art. 1 note (parte 2)

           	
				
 
              Comma 59: 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  1  della
          legge  25   giugno   2003,   n.   155   (Disciplina   della
          distribuzione   dei   prodotti   alimentari   a   fini   di
          solidarieta' sociale), come  sostituito  dall'articolo  13,
          comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166: 
              "Art.  1.   Distribuzione   di   prodotti   alimentari,
          farmaceutici e di altri prodotti  a  fini  di  solidarieta'
          sociale 
              1.  Gli  enti  pubblici  nonche'   gli   enti   privati
          costituiti per il perseguimento, senza scopo di  lucro,  di
          finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
          principio di sussidiarieta' e in coerenza con i  rispettivi
          statuti  o  atti  costitutivi,  promuovono   e   realizzano
          attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione
          e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale  nonche'
          attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di  cui
          all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
          460, che effettuano, a fini di  beneficenza,  distribuzione
          gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e
          di altri prodotti  agli  indigenti,  sono  equiparati,  nei
          limiti del servizio prestato,  ai  consumatori  finali,  ai
          fini  del  corretto  stato  di  conservazione,   trasporto,
          deposito e utilizzo degli stessi." 
              La citata legge n. 155 del  2003  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 1° luglio 2003, n. 150. 
              Comma 65: 
              Si riporta il testo dell'articolo 4  del  decreto-legge
          24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 marzo 2015, n. 33 (Misure urgenti per  il  sistema
          bancario e gli investimenti), come modificato dal  presente
          comma e dal comma 68 della presente legge: 
              "Art. 4. Piccole e medie imprese innovative 
              1. Per "piccole e medie imprese innovative", di seguito
          "PMI innovative", si intendono le PMI, come definite  dalla
          raccomandazione   2003/361/CE,   societa'   di    capitali,
          costituite anche in forma  cooperativa,  che  possiedono  i
          seguenti requisiti: 
              a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni, o in  uno  degli  Stati
          membri dell'Unione europea o in Stati aderenti  all'accordo
          sullo spazio economico europeo, purche'  abbiano  una  sede
          produttiva o una filiale in Italia; 
              b)   la   certificazione   dell'ultimo    bilancio    e
          dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un  revisore
          contabile o da  una  societa'  di  revisione  iscritti  nel
          registro dei revisori contabili; 
              c) le loro  azioni  non  sono  quotate  in  un  mercato
          regolamentato; 
              d)  l'assenza  di  iscrizione  al   registro   speciale
          previsto all'articolo 25, comma  8,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
              e) almeno due dei seguenti requisiti: 
              1) volume di spesa in ricerca, sviluppo  e  innovazione
          in misura uguale o superiore al 3 per cento della  maggiore
          entita' fra costo e valore totale  della  produzione  della
          PMI innovativa.  Dal  computo  per  le  spese  in  ricerca,
          sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto
          e per la locazione  di  beni  immobili;  nel  computo  sono
          incluse  le  spese  per  acquisto  di  tecnologie  ad  alto
          contenuto innovativo. Ai  fini  del  presente  decreto,  in
          aggiunta a quanto previsto  dai  principi  contabili,  sono
          altresi' da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e
          innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo
          e  competitivo,  quali  sperimentazione,  prototipazione  e
          sviluppo  del  piano  industriale;  le  spese  relative  ai
          servizi di incubazione forniti  da  incubatori  certificati
          come definiti dall'articolo 25, comma 5, del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221;  i  costi  lordi  di
          personale interno  e  consulenti  esterni  impiegati  nelle
          attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi  soci
          ed amministratori; le spese legali per la  registrazione  e
          protezione di proprieta' intellettuale, termini  e  licenze
          d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato  e
          sono descritte in nota integrativa; 
              2) impiego come dipendenti o collaboratori a  qualsiasi
          titolo, in percentuale uguale o superiore al  quinto  della
          forza lavoro  complessiva,  di  personale  in  possesso  di
          titolo di dottorato di  ricerca  o  che  sta  svolgendo  un
          dottorato  di  ricerca  presso  un'universita'  italiana  o
          straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
          da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso
          istituti  di  ricerca  pubblici  o  privati,  in  Italia  o
          all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a  un
          terzo della  forza  lavoro  complessiva,  di  personale  in
          possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
              3) titolarita', anche quali depositarie o licenziatarie
          di  almeno  una  privativa  industriale,  relativa  a   una
          invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di
          prodotto a semiconduttori o a una nuova  varieta'  vegetale
          ovvero titolarita' dei diritti relativi ad un programma per
          elaboratore  originario  registrato  presso   il   Registro
          pubblico speciale per i programmi per elaboratore,  purche'
          tale  privativa  sia  direttamente  afferente   all'oggetto
          sociale e all'attivita' di impresa. 
              2.  Presso   le   Camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione
          speciale del registro delle  imprese  di  cui  all'articolo
          2188 del codice civile, a  cui  le  PMI  innovative  devono
          essere iscritte; la sezione  speciale  del  registro  delle
          imprese  consente  la  condivisione,  nel  rispetto   della
          normativa  sulla   tutela   dei   dati   personali,   delle
          informazioni   relative,    per    le    PMI    innovative:
          all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci  fondatori  e
          agli  altri  collaboratori,  al  fatturato,  al  patrimonio
          netto, al sito internet, ai rapporti con gli  altri  attori
          della filiera. 
              3. L'iscrizione  avviene  a  seguito  di  presentazione
          della  domanda  in  formato  elettronico,   contenente   le
          seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni: 
              a) ragione sociale e codice fiscale; 
              b) data e luogo di costituzione, nome e  indirizzo  del
          notaio; 
              c) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
              d) oggetto sociale; 
              e) breve descrizione  dell'attivita'  svolta,  comprese
          l'attivita' e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione; 
              f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a societa'
          fiduciarie e holding ove non iscritte  nel  registro  delle
          imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
          n. 580, e successive modificazioni, con  autocertificazione
          di veridicita', indicando  altresi',  per  ciascuno  e  ove
          sussistano, gli eventuali  soggetti  terzi  per  conto  dei
          quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il  socio
          agisce; 
              g) elenco delle societa' partecipate; 
              h) indicazione dei titoli di studio e delle  esperienze
          professionali dei soci e del personale la  cui  prestazione
          lavorativa e' connessa all'attivita' innovativa delle  PMI,
          esclusi eventuali dati sensibili; 
              i)    indicazione    dell'esistenza    di     relazioni
          professionali,  di   collaborazione   o   commerciali   con
          incubatori   certificati,   investitori   istituzionali   e
          professionali, universita' e centri di ricerca; 
              l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
              m)  elenco  dei  diritti  di  privativa  su  proprieta'
          industriale e intellettuale; 
              n) numero dei dipendenti; 
              o) sito internet. 
              4.  Le  informazioni  di  cui  ai  commi  2  e  3  sono
          aggiornate entro il  30  giugno  di  ciascun  anno  e  sono
          sottoposte al regime di pubblicita' di cui ai commi 2 e 3. 
              5.  Le  informazioni  di  cui  al  comma  3  sono  rese
          disponibili,   assicurando   la   massima   trasparenza   e
          accessibilita',  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico in formato tabellare  gestibile  da  motori  di
          ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
          gratuita da parte di  soggetti  terzi.  Le  PMI  innovative
          assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni
          dalla home page del proprio sito Internet. 
              6. Entro 30 giorni  dall'approvazione  del  bilancio  e
          comunque  entro  sei  mesi  dalla   chiusura   di   ciascun
          esercizio, il rappresentante legale  delle  PMI  innovative
          attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti
          dal  comma  1  del  presente  articolo,  e  deposita   tale
          dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. 
              7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti  di  cui
          al comma 1 del presente articolo, le  PMI  innovative  sono
          cancellate d'ufficio dalla sezione  speciale  del  registro
          delle imprese di cui al comma  2,  permanendo  l'iscrizione
          alla sezione ordinaria del  registro  delle  imprese.  Alla
          perdita dei requisiti e'  equiparato  il  mancato  deposito
          della dichiarazione di cui al comma 6. 
              8. Le Camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura, provvedono alle attivita' di cui  al  presente
          articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              9. Alle PMI innovative si applicano  gli  articoli  26,
          fatto  salvo  l'obbligo  del  pagamento  dei   diritti   di
          segreteria dovuti per adempimenti relativi alle  iscrizioni
          nel registro delle  imprese  nonche'  del  diritto  annuale
          dovuto in favore  delle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221;
          l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012,  si
          applica alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e
          dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato
          destinati   a   promuovere   gli   investimenti   per    il
          finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C
          19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014. 
              9-bis. (Abrogato). 
              10. Al testo unico delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazioni finanziarie di cui al  decreto  legislativo
          24  febbraio  1998,  n.  58,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni. 
              0a) all'articolo 1: 
              1) al  comma  5-novies,  le  parole:  "portale  per  la
          raccolta di  capitali  per  le  start-up  innovative"  sono
          sostituite dalle seguenti:  "portale  per  la  raccolta  di
          capitali  per  le  start-up  innovative  e   per   le   PMI
          innovative" e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
          ", delle PMI innovative e degli organismi  di  investimento
          collettivo del risparmio o  altre  societa'  che  investono
          prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative,
          come individuati, rispettivamente, dalle lettere  e)  e  f)
          del comma  2  dell'articolo  1  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 30 gennaio  2014,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014"; 
              2) dopo il comma 5-decies e' inserito il seguente: 
              "5-undecies. Per 'piccola e media impresa innovativa' o
          'PMI innovativa' si intende la PMI  definita  dall'articolo
          4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3"; 
              a) alla rubrica del capo III-quater,  del  titolo  III,
          della Parte II, dopo le parole: "start-up innovative"  sono
          inserite le seguenti: "e le PMI innovative"; 
              b) all'articolo 50-quinquies: 
              1) alla rubrica, dopo le parole: "start-up  innovative"
          sono inserite le seguenti: "e PMI innovative"; 
              2) al comma 1, dopo le  parole:  "start-up  innovative"
          sono inserite le seguenti: ", per le  PMI  innovative,  per
          gli organismi di investimento collettivo  del  risparmio  e
          per le societa' di capitali che  investono  prevalentemente
          in start-up innovative e in PMI innovative"; 
              3) al comma 2, dopo le  parole:  "start-up  innovative"
          sono inserite le seguenti: ", per le  PMI  innovative,  per
          gli organismi di investimento collettivo  del  risparmio  e
          per le societa' di capitali che  investono  prevalentemente
          in start-up innovative e in PMI innovative"; 
              c) all'articolo  100-ter,  comma  1,  dopo  le  parole:
          "start-up innovative" sono aggiunte le seguenti:  ",  dalle
          PMI innovative, dagli organismi di investimento  collettivo
          del risparmio o altre societa' di  capitali  che  investono
          prevalentemente   in   start-up   innovative   e   in   PMI
          innovative"; 
              c-bis) all'articolo 100-ter, comma 2, dopo  le  parole:
          "start-up innovativa" sono inserite le seguenti:  "o  della
          PMI innovativa"; 
              c-ter) all'articolo  100-ter,  dopo  il  comma  2  sono
          aggiunti i seguenti: 
              "2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo
          2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo  36,
          comma 1-bis, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o
          l'acquisto  e  per  la  successiva  alienazione  di   quote
          rappresentative del capitale di start-up  innovative  e  di
          PMI  innovative  costituite  in   forma   di   societa'   a
          responsabilita' limitata: 
              a)  la  sottoscrizione  o  l'acquisto  possono   essere
          effettuati per il tramite di  intermediari  abilitati  alla
          resa di uno o piu' dei  servizi  di  investimento  previsti
          dall'articolo 1,  comma  5,  lettere  a),  b)  ed  e);  gli
          intermediari  abilitati  effettuano  la  sottoscrizione   o
          l'acquisto delle quote in nome  proprio  e  per  conto  dei
          sottoscrittori  o  degli  acquirenti  che  abbiano  aderito
          all'offerta tramite portale; 
              b) entro  i  trenta  giorni  successivi  alla  chiusura
          dell'offerta,  gli  intermediari  abilitati  comunicano  al
          registro delle imprese la  loro  titolarita'  di  soci  per
          conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine,
          le condizioni di adesione  pubblicate  nel  portale  devono
          espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso
          di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di
          avvalersi del regime alternativo di cui al presente  comma,
          comporti il  contestuale  e  obbligatorio  conferimento  di
          mandato agli intermediari incaricati affinche' i medesimi: 
              1)  effettuino  l'intestazione  delle  quote  in   nome
          proprio e per conto dei sottoscrittori o degli  acquirenti,
          tenendo adeguata evidenza  dell'identita'  degli  stessi  e
          delle quote possedute; 
              2)  rilascino,  a  richiesta   del   sottoscrittore   o
          dell'acquirente, un attestato di  conferma  comprovante  la
          titolarita' delle quote;  tale  attestato  di  conferma  ha
          natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei
          diritti   sociali,   e'   nominativamente    riferito    al
          sottoscrittore  o  all'acquirente,  non  e'   trasferibile,
          neppure in via temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e
          non costituisce valido strumento per il trasferimento della
          proprieta' delle quote; 
              3) consentano ai sottoscrittori e agli  acquirenti  che
          ne facciano richiesta di alienare le quote  secondo  quanto
          previsto alla lettera c) del presente comma; 
              4) accordino ai sottoscrittori  e  agli  acquirenti  la
          facolta' di richiedere,  in  ogni  momento,  l'intestazione
          diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza; 
              c) la successiva alienazione delle quote da parte di un
          sottoscrittore o acquirente, ai  sensi  della  lettera  b),
          numero  3),  avviene  mediante  semplice  annotazione   del
          trasferimento nei registri  tenuti  dall'intermediario;  la
          scritturazione e il trasferimento non  comportano  costi  o
          oneri  ne'  per  l'acquirente  ne'  per   l'alienante;   la
          successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai
          fini dell'esercizio dei  diritti  sociali,  sostituisce  ed
          esaurisce le formalita' di cui all'articolo  2470,  secondo
          comma, del codice civile. 
              2-ter. Il regime  alternativo  di  trasferimento  delle
          quote  di  cui  al  comma  2-bis  deve  essere  chiaramente
          indicato nel portale, ove  e'  altresi'  prevista  apposita
          casella o altra idonea modalita' per  esercitare  l'opzione
          ovvero  indicare  l'intenzione  di  applicare   il   regime
          ordinario di cui  all'articolo  2470,  secondo  comma,  del
          codice  civile  e  all'articolo  36,   comma   1-bis,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. 
              2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione  della
          parte   II,   titolo   II,   capo   II,   l'esecuzione   di
          sottoscrizioni,  acquisti  e   alienazioni   di   strumenti
          finanziari  emessi  da  start-up  innovative   e   da   PMI
          innovative ovvero di  quote  rappresentative  del  capitale
          delle medesime, effettuati secondo  le  modalita'  previste
          alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo,
          non necessita della stipulazione di un contratto scritto  a
          norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo,  spesa
          o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante
          deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata
          e  chiara  evidenziazione  delle  condizioni  praticate  da
          ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche' in  apposita
          sezione del sito  internet  di  ciascun  intermediario.  In
          difetto, nulla e' dovuto agli intermediari. 
              2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data  in  cui  la
          societa' interessata abbia cessato di essere  una  start-up
          innovativa   per   il   decorso   del   termine    previsto
          dall'articolo  25,  commi  2,  lettera   b),   e   3,   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e
          successive modificazioni,  gli  intermediari  provvedono  a
          intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori  e
          degli acquirenti direttamente agli  stessi.  L'intestazione
          ha luogo mediante comunicazione  dell'elenco  dei  titolari
          delle  partecipazioni  al  registro  delle  imprese  ed  e'
          soggetta  a  un  diritto  di  segreteria  unico,  a  carico
          dell'intermediario. Nel caso di opzione per  il  regime  di
          cui al comma 2-bis del  presente  articolo,  la  successiva
          registrazione  effettuata  dal   registro   delle   imprese
          sostituisce ed esaurisce le formalita' di cui  all'articolo
          2470, secondo comma, del codice civile". 
              10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio  di  attivita'
          imprenditoriale e con l'obiettivo  di  garantire  una  piu'
          uniforme applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di
          start-up innovative e  di  incubatori  certificati,  l'atto
          costitutivo  e  le  successive  modificazioni  di  start-up
          innovative sono redatti per atto pubblico ovvero  per  atto
          sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24  e
          25 del codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo
          e le  successive  modificazioni  sono  redatti  secondo  un
          modello uniforme adottato con decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico e sono trasmessi al  competente  ufficio
          del registro delle imprese  di  cui  all'articolo  8  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. 
              10-ter.   Il   Ministero   dello   sviluppo   economico
          istituisce  nel  proprio  sito  internet  istituzionale  un
          portale nel quale sono indicati  tutti  i  documenti  e  le
          informazioni   necessari   per   accedere   ai   bandi   di
          finanziamento pubblici e privati  diretti  e  indiretti  in
          favore delle piccole e medie imprese innovative di  cui  al
          presente articolo e delle start-up  innovative  di  cui  al
          comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
          n. 179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2012,  n.  221,  e  successive  modificazioni.  Le
          amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del
          presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
          e  finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente   e,
          comunque, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              11. All'articolo 25, del citato  decreto-legge  n.  179
          del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 2, primo periodo, le  parole:  "di  diritto
          italiano ovvero una Societas Europea, residente  in  Italia
          ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono soppresse; 
              b) al comma  2,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
          seguente: "c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo
          73 del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, o  in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o  una
          filiale in Italia;". 
              11-bis. E' istituito, entro il 30 luglio  2015,  presso
          il  Ministero  dello   sviluppo   economico,   un   portale
          informatico che raccoglie tutti  gli  interventi  normativi
          relativi al settore delle  start-up  innovative  (SUI).  Il
          portale  informatico  deve  fornire   chiare   informazioni
          rispetto  alle  modalita'   di   accesso   ai   bandi,   ai
          finanziamenti e a tutte le forme  di  sostegno  offerte  al
          settore dalle strutture governative,  indicando  anche  gli
          enti di riferimento preposti come  interlocutori  dei  vari
          utilizzatori.  Il  portale  deve  altresi'  contenere   una
          sezione dedicata ai territori, nella quale  siano  indicati
          tutti i riferimenti regionali  e  locali,  con  particolare
          attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori  e
          delle  strutture  di  sostegno  alle  start-up  stesse.  Le
          amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del
          presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
          e  finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente   e,
          comunque, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              11-ter. Al  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  all'articolo  25,  comma  2,  la  lettera   b)   e'
          sostituita dalla seguente: 
              "b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi"; 
              b)  all'articolo  26,  comma  8,  secondo  periodo,  le
          parole:  "quarto  anno"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "quinto anno". 
              11-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  delle
          disposizioni di cui al comma 11-ter, pari a  2  milioni  di
          euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni
          di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2019, si provvede: 
              a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015,  a  13,8
          milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni  di  euro  per
          l'anno 2017 e a 3,4  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno   2019,   mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
          5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
              b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015 e  a  3,1
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2015-2017, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e
          a 3,1 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2016,
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a
          0,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  l'accantonamento
          relativo al Ministero della giustizia. 
              11-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              11-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 12, lettera e), dopo la  parola:  "holding"
          sono inserite le seguenti: "ove non iscritte  nel  registro
          delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
          1993, n. 580, e successive modificazioni"; 
              b) al comma 16, il terzo periodo e' soppresso. 
              11-septies. All'articolo 32, comma 7, del decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  e   successive
          modificazioni, le parole: "entro il  primo  marzo  di  ogni
          anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1ºsettembre
          di ogni anno". 
              11-octies. In  deroga  alle  vigenti  disposizioni,  le
          partecipazioni   assunte   nel   capitale   delle   imprese
          beneficiando dell'anticipazione  finanziaria  di  cui  agli
          articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e
          successive modificazioni, devono essere limitate nel  tempo
          e  smobilizzate  non  appena  consentito  dal  mercato.  La
          cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in  ogni
          caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni  dalla
          data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia  una
          societa' di  gestione  del  risparmio,  entro  la  data  di
          effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito
          che ha  acquisito  la  partecipazione.  Le  commissioni  di
          gestione di cui al punto 12.1 delle  disposizioni  generali
          di cui al decreto del Ministro delle  attivita'  produttive
          19 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  23
          del 29  gennaio  2004,  dovute  all'investitore,  non  sono
          versate per il periodo  eccedente  i  sette  anni.  Restano
          ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di
          riferimento degli interventi di cui al presente comma. 
              11-novies. Dopo il numero 7 della lettera a) del  comma
          1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1ºluglio 2009, n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102, e' inserito il seguente: 
              "7-bis. per le start-up innovative, di cui all'articolo
          25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  e
          successive modificazioni, durante il periodo di  iscrizione
          nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al
          comma 8 del citato articolo 25, il limite di importo di cui
          al numero 7 della presente lettera e' aumentato  da  15.000
          euro a 50.000 euro". 
              12. All'onere derivante dal  comma  9,  valutato  in  7
          milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6  milioni  di  euro
          per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere
          dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto sono
          individuati le modalita' di attuazione  delle  agevolazioni
          di cui al comma 9. 
              12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al  comma
          9  del  presente  articolo   e'   subordinata,   ai   sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
          Commissione europea; alla richiesta provvede  il  Ministero
          dello sviluppo economico." 
              Comma 66: 
              Si riporta il testo dell'articolo 29 del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221  (Ulteriori  misure
          urgenti per la crescita del Paese), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  29  Incentivi   all'investimento   in   start-up
          innovative 
              1. Per gli anni 2013, 2014, 2015  e  2016,  all'imposta
          lorda sul  reddito  delle  persone  fisiche  si  detrae  un
          importo pari al 19 per  cento  della  somma  investita  dal
          contribuente nel capitale sociale di una  o  piu'  start-up
          innovative direttamente ovvero per il tramite di  organismi
          di investimento  collettivo  del  risparmio  che  investano
          prevalentemente in start-up innovative. 
              2. Ai fini di tale verifica, non si tiene  conto  delle
          altre detrazioni eventualmente spettanti  al  contribuente.
          L'ammontare, in  tutto  o  in  parte,  non  detraibile  nel
          periodo d'imposta di riferimento  puo'  essere  portato  in
          detrazione dall'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
          nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. 
              3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma
          1,  non  puo'  eccedere,  in  ciascun  periodo   d'imposta,
          l'importo di euro  500.000  e  deve  essere  mantenuto  per
          almeno tre  anni;  l'eventuale  cessione,  anche  parziale,
          dell'investimento  prima  del  decorso  di  tale   termine,
          comporta la decadenza dal  beneficio  e  l'obbligo  per  il
          contribuente di restituire l'importo  detratto,  unitamente
          agli interessi legali. 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  2017,   l'investimento
          massimo detraibile di cui al comma 3 e'  aumentato  a  euro
          1.000.000. 
              4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non
          concorre alla formazione del reddito dei  soggetti  passivi
          dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese
          start-up innovative, il 20 per cento della somma  investita
          nel capitale sociale di  una  o  piu'  start-up  innovative
          direttamente  ovvero  per  il  tramite  di   organismi   di
          investimento collettivo del risparmio o altre societa'  che
          investano prevalentemente in start-up innovative. 
              5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma
          4  non  puo'  eccedere,  in  ciascun   periodo   d'imposta,
          l'importo di euro 1.800.000 e  deve  essere  mantenuto  per
          almeno tre  anni.  L'eventuale  cessione,  anche  parziale,
          dell'investimento  prima  del  decorso  di  tale   termine,
          comporta la  decadenza  dal  beneficio  ed  il  recupero  a
          tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi
          legali. 
              6.  Gli  organismi  di  investimento   collettivo   del
          risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in
          imprese     start-up     innovative     non     beneficiano
          dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5. 
              7. Per le  start-up  a  vocazione  sociale  cosi'  come
          definite all'articolo 25, comma 4 e  per  le  start-up  che
          sviluppano e  commercializzano  esclusivamente  prodotti  o
          servizi innovativi ad alto  valore  tecnologico  in  ambito
          energetico la detrazione di cui al comma 1 e'  pari  al  25
          per cento della somma investita e la deduzione  di  cui  al
          comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita. 
              7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote  di  cui
          ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento. 
              8. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto,  sono  individuate  le  modalita'  di
          attuazione  delle  agevolazioni   previste   dal   presente
          articolo. 
              8-bis. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  ai
          commi 3-bis e 7-bis, si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni del decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016. 
              9. L'efficacia della disposizione del presente articolo
          e' subordinata, ai sensi dell'articolo  108,  paragrafo  3,
          del  Trattato  sul   funzionamento   dell'Unione   europea,
          all'autorizzazione della Commissione europea,  richiesta  a
          cura del Ministero dello sviluppo economico." 
              Comma 67: 
              Si riporta il testo del paragrafo 3  dell'articolo  108
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  del  25
          marzo 1957: 
              "Articolo 108 
              1. - 2. Omissis 
              3. Alla Commissione sono  comunicati,  in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma
          dell'articolo 107, la Commissione inizia senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure
          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una
          decisione finale. 
              Omissis." 
              Comma 68: 
              Il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge n.  3
          del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  33
          del 2015, modificato dal presente comma e dal Comma  65  e'
          riportato nelle note al comma 65. 
              Comma 69: 
              Si riporta il testo del comma 8  dell'articolo  26  del
          citato decreto-legge  n.  179  del  2012,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 26 Deroga al diritto societario e riduzione degli
          oneri per l'avvio 
              1. - 7. Omissis 
              8. La start-up innovativa  e  l'incubatore  certificato
          dal momento della loro iscrizione  nella  sezione  speciale
          del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8,
          sono esonerati dal pagamento dell'imposta di  bollo  e  dei
          diritti di segreteria dovuti per gli  adempimenti  relativi
          alle iscrizioni nel registro  delle  imprese,  nonche'  dal
          pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere
          di commercio. L'esenzione e'  dipendente  dal  mantenimento
          dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della
          qualifica  di   start-up   innovativa   e   di   incubatore
          certificato e dura comunque non oltre  il  quinto  anno  di
          iscrizione. L'atto costitutivo della  start-up  innovativa,
          costituita ai sensi  dell'articolo  4,  comma  10-bis,  del
          decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonche' di
          quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale
          iscrizione   nella   citata   sezione   speciale   di   cui
          all'articolo 25, comma 8, e'  esente  dal  pagamento  delle
          imposte di bollo e dei diritti di segreteria." 
              Comma 70: 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  50-quinquies  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996,  n.  52),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 50-quinquies Gestione di portali per la  raccolta
          di capitali per start-up innovative e PMI innovative 
              1. E' gestore  di  portali  il  soggetto  che  esercita
          professionalmente il servizio di gestione di portali per la
          raccolta di capitali per  le  PMI,  per  gli  organismi  di
          investimento collettivo del risparmio e per le societa'  di
          capitali  che  investono  prevalentemente  in  PMI  ed   e'
          iscritto nel registro di cui al comma 2. 
              2. L'attivita' di gestione di portali per  la  raccolta
          di capitali per le PMI, per gli organismi  di  investimento
          collettivo del risparmio e per le societa' di capitali  che
          investono prevalentemente in PMI e' riservata alle  imprese
          di investimento  e  alle  banche  autorizzate  ai  relativi
          servizi di investimento nonche' ai soggetti iscritti in  un
          apposito registro tenuto dalla  Consob,  a  condizione  che
          questi  ultimi  trasmettano  gli  ordini   riguardanti   la
          sottoscrizione e la compravendita di  strumenti  finanziari
          rappresentativi  di  capitale  esclusivamente  a  banche  e
          imprese di  investimento.  Ai  soggetti  iscritti  in  tale
          registro non si applicano le disposizioni della  parte  II,
          titolo II, capo II e dell'articolo 32. 
              3. L'iscrizione nel registro  di  cui  al  comma  2  e'
          subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: 
              a)  forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa'  in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa; 
              b) sede legale  e  amministrativa  o,  per  i  soggetti
          comunitari, stabile  organizzazione  nel  territorio  della
          Repubblica; 
              c) oggetto sociale conforme  con  quanto  previsto  dal
          comma 1; 
              d)  possesso  da  parte  di  coloro  che  detengono  il
          controllo  e  dei  soggetti  che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione e  controllo  dei  requisiti  di
          onorabilita' stabiliti dalla Consob; 
              e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni
          di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti  di
          professionalita' stabiliti dalla Consob. 
              4. I soggetti iscritti nel registro di cui al  comma  2
          non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari
          di pertinenza di terzi. 
              5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i
          criteri relativi: 
              a) alla formazione del registro e alle  relative  forme
          di pubblicita'; 
              b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione
          nel registro,  alle  cause  di  sospensione,  radiazione  e
          riammissione e alle misure applicabili nei confronti  degli
          iscritti nel registro; 
              c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita'; 
              d) alle regole di condotta che  i  gestori  di  portali
          devono  rispettare  nel  rapporto  con   gli   investitori,
          prevedendo   un   regime   semplificato   per   i   clienti
          professionali. 
              6. La Consob  esercita  la  vigilanza  sui  gestori  di
          portali per verificare l'osservanza delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo e  della  relativa  disciplina  di
          attuazione. A  questo  fine  la  Consob  puo'  chiedere  la
          comunicazione di dati e di notizie  e  la  trasmissione  di
          atti e di documenti, fissando i relativi  termini,  nonche'
          effettuare ispezioni. 
              7. I gestori  di  portali  che  violano  le  norme  del
          presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in
          forza di esso, sono puniti, in  base  alla  gravita'  della
          violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  cinquecento  a
          euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel  registro
          di cui  al  comma  2,  puo'  altresi'  essere  disposta  la
          sospensione da uno a  quattro  mesi  o  la  radiazione  dal
          registro. Si applicano i commi 2  e  3  dell'articolo  196.
          Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni della  parte
          II,  titolo  IV,  capo  I,  applicabili  alle  imprese   di
          investimento, alle banche, alle  SGR  e  alle  societa'  di
          gestione armonizzate." 
              Si riporta il testo della rubrica del  capo  III-quater
          del  titolo  III  della  parte  II   del   citato   decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "CAPO III-quater 
              Gestione di portali per la raccolta di capitali per  le
          PMI" 
              Comma 71: 
              Il titolo I, capo 0I del decreto legislativo 21  aprile
          2000, n. 185 recante "Incentivi  all'autoimprenditorialita'
          e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,
          della legge 17 maggio 1999, n. 144",  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 6 luglio 2000, n. 156 e comprende  gli  articoli
          da 1 a 4-bis. 
              Il titolo I del citato decreto legislativo n.  185  del
          2000 comprende gli articoli da 1 a 12-bis. 
              Comma 72: 
              Si riporta il testo dell'articolo 23 del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita
          del Paese): 
              "Art. 23 Fondo per la crescita sostenibile 
              1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire  la
          crescita sostenibile e la creazione  di  nuova  occupazione
          nel rispetto delle contestuali  esigenze  di  rigore  nella
          finanza pubblica e di equita'  sociale,  in  un  quadro  di
          sviluppo  di  nuova  imprenditorialita',  con   particolare
          riguardo al sostegno alla piccola  e  media  impresa  e  di
          progressivo riequilibrio socio-economico, di genere  e  fra
          le diverse aree territoriali del Paese. 
              2. Il Fondo speciale rotativo di  cui  all'articolo  14
          della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  istituito  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione
          di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). 
              Il Fondo  e'  destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
          priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei
          vincoli   derivanti    dall'appartenenza    all'ordinamento
          comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
          un  impatto  significativo  in   ambito   nazionale   sulla
          competitivita' dell'apparato  produttivo,  con  particolare
          riguardo alle seguenti finalita': 
              a) la promozione di progetti  di  ricerca,  sviluppo  e
          innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della
          competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il
          consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e
          sviluppo delle imprese; 
              b) il  rafforzamento  della  struttura  produttiva,  il
          riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
          versano in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza
          nazionale  tramite  la   sottoscrizione   di   accordi   di
          programma; 
              c) la promozione della  presenza  internazionale  delle
          imprese e l'attrazione di investimenti  dall'estero,  anche
          in raccordo con le azioni che saranno attivate  dall'ICE  -
          Agenzia     per     la     promozione     all'estero      e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 
              3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
          2, con decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  nel  rispetto   degli
          equilibri  di  finanza  pubblica,   sono   individuate   le
          priorita', le  forme  e  le  intensita'  massime  di  aiuto
          concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a  quanto
          previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  31  marzo
          1998,  n.  123  ad  eccezione  del  credito  d'imposta.  Le
          predette misure sono attivate con  bandi  ovvero  direttive
          del Ministro dello sviluppo economico,  che  individuano  i
          termini, le  modalita'  e  le  procedure,  anche  in  forma
          automatizzata,  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
          agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
          dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposita  convenzione,  di  societa'  in  house  ovvero  di
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
          un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Agli
          oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di  cui  al
          presente comma si applica quanto previsto dall'articolo  3,
          comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  e
          dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
          n. 78, convertito con  modificazioni  con  legge  3  agosto
          2009, n. 102. 
              3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del  Fondo  possono
          essere periodicamente aggiornati con la medesima  procedura
          di  cui  al   comma   3   sulla   base   del   monitoraggio
          dell'andamento   degli   incentivi   relativi   agli   anni
          precedenti. 
              4. Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due
          distinte contabilita'  speciali  gia'  intestate  al  Fondo
          medesimo esclusivamente per l'erogazione  di  finanziamenti
          agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
          di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea  o
          dalle regioni, ferma  restando  la  gestione  ordinaria  in
          bilancio per  gli  altri  interventi.  Per  ciascuna  delle
          finalita' indicate al  comma  2  e'  istituita  un'apposita
          sezione nell'ambito del Fondo. 
              5. 
              6. I finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sul
          Fondo  possono  essere  assistiti  da  garanzie   reali   e
          personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
          per le anticipazioni dei contributi. 
              7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge  sono  abrogate  le  disposizioni  di   legge
          indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 11 del presente articolo. 
              8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
          nonche' le somme restituite o non erogate alle  imprese,  a
          seguito dei provvedimenti di revoca e  di  rideterminazione
          delle agevolazioni concesse  ai  sensi  delle  disposizioni
          abrogate  ai  sensi  del  precedente  comma,   cosi'   come
          accertate  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere   riassegnate   nel   medesimo   importo   alla
          contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
          di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
          accertate al netto delle risorse necessarie per far  fronte
          agli impegni gia' assunti e per  garantire  la  definizione
          dei procedimenti di cui al comma 11. 
              9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
          sensi  del  comma  7,  le  disponibilita'  esistenti  sulle
          contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
          sviluppo  economico  e   presso   l'apposita   contabilita'
          istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
          degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203,  lettera
          f) della legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          nel   medesimo   importo,   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
          dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato
          di previsione dello  stesso  Ministero  per  la  successiva
          assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
          per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
          disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
          necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti  e  per
          garantire  la  definizione  dei  procedimenti  di  cui   al
          successivo comma  11.  Le  predette  contabilita'  speciali
          continuano ad operare fino al  completamento  dei  relativi
          interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
          derivanti dalle programmazioni comunitarie  gia'  approvate
          dalla UE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              10. Al fine di garantire la prosecuzione  delle  azioni
          volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico
          e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'
          accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del
          presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o
          capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate
          alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il
          vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              11. I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  sono
          disciplinati, ai fini della concessione  e  dell'erogazione
          delle agevolazioni e comunque fino alla  loro  definizione,
          dalle disposizioni delle leggi  di  cui  all'Allegato  1  e
          dalle  norme  di  semplificazione   recate   dal   presente
          decreto-legge. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio." 
              Comma 75: 
              Si riporta il testo dell'articolo  17  della  legge  27
          febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti  per  il  credito  alla
          cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di
          occupazione), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17. 1. E' istituito presso  la  Sezione  speciale
          per  il  credito  alla  cooperazione  un  fondo   per   gli
          interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. 
              2.   Al   fine   di   salvaguardare   e    incrementare
          l'occupazione, mediante lo  sviluppo  di  piccole  e  medie
          imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
          piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
          nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
          di produzione e lavoro, il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato partecipa al capitale  sociale
          di   societa'   finanziarie    appositamente    costituite,
          utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo  di  cui
          al comma 1. 
              3. L'entita' delle partecipazioni  e'  determinata  per
          una quota pari al 5 per cento in relazione al numero  delle
          societa'  finanziarie  aventi   i   requisiti   che   hanno
          presentato domanda di partecipazione e per una  quota  pari
          al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto
          delle partecipazioni assunte nonche'  dei  finanziamenti  e
          delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12  della
          legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata
          in proporzione alla percentuale di utilizzazione  da  parte
          di ciascuna societa' finanziaria  delle  risorse  conferite
          dal Ministero di cui al comma 2  ai  sensi  della  predetta
          norma. Per l'attivita'  di  formazione  e  consulenza  alle
          cooperative  nonche'  di  promozione  della  normativa,  le
          societa'  finanziarie  ammesse  alla  partecipazione   sono
          autorizzate  ad  utilizzare  annualmente,  in  misura   non
          superiore  all'1  per  cento,  risorse   equivalenti   agli
          interventi previsti dall'articolo 12 della citata  legge  5
          marzo 2001, n.  57,  effettuati  nell'anno  precedente.  Ad
          integrazione del decreto previsto dal comma 6 del  presente
          articolo,  il  Ministero   stabilisce   le   modalita'   di
          attuazione del presente comma. 
              4. Le societa' finanziarie  di  cui  al  comma  2,  che
          assumono la natura  di  investitori  istituzionali,  devono
          essere  ispirate  ai  principi   di   mutualita'   di   cui
          all'articolo  26   del   decreto   legislativo   del   Capo
          provvisorio dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e
          successive  modificazioni,  essere  costituite   in   forma
          cooperativa, essere in possesso dei requisiti,  individuati
          con il decreto di cui al comma 6,  di  professionalita'  ed
          onorabilita' previsti per i soggetti che svolgono  funzioni
          amministrative, di  direzione  e  di  controllo  ed  essere
          partecipate da  almeno  cinquanta  cooperative  distribuite
          sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno  di
          dieci regioni. 
              5. Con le risorse apportate ai sensi del  comma  2,  le
          societa'  finanziarie   possono   assumere   partecipazioni
          temporanee di minoranza nelle cooperative,  anche  in  piu'
          soluzioni,  con  priorita'   per   quelle   costituite   da
          lavoratori provenienti da aziende  in  crisi,  e  concedere
          alle  cooperative  stesse  finanziamenti   e   agevolazioni
          finanziarie  in  conformita'  alla  disciplina  dell'Unione
          europea in materia, per la  realizzazione  di  progetti  di
          impresa. 
              5-bis.  Le  societa'  finanziarie  possono,   altresi',
          sottoscrivere, anche successivamente  all'assunzione  delle
          partecipazioni,     prestiti     subordinati,      prestiti
          partecipativi   e   gli   strumenti   finanziari   di   cui
          all'articolo  2526  del  codice  civile,  nonche'  svolgere
          attivita' di servizi e di promozione ed essere destinatarie
          di  fondi   pubblici.   In   deroga   a   quanto   previsto
          dall'articolo  2522  del   codice   civile,   le   societa'
          finanziarie possono intervenire nelle societa'  cooperative
          costituite da meno di nove soci. 
              6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   sono
          fissati i termini di  presentazione  delle  domande  ed  e'
          approvato il relativo schema, nonche' sono  individuate  le
          modalita' di riparto delle risorse sulla base  dei  criteri
          di  cui  al  comma  3,  le  condizioni  e  i  limiti  delle
          partecipazioni  al  fine,  in  particolare,  di   garantire
          l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5." 
              Comma 76: 
              Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              "Art. 84. Riporto delle perdite 
              1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata  con
          le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito,
          puo'  essere  computata  in  diminuzione  del  reddito  dei
          periodi  d'imposta  successivi  in  misura  non   superiore
          all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di
          essi e per l'intero importo  che  trova  capienza  in  tale
          ammontare. Per i soggetti che fruiscono  di  un  regime  di
          esenzione  dell'utile  la  perdita   e'   riportabile   per
          l'ammontare che eccede l'utile che  non  ha  concorso  alla
          formazione  del  reddito  negli  esercizi  precedenti.   La
          perdita  e'  diminuita  dei  proventi  esenti  dall'imposta
          diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte  del
          loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
          ai sensi  dell'articolo  109,  comma  5.  Detta  differenza
          potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
          complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente  al
          reddito imponibile risulti compensata da eventuali  crediti
          di imposta,  ritenute  alla  fonte  a  titolo  di  acconto,
          versamenti  in  acconto,   e   dalle   eccedenze   di   cui
          all'articolo 80. 
              2.  Le  perdite  realizzate  nei  primi   tre   periodi
          d'imposta  dalla  data  di  costituzione  possono,  con  le
          modalita'  previste  al  comma  1,  essere   computate   in
          diminuzione del reddito complessivo dei  periodi  d'imposta
          successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
          ciascuno di essi e per l'intero importo che trova  capienza
          nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
          si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. 
              3. Le disposizioni del comma 1  non  si  applicano  nel
          caso in cui  la  maggioranza  delle  partecipazioni  aventi
          diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto  che
          riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
          terzi,  anche  a  titolo  temporaneo  e,   inoltre,   venga
          modificata l'attivita' principale in fatto  esercitata  nei
          periodi d'imposta in cui le perdite sono state  realizzate.
          La modifica dell'attivita' assume rilevanza  se  interviene
          nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
          od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.  La
          limitazione non si applica qualora: 
              [a)  le  partecipazioni  siano  acquisite  da  societa'
          controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto
          che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il
          controllante di questi;] 
              b) le partecipazioni siano relative a societa' che  nel
          biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un
          numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e  per
          le  quali  dal  conto  economico   relativo   all'esercizio
          precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
          di ricavi e proventi dell'attivita'  caratteristica,  e  un
          ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
          e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del  codice
          civile, superiore al 40  per  cento  di  quello  risultante
          dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. 
              Al fine di disapplicare le  disposizioni  del  presente
          comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
          dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio  2000,  n.
          212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente." 
              Si riporta il testo dell'articolo  43-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito): 
              "Art. 43-bis (Cessione dei crediti di imposta) 
              Le disposizioni  degli  articoli  69  e  70  del  regio
          decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche  alle
          cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione
          dei redditi. Il cessionario  non  puo'  cedere  il  credito
          oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma
          dell'articolo 44 sono dovuti al cessionario. 
              Ferma restando nei confronti del contribuente che  cede
          i  crediti  di  cui  al  comma   1   l'applicazione   delle
          disposizioni dell'articolo 43, il cessionario  risponde  in
          solido con il contribuente fino a concorrenza  delle  somme
          indebitamente  rimborsate,  a  condizione  che  gli   siano
          notificati gli atti con i quali l'ufficio delle  entrate  o
          il centro di servizio procedono  al  recupero  delle  somme
          stesse. 
              L'atto di cessione deve essere  notificato  all'ufficio
          delle  entrate  o  al  centro  di   servizio   nonche'   al
          concessionario del servizio  della  riscossione  presso  il
          quale e' tenuto il conto fiscale di  cui  all'articolo  78,
          commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413." 
              Comma 78: 
              Il testo  del  comma  2  dell'articolo  84  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  e'
          riportato nelle note al comma 76. 
              Comma 79: 
              Si riporta il testo dell'articolo 77 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              "Art. 77. Aliquota dell'imposta 
              1. L'imposta  e'  commisurata  al  reddito  complessivo
          netto con l'aliquota del 27,5 per cento." 
              Comma 80: 
              Si riporta il testo degli articoli 115, 117 e  130  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986: 
              "Art. 115. Opzione per la trasparenza fiscale 
              1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il  reddito
          imponibile dei soggetti di cui all'articolo  73,  comma  1,
          lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano
          esclusivamente soggetti di cui  allo  stesso  articolo  73,
          comma 1, lettera  a),  ciascuno  con  una  percentuale  del
          diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea   generale,
          richiamata dall'articolo  2346  del  codice  civile,  e  di
          partecipazione agli utili non inferiore al 10 per  cento  e
          non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
          indipendentemente        dall'effettiva         percezione,
          proporzionalmente alla sua  quota  di  partecipazione  agli
          utili. Ai soli fini dell'ammissione al  regime  di  cui  al
          presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
          utili di cui al periodo precedente non  si  considerano  le
          azioni prive del predetto diritto di voto  e  la  quota  di
          utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
          primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
          di partecipazione al  capitale  delle  azioni  medesime.  I
          requisiti di cui  al  primo  periodo  devono  sussistere  a
          partire  dal  primo  giorno  del  periodo  d'imposta  della
          partecipata  in  cui  si  esercita  l'opzione  e  permanere
          ininterrottamente sino al termine del periodo  di  opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: 
              a)  i  soci  partecipanti  fruiscano  della   riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; 
              b) la societa' partecipata eserciti  l'opzione  di  cui
          agli articoli 117 e 130. 
              2. Nel caso in cui i soci con i  requisiti  di  cui  al
          comma 1 non siano  residenti  nel  territorio  dello  Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi  sia  obbligo  di  ritenuta  alla  fonte   sugli   utili
          distribuiti. 
              3.  L'imputazione  del  reddito  avviene  nei   periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute operate a titolo d'acconto  sui  redditi  di  tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo la percentuale  di  partecipazione  agli  utili  di
          ciascuno. Le perdite  fiscali  della  societa'  partecipata
          relative a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione  sono
          imputate ai soci in proporzione alle  rispettive  quote  di
          partecipazione ed entro il limite della propria  quota  del
          patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le
          perdite fiscali dei soci relative agli  esercizi  anteriori
          all'inizio della tassazione  per  trasparenza  non  possono
          essere utilizzate per compensare i redditi  imputati  dalle
          societa' partecipate. 
              4. L'opzione e' irrevocabile per tre  esercizi  sociali
          della societa' partecipata  e  deve  essere  esercitata  da
          tutte  le   societa'   e   comunicata   all'Amministrazione
          finanziaria, con la dichiarazione  presentata  nel  periodo
          d'imposta a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare
          l'opzione. 
              5. L'esercizio dell'opzione  di  cui  al  comma  4  non
          modifica il regime  fiscale  in  capo  ai  soci  di  quanto
          distribuito dalla societa' partecipata utilizzando  riserve
          costituite con utili di precedenti esercizi  o  riserve  di
          cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
          presente   comma,   durante   i   periodi   di    validita'
          dell'opzione,  salva   una   diversa   esplicita   volonta'
          assembleare, si  considerano  prioritariamente  distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture  di  perdite,  si  considerano   prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 
              6. Nel caso vengano meno le condizioni per  l'esercizio
          dell'opzione, l'efficacia della  stessa  cessa  dall'inizio
          dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
          Gli effetti dell'opzione  non  vengono  meno  nel  caso  di
          mutamento   della   compagine   sociale   della    societa'
          partecipata  mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con   i
          requisiti di cui al comma 1 o 2. 
              7. Nel primo esercizio di  efficacia  dell'opzione  gli
          obblighi  di  acconto  permangono  anche   in   capo   alla
          partecipata.  Per  la  determinazione  degli  obblighi   di
          acconto della partecipata stessa e dei suoi soci  nel  caso
          venga meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel  caso  di  mancato
          rinnovo  dell'opzione,   gli   obblighi   di   acconto   si
          determinano senza considerare gli effetti dell'opzione  sia
          per la societa' partecipata, sia per i soci. 
              8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
          con  ciascun  socio  per  l'imposta,  le  sanzioni  e   gli
          interessi  conseguenti  all'obbligo  di   imputazione   del
          reddito. 
              9. Le disposizioni  applicative  della  presente  norma
          sono stabilite dallo stesso  decreto  ministeriale  di  cui
          all'articolo 129. 
              10. Ai soggetti di cui  al  comma  1  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo  40,  secondo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. 
              11. Il socio ridetermina il reddito imponibile  oggetto
          di imputazione rettificando  i  valori  patrimoniali  della
          societa'  partecipata   secondo   le   modalita'   previste
          dall'articolo 128, fino a  concorrenza  delle  svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal  socio
          medesimo nel periodo d'imposta  antecedente  a  quello  dal
          quale ha effetto l'opzione di cui al comma  4  e  nei  nove
          precedenti. 
              12. Per le  partecipazioni  in  societa'  indicate  nel
          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente, dei redditi e delle  perdite  imputati  ai
          soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a  concorrenza  dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci." 
              "Art. 117. Soggetti ammessi alla tassazione  di  gruppo
          di imprese controllate residenti [Testo post riforma 2004] 
              1.  La  societa'  o  l'ente  controllante  e   ciascuna
          societa' controllata  rientranti  fra  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere a)  e  b),  fra  i  quali
          sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359,
          comma 1, numero 1), del codice civile, con i  requisiti  di
          cui all'articolo  120,  possono  congiuntamente  esercitare
          l'opzione per la tassazione di gruppo. 
              2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,  lettera
          d), possono esercitare l'opzione  di  cui  al  comma  1  in
          qualita' di controllanti ed a condizione: 
              a) di essere residenti in  Paesi  con  i  quali  e'  in
          vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; 
              b)   di   esercitare   nel   territorio   dello   Stato
          un'attivita' d'impresa,  come  definita  dall'articolo  55,
          mediante  una   stabile   organizzazione,   come   definita
          dall'articolo 162, che assume la qualifica di consolidante. 
              2-bis. I soggetti di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
          lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b)  del
          comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea
          ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
          europeo con il quale l'Italia abbia  stipulato  un  accordo
          che assicuri un  effettivo  scambio  di  informazioni,  che
          rivestono una forma giuridica  analoga  a  quelle  previste
          dall'articolo  73,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  possono
          designare una societa' residente nel territorio dello Stato
          o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi
          dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del  codice  civile
          con i requisiti di  cui  all'articolo  120,  ad  esercitare
          l'opzione per la tassazione di  gruppo  congiuntamente  con
          ciascuna societa' residente o non residente di cui al comma
          2-ter, su cui parimenti essi  esercitano  il  controllo  ai
          sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero  1),  del  codice
          civile  con  i  requisiti  di  cui  all'articolo  120.   La
          controllata designata non puo' esercitare l'opzione con  le
          societa' da cui e' partecipata. Agli effetti  del  presente
          comma: 
              a)   la   controllata   designata,   in   qualita'   di
          consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
          previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
          controllanti; 
              b) i requisiti del controllo di cui al comma  1  devono
          essere verificati in  capo  al  soggetto  controllante  non
          residente; 
              c)  l'efficacia  dell'opzione   e'   subordinata   alla
          condizione  che  il  soggetto  controllante  non  residente
          designi  la  controllata  residente   assumendo,   in   via
          sussidiaria, le responsabilita' previste dall'articolo  127
          per le societa' o enti controllanti; 
              d) in  ipotesi  di  interruzione  della  tassazione  di
          gruppo prima del  compimento  del  triennio  o  di  mancato
          rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali  risultanti  dalla
          dichiarazione  di  cui  all'articolo  122  sono  attribuite
          esclusivamente alle controllate che le hanno  prodotte,  al
          netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene  meno
          il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti  dai
          soggetti interessati; 
              e) se il requisito del controllo  nei  confronti  della
          controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima  del
          compimento  del  triennio,  il  soggetto  controllante  non
          residente puo' designare, tra le  controllate  appartenenti
          al medesimo  consolidato,  un'altra  controllata  residente
          avente le caratteristiche di cui al  presente  comma  senza
          che  si  interrompa  la  tassazione  di  gruppo.  La  nuova
          controllata designata assume  le  responsabilita'  previste
          dall'articolo 127  per  le  societa'  o  enti  controllanti
          relativamente ai precedenti periodi d'imposta di  validita'
          della tassazione di  gruppo,  in  solido  con  la  societa'
          designata  nei  cui  confronti  cessa  il   requisito   del
          controllo. 
              2-ter. I soggetti di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
          lettera d), controllati ai sensi dell'articolo 2359,  comma
          1,  numero  1),  del  codice  civile,  possono   esercitare
          l'opzione di cui al comma  1  in  qualita'  di  controllata
          mediante una stabile organizzazione come definita dal comma
          1-bis dell'articolo 120. 
              3. Permanendo il requisito  del  controllo  di  cui  al
          comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
          irrevocabile.  Nel  caso  venga  meno  tale  requisito   si
          determinano le conseguenze di cui all'articolo 124." 
              "Art. 130. Soggetti ammessi alla  determinazione  della
          unica  base  imponibile  per  il  gruppo  di  imprese   non
          residenti 
              1. Le societa' e gli enti di cui all'articolo 73, comma
          1, lettere  a)  e  b),  possono  esercitare  l'opzione  per
          includere proporzionalmente nella propria base  imponibile,
          indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti
          da  tutte  le  proprie  societa'   controllate   ai   sensi
          dell'articolo 2359, primo  comma,  numero  1),  del  codice
          civile non residenti e rientranti nella definizione di  cui
          all'articolo 133. 
              2. L'esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma  1  e'
          consentito alle societa' ed agli enti: 
              a)  i   cui   titoli   sono   negoziati   nei   mercati
          regolamentati; 
              b) controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n.
          1) del codice civile esclusivamente dallo Stato o da  altri
          enti pubblici, da persone  fisiche  residenti  che  non  si
          qualifichino   a   loro   volta,   tenendo   conto    delle
          partecipazioni possedute da  loro  parti  correlate,  quali
          soggetti controllanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 1,
          numeri 1) e 2), del codice civile di altra societa' o  ente
          commerciale residente o non residente. 
              3. Per la verifica della condizione di cui alla lettera
          b) del comma 2, le partecipazioni possedute  dai  familiari
          di cui all'articolo 5, comma 5, si cumulano fra loro. 
              4.  La  societa'  controllante  che  si  qualifica  per
          l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 non  puo'  quale
          controllata esercitare anche l'opzione di cui alla  sezione
          precedente." 
              Comma 82: 
              Il citato decreto-legge n. 179 del 2012  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. 
              Comma 84: 
              Si riporta il testo  dei  commi  3,  8-ter  e  8-quater
          dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n.  111  (Disposizioni  urgenti  per   la   stabilizzazione
          finanziaria): 
              "Art. 33 Disposizioni in materia di valorizzazione  del
          patrimonio immobiliare 
              1. - 2. 
              3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter  e
          8-quater, e' compatibile con  le  vigenti  disposizioni  in
          materia di attivita' di copertura  delle  riserve  tecniche
          delle  compagnie  di  assicurazione  di  cui   al   decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.   209   e   successive
          modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e  148  del
          1996 e n. 36 del  2011,  e  successive  modificazioni,  nei
          limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
          del  piano  di  impiego  dei  fondi  disponibili   previsto
          dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969,  n.  153,  per
          gli enti pubblici, di natura assicurativa o  previdenziale,
          per  gli  anni  2012,  2013  e  2014  e'   destinato   alla
          sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 1.  Il
          venti per cento del piano di impiego di cui  al  precedente
          periodo e' destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014,  alla
          sottoscrizione delle quote dei fondi di cui  ai  successivi
          commi 8-ter e  8-quater.  La  Cassa  depositi  e  prestiti,
          secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,  puo'
          partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater. 
              4 - 8-bis. Omissis 
              8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
          pubblico  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1, promuove, con le modalita' di cui  all'articolo  4
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
          costituzione di uno  o  piu'  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare, a  cui  trasferire  o  conferire  immobili  di
          proprieta'  dello  Stato  non  utilizzati   per   finalita'
          istituzionali,  nonche'  diritti  reali   immobiliari.   Le
          risorse derivanti dalla cessione delle quote del  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  al  Fondo  per
          l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato,  e   destinate   al
          pagamento dei debiti dello Stato;  a  tale  ultimo  fine  i
          corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo  speciale
          per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
          al Fondo speciale per la reiscrizione dei  residui  perenti
          in conto capitale, ovvero  possono  essere  utilizzati  per
          incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1,
          lettera b),  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n.  27.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, si provvede alla determinazione delle  percentuali
          di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
          societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo
          Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
          a tali fondi di  immobili  di  proprieta'.  I  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui  all'articolo
          4 del citato  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
          disciplinano, altresi', le modalita' di  concertazione  con
          le competenti strutture tecniche  dei  diversi  livelli  di
          governo  territoriale  interessati.  Ai  fondi  di  cui  al
          presente comma possono conferire beni anche i  soggetti  di
          cui al comma 2 con le modalita' ivi  previste,  ovvero  con
          apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
          all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche in deroga all'obbligo di  allegare  il  piano
          delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
          Tale delibera deve indicare espressamente  le  destinazioni
          urbanistiche  non   compatibili   con   le   strategie   di
          trasformazione   urbana.   La   totalita'   delle   risorse
          rivenienti  dalla  valorizzazione  ed   alienazione   degli
          immobili di proprieta' delle Regioni e  degli  Enti  locali
          trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e'  destinata
          alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza  del
          debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente,  a
          spese di investimento. 
              8-quater. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma
          8-ter,  il  Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1,  promuove,  altresi',  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410, uno  o  piu'  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
          comma 4, gli immobili di proprieta' dello  Stato  non  piu'
          utilizzati  dal  Ministero  della  difesa   per   finalita'
          istituzionali e  suscettibili  di  valorizzazione,  nonche'
          diritti reali immobiliari.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del  demanio,  da
          emanarsi il primo entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore delle presenti disposizioni, sono individuati  tutti
          i  beni  di  proprieta'  statale  assegnati   al   medesimo
          Dicastero e  non  utilizzati  dallo  stesso  per  finalita'
          istituzionali. L'inserimento degli  immobili  nei  predetti
          decreti ne determina  la  classificazione  come  patrimonio
          disponibile  dello  Stato.  A  decorrere  dalla   data   di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati  decreti,
          l'Agenzia   del   demanio    avvia    le    procedure    di
          regolarizzazione e  valorizzazione  previste  dal  presente
          articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni
          suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero  sono
          attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote
          dei fondi  a  cura  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  in  misura  del  30  per  cento,  con  prioritaria
          destinazione    alla    razionalizzazione    del    settore
          infrastrutturale,  ad  esclusione  di   spese   di   natura
          ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, su  indicazione  dell'Agenzia  del  demanio,  sono
          assegnate una  parte  delle  restanti  quote  dello  stesso
          Ministero, nella misura massima del 25 per cento  e  minima
          del 10 per  cento  delle  stesse,  agli  Enti  territoriali
          interessati dalle procedure di cui al  presente  comma;  le
          risorse  rivenienti  dalla  cessione  delle   stesse   sono
          destinate alla riduzione del debito dell'Ente  e,  solo  in
          assenza del debito, o comunque per la  parte  eventualmente
          eccedente, a spese di investimento.  Le  risorse  derivanti
          dalla cessione delle quote del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze sono versate all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnate al  Fondo  per  l'ammortamento
          dei titoli di Stato, e destinate al  pagamento  dei  debiti
          dello Stato; a tale ultimo  fine  i  corrispettivi  possono
          essere riassegnati al Fondo speciale per  reiscrizione  dei
          residui perenti delle spese correnti e  al  Fondo  speciale
          per la reiscrizione dei residui perenti in conto  capitale,
          ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
          stabilito  dall'articolo  35,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27.  Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si
          provvede alla determinazione delle percentuali  di  riparto
          tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
          individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
          al secondo periodo del presente comma, non suscettibili  di
          conferimento ai fondi di  cui  al  presente  comma  o  agli
          strumenti previsti dall'articolo  33-bis,  rientrano  nella
          disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di
          alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme
          vigenti;  l'Agenzia  puo'  avvalersi,  a  tali  fini,   del
          supporto  tecnico  specialistico  della   societa'   Difesa
          Servizi Spa, sulla base di apposita  convenzione  a  titolo
          gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si
          applicano comunque le disposizioni di  cui  all'articolo  4
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e
          successive modificazioni, limitatamente ai commi 4,  5,  9,
          10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione della  difesa
          tutti gli obblighi di custodia degli  immobili  individuati
          con  i  predetti  decreti,  fino  al  conferimento   o   al
          trasferimento degli stessi ai  fondi  di  cui  al  presente
          comma ovvero fino  alla  formale  riconsegna  dei  medesimi
          all'Agenzia del  demanio.  La  predetta  riconsegna  e'  da
          effettuarsi  gradualmente  e  d'intesa  con  l'Agenzia  del
          demanio,  a  far  data  dal  centoventesimo  giorno   dalla
          pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  dei  relativi  decreti
          individuativi. 
              Omissis." 
              Comma 85: 
              Si riporta il testo dell'articolo  65  della  legge  30
          aprile   1969,   n.153   (Revisione    degli    ordinamenti
          pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale): 
              "Art. 65. Gli enti pubblici  e  le  persone  giuridiche
          private, comunque denominate, i quali gestiscono  forme  di
          previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a  compilare
          annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili.  Per
          fondi  disponibili  si  intendono  le  somme  eccedenti  la
          normale liquidita' di gestione. 
              La   percentuale   da   destinare   agli   investimenti
          immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di
          tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per  cento  di
          esse; le parti  restanti  possono  essere  impiegate  negli
          altri  modi  previsti,  per  ciascun  ente,   dalle   leggi
          istitutive, dai regolamenti e dagli statuti. 
              Le percentuali possono essere variate  in  relazione  a
          particolari esigenze di bilancio o alla forma  di  gestione
          adottata da ciascun ente con decreto del  Ministro  per  il
          lavoro e della previdenza sociale emanato di  concerto  con
          il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio  e
          la programmazione economica. 
              I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30
          giorni  dalla   data   d'inizio   dell'esercizio   cui   si
          riferiscono - al Ministero del lavoro  e  della  previdenza
          sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti. 
              Il Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
          provvede all'approvazione di tali piani di concerto con  il
          Ministero del tesoro e con  il  Ministero  del  bilancio  e
          della programmazione economica entro i 60 giorni successivi
          a quello di presentazione. 
              L'approvazione dei piani di impiego  esonera  gli  enti
          pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
          comma  dalle  procedure   previste   per   l'autorizzazione
          all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
          comprese le procedure previste nella legge 5  giugno  1850,
          n. 1037, e nell'articolo 17 del codice  civile  e  relativi
          regolamenti di esecuzione e di attuazione. 
              Su  richiesta  del  Ministero  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale   o   dell'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale, una quota non superiore  al  dieci  per
          cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta  alle
          quote percentuali di cui al secondo comma,  all'acquisto  e
          alla costruzione di immobili per uso ufficio  da  assegnare
          in locazione alle amministrazioni medesime. 
              L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per
          uso degli uffici e per alloggi di  servizio  non  rientrano
          tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui  al  presente
          articolo.  I  piani  relativi  a  tali  investimenti   sono
          sottoposti all'approvazione  del  Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, di concerto con il Ministero  del
          tesoro, con  l'estensione  dell'esonero  di  cui  al  sesto
          comma. 
              E' abrogata ogni disposizione contraria  alle  presenti
          norme." 
              Comma 86: 
              Si riporta il testo del comma 312 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal  presente
          comma: 
              "312. In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali  un  Fondo  finalizzato   a   reintegrare   l'INAIL
          dell'onere  conseguente  alla  copertura   degli   obblighi
          assicurativi contro le malattie  e  gli  infortuni,  tenuto
          conto di quanto disposto dall'articolo  4  della  legge  11
          agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari  di
          ammortizzatori e di altre forme di integrazione e  sostegno
          del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti  in
          attivita' di volontariato a fini  di  utilita'  sociale  in
          favore di comuni o  enti  locali,  nonche'  in  favore  dei
          detenuti  e  degli   internati   impegnati   in   attivita'
          volontarie e gratuite  ai  sensi  dell'articolo  21,  comma
          4-ter, della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  dei  soggetti
          impegnati  in  lavori  di  pubblica   utilita'   ai   sensi
          dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187,  comma
          8-bis,  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma
          5-bis, del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  e  dell'articolo
          168-bis del codice penale  e  degli  stranieri  richiedenti
          asilo in  possesso  del  relativo  permesso  di  soggiorno,
          trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma  1,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142." 
              Comma 87: 
              Il testo del comma 312  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 208 del 2015, come modificato  dal  comma  86,  e'
          riportato nelle note al comma 86. 
              Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509  recante
          "Attuazione della delega conferita dall'art. 1,  comma  32,
          della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza"
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196. 
              Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 recante
          "Attuazione della delega conferita dall'art. 2,  comma  25,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335,  in  materia  di  tutela
          previdenziale  obbligatoria  dei  soggetti   che   svolgono
          attivita' autonoma di  libera  professione"  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O. 
              Comma 89: 
              Si riporta il testo dell'articolo 73 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              "Art. 73. Soggetti passivi 
              1.  Sono  soggetti  all'imposta   sul   reddito   delle
          societa': 
              a) le societa' per azioni e in accomandita per  azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
              b) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          hanno per oggetto esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali; 
              c) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          i trust che non hanno per oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli  organismi
          di investimento collettivo  del  risparmio,  residenti  nel
          territorio dello Stato; 
              d) le societa' e gli enti  di  ogni  tipo,  compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
              2. Tra gli enti diversi dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
              3. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  gli  organismi  di   investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
          contraria, i trust e gli istituti aventi analogo  contenuto
          istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'articolo  168-bis,  in  cui  almeno  uno  dei
          disponenti ed almeno uno dei beneficiari  del  trust  siano
          fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello  Stato.   Si
          considerano, inoltre, residenti nel territorio dello  Stato
          i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi  dell'articolo  168-bis,  quando,  successivamente
          alla  loro  costituzione,   un   soggetto   residente   nel
          territorio  dello  Stato  effettui  in  favore  del   trust
          un'attribuzione che importi il trasferimento di  proprieta'
          di beni immobili o la costituzione o  il  trasferimento  di
          diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
          di destinazione sugli stessi. 
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e' determinato in base alla legge, all'atto  costitutivo  o
          allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico  o  di
          scrittura privata autenticata  o  registrata.  Per  oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente  gli  scopi  primari  indicati  dalla   legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
              5. In mancanza dell'atto costitutivo  o  dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti. 
              5-bis. Salvo prova contraria,  si  considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  del
          codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1, se, in alternativa: 
              a) sono controllati,  anche  indirettamente,  ai  sensi
          dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice  civile,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato; 
              b)   sono   amministrati    da    un    consiglio    di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
              5-ter. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 
              5-quater.  Salvo  prova   contraria,   si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio immobiliari, e siano controllati  direttamente  o
          indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
          interposta persona, da soggetti  residenti  in  Italia.  Il
          controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
          primo   e   secondo,   del   codice   civile,   anche   per
          partecipazioni  possedute   da   soggetti   diversi   dalle
          societa'. 
              5-quinquies. I redditi degli organismi di  investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
          organismi  di   investimento   collettivo   del   risparmio
          immobiliari, e di quelli  con  sede  in  Lussemburgo,  gia'
          autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato,  di
          cui all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre
          1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          novembre 1983, n. 649,  e  successive  modificazioni,  sono
          esenti dalle imposte sui redditi  purche'  il  fondo  o  il
          soggetto incaricato della gestione sia sottoposto  a  forme
          di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate  sui  redditi
          di capitale sono a titolo definitivo. Non si  applicano  le
          ritenute previste dai commi 2  e  3  dell'articolo  26  del
          D.P.R.   29   settembre   1973,   n.   600   e   successive
          modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei  conti
          correnti e depositi bancari, e  le  ritenute  previste  dai
          commi 3-bis e 5 del medesimo articolo  26  e  dall'articolo
          26-quinquies del  predetto  decreto  nonche'  dall'articolo
          10-ter della legge 23  marzo  1983,  n.  77,  e  successive
          modificazioni." 
              Comma 90: 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  67  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986: 
              "Art. 67. Redditi diversi 
              1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
          capitale ovvero se non sono  conseguiti  nell'esercizio  di
          arti e professioni o di imprese commerciali o  da  societa'
          in nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  ne'  in
          relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: 
              a) le plusvalenze realizzate mediante la  lottizzazione
          di terreni, o  l'esecuzione  di  opere  intese  a  renderli
          edificabili, e la successiva vendita, anche  parziale,  dei
          terreni e degli edifici; 
              b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
          di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione  e
          le unita' immobiliari urbane che per la maggior  parte  del
          periodo intercorso tra l'acquisto o  la  costruzione  e  la
          cessione sono state adibite ad  abitazione  principale  del
          cedente o dei suoi familiari, nonche',  in  ogni  caso,  le
          plusvalenze realizzate  a  seguito  di  cessioni  a  titolo
          oneroso   di   terreni   suscettibili   di    utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della  cessione.  In  caso  di  cessione  a  titolo
          oneroso di immobili ricevuti  per  donazione,  il  predetto
          periodo di cinque anni decorre dalla data  di  acquisto  da
          parte del donante; 
              c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
          di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di   azioni,
          diverse  dalle  azioni  di  risparmio,  e  di  ogni   altra
          partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'
          di cui all'articolo 5, escluse le associazioni  di  cui  al
          comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
          comma 1, lettere a),  b)  e  d),  nonche'  la  cessione  di
          diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
          predette  partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,   i
          diritti o titoli  ceduti  rappresentino,  complessivamente,
          una   percentuale   di   diritti   di   voto   esercitabili
          nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20  per  cento
          ovvero una partecipazione  al  capitale  od  al  patrimonio
          superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti  di
          titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di  altre
          partecipazioni. Per  i  diritti  o  titoli  attraverso  cui
          possono essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene  conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette partecipazioni. La percentuale di diritti di  voto
          e di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,  ancorche'
          nei confronti di soggetti  diversi.  Tale  disposizione  si
          applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed  i
          diritti posseduti rappresentano una percentuale di  diritti
          di voto o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
          suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla
          presente lettera quelle realizzate mediante: 
              1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera
          a) del comma 2 dell'articolo 44  quando  non  rappresentano
          una partecipazione al patrimonio; 
              2) cessione dei  contratti  di  cui  all'articolo  109,
          comma 9, lettera b), qualora  il  valore  dell'apporto  sia
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di  altre  partecipazioni.  Per  le
          plusvalenze realizzate mediante la cessione  dei  contratti
          stipulati con associanti non residenti che  non  soddisfano
          le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera  a),
          ultimo periodo, l'assimilazione  opera  a  prescindere  dal
          valore dell'apporto; 
              3) cessione dei contratti di cui al  numero  precedente
          qualora il valore dell'apporto  sia  superiore  al  25  per
          cento dell'ammontare dei beni  dell'associante  determinati
          in  base   alle   disposizioni   previste   del   comma   2
          dell'articolo 47 del citato testo unico; 
              c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili  ai
          sensi della lettera  c),  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione  al
          capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
          escluse le associazioni di cui al comma 3,  lettera  c),  e
          dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di  diritti  o
          titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
          partecipazioni. Sono assimilate  alle  plusvalenze  di  cui
          alla presente lettera quelle realizzate mediante: 
              1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9,
          lettera  b),  qualora  il  valore  dell'apporto   sia   non
          superiore al 5 per cento o al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo  bilancio
          approvato prima della data di stipula del contratto secondo
          che si tratti di societa' i cui titoli  sono  negoziati  in
          mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 
              2)  cessione  dei  contratti  di   cui   alla   lettera
          precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
          al 25 per cento  dell'ammontare  dei  beni  dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste dal comma  2
          dell'articolo 47; 
              c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle  di  cui  alle
          lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a  titolo
          oneroso ovvero rimborso di titoli  non  rappresentativi  di
          merci, di certificati di massa, di valute  estere,  oggetto
          di cessione a termine o  rivenienti  da  depositi  o  conti
          correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo  stato
          grezzo  o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione   ad
          organismi   d'investimento   collettivo.    Agli    effetti
          dell'applicazione  della  presente  lettera  si   considera
          cessione a titolo oneroso anche il  prelievo  delle  valute
          estere dal deposito o conto corrente; 
              c-quater) i redditi, diversi da quelli  precedentemente
          indicati, comunque  realizzati  mediante  rapporti  da  cui
          deriva il diritto o l'obbligo di  cedere  od  acquistare  a
          termine strumenti finanziari, valute,  metalli  preziosi  o
          merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o  piu'
          pagamenti collegati a tassi di interesse,  a  quotazioni  o
          valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute  estere,  di
          metalli preziosi o di merci e ad ogni  altro  parametro  di
          natura finanziaria. Agli  effetti  dell'applicazione  della
          presente  lettera  sono  considerati  strumenti  finanziari
          anche i predetti rapporti; 
              c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,  diversi
          da quelli  precedentemente  indicati,  realizzati  mediante
          cessione a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di  rapporti
          produttivi di redditi di capitale  e  mediante  cessione  a
          titolo oneroso ovvero rimborso di crediti  pecuniari  o  di
          strumenti finanziari, nonche'  quelli  realizzati  mediante
          rapporti   attraverso   cui   possono   essere   conseguiti
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto; 
              d) le vincite delle lotterie, dei  concorsi  a  premio,
          dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico  e
          i premi derivanti  da  prove  di  abilita'  o  dalla  sorte
          nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di  particolari
          meriti artistici, scientifici o sociali; 
              e) i redditi  di  natura  fondiaria  non  determinabili
          catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
          per usi non agricoli; 
              f) i redditi di beni immobili situati all'estero; 
              g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica  di
          opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di  processi,
          formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite  in
          campo industriale,  commerciale  o  scientifico,  salvo  il
          disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53; 
              h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
          dalla  sublocazione   di   beni   immobili,   dall'affitto,
          locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
          macchine  e  altri  beni  mobili,  dall'affitto   e   dalla
          concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
          concessione  in  usufrutto  dell'unica  azienda  da   parte
          dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
          dell'impresa, ma in caso di  successiva  vendita  totale  o
          parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
          reddito complessivo come redditi diversi; 
              h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di  successiva
          cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai  sensi
          dell'articolo 58; 
              h-ter) la differenza tra il  valore  di  mercato  e  il
          corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
          dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore; 
              i) i redditi derivanti  da  attivita'  commerciali  non
          esercitate abitualmente; 
              l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro  autonomo
          non esercitate abitualmente o dalla assunzione di  obblighi
          di fare, non fare o permettere; 
              m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari  di
          spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori  artistici
          ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di  natura  non
          professionale  da  parte  di   cori,   bande   musicali   e
          filodrammatiche che perseguono finalita'  dilettantistiche,
          e  quelli  erogati  nell'esercizio  diretto  di   attivita'
          sportive  dilettantistiche  dal  CONI,  dalle   Federazioni
          sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per  l'Incremento
          delle  Razze  Equine  (UNIRE),  dagli  enti  di  promozione
          sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
          persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da  essi
          sia riconosciuto. Tale disposizione  si  applica  anche  ai
          rapporti di collaborazione  coordinata  e  continuativa  di
          carattere   amministrativo-gestionale   di    natura    non
          professionale resi in favore  di  societa'  e  associazioni
          sportive dilettantistiche; 
              n)   le   plusvalenze   realizzate   a    seguito    di
          trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
          ove ricorrono i  presupposti  di  tassazione  di  cui  alle
          lettere precedenti. 
              Omissis." 
              Comma 92: 
              Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252  recante
          "Disciplina delle forme  pensionistiche  complementari"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O. 
              Comma 94: 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  67  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e'
          riportato nelle note al comma 90. 
              Si riporta il testo dell'articolo 17 della citata legge
          n. 252 del 2005, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17. Regime tributario delle forme  pensionistiche
          complementari 
              1.  I  fondi  pensione   sono   soggetti   ad   imposta
          sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura  del  20
          per cento, che si applica sul risultato netto  maturato  in
          ciascun periodo d'imposta. 
              2. Per i fondi  pensione  in  regime  di  contribuzione
          definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data
          del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in  immobili
          relativamente alla restante parte del patrimonio e  per  le
          forme pensionistiche complementari di cui all'articolo  20,
          comma  1,  in  regime  di  contribuzione  definita   o   di
          prestazione definita, gestite in via prevalente secondo  il
          sistema  tecnico-finanziario  della  capitalizzazione,   il
          risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio
          netto  al  termine  di  ciascun  anno  solare,   al   lordo
          dell'imposta  sostitutiva,   aumentato   delle   erogazioni
          effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni
          previdenziali e  delle  somme  trasferite  ad  altre  forme
          pensionistiche, e diminuito dei contributi  versati,  delle
          somme ricevute da altre forme pensionistiche,  nonche'  dei
          redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o  comunque
          non soggetti ad imposta e il valore del  patrimonio  stesso
          all'inizio dell'anno. Il valore del  patrimonio  netto  del
          fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto  da
          un apposito prospetto di composizione del  patrimonio.  Nel
          caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno,  in  luogo
          del  patrimonio  all'inizio   dell'anno   si'   assume   il
          patrimonio alla data di avvio del fondo,  ovvero  in  luogo
          del patrimonio alla fine dell'anno si assume il  patrimonio
          alla data di cessazione del fondo.  Il  risultato  negativo
          maturato nel periodo d'imposta, risultante  dalla  relativa
          dichiarazione, e' computato in  diminuzione  del  risultato
          della  gestione  dei  periodi  d'imposta  successivi,   per
          l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in
          tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di
          gestione di altre linee di investimento da esso gestite,  a
          partire dal medesimo periodo d'imposta in cui  e'  maturato
          il risultato negativo, riconoscendo il relativo  importo  a
          favore della linea  di  investimento  che  ha  maturato  il
          risultato  negativo.  Nel  caso  in  cui   all'atto   dello
          scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione
          sia negativo, il fondo stesso rilascia  agli  iscritti  che
          trasferiscono la loro posizione individuale ad altra  forma
          di previdenza,  complementare  o  individuale,  un'apposita
          certificazione dalla quale risulti l'importo che  la  forma
          di previdenza destinataria della posizione individuale puo'
          portare in diminuzione del  risultato  netto  maturato  nei
          periodi d'imposta successivi e che consente di computare la
          quota   di   partecipazione   alla   forma    pensionistica
          complementare tenendo conto  anche  del  credito  d'imposta
          corrispondente all'11 per cento di tale importo. 
              3.  Le  ritenute  operate  sui  redditi   di   capitale
          percepiti dai fondi  di  cui  al  comma  2  sono  a  titolo
          d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal  comma
          2  dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sugli  interessi  e
          altri proventi dei conti correnti  bancari  e  postali,  le
          ritenute  previste  dagli  articoli  26,  comma  3-bis,   e
          26-quinquies del predetto decreto n. 600  del  1973  e  dai
          commi 1, 2 e 5 dell'articolo 10-ter della  legge  23  marzo
          1983, n. 77. 
              4. I redditi di capitale che non concorrono  a  formare
          il risultato della  gestione  e  sui  quali  non  e'  stata
          applicata  la  ritenuta  a  titolo  d'imposta  o  l'imposta
          sostitutiva sono  soggetti  ad  imposta  sostitutiva  delle
          imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o
          dell'imposta sostitutiva. 
              5. Per  i  fondi  pensione  in  regime  di  prestazioni
          definite, per le forme pensionistiche  individuali  di  cui
          all'articolo 13, comma  1,  lettera  b),  e  per  le  forme
          pensionistiche complementari di cui all'articolo 20,  comma
          1,   gestite   mediante   convenzioni   con   imprese    di
          assicurazione, il risultato netto si  determina  sottraendo
          dal valore attuale della rendita in  via  di  costituzione,
          calcolato  al  termine  di  ciascun  anno  solare,   ovvero
          determinato  alla  data  di   accesso   alla   prestazione,
          diminuito  dei  contributi  versati  nell'anno,  il  valore
          attuale  della  rendita  stessa  all'inizio  dell'anno.  Il
          risultato negativo e' computato in riduzione del  risultato
          dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo  che
          trova in essi capienza. 
              6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28
          aprile 1993, sia direttamente investito in  beni  immobili,
          sono soggetti ad  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui
          redditi nella misura dello 0,50 per  cento  del  patrimonio
          riferibile agli immobili, determinato, in base ad  apposita
          contabilita' separata, secondo  i  criteri  di  valutazione
          previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
          per i fondi  comuni  di  investimento  immobiliare  chiusi,
          calcolato  come  media  annua  dei  valori  risultanti  dai
          prospetti  periodici  previsti  dal  citato  decreto.   Sul
          patrimonio riferibile al valore degli immobili per i  quali
          il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione
          dei canoni di locazione ai sensi  della  legge  9  dicembre
          1998, n. 431,  l'imposta  sostitutiva  di  cui  al  periodo
          precedente e' aumentata all'1,50 per cento. 
              7.  Le  forme  pensionistiche  complementari   di   cui
          all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite
          gestite   in   via   prevalente    secondo    il    sistema
          tecnico-finanziario della ripartizione,  se  costituite  in
          conti individuali dei singoli dipendenti, sono  soggette  a
          imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura
          dell'11 per cento, applicata sulla differenza,  determinata
          alla data  di  accesso  alla  prestazione,  tra  il  valore
          attuale della rendita e i contributi versati. 
              8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e'
          versata dai fondi  pensione,  dai  soggetti  istitutori  di
          fondi pensione aperti, dalle  imprese  di  assicurazione  e
          dalle societa' e dagli enti nell'ambito del cui  patrimonio
          il fondo e' costituito entro  il  16  febbraio  di  ciascun
          anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e'
          presentata dai fondi pensione  con  le  modalita'  e  negli
          ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
          Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio  di
          societa'   ed   enti   la   dichiarazione   e'   presentata
          contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della
          societa' o dell'ente. Nel caso di fondi pensione  aperti  e
          di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13,
          comma  1,  lettera  b),  la  dichiarazione  e'   presentata
          rispettivamente dai soggetti istitutori di  fondi  pensione
          aperti e dalle imprese di assicurazione. 
              9-bis. Le operazioni di  costituzione,  trasformazione,
          scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono  soggette
          alle imposte di  registro,  ipotecaria  e  catastale  nella
          misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse." 
              Comma 95: 
              Si riporta il testo degli  articoli  27  e  27-ter  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del
          1973: 
              "Art. 27 (Ritenuta sui dividendi) 
              1. Le societa' e gli enti indicati nelle lettere  a)  e
          b) del comma 1  dell'articolo  73  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  operano  con
          obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento  (177)
          a  titolo  d'imposta  sugli  utili   in   qualunque   forma
          corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo  47,  comma
          7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in
          relazione a partecipazioni non qualificate ai  sensi  della
          lettera c-bis) del comma  1  dell'articolo  67  del  citato
          testo unico n. 917 del 1986, non  relative  all'impresa  ai
          sensi  dell'articolo  65  del  medesimo  testo  unico.   La
          ritenuta di cui  al  periodo  precedente  si  applica  alle
          condizioni  ivi  previste  agli   utili   derivanti   dagli
          strumenti finanziari  di  cui  all'articolo  44,  comma  2,
          lettera   a)   e   dai   contratti   di   associazione   in
          partecipazione di cui all'articolo 109,  comma  9,  lettera
          b), del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto
          non sia superiore al 5 per cento o  al  25  per  cento  del
          valore   del   patrimonio   netto   contabile    risultante
          dall'ultimo bilancio approvato prima della data di  stipula
          del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente  di
          societa'  i  cui   titoli   sono   negoziati   in   mercati
          regolamentati o di altre  partecipazioni.  La  ritenuta  e'
          applicata altresi' dalle  persone  fisiche  che  esercitano
          imprese commerciali ai sensi  dell'articolo  55  del  testo
          unico delle imposte sui redditi e dalle  societa'  in  nome
          collettivo e in accomandita semplice ed equiparate  di  cui
          all'articolo  5  del  medesimo  testo  unico  sugli   utili
          derivanti dai contratti di associazione  in  partecipazione
          previsti nel  precedente  periodo,  corrisposti  a  persone
          fisiche  residenti;  per  i  soggetti  che  determinano  il
          reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico,
          in  luogo  del  patrimonio  netto  si  assume   il   valore
          individuato nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo
          unico. 
              1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi  5  e  7,
          del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero
          ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora  il
          percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
          della partecipazione. 
              2. In caso  di  distribuzione  di  utili  in  natura  i
          singoli soci o partecipanti, per conseguirne il  pagamento,
          sono tenuti a versare alle societa' ed altri  enti  di  cui
          alle lettere a) e b)  del  comma  1  dell'articolo  73  del
          predetto    testo    unico,    l'importo     corrispondente
          all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato
          in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti,
          quale risulta  dalla  valutazione  operata  dalla  societa'
          emittente alla data individuata dalla lettera a) del  comma
          2 dell'articolo 109 del citato testo unico. 
              3. La ritenuta e' operata  a  titolo  d'imposta  e  con
          l'aliquota del 27  per  cento  sugli  utili  corrisposti  a
          soggetti non residenti nel territorio dello  Stato  diversi
          dalle  societa'  ed  enti  indicati  nel  comma  3-ter,  in
          relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
          cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  ai  contratti
          di associazione in partecipazione di cui all'articolo  109,
          comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative
          a  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello   Stato.
          L'aliquota della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli
          utili corrisposti ai fondi pensione istituiti  negli  Stati
          membri  dell'Unione  europea   e   negli   Stati   aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico  europeo  inclusi  nella
          lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze emanato ai sensi dell'articolo  168-bis  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917.  I
          soggetti  non  residenti,  diversi   dagli   azionisti   di
          risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo  precedente
          e dalle societa' ed enti indicati nel  comma  3-ter,  hanno
          diritto  al  rimborso,  fino  a  concorrenza  degli  undici
          ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta  che  dimostrino
          di aver pagato all'estero in via  definitiva  sugli  stessi
          utili  mediante  certificazione  del   competente   ufficio
          fiscale dello Stato estero. 
              3-bis. I soggetti cui  si  applica  l'articolo  98  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta
          di  cui  ai  commi  3  e  3-ter  sulla   remunerazione   di
          finanziamenti eccedenti prevista  dal  citato  articolo  98
          direttamente  erogati  dal  socio  o  da  una   sua   parte
          correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini
          della  determinazione  della  ritenuta  di  cui  sopra,  si
          computa in diminuzione la  eventuale  ritenuta  operata  ai
          sensi   dell'articolo   26   riferibile    alla    medesima
          remunerazione. La presente disposizione non si applica alla
          remunerazione  di  finanziamenti   eccedenti   direttamente
          erogati dalle stabili organizzazioni nel  territorio  dello
          Stato di soggetti non residenti. 
              3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
          l'aliquota dell'1,375 per  cento  sugli  utili  corrisposti
          alle societa'  e  agli  enti  soggetti  ad  un'imposta  sul
          reddito  delle  societa'  negli  Stati  membri  dell'Unione
          europea e negli Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo che sono inclusi nella lista  di  cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai  sensi  dell'articolo  168-bis  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi  residenti,  in
          relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
          cui all'articolo 44, comma  2,  lettera  a),  del  predetto
          testo   unico   e   ai   contratti   di   associazione   in
          partecipazione di cui all'articolo 109,  comma  9,  lettera
          b), del  medesimo  testo  unico,  non  relativi  a  stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato. 
              4. Sulle remunerazioni corrisposte  a  persone  fisiche
          residenti  relative  a  partecipazioni  al  capitale  o  al
          patrimonio,  titoli   e   strumenti   finanziari   di   cui
          all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo  periodo,  del
          testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di  cui
          all'articolo 109, comma 9, lettera b), del  medesimo  testo
          unico, in cui l'associante e' soggetto non  residente,  non
          qualificati ai sensi della  lettera  c-bis)  del  comma  1,
          dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa
          ai sensi dell'articolo 65  dello  stesso  testo  unico,  e'
          operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta
          dai soggetti di cui al primo  comma  dell'articolo  23  che
          intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e' operata
          a titolo d'acconto: 
              a)   sulla   quota   imponibile   delle   remunerazioni
          corrisposte  da  soggetti  non  residenti  in  relazione  a
          partecipazioni  al  capitale  o  al  patrimonio,  titoli  e
          strumenti finanziari e a contratti di cui alla  lettera  c)
          del comma 1 dell'articolo 67 del citato  testo  unico,  non
          relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65; 
              b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte,
          in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari
          e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo
          65, da societa' ed enti residenti negli Stati o territori a
          regime fiscale  privilegiato  inclusi  nel  decreto  o  nel
          provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167,  comma  4
          del citato testo unico o, se ivi residenti, sia avvenuta la
          dimostrazione a seguito dell'esercizio  dell'interpello  di
          cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167 dello  stesso
          testo unico, che sono rispettate le condizioni di cui  alla
          lettera c) del comma 1, dell'articolo 87 del  citato  testo
          unico.  La  disposizione  del  periodo  precedente  non  si
          applica alle partecipazioni, ai  titoli  e  agli  strumenti
          finanziari di cui all'articolo 44,  comma  2,  lettera  a),
          ultimo periodo,  emessi  da  societa'  i  cui  titoli  sono
          negoziati  nei  mercati  regolamentati.  La  ritenuta   e',
          altresi', operata sull'intero importo  delle  remunerazioni
          relative a contratti stipulati con associanti non residenti
          che non soddisfano le condizioni di  cui  all'articolo  44,
          comma 2, lettera a), ultimo periodo. 
              4-bis. Le ritenute del comma 4 sono  operate  al  netto
          delle ritenute applicate dallo Stato  estero.  In  caso  di
          distribuzione  di  utili  in   natura   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 2. 
              5. Le ritenute di cui ai commi 1 e  4,  primo  periodo,
          non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
          associati  in  partecipazione  dichiarino  all'atto   della
          percezione   che   gli   utili   riscossi   sono   relativi
          all'attivita'  di   impresa   o   ad   una   partecipazione
          qualificata  ai  sensi  della  lettera  c)  del   comma   1
          dell'articolo 67 del citato testo unico. Le ritenute di cui
          ai commi 1 e 4, sono operate  con  l'aliquota  del  27  per
          cento ed a titolo  d'imposta  nei  confronti  dei  soggetti
          esenti dall'imposta sul reddito delle societa'. 
              6. Per gli utili corrisposti a  soggetti  residenti  ed
          assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
          sostitutiva sul  risultato  maturato  di  gestione  non  si
          applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9  e  11,
          terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745." 
              "Art. 27-ter (Azioni in deposito accentrato  presso  la
          Monte Titoli S.p.A.) 
              1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti
          finanziari  similari  alle  azioni  di   cui   all'articolo
          4428/11/03 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, immessi nel sistema  di  deposito  accentrato
          gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della  legge  19
          giugno 1986, n. 289, e' applicata, in luogo della  ritenuta
          di cui ai commi 1, 3 e 3-ter dell'articolo  27,  un'imposta
          sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  con  le   stesse
          aliquote ed alle medesime condizioni previste dal  predetto
          articolo. 
              2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata
          dai soggetti presso  i  quali  i  titoli  sono  depositati,
          aderenti al sistema di deposito  accentrato  gestito  dalla
          Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato
          in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289,
          nonche' dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi
          esteri di deposito accentrato  aderenti  al  sistema  Monte
          Titoli. 
              3. I soggetti  di  cui  al  comma  2  accreditano,  con
          separata  evidenza,  l'ammontare  dell'imposta  sostitutiva
          applicata sugli utili di cui al  comma  1  al  conto  unico
          istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 1 aprile 1996, n. 239,  con  valuta  pari  alla
          data  dell'effettivo  pagamento  degli  utili.  I  medesimi
          soggetti addebitano l'imposta sostitutiva  ai  percipienti,
          all'atto del pagamento, con valuta pari  a  quella  con  la
          quale sono riconosciuti gli utili stessi. Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  1
          aprile 1996, n. 239. 
              4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti
          residenti in Stati con i quali siano in vigore  convenzioni
          per evitare la doppia  imposizione  sul  reddito,  ai  fini
          dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  nella  misura
          prevista dalla convenzione i soggetti di  cui  al  comma  2
          acquisiscono: 
              a)  una  dichiarazione  del  soggetto   non   residente
          effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i
          dati identificativi del soggetto medesimo,  la  sussistenza
          di  tutte  le  condizioni   alle   quali   e'   subordinata
          l'applicazione del regime  convenzionale  e  gli  eventuali
          elementi necessari a determinare  la  misura  dell'aliquota
          applicabile ai sensi della convenzione; 
              b) un'attestazione  dell'autorita'  fiscale  competente
          dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha  la
          residenza, dalla quale risulti  la  residenza  nello  Stato
          medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce
          effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a  quello  di
          presentazione. 
              5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non  spetta
          il  rimborso  di  cui   al   comma   3,   ultimo   periodo,
          dell'articolo 27. Sugli utili  di  pertinenza  di  enti  od
          organismi internazionali che  godono  dell'esenzione  dalle
          imposte in  Italia  per  effetto  di  leggi  o  di  accordi
          internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di  cui
          al comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva. 
              6. Ove ricorrano le condizioni previste  dal  comma  1,
          dell'articolo 27-bis, l'imposta sostitutiva di cui al comma
          1, del presente articolo non e' applicata, a condizione che
          i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano: 
              a) la documentazione attestante  la  sussistenza  delle
          condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27-bis; 
              b)  una  certificazione  delle   competenti   autorita'
          fiscali dello Stato estero, che attesti la  ricorrenza  dei
          requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis del  testo
          unico delle imposte sui redditi. 
              7.  I  soggetti  di  cui  al  comma  2  conservano   la
          documentazione di cui ai precedenti commi  4  e  6  fino  a
          quando non siano decorsi i  termini  per  gli  accertamenti
          relativi  al  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
          pagamento degli utili, e comunque fino a quando  non  siano
          stati definiti gli accertamenti stessi. 
              8. Gli intermediari non residenti aderenti  al  sistema
          Monte  Titoli  e  gli  intermediari   non   residenti   che
          aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti
          al sistema Monte Titoli nominano quale loro  rappresentante
          fiscale  in  Italia   una   banca   o   una   societa'   di
          intermediazione mobiliare, residente nel  territorio  dello
          Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o  di
          imprese di investimento non residenti, ovvero una  societa'
          di gestione accentrata di strumenti finanziari  autorizzata
          ai  sensi  dell'articolo  80  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58. Il  rappresentante  fiscale  risponde
          dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini  e
          con le stesse responsabilita' previste per  i  soggetti  di
          cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a: 
              a) versare l'imposta sostitutiva  di  cui  al  presente
          articolo; 
              b) effettuare le comunicazioni di  cui  all'articolo  7
          della legge 29 dicembre 1962, n. 1745; 
              c) conservare la documentazione prevista nei commi 4  e
          6; 
              d)   fornire,   entro   15   giorni   dalla   richiesta
          dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o  documento
          utile  per  comprovare  il  corretto   assolvimento   degli
          obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al  comma
          1. 
              9. Con uno o piu' decreti del Ministro  delle  finanze,
          da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  possono  essere
          previste  modalita'  semplificate  per  l'attribuzione   ai
          soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi,
          nei casi in  cui  detta  attribuzione  sia  prevista  dalla
          convenzione contro  le  doppie  imposizioni  stipulata  fra
          l'Italia e il Paese di residenza  del  beneficiario  e  per
          l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4  e  6
          nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi
          esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte
          Titoli. Con gli stessi  decreti  possono  essere  approvati
          modelli uniformi per  l'acquisizione  dell'attestazione  di
          cui al comma 4, lettera b) e puo' essere  previsto  che  la
          medesima  attestazione  produca  effetti  anche   ai   fini
          dell'applicazione  delle   disposizioni   contenute   negli
          articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1  aprile  1996,  n.
          239,  purche'  da  essa  risulti   la   sussistenza   delle
          condizioni di cui all'articolo 6 dello stesso decreto." 
              Comma 97: 
              Si riporta il testo del comma  4  dell'articolo  2  del
          citato decreto legislativo n. 509 del 1994, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 2. Gestione. 
              1. - 3. Omissis. 
              4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato
          dai rendiconti annuali  e  confermato  anche  dal  bilancio
          tecnico di cui al comma 2, con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  i
          Ministri di cui all'art.  3,  comma  1,  si  provvede  alla
          nomina di un commissario straordinario, il quale  adotta  i
          provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.
          Sino al  ristabilimento  dell'equilibrio  finanziario  sono
          sospesi tutti i  poteri  degli  organi  di  amministrazione
          delle  associazioni  e  delle  fondazioni.  Ai   fini   dei
          provvedimenti di cui ai periodi precedenti  la  Commissione
          parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori
          di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza  sociale
          segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni  di  disavanzo
          economico-finanziario  di  cui  e'  venuta   a   conoscenza
          nell'esercizio delle  proprie  funzioni  di  controllo  dei
          bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della  legge
          9 marzo 1989, n. 88. 
              Omissis." 
              Comma 98: 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo 10 febbraio 1996,  n.  103  (Attuazione
          della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8
          agosto 1995, n. 335, in  materia  di  tutela  previdenziale
          obbligatoria dei soggetti che svolgono  attivita'  autonoma
          di libera  professione),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "6. Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti. 
              1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono  natura
          di  fondazione.  Lo  statuto  deve  contenere,  oltre  agli
          elementi di cui all'art. 16 del codice civile: 
              a) la  determinazione  delle  modalita'  di  iscrizione
          obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1; 
              b)   i   criteri   di   composizione   dell'organo   di
          amministrazione  dell'ente;  nel  caso  dell'ente  di   cui
          all'art. 4 deve essere prevista la nomina di un  componente
          per ogni categoria professionale interessata  incrementato,
          per le categorie i cui iscritti all'ente  gestore  superino
          il numero di 10.000, di un ulteriore  componente  per  ogni
          5.000 iscritti e comunque fino ad  un  massimo  di  quattro
          componenti, nonche' le modalita' di designazione  di  detti
          componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali; 
              c) la costituzione di un organo di indirizzo  generale,
          composto da un numero di membri elettivi corrispondente  al
          rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente  gestore,  con
          arrotondamenti  all'unita'   intera   per   ogni   frazione
          inferiore a mille e nel massimo di  cinquanta  unita'.  Nel
          caso dell'ente di cui all'art. 4 il  predetto  rapporto  e'
          riferito   ad   ogni   singola   categoria    professionale
          interessata. 
              Omissis." 
              Comma 99: 
              Il  testo   dell'articolo   17   del   citato   decreto
          legislativo n. 252 del 2005, modificato dal presente comma,
          e' riportato nelle note al comma 94. 
              Comma 100: 
              Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              "Art. 44. Redditi di capitale 
              1. Sono redditi di capitale: 
              a) gli interessi e altri proventi derivanti  da  mutui,
          depositi e conti correnti; 
              b)  gli  interessi   e   gli   altri   proventi   delle
          obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli  diversi
          dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati  di
          massa; 
              c) le rendite perpetue e le prestazioni annue  perpetue
          di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; 
              d) i compensi per  prestazioni  di  fideiussione  o  di
          altra garanzia; 
              e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale
          o al patrimonio di societa' ed  enti  soggetti  all'imposta
          sul reddito delle societa', salvo il disposto della lettera
          d) del comma 2 dell'articolo  53;  e'  ricompresa  tra  gli
          utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti  di  cui
          all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle  sue
          parti correlate, anche in sede di accertamento; 
              f)   gli   utili   derivanti   da    associazioni    in
          partecipazione e dai contratti  indicati  nel  primo  comma
          dell'articolo 2554 del codice  civile,  salvo  il  disposto
          della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53; 
              g) i proventi derivanti dalla gestione,  nell'interesse
          collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali
          costituite con somme di denaro e beni affidati da  terzi  o
          provenienti dai relativi investimenti; 
              g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti  contro
          termine su titoli e valute; 
              g-ter)  i  proventi  derivanti  dal  mutuo  di   titoli
          garantito; 
              g-quater) i redditi compresi nei  capitali  corrisposti
          in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
          capitalizzazione; 
              g-quinquies) i redditi derivanti dai  rendimenti  delle
          prestazioni pensionistiche di cui alla lettera  h-bis)  del
          comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle
          rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; 
              g-sexies) i redditi imputati al beneficiario  di  trust
          ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti; 
              h) gli interessi e  gli  altri  proventi  derivanti  da
          altri rapporti aventi per oggetto l'impiego  del  capitale,
          esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto. 
              2. Ai fini delle imposte sui redditi: 
              a) si considerano similari alle azioni, i titoli e  gli
          strumenti finanziari emessi da  societa'  ed  enti  di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  la  cui
          remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
          ai risultati economici della societa' emittente o di  altre
          societa' appartenenti allo stesso gruppo o  dell'affare  in
          relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
          stati  emessi.  Le  partecipazioni   al   capitale   o   al
          patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari  di
          cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
          all'articolo  73,  comma  1,  lettera  d),  si  considerano
          similari  alle  azioni  a  condizione   che   la   relativa
          remunerazione    sia    totalmente    indeducibile    nella
          determinazione del reddito nello Stato estero di  residenza
          del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita'  deve
          risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso  o  da
          altri elementi certi e precisi; 
              b) 
              c) si considerano similari alle obbligazioni: 
              1) i buoni fruttiferi emessi da societa'  esercenti  la
          vendita  a  rate  di  autoveicoli,  autorizzate  ai   sensi
          dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927,  n.
          436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 
              2) i titoli  di  massa  che  contengono  l'obbligazione
          incondizionata  di  pagare  alla  scadenza  una  somma  non
          inferiore a  quella  in  essi  indicata,  con  o  senza  la
          corresponsione   di   proventi   periodici,   e   che   non
          attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
          diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente  o
          dell'affare in relazione al quale siano stati  emessi,  ne'
          di controllo sulla gestione stessa." 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  67  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e'
          riportato nelle note al comma 94. 
              Si riporta il testo del comma  5  dell'articolo  5  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986: 
              "Art. 5. Redditi prodotti in forma associata 
              1. - 4. Omissis 
              5. Si intendono per familiari, ai  fini  delle  imposte
          sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo  grado  e
          gli affini entro il secondo grado." 
              Si riporta il testo del primo comma dell'articolo  2359
          del codice civile: 
              "Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate. 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Omissis." 
              Comma 101: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del   decreto
          legislativo  21  novembre  1997,  n.  461  (Riordino  della
          disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
          diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662): 
              "Art.  6.  Opzione  per   l'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
          realizzato 
              1.  Il  contribuente  ha   facolta'   di   optare   per
          l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
          5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai  sensi  delle
          lettere c-bis) e c-ter) del comma 1  dell'articolo  81  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, come  modificato  dall'articolo  3,  comma  1,  con
          esclusione di quelle  relative  a  depositi  in  valuta,  a
          condizione che i  titoli,  quote  o  certificati  siano  in
          custodia o in amministrazione presso banche e  societa'  di
          intermediazione mobiliare e altri soggetti  individuati  in
          appositi decreti del Ministro del tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          delle finanze (27). Per le plusvalenze realizzate  mediante
          cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta
          lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
          n. 917 del 1986, nonche' per i differenziali positivi e gli
          altri proventi realizzati mediante i rapporti di  cui  alla
          lettera c-quater) del citato comma 1 dell'articolo 81  o  i
          rapporti e le cessioni di  cui  alla  lettera  c-quinquies)
          dello stesso comma  1,  l'opzione  puo'  essere  esercitata
          sempreche' intervengano nei predetti rapporti  o  cessioni,
          come  intermediari  professionali  o  come  controparti,  i
          soggetti  indicati  nel  precedente  periodo  del  presente
          comma, con cui siano  intrattenuti  rapporti  di  custodia,
          amministrazione, deposito. Ai fini del presente articolo, i
          redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli  altri
          titoli di cui all'articolo 31 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati  e
          dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi  nella  lista
          di cui al decreto emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis,
          comma 1, del medesimo  testo  unico  n.  917  del  1986,  e
          obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati
          sono  computati  nella   misura   del   48,08   per   cento
          dell'ammontare realizzato. 
              2. L'opzione di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          comunicazione sottoscritta contestualmente al  conferimento
          dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
          o, per i rapporti in essere, anteriormente  all'inizio  del
          periodo d'imposta; per  i  rapporti  di  cui  alla  lettera
          c-quater) del comma 1  dell'articolo  81  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per
          i rapporti e le cessioni di cui alla  lettera  c-quinquies)
          del medesimo comma 1 dell'articolo 81, del testo  unico  n.
          917 del 1986, come modificato  dall'articolo  3,  comma  1,
          l'opzione  puo'  essere  esercitata  anche  all'atto  della
          conclusione del primo contratto nel  periodo  d'imposta  da
          cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione
          ha effetto per tutto il periodo  d'imposta  e  puo'  essere
          revocata entro la scadenza  di  ciascun  anno  solare,  con
          effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu'
          decreti del Ministro delle finanze  (26)  ,  da  pubblicare
          nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  novanta   giorni   dalla
          pubblicazione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
          modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione  di  cui
          al presente articolo. Per i soggetti non residenti  nonche'
          per le plusvalenze realizzate mediante  cessione  a  titolo
          oneroso o rimborso  di  quote  o  azioni  di  organismi  di
          investimento collettivo del risparmio l'imposta sostitutiva
          di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in
          mancanza di esercizio dell'opzione, salva la  facolta'  del
          contribuente di rinunciare a tale regime con effetto  dalla
          prima operazione  successiva.  La  predetta  rinuncia  puo'
          essere esercitata anche dagli  intermediari  non  residenti
          relativamente ai rapporti di  custodia,  amministrazione  e
          deposito ad essi  intestati  e  sui  quali  siano  detenute
          attivita'  finanziarie  di   terzi;   in   tal   caso   gli
          intermediari non residenti sono  tenuti  ad  assolvere  gli
          obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano
          quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
          cui al comma 1. 
              3. I soggetti di cui al  comma  1  applicano  l'imposta
          sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna  plusvalenza,
          differenziale   positivo   o   provento    percepito    dal
          contribuente. Qualora tali soggetti non siano  in  possesso
          dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
          dell'imposta  sostitutiva  di  cui   al   comma   1   sulle
          plusvalenze  e  gli  altri  redditi  ivi  indicati,  devono
          richiederle      al       contribuente,       anteriormente
          all'effettuazione   delle   operazioni;   il   contribuente
          comunica   al   soggetto    incaricato    dell'applicazione
          dell'imposta  i   dati   e   le   informazioni   richieste,
          consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
          in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
          predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
          sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono  tenuti
          in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
          le informazioni necessarie  all'applicazione  dell'imposta.
          Nel   caso   di   inesatta   comunicazione,   il   recupero
          dell'imposta  sostitutiva  non  applicata  o  applicata  in
          misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico  del
          contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
          dal  cento  al  duecento  per  cento  dell'ammontare  della
          maggiore imposta sostitutiva dovuta. 
              4.  Per   l'applicazione   dell'imposta   su   ciascuna
          plusvalenza, differenziale positivo o provento  realizzato,
          escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
          valute estere, i soggetti di cui al comma 1,  nel  caso  di
          pluralita'  di  titoli,  quote,  certificati   o   rapporti
          appartenenti a categorie omogenee, assumono  come  costo  o
          valore di  acquisto  il  costo  o  valore  medio  ponderato
          relativo a ciascuna categoria dei predetti  titoli,  quote,
          certificati o rapporti. 
              5. Qualora siano  realizzate  minusvalenze,  perdite  o
          differenziali  negativi  i  soggetti  di  cui  al  comma  1
          computano in deduzione, fino a loro concorrenza,  l'importo
          delle  predette  minusvalenze,  perdite   o   differenziali
          negativi  dalle  plusvalenze,  differenziali   positivi   o
          proventi realizzati nelle successive  operazioni  poste  in
          essere nell'ambito  del  medesimo  rapporto,  nello  stesso
          periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il  quarto.
          Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto  di
          custodia, amministrazione o deposito o siano  rimborsate  o
          cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di
          investimento collettivo  del  risparmio,  le  minusvalenze,
          perdite o differenziali negativi possono essere portati  in
          deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
          a  quello  del  realizzo,  dalle  plusvalenze,  proventi  e
          differenziali  positivi  realizzati  nell'ambito  di  altro
          rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi  soggetti
          intestatari del rapporto o deposito di provenienza,  ovvero
          portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo  82
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  come  modificato  dall'articolo  4,  comma  1.  I
          soggetti di cui  al  comma  1  rilasciano  al  contribuente
          apposita certificazione dalla quale risultino i dati  e  le
          informazioni necessarie a  consentire  la  deduzione  delle
          predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.