  al  comma  1
          rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
          per nuove  o  maggiori  spese  o  riduzioni  di  entrate  e
          accantonamenti di segno negativo per riduzioni di  spese  o
          incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
          sono collegati mediante apposizione della medesima  lettera
          alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno  positivo
          o parte di essi, la  cui  utilizzazione  resta  subordinata
          all'entrata  in  vigore   del   provvedimento   legislativo
          relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
          e comunque nei limiti della minore spesa o  delle  maggiori
          entrate  da  essi  previsti   per   ciascuno   degli   anni
          considerati. A seguito dell'approvazione dei  provvedimenti
          legislativi  relativi  ad  accantonamenti   negativi,   con
          decreto del Ministro del tesoro, gli importi  derivanti  da
          riduzioni di spesa o incrementi  di  entrata  sono  portati
          rispettivamente in diminuzione ai  pertinenti  capitoli  di
          spesa  ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio   e
          correlativamente assegnati in aumento  alle  dotazioni  dei
          fondi di cui al comma 1. 
              3. Gli accantonamenti di segno negativo possono  essere
          previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti  di
          legge siano stati presentati alle Camere. 
              4. Le quote dei fondi di cui al presente  articolo  non
          possono  essere  utilizzate  per  destinazioni  diverse  da
          quelle previste nelle relative  tabelle  per  la  copertura
          finanziaria di provvedimenti adottati  ai  sensi  dell'art.
          77, secondo  comma,  della  Costituzione,  salvo  che  essi
          riguardino  spese  di  primo  intervento  per  fronteggiare
          calamita' naturali o improrogabili esigenze  connesse  alla
          tutela della sicurezza del Paese o situazioni di  emergenza
          economico-finanziaria. 
              5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e,  se
          non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da  un
          ramo del  Parlamento,  di  quelli  di  parte  capitale  non
          utilizzate entro l'anno cui  si  riferiscono  costituiscono
          economie di bilancio. Nel caso di spese  corrispondenti  ad
          obblighi internazionali ovvero ad  obbligazioni  risultanti
          dai contratti o  dai  provvedimenti  di  cui  al  comma  3,
          lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
          per il primo anno resta valida anche  dopo  il  termine  di
          scadenza dell'esercizio  a  cui  si  riferisce  purche'  il
          provvedimento risulti presentato alle Camere  entro  l'anno
          ed entri in vigore entro il termine di  scadenza  dell'anno
          successivo. Le economie di spesa da utilizzare a  tal  fine
          nell'esercizio  successivo  formano  oggetto  di   appositi
          elenchi trasmessi alle  Camere  a  cura  del  Ministro  del
          tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono  allegati
          al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal  caso,
          le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
          relativi provvedimenti legislativi sono  comunque  iscritte
          nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano  in
          vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
          limiti  dei  saldi  previsti  dal  comma  3,  lettera   b),
          dell'art. 11.». 
          Comma 246: 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  11  della
          gia' citata legge n. 468 del 1978: 
              «3. La legge finanziaria non puo'  contenere  norme  di
          delega o di carattere ordinamentale ovvero  organizzatorio.
          Essa  contiene  esclusivamente  norme  tese  a   realizzare
          effetti  finanziari   con   decorrenza   dal   primo   anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: 
                a)  il  livello  massimo  del  ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate; 
                b) le variazioni delle aliquote, delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del  quantum  della  prestazione,  afferenti
          imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e  contributi  in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa si riferisce,  nonche'  le  correzioni  delle  imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione; 
                c) la determinazione, in  apposita  tabella,  per  le
          leggi che dispongono spese a carattere  pluriennale,  delle
          quote  destinate  a  gravare   su   ciascuno   degli   anni
          considerati; 
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota da iscrivere nel  bilancio  di  ciascuno  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di  spesa
          permanente, di natura corrente e in conto capitale, la  cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; 
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; 
                f) gli stanziamenti di spesa,  in  apposita  tabella,
          per il rifinanziamento, per non piu' di un anno,  di  norme
          vigenti classificate tra le spese in conto capitale  e  per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora la legge lo preveda, per  uno  o  piu'  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti  che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale; 
                g)  gli   importi   dei   fondi   speciali   previsti
          dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle; 
                h)  l'importo  complessivo  massimo   destinato,   in
          ciascuno degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al
          rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a   norma
          dell'art. 15 della legge 29 marzo  1983,  n.  93,  ed  alle
          modifiche  del  trattamento  economico  e   normativo   del
          personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni   non
          compreso nel regime contrattuale; 
                i) altre regolazioni meramente quantitative  rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti; 
                i-bis) norme che  comportano  aumenti  di  entrata  o
          riduzioni di spesa, restando  escluse  quelle  a  carattere
          ordinamentale ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse  si
          caratterizzino per un rilevante contenuto di  miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a); 
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni di entrata ed il cui  contenuto  sia  finalizzato
          direttamente al sostegno o al rilancio  dell'economia,  con
          esclusione  di  interventi  di  carattere   localistico   o
          microsettoriale; 
                i-quater)  norme  recanti  misure  correttive   degli
          effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo  11-ter,
          comma 7.». 
          Comma 247: 
              - Per il riferimento al testo del comma 3 dell'art.  11
          della legge 5 agosto 1978, n. 468 vedasi in Note  al  comma
          246. 
          Comma 250: 
              - Il decreto-legge 25 settembre 2009,  n.  135  recante
          «Disposizioni  urgenti   per   l'attuazione   di   obblighi
          comunitari e per l'esecuzione di sentenze  della  Corte  di
          giustizia delle  Comunita'  europee»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2009, n. 223. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   13-bis   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78   (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              «Art. 13-bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio  di
          attivita' finanziarie e  patrimoniali  detenute  fuori  del
          territorio dello  Stato).  -  1.  E'  istituita  un'imposta
          straordinaria sulle attivita' finanziarie e patrimoniali: 
                a) detenute fuori del territorio  dello  Stato  senza
          l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno
          1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni; 
                b) a condizione che le stesse  siano  rimpatriate  in
          Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero
          regolarizzate  o  rimpatriate  perche'  detenute  in  Stati
          dell'Unione  europea  e  in  Stati  aderenti  allo   Spazio
          economico europeo che garantiscono un effettivo scambio  di
          informazioni fiscali in via amministrativa. 
              2. L'imposta si applica come segue: 
                a) su un rendimento lordo presunto in ragione  del  2
          per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o
          la regolarizzazione,  senza  possibilita'  di  scomputo  di
          eventuali perdite; 
                b) con un'aliquota sintetica del  50  per  cento  per
          anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza  diritto
          allo scomputo di eventuali ritenute o crediti. 
              3.  Il  rimpatrio   ovvero   la   regolarizzazione   si
          perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in
          ogni caso costituire elemento utilizzabile  a  sfavore  del
          contribuente, in ogni  sede  amministrativa  o  giudiziaria
          civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o
          addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, ne' comporta l'obbligo di segnalazione di
          cui all'art. 41 del decreto legislativo 21  novembre  2007,
          n.   231,   relativamente   ai   rimpatri    ovvero    alle
          regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti  di
          cui al comma 4, secondo periodo. 
              4.  L'effettivo  pagamento  dell'imposta  produce   gli
          effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le
          disposizioni  di  cui  all'art.  17  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  350,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  409,  e   successive
          modificazioni.  Fermo  quanto   sopra   previsto,   e   per
          l'efficacia  di   quanto   sopra,   l'effettivo   pagamento
          dell'imposta  comporta,  in  materia  di  esclusione  della
          punibilita' penale,  limitatamente  al  rimpatrio  ed  alla
          regolarizzazione   di    cui    al    presente    articolo,
          l'applicazione della disposizione di cui  al  gia'  vigente
          art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre  2002,
          n.   289,   e   successive   modificazioni;   resta   ferma
          l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta
          dall'art. 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
              5. Il rimpatrio o la regolarizzazione  operano  con  le
          stesse modalita', in  quanto  applicabili,  previste  dagli
          articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2  e  2-bis,  e  20,
          comma 3, del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n.  409,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dal
          decreto-legge 22 febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  aprile  2002,  n.  73.  Il
          direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio
          provvedimento le  disposizioni  e  gli  adempimenti,  anche
          dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. 
              6. L'imposta  di  cui  al  comma  1  si  applica  sulle
          attivita' finanziarie e patrimoniali detenute a partire  da
          una data non successiva al 31 dicembre 2008  e  rimpatriate
          ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino
          al 15 dicembre 2009. 
              7. All'art. 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,
          n. 227,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) al  comma  4,  le  parole:  «dal  5  al  25»  sono
          sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»; 
                b) al  comma  5,  le  parole:  «dal  5  al  25»  sono
          sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50». 
              7-bis.  Possono  effettuare  il  rimpatrio  ovvero   la
          regolarizzazione altresi'  le  imprese  estere  controllate
          ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni.  In  tal  caso  gli  effetti  del
          rimpatrio ovvero della  regolarizzazione  si  producono  in
          capo  ai  partecipanti  nei  limiti  degli  importi   delle
          attivita' rimpatriate ovvero  regolarizzate.  Negli  stessi
          limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli
          articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento
          ai redditi conseguiti dal soggetto estero  partecipato  nei
          periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008. 
              8. Le maggiori entrate derivanti dal presente  articolo
          affluiscono ad un'apposita contabilita' speciale per essere
          destinate alle finalita' indicate all'art. 16, comma 3.». 
              - Per il riferimento al testo  del  comma  1  dell'art.
          7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 vedasi
          in Note al comma 160. 
          Comma 251: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  23
          novembre 2009, n. 168 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          acconti di imposta, nonche' di  trasferimenti  erariali  ai
          comuni), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  24  novembre
          2009, n. 274: 
              «Art.  1  (Differimento  del  versamento   di   acconti
          d'imposta). - 1. Il versamento di venti  punti  percentuali
          dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
          dovuto per il periodo  d'imposta  2009  e'  differito,  nei
          limiti di quanto dovuto a saldo, alla data  di  versamento,
          per il medesimo periodo di imposta, del  saldo  di  cui  al
          comma 1 dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. 
              2. Ai contribuenti che alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto hanno  gia'  provveduto  al  pagamento
          dell'acconto senza avvalersi del  differimento  di  cui  al
          comma  1   compete   un   credito   d'imposta   in   misura
          corrispondente, da utilizzare  in  compensazione  ai  sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              3. Per i soggetti che si sono  avvalsi  dell'assistenza
          fiscale,  i  sostituti  d'imposta  trattengono   l'acconto,
          tenendo conto del differimento previsto dal comma 1. 
              4. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del
          differimento di cui al comma 1  restituiscono  le  maggiori
          somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di
          dicembre. Le somme restituite possono essere scomputate dal
          sostituto d'imposta ai sensi  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445. 
              5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo,
          valutate in 3.716 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  si
          provvede con quota parte delle entrate derivanti  dall'art.
          13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  e
          successive  modificazioni,   che   a   tale   fine,   dalla
          contabilita' speciale prevista dal comma 8 del citato  art.
          13-bis, e' versata nell'anno 2009 ad apposito capitolo  del
          bilancio dello  Stato.  La  dotazione  del  Fondo  previsto
          dall'art.  7-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge   10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33,  e'  incrementata,  per  l'anno
          2010, di 3.716 milioni di euro, cui  si  provvede  mediante
          utilizzo  delle  maggiori  entrate,  per  l'anno  medesimo,
          derivanti dai commi precedenti.». 
          Comma 252: 
              - Si riporta il testo del comma 5  dell'art.  11  della
          gia' citata legge n. 468 del 1978: 
              «5. In attuazione dell'art.  81,  quarto  comma,  della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno degli  anni  compresi  nel  bilancio  pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis, nel fondo speciale di parte  corrente,  nei  limiti
          delle nuove o maggiori entrate tributarie,  extratributarie
          e   contributive   e   delle   riduzioni   permanenti    di
          autorizzazioni di spesa corrente.».