art. 1 (commi 801-884)
  801. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato  dilazionato
scadono nell'ultimo giorno di  ciascun  mese  indicato  nell'atto  di
accoglimento dell'istanza di dilazione. 
  802. Su tutte le somme di qualunque natura,  esclusi  le  sanzioni,
gli interessi, le spese di notifica e gli oneri  di  riscossione,  si
applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutivita' dell'atto  di  cui
al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli  interessi  di  mora
conteggiati al tasso di interesse legale che puo'  essere  maggiorato
di  non  oltre  due  punti   percentuali   dall'ente   con   apposita
deliberazione  adottata  ai  sensi  dell'articolo  52   del   decreto
legislativo n. 446 del 1997. 
  803. I costi di elaborazione e di  notifica  degli  atti  e  quelli
delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico  del
debitore e sono di seguito determinati: 
    a) una quota denominata «  oneri  di  riscossione  a  carico  del
debitore », pari al 3  per  cento  delle  somme  dovute  in  caso  di
pagamento entro il sessantesimo giorno  dalla  data  di  esecutivita'
dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero
pari al 6 per cento delle somme dovute in  caso  di  pagamento  oltre
detto termine, fino a un massimo di 600 euro; 
    b) una quota denominata «  spese  di  notifica  ed  esecutive  »,
comprendente  il  costo  della  notifica  degli  atti   e   correlata
all'attivazione di procedure  esecutive  e  cautelari  a  carico  del
debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti  di
vendite  giudiziarie  e  i  diritti,  oneri  ed  eventuali  spese  di
assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di  recupero,
nella misura fissata con  decreto  non  regolamentare  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, che individua anche  le  tipologie  di
spesa  oggetto   del   rimborso.   Nelle   more   dell'adozione   del
provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli  enti
locali, si applicano le misure e le tipologie  di  spesa  di  cui  ai
decreti del Ministero delle  finanze  21  novembre  2000,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001,  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 12  settembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonche' ai regolamenti
di cui ai decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  18
dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio
1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009,  n.  80,
per quanto riguarda gli  oneri  connessi  agli  istituti  di  vendite
giudiziarie. 
  804. Le disposizioni di cui ai commi da  794  a  803  si  applicano
anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico
di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino  all'applicazione  delle
disposizioni di cui al comma 792. 
  805. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo n. 446  del  1997,  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie  locali,  sono  stabilite  le  disposizioni
generali  in  ordine  alla  definizione  dei  criteri  di  iscrizione
obbligatoria  in  sezione  separata  dell'albo  di  cui  al  medesimo
articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni  e
le  attivita'  di  supporto  propedeutiche  all'accertamento  e  alla
riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da  essi
partecipate. 
  806. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono stabilite le disposizioni in ordine ai seguenti punti: 
    a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli  enti
devono porre in essere con riferimento al rispetto degli  adempimenti
richiesti al  soggetto  affidatario,  alla  validita',  congruenza  e
persistenza  degli  strumenti  fideiussori   esibiti   in   fase   di
aggiudicazione dal soggetto  medesimo,  nonche'  alle  condizioni  di
inadempimento che possono dar luogo alla rescissione  anticipata  dei
rapporti contrattuali e all'avvio delle  procedure  di  cancellazione
dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n.  446  del
1997; 
    b) indicazione di obblighi di comunicazione  e  pubblicazione  da
parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento
in  concessione,  anche  disgiunto,  di  servizi  di  accertamento  e
riscossione  delle  proprie  entrate,  nonche'   delle   informazioni
sintetiche relative all'oggetto e alla  remunerazione  stabilita  per
ciascuna delle attivita'  affidate,  con  particolare  riguardo  alle
misure  degli  eventuali  compensi  stabiliti  in  percentuale  delle
entrate tributarie e patrimoniali; 
    c)  definizione  di  criteri  relativi  all'affidamento  e   alle
modalita' di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione
delle  entrate  degli  enti  oggetto  di  concessione,  al  fine   di
assicurarne  la  necessaria  trasparenza  e  funzionalita',  definire
livelli  imprescindibili  di  qualita',  anche  con  riferimento   al
rispetto dei diritti dei contribuenti, nonche' linee guida in materia
di  misure  dei  compensi,  tenuto  anche   conto   delle   effettive
riscossioni. 
  807. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo  53,  comma  1,
del decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella sezione separata del
medesimo albo, prevista al comma  805,  sono  richieste  le  seguenti
misure minime di capitale interamente versato  in  denaro  o  tramite
polizza assicurativa o fideiussione bancaria: 
    a) 2.500.000  euro  per  l'effettuazione,  anche  disgiuntamente,
delle  attivita'  di  accertamento  dei  tributi  e  di   quelle   di
riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione
fino a 200.000 abitanti; 
    b) 5 milioni di euro per l'effettuazione,  anche  disgiuntamente,
delle  attivita'  di  accertamento  dei  tributi  e  di   quelle   di
riscossione dei tributi e di  altre  entrate  nelle  province  e  nei
comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti; 
    c) 500.000  euro  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  e  delle
attivita'  di  supporto   propedeutiche   all'accertamento   e   alla
riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione  fino  a
200.000 abitanti; 
    d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni  e  delle
attivita'  di  supporto   propedeutiche   all'accertamento   e   alla
riscossione delle entrate locali, nelle province  e  nei  comuni  con
popolazione superiore a 200.000 abitanti. 
  808. I soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma  805
e quelli  iscritti  all'albo  di  cui  all'articolo  53  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle  condizioni  e  alle
misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale  sociale  entro
il 31 dicembre 2020. 
  809.  I  conservatori  dei  pubblici  registri  immobiliari  e  del
pubblico  registro  automobilistico  eseguono   le   iscrizioni,   le
trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti,  delle  ipoteche  e
del fermo amministrativo  richieste  dal  soggetto  legittimato  alla
riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto. 
  810. I conservatori sono altresi'  tenuti  a  rilasciare  in  carta
libera e  gratuitamente  al  soggetto  legittimato  alla  riscossione
forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni  da
loro indicati, contenente la specificazione  dei  titoli  trascritti,
dei crediti iscritti e  del  domicilio  dei  soggetti  a  cui  favore
risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni. 
  811. I competenti  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  rilasciano
gratuitamente al soggetto legittimato  alla  riscossione  forzata  le
visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei  debitori  e
dei  coobbligati  e  svolgono  gratuitamente  le  attivita'  di   cui
all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973. 
  812. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti
aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione prevista dal testo  unico
di cui al regio decreto n. 639 del 1910 o l'atto di cui al comma  792
sono esenti, o continuano ad essere esenti, dalla registrazione e non
devono essere inviate all'Agenzia delle entrate. 
  813. Ai trasferimenti  coattivi  di  beni  mobili  non  registrati,
l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. Per i
beni mobili registrati,  l'imposta  provinciale  di  trascrizione  si
applica nella misura fissa di 50 euro  tranne  i  casi  di  esenzione
previsti dalla legge. 
  814. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) il  comma  2-septies  dell'articolo  4  del  decreto-legge  24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265; 
    b) il comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,  n.
244; 
    c) il comma  28-sexies  dell'articolo  83  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133; 
    d) l'articolo 3-bis del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; 
    e) le lettere gg-sexies) e gg-septies) del comma 2  dell'articolo
7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
  815. I contenuti delle norme vigenti  riferite  agli  agenti  della
riscossione si intendono applicabili, sin dalla data  di  entrata  in
vigore delle stesse norme, anche alle attivita' svolte in  regime  di
concessione per conto degli enti locali, il  cui  ramo  d'azienda  e'
stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b),  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
  816. A decorrere dal 2021 il canone  patrimoniale  di  concessione,
autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria,  ai  fini  di  cui  al
presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato  «  canone  »,  e'
istituito dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane, di
seguito  denominati  «  enti  »,  e   sostituisce:   la   tassa   per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il
diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei
mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7  e  8,
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza  dei  comuni  e
delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone
ricognitorio  o  concessorio  previsto  da  norme  di  legge  e   dai
regolamenti comunali e provinciali, fatti  salvi  quelli  connessi  a
prestazioni di servizi. 
  817. Il canone e' disciplinato dagli enti in modo da assicurare  un
gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai  tributi  che  sono
sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilita'  di
variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. 
  818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada  situati
all'interno di centri abitati di comuni con popolazione  superiore  a
10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7,  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. 
  819. Il presupposto del canone e': 
    a) l'occupazione,  anche  abusiva,  delle  aree  appartenenti  al
demanio o al  patrimonio  indisponibile  degli  enti  e  degli  spazi
soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; 
    b)  la  diffusione  di  messaggi  pubblicitari,  anche   abusiva,
mediante impianti installati su aree appartenenti  al  demanio  o  al
patrimonio indisponibile degli enti, su beni  privati  laddove  siano
visibili da luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico  del  territorio
comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso  pubblico  o  a
uso privato. 
  820.  L'applicazione  del  canone  dovuto  per  la  diffusione  dei
messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del  comma  819  esclude
l'applicazione del canone dovuto  per  le  occupazioni  di  cui  alla
lettera a) del medesimo comma. 
  821. Il canone e'  disciplinato  dagli  enti,  con  regolamento  da
adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  in  cui  devono
essere indicati: 
    a)  le  procedure  per  il   rilascio   delle   concessioni   per
l'occupazione   di   suolo   pubblico    e    delle    autorizzazioni
all'installazione degli impianti pubblicitari; 
    b) l'individuazione  delle  tipologie  di  impianti  pubblicitari
autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito  comunale,  nonche'  il
numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia  o
la relativa superficie; 
    c) i criteri per la  predisposizione  del  piano  generale  degli
impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i  comuni  superiori  ai
20.000 abitanti, ovvero  il  richiamo  al  piano  medesimo,  se  gia'
adottato dal comune; 
    d) la superficie degli impianti destinati dal comune al  servizio
delle pubbliche affissioni; 
    e) la disciplina delle modalita' di dichiarazione per particolari
fattispecie; 
    f)  le  ulteriori  esenzioni  o  riduzioni  rispetto   a   quelle
disciplinate dai commi da 816 a 847; 
    g) per le occupazioni e la diffusione  di  messaggi  pubblicitari
realizzate abusivamente,  la  previsione  di  un'indennita'  pari  al
canone maggiorato fino al 50 per cento,  considerando  permanenti  le
occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari  realizzate  con
impianti  o  manufatti  di  carattere  stabile  e   presumendo   come
temporanee le occupazioni e la diffusione  di  messaggi  pubblicitari
effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del  verbale  di
accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; 
    h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore
all'ammontare del canone o dell'indennita' di cui alla lettera g) del
presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme  restando
quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e  5,  e  23  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  822. Gli enti procedono alla  rimozione  delle  occupazioni  e  dei
mezzi   pubblicitari   privi   della   prescritta    concessione    o
autorizzazione o effettuati in difformita' dalle stesse o per i quali
non sia stato eseguito il  pagamento  del  relativo  canone,  nonche'
all'immediata copertura della pubblicita'  in  tal  modo  effettuata,
previa redazione di processo  verbale  di  constatazione  redatto  da
competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione  a
carico  dei  soggetti  che  hanno   effettuato   le   occupazioni   o
l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la  pubblicita'  e'
stata effettuata. 
  823. Il canone e' dovuto dal titolare dell'autorizzazione  o  della
concessione  ovvero,  in  mancanza,   dal   soggetto   che   effettua
l'occupazione o la diffusione dei messaggi  pubblicitari  in  maniera
abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, e' obbligato  in
solido il soggetto pubblicizzato. 
  824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il  canone
e' determinato, in base alla durata,  alla  superficie,  espressa  in
metri quadrati, alla tipologia e alle finalita', alla  zona  occupata
del territorio comunale o provinciale o della citta' metropolitana in
cui e' effettuata l'occupazione. Il canone puo' essere maggiorato  di
eventuali effettivi e comprovati oneri di  manutenzione  in  concreto
derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano,
a qualsiasi titolo, gia' posti a carico dei soggetti  che  effettuano
le occupazioni.  La  superficie  dei  passi  carrabili  si  determina
moltiplicando  la  larghezza  del  passo,   misurata   sulla   fronte
dell'edificio o del  terreno  al  quale  si  da'  l'accesso,  per  la
profondita' di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo  ai
passi carrabili  puo'  essere  definitivamente  assolto  mediante  il
versamento,  in  qualsiasi  momento,  di  una  somma  pari  a   venti
annualita'. 
  825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari  di  cui  al  comma
819, lettera b), il canone e' determinato  in  base  alla  superficie
complessiva del mezzo pubblicitario,  calcolata  in  metri  quadrati,
indipendentemente  dal  tipo  e  dal  numero  dei  messaggi.  Per  la
pubblicita' effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso  pubblico
o a uso privato, il canone e' dovuto rispettivamente al comune che ha
rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario
del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso e'  obbligato  in
solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per  diffondere
il messaggio. Non sono soggette al canone le  superfici  inferiori  a
trecento centimetri quadrati. 
  826. La tariffa standard annua, modificabile  ai  sensi  del  comma
817,  in  base  alla  quale  si  applica  il  canone  relativo   alle
fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione  o  la
diffusione di messaggi pubblicitari si protragga  per  l'intero  anno
solare e' la seguente: 
 
    

        ===================================================
        |  Classificazione dei comuni   |Tariffa standard |
  +===============================+=================+
        |Comuni con oltre 500.000       |                 |
        |abitanti                       |euro 70,00       |
        +-------------------------------+-----------------+
  |Comuni con oltre 100.000 fino a|                 |
        |500.000 abitanti               |euro 60,00       |
        +-------------------------------+-----------------+
     |Comuni con oltre 30.000 fino a |                 |
        |100.000 abitanti               |euro 50,00       |
        +-------------------------------+-----------------+
  |Comuni con oltre 10.000 fino a |                 |
        |30.000 abitanti                |euro 40,00       |
        +-------------------------------+-----------------+
        |Comuni fino a 10.000 abitanti  |euro 30,00       |
        +-------------------------------+-----------------+

    
 
  827. La tariffa standard giornaliera,  modificabile  ai  sensi  del
comma 817, in base alla quale si  applica  il  canone  relativo  alle
fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione  o  la
diffusione di messaggi  pubblicitari  si  protragga  per  un  periodo
inferiore all'anno solare e' la seguente: 
 
    

         ===================================================
         |  Classificazione dei comuni   |Tariffa standard |
         +===============================+=================+
         |Comuni con oltre 500.000       |                 |
         |abitanti                       |euro 2           |
         +-------------------------------+-----------------+
         |Comuni con oltre 100.000 fino a|                 |
         |500.000 abitanti               |euro 1,30        |
         +-------------------------------+-----------------+
         |Comuni con oltre 30.000 fino a |                 |
         |100.000 abitanti               |euro 1,20        |
         +-------------------------------+-----------------+
         |Comuni con oltre 10.000 fino a |                 |
         |30.000 abitanti                |euro 0,70        |
         +-------------------------------+-----------------+
         |Comuni fino a 10.000 abitanti  |euro 0,60        |
         +-------------------------------+-----------------+

    
 
  828. I comuni capoluogo di provincia e di citta' metropolitane  non
possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827
riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000  fino  a  100.000
abitanti. Per le province e per le citta'  metropolitane  le  tariffe
standard annua e giornaliera sono pari  a  quelle  della  classe  dei
comuni fino a 10.000 abitanti. 
  829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard  di  cui
al comma  826  e'  ridotta  a  un  quarto.  Per  le  occupazioni  del
sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al  primo  periodo
va applicata fino a  una  capacita'  dei  serbatoi  non  superiore  a
tremila litri; per i  serbatoi  di  maggiore  capacita',  la  tariffa
standard di cui al primo periodo e' aumentata di un quarto  per  ogni
mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5
per cento sulla misura della capacita'. 
  830. E' soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei  adibiti
ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e  rivi  di
traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e  di
Chioggia ai sensi del regio  decreto  20  ottobre  1904,  n.  721,  e
dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del  codice  della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni  la
tariffa standard prevista dal comma 826 e' ridotta di  almeno  il  50
per cento. 
  831. Per le occupazioni permanenti  del  territorio  comunale,  con
cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi
di pubblica utilita', quali la distribuzione ed erogazione di energia
elettrica,  gas,  acqua,  calore,  servizi  di  telecomunicazione   e
radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone  e'  dovuto  dal
soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base
delle utenze complessive del soggetto stesso e  di  tutti  gli  altri
soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente  tariffa
forfetaria: 
 
    

          =================================================
          |  Classificazione dei comuni   |    Tariffa    |
          +===============================+===============+
          |Comuni fino a 20.000 abitanti  |euro 1,50      |
          +-------------------------------+---------------+
          |Comuni oltre 20.000 abitanti   |euro 1         |
          +-------------------------------+---------------+

    
 
  In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non  puo'
essere  inferiore  a  euro  800.  Il  canone  e'  comprensivo   degli
allacciamenti alle  reti  effettuati  dagli  utenti  e  di  tutte  le
occupazioni di suolo pubblico con  impianti  direttamente  funzionali
all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto  al  pagamento
del  canone  ha  diritto  di  rivalsa  nei  confronti   degli   altri
utilizzatori delle reti  in  proporzione  alle  relative  utenze.  Il
numero complessivo delle utenze e' quello risultante al  31  dicembre
dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base
all'indice ISTAT dei  prezzi  al  consumo  rilevati  al  31  dicembre
dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e
delle citta' metropolitane, il canone e' determinato nella misura del
20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione  della  misura
unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle
utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. 
  832. Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni  e  le
diffusioni di messaggi pubblicitari: 
    a) eccedenti i mille metri quadrati; 
    b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali
e sportive, qualora  l'occupazione  o  la  diffusione  del  messaggio
pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in  cui
le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate  con  il
patrocinio dell'ente, quest'ultimo  puo'  prevedere  la  riduzione  o
l'esenzione dal canone; 
    c) con spettacoli viaggianti; 
    d) per l'esercizio dell'attivita' edilizia. 
  833. Sono esenti dal canone: 
    a)  le  occupazioni  effettuate  dallo  Stato,   dalle   regioni,
province, citta' metropolitane,  comuni  e  loro  consorzi,  da  enti
religiosi per l'esercizio di  culti  ammessi  nello  Stato,  da  enti
pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  per  finalita'  specifiche  di
assistenza,  previdenza,  sanita',  educazione,  cultura  e   ricerca
scientifica; 
    b) le occupazioni con le  tabelle  indicative  delle  stazioni  e
fermate e degli orari dei servizi pubblici di  trasporto,  nonche'  i
mezzi la cui esposizione  sia  obbligatoria  per  norma  di  legge  o
regolamento,  purche'  di  superficie  non  superiore  ad  un   metro
quadrato, se non sia stabilito altrimenti; 
    c) le occupazioni occasionali di durata non  superiore  a  quella
che e' stabilita nei regolamenti di polizia locale; 
    d) le occupazioni con impianti adibiti ai  servizi  pubblici  nei
casi  in  cui  ne  sia  prevista,  all'atto   della   concessione   o
successivamente, la devoluzione gratuita al comune al  termine  della
concessione medesima; 
    e) le occupazioni di aree cimiteriali; 
    f)  le  occupazioni  con  condutture   idriche   utilizzate   per
l'attivita' agricola; 
    g) i messaggi  pubblicitari,  escluse  le  insegne,  relativi  ai
giornali e alle  pubblicazioni  periodiche,  se  esposti  sulle  sole
facciate esterne delle edicole o  nelle  vetrine  o  sulle  porte  di
ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; 
    h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei
servizi di trasporto pubblico di ogni genere  inerenti  all'attivita'
esercitata dall'impresa di trasporto; 
    i) le insegne, le targhe e simili  apposte  per  l'individuazione
delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni  altro  ente
che non persegua scopo di lucro; 
    l)  le  insegne  di  esercizio  di  attivita'  commerciali  e  di
produzione di beni o servizi che contraddistinguono la  sede  ove  si
svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino
a 5 metri quadrati; 
    m) le indicazioni relative  al  marchio  apposto  con  dimensioni
proporzionali alla dimensione delle gru mobili,  delle  gru  a  torre
adoperate nei cantieri edili e delle macchine  da  cantiere,  la  cui
superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: 
      1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le  gru  a  torre
adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere  con  sviluppo
potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 
      2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le  gru  a  torre
adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere  con  sviluppo
potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 
      3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le  gru  a  torre
adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere  con  sviluppo
potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; 
    n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale
e dell'indirizzo apposti sui veicoli  utilizzati  per  il  trasporto,
anche per conto  terzi,  di  proprieta'  dell'impresa  o  adibiti  al
trasporto per suo conto; 
    o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali  di
pubblico   spettacolo   se   riferite   alle   rappresentazioni    in
programmazione; 
    p) i messaggi pubblicitari,  in  qualunque  modo  realizzati  dai
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge  27  dicembre
2002,  n.  289,  rivolti  all'interno  degli  impianti  dagli  stessi
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con  capienza
inferiore a tremila posti; 
    q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attivita' commerciale  o  di
produzione di beni o servizi  ove  si  effettua  l'attivita'  stessa,
nonche' i mezzi pubblicitari, ad  eccezione  delle  insegne,  esposti
nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei  locali  medesimi  purche'
attinenti all'attivita'  in  essi  esercitata  che  non  superino  la
superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; 
    r) i passi carrabili, le rampe  e  simili  destinati  a  soggetti
portatori di handicap. 
  834.  Gli  enti  possono  prevedere  nei   rispettivi   regolamenti
ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento  una  tantum  all'atto
del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la
tariffa massima per le intercapedini. 
  835. Il versamento del  canone  e'  effettuato,  direttamente  agli
enti,   contestualmente   al    rilascio    della    concessione    o
dell'autorizzazione all'occupazione o alla  diffusione  dei  messaggi
pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo  2-bis  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal  comma  786
del presente articolo. La richiesta di rilascio della  concessione  o
dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della
dichiarazione da parte del soggetto passivo. 
  836. Con decorrenza dal 1° dicembre  2021  e'  soppresso  l'obbligo
dell'istituzione da parte dei comuni  del  servizio  delle  pubbliche
affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi  o
da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni
di manifesti contenenti  comunicazioni  istituzionali  e'  sostituito
dalla pubblicazione nei rispettivi  siti  internet  istituzionali.  I
comuni  garantiscono  in  ogni  caso  l'affissione  da  parte   degli
interessati di manifesti contenenti  comunicazioni  aventi  finalita'
sociali,  comunque  prive  di   rilevanza   economica,   mettendo   a
disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati. 
  837. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021  i  comuni  e  le  citta'
metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,  il  canone
di  concessione  per  l'occupazione  delle   aree   e   degli   spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio  indisponibile,  destinati  a
mercati  realizzati  anche   in   strutture   attrezzate.   Ai   fini
dell'applicazione del canone,  si  comprendono  nelle  aree  comunali
anche i tratti di strada situati all'interno di  centri  abitati  con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma
7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285. 
  838. Il canone di cui al  comma  837  si  applica  in  deroga  alle
disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e  sostituisce
la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al  capo
II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,  il  canone  per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di
occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente  articolo,  i
prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  839. Il canone di cui al comma 837  e'  dovuto  al  comune  o  alla
citta' metropolitana dal titolare  dell'atto  di  concessione  o,  in
mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla
superficie risultante dall'atto di concessione o, in  mancanza,  alla
superficie effettivamente occupata. 
  840. Il canone di cui al comma 837  e'  determinato  dal  comune  o
dalla citta' metropolitana in base alla durata, alla tipologia,  alla
superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati  e  alla  zona
del territorio in cui viene effettuata. 
  841.  La  tariffa  di  base  annuale  per  le  occupazioni  che  si
protraggono per l'intero anno solare e' la seguente: 
 
    

         ===================================================
         |  Classificazione dei comuni   |Tariffa standard |
         +===============================+=================+
         |Comuni con oltre 500.000       |                 |
         |abitanti                       |euro 70,00       |
         +-------------------------------+-----------------+
         |Comuni con oltre 100.000 fino a|                 |
         |500.000 abitanti               |euro 60,00       |
         +-------------------------------+-----------------+
         |Comuni con oltre 30.000 fino a |                 |
         |100.000 abitanti               |euro 50,00       |
         +-------------------------------+-----------------+
         |Comuni con oltre 10.000 fino a |                 |
         |30.000 abitanti                |euro 40,00       |
         +-------------------------------+-----------------+
         |Comuni fino a 10.000 abitanti  |euro 30,00       |
         +-------------------------------+-----------------+

    
 
  842. La tariffa di base  giornaliera  per  le  occupazioni  che  si
protraggono per un periodo inferiore all'anno solare e' la seguente: 
 
    

         ===================================================
         |  Classificazione dei comuni   |Tariffa standard |
         +===============================+=================+
         |Comuni con oltre 500.000       |                 |
         |abitanti                       |euro 2           |
         +-------------------------------+-----------------+
         |Comuni da oltre 100.000 fino a |                 |
         |500.000 abitanti               |euro 1,30        |
         +-------------------------------+-----------------+
         |Comuni da oltre 30.000 fino a  |                 |
         |100.000 abitanti               |euro 1,20        |
         +-------------------------------+-----------------+
         |Comuni da oltre 10.000 fino a  |                 |
         |30.000 abitanti                |euro 0,70        |
         +-------------------------------+-----------------+
         |Comuni fino a 10.000 abitanti  |euro 0,60        |
         +-------------------------------+-----------------+

    
 
  843. I comuni e le citta' metropolitane applicano le tariffe di cui
al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione
all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e  possono
prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al  comma
837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento  delle
medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono  con
carattere ricorrente e  con  cadenza  settimanale  e'  applicata  una
riduzione  dal  30  al  40  per  cento  sul  canone  complessivamente
determinato ai sensi del  periodo  precedente.  Per  l'anno  2020,  i
comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap  e
Cosap se non in  ragione  dell'adeguamento  al  tasso  di  inflazione
programmato. 
  844. Gli importi dovuti sono  riscossi  utilizzando  unicamente  la
piattaforma di cui all'articolo  5  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre  modalita'  previste  dal
medesimo codice. 
  845.  Ai  fini  del  calcolo  dell'indennita'  e   delle   sanzioni
amministrative, si applica il comma 821, lettere g) e h),  in  quanto
compatibile. 
  846. Gli enti  possono,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto
legislativo n.  446  del  1997,  affidare,  fino  alla  scadenza  del
relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla
data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio  di  gestione
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone
di occupazione di spazi ed aree  pubbliche  o  dell'imposta  comunale
sulla pubblicita' e dei diritti  sulle  pubbliche  affissioni  o  del
canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
A  tal  fine  le  relative  condizioni  contrattuali  sono  stabilite
d'accordo tra  le  parti  tenendo  conto  delle  nuove  modalita'  di
applicazione dei canoni di cui ai  commi  816  e  837  e  comunque  a
condizioni economiche piu' favorevoli per l'ente affidante. 
  847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del
1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997  e
ogni altra disposizione in contrasto con le presenti  norme.  Restano
ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita' in ambito ferroviario
e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il  capo  II  del
decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come  riferimento  per  la
determinazione  della  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
pubbliche appartenenti alle regioni di  cui  agli  articoli  5  della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68. 
  848. La dotazione del Fondo di  solidarieta'  comunale  di  cui  al
comma 448 dell'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
tenuto anche conto di quanto disposto dal comma  8  dell'articolo  47
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata  di
100 milioni di euro nel 2020, 200  milioni  di  euro  nel  2021,  300
milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560  milioni
di euro annui a decorrere dal 2024. 
  849. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, dopo la lettera d-ter) e' aggiunta la seguente: 
  « d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel  2020,  200
milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022,  330  milioni
di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024,  a
specifiche  esigenze  di  correzione  nel  riparto   del   Fondo   di
solidarieta' comunale, da individuare con i  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al  terzo  periodo.  I
comuni beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto  delle
risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti  con  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  comma  451.  Per
l'anno 2020 i comuni beneficiari nonche' i criteri e le modalita'  di
riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti  con  un
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31  gennaio  2020
previa intesa in sede di Conferenza Statocitta' ed  autonomie  locali
». 
  850.  A  decorrere  dall'anno  2020,  la  dotazione  del  Fondo  di
solidarieta' comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotta di 14,171 milioni di euro  annui
in conseguenza della minore  esigenza  di  ristoro  ai  comuni  delle
minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783. 
  851. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    « a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019  e
a euro  3.753.279.000  a  decorrere  dall'anno  2020,  tra  i  comuni
interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e  del  tributo
per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno  2015  derivante
dall'applicazione dei  commi  da  10  a  16  e  dei  commi  53  e  54
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ». 
  852. Al fine di sostenere le attivita' della Fondazione ANT  Italia
Onlus di  Bologna  nell'assistenza  medico-specialistica  gratuita  a
domicilio dei malati di tumore, e' assegnata alla medesima Fondazione
un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020. 
  853. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le parole: « predetto valore soglia » sono
sostituite dalle seguenti: « valore soglia prossimo al valore  medio,
nonche' un valore soglia superiore cui convergono i  comuni  con  una
spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.  I  comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori  soglia
non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo
rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino  a
5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di  cui
al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai  sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, al  solo  fine  di  consentire  l'assunzione  di
almeno una unita' possono incrementare la spesa di personale a  tempo
indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non  superiore  a
quello stabilito con decreto di cui al  secondo  periodo,  collocando
tali unita' in comando presso le corrispondenti unioni  con  oneri  a
carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia
di contenimento della spesa di personale »; 
    b) al quarto periodo, le parole: « di cui al primo periodo » sono
sostituite dalla seguente: « superiore »; 
    c) al quinto periodo, dopo le parole: « al  valore  soglia  »  e'
aggiunta la seguente: « superiore ». 
  854. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 859, le parole: « A partire  dall'anno  2020  »  sono
sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2021 »; 
    b) al comma 861, le parole: « Limitatamente  all'esercizio  2019,
gli indicatori di cui al comma 859  possono  essere  elaborati  sulla
base  delle  informazioni  presenti  nelle  registrazioni   contabili
dell'ente con le modalita' fissate dal presente comma. Gli  enti  che
si avvalgono di tale facolta' effettuano la comunicazione di  cui  al
comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno  adottato
SIOPE+ » sono soppresse; 
    c) al comma 868, le  parole:  «  A  decorrere  dal  2020  »  sono
sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 2021 ». 
  855. All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26  ottobre  2019,
n. 124, le parole: « Entro il 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « Entro il 1° luglio 2020 ». 
  856. Le disposizioni della presente legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
  857.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi  che
si prevede possano essere  approvati  nel  triennio  2020-2022,  sono
determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nelle  misure
indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. 
  858. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 15.189.498 euro per  l'anno
2020, di 46.011.123 euro per l'anno  2021,  di  31.454.444  euro  per
l'anno 2022, di 201.599.290 euro per l'anno 2023, di 215.491.923 euro
per l'anno 2024, di 167.952.895 euro per l'anno 2025, di  378.644.496
euro per l'anno  2026,  di  336.492.531  euro  per  l'anno  2027,  di
176.504.373 euro per l'anno 2028,  di  176.312.770  euro  per  l'anno
2029, di 176.037.560 euro per l'anno 2030, di  175.510.748  euro  per
l'anno 2031, di 177.283.937 euro per l'anno 2032, di 177.257.125 euro
per l'anno 2033 e di 177.236.989 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2034. 
  859. Per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione  di
area sanitaria e' autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2020 e  2021  e  di  26  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2022. 
  860. I commi 1 e 2 dell'articolo 59 del  decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124, sono abrogati. 
  861. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita',  di
cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
rifinanziato per 5 milioni di euro nell'anno 2021, 15 milioni di euro
nell'anno 2022, 25 milioni di euro nell'anno 2023, 26 milioni di euro
nell'anno 2024, 25 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2025  e
2026 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
  862. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma  6-sexies,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122,  e'  incrementata
di 1 milione di euro per l'anno 2020 da ripartire in parti  uguali  a
favore delle finalita' di cui alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4. 
  863.  In  considerazione  del  venir  meno  della   necessita'   di
accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi  passivi
conseguenti alle emissioni di titoli del debito  pubblico  realizzate
nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma
3, del decreto-legge  23  dicembre  2016,  n.  237,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15: 
    a) le risorse del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate  e  rese  disponibili,  in
termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213  milioni  di
euro per l'anno 2020; 
    b) le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   dicembre   2008,   n.   189,   sono
disaccantonate e rese  disponibili,  in  termini  di  cassa,  per  un
importo pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020. 
  864. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotto di 213 milioni di euro nell'anno 2020, di  3  milioni
di euro nell'anno 2028, di 45,9  milioni  di  euro  nel  2029  ed  e'
incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2030 e di 25 milioni  di
euro nell'anno 2031. 
  865. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto  di  203  milioni  di
euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno  2021  ed  e'
incrementato di 145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
  866. Le disposizioni recate dai commi da 867 a  873  di  attuazione
dell'Accordo  sottoscritto  il  7  novembre  2019  tra  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il
Presidente della regione Sardegna, ai sensi  dell'articolo  1,  comma
875, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  entrano  in  vigore  il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. 
  867. Con l'Accordo di cui al comma 866  sono  attuate  le  sentenze
della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015,  n.  154  del  4
luglio 2017, n. 103 del 23 maggio 2018, n. 6  dell'11  gennaio  2019,
nonche' la sentenza del tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Sardegna n. 194 del 5 marzo 2019,  fatta  salva  la  definizione  dei
costi relativi all'insularita' nell'ambito di apposito tavolo. 
  868. Il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna  e'
stabilito nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di  euro  per
l'anno 2018, di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2020. I predetti contributi, come
determinati a decorrere dall'anno 2020, sono versati  all'erario  con
imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X,  dell'entrata  del
bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In  mancanza
di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro  il  30
aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  a
trattenere  gli  importi  corrispondenti  a  valere  sulle  somme   a
qualsiasi  titolo   spettanti   alla   regione,   anche   avvalendosi
dell'Agenzia delle entrate per le somme  introitate  per  il  tramite
della struttura di gestione. 
  869. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di  modificare
per un periodo di  tempo  definito,  non  superiore  alle  annualita'
considerate nel bilancio di  previsione  in  corso  di  gestione,  il
contributo  di  cui  al  comma  868  per  far  fronte  ad   eventuali
eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del  10
per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono
concordati con la regione. Nel caso in cui siano  necessarie  manovre
straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee  in
materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il contributo  di  cui
al comma 868  puo'  essere  altresi'  incrementato,  per  un  periodo
limitato alle annualita' considerate nel bilancio  di  previsione  in
corso di gestione, di una percentuale non superiore al 10 per  cento;
contributi di importi superiori sono concordati con la regione. 
  870. In applicazione del punto 5 dell'Accordo firmato il 7 novembre
2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il  Ministro  per
gli affari regionali e le autonomie, il Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale ed il Presidente  della  regione  Sardegna,  e'
attribuito alla regione un trasferimento di euro 7 milioni per l'anno
2020, di euro 116 milioni per ciascuno degli anni  2021  e  2022,  di
euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e  2024  e  di  euro  81
milioni per l'anno 2025. 
  871. In applicazione del punto 6 dell'Accordo del 7  novembre  2019
lo Stato riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di  risorse
aggiuntive per spese di  investimento  di  complessivi  euro  1.425,8
milioni per  le  spese  di  manutenzione  straordinaria,  restauro  e
risanamento  conservativo,  ristrutturazione  e   valorizzazione   di
strade, scuole, immobili di proprieta' regionale, beni  culturali  ed
archeologici ed aree contermini,  nonche'  per  la  realizzazione  di
opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e  strutture
destinate al servizio sanitario regionale, per il potenziamento delle
residenze  universitarie  e  delle  strutture  destinate  a   servizi
connessi al diritto allo studio universitario  e  per  l'integrazione
dei fondi statali destinati ad opere  di  prevenzione  idrauliche  ed
idrogeologiche da danni atmosferici da trasferire  in  quote  pari  a
euro 33,8 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno  2021,
euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97  milioni  per  l'anno  2023,
euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni  per  l'anno  2025,
euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni  per  l'anno  2027,
euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al  2031,  euro  145
milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni  per  l'anno  2033.  Tali
somme sono trasferite alla regione, nella misura del 20 per cento,  a
titolo di acconto a seguito dell'attestazione da parte del Presidente
della regione dell'avvio dei lavori ovvero della  sottoscrizione  dei
contratti di acquisto e, per la restante quota dell'80 per  cento,  a
seguito della realizzazione degli stati  di  avanzamento  dei  lavori
attestata dal Presidente della regione ovvero della avvenuta consegna
degli immobili acquistati, parimenti attestata dal  Presidente  della
regione,  nei  limiti  delle  quote  annuali,  con  possibilita'   di
rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati di  avanzamento,
nel rispetto dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Lo Stato riconosce alla regione  Sardegna  l'assegnazione  di
euro 111 milioni per investimenti in ambito sanitario a valere  sulle
risorse da ripartire di cui all'articolo  20  della  legge  11  marzo
1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo  1,  comma  555,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, da erogare nella misura  del  20  per
cento a titolo di acconto a seguito dell'attestazione dell'avvio  dei
lavori e per la restante quota dell'80  per  cento  a  seguito  della
realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori. 
  872.  A  decorrere  dall'anno  2020  alle  province  della  regione
Sardegna e alla citta' metropolitana di  Cagliari  e'  attribuito  un
contributo di 10 milioni di euro annui.  Il  contributo  spettante  a
ciascun ente e' determinato in proporzione  alla  differenza  tra  il
concorso alla finanza pubblica di  cui  all'articolo  1,  comma  418,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione  della
spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al
2018, e dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 6 del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo  2017,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  123  del  29
maggio 2017, e dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017,  n.  96,  nonche'  degli  importi  non  piu'  dovuti   di   cui
all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  come  indicati
nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile  2017,  n.
50. Il contributo  di  cui  al  periodo  precedente  e'  versato  dal
Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a  titolo
di parziale concorso alla finanza  pubblica  da  parte  dei  medesimi
enti. In considerazione di quanto disposto  dal  periodo  precedente,
ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai
contributi attribuiti e iscrive in spesa  il  concorso  alla  finanza
pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente  alla  somma  dei
contributi stessi. 
  873. All'articolo 1, comma 126, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, il secondo e il terzo periodo sono soppressi. 
  874. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  126,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' ridotto di euro 15 milioni per l'anno 2020,
euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni  per  l'anno  2022,
euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94  milioni  per  l'anno  2024,
euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni  per  l'anno  2026,
euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno  degli
anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed  euro  200
milioni per l'anno 2033. Un ulteriore importo, pari a 18,8 milioni di
euro, delle somme iscritte nel conto dei residui sul fondo di cui  al
periodo precedente  per  l'anno  2020,  e'  versato  all'entrata  del
bilancio dello Stato nel medesimo anno. 
  875. A decorrere dall'anno 2020 e' riconosciuto a favore dei liberi
consorzi e delle citta'  metropolitane  della  Regione  siciliana  un
contributo di 80 milioni di euro annui.  Il  contributo  spettante  a
ciascun ente e' determinato in proporzione al concorso  alla  finanza
pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, al netto  della  riduzione  della  spesa  di  personale
registrata da  ciascun  ente  nel  periodo  dal  2014  al  2018,  dei
contributi ricevuti dalla Regione  siciliana  a  valere  sulla  somma
complessiva di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1,  comma  885,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonche' degli importi non  piu'
dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
come indicati nella tabella 2 allegata  al  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96. Il contributo di cui al periodo  precedente  e'  versato
dal Ministero dell'interno all'entrata del  bilancio  dello  Stato  a
titolo di parziale  concorso  alla  finanza  pubblica  da  parte  dei
medesimi enti. In  considerazione  di  quanto  disposto  dal  periodo
precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme
relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla
finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma  418,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, al netto di  un  importo  corrispondente  alla
somma dei contributi stessi. 
  876. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo
2 del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  applicato  al
bilancio nell'esercizio  precedente  e  non  ripianato  a  causa  del
mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di  governo  a
seguito  di  sentenze  della  Corte  costituzionale  o  di   sentenze
esecutive di  altre  giurisdizioni  puo'  essere  ripianato  nei  tre
esercizi successivi, in quote costanti, con altre  risorse  dell'ente
ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi,  in  quote  determinate  in
ragione dell'esigibilita' dei suddetti trasferimenti secondo il piano
di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore,
anche  mediante  sottoscrizione  di  apposita   intesa   con   l'ente
beneficiario. 
  877. All'articolo 4 del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, dopo  le  parole:  «  per  ciascuno
degli anni 2016- 2019 » sono aggiunte  le  seguenti:  «  ,  e  di  10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022 »; 
    b) al comma 2, primo  periodo,  le  parole:  «  ed  entro  il  20
dicembre 2019 per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «  ed
entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 ». 
  878. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge  11
dicembre 2016, n. 232, nello stato di previsione del Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e' esteso ai  Paesi
non africani d'importanza prioritaria per  i  movimenti  migratori  e
rinominato « Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare  il
dialogo e la cooperazione con i Paesi  africani  e  con  altri  Paesi
d'importanza prioritaria per i movimenti migratori ». A tale Fondo e'
assegnata una dotazione di 30 milioni di euro  per  l'anno  2020,  30
milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022. 
  879. Ai cittadini di origine italiana di  nazionalita'  venezuelana
che hanno presentato richiesta del possesso  dello  status  civitatis
italiano alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  e'
concesso il permesso  di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il permesso  di  soggiorno
per esigenze di carattere umanitario. A tal fine  e'  autorizzata  la
spesa di 100.000 euro per l'anno 2020. 
  880. Al fine di attuare l'articolo 6 del Memorandum firmato tra  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Lake Chad Basin Commission, e' cofinanziato lo studio di fattibilita'
del « Progetto Transaqua » per euro 1.500.000 per l'anno 2021 tramite
il Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo  e
la cooperazione con i Paesi africani e con altri  Paesi  d'importanza
prioritaria per i movimenti migratori. 
  881. Al fine di accelerare i procedimenti di  riconoscimento  della
cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di
nazionalita' venezuelana che presentano richiesta del possesso  dello
status civitatis italiano, e' autorizzata la spesa  di  500.000  euro
annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 
  882.  Il  Fondo  per  l'accoglienza  dei   minori   stranieri   non
accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 1 milione di euro  annui  a
decorrere dall'anno  2020  per  essere  destinato  sulla  base  delle
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 883 e  nei  limiti
dello stanziamento di cui al presente comma alle seguenti finalita': 
    a) interventi a favore dei tutori volontari di  minori  stranieri
non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47; 
    b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al  50  per
cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati
come clausola di maggior beneficio  ai  tutori  volontari  di  minori
stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti
connessi con l'ufficio della tutela volontaria; 
    c) rimborso a favore dei tutori volontari delle  spese  sostenute
per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria. 
  883. Con decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definite le modalita' attuative del comma  882,  ivi  incluse  quelle
concernenti le modalita'  di  richiesta  dei  contributi  e  relativa
assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 882. 
  884. Alle associazioni  combattentistiche  vigilate  dal  Ministero
dell'interno, di cui al comma  40  dell'articolo  1  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, e' riconosciuto un contributo di 200.000  euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022.