art. 1 (commi 801-900)
  801. L'ANPAL, nello svolgimento delle sue  funzioni  istituzionali,
comunica ai soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie  per
il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei  soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro,  di  cui  all'articolo  12  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i dati  relativi  alle
persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione,  ai
sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo
n. 150 del 2015, per favorirne  la  ricollocazione  nel  mercato  del
lavoro e al fine di garantire una  maggiore  efficacia  dell'incontro
tra domanda e offerta di lavoro. 
  802. L'INPS comunica all'ANPAL i dati delle persone appartenenti  a
nuclei familiari in condizione di poverta' beneficiari del Reddito di
inclusione (ReI) di cui all'articolo 3  del  decreto  legislativo  15
settembre  2017,  n.  147,  allo  scopo  di  consentire  l'avvio   di
iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi  lavorativi  o
di istruzione e formazione. 
  803. La messa a disposizione dei  dati  di  cui  al  comma  801  e'
effettuata per il tramite del sistema informativo  unitario,  di  cui
all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, cui i
soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro  e
all'albo nazionale dei soggetti accreditati a servizi per  il  lavoro
sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente. 
  804. Al  fine  di  conseguire  una  maggiore  equita'  e  agevolare
l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie
di soggetti vulnerabili, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
della salute e' istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa
sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma  796,  lettera  p),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle misure di  cui  alla  lettera
p-bis) del medesimo comma, con una dotazione di 60  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2018. 
  805. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo  di  cui  al  comma
804. Nella determinazione dei criteri di riparto sono privilegiate le
regioni che hanno adottato  iniziative  finalizzate  ad  ampliare  il
numero dei soggetti esentati dal pagamento della  quota  fissa  sulla
ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge  27
dicembre 2006, n. 296, ovvero delle misure di cui alla lettera p-bis)
del medesimo comma. 
  806. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate  ai  sensi  dei
commi 794 e 797, i trasferimenti  di  personale  alle  regioni,  alle
agenzie o agli enti regionali costituiti per la gestione dei  servizi
per l'impiego sono effettuati in deroga e non sono computati ai  fini
del calcolo dei limiti assunzionali vigenti. 
  807. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai
commi 794 e 797 si provvede mediante decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
  808. Alle regioni a statuto ordinario e' attribuito un  contributo,
nei limiti di 18 milioni di euro, a  titolo  di  compensazione  della
quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2016, a causa del
minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal  comma  20
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine,  le
somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma
« Concorso dello Stato  al  finanziamento  della  spesa  sanitaria  »
relativo alla missione  «  Relazioni  finanziarie  con  le  autonomie
territoriali » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia
e delle finanze, per un ammontare pari a 18  milioni  di  euro,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
su apposito capitolo di spesa del medesimo stato  di  previsione.  Il
presente comma entra in vigore il giorno stesso  della  pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  809. Il Fondo per far fronte alle  esigenze  in  termini  di  saldo
netto da finanziare e fabbisogno istituito nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo  20,
comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e' soppresso. 
  810. Allo scopo di valutare gli effetti dello strumento del  debito
autorizzato e non  contratto  di  cui  all'articolo  40  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  in  termini  di  rilancio  degli
investimenti,  di  minori  oneri  finanziari  e  di  chiarezza  della
gestione  contabile,  e'  istituito,  con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico, a seguito  dei  cui
lavori si procede,  eventualmente,  alle  conseguenti  modifiche  del
citato decreto  legislativo  n.  118  del  2011,  limitatamente  alle
regioni che nell'ultimo triennio abbiano  rispettato  gli  indicatori
annuali di tempestivita' dei pagamenti, ai sensi  delle  disposizioni
vigenti. 
  811. Al  fine  di  superare  il  precariato  e  di  valorizzare  la
professionalita'  acquisita  dal  personale   a   tempo   determinato
dell'INAPP  impiegato  in  funzioni  connesse   con   l'analisi,   il
monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le
procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati di 3  milioni  di
euro per l'anno 2018, 6 milioni di euro per l'anno 2019 e  9  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2020. 
  812. Al  fine  di  superare  il  precariato  e  di  valorizzare  le
professionalita' acquisite dal personale a tempo  determinato,  resta
ferma   l'applicazione   dell'articolo   4,   comma   6-quater,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  alle  selezioni  comunque
effettuate e concluse ai sensi  dell'articolo  1,  comma  560,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  813. All'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo  25  maggio
2017, n. 75, le parole: « tecnico-professionale e infermieristico del
Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle  seguenti:  «  ,
dirigenziale e no, di cui al comma 10 ». 
  814. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19  giugno  2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
si interpreta nel senso che la facolta' degli enti destinatari  delle
anticipazioni di liquidita', di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel  risultato
di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle  erogazioni,  ai
fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'  nel
risultato  di  amministrazione,  puo'  essere  esercitata  anche  con
effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso  al
decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,   a   seguito   del
riaccertamento  straordinario  dei  residui   effettuato   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del
2011, nonche' sul ripiano del disavanzo previsto  dal  comma  13  del
medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato  il
suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015,
fermo restando il rispetto dell'articolo 3,  comma  8,  del  medesimo
decreto  legislativo  n.  118  del  2011,  il   quale   prevede   che
l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un  unico
atto deliberativo. 
  815. A decorrere dall'anno 2018 alla regione Friuli Venezia  Giulia
non si applicano le disposizioni in materia di  patto  di  stabilita'
interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. 
  816. Al fine di tener conto dell'articolo 2, comma 5,  dell'accordo
sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del  Consiglio  dei
ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Presidente
della regione Friuli Venezia Giulia, e' preordinato l'importo di  120
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.  Ai  fini  della
compensazione degli effetti finanziari negativi derivanti  dal  primo
periodo in termini di saldo netto da finanziare, le somme iscritte in
conto residui nel capitolo 2862 di cui al programma « Concorso  dello
Stato al finanziamento della  spesa  sanitaria  »  della  missione  «
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 120 milioni  di
euro annui in  ciascuno  degli  anni  2018  e  2019;  in  termini  di
indebitamento netto, i relativi oneri  sono  coperti  attraverso  gli
effetti positivi delle disposizioni di cui al comma 815. Il  presente
comma entra in vigore il  giorno  stesso  della  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  817. A decorrere dal 1° gennaio 2018, allo statuto  speciale  della
regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla  legge  costituzionale  31
gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 49. - 1. Spettano alla Regione le seguenti quote di gettito
delle sottoindicate entrate tributarie erariali: 
    a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina e i 3,034
decimi del gettito dell'accisa sul gasolio erogati nella Regione  per
uso di autotrazione; 
    b) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa  sull'energia  elettrica
consumata nella Regione; 
    c) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa  sui  tabacchi  lavorati
immessi in consumo nella Regione; 
    d) i 5,91 decimi del gettito  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
(IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa l'IVA applicata alle
importazioni, da determinare sulla base dei consumi  regionali  delle
famiglie rilevati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica; 
    e) i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo erariale,
comunque denominato, maturato nell'ambito del  territorio  regionale,
ad eccezione: delle accise diverse da quelle  indicate  alle  lettere
a), b) e c); dell'imposta di  consumo  sugli  oli  lubrificanti,  sui
bitumi di petrolio e altri prodotti;  delle  entrate  correlate  alle
accise; della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi
di  azoto;  delle  entrate  derivanti   dai   giochi;   delle   tasse
automobilistiche; dei canoni di  abbonamento  alle  radioaudizioni  e
alla  televisione.  Per  i  tributi  erariali  per  i  quali  non  e'
individuabile il gettito  maturato,  si  fa  riferimento  al  gettito
riscosso nel territorio regionale. 
    2. La devoluzione alla Regione delle quote di gettito dei tributi
erariali indicati nel presente articolo e' effettuata al netto  delle
quote devolute ad altri enti pubblici e territoriali. 
    3. La Regione compartecipa al gettito delle  imposte  sostitutive
istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti  locali
del suo territorio e' attribuito il gettito delle imposte  sostituite
»; 
  b) all'articolo  51  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:
«Qualora la legge dello Stato  istituisca  un  tributo  di  spettanza
delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in
relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione ». 
  818. Con le norme di attuazione  previste  dall'articolo  65  dello
statuto speciale della regione Friuli Venezia  Giulia,  di  cui  alla
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono definiti  i  criteri
per la  determinazione  del  gettito  dei  tributi  erariali  di  cui
all'articolo 49 del medesimo statuto, come sostituito dal  comma  817
del  presente  articolo,  riferiti  al  territorio  regionale  e   le
modalita' di attribuzione dello stesso alla regione. 
  819. Le disposizioni dell'articolo 49 dello statuto speciale  della
regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla  legge  costituzionale  31
gennaio 1963, n. 1, nel testo precedente alle modificazioni apportate
dal comma 817 del presente articolo, continuano ad applicarsi per  la
ripartizione dei versamenti  d'imposta  effettuati  dai  contribuenti
fino al 31 dicembre 2017 e per la quantificazione dei conguagli delle
spettanze  dovute  per  le  annualita'  fino  al  2017.   Le   stesse
disposizioni si applicano, in via provvisoria,  per  la  ripartizione
dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti dal  1°  gennaio
2018 fino alla data di entrata in vigore delle  norme  di  attuazione
statutaria  di  cui  al  comma  818  e  dei  relativi   provvedimenti
attuativi. Successivamente  a  tale  data,  la  compartecipazione  ai
tributi   erariali   e'   rideterminata   secondo   le   disposizioni
dell'articolo 49 del medesimo statuto, come sostituito dal comma  817
del presente articolo, e sono operati i conseguenti conguagli. 
  820. La regione Friuli Venezia Giulia contabilizza  le  entrate  di
cui al comma 819, secondo e terzo periodo, dopo l'entrata  in  vigore
dei  provvedimenti  di  attuazione  dell'articolo  49  dello  statuto
speciale della regione Friuli  Venezia  Giulia,  di  cui  alla  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito dal  comma  817
del presente articolo, e in ogni caso entro l'esercizio 2018. 
  821. Le disposizioni di cui al comma 817 sono  approvate  ai  sensi
dell'articolo 63, quinto comma, dello statuto speciale della  regione
Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge  costituzionale  31  gennaio
1963, n. 1. 
  822. Ai  sensi  dell'articolo  51,  secondo  comma,  dello  statuto
speciale della regione Friuli  Venezia  Giulia,  di  cui  alla  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1,  e'  attribuito  alla  regione
Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio  2017,  il  tributo
per  l'esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  e  igiene
dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 1, comma 666, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e ad essa e' versato il relativo  gettito.  La
regione Friuli Venezia Giulia puo' disciplinare il tributo nei limiti
previsti dalla normativa statale, compresa  la  determinazione  della
sua misura. Fino alla data di  entrata  in  vigore  della  disciplina
regionale continuano ad applicarsi  la  normativa  e  le  misure  del
tributo  vigenti  in  ciascuna  provincia,  anche  se  soppressa   in
attuazione della legge costituzionale  28  luglio  2016,  n.  1,  con
attribuzione del gettito direttamente alla regione. 
  823. All'articolo 13, comma 14, lettera  a.,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « .
A decorrere dall'anno 2018, l'abrogazione disposta dal presente comma
opera anche nei confronti dei comuni compresi  nel  territorio  della
regione Friuli Venezia Giulia ». Le risorse iscritte nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno nel fondo di cui all'articolo 1
del  decreto-legge  27  maggio   2008,   n.   93,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  luglio  2008,  n.  126,  sono  ridotte
dell'importo di euro 74.219.629 a decorrere dall'anno 2018. 
  824. All'articolo 2, comma 2, della legge 1° agosto 2003,  n.  206,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «A  decorrere  dall'anno
2018, il rimborso di cui al precedente periodo non e' piu' dovuto  ai
comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia ».
Le  risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno per i rimborsi di cui al citato  articolo  2,  comma  2,
della legge n. 206 del 2003 sono ridotte dell'importo di euro  93.035
a decorrere dall'anno 2018. 
  825. All'articolo 10, comma 3, della legge  28  dicembre  2001,  n.
448, e' aggiunto, in fine,il seguente periodo:«A decorrere  dall'anno
2018, il rimborso di cui al precedente periodo non e' piu' dovuto  ai
comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia ».
Le  risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno peri rimborsi di cui al citato  articolo  10,  comma  3,
della legge n.  448  del  2001  sono  ridotte  dell'importo  di  euro
1.808.190 a decorrere dall'anno 2018. 
  826. A decorrere dall'anno 2018 sono ridotti  gli  stanziamenti  di
bilancio iscritti nei capitoli  2856  e  7547  (Fondi  relativi  alle
risorse  finanziarie  occorrenti  per  l'attuazione  del  federalismo
amministrativo) di cui al programma «  Federalismo  amministrativo  »
della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie  territoriali
» dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, limitatamente  alle  quote  spettanti  alla  regione  Friuli
Venezia  Giulia  per  il  finanziamento  delle  spese  connesse  allo
svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti  in
materia di incentivi alle imprese ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nonche'  delle  risorse  relative  al  cosiddetto
accantonamento  forfetario  gia'   destinato   al   pagamento   delle
commissioni spettanti alle societa' Artigiancassa Spa e  Mediocredito
Centrale Spa per  l'attivita'  di  gestione  dei  fondi  pubblici  di
agevolazione alle imprese, per gli importi  di  euro  10.921.401  sul
capitolo 7547 e di euro 4.230 sul capitolo 2856. 
  827. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario  nazionale
e' rideterminato in riduzione per l'importo di 1.124.767 euro  annui,
a decorrere dall'anno 2018, per la componente  del  finanziamento  di
cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre  2011,
n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio  2012,
n. 9. All'articolo 1, comma 584, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, dopo le parole: « per gli anni 2012, 2013,  2014,  2015  »  sono
inserite le seguenti: « , 2016 e 2017 ». 
  828. Il comma 483 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, e' abrogato. 
  829. Sono esclusi dal computo della riduzione della spesa  corrente
del 3 per cento annuo, di cui all'articolo 1, comma 510, della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri,  a  carico  del  bilancio  della
Regione  siciliana  destinati  ai  liberi   consorzi   del   relativo
territorio, di almeno 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al
consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo fra il Governo  e  la
Regione  siciliana  sottoscritto  in  data  12  luglio  2017.   Sono,
altresi', escluse dal  predetto  computo  le  spese  sostenute  dalla
Regione per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale
non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate  per  tale
finalita' dallo Stato. Sono inoltre escluse le maggiori spese per  il
servizio  del  debito  sostenute  nel  2017  rispetto  all'anno  2016
derivanti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015,  nonche'
le spese per le quote interessi delle anticipazioni di liquidita'  di
cui agli articoli 2 e 3 del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  830.  Dal  2018  al  2022  la  Regione  siciliana  si   impegna   a
riqualificare la propria  spesa  attraverso  il  progressivo  aumento
degli investimenti incrementando  gli  impegni  complessivi  per  gli
investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun  anno
rispetto  all'anno  precedente.  Nell'ipotesi  dell'insediamento  del
governo regionale successivamente alla scadenza del 30 settembre 2017
prevista per l'approvazione del bilancio consolidato 2016, il termine
per l'approvazione dei documenti  contabili  e  l'applicazione  delle
relative sanzioni e' rinviato al 31 marzo 2018. 
  831. Il concorso alla finanza pubblica delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano e' ridotto, rispettivamente, di 10,5  milioni  di
euro e di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
  832. Le disposizioni recate dai commi 833 e 834 sono  approvate  ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670, e successive modificazioni. 
  833. A decorrere dal 1º gennaio 2018, l'articolo 13 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
670, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13. - 1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea  e
degli  accordi  internazionali,  nonche'  dei  principi  fondamentali
dell'ordinamento  statale,  le  province   disciplinano   con   legge
provinciale  le  modalita'  e  le  procedure  di  assegnazione  delle
concessioni per grandi derivazioni  d'acqua  a  scopo  idroelettrico,
stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento  delle
gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione  e
di aggiudicazione, i requisiti finanziari,  organizzativi  e  tecnici
dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre  la  durata
delle concessioni, i criteri per  la  determinazione  dei  canoni  di
concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio  idrico  e
dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti  le  grandi
derivazioni idroelettriche, i parametri di  sviluppo  degli  impianti
nonche' le modalita' di valutazione degli aspetti paesaggistici e  di
impatto   ambientale,   determinando   le   conseguenti   misure   di
compensazione  ambientale   e   territoriale,   anche   a   carattere
finanziario. 
  2.  Alla  scadenza  delle  concessioni  disciplinate  dal  presente
articolo, le opere di raccolta,  di  adduzione,  di  regolazione,  le
condotte forzate  e  i  canali  di  scarico,  in  stato  di  regolare
funzionamento, passano senza compenso in  proprieta'  delle  province
per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a
proprie  spese  e  nel  periodo  di  validita'   della   concessione,
investimenti sui beni di  cui  al  primo  periodo,  purche'  previsti
dall'atto di  concessione  o  comunque  autorizzati  dal  concedente,
spetta alla scadenza della concessione, o nei  casi  di  decadenza  o
rinuncia, un indennizzo pari  al  valore  della  parte  di  bene  non
ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di  cui
al comma 1. Per  i  beni  diversi  da  quelli  previsti  dai  periodi
precedenti si  applica  la  disciplina  stabilita  dall'articolo  25,
secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto  11
dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti  gli  organi  statali
ivi indicati con i corrispondenti  organi  della  provincia,  nonche'
dall'articolo 1-bis, comma  13,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. 
  3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i
concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e  gratuitamente
alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e
categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per
ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare  alle
province medesime con modalita' definite dalle stesse. 
  4. Le province stabiliscono altresi' con propria  legge  i  criteri
per la determinazione del prezzo  dell'energia  di  cui  al  comma  3
ceduta alle imprese distributrici, nonche' i criteri per  le  tariffe
di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea. 
  5. I concessionari di  grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico
corrispondono semestralmente alle  province  un  importo  determinato
secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui  al  comma  1,
tenendo conto della media del  prezzo  unico  nazionale  dell'energia
elettrica (PUN), nonche' della media delle voci di spesa legate  alla
fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da
esse  non  ritirata.  Il  compenso  unitario  prima  indicato   varia
proporzionalmente alle variazioni, non  inferiori  al  5  per  cento,
dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per  la  produzione,
il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. 
  6. Le concessioni per  grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico
accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di
disposizioni normative o amministrative che prevedono un  termine  di
scadenza anteriore al  31  dicembre  2022,  ancorche'  scadute,  sono
prorogate di diritto per il  periodo  utile  al  completamento  delle
procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data.
Le province e  i  concessionari  possono,  in  tal  caso,  concordare
eventuali modificazioni degli oneri  e  delle  obbligazioni  previsti
dalle concessioni in corso,  secondo  quanto  stabilito  dalla  legge
provinciale di cui al comma 1. 
  7. In materia di  sistema  idrico,  le  province  sono  previamente
consultate sugli atti dell'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti  esercenti  i  servizi  di
pubblica utilita' operanti nel rispettivo territorio, in ordine  alla
loro compatibilita' con il presente Statuto e con le  relative  norme
di attuazione. Le modalita' di consultazione sono definite attraverso
un protocollo di intesa stipulato tra  la  predetta  Autorita'  e  le
province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e  dei
documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attivita' svolte
dall'Autorita' compete alle province,  secondo  procedure  e  modelli
concordati con l'Autorita' stessa nell'ambito del predetto protocollo
di intesa, nel rispetto delle competenze ad  esse  attribuite,  anche
con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilita',  al
sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri  ispettivi  e
sanzionatori ». 
  834. All'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e' abrogato; 
  b) al comma 13, le parole: « Fermo  restando  quanto  disposto  dal
comma 2, » sono soppresse. 
  835. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale
e' attribuito alla regione  Basilicata  un  contributo  straordinario
dell'importo complessivo di 80 milioni di euro, di cui 60 milioni  di
euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno  2019,  per  far
fronte ai debiti verso le societa' esercenti i servizi  di  trasporto
pubblico locale automobilistici provinciali e  comunali  e  verso  le
societa' esercenti servizi di trasporto  pubblico  locale  ferroviari
regionali. 
  836. Agli oneri derivanti dal comma 835, pari a 60 milioni di  euro
per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto  conto
della localizzazione territoriale della misura di cui al  comma  835,
sono portati in prededuzione dalla quota da  assegnare  alla  regione
Basilicata  a  valere  sulle  risorse  della  citata   programmazione
2014-2020. 
  837.  In  considerazione  della  condizione  di  insularita'  della
Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale  e  tenuto
conto di quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  5,  della  legge
regionale della regione Sardegna  13  aprile  2017,  n.  5,  ai  fini
dell'istruttoria necessaria  per  l'attuazione  della  procedura  del
riconoscimento in sede europea della predetta condizione  finalizzata
alla definizione di sistemi di aiuto gia'  previsti  per  le  regioni
ultra-periferiche  di  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  e'
istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione. Agli oneri
di cui al presente comma si provvede nel limite di 100.000  euro  per
l'anno 2018. 
  838. Alle province e alle  citta'  metropolitane  delle  regioni  a
statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.  56,  e'  attribuito  un
contributo complessivo di 428 milioni di euro per l'anno 2018, di cui
317 milioni di euro a favore delle province e 111 milioni di  euro  a
favore delle citta' metropolitane,  e  a  favore  delle  province  un
ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui per ciascuno  degli
anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021. Le risorse di cui al periodo  precedente  sono  ripartite,  con
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire,
su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)  e
dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da conseguire  entro  il
31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero  non  sia
stata presentata alcuna proposta, il decreto  e'  comunque  adottato,
entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il  contributo  in  proporzione
alla differenza per ciascuno degli enti  interessati,  ove  positiva,
tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente  indicato  nella
tabella  1  allegata  al  decreto-legge  24  aprile  2017,   n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  al
netto della riduzione della spesa di personale di cui  al  comma  421
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e  l'ammontare
dei contributi di cui all'articolo 20 e del contributo annuale di cui
alla tabella 3 del medesimo decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
nonche' alle tabelle F e G allegate al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 10  marzo  2017,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. Ai  fini
della determinazione della differenza di cui  al  periodo  precedente
per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo  non  piu'
dovuto dalle province del  versamento  previsto  sino  all'anno  2018
dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  negli  importi
indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50. 
  839. Il contributo spettante a ciascuna provincia, di cui al  comma
838, unitamente a quelli di cui  all'articolo  1,  comma  754,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e  all'articolo  20,  comma  1,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  e'  versato  dal  Ministero
dell'interno  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  a  titolo  di
parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei  medesimi  enti,
di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190. In considerazione di quanto  disposto  dal  periodo  precedente,
ciascun ente beneficiario, fermo restando quanto previsto al  periodo
successivo, non iscrive in entrata le somme  relative  ai  contributi
attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla  finanza  pubblica  di
cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014,  al
netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi  stessi.
Nel caso in cui il contributo di  cui  al  comma  838,  unitamente  a
quelli di cui ai citati articoli 1, comma 754, della legge n. 208 del
2015 e 20, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ecceda  il  concorso  alla
finanza pubblica di cui al predetto  articolo  1,  comma  418,  della
legge  n.  190  del  2014,  il  Ministero  dell'interno  provvede  al
trasferimento della parte eccedente all'ente interessato. 
  840. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, le parole: « e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 »
sono sostituite dalle seguenti: « di 35 milioni di  euro  per  l'anno
2018 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 ». 
  841.  Nelle  more  della  definizione  dei   complessivi   rapporti
finanziari fra lo Stato e la regione Valle d'Aosta che  tenga  conto,
tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015
e n. 154 del 2017, gli accantonamenti a carico  della  regione  Valle
d'Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica sono ridotti di 45
milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno  2019
e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
  842. Al comma 1-bis dell'articolo 20 del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 »  sono
sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2017 » e le parole: « per gli
anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno  2017
». 
  843. Alle province che, alla  data  del  30  novembre  2017,  hanno
deliberato la  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,
hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario  pluriennale  o
ne hanno conseguito  l'approvazione,  o  risultano  in  dissesto,  e'
attribuito, per  ciascuno  degli  anni  del  triennio  2018-2020,  un
contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro  annui.  Il
contributo di cui al periodo precedente e' ripartito, con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, secondo criteri e importi  da  definire,  su  proposta
dell'UPI,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, da conseguire entro il  31  gennaio  2018.  Qualora
l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia  stata  presentata  alcuna
proposta, il decreto e' comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018,
ripartendo il contributo stesso in proporzione  alla  spesa  corrente
per  viabilita'  e  scuole,  come  desunta   dall'ultimo   rendiconto
approvato dalla provincia interessata. 
  844. Ferma restando la rideterminazione delle  dotazioni  organiche
nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, ai fini  del  ripristino  delle  capacita'  di
assunzione, le citta' metropolitane e le  province  delle  regioni  a
statuto ordinario definiscono un  piano  di  riassetto  organizzativo
finalizzato ad un  ottimale  esercizio  delle  funzioni  fondamentali
previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. 
  845. A decorrere  dall'anno  2018,  le  province  delle  regioni  a
statuto ordinario  possono  procedere,  nel  limite  della  dotazione
organica di cui al  comma  844  e  di  un  contingente  di  personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento  di
quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente,
ad assunzioni di  personale  a  tempo  indeterminato,  da  destinarsi
prioritariamente  alle  attivita'  in  materia  di  viabilita'  e  di
edilizia scolastica, solo se l'importo  delle  spese  complessive  di
personale,   al    lordo    degli    oneri    riflessi    a    carico
dell'amministrazione, non  supera  il  20  per  cento  delle  entrate
correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la
percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente  e'  fissata
al 25 per cento. E'  consentito  l'utilizzo  dei  resti  delle  quote
percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite  a
cessazioni di  personale  intervenute  nel  triennio  precedente  non
interessato dai processi di ricollocazione  di  cui  all'articolo  1,
commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Nell'anno
2018, le citta' metropolitane possono procedere, nei termini previsti
dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato
nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del  citato
articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014. 
  846. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della  legge
23 dicembre  2014,  n.  190,  e  il  comma  5  dell'articolo  22  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati. 
  847.  Le  province  delle  regioni  a  statuto  ordinario   possono
avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile  nel  limite
del 25 per cento  della  spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalita'
nell'anno 2009. 
  848.  I  comuni  che  non  hanno   deliberato   il   riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo  3,
comma 7, del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  nonche'
quelli per i quali le competenti sezioni regionali  della  Corte  dei
conti o i servizi  ispettivi  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  hanno  accertato  la  presenza  di  residui  risalenti  agli
esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il  1°
gennaio  2015,  provvedono,  contestualmente   all'approvazione   del
rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei  residui  al  31
dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e  precedenti,  secondo
le modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 28 febbraio  2018.  L'eventuale  maggiore
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario e' ripianato  in
quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalita'  previste
dal decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  2  aprile
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. 
  849. Fermi restando i tempi di pagamento dei  creditori,  gli  enti
locali che hanno presentato  il  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale  o  ne  hanno   conseguito   l'approvazione,   ai   sensi
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, prima del riaccertamento straordinario di cui
al comma 848, possono rimodulare o  riformulare  il  predetto  piano,
entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di  quanto  previsto
dallo stesso comma 848. Gli enti locali che  intendono  avvalersi  di
tale facolta' trasmettono la deliberazione consiliare  contenente  la
relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte  dei
conti e al Ministero dell'interno  nel  termine  di  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge.  Il  consiglio
dell'ente locale,  entro  il  termine  perentorio  di  quarantacinque
giorni alla data  di  esecutivita'  della  deliberazione  di  cui  al
periodo  precedente,  approva  il  piano  rimodulato  o  riformulato,
corredato del parere dell'organo di revisione  economico-finanziaria.
Al  procedimento  di  formazione  e  di  approvazione  del  piano  si
applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9  e
9-bis, e  243-quater  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal  citato  articolo
243-quater sono ridotti alla meta'. 
  850. Per  gli  enti  locali  per  i  quali  la  competente  sezione
regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della
presente legge, ha gia' accertato il  grave  mancato  rispetto  degli
obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme  restando  le
eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  un
ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato
o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo  di
cui all'articolo 243-quater, comma 6, del citato testo unico  di  cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000, costituisce reiterazione  del
mancato rispetto degli obiettivi ai sensi  del  comma  7  del  citato
articolo 243-quater. 
  851. Nell'anno 2019, nelle more della definizione  dei  complessivi
rapporti finanziari fra lo Stato e  la  regione  Sardegna  che  tenga
conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale  n.  77
del 2015 e n. 154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello
sviluppo  economico  dovuto  all'insularita',  e'  riconosciuto  alla
regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro. 
  852. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per  la
salvaguardia della laguna di Venezia  di  cui  all'articolo  6  della
legge 29 novembre 1984, n. 798, e' autorizzata la  spesa  complessiva
di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Le  risorse  cosi'  individuate
sono destinate, per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019  al  2024,  ai
comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti; la restante  quota,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e' destinata a tutti  i  comuni
rappresentati nel Comitato di cui all'articolo 4 della medesima legge
n. 798 del 1984, previa ripartizione definita con  deliberazione  del
Comitato stesso. 
  853.  Al  fine  di  favorire  gli  investimenti,  per  il  triennio
2018-2020, sono assegnati ai comuni  che  non  risultano  beneficiare
delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  974,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, contributi per  interventi  riferiti  a  opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del  territorio,  nel
limite complessivo di 150  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  300
milioni di euro per l'anno 2019 e 400  milioni  di  euro  per  l'anno
2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione  di  opere
integralmente finanziate da altri soggetti. 
  854. I comuni di cui  al  comma  853  comunicano  le  richieste  di
contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio  del
20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre  2018  per  l'anno
2019 e del 20 settembre 2019  per  l'anno  2020.  La  richiesta  deve
contenere le informazioni riferite alla  tipologia  dell'opera  e  al
codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di  finanziamento
concesse  da  altri  soggetti  sulla  stessa   opera.   La   mancanza
dell'indicazione di un CUP  valido  ovvero  l'errata  indicazione  in
relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta
l'esclusione  dalla  procedura.  La  richiesta  di  contributo   deve
riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio e ciascun
comune non puo' chiedere contributi di importo superiore a  5.225.000
euro complessivi. 
  855. L'ammontare del contributo  attribuito  a  ciascun  comune  e'
determinato, entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018,  il  31  ottobre
2018 per l'anno 2019 e il  31  ottobre  2019  per  l'anno  2020,  con
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  l'entita'  delle  richieste
pervenute   superi    l'ammontare    delle    risorse    disponibili,
l'attribuzione e' effettuata a favore dei comuni  che  presentano  la
minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota
accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza,  ascrivibili
ai titoli 1, 2, 3, 4 e  5  dello  schema  di  bilancio  previsto  dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti
della  gestione  del  penultimo  esercizio  precedente  a  quello  di
riferimento. 
  856. Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte dal prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al  rendiconto
della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118,  alla  banca  dati   delle   amministrazioni   pubbliche.   Sono
considerate esclusivamente le richieste di contributo  pervenute  dai
comuni che, alla data  di  presentazione  della  richiesta  medesima,
hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di  cui  all'articolo  3
del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  12  maggio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio  2016,
riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso  di
comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo  44,
comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le  informazioni
di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto
consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno. 
  857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma  853  e'
tenuto  ad  affidare  i  lavori  per  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla  data  di  emanazione  del
decreto di cui al  comma  855.  I  risparmi  derivanti  da  eventuali
ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero  alla  regolare
esecuzione di cui al  comma  858  e  successivamente  possono  essere
utilizzati per ulteriori  investimenti,  per  le  medesime  finalita'
previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati
entro il 30 giugno dell'esercizio successivo. 
  858. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 855 sono
erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari  per  il  20
per cento entro il 15 aprile  2018  per  l'anno  2018,  entro  il  28
febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l'anno
2020, per il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l'anno  2018,
entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019 ed entro il  31  maggio  2020
per  l'anno  2020,  previa  verifica  dell'avvenuto  affidamento  dei
lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860,  e
per il restante  20  per  cento  previa  trasmissione,  al  Ministero
dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato  di
regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori,
ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50. 
  859. Nel caso di mancato rispetto dei termini  e  delle  condizioni
previsti dai commi  857  e  858,  il  contributo  e'  recuperato  dal
Ministero dell'interno secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  860. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 853 a
859 e'  effettuato  dai  comuni  beneficiari  attraverso  il  sistema
previsto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre   2011,   n.   229,
classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti  Legge
di bilancio 2018 ». 
  861. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  effettua  un  controllo  a
campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma
853. 
  862. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale  dei
piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6  ottobre
2017, n. 158, e' incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2018. 
  863. All'articolo 1, comma  228,  terzo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208,  le  parole:  «  tra  1.000  e  3.000  »  sono
sostituite dalle seguenti: « tra 1.000 e 5.000 ». 
  864. Per gli anni dal 2018 al 2020 continua ad applicarsi,  con  le
medesime modalita' ivi previste, l'articolo 3-bis  del  decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre  2012,  n.  213.  Le  risorse   derivanti   sono   destinate
all'incremento della massa attiva della gestione  liquidatoria  degli
enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo  il  1º
gennaio 2016 e fino alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  865.  Per  l'anno  2018,  le  somme  di  cui  al  comma  864   sono
incrementate dell'importo di 10 milioni di euro. 
  866. Per gli  anni  dal  2018  al  2020  gli  enti  locali  possono
avvalersi della possibilita' di utilizzo dei proventi derivanti dalle
alienazioni patrimoniali,  anche  derivanti  da  azioni  o  piani  di
razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui  o  dei
prestiti obbligazionari  in  ammortamento  nell'anno  o  in  anticipo
rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale  possibilita'  e'
consentita esclusivamente agli enti locali che: 
  a)   dimostrino,   con   riferimento   al   bilancio    consolidato
dell'esercizio   precedente,   un   rapporto   tra    totale    delle
immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2; 
  b) in sede di bilancio di previsione non registrino  incrementi  di
spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7  annesso  al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  c) siano in regola con  gli  accantonamenti  al  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita'. 
  867. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19  giugno  2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125, le parole: « Per gli anni 2015, 2016 e 2017  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « Per gli anni dal 2015 al 2020 ». 
  868. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, le parole: « elevato al 50 per cento a decorrere
dall'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « elevato al 50  per
cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018 ». 
  869. La dotazione finanziaria dei contributi  straordinari  di  cui
all'articolo  15,  comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e'  incrementata  a  decorrere
dall'anno 2018 di 10 milioni di euro annui. All'onere derivante dalla
disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui
a decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del contributo di cui al comma  24  dell'articolo  1  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  870. Per l'anno 2018, a titolo di  ristoro  del  gettito  non  piu'
acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di  cui
al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
attribuito ai comuni interessati un  contributo  complessivo  di  300
milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella  tabella
B allegata al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  10
marzo  2017,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. 
  871. Per l'anno 2018 ciascun comune consegue un valore positivo del
saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al comma 870. 
  872. Le disposizioni degli articoli 19, comma 8,  e  25  del  testo
unico in materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al
decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,  si  applicano,  salva
diversa disciplina  normativa  a  tutela  dei  lavoratori,  anche  ai
dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti,  rispettivamente,
ai sensi degli  articoli  31  e  114  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore del predetto
testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016,  risultino
gia' posti in liquidazione da parte di amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165. 
  873. Al fine di assicurare le prestazioni del servizio di trasporto
pubblico locale,  gli  enti  locali  con  popolazione  residente  non
superiore a  100.000  abitanti  che  hanno  presentato  il  piano  di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi  dell'articolo  243-bis
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  o  ne  hanno
conseguito l'approvazione possono: 
  a) concedere, nel rispetto del vincolo del  pareggio  di  bilancio,
contributi per investimenti alle  societa'  a  totale  partecipazione
pubblica  che,  ancorche'  in  perdita,  presentino   un   piano   di
ristrutturazione finanziaria approvato dall'ente che detiene le quote
attraverso l'assunzione di mutui presso la societa' Cassa depositi  e
prestiti Spa, con oneri a totale carico dello stesso ente; 
  b) procedere, nel rispetto del vincolo del  pareggio  di  bilancio,
all'assunzione di mutui, con oneri a  totale  carico  dell'ente,  per
investimenti sulla mobilita' sostenibile, anche per il rilancio delle
societa' partecipate operanti  nel  settore  del  trasporto  pubblico
locale. 
  874. All'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 485 e' sostituito dal seguente: 
    « 485. Al  fine  di  favorire  gli  investimenti,  da  realizzare
attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti e il ricorso al debito, per l'anno  2017,  sono  assegnati
agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di
cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012,  n.  243,
nel limite complessivo di 700 milioni di euro, di cui 300 milioni  di
euro destinati a interventi di edilizia  scolastica.  Sono  assegnati
agli enti locali spazi  finanziari  nell'ambito  dei  medesimi  patti
nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di  euro  annui  per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400  milioni  di  euro  annui
destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di  euro
annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel  limite
complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni  dal
2020 al 2023 »; 
  b) dopo il comma 486 e' inserito il seguente: 
    «486-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, che hanno delegato  le  funzioni  connesse  alla
realizzazione  di   opere   pubbliche,   possono   richiedere   spazi
finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali,
di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n.
243, per la quota di  contributi  trasferita  all'unione  stessa  per
investimenti in opere pubbliche  riferite  alla  medesima  delega  di
funzioni »; 
  c) al comma  487,  alinea,  dopo  le  parole:  «  Gli  enti  locali
comunicano gli spazi  finanziari  »  sono  inserite  le  seguenti:  «
destinati ad interventi di edilizia scolastica »; 
  d) dopo il comma 487 e' inserito il seguente: 
    «487-bis.  Gli  enti  locali  comunicano  gli  spazi   finanziari
destinati ad interventi di impiantistica sportiva di cui necessitano,
entro il termine perentorio del 20  gennaio  di  ciascun  anno,  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport  secondo
le   modalita'   individuate   e   pubblicate   nel   sito   internet
http://www.sportgoverno.it/. Le richieste di  spazi  finanziari  sono
complete delle informazioni relative: 
    a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; 
    b)  all'avanzo  di  amministrazione,   al   netto   della   quota
accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante  dal
rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente »; 
  e) al comma 488, lettera a), dopo le parole: «  18  maggio  2017  »
sono aggiunte le seguenti: «  e,  negli  anni  successivi,  ai  sensi
dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di  cui  al  comma
492, nonche' interventi finanziati  ai  sensi  dell'articolo  10  del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la  quota  di
cofinanziamento a carico dell'ente »; 
  f) alle lettere b) e c) del comma 488, le parole: « di  entrata  in
vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « della
richiesta di spazi finanziari »; 
  g) dopo il comma 488-bis e' inserito il seguente: 
    « 488-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per
lo sport individua per ciascun  ente  locale  gli  spazi  finanziari,
tenendo conto del seguente ordine prioritario: 
    a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e
in sicurezza  compreso  l'adeguamento  antisismico,  di  abbattimento
delle barriere architettoniche, di efficientamento  energetico  e  di
ripristino della funzionalita' per i quali gli  enti  dispongono  del
progetto esecutivo redatto e validato  in  conformita'  alla  vigente
normativa,  completo  del  codice  unico  di  progetto  (CUP)  e  del
cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non  abbiano
pubblicato il bando di  gara  alla  data  della  richiesta  di  spazi
finanziari; 
    b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali  gli
enti  dispongono  del  progetto  esecutivo  redatto  e  validato   in
conformita'  alla  vigente  normativa,  completo  del   CUP   e   del
cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non  abbiano
pubblicato il bando di  gara  alla  data  della  richiesta  di  spazi
finanziari; 
    c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e
in sicurezza  compreso  l'adeguamento  antisismico,  di  abbattimento
delle barriere architettoniche, di efficientamento  energetico  e  di
ripristino della funzionalita' per i quali gli  enti  dispongono  del
progetto definitivo completo del CUP; 
    d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali  gli
enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP »; 
  h) il comma 489 e' sostituito dal seguente: 
    « 489. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Struttura  di
missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi
di riqualificazione dell'edilizia  scolastica  e  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport  individuano  gli  enti
locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo  degli  stessi,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro  il  10
febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorita' di  cui  ai  commi
488 e 488-ter, qualora le richieste complessive  risultino  superiori
agli spazi  finanziari  disponibili,  l'individuazione  dei  medesimi
spazi e' effettuata a favore degli enti che  presentano  la  maggiore
incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di  amministrazione.
Qualora le  richieste  complessive  risultino  inferiori  agli  spazi
disponibili, l'importo eccedente e' destinato  alle  finalita'  degli
interventi previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di  ogni  anno
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione  per
il  coordinamento  e  impulso  nell'attuazione   di   interventi   di
riqualificazione  dell'edilizia  scolastica  e  la   Presidenza   del
Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport comunicano al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato gli spazi finanziari  da  attribuire  a  ciascun
ente locale »; 
  i) al comma 491, alinea, dopo le parole: «  edilizia  scolastica  »
sono inserite le seguenti: « e di impiantistica sportiva »; 
  l) al comma 492, dopo la lettera 0b), introdotta dal comma 886  del
presente articolo, e' inserita la seguente: 
    «0c) investimenti gia' avviati, a  valere  su  risorse  acquisite
mediante contrazione di mutuo e per i  quali  sono  stati  attribuiti
spazi  finanziari  ai  sensi  dell'ultimo   decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato di cui all'alinea »; 
  m) al comma 492, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) investimenti finanziati con avanzo di  amministrazione  o
mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione  definitiva
e/o  esecutiva  e'  finanziata  a  valere  sulle   risorse   di   cui
all'articolo  41-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 »; 
  n) al comma 492, lettera a), dopo  il  numero  2)  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «2-bis) dei comuni con popolazione  compresa  tra  5.001e  15.000
abitanti, per i quali gli  enti  dispongono  del  progetto  esecutivo
redatto e validato in conformita' alla  vigente  normativa,  completo
del cronoprogramma della spesa; »; 
  o) al comma 492, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: 
    «  d-ter)  investimenti  finalizzati  al   potenziamento   e   al
rifacimento di impianti per la produzione  di  energia  elettrica  di
fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico,  per  i  quali  gli  enti
dispongono del progetto esecutivo redatto e validato  in  conformita'
alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa »; 
  p) al comma 493, le parole: « 0a), a), c) e d)  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e  d-ter)
»; 
  q) il comma 507 e' sostituito dal seguente: 
    «507.  L'ente  territoriale  attesta   l'utilizzo   degli   spazi
finanziari concessi  in  attuazione  delle  intese  e  dei  patti  di
solidarieta' previsti dall'articolo 10 della legge 24 dicembre  2012,
n. 243, con l'invio della certificazione  di  verifica  del  rispetto
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470  del  presente  articolo.
L'ente territoriale non  puo'  beneficiare  di  spazi  finanziari  di
competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello  dell'invio
della certificazione di cui al periodo precedente qualora  gli  spazi
finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al
90 per cento ». 
  875. I commi 10 e 11  dell'articolo  77-bis  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, sono abrogati. 
  876. Al fine di una piu' celere realizzazione del progetto sportivo
delle finali di coppa del mondo e  dei  campionati  mondiali  di  sci
alpino, che si terranno a  Cortina  d'Ampezzo,  rispettivamente,  nel
marzo 2020 e nel febbraio 2021, all'articolo 61 del decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, dopo il comma 26 e' inserito il seguente: 
  « 26-bis. Ai fini  della  realizzazione  del  piano  di  interventi
previsto dai commi 1 e 17, e' in facolta' del commissario: operare le
riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74  e
79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad  un
terzo i termini stabiliti dagli articoli  97,  183,  188  e  189  del
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50;  ridurre  fino  a  dieci
giorni, in  conformita'  alla  direttiva  2007/66/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007,  il  termine  di  cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50.  E'
altresi' in facolta' del commissario, per  gli  appalti  pubblici  di
lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi  attuativi
del piano, fare ricorso all'articolo 63 del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50; in questo caso,  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza,   concorrenza   e   rotazione,   l'invito,    contenente
l'indicazione dei criteri di aggiudicazione,  e'  rivolto  ad  almeno
cinque operatori economici ». 
  877. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, come modificato  dall'articolo  1,  comma  395,  della  legge  23
dicembre 2014,  n.  190,  le  parole:  «  31  dicembre  2017  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ». 
  878. Al fine di  assicurare  la  copertura  e  la  continuita'  del
servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto  conto
dell'essenzialita' del  medesimo  per  il  funzionamento  degli  enti
locali,     nonche'     di     garantirne      la      sostenibilita'
economico-finanziaria,  anche  per   finalita'   di   tutela   e   di
coordinamento della finanza pubblica: 
  a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,
dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  «  Nell'ambito  del
predetto servizio di tesoreria, sulla base di  apposite  convenzioni,
la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata a  concedere
anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi
di accessibilita', uniformita' di  trattamento,  predeterminazione  e
non discriminazione »; 
  b)  all'articolo  255,  comma  10,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, dopo  le  parole:  «  l'amministrazione  »  sono
inserite le seguenti: «  delle  anticipazioni  di  tesoreria  di  cui
all'articolo 222 e ». 
  879. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle  seguenti:
« 31 dicembre 2019 ». 
  880. Le risorse accantonate  nel  fondo  pluriennale  vincolato  di
spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio
contabile applicato concernente la contabilita'  finanziaria  di  cui
all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici  relative
a  investimenti  per  lavori  pubblici  e  quelle  per  procedure  di
affidamento  gia'  attivate,  se  non  utilizzate,   possono   essere
conservate nel fondo pluriennale vincolato  di  spesa  dell'esercizio
2017 purche' riguardanti opere per le quali l'ente abbia gia' avviato
le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, o disponga del progetto esecutivo degli  investimenti  redatto  e
validato  in  conformita'  alla  vigente  normativa,   completo   del
cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel  risultato  di
amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi
impegni di spesa. 
  881. All'articolo 20, comma 1, del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) risulti in servizio successivamente alla data di  entrata  in
vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo  determinato
presso l'amministrazione che procede all'assunzione  o,  in  caso  di
amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma  associata,
anche presso le amministrazioni con servizi associati »; 
  b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c)  abbia  maturato,  al  31  dicembre  2017,  alle   dipendenze
dell'amministrazione   di   cui   alla   lettera   a)   che   procede
all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non  continuativi,
negli ultimi otto anni ». 
  882. Al  paragrafo  3.3  dell'allegato  4.2,  recante  «  Principio
contabile  applicato  concernente  la  contabilita'  finanziaria   »,
annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole:  «,
nel 2018 e' pari almeno all'85 per cento e dal 2019  l'accantonamento
al fondo e' effettuato per l'intero importo » sono  sostituite  dalle
seguenti: « , nel 2018 e' pari almeno al 75 per cento,  nel  2019  e'
pari almeno all'85 per cento, nel 2020 e' pari almeno al 95 per cento
e dal 2021 l'accantonamento  al  fondo  e'  effettuato  per  l'intero
importo ». 
  883. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  dopo  il
comma 29 e' inserito il seguente: 
  «29-bis. La Commissione di cui al comma 29, con cadenza biennale, a
partire dall'anno  2018,  presenta  una  relazione  alla  Commissione
parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in merito  allo
stato di attuazione delle disposizioni di cui ai capi II, III,  IV  e
VI della legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento alle
ipotesi tecniche inerenti la determinazione  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo ». 
  884. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre
2016, n. 232, le parole: « il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per
cento per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « il  45  per
cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019 ». 
  885. All'articolo 1, comma 452, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli accantonamenti
di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati  all'incremento
dei contributi straordinari di cui  all'articolo  15,  comma  3,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  anche
mediante il versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  e  la
successiva riassegnazione  al  pertinente  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno ». 
  886. All'articolo 1, comma 492, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, dopo la lettera 0a) e' inserita la seguente: 
  «0b) investimenti degli  enti  locali,  finanziati  con  avanzo  di
amministrazione o da  operazioni  di  indebitamento,  finalizzati  al
ripristino e alla messa in sicurezza del  territorio,  a  seguito  di
danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i  quali  sia
stato dichiarato, nell'anno precedente la  data  della  richiesta  di
spazi finanziari, lo stato di emergenza,  ai  sensi  dell'articolo  5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ». 
  887.  Entro  il  30  aprile  2018,  con   decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali  e  con   la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  gli  affari
regionali e le autonomie, si provvede all'aggiornamento del principio
contabile  applicato  concernente  la  programmazione  del   bilancio
previsto dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del
Documento  unico  di  programmazione  (DUP)   semplificato   di   cui
all'articolo 170,  comma  6,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  888. All'articolo  243-bis  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 5, le parole: « della durata massima di  dieci  anni  »
sono sostituite dalle seguenti: « di durata compresa  tra  quattro  e
venti anni »; 
  b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    « 5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio  finanziario
pluriennale, di cui al primo periodo  del  comma  5,  e'  determinata
sulla base del rapporto tra le passivita' da ripianare nel medesimo e
l'ammontare degli  impegni  di  cui  al  titolo  I  della  spesa  del
rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso
alla procedura di riequilibrio o  dell'ultimo  rendiconto  approvato,
secondo la seguente tabella: 
 
    

  =================================================================
  |                                     | Durata massima del piano|
  | Rapporto passivita'/impegni  di cui |     di riequilibrio     |
  |             al titolo I             |finanziario pluriennale  |
  +=====================================+=========================+
  |        Fino al 20 per cento         |          4 anni         |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  | Superiore al 20 per cento e fino al |                         |
  |            60 per cento             |         10 anni         |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  | Superiore al 60 per cento e fino al |                         |
  |            100 per cento            |         15 anni         |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |       Oltre il 100 per cento        |         20 anni         |
  +-------------------------------------+-------------------------+
    
 
                                                                   ». 
  889. Fermi restando i tempi di pagamento dei  creditori,  gli  enti
locali che hanno presentato  il  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale  o  ne  hanno   conseguito   l'approvazione,   ai   sensi
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, prima della data di entrata in  vigore  della
presente legge, possono rimodulare o riformulare il  predetto  piano,
al fine di usufruire delle modifiche introdotte  dal  comma  888  del
presente articolo. Gli enti locali che intendono  avvalersi  di  tale
facolta'  trasmettono  la  deliberazione  consiliare  contenente   la
relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte  dei
conti e al Ministero dell'interno  nel  termine  di  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge.  Il  consiglio
dell'ente locale,  entro  il  termine  perentorio  di  quarantacinque
giorni dalla data di  esecutivita'  della  deliberazione  di  cui  al
periodo  precedente,  approva  il  piano  rimodulato  o  riformulato,
corredato del parere dell'organo di revisione  economico-finanziaria.
Al  procedimento  di  formazione  e  di  approvazione  del  piano  si
applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9  e
9-bis, e  243-quater  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000; i termini previsti dal  citato  articolo
243-quater sono ridotti alla meta'. Per gli enti locali per  i  quali
la competente sezione regionale della Corte dei conti, alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, ha gia'  accertato  il  grave
mancato  rispetto  degli  obiettivi  intermedi  fissati   dal   piano
originario, ferme restando le eventuali misure  prescritte  ai  sensi
dell'articolo 148-bis del citato testo unico,  un  ulteriore  mancato
rispetto degli obiettivi del nuovo piano  rimodulato  o  riformulato,
accertato  nell'ambito  della   procedura   di   controllo   di   cui
all'articolo  243-quater,  comma  6,  del   medesimo   testo   unico,
costituisce reiterazione del  mancato  rispetto  degli  obiettivi  ai
sensi del comma 7 del citato articolo 243-quater. 
  890. All'articolo  243-bis  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono  inseriti  i
seguenti: 
  «7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione  dei  pagamenti  di
cui al comma 7, l'ente locale interessato puo' richiedere  all'agente
della riscossione una dilazione dei carichi  affidati  dalle  agenzie
fiscali  e  relativi  alle  annualita'  ricomprese   nel   piano   di
riequilibrio pluriennale dell'ente. Le  rateizzazioni  possono  avere
una durata temporale massima di  dieci  anni  con  pagamenti  rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di  cui
all'articolo  19,  commi  1-quater,  3  e  3-bis,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.  Sono  dovuti
gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 
  7-ter. Le disposizioni  del  comma  7-bis  si  applicano  anche  ai
carichi  affidati  dagli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza  e
assistenza obbligatoria. 
  7-quater. Le modalita' di applicazione delle disposizioni dei commi
7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione. 
  7-quinquies.  L'ente  locale  e'  tenuto  a   rilasciare   apposita
delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo  206  quale  garanzia
del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali  e
degli enti gestori di forme di previdenza e  assistenza  obbligatoria
di cui ai commi 7-bis e 7-ter». 
  891. All'articolo 4 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-bis e' aggiunto il seguente: 
  «9-ter. E' fatta  salva  la  possibilita'  per  le  amministrazioni
pubbliche di  acquisire  o  mantenere  partecipazioni,  comunque  non
superiori all'1 per cento del capitale sociale, in societa'  bancarie
di finanza etica e sostenibile, come definite  dall'articolo  111-bis
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  senza  ulteriori
oneri finanziari rispetto a  quelli  derivanti  dalla  partecipazione
medesima ». 
  892. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  108,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al  credito  d'imposta
concesso  alle  imprese  che  effettuano   l'acquisizione   di   beni
strumentali  nuovi  destinati  a  strutture  produttive  secondo   le
modalita' e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata per un  importo
pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e a 100  milioni  di  euro
per  l'anno  2019.  Il  Fondo  per  lo  sviluppo   e   la   coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, e' ridotto  di  200  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019. 
  893. I programmi  operativi  nazionali  ed  i  programmi  operativi
complementari possono prevedere per l'anno  2018,  nell'ambito  degli
obiettivi specifici previsti  dalla  relativa  programmazione  e  nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure
per favorire nelle regioni  Abruzzo,  Molise,  Campania,  Basilicata,
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna  l'assunzione  con  contratto  a
tempo  indeterminato  di  soggetti  che  non   abbiano   compiuto   i
trentacinque anni di eta', ovvero di soggetti di almeno  trentacinque
anni, purche' privi di un impiego regolarmente retribuito  da  almeno
sei mesi. Per i soggetti di  cui  al  periodo  precedente,  l'esonero
contributivo di cui al comma 100 e' elevato fino al  100  per  cento,
nel limite massimo di importo su base annua pari a  quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 118, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190.
L'esonero contributivo di cui al periodo precedente  e'  riconosciuto
in deroga a quanto previsto dal comma 114, secondo periodo. 
  894. Ai fini di cui al comma 893, sono adottate, con le  rispettive
procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti  azioni  di
rimodulazione dei programmi interessati. 
  895. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  13,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come  modificata  dall'articolo
1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  a  valere  sulle
dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, relativa agli interventi a  favore  dello  sviluppo  delle  aree
interne, e' incrementata di 30 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l'anno 2021. 
  896. Per effetto di quanto disposto dal comma 895, l'autorizzazione
di spesa a favore delle aree interne, a valere  sulle  dotazioni  del
Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, e' pari,
complessivamente, a 281,18 milioni di  euro.  La  ripartizione  delle
risorse, definita all'articolo 1, comma 812, della legge 28  dicembre
2015, n. 208, e' modificata come segue: 16 milioni di euro per l'anno
2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016,  94  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni  di  euro
per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020 e  31,18  milioni
di euro per l'anno 2021. 
  897. Al fine di sostenere  il  tessuto  economico-produttivo  delle
regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia, e' istituito un fondo denominato « Fondo  imprese
Sud », di seguito denominato « Fondo »,  a  sostegno  della  crescita
dimensionale delle  piccole  e  medie  imprese  cosi'  come  definite
nell'allegato1al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del
17 giugno 2014, aventi  sede  legale  e  attivita'  produttiva  nelle
predette regioni. Il Fondo  ha  una  durata  di  dodici  anni  e  una
dotazione iniziale pari a 150  milioni  di  euro,  al  cui  onere  si
provvede a valere sull'annualita' 2017 del Fondo per  lo  sviluppo  e
per la coesione, programmazione 2014-2020. La gestione del  Fondo  e'
affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti  e
lo sviluppo d'impresa  Spa  -  Invitalia,  di  seguito  denominata  «
Agenzia », che a tale fine  puo'  avvalersi  anche  della  Banca  del
Mezzogiorno. L'Agenzia stipula all'uopo un'apposita  convenzione  con
la Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  La  gestione  realizzata
dall'Agenzia ha natura di gestione fuori  bilancio,  assoggettata  al
controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge
25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il  soggetto
gestore della misura. Le  risorse  di  cui  al  presente  comma  sono
accreditate   su   un'apposita   contabilita'   speciale    intestata
all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato. 
  898. Quote aggiuntive del Fondo possono essere  sottoscritte  anche
da investitori istituzionali, pubblici e privati,  individuati  dalla
medesima Agenzia attraverso una procedura  aperta  e  trasparente,  e
dalla Banca del Mezzogiorno, dall'Istituto nazionale di promozione di
cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per  gli
investimenti. 
  899. Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al
comma  897,  unitamente  e  contestualmente  a  investitori   privati
indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa  target
e' finanziato, per almeno il 50 per cento, da risorse  apportate  dai
predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una
procedura aperta e trasparente. Il Fondo e  gli  investitori  privati
indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui  al  comma
897 alle medesime condizioni. 
  900. Il Fondo puo'  inoltre  investire,  previa  selezione  tramite
procedura aperta e trasparente, nel rispetto della normativa vigente,
in  fondi  privati  di  investimento  mobiliare  chiuso  (OICR),  che
realizzano investimenti, almeno nella  quota  parte  derivante  dalle
risorse di cui al comma 897, integrate ai sensi  del  comma  899  con
fondi privati, in imprese con caratteristiche di cui  al  comma  897.
L'investimento del Fondo non puo' superare  il  30  per  cento  della
consistenza complessiva dei predetti fondi.