art. 1 note (parte 3)

           	
				
 
          Note all'art. 1, comma 115: 
          Per il riferimento al decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95
          recante "Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa
          pubblica con invarianza dei servizi  ai  cittadini  nonche'
          misure di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del
          settore bancario" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6
          luglio 2012, n. 156, S.O. 
          Si riporta il testo dei commi 16, 18 e 19 dell'articolo  23
          del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni
          urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento  dei
          conti pubblici), come modificato dalla presente legge: 
          "Art. 23. (omissis) 
          16. Il Consiglio provinciale e' composto  da  non  piu'  di
          dieci componenti eletti dagli organi  elettivi  dei  Comuni
          ricadenti nel territorio della Provincia. Le  modalita'  di
          elezione sono stabilite con legge dello Stato entro  il  31
          dicembre 2013. 
          17. Omissis....... 
          18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato  e
          le  Regioni,  con  propria  legge,  secondo  le  rispettive
          competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il  31
          dicembre  2012,  le  funzioni  conferite  dalla   normativa
          vigente  alle  Province,   salvo   che,   per   assicurarne
          l'esercizio  unitario,  le  stesse  siano  acquisite  dalle
          Regioni,  sulla  base  dei  principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione  ed  adeguatezza.  In  caso   di   mancato
          trasferimento delle funzioni da parte delle  Regioni  entro
          il 31 dicembre 2012, si provvede  in  via  sostitutiva,  ai
          sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.  131,
          con legge dello Stato. 
          19.  Lo  Stato  e  le  Regioni,   secondo   le   rispettive
          competenze,  provvedono  altresi'  al  trasferimento  delle
          risorse umane, finanziarie e  strumentali  per  l'esercizio
          delle funzioni trasferite,  assicurando  nell'ambito  delle
          medesime risorse il necessario supporto di  segreteria  per
          l'operativita' degli organi della provincia.(omissis)" 
          Per il riferimento al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267 recante "Testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale28
          settembre 2000, n. 227, S.O. 
          Si riporta il testo dell'articolo 141  del  citato  decreto
          legislativo n. 267 del 2000: 
          "Art. 141. Scioglimento e sospensione dei consigli comunali
          e provinciali. 
          1. I consigli comunali e provinciali  vengono  sciolti  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno: 
          a) quando compiano atti contrari alla  Costituzione  o  per
          gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per  gravi
          motivi di ordine pubblico; 
          b)  quando  non  possa   essere   assicurato   il   normale
          funzionamento degli organi e dei servizi  per  le  seguenti
          cause: 
          1) impedimento permanente,  rimozione,  decadenza,  decesso
          del sindaco o del presidente della provincia; 
          2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia; 
          3) cessazione  dalla  carica  per  dimissioni  contestuali,
          ovvero   rese   anche    con    atti    separati    purche'
          contemporaneamente  presentati  al  protocollo   dell'ente,
          della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
          tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 
          4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita'  di
          surroga alla meta' dei componenti del consiglio; 
          c) quando non sia approvato nei termini il bilancio; 
          c-bis) nelle ipotesi in cui gli  enti  territoriali  al  di
          sopra dei mille  abitanti  siano  sprovvisti  dei  relativi
          strumenti  urbanistici  generali  e   non   adottino   tali
          strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione  degli
          organi. In questo caso,  il  decreto  di  scioglimento  del
          consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
          2. Nella ipotesi di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
          approvato senza che sia stato predisposto dalla  Giunta  il
          relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina  un
          commissario  affinche'   lo   predisponga   d'ufficio   per
          sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque  quando  il
          consiglio non abbia  approvato  nei  termini  di  legge  lo
          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  Giunta,  l'organo
          regionale di controllo assegna al  consiglio,  con  lettera
          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
          a 20 giorni per la sua approvazione, decorso  il  quale  si
          sostituisce,      mediante      apposito       commissario,
          all'amministrazione   inadempiente.    Del    provvedimento
          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
          procedura per lo scioglimento del consiglio. 
          2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
          trascorso  il  termine  entro  il   quale   gli   strumenti
          urbanistici devono essere adottati, la regione  segnala  al
          prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
          che non abbiano provveduto  ad  adempiere  all'obbligo  nel
          termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
          attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti  dallo
          statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
          di adeguatezza.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di
          quattro mesi,  il  prefetto  inizia  la  procedura  per  lo
          scioglimento del consiglio. 
          3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1)  della
          lettera b) del comma 1, con il decreto di  scioglimento  si
          provvede alla nomina di un  commissario,  che  esercita  le
          attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. 
          4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi  di  scioglimento
          deve  coincidere  con  il  primo  turno  elettorale   utile
          previsto dalla legge. 
          5. I consiglieri cessati dalla  carica  per  effetto  dello
          scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
          successori,  gli  incarichi  esterni   loro   eventualmente
          attribuiti. 
          6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione  del
          Ministro   contenente   i   motivi    del    provvedimento;
          dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
          comunicazione al parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
          «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana. 
          7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti  ed  in
          attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi
          di grave e urgente  necessita',  puo'  sospendere,  per  un
          periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli
          comunali e provinciali e nominare  un  commissario  per  la
          provvisoria amministrazione dell'ente. 
          8. Ove non diversamente previsto dalle leggi  regionali  le
          disposizioni di cui al presente articolo si  applicano,  in
          quanto  compatibili,  agli  altri  enti   locali   di   cui
          all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali.  Il
          relativo  provvedimento  di   scioglimento   degli   organi
          comunque denominati degli enti locali di  cui  al  presente
          comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno." 
          Si  riporta  il   testo   dell'articolo   17   del   citato
          decreto-legge  n.  95  del  2012,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
          "Art. 17. Riordino delle province e loro funzioni 
          In vigore dal 7 novembre 2012 
          1. Al fine di contribuire al conseguimento degli  obiettivi
          di  finanza  pubblica  imposti   dagli   obblighi   europei
          necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, tutte
          le province delle regioni  a  statuto  ordinario  esistenti
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono
          oggetto di riordino sulla base dei  criteri  e  secondo  la
          procedura di cui ai commi 2 e 3. 
          2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, il Consiglio dei Ministri determina,  con
          apposita  deliberazione,  da  adottare  su   proposta   dei
          Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          riordino delle province sulla base di requisiti minimi,  da
          individuarsi  nella   dimensione   territoriale   e   nella
          popolazione residente in ciascuna provincia.  Ai  fini  del
          presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente,
          la popolazione residente e' determinata  in  base  ai  dati
          dell'Istituto nazionale di statistica  relativi  all'ultimo
          censimento ufficiale, comunque  disponibili  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si
          trova il comune capoluogo di  regione.  Sono  fatte  salve,
          altresi', le  province  confinanti  solo  con  province  di
          regioni diverse da quella di appartenenza e con  una  delle
          province di cui all'articolo 18, comma 1. 
          3. Il Consiglio delle autonomie locali di  ogni  regione  a
          statuto ordinario o, in  mancanza,  l'organo  regionale  di
          raccordo tra regioni ed enti locali, entro settanta  giorni
          dalla data di pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  della
          deliberazione  di  cui  al  comma  2,  nel  rispetto  della
          continuita'  territoriale  della  provincia,  approva   una
          ipotesi di riordino  relativa  alle  province  ubicate  nel
          territorio della rispettiva regione e la invia alla regione
          medesima entro il giorno  successivo.  Entro  venti  giorni
          dalla data di  trasmissione  dell'ipotesi  di  riordino  o,
          comunque, anche in mancanza della  trasmissione,  trascorsi
          novantadue  giorni  dalla  citata  data  di  pubblicazione,
          ciascuna regione trasmette al Governo, ai fini  di  cui  al
          comma 4, una proposta di riordino  delle  province  ubicate
          nel proprio territorio, formulata sulla  base  dell'ipotesi
          di cui al primo  periodo.  Le  ipotesi  e  le  proposte  di
          riordino tengono conto delle eventuali iniziative  comunali
          volte a modificare le circoscrizioni provinciali  esistenti
          alla data di adozione della deliberazione di cui  al  comma
          2. Resta fermo che il riordino deve essere  effettuato  nel
          rispetto dei requisiti minimi di cui  al  citato  comma  2,
          determinati sulla base dei dati di dimensione  territoriali
          e di popolazione, come  esistenti  alla  data  di  adozione
          della deliberazione di cui al medesimo comma 2. 
          4. Entro il 31  dicembre  2013,  con  atto  legislativo  di
          iniziativa governativa le province  sono  riordinate  sulla
          base delle proposte  regionali  di  cui  al  comma  3,  con
          contestuale   ridefinizione   dell'ambito   delle    citta'
          metropolitane di  cui  all'articolo  18,  conseguente  alle
          eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133,
          primo comma, della Costituzione nonche'  del  comma  2  del
          medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo  periodo
          una o piu' proposte di  riordino  delle  regioni  non  sono
          pervenute al Governo, il provvedimento legislativo  di  cui
          al citato primo periodo  e'  assunto  previo  parere  della
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,  che   si   esprime   entro   dieci   giorni
          esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate
          nei territori delle regioni medesime. 
          4-bis. In esito al riordino di cui al comma  1,  assume  il
          ruolo di comune capoluogo delle singole province il  comune
          gia'  capoluogo  di  provincia  con   maggior   popolazione
          residente, salvo il caso di diverso accordo  tra  i  comuni
          gia' capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino. 
          5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data
          di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  adeguano  i
          propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo,
          che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della
          Repubblica nonche' principi fondamentali  di  coordinamento
          della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al  presente
          articolo non trovano applicazione per le province  autonome
          di Trento e Bolzano. 
          6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente
          articolo, e fatte salve  le  funzioni  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di  cui  all'articolo  23,  comma  14,   del
          decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito  nella
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del  principio
          di sussidiarieta' di cui  all'articolo  118,  comma  primo,
          della Costituzione, e in attuazione delle  disposizioni  di
          cui al comma 18 del citato articolo  23,  come  convertito,
          con modificazioni, dalla citata legge n. 214 del 2011, sono
          trasferite ai comuni le funzioni  amministrative  conferite
          alle province con legge  dello  Stato  fino  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto e  rientranti  nelle
          materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato  ai
          sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione. 
          7. Le funzioni  amministrative  di  cui  al  comma  6  sono
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto
          con il Ministro per la pubblica amministrazione  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  previa   intesa   con   la   Conferenza
          Stato-Citta' ed autonomie locali. 
          8. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,   del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione  e  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto, previa  intesa  con
          la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla  base
          della individuazione delle funzioni di cui al comma  7,  si
          provvede alla puntuale  individuazione  dei  beni  e  delle
          risorse finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative
          connessi all'esercizio delle funzioni  stesse  ed  al  loro
          conseguente  trasferimento  dalla   provincia   ai   comuni
          interessati. Sugli schemi dei decreti, per  quanto  attiene
          al trasferimento  di  risorse  umane,  sono  consultate  le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
          8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8  e'  acquisito  il
          parere    della    Commissione    parlamentare    per    la
          semplificazione di cui all'articolo  14,  comma  19,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. 
          9. La decorrenza dell'esercizio delle  funzioni  trasferite
          ai sensi del comma 6 e' inderogabilmente subordinata ed  e'
          contestuale all'effettivo trasferimento dei  beni  e  delle
          risorse  finanziarie,  umane   e   strumentali   necessarie
          all'esercizio delle medesime. 
          9-bis. In relazione alla  procedura  di  riordino  e  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 10, ai fini  di  una
          funzionale  allocazione  degli  uffici   periferici   delle
          amministrazioni  statali  lo  Stato   promuove   forme   di
          consultazione e raccordo con gli enti locali interessati. 
          10. In  attesa  del  riordino,  in  via  transitoria,  sono
          funzioni delle province quali enti  con  funzioni  di  area
          vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo  comma,  lettera
          p), della Costituzione: 
          a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento
          nonche' tutela  e  valorizzazione  dell'ambiente,  per  gli
          aspetti di competenza; 
          b)  pianificazione  dei  servizi  di  trasporto  in  ambito
          provinciale,  autorizzazione  e  controllo  in  materia  di
          trasporto  privato,  in  coerenza  con  la   programmazione
          regionale nonche' costruzione, classificazione  e  gestione
          delle strade provinciali e regolazione  della  circolazione
          stradale ad esse inerente; 
          b-bis) programmazione provinciale della rete  scolastica  e
          gestione  dell'edilizia  scolastica  relativa  alle  scuole
          secondarie di secondo grado. 
          10-bis. Nelle materie di cui all'articolo 117, commi  terzo
          e quarto, della Costituzione, le Regioni con propria  legge
          trasferiscono ai Comuni le  funzioni  gia'  conferite  alle
          Province dalla normativa vigente salvo che, per assicurarne
          l'esercizio unitario, tali funzioni siano  acquisite  dalle
          Regioni medesime. In caso di trasferimento  delle  funzioni
          ai sensi del primo periodo,  sono  altresi'  trasferite  le
          risorse umane, finanziarie e  strumentali.  Nelle  more  di
          quanto previsto  dal  primo  periodo  le  funzioni  restano
          conferite alle Province. 
          11. Restano  ferme  le  funzioni  di  programmazione  e  di
          coordinamento delle regioni, loro spettanti  nelle  materie
          di cui  all'articolo  117,  commi  terzo  e  quarto,  della
          Costituzione,   e   le   funzioni   esercitate   ai   sensi
          dell'articolo 118 della Costituzione. 
          12. Resta fermo che gli organi di governo  della  Provincia
          sono  esclusivamente  il   Consiglio   provinciale   e   il
          Presidente della  Provincia,  ai  sensi  dell'articolo  23,
          comma 15, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
          12-bis. Ai sindaci e ai consiglieri comunali che  rivestano
          altresi'  la  carica  di  presidente  di  provincia  o   di
          consigliere provinciale non puo' essere  corrisposto  alcun
          emolumento ulteriore rispetto a quello loro  spettante  per
          la carica di sindaco e di consigliere comunale. 
          13. La redistribuzione del patto di stabilita' interno  tra
          gli    enti    territoriali    interessati,     conseguente
          all'attuazione  del  presente  articolo,   e'   operata   a
          invarianza del contributo complessivo. 
          13-bis. Per l'anno 2012 alle province di  cui  all'articolo
          16, comma 7, e' attribuito un contributo, nei limiti di  un
          importo complessivo di 100 milioni di euro.  Il  contributo
          non e' conteggiato fra le entrate valide ai fini del  patto
          di stabilita' interno ed e' destinato  alla  riduzione  del
          debito. Il  riparto  del  contributo  tra  le  province  e'
          stabilito con le modalita' previste dal medesimo comma 7. 
          13-ter. Alla copertura finanziaria  degli  oneri  derivanti
          dal comma 13-bis, pari a 100 milioni  di  euro  per  l'anno
          2012,  si  provvede  mediante  versamento  all'entrata  del
          bilancio dello Stato  di  una  corrispondente  quota  delle
          risorse  disponibili  sulla  contabilita'   speciale   1778
          "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio". 
          Si  riporta  il   testo   dell'articolo   18   del   citato
          decreto-legge n. 95 del 2012: 
          "Art.  18.  Istituzione  delle   Citta'   metropolitane   e
          soppressione delle province del relativo territorio. 
          In vigore dal 7 novembre 2012 
          1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle
          funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e
          117, secondo comma,  lettera  p),  della  Costituzione,  le
          Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,
          Firenze, Bari e  Napoli  sono  soppresse,  con  contestuale
          istituzione delle relative  Citta'  metropolitane,  dal  1°
          gennaio 2014. La Citta' metropolitana di  Milano  comprende
          altresi' il territorio gia' appartenente alla Provincia  di
          Monza e della Brianza; la Citta' metropolitana  di  Firenze
          comprende altresi' il  territorio  gia'  appartenente  alla
          Provincia  di  Prato  e  alla  Provincia  di  Pistoia.   La
          Provincia di Reggio Calabria e' soppressa, con  contestuale
          istituzione  della   relativa   Citta'   metropolitana,   a
          decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo  al  rinnovo
          degli organi del Comune di Reggio Calabria a  completamento
          della procedura di commissariamento ai sensi  dell'articolo
          143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267,  e  successive   modificazioni.   Sono   abrogate   le
          disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato  testo
          unico di cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,
          nonche' agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge  5
          maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. 
          2. Il territorio della citta'  metropolitana  coincide  con
          quello della provincia contestualmente soppressa  ai  sensi
          del  comma  1,  fermo  restando  il   potere   dei   comuni
          interessati  di  deliberare,  con   atto   del   consiglio,
          l'adesione alla citta' metropolitana o, in  alternativa,  a
          una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo  133,  primo
          comma,  della   Costituzione.   Le   citta'   metropolitane
          conseguono gli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno
          attribuiti alle province soppresse. 
          2-bis.  Lo  statuto   della   citta'   metropolitana   puo'
          prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata  dal
          consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma
          4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, una articolazione del territorio  del  comune
          capoluogo medesimo in  piu'  comuni.  In  tale  caso  sulla
          proposta complessiva di statuto,  previa  acquisizione  del
          parere della regione da esprimere entro novanta giorni,  e'
          indetto un referendum tra tutti i  cittadini  della  citta'
          metropolitana da effettuare entro centottanta giorni  dalla
          sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali.
          Il referendum e' senza quorum di  validita'  se  il  parere
          della regione e' favorevole o in  mancanza  di  parere.  In
          caso di parere regionale negativo il quorum di validita' e'
          del 30 per cento  degli  aventi  diritto.  Se  l'esito  del
          referendum  e'  favorevole,  entro  i  successivi   novanta
          giorni, e in conformita'  con  il  suo  esito,  la  regione
          provvede con  legge  alla  revisione  delle  circoscrizioni
          territoriali  dei  comuni  che  fanno  parte  della  citta'
          metropolitana.  Nel  caso  di  cui  al  presente  comma  il
          capoluogo di regione diventa la  citta'  metropolitana  che
          comprende nel proprio territorio  il  comune  capoluogo  di
          regione. Le disposizioni di cui al presente  comma  non  si
          applicano al Comune di Roma Capitale. 
          3. Sono organi  della  citta'  metropolitana  il  consiglio
          metropolitano ed il sindaco metropolitano,  il  quale  puo'
          nominare un vicesindaco ed  attribuire  deleghe  a  singoli
          consiglieri.  Gli  organi  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma durano in carica secondo  la  disciplina  di
          cui agli articoli 51, comma 1, 52 e  53  del  citato  testo
          unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se  il
          sindaco del comune  capoluogo  e'  di  diritto  il  sindaco
          metropolitano, non trovano applicazione agli  organi  della
          citta' metropolitana i citati articoli 52 e 53 e,  in  caso
          di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo,
          le funzioni del sindaco  metropolitano  sono  svolte,  sino
          all'elezione del nuovo sindaco del  comune  capoluogo,  dal
          vicesindaco  nominato  ai  sensi  del  primo  periodo   del
          presente  comma,  ovvero,  in  mancanza,  dal   consigliere
          metropolitano piu' anziano. 
          3-bis. Alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto e' istituita, senza  oneri
          aggiuntivi  per  la   finanza   pubblica,   la   Conferenza
          metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei  comuni
          del territorio di cui al  comma  2  nonche'  il  presidente
          della provincia, con il compito di elaborare  e  deliberare
          lo statuto della citta' metropolitana entro il 30 settembre
          2013. La deliberazione di cui al primo periodo e'  adottata
          a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza
          e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del  comune
          capoluogo e del presidente della provincia. Lo  statuto  di
          cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione
          dello statuto definitivo di cui al comma 9. 
          [3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro
          il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco  metropolitano
          e' di diritto il sindaco del comune  capoluogo,  fino  alla
          data di approvazione dello statuto definitivo della  citta'
          metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda  l'elezione
          del sindaco secondo le modalita' di cui al comma 4, lettere
          b) e c), e comunque, fino alla data di cessazione  del  suo
          mandato.] 
          3-quater. La conferenza di cui  al  comma  3-bis  cessa  di
          esistere alla data  di  approvazione  dello  statuto  della
          citta' metropolitana o comunque il 1° ottobre 2013. 
          4.  Fermo  restando  che  trova  comunque  applicazione  la
          disciplina di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del  citato
          testo unico, lo statuto della citta' metropolitana  di  cui
          al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui  al  comma  9
          possono stabilire che il sindaco metropolitano: 
          a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo; 
          b) sia eletto secondo le modalita' stabilite per l'elezione
          del presidente della provincia; 
          c) solo nel caso in cui lo statuto contenga  la  previsione
          di cui al comma 2-bis e questa sia attuata,  ai  sensi  del
          predetto comma, tramite il referendum e la legge  regionale
          ovvero  nel  caso  della  Citta'  metropolitana   di   Roma
          Capitale, sia eletto  a  suffragio  universale  e  diretto,
          secondo il sistema previsto dagli  articoli  74  e  75  del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
          2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del  citato
          articolo 75 alle disposizioni di cui  alla  legge  8  marzo
          1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
          5. Il consiglio metropolitano e' composto da  non  piu'  di
          dieci componenti. 
          6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti: 
          a) nei casi di cui al comma 4,  lettere  a)  e  b),  tra  i
          sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi  nel
          territorio  della  Citta'  metropolitana,  da  un  collegio
          formato dai medesimi secondo  le  modalita'  stabilite  per
          l'elezione del consiglio provinciale; 
          b) nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo
          il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico
          di cui al decreto legislativo n. 267  del  2000  nel  testo
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato  articolo
          75 alle disposizioni di cui alla legge  8  marzo  1951,  n.
          122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata
          in vigore del presente decreto. 
          6-bis. L'elezione  del  Consiglio  metropolitano  ha  luogo
          entro cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco  del
          Comune capoluogo nel caso di cui al comma 4, lettera a), o,
          nel  caso  di  cui  al  comma   4,   lettere   b)   e   c),
          contestualmente alla sua elezione.  Entro  quindici  giorni
          dalla   proclamazione   dei   consiglieri   della    Citta'
          metropolitana,  il   Sindaco   metropolitano   convoca   il
          consiglio metropolitano per il suo insediamento. 
          7. Alla citta' metropolitana sono attribuite: 
          a) le funzioni fondamentali delle province; 
          b) le seguenti funzioni fondamentali: 
          1)  pianificazione  territoriale  generale  e  delle   reti
          infrastrutturali; 
          2) strutturazione di sistemi  coordinati  di  gestione  dei
          servizi  pubblici,  nonche'  organizzazione   dei   servizi
          pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; 
          3) mobilita' e viabilita'; 
          4) promozione e coordinamento dello  sviluppo  economico  e
          sociale; 
          b-bis) le funzioni diverse da quelle di  cui  alla  lettera
          a), comunque spettanti alle Province alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto. 
          7-bis. Restano ferme le funzioni  di  programmazione  e  di
          coordinamento delle regioni, loro spettanti  nelle  materie
          di cui  all'articolo  117,  commi  terzo  e  quarto,  della
          Costituzione,   e   le   funzioni   esercitate   ai   sensi
          dell'articolo 118 della Costituzione. 
          8. Alla citta' metropolitana spettano: 
          a) il patrimonio e le risorse  umane  e  strumentali  della
          provincia soppressa, a cui  ciascuna  citta'  metropolitana
          succede a titolo universale in tutti i  rapporti  attivi  e
          passivi; 
          b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24  del
          decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  cui  al  citato
          articolo 24 e' adottato  entro  tre  mesi  dall'entrata  in
          vigore del presente  decreto,  ferme  restando  le  risorse
          finanziarie e i  beni  trasferiti  ai  sensi  del  comma  8
          dell'articolo 17 del  presente  decreto  e  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico del bilancio statale. 
          9. Lo statuto  definitivo  della  citta'  metropolitana  e'
          adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta
          entro sei mesi dalla prima convocazione, previo parere  dei
          comuni da  esprimere  entro  tre  mesi  dalla  proposta  di
          statuto. Lo statuto  di  cui  al  comma  3-bis  nonche'  lo
          statuto definitivo della citta' metropolitana: 
          a)  regola  l'organizzazione  interna  e  le  modalita'  di
          funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni; 
          b)  regola  le  forme  di  indirizzo  e  di   coordinamento
          dell'azione   complessiva   di   governo   del   territorio
          metropolitano; 
          c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti  parte  della
          citta' metropolitana e le modalita' di organizzazione e  di
          esercizio  delle  funzioni  metropolitane,  prevedendo   le
          modalita'  con  le  quali  la  citta'  metropolitana   puo'
          conferire ai comuni ricompresi nel suo  territorio  o  alle
          loro forme associative, anche in  forma  differenziata  per
          determinate aree territoriali,  proprie  funzioni,  con  il
          contestuale trasferimento delle risorse umane,  strumentali
          e finanziarie necessarie per il loro svolgimento; 
          d) prevede le modalita' con le quali i comuni facenti parte
          della citta' metropolitana  e  le  loro  forme  associative
          possono conferire proprie funzioni  alla  medesima  con  il
          contestuale trasferimento delle risorse umane,  strumentali
          e finanziarie necessarie per il loro svolgimento; 
          e) puo' regolare le modalita' in base alle quali  i  comuni
          non  ricompresi  nel   territorio   metropolitano   possono
          istituire accordi con la citta' metropolitana. 
          9-bis. In caso di mancata adozione dello statuto definitivo
          entro  il  termine  di  cui  al  comma  9,   il   Consiglio
          metropolitano e' sciolto e viene nominato  un  Commissario,
          che    provvede    all'adozione     dello     statuto     e
          all'amministrazione dell'ente sino alla proclamazione degli
          eletti conseguente alle elezioni da  svolgersi,  entro  sei
          mesi dallo scioglimento, secondo le modalita' stabilite, ai
          sensi dei commi 4 e 6, dallo statuto medesimo, che resta in
          vigore fino a diversa determinazione  del  nuovo  Consiglio
          metropolitano. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo
          141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
          267 del 2000. 
          10.   La   titolarita'   delle   cariche   di   consigliere
          metropolitano, sindaco metropolitano  e  vicesindaco  e'  a
          titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza
          di alcuna forma di remunerazione, indennita' di funzione  o
          gettoni di presenza. 
          11. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni
          relative ai comuni di cui al citato testo unico di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  267  del   2000,   e   successive
          modificazioni, ed all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003,
          n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, nel rispetto degli statuti  speciali,  le
          Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento
          e  di  Bolzano   adeguano   i   propri   ordinamenti   alle
          disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono
          principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. 
          11-bis. Lo Stato e le  regioni,  ciascuno  per  le  proprie
          competenze, attribuiscono ulteriori  funzioni  alle  citta'
          metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarieta',
          differenziazione  e  adeguatezza  di  cui  al  primo  comma
          dell'articolo 118 della Costituzione." 
          Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del  citato
          decreto-legge n. 95 del 2012: 
          "Art. 2. (omissis) 
          2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1  si
          applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti
          a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma  3,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le
          amministrazioni    destinatarie;    per     le     restanti
          amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici  e  le
          dotazioni previsti dalla normativa  vigente.  Al  personale
          dell'amministrazione civile dell'interno  le  riduzioni  di
          cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito
          della procedura di soppressione e  razionalizzazione  delle
          province di cui all'articolo 17, e  comunque  entro  il  30
          aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste  dalle
          suddette lettere. Si applica quanto previsto  dal  comma  6
          del presente articolo." 
 
          Note all'art. 1, comma 116: 
          Si riporta il testo dei commi 637,  638,  639,  640  e  642
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
          "Art. 1. (omissis) 
          637. Il sistema universitario concorre  alla  realizzazione
          degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il   triennio
          2007-2009,  garantendo  che  il   fabbisogno   finanziario,
          riferito alle universita'  statali,  ai  dipartimenti  e  a
          tutti  gli  altri  centri  con  autonomia   finanziaria   e
          contabile, da esso  complessivamente  generato  in  ciascun
          anno  non  sia  superiore  al  fabbisogno   determinato   a
          consuntivo nell'esercizio precedente,  incrementato  del  3
          per cento. Il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          procede  annualmente  alla  determinazione  del  fabbisogno
          finanziario programmato  per  ciascun  ateneo,  sentita  la
          Conferenza dei rettori delle universita'  italiane  (CRUI),
          tenendo  conto  degli  obiettivi  di   riequilibrio   nella
          distribuzione   delle   risorse   e   delle   esigenze   di
          razionalizzazione  del  sistema  universitario,  garantendo
          l'equilibrata distribuzione delle opportunita' formative. 
          638.  Il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  l'Agenzia
          spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
          l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente,  il
          Consorzio per l'area di ricerca scientifica  e  tecnologica
          di  Trieste  e  l'Istituto   nazionale   di   geofisica   e
          vulcanologia concorrono alla realizzazione degli  obiettivi
          di finanza pubblica per il triennio  2007-2009,  garantendo
          che il fabbisogno finanziario complessivamente generato  in
          ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato  a
          consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per
          cento annuo. 
          639. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui
          al  comma  638  e'  determinato  annualmente  nella  misura
          inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato
          nell'anno precedente incrementato  del  tasso  di  crescita
          previsto dal medesimo comma 638. Con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  su  proposta  del  Ministro
          dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche  al
          fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di  ricerca  ai
          sensi del  presente  comma,  previa  compensazione  con  il
          fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca  e  comunque
          nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono
          essere altresi' determinati i  pagamenti  annuali  che  non
          concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per
          ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di  programma
          e convenzioni per  effetto  dei  quali  gli  enti  medesimi
          agiscono in veste di attuatori dei programmi  ed  attivita'
          per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano. 
          640. Per il triennio 2007-2009 continua  ad  applicarsi  la
          disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350. 
          641. (omissis) 
          642. Il fabbisogno finanziario annuale determinato  per  il
          sistema  universitario  statale  dal  comma  637  e  per  i
          principali enti  pubblici  di  ricerca  dal  comma  638  e'
          incrementato  degli  oneri   contrattuali   del   personale
          limitatamente  a  quanto  dovuto  a  titolo  di  competenze
          arretrate." 
 
          Note all'art. 1, comma 117: 
          Si  riporta  il   testo   dell'articolo   16   del   citato
          decreto-legge  n.  95  del  2012,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
          "Art. 16. Riduzione della spesa degli enti territoriali. 
          In vigore dal 8 dicembre 2012 
          1.  Ai  fini  della  tutela  dell'unita'  economica   della
          Repubblica,  gli  enti   territoriali   concorrono,   anche
          mediante riduzione delle spese per consumi intermedi,  alla
          realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  nel
          rispetto delle disposizioni di cui  al  presente  articolo,
          che costituiscono principi  fondamentali  di  coordinamento
          della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117,  terzo
          comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
          2. Gli obiettivi del  patto  di  stabilita'  interno  delle
          regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
          da assicurare l'importo di 700 milioni di euro  per  l'anno
          2012 e di 2.000 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2015. L'ammontare  del  concorso  finanziario  di  ciascuna
          regione e' determinato, tenendo conto anche  delle  analisi
          della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,
          n. 94, dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e recepite con decreto del Ministero  dell'economia
          e delle finanze entro il 30  settembre  2012.  In  caso  di
          mancata deliberazione della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia
          e delle finanze e' comunque emanato  entro  il  15  ottobre
          2012, ripartendo la riduzione  in  proporzione  alle  spese
          sostenute per consumi intermedi desunte, per  l'anno  2011,
          dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque  titolo
          dovute  dallo  Stato  alle  regioni  a  statuto  ordinario,
          incluse le risorse destinate alla programmazione  regionale
          del Fondo per le aree sottoutilizzate,  ed  escluse  quelle
          destinate al finanziamento corrente del Servizio  sanitario
          nazionale e del  trasporto  pubblico  locale,  che  vengono
          ridotte, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro
          per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in  misura
          proporzionale agli importi stabiliti ai  sensi  del  primo,
          del secondo e del terzo periodo. La predetta  riduzione  e'
          effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le
          aree  sottoutilizzate.  In  caso  di  insufficienza   delle
          predette  risorse  le  regioni  sono   tenute   a   versare
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 
          3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5
          maggio 2009, n. 42, le Regioni  a  statuto  speciale  e  le
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurano   un
          concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di
          600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di  euro
          per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno  2014  e
          1.575 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2015.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
          articolo 27, l'importo del concorso complessivo di  cui  al
          primo   periodo   del   presente   comma   e'   annualmente
          accantonato, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, sulla base di  apposito  accordo  sancito
          tra le medesime autonomie speciali in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  recepito  con
          decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  entro
          il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo in sede di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          l'accantonamento e' effettuato, con decreto  del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  da  emanare  entro  il  15
          ottobre 2012,  in  proporzione  alle  spese  sostenute  per
          consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui  al  citato
          articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilita'  interno
          delle  predette  autonomie  speciali   sono   rideterminati
          tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni  di
          euro annui derivanti dalle predette procedure. 
          4. Dopo  il  comma  12  dell'articolo  32  della  legge  12
          novembre 2011, n 183 , e' aggiunto il seguente comma: 
          «12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12
          entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni  a  statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono
          determinati applicando agli obiettivi definiti  nell'ultimo
          accordo il miglioramento di cui: 
          a) al comma 10 del presente articolo; 
          b) all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge  6  dicembre
          2011, n.  201,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011,  n.
          214, come rideterminato  dall'articolo  35,  comma  4,  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,   e
          dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo  2012,
          n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
          2012, n. 44; 
          [c) all'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24  gennaio
          2012,  n.  1,  convertito  in  legge,  con   modificazioni,
          dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27,
          come ridotto dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2
          marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con  modificazioni,
          dall'articolo 1, comma 1, della legge 26  aprile  2012,  n.
          44;] 
          d)  agli  ulteriori  contributi  disposti  a  carico  delle
          autonomie speciali.». 
          5. L'ultimo periodo del comma 11  e  l'ultimo  periodo  del
          comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n.
          183 sono abrogati. 
          6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come  determinato
          ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, il  fondo  perequativo,  come  determinato  ai
          sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo  n.
          23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni
          della Regione  Siciliana  e  della  Regione  Sardegna  sono
          ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  2.250
          milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per
          l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2015.  Per  gli  anni  2012  e  2013  ai  Comuni,  di   cui
          all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, non si applicano le disposizioni  recate  dal
          presente comma, fermo restando il complessivo importo delle
          riduzioni ivi previste di 500 milioni di  euro  per  l'anno
          2012 e di  2.000  milioni  di  euro  per  l'anno  2013.  Le
          riduzioni da imputare a ciascun  comune  sono  determinate,
          tenendo conto anche delle analisi  della  spesa  effettuate
          dal commissario straordinario di  cui  all'articolo  2  del
          decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.  94,  degli
          elementi di costo nei  singoli  settori  merceologici,  dei
          dati  raccolti   nell'ambito   della   procedura   per   la
          determinazione  dei  fabbisogni   standard,   nonche'   dei
          fabbisogni standard  stessi,  e  dei  conseguenti  risparmi
          potenziali di ciascun ente, dalla  Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali, sulla base  dell'istruttoria  condotta
          dall'ANCI,   e   recepite   con   decreto   del   Ministero
          dell'interno  entro  il  15  ottobre,  relativamente   alle
          riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il 31 gennaio
          2013 relativamente alle riduzioni da operare per  gli  anni
          2013 e successivi. In caso di mancata  deliberazione  della
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto del
          Ministero dell'interno  e'  comunque  emanato  entro  i  15
          giorni successivi, ripartendo la riduzione  in  proporzione
          alle spese sostenute per  consumi  intermedi  desunte,  per
          l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza,  sulla  base
          dei dati comunicati dal Ministero  dell'interno,  l'Agenzia
          delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei
          confronti dei comuni  interessati  all'atto  del  pagamento
          agli stessi comuni dell'imposta municipale propria  di  cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate  allo  Stato
          contestualmente all'imposta  municipale  propria  riservata
          allo Stato. Qualora le  somme  da  riversare  ai  comuni  a
          titolo di imposta municipale propria  risultino  incapienti
          per l'effettuazione del recupero di cui al  quarto  periodo
          del presente comma, il versamento al bilancio  dello  Stato
          della parte non recuperata e'  effettuato  a  valere  sulle
          disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778
          «Agenzia  delle  Entrate  -  Fondi  di  Bilancio»  che   e'
          reintegrata  con  i  successivi   versamenti   dell'imposta
          municipale propria spettante ai comuni. 
          6-bis. Per l'anno 2012, ai  comuni  assoggettati  nel  2012
          alle regole del patto di stabilita' interno, non si applica
          la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni
          da  imputare  a  ciascun  comune,   definiti   mediante   i
          meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del  comma  6,
          non sono validi ai fini del patto di stabilita'  interno  e
          sono  utilizzati  esclusivamente  per  l'estinzione  o   la
          riduzione anticipata  del  debito,  inclusi  gli  eventuali
          indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel  2012  per
          l'estinzione o la  riduzione  anticipata  del  debito  sono
          recuperate nel 2013 con le modalita' di cui al comma  6.  A
          tale fine i comuni comunicano  al  Ministero  dell'interno,
          entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo  le
          modalita' definite con decreto del  Ministero  dell'interno
          da  adottare  entro  il  31  gennaio  2013,  l'importo  non
          utilizzato per l'estinzione o la riduzione  anticipata  del
          debito. In caso  di  mancata  comunicazione  da  parte  dei
          comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel
          2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore
          della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013  l'obiettivo
          del  patto  di  stabilita'  interno  di  ciascun  ente   e'
          migliorato di un importo pari al  recupero  effettuato  dal
          Ministero dell'interno nel medesimo anno. 
          6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal
          comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro  per
          l'anno 2012, si provvede  mediante  versamento  all'entrata
          del bilancio dello Stato di una corrispondente quota  delle
          risorse  disponibili  sulla  contabilita'   speciale   1778
          "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio". 
          7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come  determinato
          ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6  maggio
          2011, n. 68, il  fondo  perequativo,  come  determinato  ai
          sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo  n.
          68 del  2011,  ed  i  trasferimenti  erariali  dovuti  alle
          province della Regione Siciliana e della  Regione  Sardegna
          sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno  2012  e  di
          1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e
          1.250 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2015.  Le
          riduzioni   da   imputare   a   ciascuna   provincia   sono
          determinate, tenendo conto anche delle analisi della  spesa
          effettuate   dal   commissario   straordinario    di    cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,
          n.  94,  degli  elementi  di  costo  nei  singoli   settori
          merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura
          per la determinazione dei fabbisogni standard, nonche'  dei
          fabbisogni standard  stessi,  e  dei  conseguenti  risparmi
          potenziali di ciascun ente, dalla  Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali, sulla base  dell'istruttoria  condotta
          dall'UPI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno
          entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle  riduzioni  da
          operare  nell'anno  2012,  ed  entro  il  31  gennaio  2013
          relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e
          successivi.  In  caso  di   mancata   deliberazione   della
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto del
          Ministero dell'interno  e'  comunque  emanato  entro  i  15
          giorni successivi, ripartendo le riduzioni  in  proporzione
          alle spese sostenute per  consumi  intermedi  desunte,  per
          l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza,  sulla  base
          dei dati comunicati dal Ministero  dell'interno,  l'Agenzia
          delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei
          confronti  delle  province   interessate   a   valere   sui
          versamenti  dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli  a  motore,   esclusi   i   ciclomotori,   di   cui
          all'articolo 60 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n.  446,  riscossa  tramite  modello  F24,   all'atto   del
          riversamento del relativo gettito alle  province  medesime.
          Qualora le somme da riversare alle  province  a  titolo  di
          imposta  sulle  assicurazioni  contro  la   responsabilita'
          civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore,
          esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446  risultino  incapienti
          per l'effettuazione del recupero di cui al  quarto  periodo
          del presente comma, il versamento al bilancio  dello  Stato
          della parte non recuperata e'  effettuato  a  valere  sulle
          disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778
          «Agenzia  delle  Entrate  -  Fondi  di  Bilancio»  che   e'
          reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta  sulle
          assicurazioni contro la  responsabilita'  civile  derivante
          dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   esclusi   i
          ciclomotori. 
          8.  Fermi  restando   i   vincoli   assunzionali   di   cui
          all'articolo  76,  del  decreto-legge  n.  112   del   2008
          convertito  con  legge  n.  133  del  2008,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre
          2012 d'intesa  con  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, sono stabiliti i parametri di  virtuosita'  per  la
          determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali,
          tenendo prioritariamente conto del rapporto tra  dipendenti
          e popolazione residente. A tal fine e' determinata la media
          nazionale  del  personale  in  servizio  presso  gli  enti,
          considerando anche  le  unita'  di  personale  in  servizio
          presso le societa' di cui all'articolo 76, comma  7,  terzo
          periodo, del  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008.  A
          decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti  che
          risultino collocati ad un  livello  superiore  del  20  per
          cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni
          a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad  un
          livello superiore del 40  per  cento  rispetto  alla  media
          applicano le misure di gestione delle eventuali  situazioni
          di  soprannumero  di  cui  all'articolo  2,  comma  11,   e
          seguenti. 
          9.  Nelle  more  dell'attuazione  delle   disposizioni   di
          riduzione  e  razionalizzazione  delle  Province  e'  fatto
          comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato. 
          10.  All'articolo  28-quater,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  il
          quarto periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Qualora  la
          regione, l'ente locale  o  l'ente  del  Servizio  sanitario
          nazionale non versi all'agente della riscossione  l'importo
          oggetto della  certificazione  entro  sessanta  giorni  dal
          termine nella stessa indicato, l'agente  della  riscossione
          ne  da'   comunicazione   ai   Ministeri   dell'interno   e
          dell'economia e delle finanze  e  l'importo  oggetto  della
          certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme
          dovute  dallo  Stato  all'ente  territoriale  a   qualsiasi
          titolo, incluse  le  quote  dei  fondi  di  riequilibrio  o
          perequativi  e  le   quote   di   gettito   relative   alla
          compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi  di  cui
          al presente comma sono  escluse  le  risorse  destinate  al
          finanziamento corrente del  servizio  sanitario  nazionale.
          Nel caso in  cui  il  recupero  non  sia  stato  possibile,
          l'agente della riscossione procede, sulla  base  del  ruolo
          emesso a carico del titolare del credito, alla  riscossione
          coattiva secondo le disposizioni di cui al  titolo  II  del
          presente decreto.». 
          11. Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 267, si interpreta  nel  senso  che  l'ente
          locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre  forme
          di  finanziamento  reperibili  sul  mercato,  qualora   sia
          rispettato il limite  nell'anno  di  assunzione  del  nuovo
          indebitamento. 
          12. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
          16, convertito con  modificazioni  dalla  legge  26  aprile
          2012, n. 44: 
          a) ai commi 1 e 2 le parole: «30  giugno»  sono  sostituite
          dalle parole: «20 settembre»; 
          b) alla fine del comma  2  aggiungere  le  seguenti  parole
          «Entro lo  stesso  termine  i  comuni  possono  variare  le
          comunicazioni gia' trasmesse»; 
          b-bis) al comma 3, le parole: «500 milioni» sono sostituite
          dalle seguenti: «200 milioni»; 
          c) al  comma  5,  le  parole  «entro  il  30  luglio»  sono
          sostituite dalle parole «entro il 5 ottobre». 
          12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a  statuto  ordinario,
          alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui  comuni  sono
          beneficiari  di  risorse   erariali,   e'   attribuito   un
          contributo, nei limiti di un  importo  complessivo  di  800
          milioni di euro in misura pari all'83,33  per  cento  degli
          spazi finanziari, validi ai fini del  patto  di  stabilita'
          interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai  comuni
          ricadenti nel proprio territorio nei limiti  degli  importi
          indicati per ciascuna regione  nella  tabella  allegata  al
          presente decreto. Il contributo e' destinato dalle  regioni
          alla riduzione del debito. 
          12-ter. Gli importi indicati  per  ciascuna  regione  nella
          tabella  allegata  al  presente  decreto   possono   essere
          modificati,  a  invarianza   di   contributo   complessivo,
          mediante accordo da sancire, entro il  6  agosto  2012,  in
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
          12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al  comma
          12-bis,  nonche'  l'utilizzo  degli  stessi  da  parte  dei
          comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal  comma  138
          dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.  220.  Gli
          spazi  finanziari  ceduti  da  ciascuna   regione   vengono
          ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei
          residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. 
          12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10  settembre
          2012, le regioni comunicano al  Ministero  dell'economia  e
          delle   finanze,   con   riferimento   a   ciascun   comune
          beneficiario, gli elementi informativi  occorrenti  per  la
          verifica del  mantenimento  dell'equilibrio  dei  saldi  di
          finanza pubblica. 
          12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti
          dai commi 12 e 12-bis, pari  a  500  milioni  di  euro  per
          l'anno 2012, si provvede  mediante  versamento  all'entrata
          del bilancio dello Stato di una corrispondente quota  delle
          risorse  disponibili  sulla  contabilita'   speciale   1778
          "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio". 
          12-septies.   Le   regioni   sottoposte   al    piano    di
          stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo  14,  comma
          22, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,
          possono disporre, con propria  legge,  l'anticipo  all'anno
          2013  della  maggiorazione  dell'aliquota  dell'addizionale
          regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche  di
          base prevista dall'articolo 6, comma  1,  lettera  b),  del
          decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
          12-octies.  Il  fondo  istituito  dall'articolo  14,  comma
          14-bis,  del  decreto-legge  31   maggio   2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e'  attribuito  al  Commissario  straordinario  del
          Governo   per   l'attuazione   del   piano    di    rientro
          dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133.  Il
          Commissario straordinario  del  Governo  e'  autorizzato  a
          stipulare il contratto di servizio di  cui  all'articolo  5
          del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in
          data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per  i
          finanziamenti occorrenti per la copertura degli  oneri  del
          piano di rientro." 
 
          Note all'art. 1, comma 118: 
          Per il testo del comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge
          n. 95 del 2012 si veda nelle note all'art.1 comma 117. 
 
          Note all'art. 1, comma 119: 
          Per il testo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge
          n. 95 del 2012 si veda nelle note all'art.1 comma 117. 
 
          Note all'art. 1, comma 120: 
          Si riporta  il  testo  del  comma  2  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni  urgenti
          per il contenimento della spesa sanitaria e in  materia  di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189,  e
          successive modificazioni: 
          "Art. 6. (omissis) 
          2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
          delle finanze e' istituito, con una dotazione,  in  termini
          di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e  di
          175 milioni di euro  per  l'anno  2011,  un  Fondo  per  la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi  pluriennali,  ai  sensi   del   comma   177-bis
          dell'articolo 4 della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,
          introdotto dall'articolo  1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste  dall'articolo  5-bis,  comma  1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti." 
 
          Note all'art. 1, comma 121: 
          Per il testo del comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge
          n. 95 del 2012 si veda nelle note all'art.1 comma 117. 
 
          Note all'art. 1, comma 124: 
          Si riporta il testo del comma  138  dell'articolo  1  della
          legge  13  dicembre  2010,  n.  220  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge di stabilita' 2011): 
          "Art. 1. (omissis) 
          138. A decorrere dall'anno 2011,  le  regioni,  escluse  la
          regione Trentino-Alto  Adige  e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, possono autorizzare  gli  enti  locali
          del  proprio  territorio  a  peggiorare   il   loro   saldo
          programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in  conto
          capitale  e  contestualmente  e  per  lo   stesso   importo
          procedono   a   rideterminare    il    proprio    obiettivo
          programmatico  in  termini  di  cassa  o   di   competenza.
          Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni
          dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di
          cassa e' stata  realizzata  attraverso  una  riduzione  dei
          pagamenti finali in conto capitale soggetti ai  limiti  del
          patto e che la rideterminazione del  proprio  obiettivo  di
          competenza e' stata  realizzata  attraverso  una  riduzione
          degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto." 
 
          Note all'art. 1, comma 127: 
          Per il testo del comma 2 dell'articolo 6 del  decreto-legge
          n. 154 del 2008 si veda nelle note all'art.1 comma 120. 
 
          Note all'art. 1, comma 128: 
          Per  il  riferimento  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 2001, n. 270 recante  "Regolamento  di
          semplificazione  delle  procedure   di   reiscrizione   nel
          bilancio dello Stato dei residui passivi  perenti  (n.  36,
          allegato 1, legge n. 50/1999)" e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156. 
          Si riporta il testo dei commi da 33 a  38  e  da  40  a  45
          dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262
          (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2006, n. 286: 
          "Art. 1. (omissis) 
          33.  Al  fine  di  consentire  la   semplificazione   degli
          adempimenti  a  carico  del  cittadino   ed   al   contempo
          conseguire una maggiore  rispondenza  del  contenuto  delle
          banche  dati  dell'Agenzia  del  territorio  all'attualita'
          territoriale,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2007   le
          dichiarazioni relative  all'uso  del  suolo  sulle  singole
          particelle  catastali   rese   dai   soggetti   interessati
          nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati  agli
          organismi pagatori, riconosciuti  ai  fini  dell'erogazione
          dei   contributi   agricoli,   previsti   dalla   normativa
          comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di  mercato
          (OCM) del settore agricolo,  esonerano  i  soggetti  tenuti
          all'adempimento previsto dall'articolo 30 del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale  fine  la
          richiesta   di   contributi   agricoli,    contenente    la
          dichiarazione di cui al  periodo  precedente  relativamente
          all'uso del suolo, deve contenere anche  gli  elementi  per
          consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli
          relativi ai fabbricati inclusi  nell'azienda  agricola,  e,
          conseguentemente,  risulta  sostitutiva  per  il  cittadino
          della dichiarazione di variazione colturale da  rendere  al
          catasto terreni stesso. Le disposizioni di cui  al  periodo
          precedente   si   applicano   anche   alle    comunicazioni
          finalizzate  all'aggiornamento  del   fascicolo   aziendale
          costituito a norma del regolamento di cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  1°  dicembre  1999,  n.  503.
          All'atto della accettazione  delle  suddette  dichiarazioni
          l'Agenzia  per  le   erogazioni   in   agricoltura   (AGEA)
          predispone una proposta di aggiornamento della  banca  dati
          catastale,   attraverso   le    procedure    informatizzate
          rilasciate  dall'Agenzia  del  territorio  ai   sensi   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
          aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla  medesima  Agenzia
          per  l'aggiornamento  della  banca  dati.   L'Agenzia   del
          territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad
          inserire nei propri atti  i  nuovi  redditi  relativi  agli
          immobili oggetto delle variazioni colturali.  Tali  redditi
          producono  effetto  fiscale,   in   deroga   alle   vigenti
          disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno  in  cui
          viene presentata la dichiarazione. In deroga  alle  vigenti
          disposizioni ed in particolare all'articolo  74,  comma  1,
          della  legge  21  novembre  2000,  n.  342,  l'Agenzia  del
          territorio, con apposito  comunicato  da  pubblicare  nella
          Gazzetta Ufficiale, rende  noto,  per  ciascun  comune,  il
          completamento delle operazioni e provvede a  pubblicizzare,
          per i sessanta giorni  successivi  alla  pubblicazione  del
          comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici
          provinciali e sul proprio sito internet, i risultati  delle
          relative operazioni catastali di aggiornamento . I  ricorsi
          di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31
          dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,  avverso
          la variazione dei redditi  possono  essere  proposti  entro
          centoventi  giorni  dalla   data   di   pubblicazione   del
          comunicato di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti
          interessati non  forniscano  le  informazioni  previste  ai
          sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative
          all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o
          non veritiero, si applica  la  sanzione  amministrativa  da
          euro 1.000 ad euro 2.500;  all'irrogazione  delle  sanzioni
          provvede  l'Agenzia  del  territorio   sulla   base   delle
          comunicazioni effettuate dall'AGEA. 
          34.  In  sede  di  prima   applicazione   del   comma   33,
          l'aggiornamento della banca dati  catastale  avviene  sulla
          base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma
          33, presentate dai soggetti interessati  nell'anno  2006  e
          messe  a  disposizione   della   Agenzia   del   territorio
          dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in
          atti i nuovi redditi relativi agli immobili  oggetto  delle
          variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni
          contenute nelle  suddette  dichiarazioni.  In  deroga  alle
          vigenti disposizioni ed  in  particolare  all'articolo  74,
          comma 1, della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  l'Agenzia
          del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale, rende  noto,  per  ciascun  comune,  il
          completamento delle operazioni e provvede a  pubblicizzare,
          per i sessanta giorni  successivi  alla  pubblicazione  del
          comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici
          provinciali e sul proprio sito internet, i risultati  delle
          relative operazioni catastali di aggiornamento;  i  ricorsi
          di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,  avverso
          la variazione dei redditi possono essere proposti entro  il
          30  novembre  2007;  i  nuovi  redditi   cosi'   attribuiti
          producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006. In tale caso
          non sono dovute le sanzioni previste  dall'articolo  3  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
          35.  Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia   del
          territorio, sentita l'AGEA,  sono  stabilite  le  modalita'
          tecniche ed operative di interscambio dati  e  cooperazione
          operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto
          che l'AGEA si avvarra' degli strumenti e delle procedure di
          interscambio   dati   e   cooperazione   applicativa   resi
          disponibili  dal  Sistema  informativo  agricolo  nazionale
          (SIAN). 
          36.  L'Agenzia  del  territorio,  anche  sulla  base  delle
          informazioni   fornite   dall'AGEA   e   delle   verifiche,
          amministrative, da telerilevamento  e  da  sopralluogo  sul
          terreno, dalla stessa  effettuate  nell'ambito  dei  propri
          compiti istituzionali, individua i fabbricati  iscritti  al
          catasto terreni per i quali siano venuti meno  i  requisiti
          per il riconoscimento  della  ruralita'  ai  fini  fiscali,
          nonche' quelli che non risultano dichiarati  al  catasto  .
          L'Agenzia  del  territorio,  con  apposito  comunicato   da
          pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,   rende   nota   la
          disponibilita',  per  ciascun  comune,  dell'elenco   degli
          immobili  individuati  ai  sensi  del  periodo  precedente,
          comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire  la
          mancata presentazione della  dichiarazione  al  catasto,  e
          provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni  successivi
          alla  pubblicazione  del  comunicato,   presso   i   comuni
          interessati e tramite gli uffici provinciali e sul  proprio
          sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta,
          per i titolari dei diritti reali,  di  presentazione  degli
          atti  di  aggiornamento  catastale  redatti  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
          aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano  alla
          richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione  del
          comunicato  di  cui  al  periodo  precedente,  gli   uffici
          provinciali  dell'Agenzia  del  territorio  provvedono  con
          oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto
          attraverso la predisposizione delle relative  dichiarazioni
          redatte in conformita' al regolamento di cui al decreto del
          Ministro  delle  finanze  19  aprile  1994,  n.  701,  e  a
          notificarne  i  relativi  esiti.   Le   rendite   catastali
          dichiarate  o  attribuite  producono  effetto  fiscale,  in
          deroga  alle  vigenti  disposizioni,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio dell'anno successivo  alla  data  cui  riferire  la
          mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero,  in
          assenza di tale indicazione, dal 1°  gennaio  dell'anno  di
          pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della   presente   disposizione,   sono   stabilite
          modalita'  tecniche  ed  operative  per  l'attuazione   del
          presente comma. Si applicano le sanzioni per le  violazioni
          previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile
          1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. 
          37. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del  decreto-legge
          30 dicembre 1993, n. 557,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio  1994,  n.  133,  dopo  le  parole:
          «l'immobile e' asservito» sono  inserite  le  seguenti:  «,
          sempreche'  tali  soggetti  rivestano   la   qualifica   di
          imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle  imprese
          di cui all'articolo 8 della  legge  29  dicembre  1993,  n.
          580,». 
          38. I fabbricati per i quali a  seguito  del  disposto  del
          comma 37 vengono meno i  requisiti  per  il  riconoscimento
          della ruralita' devono essere dichiarati al catasto entro e
          non oltre il 31 ottobre 2008 fermo restando che gli effetti
          fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007. In tale caso non  si
          applicano le sanzioni previste dall'articolo 28  del  regio
          decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  1939,  n.  1249,  e
          successive  modificazioni.  In  caso  di  inadempienza   si
          applicano le disposizioni contenute nel comma 36. 
          39. (omissis) 
          40.  Nelle  unita'  immobiliari  censite  nelle   categorie
          catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9  non  possono
          essere compresi immobili o porzioni di  immobili  destinati
          ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato  ovvero
          ad usi diversi, qualora  gli  stessi  presentino  autonomia
          funzionale e reddituale. 
          41. Le unita' immobiliari  che  per  effetto  del  criterio
          stabilito nel  comma  40  richiedono  una  revisione  della
          qualificazione  e  quindi  della  rendita   devono   essere
          dichiarate in catasto da parte  dei  soggetti  intestatari,
          entro nove  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. In caso  di  inottemperanza,  gli  uffici
          provinciali dell'Agenzia  del  territorio  provvedono,  con
          oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti  previsti
          dal regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
          finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica  la
          sanzione prevista dall'articolo 31 del regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni, per le violazioni degli  articoli  20  e  28
          dello stesso regio decreto-legge n.  652  del  1939,  nella
          misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge
          30 dicembre 2004, n. 311. 
          42.  Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia   del
          territorio, nel rispetto delle disposizioni  e  nel  quadro
          delle    regole    tecniche     previste     dal     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto e  da  pubblicare
          nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabilite  le  modalita'
          tecniche e operative per l'applicazione delle  disposizioni
          di cui ai commi 40 e 41, nonche' gli oneri di cui al  comma
          41. 
          43. Le rendite catastali dichiarate  ovvero  attribuite  ai
          sensi dei commi 40, 41 e 42  producono  effetto  fiscale  a
          decorrere dal 1° gennaio 2007. 
          44. Decorso inutilmente il termine di  nove  mesi  previsto
          dal comma 41, si rende comunque applicabile l' articolo  1,
          comma  336,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e
          successivi provvedimenti attuativi. 
          45. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il moltiplicatore previsto  dal  comma  5
          dell'  articolo  52  del  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  aprile  1986,  n.  131,  da
          applicare   alle   rendite   catastali    dei    fabbricati
          classificati nel gruppo catastale B,  e'  rivalutato  nella
          misura del 40 per cento.(omissis)" 
 
          Note all'art. 1, comma 129: 
          Si riporta il testo dell'articolo 13  del  decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
          "Art.   13.   Anticipazione    sperimentale    dell'imposta
          municipale propria. 
          In vigore dal 8 dicembre 2012 
          1.  L'istituzione  dell'imposta   municipale   propria   e'
          anticipata, in  via  sperimentale,  a  decorrere  dall'anno
          2012, ed e' applicata in  tutti  i  comuni  del  territorio
          nazionale fino al 2014 in base agli  articoli  8  e  9  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in  quanto
          compatibili,   ed   alle    disposizioni    che    seguono.
          Conseguentemente  l'applicazione  a   regime   dell'imposta
          municipale propria e' fissata al 2015. 
          2. L'imposta  municipale  propria  ha  per  presupposto  il
          possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione  principale
          e le pertinenze della stessa; restano ferme le  definizioni
          di cui all'articolo 2 del decreto legislativo  30  dicembre
          1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2,  comma
          1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo  n.
          504 del 1992, sono individuati nei  coltivatori  diretti  e
          negli   imprenditori   agricoli   professionali   di    cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, e successive modificazioni, iscritti  nella  previdenza
          agricola. Per abitazione principale si intende  l'immobile,
          iscritto o iscrivibile nel  catasto  edilizio  urbano  come
          unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il  suo
          nucleo  familiare   dimorano   abitualmente   e   risiedono
          anagraficamente. Nel caso in cui i  componenti  del  nucleo
          familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e   la
          residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati   nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. 
          3. La base imponibile dell'imposta  municipale  propria  e'
          costituita dal valore dell'immobile  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e  5  del  presente
          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
          a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui
          all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42; 
          b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
          fatto non utilizzati, limitatamente  al  periodo  dell'anno
          durante   il    quale    sussistono    dette    condizioni.
          L'inagibilita' o inabitabilita' e'  accertata  dall'ufficio
          tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
          allega  idonea  documentazione   alla   dichiarazione.   In
          alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare  una
          dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n.  445,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  periodo
          precedente. Agli effetti dell'applicazione della  riduzione
          alla  meta'  della  base  imponibile,  i   comuni   possono
          disciplinare le caratteristiche di fatiscenza  sopravvenuta
          del  fabbricato,   non   superabile   con   interventi   di
          manutenzione. 
          4. Per i fabbricati  iscritti  in  catasto,  il  valore  e'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 48, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
          a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A
          e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con  esclusione
          della categoria catastale A/10; 
          b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B
          e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
          b-bis. 80 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale D/5; 
          c.  80  per  i  fabbricati  classificati  nella   categoria
          catastale A/10; 
          d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D,
          ad eccezione dei fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale D/5;  tale  moltiplicatore  e'  elevato  a  65  a
          decorrere dal 1° gennaio 2013; 
          e.  55  per  i  fabbricati  classificati  nella   categoria
          catastale C/1. 
          5. Per i terreni  agricoli,  il  valore  e'  costituito  da
          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 51, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per  i  terreni
          agricoli, nonche' per quelli  non  coltivati,  posseduti  e
          condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
          agricoli professionali iscritti nella  previdenza  agricola
          il moltiplicatore e' pari a 110. 
          6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari  allo  0,76  per
          cento. I comuni con deliberazione del  consiglio  comunale,
          adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto  legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento  o
          in  diminuzione,  l'aliquota  di  base  sino  a  0,3  punti
          percentuali. 
          7.  L'aliquota  e'  ridotta  allo   0,4   per   cento   per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
          8.  L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,2  per  cento  per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'
          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta
          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata
          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
          8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori  diretti
          o   da   imprenditori   agricoli   professionali   di   cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, e successive modificazioni, iscritti  nella  previdenza
          agricola, purche'  dai  medesimi  condotti,  sono  soggetti
          all'imposta limitatamente alla parte  di  valore  eccedente
          euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
          a) del 70 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte  di
          valore eccedente i  predetti  euro  6.000  e  fino  a  euro
          15.500; 
          b) del 50 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte  di
          valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 
          c) del 25 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte  di
          valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. 
          9. I comuni possono ridurre l'aliquota di  base  fino  allo
          0,4 per cento  nel  caso  di  immobili  non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917
          del  1986,  ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai
          soggetti passivi dell'imposta sul reddito  delle  societa',
          ovvero nel caso di immobili locati. 
          9-bis. I comuni possono ridurre  l'aliquota  di  base  fino
          allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e  destinati
          dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,   fintanto   che
          permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
          e  comunque  per  un  periodo  non  superiore  a  tre  anni
          dall'ultimazione dei lavori. 
          10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
          abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per   le
          relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza  del
          suo ammontare, euro 200  rapportati  al  periodo  dell'anno
          durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
          immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'
          soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi
          proporzionalmente alla quota per la quale  la  destinazione
          medesima  si  verifica.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  la
          detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata  di  50
          euro per ciascun figlio di eta' non  superiore  a  ventisei
          anni,   purche'   dimorante   abitualmente   e    residente
          anagraficamente   nell'unita'   immobiliare   adibita    ad
          abitazione   principale.   L'importo   complessivo    della
          maggiorazione, al netto della detrazione di base, non  puo'
          superare l'importo massimo di euro 400.  I  comuni  possono
          disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
          concorrenza    dell'imposta    dovuta,     nel     rispetto
          dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune  che  ha
          adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota
          superiore a quella  ordinaria  per  le  unita'  immobiliari
          tenute a disposizione. La suddetta  detrazione  si  applica
          alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del
          decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504;  per  tali
          fattispecie non si applicano  la  riserva  della  quota  di
          imposta prevista dal comma 11 a favore  dello  Stato  e  il
          comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita
          ad abitazione principale l'unita' immobiliare  posseduta  a
          titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani  o  disabili
          che acquisiscono la residenza in  istituti  di  ricovero  o
          sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
          la stessa non risulti locata, nonche' l'unita'  immobiliare
          posseduta  dai  cittadini  italiani   non   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  a  titolo  di  proprieta'  o   di
          usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti  locata.
          L'aliquota ridotta per l'abitazione  principale  e  per  le
          relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
          fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  e  i  comuni  possono
          prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
          all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662. 
          11. E' riservata allo Stato la quota di imposta  pari  alla
          meta'   dell'importo   calcolato   applicando   alla   base
          imponibile   di   tutti   gli   immobili,   ad    eccezione
          dell'abitazione principale e delle relative  pertinenze  di
          cui al comma  7,  nonche'  dei  fabbricati  rurali  ad  uso
          strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al
          comma 6, primo periodo. Non e' dovuta la quota  di  imposta
          riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai  comuni
          nel loro territorio e non si applica il comma 17. La  quota
          di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente
          all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste  dal
          presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni  di
          aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla  quota
          di  imposta  riservata  allo  Stato  di  cui   al   periodo
          precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
          le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso  si  applicano
          le disposizioni vigenti in materia  di  imposta  municipale
          propria.  Le  attivita'  di  accertamento   e   riscossione
          dell'imposta erariale  sono  svolte  dal  comune  al  quale
          spettano le  maggiori  somme  derivanti  dallo  svolgimento
          delle suddette attivita' a titolo di imposta,  interessi  e
          sanzioni. 
          12. Il versamento dell'imposta, in deroga  all'articolo  52
          del decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui  all'articolo  17
          del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  con  le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate  nonche',  a  decorrere  dal  1°
          dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
          si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,
          in quanto compatibili. 
          12-bis. Per l'anno 2012,  il  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  municipale  propria  e'   effettuato,   senza
          applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
          per cento dell'importo ottenuto applicando le  aliquote  di
          base e la detrazione previste  dal  presente  articolo;  la
          seconda   rata   e'   versata    a    saldo    dell'imposta
          complessivamente dovuta per l'intero  anno  con  conguaglio
          sulla prima rata. Per l'anno  2012,  l'imposta  dovuta  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze  e'
          versata in tre rate di cui la prima e la seconda in  misura
          ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
          l'aliquota di base e la detrazione  previste  dal  presente
          articolo, da  corrispondere  rispettivamente  entro  il  16
          giugno e il 16 settembre; la terza rata e'  versata,  entro
          il  16  dicembre,  a  saldo  dell'imposta  complessivamente
          dovuta per l'intero anno con  conguaglio  sulle  precedenti
          rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la  stessa
          imposta puo' essere versata in due rate di  cui  la  prima,
          entro il  16  giugno,  in  misura  pari  al  50  per  cento
          dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base  e  la
          detrazione previste dal presente  articolo  e  la  seconda,
          entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
          dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima  rata.
          Per il medesimo anno, i comuni iscrivono  nel  bilancio  di
          previsione l'entrata da imposta municipale propria in  base
          agli importi stimati dal  Dipartimento  delle  finanze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
          di  cui  alla  tabella   pubblicata   sul   sito   internet
          www.finanze.gov.it. L'accertamento  convenzionale  non  da'
          diritto   al   riconoscimento   da   parte   dello    Stato
          dell'eventuale    differenza    tra    gettito    accertato
          convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
          agli  accertamenti  relativi  al  fondo   sperimentale   di
          riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito  a  dati
          aggiornati  da  parte  del  medesimo   Dipartimento   delle
          finanze, ai sensi  dell'accordo  sancito  dalla  Conferenza
          Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con  uno
          o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla  base
          del  gettito  della  prima  rata  dell'imposta   municipale
          propria  nonche'  dei  risultati  dell'accatastamento   dei
          fabbricati rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle
          relative  variazioni  e  della  detrazione  stabilite   dal
          presente articolo per assicurare  l'ammontare  del  gettito
          complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il  31  ottobre
          2012,  sulla  base  dei  dati  aggiornati,  ed  in   deroga
          all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo  unico  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
          e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
          del tributo. 
          12-ter.   I   soggetti   passivi   devono   presentare   la
          dichiarazione entro novanta giorni dalla  data  in  cui  il
          possesso degli immobili ha avuto inizio o sono  intervenute
          variazioni   rilevanti   ai   fini   della   determinazione
          dell'imposta,  utilizzando  il  modello  approvato  con  il
          decreto  di  cui  all'articolo  9,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23.  La  dichiarazione  ha
          effetto anche per gli anni successivi  sempre  che  non  si
          verifichino modificazioni dei dati ed  elementi  dichiarati
          cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  Con
          il citato decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui
          deve essere presentata la dichiarazione. Restano  ferme  le
          disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del  decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma  104,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  le  dichiarazioni
          presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
          quanto compatibili. Per gli immobili per i quali  l'obbligo
          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
          deve essere presentata entro novanta giorni dalla  data  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  di
          approvazione  del  modello  di  dichiarazione  dell'imposta
          municipale propria e delle relative istruzioni. 
          13.  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'articolo  9   e
          dell'articolo 14, commi 1 e 6 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma  9,  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  le  parole:  "dal  1°
          gennaio 2014", sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1°
          gennaio 2012". Al comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  ai  commi  3  degli
          articoli 23, 53 e 76 del decreto  legislativo  15  novembre
          1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della  legge  28
          dicembre 1995, n.  549,  le  parole  "ad  un  quarto"  sono
          sostituite dalle  seguenti  "alla  misura  stabilita  dagli
          articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472". Ai fini del quarto comma  dell'articolo  2752  del
          codice civile il riferimento alla  "legge  per  la  finanza
          locale" si intende effettuato a tutte le  disposizioni  che
          disciplinano i singoli tributi comunali e  provinciali.  La
          riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi  39  e
          46 dell'articolo 2 del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
          decorrere  dall'anno  2011,  all'importo  risultante  dalle
          certificazioni  di  cui  al  decreto  7  aprile  2010   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   emanato,   di
          concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191. 
          13-bis.  A  decorrere  dall'anno  di   imposta   2013,   le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   della
          detrazione dell'imposta municipale  propria  devono  essere
          inviate  esclusivamente   per   via   telematica   per   la
          pubblicazione nel sito informatico di cui  all'articolo  1,
          comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
          L'efficacia  delle  deliberazioni  decorre  dalla  data  di
          pubblicazione nel predetto sito informatico e  gli  effetti
          delle deliberazioni  stesse  retroagiscono  al  1°  gennaio
          dell'anno  di  pubblicazione  nel   sito   informatico,   a
          condizione che detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  30
          aprile dell'anno a cui la  delibera  si  riferisce.  A  tal
          fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile.
          In caso di mancata pubblicazione entro il  termine  del  30
          aprile, le aliquote e la detrazione si intendono  prorogate
          di anno in anno. 
          14. Sono abrogate, a decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  le
          seguenti disposizioni: 
          a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio  2008,  n.  93,
          convertito con modificazioni, dalla legge 24  luglio  2008,
          n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi
          per i soli comuni ricadenti nei territori delle  regioni  a
          Statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano; 
          b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e)  ed  h)
          del comma 1, dell'articolo 59 del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446; 
          c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il  comma
          4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
          23; 
          d. il comma 1-bis dell'articolo  23  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
          d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' articolo 7 del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
          14-bis. Le domande di variazione della categoria  catastale
          presentate, ai sensi del comma 2-bis dell' articolo  7  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche
          dopo la scadenza dei termini originariamente posti  e  fino
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, producono  gli  effetti  previsti  in
          relazione al riconoscimento  del  requisito  di  ruralita',
          fermo restando il  classamento  originario  degli  immobili
          rurali  ad  uso  abitativo.  Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. 
          14-ter.  I  fabbricati  rurali  iscritti  nel  catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3,  comma
          3, del decreto del Ministro delle finanze 2  gennaio  1998,
          n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012, con le modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
          14-quater.   Nelle   more   della    presentazione    della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all' articolo 1, comma 336, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
          15.  A  decorrere  dall'anno  d'imposta  2012,   tutte   le
          deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle
          entrate tributarie degli enti locali devono essere  inviate
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento
          delle finanze, entro il termine  di  cui  all'articolo  52,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e
          comunque entro trenta giorni dalla  data  di  scadenza  del
          termine  previsto  per  l'approvazione  del   bilancio   di
          previsione. Il mancato invio delle  predette  deliberazioni
          nei termini  previsti  dal  primo  periodo  e'  sanzionato,
          previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con  il
          blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
          risorse a qualsiasi titolo dovute agli  enti  inadempienti.
          Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
          concerto con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura  non
          regolamentare sono stabilite le  modalita'  di  attuazione,
          anche graduale, delle disposizioni  di  cui  ai  primi  due
          periodi del presente comma. Il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pubblica, sul proprio  sito  informatico,  le
          deliberazioni  inviate  dai  comuni.   Tale   pubblicazione
          sostituisce  l'avviso  in   Gazzetta   Ufficiale   previsto
          dall'articolo 52,  comma  2,  terzo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 446 del 1997. 
          16. All'articolo 1, comma 4,  ultimo  periodo  del  decreto
          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  "31
          dicembre" sono  sostituite  dalle  parole:  "20  dicembre".
          All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          le  parole  da  "differenziate"  a  "legge  statale"   sono
          sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente  gli
          stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
          rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
          17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato
          ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, e il fondo perequativo,  come  determinato  ai
          sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo  n.
          23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni
          della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in
          ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di
          base  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo.  In  caso  di  incapienza  ciascun  comune  versa
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.  Con
          le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio
          2009, n. 42,  le  regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
          d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del
          predetto maggior gettito stimato dei comuni  ricadenti  nel
          proprio territorio.  Fino  all'emanazione  delle  norme  di
          attuazione di cui allo stesso articolo 27, a  valere  sulle
          quote  di  compartecipazione  ai   tributi   erariali,   e'
          accantonato un importo pari al maggior gettito  stimato  di
          cui al  precedente  periodo.  L'importo  complessivo  della
          riduzione del recupero di cui al presente comma e' pari per
          l'anno 2012 a 1.627 milioni di  euro,  per  l'anno  2013  a
          1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a  2.162  milioni
          di euro. 
          18. All'articolo 2, comma 3,  del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai  commi
          1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4". 
          19.  Per  gli  anni  2012,  2013  e   2014,   non   trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
          14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
          19-bis. Per gli anni 2012, 2013  e  2014,  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'  articolo
          2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
          e' esclusivamente finalizzato a fissare la  percentuale  di
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in
          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione
          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. 
          20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui  per
          l'acquisto della prima casa e' incrementata di  10  milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
          [21. All'articolo 7 del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
          70, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
          2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche: 
          a) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole "30 settembre
          2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012"; 
          b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole:  "20  novembre
          2011", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012"; 
          c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole:  "20  novembre
          2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013". 
          Restano salve le domande presentate e gli  effetti  che  si
          sono prodotti dopo la scadenza dei termini  originariamente
          posti dall'articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011.]" 
          Si  riporta  il  testo   dell'articolo   60   del   decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
          "Art. 60. Attribuzione  alle  provincie  e  ai  comuni  del
          gettito di imposte erariali. 
          In vigore dal 31 dicembre 1999 
          1. Il gettito dell'imposta sulle  assicurazioni  contro  la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  al  netto  del
          contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a),  del
          decreto-legge 31 dicembre 1991,  n.  419,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio  1992,  n.  172,  e'
          attribuito  alle  provincie  dove  hanno  sede  i  pubblici
          registri automobilistici nei quali i veicoli sono  iscritti
          ovvero, per le macchine agricole,  alle  province  nel  cui
          territorio   risiede   l'intestatario   della   carta    di
          circolazione. 
          [2. Il gettito delle  imposte  di  registro,  ipotecaria  e
          catastale, riscosse sugli atti di  trasferimento  a  titolo
          oneroso della proprieta' di  beni  immobili  e  sugli  atti
          traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi,  di
          cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata  al
          testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
          registro,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131  ,  compresi  gli  atti
          dell'autorita' giudiziaria, nonche' sui relativi  contratti
          preliminari, e' attribuito ai comuni nel cui territorio gli
          immobili sono ubicati. ] 
          3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto  con
          i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione    economica,    nonche'    del     Ministro
          dell'industria,   del    commercio    e    dell'artigianato
          limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono   stabilite   le   modalita'   per
          l'assegnazione alle provincie delle somme ad esse spettanti
          a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4. 
          4. Le regioni Sicilia, Sardegna,  Friuli-Venezia  Giulia  e
          Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di Trento e  di
          Bolzano provvedono, in conformita' dei rispettivi  statuti,
          all'attuazione   delle   disposizioni    del    comma    1;
          contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra
          lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali  al  fine
          di mantenere il necessario equilibrio finanziario. 
          5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto  dal
          1° gennaio 1999 e si applicano con riferimento  all'imposta
          dovuta sui premi ed accessori incassati a  decorrere  dalla
          predetta data." 
 
          Note all'art. 1, comma 131: 
          Si riporta il testo  del  comma  13  dell'articolo  15  del
          citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato  dalla
          presente legge: 
          "Art. 15. (omissis) 
          13.  Al  fine  di  razionalizzare  le  risorse  in   ambito
          sanitario e di conseguire una  riduzione  della  spesa  per
          acquisto di beni e servizi: 
          a) ferme restando le disposizioni di cui  all'articolo  17,
          comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
          con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  gli
          importi e le connesse prestazioni relative a  contratti  in
          essere di appalto di servizi  e  di  fornitura  di  beni  e
          servizi,  con  esclusione  degli  acquisti   dei   farmaci,
          stipulati  da  aziende  ed  enti  del  Servizio   sanitario
          nazionale, sono ridotti del 5 per cento a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
          cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
          dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura  di
          dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al  fine
          di salvaguardare i livelli  essenziali  di  assistenza  con
          specifico riferimento alle esigenze di inclusione  sociale,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          possono       comunque        conseguire        l'obiettivo
          economico-finanziario  di   cui   alla   presente   lettera
          adottando   misure    alternative,    purche'    assicurino
          l'equilibrio del bilancio sanitario; 
          b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98,  convertito  dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti
          dai  seguenti:  «Qualora  sulla  base   dell'attivita'   di
          rilevazione di cui al presente comma,  nonche'  sulla  base
          delle analisi effettuate dalle Centrali regionali  per  gli
          acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
          unitari  corrisposti  dalle  Aziende  Sanitarie   per   gli
          acquisti   di   beni   e   servizi,   emergano   differenze
          significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
          tenute a  proporre  ai  fornitori  una  rinegoziazione  dei
          contratti  che  abbia  l'effetto  di  ricondurre  i  prezzi
          unitari di fornitura ai prezzi di  riferimento  come  sopra
          individuati, e  senza  che  cio'  comporti  modifica  della
          durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro  il
          termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta,  in
          ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende  sanitarie
          hanno il diritto di  recedere  dal  contratto  senza  alcun
          onere a carico delle stesse, e cio' in deroga  all'articolo
          1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera  per
          differenze significative dei prezzi si intendono differenze
          superiori  al  20  per  cento   rispetto   al   prezzo   di
          riferimento.  Sulla  base   dei   risultati   della   prima
          applicazione della presente disposizione, a  decorrere  dal
          1° gennaio 2013 la individuazione  dei  dispositivi  medici
          per le finalita' della presente disposizione e'  effettuata
          dalla medesima Agenzia di cui all'articolo  5  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base  di  criteri
          fissati con decreto del Ministro della salute, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,
          relativamente  a  parametri  di   qualita',   di   standard
          tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more  della
          predetta individuazione  resta  ferma  l'individuazione  di
          dispositivi medici  eventualmente  gia'  operata  da  parte
          della citata Agenzia.  Le  aziende  sanitarie  che  abbiano
          proceduto  alla  rescissione  del  contratto,  nelle   more
          dell'espletamento delle gare indette in sede  centralizzata
          o aziendale, possono, al fine  di  assicurare  comunque  la
          disponibilita'  dei  beni  e  servizi  indispensabili   per
          garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
          nuovi contratti accedendo a  convenzioni-quadro,  anche  di
          altre regioni, o tramite affidamento diretto  a  condizioni
          piu' convenienti in ampliamento di contratto  stipulato  da
          altre  aziende  sanitarie  mediante  gare  di   appalto   o
          forniture.»; 
          b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.
          52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  luglio
          2012, n. 94, e' abrogato; 
          c) sulla base e nel rispetto  degli  standard  qualitativi,
          strutturali,   tecnologici    e    quantitativi    relativi
          all'assistenza ospedaliera fissati,  entro  il  31  ottobre
          2012, con regolamento approvato ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 169, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  previa
          intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,   nonche'   tenendo    conto    della    mobilita'
          interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano adottano, nel rispetto della  riorganizzazione
          di servizi distrettuali e delle cure  primarie  finalizzate
          all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
          standard europei, entro il 31 dicembre 2012,  provvedimenti
          di riduzione dello standard  dei  posti  letto  ospedalieri
          accreditati  ed  effettivamente  a  carico   del   servizio
          sanitario regionale, ad un  livello  non  superiore  a  3,7
          posti letto per mille abitanti, comprensivi  di  0,7  posti
          letto  per  mille  abitanti  per  la  riabilitazione  e  la
          lungodegenza  post-acuzie,   adeguando   coerentemente   le
          dotazioni organiche dei  presidi  ospedalieri  pubblici  ed
          assumendo come riferimento  un  tasso  di  ospedalizzazione
          pari a 160 per mille  abitanti  di  cui  il  25  per  cento
          riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
          a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
          inferiore al 50 per cento del totale  dei  posti  letto  da
          ridurre  ed  e'  conseguita  esclusivamente  attraverso  la
          soppressione di unita' operative complesse.  Nelle  singole
          regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
          del  processo  di  riduzione  dei  posti  letto   e   delle
          corrispondenti unita' operative complesse,  e'  sospeso  il
          conferimento  o  il   rinnovo   di   incarichi   ai   sensi
          dell'articolo  15-septies  del   decreto   legislativo   30
          dicembre  1992,  n.   502   e   successive   modificazioni.
          Nell'ambito del processo di  riduzione,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  operano  una
          verifica, sotto  il  profilo  assistenziale  e  gestionale,
          della funzionalita'  delle  piccole  strutture  ospedaliere
          pubbliche, anche se  funzionalmente  e  amministrativamente
          facenti parte di presidi  ospedalieri  articolati  in  piu'
          sedi,  e  promuovono  l'ulteriore  passaggio  dal  ricovero
          ordinario  al  ricovero  diurno  e  dal   ricovero   diurno
          all'assistenza   in   regime    ambulatoriale,    favorendo
          l'assistenza residenziale e domiciliare; 
          c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi  modelli  di
          assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa  e'
          garantita,   che   realizzino   effettive   finalita'    di
          contenimento  della  spesa  sanitaria,   anche   attraverso
          specifiche sinergie  tra  strutture  pubbliche  e  private,
          ospedaliere ed extraospedaliere; 
          d) fermo restando quanto previsto dall'articolo  17,  comma
          1, lettera a), del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
          111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per
          essi, le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, utilizzano,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi
          relativi  alle  categorie  merceologiche   presenti   nella
          piattaforma   CONSIP,   gli   strumenti   di   acquisto   e
          negoziazione telematici messi a disposizione  dalla  stessa
          CONSIP,  ovvero,  se   disponibili,   dalle   centrali   di
          committenza regionali di riferimento  costituite  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296. I  contratti  stipulati  in  violazione  di  quanto
          disposto dalla presente lettera sono  nulli,  costituiscono
          illecito  disciplinare  e  sono  causa  di  responsabilita'
          amministrativa.  Il  rispetto  di  quanto   disposto   alla
          presente   lettera   costituisce   adempimento   ai    fini
          dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  al   Servizio
          sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
          provvede  il  Tavolo  tecnico   per   la   verifica   degli
          adempimenti   di   cui    all'articolo    12    dell'intesa
          Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
          alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7  maggio  2005,  sulla
          base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla  CONSIP  e
          dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici; 
          e)  costituisce  adempimento  ai   fini   dell'accesso   al
          finanziamento integrativo del SSN, ai sensi  della  vigente
          legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
          e dei contratti di global service e facility management  in
          termini  tali  da  specificare  l'esatto  ammontare   delle
          singole prestazioni richieste (lavori, servizi,  forniture)
          e la loro incidenza percentuale  relativamente  all'importo
          complessivo  dell'appalto.  Alla  verifica   del   predetto
          adempimento provvede il Tavolo tecnico  di  verifica  degli
          adempimenti   di   cui    all'articolo    12    dell'Intesa
          Stato-Regioni   del   23    marzo    2005,    sulla    base
          dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
          sui lavori pubblici; 
          f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi  medici,
          di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
          2011, n. 98, convertito con modificazioni  dalla  legge  15
          luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno  2013  al
          valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore
          del 4,4 per cento; 
          f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo  il
          penultimo periodo e' inserito il seguente:  «Nelle  aziende
          ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
          517, e negli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico pubblici, costituiti da un unico  presidio,  le
          funzioni e i compiti del  direttore  sanitario  di  cui  al
          presente  articolo  e   del   dirigente   medico   di   cui
          all'articolo 4, comma  9,  del  presidio  ospedaliero  sono
          svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge»; 
          g)  all'articolo  8-sexies  del  decreto   legislativo   30
          dicembre 1992, n. 502, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente comma: 
          «1-bis. Il valore  complessivo  della  remunerazione  delle
          funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
          limite di remunerazione assegnato.». 
 
          Note all'art. 1, comma 132: 
          Si riporta il testo  del  comma  22  dell'articolo  15  del
          citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
          "Art. 15. (omissis) 
          22. In funzione  delle  disposizioni  recate  dal  presente
          articolo il livello del fabbisogno del  servizio  sanitario
          nazionale e del  correlato  finanziamento,  previsto  dalla
          vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per
          l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e  di
          2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e  2.100  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono
          ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede  di
          autocoordinamento dalle  regioni  e  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano  medesime,  da  recepire,  in  sede  di
          espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente
          per i rapporti fra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  per  la  ripartizione  del
          fabbisogno sanitario  e  delle  disponibilita'  finanziarie
          annue per il Servizio  sanitario  nazionale,  entro  il  30
          settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed  entro  il
          30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti.
          Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini
          predetti, all'attribuzione del  concorso  alla  manovra  di
          correzione dei conti alle singole regioni e  alle  Province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  alla  ripartizione  del
          fabbisogno  e  alla   ripartizione   delle   disponibilita'
          finanziarie annue per il Servizio  sanitario  nazionale  si
          provvede  secondo  i  criteri  previsti   dalla   normativa
          vigente. Le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
          autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione  della  regione
          Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente  comma
          mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge
          5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione  delle  norme  di
          attuazione di cui al predetto articolo  27,  l'importo  del
          concorso  alla  manovra  di  cui  al  presente   comma   e'
          annualmente  accantonato,   a   valere   sulle   quote   di
          compartecipazione ai tributi erariali." 
          Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge  5  maggio
          2009, n. 42 e successive modificazioni (Delega  al  Governo
          in  materia   di   federalismo   fiscale,   in   attuazione
          dell'articolo 119 della Costituzione): 
          "Art. 27.  Coordinamento  della  finanza  delle  regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome. 
          In vigore dal 6 dicembre 2011 
          1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome  di
          Trento e di Bolzano, nel rispetto degli  statuti  speciali,
          concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione
          e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri  da
          essi derivanti, nonche' al patto di  stabilita'  interno  e
          all'assolvimento  degli  obblighi  posti   dall'ordinamento
          comunitario, secondo criteri e modalita' stabiliti da norme
          di attuazione dei rispettivi statuti, da definire,  con  le
          procedure previste dagli statuti  medesimi,  e  secondo  il
          principio del graduale superamento del criterio della spesa
          storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m). 
          2. Le norme di attuazione di cui al comma 1  tengono  conto
          della dimensione della finanza  delle  predette  regioni  e
          province   autonome   rispetto   alla   finanza    pubblica
          complessiva,  delle   funzioni   da   esse   effettivamente
          esercitate e dei relativi oneri,  anche  in  considerazione
          degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano,  dei
          costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro  capite
          che caratterizzano i rispettivi territori o parte di  essi,
          rispetto a  quelli  corrispondentemente  sostenuti  per  le
          medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle  regioni
          e, per le regioni e province  autonome  che  esercitano  le
          funzioni in materia di finanza locale, dagli  enti  locali.
          Le medesime norme di attuazione  disciplinano  altresi'  le
          specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato  assicura
          il  conseguimento   degli   obiettivi   costituzionali   di
          perequazione e di solidarieta' per  le  regioni  a  statuto
          speciale  i  cui  livelli  di  reddito  pro  capite   siano
          inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
          del fabbisogno standard per il  finanziamento  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
          sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m),
          della  Costituzione,  conformemente   a   quanto   previsto
          dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge. 
          3. Le disposizioni di cui al comma 1  sono  attuate,  nella
          misura stabilita dalle norme di  attuazione  degli  statuti
          speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme  in
          applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche  mediante
          l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento  o  dalla
          delega di funzioni statali alle medesime regioni a  statuto
          speciale  e  province  autonome  ovvero  da  altre   misure
          finalizzate al conseguimento di risparmi  per  il  bilancio
          dello Stato, nonche' con altre  modalita'  stabilite  dalle
          norme di attuazione degli  statuti  speciali.  Inoltre,  le
          predette norme, per la parte di propria competenza: 
          a) disciplinano il coordinamento tra le  leggi  statali  in
          materia di  finanza  pubblica  e  le  corrispondenti  leggi
          regionali e provinciali  in  materia,  rispettivamente,  di
          finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza  locale
          nei casi in  cui  questa  rientri  nella  competenza  della
          regione a statuto speciale o provincia autonoma; 
          b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del
          sistema   tributario   con   riferimento   alla    potesta'
          legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle  regioni
          a statuto speciale e alle province autonome in  materia  di
          tributi regionali, provinciali e locali; 
          c) individuano forme di fiscalita' di  sviluppo,  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni di
          cui all'articolo 16, comma 1, lettera d). 
          4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori  nuove  funzioni
          alle regioni a statuto speciale ed alle  province  autonome
          di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni  a  statuto
          ordinario, nei casi diversi dal concorso  al  conseguimento
          degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' ai  sensi
          del comma 2, rispettivamente le norme  di  attuazione  e  i
          decreti legislativi di cui all'articolo  2  definiranno  le
          corrispondenti  modalita'   di   finanziamento   aggiuntivo
          attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali  e
          alle  accise,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalle  leggi
          costituzionali in vigore. 
          5. Alle riunioni del Consiglio  dei  ministri  per  l'esame
          degli schemi concernenti le norme di attuazione di  cui  al
          presente  articolo  sono   invitati   a   partecipare,   in
          conformita'  ai  rispettivi  statuti,  i  Presidenti  delle
          regioni e delle province autonome interessate. 
          6. La  Commissione  di  cui  all'articolo  4  svolge  anche
          attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni  vigenti
          concernenti  l'ordinamento  finanziario  delle  regioni   a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano e della relativa  applicazione.  Nell'esercizio  di
          tale  funzione  la   Commissione   e'   integrata   da   un
          rappresentante tecnico della singola  regione  o  provincia
          interessata. 
          7.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   delle   norme
          fondamentali della presente legge e  dei  principi  che  da
          essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di  ciascuna
          regione  a  statuto  speciale  e  di   ciascuna   provincia
          autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  in  attuazione  del  principio  di
          leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
          e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna  provincia
          autonoma, costituito dai Ministri per  i  rapporti  con  le
          regioni,  per  le  riforme  per  il  federalismo,  per   la
          semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze  e
          per le  politiche  europee  nonche'  dai  Presidenti  delle
          regioni a statuto speciale e delle  province  autonome.  Il
          tavolo individua linee guida,  indirizzi  e  strumenti  per
          assicurare il concorso delle regioni a statuto  speciale  e
          delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
          solidarieta'   e   per   valutare   la   congruita'   delle
          attribuzioni     finanziarie     ulteriori      intervenute
          successivamente  all'entrata  in  vigore   degli   statuti,
          verificandone la  coerenza  con  i  principi  di  cui  alla
          presente  legge  e  con  i  nuovi  assetti  della   finanza
          pubblica. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  assicurata
          l'organizzazione del tavolo."