801. L'ANPAL, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali,
comunica ai soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per
il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i dati relativi alle
persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, ai
sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo
n. 150 del 2015, per favorirne la ricollocazione nel mercato del
lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro
tra domanda e offerta di lavoro.
802. L'INPS comunica all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a
nuclei familiari in condizione di poverta' beneficiari del Reddito di
inclusione (ReI) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, allo scopo di consentire l'avvio di
iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o
di istruzione e formazione.
803. La messa a disposizione dei dati di cui al comma 801 e'
effettuata per il tramite del sistema informativo unitario, di cui
all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, cui i
soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro e
all'albo nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro
sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente.
804. Al fine di conseguire una maggiore equita' e agevolare
l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie
di soggetti vulnerabili, nello stato di previsione del Ministero
della salute e' istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa
sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle misure di cui alla lettera
p-bis) del medesimo comma, con una dotazione di 60 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2018.
805. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al comma
804. Nella determinazione dei criteri di riparto sono privilegiate le
regioni che hanno adottato iniziative finalizzate ad ampliare il
numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sulla
ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ovvero delle misure di cui alla lettera p-bis)
del medesimo comma.
806. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dei
commi 794 e 797, i trasferimenti di personale alle regioni, alle
agenzie o agli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi
per l'impiego sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini
del calcolo dei limiti assunzionali vigenti.
807. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai
commi 794 e 797 si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
808. Alle regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo,
nei limiti di 18 milioni di euro, a titolo di compensazione della
quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2016, a causa del
minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le
somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma
« Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria »
relativo alla missione « Relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. Il
presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
809. Il Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo
netto da finanziare e fabbisogno istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 20,
comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e' soppresso.
810. Allo scopo di valutare gli effetti dello strumento del debito
autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in termini di rilancio degli
investimenti, di minori oneri finanziari e di chiarezza della
gestione contabile, e' istituito, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico, a seguito dei cui
lavori si procede, eventualmente, alle conseguenti modifiche del
citato decreto legislativo n. 118 del 2011, limitatamente alle
regioni che nell'ultimo triennio abbiano rispettato gli indicatori
annuali di tempestivita' dei pagamenti, ai sensi delle disposizioni
vigenti.
811. Al fine di superare il precariato e di valorizzare la
professionalita' acquisita dal personale a tempo determinato
dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il
monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le
procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati di 3 milioni di
euro per l'anno 2018, 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2020.
812. Al fine di superare il precariato e di valorizzare le
professionalita' acquisite dal personale a tempo determinato, resta
ferma l'applicazione dell'articolo 4, comma 6-quater, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle selezioni comunque
effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
813. All'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, le parole: « tecnico-professionale e infermieristico del
Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « ,
dirigenziale e no, di cui al comma 10 ».
814. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
si interpreta nel senso che la facolta' degli enti destinatari delle
anticipazioni di liquidita', di cui all'articolo 1 del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato
di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai
fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' nel
risultato di amministrazione, puo' essere esercitata anche con
effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del
riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del
2011, nonche' sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del
medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il
suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015,
fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo
decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che
l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico
atto deliberativo.
815. A decorrere dall'anno 2018 alla regione Friuli Venezia Giulia
non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilita'
interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
816. Al fine di tener conto dell'articolo 2, comma 5, dell'accordo
sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei
ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente
della regione Friuli Venezia Giulia, e' preordinato l'importo di 120
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai fini della
compensazione degli effetti finanziari negativi derivanti dal primo
periodo in termini di saldo netto da finanziare, le somme iscritte in
conto residui nel capitolo 2862 di cui al programma « Concorso dello
Stato al finanziamento della spesa sanitaria » della missione «
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 120 milioni di
euro annui in ciascuno degli anni 2018 e 2019; in termini di
indebitamento netto, i relativi oneri sono coperti attraverso gli
effetti positivi delle disposizioni di cui al comma 815. Il presente
comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
817. A decorrere dal 1° gennaio 2018, allo statuto speciale della
regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
«Art. 49. - 1. Spettano alla Regione le seguenti quote di gettito
delle sottoindicate entrate tributarie erariali:
a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina e i 3,034
decimi del gettito dell'accisa sul gasolio erogati nella Regione per
uso di autotrazione;
b) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sull'energia elettrica
consumata nella Regione;
c) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati
immessi in consumo nella Regione;
d) i 5,91 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa l'IVA applicata alle
importazioni, da determinare sulla base dei consumi regionali delle
famiglie rilevati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica;
e) i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo erariale,
comunque denominato, maturato nell'ambito del territorio regionale,
ad eccezione: delle accise diverse da quelle indicate alle lettere
a), b) e c); dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui
bitumi di petrolio e altri prodotti; delle entrate correlate alle
accise; della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi
di azoto; delle entrate derivanti dai giochi; delle tasse
automobilistiche; dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e
alla televisione. Per i tributi erariali per i quali non e'
individuabile il gettito maturato, si fa riferimento al gettito
riscosso nel territorio regionale.
2. La devoluzione alla Regione delle quote di gettito dei tributi
erariali indicati nel presente articolo e' effettuata al netto delle
quote devolute ad altri enti pubblici e territoriali.
3. La Regione compartecipa al gettito delle imposte sostitutive
istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti locali
del suo territorio e' attribuito il gettito delle imposte sostituite
»;
b) all'articolo 51 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza
delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in
relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione ».
818. Con le norme di attuazione previste dall'articolo 65 dello
statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono definiti i criteri
per la determinazione del gettito dei tributi erariali di cui
all'articolo 49 del medesimo statuto, come sostituito dal comma 817
del presente articolo, riferiti al territorio regionale e le
modalita' di attribuzione dello stesso alla regione.
819. Le disposizioni dell'articolo 49 dello statuto speciale della
regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, nel testo precedente alle modificazioni apportate
dal comma 817 del presente articolo, continuano ad applicarsi per la
ripartizione dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti
fino al 31 dicembre 2017 e per la quantificazione dei conguagli delle
spettanze dovute per le annualita' fino al 2017. Le stesse
disposizioni si applicano, in via provvisoria, per la ripartizione
dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti dal 1° gennaio
2018 fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione
statutaria di cui al comma 818 e dei relativi provvedimenti
attuativi. Successivamente a tale data, la compartecipazione ai
tributi erariali e' rideterminata secondo le disposizioni
dell'articolo 49 del medesimo statuto, come sostituito dal comma 817
del presente articolo, e sono operati i conseguenti conguagli.
820. La regione Friuli Venezia Giulia contabilizza le entrate di
cui al comma 819, secondo e terzo periodo, dopo l'entrata in vigore
dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 49 dello statuto
speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito dal comma 817
del presente articolo, e in ogni caso entro l'esercizio 2018.
821. Le disposizioni di cui al comma 817 sono approvate ai sensi
dell'articolo 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione
Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1.
822. Ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, dello statuto
speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' attribuito alla regione
Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo
per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 1, comma 666, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e ad essa e' versato il relativo gettito. La
regione Friuli Venezia Giulia puo' disciplinare il tributo nei limiti
previsti dalla normativa statale, compresa la determinazione della
sua misura. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina
regionale continuano ad applicarsi la normativa e le misure del
tributo vigenti in ciascuna provincia, anche se soppressa in
attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, con
attribuzione del gettito direttamente alla regione.
823. All'articolo 13, comma 14, lettera a., del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « .
A decorrere dall'anno 2018, l'abrogazione disposta dal presente comma
opera anche nei confronti dei comuni compresi nel territorio della
regione Friuli Venezia Giulia ». Le risorse iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell'interno nel fondo di cui all'articolo 1
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono ridotte
dell'importo di euro 74.219.629 a decorrere dall'anno 2018.
824. All'articolo 2, comma 2, della legge 1° agosto 2003, n. 206,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno
2018, il rimborso di cui al precedente periodo non e' piu' dovuto ai
comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia ».
Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'interno per i rimborsi di cui al citato articolo 2, comma 2,
della legge n. 206 del 2003 sono ridotte dell'importo di euro 93.035
a decorrere dall'anno 2018.
825. All'articolo 10, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' aggiunto, in fine,il seguente periodo:«A decorrere dall'anno
2018, il rimborso di cui al precedente periodo non e' piu' dovuto ai
comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia ».
Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'interno peri rimborsi di cui al citato articolo 10, comma 3,
della legge n. 448 del 2001 sono ridotte dell'importo di euro
1.808.190 a decorrere dall'anno 2018.
826. A decorrere dall'anno 2018 sono ridotti gli stanziamenti di
bilancio iscritti nei capitoli 2856 e 7547 (Fondi relativi alle
risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo
amministrativo) di cui al programma « Federalismo amministrativo »
della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, limitatamente alle quote spettanti alla regione Friuli
Venezia Giulia per il finanziamento delle spese connesse allo
svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in
materia di incentivi alle imprese ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nonche' delle risorse relative al cosiddetto
accantonamento forfetario gia' destinato al pagamento delle
commissioni spettanti alle societa' Artigiancassa Spa e Mediocredito
Centrale Spa per l'attivita' di gestione dei fondi pubblici di
agevolazione alle imprese, per gli importi di euro 10.921.401 sul
capitolo 7547 e di euro 4.230 sul capitolo 2856.
827. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale
e' rideterminato in riduzione per l'importo di 1.124.767 euro annui,
a decorrere dall'anno 2018, per la componente del finanziamento di
cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011,
n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,
n. 9. All'articolo 1, comma 584, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, dopo le parole: « per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 » sono
inserite le seguenti: « , 2016 e 2017 ».
828. Il comma 483 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e' abrogato.
829. Sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente
del 3 per cento annuo, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri, a carico del bilancio della
Regione siciliana destinati ai liberi consorzi del relativo
territorio, di almeno 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al
consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo fra il Governo e la
Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Sono,
altresi', escluse dal predetto computo le spese sostenute dalla
Regione per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale
non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale
finalita' dallo Stato. Sono inoltre escluse le maggiori spese per il
servizio del debito sostenute nel 2017 rispetto all'anno 2016
derivanti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015, nonche'
le spese per le quote interessi delle anticipazioni di liquidita' di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
830. Dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna a
riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento
degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli
investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno
rispetto all'anno precedente. Nell'ipotesi dell'insediamento del
governo regionale successivamente alla scadenza del 30 settembre 2017
prevista per l'approvazione del bilancio consolidato 2016, il termine
per l'approvazione dei documenti contabili e l'applicazione delle
relative sanzioni e' rinviato al 31 marzo 2018.
831. Il concorso alla finanza pubblica delle province autonome di
Trento e di Bolzano e' ridotto, rispettivamente, di 10,5 milioni di
euro e di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
832. Le disposizioni recate dai commi 833 e 834 sono approvate ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e successive modificazioni.
833. A decorrere dal 1º gennaio 2018, l'articolo 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e' sostituito dal seguente:
«Art. 13. - 1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e
degli accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali
dell'ordinamento statale, le province disciplinano con legge
provinciale le modalita' e le procedure di assegnazione delle
concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico,
stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle
gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e
di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici
dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata
delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di
concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e
dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi
derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti
nonche' le modalita' di valutazione degli aspetti paesaggistici e di
impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di
compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere
finanziario.
2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente
articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le
condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare
funzionamento, passano senza compenso in proprieta' delle province
per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a
proprie spese e nel periodo di validita' della concessione,
investimenti sui beni di cui al primo periodo, purche' previsti
dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente,
spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o
rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non
ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui
al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi
precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25,
secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali
ivi indicati con i corrispondenti organi della provincia, nonche'
dall'articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i
concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente
alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e
categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per
ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle
province medesime con modalita' definite dalle stesse.
4. Le province stabiliscono altresi' con propria legge i criteri
per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3
ceduta alle imprese distributrici, nonche' i criteri per le tariffe
di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.
5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico
corrispondono semestralmente alle province un importo determinato
secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1,
tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia
elettrica (PUN), nonche' della media delle voci di spesa legate alla
fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da
esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia
proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento,
dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione,
il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico
accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di
disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di
scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorche' scadute, sono
prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle
procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data.
Le province e i concessionari possono, in tal caso, concordare
eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti
dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge
provinciale di cui al comma 1.
7. In materia di sistema idrico, le province sono previamente
consultate sugli atti dell'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di
pubblica utilita' operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla
loro compatibilita' con il presente Statuto e con le relative norme
di attuazione. Le modalita' di consultazione sono definite attraverso
un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorita' e le
province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei
documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attivita' svolte
dall'Autorita' compete alle province, secondo procedure e modelli
concordati con l'Autorita' stessa nell'ambito del predetto protocollo
di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche
con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilita', al
sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e
sanzionatori ».
834. All'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) al comma 13, le parole: « Fermo restando quanto disposto dal
comma 2, » sono soppresse.
835. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale
e' attribuito alla regione Basilicata un contributo straordinario
dell'importo complessivo di 80 milioni di euro, di cui 60 milioni di
euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019, per far
fronte ai debiti verso le societa' esercenti i servizi di trasporto
pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le
societa' esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari
regionali.
836. Agli oneri derivanti dal comma 835, pari a 60 milioni di euro
per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto
della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 835,
sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla regione
Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione
2014-2020.
837. In considerazione della condizione di insularita' della
Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge
regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini
dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del
riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata
alla definizione di sistemi di aiuto gia' previsti per le regioni
ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea e'
istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione. Agli oneri
di cui al presente comma si provvede nel limite di 100.000 euro per
l'anno 2018.
838. Alle province e alle citta' metropolitane delle regioni a
statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' attribuito un
contributo complessivo di 428 milioni di euro per l'anno 2018, di cui
317 milioni di euro a favore delle province e 111 milioni di euro a
favore delle citta' metropolitane, e a favore delle province un
ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire,
su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da conseguire entro il
31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia
stata presentata alcuna proposta, il decreto e' comunque adottato,
entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione
alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva,
tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella
tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al
netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'ammontare
dei contributi di cui all'articolo 20 e del contributo annuale di cui
alla tabella 3 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
nonche' alle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. Ai fini
della determinazione della differenza di cui al periodo precedente
per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo non piu'
dovuto dalle province del versamento previsto sino all'anno 2018
dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi
indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50.
839. Il contributo spettante a ciascuna provincia, di cui al comma
838, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' versato dal Ministero
dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di
parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti,
di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente,
ciascun ente beneficiario, fermo restando quanto previsto al periodo
successivo, non iscrive in entrata le somme relative ai contributi
attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di
cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al
netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.
Nel caso in cui il contributo di cui al comma 838, unitamente a
quelli di cui ai citati articoli 1, comma 754, della legge n. 208 del
2015 e 20, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ecceda il concorso alla
finanza pubblica di cui al predetto articolo 1, comma 418, della
legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'interno provvede al
trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.
840. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, le parole: « e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 »
sono sostituite dalle seguenti: « di 35 milioni di euro per l'anno
2018 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 ».
841. Nelle more della definizione dei complessivi rapporti
finanziari fra lo Stato e la regione Valle d'Aosta che tenga conto,
tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015
e n. 154 del 2017, gli accantonamenti a carico della regione Valle
d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica sono ridotti di 45
milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019
e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
842. Al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2017 » e le parole: « per gli
anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2017
».
843. Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale,
hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o
ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, e'
attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un
contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il
contributo di cui al periodo precedente e' ripartito, con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta
dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora
l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna
proposta, il decreto e' comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018,
ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente
per viabilita' e scuole, come desunta dall'ultimo rendiconto
approvato dalla provincia interessata.
844. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche
nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacita' di
assunzione, le citta' metropolitane e le province delle regioni a
statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo
finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali
previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
845. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a
statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione
organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi
prioritariamente alle attivita' in materia di viabilita' e di
edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate
correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la
percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente e' fissata
al 25 per cento. E' consentito l'utilizzo dei resti delle quote
percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a
cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non
interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1,
commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno
2018, le citta' metropolitane possono procedere, nei termini previsti
dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato
articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.
846. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.
847. Le province delle regioni a statuto ordinario possono
avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite
del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009.
848. I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche'
quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei
conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle
finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli
esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1°
gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del
rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31
dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo
le modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario e' ripianato in
quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalita' previste
dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
849. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti
locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, prima del riaccertamento straordinario di cui
al comma 848, possono rimodulare o riformulare il predetto piano,
entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto previsto
dallo stesso comma 848. Gli enti locali che intendono avvalersi di
tale facolta' trasmettono la deliberazione consiliare contenente la
relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei
conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio
dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque
giorni alla data di esecutivita' della deliberazione di cui al
periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato,
corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.
Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si
applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e
9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo
243-quater sono ridotti alla meta'.
850. Per gli enti locali per i quali la competente sezione
regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della
presente legge, ha gia' accertato il grave mancato rispetto degli
obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le
eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un
ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato
o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di
cui all'articolo 243-quater, comma 6, del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000, costituisce reiterazione del
mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato
articolo 243-quater.
851. Nell'anno 2019, nelle more della definizione dei complessivi
rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna che tenga
conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77
del 2015 e n. 154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello
sviluppo economico dovuto all'insularita', e' riconosciuto alla
regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro.
852. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la
salvaguardia della laguna di Venezia di cui all'articolo 6 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, e' autorizzata la spesa complessiva
di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Le risorse cosi' individuate
sono destinate, per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, ai
comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti; la restante quota,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e' destinata a tutti i comuni
rappresentati nel Comitato di cui all'articolo 4 della medesima legge
n. 798 del 1984, previa ripartizione definita con deliberazione del
Comitato stesso.
853. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio
2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel
limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300
milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno
2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere
integralmente finanziate da altri soggetti.
854. I comuni di cui al comma 853 comunicano le richieste di
contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del
20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno
2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve
contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al
codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento
concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza
dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in
relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta
l'esclusione dalla procedura. La richiesta di contributo deve
riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio e ciascun
comune non puo' chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000
euro complessivi.
855. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e'
determinato, entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, il 31 ottobre
2018 per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora l'entita' delle richieste
pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili,
l'attribuzione e' effettuata a favore dei comuni che presentano la
minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota
accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili
ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti
della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di
riferimento.
856. Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte dal prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto
della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono
considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai
comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima,
hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'articolo 3
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016,
riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di
comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44,
comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni
di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto
consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 e'
tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere
pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 855. I risparmi derivanti da eventuali
ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare
esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere
utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita'
previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati
entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.
858. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 855 sono
erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il 20
per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il 28
febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l'anno
2020, per il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018,
entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020
per l'anno 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei
lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, e
per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero
dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di
regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori,
ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
859. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni
previsti dai commi 857 e 858, il contributo e' recuperato dal
Ministero dell'interno secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
860. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 853 a
859 e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti Legge
di bilancio 2018 ».
861. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a
campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma
853.
862. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei
piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre
2017, n. 158, e' incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2018.
863. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, le parole: « tra 1.000 e 3.000 » sono
sostituite dalle seguenti: « tra 1.000 e 5.000 ».
864. Per gli anni dal 2018 al 2020 continua ad applicarsi, con le
medesime modalita' ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate
all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli
enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1º
gennaio 2016 e fino alla data di entrata in vigore della presente
legge.
865. Per l'anno 2018, le somme di cui al comma 864 sono
incrementate dell'importo di 10 milioni di euro.
866. Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possono
avvalersi della possibilita' di utilizzo dei proventi derivanti dalle
alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di
razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei
prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo
rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilita' e'
consentita esclusivamente agli enti locali che:
a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato
dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle
immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di
spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di
dubbia esigibilita'.
867. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
125, le parole: « Per gli anni 2015, 2016 e 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « Per gli anni dal 2015 al 2020 ».
868. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: « elevato al 50 per cento a decorrere
dall'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « elevato al 50 per
cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018 ».
869. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui
all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' incrementata a decorrere
dall'anno 2018 di 10 milioni di euro annui. All'onere derivante dalla
disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
870. Per l'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non piu'
acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui
al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300
milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella
B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.
871. Per l'anno 2018 ciascun comune consegue un valore positivo del
saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre
2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al comma 870.
872. Le disposizioni degli articoli 19, comma 8, e 25 del testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si applicano, salva
diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai
dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente,
ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore del predetto
testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, risultino
gia' posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
873. Al fine di assicurare le prestazioni del servizio di trasporto
pubblico locale, gli enti locali con popolazione residente non
superiore a 100.000 abitanti che hanno presentato il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne hanno
conseguito l'approvazione possono:
a) concedere, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio,
contributi per investimenti alle societa' a totale partecipazione
pubblica che, ancorche' in perdita, presentino un piano di
ristrutturazione finanziaria approvato dall'ente che detiene le quote
attraverso l'assunzione di mutui presso la societa' Cassa depositi e
prestiti Spa, con oneri a totale carico dello stesso ente;
b) procedere, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio,
all'assunzione di mutui, con oneri a totale carico dell'ente, per
investimenti sulla mobilita' sostenibile, anche per il rilancio delle
societa' partecipate operanti nel settore del trasporto pubblico
locale.
874. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 485 e' sostituito dal seguente:
« 485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare
attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti e il ricorso al debito, per l'anno 2017, sono assegnati
agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di
cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,
nel limite complessivo di 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di
euro destinati a interventi di edilizia scolastica. Sono assegnati
agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei medesimi patti
nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui
destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro
annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite
complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2020 al 2023 »;
b) dopo il comma 486 e' inserito il seguente:
«486-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni connesse alla
realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi
finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali,
di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n.
243, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per
investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di
funzioni »;
c) al comma 487, alinea, dopo le parole: « Gli enti locali
comunicano gli spazi finanziari » sono inserite le seguenti: «
destinati ad interventi di edilizia scolastica »;
d) dopo il comma 487 e' inserito il seguente:
«487-bis. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari
destinati ad interventi di impiantistica sportiva di cui necessitano,
entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport secondo
le modalita' individuate e pubblicate nel sito internet
http://www.sportgoverno.it/. Le richieste di spazi finanziari sono
complete delle informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota
accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal
rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente »;
e) al comma 488, lettera a), dopo le parole: « 18 maggio 2017 »
sono aggiunte le seguenti: « e, negli anni successivi, ai sensi
dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma
492, nonche' interventi finanziati ai sensi dell'articolo 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la quota di
cofinanziamento a carico dell'ente »;
f) alle lettere b) e c) del comma 488, le parole: « di entrata in
vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « della
richiesta di spazi finanziari »;
g) dopo il comma 488-bis e' inserito il seguente:
« 488-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per
lo sport individua per ciascun ente locale gli spazi finanziari,
tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e
in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento
delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di
ripristino della funzionalita' per i quali gli enti dispongono del
progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente
normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del
cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano
pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi
finanziari;
b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli
enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in
conformita' alla vigente normativa, completo del CUP e del
cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano
pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi
finanziari;
c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e
in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento
delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di
ripristino della funzionalita' per i quali gli enti dispongono del
progetto definitivo completo del CUP;
d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli
enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP »;
h) il comma 489 e' sostituito dal seguente:
« 489. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di
missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi
di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport individuano gli enti
locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 10
febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorita' di cui ai commi
488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori
agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi
spazi e' effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore
incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.
Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi
disponibili, l'importo eccedente e' destinato alle finalita' degli
interventi previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per
il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di
riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun
ente locale »;
i) al comma 491, alinea, dopo le parole: « edilizia scolastica »
sono inserite le seguenti: « e di impiantistica sportiva »;
l) al comma 492, dopo la lettera 0b), introdotta dal comma 886 del
presente articolo, e' inserita la seguente:
«0c) investimenti gia' avviati, a valere su risorse acquisite
mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti
spazi finanziari ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato di cui all'alinea »;
m) al comma 492, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o
mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva
e/o esecutiva e' finanziata a valere sulle risorse di cui
all'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 »;
n) al comma 492, lettera a), dopo il numero 2) e' aggiunto il
seguente:
«2-bis) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001e 15.000
abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo
redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo
del cronoprogramma della spesa; »;
o) al comma 492, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente:
« d-ter) investimenti finalizzati al potenziamento e al
rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica di
fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti
dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformita'
alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa »;
p) al comma 493, le parole: « 0a), a), c) e d) » sono sostituite
dalle seguenti: « 0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter)
»;
q) il comma 507 e' sostituito dal seguente:
«507. L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi
finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di
solidarieta' previsti dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 del presente articolo.
L'ente territoriale non puo' beneficiare di spazi finanziari di
competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio
della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi
finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al
90 per cento ».
875. I commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
876. Al fine di una piu' celere realizzazione del progetto sportivo
delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci
alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel
marzo 2020 e nel febbraio 2021, all'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, dopo il comma 26 e' inserito il seguente:
« 26-bis. Ai fini della realizzazione del piano di interventi
previsto dai commi 1 e 17, e' in facolta' del commissario: operare le
riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e
79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un
terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci
giorni, in conformita' alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E'
altresi' in facolta' del commissario, per gli appalti pubblici di
lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi
del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente
l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, e' rivolto ad almeno
cinque operatori economici ».
877. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».
878. Al fine di assicurare la copertura e la continuita' del
servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto
dell'essenzialita' del medesimo per il funzionamento degli enti
locali, nonche' di garantirne la sostenibilita'
economico-finanziaria, anche per finalita' di tutela e di
coordinamento della finanza pubblica:
a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Nell'ambito del
predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni,
la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata a concedere
anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi
di accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione e
non discriminazione »;
b) all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « l'amministrazione » sono
inserite le seguenti: « delle anticipazioni di tesoreria di cui
all'articolo 222 e ».
879. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti:
« 31 dicembre 2019 ».
880. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di
spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio
contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative
a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di
affidamento gia' attivate, se non utilizzate, possono essere
conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio
2017 purche' riguardanti opere per le quali l'ente abbia gia' avviato
le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e
validato in conformita' alla vigente normativa, completo del
cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di
amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi
impegni di spesa.
881. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in
vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato
presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di
amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata,
anche presso le amministrazioni con servizi associati »;
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze
dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede
all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni ».
882. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante « Principio
contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria »,
annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «,
nel 2018 e' pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento
al fondo e' effettuato per l'intero importo » sono sostituite dalle
seguenti: « , nel 2018 e' pari almeno al 75 per cento, nel 2019 e'
pari almeno all'85 per cento, nel 2020 e' pari almeno al 95 per cento
e dal 2021 l'accantonamento al fondo e' effettuato per l'intero
importo ».
883. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il
comma 29 e' inserito il seguente:
«29-bis. La Commissione di cui al comma 29, con cadenza biennale, a
partire dall'anno 2018, presenta una relazione alla Commissione
parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in merito allo
stato di attuazione delle disposizioni di cui ai capi II, III, IV e
VI della legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento alle
ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo ».
884. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre
2016, n. 232, le parole: « il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per
cento per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « il 45 per
cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019 ».
885. All'articolo 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli accantonamenti
di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento
dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche
mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la
successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'interno ».
886. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, dopo la lettera 0a) e' inserita la seguente:
«0b) investimenti degli enti locali, finanziati con avanzo di
amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al
ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di
danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia
stato dichiarato, nell'anno precedente la data della richiesta di
spazi finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ».
887. Entro il 30 aprile 2018, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie, si provvede all'aggiornamento del principio
contabile applicato concernente la programmazione del bilancio
previsto dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del
Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui
all'articolo 170, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
888. All'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, le parole: « della durata massima di dieci anni »
sono sostituite dalle seguenti: « di durata compresa tra quattro e
venti anni »;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
« 5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, e' determinata
sulla base del rapporto tra le passivita' da ripianare nel medesimo e
l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del
rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso
alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato,
secondo la seguente tabella:
=================================================================
| | Durata massima del piano|
| Rapporto passivita'/impegni di cui | di riequilibrio |
| al titolo I |finanziario pluriennale |
+=====================================+=========================+
| Fino al 20 per cento | 4 anni |
+-------------------------------------+-------------------------+
| Superiore al 20 per cento e fino al | |
| 60 per cento | 10 anni |
+-------------------------------------+-------------------------+
| Superiore al 60 per cento e fino al | |
| 100 per cento | 15 anni |
+-------------------------------------+-------------------------+
| Oltre il 100 per cento | 20 anni |
+-------------------------------------+-------------------------+
».
889. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti
locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, prima della data di entrata in vigore della
presente legge, possono rimodulare o riformulare il predetto piano,
al fine di usufruire delle modifiche introdotte dal comma 888 del
presente articolo. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale
facolta' trasmettono la deliberazione consiliare contenente la
relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei
conti e al Ministero dell'interno nel termine di quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio
dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque
giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione di cui al
periodo precedente, approva il piano rimodulato o riformulato,
corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.
Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si
applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e
9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo
243-quater sono ridotti alla meta'. Per gli enti locali per i quali
la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla data di
entrata in vigore della presente legge, ha gia' accertato il grave
mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano
originario, ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi
dell'articolo 148-bis del citato testo unico, un ulteriore mancato
rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato,
accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui
all'articolo 243-quater, comma 6, del medesimo testo unico,
costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai
sensi del comma 7 del citato articolo 243-quater.
890. All'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i
seguenti:
«7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di
cui al comma 7, l'ente locale interessato puo' richiedere all'agente
della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie
fiscali e relativi alle annualita' ricomprese nel piano di
riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere
una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui
all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti
gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai
carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle disposizioni dei commi
7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare apposita
delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia
del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e
degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria
di cui ai commi 7-bis e 7-ter».
891. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-bis e' aggiunto il seguente:
«9-ter. E' fatta salva la possibilita' per le amministrazioni
pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non
superiori all'1 per cento del capitale sociale, in societa' bancarie
di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori
oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione
medesima ».
892. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al credito d'imposta
concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni
strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le
modalita' e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata per un importo
pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e a 100 milioni di euro
per l'anno 2019. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, e' ridotto di 200 milioni di euro per
l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019.
893. I programmi operativi nazionali ed i programmi operativi
complementari possono prevedere per l'anno 2018, nell'ambito degli
obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure
per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a
tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i
trentacinque anni di eta', ovvero di soggetti di almeno trentacinque
anni, purche' privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l'esonero
contributivo di cui al comma 100 e' elevato fino al 100 per cento,
nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L'esonero contributivo di cui al periodo precedente e' riconosciuto
in deroga a quanto previsto dal comma 114, secondo periodo.
894. Ai fini di cui al comma 893, sono adottate, con le rispettive
procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di
rimodulazione dei programmi interessati.
895. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo
1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sulle
dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree
interne, e' incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.
896. Per effetto di quanto disposto dal comma 895, l'autorizzazione
di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del
Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, e' pari,
complessivamente, a 281,18 milioni di euro. La ripartizione delle
risorse, definita all'articolo 1, comma 812, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, e' modificata come segue: 16 milioni di euro per l'anno
2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per
l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro
per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 31,18 milioni
di euro per l'anno 2021.
897. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo delle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, e' istituito un fondo denominato « Fondo imprese
Sud », di seguito denominato « Fondo », a sostegno della crescita
dimensionale delle piccole e medie imprese cosi' come definite
nell'allegato1al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014, aventi sede legale e attivita' produttiva nelle
predette regioni. Il Fondo ha una durata di dodici anni e una
dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro, al cui onere si
provvede a valere sull'annualita' 2017 del Fondo per lo sviluppo e
per la coesione, programmazione 2014-2020. La gestione del Fondo e'
affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di seguito denominata «
Agenzia », che a tale fine puo' avvalersi anche della Banca del
Mezzogiorno. L'Agenzia stipula all'uopo un'apposita convenzione con
la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata
dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al
controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge
25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto
gestore della misura. Le risorse di cui al presente comma sono
accreditate su un'apposita contabilita' speciale intestata
all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.
898. Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche
da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dalla
medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente, e
dalla Banca del Mezzogiorno, dall'Istituto nazionale di promozione di
cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli
investimenti.
899. Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al
comma 897, unitamente e contestualmente a investitori privati
indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target
e' finanziato, per almeno il 50 per cento, da risorse apportate dai
predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una
procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati
indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma
897 alle medesime condizioni.
900. Il Fondo puo' inoltre investire, previa selezione tramite
procedura aperta e trasparente, nel rispetto della normativa vigente,
in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che
realizzano investimenti, almeno nella quota parte derivante dalle
risorse di cui al comma 897, integrate ai sensi del comma 899 con
fondi privati, in imprese con caratteristiche di cui al comma 897.
L'investimento del Fondo non puo' superare il 30 per cento della
consistenza complessiva dei predetti fondi.