801. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalita'. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149. 802. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 801 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET dell'AIFA. Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007 le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio nella cessione dei prodotti al dettagliante devono assicurare un margine non inferiore al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente. 803. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 802 e' calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali, e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 801 dai produttori e dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 804. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non puo' essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006. 805. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realta' regionali nelle attivita' realizzative del Piano sanitario nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 e' istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale nonche' per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 806. L'importo annuale del Fondo di cui al comma 805 e' stabilito in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione ed il cofmanziamento dei progetti regionali in materia di: a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro; b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro; c) malattie rare, per 30 milioni di euro; d) implementazione della rete delle unita' spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro. 807. L'importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 806 e' assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 806, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del Ministro della salute. 808. Per il proseguimento dell'intervento speciale per la diffusione degli screening oncologici di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari. 809. A decorrere dal 2007 e' autorizzato il finanziamento per un importo di 500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del volontariato per la lotta contro 1'Aids istituita presso il Ministero della salute. La Consulta e' convocata e sentita almeno tre volte l'anno, al fine di raccogliere contributi e pareri riguardo alla ideazione, realizzazione e verifica, dei programmi di informazione e prevenzione nella lotta contro la diffusione dell'epidemia da HIV (AIDS). La Consulta puo' dare incarico ad esperti di redigere pareti e studi sui predetti programmi. 810. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "accertamenti specialistici prescritti" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa"; b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "presidi di specialistica ambulatoriale" sono inserite le seguenti: ", delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa"; c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: "5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a partire dal 1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformita' alle regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettivita' ed avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell' economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalita' di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e' reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto puo' essere comunione emanato. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuatine del presente comma. 5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, e' definito un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12"; d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche" sono inserite le seguenti: "ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa" e dopo le parole: "codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche" sono aggiunte le seguenti: "ovvero i codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati nell' ambito dell'assistenza integrativa"; e) al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole: "pubbliche e private" sono aggiunte le seguenti: "e per le strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell'assistito"; f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi" sono inserite le seguenti: "del comma 5-bis e"; al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: "e al nomenclatore ambulatoriale" sono aggiunte le seguenti: "nonche' al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa"; g) al comma 10, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le modalita' di trasmissione". 811. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una societa' di farmacisti ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, l'autorita' competente puo' dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall'articolo 113, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza e' comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile. 812. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con sentenza passata in giudicato, e' commessa da altro sanitario che, personalmente o per il tramite di una societa' di cui e' responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, e' subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto e' risolto di diritto quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile. 813. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell'utilizzazione delle risorse previste nella Tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un importo pari a 10 milioni di euro e' vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e tre importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attivita' di tutela della salute nei luoghi di lavoro. 814. Per gli anni 2007 e 2008, nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, una quota non inferiore al 5 per cento e' destinata, in via sperimentale, ai progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui all'articolo 12-bis, comma 6, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, presentati da ricercatori di eta' inferiore ai quaranta anni e previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato e' composto da ricercatori, di nazionalita' italiana o straniera, di eta' inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la meta', presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l' impact factor ed il citation index. L'attuazione del presente comma e' demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'universita' e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 815. L'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 814 e' quantificato nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. 816. Ai fini del completamento delle attivita' di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell'Istituto superiore di sanita'. 817. Per il consolidamento e rafforzamento degli scopi perseguiti dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori e' autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario annuo pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 818. La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta l'incompatibilita' con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attivita' professionale. 819. Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concluso ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'ATEA e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di finanziamento del bilancio ordinario dell'AlFA. 820. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilita' della data di scadenza posta con modalita' "a secco", la data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalita' che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento. 821. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al comma 2, dopo le parole: "oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "nei Paesi la cui normativa consenta la lavorazione del plasma nazionale, proveniente da donazioni volontarie e non retribuite, all'estero, in regime di reciprocita', da parte di aziende parimenti ubicate sul territorio dell'Unione europea". 822. All'articolo 15 della legge n. 219 del 2005, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 5 del presente articolo". 823. All'articolo 16, comma 1, della legge n. 219 del 2005 alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "ed alla esportazione di emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma regolarmente importato, a condizione che gli stessi risultino autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari". 824. L'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, e' sostituito dal seguente: "Art. 27. - (Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma). - 1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, devono invece rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea, versione vigente, ed alle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall' articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219". 825. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), le parole: "le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura"; b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto e' maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti imita previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attivita' del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attivita' di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attivita' di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attivita' di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonche' per la stipula di convenzioni con universita' e istituti di ricerca o con esperti del settore"; c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa e' dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi gia' inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)". 826. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, l'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, ii 1l' articolo 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e' prorogata per il triennio 2007-2009. La misura dell'ulteriore riduzione e' annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 827. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell' articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da autorizzare da parte della regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella citta' di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta', con compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento della regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, gia' operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO. 828. Per consentire il potenziamento delle attivita' affidate alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attivita' sportive di cui agli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e' autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro. 829. All' articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani e' destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresi', al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6". 830. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa e' pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'amo 2009. 831. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 830 resta sospesa fino al 30 aprile 2007. Entro tale data dovra' essere raggiunta l'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, gia' disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale data, il concorso della Regione siciliana di cui al comma 830 e' determinato, per l'anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento. 832. Nelle norme di attuazione di cui al comma 831, e' riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 830. Alla determinazione dell'importo annuo della quota da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. 833. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana e' retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a titolo di contributo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione, per l'anno 2008, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. L'erogazione dei contributi e' subordinata alla redazione di un piano economico finalizzato prevalentemente al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi, nonche' ad investimenti infrastrutturali. 834. L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite: a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione; c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione; e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT; g) dai canoni per le concessioni idroelettriche; h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato; i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria; m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate,. ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici. Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione". 835. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 e' autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006. 836. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. 837. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e le funzioni relative alla continuita' territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone relativi alle Ferrovie della Sardegna ed alle Ferrovie Meridionali Sarde, il Ministero dei trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna, entro il 31 marzo 2007, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso. 838. L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma dell'articolo 8 dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, non puo' determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente a 344 milioni di euro per l'anno 2007, a 371 milioni di euro per l'anno 2008 e a 482 milioni di euro per l'anno 2009. La nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010. 839. Dall'attuazione del combinato disposto della lettera f), del primo comma, dell'articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, e del comma 836 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non puo' derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi e' attribuita sino alla concorrenza dell'importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle delibere del CIPE per gli stessi anni 2007-2009, aumentato dell'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 840. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 837 rimangono a carico dello Stato. 841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuita' degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo e' altresi' alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell' ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilita' sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali. 843. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 842, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali e per i diritti e le pari opportunita' nonche' gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessita' dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacita' ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla definizione delle modalita' e dei criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilita' attuative. 844. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonche' con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 842 sulla base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalita' attuative, anche prevedendo che dell'esecuzione siano incaricati enti strumentali all'amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti. I progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per l'approvazione, previa istruttoria, al CIPE, che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilita' di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico puo' comunque procedere all'attuazione del progetto. Il CIPE, con propria delibera, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l'attuazione del presente comma. 845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento. 846. I progetti di cui al comma 842 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, e' istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si pronuncia: a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale; b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli incentivi; c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di impresa. 847. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonche' le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o societa' finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese. 848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabiliti le modalita' di funzionamento del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonche' i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 847, le priorita' di intervento e le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 847. 849. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 848, l'attuazione dei regimi di aiuto gia' ritenuti compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo le modalita' gia' comunicate alla Commissione stessa. 850. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 847 le ulteriori disponibilita' degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto. 851. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilita' e sulla registrazione di disegni e modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilita', le universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilita' e per la registrazione di disegni e modelli, previsti dall'articolo 227 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualita' per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilita'; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attivita' del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprieta' industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorita' per le domande di brevetto per invenzione industriale. 852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attivita' e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attivita' ricognitive e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale struttura opera in collaborazione con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. A tal fine e' autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attivita' industriali e delle crisi di impresa. 853. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalita' fissati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformita' agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorita' di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati. 854. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione concernente l'operativita' delle misure di sostegno previste dai commi da 841 a 853, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate. 855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, l'ambito di operativita' del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FR1) e' esteso agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la ricerca. 856. Per le finalita' di cui al comma 855, la Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo di cui al medesimo comma 855 un incremento nell'importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati: a) a valere sul Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 844; b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858. 857. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformita' agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalita' di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. 858. Ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformita' agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonche' per la regolamentazione delle modalita' di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome. 859. Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del Fondo di cui al comma 855 dell'anno successivo. 860. Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982. 861. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative puo' essere affidata l'istruttoria dei programmi di cui al comma 860, secondo modalita' anche semplificate, determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2007. La relativa rendicontazione e'' completata entro i sei mesi successivi. 863. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l'intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, e' incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente e' destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 864. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida di cui al comma 863, costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorita' individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. Per garantire l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti. 865. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma 863 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. 866. Le somme di cui al comma 863, iscritte nella Tabella F allegata alla presente legge, ai sensi del comma 865, sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013. 867. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Magistrato alle acque di Venezia e il Commissario delegato per l'emergenza socio-economico e ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia-Porto Marghera, nonche' per gli interventi di risanamento del Polo chimico Laghi di Mantova e' autorizzata la spesa complessiva di euro 209 milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e euro 53 milioni per l'anno 2010. L'utilizzo delle risorse e' disposto con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 868. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, formulano un piano per la riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dell'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 869. Le risorse individuate con delibere CIPE n. 19/2004, del 29 settembre 2004, n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo 2006, per gli anni 2006 e 2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per contributi a fondo perduto a favore dell' autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per una quota di 225 milioni di euro nell' anno 2007 e di 75 milioni di euro nell'anno 2008. 870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. 871. Il Fondo di cui al primo periodo del comma 870 e' alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell' ambito del riparto dell'apposito Fondo. 872. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, il Ministro dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da universita' ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunita' disciplinari internazionali interessate. 873. Il Ministro dell'universita' e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneita' degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 870. 874. E' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 870. 875. Al fine di assicurare una piu' efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 631, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonche' le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilita' dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione. 876. Il Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, e' integrato di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalita' per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici. 877. All'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: "controgaranzie" sono inserite le seguenti: "e cogaranzie". 878. Per le finalita' previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 877 del presente articolo, e' attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 879. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano anche alle societa' finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato dal comma 877 del presente articolo. 880. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati; b) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; c) al comma 23, secondo periodo, le parole: "ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; d) al comma 24, le parole: "ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662". 881. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. 882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche', in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi. Per le medesime finalita', in attesa dell' attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, III direttiva in materia di antiriciclaggio, i confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 883. Per le finalita' di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi quindicennali di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 884. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 885. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro per l'anno 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 886. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'universita' e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformita' alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri. 887. Le amministrazioni di cui al comma 886 conformano la propria attivita' a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse. 888. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a favore del Fondo per la mobilita' al servizio delle fiere previsto dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105, e' autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 889. All'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: "372" e' sostituita dalla seguente: "371". 890. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 371 sono inseriti i seguenti: "371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366, puo' essere riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto. 371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372". 891. All'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: "371" e' sostituita dalla seguente: "371-ter". 892. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la societa' dell'informazione, e' autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali per gli interventi relativi alle regioni e agli enti locali, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalita' operative e di gestione di tali progetti. 893. E istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, denominato "Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attivita' amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese. 894. Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di distribuzione ed erogazione del Fondo di cui al comma 893. 895. Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma 892, e' data priorita' a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili. 896. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico e' istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell' ambito della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilita' del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali. 897. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sono abrogati. Conseguentemente e' ripristinata la Direzione generale di commissariato e di servizi generali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264. 898. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e' istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 25 milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonche' delle unita' navali, effettuate d'intesa con il Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante l'impiego del genio militare. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma. 899. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e' istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma. 900. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e' istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 5 milioni di euro, destinato all'ammodernamento del parco autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dell'Arma dei carabinieri. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.