IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 121, cosi' come modificata dalla legge 26 aprile 1993, n. 126, che autorizza il Governo ad emanare un testo unico concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 7 settembre e del 22 dicembre 1993; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; E M A N A il seguente decreto-legislativo: Art. 1. 1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, composto di 676 articoli e vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri JERVOLINO RUSSO, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: CONSO