Art. 03
            (( Modifiche alle disposizioni sanzionatorie
       in materia di competizioni non autorizzate in velocita'

  1.  Al  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 9, il comma 8-bis e' abrogato;
    b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
  "Art.  9-bis  (Organizzazione  di  competizioni  non autorizzate in
velocita'  con  veicoli  a  motore  e partecipazione alle gare). - 1.
Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza,
promuove,  dirige  o  comunque  agevola  una competizione sportiva in
velocita'  con  veicoli  a  motore senza esserne autorizzato ai sensi
dell'articolo  9  e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con
la  multa  da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a
chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
  2.  Se  dallo  svolgimento  della competizione deriva, comunque, la
morte  di  una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da
sei  a  dodici  anni;  se  ne deriva una lesione personale la pena e'
della reclusione da tre a sei anni.
  3.  Le  pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno
se  le  manifestazioni  sono organizzate a fine di lucro o al fine di
esercitare  o  di  consentire  scommesse  clandestine, ovvero se alla
competizione partecipano minori di anni diciotto.
  4.  Chiunque  effettua  scommesse  sulle  gare di cui al comma 1 e'
punito  con  la  reclusione  da tre mesi ad un anno e con la multa da
euro 5.000 a euro 25.000.
  5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all'accertamento   del  reato  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se   dallo  svolgimento  della  competizione  sono  derivate  lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza  di  condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti,  salvo  che appartengano a persona estranea al reato, e
che questa non li abbia affidati a questo scopo.
  6.  In  ogni  caso  l'autorita'  amministrativa dispone l'immediato
divieto  di  effettuare  la  competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
  Art.  9-ter  (Divieto  di  gareggiare  in  velocita'  con veicoli a
motore).  -  1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque
gareggia  in  velocita'  con  veicoli  a  motore  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro
20.000.
  2.  Se  dallo  svolgimento  della competizione deriva, comunque, la
morte  di  una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da
sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della
reclusione da due a cinque anni.
  3.  All'accertamento  del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se   dallo  svolgimento  della  competizione  sono  derivate  lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza  di  condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti,  salvo  che  appartengano a persona estranea al reato e
che questa non li abbia affidati a questo scopo";
    c)  al comma 4 dell'articolo 79 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "La misura della sanzione e' da euro 1.000 a euro 10.000 se
il  veicolo  e' utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli
9-bis e 9-ter";
    d) al comma 9, primo periodo, dell'articolo 141, sono premesse le
parole:  "Salvo  quanto  previsto  dagli articoli 9-bis e 9-ter,"; il
secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi. ))
 
          Riferimenti normativi: (art. 03)
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge:
              "Art.  9  (Competizioni sportive su strada). - 1. Sulle
          strade  ed  aree  pubbliche  sono  vietate  le competizioni
          sportive  con  veicoli  o animali e quelle atletiche, salvo
          autorizzazione.  L'autorizzazione  e' rilasciata dal comune
          in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e
          quelle  con  animali o con veicoli a trazione animale. Essa
          e'  rilasciata  dalla  regione e dalle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e
          per  le  gare  con animali o con veicoli a trazione animale
          che  interessano  piu'  comuni.  Per  le gare con veicoli a
          motore   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   sentite   le
          federazioni   nazionali   sportive   competenti  e  dandone
          tempestiva    informazione    all'autorita'   di   pubblica
          sicurezza:  dalla  regione  e  dalle  province  autonome di
          Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete
          di   interesse  nazionale;  dalla  regione  per  le  strade
          regionali;  dalle  province  per le strade provinciali; dai
          comuni  per  le  strade comunali. Nelle autorizzazioni sono
          precisate   le   prescrizioni   alle  quali  le  gare  sono
          subordinate.
              2.  Le  autorizzazioni  di cui al comma 1 devono essere
          richieste  dai promotori almeno quindici giorni prima della
          manifestazione  per  quelle  di  competenza  del  sindaco e
          almeno  trenta  giorni  prima per le altre e possono essere
          concesse  previo  nulla  osta  dell'ente proprietario della
          strada.
              3.  Per  le  autorizzazioni  relative alle competizioni
          motoristiche  i  promotori  devono richiedere il nulla osta
          per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture
          e   dei  trasporti,  allegando  il  preventivo  parere  del
          C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
          competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
          riconosciuto  il  carattere  sportivo delle stesse e non si
          creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
          nonche'  al traffico ordinario, i promotori devono avanzare
          le  loro  richieste  entro  il  trentuno dicembre dell'anno
          precedente.  Il  preventivo  parere  del  C.O.N.I.  non  e'
          richiesto  per  le  manifestazioni  di  regolarita'  a  cui
          partecipano  i  veicoli  di  cui  all'art.  60,  purche' la
          velocita'  imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40
          km/h  e  la  manifestazione  sia organizzata in conformita'
          alle   norme   tecnico   sportive   della   federazione  di
          competenza.
              4.    L'autorizzazione    per   l'effettuazione   delle
          competizioni  previste dal programma di cui al comma 3 deve
          essere  richiesta,  almeno  trenta  giorni prima della data
          fissata  per la competizione, ed e' subordinata al rispetto
          delle  norme  tecnico-sportive  e  di  sicurezza  vigenti e
          all'esito  favorevole  del  collaudo del percorso di gara e
          delle  attrezzature  relative,  effettuato  da  un  tecnico
          dell'ente   proprietario   della   strada,   assistito  dai
          rappresentanti    dei    Ministeri    dell'interno,   delle
          infrastrutture    e    dei    trasporti,    unitamente   ai
          rappresentanti  degli  organi  sportivi  competenti  e  dei
          promotori.   Tale   collaudo  puo'  essere  omesso  quando,
          anziche'  di  gare  di  velocita',  si  tratti  di  gare di
          regolarita'  per  le  quali  non  sia ammessa una velocita'
          media  eccedente  50  km/h  sulle tratte da svolgersi sulle
          strade  aperte  al  traffico  e  80  km/h  sulle  tratte da
          svolgersi  sulle  strade  chiuse  al  traffico; il collaudo
          stesso  e'  sempre  necessario  per  le tratte in cui siano
          consentite velocita' superiori ai detti limiti.
              5.  Nei  casi in cui, per motivate necessita', si debba
          inserire  una  competizione  non  prevista nel programma, i
          promotori,  prima  di  chiedere  l'autorizzazione di cui al
          comma    4,    devono   richiedere   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  il  nulla osta di cui al
          comma  3  almeno  sessanta giorni prima della competizione.
          L'autorita'  competente  puo'  concedere l'autorizzazione a
          spostare  la  data  di effettuazione indicata nel programma
          quando  gli  organi  sportivi  competenti lo richiedano per
          motivate  necessita',  dandone  comunicazione  al Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti.
              6.  Per  tutte  le  competizioni  sportive  su  strada,
          l'autorizzazione  e'  altresi' subordinata alla stipula, da
          parte  dei  promotori, di un contratto di assicurazione per
          la  responsabilita'  civile  di  cui all'art. 3 della legge
          24 dicembre  1969,  n.  990,  e  successive modificazioni e
          integrazioni.  L'assicurazione  deve  coprire  altresi'  la
          responsabilita'  dell'organizzazione  degli altri obbligati
          per  i  danni  comunque causati alle strade e alle relative
          attrezzature.  I  limiti  di  garanzia  sono previsti dalla
          normativa vigente.
              6-bis.  Quando la sicurezza della circolazione lo renda
          necessario,   nel   provvedimento   di   autorizzazione  di
          competizioni  ciclistiche su strada, puo' essere imposta la
          scorta  da  parte  di  uno degli organi di cui all'art. 12,
          comma  1,  ovvero,  in  loro vece o in loro ausilio, di una
          scorta  tecnica  effettuata  da  persone munite di apposita
          abilitazione.  Qualora sia prescritta la scorta di polizia,
          l'organo   adito  puo'  autorizzare  gli  organizzatori  ad
          avvalersi,  in  sua  vece  o  in  suo ausilio, della scorta
          tecnica   effettuata   a   cura   di  personale  abilitato,
          fissandone   le   modalita'   ed   imponendo   le  relative
          prescrizioni.
              6-ter.   Con   disciplinare   tecnico,   approvato  con
          provvedimento     dirigenziale    del    Ministero    delle
          infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il
          Ministero  dell'interno,  sono  stabiliti  i requisiti e le
          modalita'  di  abilitazione  delle  persone  autorizzate ad
          eseguire  la  scorta  tecnica  ai  sensi del comma 6-bis, i
          dispositivi  e  le  caratteristiche  dei veicoli adibiti al
          servizio   di  scorta  nonche'  le  relative  modalita'  di
          svolgimento.  L'abilitazione  e'  rilasciata  dal Ministero
          dell'interno.
              6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche,
          ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si
          svolgono  all'interno  del territorio comunale, o di comuni
          limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta
          puo' essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata,
          se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai
          sensi del comma 6-ter.
              7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
          tempestivamente  al  Ministero  delle  infrastrutture e dei
          trasporti,  ai fini della predisposizione del programma per
          l'anno   successivo,   le   risultanze  della  competizione
          precisando   le   eventuali   inadempienze   rispetto  alla
          autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o
          incidenti.
              7-bis.  Salvo  che,  per  particolari esigenze connesse
          all'andamento  plano-altimetrico  del  percorso,  ovvero al
          numero  dei  partecipanti, sia necessaria la chiusura della
          strada,  la  validita'  dell'autorizzazione e' subordinata,
          ove   necessario,  all'esistenza  di  un  provvedimento  di
          sospensione  temporanea della circolazione in occasione del
          transito  dei  partecipanti  ai sensi dell'art. 6, comma 1,
          ovvero,  se  trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma
          1.
              8.  Fuori  dei  casi previsti dal comma 8-bis, chiunque
          organizza  una  competizione sportiva indicata nel presente
          articolo  senza  esserne  autorizzato  nei modi previsti e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma  da  euro  137,55  ad  euro  550,20,  se si tratta di
          competizione  sportiva  atletica, ciclistica o con animali,
          ovvero  di una somma da euro 687,75 ad euro 2.754,15, se si
          tratta  di  competizione  sportiva con veicoli a motore. In
          ogni  caso  l'autorita'  amministrativa dispone l'immediato
          divieto  di effettuare la competizione, secondo le norme di
          cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
              8-bis. (abrogato).
              9.  Chiunque  non  ottemperi  agli  obblighi, divieti o
          limitazioni   a   cui   il   presente   articolo  subordina
          l'effettuazione  di una competizione sportiva, e risultanti
          dalla  relativa  autorizzazione,  e' soggetto alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 68,25 a
          euro   275,10,   se  si  tratta  di  competizione  sportiva
          atletica,  ciclistica o con animali, ovvero di una somma da
          euro  137,55  a  euro  550,20, se si tratta di competizione
          sportiva con veicoli a motore.".
              - Il  testo  vigente dell'art. 79, comma 4, del decreto
          legislativo n. 285 del 1992 come modificato dalla legge qui
          pubblicata e' il seguente:
              "4.  Chiunque  circola  con  un  veicolo  che  presenti
          alterazioni  nelle caratteristiche costruttive e funzionali
          prescritte,   ovvero  circola  con  i  dispositivi  di  cui
          all'art.  72 non funzionanti o non regolarmente installati,
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una  somma  da  Euro 68,25  a  Euro 275,10. La misura della
          sanzione  e'  da  euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo e'
          utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis
          e 9-ter.".
              - Il  testo vigente dell'art. 141, comma 9, del decreto
          legislativo  n.  285  del 1992, come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              "9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,
          chiunque viola la disposizione del comma 5 e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma da
          Euro 137,55 a Euro 550,20.".